CONTRATTO TRA
Allegato A
CONTRATTO TRA
(di seguito denominato “Committente”), con sede legale in
, alla Via , (C.F./P. IVA ), in persona del , in qualità di legale rappresentante pro-tempore, nato a
il , domiciliato per la carica a presso la sede sociale in
E
L’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (di seguito denominata “Università” o “Ateneo”), con sede legale in Chieti, alla xxx xxx Xxxxxxx, x.00, (X.X. 00000000000 X. XXX 00000000000), in persona del Rettore pro-tempore, prof. nato a
, il , in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università
OVVERO IN ALTERNATIVA
il Dipartimento di dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (di seguito denominato “Dipartimento”) con sede in Xxxxxx/Xxxxxxx, xxxx xxx xxx Xxxxxxx, x. 00 (C.F. 93002750698/P.IVA 01335970693), in persona di , nato a , il , in qualità di Responsabile Amministrativo del Dipartimento (breviter RAD), domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento di ;
PREMESSO CHE
il Committente e il Dipartimento intendono instaurare un rapporto di collaborazione, nel quale le attività di studio e ricerca condotte dal Dipartimento possano integrare, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività poste in essere dal Committente nel prevalente interesse di quest’ultimo;
il presente contratto regola le attività di cui all’art.3, lettera c) ( ovvero e), ovvero f) ) del Regolamento per la disciplina delle attività per conto terzi dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (di seguito “Regolamento”), che il Committente dichiara di conoscere integralmente;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Finalità dell’accordo
Il Committente e il Dipartimento si propongono di conseguire un collegamento tra la realtà accademica e quella imprenditoriale, nel prevalente interesse del Committente.
Articolo 2 - Oggetto della collaborazione
Il Committente affida al Dipartimento le attività descritte nell’Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente contratto (ovvero: le seguenti attività ).
La consulenza esterna, in particolare qualora equivalente od assimilabile ad attività profes- sionale, potrà essere svolta dal Dipartimento nel suo insieme quale complesso organizzato di più prestazioni e pertanto ad esclusive responsabilità, competenza e firma del RAD. In
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nessun caso il singolo docente può svolgere attività anche soltanto assimilabili od equivalenti a prestazioni libero professionali in ragione del presente atto.
Articolo 3 - Responsabili del contratto
Il Dipartimento indica quale proprio referente e responsabile del presente contratto il Dott.
Il Committente indica quale proprio referente e responsabile del presente contratto
.
I responsabili del contratto assicurano il corretto svolgimento del contratto e, in particolare, il rispetto della previsione di cui al precedente articolo 2, comma 2.
Articolo 4 – Durata e rinnovo
Il presente contratto ha durata di a partire dalla data di stipula e sarà rinnovata alla scadenza, salvo disdetta.
L'eventuale disdetta di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra parte con lettera raccomandata a/r, ovvero tramite pec, con un preavviso di almeno 2 mesi.
Articolo 5 – Accesso alle strutture, utilizzo di attrezzature e responsabilità
Il Committente consentirà al personale del Dipartimento incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto l’accesso alle proprie strutture
, nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.
Il personale di ciascuna delle parti contraenti che, in virtù del presente contratto, ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell’altra parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi. Il Committente garantisce la copertura assicurativa del proprio personale impiegato nelle attività di cui al presente contratto (sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile).
Articolo 6 – Proprietà intellettuale ed industriale/utilizzo nome e logo dell’Università
La disciplina sui diritti di proprietà intellettuale ed industriale, sulla utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati, sull’utilizzo del nome e del logo dell’Università, è determinata dalle disposizioni del Regolamento.
Articolo 7 – Corrispettivo
Per le attività di cui al precedente art. 2 il Committente riconosce al Dipartimento un corrispettivo omnicomprensivo pari a (ovvero “variabile a seconda delle attività svolte e comunque non superiore a”) € + Iva.
Il corrispettivo è determinato secondo le previsioni in merito contenute nel Regolamento, Nel caso in cui le attività oggetto del contratto non implichino un utilizzo di locali e/o attrezzature del Dipartimento, la quota di cui all’art.14, comma 3, del Regolamento, prevista a favore del Dipartimento è determinata nella seguente percentuale
Articolo 8 – Modalità di fatturazione
Il Dipartimento, per la corresponsione del corrispettivo di cui al precedente articolo 7, emetterà fattura secondo le scadenza concordate tra le parti, da liquidare entro 30 giorni dall’emissione.
Articolo 9 – Riservatezza
Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi le informazioni, i dati, le notizie e i documenti di carattere riservato di cui vengano a conoscenza in forza del presente contratto.
Articolo 10 – Trattamento dei dati personali
Le parti concordano di provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e dal Regolamento UE 679/2016, unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
Articolo 11 – Gestione delle controversie
Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi contestazione dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, la relativa controversia giudiziaria sarà di competenza del Foro di Chieti.
Art. 12 – Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità
Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tut- te le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.
Il Committente dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codi- ce Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'Università e consultabili nel sito web dell'Ateneo alla pagina Amministrazione trasparente.
Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente contratto.
Art. 13 – Risoluzione
In caso di inadempimento di una delle parti dagli obblighi derivanti dal presente contratto, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 C.C..
Trovano in tal caso applicazione gli articoli previsti al Capo XIV, libro Quarto, del Codice Civi- le in quanto applicabili.
Articolo 14 – Registrazione e spese
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art.4, Tariffa, Parte Seconda, allegata al medesimo de- creto. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico del Committente.
(Se il Contraente è un Ente pubblico inserire la seguente dicitura:
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2- bis della legge 241/1990. L’imposta di bollo in questi casi è assolta ai sensi del Decreto del Ministero per l’Economia e Finanze del 17/06/2014).
Chieti (Pescara),
Chieti, lì
Il Rettore Il Committente
Il Responsabile amministrativo della struttura
Il Responsabile scientifico dell’attività/Direttore sanitario
Ovvero in alternativa
Il Responsabile amministrativo della struttura
Il Responsabile scientifico dell’attività/Direttore sanitario