BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DI
Partecipazione italiana al Programma Europeo EuroTransBio
(European programme for Transnational R&D&I cooperations of Biotech SMEs)
BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DI
Progetti Transnazionali di Sviluppo Sperimentale e Ricerca Industriale nel campo delle Biotecnologie
Capitolato Tecnico
INDICE
1. Il Programma EuroTransBio 3
2. Ambito operativo e risorse disponibili 4
5. Spese e costi ammissibili 7
7. Presentazione delle domande 9
8. Soglia di ammissibilità e criteri di valutazione 10
9. Istruttoria delle domande di agevolazioni e concessione delle agevolazioni 11
10.Erogazione delle agevolazioni 12
12.Accertamenti, controlli e ispezioni, revoche 13
13.Monitoraggio dei progetti 14
15. Check list per la preparazione della domanda 15
Allegato 1 – Modulo di domanda delle agevolazioni Allegato 2 – Scheda Tecnica
Allegato 3 – Piano di sviluppo
Allegato 4 – Dichiarazione dimensione d’impresa Allegato 5 – Dichiarazione C-flow
1. Il Programma EuroTransBio
EuroTransBio - European programme for Transnational R&D&I cooperations of Biotech SMEs (ETB) è un’iniziativa, a cui aderiscono diversi Ministeri e Agenzie di più Paesi e Regioni europei, che ha lo scopo di accrescere la competitività delle imprese europee nel campo delle biotecnologie, attraverso il sostegno transnazionale a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che coinvolgano imprese, università e centri di ricerca di più Paesi.
L’Italia partecipa ad EuroTransBio con il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE).
Nell’ambito di EuroTransBio, vengono periodicamente lanciati specifici bandi transnazionali per la selezione e il co-finanziamento di progetti transnazionali (call), che implicano il lancio di altrettanti bandi a livello nazionale, coordinati tra i Ministeri/Agenzie di diversi Paesi aderenti ad EuroTransBio. Requisito fondamentale della call transnazionale è pertanto l’esistenza, nei Paesi partecipanti, di specifici programmi nazionali di co- finanziamento, le cui modalità di partecipazione si applicano ai partecipanti al raggruppamento proponente, a seconda del relativo Paese di appartenenza.
In Italia lo strumento nazionale di riferimento per i soggetti italiani che intendono partecipare al presente bando è rappresentato dal Fondo per la Crescita Sostenibile (FCS
– art. 23 della Legge 134/2012), già Fondo per l’Innovazione Tecnologica (FIT – Legge 46/82), gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico. Le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito di tale Fondo sono indicate nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 8 marzo 2013 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 maggio 2013,
n. 113).
Per avere informazioni circa i programmi nazionali di co-finanziamento dei Paesi partecipanti alla call, si raccomanda la consultazione delle linee guida della dodicesima call transnazionale che possono essere reperite sul sito web di EuroTransBio (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx) o richieste al Ministero dello Sviluppo Economico.
Il Consorzio transnazionale EuroTransBio, nell’ambito della presente call, svolge un ruolo di coordinamento ed armonizzazione delle azioni condotte a livello nazionale per la valutazione e la selezione delle proposte progettuali, ed interviene fino alla predisposizione di una lista di proposte progettuali transnazionali di cui raccomanda il co- finanziamento. La decisione finale per la concessione delle agevolazioni, e la loro erogazione, resta a carico dei Ministeri (o Agenzie) responsabili dei diversi Programmi nazionali. Per l’Italia l’autorità di gestione, ai fini del presente bando, è il Ministero dello Sviluppo Economico.
La Commissione Europea non è coinvolta nella definizione o nella preparazione della presente call, né nella valutazione e nel finanziamento dei progetti approvati.
All’attuale call transnazionale EuroTransBio partecipano le seguenti organizzazioni (Ministeri e Agenzie):
Austria | • FFG – Austrian Research Promotion Agency (Agenzia austriaca per la promozione della ricerca) |
Regione delle Fiandre (Belgio) | • VLAIO - Agency for Innovation and Entrepreneurship (Agenzia per l’innovazione e l’imprenditoria) |
Finlandia | • TEKES - Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (Agenzia finlandese di finanziamento per la |
Tecnologia e l’Innovazione) | |
Regione dell’Alsazia (Francia) | • Alsace Region – Directorate for Competitiveness and Knowledge (Regione Alsazia – Direzione per la Competitività e la Conoscenza) |
Germania | • BMBF – Federal Ministry of Education and Research (Ministero Federale dell’Educazione e della Ricerca) • FZJ – Research Centre Jülich GmbH (Centro di Ricerca Jülich GmbH) |
Italia | • MSE - Ministero dello Sviluppo Economico |
Federazione russa | • FASIE – Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises (Fondazione per l’Assistenza alle Piccole Imprese Innovative) |
2. Ambito operativo e risorse disponibili
Il presente bando è destinato ad agevolare attività di sviluppo sperimentale e ricerca industriale, condotte da soggetti italiani nel contesto di progetti transnazionali, e finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, nel campo delle biotecnologie, così come definite al punto 4 dell’all. 1, lettera A del decreto 8 marzo 2013.
a. “Ricerca industriale”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
b. “Sviluppo sperimentale”: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.
Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti,processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.
Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Per progetto transnazionale si intende un progetto realizzato in un contesto di cooperazione e coordinamento tra soggetti appartenenti a diversi Paesi o Regioni europee, tra quelli partecipanti alla presente call transnazionale EuroTransBio, di cui al precedente punto 1 (si veda in proposito anche quanto esplicitamente riportato al successivo punto 3).
Le risorse italiane destinate al presente bando ammontano a 3 milioni di Euro a valere sul Fondo per la Crescita Sostenibile (FCS – art. 23 della Legge 134/2012).
3. Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando i seguenti soggetti:
a) imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o servizi;
b) imprese agroindustriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
c) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
d) Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (così come definiti all’art. 2, comma 83, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, di seguito denominato Regolamento GBER), purché sia presente almeno uno dei soggetti di cui ai precedenti punti da a) a c).
I soggetti richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
• essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 1 del Regolamento GBER, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
• trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
• non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
• essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
• non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.
Tali disposizioni si applicano anche agli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica.
La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati determina la non ammissibilità del progetto alle agevolazioni.
Nella costituzione del raggruppamento transnazionale proponente si deve tenere conto di quanto segue:
• Ogni raggruppamento transnazionale proponente deve includere almeno 2 imprese di 2 diversi Paesi partecipanti alla call transnazionale EuroTransBio (Austria, Belgio - Regione delle Fiandre, Finlandia, Francia-Regione dell’Alsazia, Germania, Italia, Federazione russa) di cui al punto 1 del presente capitolato tecnico.
• Il raggruppamento transnazionale proponente deve essere obbligatoriamente coordinato da una PMI1.
• Minimo il 50% dei costi totali di progetto deve essere sostenuto dalle PMI coinvolte nel raggruppamento transnazionale proponente.
• Il raggruppamento proponente dovrà risultare equilibrato tra i diversi soggetti e tra i diversi Paesi aderenti alla call EuroTransBio e rappresentati al suo interno, il che significa che il contributo di ciascun Paese/soggetto al progetto transnazionale non deve superare il 70% dei costi totali di progetto. È quindi necessario che non figurino soggetti la cui partecipazione al progetto risulti evidentemente marginale, secondo quanto stabilito dalle linee guida della dodicesima call transnazionale EuroTransBio.
Possono inoltre entrare a fare parte del raggruppamento proponente soggetti tra quelli elencati alle lettere a), b), c) che hanno sede in altri Paesi che non siano Membri di EuroTransBio purché:
o risultino aggiuntivi rispetto al numero minimo - richiesto per l’ammissibilità del raggruppamento proponente - di 2 partecipanti appartenenti a Paesi Membri del Consorzio EuroTransBio di cui al punto 1 del presente capitolato tecnico;
o apportino un contributo tecnico-scientifico indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di progetto;
o siano in grado di farsi carico delle proprie spese inerenti al progetto.
Uno specifico accordo di cooperazione – denominato “Consortium Agreement” – regolamenterà i rapporti tra i soggetti appartenenti al raggruppamento transnazionale proponente. Esso dovrà essere sottoscritto da ogni soggetto appartenente al raggruppamento, solo in caso di aggiudicazione delle agevolazioni ma prima di qualsiasi trasferimento di fondi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ai soggetti proponenti italiani coinvolti nella proposta progettuale. Il “Consortium Agreement” dovrà includere riferimenti alle modalità di gestione del progetto ed agli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo; dovrà altresì riportare una chiara suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante. Per quanto detto sopra tale documento non dovrà essere già formalizzato in sede di presentazione del progetto, ma dovrà essere sottoscritto prima dell’emanazione del decreto di concessione.
4. Progetti ammissibili
I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di sviluppo sperimentale e di ricerca industriale nel campo delle biotecnologie, così come indicato al precedente punto 2 e nelle linee guida della dodicesima call transnazionale EuroTransBio (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx), e devono coinvolgere soggetti italiani di cui al
1 “PMI”: le piccole e medie imprese, come definite dall’allegato 1 del “Regolamento GBER”.
Pertanto, se il proponente italiano non ricopre il ruolo di coordinatore del raggruppamento transnazionale, l’impresa appartenente al Paese con funzione di coordinatore deve essere obbligatoriamente una PMI, mentre l’impresa italiana può avere qualsivoglia dimensione. Se, invece, l’impresa italiana proponente è anche coordinatore del raggruppamento transnazionale, essa deve essere obbligatoriamente una PMI
precedente punto 3, nell’ambito di specifici progetti transnazionali, in collaborazione con soggetti residenti nei Paesi e nelle Regioni dell’Unione Europea di cui al precedente punto 1.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono:
a) prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 200.000,00 (duecentomila) e non superiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila) per singolo partecipante italiano. In ogni caso, le spese ammissibili per i partecipanti italiani per singola proposta progettuale non possono superare il limite di 1.500.000 Euro;
b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per “avvio dei lavori” si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.
La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere al Soggetto gestore specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro trenta giorni dalla suddetta data di avvio;
c) avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi.
Fermo restando che, dato il carattere transnazionale dei progetti e l’imprescindibile necessità di portare avanti un’azione congiunta, i soggetti proponenti italiani sono tenuti a conoscere le eventuali limitazioni temporali imposte nel contesto dei programmi di finanziamento degli altri Paesi o Regioni coinvolti nel progetto. La durata del progetto dovrà, infatti, essere compatibile e coerente con le attività e gli obiettivi stabiliti e tale da garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti partecipanti per l’intero arco progettuale.
5. Spese e costi ammissibili
Le spese e i costi ammissibili sono quelli relativi a:
a) il personale dipendente del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo;
c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
d) le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate con calcolo pro rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell’impresa. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 50 per cento delle spese per il personale di cui alla lettera a);
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
6. Agevolazioni concedibili
Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 7 e 25 del Regolamento GBER, nella forma di finanziamento agevolato e di un contributo alla spesa, così articolate:
a) finanziamento agevolato: è concesso per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive articolata, in relazione alla dimensione di impresa, come segue:
• 60 per cento per le PMI;
• 50 per cento per le imprese di grande dimensione.
Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 8 anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. E’ facoltà dell’impresa rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx_xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxx.xxxx. In ogni caso il tasso agevolato non potrà essere inferiore a 0,8 per cento.
Limitatamente agli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza che ne facciano richiesta, l’agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato, può essere concessa nella forma del contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari al 25 per cento.
b) contributo alla spesa, così articolato:
b.1 contributo integrativo alla spesa, in misura pari al 10 per cento nominale delle spese riconosciute ammissibili;
b.2 contributo maggiorativo, in misura pari al 5 per cento nominale delle spese riconosciute ammissibili, esclusivamente per le PMI.
L’entità del contributo alla spesa e, ove necessario, del finanziamento agevolato può essere ridotto dal Ministero, laddove il valore complessivo delle agevolazioni determinate superi le intensità massime previste dalla Disciplina comunitaria.
L'ammontare delle agevolazioni è rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non può essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione.
Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sugli aiuti “de minimis”.
7. Presentazione delle domande
I soggetti proponenti italiani devono presentare a far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.R.I. del decreto di apertura del bando italiano e fino al 31 gennaio 2017 - sia in inglese al Consorzio EuroTransBio, sia in italiano al Ministero dello Sviluppo Economico - il progetto con le seguenti modalità:
o Entro le ore 15,001 del 31 gennaio 2017 all’Ufficio preposto dal Consorzio EuroTransBio (ETB Office) la proposta progettuale in inglese (Proposal Form), utilizzando la modulistica (Application Form) e la procedura indicate nelle linee guida della dodicesima call EuroTransBio, nonchè nella pagina web preposta del sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
o Entro le ore 15,001 del 31 gennaio 2017 al Ministero dello Sviluppo Economico, la proposta progettuale in italiano, così composta:
1. Modulo di domanda delle agevolazioni (di cui all’Allegato 1);
2. Scheda tecnica (di cui all’Allegato 2);
3. Piano di sviluppo (di cui all’Allegato 3);
4. Copia della Proposal Form, presentata al Consorzio EuroTransBio;
5. Dichiarazione sulla dimensione d’impresa (di cui all’Allegato 4);
6. Dichiarazione sul calcolo del Cflow (di cui all’Allegato 5);
7. Ultimi due bilanci approvati.
La proposta progettuale in italiano - corredata della documentazione precedentemente specificata - dovrà essere inviata al Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione VII, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:
1 CET – Central European Time, xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xx/xxx.xxxx
specificando nell’oggetto il riferimento “Dodicesimo bando EuroTransBio - per progetti Transnazionali di Sviluppo Sperimentale e Ricerca Industriale”.
Le domande presentate fuori dal termine predetto non saranno prese in considerazione.
Non sono ammesse variazioni, correzioni ed integrazioni dei dati utili ai fini della valutazione dei progetti, comunicate dai soggetti richiedenti dopo la scadenza dei termini di chiusura del bando.
8. Soglia di ammissibilità e criteri di valutazione
a) Le domande di agevolazioni sono ammissibili alla fase istruttoria di valutazione solo qualora la capacità del soggetto beneficiario di rimborsare il finanziamento agevolato, da valutare sulla base dei dati desumibili dall’ultimo bilancio approvato, sia tale da assicurare il rispetto della seguente soglia di ammissibilità:
Cflow ≥ 0,8 * (Fa / N)
dove:
“Cflow”: indica la somma dei valori relativi al risultato di esercizio (utile/perdita dell’esercizio) e degli ammortamenti;
“Fa”: indica l’importo del finanziamento agevolato determinato ai sensi del punto 6;
“N”: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall’impresa in sede di domanda di agevolazioni.
b) Le domande di agevolazioni che superano la fase di ammissibilità sono valutate, tramite l’attribuzione di punteggi, sulla base dei seguenti criteri:
I. Innovazione tecnico-scientifica (punteggio: da 0 a 5, con unità 0,5):
- fattibilità del progetto e rischi tecnici;
- grado di innovatività;
- benefici attesi dal progetto, per il raggruppamento proponente;
- proprietà intellettuale – brevetti;
- trasferimento di tecnologia attuato attraverso il progetto.
II. Impatto socio-economico (punteggio: da 0 a 5, con unità 0,5):
- potenziale economico del progetto, in termini di prospettive attese di commercializzazione dei risultati;
- impatto sulle imprese partecipanti al progetto, in termini di competitività sui mercati, crescita, incremento occupazionale;
- strategia di business associata al progetto, punti di forza e di debolezza;
- valore aggiunto derivante dalla dimensione transnazionale del progetto;
- sviluppo sostenibile, ivi incluso l’impatto sociale e ambientale del progetto;
- impatto sulla competitività a livello europeo, nel settore specifico del progetto.
XXX.Xxxxxxxxxxxxxx proponente e aspetti di gestione del progetto (punteggio: da 0 a 5, con unità 0,5):
- qualità del raggruppamento proponente in termini di: complementarietà dei soggetti partecipanti, grado di coinvolgimento di imprese di minore dimensione, livello di internazionalità;
- competenze scientifiche e tecnologiche ed esperienze pregresse dei soggetti partecipanti al raggruppamento proponente;
- esperienze industriali e commerciali dei soggetti partecipanti al raggruppamento proponente;
- capacità di gestione del progetto;
IV. Risorse impiegate (punteggio: da 0 a 5, con unità 0,5):
- quantità e qualità delle risorse umane e professionali impiegate nel progetto;
- capacità finanziaria del raggruppamento proponente ed impegno finanziario dei partecipanti al raggruppamento;
- Impianti e attrezzature quali laboratori o macchinari altamente specializzati.
Per le imprese che sono dotate del rating di legalità di cui all’articolo 5-ter del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il punteggio viene aumentato per una percentuale pari al 5% del punteggio totale attribuito sulla base dei predetti criteri, fermo restando che il massimo punteggio complessivo conseguibile non potrà superare i 20 punti.
9. Istruttoria delle domande di agevolazioni e concessione delle agevolazioni
a) Il Ministero valuta l’ammissibilità delle domande sulla base dei criteri nazionali riportati nel presente capitolato tecnico, nonché sulla base di quelli transnazionali riportati nelle linee guida della dodicesima call transnazionale reperibili sul sito web di EuroTransBio (xxx.xxxxxxxxxxxx.xx);
b) L’esito di tale valutazione sull’ammissibilità – condotta a livello nazionale - viene condivisa dal Ministero dello Sviluppo Economico con gli altri Ministeri/Agenzie dei Paesi coinvolti nelle medesime proposte progettuali transnazionali;
c) I progetti a partecipazione italiana che superano la fase di ammissibilità sia a livello nazionale che transnazionale entrano nella fase istruttoria di valutazione, per la quale il Ministero può avvalersi del medesimo Soggetto gestore degli interventi di ricerca e sviluppo nell’ambito del Fondo per la Crescita Sostenibile.
Le domande di agevolazioni sono valutate secondo i criteri di cui al precedente punto 8 b), nonché in ordine alla pertinenza ed alla congruità delle spese previste dal progetto di ricerca e sviluppo, sulla base delle quali vengono determinati il costo complessivo ammissibile e le agevolazioni spettanti nel rispetto di quanto stabilito al precedente punto 6;
d) Le risultanze dell’attività istruttoria di cui al precedente punto c) vengono condivise
– entro maggio 2017 - con gli altri Ministeri/Agenzie coinvolti che, sulla base degli esiti delle valutazioni congiunte, esprimono – in sede di apposita riunione transnazionale (Evaluation & Recommendation meeting) - le proprie raccomandazioni circa i progetti da co-finanziare. L’ETB Office provvede quindi a darne opportuna comunicazione scritta a tutti i raggruppamenti proponenti;
e) Il Ministero dello Sviluppo Economico, preso atto delle raccomandazioni espresse all’interno del Consorzio EuroTransBio, dà comunicazione ufficiale ai proponenti italiani la cui proposta progettuale risulta ammissibile alle agevolazioni ed emana – entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione propedeutica - il decreto di concessione, determinando l’entità, le modalità e le condizioni dell’intervento.
f) Il rappresentante legale del soggetto beneficiario, o un suo procuratore, sottoscrive, per accettazione degli obblighi previsti, il decreto di concessione emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico. La mancata sottoscrizione del suddetto decreto entro 30 giorni dalla data di ricezione, comporta la decadenza dei benefici concessi.
Preliminarmente all’emanazione del decreto di cui al precedente punto e), tutti i partecipanti al raggruppamento proponente sottoscrivono il “Consortium Agreement” transnazionale e ne inviano copia in originale al Ministero dello Sviluppo Economico.
I soggetti beneficiari decadono dalla concessione delle agevolazioni qualora, in qualsiasi fase o grado della procedura, sia accertata l’insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente capitolato tecnico. Analogamente si procederà alla revoca qualora emergano variazioni nelle informazioni fornite per la valutazione del progetto sulla base dei criteri precedentemente elencati.
10. Erogazione delle agevolazioni
Le agevolazioni concesse vengono erogate con le modalità e nei termini di seguito riportati:
a) Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari, in non più di 5 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto.
b) Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese effettivamente sostenute in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente al decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività.
c) Limitatamente ai progetti proposti dalle piccole e medie imprese, la prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 25% del totale delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
d) L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato di avanzamento lavori non può superare il 90% delle agevolazioni concesse. Il residuo 10%, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti dal successivo punto 12.
e) Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al Soggetto gestore, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese complessive sostenute.
f) Le erogazioni sono disposte entro 60 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l’erogazione a saldo che è disposta entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa.
g) Il Ministero trasferisce periodicamente al Soggetto gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente punto, sulla base del relativo fabbisogno.
h) Gli schemi per le richieste di erogazione saranno resi disponibili dal Soggetto gestore entro il termine della fase istruttoria delle domande.
i) Entro 60 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, il Soggetto gestore provvede a:
i. verificare, dall’esame della documentazione tecnica prevista a corredo della domanda, il corretto andamento delle attività;
ii. verificare la pertinenza e la congruità della documentazione di spesa presentata;
iii. verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;
iv. verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
v. calcolare le agevolazioni spettanti;
vi. effettuare una verifica intermedia in loco volta a valutare l’andamento delle attività e le prospettive di realizzazione del progetto;
vii. effettuare, con riferimento all’ultimo stato di avanzamento, una verifica in loco volta ad accertare l’effettiva realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo e la pertinenza e congruità dei relativi costi;
viii. erogare le quote di agevolazioni, come determinate ai sensi del presente punto.
11. Variazioni dei progetti
Le variazioni ai progetti di ricerca e sviluppo devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore con una argomentata relazione corredata da idonea documentazione.
Relativamente alle variazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni, a qualsiasi titolo, dell’attività, ovvero relative agli obiettivi del progetto di ricerca e sviluppo, il Soggetto gestore procede nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione alle opportune verifiche e valutazioni, nonché alle conseguenti proposte al Ministero al fine dell’espressione da parte di quest’ultimo dell’eventuale assenso.
Fino a quando le proposte di variazione non siano state assentite dal Ministero, il Soggetto gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni.
Tutte le altre variazioni, compresa l’eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono valutate dal Soggetto gestore che, in caso di approvazione, informa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione il soggetto beneficiario e il Ministero, procedendo alla regolare prosecuzione dell’iter agevolativo.
12. Accertamenti, controlli e ispezioni, revoche
Il Ministero dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2008.
In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare, anche per il tramite del Soggetto gestore, controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
Il Ministero dispone la revoca totale o parziale dei benefici concessi in caso di:
a) Verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) Fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale;
c) Mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;
d) Mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
e) Mancato avvio del progetto nei termini indicati al precedente punto 4;
f) Mancata presentazione del primo stato d’avanzamento entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione;
g) Mancato rispetto dei termini massimi previsti al precedente punto 4 per la realizzazione del progetto;
h) Mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto;
i) Mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;
j) In tutti gli altro casi previsti dal decreto di concessione.
Con riferimento ai casi di revoca di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f), la revoca delle agevolazioni è totale; in tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Con riferimento ai casi di revoca di cui alle lettere g) e h), la revoca delle agevolazioni è parziale; in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi.
Con riferimento al caso di revoca di cui alla lettera i), la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.
13. Monitoraggio dei progetti
Il Ministero attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di ricerca e sviluppo e dell’efficacia degli interventi, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere al Soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, nonché a:
a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Soggetto gestore e dal Ministero;
b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell’Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e
sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni;
c) aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero.
14. Altre informazioni
Informazioni dettagliate relative al presente bando potranno essere reperite sul sito xxx.xxxx.xxx.xx ed eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate agli indirizzi e-mail: xxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxx.xx; xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxx.xx.
Ogni altra informazione sul programma EuroTransBio e sulla dodicesima call
transnazionale potrà essere reperita sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
15. Check list per la preparazione della domanda
□ Minimo numero di partecipanti: 2 imprese di 2 diversi Paesi ETB
□ Coordinatore progetto: PMI
□ Coinvolgimento PMI per progetto > 50%
□ Partenariato bilanciato: % singolo Paese < 70%
□ Cflow ≥ 0,8 * (Fa / N) (condizione imposta dal programma di finanziamento nazionale)
□ Durata: 18 ≤ mesi ≤ 36 mesi (condizione imposta dal programma di finanziamento nazionale); (raccomandata da ETB: 2-3 anni)
□ Budget per progetto (parte italiana): 200.000 € ≤ budget ≤ 500.000 € per singolo partecipante italiano, fino ad un massimo di 1.500.000 € (condizione imposta programma di finanziamento nazionale)
□ Organismo di ricerca: ammissibile purché aggiuntivo ad 1 impresa del rispettivo Paese/Regione
□ Subcontraenti: ammessi e gestiti nell’ambito delle regole nazionali
□ Partecipazione Paesi NON ETB: ammessa purché aggiuntiva al requisito minimo di partecipanti + necessaria al progetto + in grado di auto-finanziarsi
□ Verifica dello status di PMI (rif. Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005)
□ Completezza della domanda di partecipazione (a livello nazionale e transnazionale) al momento della presentazione