COMUNE DI MOZZATE PROVINCIA DI COMO
COMUNE DI MOZZATE PROVINCIA DI COMO
Repertorio n.
CONTRATTO Dl MUTUO DI € ,00 tra la Banca
…………………e il Comune di MOZZATE. CIG: 6672184C68
L'anno duemilaSEDICI, addì …..…. ... ........., nella Residenza Municipale del Comune di Mozzate, avanti a me dott. ………….. Segretario del Comune di Mozzate, competente a ricevere gli atti in forma Pubblico - Amministrativa, per effetto dell'art. 97 del T.U.E.L. 267/2000, sono comparsi i Signori :
- da una parte -
1) ………………… nat a… il …………….. – C.F. , Responsabile del
Servizio Finanziario del Comune di Mozzate, Piazza Cornaggia, 2 - la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, che in seguito sarà anche denominata più semplicemente come "Comune “- C.F.:80009080138
- dall'altra parte -
2)……….. nato a …….il ………C.F…….. in rappresentanza della BANCA
……..., -in breve ………. - con sede legale in ………. codice fiscale
…………., in nome, per conto e nell’interesse della quale agiscono in conformità alla procura a firma di ………………., in forza della quale sono autorizzati a sottoscrivere con firma tra di loro abbinata il presente contratto.
Le parti, come sopra costituite da me personalmente conosciute quali giuridicamente capaci di contrarre, rinunciano col mio assenso, all'assistenza dei testimoni.
premesso
che questo Comune ha rispettato il Patto di stabilità per l’anno 2015;
che questo Comune ha approvato il bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 in data 17 dicembre 2015 e il rendiconto dell’esercizio
finanziario anno 2015 in data ;
che il mutuo viene contratto nel rispetto degli artt. 203 e 204 del T.U.E.L.
che alla contrazione del presente mutuo non ostano le disposizioni relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio e al risanamento finanziario di enti
locali dissestati.
che, ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 in materia di “Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” e con particolare riferimento all’art. 9 della delibera stessa, si allega al presente atto, previa lettura delle parti, sottoscrizione delle stesse e conseguente approvazione, sotto la lettera “….”, il “DOCUMENTO DI SINTESI” delle principali condizioni contrattuali
che riporta, tra l’altro, un “indicatore sintetico di costo” (ISC) pari a
…………%;
che il Comune di Mozzate ha avviato in data …….. una procedura ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 50/2016, per l’acquisizione di offerte per
l’assunzione di n. 1 mutuo di euro ( /00),
da destinare all’estinzione anticipata di mutuo con Fondo Eos, in esecuzione della determinazione del servizio finanziario n. 211 del 15.04.2016 e sulla base delle predette offerte ha aggiudicato la selezione alla xxxxxxxxxxxxxxxxxx con determinazione n. xxx del…..
che la Circolare 24 maggio 2010, n. 2276 – Adempimenti di cui all’art. 48
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza
pubblica), in prima attuazione e per consentire il normale svolgimento delle operazioni finanziarie nelle quali l’Amministrazione pubblica sia debitore, stabilisce che nei relativi contratti debba essere inserita apposita clausola che prevede l’obbligo, a carico degli istituti finanziatori di comunicare, entro dieci giorni dalla stipula del contratto, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nonché all’ISTAT e alla Banca d’Italia, l’avvenuto perfezionamento dell’operazione di indebitamento, unitamente alle ulteriori informazioni riguardanti l’operazione stessa, di cui al prospetto allegato alla Circolare, tramite posta elettronica certificata alle seguenti caselle: xx.xxxxxxxxxxxxxxxx00@xxx.xxx.xxx.xx; xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx00@xxx.xxx.xxx.xx;
xxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx; xxxxxxxxxxxxxxxx00@xxxxxxxxx.xxxxx.xx
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1.
La “Banca ………………………………….” concede a titolo di mutuo al
Comune di Mozzate che accetta, la somma di €. .=
( /00), occorrente per l’estinzione anticipata
parziale/totale di mutuo di € ,00 sottoscritto con
Fondo Eos- Sicav;
La Banca mutuante - ai sensi delle circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 15 del 28 febbraio 2007 e n. 2276 del 24 maggio 2010 - si impegna a comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla data odierna (data di stipula), al Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all’Istat e alla Banca d’Italia, l’avvenuto perfezionamento della presente operazione finanziaria, con indicazione delle informazioni di cui al prospetto allegato alla citata Circolare n. 2276/2010, tenuto conto della tipologia dell’operazione finanziaria perfezionata.”
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L. 136/210 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le Parti dichiarano che:
a) il Codice Identificativo di Gara (CIG) corrispondente al presente contratto è il n. 6672184C68 e dovrà essere riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati da entrambe le Parti;
b) tutti i pagamenti che il debitore dovrà effettuare in dipendenza del presente contratto di mutuo potranno essere eseguiti mediante accredito sul conto corrente bancario n. …… intestato all’ Istituto mutuante (ABI ….. CAB …… - IBAN: …………………………………………) o altra modalità comunicata formalmente dal creditore.; l’Istituto mutuante dichiara sin da ora che detto conto è da intendersi conto corrente dedicato, in via non esclusiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della citata L. 136/2010. ART. 2
L’ammortamento del presente mutuo decorre dal 01.07.2016 o comunque dalla data della effettiva erogazione se successiva.
L’erogazione dell’intero importo mutuato avrà luogo entro il 20.06.2016 sul conto corrente di tesoreria comunale n. IBAN: IT 65 P 0521651580000000050000 intestato all’Ente mutuatario presso il Tesoriere
comunale Credito Valtellinese;
L’Ente mutuatario utilizzerà il ricavato del mutuo per l’estinzione parziale del mutuo Fondo Eos - Sicav, in esecuzione della determinazione n. 211 del 15.04.2016, ovvero per il ripristino della disponibilità i cassa nel caso in cui il comune entro il 30.06.2016, ritenga opportuna l’estinzione predetta in pendenza della sottoscrizione del contratto. Le quietanze rilasciate dal Tesoriere dell’Ente costituiranno piena prova dell’avvenuta consegna delle somme.
Il Comune riconosce comunque che le evidenze contabili, elettroniche ed amministrative della Banca mutuante sono idonee, a tutti gli effetti, a comprovare le erogazioni effettuate a valere sul mutuo e le date delle stesse.
ART. 3
Il mutuo sarà ammortizzato in 10 anni con decorrenza e
sino al mediante numero due rate semestrali costanti
posticipate determinate con metodo Francese calcolando la quota capitale sulla base del tasso iniziale, (calcolato al tasso nominale annuo del xx (xx) corrispondente all’Euribor a 6 mesi come rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente il 01.12.2015) mantenendola invariata per tutta la durata del piano e quindi ricalcolando i soli interessi in occasione di ogni singola scadenza, da versarsi alle date del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno a cominciare dal 2016, come meglio precisato nel piano di ammortamento comprensivo di capitale ed interessi che, debitamente sottoscritto dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera ”…..” per farne parte integrante e sostanziale.
L’Ente mutuatario corrisponderà sul debito residuo, alle medesime
suindicate scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, interessi di ammortamento a un tasso di interesse nominale annuo, variabile semestralmente, pari all'Euribor a 6 mesi pubblicato sulla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters e sulla pagina 248 del circuito Telerate e rilevato il 2’ giorno lavorativo antecedente la data (1’ gennaio e 1’ luglio di ogni anno) di decorrenza di ciascun periodo e maggiorato di uno spread di (…)
punti percentuali offerto in sede di gara.
Gli interessi di ammortamento saranno calcolati su base 30/360 .
Le parti convengono che tutti i pagamenti dovuti alla Banca in dipendenza del presente contratto dovranno essere eseguiti secondo le modalità indicate all’art. 1: 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno. La Banca mutuante si impegna a comunicar tempestivamente al Comune l’ammontare degli interessi che verranno via via a maturare e, correlativamente, lo stesso Comune di obbliga a provvedere alle opportune ed eventuali variazioni di bilancio.
ART. 5
Il pagamento delle somme necessarie al servizio del mutuo viene garantito dall'Ente mutuatario mediante delegazione di pagamento - a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio comunale. In relazione a tale garanzia, I'Ente mutuatario assume i seguenti obblighi:
a) di notificare - ai sensi dell'art. 206 del Decreto Legislativo 267/00 - al Tesoriere comunale, il conseguente atto di delega non soggetto ad accettazione. In virtù dell'atto di delega notificatogli, il Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 220 del Decreto Legislativo 267/00, è tenuto ad
accantonare, anche a valere sull’eventuale quota disponibile
dell’anticipazione di tesoreria, e versare gli importi di volta in volta dovuti per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo a favore della Banca mutuante, alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennità di mora di cui al successivo art. 6 in caso di ritardato pagamento;
b) di iscrivere quanto dovuto per il servizio del mutuo nella parte passiva del proprio bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo stesso. Resta, inoltre, espressamente inteso che, qualora il Tesoriere comunale non effettuasse gli integrali pagamenti alle scadenze stabilite, dovrà provvedervi direttamente ed immediatamente l'Ente mutuatario, senza necessità di alcun atto di costituzione in mora da parte della Banca mutuante;
c) di inserire, in ogni contratto di Tesoreria che sarà stipulato entro il periodo di ammortamento del mutuo, l'obbligo per il Tesoriere comunale di effettuare alle prescritte scadenze i versamenti di cui al presente contratto di mutuo;
d) di trasmettere alla Banca mutuante, in caso di sostituzione del Tesoriere comunale, entro 30 gg. dalla data di stipula della nuova convenzione di tesoreria, una copia conforme all’originale della suddetta convenzione nonché la nuova delegazione di pagamento munita della relata di notifica in originale al nuovo Tesoriere.
e) di adottare per ogni semestre la deliberazione prevista dall’art. 159, comma 3, del Decreto Legislativo 267/00, provvedendo ad inserirvi gli importi dovuti in dipendenza del mutuo e a notificarla al Tesoriere comunale,
ART. 6
Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, a qualunque causa dovuto, compresa quella di forza maggiore, delle somme dovute per il servizio del mutuo, di cui agli artt. 3 e 4, alle scadenze ivi stabilite, saranno dovuti dal Tesoriere comunale alla Banca mutuante, dalla data di scadenza fino alla data dell'effettivo pagamento, oltre alle somme insolute, anche gli interessi di mora.
Nel caso di ritardo da parte dell’Ente nell’effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Prestito per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull’importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati ad un tasso pari al Parametro Euribor, in vigore nel periodo in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi di mora saranno calcolati sull’importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
La Banca mutuante potrà parimenti richiedere la risoluzione del presente contratto a danno dell'Ente mutuatario nel caso di mancato adempimento da parte di esso Ente mutuatario a qualsiasi degli obblighi previsti a suo carico dal contratto medesimo.
Costituisce altresì clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 x.x., xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx alle parti, degli obblighi assunti dalla medesime con il presente Contratto, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 da intendersi qui integralmente richiamata.
ART. 7
E’ consentita l’estinzione anticipata, totale o parziale, del presente mutuo – a partire dall’inizio dell’ammortamento del mutuo stesso senza penali alle
seguenti condizioni:
1. che l'Ente mutuatario risulti in regola con ogni obbligo dipendente dal contratto;
2. che il pagamento sia eseguito in corrispondenza di una delle scadenze fissate per il pagamento degli interessi nei termini dei precedenti artt. 3 e 4;
4. L’Ente mutuatario dovrà pagare alla Banca mutuante il capitale e gli interessi maturati sul capitale fino al giorno dell'estinzione.
L’Ente mutuatario non corrisponderà alla Banca alcuna rifusione a titolo di indennizzo e/o penale per l'estinzione anticipata.
L’estinzione anticipata parziale comporterà la riduzione proporzionale dell'importo delle semestralità residue, fermo il numero di esse originariamente pattuito.
ART. 8
Le rate di interessi e/o capitale del mutuo ed ogni somma comunque dovuta alla Banca debbono essere corrisposte al netto di ogni eventuale onere derivante da tasse, imposte o aggravio che venissero a colpire la banca in occasione o in dipendenza del contratto di mutuo, salvo quanto già previsto al successivo art. 12
ART. 9
Per qualunque controversia, inerente e conseguente al presente contratto, le parti dichiarano la competenza esclusiva del Foro di COMO
ART. 10
Le parti eleggono domicilio come segue:
- la “Banca ………………………………….” in …………., presso la propria Sede legale in ……… in ………………………..; PEC:
ART. 11
Ai sensi della richiamata delibera CICR del 4 marzo 2003 e con particolare riferimento all’art. 8 della delibera stessa, concernente il diritto del “cliente” di ottenere, prima della conclusione del contratto, copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula – al fine di una ponderata valutazione del suo contenuto – l’Ente mutuatario dichiara di essersi avvalso del diritto suddetto.
ART. 12
Le spese di stipulazione del presente atto, nonché tutte le spese di qualsiasi genere, inerenti e conseguenti, comprese quelle per la notifica prevista al punto b) del precedente art. 5, e quelle per una copia in forma esecutiva da consegnarsi alla Banca mutuante e per tutte le altre copie autentiche occorrenti, sono a carico della Banca mutuante.
ART. 13
E’ vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto ART. 14
Le parti, ai sensi della normativa vigente, consentono il trattamento dei dati personali contenuti nel presente capitolato, esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi derivanti dal capitolato stesso.
E richiesto io segretario rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su nr. 11 pagine a video, dandone
lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro
volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del
D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 – Codice dell'Amministrazione Digitale - firme di seguito verificate ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013
Letto confermato e sottoscritto per XXXXXXXXXXXX
X.xx digitalmente per il COMUNE DI MOZZATE
Il Responsabile del servizio X.xx digitalmente
In presenza delle parti io Segretario Comunale , ufficiale rogante, ho firmato il presente documento informatico con firma digitale
IL SEGRETARIO COMUNALE dott. X.xx digitalmente