Art. 1
Art. 1
Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: il disciplinare di gara, l’Offerta Economica e l’Offerta Tecnica.
Art. 2 Oggetto
Il Ministero affida alla DITTA AGGIUDICATARIA, che dichiara di accettare, l’incarico di provvedere a completare il Servizio per la realizzazione di una cross-platform per l'integrazione dei dati provenienti da Ship’s Monitoring Systems e Information Layers ai fini della lotta alla pesca IUU (Illegal, Unregulated and Unreported) - CIG 5255500FC8.
Art. 3 Durata
Lo svolgimento delle attività contrattuali dovrà terminare il .
In nessun caso il Contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.
Art. 4
Condizioni e modalità di esecuzione del Servizio
La DITTA AGGIUDICATARIA procede alla prestazione del servizio di cui all’articolo 2 secondo le modalità, alle condizioni ed entro i termini descritti nel bando di gara, nel Capitolato tecnico e nell’offerta approvata dalla Commissione di valutazione, facente parte integrante del presente con- tratto, da intendersi qui integralmente riportata, in possesso delle parti e di cui è allegato stralcio al presente contratto.
Il Ministero, senza che ciò determini una variazione nel corrispettivo contrattuale, si riserva la facoltà di richiedere, durante l’esecuzione del contratto, le modifiche nello svolgimento della
prestazione del servizio ritenute opportune per assicurare la costante rispondenza e conformità dell’attività alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, nonché agli interessi pubblici perseguiti dal Ministero e agli obiettivi che si perseguono con il servizio richiesto. Con riferimento alle attività di controllo, il Ministero si riserva di apportare tutte le modifiche e/o integrazioni necessarie per assicurare la costante conformità dell’azione amministrativa alla normativa nazionale e comunitaria.
La DITTA AGGIUDICATARIA non potrà apportare variazioni al servizio oggetto del presente contratto senza espressa autorizzazione del Ministero.
In caso di inadempimento da parte della DITTA AGGIUDICATARIA degli obblighi di cui al presente contratto, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, secondo quanto disposto dai successivi articoli del presente contratto.
Art. 6
Compenso del servizio e modalità di pagamento
Il Ministero corrisponde alla DITTA AGGIUDICATARIA, a titolo di corrispettivo per tutto il complesso delle prestazioni di cui all’art. 2, la somma di Euro al netto dell’IVA.
Il pagamento è subordinato all’emissione di specifici provvedimenti ministeriali, entro i limiti delle disponibilità finanziarie. In caso di variazioni delle disponibilità finanziarie verrà attuato un corrispondente adeguamento del servizio.
Le modalità di pagamento seguono l'andamento dei flussi finanziari e le disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 861/2006, nonché le eventuali ulteriori disposizioni europee e/o nazionali. Eventuali variazioni compensative delle singole macrovoci di costo previste nell’offerta economica sono ammissibili nella misura del 20%. Variazioni superiori a detta aliquota devono preventivamente essere approvate dal Ministero.
Il Ministero, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, provvede ad emettere i decreti di pagamento a favore di DITTA AGGIUDICATARIA, con gli importi di seguito indicati:
- il 30% dell’importo complessivo, pari ad Euro al netto dell’IVA, è corrisposto a
titolo di anticipazione sul complessivo importo per lo svolgimento dell’attività, su apposita domanda da parte di DITTA AGGIUDICATARIA accompagnata da fattura e polizza fideiussoria di importo pari a quanto previsto dall’art. 124, comma 1, del DPR n. 207/2010.
- l’ulteriore 70% dell’importo complessivo, pari ad Euro al netto dell’IVA, è corrisposto a saldo, su apposita domanda da presentare da parte di DITTA AGGIUDICATARIA a completamento delle prestazioni effettuate, previa acquisizione del certificato di verifica conformità, rilasciato dal Direttore di esecuzione dei lavori di cui al successivo art. 7. La suddetta verifica sarà effettuata previa apposita richiesta di DITTA AGGIUDICATARIA accompagnata da fattura di pari importo e dalla relazione finale relativa al servizio eseguito attestante le attività espletate e corredata da quanto previsto dal progetto tecnico.
Le spese inerenti l’esecuzione del presente contratto sono ammissibili se conformi all’offerta economica allegata in stralcio al presente contratto e parte integrante dello stesso. Le eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle ammesse sono a totale carico di DITTA AGGIUDICATARIA.
Al pagamento provvederà l’Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea - IGRUE, con le disponibilità recate dal Fondo di cui all’art. 5 della legge n. 183/1987.
L’importo inerente l’imposta sul valore aggiunto costituisce un onere interamente a carico dello Stato e, pertanto, grava sulle pertinenti risorse nazionali dell’Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea – IGRUE ai sensi dell’art. 2, comma 2-ter del D.L. n. 125/2010, convertito in L. 163/2010.
Il pagamento della fattura inerente il saldo avverrà previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare.
Il saldo non potrà che essere erogato previa acquisizione della regolare Informativa Antimafia ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla fase di riferimento/periodo di competenza, oltre all’indicazione del relativo prezzo unitario.
Il Ministero, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico della DITTA AGGIUDICATARIA, il Ministero applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Le fatture dovranno essere intestate al Ministero. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dal Ministero, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e e degli ulteriori adempimenti sopra descritti sul conto corrente comunicato in esecuzione e per effetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136. La DITTA AGGIUDICATARIA, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Ministero le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, DITTA AGGIUDICATARIA non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Art. 7
Direzione dell’esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione
Il Ministero con successivo provvedimento nominerà il direttore di esecuzione del contratto, cui sono assegnate le funzioni di cui all’art. 301 del Dpr n. 207 del 2010.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione – in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura. Nello specifico, il Responsabile provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto; assicura la regolare esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali; svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal d.lgs. n. 163 del 2006 e dal relativo regolamento attuativo, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
Art. 8
Obblighi e adempimenti a carico dell’appaltatore
Sono a carico di DITTA AGGIUDICATARIA, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
DITTA AGGIUDICATARIA si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della DITTA AGGIUDICATARIA, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La DITTA AGGIUDICATARIA non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Ministero.
La DITTA AGGIUDICATARIA si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Ministero da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
La DITTA AGGIUDICATARIA si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Ministero, nonché di dare immediata comunicazione al Ministero di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
Il Ministero si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. La DITTA AGGIUDICATARIA si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
La DITTA AGGIUDICATARIA è tenuta a comunicare al Ministero ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
La DITTA AGGIUDICATARIA presenta con cadenza semestrale, a decorrere dall’avvio delle attività, una relazione sulle attività espletate.
Art. 9
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
La DITTA AGGIUDICATARIA si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
La DITTA AGGIUDICATARIA si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
La DITTA AGGIUDICATARIA si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4 - comma 2 - e 6 del D.P.R. 207/2010, in caso dal documento unico di regolarità contributiva risulta un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti
impiegati nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dal Ministero direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva di DITTA AGGIUDICATARIA, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell’art. 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e smi, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Art. 10
Obblighi di riservatezza e Trattamento dei dati personali
La DITTA AGGIUDICATARIA ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. L’obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
La DITTA AGGIUDICATARIA è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Ministero ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la DITTA AGGIUDICATARIA sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Ministero.
La DITTA AGGIUDICATARIA potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti.
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il
“Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
Il Ministero tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto, la DITTA AGGIUDICATARIA acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del Reg. (CE) n. 498/2007.
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato X.Xxx. 196/2003 e s.m.i. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione.
Art. 11 Responsabilità – Obbligo di Manleva
La DITTA AGGIUDICATARIA assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione del presente contratto.
La DITTA AGGIUDICATARIA si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l’espletamento delle attività del contratto, alle persone e alle cose sia dell’Amministrazione sia di terzi.
Inoltre, DITTA AGGIUDICATARIA si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Ministero da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
Art. 12
Obblighi di Tracciabilità Finanziaria
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, DITTA AGGIUDICATARIA si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
DITTA AGGIUDICATARIA è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
DITTA AGGIUDICATARIA, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
DITTA AGGIUDICATARIA che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Ministero.
DITTA AGGIUDICATARIA si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Ministero, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito
dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Art. 13 Cauzione Definitiva
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, la DITTA AGGIUDICATARIA ha depositato idonea garanzia, resa ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e smi, in favore del Ministero.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Ministero, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte della DITTA AGGIUDICATARIA. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Il Ministero ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 4, 9 e 15 del presente contratto.
Art. 14 Recesso
Il Ministero ha diritto, in caso di sopravvenienze normative nazionali o comunitarie incidenti sull’esecuzione del servizio o per motivi di pubblico interesse, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi a DITTA AGGIUDICATARIA con lettera raccomandata a.r.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Ministero. In caso di recesso del
Ministero, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.
La DITTA AGGIUDICATARIA rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
Le ipotesi di recesso per giusta causa legittimanti il recesso da parte del Ministero senza preavviso sono:
a. la condanna di uno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore tecnico di DITTA AGGIUDICATARIA, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
b. il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, DITTA AGGIUDICATARIA ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Dalla data di efficacia del recesso, la DITTA AGGIUDICATARIA dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Ministero. In tale fattispecie, la DITTA AGGIUDICATARIA ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
In caso di recesso unilaterale di DITTA AGGIUDICATARIA, questi perde ogni diritto sui corrispettivi relativi ai prodotti/servizi non accettati dal Ministero, anche se già realizzati.
Art. 15
Risoluzione per inadempimento
Il Ministero si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso il Ministero avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno di DITTA AGGIUDICATARIA. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che il Ministero, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi a DITTA AGGIUDICATARIA con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Ministero;
b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 4); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 9); obblighi di riservatezza (art. 10); responsabilità per infortuni e danni (art. 11); cauzione definitiva (art. 13); il rispetto degli obblighi tracciabilità finanziaria (art. 12);
c. il mantenimento, nel corso dell’espletamento dell’incarico, della capacità tecnica ed economica dichiarate all’atto della partecipazione alla gara.
Art. 16
Penali e relativo procedimento di applicazione
In merito alla disciplina delle penali, si applica l’art. 145 del DPR 207/2010.
La somma delle penali applicabili non potrà eccedere, per tutta la durata del contratto, il 10% del valore del corrispettivo complessivo. Nel caso in cui la somma delle penali applicabili ecceda detto limite, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare la risoluzione in danno del contratto.
Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’inizio delle attività rispetto alla data stabilita sarà applicata una penale pari allo 0,3% dell’ammontare netto contrattuale.
Per ogni giorno lavorativo di ritardo nel completamento previsto dal piano di progetto sarà applicata una penale pari allo 0,3% del corrispettivo della fase stessa.
Qualora l’indisponibilità del sistema, così come definita nel paragrafo inerente l’accordo sul livello di servizio, di cui al Capitolato tecnico, superi i massimi stabiliti verrà applicata una penale pari allo 0,05% del corrispettivo dell’intero progetto per ogni ora eccedente ogni limite infranto.
Il servizio di formazione ed addestramento è finalizzato a porre il personale del corpo in condizione di operare autonomamente. In particolare è necessario che siano acquisite le abilità di uso ed amministrazione del sistema e di eventuali sottosistemi.
Pertanto per le attività di addestramento e formazione saranno valutati i livelli di servizio relativi all’efficacia delle tecnologie e delle metodologie didattiche :
• tramite questionario di verifica dell’apprendimento a fine corso;
• misurando la percentuale positiva ai questionari compilati dai partecipanti, il cui risultato complessivo deve essere >80%.
La penale applicata sarà pari all’1% del valore contrattuale del servizio relativo alla formazione, per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione rispetto ai valori di soglia.
Per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo nella consegna di un qualsiasi deliverable contrattuale potrà essere applicata una penale pari allo 0,01% del corrispettivo del progetto.
Si precisa che una consegna non completamente conforme alle prescrizioni contrattuali è considerata mancata consegna: pertanto ai fini del calcolo delle penali il tempo di ritardo sarà calcolato dalla data di consegna prevista alla data di consegna conforme al 100% delle prescrizioni contrattuali per ciascun deliverable contrattuale (al netto dei tempi a carico del Ministero).
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle suddette penali, dovranno essere contestati a DITTA AGGIUDICATARIA per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
In caso di contestazione dell’inadempimento da parte del Ministero, DITTA AGGIUDICATARIA dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano al Ministero nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo Ministero, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate a DITTA AGGIUDICATARIA le penali stabilite nel presente contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Il Ministero potrà recuperare l’importo delle penali avvalendosi della cauzione di cui all’articolo 13, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La DITTA AGGIUDICATARIA prende atto che l’applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto del Ministero a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso la DITTA AGGIUDICATARIA dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 17
Spese di registrazioni e Oneri fiscali
Ai fini della registrazione, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all’imposta sul valore aggiunto, pertanto, l’imposta di registro va applicata in misura fissa ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia. Le spese di registrazione, nonché tutti gli eventuali oneri inerenti il presente contratto, redatto in n. 2 esemplari, sono a carico della DITTA AGGIUDICATARIA.
Art. 18 Risoluzione Controversie
Le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra il Ministero e la DITTA AGGIUDICATARIA in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente
contratto e che non si siano potute risolvere in sede stragiudiziale, sono deferite al Giudice Ordinario del Foro di Roma a cui le parti potranno rivolgersi a norma del Codice di procedura civile e del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 18 Norme regolatrici
Per quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, l’esecuzione del presente contratto è regolata:
a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica Amministrazione;
b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
d) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato nonché dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.;
e) dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, del 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
f) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i..
Art. 20 Clausole finali
Il presente contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre,l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso.
Il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Il presente atto, impegnativo per la DITTA AGGIUDICATARIA sin dal momento della sottoscrizione, sarà valido ed operante nei confronti del Ministero soltanto dopo il provvedimento di approvazione del contratto.