CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PALERMO ED ENNA
Allegato B Determinazione del Commissario ad Acta n. 1 del 13 febbraio 2017
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PALERMO ED ENNA
(Modello 4)
L'anno 2017, il giorno del mese di , in Palermo, presso i locali della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di PALERMO ED ENNA, con la presente scrittura privata da valere, occorrendo, come pubblico strumento, redatta in tre originali, di cui uno per ciascuna delle parti contraenti e uno per l'Ufficio del Registro
TRA
la costituenda Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di PALERMO ED ENNA, con sede principale in PALERMO, Via Xxxxxxx Xxxxx 11, più avanti denominata semplicemente Ente, c.f./P.IVA, 06530500823
rappresentata dal dr. Xxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Palermo, il 13.09.1967, c.f. BRCGDU67P13G273J, nella propria qualità di Commissario ad acta, nominato con decreto M.I.S.E. 27.01.2017, che interviene nel presente atto per dare esecuzione della
E
l'istituto di credito …....., con sede legale in ….., via , più avanti denominata semplicemente,
Gestore, c.f./P.IVA …................., numero di iscrizione al registro imprese di …... n. …..., n° di
matricola all'albo delle banche tenuto presso la Banca d'Italia, rappresentata da
, nato a , il , c.f. , nella sua qualità di , giusto atto di nomina del .
PREMESSO
- che a seguito di pubblico incanto il servizio è stato aggiudicato per il periodo compreso tra il
2017 e il 31.12.2020;
- che le Camere di Commercio, dal 1 febbraio 2015, sono assoggettate al sistema di Tesoreria Unica previsto dall’art.1, commi da 391 a 394, della legge 23 dicembre 2014 n.190;
- che le Camere di Commercio espletano le procedure relative all'appalto e al servizio in oggetto secondo la normativa vigente (D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. 254/2005)
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
1. L’Ente affida con la presente convenzione, giusta determinazione del Segretario Generale n.
del , il servizio di tesoreria al Gestore che accetta e lo svolge, per tutta la durata del contratto, presso gli sportelli dedicati, siti, rispettivamente Palermo,
, Enna. Il servizio potrà essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l'Ente.
2. Il servizio di tesoreria sarà svolto a decorrere dal 2017, in conformità ai patti
stipulati con la presente convenzione ed effettuato dal Gestore nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli dello stesso sono aperti al pubblico.
3. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata al successivo art. 14, dovrà svolgersi in conformità alla legge, agli statuti ed ai regolamenti dell'Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione.
4. Di comune accordo tra le parti, in ogni momento, potranno essere apportate tutte le modifiche alle modalità di espletamento del servizio, ritenute opportune, mediante comunicazione scritta.
5. Il Gestore dedicherà all'espletamento del servizio, le migliori cure e risponderà di eventuali disguidi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione.
Art.2
OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE
1. Il Servizio di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’Ente e dallo stesso ordinati con l'osservanza delle norme di legge e, in particolare, del Regolamento concernente la “Disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio” – di cui al D.P.R. 254/2005 - e di quelle contenute negli articoli che seguono, nonché la custodia e l’amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo art. 9 e di cui all'offerta presentata.
2. La gestione economico-patrimoniale dell'Ente, di cui al D.P.R. 254/2005, ha inizio il 1° gEnnaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
3. L'esazione non comporta l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Gestore, il quale non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale e amministrativa per ottenere l'incasso.
4. Ai sensi di legge, ogni deposito ed eventuale investimento alternativo dell'Ente è costituito presso il gestore e da questi amministrato. Rappresentano eccezione a tale principio, le
somme rivenienti da mutui contratti dall'Ente e in attesa di uso, le quali, secondo le norme vigenti in materia, devono essere tenute in deposito presso l'Istituto mutuante.
Art.3 RISCOSSIONI
1. Le entrate sono riscosse dal Gestore in base a ordinativi di incasso (reversali), emessi dall'Ente sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Dirigente dell’Area economico-finanziaria e dal responsabile del Servizio Ragioneria o dai rispettivi delegati. L'Ente s'impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. Per gli effetti di cui sopra, il Gestore resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
2. Gli ordinativi di incasso devono contenere:
a. -Nome e cognome o ragione sociale del debitore
b. -Codice fiscale del debitore
c. -Causale
d. -Importo in cifre e lettere
e. -Data di emissione
f. -Codifica gestionale SIOPE
3. Per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo e per le quietanze, il Gestore si dovrà attenere alle indicazioni che saranno annotate sulle reversali; in difetto, il Gestore si atterrà alle norme di legge vigenti in materia.
4. Il Gestore è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore dell’Ente stesso contro il rilascio di apposita ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’Ente”. Tali incassi saranno segnalati all’Ente stesso, al quale il Gestore richiederà l’emissione delle relative reversali.
L'Ente deve emettere i relativi ordinativi di riscossione entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; detti ordinativi devono recare la seguente dicitura: “a copertura del sospeso n. ***** ”, rilevato dai dati comunicati dal Gestore.
5. Il Gestore documenta l'incasso delle somme riscosse sul conto di cassa dell’Ente, apponendo sulle relative reversali il timbro "riscosso", la data di esecuzione e la firma del responsabile. Su richiesta dell’Ente, il Gestore fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi reversale eseguita.
6. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all’Ente è disposto con cadenza quindicinale dall’Ente medesimo mediante preventiva emissione di reversale intestata all’Ente stesso. L’accredito al conto di gestione delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui il Gestore avrà la disponibilità della somma prelevata dal c/c postale.
7. Per tutte le riscossioni, il gestore del servizio di cassa applica la valuta dello stesso giorno.
8. Il Gestore non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari, intestati all’Ente.
9. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell’esercizio sono restituite all’Ente per l’annullamento.
10. Relativamente alle entrate di somme affluite tramite Pos, Pago-bancomat e incassi presso lo sportello della Banca, queste dovranno essere accreditate all'Ente con valuta lo stesso giorno dell'operazione.
11. Il Gestore non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi.
Art.4 PAGAMENTI
1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati), emessi dall'Ente sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Dirigente dell’Area economico-finanziaria e dal responsabile del Servizio Ragioneria o rispettivi delegati. L'Ente s'impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. Per gli effetti di cui sopra, il Gestore resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
2. I mandati di pagamento devono contenere:
a. Nome e cognome o ragione sociale del creditore
b. Codice fiscale del creditore
c. Causale
d. Importo in cifre e lettere
e. Modalità di estinzione del titolo
f. Data di emissione
g. Eventuale data di scadenza
h. Codifica gestionale SIOPE
i. CIG e/o CUP ove previsto
3. Il Gestore, su conforme richiesta dell’Ente, effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell’operazione.
4. Per l'imposta di bollo, per le quietanze ed in genere per tutte le ritenute fiscali, il Gestore si dovrà attenere alle indicazioni che saranno annotate sui mandati; in difetto, il Gestore si atterrà alle norme di legge vigenti in materia.
5. I mandati di pagamento verranno estinti, conformemente ad espressa annotazione contenuta sui titoli, mediante le seguenti modalità:
-a per contanti, contro acquisizione di regolare quietanza del beneficiario, da apporre sul relativo mandato, o da allegare allo stesso, quale documentazione;
-b accreditamento in c/c postale a favore del creditore, o mediante vaglia postale. In tal caso saranno allegate ai mandati, rispettivamente, le ricevute di versamento rilasciate dall'Amministrazione postale e le distinte degli assegni di c/c postale o i tabulati meccanografici recanti gli estremi della vidimazione, convalidati con timbro e firma del Gestore;
-c commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore. Gli assegni circolari saranno trasmessi direttamente ai beneficiari dal Gestore; -d accreditamento sul c/c bancario del beneficiario.
6. Le spese di cui alle lettere b), c) e d) del precedente punto saranno quelle specificate nell'offerta del Gestore. Ai sensi del D.P.R. n. 254/2005, art. 16 comma 7, le spese derivanti da particolari modalità di estinzione sono poste esclusivamente a carico del beneficiario.
7. Per il pagamento di emolumenti per redditi da lavoro dipendente ed assimilato, non verranno addebitate spese ai beneficiari, qualunque sia la forma di pagamento prescelta, fermo restando che la valuta sarà quella corrente alla data di effettiva corresponsione degli emolumenti. Per tali pagamenti non verranno parimenti addebitate spese all’Ente. Nessun addebito dovrà altresì essere posto né a carico dei soggetti destinatari né a carico dell'Ente sui pagamenti relativi a rimborsi ad altre camere di commercio, di diritti e altre somme versate e non dovute, anche se effettuate mediante bonifico bancario, beneficiario. Nessuna addebito commissioni, comunque, dovrà essere posto a carico dei beneficiari di bonifico bancario, come da offerta in sede di aggiudicazione.
8. I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo successivo a quello della consegna al Gestore. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possano comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Gestore, a richiesta dell'Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il giorno lavorativo bancabile precedente al suddetto termine; per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno bancabile precedente alla scadenza.
9. Il Gestore non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E’ ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo.
10. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato.
11. A comprova dei pagamenti effettuati, il Gestore raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”, la data e la propria firma. Su richiesta dell’Ente, il Gestore fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito.
12. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l’Ente è liberato dall’obbligazione nel momento dell’addebito dell’importo sul conto corrente bancario o postale.
13. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto al comma 5, art. 16 del
D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde, anche con il proprio patrimonio nei confronti sia dell’Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
14. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Gestore.
15. L’Ente si impegna a non presentare al Gestore mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all’Ente.
16. Il Gestore, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, nonché quelli relativi a spese ricorrenti, individuati dall'Ente e comunicati al Gestore. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono, altresì, riportare l'annotazione: “a copertura del sospeso n. *****”, rilevato dai dati comunicati dal Gestore.
17. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di cassa di cui al successivo art. 6, previa deliberazione e richiesta dall'Ente in presenza di entrate certe liquide ed esigibili cedute dall'Ente a garanzia dell'anticipazione stessa.
18. Per quanto concerne il pagamento di rate di mutuo, garantite da delegazione di pagamento, il Gestore ha obbligo di effettuare semestralmente, gli accantonamenti necessari, anche tramite l'apposizione di vincolo sulle anticipazioni di cassa. Resta inteso che, qualora, alle scadenze stabilite, non vi siano le somme a copertura, e tale circostanza non sia addebitabile al Gestore
, questi non è responsabile e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora di cui al contratto di mutuo.
19. Il Gestore è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia altresì, possibile ricorrere alle anticipazioni di cassa, in quanto già utilizzata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme convenute.
Art.5
PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO
1. Su richiesta dell’Ente, può procedersi da parte del Gestore al rilascio di carta di credito aziendale regolata da apposito contratto e con le modalità di cui al comma successivo. A tal fine l’Ente trasmette al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i limiti di utilizzo.
2. L’Ente trasmette al Gestore l’estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura delle spese sostenute.
3. Il Gestore provvede a registrare l’operazione sul conto corrente dell’Ente applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma.
Art.6
ANTICIPAZIONE DI CASSA
1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell’effettiva giacenza di cassa dell’Ente.
2. Nel caso di mancata disponibilità di fondi su conto corrente dell’Ente, su richiesta dell’Ente, corredata della deliberazione dell’organo competente, che dovrà documentare ed indicare i cespiti a presidio dell'anticipazione, il Gestore si impegna ad accordare un’anticipazione di cassa per un importo complessivo non superiore a Euro 7.000.000,00 entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta; è, comunque, tenuto ad assicurare il pagamento di stipendi e pensioni nonché degli oneri riflessi, inoltre ad anticipare le relative somme a semplice richiesta. L'utilizzazione delle anticipazioni ha luogo limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salva diversa disposizione dell'Ente.
3. L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzazione e il rimborso delle anticipazioni, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita.
4. Il Gestore è tenuto a versare a deconto delle anticipazioni, le entrate incassate rientranti tra quelle individuate nel provvedimento deliberativo dell'Ente, all'atto della richiesta delle stesse anticipazioni. E', in ogni caso, nella facoltà dell'Ente richiedere la trasformazione del residuo debito delle anticipazioni in un mutuo. Tale facoltà potrà essere esercitata entro l'arco di sei mesi a decorrere dalla data dell'anticipazione più antica, ancora in essere all'atto della richiesta medesima. La richiesta di trasformazione in mutuo del debito contratto con il Gestore dovrà essere supportata da apposito atto deliberativo dall'Ente secondo il testo che verrà prodotto dallo stesso Xxxxxxx e previo rilascio di delegazione di pagamento a valere sulle entrate disponibili dell'Ente. Rimane salva per l'Ente la facoltà di anticipata estinzione del mutuo senza alcun pagamento di interessi né di oneri accessori a qualsiasi titolo per le somme residue.
5. Sull'anticipazione verrà corrisposto al Gestore un interesse annuale nella misura specificata in sede di aggiudicazione ( punti percentuali).
6. Gli interessi a carico dell’Ente vengono calcolati sulle somme utilizzate sull’ammontare dell’anticipazione accordata ai sensi del precedente comma e decorrono dalla data di effettivo uso.
7. Relativamente al conto anticipazione, al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno, il Gestore trasmetterà all’Ente, estratto conto aggiornato, regolato per capitali e interessi. L’Ente, entro 15 giorni dal ricevimento dell’estratto conto nel quale dovrà risultare l'ammontare delle competenze, potrà presentare eventuali richieste di rettifica. Ove, entro tale termine, non venisse sollevata alcuna eccezione, i conteggi s'intenderanno esatti e le competenze dovute dovranno essere, entro i successivi 15 giorni, fatte oggetto di formale mandato di pagamento a favore del Gestore. Eventuali rettifiche dovranno essere eseguite dal Gestore entro 15 giorni dalla presentazione del reclamo, così come nello stesso termine, il Gestore dovrà comunicare all’Ente i motivi per i quali la rettifica richiesta non può essere eseguita.
Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per trasferimento ad altro soggetto Gestore del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, il Gestore verrà rimborsato di ogni suo credito.
Art.7
FIRME E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. L’Ente provvede a depositare presso il Gestore le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri.
2. Resta inteso che, ai fini del D. Lgs. n. 196/2003 (tutela dei dati personali), le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Gestore viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall’Ente.
Art.8
TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI
1. I mandati di pagamento e le reversali di riscossione sono trasmessi dall’Ente al Gestore accompagnati da distinta, in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito all’Ente, firmato per ricevuta. Tali distinte saranno numerate progressivamente e conterranno l’importo complessivo degli ordinativi presentati dall’inizio dell’esercizio.
2. Il Gestore, salvo diversa pattuizione, invia all'Ente, alla fine di ogni mese, le reversali e i mandati di pagamento relativi alle operazioni eseguite nel periodo di riferimento.
3. Almeno trimestralmente, il Gestore invia l’estratto del conto corrente o documento equipollente, corredato del tabulato riportante analiticamente i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento effettuate nel periodo considerato e gli estremi della relativa quietanza.
4. I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti, con le modalità’ predette, all’Ente dopo la loro totale estinzione e quando saranno corredati delle relative quietanze.
5. Mensilmente, ed eventualmente su richiesta, il Gestore trasmetterà all’Ente il rendiconto delle operazioni di cassa effettivamente compiute.
6. L’Ente è tenuto a verificare gli estratti conto trasmessi, segnalando, per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine, i documenti in questione si considerano approvati.
Art.9
AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI
1. Il Gestore assume in custodia ed amministrazione gratuita i titoli ed i valori di proprietà dell’Ente stesso, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità previste da specifico contratto tra le parti nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli.
2. Il Gestore custodisce, altresì, i titoli e i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell’Ente. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Dirigente dell’area economico-finanziaria dell’Ente.
3. Eventuali operazioni di finanza strutturata di impiego con garanzia di salvaguardia del capitale e con facoltà per l’investitore di disinvestire con preavviso di tre mesi, intraprese dall'Ente, nel rispetto di quanto disposto in materia, saranno trattate dal Gestore alle condizioni di cui al succ.vo art.11.
Art.10
VERIFICHE e OBBLIGHI ANNESSI DEL GESTORE
1. L’Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico e/o elettronico.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria dell’Ente hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte del Dirigente dell’Ente dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.
3. Il Gestore è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa e i verbali di verifica.
4. Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione dell'Ente, copia del giornale di cassa, e con la periodicità di cui al successivo art. 18, l'estratto conto. Inoltre è tenuto a rendere prontamente disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.
Art.11
TASSO DEBITORIO
1. Sulle anticipazioni di cassa di cui all’art. 6 viene applicato un interesse annuo nella misura specificata in sede di aggiudicazione ( punti percentuali), la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.
2. Sulle anticipazioni di cassa utilizzate di cui all'articolo 6, verrà corrisposto al Gestore un interesse annuale pari a Euribor tre mesi lettera, parametrato per ciascun mese alla media del
mese precedente ( punti percentuali in sede di aggiudicazione). Il Gestore procede,
pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente si impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento con immediatezza e comunque entro i termini di cui al precedente art. 4. La stessa misura di tasso d'interesse, pari a punti percentuali – punti percentuali (in lettere) rispetto all'Euribor tre mesi lettera, parametrato per ciascun mese alla media del mese precedente, verrà applicata in conformità alle Previsioni del Bando di RDO sull'eventuale mutuo di consolidamento del debito riveniente da anticipazioni di cassa.
3. Resta inteso che eventuali ulteriori anticipazioni richieste dall'Ente e consentite dal Gestore saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti in relazione alle condizioni di mercato e alle caratteristiche di durata e di rimborso delle esposizioni.
4. In ogni caso gli interessi maturati verranno liquidati annualmente, con accredito, di iniziativa del Gestore, sul relativo conto corrente, cui farà seguito, nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 3, l'emissione del relativo ordinativo di riscossione.
5. Per gli accantonamenti ai fondi di previdenza e capitalizzazione per la quiescenza del personale e per le somme rivenienti dall'emissione da parte dell'Ente di buoni ordinari, le condizioni di tasso che saranno concordate tra i contraenti.
6. Per quant'altro si rinvia alla offerta del Gestore, presentata in sede di RDO, che si allega sotto la lettera “A” e forma parte integrante della presente convenzione.
Art.12
CONTO GIUDIZIALE
1. Ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.P.R. 254/2005, entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Gestore di impegna a trasmettere all’Ente, il conto annuale di gestione secondo le modalità riportate nell’allegato E del D.P.R 254/2005.
Art. 13
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE
1. Il servizio è affidato al Gestore a titolo gratuito.
Il Gestore ha diritto al rimborso, da effettuarsi con periodicità trimestrale, delle spese postali, per stampati, nonché degli oneri fiscali. Il Gestore procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di cassa delle predette spese, trasmettendo all'Ente apposita nota- spese. L'Ente si impegna ad emettere i relativi mandati con immediatezza e comunque entro i termini di cui al precedente art. 4.
Art.14
DURATA DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione decorre dal e avrà durata fino al 31 dicembre 2020.
2. Il contratto, qualora la normativa vigente in materia lo consenta, potrà essere rinnovato per una sola volta per un periodo non superiore ad anni due e comunque non inferiore a un anno, previo accordo tra le parti comunicato a mezzo posta elettronica certificata entro la scadenza. Il Gestore, su richiesta della Camera, ha comunque l’obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, sino a quando la stessa non abbia provveduto a nuovo contratto e comunque non oltre 6 mesi successivi alla scadenza del contratto (ai sensi art. 106 co 11 del D.Lgs. 50/2016).
Art.15
ULTERIORI DISPOSIZIONI
1. Il Gestore si impegna ad attivare e mantenere, gratuitamente, un servizio di Home Banking nei tempi e modi specificati in sede di aggiudicazione.
Il Gestore si impegna ad adeguarsi nei tempi specificati in sede di aggiudicazione, alle forme di pagamento/incasso secondo procedure telematiche che potranno essere attivate dall'Ente anche con soppressione del flusso documentale cartaceo verso il Gestore. La trasmissione telematica dei mandati e delle reversali ("mandato elettronico" in alternativa ai modelli cartacei) sarà attuata a spese del Gestore, che adotterà un sistema compatibile con i tracciati e gli standard informatici di contabilità in uso presso l'Ente predisposti da Infocamere.
2. Il Gestore si impegna, a propria cura e spese, ad effettuare il servizio di installazione/gestione di n° terminali POS, così come indicato nell'offerta tecnico-economica, presso i locali indicati dall'Ente per l'incasso dei diritti pagati allo sportello dagli utenti e di altre somme dovute all’Ente. I costi del servizio sono a totale carico del Gestore, ivi compresi eventuali
commissioni sul transato, canoni, materiali di consumo, spese per installazione e disinstallazione e quant'altro necessario per la corretta prestazione del servizio, come indicato nell’offerta tecnica in sede di RDO.
3. Il Gestore, nell'ambito delle attività finanziarie, si impegna a concedere tramite convenzione e/o accordo individuale, da concordarsi tra le parti, prestiti a tasso agevolato a favore dei dipendenti camerali, in servizio e quiescenza.
Art.16 SPONSORIZZAZIONI
1. Gestore si impegna ad effettuare, a favore dell’Ente, un intervento annuo - come specificato in sede di aggiudicazione - di euro (oneri fiscali esclusi). Detto importo viene concesso a titolo di sponsorizzazione di eventi promozionali, eventualmente, secondo modalità da concordare con l’Ente sulla base del programma annuale approvato dallo stesso, e/o a fronte della possibilità di pubblicizzare l’Istituto e/o i servizi offerti dallo stesso attraverso il sito della Camera di Commercio, con modalità che verranno concordate tra Ente e Gestore.
Art. 17
RESPONSABILITA' DEL GESTORE
1. Il Gestore è responsabile, a norma di legge, dei fondi di cassa e di tutti i valori e carte contabili regolarmente affidatigli dall'Ente. Il Gestore si rende garante e responsabile della regolarità e del funzionamento del servizio assunto
Art. 18
ADEMPIMENTI PERIODICI DEL GESTORE
1. Alla fine di ogni mese e comunque non oltre il giorno 5 del mese successivo il Gestore trasmetterà all'Ente:
a) la situazione di cassa in duplice esemplare, contenente sia il complessivo ammontare delle reversali e dei mandati ricevuti in carico nonché degli incassi e dei pagamenti eseguiti nel mese di riferimento, sia l'ammontare della resa di cassa risultante all'inizio ed alla fine dello stesso mese, restando al riguardo convenuto che uno di detti esemplari della situazione di cassa sarà restituito al Gestore debitamente firmato in segno di ricezione dal Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile dell'Ente;
b) le reversali eseguite nel corso del mese di riferimento, cronologicamente e numericamente ordinate e i mandati eseguiti nel corso del mese di riferimento, cronologicamente e numericamente ordinati, debitamente quietanzati o corredati dai documenti equipollenti delle quietanze.
c) entro il 15 Gennaio di ciascun esercizio, le reversali ed i mandati rimasti ineseguiti nel corso dell'esercizio di riferimento.
2. L'Ente si obbliga ad esaminare gli atti ed i documenti contabili di cui ai precedenti commi e di comunicare al Gestore, mediante lettera raccomandata, il proprio benestare (lettera di discarico) ovvero eventuali osservazioni, debitamente motivate, entro i 30 giorni dal ricevimento delle situazioni di cassa.
Art.19
ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE
Le condizioni previste dalla presente convenzione si estendono alle Aziende Speciali della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, qualora le stesse ne facciano richiesta.
Art.20
XXXXXXXX XXXXXX
1. Il Gestore dovrà rimborsare integralmente, all'Ente, tutti gli eventuali oneri per ritardati pagamenti previsti da norme di legge e regolamentari, imputabili ad omissivo comportamento dello stesso Gestore.
2. L'Ente comunque si riserva ogni diritto di risarcibilità degli eventuali ulteriori danni subiti.
Art.21
REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE
1. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono al 50 % a carico di ciascuno dei contraenti.
Art. 22
RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l’Ente e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso, rispettivamente:
Ente -Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna, con sede principale in Palermo, Via Xxxxxxx Xxxxx n.11 c.f. 06530500823
Gestore - , ,
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
3. Per tutte le operazioni ed i servizi accessori, non espressamente indicati nella presente convenzione, si rimanda all'offerta tecnico-economica del gestore, allegata alla presente alla
lettera “B” e, ove necessario, le parti, Gestore ed Ente, concorderanno eventuali specifiche condizioni.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dal Gestore a qualsivoglia titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Gestore stesso, a far rilevare dal Gestore subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere dallo stesso Istituto Gestore tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell’Ente.
5. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione del presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, tutte le controversie derivanti dall’interpretazione, esecuzione, risoluzione e validità del presente contratto saranno devolute alla decisione di un arbitro da nominarsi in conformità alle regole di procedura del Regolamento arbitrale adottato dalla Camera di Commercio, che le parti sin d’ora dichiarano espressamente di conoscere e di accettare. L’arbitro deciderà secondo equità, procedendo secondo le norme del codice di procedura civile.
Si allegano, in copia:
A. DETERMINAZIONE N° DEL COMMISSARIO AD ACTA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (All. A)
B. OFFERTA AGGIUDICATARIA (All. B)
Per l’Ente Per il Gestore
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