Contratto per l’affidamento del servizio “Realizzazione di una campagna di marketing strategico del Registro .it” CIG:7054435FE8 CUP 53D13000720007
SCHEMA DI CONTRATTO
Contratto per l’affidamento del servizio “Realizzazione di una campagna di marketing strategico del Registro .it” CIG:7054435FE8 CUP 53D13000720007
Tra
l’Istituto di Informatica e Telematica - CNR con sede in Pisa, Xxx X. Xxxxxxx 0, XX 0000000000, X. Xxx 00000000000, nella persona del legale rappresentante xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Direttore dell’Istituto, (da qui in avanti “IIT-Registro”) di seguito, congiuntamente, le “Parti”.
e
con sede legale in , con Codice Fiscale e Partita IVA , rappresentata da , nella sua qualità di legale rappresentante, delegata alla stipula del presente accordo (di qui innanzi “Operatore Economico”),
Premesso che:
a. L’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel suo ruolo di Registro dei nomi a dominio appartenenti al country code Top Level Domain “.it” (di seguito IIT-Registro), gestisce servizi di primaria importanza per la garanzia del buon funzionamento della rete Internet italiana;
b. che nel 2017 ricorrono i 30 anni dalla registrazione del primo nome a dominio italiano, avvenuta il 23 dicembre 1987 a Pisa con la registrazione del dominio xxx.xx e che questi 30 anni di ".it" sono indissolubilmente associati a "xxx.xx", alla ricerca e alla tecnologia del più grande ente pubblico di ricerca del Paese;
c. che il Registro vuole celebrare questo anniversario non solo attraverso la celebrazione della sua storia, ma soprattutto guardando al futuro, alle prospettive di crescita del fenomeno e che conseguentemente organizzerà una campagna di marketing strategico dedicata all’importanza strategica dei nomi a dominio .it, nello sviluppo di una cultura digitale nelle aziende e a favorire l'incontro del Registro con le imprese e gli stakeholder istituzionali e non;
d. le suddette attività richiedono particolari e delicati accorgimenti per la loro corretta gestione, affidabilità e efficienza.
Considerato che
• È stata espletata una procedura aperta sopra soglia il cui bando, ns prot. del è stato pubblicato sulla GUCE il 14/05/2017 e sulla GURI per l’individuazione dell’operatore economico;
• L’appalto è stato aggiudicato definitivamente con provvedimento del Direttore prot. del alla società
Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Premesse
Le premesse e tutti gli atti di gara costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 - Oggetto
L’oggetto del contratto è relativo alla fornitura del servizio “Realizzazione di una campagna di marketing strategico del Registro
.it”
CIG:7054435FE8 CUP 53D13000720007
Art. 3 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni
Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale e nell’offerta tecnica dell’Operatore economico che si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’Ente e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto. L’Operatore economico, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall’Ente e/o da terzi.
Art. 4 – Responsabilità dell’Operatore economico
L’Operatore economico sarà direttamente responsabile dell’inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall’attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto. L’Operatore economico dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con quanto stabilito dal Capitolato speciale e gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro. L’Operatore economico risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all’ambiente comunque provocati nell’esecuzione dell’appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L’Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l’Operatore economico nell’esecuzione del contratto.
Art. 5 – Obblighi ed adempimenti a carico dell’Operatore economico
Sono a carico dell’Operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. L’Operatore economico si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.
Art. 6 – Verifica di conformità della fornitura e Direttore dell’esecuzione del contratto
La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016. All'esito positivo della verifica di conformità il direttore dell’esecuzione del contratto rilascerà il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Operatore economico.
E’ nominato Direttore dell’Esecuzione del contratto .
Art. 7 - Durata e recesso
Il presente Accordo, redatto in due originali, da servire uno per ciascuna delle Parti, ha validità di 30 mesi a decorrere dalla data dell’ultima sottoscrizione del contratto.
Lo IIT si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo inviando all’Operatore Economico una comunicazione scritta tramite Pec o raccomandata A/R con un preavviso di almeno 60 giorni.
L’Operatore Economico si riserva il diritto di recedere dal presente accordo inviando allo IIT-Registro una comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A/R o Pec con un preavviso di almeno 90 giorni.
Entrambe le parti potranno comunque rescindere anticipatamente il presente accordo nel caso di mancato rispetto degli impegni presi o gravi abusi del servizio in oggetto.
Art. 8 - Corrispettivi e modalità di pagamento
Il corrispettivo per tutta la durata del contratto è di euro oltre Iva.
La fatturazione, con esplicita indicazione del periodo di competenza del servizio e CIG:7054435FE8 CUP 53D13000720007,
dovrà avvenire come segue:
• 10% dell’importo contrattuale entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto e con riferimento alla fase di avvio dell’attività di gestione dei canali e profili social media del Registro. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura ed è subordinato al certificato di verifica di conformità con esito positivo relativo al periodo di riferimento;
• 10% dell’importo contrattuale entro la fine del terzo mese di attività e con riferimento alla fase di avvio dell’attività di PR e ufficio stampa. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura ed è subordinato al certificato di verifica di conformità con esito positivo relativo al periodo di riferimento;
• 20% dell’importo contrattuale entro la fine del quinto mese di attività e con riferimento alla fase di lancio del nuovo sito Registro .it, diffusione pubblica dei primi contenuti prodotti e inaugurazione della prima tappa del Roadshow (numero 0 dell’evento). Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura ed è subordinato al certificato di verifica di conformità con esito positivo relativo al periodo di riferimento;
• 10% dell’importo contrattuale entro la fine del decimo mese di attività e con riferimento alla fase di realizzazione della seconda tappa del Roadshow. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura ed è subordinato al certificato di verifica di conformità con esito positivo relativo al periodo di riferimento;
• 10% dell’importo contrattuale entro la fine del diciottesimo mese di attività e con riferimento all'attività svolta. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura ed è subordinato al certificato di verifica di conformità con esito positivo relativo al periodo di riferimento
• 20% dell’importo contrattuale entro la fine del ventiquattresimo mese di attività e con riferimento al completamento delle tappe del Roadshow e delle attività di gestione social, PR e ufficio stampa e produzione contenuti. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura ed è subordinato al certificato di verifica di conformità con esito positivo relativo al periodo di riferimento
• 20% dell’importo contrattuale entro la fine del trentesimo mese di attività. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura ed è subordinato al certificato di verifica di conformità con esito positivo relativo al periodo di riferimento.
La fattura dovrà essere emessa con le seguenti modalità:
• per gli aggiudicatari Italiani o stranieri residenti in Italia: elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto alla Stazione appaltante destinataria, identificata dal seguente Codice Univoco Ufficio-CUU “WD4UO9”;
• per gli aggiudicatari stranieri: in forma cartacea.
Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari, dalla data del positivo esito della verifica di conformità, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La fattura, intestata all’IIT-Registro, dovrà indicare:
• il riferimento al contratto (n° di protocollo e data);
• il CIG:7054435FE8 CUP 53D13000720007;
• il CUU (Codice Univoco Ufficio): WD4UO9;
• C.F.: 80054330586; P. IVA: 0211831106;
• l’oggetto della fornitura;
• il periodo di riferimento del servizio svolto;
• il “Commodity code” (in caso di operatori economici stranieri).
Non saranno ammesse fatture con “Split Payment” o con IVA differita.
Ai fini del pagamento del corrispettivo la Stazione appaltante procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Art. 9 - Riservatezza
e l’IIT-Registro si obbligano a non divulgare o rendere in alcun modo disponibili a terzi le informazioni riservate, qualsiasi notizia, documento o informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto, l’organizzazione, l’attività e/o il know-how specifico dell’altra parte, cui per qualsivoglia ragione siano entrate in possesso, fatte salve le notizie o le informazioni che siano o divengano di dominio pubblico, che siano state portate a conoscenza dell’altra parte da un terzo che abbia il permesso di rivelarle, o che debbano essere utilizzate dalla parte per tutelare i propri interessi presso l’Autorità Giudiziaria o le Autorità competenti.
È fatto divieto di duplicare o riprodurre documentazione dell’altra parte, fatte salve le documentazioni necessarie per la fornitura delle prestazioni oggetto del presente accordo.
Art. 10 - Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali
L’IIT-Registro dichiara di essere stato informato dall’Operatore Economico, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche, che i propri dati personali conferiti per la conclusione e l’esecuzione del presente accordo e per la fornitura del servizio in oggetto, saranno oggetto di trattamento manuale ed elettronico, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati medesimi, per le finalità summenzionate, nonché per l’adempimento ed in esecuzione degli obblighi assunti con l’accordo e di quelli previsti dalle leggi dello Stato, dai Regolamenti e dalla normativa Comunitaria, a ciò prestando il proprio consenso lo IIT-Registro.
Art. 11 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 comma 8 L.136/2010)
L’Operatore Economico, in base all’art. 3, paragrafo 8 della Legge del 13 agosto 2010, N. 136 (e sue modifiche), accetta di adeguarsi, a pena dell’assoluta nullità del contratto, alla legislazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’oggetto del contratto.
L’Operatore Economico accetta di dare immediata notizia alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, di qualsiasi inadempimento da parte di qualsiasi subappaltatore degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui venga a conoscenza.
L’Operatore Economico accetta di comunicare tutti gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche per tutte le operazioni finanziarie relative al presente contratto. Ciò deve essere fatto entro 7 (sette) giorni decorrenti dalla firma del presente contratto oppure, in caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Se l’Operatore Economico non utilizza il conto corrente specificato nel precedente paragrafo per le operazioni finanziarie relative al presente contratto, il contratto si risolverà in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 8 della Legge N. 136/2010 (e successivi emendamenti),
Per permettere la tracciabilità dei flussi finanziari, tutte le fatture dovranno contenere il Codice di Identificazione della gara CIG. 7054435FE8.
L’operatore economico si obbliga a fornire all’IIT-Registro le informazioni relative ai conti correnti dedicati ai pagamenti da parte dell’IIT-Registro relativi al presente contratto oltre alle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Art. 12 Clausola risolutiva espressa
Nel caso in cui l’Operatore Economico non adempia correttamente alle proprie obbligazioni riportate nel presente contratto l’IIT-Registro invierà all’Operatore Economico una lettera raccomandata, contestando puntualmente i comportamenti e gli inadempimenti ritenuti causa di possibile risoluzione, invitandola ad adempiere, nonché a un comportamento conforme al contratto in argomento.
Ove l’Operatore Economico nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della raccomandata A.R. di cui sopra, non adotti un comportamento conforme agli obblighi contrattuali, dandone contestuale conferma scritta allo IIT-Registro quest'ultimo riterrà risolto il contratto, ex art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.
Qualora l’Operatore Economico non utilizzi il conto corrente indicato al precedente art. 10 per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, lo stesso dovrà intendersi risolto di diritto secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010.
Art. 13 - Cessione, subfornitura.
Il presente Accordo non potrà essere ceduto o trasferito da nessuna delle Parti.
Art. 14 – Garanzia definitiva
La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:
Garanzia definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo contrattuale relativo al quadriennio al netto dell’IVA, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'aggiudicatario, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante. La fideiussione, a scelta dell'aggiudicatario può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
Art. 15 - Penali
Per ogni giorno solare di ritardo relativo alla fornitura oggetto del presente contratto si applica una penale corrispondente all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Operatore economico non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’operatore economico, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Operatore economico per iscritto. L’Operatore economico dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dall’Ente, o sui corrispettivi dovuti all’Operatore economico per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione appaltante.
Art. 16 – Diritti di privativa
L’IIT-Registro non assumerà alcuna responsabilità nel caso in cui l’Operatore Economico fornisca soluzioni tecniche, estetiche o funzionali ed in genere opere dell’ingegno, simboli, segni distintivi o trovati, di cui altri detengano la privativa. L’Operatore Economico assumerà l’obbligo di tenere indenne l’IIT-Registro da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.
Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o altri atti o fatti di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.
Art. 17 – Proprietà dei prodotti
Tutti i prodotti e servizi realizzati, nonché tutti i diritti di proprietà intellettuale, industriale e sui generis, con la sola eccezione dei diritti morali ove applicabili, relativi a detti prodotti e servizi sono di proprietà esclusiva dell’IIT-Registro.
Art. 18 - Sicurezza sul lavoro
L’Operatore economico si assume ogni responsabilità inerente l’esecuzione del contratto, nonché la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. La valutazione dei rischi propri dell’Operatore economico nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti. Il presente appalto non prevede rischi interferenti esistenti nel luogo di lavoro dell’ente ove è previsto che debba operare l’Operatore economico, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’Operatore economico medesimo e, pertanto, gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/08 sono pari a ZERO. Di conseguenza non è prevista la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), come chiarito dalla Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3 del 5 Marzo 2008.
Art. 19 - Comunicazioni tra le Parti
Tutte le comunicazioni di tipo amministrativo, saranno inviate ai seguenti riferimenti:
Info
Istituto di Informatica e Telematica
c.a. Ufficio Amministrazione Xxx X. Xxxxxxx, 0
X-00000, Xxxx
Xxxx
Tel.: x00 0000000000
Fax.: x00 0000000000
e-mail: xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx/xxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxx.xx
Art. 20 - Foro Competente
Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti avente ad oggetto l’Accordo, verrà decisa dal Tribunale di Milano, territorialmente competente in via esclusiva in deroga ad ogni altro foro concorrente.
Si approvano espressamente ai sensi degli artt. 1341 e seg. E c.c. gli artt. 2-20. Pisa, ……………
Per Per l’Istituto di Informatica e Telematica
Il Legale Rappresentante Il Direttore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx