PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E RELATIVO INTERVENTO SU PLM, A RICHIESTA MEDIANTE EMISSIONE DI TICKET, NELL’INFRASTRUTTURA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E DELLE AZIENDE SOCIO SANITARIE REGIONALI
CONTRATTO n.
PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E RELATIVO INTERVENTO SU PLM, A RICHIESTA MEDIANTE EMISSIONE DI TICKET, NELL’INFRASTRUTTURA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E DELLE AZIENDE SOCIO SANITARIE REGIONALI
(riferimento GE 06-14 - Lotto _) CIG
Tra
INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico, Direzio- ne e coordinamento Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito per brevità “INSIEL”, con sede legale in Trieste, Via San Xxxxxxxxx d’Assisi numero 43, iscrit- ta al Registro delle Imprese di Trieste al numero, codice fiscale e partita IVA
00118410323 e al R.E.A. di Trieste al n. 71598, in persona del ,
, munito dei necessari poteri per il compimento del presen-
te atto;
e
, di seguito per brevità "Fornitore”, con sede legale in
via , iscritta al Registro delle Imprese di
al numero, codice fiscale e partita IVA e al R.E.A. al n. -
, in persona di
, nato a il
, il quale inter-
viene nella sua qualità di Legale Rappresentante, munito dei necessari poteri per il compimento del presente atto;
Premesso che
1. in data , INSIEL ha bandito una gara d’appalto con procedura aperta, ai
sensi del D.Lgs. 163/2006, per il servizio di assistenza software e relativo in-
tervento su PLM nell’infrastruttura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giu- lia e delle aziende socio sanitarie regionali;
2. il Fornitore ha presentato offerta nell’ambito della suddetta gara;
3. il Fornitore è risultato, con determinazione dirigenziale del , aggiu-
dicatario definitivo della suddetta gara;
4. il Fornitore ha adempiuto agli obblighi imposti dal Disciplinare di gara relativi alla documentazione da fornire, entro i termini imposti;
5. il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159 in relazione all’esito delle verifiche di cui al LIBRO II, Capo IV qualora l'informazione antimafia non fosse ancora sta- ta rilasciata;
si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1 – Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di servizi di assistenza software a richiesta e relativo intervento sui Posti di Lavoro Multifunzionale (PLM) installati
nel territorio della provincia di nell’ambito dell’infrastruttura della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia e delle Aziende socio sanitarie regionali come me- glio specificato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 3.
Il Fornitore si impegna ad adempiere alle condizioni ed alle modalità di esecuzione di cui ai seguenti documenti che, sottoscritti da INSIEL e dal Fornitore, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente e fisicamente allegati:
allegato 1: Capitolato Tecnico di gara
allegato 2: Offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di offerta allegato 3: Offerta economica presentata dal Fornitore in sede di offerta
allegato 4: Garanzia fideiussoria di cui all’art. 15 del presente contratto allegato 5: Polizze assicurative di cui all’art. 16 del presente contratto. Articolo 2 – Durata del contratto
Il servizio ha decorrenza dal e ha una durata di 12 (dodici) mesi.
Si richiama altresì quanto previsto dal Capitolato Tecnico al paragrafo 3.4 “Termi- ni della fornitura”.
Articolo 3 – Integrazioni della fornitura
INSIEL si riserva il diritto di richiedere l’estensione del contratto per ulteriori 12
(dodici) mesi per un valore massimo di €
(Euro
). Il Forni-
xxxx si obbliga a fornire detti servizi opzionalmente richiesti alle condizioni esplici- tate nel Capitolato Tecnico facente parte integrante del contratto.
Articolo 4 - Modalità di erogazione del servizio
Si richiama espressamente ed integralmente quanto previsto dal Capitolato Tec- nico, in particolare dal paragrafo 3 “Modalità di erogazione del servizio” e dal pa- ragrafo 4 “Disposizioni di fornitura”.
Articolo 5 – Centro di assistenza
Il Fornitore erogherà il servizio oggetto del presente contratto il proprio Centro di
assistenza ubicato in via a e presso le sedi degli enti me-
glio descritti negli allegati del Capitolato Tecnico. Articolo 6 – Verifica di conformità e certificato
Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità ai sensi dell’art. 312 e seguenti del DPR 207/2010, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
Per ciascun lotto la verifica di conformità in corso di esecuzione sarà trimestrale. Le verifiche di conformità saranno avviate entro il termine di 10 giorni di ogni 31
marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre ricadente nell’arco temporale di vigenza del contratto ed è effettuata direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto. In sede di verifica di conformità verrà redatto un verbale che dovrà es- sere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti. Il Fornitore, nel caso di contestazio- ni da parte di Insiel, deve a sua cura e spese provvedere all’eliminazione di vizi, di difetti o delle carenze riscontrate, entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi suc- cessivi a quello dell’invio della contestazione.
Il direttore dell’esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazio- ni contrattuali.
Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli even- tuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di con- formità.
E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione al fornitore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso; all'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene oppor- tune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.”.
Articolo 7 – Responsabili per le attività contrattuali
I referenti responsabili per le attività contrattuali inerenti il presente incarico sono:
- per il Fornitore:
- per INSIEL: in qualità di Direttore dell’esecuzione del
contratto
Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di Direttore dell’esecuzione del contratto, compito dei detti referenti sarà quello di coordinare le attività correlate al servizio oggetto dell’appalto, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti. Articolo 8 – Luogo di svolgimento del servizio e risorse strumentali
Il Fornitore svolgerà le attività oggetto del presente contratto presso le proprie sedi aziendali, con propri mezzi e propria organizzazione, assumendosi il relativo rischio di impresa.
Qualora le attività oggetto del presente contratto, dovessero essere necessaria- mente svolte presso gli uffici di Insiel e/o presso le sedi dei clienti indicati da Insiel, l’accesso ai locali aziendali o dei clienti dovrà avvenire nell’ambito del normale orario di lavoro, nel rispetto delle regole di accesso ai locali indicate da Insiel, as- sumendo ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni.
Durante l’espletamento del servizio gli addetti, siano essi soci, dipendenti dell’affidatario o di imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi dalle stesse inca- ricati, dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento per tutti i lavori in appalto e subappalto dell’impresa aggiudicataria. Per il corretto adempimento di tale obbligo si richiama il paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico.
Articolo 9 - Obblighi del fornitore e clausole di manleva da responsabilità
Il Fornitore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l’esecuzione del presente contratto sarà regolarmente assunto e assicurato dallo
stesso Fornitore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.
Il Fornitore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favo- re dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impe- gna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo di lavoro cui è sogget- to.
In ogni caso, il Fornitore manleva INSIEL da eventuali oneri derivanti da problema- tiche connesse alla qualificazione dei rapporti di lavoro dei collaboratori del Forni- tore impegnati nell’esercizio del servizio, nonché relative al trattamento retributi- vo, previdenziale, assicurativo e fiscale dei medesimi, anche in relazione all’obbligo di solidarietà tra appaltante e appaltatore previsto dal D. LGS. 276/2003.
Il Fornitore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o co- munque richieste dalla particolarità del lavoro.
Il Fornitore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (in particolare ma non solo il D. LGS. 09.04.2008 n.81 e successive modificazio- ni e integrazioni) e delle specifiche norme aziendali.
Il Fornitore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dei lavori, desi- gnando e preponendo un proprio fiduciario incaricato di dirigere i lavori inerenti alle specifiche attività in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipen-
denti si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza di INSIEL la quale resta comunque e pertanto manlevata da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuta indenne dal Fornitore.
Tutte le spese derivanti al Fornitore per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo al Fornitore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi neces- sari, tecnici e amministrativi, per svolgere il servizio oggetto del presente contrat- to, si intenderanno compresi nel corrispettivo fissato all’art. 11 “Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento”.
INSIEL si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo.
In caso di violazione dei suddetti obblighi INSIEL avrà la facoltà di recedere dal presente contratto senza alcun preavviso e con effetto immediato, senza corre- sponsione di risarcimento dei danni o di indennità e il Fornitore risponderà verso INSIEL di ogni conseguenza dannosa che in dipendenza di tale violazione le potes- se derivare. Resta però salva la facoltà di INSIEL di ordinare, a propria scelta e in alternativa, la sospensione dei lavori sino a che non sia rimossa la violazione, salvo il risarcimento dei danni a favore di INSIEL medesima in relazione alla sospensione e con esclusione di ogni risarcimento o indennizzo a favore del Fornitore.
Il Fornitore deve esigere, da ciascuno dei suoi collaboratori coinvolti nella realizza- zione dell’oggetto del contratto, l’impegno scritto a rispettare, anche dopo aver cessato di essere addetto ad attività oggetto del contratto, il segreto su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza in occasione dell’esecuzione del con- tratto e a non comunicare a terzi né ad utilizzare, a profitto proprio o di terzi, do-
cumenti e informazioni che non siano stati resi pubblici. In caso di loro richiesta, una copia di tale impegno va trasmessa ai soggetti interessati.
Articolo 10 – Adempimenti D. Lgs. 196/2003 e trattamento dei dati personali INSIEL, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n.196 e s.m.i., informa il Fornitore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia. Pertanto le parti si atterranno alle indicazioni descritte nel seguito.
Nel corso del rapporto contrattuale le parti potranno fornirsi dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.LGS. 30.06.2003 n.196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). I dati verranno acquisiti ai fini contrattuali e dell'esecuzione della fornitura, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. Di norma, i dati forniti non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4 del D. LGS. 30.06.2003 n.196.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riser- vatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici o telema- tici idonei a memorizzarli, gestirli o trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Relativamente ai suddetti dati, alla parte interessata vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato D. LGS.196/2003.
Pertanto, ai fini dell’esecuzione del presente contratto, con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di essere state debitamente informate in merito al trattamento dati personali e di autorizzarne il reciproco trattamento ai sensi del D. LGS.196/2003.
Si richiama altresì quanto previsto dal Disciplinare di gara al paragrafo 8 “Tratta- mento dei dati personali”.
Articolo 11 – Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento
Il Fornitore si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste dal presente
contratto al corrispettivo massimo, omnicomprensivo, di € (Euro
) di cui € 3.000,00 (Euro tremila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Il valore per gli interventi richiesti ed effettuati per le attività di TIPO_A è pari ad €
(Euro ), al netto di IVA; il valore per gli interventi richiesti
ed effettuati per le attività di TIPO_B è pari a €
(Euro
), al
netto di IVA; il valore quale rimborso di trasferta giornaliero da riconoscersi sola- mente nel caso di attività su sedi non di competenza del/i lotto/i aggiudicati indi- pendentemente dal numero di tecnici presenti per l’intervento è pari a €
(Euro ), al netto di IVA.
L’entità del corrispettivo stabilito nel presente contratto tiene conto della previsio- ne dei termini di pagamento di cui al D. Lgs. 231/2002.
Il Fornitore, a seguito della positiva verifica, di cui al paragrafo 4.7 “Verifica di con- formità” del Capitolato Tecnico, potrà emettere fattura trimestrale per un valore pari al servizio effettivamente erogato e corrispondente a quanto dichiarato nella verifica di conformità. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.000,00 (Euro tremila/00) saranno fatturati con la prima fatturazione trime- strale.
Il pagamento delle fatture avverrà mediante versamento sul conto corrente banca- rio intestato al Fornitore i cui estremi saranno riportati in calce alle fatture e comu- nicati per iscritto ad INSIEL nel rispetto dell’art. 3 comma 7 della legge n. 136 del
13 agosto 2010, entro 30 giorni dalla data di ricezione presso la sede legale di Insiel, purché le stesse siano emesse in conformità con quanto espresso nel Capi- tolato Tecnico, e nel presente contratto e fatti salvi i tempi richiesti per le verifiche imposte dalle normative al riguardo.
Tutti i documenti, comprese le fatture, dovranno riportare chiaramente il numero
CIG
, il numero di contratto Insiel
e dovranno riportare i
riferimenti alla procedura GE 06-14 Lotto . Alle fatture dovrà essere alle-
gato il certificato di verifica di conformità. Articolo 12.– Revisione dei corrispettivi
Ai sensi dell’art. 115 D. Lgs. 163/2006 è prevista la revisione del corrispettivo. La revisione del corrispettivo, su motivata richiesta del Fornitore, è concessa sulla base di una istruttoria condotta da INSIEL.
La revisione avrà effetto a decorrere dalla data della sua comunicazione al Fornito- re.
Articolo 13 – Subappalto
Le parti si danno atto che il Fornitore si è avvalso della facoltà di affidare in subap- palto i servizi e le forniture oggetto del presente contratto, così come specificato dall’art. 118 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, avendo il Fornitore dichiarato in sede di offerta i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende su- bappaltare.
Articolo 14 – Responsabilità
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenni INSIEL e l'Amministrazione regionale, anche in sede giudiziale, per infortuni o dan- ni subiti da persone, cose, locali e opere od impianti preesistenti, tanto di INSIEL che dell'Amministrazione regionale e di Terzi, direttamente o indirettamente con-
xxxxx all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto. Articolo 15 – Garanzia fideiussoria
A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del presente contratto, il Fornitore presta, consegnandola ad INSIEL, ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria per Euro
( ) in favore di INSIEL costituita mediante polizza
fideiussoria emessa da N° .
Articolo 16 - Polizza assicurativa
Il Fornitore, assumendosi in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’aggiudicatario stes- so, quanto di INSIEL e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibi- li, anche se eseguite da parte di terzi dichiara di aver sottoscritto una distinta e
autonoma polizza assicurativa con , autorizzata a ciò ai sensi di leg-
ge, che assicura la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svol- gimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato ad INSIEL, alle Amministrazioni Pubbliche, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi servizi, Polizza N°
avente un massimale RC Terzi di Euro per sinistro e
per persona e un massimale RCO di Euro per sinistro e persona, con
decorrenza e scadenza .
Si precisa che il Fornitore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo della suddetta polizza fino alla scadenza del presente contratto.
Articolo 17 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Legge n. 136/2010
Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Il Fornitore dichiara di aver comunicato ad INSIEL gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il For- nitore si impegna a comunicare ad INSIEL ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le operazioni finanziarie relative al presente contratto siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentirne la piena tracciabilità, il presente contratto si intenderà risolto di dirit- to.
Articolo 18 – Penali
Il Fornitore dovrà adempiere puntualmente alle obbligazioni contrattuali. Fatto salvo il maggior danno, a garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi del Fornitore, INSIEL potrà applicare, nelle ipotesi di ritardato adempi- mento secondo i Xxxxxxx di servizio indicati al paragrafo 3.5 del Capitolato Tecnico, le penali previste e descritte di seguito:
Penale = (90 – percentile P raggiunto)*( importo a base d’asta*0,002) L’importo delle penalità verrà detratto in sede di liquidazione delle fatture ovvero verrà incamerata la garanzia definitiva per la quota parte.
Articolo 19 – Cessione dei crediti
È esclusa la cessione dei crediti nascenti dal presente contratto, non può essere quindi applicato l’art. 117 del D. Lgs. 163/2006.
Articolo 20 – Risoluzione, Clausola risolutiva espressa, Recesso
Nel caso in cui INSIEL accerti che l’esecuzione del contratto da parte del Fornitore non proceda secondo le condizioni nel medesimo stabilite concederà al Fornitore, previa formale comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica Certifica-
ta PEC), un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni per porre fine all’inadempimento; trascorso inutilmente detto termine il contratto si riterrà riso- luto, salvo il diritto di INSIEL al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1662 c.c.. INSIEL si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare com- plessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle clausole previste dal paragrafo 4.9 “Penali” del Capitolato Tecnico, superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore, ovvero se per almeno due volte nell’arco dell’anno il Forni- tore non riesca a garantire il ripristino del servizio entro tre giorni naturali e conse- cutivi. In tal caso INSIEL avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, non- ché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore. Resta salvo il diritto al ri- sarcimento dell’eventuale maggior danno.
Fermo restando quanto sopra, INSIEL potrà dichiarare la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, da comunicarsi con raccomandata A/R, o messaggio di posta elettronica certificata, nelle ipotesi:
a) di accoglimento di una domanda o di un ricorso, nei confronti del Fornitore ai sensi della Legge Fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedu- re concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i credito- ri, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga inca- ricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) di mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del perso- nale e di mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata del
Contratto;
c) di violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale del Fornito- re su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività di INSIEL;
d) di conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incasso; cessione, totale o parziale, diretta o indiretta, del Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti;
e) di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro INSIEL in ragione del presente contratto;
f) qualora nei confronti del fornitore sia intervenuta l'emanazione di un provvedi- mento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159 ai sensi dell’articolo 67 del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per delitti contro la Pubblica Amministrazio- ne, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, per frodi nei riguardi di INSIEL, di subappaltatori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all’appalto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavo- ro.
Insiel ha diritto di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico inte- resse, previa formale comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica certificata PEC) al Fornitore con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. In tal caso INSIEL sarà tenuta al pagamento:
- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene co- municato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto
da INSIEL;
- delle spese sostenute dal Fornitore;
- di un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle pre- stazioni eseguite.
Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le presta- zioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno ad INSIEL.
Insiel ha altresì diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica certificata PEC) al Forni- tore con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle presta- zioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora esegui- te, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'ap- paltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Articolo 21 – Esecuzione in danno
In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’art. 1662 che ai sensi dell’art. 1456 c.c. INSIEL si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto ne- cessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente contratto, con addebito dell’eventuale maggior costo al Fornitore.
Nei suddetti casi, INSIEL avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme
dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che il Fornitore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi.
L’eventuale esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.
Articolo 22 – Subentro nel contratto
Il Fornitore riconosce alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in ogni momen- to e per l’intera durata del contratto, la facoltà di subentrare ad INSIEL nel rappor- to contrattuale. Tale cessione sarà efficace a seguito di mera comunicazione da parte del soggetto cessionario e la medesima avverrà senza alcun onere aggiunti- vo per il soggetto cessionario rispetto a quanto già corrisposto o da corrispondere e con effetto pienamente liberatorio per INSIEL.
INSIEL si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta al Fornitore, in merito all’intenzione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di esercitare la facoltà di cui al precedente comma, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Fornitore si impegna, ora per allora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giu- lia.
Articolo 23 – Riservatezza
Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente riservati, e a dare istruzioni al proprio personale affinché vengano mantenuti tali, tutti i dati, notizie ed informa- zioni relativi ad INSIEL o a qualsiasi altro ente pubblico di cui il Fornitore venisse a conoscenza in relazione alla effettuazione delle prestazioni di cui al presente con- tratto. Il Fornitore si impegna altresì a non eseguire ed a non permettere che altri
eseguano copie, estratti o note di qualsiasi atto o documento di INSIEL o a qual- siasi altro ente pubblico di cui sia eventualmente venuto in possesso.
Il Fornitore garantisce che tali dati e documenti saranno mantenuti strettamente riservati fino a che essi non saranno disponibili pubblicamente.
Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri fiscali e le spese relative al presente con- tratto, ad eccezione di quelle che per legge competono ad INSIEL.
A tal fine, il Fornitore dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'e- sercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili, non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni; conseguente- mente, in caso d’uso, al presente contratto verrà applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Articolo 25 - Adesione al Codice Etico ed ai Principi di Comportamento con la Pub- blica Amministrazione - Rispetto delle disposizioni contenute nel modello di orga- nizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs 231/2001
Il Fornitore garantisce – obbligandosi parimenti a far osservare tale obbligo ai pro- pri dipendenti, consulenti e collaboratori – che, nell'esecuzione delle attività, sa- ranno rispettate le normative vigenti ed i comuni principi di etica professionale al fine di non porre in essere alcuna azione, nei confronti di terzi in genere ed in parti- colare della Pubblica Amministrazione, finalizzata ad influenzare illecitamente le decisioni a favore di INSIEL.
Pertanto, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, il Fornito- re si impegna ad osservare le norme contenute nel Codice Etico di INSIEL e nel Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, Titolo “REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, paragrafi A.1, A.2 ed A.3 documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto reperibili, al momento della stipula del presente contratto, al sito di INSIEL: xxxx://xxx.XXXXXX.xx che il fornitore di-
xxxxxx di aver letto ed accettati nella loro integrità.
Il Fornitore dichiara, pertanto, di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni, nonché delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato da INSIEL ai sensi dello stesso D. Lgs. n. 231/2001. Si obbliga pertanto a tenere un comportamen- to in linea con il suddetto Modello Organizzativo e comunque tale da non esporre INSIEL al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001. Il Fornitore prende atto che, in caso di mancato pieno rispetto di quanto espresso nei documenti menzionati nei precedenti capoversi, il presente si risolverà di dirit- to, fatta salva la facoltà di INSIEL di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
Articolo 26 - Disposizioni antimafia
Il Fornitore prende atto che l'affidamento della fornitura è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovran- no essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministra- zione del Fornitore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo,
che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimen- ti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà di INSIEL di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
Il Fornitore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione all’impresa subappaltatrice.
Articolo 27 – Disposizioni generali
Le disposizioni del presente contratto integrano e, se difformi, prevalgono su quel- le del Capitolato Tecnico.
Per quanto non risulta disposto dal presente contratto, e per l’interpretazione del- lo stesso, si fa rinvio al Decreto Legislativo 163/2006 Codice dei contratti pubbli- ci di lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, nonché alle norme applicabili ai contratti della pubblica ammini- strazione statale e della Regione Friuli Venezia Giulia ed alla normativa vigente.
Articolo 28 – Foro competente
Per ogni eventuale controversia insorta tra le parti, in relazione al presente con- tratto, è esclusivamente competente il Foro di Trieste.
Trieste,
(Luogo) (Data)
XXXXXX S.p.A. con socio unico -.
Il Fornitore dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 c.c., tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:
- Art. 2 Durata del contratto
- Art. 3 Integrazioni della fornitura
- Art. 6 Verifica di conformità e certificato
- Art. 9 Obblighi del fornitore e clausole di manleva da responsabilità
- Art. 11 Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento
- Art. 12 Revisione dei corrispettivi
- Art. 13 Subappalto
- Art. 14 Responsabilità
- Art. 15 Garanzia fideiussoria
- Art. 16 Polizza assicurativa
- Art. 17 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Legge n. 136/2010
- Art. 18 Penali
- Art. 19 Cessione dei crediti
- Art. 20 Risoluzione, Clausola risolutiva espressa, Recesso
- Art. 21 Esecuzione in danno
- Art. 22 Subentro nel contratto
- Art. 24 Oneri fiscali e spese contrattuali
- Art. 25 Adesione al Codice Etico ed ai Principi di Comportamento con la Pubblica Amministrazione - Rispetto delle disposizioni contenute nel modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs 231/2001
- Art. 26 Disposizioni antimafia
- Art. 27 Disposizioni generali
- Art. 28 Foro competente Trieste,
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