ACCORDO TERRITORIALE DEL TERZIARIO DEL NORD SARDEGNA
ACCORDO TERRITORIALE DEL TERZIARIO DEL NORD SARDEGNA
(Art. 5 D.Lgs. n. 368 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni e 66-bis CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi)
In data odierna presso la sede della Confcommercio Imprese per l’Italia del Nord Sardegna si sono incontrati:
- Confcommercio Imprese per l’Italia del Nord Sardegna: rappresentata dal Sig. Xxxxxxx Xxxx; le Organizzazioni Sindacali:
- Filcams-Cgil della Provincia di Olbia-Tempio: rappresentata dalla Sig.ra Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx;
- Filcams-Cgil della Provincia di Sassari: rappresentata dal Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxx;
- Fisascat-Cisl della Provincia di Olbia-Tempio: rappresentata dalla Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxx;
- Fisascat-Cisl della Provincia di Sassari: rappresentata dal Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
- Uiltucs-Uil della Provincia di Olbia-Tempio e Sassari: rappresentata dal Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx;
Premesso che
- In data 30 Marzo 2015 è stata siglata l’ipotesi di rinnovo del ccnl del Terziario, Distribuzione e Servizi introducendo all’art. 66 bis del ccnl una specifica previsione per i contratti a tempo determinato in località turistiche. Nel citato articolo le parti firmatarie dell’ipotesi dell’accordo prendono atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il ccnl del Terziario Distribuzione e Servizi, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall’elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell’anno e concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, demandando alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il CCNL TDS, l’individuazione dei territori che ricadono in questa condizione con apposito accordo.
- il TERRITORIO DEL NORD SARDEGNA costituisce, grazie l’inestimabile patrimonio ambientale, archeologico e socio culturale di cui dispone, una risorsa per l’intera Isola; la presenza di località a prevalente localizzazione costiera - in stretta correlazione con le zone interne – influenzano fortemente l’economia del territorio, caratterizzata dal terziario di mercato a marcata valenza stagionale, con conseguenti riflessi anche sui livelli occupazionali;
- le Aziende del Terziario che applicano il ccnl TDS con sede o unità locale nel “TERRITORIO DEL NORD SARDEGNA” sono fortemente condizionate da un’intensificazione dell’attività in alcuni periodi dell’anno in corrispondenza della stagione turistica e necessitano di gestire i picchi di lavoro con personale dipendente assunto esclusivamente per tali esigenze, considerandosi per picchi di lavoro l’incremento di attività lavorativa in periodi connessi a festività, civili e religiose, nazionali ed estere, ossia in periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni ovvero eventi, ossia in periodi nell’anno caratterizzati da un’elevata presenza turistica; anche nel settore del commercio e dei servizi di tali territori sussiste l’esigenza di soddisfare la domanda del consumatore concentrata in determinati periodi dell’anno ovvero legata a particolari eventi, manifestazioni, festività, ricorrenze;
- l’art. 10, comma 7, del D.Lgs. n. 368/2001 e s.m.i. affida alla contrattazione collettiva nazionale stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi il compito di individuare, anche in misura non uniforme, limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto del contratto a tempo determinato. Ai sensi di quanto previsto dalla successiva lettera b) del citato art. 10, comma 7, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,
n. 1525, e successive modificazioni.
- nella circolare del Ministero del Lavoro n. 18/2014 viene chiarito che le ragioni di stagionalità possono essere individuate nell’ambito del contratto collettivo applicato;
- l’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 368/2001 e s.m.i. disciplina la successione dei contratti a termine, prevedendo degli intervalli temporali da osservare tra un contratto a tempo determinato e il successivo, anche con riferimento al successivo comma 4 della norma citata, facendo comunque salve le attività stagionali di cui al comma 4-ter, nonché le diverse disposizioni dei contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- l’art. 5, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 368/2001 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni di cui al precedente comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,
n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
- l’art. 5 , comma 4-quinquies , del D.Lgs. n. 368/2001 e s.m.i. stabilisce che il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza , rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali . Il successivo comma 4-sexies , disciplina le modalità di esercizio da parte del lavoratore del predetto diritto di precedenza che deve essere richiamato nel contratto di lavoro a tempo determinato ;
- l’art. 66 bis dell’accordo di rinnovo del ccnl del Terziario, Distribuzione e Servizi, siglato in data 30 marzo 2015 da Confcommercio, filcams-cgil, fisascat-cisl e uiltucs-uil, pone una specifica disciplina dei contratti a tempo determinato conclusi per gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità nell’ambito di località turistiche e affida alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il citato ccnl la definizione di dette località a prevalente vocazione turistica;
Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:
- le premesse fanno parte integrante del presente contratto collettivo territoriale;
- in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il vigente ccnl del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil che, pur non esercitando attività di carattere stagionale secondo quanto previsto dall’elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 66 –bis del predetto CCNL e per gli effetti di cui all’art. 5, commi 3 e 4-ter, e art. 10, comma 7, lettera b), del D.Lgs. n. 368/2001 e successive modificazioni e integrazioni, come località a prevalente vocazione turistica: il TERRITORIO DEL NORD SARDEGNA
- il Datore di Xxxxxx che intende usufruire dei benefici del presente accordo, dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti al presente accordo territoriale.
Ambito di applicazione
Il presente accordo:
- potrà essere applicato esclusivamente alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del ccnl TDS di cui in premessa e pertanto non potrà essere applicato nei confronti di quelle aziende turistiche le cui attività stagionali rientrino nell’ambito di applicazione del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni e integrazioni.
- potrà essere applicato unicamente dai Datori di Lavoro che applicano il integralmente il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato da Confcommercio Imprese per l’Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil;
- il Datore di Xxxxxx che intende usufruire dei benefici del presente contratto dovrà sottoscrivere con il singolo dipendente il contratto individuale di assunzione riportando nello stesso contratto i riferimenti del presente Contratto Collettivo Territoriale del Nord Sardegna e che il dipendente dovrà sottoscrivere per espressa accettazione:
- Copia dei singoli contratti di lavoro dovranno essere trasmessi all'Ente Bilaterale del Terziario del Nord Sardegna presso la sede operativa di competenza territoriale (sedi di Sassari e Olbia-Tempio);
-
Copia del presente Contratto Collettivo Territoriale del Nord Sardegna sarà notificata alle sedi provinciali degli Istituti Previdenziali e Assicurativi INPS ed INAIL, ed alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per tutti gli adempimenti diretti ed indiretti scaturenti dal presente contratto.
Il presente Accordo Territoriale del Nord Sardegna trova applicazione previa sottoscrizione di apposito accordo aziendale con le singole imprese, regolarmente iscritte alla Confcommercio Nord Sardegna. Queste sono tenute a presentare presso gli uffici dell’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario del Nord Sardegna di Olbia-Tempio e Sassari apposita richiesta ed a fornire la documentazione necessaria a supporto della stessa.
Per tutto ciò che non è previsto dal presente contratto si fa riferimento al CCNL Terziario.
- Esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento a quei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi come luogo di lavoro sedi ovvero unità produttive ubicate entro il TERRITORIO DEL NORD SARDEGNA
Il presente Accordo Territoriale del Nord Sardegna decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà vigore fino alla data del 31/12/2017, intendendosi validi tutti i contratti individuali sottoscritti entro tale data, fatte salve le decorrenze diverse ivi previste, e si intende prorogato per il periodo dal 1/3/2018 al 31/12/2018 qualora non intervenga disdetta entro tre mesi dalla scadenza. Le parti si danno atto che modifiche legislative o contrattuali che intervengano durante la validità del presente Accordo Territoriale del Nord Sardegna, daranno luogo ad appositi incontri al fine di armonizzare il presente Accordo con le nuove normative.
Sassari, ??/??/????
Filcams-Cgil - Prov. Olbia-Tempio
Confcommercio Imprese per l’Italia
Nord Sardegna
Filcams-Cgil - Prov. di Sassari
Fisascat-Cisl - Prov. di Olbia-Tempio
Fisascat-Cisl - Xxxx. xx Xxxxxxx
Xxxxxxx-Xxx - Xxxx. Xxxxxxx/Xxxxx-Xxxxxx