Accordo
Traduzione1
Accordo
0.975.231.6
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Gibuti concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti
Concluso il 4 febbraio 2001
Entrato in vigore mediante scambio di note il 10 giugno 2001
(Stato 10 giugno 2001)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica di Gibuti,
animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione nel reciproco interesse dei due Stati,
nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte,
consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo:
(1) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
(a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, sono considerate suoi cittadini;
(b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di per- sone o altri enti costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legi- slazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte contraente;
(c) gli enti giuridici che non sono costituiti secondo la legislazione di detta Parte contraente, ma sono effettivamente controllati da persone fisiche e da enti giuridici, ai sensi delle lettere (a) e (b) del presente capoverso.
(2) Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi in particolare:
RU 2006 1925
1 Dal testo originale francese.
(a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto rea- le, come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari nonché usu- frutti;
(b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
(c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
(d) i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di com- mercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il
«know-how» e la clientela;
(e) le concessioni, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfrutta- mento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.
(3) Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, le plusvalenze patrimoniali, i dividendi, i canoni e gli onorari.
(4) Il termine «territorio» designa le zone marittime adiacenti allo Stato costiero sulle quali detto Stato può esercitare la propria sovranità o la propria giurisdizione in conformità del diritto internazionale.
Art. 2 Campo di applicazione
Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, da investitori dell’altra Parte contraente, prima o dopo l’entrata in vigore dell’Accordo.
Art. 3 Promozione e ammissione
(1) Ciascuna Parte contraente promuove, per quanto possibile, gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte e ammette tali investi- menti in conformità delle proprie leggi e regolamenti.
(2) Dopo avere ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia le necessarie autorizzazioni relative a tali investimenti comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogni qualvolta necessario, ciascuna Parte contraente si impegna a rilasciare le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza straniera.
Art. 4 Protezione, trattamento
(1) Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruisco- no in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell’altra Parte contraente. Nessuna delle Parti contraenti ostacola in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione o l’alienazione di tali investimenti.
(2) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti e ai redditi degli investitori dell’altra Parte contraente, un trattamento non meno favo- revole di quello che essa accorda agli investimenti e ai redditi dei suoi propri investi- tori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di uno Stato terzo, fermo restando che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.
(3) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai suoi propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento o l’alienazione dei loro investimenti, fermo restando che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.
(4) Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un’unione doganale o di un mercato comune o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte contraente.
Art. 5 Libero trasferimento
Ciascuna Parte contraente, sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte contraente, accorda a questi ultimi il libero trasferimento degli importi relativi a detti investimenti, in particolare:
(a) dei redditi;
(b) dei rimborsi di prestiti;
(c) degli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investi- menti;
(d) dei canoni e altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 capover- so (2) lettere (c), (d) e (e) del presente Accordo;
(e) degli apporti supplementari di capitali necessari alla gestione o allo sviluppo degli investimenti;
(f) dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un inve- stimento, compresi gli eventuali plusvalori.
Art. 6 Espropriazione, indennizzo
(1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione che essi siano presi su base non discri- minatoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo imme- diato e adeguato. L’indennizzo corrisponde al valore commerciale dell’investimento espropriato immediatamente prima che venga effettuato o reso pubblico, fermo restando che è determinante il primo di questi eventi. L’ammontare dell’indennizzo, interesse compreso, è stabilito in valuta liberamente convertibile e versato senza indugio all’avente diritto indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede.
(2) Gli investitori di una delle Parti contraenti i cui investimenti abbiano subito perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraen- te fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 4 del presente Accordo per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazio- ne o ogni altra forma di regolamento.
Art. 7 Surrogazione
Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria qualsiasi contro i rischi non commerciali per un investimento effettuato da uno dei suoi investitori sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconosce i diritti della prima Parte secondo il principio di surrogazione nei diritti dell’investitore se un pagamento è stato fatto dalla prima Parte contraente in virtù di questa garanzia.
Art. 8 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente
(1) Allo scopo di trovare una soluzione amichevole alle controversie relative agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente, senza pregiudizio dell’applicazione dell’articolo 9 del presente Accordo (Controver- sie tra Parti contraenti), le Parti interessate procedono a consultazioni.
(2) Se tali consultazioni non portassero a una soluzione entro sei mesi dalla doman- da della loro apertura, l’investitore può deferire la controversia al tribunale compe- tente della Parte contraente sul territorio della quale l’investimento è stato effettuato o all’arbitrato internazionale. In quest’ultimo caso l’investitore può sottoporla a sua scelta:
(a) a un tribunale arbitrale ad hoc costituito, salvo che le Parti non dispongano altrimenti, secondo il regolamento d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); o
(b) al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19652, quando le due Parti contraenti saranno Parti a detta Convenzione.
(3) Ciascuna delle Parti contraenti acconsente di sottoporre la controversia all’arbitrato, conformemente al capoverso (2) qui innanzi.
(4) La Parte contraente che è parte alla controversia non può, in alcun momento della procedura, avvalersi della sua immunità o eccepire il fatto che l’investitore ha ottenuto in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno o della perdita subiti.
2 RS 0.975.2
(5) Nessuna delle Parti contraenti intenta un’azione per via diplomatica per una controversia deferita ad arbitrato internazionale, salvo che l’altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza arbitrale.
(6) La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti alla controversia ed è eseguita conformemente alla legislazione nazionale.
Art. 9 Controversie tra le Parti contraenti
(1) Le controversie tra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte per via diplomatica.
(2) Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro sei mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente che deve essere cittadino di uno Stato terzo.
(3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, su richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
(4) Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi succes- sivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, su richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
(5) Se nei casi previsti nei capoversi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.
(6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura.
(7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.
Art. 10 Altri obblighi
(1) Se le disposizioni della legislazione di una Parte contraente o le norme di diritto internazionale accordano agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraen- te un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, esse pre- valgono su quest’ultimo nella misura in cui siano più favorevoli.
(2) Ciascuna Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell’altra Parte contra- ente.
Art. 11 Disposizioni finali
(1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono reci- procamente notificato l’adempimento delle formalità legali richieste per la messa in vigore di accordi internazionali; esso rimane in vigore per un periodo di dieci anni. Se non è denunciato per scritto con preavviso di sei mesi prima della scadenza di tale periodo, è considerato come rinnovato di volta in volta alle stesse condizioni per periodi successivi di due anni.
(2) In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1–10 del presente Accordo si applicano ancora per un periodo supplementare di dieci anni agli investimenti effet- tuati prima della denuncia.
Fatto a Gibuti, il 4 febbraio 2001, in due originali in lingua francese.
Per il
Consiglio federale svizzero: Xxxxx Xxxxxxx
Per il
Governo della Repubblica di Gibuti: Xxx Xxxx Xxxxx