CONTRATTO DI CONCESSIONE DI FONDO RUSTICO
CONTRATTO DI CONCESSIONE DI FONDO RUSTICO
TRA
il Comune di Pieve di Cadore, C.F. 00206500258, rappresentato dall’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx nella sua veste di responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’ente, e di seguito indicato come Comune,
E
il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Pieve di Cadore il 10 aprile 1939 ed ivi residente in Xxx Xxxxxxxxx, 00 – Xxxx. xx Xxxxxxxxxxxxx, X.X. XXXXXX00X00X000X, in seguito definito come Concessionario, che agisce per sé e per il proprio nucleo familiare.
PREMESSO
-che gli immobili oggetto del presente contratto sono parte del patrimonio civico e collettivo del Comune di Pieve di Cadore per le frazioni di Pieve e Sottocastello, come da accertamento effettuato ai sensi dell’art. 4 della L.R. 31/94 e come tali soggetti alla Legge sugli usi civici 1766/1927 e alla stessa L.R. 31/94 sul riordinamento degli usi civici;
-che con deliberazione consiliare n. 7 in data 3 aprile 2008, esecutiva, venne approvato lo schema di concessione di fondo rustico da sottoscrivere con gli interessati, poi modificato con successiva deliberazione consiliare n. 8 del 23 febbraio 2012, anch’essa divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Ciò premesso, tra le parti di cui sopra
SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto di concessione di fondo rustico con soprastante fabbricato rurale esistente a suo tempo costruito dallo stesso concessionario o suoi danti causa.
Art.1 – Definizione ed individuazione dell’immobile
La proprietà affida in concessione al Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, sopra generalizzato, un lotto di terreno di mq. 125 attualmente destinato a prato e bosco, con sovrastante fabbricato esistente denominato «casera», meglio definito nelle sue caratteristiche strutturali, funzionali e di destinazione al successivo art. 6).
Detto terreno è individuato al Catasto Terreni del Comune di Pieve di Cadore al Foglio 49 – mappale n. 50 e il fabbricato soprastante è individuato con uguale numero al Catasto Fabbricati.
Ai sensi della L.R. 24/85, il fabbricato è censito con scheda n. 39 allegata al presente contratto sotto la lettera A), mentre il terreno in concessione è da intendersi quello pertinente allo stesso fabbricato e individuato come corte nella planimetria allegata sotto la lettera B).
Art.2 – Decadenza di accordi preesistenti
Con il presente atto viene a cessare qualsiasi altro contratto, concessione, servitù o altro, sia scritti che verbali, stipulati nel passato tra l’Amministrazione e privati o altri enti, inerenti il lotto ed il fabbricato rurale oggetto dello stesso.
Art.3 – Normative di vincolo
Il lotto di terreno è di esclusiva proprietà comunale e vincolato nella gestione ordinaria e straordinaria alla Legge 1766/1927 e alla L.R. 31/94 che regola le terre di uso civico nonché a tutti i vincoli ambientali e paesaggistici previsti dalla normativa vigente.
Art.4 – Durata
La concessione avrà durata di anni 30 (trenta) a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto, al termine della quale il concessionario si impegna a rilasciare il fondo e il fabbricato rurale liberi e sgombri da persone e cose.
In caso di decesso del concessionario in vigenza della concessione è ammesso il subentro nella medesima, alle stesse condizioni già in essere, da parte del coniuge del de cuius o dei suoi parenti di primo grado in linea retta, a seguito di richiesta espressa in tal senso e solo fino alla scadenza originariamente prevista.
E’ inoltre ammesso il rinnovo della concessione per pari periodo a favore del concessionario originario o suoi aventi causa, salva sussistenza di particolari ragioni ostative debitamente documentate ad onere dell’ente proprietario e ferma restando la necessità di una preventiva e necessaria rinegoziazione delle relative condizioni economiche.
Art.5 – Canone
Il canone annuo di concessione viene pattuito complessivamente in Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) e verrà corrisposto in unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno di riferimento. Detto canone verrà destinato dall’Amministrazione in opere permanenti a favore delle collettività di Pieve e di Sottocastello, a seconda della loro competenza sulle terre interessate di volta in volta.
Art.6 – Destinazione funzionale del fabbricato e regolamento degli interventi ammessi
Il fabbricato rurale insistente sul fondo in concessione, realizzato a spese del concessionario, è rilevato dalla scheda n. 39 allegata al presente contratto sotto la lettera sub A) ed estratta dal censimento del patrimonio edilizio esistente in zona agricola rilevato nel 1996/97 e facente parte degli elaborati della variante parziale al P.R.G. n. 2/2004 “Disciplina del Patrimonio Edilizio in Zona Agricola”, approvata dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 3486 del 18.11.2008.
Detta scheda costituisce pertanto il termine di riferimento per la determinazione della consistenza, delle dimensioni e dell’assetto estetico del manufatto di cui sopra.
Siffatto fabbricato rurale è funzionale al presidio ed al mantenimento ambientale del territorio montano ed è funzionale all’attività agro-silvo-pastorale, con possibilità di adibirlo alla permanenza temporanea di persone ai sensi dell’articolo 22 bis della Disciplina del Patrimonio Edilizio in zona agricola di cui alla citata variante parziale al PRG nr. 2/2004. Dovrà essere mantenuta la destinazione d’uso urbanistica rurale conformemente alla destinazione di zona e alle relative norme assegnate dal PRG. Qualsiasi intervento edilizio, interno ed esterno, è subordinato all’ottenimento delle dovute autorizzazioni espresse o tacite previste dalla normativa vigente in materia edilizia, previa acquisizione del parere dei beni ambientali, ove necessario.
Il Comune, in quanto proprietario, potrà autorizzare adeguamenti igienico- funzionali, dando prescrizioni in ordine alla tipologia e ai materiali per un migliore inserimento nel contesto ambientale.
Eventuali abusi realizzati sul fabbricato in concessione rispetto alla scheda di riferimento di cui sopra dovranno essere eliminati a cura e spese del concessionario entro il termine inderogabile di 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, pena la risoluzione di diritto dello stesso.
Art.7 – Indennità di miglioramento
Tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico del conduttore senza che queste possano essere in alcun modo oggetto di richiesta di indennità alla proprietà né durante il periodo della concessione né alla cessazione della stessa.
Art.8 – Gestione del fondo in concessione
Il conduttore si impegna a condurre il terreno in concessione secondo le buone tecniche agrario-forestali e, comunque, nell’assoluto rispetto delle indicazioni
previste dal Piano Economico Forestale in vigore, rispettando la destinazione originaria dello stesso. In particolare, si impegna a mantenere sfalciata regolarmente l’area in concessione, a tenere pulito l’eventuale sottobosco presente e a tutelare il fondo nel rispetto delle norme ambientali. E’ inoltre tenuto a restituire i beni concessi nello stato e consistenza iniziali, eccettuati i deterioramenti d’uso e le eventuali migliorie/addizioni regolarmente apportate agli stessi.
Art.9 – Polizza assicurativa
Il Comune provvederà a stipulare polizza assicurativa per danni a terzi, mentre per incendi o atti vandalici il conduttore si obbliga a stipulare entro trenta giorni dalla firma della presente una apposita copertura assicurativa per tutta la durata della concessione, fornendone copia all’Amministrazione.
Art.10 – Accesso al fondo
In via ordinaria il concessionario accede al fondo e al fabbricato oggetto della presente concessione a mezzo di una esistente strada forestale assoggettata al regime delle strade silvo-pastorali, che si impegna a mantenere in buono stato per detto uso.
Non è consentito al concessionario di aprire ulteriori tracciati forestali per il passaggio di automezzi, così come di ampliare e/o rinnovare strade forestali o piste di accesso al fondo e al fabbricato rustico, senza aver ottenuto la debita autorizzazione edilizia e ambientale nonché l’autorizzazione del Comune in quanto proprietario.
Art.11 – Divieto di sub-affitto
E’ espressamente vietata la pratica di sub-affitto o sub-concessione a terzi dei beni concessi con il presente atto, in qualsiasi forma o modalità.
Art.12 – Attività di controllo da parte della proprietà
Il conduttore si impegna a rispettare gli obblighi sottoscritti, permettendo fin d’ora agli incaricati della proprietà di accedere con preavviso di almeno 24 ore al fondo e al fabbricato in parola per verificarne lo stato di manutenzione, la destinazione e quant’altro.
Art.13 – Clausole di risoluzione
Il riscontro di una inadempienza del presente contratto può essere causa di risoluzione dello stesso e, comunque, la risoluzione avverrà di diritto una volta verificatasi una seconda inadempienza da parte del concessionario.
Constatata la prima inadempienza, l’Amministrazione assegnerà un termine di trenta giorni al concessionario per adempiere, decorso inutilmente il quale il contratto si intenderà risolto di diritto.
In particolare, costituisce motivo di risoluzione la mancata o inadeguata manutenzione e cura, da parte del concessionario, del fondo concesso secondo la migliore pratica agro-forestale e le eventuali indicazioni offerte dal Piano Economico Forestale e/o dall’Amministrazione comunale.
Art.14 – Spese di registrazione
Le spese di registrazione del presente contratto saranno tutte a carico del concessionario.
Per quanto non espressamente stabilito dallo stesso, le parti fanno riferimento alle disposizioni della Legge sugli usi civici e del Codice Civile.
Letto, confermato e sottoscritto.
Pieve di Cadore, lì 16 novembre 2015.
La proprietà Il conduttore
REP. N. 2882
COMUNE DI PIEVE DI CADORE
(Provincia di Belluno)
L’anno duemilaquindici, il giorno 16 (sedici) del mese di novembre, davanti a me Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Segretario comunale, i Signori Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Pieve di Cadore il 10 aprile 1939, e Xxxxxxxx Xxxxx, nato a Belluno il 5 maggio 1965, della cui identità personale mi sono accertato, hanno apposto in mia presenza le loro sottoscrizioni, da ritenersi autentiche a tutti gli effetti.
I predetti intervenuti mi chiedono di ricevere questo atto e di conservarlo nella raccolta degli atti del Comune di Pieve di Cadore.
Il Segretario comunale (Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx)