SU CARTA INTESTATA]
[SU CARTA INTESTATA]
Spett.le
Associazione Cassa Nazionale
di previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali
Xxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx
via e-mail xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
LETTERA DI IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA
1. Il presente accordo (l’“Accordo”) regola i criteri, le modalità e i limiti all’utilizzo delle informazioni riservate che ci saranno messe a disposizione o fornite ovvero che potranno essere acquisite a qualsiasi titolo in relazione alla proposta operazione di acquisto (“l’Operazione”) dell’immobile ad uso ufficio sito in Cosenza (CS) Via del Tembien n.10/E (l’“Immobile”) di proprietà dell’Associazione Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali con sede in Roma, Via Pinciana 35, Cap 00198, C.F. 80059790586 (la “Proprietà”).
2. Per “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni, scritte o orali, che ancora non sono state rese pubbliche, trasmesse dalla Proprietà, direttamente o per il tramite del Building Manager (di seguito “BM”), riferite (i) all’Operazione, compresa la sua esistenza, (ii) all’Immobile (iii) alla Proprietà.
3. Prendiamo atto che la messa a disposizione delle Informazioni Riservate è subordinata alla sottoscrizione, per integrale accettazione, del presente Accordo.
4. Resta sin d’ora inteso che le Informazioni Riservate verranno messe a disposizione secondo i criteri e le procedure ritenute di volta in volta ragionevolmente opportuni dalla Proprietà e/o dal BM, anche al fine di salvaguardare gli interessi tutelati dal presente Accordo.
5. Con il presente Accordo ci impegniamo a considerare le Informazioni Riservate strettamente private e riservate e a non comunicarle e/o divulgarle senza il previo consenso scritto della Proprietà, ottenuto direttamente o per il tramite del BM, a persone diverse:
(i) dai nostri amministratori, dirigenti e dipendenti;
(ii) dagli avvocati o da altri consulenti o collaboratori dalla nostra Società incaricati;
che siano direttamente coinvolti nell’Operazione e abbiano necessità di venire a conoscenza delle Informazioni Riservate per l’espletamento delle loro funzioni o incarico.
6. Ci impegniamo altresì a utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente ai fini dell’Operazione e a non usare tali informazioni in alcun modo che possa arrecare danno alla Proprietà e al BM, direttamente o indirettamente, né per alcun altro scopo di qualsivoglia natura.
7. Ci impegniamo altresì a fare in modo che ciascuno dei soggetti indicati nei punti (i) e (ii) del punto 5 (i “Soggetti Collegati”) si conformi alle disposizioni del presente Accordo.
8. Ci impegniamo a non diffondere, divulgare o trasmettere al pubblico e a terzi che non siano coinvolti nell’Operazione alcuna Informazione Riservata e a non rilasciare, senza il previo consenso scritto della Proprietà, ottenuto direttamente o per il tramite del BM, alcun comunicato o annuncio riguardo all’esame o ai contenuti delle Informazioni Riservate e/o all’Operazione stessa.
9. I predetti obblighi sono validi anche con riferimento alle Informazioni Riservate contenute in analisi, estrapolazioni, sintesi, studi e/o deduzioni predisposti o elaborati da noi e/o dai Soggetti Collegati nell’ambito dell’Operazione o in qualsivoglia altra circostanza.
10. Le informazioni fornite non saranno considerate Informazioni Riservate nel caso in cui:
(i) siano di dominio pubblico al momento della comunicazione;
(ii) successivamente alla comunicazione a noi e/o ai Soggetti Collegati, divengano di pubblico dominio, per causa che non costituisce inadempimento da parte nostra o dei Soggetti Collegati agli obblighi di cui al presente Accordo;
(iii) vengano rese disponibili a noi o ai Soggetti Collegati da soggetti terzi rispetto alla Proprietà, al BM e che non abbiano assunto nei confronti della Proprietà impegni di riservatezza noti a noi o ai Soggetti Collegati;
(iv) siano state da noi o dai Soggetti Collegati autonomamente elaborate senza fare, in alcun modo e sotto qualsiasi forma, uso di, ovvero riferimento a, Informazioni Riservate.
11. Qualora, per vincoli di legge o di regolamento ovvero su richiesta delle competenti autorità, sia necessario consegnare o rendere note a terzi o al pubblico Informazioni Riservate, è nostro obbligo informarne e consultare, la Proprietà, direttamente o per il tramite del BM, al fine di giungere, ove possibile, ad un accordo con riguardo alla tempistica e ai contenuti con cui procedere a qualsiasi diffusione, trasmissione, comunicazione, annuncio e/o divulgazione di dette Informazioni Riservate.
12. Resta inteso che nulla nel presente Accordo limiterà la nostra facoltà o quella dei Soggetti Collegati di utilizzare le Informazioni Riservate per tutelare o difendere interessi o diritti nostri o dei Soggetti Collegati nell’ambito di qualsiasi procedimento giudiziario, amministrativo o arbitrale.
13. Ci impegniamo a trattare le Informazioni Riservate nel rispetto della disciplina applicabile in materia di tutela della privacy.
14. Siamo altresì consapevoli e prendiamo atto del fatto che la violazione o il mancato adempimento degli obblighi di riservatezza assunti con il presente accordo potrebbe causare gravi danni alla Proprietà, al BM, direttamente o indirettamente, , nonché ai rispettivi amministratori.
15. Dichiariamo di essere a conoscenza che le Informazioni Riservate sono e rimarranno di proprietà della Proprietà. Su richiesta della Proprietà, direttamente o per il tramite del BM, saremo tenuti a restituire immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate e tutte le relative copie o estratti, nonché ogni parere, rapporto, commento o analisi degli stessi, fatta eccezione per quelli che siano stati prodotti da noi o per nostro conto o dai Soggetti Collegati, fermi restando gli obblighi di natura legale o regolamentare di conservare nei nostri archivi una copia delle Informazioni Riservate.
16. Gli impegni di cui al presente accordo saranno efficaci dalla data odierna e si protrarranno per un periodo di 2 anni a far data da quello dei seguenti eventi che si verificherà prima: (i) dal completamento dell’Operazione; (ii) dalla sua interruzione definitiva.
17. Il presente accordo sarà regolato ed interpretato ai sensi della legge italiana. Le parti con la presente concordano che ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sua interpretazione o esecuzione sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.
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Per accettazione specifica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, della clausola 17. (Foro esclusivo competente)
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