RCF GROUP S.P.A.
RCF GROUP S.P.A.
Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate e la tenuta del registro insider
Approvata dal Consiglio di Amministrazione di RCF Group S.p.A. in data 11 giugno 2019
Articolo 1
- Premessa -
1.1 La presente procedura (la “Procedura”) è adottata da RCF Group S.p.A. (“RCF” o la “Società”) in quanto emittente strumenti finanziari soggetto agli obblighi di cui all’art. 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 (“MAR”) e vigilato dalla Consob ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, MAR e dell’art. 6 del Regolamento Delegato UE n. 2016/522.
1.2 La Procedura contiene le disposizioni relative (i) alla gestione interna e alla comunicazione all’esterno di documenti e informazioni riguardanti RCF e le Società Controllate (come di seguito definite), con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite), (ii) alla tenuta e all’aggiornamento degli elenchi delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate, nonché (iii) allo svolgimento dei Sondaggi di Mercato (come di seguito definiti).
1.3 La Procedura è adottata in conformità con le disposizioni normative vigenti in materia di market abuse e gli orientamenti formulati al riguardo dall’Autorità di Xxxxxxxxx ed è volta a garantire la massima riservatezza e confidenzialità nella gestione delle Informazioni Privilegiate nonché il rispetto dei principi di trasparenza e veridicità nella comunicazione all’esterno di tali informazioni.
Articolo 2
- Definizioni -
I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:
Amministratore Delegato
Condizioni per il Ritardo
L’Amministratore Delegato di RCF.
le seguenti condizioni, al soddisfacimento delle quali la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate:
a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società. A titolo esemplificativo, i casi in cui la comunicazione immediata dell’Informazione Privilegiata pregiudicherebbe probabilmente i “legittimi interessi” della Società possono includere le seguenti circostanze:
− la Società sta conducendo trattative il cui esito sarebbe probabilmente compromesso dalla comunicazione immediata al pubblico. Alcuni esempi delle suddette trattative possono riguardare quelle relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e scorpori, acquisti o cessioni di attività rilevanti o di rami di attività aziendali,
ristrutturazioni e riorganizzazioni;
− la sostenibilità finanziaria della Società risulta in serio e imminente pericolo, sia pure non ricadente all’interno dell’ambito della legge fallimentare applicabile, e la comunicazione immediata al pubblico di Informazioni Privilegiate pregiudicherebbe seriamente gli interessi degli azionisti esistenti e potenziali, compromettendo la conclusione delle trattative imbastite per garantire il risanamento finanziario della Società;
− le Informazioni Privilegiate si ricollegano a decisioni prese o a contratti stipulati da organi delegati della Società i quali necessitano, in conformità con la normativa applicabile o con lo statuto della Società, dell’approvazione di un altro organo della Società diverso dall’Assemblea dei Soci al fine di entrare in vigore, a condizione che: (i) la comunicazione immediata al pubblico di dette informazioni prima di una decisione definitiva in tal senso possa compromettere la corretta valutazione delle informazioni da parte del pubblico; e (ii) la Società abbia disposto che la decisione definitiva sarà presa quanto prima;
− la Società ha sviluppato un prodotto o un’invenzione e la comunicazione immediata al pubblico di dette informazioni potrebbe compromettere i diritti di proprietà intellettuale della Società;
− la Società sta pianificando l’acquisto o la vendita di partecipazioni azionarie rilevanti in un’altra entità e la comunicazione di dette informazioni potrebbe compromettere l’attuazione di tale piano;
− un’operazione annunciata in precedenza è soggetta all’approvazione di un’autorità pubblica e tale approvazione risulta subordinata al soddisfacimento di requisiti aggiuntivi, laddove la comunicazione immediata al pubblico di detti requisiti possa influenzare la capacità della Società di soddisfarli e pregiudichi pertanto il successo finale dell’accordo o dell’operazione.
b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico. A titolo esemplificativo, le situazioni in cui il ritardo nella comunicazione immediata dell’Informazione Privilegiata potrebbe indurre in errore il pubblico includono almeno le seguenti circostanze:
− le Informazioni Privilegiate di cui la Società intende
ritardare la comunicazione sono sostanzialmente differenti da una precedente dichiarazione pubblica della Società in merito all’argomento a cui fanno riferimento le Informazioni Privilegiate;
− le Informazioni Privilegiate di cui la Società intende ritardare la comunicazione riguardano il fatto che gli obiettivi finanziari della Società non saranno probabilmente raggiunti, laddove tali obiettivi siano stati precedentemente annunciati in forma pubblica (c.d. profit warning);
− le Informazioni Privilegiate di cui la Società intende ritardare la comunicazione sono in contrasto con le aspettative del mercato, laddove tali aspettative siano fondate su segnali precedentemente inviati dalla Società al mercato, quali interviste, campagne promozionali itineranti o qualsivoglia altro tipo di comunicazione organizzata dalla Società o con il consenso della medesima.
c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.
Destinatari i destinatari della Procedura ovvero gli amministratori, i sindaci, i dirigenti e tutti i dipendenti di RCF e delle Società Controllate, nonché gli altri soggetti che agiscono in nome o per conto di RCF o delle Società Controllate e hanno accesso a Informazioni Privilegiate nell’esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione.
Dirigente Preposto
Funzioni Competenti
Informazione Privilegiata
il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di RCF ai sensi dell’articolo 154-bis del D.lgs. n. 58/1998.
le funzioni o unità organizzative a vario titolo coinvolte, all’interno di RCF o di Società Controllate, nella trattazione di Informazioni Privilegiate.
un’informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente – direttamente o indirettamente – la Società o le Società Controllate o uno o più Strumenti Finanziari emessi dalla Società che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.
Un’informazione è di carattere preciso se:
- si riferisce a un complesso di circostanze esistenti o che si possa
ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o a un evento
verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà, a prescindere dall’ampiezza degli effetti che tale complesso di circostanze o tale evento siano suscettibili di determinare sul prezzo degli Strumenti Finanziari o di eventuali strumenti finanziari derivati collegati;
- è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del suddetto complesso di circostanze o del suddetto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari o del relativo strumento finanziario derivato collegato. Non rileva, invece, né quale che sia il senso (in aumento o in diminuzione) in cui potrebbe aver luogo la variazione di prezzo, né che dall’informazione sia possibile dedurre, con un grado di probabilità sufficiente, che l’influenza potenziale dell’informazione sui prezzi si dispieghi in una determinata direzione.
Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.
A titolo esemplificativo, le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare lo stato delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la possibilità di collocare Strumenti Finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per la collocazione di Strumenti Finanziari, o la possibilità che uno Strumento Finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice (cfr. considerando n. 17 del MAR).
Una tappa intermedia di un processo prolungato è considerata informazione privilegiata se, di per sé, risponde a tutti i criteri sopra indicati per la qualificazione di un’informazione come privilegiata.
Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari e degli strumenti finanziari derivati (informazione price sensitive), si intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento (c.d. “materialità” dell’informazione).
In relazione alle Società Controllate, ai fini della Procedura rilevano tutte le informazioni che possano essere considerate di carattere privilegiato per la Società, anche alla luce della significatività delle
attività delle Società Controllate medesime.
Insider List l’elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti in ragione dei quali hanno accesso su base regolare o occasionale ad Informazioni Privilegiate, istituito ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 347/2016. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra tali persone informate possono essere inclusi:
a) i consulenti e gli altri soggetti coinvolti nell’esame delle materie oggetto di consulenza;
b) i soggetti con i quali l’emittente ha in corso negoziazioni su operazioni commerciali o finanziarie;
c) le autorità pubbliche di vigilanza di settore;
d) le banche nell’ambito dell’attività di concessione degli affidamenti;
e) le agenzie di rating;
f) le società di gestione dei mercati ove sono quotati gli Strumenti Finanziari.
Investor Relator l’Investor relator di RCF.
Linee Guida le linee guida in materia di gestione delle informazioni privilegiate adottate dalla Consob nell’ottobre 2017.
Relazioni Finanziarie
Società Controllate
la relazione finanziaria annuale, la relazione finanziaria semestrale di cui all’art. 154-ter del D.lgs. n. 58/1998, nonché le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive previste dalla normativa applicabile alla Società.
le società direttamente o indirettamente controllate dalla Società. Sono società controllate, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numeri 1 e 2 del codice civile:
a) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
b) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.
Ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 58/1998, sono considerate società controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche:
a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in
Soggetto Preposto
Sondaggio di Mercato
Strumenti Finanziari
virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.
Ai fini di cui sopra si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.
il soggetto incaricato della tenuta e dell’aggiornamento dell’Insider List, individuato nel responsabile della funzione Affari Societari.
la comunicazione di informazioni, anteriormente all’annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori, ai sensi dell’articolo 11 MAR.
complessivamente gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato, come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15) della direttiva 2014/65/UE.
Articolo 3
- Principi generali -
3.1 La funzione deputata alla gestione del processo di gestione e comunicazione delle Informazioni Privilegiate (“Funzione Gestione Informazioni Privilegiate” o “FGIP”), ai sensi della presente Procedura e tenuto conto degli orientamenti dell’Autorità di Vigilanza e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, è individuata nell’Amministratore Delegato.
3.2 I Destinatari della Procedura sono obbligati a:
a) mantenere la segretezza circa i documenti di carattere riservato e le Informazioni Privilegiate;
b) utilizzare i suddetti documenti e le Informazioni Privilegiate esclusivamente nel normale esercizio delle loro funzioni e nel rispetto della normativa vigente;
c) non comunicare tali informazioni ad altri Destinatari se non nel normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione e comunque sulla base del c.d. principio del need to know;
d) trattare tali informazioni solo nell’ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato o privilegiato delle informazioni stesse.
3.3 I Destinatari sono personalmente responsabili della custodia della documentazione inerente all’Informazione Privilegiata cui hanno accesso e ne curano la conservazione garantendone la riservatezza.
Articolo 4
- Comunicazione all’esterno delle informazioni aziendali -
4.1 Ogni rapporto dei dirigenti e dipendenti di RCF e delle Società Controllate con organi di informazione, investitori professionali e analisti finanziari, finalizzato alla divulgazione di documenti e informazioni aziendali, deve essere autorizzato dall’Amministratore Delegato e avvenire per il tramite dell’Investor Relator.
4.2 La divulgazione di documenti e informazioni ai sensi dell’articolo 4.1 della Procedura è in ogni caso effettuata in modo completo, tempestivo e adeguato, evitando asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l’andamento delle quotazioni.
4.3 Nel caso in cui i documenti e le informazioni contengano riferimento a dati specifici (economici, patrimoniali, finanziari, operativi, di investimento, di impiego del personale, etc.), i dati stessi dovranno essere preventivamente validati dalle competenti strutture interne.
4.4 Al fine di assicurare coordinamento e uniformità di indirizzo nell’interesse della Società, ogni rapporto degli amministratori e dei sindaci con organi di informazione, investitori professionali e analisti finanziari, che coinvolga informazioni aziendali concernenti la Società e/o le Società Controllate può avvenire solo d’intesa con l’Amministratore Delegato.
4.5 Qualora la Società organizzi o partecipi ad incontri con analisti finanziari o operatori del mercato:
(i) l’Investor Relator, d’intesa con l’Amministratore Delegato, comunica anticipatamente alla CONSOB e al gestore del mercato data, luogo e principali argomenti dell’incontro e trasmette alle stesse la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all’incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento dell’incontro stesso;
(ii) la Società apre la partecipazione all’incontro anche ad esponenti della stampa economica, ovvero, ove ciò non sia possibile, pubblica un comunicato stampa che illustri i principali argomenti trattati.
Articolo 5
- Valutazione della natura privilegiata dell’informazione -
5.1 L’Amministratore Delegato e le Funzioni Competenti prestano particolare attenzione allo stadio di evoluzione delle informazioni che a breve potrebbero ragionevolmente acquisire natura privilegiata ed avviano le attività previste per l’eventuale comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate o per l’eventuale attivazione della procedura
del ritardo. In ogni caso, le persone che, all’interno di RCF e delle Società Controllate, ritengono di essere in possesso di informazioni che potrebbero assumere natura privilegiata informano tempestivamente le strutture aziendali sopra indicate.
5.2 La valutazione sulla natura privilegiata di un’informazione è effettuata dall’Amministratore Delegato, con il supporto della Funzione Competente.
Qualora ne ravvisi l’opportunità o la necessità, l’Amministratore Delegato può rimettere tale valutazione al Consiglio di Amministrazione.
Quando un’informazione viene identificata come privilegiata, l’Amministratore Delegato, con il supporto della funzione Affari Societari, formalizza questa decisione e registra su uno strumento tecnico che assicura l’accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni: (i) data e ora in cui l’informazione è divenuta privilegiata; (ii) data e ora in cui la Società ha deciso in merito; (iii) identità delle persone che hanno assunto la decisione o partecipato alla formazione della stessa.
5.3 Una volta che sia stata verificata la natura privilegiata di un’informazione, l’Amministratore Delegato, con il supporto della funzione Affari Societari, decide in ordine alla sua tempestiva comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 6 della Procedura, approvando il relativo comunicato stampa, ove non si tratti di operazione rimessa alla competenza consiliare, o, in alternativa, in ordine all’attivazione della procedura del ritardo ai sensi dell’articolo 7 della Procedura.
Articolo 6
- Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate -
6.1 La Società comunica al pubblico, il prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società con modalità che consentano un accesso rapido, gratuito, non discriminatorio e simultaneo in tutta l’Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni medesime da parte del pubblico; la Società evita di coniugare la comunicazione di Informazioni Privilegiate con la commercializzazione delle proprie attività.
6.2 La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate è effettuata mediante diffusione di un apposito comunicato stampa, predisposto a cura dell’Investor Relator con il supporto delle Funzioni Competenti e, se del caso, delle Società Controllate di volta in volta competenti nonché della funzione Affari Societari.
6.3 Prima di essere sottoposto all’approvazione dell’Amministratore Delegato ai sensi dell’articolo 6.4 della Procedura, il testo del comunicato stampa è trasmesso per la relativa verifica e approvazione:
(i) al Dirigente Preposto, nel caso in cui il comunicato contenga informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o delle Società Controllate o informazioni di natura contabile, anche infrannuale;
(ii) alle Funzioni Competenti, per quanto di rispettiva pertinenza.
6.4 Il testo finale del comunicato stampa è trasmesso all’Amministratore Delegato a cura dell’Investor Relator per la relativa approvazione. L’Amministratore Delegato approva il comunicato stampa e ne dispone la pubblicazione. Qualora si tratti di materia di competenza del Consiglio di Amministrazione o qualora l’Amministratore Delegato ne ravvisi l’opportunità o la necessità, l’approvazione del comunicato può essere rimessa al Consiglio di Amministrazione.
6.5 Il comunicato stampa viene quindi diffuso con le modalità previste dalla normativa vigente a cura dell’Investor Relator.
6.6 Il comunicato stampa viene pubblicato su una sezione del sito internet della Società facilmente identificabile, a cui sia consentito l’accesso in modo gratuito e senza discriminazioni, denominata Investor Relations, e viene conservato per un periodo di almeno cinque anni. All’interno della predetta sezione sono indicate chiaramente la data e l’ora della pubblicazione dei singoli comunicati, che sono presentati in ordine cronologico.
6.7 La Società pubblica sul proprio sito internet la denominazione dello SDIR utilizzato.
Articolo 7
- Ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate -
7.1 Condizioni per il Ritardo: valutazioni e monitoraggio della relativa sussistenza
7.1.1 In deroga a quanto previsto dall’articolo 6 della Procedura, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte tutte le Condizioni per il Ritardo.
7.1.2 Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, ferma restando la necessità che sussistano e si mantengano le Condizioni per il Ritardo, come di seguito precisato.
7.1.3 La decisione in ordine all’attivazione del ritardo è di competenza dell’Amministratore Delegato, che provvede altresì all’individuazione dell’inizio del periodo di ritardo e della sua probabile fine.
Le valutazioni in ordine alla sussistenza delle Condizioni per il Ritardo sono effettuate con il supporto della funzione Affari Societari.
7.1.4 Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società comunica il prima possibile al mercato tali Informazioni Privilegiate ai sensi dell’articolo 6 della Procedura.
7.1.5 Nel caso in cui la Società e/o un soggetto che agisca in nome o per conto di RCF, comunichino un’Informazione Privilegiata a terzi, nel normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione, la Società ha l’obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, salvo che la persona che riceve l’Informazione Privilegiata sia tenuta a un obbligo di riservatezza,
indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale. Tale obbligo di comunicazione è assolto (i) contemporaneamente alla comunicazione dell’Informazione Privilegiata a terzi, in caso di comunicazione intenzionale, o (ii) tempestivamente, in caso di comunicazione non intenzionale. Ai fini di quanto precede, il soggetto che si accorga di aver comunicato un’Informazione Privilegiata a un soggetto che non sia tenuto a un obbligo di riservatezza informa senza indugio l’Investor Relator e/o la funzione Affari Societari.
7.1.6 La riservatezza delle Informazioni Privilegiate si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce (“rumor”) si riferisca in modo esplicito a un’Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita.
7.1.7 Una volta che sia stata assunta, ai sensi dei precedenti paragrafi, la decisione di ritardare la comunicazione al pubblico di un’Informazione Privilegiata, l’Amministratore Delegato, con il supporto delle Funzioni Competenti, della funzione Affari Societari e dell’Investor Relator:
a) si adopera affinché sia garantita la massima riservatezza nel trattamento della predetta informazione e si provveda alle necessarie e tempestive iscrizioni all’interno dell’Insider List tenuta dalla Società, nonché agli adempimenti di cui all’articolo 7.2 della Procedura;
b) monitora costantemente la permanenza delle Condizioni per il Ritardo;
c) può predisporre una bozza di comunicato stampa relativo all’Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata affinché sia garantita la tempestiva pubblicazione dell’informazione medesima nel caso in cui, durante il periodo di ritardo, vengano meno le condizioni che lo abbiano legittimato.
7.2 Adempimenti relativi al ritardo
7.2.1 Nel caso in cui sia stata assunta la decisione di ritardare la comunicazione di un’Informazione Privilegiata, la funzione Affari Societari, con il supporto delle Funzioni Competenti, cura la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:
(A) data e ora:
(i) della prima esistenza dell’Informazione Privilegiata presso la Società;
(ii) dell’assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell’Informazione Privilegiata; e
(iii) della probabile divulgazione dell’Informazione Privilegiata da parte della Società.
(B) identità delle persone responsabili:
(i) dell’assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell’Informazione Privilegiata e della individuazione dell’inizio del periodo di ritardo e della sua probabile fine;
(ii) del monitoraggio continuo delle Condizioni per il Ritardo;
(iii) dell’assunzione della decisione di comunicare al pubblico l’Informazione Privilegiata al termine del ritardo o durante il ritardo; e
(iv) della comunicazione alla Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto.
(C) prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
(i) le barriere protettive delle Informazioni Privilegiate erette sia all’interno sia verso l’esterno per impedire l’accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o funzione; e
(ii) le modalità predisposte per la divulgazione immediata delle Informazioni Privilegiate oggetto di ritardo non appena non ne sia più garantita la riservatezza.
7.3 Notifica del ritardo
7.3.1 Quando la comunicazione di Informazioni Privilegiate è stata ritardata ai sensi dell’articolo 7.1 della Procedura, la Società notifica l’avvenuto ritardo alla Consob immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico, fornendo le seguenti informazioni:
(i) ragione sociale completa della Società;
(ii) indicazione del notificante (nome, cognome, posizione presso la Società);
(iii) estremi di contatto del notificante (indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali);
(iv) identificazione dell’Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione (titolo del comunicato stampa divulgativo; numero di riferimento, se assegnato dal sistema di diffusione);
(v) data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico;
(vi) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
(vii) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico.
7.3.2 La Società, su successiva ed eventuale richiesta della Consob, trasmette alla stessa una comunicazione contenente: (a) la spiegazione per iscritto circa la modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo; e (b) le informazioni di cui all’articolo 7.3.1, punti da i) a vii), della Procedura.
7.3.3 La notifica alla Consob della circostanza che l’Informazione Privilegiata è stata oggetto di ritardo non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l’informazione ha perso il suo carattere di informazione privilegiata ai sensi della Procedura.
7.3.4 La notifica è predisposta dalla funzione Affari Societari con il supporto delle altre strutture aziendali di volta in volta competenti ed è trasmessa alla Consob a cura della funzione Affari Societari tramite posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx, specificando come destinatario “Divisione Mercati” e indicando all’inizio dell’oggetto “MAR Ritardo comunicazione”.
Articolo 8
- Insider List (o Registro Insider) -
8.1 L’Insider List (o Registro Insider) è istituita dalla Società su formato elettronico, avendo cura di garantire in ogni momento:
a) la riservatezza delle informazioni ivi contenute, assicurando che l’accesso all’Insider List sia limitato alle persone chiaramente identificate che devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione presso la Società, ovvero presso altro soggetto che agisca in nome o per conto della Società medesima;
b) l’esattezza delle informazioni riportate nell’Insider List;
c) l’accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell’Insider List.
8.2 L’Insider List è suddivisa in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata, redatta secondo il modello sub Xxxxxxxx X0 (xx “Sezioni Occasionali”). Una nuova Sezione Occasionale dell’Insider List è aggiunta ogni qual volta venga individuata una nuova Informazione Privilegiata. Ciascuna Sezione Occasionale dell’Insider List riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all’Informazione Privilegiata contemplata in quella specifica sezione.
8.3 In aggiunta a quanto precede, la Società può altresì redigere una sezione supplementare dell’Insider List in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate, redatta secondo il modello sub Allegato A2 (la “Sezione Permanente”). I dati di coloro che sono iscritti nella Sezione Permanente non sono riportati nelle Sezioni Occasionali.
8.4 L’Insider List contiene almeno le seguenti informazioni:
a) l’identità di tutte le persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate;
b) il motivo per cui tali persone sono iscritte nell’Insider List;
c) la data e l’ora in cui tali persone hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate; e
d) la data di redazione dell’Insider List.
Fermo quanto precede, il contenuto dell’Insider List deve essere conforme ai modelli allegati alla presente Procedura per le singole Sezioni Occasionali (sub Allegato A1) e per la Sezione Permanente (sub Allegato A2).
Articolo 9
- Ruolo del Soggetto Preposto -
9.1 Il Soggetto Preposto cura la tenuta dell’Insider List provvedendo in particolare a:
a) iscrivere tempestivamente nell’Insider List le persone in possesso di Informazioni Privilegiate;
b) aggiornare tempestivamente l’Insider List, indicando la data del relativo aggiornamento, qualora:
- intervenga una variazione del motivo dell’inclusione nell’Insider List di una persona già iscritta;
- vi sia una nuova persona che ha accesso ad Informazioni Privilegiate e che deve quindi essere iscritta nell’Insider List;
- una persona iscritta nell’Insider List non abbia più accesso ad Informazioni Privilegiate.
Inoltre, ciascun aggiornamento dell’Insider List indica la data e l’ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l’aggiornamento.
c) informare tempestivamente le persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate della loro iscrizione nell’Insider List, tramite apposita comunicazione predisposta in conformità con il modello allegato alla Procedura (sub Allegato B) da inviare a mezzo posta ovvero tramite email, assicurandosi che essi confermino per iscritto di aver preso visione dell’informativa e di aver preso atto degli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dall’iscrizione nell’Insider List e dal possesso di Informazioni Privilegiate con particolare riguardo alle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita delle stesse;
d) informare gli iscritti nell’Insider List, con le medesime modalità di cui alla precedente lettera c), di successivi aggiornamenti/cancellazioni con apposita comunicazione predisposta in conformità con il modello allegato alla Procedura (sub Allegato C);
e) conservare per un periodo non inferiore a cinque anni tutte le comunicazioni effettuate ai fini dell’iscrizione nell’Insider List;
f) in caso di richiesta da parte della Consob, trasmettere l’Insider List quest’ultima il prima possibile, con le modalità indicate dalla Consob, informando preventivamente l’Amministratore Delegato.
9.2 Nell’esercizio delle proprie attività, il Soggetto Preposto può avvalersi del supporto di una o più persone individuate all’interno della funzione Affari Societari.
Articolo 10
- Iscrizione nell’Insider List -
10.1 Il Soggetto Preposto provvede ad effettuare le iscrizioni nella Sezione Permanente e i relativi aggiornamenti, a seconda dei casi, in autonomia o su richiesta scritta dei soggetti che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate.
10.2 Il Soggetto Preposto provvede a effettuare le iscrizioni nelle Sezioni Occasionali e i relativi aggiornamenti d’intesa con l’Amministratore Delegato. Nell’Insider List sono iscritte, sempre a cura del Soggetto Preposto, le persone che hanno accesso all’Informazione Privilegiata, anche su indicazione delle Funzioni Competenti o delle stesse persone da iscrivere.
10.3 In tutti i casi, il Soggetto Preposto può avvalersi del supporto delle Funzioni Competenti al fine di reperire le informazioni necessarie per l’iscrizione o l’aggiornamento.
10.4 I dati contenuti nell’Insider List sono acquisiti e trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sono conservati per cinque anni dal venir meno delle circostanze che hanno determinato l’iscrizione o l’aggiornamento.
10.5 L’Amministratore Delegato è responsabile della corretta tenuta e del puntuale aggiornamento dell’Insider List ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e della Procedura.
Articolo 11
- Accesso all’Insider List -
11.1 Xxxxx restando i poteri delle competenti Autorità, al fine di vigilare sulla corretta applicazione della Procedura, hanno facoltà di accedere all’Insider List, oltre al Soggetto Preposto e alle persone da questi eventualmente incaricate, anche l’Amministratore Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o i soggetti da questi delegati.
Articolo 12
- Delega a terzi dell’incarico di tenere e aggiornare l’Insider List -
12.1 La Società può delegare a terzi l’incarico di redigere e aggiornare l’Insider List. In tale ipotesi, la Società rimane pienamente responsabile del rispetto degli obblighi previsti dall’art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e conserva sempre il diritto di accesso all’Insider List per il tramite del Soggetto Preposto, dell’Amministratore Delegato e/o dei soggetti da questi delegati.
12.2 Qualora la Società abbia delegato a terzi l’incarico di redigere e aggiornare l’Insider List, troveranno in ogni caso applicazione, mutatis mutandis, gli articoli da 8 a 11 della Procedura e la Società adotterà tutte le cautele necessarie per garantire il rispetto degli obblighi ivi previsti anche da parte del terzo incaricato. Le funzioni del Soggetto Preposto saranno attribuite a un soggetto appositamente individuato dal terzo incaricato.
Articolo 13
- Rapporti con le Società Controllate -
13.1 La Società può impartire alle Società Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente e per l’attuazione della Procedura.
Articolo 14
- Sondaggi di Mercato -
14.1 La Società – con decisione assunta dall’Amministratore Delegato o, ove del caso, dal Consiglio di Amministrazione – potrà effettuare, anche per il tramite di terzi che agiscano in nome o per conto della medesima, Sondaggi di Mercato.
14.2 Il soggetto preposto a dar corso ad eventuali Sondaggi di Mercato è l’Investor Relator (il "Responsabile del Sondaggio").
14.3 Il Responsabile del Sondaggio, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11 MAR e dalla relativa normativa di attuazione, prima di effettuare un Sondaggio di Mercato, dovrà esaminare, con l’ausilio del Soggetto Preposto, se il Sondaggio di Mercato comporti la comunicazione di Informazioni Privilegiate. Il Responsabile del Sondaggio registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa. La Società fornisce tali registrazioni scritte su richiesta della Consob. Tale obbligo si applica a ciascuna comunicazione di Informazioni Privilegiate per l’intera durata del Sondaggio di Mercato. La Società, quando comunica le informazioni, aggiorna di conseguenza le registrazioni scritte di cui al presente articolo.
14.4 La comunicazione di Informazioni Privilegiate effettuata nel corso di un Sondaggio di Mercato si considera fatta nel normale esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione qualora siano rispettate le disposizioni del presente articolo e quanto previsto dall’art. 11 MAR.
14.5 In conformità con quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) n. 960/2016, ai fini del Sondaggio di Mercato, le informazioni possono essere comunicate oralmente, in riunioni di persona, mediante comunicazioni telefoniche audio o video, per iscritto, per posta, per fax o mediante comunicazioni elettroniche. In caso di svolgimento dei Sondaggi di Mercato per telefono, ove la persona che riceve il Sondaggio di Xxxxxxx abbia espresso il consenso alla registrazione della conversazione, vanno utilizzate linee telefoniche registrate.
14.6 Il Responsabile del Sondaggio utilizza per l’invio e il ricevimento di comunicazioni telefoniche ed elettroniche ai fini del Sondaggio di Mercato solo apparecchiature fornite dalla Società.
14.7 Il Responsabile del Sondaggio, prima di effettuare il sondaggio, stabilisce, d’intesa con il Soggetto Preposto, l’insieme standard di informazioni da comunicare a tutte le persone che ricevono il Sondaggio di Mercato.
14.8 Ai sensi dell’art. 11, paragrafo 5, MAR, il Responsabile del Sondaggio, prima di effettuare la comunicazione:
a) ottiene il consenso della persona che riceve il Sondaggio di Mercato a ricevere Informazioni Privilegiate;
b) informa la persona che riceve il Sondaggio di Xxxxxxx che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, con l’acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di Strumenti Finanziari;
c) informa la persona che riceve il Sondaggio di Xxxxxxx che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno Strumento Finanziario; e
d) informa la persona che riceve il Sondaggio di Xxxxxxx che, accettando di ricevere le informazioni, ha l’obbligo di mantenere riservate tali informazioni.
14.9 Se il Responsabile del Sondaggio, d’intesa con il Soggetto Preposto, ritiene che il Sondaggio di Mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate, l’insieme standard di informazioni include unicamente gli elementi seguenti, nell’ordine indicato:
a) una dichiarazione che precisa che la comunicazione avviene ai fini di un Sondaggio di Mercato;
b) quando il Sondaggio di Mercato è realizzato mediante linee telefoniche registrate o registrazione audio o video, una dichiarazione indicante che la conversazione è registrata e il consenso registrato della persona che riceve il Sondaggio di Mercato;
c) una richiesta rivolta alla persona contattata di confermare che il Responsabile del Sondaggio sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore a ricevere il Sondaggio di Xxxxxxx e la relativa conferma;
d) una dichiarazione che precisa che se accetta di ricevere il Sondaggio di Mercato, la persona contattata riceverà informazioni che, a parere della Società, costituiscono Informazioni Privilegiate e il riferimento a quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 7, MAR (secondo cui la persona che riceve il Sondaggio di Mercato valuta autonomamente se è in possesso di Informazioni Privilegiate o quando cessa di essere in possesso di Informazioni Privilegiate);
e) se possibile, una stima del momento in cui le informazioni cesseranno di essere Informazioni Privilegiate, i fattori che possono modificare tale stima e, in ogni caso, le informazioni sul modo in cui la persona che riceve il Sondaggio di Xxxxxxx sarà informata di qualsiasi modifica della stima;
f) una dichiarazione che informa la persona che riceve il Sondaggio di Xxxxxxx degli obblighi di cui all’articolo 11, par. 5, lettere b), c) e d), MAR, sopra riportati;
g) la richiesta rivolta alla persona che riceve il Sondaggio di Xxxxxxx di esprimere il consenso a ricevere Informazioni Privilegiate, ai sensi dell’articolo 11, par. 5, lettera a), MAR e la risposta alla richiesta;
h) se è stato espresso il consenso chiesto ai sensi della lettera g), le informazioni comunicate ai fini del Sondaggio di Mercato, con l’indicazione delle informazioni che la Società considera Informazioni Privilegiate.
14.10 Se il Responsabile del Sondaggio, d’intesa con il Soggetto Preposto, ritiene che il Sondaggio di Mercato non comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate, l’insieme standard di informazioni include unicamente gli elementi seguenti, nell’ordine indicato:
a) una dichiarazione che precisa che la comunicazione avviene ai fini di un Sondaggio di Mercato;
b) quando il sondaggio di mercato è realizzato mediante linee telefoniche registrate o registrazione audio o video, una dichiarazione indicante che la conversazione è registrata e il consenso registrato della persona che riceve il Sondaggio di Mercato;
c) una richiesta rivolta alla persona contattata di confermare che il Responsabile del Sondaggio sta parlando con la persona incaricata dal potenziale investitore a ricevere il Sondaggio di Xxxxxxx e la relativa conferma;
d) una dichiarazione che precisa che se accetta di ricevere il Sondaggio di Xxxxxxx, la persona contattata riceverà informazioni che, a parere della Società, non costituiscono Informazioni Privilegiate e il riferimento a quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 7, MAR (secondo cui la persona che riceve il Sondaggio di Mercato valuta autonomamente se è in possesso di Informazioni Privilegiate o quando cessa di essere in possesso di informazioni privilegiate);
e) la richiesta rivolta alla persona che riceve il Sondaggio di Xxxxxxx di esprimere il consenso a procedere al Sondaggio di Xxxxxxx e la risposta alla richiesta;
f) se è stato espresso il consenso di cui alla lettera e), le informazioni comunicate ai fini del Sondaggio di Mercato.
14.11 Il Responsabile del Sondaggio assicura che ad ogni persona che riceve il Sondaggio di Xxxxxxx sia comunicato lo stesso livello di informazioni in relazione allo stesso Sondaggio di Xxxxxxx.
14.12 Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un Sondaggio di Mercato cessano di essere Informazioni Privilegiate in base alla valutazione del Responsabile del Sondaggio, d’intesa con il Soggetto Preposto, il Responsabile del Sondaggio non appena possibile informa di conseguenza ciascuna persona che le ha ricevute, fornendo le seguenti informazioni:
a) l’identità del Responsabile del Sondaggio che comunica le informazioni;
b) l’indicazione dell’operazione oggetto del Sondaggio di Mercato;
c) la data e l’ora del Sondaggio di Mercato;
d) il fatto che le informazioni comunicate hanno cessato di essere Informazioni Privilegiate;
e) la data in cui le informazioni hanno cessato di essere Informazioni Privilegiate.
14.13 Ai sensi dell’art. 11, paragrafo 5, MAR, il Responsabile del Sondaggio, con il supporto del Soggetto Preposto, effettua e conserva una registrazione di tutte le informazioni fornite alla persona che riceve il Sondaggio di Xxxxxxx, tra cui le informazioni fornite conformemente alle lettere da a) a d) della menzionata norma e l’identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate comprese le, ma non limitatamente alle, persone giuridiche e persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l’ora di ogni comunicazione.
14.14 Per ogni Sondaggio di Mercato il Responsabile del Sondaggio, con il supporto del Soggetto Preposto, redige un elenco contenente le seguenti informazioni:
a) il nome di tutte le persone fisiche e giuridiche alle quali sono state comunicate le informazioni nel quadro del Sondaggio di Mercato;
b) la data e l’ora di ogni comunicazione di informazioni che ha avuto luogo nel quadro e a seguito del Sondaggio di Mercato;
c) i recapiti delle persone che hanno ricevuto il Sondaggio di Mercato utilizzati ai fini del Sondaggio di Mercato.
14.15 Il Responsabile del Sondaggio, con il supporto del Soggetto Preposto, redige l’elenco di tutti i potenziali investitori che hanno dichiarato di non voler ricevere Sondaggi di Xxxxxxx sia in relazione a tutte le potenziali operazioni sia ad alcuni tipi particolari. Il Responsabile del Sondaggio non comunica informazioni ai fini dei Sondaggi di Mercato a tali potenziali investitori.
14.16 Il Responsabile del Sondaggio, con il supporto del Soggetto Preposto, conserva gli elenchi, le comunicazioni e le registrazioni di cui al presente articolo in formato elettronico nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 959/2016 e dal Regolamento Delegato (UE) n. 960/2016, per un periodo di almeno cinque anni, e la Società le trasmette all’Autorità competente su richiesta di quest’ultima.
14.17 Anche il solo ricevimento di Sondaggi di Mercato comporta l’obbligo di osservare specifiche regole volte, da un lato, a contenere il rischio di divulgazione di Informazioni Privilegiate e, dall'altro, a fornire alle Autorità competenti gli strumenti adeguati per condurre eventuali indagini.
14.18 Il Responsabile del Sondaggio, con il supporto del Soggetto Preposto, è anche la persona incaricata dalla Società di ricevere Sondaggi di Mercato condotti da terzi. Il nominativo del Responsabile viene reso disponibile dalla Società ai soggetti interessati a condurre Sondaggi di Mercato.
14.19 Qualora un dipendente o altra persona che svolge un incarico o altra attività per conto della Società dovesse essere contattato, con qualsiasi mezzo, per un Sondaggio di Xxxxxxx, lo stesso dovrà interrompere tempestivamente la comunicazione prima che vengano trasferite informazioni ed invitare la persona che effettua il sondaggio a contattare il Responsabile del Sondaggio.
14.20 Il Responsabile del Sondaggio comunica ai soggetti che effettuano Sondaggi di Mercato l’eventuale decisione di non essere più contattato in relazione a qualsiasi futura operazione o a particolari tipologie di operazioni.
14.21 Il Responsabile del Sondaggio, con il supporto del Soggetto Preposto, deve assicurare che le informazioni ricevute siano comunicate all’interno della Società, su base strettamente confidenziale, ai soli soggetti potenzialmente interessati a valutare l'operazione, sulla base del c.d. principio del need to know.
14.22 Il Responsabile del Sondaggio, con il supporto del Soggetto Preposto, deve controllare il flusso delle Informazioni Privilegiate all'interno della Società e mantenere traccia scritta dei singoli soggetti che hanno accesso a tali informazioni per ciascun Sondaggio di Mercato, affinché gli stessi operino in conformità alla normativa e alla Procedura.
14.23 Fermo restando l'obbligo per la persona che effettua il Sondaggio di Mercato di comunicare la natura eventualmente privilegiata dell'informazione che intende trasferire, il Responsabile del Sondaggio che riceve tale sondaggio dovrà comunque procedere, sulla base di tutte le informazioni a sua disposizione (ivi incluse quelle derivanti da fonti diverse dalla persona che effettua il sondaggio) e con il supporto del Soggetto Preposto, ad un'autonoma valutazione circa la natura dell'informazione ricevuta.
14.24 A seguito dell’acquisizione dell’informazione, il Responsabile del Sondaggio dovrà, altresì, procedere ad un’autonoma valutazione, con il supporto del Soggetto Preposto, circa la permanenza o meno della natura privilegiata dell'informazione medesima nel corso del tempo.
14.25 Una volta valutato di essere venuto in possesso di un'Informazione Privilegiata, il Responsabile del Sondaggio, con il supporto del Soggetto Preposto, dovrà identificare le società emittenti e gli Strumenti Finanziari ai quali sono collegate le Informazioni Privilegiate in modo da evitare il compimento di abusi di mercato.
14.26 Laddove, in conformità al Regolamento delegato (UE) n. 960/2016, la persona che effettua il Sondaggio di Xxxxxxx abbia redatto verbali o resoconti scritti delle riunioni o delle conversazioni telefoniche non registrate, il Responsabile del Sondaggio, con il supporto del Soggetto Preposto, è tenuto, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del sondaggio, a:
a) firmare i suddetti verbali o resoconti, in caso di condivisione del relativo contenuto; ovvero, in caso di mancata condivisione,
b) fornire alla persona che effettua il sondaggio la propria versione del verbale del resoconto debitamente firmata.
14.27 Il Responsabile del Sondaggio, con il supporto del Soggetto Preposto, è tenuto a conservare, su un supporto durevole che garantisca l’accessibilità e la leggibilità per un periodo pari ad almeno a cinque anni:
a) le procedure adottate per la corretta gestione dei Sondaggi di Mercato e per la formazione del personale interessato;
b) le notifiche relative alla volontà di non ricevere Sondaggi di Xxxxxxx futuri;
c) le valutazioni effettuate circa la natura privilegiata o meno delle informazioni e in ordine agli emittenti e agli Strumenti Finanziari collegati alle informazioni stesse;
d) un elenco in ordine cronologico, per ciascun Sondaggio di Mercato, delle persone che hanno avuto accesso alle informazioni.
14.28 Nel caso in cui la Società decidesse di effettuare Sondaggi di Mercato per il tramite di soggetti terzi che agiscano in nome e per conto della medesima, il Responsabile del Sondaggio, con il supporto del Soggetto Preposto, dovrà verificare che tali soggetti terzi adottino procedure in conformità a quanto previsto dal MAR e dalle relative norme di attuazione e non troveranno applicazione le disposizioni della Procedura.
Articolo 15
- Violazioni della Procedura e sanzioni -
15.1 Ferme le sanzioni eventualmente disposte dalle Autorità competenti ai sensi della normativa vigente, in caso di violazione delle disposizioni previste dalla Procedura da parte dei Destinatari, RCF e le Società Controllate possono procedere nei riguardi dei responsabili all’adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di dirigenti o dipendenti), nonché dalla normativa vigente.
15.2 Nel caso in cui, a causa del mancato rispetto da parte dei Destinatari delle previsioni della Procedura, dovesse essere contestata alla Società la violazione delle disposizioni normative in materia di market abuse o di altre disposizioni normative vigenti ovvero dovessero essere irrogate sanzioni, RCF si riserva la facoltà di agire nei confronti dei responsabili per essere tenuta manlevata e indenne nella misura massima consentita ovvero per ottenere il rimborso di ogni spesa e/o onere sostenuti e/o essere risarcita di ogni danno subito.
Articolo 16
- Disposizioni finali -
16.1 L’Amministratore Delegato può impartire alle Funzioni Competenti direttive funzionali alla corretta attuazione della Procedura.
16.2 L’Amministratore Delegato valuta periodicamente l’adeguatezza della Procedura.
16.3 L’Amministratore Delegato e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche disgiuntamente tra loro, introducono nella Procedura, nonché nei relativi allegati, le modificazioni rese necessarie da mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni organizzative interne e/o normative e/o regolamentari di riferimento, nonché nell’assetto organizzativo della Società e delle Società Controllate.
ALLEGATO A1
Format sezioni “occasionali” dell’Insider List
Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate — Sezione su [indicare l’informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]
Data e ora (di creazione della presente sezione dell’elenco ovvero di identificazione dell’informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]
Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]
Data di trasmissione all’autorità competente: [aaaa-mm-gg]
Nome del titolare dell’accesso | Cognome del titolare dell’accesso | Cognome di nascita del titolare dell’accesso (se diverso) | Numeri di telefono profession ali (linea telefonica profession ale diretta fissa e mobile) | Nome e indirizzo dell’impresa | Funzione e motivo dell’accesso a informazioni privilegiate | Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l’accesso a informazioni privilegiate) | Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate) | Data di nascita | Numero di identificazione nazionale (se applicabile ) | Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale) | Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) |
[testo] | [testo] | [testo] | [numeri (senza spazi)] | [indirizzo dell’emitten te o terzo del titolare dell’accesso ] | [descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell’elenco] | [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC] | [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC] | [aaaa- mm-gg] | [numero e/o testo] | [numeri (senza spazi)] | [indirizzo privato completo del titolare dell’accesso - via e numero civico - località - CAP - Stato] |
ALLEGATO A2
Format Sezione Permanente dell’Insider List
Sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate Data e ora (di creazione della Sezione Permanente) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]
Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]
Data di trasmissione all’autorità competente: [aaaa-mm-gg]
Nome del titolare dell’accesso | Cognome del titolare dell’accesso | Cognome di nascita del titolare dell’accesso (se diverso) | Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile) | Nome e indirizzo dell’impresa | Funzione e motivo dell’accesso a informazioni privilegiate | Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella Sezione Permanente) | Data di nascita | Numero di identificazione nazionale (se applicabile) | Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale) | Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) |
[testo] | [testo] | [testo] | [numeri (senza spazi)] | [indirizzo dell’emittente o terzo del titolare dell’accesso] | [descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell’elenco] | [aaaa-mm -gg, hh mm UTC]: | [aaaa-mm- gg] | [numero e/o testo] | [numeri (senza spazi)] | [indirizzo privato completo del titolare dell’accesso - via e numero civico - località - CAP - Stato] |
[Destinatario]
ALLEGATO B
[FAC-SIMILE informativa iscrizione nell’Insider List]
[alla cortese attenzione di [●]]
[indirizzo (eventualmente indirizzo email)]
[[luogo], [data]]
Oggetto: Iscrizione nell’elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate (l’“Insider List”)
Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●],
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (il “MAR”) e dall’art. 2 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 347/2016, nonché dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di abusi di mercato e informazione privilegiate e dalla “Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate e la tenuta del Registro Insider” di RCF Group S.p.A. in vigore dal 4 ottobre 2019 (la “Procedura”), allegata alla presente sub Allegato B1), con la presente, in qualità di Soggetto Preposto alla tenuta dell’Insider List, Le comunico quanto segue.
Con decorrenza dal [●] RCF Group S.p.A. (“RCF” o la “Società”) ha provveduto a iscriverLa, in qualità di [inserire funzione e motivo dell’accesso alle Informazioni Privilegiate] nella Sezione Permanente dell’Insider List di RCF
[ovvero in alternativa]
Con decorrenza dal [●] RCF Group S.p.A. (“RCF” o la “Società”) ha provveduto a iscriverLa [ovvero in alternativa] a iscrivere Lei e la Società [●], in qualità di
[inserire funzione e motivo dell’accesso alle Informazioni Privilegiate]
nella sezione dell’Insider List relativa alla seguente Informazione Privilegiata:
[inserire la descrizione dell’Informazione Privilegiata cui la singola sezione si riferisce] In relazione a quanto precede, La invito a:
✓ prendere visione della presente e dei relativi allegati e a conservarne copia;
✓ inviare a RCF entro [cinque] giorni [lavorativi] dal ricevimento della presente, all’indirizzo email [●] o tramite altro mezzo idoneo a garantirne il ricevimento da parte di RCF:
▪ conferma di aver preso atto degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all’iscrizione nell’Insider List e della normativa di riferimento;
▪ i Suoi dati completi [e i dati della Società [●]] di cui al modulo sub Allegato [A1/A2] della Procedura.
Ai fini di quanto sopra, Le ricordo che per “Informazione Privilegiata” si intende un’informazione (i) di carattere preciso, (ii) che non è stata resa pubblica, (iii) concernente, direttamente o indirettamente, RCF ovvero uno o più dei relativi Strumenti Finanziari e che,
(iv) se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.
In relazione al trattamento delle Informazioni Privilegiate, La invito a prendere altresì visione della normativa vigente in materia di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate riportata in allegato alla presente sub Allegato B2 e Allegato B3.
* * * * *
I dati personali necessari per l’iscrizione nell’Insider List e per i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati da RCF, in qualità di Titolare del trattamento, con l’ausilio di supporti informatici, in conformità al Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”). L’Informativa relativa ai dati trattati è messa a disposizione sul sito internet della società al seguente link [●], nella relativa sezione privacy, in cui sono indicati anche gli estremi del Data Protection Officer. La durata del trattamento è strettamente connessa all’oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie derivanti dal rapporto in essere, funzionalmente allo svolgimento dello stesso e ai relativi obblighi di legge.
* * * * *
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione, La prego di rivolgersi al Soggetto Preposto, nella persona del responsabile della funzione Affari Societari, tramite email, all’indirizzo [●] e/o al Responsabile Affari Societari all’indirizzo [●].
Cordiali saluti
Per RCF Group S.p.A. (Soggetto Preposto) [●]
ALLEGATO B1
PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E LA TENUTA DEL REGISTRO INSIDER DI RCF GROUP S.P.A.
ALLEGATO B2
Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (MAR)
Articolo 14
Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate
Non è consentito:
a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.
Articolo 8
Abuso di informazioni privilegiate
1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l’uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l’uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un’offerta per conto proprio o per conto di terzi.
2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un’altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un’altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:
a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un’altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l’acquisizione o la cessione; ovvero
b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un’altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.
3. L’utilizzo delle raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 costituisce abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che utilizza la raccomandazione o l’induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.
4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:
a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell’emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;
b) ha una partecipazione al capitale dell’emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissioni;
c) ha accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione; oppure
d) è coinvolto in attività criminali.
Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.
5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l’acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.
Articolo 9 Condotta legittima
1. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona giuridica sia o sia stata in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un’acquisizione o di una cessione qualora tale persona giuridica:
a) abbia stabilito, attuato e mantenuto disposizioni e procedure interne adeguate ed efficaci e atte a garantire effettivamente che né la persona fisica che ha preso la decisione per suo conto di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, né nessuna altra persona fisica che possa aver influenzato tale decisione fossero in possesso delle informazioni privilegiate; e
b) non abbia incoraggiato, raccomandato, indotto o altrimenti influenzato la persona fisica che ha acquisito o ceduto per conto della persona giuridica strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.
2. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un’acquisizione o di una cessione qualora la persona:
a) per lo strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, sia un market maker o una persona autorizzata ad agire come controparte e qualora l’acquisizione o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni siano effettuate legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di market maker o di controparte per lo strumento finanziario in questione; oppure
b) sia autorizzata a eseguire ordini per conto terzi, e qualora l’acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati al fine di dare esecuzione legittimamente nel normale esercizio dell’occupazione, professione o funzione di detta persona.
3. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un’acquisizione o di una cessione se la persona effettua un’operazione di acquisizione o cessione di strumenti finanziari per ottemperare a un obbligo giunto a scadenza, in buona fede e non per eludere il divieto di abuso di informazioni privilegiate, e se:
a) tale obbligo deriva da un ordine emesso o da un accordo concluso prima che la persona interessata entrasse in possesso di un’informazione privilegiata; oppure
b) tale operazione è effettuata per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare sorto prima che la persona interessata entrasse in possesso di un’informazione privilegiata.
4. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate, qualora tale persona abbia ottenuto tali informazioni privilegiate nel corso di un’offerta pubblica di acquisto o di una fusione con una società e utilizzi tali informazioni al solo scopo di procedere alla fusione o all’offerta pubblica di acquisto, purché al momento dell’approvazione della fusione o dell’accettazione dell’offerta da parte degli azionisti della società in questione tutte le informazioni privilegiate siano state rese pubbliche o abbiano comunque cessato di costituire informazioni privilegiate.
Il presente paragrafo non si applica alla costituzione di una partecipazione (stake- building).
5. Ai fini degli articoli 8 e 14, il semplice fatto che una persona utilizzi la propria cognizione di aver deciso di acquisire o cedere strumenti finanziari per l’acquisizione o la cessione di tali strumenti finanziari non costituisce di per sé utilizzo di informazioni privilegiate.
6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, si può ancora considerare che vi sia stata una violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all’articolo 14 se l’autorità competente accerta che vi è stato un motivo illegittimo alla base degli ordini di compravendita, delle operazioni o delle condotte in questione.
Articolo 10
Comunicazione illecita di informazioni privilegiate
1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un’altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione.
Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all’articolo 8, paragrafo 4,
2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l’induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.
ALLEGATO B3
Testo Unico della Finanza Capo II
Sanzioni penali
Ai sensi dell’art. 39, comma 1, della l. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Capo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II, del codice penale.
Art. 184
Abuso di informazioni privilegiate
1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni.
4. …omissis…
Art. 185
Manipolazione del mercato
1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
2-bis. Nel caso di operazioni relative agli Strumenti Finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis)e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni.
2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:
a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all’ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo del valore degli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a);
b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; valore di tali strumenti finanziari;
c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).
Art. 186
Pene accessorie
1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l’applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.
Art. 187
Confisca
1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell’articolo 240 del codice penale.
Capo III Sanzioni amministrative
Art. 187-bis
Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate
1. 1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. …omissis…
3. …omissis…
4. …omissis…
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell’illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all’articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell’illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.
Art. 187-ter Manipolazione del mercato
1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Si applica la disposizione dell’articolo 187-bis, comma 5.
3. …omissis…
4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.
5. …omissis…
6. …omissis…
7. …omissis…
Art. 187-ter.1
Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014
1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall’articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall’articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell’articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.
2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest’ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell’ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall’articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall’articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest’ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.
6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell’ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
7. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall’articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.
9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all’art. 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative: a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle; b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l’infrazione contestata è cessata.
10. L’inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l’aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 187-quater
Sanzioni amministrative accessorie
1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa:
a) l’interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;
b) l’interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;
c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell’articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell’incarico;
d) la sospensione dall’albo di cui all’articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede;
e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).
2. La sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
2-bis. Quando l’autore dell’illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all’interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l’interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.
3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell’autore della violazione l’interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.
Art. 187-quinquies Responsabilità dell’ente
1. L’ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all’articolo 14 o del divieto di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.
Art. 187-sexies Confisca
1. L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.
Art. 187-septies Procedura sanzionatoria
1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.
2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. …omissis…
4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all’Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile.
6. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L’Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.
6-bis. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché' l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.
6-ter. Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.
7. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all’Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis.
8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 193
Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale
1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115, 116, comma 1-bis, 154-bis, 154–ter e 154-quater, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, o se superiore fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo.
1.1 Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest'ultima una delle seguenti sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.
1.2 Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1.
1-bis. …omissis... 1-ter. …omissis...
1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate.
1-quinquies. …omissis...
2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, o, se superiore, fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo.
2.1 Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.
2.2 Per le violazioni indicate nel comma 2, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 2.1.
2.3 Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due mesi, l’importo minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e
2.1 è pari a euro cinquemila.
2.4 Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1, 1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché' tale ammontare sia determinabile.
2-bis. …omissis…
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila applica:
a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3;
b) …omissis…
3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico.
3-ter. ...omissis...
3-quater. Nel caso di violazione degli ordini previsti dal presente articolo si applica l'articolo 192-bis, comma 1-quater.
* * * * *
Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (MAR)
CAPO 5
Misure e sanzioni amministrative Articolo 30
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell’articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:
a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell’articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell’articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell’articolo 20, paragrafo 1; nonché
b) l’omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell’ambito di un’indagine, un’ispezione o una richiesta di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all’ESMA le pertinenti norme di diritto penale.
Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all’ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l’ESMA di ogni successiva modifica.
2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):
a) un’ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
d) la revoca o sospensione dell’autorizzazione di una società di investimento;
e) l’interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
f) nel caso di violazioni ripetute dell’articolo 14 o dell’articolo 15, l’interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
g) l’interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;
h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l’importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;
i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.
I riferimenti all’autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell’autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all’articolo 23, paragrafo 1.
Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un’impresa madre o un’impresa figlia di un’impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE ( 1 ), il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio ( 2 ) per le
banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio ( 3 ) — per le compagnie di assicurazione che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo di gestione dell’impresa madre capogruppo; oppure
3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.
Articolo 31
Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni
1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:
a) la gravità e la durata della violazione;
b) il grado di responsabilità dell’autore della violazione;
c) la capacità finanziaria dell’autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;
d) l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell’autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
e) il livello di cooperazione che l’autore della violazione ha dimostrato con l’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;
f) precedenti violazioni da parte dell’autore della violazione; e
g) misure adottate dall’autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.
2. Nell’esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell’articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l’esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all’articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell’imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri.
Articolo 34 Pubblicazione delle decisioni
1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all’imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all’identità della persona che ne è destinataria.
Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.
Qualora un’autorità competente ritenga che la pubblicazione dell’identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di
una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un’indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:
a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o
b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l’effettiva protezione dei dati personali in questione;
c) non pubblica la decisione nel caso in cui l’autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:
i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o
ii) che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.
Qualora un’autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.
2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un’autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull’esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.
3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell’autorità competente solto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
* * * * *
Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (MAD)
Articolo 3
Abuso di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l’abuso di informazioni privilegiate, la raccomandazione o l’induzione di altri alla commissione di un abuso di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi da 2 a 8, costituiscano reati, almeno nei casi gravi e allorquando siano commessi con dolo.
2. Ai fini della presente direttiva, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono.
3. Il presente articolo si applica a chiunque possieda informazioni privilegiate:
a) in quanto membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;
b) in ragione della sua partecipazione al capitale dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;
c) in quanto avente accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione ovvero di una funzione o ufficio; oppure
d) in ragione del suo coinvolgimento in attività delittuose.
Il presente articolo si applica anche a chiunque abbia ottenuto informazioni privilegiate anche in ragione di circostanze diverse da quelle indicate al primo comma e sia a conoscenza del carattere privilegiato di tali informazioni.
4. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l’utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate.
5. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati che si tengono ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l’utilizzo di informazioni privilegiate di cui al paragrafo 4 del presente articolo si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un’offerta per conto proprio o per conto di terzi.
6. Ai fini della presente direttiva, raccomandare ad altri di commettere un abuso di informazioni privilegiate ovvero indurre altri a commettere un abuso di informazioni privilegiate si configura allorché una persona possiede tali informazioni e:
a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, ad altri di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono o induce altri a compiere tale acquisizione o cessione; oppure
b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, ad altri di annullare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui le informazioni si riferiscono o induce altri a compiere tale annullamento o modifica.
7. L’utilizzo della raccomandazione o dell’induzione di cui al paragrafo 6 costituisce abuso di informazioni privilegiate quando la persona che sfrutta la raccomandazione o l’induzione è a conoscenza del fatto che queste si basano su informazioni privilegiate.
8. Ai fini del presente articolo, dalla mera circostanza che una persona possieda o abbia posseduto informazioni privilegiate non dovrà farsi discendere la conseguenza che tale persona abbia usato tali informazioni e abbia in questo modo commesso un abuso di informazioni privilegiate attraverso operazioni di acquisizione o cessione, quando la sua condotta può qualificarsi come legittima ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 596/2014.
Articolo 4
Comunicazione illecita di informazioni privilegiate
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi da 2 a 5 costituisca reato, almeno nei casi gravi e se commessa con dolo.
2. Ai fini della presente direttiva, costituisce comunicazione illecita di informazioni privilegiate la condotta con la quale una persona in possesso di informazioni privilegiate comunica tali informazioni a qualsiasi altra persona, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio, ovvero al di fuori dei casi in cui la comunicazione può qualificarsi come sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell’articolo 11, paragrafi da 1 a 8, del regolamento (UE) n. 596/2014.
3. Il presente articolo si applica a chiunque possieda informazioni privilegiate in ragione delle situazioni o delle circostanze di cui all’articolo 3, paragrafo 3.
4. Ai fini della presente direttiva, raccomandare o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, costituisce comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo, quando la persona che raccomanda o induce altri al compimento dell’abuso è a conoscenza del fatto che la raccomandazione o l’induzione si basano su informazioni privilegiate.
5. Il presente articolo deve essere applicato compatibilmente con l’esigenza di tutelare la libertà di stampa e la libertà di espressione.
Articolo 6
Induzione, favoreggiamento e concorso e tentativo
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l’induzione, il favoreggiamento e il concorso in relazione a reati di cui all’articolo 3, paragrafi da 2 a 5, e agli articoli 4 e 5, siano punibili come reati.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all’articolo 3, paragrafi da 2 a 5 e paragrafo 7, e all’articolo 5 sia punibile come reato.
3. Si applica mutatis mutandis l’articolo 3, paragrafo 8.
Articolo 7
Sanzioni penali per le persone fisiche
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 6 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 5 siano punibili con la pena della reclusione per una durata massima non inferiore ad anni quattro.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il reato di cui all’articolo 4 sia punibile con la pena della reclusione per una durata massima non inferiore ad anni due.
Articolo 8 Responsabilità delle persone giuridiche
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano rispondere in relazione ai reati di cui agli articoli da 3 a 6 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca individualmente ovvero in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione apicale all’interno della persona giuridica, in virtù:
a) del potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; oppure
c) dell’esercizio del controllo all’interno della persona giuridica.
2. Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili quando la carenza di vigilanza o controllo da parte di una delle persone di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a proprio vantaggio, di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 a opera di una persona sottoposta alla sua autorità.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l’esercizio dell’azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, istigatori o concorrenti in relazione ai reati di cui agli articoli da 3 a 6.
Articolo 9
Sanzioni per le persone giuridiche
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile in relazione a un reato ai sensi dell’articolo 8 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie di natura penale o non penale e possono comprendere altre sanzioni quali:
a) l’esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici;
b) l’interdizione temporanea o permanente dall’esercizio di un’attività d’impresa;
c) l’assoggettamento a controllo giudiziario;
d) provvedimenti giudiziari di liquidazione;
e) la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.
* * * * *
D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
Articolo 25-sexies
1. In relazione ai reati di abuso di Informazioni Privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
ALLEGATO C
[FAC-SIMILE informativa cancellazione/aggiornamento Insider List]
Egregio Sig. [●] / Spett.le Società [●] [indirizzo]
[alla cortese attenzione di [●]] [a mezzo [●]]
[[luogo], [data]]
Oggetto: Aggiornamento / Cancellazione iscrizione nell’elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate (l“Insider List”)
Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●],
con la presente, Le comunico che, con decorrenza dalle ore [●] del giorno [●], RCF Group
S.p.A. (“RCF”), in conformità con quanto previsto dalla “Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate e la tenuta del Registro Insider” in vigore dal 4 ottobre 2019 (la “Procedura”), ha provveduto
a cancellare il Suo nominativo [ovvero in alternativa] il nominativo Suo e della Società [●] dall’Insider List
[ovvero in alternativa]
ad aggiornare la Sua iscrizione [ovvero in alternativa] l’iscrizione Sua e della Società [●] nell’Insider List per il seguente motivo:
* * * * *
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione, La prego di rivolgersi al Soggetto Preposto, nella persona del responsabile della funzione Affari Societari tramite email, all’indirizzo [●] e/o al responsabile della funzione Affari Societari all’indirizzo [●].
Cordiali saluti
Per RCF Group S.p.A. (Soggetto Preposto) [●]