Contract
16. Accordo di collaborazione tra Università di Catania (Di3A) e Università di Messina (DIVET)
delibera istruita dall’Uff. Amm.vo - Sig.ra Xxxxxxx
Il Direttore porta all’attenzione dell’Assemblea la richiesta pervenuta dal xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx in merito alla stipula di un Accordo di collaborazione scientifica tra l’Università di Catania (Di3A) e il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Messina (DiVET), per attività di studio e ricerca nell’ambito del progetto “PRIN, Technical and biotechnology innovations in perennial lignocellulosic crops for the production of bioenergy, green building and furniture panels”, con particolare riferimento alla necessità di svolgere una attività di ricerca inerente la valutazione produttiva e qualitativa da colture lignocellulosiche, poliennali, da biomassa in relazione a stress idrico determinato da differenti contenuti idrici del terreno ed altri input agronomici le cui attività sono meglio specificate specificata nell’Allegato tecnico (Allegato 1) che fa parte integrante dell’Accordo.
L’Università (Di3A) si impegna a:
a) operare in sinergia con il DiVET per l’esecuzione delle attività di ricerca secondo quanto riportato nell’Allegato tecnico dell’accordo;
b) cofinanziare le attività in programma e a mettere a disposizione le risorse umane e/o strumentali necessarie e i locali per lo svolgimento delle attività di interesse comune;
c) mettere a disposizione del DiVET la documentazione esistente relativa agli elaborati del progetto, nonché eventuali dati e/o rilievi che si renderanno necessari nel corso delle attività oggetto dell’accordo;
d) programmare e organizzare incontri presso i propri locali per consentire la discussione e gli approfondimenti sulla materia.
Il DiVET si impegna a:
a) operare in sinergia con il Di3A per l’esecuzione delle attività di ricerca e studio secondo quanto riportato nell’Allegato Tecnico (allegato 1) dell’accordo;
b) mettere a disposizione le risorse umane e/o strumentali necessarie e i locali per lo svolgimento delle attività di interesse comune;
c) mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità e i propri laboratori e mezzi per l'esecuzione delle indagini e per l’espletamento delle ricerche e degli studi di cui all’Allegato tecnico;
d) operare in sinergia con il Di3A per la predisposizione di metodologie e soluzioni migliorative attinenti l’oggetto dei temi di ricerca dell’accordo;
Le attività dell’accordo potranno formare oggetto di tesi di laurea e tirocini formativi di cui le Parti si impegnano a darsi reciprocamente tempestiva notizia.
Il ricorso a personale non strutturato (assegnisti di ricerca e/o borsisti) e l’acquisizione di beni e servizi dovranno avvenire nel rispetto della normativa comunitaria e statale di settore, e nel rispetto dei principi di concorrenza, partecipazione, pubblicità e non discriminazione.
I responsabili scientifici delle attività oggetto del presente accordo sono:
- Per il DiVET il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx;
- Per l’Università di Catania (Di3A) il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
L’Accordo avrà efficacia dalla data di sottoscrizione e avrà una durata di 12 mesi, secondo le tempistiche individuate nella tabella relativa al cronoprogramma delle attività contenuta nell’Allegato tecnico (Allegato 1) dell’Accordo.
Per il raggiungimento dell’obiettivo progettuale ed in considerazione dell’apporto di risorse strumentali e know-how del DiVET, l’Università di Catania (Di3A) riconosce al DiVET un rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di €. 20.000,00.
I movimenti finanziari previsti nell’ambito del presente accordo si configurano esclusivamente come ristoro delle spese sostenute. È escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno per il DiVET.
Poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborso, lo stesso è fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all’art. 28 del DPR n. 600/73.
Il Di3A provvederà ad erogare a favore del DiVET il rimborso delle spese sostenute con le
modalità di seguito riportate:
- il 50% dell’importo complessivo di cui all’art. 7, comma 1 a titolo di acconto, successivamente alla stipula del presente accordo, a fronte di apposita richiesta del direttore del DiVET;
- la parte restante, fino ad un massimo di € 20.000,00, successivamente alla scadenza dell’accordo, a fronte della presentazione della relativa documentazione a supporto unitamente ad una relazione finale della ricerca.
Il Direttore comunica, inoltre, che il trasferimento di risorse per rimborso per la somma di euro 20.000,00 graverà sul fondo del Progetto PRIN “Technical and biotechnology innovations in perennial lignocellulosic crops for the production of bioenergy, green building and furniture panels, Prot. 2017CCT75Y” (CUP: E64I18002240001), di cui Responsabile è il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
Il Direttore invita l’Assemblea a deliberare. Il Consiglio, …….
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA
Il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Messina, con sede legale in Messina, Via X. Xxxxxxxxx, Polo Universitario dell’Annunziata, Partita Iva 00724160833, Codice Fiscale 80004070837, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore pro tempore del Dipartimento di Scienze Veterinarie, Prof , nato a
…….…….. il ……………….... autorizzato dal Consiglio di Dipartimento con delibera n……del………..e domiciliato per la carica presso il Dipartimento, PEC: xxxxxx@xxx.xxxxx.xx, nel seguito denominato “DiVET”
E
L’Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente, con sede legale in xxxxxx Xxxxxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxxx, Codice Fiscale - Partita IVA 02772010878, nella persona del Rettore pro-tempore dell’Università degli Studi di Catania, xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso la suindicata sede, nel seguito denominata “Di3A”
PER
attività di studio e ricerca nell’ambito del progetto “PRIN, Technical and biotechnology innovations in perennial lignocellulosic crops for the production of bioenergy, green building and furniture panels, Prot. 2017CCT75Y”;
PREMESSO CHE
1) il Di3A ha manifestato l’intendimento di avviare e di attivare, nell’ambito del progetto sopra citato, una collaborazione scientifica con il DiVET, con particolare riferimento alla necessità di svolgere una attività di ricerca inerente la valutazione produttiva e qualitativa da colture lignocellulosiche, poliennali, da biomassa in relazione a stress idrico determinato da differenti contenuti idrici del terreno ed altri input agronomici.
2) Il DiVET possiede elevate competenze professionali ed alto profilo scientifico; possiede un laboratorio per analisi chimiche dei prodotti agroalimentari, un’ampia strumentazione per gli studi composizionali di matrici di origine vegetale. L’attività di ricerca e il know-how del DiVET sono attestate dalle numerose pubblicazioni
scientifiche su riviste ISI, su riviste con comitato di redazione internazionale e
nazionale; diversi progetti e collaborazioni internazionali collegano le tematiche di ricerca presenti nel DiVET con analoghe ricerche condotte in altri paesi dell'Unione Europea e non;
3) Il DiVET, nell’ambito delle proprie attività scientifiche è interessato a collaborare con il Di3A nelle attività di ricerca riguardanti lo studio della risposta nella composizione chimica di graminacee perenni diverse sottoposte a limitati input energetici;
4) il Di3A e il DiVET (di seguito “le Parti”) hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione istituzionale finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni nell’ambito delle tematiche in precedenza citate, avviando uno specifico programma di studio e ricerca;
5) l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che “le amministrazioni pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune”;
6) ai sensi dell’art. 5, comma 6 e 7 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, le Pubbliche
amministrazioni possono concludere accordi che non rientrano nel campo di
applicazione degli appalti pubblici e, pertanto, senza necessità di dover esperire gare ad evidenza pubblica, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’Accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
Articolo 2
Oggetto dell’Accordo
1. Con il presente accordo le parti si impegnano a collaborare per la realizzazione dell’attività di ricerca e studio specificata nell’Allegato tecnico (Allegato 1) al presente accordo.
Articolo 3
Modalità di esecuzione delle attività
1. Il Di3A si impegna a:
a) operare in sinergia con il DiVET per l’esecuzione delle attività di ricerca secondo quanto riportato nell’Allegato tecnico al presente accordo;
b) cofinanziare le attività in programma e a mettere a disposizione le risorse umane e/o strumentali necessarie e i locali per lo svolgimento delle attività di interesse comune;
c) mettere a disposizione del DiVET la documentazione esistente relativa agli elaborati del progetto, nonché eventuali dati e/o rilievi che si renderanno necessari nel corso
delle attività oggetto del presente accordo;
d) programmare e organizzare incontri presso i propri locali per consentire la discussione e gli approfondimenti sulla materia.
2. Il DiVET si impegna a:
a) operare in sinergia con il Di3A per l’esecuzione delle attività di ricerca e studio secondo quanto riportato nell’Allegato Tecnico (allegato 1) al presente accordo;
b) mettere a disposizione le risorse umane e/o strumentali necessarie e i locali per lo svolgimento delle attività di interesse comune;
c) mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità e i propri laboratori e mezzi per l'esecuzione delle indagini e per l’espletamento delle ricerche e degli studi di cui all’Allegato tecnico;
d) operare in sinergia con il Di3A per la predisposizione di metodologie e soluzioni migliorative attinenti l’oggetto dei temi di ricerca del presente accordo;
3. Le attività dell’accordo potranno formare oggetto di tesi di laurea e tirocini formativi di cui le Parti si impegnano a darsi reciprocamente tempestiva notizia.
4. Il ricorso a personale non strutturato (assegnisti di ricerca e/o borsisti) e l’acquisizione di beni e servizi dovranno avvenire nel rispetto della normativa comunitaria e statale di settore, e nel rispetto dei principi di concorrenza, partecipazione, pubblicità e non discriminazione.
Articolo 4
Referenti e responsabili scientifici
1. I responsabili amministrativi designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo, sono:
- Per il DiVET il Dott ;
- Per il Di3A il Dott. ……………………...
2. I responsabili scientifici delle attività oggetto del presente accordo sono:
- Per il DiVET il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx;
- Per il Di3A il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
3. I suddetti Referenti potranno avvalersi di collaboratori interni per l’espletamento delle attività in oggetto. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il Referente sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.
Articolo 5
Decorrenza e durata dell’Accordo
1. Il presente accordo è efficace dalla data di sottoscrizione del presente accordo ed ha una durata di 12 mesi dalla predetta data di efficacia, secondo le tempistiche individuate nella tabella relativa al cronoprogramma delle attività contenuta nell’Allegato tecnico (Allegato 1) al presente accordo.
2. Il termine finale potrà essere prorogato su eventuale richiesta motivata di ambedue le Parti.
3. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente accordo, previa comunicazione scritta da inviare all’altra Parte con un preavviso di 30 giorni; in tal caso è fatto salvo il rimborso forfettario delle spese già sostenute dal DiVET fino alla data di comunicazione del recesso.
Articolo 6
Programma delle attività
1. Il programma di studi e ricerche si distingue per attività e fasi temporali, come individuate nel cronoprogramma contenuto nell’Allegato tecnico.
Articolo 7
Oneri finanziari
1. Per il raggiungimento dell’obiettivo progettuale ed in considerazione dell’apporto di
risorse strumentali e know-how del DiVET, il Di3A riconosce al DiVET un rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 20.000,00.
2. I movimenti finanziari previsti nell’ambito del presente accordo si configurano esclusivamente come ristoro delle spese sostenute. È escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno per il DiVET.
3. Poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborso, lo stesso è fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all’art. 28 del DPR n. 600/73.
4. Il Di3A provvederà ad erogare a favore del DiVET il rimborso delle spese sostenute con le modalità di seguito riportate:
a. il 50% dell’importo complessivo di cui all’art. 7, comma 1 a titolo di acconto, successivamente alla stipula del presente accordo, a fronte di apposita richiesta del direttore del DiVET;
b. la parte restante, fino ad un massimo di € 20.000,00 successivamente alla scadenza del presente accordo, a fronte della presentazione della relativa documentazione a supporto unitamente ad una relazione finale della ricerca.
5. Le erogazioni saranno effettuate alle seguenti coordinate bancarie intestate al Dipartimento di Scienze Veterinarie, IBAN: XX00X0000000000000000000000, indicando nella causale: Contributo Accordo di Collaborazione Di3A- DiVET_Graminacee.
Articolo 8
Utilizzo del logo
1. Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare il logo del Di3A e
del DiVET potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.
2. L’utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto di cui all’art. 2 del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Articolo 9
Personale - Clausola sociale
1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall’altra nell’ambito delle attività di cui al presente accordo. Si impegna inoltre ad adempiere, nell'esecuzione del presente accordo, a tutti gli obblighi derivanti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro, a quelli relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori, ivi compresi quelli sulle assicurazioni sociali. Provvederà infine alla copertura assicurativa del proprio personale.
2. Il personale del Di3A e del DiVET o altro da questi delegato (Allegato 2), che si rechi presso ciascuna Parte per lo svolgimento delle attività relative al presente accordo, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei locali della stessa Parte.
Articolo 10
Proprietà dei risultati
1. I risultati delle attività svolte saranno di proprietà delle Parti, che potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali. In particolare le metodologie e linee guida sviluppate saranno rese disponibili a tutti gli enti e amministrazioni pubbliche a qualsiasi titolo competenti in materia di difesa del suolo e di gestione del rischio alluvioni. I dati utilizzati per le attività di studio non possono, comunque, essere
comunicati a terzi se non previo accordo delle Parti.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente accordo.
Articolo 11
Informativa trattamento dati
1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UE 679/2016, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità di utilizzo dei dati personali nell’ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto.
Articolo 12
Riservatezza
1. Ciascuna Parte si impegna a non divulgare le informazioni di cui sia venuta a conoscenza o trasmesse nell'ambito dell'esecuzione del presente accordo, ed a trattarle con la massima riservatezza.
2. I dipendenti e/o collaboratori dovranno tutelare con la dovuta riservatezza e cautela tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza in occasione dell'esecuzione del presente accordo.
3. Il suddetto obbligo di riservatezza dovrà essere rispettato e fatto rispettare anche successivamente alla scadenza del presente accordo.
Articolo 13
Xxxxxx etico e codice di comportamento
1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l’attività svolta, gli obblighi
di condotta previsti dai Codici Etici e dai Codici di comportamento dell’Università degli Studi di Messina e dell’Università degli Studi di Catania, nonché dichiarano di essere consapevoli che la violazione di tali obblighi di condotta costituisce causa di risoluzione del presente accordo, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno.
Articolo 14
Controversie
1. In caso di controversie in ordine all’applicazione delle clausole contenute nel presente accordo, le Parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse.
2. In caso contrario le relative questioni dovranno essere devolute alla competenza del Foro individuato in base alla Legge.
Articolo15
Oneri fiscali
1. Il presente accordo, sottoscritto con firma digitale, come previsto dall’art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131; le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
2. Le spese di bollo sono a carico del DiVET, che la assolverà in modo virtuale, giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.
Per il DiVET Il Direttore
Prof. ………………
x.xx digitalmente
Per l’Università degli Studi di Catania – Di3A
Il Rettore pro-tempore Prof. ………….
x.xx digitalmente
Allegato 1
La collaborazione scientifica tra il Di3A ed il DiVET si inserisce nell’ambito delle attività di ricerca relative al progetto PRIN, Prot. 2017CCT75Y, rivolte alla valutazione quantitativa e qualitativa delle componenti della biomassa di colture lignocellulosiche, poliennali, rizomatose (Arundo donax L., Miscanthus spp., Saccharum spontaneum L. spp. aegyptiacum Willd. Hackel), coltivate con input agronomici differenziati per una loro utilizzazione in filiere energetiche ed alternative.
Lo studio prevede il reperimento dei dati post-raccolta delle specie messe a confronto presso l’Azienda Didattico Sperimentale dell’Università degli Studi di Catania tramite protocollo standardizzato per la determinazione della biomassa prodotta sull’unità di superficie. I dati ottenuti sulle caratteristiche biometriche, di umidità e di ripartizione della biomassa, nonché sulla composizione in emicellulosa, cellulosa, lignina, ceneri e sostanze neutro solubili, saranno elaborati e analizzati statisticamente per la rilevazione delle differenze significative dei trattamenti agronomici adottati (specie e livelli d’irrigazione). I risultati verranno messi a disposizione del responsabile scientifico del Di3A ed entrambe le parti concorderanno la natura della divulgazione congiunta degli stessi, da concludersi secondo le tempistiche individuate nella tabella relativa al cronoprogramma delle attività.
Cronoprogramma delle attività
1
2
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Attività/mese
Reperimento dati
Elaborazioni dati
Discussione e divulgazione
risultati
Allegato 2
Personale coinvolto (Di3A):
- Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
- Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx;
- Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx;
- Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx.
Personale coinvolto (DiVET):
- Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
- Xxxx. Xxxxx Xxxxxx