ADDENDUM
ADDENDUM
AL CONTRATTO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (Lotto 3)
tra
Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 23 aprile 2015 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.” o solo “Consip”),
e
La Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A., con sede legale in Xxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 000/000 - 00000 Xxxx, tel. 06/39931, capitale sociale Euro 154.899.065,00 i.v.,
(centocinquantaquattromilioniottocentonovantanovemilasessantacinque/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 08450891000, codice fiscale e partita IVA n. 08450891000, in persona del Procuratore Speciale munito di poteri di rappresentanza (giusta procura speciale a rogito del Notaio in Roma Dott.ssa Xxxxxx de Franchis, in data 20 luglio 2017, repertorio n. 8195) Xxxxxxx Xxxxx, nato a Roma il 6/02/1958, in qualità di Mandataria del RTI costituito.
La Almawave S.p.A., con sede legale in Xxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 000/000 - 00000 Xxxx, tel. 06/39931, capitale sociale Euro 200.000,00 i.v. (duecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 05481840964, codice fiscale e partita IVA n. 05481840964, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Xxxxxxx Xxxxxx,
nata a Venezia il 13/06/1976, in qualità di Mandante.
La INDRA ITALIA S.p.A., sede legale in Roma, Xxx Xxxxxxx Xxxx x.00, - 00000, tel. 06.412.110.1, capitale sociale Euro 2,500.000,00 (duemilacinquecento/00), i.v. iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 06656421002, codice fiscale e partita IVA n. 06656421002, in persona del Presidente del CdA e Legale Rappresentante Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, nato a Madrid (Spagna), il 21/12/1965, in qualità di Mandante.
La PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. (subentrata alla PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., giusto atto di scissione a rogito del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Notaio in Milano, Repertorio N. 72888 / Raccolta N. 14488 del 19/12/2019), con sede legale in Xxxxxx - 00000, Xxxxxx Xxx Xxxxx x. 0, capitale sociale Euro 1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila/00), iscritta , iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11088550964, codice fiscale e partita IVA n. 11088550964, in persona di Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Xxxx Xx’ Xxxxxxx (SA) il 07/02/1966, nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante, xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx del Consiglio di Amministrazione dell’8 gennaio 2020, in qualità di Mandante,
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”) Congiuntamente anche le “Parti”
premesso che
− Consip e il Fornitore hanno stipulato, in data 31 marzo 2017, un Contratto Quadro che definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi, relativa alla prestazione da parte del Fornitore dei Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa in favore delle Amministrazioni beneficiarie, nonché di ogni attività prodromica necessaria e funzionale alla corretta esecuzione di detti servizi;
− successivamente, in data, rispettivamente 21 settembre 2018 e 17 dicembre 2018 Consip e il Fornitore hanno stipulato due addendum al suddetto Contratto Quadro, quali parti integranti e sostanziali del medesimo;
− l’importo massimo del suddetto Contratto Quadro, come stabilito ai sensi dell’art. 3.2 del Contratto Quadro medesimo, è pari a € 400.000.000,00;
− in data 4 febbraio 2021, in ragione dell’erosione progressiva del massimale contrattuale e della previsione di cui all’art. 3.5 del Contratto Quadro, è stato autorizzato l’incremento di un quinto (€ 80.000.000,00) del suddetto importo massimo, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel Contratto Quadro medesimo, per un nuovo importo massimo di € 480.000.000,00;
− tuttavia:
• tenuto conto dell’incremento di erosione del massimale durante il periodo pandemico;
• e, considerato che gli specifici oggetti contrattuali del Contratto Quadro risultano idonei a soddisfare l’esigenza, correlata anche alle previsioni normative di cui al “Decreto cura Italia” (D.L. n. 18/2020, convertito in legge 27/2020) e segnatamente, al relativo art. 75, di potenziare lavoro agile e servizi di rete e l’adesione ad essi della relativa utenza, consentendo la messa a disposizione a cittadini e imprese, per il tramite di strumenti digitali, di contenuti informativi sulle attività dell’Amministrazione e favorendo l’erogazione di prestazioni di cui questi ultimi potranno usufruire direttamente da remoto;
per far fronte alle esigenze delle Amministrazioni conseguenti all’attuale situazione di pandemia e di emergenza sanitaria, si rende quindi necessario un ulteriore incremento del massimale di € 120.000.000,00;
− in proposito, l’art. 3.4 del Contratto Quadro ammette che Xxxxxx, nel corso dell’esecuzione contrattuale, possa apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del
d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei su richiamati articoli;
− peraltro:
• l’art. 75 del “Decreto cura Italia” sopra richiamato, nell’ammettere la possibilità per le Amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere alla procedura negoziata d’urgenza di cui all’art. 63 co. 2 lett. c) D.lgs. 50/2016, per approvvigionarsi di beni e servizi informatici (e di connettività) se funzionali al soddisfacimento degli obiettivi di potenziare il lavoro agile e i servizi di rete per l’accesso di cittadini e imprese, di fatto ha spronato le Amministrazioni a fare tutto quanto nelle proprie possibilità per mantenere costante nel tempo, o addirittura elevare, il proprio ventaglio di servizi all’utenza salvaguardando, al contempo, l’incolumità fisica delle persone;
• con il D.L. n. 76/2020 (c.d., DL Semplificazioni), convertito in Legge n. 120/2020, anche a seguito della segnalazione dell’ANAC n. 4, del 9 aprile 2020, nel dichiarato intento di velocizzare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, si è introdotta una disciplina transitoria delle procedure di affidamento e dell’esecuzione dei contratti pubblici, improntata a indirizzare le risorse pubbliche laddove necessario in tempi rapidi, con il solo limite di non pregiudicare i presidi di legalità;
• anche la Commissione UE, nella comunicazione 2020/C108 ha spiegato quali siano le opzioni e i margini di manovra possibili a norma del quadro dell’UE in materia di appalti pubblici per l’acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi, affermando che gli acquirenti pubblici possono prendere in considerazione varie opzioni (non circoscritte, dunque, necessariamente al ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del Codice);
• l’ANAC, in apposito documento ricognitivo delle “disposizioni acceleratorie e di semplificazione presenti nel Codice dei Contratti”, richiamando anche la Commissione UE, nell’indicare le principali previsioni del Codice dei Contratti che, in relazione ad
ogni fase del processo di approvvigionamento, consentono l’accelerazione auspicata, ha espressamente indicato le modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia richiamando per esteso la disciplina codicistica delle varianti;
− stante il susseguirsi delle disposizioni legislative emergenziali sopra citate e degli interventi delle Autorità di settore, nel caso di specie l’esigenza di incremento del massimale contrattuale può quindi essere ricondotta ad una variante contrattuale ex art. 311, comma 2, lett. a) e b) del d.P.R. n. 207/2010. Infatti:
• a fronte di situazioni di eccezionale aumento della domanda, accompagnate da una grave interruzione della catena di approvvigionamento secondo le ordinarie modalità, diventa imperativo, per soddisfare le esigenze delle Amministrazioni, consentire a queste ultime di ricorrere a soluzioni alternative che possano già essere disponibili o potenzialmente fruibili in tempi rapidi;
• inoltre, nel caso di specie è in corso, stante le riferite sopravvenienze normative connesse alla pandemia, una imprevista ed imprevedibile aumentata richiesta di accesso allo strumento del Contratto Quadro, il cui massimale risulta ormai oggetto di progressiva erosione da parte di Amministrazioni che necessitano, urgentemente, dell’erogazione di servizi del genere di quelli ivi previsti.
− del resto, in data 8 marzo 2019, l’ANAC, con nota prot. n. 0019400, fornendo riscontro ad apposita richiesta di parere di Consip in merito all’applicabilità, in una distinta, ma similare, fattispecie, del disposto di cui all’art. 311, comma 2, lett. a) e b), dle d.P.R. 207/2010, ha precisato che “in linea generale è, dunque, ammissibile il ricorso alla variante contrattuale anche nell’ambito di un accordo quadro finalizzata all’aumento della platea dei beneficiari, ancorché entro i limiti previsti dalla norma, ove derivante da sopravvenienze normative da cui derivi la necessità di far fronte ad esigenze non conosciute al momento della
predisposizione e della pubblicazione del bando di gara”;
− tale circostanza ricorre nel caso di specie, tenuto conto che la necessità di consentire gli opportuni scambi di informazioni tra applicazioni diverse richiesta dall’erogazione di servizi in modalità digitale, è intrinsecamente legata alla pandemia e alle misure emergenziali di contrasto adottate dal Governo;
− nell’ambito del richiamato parere, l’ANAC ha altresì prescritto che, per poter procedere alla variante, la stazione appaltante debba: i) verificare che l’affidatario sia in possesso di capacità tecnico-organizzative ed economico-finanziarie idonee allo svolgimento degli ulteriori impegni contrattuali (da limitare ai reali fabbisogni accertati); ii) provvedere alla tempestiva indizione della gara per l’affidamento del nuovo contratto;
− anche tali condizioni risultano soddisfatte nel caso di specie, in quanto:
• in sede di comprova ai sensi dell’art 48 vigente ratione temporis, D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. l’RTI aggiudicatario ha comprovato il requisito di natura economico finanziaria di cui al punto III.2.2. lett a) del Bando di gara in misura congrua e ampiamente superiore ai valori di fatturato minimo richiesto per il lotto e tale da giustificare una capacità idonea alla esecuzione degli ulteriori impegni contrattuali. Peraltro, per quanto attiene alla perdurante efficacia del requisito di capacità tecnico-professionale, si è provveduto a verificare la perdurante validità delle certificazioni mediante i rispettivi enti di accreditamento;
• i servizi oggetto del Contratto Quadro costituiscono l’oggetto della gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro Servizi Applicativi in ottica Cloud (ID 2212), già pubblicata da Consip, per la quale sono state ricevute le offerte dei concorrenti in data 5 ottobre 2020, attualmente in fase di aggiudicazione;
− inoltre, la variante proposta, quantificabile nel 30% in aumento, anche considerato
l’incremento di un massimale già oggetto di sesto quinto, comporterebbe un incremento complessivo non superiore al 50% del valore originario del massimale medesimo;
− in ragione delle circostanze sopra esposte, in data 24 febbraio 2020, il Consiglio di Amministrazione della Consip S.p.A. ha deliberato di eseguire una variante del Contratto Quadro, nel limite del 30 % dell’originario importo contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 311, comma 2 lett. a) e b) e comma 4 del DPR 207/2010, stante la sopravvenienza, nel corso della procedura selettiva, della normativa di cui al Decreto Cura Italia (D.L. n. 18 del 17/03/2020, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17/03/2020, convertito in Legge 24.04.2020,
n. 27) e delle ulteriori disposizioni emergenziali per il potenziamento del lavoro agile e di servizi di rete per l’accesso di cittadini ed imprese, che hanno radicalmente modificato le stime dei fabbisogni delle Pubbliche Amministrazioni poste a base della predetta procedura indetta da Consip S.p.A.;
− in conseguenza di quanto sopra viene quindi sottoscritto il presente Addendum, quale parte integrante e sostanziale del Contratto Quadro;
− le Parti intendono mantenere valida ed efficace ogni altra pattuizione, condizione, modalità e termine del predetto Contratto Quadro, che qui si intende integralmente trascritta, salvo che per le modifiche apportate con il presente atto di seguito meglio specificate.
Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 Valore delle premesse
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ivi compreso il “Contratto Quadro”, i relativi Addenda e i loro rispettivi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati allo stesso.
Articolo 2
Variazione dell’importo massimo complessivo del Contratto Quadro
1. L’importo massimo complessivo di cui all’art. 3.2 del Contratto Quadro, così come già incrementato ai sensi dell’art. 3.5 del Contratto Quadro medesimo, si intende ulteriormente incrementato, ai sensi dell’art. 311, comma 2, lett. a) e b) e 4, del d.P.R. n. 207/2010, per un importo massimo di Euro 120.000.000,00 (centoventimilioni/00), pari cioè al 30% dell’originario importo contrattuale, sino alla concorrenza dell’importo massimo complessivo di Euro 600.000.000,00 (seicentomilioni/00).
2. Il corrispettivo per le singole prestazioni contrattuali rimane quello stabilito nel listino prezzi allegato al Contratto Quadro e relativi aggiornamenti.
3. L’aumento delle prestazioni contrattuali non è fonte di alcuna obbligazione da parte della Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite nel Contratto Quadro.
4. L’esatto ulteriore valore delle prestazioni contrattuali sarà determinato dai Contratti Esecutivi sottoscritti dalle Amministrazioni aderenti, sulla base del listino prezzi allegato al Contratto Quadro, sino al valore massimo sopra stabilito.
Articolo 3
Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga a chiedere alle Amministrazioni di assumere, a fronte della trasmissione al Fornitore del Contratto Esecutivo sottoscritto dall’Amministrazione, il seguente triplice impegno:
• che non ci siano altri strumenti Consip, tra quelli previsti dalla Legge di Stabilità 2016, idonei e disponibili alla data di sottomissione della richiesta ovvero, pur presenti, abbiano tempi di attivazione non compatibili con l’urgenza della PA e, al contempo,
l’impossibilità per l’Amministrazione, operando per tempo, di ricorrere, autonomamente, alla procedura d’urgenza di cui all’art. 75 del D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020;
• che sia impossibile attendere le attivazioni dell’iniziativa di gara descritta in premessa e attualmente in divenire per prestazioni identiche o analoghe a quelle dei Contratti Quadro in essere;
• che i servizi oggetto di ordinativo dovranno corrispondere pienamente al perimetro dei servizi del Contratto Quadro in oggetto.
2. Il Fornitore è tenuto a rifiutare l’ordine qualora l’Amministrazione non sottoscriva il sopraelencato triplice impegno. .
3. Il Fornitore è tenuto altresì a osservare rigidamente la sequenza temporale dei Contratti Esecutivi sottoscritti dall’Amministrazione e al medesimo pervenuti in modo da colmare il massimale contrattuale residuo in modo progressivo. Resta fermo l’obbligo di acquisire il succitato triplice impegno
Articolo 4 Garanzia
1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal Contratto Quadro, a fronte dell’incremento del massimale del Contratto Quadro, il Fornitore ha integrato la garanzia n. 036132-3/DE., rilasciata in favore di Consip S.p.A. da. Credendo-Excess&Surety SA., in data12/3/2021., di un importo pari a € 3.584.700,00
Articolo 6 Clausola finale
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni altra pattuizione, condizione, modalità di cui al Contratto Quadro, ai relativi Addenda e ai rispettivi allegati, ivi non esplicitamente richiamata e modificata, deve intendersi valida ed efficace.
Roma, lì
CONSIP S.p.a. | IL FORNITORE |
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Dott. Xxxxxxx Xxxxx |
C.F.: CNNCST63B16H501V Certificatore:P oste italiane EU Qualified certified CA Validità: dal 19.06.18 al 18.06.2021 Codice identificativo: 3981615 | C.F.: MTANTN58B06H501E Certificatore: InfoCert Firma Qualificata2 Validità: 30.7.2022 Firma digitale: … Codice Identificativo 2019501425 |
Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 2 – Variazione dell’importo massimo complessivo del Contratto Quadro; Articolo 3 – Obbligazioni specifiche del Fornitore
Roma, lì
IL FORNITORE |
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