AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX
Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXX Tel. 0000 000000 - Telefax 0382 531174
Lotto 1 Codice CIG n. 0425424EF9 Lotto 4 Codice CIG n. 042542931D
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SIRINGHE STERILI MONOUSO
(deliberazione n. 14 dell’11.01.2010)
CAPITOLATO SPECIALE
UFFICIO GARE
INDICE | |||
Art. 1 | Oggetto e Fabbbisogno | Pag. | 3 |
Art. 2 | Durata Importo e Revisione prezzi | Pag. | 4 |
Art. 3 | Caratteristiche Specifiche e Tecniche | Pag. | 4 |
Art. 4 | Aggiornamento Tecnologico | Pag. | 7 |
Art. 5 | Fatturazione e Pagamenti | Pag. | 7 |
Art. 6 | Incedibilita’ dei Crediti | Pag. | 7 |
Art. 7 | Modalita’ di consegna | Pag. | 7 |
Art. 8 | Accertamento della qualita’ dei prodotti | Pag. | 8 |
Art. 9 | Vizi ed imperfezioni | Pag. | 8 |
Art. 10 | Sostituzione del materiale | Pag. | 8 |
Art. 11 | Garanzie di esecuzione e responsabilità | Pag. | 8 |
Art. 12 | Osservanza delle norme di prevenzione infortuni | Pag. | 9 |
Art. 13 | Subappalto | Pag. | 9 |
Art. 14 | Cessione della fornitura | Pag. | 10 |
Art. 15 | Penali e sanzioni per inadempimenti | Pag. | 10 |
Art. 16 | Liquidazione, Fallimento della Ditta aggiudicataria – Cambio | Pag. | 10 |
Art. 17 | Ragione Sociale Trattamento dati personali | Pag. | 11 |
Art. 18 | Codice etico | Pag. | 11 |
Art. 19 | Stipula del contratto | Pag. | 11 |
Art. 20 | Clausola di adesione di A.S.L./A.O. aderenti al Consorzio A.I.P.E.L. | Pag. | 12 |
Art. 21 | Spese | Pag. | 12 |
Art. 22 | Foro competente | Pag. | 13 |
Art. 23 | Norme finali | Pag. | 13 |
ART.1 – OGGETTO E FABBBISOGNO
Oggetto del presente appalto è la fornitura - ripartita in lotti - di siringhe sterili monouso per le necessità dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia secondo le tipologie sotto specificate. I quantitativi riportati nei lotti di cui è composta la fornitura in oggetto sono relativi al consumo di 12 mesi e devono ritenersi approssimativi potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno, ai sensi dell’art. 1560 -comma 1- del c.c. per cui la quantità non è determinata ma si intende pattuita quella corrispondente al reale fabbisogno dell’Azienda Sanitaria nel periodo contrattuale. Il contraente non potrà pertanto sollevare eccezione relativa alla misura della prestazione richiesta garantendo l’evasione di qualsiasi ordinativo sia per quantitativi minori che maggiori a quelli indicati per le singole voci agli stessi prezzi e condizioni.
LOTTO N. 1 SIRINGHE - Importo annuo del lotto: € 100.000,00
TIPOLOGIA DI SIRINGHE | QUANTITA’ ANNUA IN PEZZI |
Siringhe Insulina Ml 1 – 25 G | 180.000 |
Siringhe Insulina Ml 1 – 30 G | 500 |
Siringhe Ml 2,5, Ago 23 G | 258.000 |
Siringhe Ml 5, Ago 22 G | 477.000 |
Siringhe Ml 10 Cono Centrale Ago 20 G | 2.000 |
Siringhe Ml 10 Cono Eccentrico Senza Ago | 426.000 |
Siringhe Ml 20 Senza Ago | 334.000 |
Siringhe Ml 30 Cono Eccentrico | 23.000 |
Siringhe Ml 50 Cono Catetere | 10.800 |
Siringhe Ml 50 Cono Eccentrico | 22.000 |
Siringhe Ml 100 Cono Catetere | 8.000 |
LOTTO N. 2 SIRINGHE LUER-LOCK DA ML 30 - Importo annuo del lotto: € 1.000,00
TIPOLOGIA DI SIRINGHE | QUANTITA’ ANNUA IN PEZZI |
Siringhe Con Attacco Luer-Lock Ml 30 | 6.000 |
LOTTO N. 3 SIRINGHE LUER-LOCK DA ML 50 - Importo annuo del lotto: € 3.000,00
TIPOLOGIA DI SIRINGHE | QUANTITA’ ANNUA IN PEZZI |
Siringhe Con Attacco Luer-Lock Ml 50 | 17.000 |
LOTTO N. 4 SIRINGHE PER EMOGASANALISI - Importo annuo del lotto: € 13.000,00
SIRINGHE PER EMOGASANALISI | QUANTITA’ ANNUA IN PEZZI |
Siringhe per emogasanalisi | 28.000 |
L'Azienda Ospedaliera potrà provvedere ad acquisti liberi sul mercato,
in deroga alle condizioni ed agli impegni di ogni singolo contratto, in proporzione non superiore al 20% del valore totale della fornitura aggiudicata, senza che da parte del fornitore possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo.
Nel caso in cui l'Azienda abbia l'esigenza di approvvigionarsi, durante il periodo contrattuale, di prodotti non espressamente dedotti nel presente capitolato, ma comunque afferenti la fornitura in oggetto, potrà applicare lo sconto percentuale previsto sul listino in vigore alla data di scadenza della presentazione delle offerte, e indicato nell’allegato “2” (modello per l’offerta economica), fatte salve ulteriori migliorie.
ART. 2 – DURATA IMPORTO E REVISIONE PREZZI
Il contratto verrà stipulato per un periodo di mesi 60 con decorrenza dalla data indicata nello stesso. E’ prevista la possibilità di proroga di 6 mesi nelle more dell’aggiudicazione del nuovo contratto senza alcuna maggiorazione dei prezzi.
L’importo annuo complessivo presunto è pari a € 117.000,00 (al netto di I.V.A.) ed è suddiviso nei lotti specificatamente indicati nel precedente articolo del presente capitolato.
I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale. Dal secondo anno sarà eventualmente riconosciuta una revisione prezzi previa istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento e basandosi esclusivamente sugli elementi valutativi certi indicati all’art 7 -comma 4 lett. c)- e comma 5 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 3– CARATTERISTICHE SPECIFICHE E TECNICHE
I prodotti offerti e forniti dovranno corrispondere, in tutti i loro requisiti tecnici e merceologici, alla vigente normativa in materia. Al momento della consegna, per quanto applicabile, il tempo di validità precedente la scadenza non deve essere trascorso per più di 1/3.
I prodotti offerti devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva CEE – Dispositivi Medici – recepita con D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni ed essere prodotti nel rispetto delle norme GMP in ordine a confezionamento, etichettatura e tipo di materiale.
I prodotti non conformi alla Direttiva CEE determinano la non ammissione alla gara dell’impresa relativamente al lotto, se previsto, o al prodotto per il quale ha fatto l’offerta.
L’etichetta di ogni singola confezione deve riportare:
• tutti i dati necessari ad individuare il prodotto contenuto;
• il numero di lotto;
• data di produzione;
• l’indicazione “sterile”;
• l’indicazione “monouso”;
• il metodo di sterilizzazione;
• data di scadenza;
• il nome o ragione sociale ed indirizzo del produttore e del distributore;
• la marcatura CE;
• eventuali avvertenze derivanti dall’analisi del rischio.
Per i prodotti sterili, se non altrimenti specificato, la confezione deve essere singola, sterile, monouso, trasparente in modo da consentire di individuare eventuali difetti del prodotto prima dell’apertura e tale da garantire la sterilità durante le manovre di apertura.
Il numero di pezzi per scatola o imballo deve essere costante nel corso della fornitura e dichiarato nella documentazione richiesta.
Le confezioni singole dei dispositivi medici richiesti, devono essere contenute in confezioni multiple di trasporto che ne garantiscano la buona conservazione ed il facile immagazzinamento per sovrapposizione. Tali confezioni di trasporto, dovranno riportare le indicazioni per l’identificazione quali/quantitativa e la corretta conservazione del contenuto.
Il codice prodotto ed il numero di lotto dovranno essere individuabili mediante codice a barre.
Specifiche tecniche
LOTTO 1
SIRINGHE MONOUSO STERILI DA ML 1 CON AGO SALDATO PER INSULINA
Definizione: siringa sterile, apirogena, atossica, pronta all’uso con ago indolore saldato 25G. e 30G. provvista di pistoncini in gomma (gommino).
Caratteristiche generali: devono corrispondere, per quanto non indicato dal D.Lgs. 46/92,
alle caratteristiche della F.U. vigente. Devono essere chimicamente stabili e non devono causare cessioni o reazioni chimiche nel breve periodo in cui sono utilizzate. La sterilizzazione può avvenire all’ossido di etilene o raggi gamma, purché nel rispetto delle disposizioni della F.U. vigente e delle norme europee.
Parti componenti: Gommino: in gomma naturale a tre punti di contatto. La forma del pistone e quella della parte terminale della camera cilindrica di scorrimento dovranno essere tali da ridurre al minimo lo spazio residuo. Cilindro: in polipropilene, atossico, trasparente in modo tale che la gradazione sia leggibile attraverso il liquido contenuto, con scala graduate perfettamente chiara e leggibile, resistente alla manipolazione, con suddivisione in unità internazionali.
Pistone: in polipropilene atossico, sagomato all’estremità per consentire il fissaggio del gommino evitandone il distacco. Lubrificazione: è ammesso l’impiego di olio di silicone con caratteristiche medicali secondo quanto prescritto dalla F.U. vigente: la quantità massima non deve superare 0.25 mg/cm².
Funzionalità: sia in fase di aspirazione che di compressione il gommino deve assicurare la perfetta tenuta all’interno del cilindro. Lo scorrimento del pistone all’interno del cilindro deve avvenire in modo regolare ed uniforme. Per evitare l’accidentale fuoriuscita del pistone le siringhe devono essere dotate di adeguato fermo d’arresto. In fase di compressione l’accoppiamento del gommino con la parte terminale del cilindro dovrà garantire la totale espulsione del liquido. L’ago dovrà essere del calibro richiesto, consentire il regolare flusso del liquido e dovrà avere affilatura resistente alla perforazione del tappo in gomma.
Confezione: le siringhe devono essere protette da un involucro ermetico, in grado di mantenere nel tempo le caratteristiche del contenuto. L’involucro, trasparente, dovrà consentire l’individuazione di eventuali difetti del prodotto prima dell’uso.
Le siringhe devono essere “autoprotette” e la sterilità garantita dai due tappi fissati alle estremità della siringa.
Le siringhe devono essere contenute in scatole di cartone ondulato che ne consentono la distribuzione e l’immagazzinamento in quantità non superiori a 100 pezzi.
ALTRE SIRINGHE MONOUSO STERILI
• siringa da ml 2,5 cono centrale, ago 23 G adatto all’uso ed intercambiabile;
• siringa da ml 5 cono centrale, ago 22 G adatto all’uso ed intercambiabile;
• siringa da ml 10 cono centrale, ago 20 G;
• siringa da ml 10 cono eccentrico senza ago;
• siringa da ml 20 senza ago;
• siringa da ml 30 cono eccentrico perfetta tenuta;
• siringa da ml 50 cono catetere;
• siringa da ml 50 cono eccentrico;
• siringa da ml 100 cono catetere.
Definizione: siringa sterile, apirogena, atossica, pronta all’uso con ago indolore (dove richiesto) montato, provvista di pistoncini in gomma (gommino) in confezione singola e scatola multipla.
Caratteristiche generali: devono corrispondere per quanto non indicato dal D.Lgs. 46/97, alle caratteristiche della F.U. vigente. Devono essere chimicamente stabili e non devono causare cessioni o reazioni chimiche nel breve periodo in cui sono utilizzate. La sterilizzazione può avvenire all’ossido di etilene o raggi gamma, purché nel rispetto delle disposizioni della F.U. vigente e alle norme europee.
Parti componenti: Gommino: in gomma naturale, a tre punti di contatto.
Cilindro: in polipropilene atossico, trasparente in modo tale che la graduazione sia leggibile attraverso il liquido contenuto, con scala graduata resistente ai disinfettanti e alla manipolazione, con scala graduata con le seguenti suddivisioni:
1 ml 0.01 ml
2.5 ml 0.10 ml 5 ml 0.20 ml
10 ml cono luer 0.50 ml
10 ml xxxx xxxx-lock 0.20 ml
20 ml 1.00 ml 30/35 ml 1.00 ml 50/60 ml 1.00 ml 100 ml 1.00 ml
Pistone: in polipropilene atossico, sagomato all’estremità per consentire il fissaggio del gommino evitandone il distacco. Lubrificazione: è ammesso l’impiego di olio di silicone con caratteristiche medicali secondo quanto prescritto dalla F.U. vigente: la quantità massima non deve superare 0.25 mg/cm².
Dove previsto, l’ago dovrà essere del calibro richiesto, consentire il regolare flusso del liquido e dovrà avere affilatura resistente alla perforazione del tappo in gomma.
Funzionalità: sia in fase di aspirazione che di compressione il gommino deve assicurare la perfetta tenuta all’interno del cilindro. Lo scorrimento del pistone all’interno del cilindro deve avvenire in modo regolare e uniforme. Per evitare l’accidentale fuoriuscita del pistone le siringhe devono essere dotate di adeguato fermo d’arresto. Le siringhe devono essere provviste di una “capacità extra” non inferiore al 10% del volume nominale della siringa.
Confezione unitaria: ogni siringa deve essere protetta da un involucro ermetico, saldato sui quattro lati, in grado di mantenere nel tempo le caratteristiche del contenuto. L’involucro, trasparente, dovrà consentire l’individuazione di eventuali difetti del prodotto prima dell’uso. Il punto di apertura dovrà essere opportunamente indicato ed i materiali utilizzati dovranno permettere il distacco senza frammentazione. Sono ammesse siringhe “autoprotette” la cui sterilità viene garantita dai due tappi fissati alle estremità della siringa.
Le siringhe devono essere contenute in scatole di cartone ondulato che ne consentono la distribuzione e l’immagazzinamento in quantità massima di 100 pezzi.
LOTTO N. 2
XXXXXXXX XXXX-LOCK DA ML 30
Siringhe da ml 30 in materiale trasparente od opaco per farmaci fotosensibili, con attacco Luer-Lock adattabili alle pompe infusionali automatiche per la somministrazione lenta di farmaci e di mezzi contrasto.
Tali siringhe devono rispondere ai requisiti generali già riportati nel Lotto 1 e devono essere conformi alla normativa vigente -in materia di dispositivi medici- recepita con D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni ed essere prodotti nel rispetto delle norme GMP in ordine a confezionamento, etichettatura e tipo di materiale.
LOTTO N. 3
SIRINGHE LUER-LOCK DA ML 50
Siringhe da ml 50 in materiale trasparente od opaco per farmaci fotosensibili, con attacco Luer-Lock adattabili alle pompe infusionali automatiche per la somministrazione lenta di farmaci e di mezzi contrasto.
Tali siringhe devono rispondere ai requisiti generali già riportati nel Lotto 1 e devono essere conformi alla normativa vigente -in materia di dispositivi medici- recepita con D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni ed essere prodotti nel rispetto delle norme GMP in ordine a confezionamento, etichettatura e tipo di materiale.
LOTTO N. 4
SIRINGHE PER EMOGASANALISI
Siringhe per prelievo arterioso per l’analisi di pH, gas ematici, ossimetria, elettroliti e metaboliti. Devono essere pre-eparinate con circa 60 U. I. di eparina litio-sodica bilanciata per gli elettroliti.
Xxxxxx poter contenere un volume di campione da analizzare compreso fra 0,3 e 3 ml.
Tali siringhe devono rispondere ai requisiti generali già riportati nel Lotto 1 e devono essere conformi alla normativa vigente -in materia di dispositivi medici- recepita con D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni ed essere prodotti nel rispetto delle norme GMP in ordine a confezionamento, etichettatura e tipo di materiale.
ART. 4 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
Qualora la Ditta aggiudicataria nel corso del rapporto contrattuale ponga in commercio nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto di fornitura, che presentino migliori o eguali caratteristiche tecniche di rendimento e funzionalità, essi potranno essere proposti in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione di qualità dell’Azienda Ospedaliera e comunque alle medesime o migliorative condizioni economiche.
ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Le fatture dovranno riportare gli estremi degli ordinativi emessi dall’Azienda Ospedaliera e dei relativi documenti di spedizione.
Il pagamento della stessa avverrà nei termini stabiliti per l’esercizio delle previste verifiche sulla rispondenza della fornitura. La verifica, salvo formale contestazione, non potrà far protrarre il termine di emissione del mandato oltre i 90 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura. Si intendono pervenute entro il 15 del mese tutte le fatture protocollate tra il I° e il 15° giorno ed entro il 30 del mese tutte le fatture protocollate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso. La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal Protocollo dell’ Azienda Ospedaliera.
Si precisa che il pagamento potrà essere effettuato, anziché dal tesoriere dell’Azienda Ospedaliera, da soggetto terzo, allo scopo delegato dalla stessa in esecuzione di apposite direttive della Regione Lombardia.
ART. 6 – INCEDIBILITA’ DEI CREDITI
Per quanto riguarda l’incedibilità dei crediti trova piena applicazione quanto stabilito dall’art. 117 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i..
ART. 7 – MODALITA’ DI CONSEGNA
La consegna del materiale richiesto dovrà avvenire, previo accordo telefonico, presso i magazzini di Farmacia di Voghera e Vigevano dell’Azienda Ospedaliera, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.00, franca di ogni spesa, imballo e trasporto, fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico dell'Amministrazione, come da vigenti norme di legge. Le consegne relative al materiale, verranno richieste con ordinativi della U.O. di Farmacia e dovranno essere fatte dall’assuntore con tutta prontezza nel luogo e nel giorno che verrà indicato, o comunque entro il termine massimo di 10 giorni dalla data dell’ordinazione. Gli ordini inevasi dopo tale periodo di tempo potranno essere considerati annullati, salvo eventuali conferme da parte delle U.O. di Farmacia, con modalità da stabilirsi.
La merce dovrà essere fornita franca di porto e di imballo. La consegna per essere efficace agli effetti del contratto dovrà risultare da corrispondente ricevuta indicante qualità, quantità ed importo della merce, dopo che questa sia stata riconosciuta conforme alle prescrizioni del contratto e come tale accettata.
Qualsiasi somministrazione non comprovata con le anzidette modalità, si avrà come non effettuata, e di ogni conseguenza dovrà rispondere l’appaltatore. In merito alla consegna, la ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti, nonché alle norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto. Xxxxxxx rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione
urgentemente e in tempi brevi, e ciò prima che il materiale possa essere manomesso o sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva del committente circa i casi di più gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del committente medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire.
ART. 8 – ACCERTAMENTO DELLA QUALITA’ DEI PRODOTTI
In corso di fornitura l’Azienda Ospedaliera, tramite i propri incaricati, potrà effettuare prelievi di campioni della merce consegnata, allo scopo di far effettuare apposite analisi e verificare la corrispondenza del prodotto inviato ai parametri indicati nel presente capitolato.
In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal capitolato, l’Azienda li respingerà al fornitore, che dovrà sostenere le spese di analisi e comunque sostituire entro 5 giorni il materiale non idoneo con altro avente i requisiti richiesti. Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, la Ditta fornitrice dovrà accettare eventuali contestazioni sulla qualità, quantità e confezionamento del materiale anche a distanza della consegna, quando, cioè, all’apertura dei colli, ne sarà possibile il controllo.
ART. 9 – VIZI ED IMPERFEZIONI
Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione della presa in consegna non esonerano comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell’impiego. Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all’impiego, il fornitore ha l’obbligo, a richiesta dell’Azienda Ospedaliera di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire quelli difettosi.
ART. 10 – SOSTITUZIONE DEL MATERIALE
Nel caso in cui il fornitore non provveda all’immediata sostituzione, nei termini previsti dall’art. 7 del presente capitolato, del materiale rifiutato al momento della consegna e/o che risulti difettoso durante l’utilizzo o l’impiego, l’Azienda Ospedaliera committente potrà acquistare direttamente dal libero mercato eguali quantità e qualità di merce addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla ditta inadempiente, oltre alla refusione di ogni altra spesa o danno.
Allorché il materiale sia stato rifiutato per almeno tre volte per iscritto, l’Azienda Ospedaliera committente avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C.. con addebito al fornitore dei maggiori oneri conseguenti ad una nuova procedura di aggiudicazione.
ART. 11 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILITÀ
E’ prevista per i lotti nn. 1 e 4 una garanzia fideiussoria definitiva determinata nella misura del 10% (dieci percento) dell’importo complessivo IVA esclusa aggiudicato per ciascun lotto e verrà prestata in uno dei modi previsti dall’art. 75 del D.Lgs. 163/06. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’esecuzione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, si dà atto sin d’ora che, salvo diversa comunicazione, la garanzia fideiussoria deve intendersi annualmente svincolata automaticamente del 12,5%. L’ammontare residuo del 25% resterà vincolato fino al termine del rapporto contrattuale e sarà svincolato senza alcun onere a carico dell’Azienda, previo accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni contrattuali. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia posta a corredo dell’offerta (per la cui presentazione si rinvia al disciplinare).
In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga.
Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dal concorrente nei documenti di gara. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
E' in facoltà dell’Azienda Ospedaliera di incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
La Ditta aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose, all’interno o fuori dei Presidi dell’Azienda Ospedaliera/A.S.L., per fatti o attività connesse all’esecuzione della fornitura e al corretto funzionamento dei dispositivi e a tal fine provvederà a dotarsi di adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi.
ART. 12 – OSSERVANZA DELLE NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI
La Ditta aggiudicataria sarà responsabile dell’osservanza delle norme di prevenzione necessarie per garantire la sicurezza, la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
La ditta, pertanto, si impegna, per quanto di sua esclusiva pertinenza, all’osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l’esecuzione delle attività connesse con la specifica prestazione, a tutela delle persone dipendenti della ditta appaltatrice stessa, dell’Azienda Ospedaliera, nonché di terzi.
In particolare essa sarà tenuta alla rigorosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle disposizioni del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto stesso.
Al fine della valutazione delle offerte anomale, come previsto dall’art. 26 –comma 6- del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le Ditte offerenti sono tenute ad evidenziare, nella formulazione delle loro offerte la quota parte dei costi sostenuti per la sicurezza, relativamente allo svolgimento delle prestazioni oggetto di gara.
Essendo la prestazione oggetto del presente capitolato classificabile come “mera fornitura” ai sensi dell’art.3, bis del D.Lgs 81/’08 e s.m.i., valutato che l’attività presso la stazione appaltante sarà limitata alla consegna dei prodotti presso i magazzini di Farmacia, non è obbligatoria né si ritiene necessaria la redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.), fermo restando che verrà emesso in corso d’opera qualora dovessero mutare le condizioni di espletamento della fornitura. In quest’ultimo caso le Ditte aggiudicatarie dovranno fornire al Servizio Prevenzione e Protezione dell’A.O. tutti gli elementi necessari alla predisposizione del D.U.V.R.I.. In virtù di quanto sopra gli oneri relativi all’applicazione delle specifiche misure di prevenzione e protezione per eliminare e ridurre al minimo i rischi da interferenze sono pertanto quantificabili, al momento, in € zero.
ART. 13 – SUBAPPALTO
Il subappalto è regolato dall’art. 118 del suddetto D.Lgs. n. 163/2006. E’ fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi la fornitura di cui al contratto d’appalto che essa stipulerà con la S.A., fatto salvo quanto stabilito dall’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. e int.. La violazione di tale obbligo comporta l’immediata risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. Gli operatori economici che intendono avvalersi del subappalto devono rendere specifica dichiarazione in sede di offerta (vedi Allegato 1)
ART. 14 - CESSIONE DELLA FORNITURA
L’Aggiudicatario non può, senza il consenso del Committente, cedere ad altri l’esecuzione di tutta o di parte della fornitura dei beni oggetto del contratto.
Le cessioni eventualmente poste in essere in violazione del precedente comma faranno sorgere nel Committente il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456
del codice civile, nonché il diritto di effettuare l’esecuzione in danno dello stesso Aggiudicatario, con rivalsa sulla cauzione presentata e fatto salvo, comunque, il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.
ART. 15 – PENALI E SANZIONI PER INADEMPIMENTI
La S.A., in applicazione dell’art. 1456 del C.C., si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto nei casi di grave inadempimento a cui si fa esplicito riferimento nel presente capitolato e quando l'appaltatore sia stato richiamato, per almeno tre volte, mediante raccomandata con A.R. all'osservanza degli obblighi inerenti il rapporto contrattuale e non abbia provveduto ad adempiere l’obbligazione nei tempi richiesti.
In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, l'appaltatore risponderà dei danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare alla S.A..
In ogni caso, indipendentemente dalle azioni di cui sopra, in caso di inosservanza delle norme previste dal presente capitolato, l’Azienda Ospedaliera si riserva di applicare penali nei casi in cui:
1. una Ditta si renda colpevole di mancata consegne o di ritardo nell’esecuzione delle stesse;
2. una Ditta non adempia all’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi;
L’ammontare delle penali – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno - sarà pari a € 20,00 per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data concordata. L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato, previa formale comunicazione, sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’Aggiudicatario, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzione.
ART. 16 - LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA – CAMBIO RAGIONE SOCIALE
In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, ovvero di cambiamento di ragione sociale, l'Amministrazione appaltante potrà dichiarare risolto il contratto ovvero pretendere tanto la continuazione del contratto da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale Ditta subentrante, così come parrà opportuno all'Azienda sulla base dei documenti che la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire a propria cura e spese.
In caso di fallimento della Ditta aggiudicataria, il contratto s'intenderà senz'altro risolto fin dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell'Azienda verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale.
In caso di morte del titolare della Ditta aggiudicataria, alle obbligazioni derivanti dal contratto subentreranno solidalmente gli eredi, se così parrà all'Azienda, la quale avrà altresì la facoltà di ritenere invece immediatamente risolto il contratto stesso. Qualora l'Amministrazione intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta scritta, a produrre, a proprie cure e spese, tutti quegli atti e documenti ritenuti necessari dall'Azienda Ospedaliera per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del rapporto contrattuale.
ART. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’aggiudicatario si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al Testo Unico in materia di protezione dei dati sensibili. La Ditta aggiudicataria sarà pertanto responsabile per tutti i danni derivati a terzi dalla violazione delle suddette disposizioni verificatasi in dipendenza del trattamento dei dati personali e/o sensibili connesso all’esecuzione delle prestazioni.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo: il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del
contraente ed all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; per la ditta aggiudicataria il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche. In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, tra i quali figura il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del responsabile del trattamento, individuato nel responsabile dell’Ufficio Gare ovvero direttamente nei confronti della Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia titolare del trattamento.
ART. 18 – CODICE ETICO
Il Concorrente, avendo acquisito conoscenza del Codice Etico adottato dall’Amministrazione e consultabile sul sito aziendale xxx.xxxxxxxx.xxxxx.xx, ne prende atto e si impegna all’integrale rispetto dello stesso. L’inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti previsti dal Codice Etico costituisce causa di risoluzione del contratto e può comportare l’obbligo per l’inadempiente al risarcimento del danno.
ART. 19 - STIPULA DEL CONTRATTO
Il Committente provvederà, ai sensi dell’art. 79, c. 5, del D.Lgs. 163/2006, a comunicare l’aggiudicazione definitiva alle Ditte aggiudicatarie che saranno invitate a presentare entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione, pena la decadenza della stessa, quanto segue:
1) il certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio contenente la dicitura antimafia di cui all’art. 9, c. 1, del D.P.R. n. 252 del 3.6.1998 (non necessario se già presentato in sede di gara e ancora valido);
2) il certificato relativo alla fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui al successivo art. 21, costituita ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006;
3) la dichiarazione di regolarità dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi (D.U.R.C.), ovvero dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000;
Acquisita la predetta documentazione sarà stipulato il contratto di fornitura nella forma della scrittura privata soggetta a registrazione in caso d’uso nei termini e alle condizioni di cui all’art. 12 del D.Lgs 163/06.
ART. 20 - CLAUSOLA DI ADESIONE DI A.S.L./A.O. ADERENTI AL CONSORZIO A.I.P.E.L.
Coerentemente con le direttive nazionali e regionali, L’Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia ha sottoscritto un accordo per attivare modalità di acquisto a livello aggregato con le A.S.L./A.O. sotto indicate e valido per tutte le altre A.S.L./A.O. che lo avranno sottoscritto al momento dell’aggiudicazione della presente gara:
-A.O. Xxxxx Xxxx di Mantova;
-A.O. Brescia;
-A.O. di Desenzano del Garda (Brescia);
-A.O. Istituti Ospedalieri di Cremona;
-A.O. Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx (Brescia);
-A.O. di Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (Bergamo);
-A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo;
-A.O. Seriate;
-A.O. Lodi;
-A.O. Pavia;
-A.S.L. provincia di Brescia;
-A.S.L. provincia di Cremona;
-A.S.L. provincia di Mantova;
-A.S.L. Vallecamonica Sebino (Bs);
-Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx Xxxxxxx.
Il suddetto accordo consente alle Aziende firmatarie di chiedere ai soggetti che, a seguito della procedura in oggetto, saranno dichiarati aggiudicatari, l’estensione del contratto, alle condizioni definite dalla procedura stessa, riservandosi, per quanto riguarda l’aspetto economico, di concordare con la ditta condizioni più favorevoli per tutte le Aziende interessate all’appalto.
In applicazione di quanto sopra, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l’AO di Pavia (incluse proroghe), ai soggetti individuati quali aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere la fornitura anche ad una o più delle Aziende sopra indicate, nonché a tutte le altre Aziende ospedaliere e/o sanitarie che avranno sottoscritto tale accordo al momento dell’aggiudicazione della presente gara.
La durata di quest’ultimo affidamento non potrà protrarsi oltre quella del contratto originario stipulato dalla Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia, ivi incluse eventuali proroghe. Per il resto, fatte salve eventuali migliorie economiche, l’ Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia resterà estranea in ordine ai patti e condizioni che si stabiliranno tra Appaltatore e l’azienda sanitaria/ospedaliera cui viene esteso l’accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.
L’Appaltatore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione . In ogni caso, al fine di rendere determinabile l’oggetto del contratto, si dichiara sin d’ora che la fornitura richiesta alla Ditta aggiudicataria che accetti la richiesta di estensione di altra ASL/AO aderente AIPEL non potrà eccedere complessivamente il 300% del valore del presente appalto.
ART. 21 - SPESE
Trattandosi di fornitura soggetta all’IVA, il contratto verrà registrato soltanto in caso d’uso ed a tassa fissa per il combinato disposto degli artt. 5 e 40 del T.U. approvato con D.P.R. 26/4/1986 n. 131, con applicazione per quanto all’imposta di registro, ove ne fosse il caso, dell’art. 57 del medesimo T.U. e col carico delle spese di bollo e scritturazione alle ditte entrate a far parte dell’accordo quadro.
In ogni caso le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti al presente contratto, bollatura e registrazione saranno a carico delle ditte contraenti.
ART. 22 - FORO COMPETENTE
In caso di ricorso all’Autorità giudiziaria competente, esclusivo ed inderogabile è il foro di Pavia.
ART. 23 - NORME FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale, si fa espresso riferimento alle norme ed usi in vigore.