COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE – COMPAGNIE VALDOTAINE DES EAUX S.p.A. siglabile C.V.A.
COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE – COMPAGNIE VALDOTAINE DES EAUX S.p.A. siglabile C.V.A.
S.p.A. a s.u. - REV 0 –
Condizioni Generali di Appalto di Servizi
Art. 1. Campo d’applicazione
1. Le presenti Condizioni Generali trovano applicazione in caso di stipulazione da parte di C.V.A. S.p.A. a s.u. (“C.V.A.” o “Committente”) e il soggetto affidatario (“Appaltatore” o “Impresa”) di un contratto (“Contratto”) di appalto (“Appalto”) di servizi (“Servizi”) di cui le stesse formano parte integrante quale allegato al contratto stesso.
Art. 2. Oggetto dei Servizi
1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire l’Appalto e tutte le attività connesse all’oggetto del Contratto a regola d’arte, secondo la professionalità qualificata, esperta ed adeguata ad operatori del settore, secondo i dettami più aggiornati della scienza e della tecnica, con propria organizzazione di tutti i mezzi necessari e a proprio rischio e sotto la propria responsabilità, nel pieno rispetto dei termini e delle previsioni di cui al Contratto, ai suoi allegati, alle Condizioni Generali e in piena conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e amministrative vigenti in materia ancorché sopravvenute alla data di efficacia del Contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
La suddivisione dei Servizi in partite non pregiudica in alcun modo l’unicità del rapporto contrattuale, e ciò anche in espressa deroga a quanto previsto all’art. 1666 cod. civ..
2. Deve intendersi compreso nell’Appalto, anche se non espressamente indicato, tutto quanto è necessario per eseguire compiutamente e a perfetta regola d’arte quanto oggetto di esso, completo, finito in ogni sua parte e idoneo allo scopo cui è destinato, del quale l’Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.
Art. 3. Documenti ed elaborati relativi all’Appalto
1. Tutti gli elementi e i documenti eventualmente forniti dalla Committente durante l’espletamento del presente Contratto, dovranno essere verificati dall’Impresa prima della loro assunzione in quanto, una volta recepiti e non contestati, non daranno luogo a riduzione né a limitazione di responsabilità dell’Impresa esecutrice dei Servizi.
2. In particolare, tutta la documentazione redatta dall’Impresa nell’esecuzione dei Servizi, dovrà essere sottoscritta dall’Impresa stessa, anche ai sensi di legge, ai fini dell’assunzione da parte di quest’ultima delle responsabilità relative e, in caso di progettazione a carico dell’Appaltatore, anche delle responsabilità proprie del progettista. Tale documentazione, in ogni caso, dovrà essere consegnata e potrà essere utilizzata a suo insindacabile giudizio dalla Committente che ne diverrà proprietaria, senza che l’Appaltatore possa avanzare ulteriori richieste di compenso per alcun titolo o motivo. Tutti gli elaborati della progettazione eseguiti dall'Appaltatore devono essere sottoposti al controllo e benestare della Committente, nell'ambito dell'art. 1662 cod. civ., senza che ciò comporti assunzione di responsabilità da parte della Committente, rimanendo l’Appaltatore totalmente responsabile della progettazione.
Art. 4. Impegno di manleva
1. L’Appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne la Committente, le altre società del Gruppo CVA, i loro dipendenti, agenti, e qualsiasi altro soggetto che agisca per loro conto:
(i) da tutte le pretese di terzi, anche in riferimento a somme di denaro di qualsivoglia natura, verificatisi per fatto proprio o dei propri ausiliari, ivi compresi eventuali subappaltatori, o derivanti dalle prestazioni contrattuali o da qualsivoglia violazione od inosservanza delle previsioni contenute nel Contratto o in previsioni normative e/o amministrative;
(ii) da tutte le responsabilità civili, penali e amministrative e da tutti i danni di qualsivoglia natura conseguenti e/o derivanti dalle prestazioni contrattuali o dall’eventuale inosservanza di provvedimenti amministrativi, della legislazione e normativa applicabile, compresa quella tecnica specifica, dalle norme sulla sicurezza e sulla sanità da parte dell’Appaltatore, dei suoi dipendenti, dei suoi incaricati e dei suoi subappaltatori;
(iii) da tutte le pretese dei dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore relative alla corresponsione dei trattamenti retributivi, contributivi, fiscali, assicurativi e risarcitori cui l’Appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti.
2. L’Appaltatore garantisce e manleva altresì in ogni tempo la Committente, e le altre società del Gruppo CVA, contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti le attività, le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione di quanto forma oggetto dell’Appalto.
3. Nel Gruppo CVA sono incluse tutte le società controllate da C.V.A. ai sensi dell’art. 2359 cod. civ..
Art. 5. Esecuzione dell’Appalto
1. Nel caso in cui l’Appalto abbia ad oggetto prestazioni continuative, la verifica di conformità in corso di esecuzione sarà effettuata al termine di ogni semestre o di ogni anno contrattuale entro 20 giorni dalla data coincidente ad ogni scadenza. Negli altri casi la verifica di conformità è avviata entro 20 giorni dalla data del verbale di ultimazione dei Servizi. La Committente comunicherà all’Appaltatore le date previste per l’effettuazione delle operazioni di verifica di conformità, alle quali dovrà presenziare anche il rappresentante dell’Appaltatore. Sulla base di quanto rilevato, la Committente indicherà se le prestazioni siano o meno accettabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, accettabili previo adempimento, a cura e spese dell’Appaltatore, delle prescrizioni impartite a quest’ultimo, con assegnazione di un termine per adempiere. Delle operazioni di verifica di conformità è redatto il Verbale di verifica di conformità, che sarà sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti. La mancata sottoscrizione, senza osservazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero la mancata presentazione alle operazioni dell’Appaltatore nonostante la comunicazione di effettuazione della verifica, equivalgono a piena accettazione e sottoscrizione del verbale da parte dell’Appaltatore. L’Appaltatore, pena decadenza da tale diritto, è tenuto ad iscrivere le proprie osservazioni sul Verbale di verifica di conformità. La Committente riterrà il Verbale di verifica di conformità definitivo e positivo quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali. Solo con Xxxxxxx di verifica di conformità definitivo e positivo i Servizi si intenderanno accettati dalla Committente. Dall’accettazione e con
riferimento a quanto oggetto della medesima, le Parti convengono che decorrono le garanzie di cui agli articoli 1667 e 1669 cod. civ. e i previsti termini per la denuncia si intendono triplicati.
Art. 6. Trasporti
1. L’Impresa provvederà, a propria cura, spese, responsabilità e rischio (incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, furto, perdita o danneggiamento, anche per caso fortuito o forza maggiore), al trasporto ed alla consegna dei beni necessari per lo svolgimento dei Servizi nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia, anche con riguardo alla documentazione di trasporto.
2. Saranno inoltre a cura dell’Impresa tutte le spese relative alle autorizzazioni di trasporto, permessi ed eventuali pratiche di sdoganamento.
Art. 7. Diritti di verifica della Committente
1. Con riferimento all’art. 1662 cod. civ., si dà atto che la Committente ha diritto di controllare e verificare, anche senza permesso, tramite propri rappresentanti, la perfetta osservanza da parte dell’Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali. Il personale della Committente, all’uopo autorizzato, può pertanto accedere in ogni momento nei luoghi in cui si svolgono i Servizi al fine di attuare tali controlli e le verifiche, con diritto di partecipare e/o indire riunioni o incontri e con diritto di visionare tutti i documenti a ciò connessi.
2. I controlli e le verifiche non liberano l’Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla corretta esecuzione dei Servizi. Parimenti, tali controlli e verifiche non possono essere invocati come causa di interferenza nelle modalità di svolgimento dei Servizi nel loro complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi d’opera, macchinari e materiali in quanto a tali funzioni è preposto l’Appaltatore in via esclusiva.
Art. 8. Materiali, Macchine, Impianti
1. Eventuali macchinari, impianti, attrezzature, mezzi di trasporto, mezzi di sollevamento ed ogni altro mezzo di lavoro, necessario a realizzare i Servizi, saranno messi a disposizione dall’Appaltatore, che li utilizzerà a suo esclusivo rischio e pericolo e sotto la sua completa responsabilità. A tale scopo, l’Appaltatore garantisce espressamente che tali mezzi saranno conformi a tutti i requisiti di sicurezza sul lavoro richiesti da leggi, regolamenti e provvedimenti in vigore o che verranno emanati nel corso dell’esecuzione dell’Appalto.
2. Qualora il Contratto e i suoi allegati non contengano istruzioni in merito e la Committente non fornisca indicazioni nonostante la richiesta in questo senso da parte dell’Appaltatore, devono essere selezionati materiali, accessori, macchinari e prodotti della migliore qualità.
3. L’Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto e tempestivamente eventuali dubbi e riserve relativi a materiali, accessori, macchinari e prodotti proposti dalla Committente, nonché a presentare tempestivamente le alternative. L’impiego degli eventuali materiali, accessori, macchinari e prodotti specificamente indicati dalla Committente è da ritenersi vincolante, salvo che la Committente approvi per iscritto una proposta alternativa dell’Appaltatore.
4. L’Appaltatore prende atto che qualora i controlli e le esperienze effettuati dessero esiti non soddisfacenti e/o non corrispondano alle prescrizioni di cui al Contratto, la Committente potrà ordinare la sostituzione degli stessi, a cura e spese dell’Appaltatore, salvo il diritto di risolvere il Contratto e/o la facoltà di rifiutare le singole parti dell’Appalto.
Art. 9. Sospensione dei Servizi
1. La Committente ha la facoltà di sospendere e/o interrompere temporaneamente i Servizi.
2. Qualora la sospensione temporanea sia disposta per avverse ed eccezionali condizioni climatiche, forza maggiore o altre circostanze straordinarie o imprevedibili che ne impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso di costi e/o oneri. L’Appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione, neppure a titolo di risarcimento danni.
3. Nel caso in cui la sospensione, o la somma delle sospensioni, superi il periodo indicato in Contratto l’Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto stesso, senza diritto a compensi, indennità o risarcimenti di danni dovuti alla sospensione. La Committente può opporsi alla risoluzione del Contratto e in tal caso l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri debitamente documentati derivanti dal prolungamento della sospensione e direttamente cagionati dalla sospensione stessa e che non siano stati determinati e/o aggravati da un comportamento non professionalmente diligente dell’Appaltatore, per il tempo eccedente il periodo indicato in Contratto.
4. Qualora la sospensione temporanea dei Servizi sia stata disposta per ipotesi diverse da quelle indicate al comma 2 che precede e sia stata disposta per ragioni discrezionali della Committente, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso di costi e/o oneri nel caso in cui la sospensione, o la somma delle sospensioni, sia contenuta entro 30 giorni. L’Appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione, neppure a titolo di risarcimento danni. Si applica in tale ipotesi quanto previsto al comma 3 che precede. La sospensione ha effetto a partire dal giorno stabilito dalla Committente nella comunicazione.
5. I Servizi potranno, in ogni caso, essere sospesi dalla Committente in caso di condizioni atmosferiche avverse non eccezionali, senza alcun diritto dell’Appaltatore ad alcun compenso, indennità o rimborso di costi e/o oneri, neppure a titolo di risarcimento danni. In tale ipotesi, i giorni di sospensione concorrono al calcolo dei periodi temporali indicati nei commi 2 e 4. La Committente specificherà per iscritto eventuali prolungamenti del termine di esecuzione dei Servizi. In assenza, si applicano le previsioni di cui al penultimo comma del presente articolo.
6. La durata delle sospensioni di cui ai commi 2 e 4, esclusi i casi in cui la stessa sia attribuibile in tutto o in parte all’Appaltatore, determina un prolungamento del termine di esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto.
7. Le parti convengono che, ad eccezione dell’ipotesi prevista al comma che precede, ogni qualvolta si verifichino circostanze che possano dar luogo a spostamenti dei termini di ultimazione, l’Appaltatore è tenuto a presentare alla Committente, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata. Accertato il diritto dell’Appaltatore alla proroga, la Committente ne stabilisce l’entità.
8. Salvo quanto previsto nei commi precedenti, l’Appaltatore non potrà in alcun caso sospendere l’esecuzione dei Servizi, neppure in caso di contestazioni, vertenze o promozione di azioni giudiziali o stragiudiziali di qualsivoglia natura.
Art. 10. Corrispettivo
1. L’Appaltatore dichiara di avere accuratamente valutato il corrispettivo contrattuale in sede di formulazione dell’offerta e di considerarlo remunerativo, satisfattivo sotto ogni aspetto e, di conseguenza, fisso ed invariabile.
2. Avendo già tenuto conto l’Appaltatore di qualsiasi alea e di ogni elemento che possa influire sulla remuneratività del medesimo, compresi i rischi legati alle condizioni ambientali e alle condizioni metereologiche, l’Appaltatore non potrà avvalersi del disposto dell’art. 1467 cod. civ. e, ove applicabili, degli artt. 1660 e 1661 cod. civ. al fine di ottenere adeguamenti del compenso, indennità od indennizzi, con totale assunzione dell’alea ad essa relativa anche ai sensi dell’art. 1469 cod. civ..
L’Appaltatore, inoltre, assume su di sé – rinunciando, in deroga a quanto disposto dall’art. 1664, comma 1 e comma 2, cod. civ., a pretese per revisioni prezzi o compensi ulteriori – il rischio dell’eventuale maggiore difficoltà od onerosità dell’esecuzione dei Servizi determinata da cause impreviste, siano esse derivanti da cause idriche, geologiche o di qualsivoglia altra natura, anche di carattere straordinario ed imprevedibile, anche derivanti da sopravvenute disposizioni normative o amministrative.
3. Sono da ritenersi inclusi nel corrispettivo contrattuale e a carico dell’Appaltatore, in via esemplificativa, tutti gli oneri e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto, dei suoi allegati ed eventuali atti complementari; nonché le ulteriori tasse e oneri per l’esecuzione dell’Appalto, ivi comprese le opere e gli oneri relativi alle eventuali verifiche presso i competenti istituti; le omologazioni degli impianti presso gli enti competenti; tutti gli oneri inerenti le pratiche, i permessi e le autorizzazioni amministrative (VV. FF, ecc.) di ogni genere, necessarie per l’esecuzione dell’Appalto, tutti i costi e gli oneri relativi alla realizzazione, gestione e ripiegamento del cantiere, nonché tutti gli oneri di ripristino dei luoghi, delle strade e delle aree interessate dall’Appalto.
Art. 11. Fatturazione e Pagamento
1. Il Contratto indica le modalità di pagamento del corrispettivo pattuite tra le parti.
2. Qualora l’esecuzione del Contratto sia affidata a un Raggruppamento di Imprese l’Appaltatore farà pervenire le fatture di ogni componente del Raggruppamento esclusivamente tramite la mandataria. Non sono consentite modalità differenti di trasmissione della fatturazione.
Art. 12. Rappresentante dell’Impresa
1. Prima dell’inizio dei Servizi, l’Impresa designa un proprio rappresentante, coordinatore responsabile di tutte le attività, ed un sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato, a tutti gli effetti, a farne le veci. Il rappresentante dell’Impresa e il suo sostituto, ai quali competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa delle attività, devono essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe e avere adeguata competenza tecnica, onorabilità e piena conoscenza di tutte le clausole del Contratto. Qualora la Committente comunichi all’Impresa il mancato gradimento del rappresentante dell’Impresa o del sostituto, l’Impresa dovrà provvedere immediatamente, senza oneri per la Committente, alla loro sostituzione nel rispetto delle norme vigenti. Il rappresentante dell’Impresa o il suo sostituto devono essere reperibili in ogni momento per tutta la durata dei Servizi, in modo che nessuna attività subisca ritardi per effetto della loro assenza.
Art. 13. Variazioni ai Servizi e nuovi prezzi
1. Nessuna variante, in aggiunta o in diminuzione, potrà essere apportata dall’Appaltatore senza il consenso scritto della Committente. In caso di violazione l’Appaltatore deve ripristinare la situazione nello stato precedente all’esecuzione dei Servizi a sue spese, salvo che la Committente non decida di confermarli. L’Appaltatore non potrà vantare alcun compenso, rimborso e indennizzo per la parte di Servizi eseguiti senza consenso. In mancanza di ripristino nel termine indicato dalla Committente, la Committente avrà il diritto di procedere direttamente alla sua esecuzione, utilizzando, a tal fine la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri che la Committente dovesse eventualmente sopportare saranno a carico dell’Appaltatore.
2. La Committente si riserva espressamente il diritto di apportare, in sede esecutiva, variazioni ai Servizi, seppur in modo da non comportare una sostanziale alterazione della natura e tipologia della stessa, anche in deroga agli artt. 1660 e 1661 cod. civ..
3. Eventuali varianti prescritte o autorizzate per iscritto dalla Committente saranno compensate con le voci dell’elenco prezzi (“Elenco Prezzi”) allegato al Contratto. Qualora non si riscontrassero tali voci di prezzo nell’Elenco Prezzi, i nuovi prezzi delle attività o dei materiali saranno valutati, a discrezione della Committente, desumendoli (i) totalmente o parzialmente da nuove analisi svolte dalla stessa Committente, su quanto oggetto di proposta dell’Appaltatore oppure (ii) dal prezziario della Regione Autonoma Valle d’Aosta in vigore nell’anno corrispondente alla data di efficacia del Contratto o, in mancanza, (iii) ragguagliandoli a quelli di attività consimili comprese nell’Elenco Prezzi. Le stesse modalità di determinazione si applicano ai nuovi prezzi derivanti da forniture, prestazioni o lavori ordinate dalla Committente durante l’esecuzione dell’Appalto.
4. Qualora le varianti prescritte o autorizzate comportino una modifica del termine di ultimazione dei Servizi, il nuovo termine dovrà essere espressamente autorizzato dalla Committente per iscritto.
5. L’Appaltatore è tenuto, in ogni caso, ad eseguire quanto richiesto dalla Committente, alle stesse condizioni contrattuali. Qualora, per effetto delle varianti, l’importo dei Servizi superi il 150% del corrispettivo dell’Appalto, l’Appaltatore avrà la facoltà di domandare la risoluzione del Contratto. Tale domanda di risoluzione dovrà essere avanzata per iscritto entro 15 Giorni Solari dalla richiesta di variante che comporta il superamento di tale limite. Con la medesima comunicazione, quale alternativa alla domanda di risoluzione, l’Appaltatore dovrà proporre alla Committente le nuove condizioni contrattuali richieste per l’esecuzione della parte eccedente il limite sopra indicato. La Committente, avrà la facoltà di opporsi a tale risoluzione offrendo per iscritto, entro i successivi 30 Xxxxxx Xxxxxx, di accettare le condizioni proposte dall’Appaltatore ovvero offrendo nuove condizioni contrattuali per la parte eccedente il limite sopra indicato. In mancanza di accordo sulle nuove condizioni, l’esecuzione del Contratto si intende completata al raggiungimento del 150% del Corrispettivo.
In mancanza della comunicazione con la domanda della risoluzione da parte dell’Appaltatore nel termine di 15 giorni sopra indicato, il Contratto si intende invece tacitamente esteso con condizioni immutate a tutta la parte di Servizi eccedenti il predetto limite.
6. Nel caso in cui al termine dell’esecuzione dell’Appalto non sia stato raggiunto il 50% del corrispettivo dell’Appalto, l’Appaltatore ha diritto, a tacitazione completa di ogni e qualsiasi pretesa, al riconoscimento di un utile convenzionalmente stabilito nel 10% determinato sul valore dato dalla differenza tra il corrispettivo del suddetto limite del 50% e l’importo dei
Servizi eseguiti. A titolo di esempio, dato 100 il corrispettivo inizialmente previsto in Contratto e 30 il corrispettivo dei Servizi complessivamente eseguita dall’Appaltatore, a valle della variante disposta dalla Committente, l’Appaltatore avrà diritto al 10% di 20 (quale differenza tra 30 e il 50% di 100).
Art. 14. Prestazioni a consuntivo
1. La Committente può richiedere all’Appaltatore, il quale è tenuto ad adempiere, anche l’esecuzione di alcune forniture/prestazioni accessorie inerenti l’Appalto, ovvero connesse ad altri lavori e/o attività che si eseguono nel luogo di esecuzione dell’Appalto per conto della Committente, compensandole in base a quanto indicato al comma 3 dell’articolo che precede. L’esecuzione di prestazioni a consuntivo non dà diritto, di regola, allo spostamento dei termini di ultimazione, né a compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di materiali o per le eventuali interferenze. L’importo delle prestazioni a consuntivo non viene considerato agli effetti della determinazioni dei limiti di cui ai precedenti commi 5 e 6 dell’articolo che precede.
Art. 15. Subappalto
1. L’Appaltatore, anche nell’ipotesi di subappalto a terzi, rimarrà l’esclusivo responsabile e risponderà direttamente e integralmente del rispetto di tutte le obbligazioni previste in Contratto. Deve intendersi vietato in ogni caso il subappalto a cascata.
2. L'Appaltatore dovrà corrispondere al subappaltatore l'importo di quanto da quest'ultimo eseguito. Si fa luogo al pagamento diretto del subappaltatore nelle ipotesi previste nell’art. 105, comma 13, D. Lgs. 50/2016.
Art. 16. Risoluzione
1. La Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. anche nel caso di violazione e/o mancato rispetto degli articoli 4 (Impegno di manleva), 6 (Trasporti), 15 (Subappalto), 18 (Xxxxxxxx, Proprietà Industriale), 19 (Informazioni Riservate), 20 (Divieto di cessione del Contratto e del credito), 21(Trasparenza prezzi), 23 (Trattamento dei dati personali), 24 (Sicurezza e Ambiente) e 25 (Codice Etico, Piano Anti Corruzione e Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001) delle Condizioni Generali, nonché nel caso in cui l’Appaltatore: (i) esegua i Servizi utilizzando materiali preventivamente rifiutati dalla Committente; (ii) ritardi a pagare per oltre 30 giorni dalla scadenza il proprio personale e/o propri subappaltatori; (iii) venga messo in stato di liquidazione, di fallimento o sia sottoposto ad altre procedure concorsuali, o subisca il sequestro o pignoramento dei propri beni o sia sottoposto ad un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione o incorra in una delle cause ostative alla prosecuzione del rapporto contrattuale di cui alla normativa antimafia o sia soggetto ad un legittimo provvedimento dell’autorità giudiziaria o amministrativa che gli impedisca, in qualsiasi modo, di proseguire le attività oggetto di Appalto. E’ fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno, nei termini e nei limiti di cui all’art. 26 Limitazione di Responsabilità. Restano salve le prescrizioni di cui all’art. 1454 e seguenti cod. civ..
Art. 17. Recesso della Committente
1. La Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, anche prima dell’esecuzione totale dei Servizi, mediante preavviso scritto all’Appaltatore di almeno 10 giorni. La Committente, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ., non sarà tenuta a corrispondere all’Appaltatore eventuali conseguenze pregiudizievoli da quest’ultimo subite dal recesso, quali – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – il mancato guadagno, eventuali costi e/o passività derivanti dalla risoluzione di contratti di subappalto o di fornitura.
Art. 18. Xxxxxxxx, Proprietà Industriale
1. L’Appaltatore conferisce alla Committente licenza irrevocabile e non esclusiva per l’utilizzo dei marchi, brevetti e di tutti gli elaborati eventualmente forniti, con la precisazione che tale licenza potrà essere trasferita dalla Committente a terzi.
Art. 19. Informazioni Riservate
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell’esecuzione dei Servizi, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto, mantenendo tale impegno per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del Contratto, ad eccezione dei soli dati che siano o divengano di pubblico dominio.
2. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse degli obblighi di riservatezza anzidetti.
Art. 20. Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito
1. E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto, salvo diverso e preventivo accordo scritto tra le parti. Sarà considerata alla stregua di una cessione del Contratto, ove non preventivamente accettata per iscritto dalla Committente: (i) il trasferimento, a qualsiasi titolo, del ramo d’azienda dell’Appaltatore riguardante in tutto o in parte il Contratto: (ii) il trasferimento, a qualsiasi titolo, del controllo della partecipazione dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), cod. civ..
2. L’Appaltatore può cedere i crediti esclusivamente previo assenso scritto della Committente. Le cessioni dei crediti devono essere notificate alla Committente. E’ fatto altresì divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
Art. 21. Trasparenza dei prezzi
1. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente: (a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto; (b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso; (c) dichiara che con riferimento al Contratto e ai rapporti precontrattuali ad essi relativi non ha posto in essere o non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza o atteggiamenti contrari a leggi o contrari a norme etiche (ivi comprese le norme di cui al Codice Etico della Committente); (d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Art. 22. Foro competente esclusivo e Legge applicabile
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alle presenti Condizioni Generali, al Contratto ed ai relativi allegati sarà competente in via esclusiva il Foro di Aosta.
2. Il Contratto e il rapporto da esso generato è disciplinato e regolato dal codice civile e dalla legge italiana.
Art. 23. Trattamento dei dati personali
1. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali rilasciata ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) dalla Committente, in qualità di Titolare del trattamento, e disponibile sul sito internet della stessa, nella sezione “privacy”.
Tale informativa contiene l'indicazione dei dati personali che vengono raccolti per l’espletamento del contratto, nonché per l’adempimento di obblighi normativi e regolamentari, delle finalità e modalità di trattamento e dei diritti e doveri che spettano all’Appaltatore in virtù della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali.
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento UE, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
Art. 24. Sicurezza e Ambiente
1. L’Appaltatore, o qualsiasi soggetto operante per conto di quest’ultimo, si impegna al rispetto della legislazione in vigore riguardante la tutela dell’ambiente e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore dichiara di conoscere, di aver rispettato e di obbligarsi, anche per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori, a rispettare quanto contenuto nel Documento di Politica integrata adottato dalla Committente consultabile presso: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx_xxxxxxxx/xxxxxxxxx.
Art. 25. Responsabilità amministrativa degli enti – D.Lgs. 231/2001 e s.m.i, Codice Etico e di Comportamento e MOG 231
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore dichiara di essere al corrente che la Committente rispetta i dettami del D. Lgs. 08 giugno 2001, n. 231 e sue s.m.i.
2. L’Appaltatore si impegna ad osservare quanto contenuto nel Codice Etico e di Comportamento nonché nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231 ) adottati da C.V.A. (consultabili sul sito xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx_xxxxxxxx/xxxxxxxxx), astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al summenzionato decreto ed uniformando la propria condotta alle disposizioni ivi contenute, pena la risoluzione anticipata del contratto ex art. 1456 del codice civile, fatti salvi in ogni caso i diritti della Committente ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, anche indipendentemente dalla risoluzione del contratto ed a prescindere dall’effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso.
3. In caso di violazione del citato Codice Etico e di Comportamento e/o del MOG 231 da parte dell’Appaltatore, e fatti salvi i predetti diritti, la Committente si riserva l’ulteriore eventuale diritto di sospendere l’esecuzione del Contratto sino all’accertamento della contestata violazione, nonché la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto.
Art. 26. Limitazione di Responsabilità
1. Le Parti concordano espressamente che, ad esclusione dei casi di colpa grave o dolo dell’Appaltatore e salvo i limiti inderogabili di legge, nonché i casi di violazione di brevetti, lesioni o morte di persone:
• nessuna delle due Parti in nessun caso sarà responsabile verso l’altra per qualsiasi danno indiretto o consequenziale quali, a titolo meramente esplicativo e non esclusivo, perdite di profitto, perdite di mancata produzione, costi di capitale o costi determinati dal mancato funzionamento dell’impianto;
• la responsabilità dell’Appaltatore per i danni diretti a titolo contrattuale, extracontrattuale e per qualunque altra esistente forma di risarcimento od indennizzo prevista dalla legge, non potrà complessivamente eccedere un importo pari al 100% del valore del Corrispettivo contrattuale.
2. Resta in ogni caso sempre salvo il diritto della Committente alla riduzione del prezzo nei casi previsti dal Contratto.
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare integralmente le sopra riportate Condizioni Generali.
, lì
(luogo)
(firma)
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Contraente, dopo averne presa attenta e specifica conoscenza e visione, approva e ed accetta espressamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Appalto di Servizi: art. 2 “Oggetto dei Servizi”; art. 3 “Documenti ed elaborati relativi all’Appalto”; art. 4 “Impegno di manleva; art. 5 “Esecuzione dell’Appalto”, art. 6 “Trasporti”, art. 8 “Materiali, macchine, impianti”, art. 9 “Sospensione dei Servizi”; art. 10 “Corrispettivo”,; art. 12 “Rappresentante dell’Impresa”, art. 13 “Variazioni ai Servizi e nuovi prezzi”; art. 14 “Prestazioni a consuntivo”;, art. 15“Subappalto”,; art. 16 “Risoluzione”; art. 17 “Recesso della Committente”; art. 18 “Xxxxxxxx, Proprietà Industriale”; art. 19 “Informazioni Riservate”; art. 20 “Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito”; art. 22 “Foro competente esclusivo e Legge applicabile”, art. 25 “Responsabilità amministrativa degli enti – D.Lgs. 231/2001 e s.m.i, Codice Etico e di Comportamento e MOG 231”; art. 26 “Limitazione di Responsabilità”.
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