CIRCOLARE N.03 – MAGGIO 2021
CIRCOLARE N.03 – MAGGIO 2021
RIEPILOGO E APPROFONDIMENTI SULLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA
IN MATERIA DI SICUREZZA
Durata, Aggiornamento, Riferimenti legislativi di:
Lavoratori
Addetti antincendio
Pronto soccorso
Lavoratori attrezzature specifiche/altro
Formazione generale Lavoratori
Accordo Stato/Regioni 21 Dicembre 2011
LAVORATORI | FORMAZIONE GENERALE | FORMAZIONE SPECIFICA | AGGIORNAMENTO |
RISCHIO BASSO | 4 ore Credito formativo permanente | ≥ 4 ore | Quinquennale di 6 ore |
RISCHIO MEDIO | ≥8 ore | Quinquennale di 6 ore | |
RISCHIO ALTO | ≥12 ore | Quinquennale di 6 ore |
ESEMPI ATTIVITÀ |
RISCHIO BASSO |
Assicurazioni Servizi domestici Alberghi, ristoranti |
RISCHIO MEDIO |
Trasporti Istruzione Agricoltura |
RISCHIO ALTO |
Costruzioni Fabbricazione macchine Smaltimento rifiuti |
PREPOSTI | FORMAZION EGENERALE | FORMAZION ESPECIFICA | FORMAZIONE PARICOLARE AGGIUNTIVA | AGGIORNAMENTO |
XXXXXXX XXXXX | 0 ore Credito formativo permanente | ≥ 4 ore | 8 ore Credito formativo permanente Verifica finale apprendimento | Quinquennale di 6 ore |
RISCHIO MEDIO | ≥8 ore | Quinquennale di 6 ore | ||
RISCHIO ALTO | ≥12 ore | Quinquennale di 6 ore |
DIRIGENTI | FORMAZIONE GENERALE | AGGIORNAMENTO |
XXXXXXX XXXXX | 00 ore Credito formativo permanenteVerifica finale apprendimento | Quinquennale di 6 ore |
RISCHIO MEDIO | Quinquennale di 6 ore | |
RISCHIO ALTO | Quinquennale di 6 ore |
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Formazione Addetti Antincendio
Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro (S.O. n. 81 a G.U. del 7aprile 1998, n. 81)
Circolare 12653 del 23 Febbraio 2011 (Durata Aggiornamento)
Circolare 1014 del 27 Gennaio 2012 (Frequenza Aggiornamento)
ADDETTI | ORE | AGGIORNAMENTO |
XXXXXXX XXXXX | 0 ore | Triennale (Durata 2 ore) |
XXXXXXX XXXXX | 0 ore | Triennale (Durata 5 ore) |
XXXXXXX XXXX | 00 ore | Triennale (Durata 8 ore |
Formazione Addetti Primo soccorso
Decreto 15 luglio 2003, n. 388
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, esuccessive modificazioni. (GU Serie Generale n.27 del 03.02.2004).
ADDETTI | ORE | AGGIORNAMENTO |
Aziende GRUPPO A | 16 ore | Triennale (capacità di intervento pratico 6 ore) |
Aziende GRUPPO B | 12 ore | Triennale (capacità di intervento pratico 4 ore) |
Aziende GRUPPO C | 12 ore | Triennale (capacità di intervento pratico 4 ore) |
Gruppo A:
1. Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
2. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
3. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Formazione lavoratori attrezzature (abilitazione specifica)
Accordo Stato/Regioni 22 febbraio 2012
Formazione lavoratori Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma5, d.lgs. 81/2008).
MACCHINA | FORMAZIONE | AGGIORNAMENTO |
a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili (8 ÷ 10 ÷ 12 ore) | Ogni 5 anni e almeno 4 h | |
Modulo giuridico-normativo (1 ora) + Modulo tecnico (3 ore) + Modulo pratico PLE che operano su stabilizzatori (4 ore) oppure + Modulo pratico PLE che operano senza stabilizzatori (4 ore) | 8 ore | |
Modulo giuridico-normativo (1) + Modulo tecnico (3 ore) + Modulo pratico ai fini dell’abilitazione all’uso sia PLE con stabilizzatori che PLE senza stabilizzatori(6 ore) | 10 ore | |
Modulo giuridico-normativo (1 ora) + Modulo tecnico (3 ore) + Modulo pratico PLE che operano su stabilizzatori (4 ore) + Modulo pratico PLE che operanosenza stabilizzatori (4 ore) | 12 ore | |
b) Gru a torre (12 ÷ 14 ÷ 16 ore) |
Modulo giuridico-normativo (1 ora) + Modulo tecnico (7 ore) + Modulo pratico gru a rotazione in basso (4 ore) Oppure + Modulo pratico gru a rotazione in alto (4 ore) | 12 ore | |
Modulo giuridico-normativo (1 ora) + Modulo tecnico (7 ore) + Modulo pratico abilitazione conduzione sia di gru a rotazione in basso che di gru a rotazione inalto (6 ore) | 14 ore | |
Modulo giuridico-normativo (1 ora) + Modulo tecnico (7 ore) | 16 ore | |
+ Modulo pratico gru a rotazione in basso (4 ore) + Modulo pratico gru arotazione in alto (4 ore) | ||
c) Gru mobile (14 ÷ 22 ore) | ||
CORSO BASE (*): Modulo giuridico-normativo (1 ora) + Modulo tecnico (6 ore) + Modulo pratico (7 ore) (*) per gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso. | 14 ore | |
MODULO Aggiuntivo (**): Modulo giuridico-normativo (1 ora) + Modulo tecnico (6 ore) + Modulo pratico (7 ore) + modulo teorico (4 ore) + Modulopratico (4 ore) (**) per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile | 22 ore |
d) Gru per autocarro (12 ore) | ||
Modulo giuridico-normativo (1 ora) + Modulo tecnico (3 ore) + Modulo pratico (8 ore) | 12 ore | |
e) Carrelli elevatori semoventi con conducentea bordo 12 ÷ 16 ÷ 20 ore | ||
Modulo giuridico-normativo (1 ora) + Modulo tecnico (7 ore) + modulo pratico carrelli industriali semoventi (4 ore) Oppure + modulo pratico carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore) Oppure +modulo pratico carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (4ore) | 12 ore |
Modulo giuridico-normativo (1 ora) + Modulo tecnico (7 ore) + modulo pratico carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (8 ore) | 16 ore | |
Modulo giuridico-normativo (1 ora) + Modulo tecnico (7 ore) + modulo praticocarrelli industriali semoventi (4 ore) + modulo pratico carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore) +modulo pratico carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (4 ore) | 20 ore | |
f) Trattori agricoli o forestali: 8 ÷ 13 ore | ||
Modulo giuridico-normativo (1 ora) + Modulo tecnico (2 ore) + modulo praticoper trattori a ruote (5 ore) | 8 ore | |
Modulo giuridico-normativo (1 ora) + Modulo tecnico (2 ore) + modulo praticoper trattori a cingoli (5 ore) | 8 ore | |
Modulo giuridico-normativo (1 ora) + Modulo tecnico (2 ore) + modulo praticoper trattori a ruote (5 ore) + modulo pratico per trattori a cingoli (5 ore) | 13 ore | |
g) Macchine movimento terra 00 x 00 x 00 x 00 x 34 ore | ||
Modulo giuridico-normativo (1 ora) + Modulo tecnico (3 ore) + modulo pratico escavatori idraulici (6 ore) Oppure + modulo pratico escavatori a fune (6 ore) Oppure + modulo pratico caricatori frontali (6 ore) Oppure | 10 ore |
+ modulo pratico terne (6 ore) Oppure + modulo pratico per autoribaltabili a cingoli (6 ore) | ||
Modulo giuridico-normativo (1 ora) + Modulo tecnico (3 ore) + modulo praticoper escavatori idraulici, caricatori frontali e terne (12 ore) | 16 ore | |
Modulo giuridico-normativo (1 ora) + Modulo tecnico (3 ore) + modulo praticoescavatori idraulici (6 ore) + modulo pratico escavatori a fune (6 ore) | 16 ore | |
Modulo giuridico-normativo (1 ora) + Modulo tecnico (3 ore) + modulo praticoescavatori idraulici (6 ore) + modulo pratico caricatori frontali (6 ore) | 16 ore | |
Modulo giuridico-normativo (1 ora) + Modulo tecnico (3 ore) + modulo praticoescavatori idraulici (6 ore) + modulo pratico terne (6 ore) | 16 ore | |
Modulo giuridico-normativo (1 ora) + Modulo tecnico (3 ore) + modulo pratico escavatori idraulici (6 ore) + modulo pratico escavatori a fune (6 ore) + modulopratico caricatori frontali (6 ore) | 22 ore | |
Modulo giuridico-normativo (1 ora) + Modulo tecnico (3 ore) + modulo pratico escavatori idraulici (6 ore) + modulo pratico escavatori a fune (6 ore) + modulopratico caricatori frontali (6 ore) + modulo pratico terne (6 ore) | 28 ore | |
Modulo giuridico-normativo (1 ora) + Modulo tecnico (3 ore) + modulo pratico escavatori idraulici (6 ore) + modulo pratico escavatori a fune (6 ore) + modulopratico caricatori frontali (6 ore) + modulo pratico terne (6 ore) + modulo praticoper autoribaltabili a cingoli | 34 ore | |
h) Pompa per calcestruzzo: 14 ore | ||
Modulo giuridico-normativo (1 ora) + Modulo tecnico (6 ore) + modulo pratico(7 ore) | 14 ore |
Formazione su rischi specifici previsti dai titoli successivi al I del DLgs.81/08
n. | Rischio | Riferimento D. Lgs 81/2008 | Norme specifiche | Rev. Doc |
01. | Ambienti confinati | Art. 66. Lavori in ambienti sospetti di inquinamento 1. È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in xxxxx xxxx, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poterconsentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi. | DPR 177/2011 | --- |
02. | Attrezzature di lavoro | Art. 71 Obblighi del datore di lavoro ... 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoroprende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopoincaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati; ... Art. 73. Informazione, formazione e addestramento (attrezzature dilavoro) 1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione eistruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente | Accordo Stato/Regioni 22 febbraio2012 | --- |
03. | Generatori di vapore | Art. 73-bis Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore 1. All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla datadel 24 giugno 2008. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l'ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto è, altresì, determinata l'equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente. 3. Fino all'emanazione del predetto decreto, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1974, n. 99, così come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 febbraio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1979, n. 74. | D.M. 01 Marzo 1974 | --- |
04. | DPI | Art. 77 c.4 ... h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specificoaddestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. 5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475,appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell'udito. | --- |
05. | Lavori sotto tensione | Art 82 Lavori sotto xxxxxxxx 0) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politichesociali, ad operare sotto tensione; 2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati daldatore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività. La normativa tecnica nazionale di riferimento, per il riconoscimento dell'idoneità all'esecuzione di lavori su parti in tensione, è la norma XXX 00-00xx cui applicazione costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge con lapartecipazione ai corsi previsti dalla norma stessa (10 o 14 h minime) in funzione dei profili sopra riportati B) persona avvertita (PAV) 14 h C) persona esperta (PES) 14 h D) Preposto lavori (PL) Livello 1A - Conoscenze teoriche Livello 1B - Conoscenze e capacità per l’operatività Livello 2A - conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione Livello 2B - conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione4.15.5 La durata e l’ampiezza dell’attività formativa dipendono da vari fattori tra cui sievidenziano la preparazione scolastica e l’esperienza pregressa. Si raccomanda, comunque, una durata minima per la preparazione teorica (livello 1A) non inferiore alle 10 ore. 6.3.2.3 Conoscenze per eseguire i lavori sotto tensione sugli impianti di Bassatensione (Categoria 0 e I) I livelli qui descritti sono ulteriori rispetto a quelli di livello 1A descritti in | D.M. 4 febbraio 2011 | --- |
4.15.5. Si raccomanda che la formazione teorica relativa al livello 2 abbia unadurata minima di 4 ore. 6.3.3 Mantenimento e revoca dell’idoneità del personale L’idoneità ad eseguire lavori sotto tensione deve essere mantenuta con la pratica o con successivi addestramenti. La validità dell’autorizzazione al lavoro sotto tensione deve essere rivista ogniqualvolta è necessario, in accordo con il livello di idoneità della persona interessata. È comunque buona norma riesaminare l’idoneità con cadenzaannuale. | ||||
06. | Cantieri | Art. 88 Definizioni 2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013 | Decreto Interministeriale 22 luglio2014 | --- |
07. | Cantieri | Art. 97 impresa affidataria ... 3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore dilavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. ... | --- | |
08. | Cantieri | Titolo IV Capo II Circolare MLPS n. 23 del 22 luglio 2016 allo scopo di divulgare le “Istruzioni per l'esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi”. | Circolare n. 23 del 22 luglio 2016 Note | 3.0 |
09. | Sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi | Art. 116. Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego disistemi di accesso e di posizionamento mediante funi ... 2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguatae mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio. 3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deveriguardare: a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari; b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti; c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristichetecniche, manutenzione, durata e conservazione; d) gli elementi di primo soccorso; e) I rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione; f) Le procedure di salvataggio. 4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità deicorsi sono riportati nell'allegato XXI ... | --- |
010. | PIMUS | Art. 136. Montaggio e smontaggio 6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto unaformazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deveriguardare: a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione delponteggio; b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente; c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; e) le condizioni di carico ammissibile; f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggioo trasformazione possono comportare. 8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità deicorsi sono riportati nell'allegato XXI. --- | --- | |
011. | Cantieri | Art. 145. Disarmo delle armature 1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell'articolo 142deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione. | --- |
... | ||||
012. | Segnaletica | Art. 164. Informazione e formazione 1. Il datore di lavoro provvede affinché: a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informatidi tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva; b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma diistruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire. .... | --- | |
013. | Art. 161 c. 2-bis Cantieri stradali 2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è emanato il regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare | Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 Sostituito da Decreto MLPS 22 gennaio 2019 Formazione segnaletica stradale | 3.0 |
014. | MMC | Art. 169. Informazione, formazione e addestramento 1. Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro: a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed allealtre caratteristiche del carico movimentato; b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi edalle modalità di corretta esecuzione delle attività. 2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in meritoalle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi. ... | --- | |
015. | VDT | Art. 177. Informazione e formazione 1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 18, comma1, lettera l), il datore di lavoro: a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cuiall'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista; b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine aquanto indicato al comma 1, lettera a). ... | --- |
016. | Agenti fisici | Art. 184. Informazione e formazione dei lavoratori 1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazioneal risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo: a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azionedefiniti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizioneai singoli agenti fisici; d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizioneper la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianzasanitaria e agli obiettivi della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione; all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso. ... | --- |
017. | Rumore | Art. 191. Valutazione di attività a livello di esposizione moltovariabile 1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendoloro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare: a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell'udito; b) l'informazione e la formazione; c) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell'identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecnichee organizzative di cui all'articolo 192, comma 2. 2. Sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, a fianco dei nominatividei lavoratori così classificati, va riportato il riferimento al presente articolo. ... Art. 192. Misure di prevenzione e protezione 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di lavoro eliminai rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure: a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione alrumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti dicui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature dilavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore; … | --- |
Art. 195. Informazione e formazione dei lavoratori 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori espostia valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore. ... | ||||
018. | Vibrazioni | Art. 203. Misure di prevenzione e protezione 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 182, in base alla valutazionedei rischi di cui all'articolo 202, quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue: .... f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicurodelle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche; .... | --- |
019. | CEM | Art. 210 bis.1 Informazione e formazione dei lavoratori e deirappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 184, comma 1, lettera b), il datore di lavoro garantisce, inoltre, che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazioneal risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo: a) agli eventuali effetti indiretti dell'esposizione; b) alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistemanervoso centrale o periferico; c) alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza. ... | --- | |
020. | Sostanze pericolose | Art. 226. Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, nonché quelle previste dal decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicatonel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso. 2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adottainoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima. 3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili | --- |
all'effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sonoforniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala. 4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemid'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza. 5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto daldecreto di cui al comma 1. In particolare nel piano vanno inserite: a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulleprocedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenzapossano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali; ... Art. 227. Informazione e formazione per i lavoratori 1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavorogarantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di: a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioniogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati; b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, qualil'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti; c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro; d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dalfornitore.1 |
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano: a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'articolo 223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dallavalutazione del rischio; b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze. 3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza inbase a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili. Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006. ... | ||||
021. | Gas tossici | Patente di abilitazione all’impiego di gas tossici | X.X. 000/0000 art. 55 | --- |
022. | Agenti cancerogeni e mutageni | Art. 239. Informazione e formazione 1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischisupplementari dovuti al fumare; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi edispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare perridurre al minimo le conseguenze. | --- |
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata inparticolare in ordine a quanto indicato al comma 1. 3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima chei lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nellelavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gliimballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e lealtre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni. ... | ||||
023. | Amianto | Art. 257. Informazione dei lavoratori 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, il datore di lavoro fornisceai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su: a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere provenientedall'amianto o dai materiali contenenti amianto; b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di nonfumare; c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi diprotezione individuale; d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimol'esposizione; e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 254 e la necessità delmonitoraggio ambientale. 2. Oltre a quanto previsto al comma l, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato |
dall'articolo 254, il datore di lavoro informa il più presto possibilei lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoroinforma tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate. ... Art. 258. Formazione dei lavoratori 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di lavoro assicurache tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari. 2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quantoriguarda: a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effettosinergico del tabagismo; b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto; c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione; d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione; e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; f) le procedure di emergenza; g) le procedure di decontaminazione; h) l'eliminazione dei rifiuti; i) la necessità della sorveglianza medica. 3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257. ... |
024. | Amianto | Abilitazione per le attività di bonifica di materiali contenentiamianto | Xxxxx 257/92 Art. 10 comma 2 lett.h) D.P.R. 8/08/94 Art. 10 | --- |
025. | Biologico | Art. 278. Informazioni e formazione 1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischiper la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi diprotezione individuale ed il loro corretto impiego; e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo4; f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare perridurne al minimo le conseguenze. 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in | --- | |
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. 3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima chei lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sonoriportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente. ... | ||||
026. | Protezione dalle feriteda taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario | Art. 286-sexies. Misure di prevenzione specifiche … f) effettuazione di formazione in ordine a: 1) uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezionee sicurezza; | Note | 3.0 |
2) procedure da attuare per la notifica, la risposta ed il monitoraggio post-esposizione; 3) profilassi da attuare in caso di ferite o punture, sulla base della valutazionedella capacità di infettare della fonte di rischio. g) informazione per mezzo di specifiche attività di sensibilizzazione, anche in collaborazione con le associazioni sindacali di categoria o con i rappresentantidei lavoratori per la sicurezza, attraverso la diffusione di materiale promozionale riguardante: programmi di sostegno da porre in essere a seguito di infortuni, differenti rischi associati all'esposizione al sangue ed ai liquidi organici e derivanti dall'utilizzazione di dispositivi medici taglienti o acuminati, norme di precauzione da adottare per lavorare in condizioni di sicurezza, corrette procedure di uso e smaltimento dei dispositivi medici utilizzati, importanza, in caso di infortunio, della segnalazione da parte del lavoratore di informazioni pertinenti a completare nel dettaglio le modalità di accadimento, importanza dell'immunizzazione, vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci; tali vaccini devono essere dispensati gratuitamente a tutti i lavoratori ed agli studenti cheprestano assistenza sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di lavoro; |
027. | ATEX | Art. 294-bis Informazione e formazione dei lavoratori 1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoroprovvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato dellavalutazione dei rischi, con particolare riguardo: a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo; b) alla classificazione delle zone; c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficaciadelle sorgenti di accensione; d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell'impianto; e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/opolveri combustibili; f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici; g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delleatmosfere esplosive, con particolare riferimento all'asfissia; h) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e allerelative indicazioni e controindicazioni all'uso. ... | CEI EN 60079-17:2015 | --- |
Altro
n. | Rischio | Riferimento D. Lgs 81/2008 / Altro | Norme specifiche | |||
028. | Macchine complesse | Il Decreto di Legge 81/08 impone al datore di lavoro di avvalersi della | collaborazione di | |||
personale qualificato per l’espletamento delle mansioni infunzione delle quali il rapporto professionale è stato stipulato: in maniera particolare, in riferimento all’Articolo 77 del Contratto Nazionale di Lavoro nell’Edilizia, si stabilisce che “i lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti e nel settore delle indagini e perforazioni nel sottosuolo devono essere in possesso di un patentino rilasciato dalle Scuole Edili conforme alle normative vigenti negli stati della UE.” In riferimento a tutto ciò è necessario che gli interessati prendano parte a percorsiformativi, organizzati direttamente dal Formedil Nazionale, propedeutici al rilascio del patentino richiesto dalla Legge vigente. | ||||||
029. | Macchine agricole | Per i lavoratori del settore agricolo l'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 haprevisto un percorso leggermente differente che tiene conto dell'esperienza pregressa: "9.4. I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore del presenteaccordo sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento di cui al punto 6 da effettuarsi entro 5 anni della data di pubblicazione del medesimo accordo". Attualmente e salvo ulteriori proroghe, per i lavoratori del settore agricolo cheimpiegano attrezzature per cui l'Accordo prevede una formazione specifica valgono i seguenti obblighi: - lavoratori con esperienza documentata di almeno 2 anni all'entrata al31/12/2015 - obbligo di aggiornamento entro 13/03/2017; - lavoratori privi di esperienza biennale al 31/12/2015 o neo-operatori -obbligo di formazione ex-novo entro 31/12/2017. |
030. | Patentino pesticidi | Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 ...omiss...Art. 7. Formazione 1. La formazione è finalizzata a garantire che tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull’impiego dei prodotti fitosanitari siano in possesso diuna adeguata conoscenza, costantemente aggiornata, nelle materie elencate nell’allegato I. La formazione comprende la formazione di base e quella di aggiornamento, entrambe obbligatorie per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti. 2. Al fine di assicurare procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio delle abilitazioni, il Piano definisce i requisiti relativi al sistema di formazione, compresi: a) la durata minima dei corsi di base e di aggiornamento e la differenziazione delpercorso formativo in funzione dei diversi ruoli e responsabilità degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti, garantendo in ogni caso l’acquisizione di conoscenze adeguate nelle materie elencate nell’Allegato I; b) le modalità di partecipazione al corso di formazione e di aggiornamento e la disciplina dell’obbligo di frequenza; c) le modalità di valutazione; d) le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento; e) i criteri per l’individuazione dei soggetti competenti alla realizzazione delle attività formative e di valutazione; f) i criteri per la sospensione e la revoca delle abilitazioni; g) i criteri per la certificazione delle conoscenze acquisite attraverso l’attività di formazione e per il rilascio delle relative abilitazioni. | D.Lgs. 150/2012 Decreto 22 Gennaio 2014 |
031. | Scaffalature metalliche | Sistemi di stoccaggio statici di acciaio Utilizzo e manutenzione dell'attrezzatura di immagazzinaggio PRSES (Person Responsable for Storage Equipment Safety) (Addetto alla sicurezza dell’attrezzatura di immagazzinaggio) | UNI EN 15635:2009 |
032. | Patentino saldatura(per la parte di sicurezza durante l’attività) | PED/TPED/SPVD Strutture metalliche EN 1090 A seguire le norme di riferimento (con estratti) sulla saldatura di materialimetallici: - Nomenclatura e codificazione numerica dei processi di saldatura (UNI EN ISO4063) - Prove di qualificazione dei saldatori (UNI EN ISO 9606-X) - Prove di qualificazione della procedura di saldatura (UNI EN 15614-X) - Requisiti di qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici (UNI ENISO 3834-X) - Livelli di accettabilità delle imperfezioni delle saldature ad arco e a gas degli acciai e saldatura ad arco del nichel e sue leghe (generale estratto UNI EN ISO15614-1) - Codice ASME |
033. | Agenti fisici | Art. 181. Valutazione dei rischi (Personale qualificato) 1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle normedi buona tecnica ed alle buone prassi. 2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmataed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultatidella sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio. | Tecnico addetto LASER LSO Laser Safety Officer (CEI EN 60825-1) (IEC/TR 60825-8) (UNI 11711) |
034. | Sicurezza Amministrazione giustizia | DM 18 novembre 2014, n. 201 disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori neiluoghi di lavoro. | |
035. | Sicurezza lavoratori marittimi | In vigore 1. Attività lavorative a bordo delle navi: decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 2. Attività lavorative in ambito portuale: decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 3. Settore delle navi da pesca: decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 |
036. | Responsabile RM / ER | D.M. 2 agosto 1991 Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica. Il D.M. 02.08.91 identifica quali responsabili per la gestione della sicurezza in unsito di Risonanza Magnetica due figure professionali specifiche, il Medico Responsabile (MR) e l’Esperto Responsabile (ER). | |
037. | Persona designata apparecchi di sollevamento | UNI ISO 23813:2011 Apparecchi di sollevamento - Formazione di personadesignata 1. Nell'Appendice A della norma UNI ISO 23813:2011 è riportata una lista dicontrollo per una corretta procedura di controllo, verifica ed esecuzione di operazioni di sollevamento da parte della “persona designata”. 2. Nell'Appendice B della norma UNI ISO 23813:2011 sono riportati i Contenuti e Programmi del corso di formazione per la persona designata. | |
038. | Formazione impianti elettrici ATEX | CEI EN 60079-14 (CEI 31-33) Atmosfere esplosive Parte 14: Progettazione, scelta e installazione degli impiantielettrici CEI EN 60079-17:2015 (CEI 31-34) Atmosfere esplosive Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici | |
039. | Formazione addetti manutenzione impianti antincendio | UNI 9994-1 :2013 Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controlloiniziale e manutenzione | |
040. | Formazione verifiche impianti di terra | Guida CEI 0-14 DPR 22 ottobre 2001, n.462 Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degliimpianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi 3.3 Formazione del personale tecnico Il personale tecnico, che è avviato all’attività di verifica degli Impianti, deve aver seguito un percorso formativo che gli consenta di acquisire la professionalitànecessaria a |
svolgere con competenza e perizia la verifica degli impianti. | |||
041. | Formazione bomboleGPL | D.Lgs. n. 128/2006 … Art. 11. Formazione degli addetti 1. Al fine di garantire la sicurezza antincendio nelle attività di installazione ed utilizzo delle bombole, ogni azienda distributrice di GPL in bombole provvede, mediante apposito corso di addestramento tecnico, a far istruire i propri rivenditorisull'uso corretto dei recipienti e dei loro annessi, secondo le vigenti norme di sicurezza. 2. Il corso può essere svolto da privati, enti o società qualificate ed all'uopo autorizzati, ai sensi del comma 3, dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigilidel fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 3. I requisiti degli organismi di cui al comma 2, il programma e le modalità di effettuazione dei corsi sono stabiliti dal Ministero dell'interno - Dipartimento deivigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 4. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di corsi di addestramento per gli addetti al rifornimento dei serbatoi, di cui agli articoli 13 e14. |
042. | Formazione addetti carico scarico Gas Naturale | 6.1. Requisiti del personale Il personale addetto alle operazioni di carico/scarico deve essere di provata capacità e possedere le cognizioni necessarie per una corretta e sicura esecuzionedi tutte le operazioni connesse. A tal fine il suddetto personale deve aver frequentato uno specifico corso di addestramento. | |
043. | Seveso RIR | D.Lgs. n. 105/2015 ... Art. 14 Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ... 7. Il gestore deve procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano nello stabilimento secondo le modalita'indicate all'allegato B. | |
044. | Igienista industriale | Persona che individua, valuta e verifica ai fini della prevenzione e dell'idonea gestione, i fattori di rischio di natura chimica, fisica e biologica negli ambienti di lavoro e di vita che possono alterare lo stato di salute e di benessere dei lavoratorie della popolazione limitrofa al luogo in esame, nel rispetto dei canoni di etica professionale. | UNI 11711 |
1. Formazione/Informazione nel D.Lgs 81/2008
....
Art. 2 Definizioni c.1
...
aa) "formazione": processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
bb) "informazione": complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) "addestramento": complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
...
Art. 15. Misure generali di tutela c. 1
....
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
...
Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente c.1
...
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
...
Art. 20. Obblighi dei lavoratori c.1
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
...
Art. 25. Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
...
Art. 28.Oggetto della valutazione dei rischi c.2
...
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
…
Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione c.1
...
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
…
Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi c.1
...
2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.
…
Art. 35. Riunione periodica c. 1
...
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
…
Art. 36. Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e di miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata invigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I.
Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro (...), un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della
comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.»
Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e
b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Art. 45. Primo soccorso c. 2
...
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 46. Prevenzione incendi c.1
…
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
2. Formazione generale Lavoratori
Accordo Stato/Regioni 21 dicembre 2011
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(GU n.8 dell’11 gennaio 2012)
3. Formazione Addetti Antincendio Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro (GU n. 81 del 7 aprile 1998 - S.O. n. 64) Circolare 12653 del 23 Febbraio 2011 (Durata Aggiornamento)
Circolare 1014 del 26 Gennaio 2012 (Frequenza Aggiornamento)
4. Formazione Addetti Primo Soccorso Decreto 15 luglio 2003, n. 388
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
(GU n. 27 del 03 Febbraio 2004)
5. Formazione lavoratori attrezzature (abilitazione specifica) Accordo Stato/Regioni 22 febbraio 2012
Formazione lavoratori Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008) (GU n. 60 del 12 marzo 2012 - S.O. n. 47)
6. Formazione lavoratori attività lavorative stradali Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013
Criteri di sicurezza sulle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata ad attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. (GU n. 67 del 20 marzo 2013)
7. Ambienti Confinati
D.Lgs 81/08: Artt. 63, 66, 121 Allegato IV, punto 3 DPR 177/2011
8. Patente di abilitazione all’impiego di gas tossici
R.D. 147/1927 art. 55
9. Patentino generatore di vapore
D.Lgs 81/08: Art. 73-bis
D.M. 01 Marzo 1974
10. Soggetti abilitati ad operare su parti in tensione
D.Lgs 81/08: Art. 82
D.M. 4 febbraio 2011
11. Abilitazione per le attività di bonifica di materiali contenenti amianto
Legge 257/92 Art. 10 comma 2 lett. h)
D.P.R. 8/08/94 Art. 10
12. Formazione addetti segnaletica stradale
Decreto MLPS 22 gennaio 2019