CONTRATTO DI COMODATO
Allegato A
CONTRATTO DI COMODATO
di n° 1 AUTOMEZZO appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate.
* * * * * * *
L’anno , in giorno del mese di
a seguito di Delibera di Giunta n°
in del
, ed a seguito del Contratto di prestazione di servizi del , stipulato con l’Associazione individuata come Ente Beneficiario dal Comune, attraverso la procedura con avviso pubblico, la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di leggi,
tra
L’Associazione , cod. fiscale e P.IVA
, in persona del Suo rappresentante legale Sig./Sig.ra nato/a ,il
, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente “Ente Beneficiario”;
e
la Società SINTESI COMMUNICATION S.R.L., con sede legale in Xxxxx XX Xxxxxx xx000, 00000 Xxxxxx (XX), C.F. e P. IVA 02182660817, N° REA TP-151547, Capitale Sociale € 31.000,00 i.v., in nome e per conto della quale interviene in quest’atto , nato a , il , di seguito nel presente atto denominata semplicemente “Sintesi”;
Premesso che:
La sottoscrizione del “Contratto per la prestazione di servizi” è presupposto necessario per la validità del presente Contratto di comodato;
Tutto ciò premesso, fra le Parti si stipula quanto segue:
Art. 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto di comodato.
Art.2 – OGGETTO
Sintesi dà in comodato gratuito all’Ente Beneficiario, che accetta e s’impegna ad utilizzarlo con la dovuta diligenza, n° 1 (uno) autoveicolo nuovo di marca mod. , idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n° passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge per il trasporto di n° sedie a rotelle.
Art.3 – DESTINAZIONE DELL’AUTOVEICOLO
L’autoveicolo si intende concesso in comodato esclusivamente per il trasporto di persone svantaggiate, ed attività connesse.
Art.4 – PERSONE SVANTAGGIATE
Per persone svantaggiate s’intendono gli anziani, i disabili e comunque coloro che risultano svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali e familiari.
Art.5 – TITOLARITÁ GIURIDICA
L’Ente Beneficiario non potrà avanzare pretese sull’autoveicolo descritto al precedente art.2 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcuna azione esecutiva sull’autoveicolo per soddisfare i loro diritti di credito.
Art.6 – CONSEGNA DELL’AUTOVEICOLO
La consegna dell’autoveicolo avverrà presso la sede dell’Ente Beneficiario a cura di “Sintesi”.
Art.7 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà la durata di 4 (quattro) anni. Nel caso in cui lo ritenga opportuno, l’Ente Beneficiario potrà manifestare la propria disponibilità al rinnovo per ulteriori 4 (quattro) anni, dandone comunicazione alla Comodante almeno 9 mesi prima della scadenza del contratto ed assumendo formale atto deliberativo.
Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che l’Ente Beneficiario non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali, Sintesi potrà esigere l’immediata restituzione dell’autoveicolo. In tale ipotesi resta inteso che, in caso di restituzione dell’autoveicolo, è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo a favore dell’Ente Beneficiario.
L’Ente Beneficiario comunque si impegna a segnalare una struttura che abbia le caratteristiche e le capacità di proseguire il servizio.
Art.8 – RECESSO DAL CONTRATTO
Sintesi potrà recedere dal contratto, previo preavviso di 30 giorni da comunicare all’Ente Beneficiario mediante raccomandata A/R, qualora quest’ultimo utilizzi l’autoveicolo per un uso diverso da quello pattuito (Art.3).
Art.9 – RESTITUZIONE DELL’AUTOVEICOLO
L’autoveicolo comodato sarà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso. La restituzione da parte dell’Ente Beneficiario dovrà avvenire presso la sede dell’Ente Beneficiario entro 30 giorni dalla data di preavviso.
Art.10 – CLAUSOLA PENALE
Nel caso in cui il Comodatario ritardi la restituzione dell’autoveicolo comodato, sarà dovuta a Sintesi una penale che le parti convengono fin d’ora pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
Art. 11 – DIRITTI E OBBLIGHI DELLA COMODANTE
11.1 – Sintesi provvederà al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, dei tagliandi previsti dalla casa di produzione. Sintesi s’impegna, all’atto della consegna dell’autoveicolo ed ad ogni successiva scadenza, a fornire all’Ente Beneficiario il tagliando dell’assicurazione da esporre sul parabrezza del mezzo.
11.2 – Sintesi si impegna nei confronti dell’Ente Beneficiario a sostituire l’autoveicolo nel caso in cui quest’ultimo perisca per causa ad esso non imputabile. Ai fini del presente contratto e a solo titolo esemplificativo si intende perimento dell’autoveicolo il furto, la completa distruzione, ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.
11.3.1 - L’assistenza stradale a favore dell’Ente Beneficiario, quando indicata dal Contratto appendice, verrà erogata secondo le modalità operative e con i contenuti previsti nella Guida ai servizi operativi. Tutti i costi di assistenza e ripristino dei Veicoli dovuti ad assenza/errato approvvigionamento di carburante saranno integralmente a carico dell’Ente Beneficiario.
11.3.2 – Il servizio di veicolo sostitutivo, in nessun caso disponibile al di fuori del territorio italiano, verrà fornito all’Ente Beneficiario, quando previsto dal Contratto appendice, con le modalità indicate nella Guida ai servizi operativi. Sintesi si potrà avvalere delle forniture di primarie compagnie di noleggio a breve termine, nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti in materia. La riconsegna del veicolo sostitutivo deve avvenire entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore solari dalla comunicazione dell’avvenuta riparazione. Nel caso in cui l’Ente Beneficiario ritardi la riconsegna del veicolo sostitutivo, sarà applicato l’Art. 10 del presente contratto.
11.3.3 – Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1218 c.c., Sintesi non sarà ritenuta responsabile dei danni subiti dall’Ente Beneficiario a causa dell’eventuale indisponibilità temporanea del veicolo sostitutivo dovuta a cause di forza maggiore; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo per causa di forza si intende altresì l’indisponibilità del veicolo presso il fornitore del noleggio a breve termine. Sintesi si impegna, non appena possibile, ad adeguare il veicolo sostitutivo alla categoria indicata nel singolo Contratto appendice.
11.4- Sintesi si impegna nei confronti dell’Ente Beneficiario a riparare l’autoveicolo nel caso in cui quest’ultimo risulti non più idoneo all’uso a cui lo stesso è destinato, sempre che l’evento del danneggiamento sia contemplato tra i rischi coperti dalle polizze assicurative stipulate ovvero non sia imputabile al produttore dell’autoveicolo. Ai fini del presente contratto si intende danneggiamento dell’autoveicolo qualunque evento che comporta la riduzione della funzionalità dello stesso ovvero l’impossibilità dell’utilizzo e i cui effetti dannosi sono eliminabili grazie a riparazione. Nel caso il fermo dell’autoveicolo si protragga oltre il quindicesimo giorno dalla notifica, Sintesi si impegna a consegnare all’Ente Beneficiario un autoveicolo sostitutivo idoneo.
11.5 – Sintesi si impegna a non apporre sull’autoveicolo messaggi pubblicitari che per la loro natura possano risultare in contrasto con le finalità dell’Ente Beneficiario e l’interesse degli utenti, che si possono così qualificare: messaggi contrari all’ordine pubblico, al buon costume, con contenuto politico e qualsiasi altro messaggio che possa ledere la dignità del cittadino o dell’Ente Beneficiario. Rimane diritto esclusivo di Sintesi apporre, sostituire, eliminare dalle superfici dell’autoveicolo i messaggi pubblicitari.
Art.12 – DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO
12.1 – L’Ente Beneficiario, a cui viene concesso in uso l’autoveicolo, si obbliga ad utilizzarlo sempre nel rispetto della destinazione disposta dall’art.3 del presente Contratto.
12.2 - È fatto divieto all’Ente Beneficiario di concedere l’autoveicolo in noleggio, concessione o prestito a terzi di qualunque natura, salvo Associazioni di Volontariato o Aziende convenzionate dell’Ente Beneficiario, e comunque aventi lo scopo di prestare assistenza alle persone svantaggiate, identificate al precedente art. 3, a meno che non venga rilasciata esplicita autorizzazione per iscritto da Sintesi. In ogni caso, l’Ente Beneficiario si impegna a segnalare tempestivamente e per iscritto a Sintesi i dati relativi al soggetto al quale verrà concesso l’impiego dell’autoveicolo (denominazione, indirizzo, recapito telefonico, responsabile, ecc.).
12.3 – L’Ente Beneficiario si obbliga ad utilizzare l’autoveicolo e conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia. L’Ente Beneficiario si impegna a mantenere in ordine l’autoveicolo, rispettando le norme di manutenzione consigliate dal produttore.
12.4 - L’Ente Beneficiario si impegna a non usare i veicoli su percorsi accidentati o su strade sterrate o comunque inadatte al veicolo, in aree chiuse al transito, in violazione del Codice della Strada o di altri regolamenti e, in generale, per qualsiasi finalità illegale.
12.5 - L’Ente Beneficiario si impegna a non sovraccaricare i veicoli oltre la loro capacità di portata, come indicato nella carta di circolazione.
12.6 - L’Ente Beneficiario si impegna a controllare il corretto funzionamento del veicolo, sospendendone l’uso quando i difetti meccanici o la segnalazione di possibili guasti a seguito di accensione di spie sul cruscotto possano creare danni maggiori ed informandone senza ritardo Sintesi.
12.7 - L’Ente Beneficiario si impegna a rifornire il veicolo usando il corretto carburante, ed effettuare il controllo del livello di tutti i lubrificanti negli intervalli tra i tagliandi di manutenzione, provvedendo anche a far effettuare gli opportuni rabbocchi dalla rete di aziende indicata da Sintesi.
12.8 - L’Ente Beneficiario si impegna a sottoporre il veicolo ai controlli obbligatori previsti dalle normative vigenti in materia, quali, a titolo meramente esemplificativo, bollino blu, revisione, ecc.
12.9 - L’Ente Beneficiario si impegna ad effettuare la manutenzione prevista dalla casa costruttrice o da
Sintesi agli intervalli temporali e/o periodici previsti.
12.10 - L’Ente Beneficiario si impegna a mettere in opera tutti i dispositivi eventualmente prescritti per l’utilizzazione o l’impiego del veicolo, che l’Ente Beneficiario s’impegna a non rimuovere e ad impedire che altri possano rimuovere.
12.11 - L’Ente Beneficiario si impegna a curare che il veicolo venga regolarmente parcheggiato, chiuso a chiave e con l’antifurto inserito, se ne è provvisto.
12.12 – Sono a carico dell’Ente Beneficiario i costi derivanti dall’utilizzo dell’autoveicolo, quali i costi relativi all’autista, al carburante e olio, alla ordinaria manutenzione delle parti meccaniche ed elettriche dell’elevatore.
12.13 - L’Ente Beneficiario si obbliga, nell’utilizzo dell’autoveicolo, ad impegnare esclusivamente personale che possieda tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di autoveicolo. Il conducente deve avere 21 anni compiuti e la patente da almeno 1 anno. Al conducente dell’autoveicolo è fatto espresso divieto di chiedere, a qualsiasi titolo, compensi ai passeggeri dell’autoveicolo.
12.14 - Sono a carico dell’Ente Beneficiario le spese relative al personale addetto alla guida dell’autoveicolo, o al personale impiegato in qualsiasi attività relativa al suo utilizzo.
12.15 – L’Ente Beneficiario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese. È fatto obbligo al Comodatario di trasmettere a Sintesi copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 giorni dal pagamento della stessa. Qualora la società proprietaria del veicolo o altra società (es.Sintesi) dovessero sostenere il pagamento delle contravvenzioni comminate, l’Ente Beneficiario dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, l’importo di dette contravvenzioni oltre alle spese sostenute, anche per la presentazione di eventuali ricorsi all’autorità competente.
12.16- È incombenza dell’Ente Beneficiario richiedere, alle autorità competenti, l’eventuale rilascio dell’autorizzazione per il transito nelle “zone a traffico limitato” ed il parcheggio nelle “zone a sosta limitata”, simboleggiata dallo specifico “contrassegno invalidi” da applicare sull’automezzo.
12.17 – In caso di sinistro, l’Ente Beneficiario si obbliga ad informarne immediatamente, oltre che la Compagnia Assicurativa, anche Sintesi. L’Ente Beneficiario sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia d’Assicurazioni entro il termine massimo concesso o per i quali per sua colpa non verrà liquidato l’indennizzo, e sarà obbligato pertanto a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzare le parti con pezzi originali o a pagarne il valore.
12.18 - È fatto divieto all’Ente Beneficiario di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari installati, né tanto meno di apporne di diversi. L’Ente Beneficiario è altresì obbligato ad informare Sintesi di qualsivoglia irregolarità ovvero difformità che insorga nello spazio promozionale durante l’uso dell’autoveicolo tale da ridurre in qualche modo la “visibilità” e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai potenziali consumatori.
12.19 – Sintesi sarà esonerata da ogni rischio ed onere derivante da un utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto nei punti precedenti.
12.20 – Resta inteso tra le parti che gli obblighi sopra indicati saranno applicabili nei confronti dell’Ente Beneficiario anche per i veicoli assegnati in “preassegnazione” o in “sostituzione”.
Art.13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente Contratto ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti artt.10, 11 e 12 costituiscono giusta causa di risoluzione del Contratto.
Art.14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Contratto è risolto di diritto, senza necessità di pronunzia giudiziale, quando Sintesi sia sottoposta a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata e di scioglimento.
Art. 15 – MODIFICHE CONTRATTUALI
Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.
Art.16 – COMUNICAZIONE E NOTIFICHE
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all’indirizzo sopra indicato delle Parti.
Art. 17 – FORO COMPETENTE
Tutte le controversie riguardanti l’interpretazione, esecuzione, validità o applicazione di questo Contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Trapani.
Art. 18 – DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano gli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.
Art.19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n°196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente Contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi delle leggi e dei regolamenti comunali in materia.
Letto, confermato e sottoscritto a , il . L’ENTE BENEFICIARIO SINTESI COMMUNICATION S.R.L.
(Timbro e firma) (Timbro e firma)
A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di approvare specificatamente le clausole contenute negli artt. 3,7,8,12,13,14 e 17;
L’ENTE BENEFICIARIO SINTESI COMMUNICATION S.R.L.
(Timbro e firma) (Timbro e firma)