ACCORDO CONTRATTUALE FRA L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E LA
Allegato A Rep. Atti n. del
ACCORDO CONTRATTUALE FRA L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E LA
FONDAZIONE OPERA SANTA XXXX DA CASCIA PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE PSICHIATRICHE E DI RIABILITAZIONE EXTRAOSPEDALIERA A BASSA INTENSITÀ A CARATTERE RESIDENZIALE, EROGATE NELLA “COMUNITÀ DI VIA CAMPOSTINO” A PRATO, A FAVORE DI MINORI IN CARICO ALLA U.F.C. SALUTE MENTALE INFANZIA E ADOLESCENZA. DECORRENZA DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024 .
L’anno duemila ventidue (2022) nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta,
TRA
- l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, con sede legale in Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx xx 0, rappresentata dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore Generale, nominato con Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019, domiciliato per la carica presso la suddetta Azienda, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore Generale;
E
- la Fondazione Opera Santa Xxxx da Cascia (ETS), Codice Fiscale 84007450483 e Partita IVA 00337410971, con sede legale in Prato, Xxxxxx Xxx Xxxxx x. 0, nella persona del proprio rappresentante legale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, nato a Prato il 15/05/1961, CF MCRRRT61E15G999M, domiciliato per la carica presso la sede legale della Fondazione, quale soggetto proprietario e gestore della Struttura Residenziale psichiatrico-riabilitativa a bassa intensità assistenziale per minori “Comunità di Via Campostino”, ubicata in Via Campostino n.18 – Santa Xxxxx a Colonica
- Prato, nel prosieguo semplicemente indicata come “Struttura”; il medesimo dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, che non si trova in nessuna condizione di incompatibilità e conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 412/91, e della legge n. 662/96, e successive modificazioni;
VISTI
- Il D.LGS. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;
- l’art. 8-bis comma 3 del D.LGS 229/1999 e s.m. i.; ove si prevede che “la realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l’esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente, al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 8-ter, all’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8 quater nonché della stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies…”
- la L.R. n. 51 del 05/08/2009 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”;
- il D.P.G.R. n. 79/R del 17/11/2016 “Regolamento di attuazione della L.R. 5 agosto 2009 n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie)”;
- Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell'11 agosto 2020.
- il DPCM 12/01/2017 con cui sono stati definiti e aggiornati i Livelli essenziali di Assistenza di cui all’art. 1 comma 7 del D.LGS 502/92, in particolare l'art. 25 e l’art. 32 “Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neuro sviluppo";
- la DGRT n. 504 del 15/05/2017 di recepimento del DPCM 12/01/2017;
- Il Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale (PANSM), approvato dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 24 gennaio 2013;
- l’Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti locali e le Comunità montane sul documento concernente “Strutture residenziali psichiatriche n. 13/054/CR7A/C7 rep. Atti 116/LU del 17/01/2013;
- l’Accordo della Conferenza Unificata tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e le Comunità montane sul documento recante “Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichiatrici dell’infanzia e dell’adolescenza” Rep. Atti n. 138 LU del 13/11/2014;
- l’Accordo tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti locali ai sensi del D.LGS 281/97 art 9 co 2 lett. c) recante “Linee di indirizzo per l’accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni “. Rep. Atti n. 172 del 14/12/2017 CV;
- l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del D.LGS 281/97 art. 4, sul documento recante “Linee d’indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi in area pediatrico - adolescenziale” integrato dal documento “Rete dell’emergenza - urgenza pediatrica” Rep. Atti n. 248 del 21/12/2017;
- l’Intesa, ai sensi dell’art. 8 L. 131/03 tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante “Linee di indirizzo sui disturbi neuropsichiatrici e neuropsichici dell’infanzia e adolescenza” Rep. Atti n. 70 LU del 25/07/2019;
- la DGRT n. 1063 del 09/11/2015 "Linee di indirizzo per la qualificazione della risposta all'emergenza-urgenza psichiatrica nell'infanzia e nell'adolescenza e dei percorsi di cura residenziali e semiresidenziali";
- la DGRT 1127 del 09/12/2014 su parametri strutturali e organizzativi delle strutture residenziali psichiatriche;
- il GDPR n. 679/2016 (Regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo “GDPR”;
- l’art. 28, primo paragrafo del Regolamento europeo 2016/679/UE che prevede: “Qualora un
trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;
- l’art. 32 primo paragrafo del detto Regolamento europeo che sancisce: “il titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio”;
PREMESSO CHE
− il presente accordo contrattuale si colloca nell’ambito della programmazione regionale dell’assistenza alle persone disabili, nel rispetto delle risorse disponibili e della programmazione aziendale e zonale di cui al capo III della L.R. n. 40/2005 e success. modif. e integr.;
− l’Azienda è competente in materia di erogazione di prestazioni sanitarie e si assume i relativi
oneri;
− la Struttura Residenziale psichiatrico-riabilitativa a bassa intensità assistenziale per minori “Comunità di Via Campostino” risulta autorizzata al funzionamento con atto del Comune di Prato P.G. n.159723 del 07/09/2020 e la stessa risulta, altresì, accreditata dalla Regione Toscana come struttura sanitaria privata con Decreto Dirigenziale n. 14823 del 22/09/2020, pratica perfezionata a seguito di presentazione di attestazione dei requisiti di processo comuni e specifici in data 16/09/2021 con trasmissione di posta elettronica certificata alla Regione Toscana;
− il Direttore della UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza di Prato ha espresso la necessità di stipulare una convenzione con il gestore della Struttura Residenziale psichiatrico- riabilitativa a bassa intensità assistenziale per minori “Comunità di Via Campostino”, in quanto non presente sul territorio pratese altra struttura con caratteristiche idonee a soddisfare il fabbisogno di assicurare agli adolescenti, con situazione psicopatologica stabilizzata, la possibilità di un sostegno comunitario estensivo con adeguato supporto educativo, formativo, psicologico e medico, in particolare nelle fasi di uscita dalle comunità a media od alta intensità assistenziale, e/o come sostegno alle famiglie di origine, al fine di prevenire esiti negativi dal punto di vista scolastico, di integrazione sociale e di comportamenti devianti o antisociali;
− il Direttore Zona Distretto/SdS Area Pratese ha espresso parere favorevole alla stipula della
presente convenzione e ha sottoscritto la relativa scheda di fabbisogno, conservata agli atti;
− Il soggetto gestore della Struttura sotto la propria responsabilità dichiara che:
a) la Struttura è in possesso dei requisiti previsti dall’accreditamento per l’erogazione di prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
b) al gestore della Struttura in parola non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs 231/2001 che impediscono di contrattare con gli Enti Pubblici;
c) il gestore della Struttura è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/99;
d) il Regolamento interno della Struttura recepisce tutte le indicazioni previste dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 2016, n. 79/R, e tutte le eventuali ulteriori indicazioni previste da normative in vigore nel periodo di validità della presente convenzione;
e) la capacità ricettiva attuale della Struttura, come da autorizzazione al funzionamento, è di: n. 9 posti di tipo residenziale psichiatrico-riabilitativo (soggetti minori).
TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Le parti convengono che oggetto della presente convenzione è la gestione dei trattamenti residenziali presso la Struttura Residenziale psichiatrico-riabilitativa a bassa intensità assistenziale per minori “Comunità di Via Campostino”, sita in Prato.
Il servizio è rivolto prioritariamente ad adolescenti che presentano problematiche di tipo socio- familiare unite ad un disturbo psico-patologico, anche temporaneamente allontanati dal nucleo familiare.
L’attività è erogata, prioritariamente, a favore di minori ambosessi di età compresa tra i 12 ed i 18 anni (estendibili fino a 21 anni per effetto di specifico provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o per comprovate necessità mediche e/o formative debitamente motivate) in carico alla U.F.C. Salute Mentale Infanzia e Adolescenza.
Nel caso di posti vacanti, la Struttura potrà ospitare utenti provenienti dall’ambito territoriale dell'intera Azienda USL Toscana Centro, di altre AASSLL della Toscana, da altre Regioni previa informazione al responsabile del contratto per gli aspetti sanitari come disciplinato all’Art. 3. L’Azienda, in base al bisogno e senza alcun vincolo nei confronti della Struttura, utilizza i posti residenziali nell’ambito dei posti autorizzati.
ART. 2 - TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E DOTAZIONE DI PERSONALE
Come sopra indicato, la struttura è autorizzata, ai sensi del Regolamento n. 79/R del 17/11/2016 come novellato dal Regolamento n. 90/R del 16/09/2020, per l’erogazione delle prestazioni di ricovero a ciclo continuativo e diurno in fase post acuta (D.3), tipologia struttura residenziale psichiatrico-riabilitativa a bassa intensità assistenziale per minori(A.3).
Per i posti letto autorizzati oggetto del presente accordo, indipendentemente dall’occupazione degli stessi, la Struttura assicura l’erogazione delle prestazioni secondo i requisiti indicati nel Regolamento n. 79/R del 17/11/2016 e nell’atto di accreditamento, come specificato in dettaglio nell’Allegato A1 “Retta della Struttura” parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.
La struttura, essendo di tipo residenziale, dovrà restare aperta per 365 giorni e per 24 ore al giorno. Durante la giornata, la struttura dovrà sempre garantire personale congruo alla corretta gestione delle attività e al controllo degli ospiti.
Con la sottoscrizione del seguente accordo, la struttura mette a disposizione la seguente dotazione organica:
• Direttore Sanitario (medico psichiatra) in libera professione per n. 520 ore annue;
• Coordinatore delle attività per n. 1836 ore annue;
• Educatore professionale (6.00-22.00 lun-sab ) livello 3° super per n. 10011 ore annue;
• Educatore prof./tecnico riabilitazione psichiatrica (22.00-6.00 lun-sab) livello 3°super con
indennità notturna per n. 2502 ore annue;
• Educatore professionale (6.00-22.00 lun-sab + dom) livello 3° super con indennità festiva per n. 1669 ore annue;
• Educatore professionale (22.00-6.00 8h + dom) livello 3° super con indennità notturna e festiva per n. 417 ore annue;
• Psicoterapeuta in libera professione per n. 624 ore annue;
• Operatore Sociosanitario (6.00-9.00 e 19:00-22.00 lun-sab) livello 4°super per n. 1932 ore annue;
• Operatore Sociosanitario (6.00-10.00 e 18.00-22.00 + 8h dom) livello 4°super con indennità festiva per n. 512 ore annue;
• Operatore Sociosanitario (22.00-6.00 8h lun-sab) livello 4°super con indennità notturno per n. 2503 ore annue;
• Operatore Sociosanitario (22.00-6.00 8h dom) livello 4°super con indennità notturna e festiva per n. 417 ore annue;
• Addetto all’Assistenza di Base (lun/sab 9.00/15.00) livello 5° super per n. 1976 ore annue;
• Infermiere professionale 2° superlivello per n. 626 ore annue;
• Infermiere professionale festivo 3° superlivello per n. 104 ore annue;
• Istruttore/insegnantein libera professione per n. 1043 ore annue.
Il personale suddetto è inquadrato secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro UNEBA (dicembre 2020).
Il Direttore Sanitario svolge la funzione di Responsabile della Struttura, coordinando gli interventi educativi, terapeutici e riabilitativi. In particolare, svolge i seguenti compiti:
- Collegamento con i servizi invianti;
- Raccordo tecnico-organizzativo e sanitario;
- Coordinamento dell’equipe di Struttura;
- Responsabile del regolare svolgimento del servizio;
Referente Covid: la Fondazione si impegna a mettere a disposizione tale figura professionale e a comunicarne il nominativo alla Azienda USL Toscana Centro.
La struttura potrà avvalersi di personale volontario e/o del Servizio Civile nazionale e regionale. Ove presente, il personale volontario dovrà essere adeguatamente formato, prima della presa di servizio presso la struttura.
La Fondazione dovrà, altresì, garantire adeguata attività di formazione al personale dipendente impiegato nella Struttura, sulla base di necessità di aggiornamento/approfondimento delle competenze tecnico- professionali e nel rispetto dei relativi CCNL di categoria.
La struttura garantisce le seguenti attività:
- Servizio residenziale (vitto, alloggio, assistenza di base);
- Prestazioni di psicoterapia di gruppo e individuale;
- Colloquio con la famiglia dell’assistito;
- Attività educative e socializzazione tra gli ospiti;
- Sostegno al percorso scolastico e formativo dell’ospite;
- Interventi di promozione dello sviluppo e delle abilità espressive e comunicative;
- Sostegno alle attività motorie;
- Contatti continui e tempestivi con il medico specialista di riferimento;
- Monitoraggio della terapia farmacologica e dei suoi effetti collaterali, qualora presente.
Il percorso terapeutico-riabilitativo deve garantire le seguenti attività educative: cura
dell’ambiente di vita, acquisizione di abilità di vita indipendente, attività sportive, laboratori artigianali, partecipazione a eventi sul territorio, laboratori di orto-giardinaggio e cucina, stage formativi professionali, tutoraggio nell’alternanza scuola-lavoro.
L’Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura per l’attività eseguita oltre il volume indicato nel presente articolo e oltre i volumi finanziari assegnati al successivo Art. 6 .
ART. 3 - MODALITÀ DI ACCESSO E DIMISSIONE
Come previsto dall’Art. 1 del presente accordo, i posti autorizzati sono riservati in via prioritaria ai minori in età adolescenziale residenti nell’ambito territoriale della SdS pratese e in carico alla UFSMIA. Qualora vi sia la possibilità, possono usufruire del servizio anche utenti di altre UFSMIAdelle Zone Distretto dell’Azienda USL Toscana Centro e, in subordine, di altre Aziende Sanitarie, ma in ogni caso l’ammissione dovrà essere comunicata con preavviso di 15 giorni al Direttore dell’UFSMIAdi Prato. Non è ammesso l’inserimento di un ospite su iniziativa dei Servizi Sociali senza preventiva informazione e successiva autorizzazione del Direttore U.F.C. Salute Mentale Infanzia e Adolescenza.
Nell'ambito della struttura possono essere individuati moduli differenziati in relazione all'età, tenendo presente le seguenti fasce: 10-14 anni (bambini-preadolescenti) e 14-18 (adolescenti).
La struttura è disponibile all’accoglienza di minori affetti da disabilità intellettiva lieve ovvero autistici senza disabilità intellettiva e disturbi del linguaggio.
L'inserimento nella Struttura è subordinato:
- alla Valutazione di Intensità Terapeutica predisposta dalla Azienda Usl Toscana Centro Area pratese previa somministrazione di test specifici;
- alla definizione di un PTRI indicante finalità e obiettivi dell’inserimento residenziale; in base a tale PTRI il Direttore dell’UFSMIA di Prato, o suo delegato, definisce le modalità d’inserimento e la data d’ingresso in accordo con la Struttura;
- alla comunicazione da parte dell’ufficio amministrativo dell’Azienda USL Toscana Centro dell’autorizzazione all’inserimento dell’utente con la quale l’Azienda Sanitaria si impegna al pagamento della retta, a seguito del progetto terapeutico predisposto dalla UFSMIA di residenza.
Una volta rilasciata l’autorizzazione amministrativa, l’inserimento in struttura deve avvenire in tempi brevi e comunque non oltre 7 giorni dal ricevimento di detta autorizzazione. La retta decorre dal giorno in cui l’utente è inserito in struttura.
La struttura non potrà iniziare il trattamento fino a data successiva a quella di autorizzazione all’ammissione.
La struttura, accertata la regolarità della documentazione (PTRI, fascicolo sanitario, schede e scale previste dalle procedure per la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno debitamente compilate, impegnativa al ricovero), accoglie l’ospite dandone comunicazione all’UFC Salute Mentale Infanzia Adolescenza e ai Servizi Amministrativi dell’Azienda competenti per territorio, entro un giorno lavorativo dall’inserimento. La comunicazione suddetta può essere trasmessa mediante posta elettronica (e-mail) ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC). Per l’utente la struttura redige un Piano terapeutico Specifico (PTS) residenziale in cui sono descritte le attività svolte in relazione agli obiettivi declinati nel Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI) elaborato dalla UFSMIA inviante.
Al compimento del diciassettesimo anno di età il Direttore dell’UFSMIA di residenza provvede ad informare il Direttore dell’UFSMA circa il progetto residenziale in corso, in modo che il
Direttore dell’UFCSMA provveda a organizzare le dimissioni entro l’anno in cui avviene il compimento del 18° anno; al compimento del diciottesimo anno di età dell’ospite ovvero alla scadenza del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, il progetto viene comunicato al Direttore dell’UFC Salute Mentale Adulti dell’ambito territoriale di residenza, allo scopo di pianificare la transizione ai servizi dedicati agli adulti. La struttura, con motivate argomentazioni, può segnalare al Direttore dell’UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza, o suo delegato, la non opportunità a proseguire la permanenza in struttura dell’utente.
I Servizi invianti, potranno proporre di modificare, mantenere, o sospendere l’inserimento oppure procedere alla dimissione del minore per assegnazione a diverso progetto terapeutico.
Il piano di dimissione dell’utente è definito e preordinato sulla base del raggiungimento degli obiettivi del PTRI come concordato tra tutti i soggetti coinvolti (UFSMIA, Struttura, utente e suoi familiari e/o tutore legale).
La struttura deve notificare ai Servizi Amministrativi dell’Azienda competenti per territorio la data effettiva di dimissione dell’assistito nel termine di cinque giorni dalla cessazione del trattamento.
La struttura deve altresì notificare tempestivamente all’Azienda eventuali allontanamenti non concordati degli utenti e altri eventi di rilevanza clinica (crisi comportamentali, episodi critici di possibile natura epilettica, reazioni avverse ai farmaci, insorgenza ex novo di sintomi clinicamente rilevanti).
Per i ricoveri ospedalieri la comunicazione dovrà essere data immediatamente al Direttore dell’UFC Salute Mentale Infanzia Adolescenza ed entro cinque giorni dalla data di detto ricovero all’ufficio amministrativo di riferimento territoriale.
Almeno ogni 3 mesi i competenti servizi dell’Azienda che hanno richiesto il trattamento effettuano verifiche sullo stato di attuazione del progetto individuale predisposto ed autorizzano eventuali proroghe al trattamento, la durata del quale non potrà superare i 24 mesi.
ART. 4 - MODALITÀ OPERATIVE
La struttura si impegna a tenere una cartella clinica individuale per l’ospite, contenente, oltre a copia della Scheda di Inserimento, la scheda farmacologica, il PTRI e tutta la documentazione clinica dell’ospite. Detta cartella clinica può essere anche informatizzata e accessibile dall’esterno, purché sia adeguatamente garantita la protezione dei dati personali a norma del GDPR n. 679/2016 (RegolamentoUE 2016/679).
La struttura garantisce all’ospite la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita, dei desideri, aspirazioni e abitudini dello stesso, compatibilmente con quanto stabilito nel PTRI, mantenendo e sviluppando le relazioni con i familiari, anche attraverso le visite dei medesimi alla struttura.
La struttura si impegna, altresì, a disciplinare i rapporti tra assistito e la struttura medesima nel Regolamento e nella Carta dei Servizi, strumenti di comunicazione e trasparenza che la stessa dovrà predisporre e aggiornare coerentemente con i servizi offerti e che dovrà rendere pubblici.
L’ospite della struttura usufruisce delle prestazioni sanitarie previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale.
La struttura si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal PTRI, alle prescrizioni mediche e amantenere ogni rapporto con i Servizi invianti per assicurare all’ assistito la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione.
La struttura comunica tempestivamente ai Servizi invianti le variazioni più significative dello stato di salute dell’assistito e l’eventuale aggravamento.
La struttura è tenuta altresì:
- a predisporre per l’assistito e a rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente;
- a garantire le funzioni di interpretariato e mediazione culturale per gli utenti non italofoni;
- in caso di necessità, a chiamare il medico curante dell’assistito o il medico della continuità assistenziale o con la Centrale Operativa del 118, secondo gli accordi presi con l’Azienda per la gestione delle emergenze - urgenze;
- a curare la somministrazione e l’autosomministrazione dei farmaci prescritti all’utente (vedi allegato 2);
- a seguire la dieta prescritta all’assistito dal medico curante o dal medico specialista;
- a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, nel rispetto dell'appropriatezza della prestazione, senza alcun onere a carico dell’assistito.
Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella clinica
individuale.
La struttura deve prevedere un protocollo di collaborazione con la rete dei Servizi Aziendali sia sociali che sanitari. In particolare, nel caso di passaggio dell’utente alla maggiore età, provvede ad informare il Direttore dell’UFC Salute Mentale Adulti del progetto residenziale in corso, concordando le modalità di transizione del medesimo.
La struttura dovrà inoltre disporre:
- degli ausili e dei presidi per l’incontinenza con sistemi di assorbenza (es. pannoloni e traversesalva-letto) di cui all’ allegato 2 del DPCM 12/01/2017, ove necessario;
- del materiale per medicazioni ordinarie di cui all’Allegato 1 della Delibera GRT n. 503 del 24/04/1996.
Dovrà essere disponibile un defibrillatore; il personale deve essere formato al suo utilizzo, con attestazione BLS-D e PBLS-D.
Per tali prestazioni e materiali non potrà essere imputato alcun costo agli assistiti, in quanto rientranti nel corrispettivo riconosciuto dall’Azienda alla Struttura al successivo Art. 6.
ART. 5 - ELENCO DEL PERSONALE
La Fondazione, al momento della stipula del presente contratto, consegnerà all’Azienda l’elenco e la qualifica del personale operante al suo interno; di ciascun operatore dovrà essere inviato il curriculum, da cui si evincano chiaramente i titoli di studio e l’iscrizione all’albo professionale di pertinenza, il Codice Fiscale, nonché l'indicazione circa il rapporto di lavoro, subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Eventuali modifiche saranno comunicate all'Azienda tempestivamente.
ART. 6 - IMPORTO DELLA RETTA E TETTO DI SPESA
Per le prestazioni di cui alla presente convenzione, la struttura riceve un corrispettivo (retta giornaliera), dovuto per il posto occupato, il quale è composto da un’unica quota sanitaria omnicomprensiva e a totale carico dell’Azienda.
Con riferimento al richiamato allegato A1 al presente accordo la retta giornaliera residenziale con
frequenza sulle 24 ore giornaliere, riconosciuta alla struttura, è stabilita in Euro 215,76, salvo che non intervengano adeguamenti a livello regionale. Il costo complessivo annuale massimo per n. 9 posti residenziali non può superare l’importo di Euro 708.767,85 salvo quanto sopra detto.
Non essendo prevista compartecipazione da parte dei minori, la struttura non può prevedere oneri a carico dell’utente per le prestazioni di cui all’ Art. 2.
La retta comprende i costi del personale per attività di assistenza di base, di riabilitazione extraospedaliera, socio-educative, nonché per il vitto e i materiali sanitari necessari, così come previstodalla vigente normativa regionale.
È onere della struttura provvedere autonomamente all’approvvigionamento di componenti di arredo e accorgimenti dettati dalle particolari esigenze di comodità, di mobilizzazione e di sicurezza degli assistiti non autosufficienti secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali.
Resta inteso che le prestazioni sanitarie previste dai LEA (protesica personalizzata, nutrizione enterale e parentale, ossigeno liquido e gassoso, medicazioni avanzate di cui al nomenclatore DPCM 12/01/2017, assistenza integrativa) sono garantite dal SSR senza nessun costo per gli assistiti.
La struttura si impegna a garantire l’assistenza farmaceutica agli assistiti secondo le necessità definite nel PTRI e sulla base della disciplina vigente (D.L. 347/2001 convertito in X. 000/0000, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx n. 208/2016).
I tetti di spesa di cui sopra sono da intendersi riferiti ad utenti residenti nel territorio dell’Azienda USLToscana Centro in quanto il costo che deriva dall’eventuale permanenza in struttura di utenti residenti in altre Aziende Sanitarie verrà direttamente fatturato dalla Fondazione all’Azienda di residenza dei medesimi.
Le parti concordano che saranno remunerate esclusivamente le giornate di effettiva presenza, oltre a quanto previsto per il ricovero ospedaliero, per i rientri in famiglia e per l’allontanamento volontario non autorizzato dalla Struttura.
Eventuali costi aggiuntivi per particolari regimi dietetici possono essere riconosciuti a parte, qualora adeguatamente certificati e autorizzati dal Direttore U.F.C. Salute Mentale Infanzia e Adolescenza.
ART. 7 - RICOVERO OSPEDALIERO ED ALTRE ASSENZE
L’ospite della Struttura avrà diritto alla conservazione del posto a seguito di ricovero ospedaliero, rientro in famiglia per brevi periodi, preventivamente autorizzati dal Responsabile della Gestione sanitaria del contratto, allontanamento volontario e non autorizzato dalla Struttura.
In caso di assenza dalla struttura per motivi personali/familiari per un massimo di 7 giorni consecutivi, o di ricovero ospedaliero per l'intera durata, ovvero di allontanamento volontario e non autorizzato dalla Struttura residenziale per massimo 3 giorni, dalla retta giornaliera residenziale sarà decurtato l’importo di Euro 19,90 per ogni giorno di assenza giustificata.
La retta intera sarà nuovamente corrisposta dal giorno di reinserimento presso la Struttura. In caso di assenze superiori a 15 giorni consecutivi, nulla è dovuto alla Struttura.
La motivazione delle assenze, previste dal presente articolo, deve essere indicata esplicitamente nel prospetto presenze degli utenti, sottoscritto dal Direttore Sanitario della struttura o da altro Responsabile individuato, che la struttura è tenuta a inviare mensilmente al Direttore dell’UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza e ai Servizi Amministrativi dell’Azienda competenti per territorio.
In caso di ricovero ospedaliero dell’utente la struttura ne darà immediata comunicazione al Direttore UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza e ai Servizi Amministrativi dell’Azienda competenti per territorio. Sulla base del presente atto e del proprio regolamento interno, la struttura assicurerà la necessaria vigilanza sul paziente anche in sede ospedaliera, nonché la continuità del rapporto utente/operatore, assumendo, se del caso, una funzione sostitutiva dei familiari del minore e rispettando il dovere di informativa nei confronti della UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza.
Qualora si renda necessario fornire sostegno e vigilanza anche educativa al minore all’interno ella struttura di ricovero da parte di un operatore della Fondazione, allo stesso verrà corrisposto il pagamento delle ore di assistenza fornite all’utente da detto operatore, parametrate al profilo professionale del lavoratore nonché alla collocazione temporale della prestazione resa (orario notturno, orario festivo) di cui al CCNL e contratti integrativi in vigore nel tempo e nel luogo ove si svolge il servizio, sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale. La Fondazione deve puntualmente documentare detto servizio aggiuntivo.
ART. 8 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE
Le attività all’interno della struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii), sul trattamento dei dati personali e della normativa sulla privacy (D.LGS 196/03 così come novellato dal D.LGS 101/18 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Per quanto riguarda i requisiti inerenti alla normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi, la Fondazione garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso. Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare aisensi del D. Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali sono a carico della Fondazione che si impegna ad adeguare la stessa, il personale e l’organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.
La Struttura assicura il rispetto del novellato Titolo X del D.LGS 81/08 a seguito della pandemia da Covid-19.
ART. 9 - CONTROLLI
La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dalServizio Sanitario Regionale.
L’Azienda USL si riserva, in ordine alle attività erogate dalla struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale.
A tale scopo la struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente all’attività svolta.
Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla struttura, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta dipagamento a prova della prestazione erogata.
ART. 10 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
La Struttura provvede mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad inviare per e-mail al Servizio Amministrativo competente per territorio il rendiconto delle presenze/assenze con i nominativi dei singoli utenti corredata da dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Responsabile/Direttore della Struttura ai sensi del DPR 445/2000. Le fatture potranno essere emesse solo dopo la verifica di quanto trasmesso e l’emissione del relativo ordine di acquisto delle prestazioni attraverso il sistema NSO (nodo smistamento ordini – Decreto MEF 27/12/2019).
Qualora queste operazioni non siano svolte come sopra indicato, non potrà esser dato corso al regolare pagamento delle prestazioni.
Ai sensi dell’articolo 25 del D.L. 66/2014 vi è l’obbligo di trasmissione della fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio (SdI): Codice Univoco della ZD Pratese “C27NVZ”.
Sarà emessa all’Azienda la fattura relativa alla retta prevista nell’Art. 6 del presente atto specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza. Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare i dati necessari ai fini dell'acquisizione del DURC, il nome della Struttura, il periodo di fatturazione, la tipologia di servizio, l’assenza di obbligo all’indicazione del CIG.
Il pagamento delle prestazioni avverrà a seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate e previo accertamento di:
- regolarità contributiva e assicurativa, accertata tramite il D.U.R.C. (L. 266/2002 e smi);
- tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136);
- inadempimenti (art. 48bis DPR 602/73).
Le modalità ed i termini di pagamento per le fatture sono quelle stabilite dal D.Lgs 09/11/2012, n.
192 e s.m.i.. Relativamente agli importi a carico della Azienda, la Struttura non può chiedere anticipazioni all’assistito, né ai parenti, né al tutore legale, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento da parte dell’Azienda.
Non è ammesso nessun automatismo relativo ad eventuali variazioni ISTAT.
ART. 11 - RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
L’età degli ospiti prevede l’adempimento dell’obbligo scolastico, riguardante la fascia d’età compresa tra i 6 e i 16 anni ai sensi della L. 246/2006.
La Struttura deve quindi prevedere accordi o si deve coordinare con l’Ufficio Scolastico Territoriale e con gli istituti scolastici di provenienza degli adolescenti ospiti, sia per quanto riguarda l’educazione "in presenza" che per l’educazione "a distanza", nonché per la predisposizione di progetti di alternanza scuola-lavoro.
L’età degli utenti prevede inoltre l’obbligo formativo ovvero il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all’obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all’età di 18 anni: pertanto devono essere previsti accordi o protocolli d’intesa con i Centri per l’impiego e con l’Agenzia Regionale per il Lavoro (ARTI).
ART. 12 – VERIFICHE E INADEMPIENZE
La verifica dello svolgimento delle prestazioni e della loro qualità è assegnata al Direttore dell’U.F.C. Salute Mentale Infanzia e Adolescenza, o suo delegato.
L’Azienda verificherà la correttezza del servizio reso dalla Struttura. In particolare, i sistemi di controllo potranno essere i seguenti:
a) indagini sul gradimento del servizio rivolte agli ospiti, ai familiari e ad altri soggetti coinvolti;
b) ispezioni, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e con le modalità che si riterranno opportune, relativamente al corretto svolgimento delle attività, alla qualità delle prestazioni erogate e al rispetto delle normative in essere;
c) valutazione degli interventi mediante indicatori qualitativi e quantitativi.
La Struttura si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria per lo svolgimento delle verifiche, fornendo, ove richiesto, chiarimenti e documentazione.
Eventuali inadempienze al presente contratto devono essere contestate, per iscritto (PEC), dalla parte che ne abbia interesse e con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Successivamente le parti concordano un termine entro il quale le stesse inadempienze devono essere rimosse, pena la sospensione dell’efficacia, fino all’adempimento di quanto stabilito con il presente contratto, ivi compresa la sospensione di nuovi inserimenti e/o il pagamento delle fatture giacenti.
In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Servizio Aziendale procederà all’applicazione di penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.
Trascorso inutilmente il termine concesso per sanare le violazioni ovvero al perdurare di situazioni difformi da quanto previsto nella presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, l'Azienda ha facoltà di recedere per inadempimento del presente accordo, mediante preavviso di 30 giorni e fatta salva comunque l’azione di rivalsa per l’eventuale risarcimento del danno.
In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto.
ART. 13 - DEBITO INFORMATIVO
La Struttura è tenuta ad adempiere agli obblighi informativi richiesti dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana e a collaborare, nelle modalità richieste, con l’Azienda e gli altri enti tenuti per legge alla raccolta dei dati sulle ammissioni e sull’andamento dei ricoveri.
La Struttura deve comunicare tempestivamente le variazioni intervenute all’Azienda al fine di procedere all’aggiornamento dell’anagrafe ministeriale e regionale.
La Struttura si impegna a fornire i dati necessari ad assolvere il debito informativo nei confronti della Regione Toscana (flusso RF160) secondo tempi e modalità da questa stabiliti.
La Struttura è altresì tenuta a collaborare per la fornitura di dati eventualmente richiesti dall'Agenzia Regionale di Sanità, dal Laboratorio MeS della Scuola Superiore S. Xxxx di Pisa e/o da organismi del governo clinico regionale (Centro Gestione Rischio Clinico CGRC e Centro Criticità Relazionali CRC) ai fini del monitoraggio della qualità dei servizi offerti dalla Struttura, nel contesto di specifici progetti regionali in materia.
La Struttura si impegna in particolare a comunicare le variazioni ed aggiornare con cadenza almeno
annuale i dati presenti nel modello STS11, nonché i dati di attività del modello STS24.
a) STS11 dati della struttura - la Struttura comunica al verificarsi, le variazioni relative alla propria denominazione e partita iva, nonché a legale rappresentante, indirizzo, telefono, e-mail.
b)STS24 flussi di attività - la Struttura comunica con cadenza almeno annuale i dati relativi a:
numero posti, numero utenti, utenti residenti nell’azienda, numero di giornate.
ART. 14 – DURATA ED EVENTUALI MODIFICHE
Il presente contratto ha durata triennale, entra in vigore il 01/01/2022 e scade il 31/12/2024, e
può essere rinnovato per ulteriori due anni, previo accordo tra le parti debitamente recepito. È esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato all’esito positivo delle verifiche sull’operato della Struttura.
Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice al contratto stesso adottata con formale provvedimento. Le parti si impegnano peraltro sin da ora a recepire ed applicare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimenti degli enti o pubbliche autorità deputate, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività.
Nel caso di eventuali variazioni autorizzative, la Struttura si impegna ad adeguare di conseguenza gli standard di gestione nel rispetto della normativa vigente.
ART. 15 - SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE
1. Sospensione
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti, anche informativi, previsti dal presente accordo. Di fronte all’accertata inosservanza sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché ottemperi alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri detta violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.
2.Recesso
Qualora la Struttura intenda recedere dall’accordo contrattuale deve darne comunicazione all’Azienda con preavviso di almeno 3 mesi. L’Azienda può recedere dal presente accordo per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione alla Struttura con preavviso di 90 giorni. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura da parte dell’Azienda.
3. Risoluzione
Previa contestazione per iscritto dell’addebito e fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, le parti convengono che si dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto in uno dei seguenti casi:
- in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tutela dei lavoratori, nonché inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- in caso di riscontrati inadeguati livelli qualitativi e/o quantitativi del servizio (con obbligo della Struttura di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto) e di gravi e ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei servizi competenti;
- in caso di revoca dell’autorizzazione al funzionamento e/o di revoca dell’accreditamento istituzionale e/o di accertamento del mancato possesso dei requisiti dell’accreditamento;
- in caso di grave e reiterata mancata nell’ottemperanza al debito informativo di cui all’art. 14;
- in caso di stipula di contratti con gli assistiti correlati al presente accordo e contenenti disposizioni non conformi a quanto previsto dal presente contratto.
L’Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta e con preavviso di 30 giorni, nei seguenti casi:
- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente accordo contrattuale tali da essere valutate dall’Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell’attività non preventivamente concordata con l’Azienda.
ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Struttura nell’effettuare le operazioni e i compiti ad essa affidati dovrà osservare le norme di legge vigenti sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad adempierne le richieste.
La Struttura, in particolare, dovrà informare l’Azienda in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
In ogni caso la Struttura si impegna a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall’Azienda committente o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso dell’Azienda stessa. Il trattamento dei dati da parte dell’Azienda - quale Titolare del trattamento - avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza in applicazione delle disposizioni normative citate, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati.
La Struttura si impegna e obbliga a ritenere coperto da riservatezza ogni elemento costitutivo o integrativo connesso e/o in relazione ai dati personali che il Titolare del trattamento metterà a disposizione per lo svolgimento dell’attività di cui alla presente convenzione.
Con riferimento al trattamento dei dati personali comunicati dal Titolare del trattamento alla Fondazione Opera Santa Xxxx da Cascia per l’esecuzione dei compiti previsti nel presente accordo contrattuale, questa verrà designata quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Reg.
UE 2016/679, come da schema di atto di nomina allegato alla presente.
Il trattamento, come meglio specificato nell’atto di nomina, potrà riguardare i dati personali di cui all’art. 4 n. 1 del Reg. UE 2016/679 ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari previsti dall’art. 9 comma 1 di detto Regolamento.
Il trattamento dei dati verrà effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici e l’eventuale elaborazione dei dati per finalità ulteriori quali quelle statistiche o di ricerca avverrà garantendo l’anonimizzazione.
Le parti si atterranno, altresì, a quanto previsto dalla deliberazione del Direttore Generale n. 250 del 28/02/2020 avente ad oggetto “Sistema Aziendale Privacy: adozione procedura violazione dati” nell’eventualità che avvenga - accidentalmente o in modo illecito - la distruzione , la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
ART. 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO
La Fondazione Opera Santa Xxxx da Cascia è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale a qualsiasi titolo nella Struttura, i principi contenuti nel Codice di Comportamento dell’Azienda USL Toscana Centro adottato con Delibera del Direttore Generale n. 1358 del 16/09/2016 e pubblicato sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione: "Amministrazione trasparente > Disposizioni Generali > Atti generali ".
ART. 18 – POLIZZE ASSICURATIVE
La Struttura, a copertura dei rischi inerenti l’attività svolta per conto dell’Azienda con mezzi, strumenti e personale propri , dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, stipulata con massimali congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendi dei fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo, esonerando espressamente l’Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento dell’attività di cui trattasi.
ART. 19 - INCOMPATIBILITÀ
La Struttura si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale operante presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla L. 412/91 art. 4 comma 7, s.m.i. e L. 662/96 art. 1 commi 5 e 19, s.m.i. In merito alle incompatibilità suddette, la Struttura provvede a trasmettere apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
L’Azienda può richiedere alla Struttura la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente atto. La Struttura si impegna a consegnare in breve tempo la documentazione richiesta.
È fatto divieto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del T.U. 165/2001 e s.m.i. e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell’Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti l’attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Struttura.
ART. 20 – NORMATIVA E FORO COMPETENTE
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in xxx xxxxxxx x/x xxxxxxxxxxxxxx, xx parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Prato.
ART. 21 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI XXXXX
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.
L'imposta e le spese inerenti e conseguenti alla sua registrazione nei termini di legge sono interamente a carico della parte che ne avrà richiesto la registrazione stessa.
La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 27 bis di cui all’allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo” e successive modificazioni ed integrazioni in quanto la Fondazione che gestisce la Struttura è classificata come O.N.L.U.S. di diritto, come disposto dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
ART. 22 - RESPONSABILI DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
Vengono individuati i seguenti Responsabili:
a) per l’Azienda:
- per gli aspetti amministrativi:
• il Responsabile della S.O.S.D. Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato e Pistoia
- per gli aspetti professionali:
• Direttore UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza – Prato
b) per la Fondazione:
- il Responsabile della Convenzione nella figura del Rappresentante Legale della Fondazione Opera Santa Xxxx da Cascia.
ALLEGATI:
Allegato 1) Composizione retta della struttura
Allegato 2) Mansione infermiere e somministrazione e autosomministrazione farmaci
Allegato 3) Xxxxxx di nomina a responsabile esterno del trattamento dati personali e sensibili ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679.
Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.
Xxxxx, approvato e sottoscritto,
per l’Azienda USL Toscana centro - Il Direttore Generale xxxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
(firmato digitalmente)
per la Fondazione Opera Santa Xxxx da Cascia (ETS) – Il Legale Rappresentante xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
(firmato digitalmente)