SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – SEGRETARIATO GENERALE IN FAVORE DELL’AUTORITA’ DI AUDIT DEI PROGRAMMI OPERATIVI FSE 2014-2020 “INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI” (PON IOG), “SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE” (PON SPAO) E “INCLUSIONE” (PON INCLUSIONE)
CIG: 8732112EC4
CUP: I84E21002070005
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Segretariato Generale – Autorità di Audit, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxx, 00, C.F. 80237250586, in persona ………………………………, nata/o a il
………………………, ……………………………………., giusta delega conferita con Decreto Direttoriale
……………………………… (nel seguito per brevità anche “Amministrazione Committente”),
E
………………………………….., con sede legale in , iscritta al Registro delle
Imprese di …………………………………… al n. ……………………………, P.IVA/Codice fiscale ,
n. REA ……………………………, in questo atto rappresentato dal ……………………………, nat.. a …………………
il ……………………………, nella qualità di ……………………………. (giusta
……………………………………………………………………) -e domiciliat. per la carica presso la sede ………………
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Impresa”);
P R E MES SO
- che con Determina direttoriale n. 104 del 08/06/2021 è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e di supporto tecnico-specialistico in favore dell’Autorità di Audit dei Programmi Operativi Nazionali FSE 2014-2020 “Iniziativa Occupazione Giovani”, “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione e “Inclusione”, da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del citato d.lgs. n. 50/2016, stabilendo quale base d’asta l’importo di € 1.872.000,00 (unmilioneottocentosettantaduemila/00 euro), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;
- che con la citata Determina sono stati, altresì, approvati i documenti di gara e, in particolare, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, il disciplinare e i relativi allegati, i quali documenti di gara, anche se non materialmente allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;
- che, con Decreto direttoriale n. del / /2021, preso atto delle risultanze finali delle operazioni di verifica e valutazione condotte dalla Commissione giudicatrice a ciò preposta in merito alle offerte pervenute, è stata aggiudicata la predetta procedura a ;
- che l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dagli allegati agli atti detti definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da rendere e che, in ogni caso, ha potuto
acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni dette ai fini della formulazione dell’offerta;
- che l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente contratto la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- che l’Impresa ha prestato cauzione definitiva per un importo pari ad € …………………………
( ) e per tutta la durata del presente contratto;
- che tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- che le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente;
- che in caso di difficoltà interpretative o discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Impresa, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell’Amministrazione, valide previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato e negli atti di gara.
Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite si stipula e si conviene quanto segue.
Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, nonché gli atti e i documenti ivi richiamati, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente contratto (di seguito anche “il Contratto”).
Articolo 2 – Norme regolatrici e disciplina applicabile
L’erogazione dei servizi oggetto del Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e dagli atti quivi richiamati, in particolare dal disciplinare, dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica dell’Impresa, atti che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Amministrazione Committente e l’Impresa relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme vigenti in materia di contabilità di Stato e, in particolare dalle disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle disposizioni regolamentari adottate in attuazione delle disposizioni dette;
c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
d) dalle linee guida dell’ANAC concernenti l’esecuzione degli appalti pubblici;
e) dalle disposizioni tutte, di provenienza comunitaria e nazionale, richiamate nel capitolato e nella documentazione di gara, con particolare riferimento alla pertinente normativa comunitaria e di attuazione concernente la materia dei contratti pubblici e la gestione dei Fondi SIE 2014-2020.
I contraenti dichiarano di conoscere i documenti indicati alla lettera a) che, conservati in atti presso la stazione appaltante, sono da intendersi qui integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati, ed ai quali si fa esplicito rinvio per quanto eventualmente non riportato nel Contratto.
Articolo 3 – Oggetto del contratto e contenuto dei servizi richiesti
L’Amministrazione Committente affida all’Impresa, che accetta, la prestazione del servizio di assistenza tecnica e di supporto tecnico-specialistico in favore dell’Autorità di Audit dei Programmi Operativi Nazionali FSE 2014-2020 “Iniziativa Occupazione Giovani”, “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione e “Inclusione”, così come dettagliatamente previsto nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell’offerta di gara in premessa citati, con le specificazioni e modalità attuative quivi stabilite.
Restando espressamente salva ogni più ampia previsione contenuta nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale o in offerta, l’Impresa si impegna, quindi, a fornire, nel periodo di validità del Contratto, tutti i servizi e le prestazioni come sopra richiamati e descritti, in particolare, nel paragrafo 3 e relativi sub paragrafi del capitolato detto secondo le metodologie e gli strumenti ivi indicati e nel rispetto della tempistica stabilita per la messa a punto e il rilascio di tutti gli output ed i servizi individuati negli atti di gara come in premessa e nell’articolo 2 del Contratto richiamati.
L’espletamento delle attività suddette comprende anche i servizi e le attività non espressamente menzionati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale o nell’offerta di gara, ma necessari alla produzione di servizi od al perseguimento dei risultati invece ivi menzionati e a garantire la correntezza degli adempimenti dell’Autorità di Audit.
L’Impresa assume a suo completo carico il personale, i macchinari, gli attrezzi, la fornitura del materiale consumabile occorrente per le attività in appalto, ed in genere qualsiasi mezzo necessario alla perfetta esecuzione del servizio, secondo le modalità previste dal presente contratto e dai suoi allegati.
L’Impresa, con la stipula del Contratto, si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Amministrazione Committente ad eseguire tutte le prestazioni come richieste dal disciplinare, dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dai relativi allegati, nel rispetto, altresì, della propria offerta tecnica ed economica.
Articolo 4 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016, giusta Decreto direttoriale n. 74 del 13 maggio 2021, Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 del d.lgs. n. 50 del 2016, è designato Direttore dell’Esecuzione del Contratto ………………………………..
Articolo 5 – Durata del Contratto
Il servizio avrà una durata di mesi 18 (diciotto), decorrenti dal giorno successivo alla data di comunicazione all’Aggiudicatario dell’intervenuta conclusione dell’iter di approvazione e controllo previsto per il medesimo contratto.
Qualora l’Amministrazione Committente abbia disposto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ex art. 32, commi 8 e 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di partecipazione previsti per la partecipazione alla procedura, il termine di
durata di mesi 18 (diciotto) del servizio decorre dalla data in cui è stata disposta l’esecuzione in via d’urgenza.
L’Amministrazione Committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari nel massimo a ulteriori 6 (sei) mesi, per un importo pari nel massimo ad € ………………, (……………………../.. euro) Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi. L’Amministrazione eserciterà tale facoltà attraverso apposita comunicazione inviata all’Impresa attraverso posta elettronica certificata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del Contratto.
Qualora, nel corso dell’esecuzione del presente contratto, dovessero occorrere variazioni nei contenuti o nella dimensione del servizio, si applicheranno, purchè ne ricorrano i presupposti e le condizioni, le disposizioni di cui all’art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016. L’Amministrazione Committente si riserva, altresì, la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre all’Impresa l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, fino ad un massimo di euro ………………
(……………………………/.. euro), IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Articolo 6 – Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
L’Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti, nonché dei canoni tecnici tutti applicabili alla fattispecie, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà più specificamente concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
È in facoltà dell’Amministrazione Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.
Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l’Impresa dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l’Amministrazione Committente, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell’intero Intervento.
Il gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara e deve essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile in relazione alle esigenze che potranno emergere nel corso dello svolgimento delle attività.
Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato durante l’esecuzione del servizio, né nel numero complessivo, né nelle qualifiche professionali indicate, se non per cause non imputabili all’Impresa e, comunque, previa richiesta/consenso dell'Amministrazione Committente. Nessuna sostituzione potrà, pertanto, avvenire se non sulla base di preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Committente ed in presenza in ogni caso di caratteristiche curricolari, in capo al sostituto, almeno equivalenti a quelle dell'esperto sostituito. In tale ipotesi, l’Impresa dovrà indicare i nominativi e le caratteristiche curriculari dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli approvati, fornendo in sede di richiesta di sostituzione il curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., da cui risulti il possesso dei requisiti necessari.
Resta inteso che, per suo conto, in nessun caso l’Impresa potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali prequalificate senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Amministrazione, la quale – qualora ciò dovesse occorrere, anche solamente in via di fatto – si riserva di risolvere il presente contratto, con facoltà di procedere nei confronti dell’Impresa per il risarcimento del danno subito.
È comunque in facoltà dell’Amministrazione Committente di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dall’Amministrazione medesima in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per l’Amministrazione Committente.
Oltre ad assumere gli oneri descritti nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, l’Impresa è obbligata a rispettare le prescrizioni contenute nel presente contratto, nonché a:
a) garantire la continuità operativa del servizio e l’esecuzione delle attività previste dall’incarico in stretta sinergia con l’Amministrazione Committente secondo i tempi, le modalità e le esigenze manifestate;
b) svolgere, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione Committente, le attività necessarie alla produzione di documenti, atti, relazioni, pubblicazioni, etc. connessi allo svolgimento del proprio servizio;
c) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell’espletamento dell’incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
d) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di xxxxx, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
e) comunicare tempestivamente, ai sensi dell’art. 7, comma 11, della Legge 19/03/1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, ogni variazione intervenuta negli assetti, nella struttura d’impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
f) consentire gli opportuni controlli ai funzionari dell’Amministrazione Committente e ad ogni altra Autorità od Ufficio;
g) segnalare, per iscritto e immediatamente, ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.
Articolo 7 – Pianificazione delle attività e reportistica delle medesime
L’Impresa dovrà formulare e sottoporre all'approvazione dell’Amministrazione Committente, entro 10 (dieci) giorni dalla data di avvio delle attività, un Piano Generale di Lavoro di livello esecutivo, che, tenendo conto dei servizi richiesti per gli interventi definiti nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dettagliati nell’offerta tecnica, illustrerà, per il periodo di riferimento ed in relazione alle diverse attività da espletare, gli out-put da realizzare e le risorse umane impiegate, l’impegno previsto in termini di giornate/lavoro delle risorse umane e le relative scadenze.
Il Piano Generale di Lavoro dovrà essere aggiornato a cura dell’Impresa annualmente entro il mese di dicembre o comunque ogni qual volta intervengano sensibili variazioni nel processo di esecuzione dei servizi. Resta inteso, naturalmente, che in ragione delle occorrenze di periodo l’Amministrazione Committente potrà richiedere la variazione del Piano Generale di Lavoro nonché assegnare all'Impresa specifici sotto-obiettivi di periodo o speciali ordini di priorità che l'Impresa sarà tenuto a rispettare.
Tale piano varrà come riferimento per ogni verifica di corrispondenza, efficacia ed efficienza del servizio fornito.
Con cadenza trimestrale, sulla base del Piano Generale di Lavoro, l'Impresa dovrà presentare report periodici (Stati Avanzamento Lavoro), nei quali dovranno essere descritti l'avanzamento delle attività, i prodotti documentali forniti ed i servizi svolti alla data e dovrà inoltre essere attestato l'allineamento del programma di impegno risorse rispetto al Piano di lavoro approvato (ovvero dovranno essere evidenziati tutti gli eventuali scostamenti da quest'ultimo, con indicazione delle relative cause) e, quindi, il dettaglio dei giorni o frazioni di giorno impiegati da ciascuna risorsa per ogni attività svolta. Nel SAL trimestrale dovrà, altresì, essere data evidenza dell’avvenuta archiviazione e digitalizzazione degli atti, documenti e prodotti gestiti ai fini della realizzazione delle attività.
Il Piano Generale di Lavoro e i suoi aggiornamenti, nonché gli Stati di Avanzamento Lavoro dovranno essere formalmente sottoposti all’approvazione dell’Amministrazione Committente, che procederà alla relativa approvazione entro 15 giorni lavorativi, attraverso comunicazione formale, salvo diverso accordo tra Amministrazione contraente e Impresa. In ogni caso non è prevista l’approvazione per tacito consenso. Le eventuali osservazioni su tutti i documenti saranno comunicate formalmente dall’Amministrazione Committente, che potrà assegnare all’Impresa un termine per effettuare le variazioni e correzioni necessarie. L’aggiornamento dei documenti sarà a carico dell’Impresa senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione Committente.
Entro venti giorni dal termine finale delle attività contrattuali, dovrà essere presentata, ai fini della espressa approvazione della Amministrazione, una Relazione finale che, oltre a rendicontare l’ultimo trimestre di attività, esporrà tutte le attività svolte, tutti i prodotti realizzati che dovranno essere stati consegnati, digitalizzati e archiviati, nonché i relativi impegni di risorse registrati.
Fermo questo e senza variazione degli obblighi assunti, all'avvio od in corso di rapporto, su proposta del RUP o del DEC, potranno essere definiti ulteriori dispositivi per la verifica dell'andamento delle attività e degli impegni di risorse, rimanendo, quindi, salva la facoltà dell’Amministrazione Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del servizio e a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.
Articolo 8 – Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamenti
Il corrispettivo massimo di competenza dell’Impresa a fronte dell’esecuzione dei servizi affidati è quello indicato nell'offerta economica di gara, pari ad € …………………… ( ),
oltre Iva e/o altre imposte e contributi di legge, per un onere complessivo pari ad € …………………..
(………………………………………..).
Per l'esatta determinazione dei corrispettivi di effettiva competenza dell'Impresa si farà riferimento ai volumi di impegno (gg/lavoro) effettivamente registrati, con applicazione delle tariffe unitarie risultanti dall’offerta economica di gara.
Il corrispettivo dovuto all’Impresa dall’Amministrazione Committente per la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto è, pertanto, determinato dal prodotto delle giornate/uomo per figura professionale rendicontati e dei prezzi unitari (tariffe giornaliere) indicati nell’Allegato “Dichiarazione di offerta economica” e di seguito trascritti:
Figura professionale | Prezzo unitario (tariffa giornaliera) IVA esclusa |
Manager | |
Esperto Senior | |
Esperto Junior |
Le predette tariffe sono da intendersi comprensive di ogni onere e spesa, incluse quelle di trasferta relative alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le attività ed i servizi oggetto del presente contratto.
Il corrispettivo complessivo per l’espletamento dei servizi richiesti, alle condizioni tutte della documentazione di gara e dell’offerta presentata in sede di gara, si intende accettato dall’Impresa in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.
Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, l’Impresa, entro il termine di 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio della prestazione, può chiedere, alle condizioni stabilite nel citato art. 35, comma 18, l’anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) del valore del contratto.
In caso di applicazione, su richiesta dell’Impresa, del disposto di cui all’art. 35, comma 18, del Codice, il recupero dell’anticipazione avverrà per pari quota in occasione della liquidazione di ciascuno dei ratei di pagamento di seguito specificati.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.lgs. n. 50 del 2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le dette ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Amministrazione della Relazione finale di cui all’articolo precedente, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
L’Impresa, naturalmente previo esperimento, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali subordinatamente:
a) alla verifica, da parte del Responsabile Unico Procedimento/Direttore dell’esecuzione lavori, della rispondenza ed adeguatezza di ciascuna componente dei servizi ed output forniti rispetto alle specifiche ed agli standard professionali, metodologici e qualitativi previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno del capitolato, del piano di attività e di eventuali ulteriori documenti o contributi definiti ed approvati in corso di rapporto e del rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione;
b) all'approvazione, da parte dell’Amministrazione, dei report trimestrali (SAL) di cui all’articolo che precede;
c) all’approvazione, da parte dell’Amministrazione, della Relazione finale di cui al precedente articolo e della complessiva verifica di conformità circa tutte le attività svolte, tutti i prodotti
realizzati, che dovranno essere stati consegnati, digitalizzati e archiviati, e i relativi impegni di risorse registrati.
Nel caso in cui tutte le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), l’Amministrazione Committente, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento della relativa tranche, sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate. Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l’Amministrazione potrà altresì:
• decurtare in via definitiva l’importo dei corrispettivi di competenza stabiliti;
• agire per la risoluzione del contratto in danno dell’Impresa inadempiente.
Il pagamento del corrispettivo contrattuale, così come dianzi determinato, sarà effettuato, dietro presentazione di regolari fatture in modalità elettronica (ai sensi dell’art. 1, commi 209-214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 55 del 3 maggio 2013),con periodicità trimestrale previa presentazione da parte dell’appaltatore (e correlata approvazione da parte dell'Amministrazione della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste) di dettagliate relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento delle attività svolte contenente gli out-put realizzati rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, professionali, metodologici e qualitativi previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno del capitolato, del piano di attività e di eventuali ulteriori documenti o contributi definiti ed approvati in corso di rapporto. Le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività dovranno, altresì, specificare, per ciascuna categoria di intervento e prodotto realizzato ed in relazione al periodo di riferimento, l’indicazione nominativa delle risorse impiegate con il numero di giornate erogate singolarmente dalle stesse con l’indicazione delle percentuali di realizzazione dell’attività, nonché lo stato di avanzamento finanziario dell’appalto.
Le relative liquidazioni saranno effettuate dall’Amministrazione, in assenza di ragioni ostative imputabili all’Impresa, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura.
In ogni caso, la liquidazione sarà subordinata alle verifiche previste dalla normativa vigente, tra cui l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Il rispetto di quanto previsto al successivo art. 8 (Tracciabilità dei flussi finanziari) è condizione per l’emissione dei mandati di pagamento, così come lo è la presentazione di regolare fatturazione.
Al fine di ottemperare agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, l’Impresa è tenuta a trasmettere le fatture in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013. L’inosservanza delle procedure e dei requisiti previsti dal D.M. n. 55/2013, così come il mancato utilizzo del canale di trasmissione del sistema di interscambio, comporta lo scarto e la mancata trasmissione della fattura elettronica. Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, l’Impresa dovrà indicare nella fattura il codice univoco dell’ufficio dell’Amministrazione Committente, consultabile dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx). La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio
dell’Amministrazione Committente comporta lo scarto della fattura e, quindi, il mancato pagamento della stessa.
Sia il Codice Unico di Progetto (CUP) che il Codice Identificativo Gara (CIG) dovranno essere riportati negli strumenti di pagamento, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.
A seguito delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA (c.d. reverse charge), devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, salvo che questi ultimi non abbiano natura di lavoratori autonomi esclusi dal suindicato sistema di split payment.
Le fatture inerenti alle prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere emesse dall’Impresa con imponibile ed IVA ai sensi del nuovo art. 17-ter del decreto IVA – D.P.R. n. 633/72; l’Amministrazione Committente erogherà all’Impresa il solo corrispettivo al netto dell’IVA, versando l’imposta direttamente all’erario.
I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico presso la banca ed il conto corrente che saranno indicati dall’Impresa.
L’Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alla modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Amministrazione Committente si intende esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.
La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all’espletamento di tutti i momenti di verifica o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguendi da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per l’Impresa obbligo contrattuale a tutti gli effetti e, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.
Articolo 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Impresa assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 9-bis del citato art. 3.
La stessa Impresa si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Amministrazione Committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Articolo 10 – Obblighi e oneri derivanti dal rapporto di lavoro
Oltre ad assumere gli oneri descritti nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, l’Impresa è obbligata a rispettare le prescrizioni contenute nel presente contratto.
L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa per l'esecuzione del servizio, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendone tutti i relativi oneri, tenendo indenne l’Amministrazione Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
L’Impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi e Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.
Si obbliga, altresì, a continuare ad applicare detti Contratti Collettivi e Integrativi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi e Integrativi di Lavoro di cui ai precedenti commi 3 e 4 vincolano l’Impresa anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
L’Impresa si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del Codice civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
L’Impresa, in particolare, è tenuta a:
• garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
• adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà dell’Amministrazione Committente o di terzi.
L’Impresa assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati alla Amministrazione Committente e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto.
L’Impresa, in relazione agli obblighi assunti, derivanti dal contratto e da ogni altro atto, documento e normative ivi indicati, solleva l’Amministrazione Committente, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Amministrazione Committente e/o dell’Impresa medesima e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell’Impresa, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l’obbligo del pagamento e l’onere a carico dell’Amministrazione Committente o in solido con l’ente stesso, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’ente medesimo e di ogni indennizzo.
In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Impresa si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le
norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. L’Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione Committente, assumendosene ogni relativa alea.
L’Impresa terrà sollevata ed indenne l’Amministrazione Committente da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.
L’Amministrazione Committente potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.
L’Impresa si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente contratto.
Articolo 11 - Penali contrattuali, risoluzione e responsabilità per inadempimento
L’Amministrazione Committente si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio prestato dall’Impresa.
Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel capitolato o nel contratto, ai sensi dell’art. 1662 del Codice civile, l’Amministrazione Committente, a mezzo posta elettronica certificata, intimerà all’Impresa di provvedere, entro il termine perentorio di 8 (otto) giorni, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali o per l’esatto adempimento.
Salvo ogni altro rimedio, ricorrendone i presupposti, viene stabilito il seguente sistema di penali con riferimento alle scadenze previste per la presentazione dei piani di lavoro o per le versioni aggiornate dei medesimi, oppure con riferimento alle scadenze previste per la presentazione dei prodotti documentali richiesti nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nei Piani di Lavoro e negli altri documenti concordati tra le parti aventi la medesima funzione (es.: verbali riunioni).
Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei documenti sopra detti, oppure nel termine delle attività rispetto alle scadenze indicate nei Piani di lavoro (o negli ulteriori documenti concordati sopra indicati), l’Amministrazione Committente, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'Impresa nel termine perentorio di giorni 8 (otto) dalla ricezione della contestazione, potrà applicare una penale pari all’1,0‰ (unpermille) dell’ammontare netto contrattuale. La presentazione di Piani (o relativi aggiornamenti) o di prodotti obiettivamente carenti o inadeguati verrà assimilata alla mancata presentazione dei medesimi.
In caso di difformità non sostanziali o di rilievo secondario, verrà assegnato all’Impresa un termine per la regolarizzazione / integrazione dei prodotti forniti non superiore a 10 (dieci) giorni, trascorso inutilmente il quale la carenza o mancanza verrà trattata alla stregua di difformità rilevante, con applicazione delle penali sopra indicate.
L’entità delle penali, ai sensi dell’art. 50, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, non potrà, comunque, superare il 20% dell’ammontare netto contrattuale.
Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Amministrazione Committente potrà disporre la sospensione dei pagamenti, potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell’ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.
Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Amministrazione Committente potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Impresa dall’adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.
In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all'Amministrazione Committente la facoltà, previa comunicazione all'Impresa, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando all'Impresa i relativi costi sostenuti.
In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione Committente, a mezzo posta elettronica certificata, per porre fine all’inadempimento stesso e per porre in essere quanto necessario per assicurare che l’esecuzione del contratto avvenga secondo le condizioni stabilite dallo stesso e a regola d’arte, l'Amministrazione Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto dell’Amministrazione Committente al risarcimento del maggior danno.
In ogni caso, resta inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto da parte dell'Amministrazione Committente della prescritta segnalazione all'ANAC, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate, ai sensi ed effetti della normativa vigente in materia.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Amministrazione Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che la medesima parte si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Per le ipotesi di risoluzione del contratto si applica il disposto di cui all’art. 108 del d. lgs. n. 50/2016.
Articolo 12 – Garanzia definitiva
Viene dato atto che a garanzia dell’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, l’Impresa ha costituito un deposito cauzionale di euro ------------------ (------------------------------/..), , nella misura del % dell’importo contrattuale al netto dell’IVA, indicato al comma 1 del precedente art. 7, mediante accesa in data / / presso , da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali. La cauzione di cui sopra sarà svincolata dall'Amministrazione in conformità al disposto dell’art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 13 - Clausola risolutiva espressa
Le parti, salvo il diritto al risarcimento del danno, convengono ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456
c.c. la risoluzione espressa dal contratto, oltre che nei casi indicati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nei precedenti articoli, anche nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
• sospensione del servizio senza giustificato motivo;
• gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni contrattuali;
• venir meno in capo all’Impresa, durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel disciplinare;
• non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
• mancato avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro e/o sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro non autorizzata;
• frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
• violazione dell'obbligo di riservatezza;
• cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del presente contratto di appalto;
• sopravvenuta situazione di incompatibilità dell'Impresa (ai sensi dell’art. 15 del presente contratto e/o di quanto specificato nel disciplinare e nel capitolato);
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Committente, attraverso posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Resta ferma comunque ogni altra causa o fattispecie di risoluzione per inadempimento e per qualunque altro comportamento dell’Impresa che, a giudizio del RUP/DEC, concreti un grave inadempimento alle obbligazioni del Contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio appaltato. In tali casi l’Amministrazione Committente procede a contestare l’addebito all’Impresa secondo la procedura di cui all’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016.
Articolo 14 - Recesso
L’Amministrazione Committente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile o non conveniente, sotto il profilo dell'interesse pubblico, la continuazione.
Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte dell’Amministrazione Committente, di apposita comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.
Dalla data di efficacia del recesso l’appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Amministrazione Committente.
Salvo il diritto di recesso ordinario, rimane in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la facoltà di disporre l'anticipata cessazione del contratto nel caso in cui in corso di rapporto sopraggiunga strumento di acquisto CONSIP (ad oggi non disponibile) per servizio corrispondente a quello qui in affidamento, per il quale siano previste condizioni economiche più vantaggiose.
Articolo 15 - Incompatibilità e obblighi di comportamento
Data la necessaria posizione di terzietà della Autorità di Audit nei confronti sia dell’Amministrazione di appartenenza che delle Autorità di Gestione/Organismi Intermedi e di Certificazione dei Programmi Operativi Nazionali denominati “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO) e “Inclusione” (PON INCLUSIONE), in ragione dei principi di riferimento della normativa vigente in materia e di opportunità, costituisce causa di incompatibilità rispetto allo svolgimento del servizio, per tutta la durata dell’appalto:
• l’essere beneficiario e/o attuatore di fondi a valere sui Programmi Operativi PON IOG, PON SPAO e PON INCLUSIONE; tale previsione è estesa ai componenti del gruppo di lavoro e ai loro parenti e affini;
• lo svolgimento di incarichi a favore di beneficiari di fondi a valere sui Programmi Operativi PON IOG, PON SPAO e PON INCLUSIONE;
• lo svolgimento di incarichi a favore di Autorità di Gestione/Organismi Intermedi, Autorità di Certificazione a valere sui Programmi Operativi PON IOG, PON SPAO e PON INCLUSIONE.
La constatazione e/o l’avveramento delle incompatibilità sopra indicate costituisce causa di risoluzione del contratto.
Nel caso in cui l’incompatibilità riguardi una persona partecipante al gruppo di lavoro, l’Amministrazione Committente ne richiederà la sostituzione e dichiarerà quindi la risoluzione del contratto laddove tale sostituzione non sia validamente intervenuta entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
In adempimento a quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, l'Impresa deve impegnarsi a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione Committente che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto dell’Amministrazione Committente, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del D.lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.
È fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione Committente, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 17 - Subappalto
L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.
ovvero
L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto, in misura non superiore al % dell’importo contrattuale e previa autorizzazione dell’Amministrazione Committente, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
a)
b) .
L’Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
L’Impresa deposita presso l’Amministrazione Committente il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia in termini economici. L’Impresa deve allegare al suddetto contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. In presenza di aggregazione tra imprese, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti all’aggregazione.
Al momento del deposito del contratto l’Impresa deve trasmettere la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti dalla documentazione di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività subappaltate e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Amministrazione Committente non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l’Amministrazione Committente richiederà all’Impresa l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
L’Impresa è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 105, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016.
Nel caso in cui l’Impresa, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’Amministrazione Committente, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: il nome del sub-contraente; l'importo del sub-contratto; l'oggetto del servizio affidato. L’Impresa deve inoltre comunicare all’Amministrazione Committente le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione Committente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Impresa è responsabile in solido con il
subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati all’art. 105, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016.
L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Amministrazione Committente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse della Amministrazione Committente. In tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione Committente, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione Committente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Impresa deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 18 - Licenze e autorizzazioni, diritti d’autore e proprietà delle risultanze
Prima dell’inizio delle attività l’Impresa dovrà essere munita di tutte le eventuali licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa vigente per lo svolgimento della propria attività.
L’Amministrazione Committente non assumerà alcuna responsabilità per l’ipotesi in cui l’Impresa dovesse utilizzare, in tutto o in parte, nell’esecuzione del servizio, attrezzature, programmi, dispositivi, immagini, soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
L’Impresa, pertanto, assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore od in genere di privativa altrui, sollevandone espressamente l’Amministrazione Committente. Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l’Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. L’Amministrazione Committente, per suo conto, assume l’onere di informare prontamente per iscritto l’Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al periodo precedente.
Tutti i prodotti previsti e non previsti, progettati e realizzati dall’Impresa in esecuzione dell’appalto, rimarranno di esclusiva proprietà dell’Amministrazione Committente.
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su carta o diverso formato, realizzati dall'Impresa nell'ambito, o in occasione, dell'esecuzione del Servizio rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione, che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d'autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.
L'Impresa si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva.
Articolo 19 - Responsabilità per danni
L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto.
L'Impresa è comunque responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, all'Amministrazione, al personale, consulenti, ai beni mobili e immobili dell’Amministrazione stessa o delle organizzazioni coinvolte nel processo di attuazione del servizio, nonché degli organismi coinvolti nei relativi processi di controllo, nonché ad ogni altro soggetto terzo.
Articolo 20 - Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali
L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. L’Impresa non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del Contratto. A tal fine l’Impresa non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l’espletamento delle attività.
Gli obblighi di cui al precedente comma sussistono, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
L’Impresa si impegna, inoltre, a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti relativi al trattamento dei dati personali e, in particolare, quelli contenuti nel Regolamento (UE) n. 679/2016 e nel D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come novellato dal D.lgs. n. 101/2018, e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte. L’Impresa si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.
A quest'ultimo effetto, l'Impresa viene nominata Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dalla stessa Impresa acquisiti in funzione dell’espletamento del servizio, giusta separato accordo da sottoscrivere ai sensi dell’art. 28 Reg. UE 2016/679.
Le condizioni del Modello di assolvimento degli obblighi derivanti dal citato Regolamento UE 2016/679, di cui all’allegato 6 al Disciplinare di gara e già oggetto di accettazione in fase di offerta, da parte dell’Impresa, costituiscono parte integrante del presente contratto.
Articolo 21 - Patto d’integrità
Le condizioni del patto di integrità riportate nell'allegato 4 del Disciplinare di gara e già oggetto di accettazione, in fase di offerta, da parte dell'Impresa, costituiscono parte integrante del presente contratto.
Articolo 22 - Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Impresa e l’Amministrazione è competente in via esclusiva l’Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa, ai sensi dell’art. 209, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, la compromissione in arbitri.
Articolo 23 - Spese contrattuali, oneri fiscali, domicilio eletto e pec
Tutte le spese di registrazione, bollo e imposta di registro, del presente contratto sono a carico dell’appaltatore.
Ai fini fiscali si dichiara che i compensi relativi ai servizi di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.
L’Impresa a tutti gli effetti del presente contratto stabilisce il proprio domicilio in ……………., via
…………………, …., PEC
Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale, secondo le modalità di legge. Roma,
Per l’Amministrazione Committente | Per l’Impresa |
Ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., l'Impresa dichiara di ben conoscere ed approvare specificamente le condizioni di cui all'art. art. 11 (penali contrattuali, risoluzione e responsabilità per inadempimento), 13 (clausola risolutiva espressa), art. 19 (responsabilità per danni), art. 22 (foro competente).
Per l’Impresa