CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
XXXXXXXX 0
XXXXXX XX XXXXXX approvato con Determinazione
Città metropolitana di Venezia Dirigenziale n. del / /2018
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
(ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431)
L'anno duemiladiciotto, addì ………….. del mese di …………………
tra:
– il sig. , nato a il , il quale interviene nel presente atto in qualità di Dirigente dell’Area 3 da cui dipende il Servizio Gare, Appalti, Provveditorato e Patrimonio, giusta delibera di Giunta n. 36/2016 e dei Decreti Sindacali n. 21/2017 e 27/2017, agendo ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 in nome e per conto dell'Amministrazione comunale rappresentata (C.F. 82002010278), di seguito denominato “LOCATORE”; ----------------------------------------------
– e il/la sig./sig.ra , nato/a a ( ) il e residente in ( ) Via , n. _
(C.F. ) denominato/a “CONDUTTORE”; -----------------------
PREMESSO:
– che il Comune di Mirano è proprietario dell’alloggio, Xxxxxxxx Xxx XXX, 0 int. 3, censito al Catasto Edilizio Urbano con: Foglio 22 / Particella 115 / Sub
6 (Appartamento – Categoria A/2 – Classe 6 – Consistenza 2 Vani – Superficie catastale 50 mq e Rendita € 263,39.=), in possesso: dell’autorizzazione allo scarico a favore dell’intero complesso immobiliare comprendente l’alloggio medesimo, della dichiarazione di conformità a
regola d’arte dell’impianto elettrico e dell’impianto termico/sanitario e di adduzione del gas metano, e del certificato di agibilità dei locali; --------------
– che con determinazione dirigenziale n. 718 del 26.09.2018, avente titolo “INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN
LOCAZIONE DI DUE IMMOBILI COMUNALI”, con la quale al punto 1) del disposto è stato determinato “DI INDIRE una Asta Pubblica per la locazione dell’alloggio comunale sito in Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx XXX XXX
0 xxx. 0 (Appartamento – Cat. A/2), e dell’immobile adibito ad attività commerciale “Bar alla Sosta” presso il capolinea degli autotrasporti pubblici ACTV, in xxx X. Xxxxxxxxx 00 x Xxxxxx (Negozio – Cat. C/1), in conseguenza delle risoluzioni anticipate delle locazioni con determinazioni dirigenziali n. 488 del 30.06.2017 e n. 851 del 29.11.2017 …… mediante ad unico e definitivo incanto con il sistema delle offerte segrete in aumento, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, ai sensi degli artt. 73, lett. c), e 76 del R.D. 23.05.1924 n. 827 ed s.m.i.”; ----
– che con determinazione dirigenziale n. 718 del 26.09.2018, al punto 2) del disposto è stato determinato “DI STABILIRE che i canoni annui a base d’asta per ogni singolo immobile, vengono fissati come segue: a) per l’alloggio di Xxxxxxxx XXX XXX 0/0, un canone annuo di € 4.800.=; b) per l’attività commerciale di xxx X. Xxxxxxxxx, 00, un canone annuo di € 14.400.= più IVA di legge”;
– che con determinazione dirigenziale n. del , è stata approvata la graduatoria finale dell’Asta Pubblica indetta per la locazione dell’alloggio comunale in questione, appartenente al complesso immobiliare “Ex Casa Roich”, assegnando al/alla sig./sig.ra l'alloggio nr. 3,
sito in Xxxxxxxx Xxx XXX, xxxxxx 0 – interno 3; -------------------------------------
– che il conduttore dichiara di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater del
C.P. che qui viene riportato: "Ogni condanna per i delitti previsti dagli artt. 316 bis, 317, 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 353, 355, 346, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640 numero1) del secondo comma, 640 bis, 644 commessi in danno o in vantaggio di attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione"; TUTTO CIO’ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: ----------------------------------------------------
ART. 1 – PREMESSA
La premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente contratto;
ART. 2 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur senza essere materialmente allegati ad esso i documenti di seguito indicati, consegnati in copia al conduttore che con la sottoscrizione in calce al presente atto ne dichiara la ricevuta:
All. 1 – Elaborato planimetrico e schede catastali all’urbano dell’alloggio; -- All. 2 – Agibilità dell’immobile; All. 3 – Attestazione di Prestazione Energetica dell’alloggio; ------------------
ART. 3 - OGGETTO DELLA LOCAZIONE -
Il Comune di Mirano, locatore, a mezzo del dirigente, concede in locazione al/alla sig./sig.ra di ( ), che accetta per sé ed i suoi aventi causa, l’alloggio comunale sito in Mirano, sito in Xxxxxxxx Xxx XXX 0 xxx. 0, censito al Catasto Edilizio Urbano con: Foglio 22 / Particella 115 / Sub
6 (Appartamento – Categoria A/2 – Classe 6 – Consistenza 2 Vani – Superficie catastale 50 mq e Rendita € 263,39.=). ------------------------------
ART. 4 - STATO DELL’IMMOBILE CONCESSO IN LOCAZIONE
L’alloggio viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Il conduttore dichiara di averne esaminato i locali e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi risiede e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato. Il conduttore dovrà garantire l'accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore, nonché ai suoi incaricati ove gli stessi ne abbiano motivata ragione, previo preavviso scritto o verbale, al fine di ispezionare o far ispezionare i locali affittati. ----------------------------
ART. 5 - DURATA DELLA LOCAZIONE E DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL LOCATORE
Il presente contratto di natura transitoria, così come previsto dall’articolo 2 –
comma 1 della Legge 09.12.1998 n. 431, è stipulato per la durata di ANNI QUATTRO, dalla data del , rinnovato per altri quattro anni, fatti salvi i casi previsti nel medesimo comma – primo periodo, e pertanto con termine il . Sei mesi prima della scadenza della seconda quadriennalità contrattuale, e qualora non intervenga una risoluzione anticipata da parte del locatore, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni del contratto di locazione ai sensi del citato articolo 2 – comma 1 della Legge n. 431/1998, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata. In assenza della prevista attivazione della di rinnovo, il contratto sarà rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. In caso contrario, la parte interpellata dovrà rispondere
a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della citata raccomandata. In mancanza di risposta o di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. La vendita da parte del locatore dell’unità immobiliare locata non costituisce motivo di risoluzione del contratto. ART. 6 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI
LOCAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE
Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto, previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 27, c. 7, della legge 27 luglio 1978, n. 392, senza possibilità alcuna di rivalsa da parte del Locatore e/o di obbligo di indennizzo alcuno nei suoi confronti da parte del Conduttore, ma fermo restando il pagamento del canone per l’intero semestre di preavviso, ancorché il recesso abbia esecuzione in anticipo rispetto alla data di scadenza del semestre stesso. ----------------------
ART. 7 - DESTINAZIONE D’USO DELL’IMMOBILE IN LOCAZIONE
L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso civile abitazione, del conduttore e della sua famiglia. Salvo patto contrario, è fatto divieto di sublocazione, sia totale sia parziale. ART. 8 - CANONE ANNUO DELLA LOCAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo della locazione è stato determinato nella determinazione dirigenziale n. del di aggiudicazione definitiva, ad un importo di € .=/mese, corrispondente ad annui € .= (Euro
/00). Il conduttore si obbliga a corrispondere tale canone
mensile in quote, eguali e anticipate scadenti il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario ed accreditati presso la tesoreria comunale, attiva presso BANCO POPOLARE società cooperativa – Agenzia n. 607 di Mirano – presso Banco San Marco in Xxxxxx Xxxxxxx, 00 – IBAN: IT 43 O 05034 36190 000000010000, specificando al tesoriere che trattasi di versamento mensile per “Affitto mese corrente – Alloggio Comunale di Xxxxxxxx Xxx XXX 0/0 – sig./sig.ra ”. Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per accessori non può essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce la messa in mora del conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 Legge 27 luglio 1978 n. 392. Il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, o degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione. - ART. 9 - AGGIORNAMENTO ISTAT DEL CANONE ANNUO DI
LOCAZIONE
Il canone sarà aggiornato annualmente, a decorrere dall'inizio del secondo anno di locazione, nella misura contratta che comunque non potrà superare il 75% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato mensilmente sul sito internet dell’ISTAT, pubblicato mensilmente anche sulla Gazzetta Ufficiale. -------------------------------------
ART. 10 - TENUTA DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE
Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e così di prenderle in consegna ad ogni effetto
con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliari locata nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile se esistente, accusando in tal modo ricevuta consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come s'impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti e a tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. ------------------------------------
ART. 11 - MODIFICHE, ADDIZIONI, INNOVAZIONI E MIGLIORIE DELL’ALLOGGIO LOCATO
Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o
addizione ai locali ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto dal locatore. Conseguentemente gli Impianti, le migliorie e le innovazioni realizzate dal conduttore e da esso non asportate, d’intesa con il Locatore, al momento della restituzione dell’alloggio in locazione, si intenderanno trattenuti dal Locatore a beneficio dell’immobile stesso, senza obbligo da parte di questi di corrispondere compenso alcuno.
ART. 12 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’ALLOGGIO
A norma degli articoli 1576 e 1609 del codice civile, sono a carico del
Conduttore, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e tutte le riparazioni di piccola manutenzione. In conformità di quanto previsto dall'art 1576 codice civile, sono a carico del Locatore le spese di manutenzione straordinaria e gli interventi di trasformazione, modifica, innovazione prescritti dalla legge.
Qualora il Locatore, in difformità del disposto di cui alla citata norma, non esegua i necessari interventi di manutenzione straordinaria di competenza, esclusi quelli relativi agli impianti tecnologici, il Conduttore, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, potrà provvedervi a sua cura e spesa, fermo restando lo scomputo dai canoni di locazione fino alla concorrenza dell’importo complessivo dei costi sostenuti. Il conduttore si impegna a far eseguire da ditta specializzata la pulizia della caldaia e la verifica fumi secondo i termini di legge, nonché alla tenuta del relativo libretto d’impianto.
ART. 13 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE ED ESONERI DEL LOCATORE
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità dai
danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei familiari o dal locatario medesimo, o da qualsivoglia persona nell’accedere all’alloggio e/o garage locati e/o nel permanere all’interno degli stessi, nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi. Il conduttore si obbliga ad osservare e a far osservare dai suoi familiari il regolamento interno dello stabile, ove previsto che dichiara di conoscere e di accettare, e comunque le regole di buon vicinato e del corretto vivere civile. ART. 14 - CAUZIONE
A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto il conduttore versa al locatore, a mezzo bonifico bancario o versamento diretto presso BANCO POPOLARE società cooperativa – Agenzia n. 607 di Mirano
– presso Banco San Marco in Xxxxxx Xxxxxxx, 00 – IBAN: IT 43 O 05034 36190 000000010000, specificando al tesoriere che trattasi di versamento per “DEPOSITO CAUZIONALE al Cap. 6009 – Alloggio Comunale di
Xxxxxxxx Xxx XXX 0/0 – sig./sig.ra ”, una somma di €uro
.= (Euro /00) pari a tre mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni. Il deposito cauzionale sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. --------------
ART. 15 - ONERI E ACCESSORI
Sono interamente a carico del conduttore le spese relative al servizio di pulizia delle parti comuni ove istituito, alle proprie forniture d'acqua, energia elettrica, e gas metano per il riscaldamento/acqua sanitaria, allo spurgo delle vasche di decantazione delle acque provenienti dalla cucina, ove presenti, dei sifoni posti alla base delle colonne delle acque nere e dell’intera rete di scarico sino al punto di consegna della rete fognaria consortile nonché alle forniture degli altri servizi comuni. ART. 16 - SPESE LEGALI ED ONERI FISCALI
Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto dandone notizia al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà. ART. 17 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
Resta convenuto tra le Parti che le eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente contratto, saranno deferite in xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxx xx Xxxxxxx. ART. 18 - ELEZIONE DEL DOMICILIO
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge a
domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del comune ove è situato l'immobile locato. Parimenti il locatore elegge il proprio domicilio presso l'ufficio di segreteria comunale. ART. 19 - MODIFICHE AL CONTRATTO
Ogni modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere approvata se non mediante atto scritto. ---------------------------------------------
ART. 20 - PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), il Comune di Mirano, con sede in Xxxxxx xxx Xxxxxxx xx. 0 – 00000 Xxxxxx (XX), identificato come Titolare del trattamento dei dati forniti in virtù dell’esecuzione del presente contratto, informa che gli stessi verranno utilizzati per il conseguimento delle finalità previste dal contratto stesso, delle attività ad esso correlate e conseguenti. In relazione a ciò, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati conferiti verranno trattati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione delle finalità previste e conservati per i periodi previsti dalle normative vigenti. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali:
• gli operatori individuati dal Titolare quali incaricati del trattamento;
• soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque
garantendo il medesimo livello di protezione;
• altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
• legali incaricati per la tutela del Titolare in sede giudiziaria. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea in materia di protezione dei dati personali.
Agli interessati saranno riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR (diritti di: accesso, rettifica, limitazione, opposizione, portabilità, oblio) scrivendo al Responsabile per la Protezione dei dati Personali del Comune di Mirano alla mail: xxx@xxxxxx.xxxxxx.xx.xx. Inoltre in ogni momento potrà rivolgersi all’Autorità Garante i cui riferimenti sono rinvenibili sul sito www.garanteprivacy .it ; -----------------------------------
ART. 21 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla Convenzione Nazionale di cui art. 4, comma 1, della legge 431/98, al decreto del ministro dei lavori pubblici di concerto con il ministero delle finanze di cui all'art. 4, comma 2 della legge 431/98, alle disposizioni del codice civile, della legge 27 luglio 1978 n. 392 e s.m.
IL LOCATORE IL CONDUTTORE
A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti, di comune accordo, previa lettura delle clausole contenute nel presente contratto, con particolare riguardo ai seguenti articoli, dichiarano di approvarli, senza eccezione alcuna: Articoli nn. 4 – comma 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17 e 19.
IL LOCATORE IL CONDUTTORE