FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE
FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE
AOO: AOO000
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000522
DATA: 20/07/2022 15:08
OGGETTO:
Approvazione della Convenzione tra l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma e l’Organizzazione di volontariato “Associazione Volontari Ospedalieri” di Parma – AVO Parma ODV – per l’attività di assistenza e conforto, gratuita e non sanitaria, a favore dei pazienti ricoverati presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma. Periodo dal 01/08/2022 al 31/07/2026.
SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:
Il presente atto è stato firmato digitalmente da Xxxx Xxxxxxx in qualità di Direttore Generale Con il parere favorevole di D'Abbiero Nunziata - Direttore Sanitario FF
Con il parere favorevole di Xxxxxxxx Xxxxxx - In sostituzione del Direttore Amministrativo
Su proposta di Xxxxxxxx Xxxxxxx - S.C. Affari Generali che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto
CLASSIFICAZIONI: [01-01-11]
DESTINATARI:
Collegio sindacale Direzione Sanitaria
Servizio Medicina Preventiva, Igiene Ospedaliera e Sicurezza Igienico Sanitaria
DOCUMENTI:
File Firmato digitalmente da Hash
DELI0000522_2022_delibera_firmata.pdf D'Xxxxxxx Xxxxxxxx; Xxxx Xxxxxxx; Xxxxxxx
Xxxxxxxx; Xxxxxxxx Xxxxxx
417E55D1758E89A421C1EDF5ED4A4F3D
694C820A513E1835984B55B98EA41B63
DELI0000522_2022_Allegato1.pdf: 577B9B2FC1C6F7C1132035228CF2E6B5 A167E7D837CCA9397E6CD3EB268B46E5
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.
DELIBERAZIONE
OGGETTO:
Approvazione della Convenzione tra l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma e l’ Organizzazione di volontariato “Associazione Volontari Ospedalieri” di Parma – AVO Parma ODV – per l’attività di assistenza e conforto, gratuita e non sanitaria, a favore dei pazienti ricoverati presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma. Periodo dal 01/08
/2022 al 31/07/2026.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI:
il Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 “ Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.”, che, all’art. 56, specifica che la stipula delle convenzioni deve avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale;
la Legge Regionale della Regione Xxxxxx Xxxxxxx del 21 febbraio 2005, n. 12 “ Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge Quadro sul volontariato. abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n.26)” la quale afferma:
- all’art. 1 che la Regione “ riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale”;
- all’art. 13 che “ la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale da almeno sei mesi per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.”;
il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2021 n. 72 che adotta le “Linee Guida sul rapporto tra le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti del Terzo Settore”;
PREMESSO che:
l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma negli anni ha consolidato proficue relazioni istituzionali con organizzazioni di volontariato per il perseguimento di importanti obiettivi legati al soddisfacimento di attività accessorie e complementari ai bisogni sanitari della popolazione, nonché all’implementazione di percorsi, di formazione e di promozione della salute;
le attività di interesse generale, realizzate per mezzo delle Convenzioni stipulate con le ODV, si inseriscono in aggiunta all’attività di assistenza sanitaria dell’Azienda e la integrano;
CONSIDERATO che, presso i reparti di questa Azienda, si ritiene opportuno fornire, attraverso l’attività di assistenza e conforto - gratuita e non sanitaria - un servizio a supporto dei pazienti particolarmente fragili e bisognosi che si trovano a dover affrontare la realtà ospedaliera, offrendo loro un aiuto per un inserimento più sereno e un approccio più positivo alle terapie;
RICHIAMATO l’atto deliberativo del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma del 08.06.2022 n.420 di approvazione dell’ “ Avviso pubblico di manifestazione di interesse, rivolto ad organizzazioni di volontariato, per l’attività di assistenza e conforto, gratuita e non sanitaria, a favore dei pazienti ricoverati presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma.” – Periodo: 2022-2026”;
CONSTATATO che, entro il termine di scadenza prefissato, è stata presentata solamente una domanda di manifestazione di interesse per il succitato avviso pubblico e che, ai sensi dell'art 8 del medesimo, la valutazione della documentazione inerente la manifestazione di interesse pervenuta è stata condotta dalla
S.C. Affari Generali e risulta essere conforme a quanto richiesto nell’avviso pubblico;
PRESO ATTO che l’Organizzazione di volontariato “Associazione Volontari Ospedalieri” di Parma – AVO Parma ODV – risulta essere iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Xxxxxx-Romagna al n. 1521 con atto di iscrizione n.296 del 27/05/1992;
CONSIDERATO inoltre che l'Organizzazione sopra citata ha presentato domanda di iscrizione in data 30.10.2020 al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, nelle more dell'entrata a pieno regime del RUNTS e del completamento dell'iter da parte della Regione per la trasmigrazione e l'iscrizione degli Enti che ne han fatto richiesta, si ritiene soddisfatto il requisito previsto dall'art 56, comma 1, del D. Lgs. 117
/2017;
RILEVATO che l’Organizzazione sopra indicata, come evidenziato nel progetto dalla stessa presentato nella domanda di partecipazione all’avviso pubblico, ha, nell’ambito delle proprie esperienze relativamente all’attività di assistenza e conforto, già collaborato con questa Azienda e si è adoperata in modo positivo nello svolgimento dell’attività non sanitaria verso i pazienti;
CONSIDERATO che l’attività offerta dai volontari dell’Organizzazione AVO Parma ODV è di carattere non sanitario e consisterà, su indicazione degli assistenti sociali, esclusivamente, nell’attività gratuita di assistenza e conforto nei confronti dei pazienti fragili e bisognosi ricoverati presso i reparti dell’Azienda;
DATO ATTO che la Direzione Aziendale ritiene coerente il progetto presentato dall'Organizzazione con le attività poste in essere nel nosocomio nonchè necessario procedere con la stipula, con l’Organizzazione di Volontariato AVO Parma ODV, della convenzione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che il testo di convenzione allegato ha validità di quattro anni, con decorrenza dal 01/08/2022 al 31/07/2026, con possibilità di rinnovo per analogo periodo;
PRESO ATTO altresì che il Responsabile del Progetto per AVO Parma ODV è individuato nella persona del Presidente pro-tempore;
PRECISATO che:
le modalità e le tempistiche dell’attività offerta, sulla base della convenzione, dai soci volontari di AVO Parma ODV dovranno essere concordate, di volta in volta, con i Direttori delle Unità Operative coinvolte;
i volontari, autorizzati ad accedere in Azienda, dovranno utilizzare un abbigliamento consono al luogo di cura ed esporre un cartellino identificativo con l’indicazione del proprio nome e la denominazione dell’Organizzazione di appartenenza, nonché attenersi a tutte le disposizioni aziendali in materia di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19;
PRECISATO infine che l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma:
garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, avvalendosi della polizza stipulata a seguito esperimento gara in ambito AVEN o degli altri strumenti alternativi predisposti dall’Azienda, con esclusione della colpa grave;
in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, designa, con apposito atto, l’Organizzazione di Volontariato succitata quale “Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 per le operazioni di trattamento necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione;
DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento non determina un incremento di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma;
RITENUTO altresì di delegare alla sottoscrizione dell’atto convenzionale il Direttore della S.C. Affari
Generali, con riserva, in sede di stipula della convenzione, di apportare eventuali modifiche che non inficino il contenuto sostanziale dell’atto;
Delibera
di approvare la stipula della Convenzione tra l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma e l’ Organizzazione di volontariato “Associazione Volontari Ospedalieri” di Parma – AVO Parma ODV – per l’attività di assistenza e conforto, gratuita e non sanitaria, a favore dei pazienti fragili e bisognosi ricoverati presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma, alle condizioni definite nel testo convenzionale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
di delegare il Direttore della S.C. Affari Generali alla sottoscrizione dell’atto convenzionale con riserva in sede di stipula di apportare eventuali modifiche che non inficino il contenuto sostanziale dell’atto;
di dare atto che la convenzione ha durata quadriennale, rinnovabile una sola volta per analogo periodo, con decorrenza dal 01/08/2022 al 31/07/2026;
di dare atto che il Responsabile del Progetto per l’Organizzazione AVO Parma ODV è individuato nella persona del Presidente;
di designare l’Organizzazione di Volontariato AVO Parma ODV, con apposito atto, quale “Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016
/679;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per questa Azienda; di trasmettere il testo convenzionale:
- alla Direzione Sanitaria;
- al Servizio Medicina Preventiva, Igiene Ospedaliera e Sicurezza Igienico Sanitaria dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma;
- all’Organizzazione di Volontariato “Associazione Volontari Ospedalieri””AVO Parma ODV.
Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: Xxxxxxxxx Xxxxx
CONVENZIONE TRA L’AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI PARMA E L’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI” DI PARMA – AVO PARMA ODV - PER L’ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E CONFORTO, GRATUITA E NON SANITARIA, A FAVORE DEI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO LE UU.OO. DELL’AZIENDA. (PERIODO 01.08.2022 – 31.07.2026)
TRA
AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI PARMA, C.F. e P. Iva n.
01874240342 con sede in Xxxxx Xxx Xxxxxxx, 00, nella persona del Direttore della Struttura Complessa Affari Generali, Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx, espressamente delegato dal Direttore Generale con deliberazione n. del _ / /2022 (di seguito Azienda);
E
L’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “ASSOCIAZIONE VOLONTARI
OSPEDALIERI” DI PARMA, C.F.92004690340, con sede in Xxxxx Xxx Xxxxxxx 00, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato al n. di iscrizione 1521, in data 27.05.1992 con atto n. 296, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, (di seguito Organizzazione o AVO PARMA ODV);
PREMESSO CHE:
• L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma negli anni ha consolidato proficue relazioni istituzionali con le Organizzazioni di Volontariato (ODV) per il perseguimento di importanti obiettivi legati al soddisfacimento di attività accessorie e complementari ai bisogni sanitari della popolazione e all’implementazione di percorsi di formazione, di promozione della salute e di umanizzazione delle cure e che le attività di interesse generale, realizzate per mezzo delle Convenzioni stipulate con le organizzazioni di volontariato, si affiancano all’attività di assistenza sanitaria dell’Azienda e la integrano ricoprendo un ruolo di grande importanza;
• l’Azienda ha ritenuto opportuno garantire lo svolgimento dell’attività di assistenza e conforto, non sanitaria e totalmente gratuita, nei confronti dei pazienti ricoverati, fragili e bisognosi, e, pertanto, di procedere con la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse al fine di sviluppare un progetto inerente l’attività sopra indicata;
• l’Organizzazione ha presentato domanda di partecipazione ad avviso pubblico di manifestazione di interesse e il progetto, che è stato valutato dalla S.C. Affari Generali conforme a quanto richiesto in avviso pubblico proponendone di conseguenza l’aggiudicazione della procedura;
• la presente convenzione è emanata in attuazione dell’art. 14, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii., e mira a disciplinare i rapporti fra l’Azienda e l’Organizzazione che esplica attività gratuita all’interno delle strutture dell’Azienda stessa sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 e dalla legge della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 12 del 21 Febbraio 2005 e ss. mm.ii;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – Oggetto della Convenzione
L’Azienda, nell’ambito della propria attività assistenziale ed istituzionale, intende garantire un servizio di attività di assistenza e conforto, non sanitaria e totalmente gratuita, nei confronti dei pazienti ricoverati, fragili e bisognosi e consisterà, a seguito di indicazione dagli assistenti sociali, a titolo esemplificativo, in una figura amichevole, in una figura con cui dialogare, o semplicemente trascorrere qualche momento di svago.
A tal fine, sviluppa ed attiva, con l’Organizzazione aggiudicataria dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse, un progetto, presso le Unità Operative dell’Azienda, inerente l’attività in oggetto, il cui testo, presentato contestualmente all’inoltro della domanda di partecipazione all’Avviso pubblico medesimo, è custodito agli atti dell’Azienda.
ART. 2 – Svolgimento dell’attività
Le attività, di carattere non sanitario, oggetto della convenzione sono svolte dai soci volontari dell’Organizzazione, i quali non possono essere dipendenti dell’Azienda. I medesimi volontari non saranno adibiti ad attività comportanti rischi di particolare gravità, o comunque ad attività che possono compromettere la loro incolumità psico- fisica.
Il responsabile del progetto, nominato dall’Organizzazione nella persona del Presidente, predisporrà il programma operativo per la realizzazione dello stesso previa condivisione e approvazione dei Direttori di ciascuna Unità Operativa coinvolta.
ART. 3 - Attività di volontariato
Ai fini del presente atto, per attività di volontariato s’intende l’attività prestata dal volontario in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà e non coincidente con l’attività istituzionale.
ART. 4 - Oneri dell’Organizzazione
L’Organizzazione garantisce che i volontari siano in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività del progetto.
E’ onere del legale rappresentante dell’Organizzazione garantire l’inserimento dei volontari nell’elenco dei volontari autorizzati e inviare comunicazione scritta in caso di sostituzione/subentro di nuovi volontari in corso di convenzione, indirizzata per competenza ai Direttori delle Unità Operative ove si svolgono le attività oggetto della convenzione e, per conoscenza, alla Struttura Complessa Affari Generali dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’Organizzazione di cui fa parte. L’attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo diretto od indiretto, nemmeno dal beneficiario.
ART. 5 - Rapporto tra Volontari e Azienda
Le prestazioni del volontario non sostituiscono in alcun modo quelle del lavoratore che ha instaurato un rapporto di lavoro dipendente o autonomo con l’Azienda e non
costituiscono alcuna tipologia di rapporto di lavoro tra l'Azienda e il volontario stesso. L’Organizzazione s’impegna affinché le prestazioni volontarie connesse alla realizzazione del progetto siano rese per il periodo previsto con continuità, comunicando all’Azienda eventuali interruzioni sopraggiunte per giustificato motivo. Analoga comunicazione dovrà essere fatta dall’Azienda al responsabile nominato dall’Organizzazione.
ART. 6 - Modalità di svolgimento
Le modalità e i tempi dell'attività prestata sono concordati dal Responsabile del progetto con il Servizio Sociale. I volontari autorizzati ad operare presso le Unità Operative sono tenuti a rispettare le disposizioni organizzative vigenti presso le UU.OO. stesse, intendendo a titolo puramente esemplificativo: le procedure operative interne sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale ed ogni altra regola imposta dal Responsabile dell’U.O. e dal Coordinatore Infermieristico, nonché attenersi a tutte le disposizioni aziendali in materia di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-
19. Il volontario svolge attività di carattere non sanitario, esclusivamente morale e sociale ai pazienti ricoverati.
La presenza dei volontari presso le Unità Operative individuate sarà certificata mediante la predisposizione di un apposito Registro Presenze.
L’Azienda si impegna, compatibilmente con le proprie esigenze istituzionali e di sicurezza, a consentire l’accesso dei volontari anche in orari in cui la struttura non è aperta al pubblico.
ART. 7 - Copertura Assicurativa
L’Azienda garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse avvalendosi della polizza stipulata in ambito AVEN o degli altri strumenti alternativi predisposti dall’Azienda.
La presente convenzione non comporta ulteriori oneri economici a carico dell’Azienda, neanche a titolo di rimborso spese.
I volontari dovranno essere coperti da assicurazione per danni a terzi, con oneri a carico dell’Organizzazione, così come previsto dal “Codice del Terzo settore”.
ART. 8 Obblighi dell’Organizzazione nei confronti dei propri volontari
In conformità alle Linee Guida per le attività del volontariato nell’ambito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, emanate dalla Regione Xxxxxx – Romagna, l’Organizzazione è tenuta ad assicurare il rispetto da parte dei volontari di tutte le misure necessarie a garantire la massima tutela della sicurezza e della salute sia dei volontari che dei beneficiari.
L’Organizzazione dovrà inoltre provvedere ad un’adeguata formazione dei volontari da attuare anche per le vie brevi, in merito alle attività da effettuare, alle misure di prevenzione del contagio e all'uso dei DPI adeguati, i quali dovranno scrupolosamente attenersi alle direttive e alle modalità di comportamento definite dall’Azienda, nonché al rispetto delle norme igienico – sanitarie, così come indicato dall’Allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020 e dalla successiva normativa nazionale e regionale.
L’Organizzazione garantisce l’adozione di tutte le misure di sicurezza atte a contrastare il rischio di contagio e la diffusione del virus Covid-19, esonerando l’Azienda da ogni responsabilità per qualsiasi danno cagionato al personale della stessa Azienda o a terzi, per effetto delle attività espletate nell’ambito della convenzione.
ART. 9 - Sicurezza sul lavoro
Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l’Organizzazione è tenuta all’applicazione delle disposizioni del decreto citato con le specifiche modalità di cui all’art. 3 del decreto stesso. Dal canto suo, l’Azienda fornisce ai volontari, tramite l’Organizzazione di appartenenza, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
A tal fine l’Organizzazione dichiara al riguardo di aver ricevuto i seguenti documenti:
❑ il Regolamento Ditte Terze - Documento Informativo Rischi Aziendali;
❑ il Piano di Emergenza Generale dell'Ospedale;
❑ l’Opuscolo Informativo “Salute e Sicurezza operatori in ambiente di lavoro”; E’ fatto in ogni caso divieto al volontario di:
❑ accedere per qualsiasi motivo nelle aree, presenti all’interno dell’Azienda, segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura “zone controllate” e/o “zone sorvegliate” per quanto riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti, e in qualunque altra zona con limitazione di accesso;
❑ assistere in qualsiasi forma pazienti sottoposti a indagine di medicina nucleare con impiego di radioisotopi.
ART. 10 - Obbligo di riconoscimento
Ogni volontario è tenuto ad utilizzare un abbigliamento consono al luogo di cura presso il quale opera e funzionale all'attività che presta.
Prima di accedere alle strutture dell'Azienda il volontario deve esporre l’apposito cartellino di riconoscimento, recante il nome dell'Organizzazione di volontariato di appartenenza, la dicitura "Servizio di Volontariato", il cognome, il nome e la fotografia del volontario, la data di rilascio.
Su richiesta del rappresentante legale dell'Organizzazione, opportunamente motivata, potrà eventualmente essere omesso sul cartellino di riconoscimento il solo cognome del volontario che sarà sostituito da un codice numerico associabile ad ogni singolo volontario. Nel corso del periodo di validità della convenzione, qualora il volontario cessi di prestare la propria attività di volontariato presso l'Azienda, sarà cura del legale rappresentante dell'Organizzazione acquisire dal volontario il cartellino di riconoscimento in precedenza consegnato. Lo stesso legale rappresentante dovrà comunicare tempestivamente alle UU.OO. interessate i nominativi di tutti i nuovi volontari indicati a operare presso le strutture dell’Azienda, al fine di consentire le relative conseguenti procedure di ammissione e il rilascio dei cartellini di riconoscimento.
ART. 11 – Durata contrattuale
La presente convenzione ha durata quadriennale, rinnovabile una sola volta per analogo periodo, la cui validità decorre dal 01.08.2022 al 31.07.2026. L’eventuale rinnovo potrà essere proposto mediante scambio di lettera formale tra le parti contraenti da inviare, tramite PEC, almeno 30 giorni prima della data di scadenza. La presente convenzione sarà altresì protratta nella validità per il tempo strettamente necessario alla stipula di Convenzione sostitutiva, per un massimo di mesi 3. L’Azienda, si riserva espressamente la facoltà di revocare, sospendere o annullare la presente convenzione, o di modificarne i termini, in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza, senza che l’Organizzazione o terzi possano vantare alcun diritto, rivendicazione, pretesa, interesse o aspettativa.
ART. 12 – Inadempimento e risoluzione contrattuale
Qualora l’Organizzazione si renda inadempiente di una delle obbligazioni di cui alla presente convenzione e non ponga rimedio a tale inadempimento entro 30 giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere trasmessa tramite PEC o con raccomandata A.R., l’Azienda potrà risolvere la presente convenzione.
Qualora l’Azienda si renda inadempiente di una delle obbligazioni previste nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente convenzione e non ponga rimedio a tale inadempimento entro 30 giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere trasmessa tramite PEC o con raccomandata A.R., l’Organizzazione potrà risolvere la presente convenzione.
La convenzione decade automaticamente se, nel corso della sua durata, l’Organizzazione:
• per qualsivoglia motivo venga cancellata o sospesa, successivamente all’iscrizione, dal registro di cui all’ art. 101 c.3 del D.lgs.117/2017;
• nelle more del completamento della procedura di iscrizione o trasmigrazione al nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, non risulti in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel Registro sopra indicato a partire dalla data di operatività dello stesso.
Ognuna delle parti, potrà recedere in qualsiasi momento dal presente accordo, dandone comunicazione scritta all’altra parte mediante invio di PEC o raccomandata A.R., con preavviso di 60 giorni.
ART. 13 - Trattamento dei dati personali
Con separato atto, allegato alla presente, l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, designa l’Organizzazione di Volontariato “Associazione Volontari Ospedalieri Di Parma” – Avo Parma Odv - quale “Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 per le operazioni di trattamento necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.
L’Organizzazione garantisce l’osservanza di quanto sancito dal Regolamento Europeo sulla Privacy (n.2016/679) e per quanto applicabile dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy).
In ottemperanza al articolo 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e all’articolo 29 del D.lgs. 196/2003 i Responsabili esterni hanno l'obbligo di:
normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy;
interessati) esclusivamente per le finalità previste dalla presente convenzione stipulata con l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma e ottemperando ai principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza;
tati dalla normativa vigente (nazionale ed europea) in materia di privacy, idonei a prevenire e/o evitare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta;
organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all’articolo 32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato “Sicurezza del trattamento”;
impartendo loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte degli stessi, un adeguato obbligo legale di riservatezza;
disposizioni impartite dal Titolare del trattamento, anche nell’eventuale caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, nei termini di cui all’articolo 28, comma 3, lettera a) del Regolamento Europeo;
pecificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati;
o di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento Europeo (sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
l
trattamento, cancellare o restituire al medesimo tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o dello Stato membro preveda la conservazione dei dati;
dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 28 del Regolamento Europeo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni e in caso di mancata nomina dei soggetti incaricati al trattamento dei dati ne risponde direttamente, verso l'Azienda Ospedaliero -Universitaria di Parma, il Responsabile Esterno del trattamento.
In ogni caso l'Organizzazione di volontariato è direttamente responsabile degli eventuali danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi volontari.
ART. 14 – Codice di comportamento
I volontari sono tenuti a rispettare tutte le clausole di cui al DPR n. 62 del 16 aprile 2013 “Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione” come integrato dal Regolamento Interaziendale approvato con delibera n. 401 del 29.05.2018 “Codice di Comportamento interaziendale per il personale operante presso le Aziende Sanitarie Ausl e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – aggiornamento 2018”. L’accertata violazione da parte dei suddetti volontari degli obblighi derivanti dai citati codici comporta la risoluzione del presente rapporto negoziale.
ART. 15 – Foro competente
Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Parma, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro, generale e facoltativo.
ART. 16 – Imposta di bollo
La presente convenzione redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82, comma 5, del d. lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.
Letto, confermato e sottoscritto. Parma,
Per l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma
Il Direttore della S.C. Affari Generali
Per l’Organizzazione di Volontariato “ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI” di Parma - AVO PARMA ODV
Il Presidente
Le clausole di cui agli articoli 2, 3, 7, 11 12, 13, 14 e 15 sono specificamente approvate dai contraenti della presente convenzione ai sensi dell’art. 1341 comma 2 del C.C.
Per l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma
Il Direttore della S.C. Affari Generali
Per l’Organizzazione di Volontariato “ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI” di Parma - AVO PARMA ODV
Il Presidente
ATTO DI NOMINA
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679)
l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, con sede in Xxxxx, Xxx Xxxxxxx, 00, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali(di seguito Azienda o Titolare), nella persona del suo rappresentante legale pro tempore
PREMESSO CHE
• in data / /2022 ha stipulato un contratto con l’Organizzazione di volontariato “Associazione Volontari Ospedalieri” di Parma – AVO Parma ODV, con sede in Parma in via Gramsci n. 14, C.F. 92004690340, avente ad oggetto l’attuazione di un progetto per lo svolgimento di attività di assistenza e conforto ai pazienti fragili e bisognosi, con scadenza il 31/07/2026, di seguito contratto principale o servizio;
• per l’esecuzione del contratto principale e per il compimento delle attività conseguenti, l’operatore è chiamato ad eseguire necessariamente operazioni di trattamento di dati personali per conto dell’Azienda;
• l’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, di seguito Regolamento o GDPR, dispone che qualora un trattamento sia effettuato per conto del Titolare, quest’ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che garantiscano l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dati e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato; il citato articolo prevede, altresì, che i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il Responsabile al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
• per l’ambito di attribuzioni, funzioni, competenze ed evidenze, l’operatore, sottoscrivendo il contratto principale, garantisce al Titolare di essere in possesso di conoscenze specialistiche, di possedere i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
• l’operatore presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.
TUTTO CIÒ PREMESSO, COSTITUENDO LE PREMESSE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO:
NOMINA
l’Organizzazione di volontariato “Associazione Volontari Ospedalieri” di Parma – AVO Parma ODV
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
ART. 1 – OGGETTO
1. L’operatore è designato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI per lo svolgimento delle attività di trattamento di dati necessari, non eccedenti e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto principale. Pertanto, è autorizzato a trattare, “per conto” del Titolare, tipi di dati personali riferiti alle categorie di interessati e per le finalità di seguito indicate.
2. Il Responsabile, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di essere in grado di offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.
3. Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le parti si impegnano a rispettare la normativa in vigore applicabile al trattamento dei dati personali.
ART. 2 – MATERIA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
1. Il trattamento persegue esclusivamente finalità non sanitarie strettamente correlate all’attività di assistenza e conforto, di carattere non istituzionale, come previsto dal contratto principale. Pertanto, sono autorizzate operazioni di trattamento di dati personali quali:
□ USO (attività generica che ricopre qualsiasi tipo di impiego dei dati) Dette operazioni, laddove applicabile, possono essere compiute sia in loco che in remoto.
2. Eventuali trattamenti connessi al perseguimento di ulteriori e diversa finalità, anche se effettuati previa anonimizzazione o sulla base della legge o provvedimenti delle Autorità competenti, non sono da intendersi come eseguiti “per conto” del Titolare.
ART. 3 – TIPO DI DATI PERSONALI TRATTATI E CATEGORIE DI INTERESSATI
Oggetto di trattamento sono i dati personali:
□ dati anagrafici comuni che permettono l’identificazione diretta dell’interessato (es. nome, cognome, residenza, domicilio) e/o l’identificazione indiretta (es. codice fiscale, numero di tessera sanitaria, indirizzo IP, numero di targa, indirizzo e-mail, numero di telefono);
□ categorie particolari di dati, cd. sensibili (es. dati che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale dellapersona)
riferiti a
□ pazienti (assistiti o assistibili)
□ altro (specificare): familiari dell’assistito.
ART. 4 – OBBLIGHI
1. Il Responsabile:
• tratta i dati personali nel pieno rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza evitando, in particolare, duplicazioni non necessarie ed osservando scrupolosamente i principi applicabili al trattamento e le istruzioni impartite col presente atto;
• mette a disposizione del Titolare le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali, garantendo piena e ragionevole collaborazione alle attività di verifica e controllo circa il rispetto delle istruzioni impartite (dette attività saranno effettuate con modalità tali da non interferire con le ordinarie attività dell’operatore, previo congruo preavviso e condivisione delle informazioni su oggetto, durata e piano di audit);
• fornisce al Titolare ogni elemento utile all’effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati di cui all’art. 35 del GDPR, nonché ogni collaborazione nell’effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante di cui al successivo art. 36;
• informa prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini di legge, in particolar modo dei casi in cui il trattamento presenti rischi ulteriori per i diritti e libertà fondamentali degli interessati;
• informa il Titolare, senza ingiustificato ritardo, del verificarsi di eventuali violazioni di sicurezza che possano comportare accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trattati (DATA BREACH) ed a prestare ogni necessaria collaborazione in relazione all’adempimento degli obblighi di notifica delle suddette violazioni all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 33 del GDPR, o di comunicazione della stessa agli interessati, ai sensi del successivo art. 34;
• informa il Titolare, senza ingiustificato ritardo e comunque entro il giorno lavorativo successivo, di ogni istanza per l’esercizio dei diritti eventualmente ricevuta dagli interessati, fornendo ogni informazioni utile e rilevante al riscontro;
• collabora e coadiuva col Titolare in occasione di eventuali procedimenti che dovessero insorgere dinanzi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o all’Autorità Giudiziaria ed in occasione della presentazione, da parte degli interessati, di istanze per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR.
ART. 5 – MISURE DI SICUREZZA
1. Il Responsabile adotta e mantiene misure tecniche ed organizzative adeguate atte ad assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità dei dati personali trattati e la resilienza dei sistemi e dei servizi utilizzati, tenendo conto della tipologia delle operazioni di trattamento demandate, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile.
2. In particolare, si impegna a mettere in atto le misure tecniche ed organizzative al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza. Ogni modifica alle misure individuate non può in alcun modo comportare una diminuzione dell’attuale livello di protezione.
3. Il Responsabile garantisce, per quanto applicabile, l’attuazione costante delle prescrizioni contenute nel provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali recanti del 27 novembre 2008 (doc. web 1577499) “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”.
4. Il Responsabile garantisce che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai dati personali, non tratti tali dati se non sia stato istruito in tal senso. In particolare, garantisce che le operazioni di trattamento demandate saranno eseguite esclusivamente e limitatamente da personale previamente autorizzato con specifico atto e si impegna a fornire ai propri dipendenti e collaboratori deputati a trattare i dati personali le istruzioni necessarie per garantire un corretto, lecito e sicuro trattamento, curarne la formazione, vigilare sul loro operato, vincolarli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o collaborazione.
5. Il Responsabile garantisce l’adozione di misure di sicurezza adeguate al rischio e, in particolare, si impegna ad assicurare:
• l’adozione di misure che assicurino il rispetto della dignità dell´interessato in occasione delle attività svolte e in ogni operazione di trattamento dei dati, con particolare riguardo a fasce deboli quali i disabili, fisici e psichici, i minori, gli anziani e i soggetti che versano in condizioni di disagio o bisogno, rispettando eventuali legittime volontà contrarie (vedi Provvedimento Garante 09/11/2005 web 1191411);
• che il personale autorizzato nel compiere attività presso i Servizi/Strutture dell’Azienda:
-sia preventivamente autorizzato e adeguatamente formato e garantisca la tutela della riservatezza degli interessati;
-adotti idonee cautele in relazione allo svolgimento di colloqui con gli interessati, per evitare che in tali occasioni informazioni, anche sulla salute, dell´interessato possano essere conosciute da terzi non legittimati nel rispetto dei canoni di confidenzialità e della riservatezza dell´interessato;
-non possa comunicare all´interessato informazioni sul suo stato di salute o assumere iniziative che esulino dall’oggetto del contratto principale;
-si astenga dall’utilizzare dispositivi personali (tablet, smartphone ecc…) per effettuare fotografie o riprese audio-video;
-non effettui operazioni di trattamento quali la registrazione (con qualunque supporto es. cartaceo, telefono cellulare, tablet …) dei dati personali o la loro conservazione se non necessario e richiesto per lo svolgimento delle attività delegate. In ogni caso non potranno essere annotati o conservati dati, anche appartenenti a categorie particolari (art. 9 GDPR), di cui sia venuto a conoscenza, anche incidentalmente, nell’adempimento delle attività di cui alla convenzione;
-non comunichi e/o diffonda i dati di cui verrà a conoscenza ad alcuno, anche attraverso il ricorso a sistemi di comunicazione digitale (tipo social network o messaggistica);
-tratti dati personali in misura non eccedente alle attività che deve svolgere in virtù del contratto principale;-si astenga dal comunicare a terzi e dal diffondere le informazioni relative all’organizzazione dell’Azienda e alle attività svolte dai suoi dipendenti e collaboratori;
-mantenga l’assoluta riservatezza sui dati e le informazioni apprese in occasione dell’attività prestata presso l’Azienda, anche al termine del rapporto contrattuale/convenzione tra la l’Associazione e l’Azienda o tra l’operatore e l’Associazione.
ART. 6 – TRASFERIMENTO DEI DATI
1. Il Responsabile tratta i dati personali in Paesi UE.
2. Qualora per l’erogazione del servizio risulti indispensabile il trasferimento di dati in Paesi terzi (extra UE), ne dà immediata comunicazione al Titolare per convenire le garanzie che lo stesso richiederà in funzione del luogo in cui il trattamento sarà svolto. Se il Responsabile è tenuto ad effettuare un trasferimento dei dati verso un Paese terzo in virtù delle leggi dell’Unione o delle leggi dello Stato italiano, deve informare il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trasferimento al fine di ottenerne l’autorizzazione, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.
ART. 7 – SUB-RESPONSABILI
1. l Responsabile che intenda affidare ad un soggetto tutto o parte specifiche attività di trattamento svolte per conto del Titolare oggetto del contratto principale (anche per attività di conservazione o trattamento attraverso software, hardware o sistemi informativi in cloud) non può ricorrere ad altro responsabile (c.d. sub responsabile) senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare.
2. In caso di autorizzazione, il Responsabile, mediante contratto o altro atto giuridico, impone su tale altro responsabile del trattamento (art. 28 par. 4 GDPR) gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto, esigendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR, per garantire la confidenzialità e assicurare la sicurezza del trattamento. Eventuali modifiche, sia in termini di aggiunta che di sostituzione dei sub-responsabili, devono essere previamente comunicate al Titolare in modo da consentirgli di effettuare le necessarie valutazioni ed eventualmente opporsi.. In caso di opposizione sulla base di fondati motivi, Titolare e Responsabile adottano ogni ragionevole iniziativa per comporre, secondo buona fede, le diverse posizioni.
3. Al Titolare è riconosciuto il diritto di richiedere ed ottenere copia dell’accordo intercorrente col sub-responsabile (omettendo le sole informazioni strettamente confidenziali e gli accordi economici, se del caso) e sottoporlo ad audit.
4. Qualora il sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l’intera responsabilità per l’inadempimento.
ART. 8 – RESPONSABILITÀ
1. Xxxxxxxx parte è responsabile delle proprie azioni e adotterà tutte le misure ragionevoli per mitigare eventuali danni.
2. La responsabilità regolata nella presente clausola si riferisce esclusivamente alla responsabilità tra le Parti derivante da una violazione della legislazione sulla protezione dei dati e del presente atto e può pregiudicare o integrare le disposizioni di responsabilità contenute nel contratto di fornitura.
3. Il Responsabile, in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo allo stesso dalla legislazione sulla protezione dei o in caso di azioni poste al di fuori o in contrasto con le istruzioni impartite dal titolare, è tenuto a rispondere di tutti i danni, diretti e indiretti, causati dal suo trattamento.
4. Quando il Titolare del trattamento ha pagato il risarcimento completo per il danno subito da una persona interessata ai sensi dell’articolo 82.4 del GDPR, il Responsabile del trattamento rimborserà al Titolare del trattamento quella parte di risarcimento imputabile alla sua condotta.
ART. 9 – DURATA
1. La presente nomina è valida fino alla cessazione, per qualunque motivo, del contratto principale o, comunque, del servizio previsto dallo stesso, ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo, fatto salvo il maggior tempo strettamente necessario al compimento di attività amministrativa e gestionale correlata (rendicontazione, verifica, controllo).
2. Anche successivamente alla cessazione o revoca del contratto principale o del servizio, il Responsabile ed i soggetti dei quali si avvale (collaboratori, sub-responsabili) sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sui dati ed informazioni delle quali siano venuti a conoscenza in occasione delle operazioni di trattamento eseguite.
ART. 10 – RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI
1. Il Responsabile, all’atto della scadenza del contratto principale o del servizio o, comunque, in caso di cessazione - per qualunque causa - dell’efficacia del presente atto di nomina, salvo la sussistenza di un obbligo di legge che ne preveda la conservazione, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento e dovrà provvedere alla restituzione dei dati trattati ed alla cancellazione di eventuali copie detenute.
2. Eventuali copie, salvo diversi accordi che potranno intervenire alla cessazione del rapporto, dovranno essere distrutte entro tempi compatibili con le ulteriori necessità che possano prospettarsi; in tale periodo intermedio tra la fine del rapporto e detto termine, i dati saranno conservati dal Responsabile per fini esclusivamente di sicurezza e non oggetto di ulteriori trattamenti.
3. In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a rilasciare un’attestazione scritta dell’avvenuta operazione di cancellazione indicando le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione.
4. In deroga a quanto indicato ai punti precedenti, il Responsabile dovrà conservare detti dati nel caso ciò sia previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato fino al termine imposto dalla normativa.
ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Le parti si danno atto che: il presente documento costituisce l’ atto di nomina a Responsabile ed ogni sua disposizione è interpretata in modo prevalente rispetto ad ogni altra disposizione eventualmente contrastante e contenuta in altra documentazione sottoscritta tra le parti.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati e delle indicazioni impartite col presente atto costituisce elemento di valutazione per l’eventuale prosecuzione o rinnovo del rapporto contrattuale.
3. La presente nomina non comporta alcun diritto, da parte del Responsabile, ad uno specifico compenso o indennità o rimborso né ad un incremento del compenso previsto per l’erogazione del servizio.
4. Le parti si riservano di modificare o integrare il presente atto di nomina nel caso in cui ciò si rendesse necessario.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti applicabili in materia protezione dei dati personali.
Letto, confermato e sottoscritto.
Parma, / /2022
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
“Associazione Volontari Ospedalieri” di Parma “Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma”
– AVO Parma ODV
_ Il Presidente Il Direttore Generale