Prov. Di Bari
COMUNE DI CORATO
Prov. Di Bari
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
C.I.G. : 2273334E8C
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Corato – Settore Affari Generali – Xxxxxxx Xxxxxxxxx e Appalti – Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0 – 70033 Corato – Tel. 080/0000000 – Telefax 080/8721044. Sito internet: xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx.
Oggetto: Servizio di ricovero, custodia e mantenimento in vita di circa n. 160 cani randagi in canili o rifugi a stabulazione fissa o a stabulazione libera.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi. Luogo di esecuzione: Comune di Corato.
Durata dell’appalto: anni due con decorrenza dalla data di sottoscrizione di apposito verbale di presa in carico dei cani.
Importo presunto dell’appalto: € 182.208,00, oltre I.V.A.. Prezzo unitario posto a base di gara: € 1,56 al giorno, oltre I.V.A. per il mantenimento di ogni cane.
Xxxxxxxx e garanzie richieste:
a) per i concorrenti: garanzia provvisoria di € 3.644,00 (pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto) costituita nei modi di cui al disciplinare di gara;
b) per l’aggiudicatario: garanzia definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del D. Lgs. n.163/2006.
Importi della garanzia provvisoria e di quella definitiva ridotti del 50% in presenza delle situazioni di cui all’art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii..
Modalità di finanziamento e pagamento: con fondi del bilancio comunale. Corrispettivi pagati con la modalità di cui all’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto
Soggetti ammessi alla procedura di gara: i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) del D. Lgs. N. 163/2006 e le associazioni per la protezione di animali, iscritte all’Albo di cui all’art. 13 della Legge Regionale Puglia n. 12 del 3 aprile 1995, titolari di canili rifugio situati nell’ambito territoriale della ASL BA (BA1 – BA2 – BA3 – BA4 – BA5).
Requisiti di partecipazione di ordine generale: Dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti:
1. Disponibilità di uno o più canili munito/i di autorizzazione sanitaria all’espletamento del servizio con capacità di ricezione complessiva di un numero non inferiore a 160 cani.
2. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività compatibile con l’oggetto dell’appalto; le Cooperative e i Consorzi di Cooperative, altresì, devono essere iscritte nell’apposito Albo, ove istituito, o nello Schedario Generale della Cooperazione; le associazioni per la protezione di animali devono essere iscritte all’Albo di cui all’art. 13 della Legge Regionale Puglia n. 12 del 3 aprile 1995.
3. Insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.;
4. Non essersi avvalso dei piani individuali di emersione ai sensi del
D.L. n. 210/2002 convertito in legge n. 266/2002 ovvero essersi avvalso dei suddetti piani individuali ma il periodo di emersione si è concluso;
5. Osservanza del Contratto di lavoro Nazionale e, se esistenti, degli accordi integrativi territoriali e/o aziendali;
6. Osservanza delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro
(D. Lgs. n. 81/2008) nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
Requisiti di capacità economica finanziaria:
a) Idonea dichiarazione bancaria rilasciata istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi della L. n. 385/1993, che dimostri la solidità economica-finanziaria del concorrente con riferimento all’oggetto del presente appalto;
Requisiti di capacità tecnica e professionale:
Avere svolto, con buon esito, nel triennio antecedente la data del presente bando (2008-2009-2010) servizi di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi in favore di soggetti pubblici e/o privati per un importo non inferiore al 50% dell’importo presunto dell’appalto (€ 91.104,00).
Tipo di Procedura: aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo a base d’asta ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 86, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006). Ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs., la stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Subappalto: è ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii..
Documentazione: il bando di gara, il disciplinare di gara, il modello per le dichiarazioni (utilizzabile dai concorrenti) e il Capitolato Speciale d’Appalto sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Corato e
sul sito Internet comunale: xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 06.06.2011, ore 13,00.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per la ricezione delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: 07.06.2011 ore 9,00 presso il Comune di Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0 – Uffici al 1° piano.
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Informazioni complementari:
a) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
b) si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006).
c) in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio;
d) obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare, in termini percentuali, le parti del servizio da affidare a ciascun operatore economico raggruppato;
e) obbligo per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti di partecipazione di carattere generale;
f) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando;
g) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Trani;
h) responsabile del procedimento: xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, funzionario, in servizio presso il VII Settore (tel. 080/0000000).
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia di Bari – X.xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx.
Data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla G.UR.I.: 09.05.2011.
Corato, 03.05.2011
Il Dirigente del VII Settore (ing. Xxxxxxxxxxx Xx Xxxx)
COMUNE DI CORATO PROVINCIA DI BARI
CAPITOLATO D’APPALTO
“Servizio di ricovero, custodia e mantenimento in vita di cani randagi.”
Art. 1 - Oggetto
La gara ha per oggetto l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento giornaliero di cani randagi in canili o rifugi a stabulazione fissa o a stabulazione libera di circa nr. 160 cani.
Il servizio di ricovero custodia e mantenimento in vita comprende anche come meglio specificato ai successivi artt. 5 ed 11 del presente capitolato, le cure sanitarie a mezzo di veterinario convenzionato con la/e struttura/e canile/i, la sterilizzazione delle femmine ospitate, il trasporto dei cani dal canile sanitario al canile rifugio (presa in carico), i costi di trasporto e smaltimento delle carcasse per i canili siti in altri Comuni.
Sono da ritenersi escluse le sole spese di apposizione microchips nonché i costi di trasporto e smaltimento delle carcasse per i soli canili ubicati nel Comune di Corato.
Art. 2 - Procedure e criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato mediante esperimento di gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37° e art. 55 comma 5° del D.Lgs. nr. 163/2006, limitata alle Ditte/Associazioni titolari di canile rifugio situati nell’ambito territoriale della ASL/BA (BA/1 – BA/2 – BA/3 – BA/4 – BA/5) con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’at. 82 del D.Lgs. nr. 163/2006, con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, e con le seguenti modalità:
- Il concorrente dovrà formulare offerta percentuale in ribasso con riferimento rispettivamente al costo unitario al netto di IVA, per il mantenimento di ogni cane, pari ad €. 1,56 al giorno.
- Si darà corso all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché validamente prodotta.
- In caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio.
- In caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l’appalto in favore della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria, fino alla terza migliore offerta.
- Saranno escluse le offerte economiche in aumento o pari al prezzo posto a base d’asta (€ 1,56 al giorno per ogni cane).
- Altresì non saranno ammesse offerte economiche parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato.
- In caso di discordanza fra il prezzo (o ribasso percentuale) offerto scritto in cifre e quello scritto in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione, ex art. 72 X.X. x. 000/0000.
- Xx offerte hanno validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse.
- L’Amministrazione ha facoltà di non aggiudicare l’appalto, senza che tanto comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti.
Art. 3 - Requisiti di ammissione e di partecipazione
Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente deve possedere i requisiti di ordine generale, di capacità economica-finanziaria, di capacità tecnica indicati nel bando di gara.
La prestazione del servizio in parola deve essere svolta in apposita/e struttura/e avente/i la destinazione a rifugi per cani ai sensi delle deliberazioni della Giunta Regionale 28 dicembre 1985, n. 6082 e 22 luglio 1997, n. 4474, munita/e della autorizzazione all’espletamento di detto servizio, con posizione localizzata nell’ambito del territorio dell’ASL/BA (BA/1 – BA/2 – BA/3 – BA/4 – BA/5) con disponibilità complessiva di massimo n. 200 posti cane.
Art. 4 - Durata dell’appalto
Il servizio avrà durata di anni 2 (DUE), con decorrenza dalla data di sottoscrizione di apposito verbale di presa in carico dei cani.
Il contratto scadrà al suo termine, con esonero per le parti dall’obbligo di formalizzare disdetta o preavviso.
Art. 5 - Modalità di svolgimento del servizio
Il soggetto aggiudicatario si obbligherà, inoltre, alla gestione e buon governo degli animali ospitati nella/e propria/e struttura/e garantendo tra l’altro:
- l’alimentazione dei cani dovrà avvenire con somministrazione di mangime secco del tipo “DIETA di MANTENIMENTO”;
- l’assistenza igienico-sanitaria;
- l’aggiornamento del registro delle presenze, annotando:
a) la data di entrata dell’animale nel canile rifugio;
b) il numero della scheda di iscrizione all’Anagrafe Canina (stato segnaletico) che riporta i dati identificativi dell’animale (nome, razza, età, taglia o peso, sesso, colore del mantello, numero microchips, sterilizzazione (ovarioisterectomia) per i cani di sesso femminile, altre annotazioni);
c) il numero di individuazione elettronica (microchip) dell’animale;
d) il sesso;
e) indicazione se sottoposta a ovarioisterectomia;
f) il numero del box (se a stabulazione fissa) o recinto (se a stabulazione libera) in cui è ospitato l’animale;
g) numero del libretto sanitario del cane (libretto sanitario internazionale di vaccinazione per cani);
h) la data di uscita con l’indicazione della motivazione (affido, trasferimento, decesso, ecc.).
- la comunicazione con cadenza settimanale, al Servizio Veterinario competente per territorio e all’Amministrazione Comunale di Corato di tutti i decessi;
- la pulizia delle gabbie e dei recinti ove vengono custoditi i cani;
- la comunicazione al Servizio Veterinario competente per territorio di ogni sintomo di malattia epidemica, nonché ogni altra notizia di particolare rilevanza;
- di far conoscere, dietro richiesta dell’Amministrazione, formulata anche per le vie brevi, il numero dei cani custoditi al momento;
- i cani deceduti presso la/e struttura/e canile/i devono essere stoccati in loco secondo modalità di legge. Lo smaltimento delle carcasse dei cani avverrà con le modalità prescritte dall’ufficio competente e con le modalità prescritte dall’ASL competente.
Gli oneri trasporto delle carcasse e smaltimento presso strutture che saranno indicate dal Comune, graveranno a carico del bilancio Comunale. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario del servizio di ricovero e mantenimento ospita i cani in canile/i siti in altri comuni, il trasporto delle carcasse presso le strutture individuate dal Comune avverrà a cura e spese del soggetto aggiudicatario.
Art. 6 - Sistema di rilevazione
- Al momento della consegna al rifugio/i (presa in carico), per ogni cane dovrà dal Responsabile della struttura, essere acquisita scheda segnaletica (compilata a cura del Servizio Veterinario della ASL competente, comprovante, l’avvenuta iscrizione all’anagrafe canine e la relativa identificazione a mezzo microchips dell’animale;
- al momento della presa in carico dell’animale, il Responsabile del rifugio ospitante, provvederà in loco alla identificazione dell’animale, atto formale di corrispondenza e verifica del numero rilevato (microchips) sulla scheda segnaletica individuale dell’animale;
- dette schede saranno acquisite dall’aggiudicatario del servizio presso il canile ospitante l’animale;
Art. 7 - Vigilanza e controlli
L’Amministrazione Comunale, attraverso gli Uffici preposti, si riserva la più ampia facoltà, senza che l’aggiudicatario del servizio possa nulla eccepire, di accedere a suo insindacabile diritto ed in qualsiasi momento alla/e struttura/e canile/i, per effettuare verifiche e controlli sul mantenimento dei requisiti di idoneità della/e struttura/e, sullo stato igienico sanitario, secondo quanto previsto da disposizioni legislative in materia di Polizia Veterinaria e di Randagismo Canino, nonché, per il controllo a scadenza periodica o comunque nei casi che lo ritenga opportuno per verificare la presenza numerica dei cani ricoverati.
Per una corretta funzionalità dei controlli l’aggiudicatario del servizio è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria.
Art. 8 - Accesso al canile
Potrà essere consentito l’accesso al canile ai cittadini che intendono chiedere in affido un animale, previa intesa e direttive dell’Ufficio Comunale preposto al servizio.
Art. 9 - Decesso
La comunicazione di decesso di un animale ricoverato nel/i canile/i, deve essere comunicata al Servizio Veterinario dell’ASL competente e all’Ufficio Comunale preposto entro e non oltre sette giorni dall’evento, con l’indicazione dello stato segnaletico e il numero di microchip identificativo.
Il decesso è annotato sul registro di carico e scarico.
Art. 10 - Affido
Il richiedente l’affido di un cane ricoverato nel canile, prima di ricevere l’animale, deve inoltrare richiesta di affido al Comune presso l’Ufficio preposto, al fine di essere autorizzato al prelievo, previo espletamento delle relative formalità presso il servizio veterinario comunale.
La cessione definitiva dell’animale all’affidatario deve essere comunicata all’Ufficio Comunale competente, con l’indicazione dello stato segnaletico e il numero di microchip identificativo.
L’affido è annotato sul registro di carico e scarico.
Art. 11 - Obblighi e Divieti
L’aggiudicatario è obbligato a:
- verificare il numero di identificazione (microchip) al momento di introduzione dell’animale nel canile.
- assicurare in qualunque momento l’ospitalità per un numero massimo di 200 cani, numero che potrà variare nel corso della durata dell’affidamento del servizio secondo esigenze;
- garantire la limitazione delle nascite sulle femmine ospitate mediante intervento di sterilizzazione (metodo chirurgico della ovarioistereictomia), di concerto con il servizio veterinario comunale, atti al controllo delle nascite come previsto dalla Legge quadro n. 281/91 art. 2 – 1° comma, Legge Regionale
n. 12/98 art. 5 – 2° comma, Circolare del Ministero della Sanità n. 9/92 e Delibera di Giunta Regionale n. 7482/96;
- garantire l’igiene e la pulizia degli spazi destinati al ricovero degli animali;
- garantire un’alimentazione adeguata alle esigenza di ogni singolo animale;
- garantire l’assistenza sanitaria agli animali ammalati;
- garantire rapporti corretti con il cittadino;
- provvedere alla custodia e all’accudimento dei cani randagi ospitati a mezzo di propri addetti, per i quali si fa obbligo di stipulare ai sensi della legge n. 266/91 idoneo contratto di assicurazione per danni che dovessero subire gli addetti stessi durante lo svolgimento delle attività e per danni a terzi derivanti dalla stesa attività;
- adeguare in tempi brevi le propria/e struttura/e alle eventuali nuove disposizioni di legge che dovessero intervenire in materia di randagismo.
- a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, nonché a comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- a garantire, ai sensi dell’art. 2 comma 371 della Legge Finanziaria del 21 dicembre 2007 che integra la Legge 281/91, l’accesso e la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni dei cani.
È fatto assoluto divieto:
- ricoverare presso il canile rifugio, unità canine non autorizzate;
- trasferire e ricoverare presso altri canili rifugio cani, senza la prescritta autorizzazione;
- affidare cani a privati senza la prescritta autorizzazione;
- ospitare cani privati o provenienti da Enti pubblici o privati nei recinti e box destinati al ricovero dei cani del Comune di Corato;
- sopprimere gli animali ospitati, fatta eccezione per i casi previsti dall’art 2 – comma 6 della Legge 281/91 e sue modificazioni.
- mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali ricorrendo a violenze e percosse.
- mettere gli animali in spazi angusti, privi dell’acqua e del cibo necessario.
- tenere cani legati a catena.
- detenere animali in numero maggiore a quello prescritto nella autorizzazione amministrativa e sanitaria.
Art. 12 - Pagamento
Il pagamento verrà effettuato con le seguenti modalità:
- con cadenza mensile e comunque entro il termine di giorni 40 dalla presentazione di fattura a firma del Responsabile del canile con indicazione in specifico:
a) prestazione resa;
b) il numero dei cani presenti;
c) i giorni effettivi di ricovero dei cani in vita e di quelli deceduti o affidati a privati.
All’uopo si precisa che per il minor numero di cani ricoverati, l’aggiudicatario del servizio nulla pretenderà in merito.
Art. 13 - Penalità
Qualora si riscontrassero inadempienze imputabili all’aggiudicatario del servizio, questi sarà invitato a porvi rimedio entro il termine che sarà indicato dall’Amministrazione, nel rispetto delle norme contrattuali e degli obblighi previsti per legge;
L’Amministrazione, scaduto detto termine, senza esito, potrà rivalersi nei confronti dell’aggiudicatario del servizio, applicando una penale giornaliera di € 50,65 (cinquanta/sessantacinque), salvo risoluzione della presente convenzione ove lo ritenesse opportuno.
Art. 14 - Risoluzione del contratto
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi :
a) grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) subappalto non espressamente autorizzato dal Committente;
c) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
Il Committente può inoltre recedere dal contratto d’appalto negli ulteriori seguenti casi:
d) per motivi di pubblico interesse;
e) in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.
L’Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa allo stesso soggetto non imputabile, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218,1256,1463 cod. civ.)
Art. 15 - Riservatezza e trattamento dei dati personali
Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:
- finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all’esecuzione della prestazione nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003;
- modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati;
- categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990.
- diritti del concorrente interessato: Relativamente ai suddetti dati, al concorrente in qualità di interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 1\96/2003. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
- Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.
- In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, restando salvo ed impregiudicato il diritto dell’Amministrazione Comunale al risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati.
Art. 16 - Risoluzione delle controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente alla osservanza ed alla attuazione delle prescrizioni di cui al presente Capitolato, le parti potranno adire l’Autorità giudiziaria ordinaria il cui Foro competente è quello di Trani.
Art. 17 - Cauzione definitiva
A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà costituire, nelle forme di legge, una cauzione definitiva non inferiore al 10 % dell’importo di aggiudicazione, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del D.Lgs. nr. 163/2006.
Tale cauzione definitiva dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita all'impresa soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale e dopo che sarà stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
In caso di danno derivante da inadempienze della aggiudicatario, l’Amministrazione ha facoltà di incamerare, in tutto o in parte, il deposito cauzionale, con l’obbligo per il contraente di reintegrarlo o rinnovarlo nel termine di dieci giorni dall’invito, sempre che la Stazione Appaltante non determini la risoluzione del contratto, incamerando definitivamente il deposito stesso. L’Amministrazione ha facoltà di esercitare i diritti sopra indicati senza aver prima intimato o costituito in mora l’aggiudicatario, benefici ai quali lo stesso rinuncia. E’ fatto salvo il diritto della Stazione appaltante ad ottenere la rifusione dei danni derivanti dalla risoluzione del rapporto obbligatorio.
L’aggiudicatario che, per qualsiasi motivo, receda dal contratto incorre nella perdita del deposito cauzionale, senza possibilità alcuna di muovere opposizioni o sollevare eccezioni, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell’Amministrazione aggiudicatrice al risarcimento dei maggiori danni che non siano integralmente coperti dal deposito stesso.
Art. 18
La ditta affidataria dovrà assicurare il servizio con proprio personale. Nessun vincolo di subordinazione si intenderà instaurato tra Comune di Corato e la ditta convenzionata, né con i dipendenti impiegati dalla stessa addetti ai servizi oggetto della presente convenzione.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta affidataria del servizio, la quale ne è sola responsabile, anche in deroga ad eventuali norme che ne disponessero l’obbligo del pagamento e l’onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.
La ditta affidataria si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi, in vigore per il tempo e la località in cui si svolge l’appalto.
In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme del canone di appalto o della cauzione, senza che la ditta appaltatrice possa opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni.
Art. 19 - Spese di registrazione
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla registrazione, ivi compresi i diritti di segreteria e relativa imposta di registrazione sono a carico dell’aggiudicatario.
Art. 20 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto, nel presente Capitolato, si farà esplicito riferimento alle disposizioni leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile.
Cartella RANDAGISMOPL