ALLEGATO “B”
ALLEGATO “B”
SCHEMA DI CONCESSIONE
Sig. …………………….…………
Via…………………………………
CAP ……. - Città ……………….
Oggetto: Rilascio concessione di terreni del DFR mediante contratto di affitto agrario in deroga alla
L.R. 203/1982, ai sensi dell’avviso pubblicato in esecuzione della determinazione del responsabile del settore demanio, agricoltura e foreste n. 9 del 01/02/2018.
Il Responsabile del Settore
VISTI
i seguenti provvedimenti legislativi relativi all’affidamento di terreni agrari demaniali in affitto o in concessione amministrativa e alla gestione del Demanio Forestale Regionale delegato
• Legge 3 maggio 1982, n. 203 “Norme sui contratti agrari” e successive modificazioni.
•D.G.R. n. 2115 del 6.8.1999 ed in particolare l’Allegato 1 “Criteri e direttive per la gestione del Demanio Forestale Regionale”;
• L.R. n. 6/2005 legge forestale regionale.
D.Lgs. 18.05.2001 n° 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della
L. 5 marzo 2001 n. 57” ed in particolare l’art. 5, i commi 1 e 4 dell’art. 6 e l’art. 15;
• Verbale di trattativa della Conferenza dei Presidenti con le XX.XX. del 28.09.2001, stipulato ai sensi dell’art. 23 L. 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dall’art. 45 della L. 3 maggio 1982, n. 203.
• Verbale di trattativa della Conferenza dei Presidenti con le XX.XX. del 21.05.2002, stipulato ai sensi dell’art. 23 L. 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dall’art. 45 della L. 3 maggio 1982, n. 203.
• Regolamento del SADAF di gestione del Demanio Forestale Regionale approvato dalla Conferenza dei Presidenti del SADAF e dalle principali organizzazioni sindacali agricole della Provincia di Pesaro e Urbino nella seduta del 09.01.2003;
• Verbale della Conferenza dei Presidenti del SADAF n. 15 del 13/07/2004;
• Verbale della Conferenza dei Presidenti del SADAF n. 16 del 06.08.2004;
•
VISTI E CONSIDERATI i seguenti atti amministrativi ed istruttori al procedimento di affidamento in concessione d’uso (per mezzo di contratto d’affitto agrario) dei beni del DFR delegato mediante selezione di proposte progettuali presentate sulla base dell’avviso pubblico:
- Delibera di giunta esecutiva n. 67 del 09/12/2017.
- Avviso pubblico in esecuzione della determinazione amministrativa del Responsabile del Settore Demanio Agricoltura e Foreste n. 9 del 01/02/2018;
DATO ATTO
• Che il SADAF e le Organizzazioni professionali agricole provinciali, a seguito di un incontro convocato ai sensi dell’art. 45 della L. 3 maggio 1982, n. 203, hanno sottoscritto in data 22.04.2005, un verbale di trattativa sindacale in cui si approva uno schema di concessione a cui il presente atto si conforma;
• Che l’assistenza prevista dallo stesso art. 45 della L. 3 maggio 1982, n. 203, è garantita dalla presenza delle Organizzazioni Professionali agricole al momento del rilascio e della sottoscrizione per accettazione della presente concessione,
• Dato atto che questa Unione Montana del Catria e Xxxxxx, costituita dai comuni di Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Serra Sant’Abbondio, è subentrata, a partire dal 1 gennaio 2015, nell’esercizio delle funzioni e dei servizi già conferiti dai Comuni aderenti all’Unione Montana stessa e dalla Regione, alla soppressa Comunità Montana del Catria e Xxxxxx “Ambito 2B” di Cagli, nonché nei relativi rapporti giuridici e finanziari (L.R. n. 35/2013);
IN ESECUZIONE della Determinazione Amministrativa del Responsabile del Settore Demanio Agricoltura e Foreste n. 9 del 01/02/2018;
CONCEDE
In deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, come stabilito dall’art. 6 del D.lgs. n. 228/01,
A
Al sig. ………………, nato a…………………….. il ……………………… e residente a
………………………….in via …………………….Codice Fiscale: …………………che in appresso sarà brevemente definito “Concessionario”,
l’uso a fini agrari e pastorali
dei terreni di proprietà del Demanio Forestale Regionale sito in Comune di ……………, località
……………………… della superficie utile di ha aventi i seguenti riferimenti catastali:
Comune | Località | Fg. | m.le | Sup.Catastale Ha. | Sup. Concessa Ha | Qualità di coltura |
Totale |
La superficie concessa è pertanto di ha …………complessivi, identificata anche nella planimetria allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
La presente concessione è regolata dalla Legge 3 maggio 1982, n. 203 “Norme sui contratti agrari” e successive modificazioni, dalle norme vigenti in materia, se e per quanto applicabili, e dalle condizioni di seguito specificate, alla cui osservanza è subordinata la sua efficacia:
CONDIZIONI DELLA CONCESISONE MEDIANTE CONTRATTO DI AFFITTO AGRARIO IN DEROGA ALLA L. 203/1982
1) DURATA: La durata della concessione è di anni ………………, a decorrere dal , e fino
al data in cui la presente concessione amministrativa sarà automaticamente risolta senza bisogno
di invio di disdetta dall’una all’altra parte.
2) FACOLTA’ DI RECESSO DEL CONCESSIONARIO: Il concessionario ha facoltà di recedere per giustificati motivi dalla concessione previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno un anno prima della fine dell’annata agraria in corso (10 novembre).
3) CANONE DI CONCESSIONE: Il canone complessivo di concessione resta determinato in €.
…………. (euro………………….) pari ad €. …………… (euro …………….) all’anno, salvo eventuale rivalutazione ai sensi di legge. Il canone viene corrisposto con scadenza annuale entro il 30 ottobre di ciascuna annata agraria.
4) CAUZIONE: si dà atto che il concessionario, ha costituito una cauzione dell’importo di €. ……..
(euro ) pari ad un’annualità del canone, idoneo a coprire il rischio di danni al patrimonio. Si
rilascia quietanza di pagamento avvenuta mediante versamento sul conto tesoreria dell’Unione Montana. La cauzione costituita in deposito di apposito fondo è infruttifera.
5) MODALITA’ DI PAGAMENTO: I pagamenti dovranno essere effettuati annualmente. La prima annualità sarà versata alla data della stipula del contratto, tramite una delle seguenti modalità:
a) versamento su conto corrente postale n. 001024712547, intestato a Unione Montana del Catria e Xxxxxx, Servizio Tesoreria, 61043 Cagli, indicando come causale “concessione terreni demaniali monte Pietralata anno ….”;
b) versamento in contanti o con bonifico sul conto corrente bancario del Servizio Tesoreria della Unione Montana del Catria e Xxxxxx, presso UBI banca, filiale di Cagli IBAN: XX00X 00000 00000 000000000000, indicando come causale “concessione terreni demaniali monte Pietralata anno ….”;
L’Unione Montana comunicherà eventuali variazione dei conti correnti postali o bancari su cui effettuare il pagamento del canone.
I canoni annuali superiori ad E. 1.000,00 (Euro mille), possono essere frazionati in due o più rate anticipate. Il canone è annualmente adeguato sulla base del costo delle variazioni dell’indice ISTAT del costo della vita, nei casi previsti dalle norme vigenti, sulla base dei coefficienti di adeguamento dei canoni di affitto dei
fondi rustici stabiliti dalla commissione tecnica provinciale di cui alla L. 203/1982 xxx.xx.
6) MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI, TRASFORMAZIONI.
Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.Lgs 228/01 si intendono già concordati gli interventi di miglioramento, di addizione e di trasformazione dei terreni oggetto della presente concessione proposti dal concessionario nella istanza riportata in oggetto e nelle successive integrazioni approvate dall’Unione Montana, presentate dal concessionario stesso in sede di perfezionamento del procedimento amministrativo relativo all’avviso pubblico emanato con Determinazione del Responsabile del Settore Demanio Agricoltura e Foreste n. 9 del 01/02/2018 e successivi atti citati in premessa.
Il concessionario pertanto deve realizzare, nel periodo di durata della presente concessione, esclusivamente gli interventi concordati come sopra specificato, per i quali lo scrivente Servizio rilascia, con il presente atto, la propria autorizzazione.
Il concessionario può realizzare su propria iniziativa e a proprie spese i suddetti interventi dandone preavviso all’Unione Montana almeno sessanta giorni prima dell’inizio dei lavori. La realizzazione di tali interventi non potrà comportare oneri o indennità di sorta a carico dell’UM, mentre l’UM non potrà pretendere aumento del canone di concessione dovuto all’aumento di valore o di produttività dei terreni conseguenti alle opere eseguite.
Ove per l’espletamento delle opere di cui sopra, si rendano necessari permessi, concessioni, autorizzazioni, da parte della Pubblica Amministrazione e nel caso in cui sia possibile ottenere finanziamenti pubblici, ai sensi delle vigenti normative in materia, per l’esecuzione delle opere stesse, il concessionario può provvedere direttamente a proporre le relative istanze ed a percepire i finanziamenti, dandone comunicazione all’UM mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’UM, su propria iniziativa, può eseguire gli stessi interventi a proprie spese dandone preavviso al concessionario almeno sessanta giorni prima. In questa circostanza affida i lavori direttamente al concessionario mediante convenzione da stipulare sulla base dell’art. 17 della L. 97/94 e dell’art. 15 del D.Lgs. 228/01.
Nella convenzione saranno specificati i tempi, le modalità, i corrispettivi ed ogni altro elemento necessario a identificare patti e condizioni per l’esecuzione dei lavori, con riferimento alla proposta progettuale presentata dal concessionario e successive integrazioni come sopra richiamate.
In caso di lavori svolti dal concessionario con apposita convenzione, rimane aperta la facoltà di stabilire anche diverse modalità di pagamento del canone di concessione che tengano conto degli investimenti o dei miglioramenti che il concessionario andrà ad eseguire a beneficio dei beni demaniali con recupero parziale o totale sul canone stesso.
7) CODICE DI COMPORTAMENTO DEL CONCESSIONARIO: Il Concessionario sarà tenuto alla conduzione dei terreni in concessione secondo il Codice della Buona Pratica Xxxxxxxx a cui si rimanda
Per i SEMINATIVI e/o GLI ORTI dovrà attenersi ai seguenti impegni:
a) Effettuare la rotazione colturale, evitando la monosuccessione specie dei cereali. Dovrà impegnarsi a fornire specifica informazione all’Ente Gestore ogni tre anni.
b) Contenere la profondità di lavorazione (non superiore a 30 cm.) nei versanti particolarmente acclivi (pendenza superiore al 30%) e con componente argillosa prevalente; la stessa lavorazione è da evitarsi a fine estate o in autunno al fine di non innescare pericolosi fenomeni erosivi in concomitanza di possibili precipitazioni.
c) Pianificare la regimazione idrica con sistemazioni idraulico-agrarie ordinarie (affossature, scoline ecc.) al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.
d) Effettuare l’eventuale spandimento di deiezioni zootecniche previa maturazione per un periodo adeguato (almeno 9 mesi) delle medesime mediante compostaggio ed in periodi dell’anno poco piovosi prima dell’aratura da eseguirsi con tempestività al fine di evitare ruscellamenti.
e) Evitare la somministrazione dei fertilizzanti chimici in periodi dell’anno particolarmente piovosi al fine di evitare lisciviazione in falda (specie i nitrati). L’UM potrà promuovere e richiedere la redazione di piani di concimazione da parte dei concessionari, per valutarne la congruità, impegnandosi da parte sua all’effettuazione dell’Analisi dei Terreni i cui risultati verranno forniti gratuitamente ai concessionari per la predisposizione dei piani di concimazione stessi.
f) Favorire, data la valenza ambientale delle Foreste Demaniali Regionali, l’adozione di tecniche di riduzione dell’uso di fertilizzanti, l’inerbimento nel periodo invernale e l’agricoltura biologica.
Per i PASCOLI dovrà attenersi ai seguenti impegni:
g) Produrre, su richiesta dell’UM, la documentazione medico-sanitaria e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente relative alla monticazione del bestiame.
h) Introdurre al pascolo un numero di capi animali, corrispondenti ad Unità Bovine Adulte, compatibili con la sostenibilità del pascolo, numero comunque non superiore ad 1 UBA/Ha per i pascoli e 1/2 UBA/ha per i boschi.
i) Condurre al pascolo i riproduttori maschi (tori, stalloni, ecc.) solo se in regola con le norme contenute dalla Delibera di Giunta Regionale delle Marche n° 2533 del 30 ottobre 2001.
j) Mantenere in efficienza e non danneggiare le chiudende esistenti ed i cancelli, nonché le cisterne, condutture idriche, pozzetti di derivazione e relative vasche di abbeveraggio. Verificandosi mancanza di acqua o di erba per il bestiame al pascolo, a causa della rottura degli impianti idrici o di siccità, il concessionario dovrà provvedere al rifornimento a proprie spese.
k) Impedire il pascolo nei boschi di nuova formazione, sottoposti a taglio, distrutti o gravemente danneggiati da incendi, nonché in quelli troppo radi o deperienti.
l) Manifestandosi qualche patologia contagiosa il concessionario dovrà isolare gli animali adempiendo a tutte le misure profilattiche dettate dall’Autorità sanitaria.
m) Non abbandonare il bestiame o farlo custodire da pastori di età non idonea; è fatto divieto di provocare danni alle piante, usare armi da fuoco, introdurre cani in bandita, accendere fuochi pericolosi e comunque provocare danni all’ambiente.
n) In caso di eventi nefasti (morte per aggressione di animali selvatici, per sospetta malattia infettiva, ecc.) che coinvolgano animali al pascolo, nonché in caso di ritrovamento di carcasse di animali selvatici, qualunque sia la presunta causa di morte, il concessionario o suoi pastori o fiduciari, dovranno fare immediata segnalazione al Servizio Veterinario della ASL n° 2 di Urbino – Osservatorio Epidemiologico della Fauna Selvatica, direttamente o tramite l’Unione Montana.
o) Usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti; in caso di danneggiamento sarà, unitamente ai loro pastori, solidalmente responsabili dei danni arrecati.
p) Procedere dopo il pascolamento allo sfalcio conservativo delle aree concesse, consistente nello sfalcio delle essenze rifiutate e spandimento delle deiezioni.
q) Per i pascoli in zona montana superiori a 1.000 mt di altitudine, il periodo di pascolamento degli animali è concesso dal 1 aprile al 14 dicembre. Per i pascoli in zona pedemontana inferiori a 1.000 mt dii altitudine, il periodo di pascolamento degli animali è concesso per l’intero anno (DGR n. 1387 del 14/11/2016).
8) ALTRE CONDIZIONI GENERALI:
Il concessionario accetta i beni concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano all’atto della concessione. Esonera il l’UM da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone (compreso il concessionario medesimo), animali o cose proprie o di terzi derivanti da guasti, furti ed ogni altra causa, da parte di altri concessionari, conduttori o terzi. Pertanto la concessione è a totale carico e rischio del concessionario.
E’ fatto divieto assoluto di effettuare contratti di subaffitto, sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici.
Per la fruizione di strutture demaniali a servizio dell’attività agricola (ricoveri, capanni, edifici, manufatti, ecc.) non compresi nella presente concessione, il concessionario dovrà farne esplicita richiesta al SADAF che sarà presa in considerazione, qualora ne ricorrano le condizioni, per una eventuale integrazione dei patti e condizioni della concessione principale e qualora la Regione Marche in qualità di Ente proprietario ne rilasci il previsto nulla osta.
L’efficacia della concessione rimane subordinata ad eventuali nuove disposizioni impartite dall’organo regionale titolare della proprietà.
L’UM si riserva attraverso il proprio personale di effettuare le dovute verifiche volte ad accertare il rispetto delle condizioni prescritte. Il conduttore deve consentire in ogni momento l’accesso al personale dell’UM, o da essa incaricati, nei terreni oggetto di concessione.
Qualora all’UM venissero a mancare, per motivazioni giuridiche e/o amministrative, le competenze per lo svolgimento delle azioni connesse e conseguenti al rilascio della presente concessione, la titolarità delle stesse sarà esercitata dalla Regione Marche o da eventuale altro Ente delegato che subentrerà all’UM come soggetto concedente.
9) ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI: Il concessionario si impegna a rispettare le indicazioni dell’UM in ordine agli impegni presi dallo stesso con la presentazione della proposta progettuale ed ai suggerimenti manifestati dalla commissione di valutazione delle stesse proposte.
10) FACOLTA’ DI REVOCA DELLA CONCESSIONE DA PARTE DEL SADAF:
L’UM si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione, nelle modalità previste dall’art. 5 della L. 203/82, nei seguenti casi:
a) Per l’inosservanza, da parte del concessionario, di una delle condizioni contenute nella presente concessione;
b) Per il mancato pagamento del canone previsto;
c) Per gravi inadempienze in relazione alla normale e razionale coltivazione del fondo ed alla sua conservazione e manutenzione;
d) Per instaurazione di rapporti di subaffitto o subconcessione;
e) Se il concessionario non possegga o perda i titoli soggettivi dichiarati in sede di richiesta della concessione e per il quale ha avuto assegnati i terreni;
f) Per la mancata o difforme realizzazione della proposta progettuale presentata in sede di richiesta della concessione e per il quale ha avuto assegnati i terreni;
g) Nel caso previsto dall’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 228/01, ovvero se il terreno demaniale debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialità è posta. In tal caso l’UM dovrà dare preavviso al concessionario non inferiore a sei mesi e pagare una indennità per le coltivazioni in corso che vadano perdute.
11) DANNI:
Eventuali responsabilità civili o penali riconducibili ad una cattiva conduzione del fondo, aventi come effetto il danneggiamento di cose, persone o animali, saranno a totale carico del Concessionario che terrà
indenne l’UM medesima. L’Unione Montana si riserva di procedere, oltre alla eventuale revoca della concessione come previsto dal precedente art. 9, al recupero delle somme eventualmente non corrisposte e al risarcimento degli eventuali danni anche rivalendosi sul fondo cauzionale costituito come al precedente art. 4.
12) SPESE:
Le spese tecniche, di registrazione dello contratto, saranno a carico del concessionario, ad esclusione della tardiva registrazione, tardivo versamento e ravvedimento operoso; Il concessionario è tenuto, altresì, a sostenere la spesa relativa all’assistenza nella stipula del contratto fornita dalla propria organizzazione agricola.
13) NORMA DI RINVIO:
Per quanto non espressamente indicato dalla presente concessione si rinvia alle norme vigenti in materia.
14) ASSISTENZA:
Si da atto che l’efficacia delle norme contenute nel presente atto, stabilite in deroga alle vigenti norme sui contratti agrari, è assicurata dall’assistenza delle Organizzazioni Professionali agricole, prestata con la sottoscrizione dello stesso ai sensi dell’art. 45 della L. 203/82, le quali danno atto che sono stati contemplati , rappresentati, tutelati gli interessi delle categorie economiche del proprietario concedenti e dei concessionari in conformità alle funzioni rappresentative che i sopraccitati XX.XX. assolvono statutariamente.
15) SOTTOSCRIZIONE:
Il presente atto amministrativo, composto di n° … pagine numerate più n° …… fogli allegati di cartografia, viene compilato in triplo originale e sottoscritto dal Responsabile del Servizio e dal Concessionario, per ricevuta e per presa visione ed accettazione.
Lo stesso viene sottoscritto, come conferma di validità, dai rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole della Provincia di Pesaro prescelti dalla parte concedente e dalla parte concessionaria, per le finalità di cui all’art. 23 della L. 11/71 come sostituito dall’art all’art. 45 della L. 203/82 (efficacia degli accordi), muniti di specifico atto di delega da parte della propria organizzazione provinciale e di valido documento di identità.
Una copia verrà depositata all’Ufficio del Registro competente, una copia verrà rilasciata al Concessionario in seguito all’avvenuta registrazione, l’altra rimarrà agli atti dell’Unione Montana.
Il Responsabile del Settore
Dott. Agr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Sottoscrive il presente atto, composto di n° pagine più n° …… fogli allegati di cartografia, per presa
visione ed accettazione integrale di quanto in esso contenuto, il Concessionario, sig.
……………………….……………………………………………………… Si allega copia di valido documento di identità:
Data: Firma del Concessionario:
In segno della prestata assistenza, per la parte concessionaria, ai sensi dell’art. 23 della L. 11/71 come sostituito dall’art. 45 della L. 203/82, sottoscrive il presente atto il Sig……………………………………….…
identificato mediante……. …………………………….……………………………………………di cui si allega copia, nella qualità di Responsabile dell’Ufficio di Zona della O.S. …………………………………
……………………………………… di , a tale scopo delegato dalla propria
…………………………………………………………. ……..… di Pesaro.
Data: Firma:
In segno della prestata assistenza, per la parte concedente, ai sensi dell’art. 23 della L. 11/71 come sostituito dall’art. 45 della L. 203/82, sottoscrive il presente atto il Sig……………………..……………………..
identificato mediante di cui si allega copia,
nella qualità di Responsabile dell’Ufficio di Zona della O.S.
……………………………...……………………… di ………………………………….. , a tale scopo delegato dalla propria di Pesaro