TRIBUNALE DI BARI
X.X. X.0000/0000 X.X.
XXXXXXXXX XX XXXX
Quarta Sezione Civile
DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 12 L. 3/12
IL GIUDICE
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento camerale n. 4621/2021 avente ad oggetto proposta di accordo ai sensi dell’art.12 della
De Xxxxxx Xxxxxxx
L. n.3/2012, presentato da , rappresentato e difeso dall’Avv. Teresa De Crescenzo
Ricorrente
nei confronti di
Massa dei creditori
FATTO E DIRITTO
De Xxxxxx Xxxxxxx
Con ricorso del 3.8.2021 , titolare di ditta individuale, quale agente di commercio – premesso: di non essere soggetto alle procedure concorsuali previste dal R.D. n.267/1942; di non aver fatto ricorso, nei cinque anni, precedenti alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n.3/2012; d’essersi trovato in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, determinato dalla separazione personale dal coniuge e dalla necessità di far fronte al pagamento di assegni di mantenimento per la figlia di € 450,00, oltre visite specialistiche, e l’ex coniuge, di € 230,00; all’esito della richiesta di nomina di professionista, incaricato di svolgere le funzioni di OCC, emergeva la situazione debitoria complessiva di € 158.664,90, così composta:
- Euro 3.030,48 iva inclusa, quale compenso, al netto degli acconti versati, dovuto al Gestore della Crisi nominato dall’Organismo di Composizione della Crisi della Camera di Commercio di Bari, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx,
- Euro 4.361,74. quale compenso, al netto dell’acconto versato, per l’attività di Advisor del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, Dottore Commercialista, e del legale Avv. Teresa De Crescenzo;
- Euro 25.747,59 Finanziamento Chirografario Unicredit spa n. 8420860 del 27/03/2018;
- Euro 9.360,51, Finanziamento Chirografario Unicredit spa n,9525121 del 10/10/2019;
- Euro 7.850,04, Finanziamento Chirografario Unicredit spa n.7994966 del 06/09/2017;
- Euro 9.956,24, Finanziamento Chirografario Unicredit spa n. 8595070 del 15/07/2020;
- Euro 5.403,63 Fido di conto Unicredit accordato il 08/03/1993 per euro 2.600,00;
- Euro 3.530,68 saldo carta flexia revolving contratto n.13191811 Unicredit spa;
- Euro 31.957,00 Finanziamento Chirografario Mercedes – Benz FinancialServices Italia n.1001767635 del 28/11/2017;
Euro 5.322,30 Finanziamento Chirografario Santander Consumer Bank spa n.00000000 del 16/05/2017;
- Euro 6.576,46 Fido Agos Ducato s.p.a.
- Euro 29.729,79 verso Agenzia delle Entrate;
- Euro 15.828,44 verso Agenzia entrate Riscossione;
quanto alla situazione economico- patrimoniale, era nudo proprietario, al 50% di unità immobiliari, dettagliatamente indicate in ricorso, di cui erano usufruttuari i genitori, dell’età di anni 78, il cui valore era di circa € 69.406,67, nonché proprietario di un’autovettura, bene strumentale per la sua attività lavorativa, dalla quale ritraeva reddito netto medio mensile di € 1.885,00, con spese correnti mensili di
€ 480,00; - ha proposto accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini di seguito esposti.
A fronte della debitoria complessiva di euro 160.633,24: 100% di soddisfo dei crediti in prededuzione, rappresentati dai compensi dei professionisti; 50% dell’importo del debito residuo per i crediti privilegiati; 20% dell’importo del debito residuo dei crediti chirografari.
Messa a disposizione di un importo pari ad euro 10.000,00 prontamente disponibile al momento dell’omologa, nonché versamento di euro 456,66 euro al mese per anni 8 dall’omologa, pari a 96 rate mensili.
Fissata con decreto del 2.9.2021 l’udienza del 13.1.2022, con relazione depositata il 10.1.2022 l’OCC, dando atto di aver comunicato a tutti i creditori la proposta ed il decreto di fissazione dell’udienza, ha evidenziato il raggiungimento della percentuale del 100% di consensi.
Nella successiva udienza del 10.2.2022 l’OCC ha dato atto che, a seguito dell’invio della relazione sui consensi, regolarmente documentato, nessuna osservazione è pervenuta ed il procedimento è stato riservato per la decisione sulla richiesta di omologazione.
Il ricorrente ha proposto un accordo di ristrutturazione del debito, secondo le percentuali di soddisfazione di seguito riportate.
Quanto alle modalità di estinzione, il proponente pone dunque a disposizione la somma complessiva di
€ 53.200,23, con pagamento di euro 10.000,00 al momento dell’omologa e successivi ratei mensili di € 456,66 per 8 anni.
Dalla relazione dell’OCC è emerso che AGENZIA DELLE ENTRATE DIR.PROV.LE DI BARI, con pec del 12/11/2021 ha manifestato il proprio voto favorevole alla proposta, limitatamente alla parte di credito degradata a chirografo, mentre i restanti creditori non hanno fatto pervenire alcuna manifestazione di voto, con conseguente adesione alla proposta, ai sensi dell’art.11, comma 1, L. 3/2012.
In ordine ai requisiti ulteriori, richiesti ai fini dell’omologazione, l’OCC ha depositato l’attestazione prevista dall’art. 9, comma 2, L. 3/2012, verificando la veridicità dei dati relativi all’attivo ed al passivo indicati, nonché attestando la fattibilità del piano su cui si basano le proposte.
Ha poi provveduto, decorso il termine di legge, al deposito della relazione definitiva.
In particolare l’OCC ha confermato che l’ipotesi liquidatoria, comportante la vendita del diritto di nuda proprietà degli immobili, pro quota del 50%, sia meno conveniente, tenuto conto del notorio abbattimento della base d’asta nelle vendite coattive e della maggiore difficoltà di collocazione sul mercato di quote del diritto espropriabile.
L’OCC ha ritenuto pertanto la proposta di accordo ragionevolmente idonea a risolvere la situazione di sovraindebitamento ed a conseguire le percentuali di pagamento proposte.
Le valutazioni dell’OCC in merito alle condizioni di ammissibilità delle proposte, alla loro corrispondenza con le previsioni di legge ed alla convenienza per il ceto creditorio sono condivisibili, in considerazione della rispondenza della relazione ai requisiti di corretta motivazione, completezza e coerenza logica.
Il piano sotteso all’accordo, come attestato dall’OCC, appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente, come innanzi descritta.
Va altresì condiviso il giudizio di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, tenuto conto anche degli obblighi di mantenimento in favore del coniuge e della figlia, in forza dei quali l’espropriazione forzata della retribuzione comporterebbe l’assegnazione in favore dei creditori di somme mensili inferiori al rateo offerto.
Sussistono pertanto tutte le condizioni per omologare l’accordo.
P.Q.M.
De Xxxxxx Xxxxxxx
omologa l’accordo proposto da con ricorso del 3.8.2021;
dispone, a cura dell’OCC, la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati, sul sito Ufficiale del Tribunale di Bari, avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI.
Bari, 16.2.2022
Il Giudice Xxxxxxxxx Xxxxxx