CONVENZIONE QUADRO
CONVENZIONE QUADRO
TRA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
(di seguito anche “l'Università”), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Savona il 28.2.1972, autoriz- zato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.4.2021
E
COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
(di seguito anche “CEI”) con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 0, 00000, pec: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx, partita iva 06357810156, rap- presentata dal Direttore Generale Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a No- vara il 22.7.1968 qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.
PREMESSO CHE
a) Il Comitato Elettrotecnico Italiano (da qui “CEI”) è l’ente di normazione del settore elettrotecnico, elettronico e delle telecomuni- cazioni riconosciuto dallo Stato Italiano. Fondato nel 1909, il CEI è un’associazione di diritto privato senza scopo di lucro. Le Norme CEI sono riconosciute dalle Leggi italiane, dalla L. n. 186 dell’1/03/1968 al D.Lgs. n. 223 del 15/12/2017;
b) Il CEI ha 3 Soci promotori (AEIT, ANIE, ENEL), 10 Soci di di- ritto (9 Ministeri - MiSE, XXXXX, MiBACT, MIUR, MIT, MLPS,
M Interni, M Xxxxxx, M Difesa + CNR), 539 Soci effettivi con 1318 Soci aderenti per un totale di 1870 Soci
c) Il CEI nel 2020 annoverava 140 Comitati Tecnici e Sottocomitati con 3000 Esperti Tecnici designati da 552 Soci (promotori, di diritto, effettivi), ha pubblicato 623 fascicoli in italiano/inglese e 4 Guide Tecniche e coinvolto tutti i settori di principale interesse e attualità, quali: E-Mobility, Cybersecurity, Smart Grid, Efficienza Energetica,
IoT (Internet of things), Sostenibilità, Energie Rinnovabili
d) Le Missioni del CEI, fra le altre, possono ricondursi a elaborare, aggiornare allo stato dell’arte e pubblicare la normativa del settore nonché partecipare alla stesura dei documenti normativi internazio- nali IEC ed europei CENELEC tutelando la sicurezza, l’interoperabilità e l’efficienza dei prodotti e dei sistemi;
c) Le attività di questa complessa organizzazione si attuano promuo- vendo e diffondendo la cultura tecnico scientifica e della standardiz- zazione nel tessuto produttivo del Paese, offrendo attività di forma- zione e di informazione tecnico normativa di aggiornamento degli operatori e assicurando la trasparenza e il coinvolgimento di tutte le parti interessate;
d) L’ Università ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ri- cerca e ad esse ha affiancato le missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e al territorio;
e) l’Università opera in tutti i campi declinati dal CEI in una logica di cooperazione fra l’Accademia ed il tessuto industriale Nazionale an- che in collaborazione con gli organi rappresentativi di categoria (Ex
Confindustria) e con specifiche azioni nei maggiori Progetti relativi alla Digitalizzazione, Elettrificazione, Efficientamento energetico, Ecosostenibilità, AI (Artificial Intelligence) , Cybersecurity nonché su tutte le esperienze connesse alle Energie rinnovabili applicate anche ai trasporti terrestri e marittimi;
f) l’Università ha da molti anni numerosi Docenti iscritti ed attivi nell’ambito dell’attività normativa in svariati Comitati Tecnici del CEI collaborando attivamente al supporto dell’attività istituzionale del CEI;
g) è interesse comune delle Parti ampliare i rapporti di collaborazione ed attuare nuove forme di raccordo tra il mondo della formazione universitaria ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di ricerca di entrambi gli Enti oggetto della pre- sente convenzione e di favorire la diffusione della cultura d’impresa.
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
1. Le premesse alla presente convenzione quadro costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.
Art. 2 – Oggetto della Convenzione
1. Il CEI e l’Università riconoscono comune interesse e importanza a sviluppare forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca, allo sviluppo tecnologico ed alla innovazione attraverso lo studio, lo sviluppo e l’applicazione della normativa tecnica in ambito Elettrico e relativi campi di applicazione
al fine di supportare la ripresa ed il rilancio della industria nazionale in un contesto internazionale ma anche locale. Le Parti riconoscono come asset strategico nelle politiche di posizionamento delle due isti- tuzioni la partecipazione a progetti nazionali, internazionali ed euro- pei, promuovendo la collaborazione dei rispettivi network di rapporti a livello Italiano ed internazionale. Le Parti indicano inoltre come strategico il settore della didattica e della formazione, declinato sui vari livelli ove Unige e CEI sono già operativi, e si prefiggono di ope- rare con la sinergia delle rispettive strutture onde creare una robusta e strutturata consapevolezza della importanza della standardizzazione nell’ambito degli sviluppi tecnologici e industriali finalizzati alla inte- razione con il mercato.
Art. 3 – Oggetto della collaborazione per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione
1. CEI e l’Università si propongono di individuare azioni comuni nell’organizzazione di programmi, progetti, eventi istituzionali e quanto si riterrà di ulteriore beneficio al fine di promuovere la cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale e nazionale. Il CEI e l’Università si impegnano reciprocamente a collaborare alla realizzazione della mobilità del personale di ricerca del CEI presso l’Università e di professori e ricercatori universitari presso le sedi CEI onde implementare nel modo più conveniente ed efficace le ite- razioni messe in opera, nel rispetto dei regolamenti interni e della normativa vigente. I Progetti, le iniziative e gli Eventi individuati ver- ranno di volta in volta descritti e regolati dagli appositi accordi attua-
tivi e/o contratti di ricerca, di cui all’art. 5.
Art. 4 - Oggetto della collaborazione per attività di didattica, alta formazione e formazione permanente
1. Le Parti si impegnano ad individuare forme operative di didattica finalizzate al completamento della cultura dei laureandi ma anche di supporto alla Alta Formazione attraverso la partecipazione ed even- tualmente il diretto coinvolgimento in Programmi di Dottorato sia di Ricerca che Industriali, focalizzati alla implementazione delle norma- tive Tecniche sui Progetti di frontiera. CEI e Unige altresì valuteran- no forme collaborative orientate alla formazione permanente nei termini di servizio di terza missione in supporto alle esigenze della società in trasformazione.
Art. 5 - Accordi attuativi e/o Contratti di ricerca
1. La collaborazione tra Università e CEI, finalizzata al perseguimen- to dei rispettivi fini istituzionali, sarà attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi e/o contratti di ricerca tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzio- ne quadro e della normativa vigente.
2. Gli Accordi attuativi e/o i contratti di ricerca disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specifi- cando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, didattica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’uso di at- trezzature e l’accesso ai laboratori nonché gli obiettivi attesi, l’utilizzo e la proprietà dei risultati ed eventuali brevetti della collabo- razione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza. Ogni
Accordo dovra’ essere approvato dalle Parti secondo i rispettivi Or- dinamenti Interni.
Art. 6 - Comitato di Coordinamento
1. Per l’attuazione delle attività di cui agli articoli 2, 3, 4, le Parti costi- tuiscono un Comitato di Coordinamento, composto da n. 2 compo- nenti designati dall’Università e da n. 2 componenti designati dal CEI al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.
Per Unige vengono designati i Proff. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxx In- vernizzi.
Per CEI vengono indicati gli Ingg. Xxxxx Xxxxxxxxxxx e Xxxxxx Xxx- xxxx.
Art. 7 – Durata e rinnovo
1. La presente Convenzione quadro ha durata di cinque anni a decor- rere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti, previa delibera dell’Organo compe- tente.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente convenzione quadro.
3. Al termine della presente convenzione le Parti redigono congiun- tamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati rag- giunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui fu- turi obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli even- tuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi e dai contratti di ricerca stipulati.
Art. 8 – Oneri economici
1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ri- storo delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del pre- sente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi e/o contratti di ricerca di cui all’art. 5 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri sa- ranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Art. 9 – Recesso e scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione quadro ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi 90 giorni dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi e/o contratti di ricerca già stipulati alla data di estinzione della convenzione quadro, salvo quanto diversamente di- sposto negli stessi.
Art. 10 - Diritti di proprietà intellettuale
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competen-
za, ad assicurare che tutti i soggetti dell’Università e di CEI coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della pre- sente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collabo- razione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pub- blicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concer- nenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collabora- tivi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi e/o contratti di ricerca di cui all’articolo 5, la proprietà intellettuale relati- va alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici colla- borativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi attuativi e/o contratti di ricerca.
Art. 11 - Riservatezza
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventual- mente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.
Art. 12 - Sicurezza
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico
sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che il da- tore di lavoro di CEI assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso il CEI.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale del CEI ospitato nei locali dell’Ateneo.
3. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esi- genze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzio- ne, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli accordi stessi.
Art. 13 - Coperture assicurative
1. L’Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Conven- zione presso i locali del CEI sono in regola con le coperture assicura- tive previste dalla vigente normativa.
2. Il CEI garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipen- denti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento del- le attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell’Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazio- ne alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Articolo 14 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
1. La collaborazione di cui alla presente convenzione quadro non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altro se- gno distintivo dell’altra Parte (incluse abbreviazioni), se non previa autorizzazione di ciascuna delle Parti.
Art. 15 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi e/o contratti di ricerca di cui all’art. 5, in con- formità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n.
2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in mate- ria di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
Art. 16 - Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osserva- re quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regola- mentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove que- ste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 17 - Controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione sarà competen- te in via esclusiva il Foro di Genova.
Art.18 - Registrazione
1. Il presente Atto si compone di n. 12 pagine e sarà registrato in ca- so d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registra- zione saranno a carico della Parte richiedente. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.
2. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università con nota scritta
chiederà al CEI il rimborso della quota di spettanza. Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Università degli Studi di Genova Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Comitato Elettrotecnico Italiano Il Direttore Generale
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx