CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL PROFESSIONISTA AVVOCATO
FASCICOLO INFORMATIVO
(Modello FI-AGSE-PI-AVV)
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL PROFESSIONISTA AVVOCATO
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario;
2) Condizioni di Assicurazione
3) Modulo di proposta
Deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
AVVERTENZA
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Denominazione, forma giuridica ed eventuale gruppo di appartenenza;
ArgoGlobal SE è parte di : ARGO GROUP 000 Xxxxx Xxx Xxxx Xxxxxxxx XX 00 Xxxxxxx
b) Indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, comprensivo dell’indicazione dello Stato;
Xxxxxxxxx Xxxxx, Xx. 0, Xxxx-Xx-Xxxx Xxxxxxxx - XXX 0000 - Xxxxxx – Xxxxx
c) Indirizzo dell’eventuale sede secondaria con cui sarà concluso il contratto, comprensivo dell’indicazione dello Stato;
non ricorre
d) Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica;
x00 000 00 00 00 - http:// xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx - xxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
e) Estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e il numero di iscrizione all’albo delle imprese di assicurazione. Le imprese straniere specificano se operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi e indicano l’Autorità di vigilanza al cui controllo sono sottoposte.
Codice IVASS dell’impresa 40522 data di iscrizione all’elenco imprese 24/04/2013 n. di iscrizione II.01223 Impresa straniera operante in regime di libertà di prestazione di servizi Autorità di vigilanza al cui controllo è sottoposta MFSA – Malta (xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx tel x000 0000 0000)
2. Informazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa
1. Il Patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 7,300,212
2. Il requisito Patrimoniale “General Insurance Capital Requirement “ è pari a € 3,700,000
3. L’indice di solvibilità (%) è quindi 1.35% (come da ultimo “Margin of Solvency” inviato per il period al 30 Giugno 2014)
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Rinnovo del contratto
AVVERTENZA: ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in polizza apposita clausola derogatoria, In mancanza di disdetta da entrambe le parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni della scadenza annuale, il presente Certificato sarà rinnovato per un anno e così successivamente il rinnovo avverrà in forma espressa con rilascio di una modulo di copertura e quietanza del premio e previa dichiarazione di non cambiamento del rischio.
Nel caso in cui una CIRCOSTANZA e/o una RICHIESTA DI RISARCIMENTO sia stata noticata agli ASSICURATORI, la POLIZZA non potrà essere rinnovata automaticamente.
Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina degli specifici articoli delle condizioni di assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Coperture assicurative
Il contratto permette di assicurarsi contro i rischi derivanti dallo svolgimento della attività professionale indicata in polizza.
Si rinvia per la disciplina specifica agli articoli delle condizioni di assicurazione di seguito indicati.
• SEZIONE A: Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale: “ Oggetto della assicurazione”
• SEZIONE B: Assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi: “ Oggetto della assicurazione”
• SEZIONE C: Norme comuni alle Sezioni A e B : “ Inizio e termine della garanzia Claims Made”
• CONDIZIONI PARTICOLARI AVVOCATI: “ Oggetto della assicurazione”
Limitazioni ed esclusioni
AVVERTENZA Il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, nonché ipotesi di sospensione della stessa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo, come disciplinato negli Art. delle condizione di Assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio.
NORME COMUNI ALLE SEZIONI A E B: “Delimitazioni dell’ Assicurazione”, “ Regolazione del Premio”
NORME GENERALI: “ Dichiarazioni relative alla circostanze del rischio” , “ Decorrenza delle garanzie e pagamento del premio”, “ Estensione territoriale”, “ Altre assicurazioni “, “ Modifiche dell’assicurazione”.
CONDIZIONI PARTICOLARI
AVVOCATI: “ Esclusioni”
CONDIZIONI DI OPERATIVITA’ DELLE GARANZIE:
AVVOCATI: “ Estensione territoriale” e “Procedimento Arbitrale”
AVVERTENZA Nel contratto le garanzie vengono prestate entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurate prescelte; si rammenta inoltre che può essere prevista l’applicazione di scoperti e/o franchigia in sede di corresponsione dell’indennizzo.
Per Maggior dettaglio si rinvia agli articoli che di seguito si riportano. Condizioni di assicurazione:
• SEZIONE A: Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale: “ Limiti di indennizzo”
• SEZIONE B: Assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi: “ Limiti di indennizzo”
• CONDIZIONI PARTICOLARI
AVVOCATI : “Limiti di Indennizzo.- Franchigia o Scoperto” e “Mediazione Civile”
Esemplificazione dell’applicazione di scoperto e/o franchigia
• Franchigia 250 Euro
- Danno accertato 1.000 euro
- Danno liquidato 750 euro
• Scoperto 10 %, minimo 500 euro
- Danno accertato 8.000 euro
- Scoperto 10% = 800
- Danno liquidato = 8.000 – 800 = 7.200 euro
- Danno accertato 1.000 euro
- Scoperto 10% = 100 = si applica scoperto minimo
- Danno liquidato = 1.000 – 500 = 500 euro
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio
AVVERTENZA Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C.).
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’Art.
1898 C.C.. Si rimanda alla lettura delle condizioni di Polizza.
6. Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. Si concorda che ogni pagamento, purché eseguito dal Contraente entro il termine di scadenza dell'obbligazione presso il Corrispondente al quale è assegnato il contratto, costituisce atto liberatorio.
Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi (D.Lgs. 7 settembre 2005, N. 209 – Codice delle assicurazioni private):
a. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
b. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
Avvertenza: L’intermediario può discrezionalmente applicare sconti commerciali rispetto al premio di tariffa pur sempre entro limiti e vincoli predeterminati dall’Impresa, l’intermediario può discrezionalmente limitare l’entità degli accessori applicati.
7. Rivalse
AVVERTENZA In caso di pagamento di somme da parte degli Assicuratori ai sensi del Contratto ed ove previsto dal contratto e o dalla legge applicabile, essi saranno surrogati, fino alla concorrenza dell'ammontare delle somme pagate e delle spese sostenute, nei diritti del Contraente/Assicurato nei confronti dei terzi responsabili.
Quanto ai presupposti e agli effetti dell'esercizio da parte degli Assicuratori dei diritti di surrogazione si rinvia alla polizza nel dettaglio.
8. Diritto di recesso
AVVERTENZA Dopo ogni denuncia di xxxxxxxx e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.
Nel caso in cui a recedere siano gli Assicuratori verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto dalla polizza nel dettaglio.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono entro 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione per responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
10. Legge applicabile al contratto
Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle condizioni di polizza nel dettaglio
11. Regime fiscale
L'aliquota d'imposta è pari al 22.25% ed è posta a carico del Contraente/Assicurato.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA Il contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per la ricerca e stima del danno. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio alla disciplina specifica degli specifici articoli di polizza.
13. Reclami
Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d’Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati per iscritto ad ArgoGlobal SE - Caledonia Tower, No. 1, Quis-Si-Sana Seafront - SLM 3114 Sliema – Malta
- Tel. x00 000 00 00 00 - http:// xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx – email xxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, servizio tutela degli utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da ArgoGlobal SE In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d’affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere “Fin-net”, trasmettendo il proprio reclamo all’IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente Malta : MFSA Malta Financial Services Authority Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx - Xxxxxxxx Xxxx XXX0000 Xxxxxx XXXXX - telefono x000 0000 0000;
La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.
14. Arbitrato
Nei limiti previsti dalla legge, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti saranno decise a mezzo arbitrato rituale secondo diritto.
AVVERTENZA Le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto saranno risolte mediante arbitrato, in deroga alla competenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria.. Al riguardo si rinvia a quanto previsto delle Condizioni Generali di Assicurazione (articolo 21).
* * *
ArgoGlobal SE è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale Xxxx Xxxxx
GLOSSARIO
"ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL PROFESSIONISTA"
Il presente glossario, il cui attento esame consente una migliore comprensione dei termini e delle condizioni del contratto di assicurazione proposto, non costituisce deroga od integrazione dei termini contrattualmente definiti nelle sezioni “Definizioni”.
ASSICURATO
In termini generali, l’assicurato è il soggetto esposto al rischio. Nelle assicurazioni contro i danni, in particolare, l’assicurato è il titolare dell’interesse economico protetto (ad esempio, il patrimonio del soggetto assicurato contro il rischio di responsabilità civile).
L’assicurato non coincide necessariamente con il contraente, che è colui che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagare il premio.
CONTRAENTE
Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l’assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare.
DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI
Informazioni relative al rischio fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente (articoli 1892 - 1893 del codice civile).
INDENNIZZO
Somma dovuta dall’assicuratore in forza del contratto ed a seguito di un sinistro.
MASSIMALE
Il massimale di polizza individua la massima esposizione dell’assicuratore e, dunque, la misura massima dell’indennizzo.
PREMIO
Il corrispettivo che il contraente è obbligato a pagare all’assicuratore a fronte del trasferimento del rischio mediante il contratto di assicurazione.
QUIETANZA
E' la documentazione che attesta il pagamento del premio o la riscossione di un indennizzo. Nel primo caso l’assicurazione darà al contraente quietanza per il pagamento del premio, nel secondo caso l’assicurato o il terzo danneggiato sottoscrivono quietanza alla compagnia assicuratrice per la riscossione dell’indennizzo.
SCOPERTO
Quota percentuale di un danno indennizzabile che, in caso di sinistro, rimane a carico dell’assicurato.
Per le ulteriori definizioni si rinvia alla sezione Definizioni della polizza
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL PROFESSIONISTA
Conforme alle previsioni del Decreto del 22 settembre 2016 (G.U. dell’11 ottobre 2016, n. 238)
La presente Assicurazione è stipulata nella forma “Claims Made”, vale a dire a copertura dei reclami avanzati nei confronti dell’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità della garanzia e che si riferiscano a fatti verificatisi entro il periodo di retroattività previsto dal Decreto del 22 settembre 2016
SOMMARIO DEFINIZIONI
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE
SEZIONE A - Assicurazione della responsabilità civile professionale Art. 1 Oggetto dell'assicurazione
Art. 2 Rischi esclusi dall'assicurazione
SEZIONE B - Assicurazione della responsabilità civile rischi diversi Art. 3 Oggetto dell'assicurazione
SEZIONE C - Norme comuni alle Sezioni A e B Art. 4 Limiti di indennizzo – Franchigia o Scoperto
Art. 5 Inizio e termine della garanzia – Claims Made Art. 6 Dichiarazioni dell’Assicurato
Art. 7 Delimitazioni dell'assicurazione
Art. 8 Gestione delle vertenze di danno - spese legali Art. 9 Calcolo del premio
Art. 10 Comportamento in caso di sinistro
Art. 11 Studio Associato – Persone Assicurate
Art. 12 Giovani Professionisti (Valida solo per il caso di assicurato persona fisica)
Norme generali
Art. 13 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 14 Decorrenza delle garanzie e pagamento del premio Art. 15 Oneri fiscali
Art. 16 Rinnovo dell’Assicurazione in forma espressa Art. 17 Diritto di recesso
Art. 18 Estensione territoriale Art. 19Altre assicurazioni
Art. 20 Modifiche dell'assicurazione Art. 21 Procedimento arbitrale
Art. 22 Rinvio alle norme di legge Art. 23 Clausola Broker
CONDIZIONI PARTICOLARI
Avvocati
NORME DI LEGGE
DEFINIZIONI
ASSICURAZIONE: POLIZZA
MODULO DELLA SPECIFICA:
CONTRAENTE: ASSICURATO: ASSICURATORI:
PREMIO:
RISCHIO:
SINISTRO:
RICHIESTA DI RISARCIMENTO:
CIRCOSTANZA:
INDENNIZZO: SCOPERTO:
FRANCHIGIA: DANNI MATERIALI:
PERDITE PATRIMONIALI: INTROITI:
CORRISPONDENTE: BROKER:
il contratto di assicurazione;
il documento che prova l'assicurazione;
il documento, xxxxxxx a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo;
il soggetto che stipula l'assicurazione;
il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
La Compagnia ArgoGlobal SE - Xxxxxxxxx Xxxxx, Xx. 0 Xxx-xx-xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx XXX0000
la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori; la probabilità che si verifichi il sinistro;
la Richiesta di Xxxxxxxxxxxx in relazione ed in conseguenza dell’evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
qualsiasi comunicazione scritta o procedura legale (citazione in giudizio o altre domande giudiziali dirette o riconvenzionali), proveniente da terzi nei confronti dell’Assicurato per Danni materiali o Perdite patrimoniali per le quali è prestata l’Assicurazione;
a) qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Assicurato;
b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un Assicurato, da cui possa trarne origine una Richiesta di Xxxxxxxxxxxx;
c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un Assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una Richiesta di Xxxxxxxxxxxx nei suoi confronti;
d) un’intimazione dell’intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti di qualsiasi Assicurato;
e) qualsiasi specifica e conosciuta critica, qualsiasi disputa diretta od indiretta (anche se non motivata) espressa od implicita, relativa alla prestazione di qualsiasi Assicurato o di un soggetto di cui il Contraente sia responsabile, che possa dar luogo ad una Perdita patrimoniale o un Danno materiale a terzi;
f) qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida che contenga un’istanza di risarcimento e/o un espresso riferimento ad uno o più Assicurati;
la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro;
la somma, espressa in misura percentuale, che dedotta dalla liquidazione, rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
la somma, espressa in valore assoluto, che dedotta dalla liquidazione, rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose;
il pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose;
il volume di affari relativo all'attività oggetto dell'assicurazione dichiarato in polizza al netto dell’I.V.A. e delle cessioni di beni ammortizzabili;
il soggetto che emette ed amministra il contratto;
l’intermediario (persona fisica o giuridica) iscritto al RUI ove indicato nel Modulo della Specifica.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE
Sezione A - Assicurazione della responsabilità civile professionale
Art. 1- Oggetto dell’Assicurazione
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di errori commessi nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi che la regolano.
Sono comprese in garanzia le Perdite Patrimoniali conseguenti a:
a) smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
b) sanzioni, multe e ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto dei suoi dipendenti.
L'assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei collaboratori, facenti parte dello studio ed iscritti al relativo albo professionale, se previsto, nonché dei praticanti.
Art. 2- Rischi esclusi dall’Assicurazione
L'Assicurazione non vale per:
a) le Perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di titoli al portatore salvo quanto previsto dal DM 22 settembre 2016 relativamente alla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi ;
b) le sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente all'Assicurato, nonché per le sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato od obbligato in solido al pagamento;
c) le Perdite patrimoniali derivanti da interruzioni, sospensioni totali o parziali, mancato o ritardato avvio di attività
industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi salvo che il danno non sia da mettere in relazione con l’esercizio della attività professionale.
d) le Perdite patrimoniali conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardo o mancato pagamento dei premi;
e) i danni e le perdite di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, anche quale concausa od occasione dal mancato riconoscimento di qualsiasi data come data effettiva di calendario, da parte del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware di proprietà o meno;
f) la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa; salvo che il danno non sia da mettere in relazione con l’esercizio della attività professionale.
g) Richieste di Risarcimento già presentate all’Assicurato, o derivanti da fatti e/o circostanze già conosciuti o che avrebbe potuto conoscere usando l’ordinaria diligenza, prima dell’inizio della validità della garanzia;
h) la responsabilità derivante dall'esercizio di nuove attività professionali istituite da leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione del contratto;
i) i danni e le perdite di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, risultanti da o collegati a qualsiasi atto di terrorismo;
l) le Richieste di Risarcimento derivanti dalla presenza o le conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto;
m) i danni e le perdite di qualsiasi natura conseguenti a morte o lesioni personali o alla perdita o danneggiamento di beni materiali salvo quanto previsto dal DM 22 settembre 2016 .
Sezione B - Assicurazione della responsabilità civile rischi diversi
Art. 3- Oggetto dell’Assicurazione
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà o conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti, nonché per i danni arrecati a terzi dai collaboratori e dal personale dipendente;
b) 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e dal X.Xxx. 23 febbraio 2000, n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2) ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non eventualmente già rientranti nella disciplina del
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e del D.Lgs. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.M. 12/7/2000.
La presente garanzia è operante a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge e vale anche nei confronti dei suoi dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, qualora risulti che dette persone siano rimaste vittima di un infortunio in occasione di servizio per fatto imputabile alla responsabilità dell'Assicurato.
Sono in ogni caso escluse le malattie professionali;
c) ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato, o allo stesso intestati al PRA, ovvero a lui locati.
La presente garanzia è operante, a condizione che:
- i mezzi di cui sopra siano coperti da valida polizza di assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli;
- il dipendente-conducente sia munito di regolare e valida patente di guida.
È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa degli Assicuratori nei confronti dei responsabili.
L'assicurazione di cui ai punti a), b), c) vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 4 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Si conviene inoltre che la presente Assicurazione risponderà esclusivamente per le somme in eccesso alla Assicurazione della responsabilità civile automobilistica dei mezzi di cui al punto c) del presente articolo.
Sezione C - Norme comuni alle sezioni A e B
Art. 4 – Limiti di Indennizzo.- Franchigia o Scoperto
L'assicurazione di cui alle Sezioni A e B è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle Richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.
Si ritiene operante e quindi rimane a carico dell'Assicurato una Franchigia o uno Scoperto come indicato nel modulo della specifica e precisamente:
• uno Scoperto del 10% dell'importo di ogni Sinistro con il minimo assoluto indicato nel “Modulo della Specifica” e con il massimo pari al 2% dell'importo del massimale e, relativamente alla attività di Sindaco/Revisore, con uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di € 2.000,00 ed il massimo del 3% del massimale assicurato
• una Franchigia fissa per ogni Sinistro come indicata nel “Modulo della Specifica”
Il massimale e lo Scoperto / Franchigia restano unici anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati. Il massimale indicato del Modulo della Specifica si deve intendere unico per entrambe le Sezioni di Xxxxxxx.
L’Assicuratore xxxx'comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto,ferma restando la facolta' di recuperare l'importo della franchigia o dello scoperto dall'assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.
Art. 5- Inizio e termine della garanzia - Claims Made (Sez.A) e Loss Occurrence (Sez.B)
L'assicurazione di cui alla sezione A , anche eventualmente a beneficio degli eredi dell’assicurato, vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità della presente copertura e, limitatatmente a coloro che abbiano cessato l’attività nel periodo di vigenza della polizza, entro 10 anni dalla scadenza della assicurazione.
Nel caso di cessazione della attività nel periodo di vigenza della polizza il Contraente dovrà inviare agli Assicuratori comunicazione scritta per questa estensione entro 30 giorni dalla data di cessazione della attività.
E’ dovuto un premio aggiuntivo annuale per il Maggior Termine per la Notifica dei Reclami Tale premio addizionale pari al 50% dell’ultimo premio pagato.
Limitatamente alle attività svolte in forma individuale, nel caso che la cessazione sia da mettere in relazione con il decesso dell’assicurato, questo, va comunicato a cura degli eredi, alla compagnia assicurativa entro 30 giorni, affinchè la polizza possa essere estinta o mantenuta in essere.
Se gli aventi diritto, decidono di non mantenere in essere la copertura questa cessa con effetto dalla data di decesso dell’assicurato.
Se gli aventi diritto, decidono di mantenere in essere la copertura questa viene mantenuta relativamente al Maggior Termine per la Notifica dei Reclami contro versamento del premio aggiuntivo annuale pari al 50% dell’ultimo premio pagato.
Il Limite di Indennizzo complessivo indicato nel Modulo non è in alcun modo aumentato in virtù di questa estensione
Nel caso la presente polizza sia la continuazione o sostituzione di precedenti polizze stipulate per lo stesso rischio, l’efficacia della retroattività prevista dalla presente polizza decorre dalla data di inizio della retroattività prevista dalla prima polizza stipulata e rinnovata senza soluzione di continuità, fermo restando il massimale previsto dalle precedenti coperture assicurative continue
Art. 6 - Dichiarazioni dell’Assicurato
Agli effetti degli artt. 1892, 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti illeciti, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento per fatto a lui imputabile già al momento della stipulazione dell'assicurazione.
Qualora, cessata l'attività per quiescenza o per altro motivo comunque diverso dalla sanzione disciplinare, l'Assicurato intenda continuare a giovarsi delle garanzie di cui alla presente polizza per fatti commessi anteriormente a tale cessazione e durante il periodo di efficacia della polizza, gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, su richiesta dello stesso o dei suoi eredi, un'analoga polizza di durata annuale, rinnovabile, previo pagamento di un premio annuale pari al 40% dell'ultima annualità, conguagli compresi.
Art. 7- Delimitazioni dell’Assicurazione Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
c) le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate nella lett. a), rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile, amministratore o ne esercitino il controllo.
Non sono compresi i danni:
d) da furto;
e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
f) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'art. 1;
g) derivanti dalla circolazione di veicoli a motore su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate, nonché dalla proprietà o uso di natanti o aeromobili; h) conseguenti a inquinamento o danno ambientale da qualunque causa determinati;
i) verificatisi in connessione con:
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici);
- produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.
Art. 8- Gestione delle vertenze di danno - spese legali
Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sostenute vengono ripartite fra gli Assicuratori e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Gli Assicuratori non riconoscono le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Art. 9- Calcolo del Premio
Il Premio è parametrato all'ammontare degli introiti dichiarati relativi all'ultimo esercizio per come esposti nel Modulo della Specifica. Questo principio è valido con riferimento ad ogni annualità assicurativa, a tale scopo, non oltre 30 giorni prima della scadenza del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto agli Assicuratori l'indicazione dei dati necessari per la tariffazione del rischio in modo che il relativo Premio possa essere calcolato e i nuovi termini e condizioni applicate.
Si stabilisce che, ove (sulla base di circostanze oggettivamente rilevanti) il Contraente abbia motivo di ritenere che l’ammontare degli introiti relativi all’esercizio in corso dovesse essere superiore di oltre il 50% dell'ammontare degli introiti dichiarati relativi all'ultimo esercizio, il Premio sarà parametrato all’ammontare degli introiti relativi all’esercizio in corso.
Art.10- Comportamento in caso di sinistro
Denunciato il Sinistro entro il termine di dieci giorni, l'Assicurato dovrà fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare gli Assicuratori in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).
Art. 11- Studio associato- Persone Assicurate.
Qualora l’Assicurato sia uno "Studio associato" la garanzia di polizza è valida sia per l’attività svolta dallo Studio Associato che per la responsabilità civile professionale dei singoli professionisti indicati nel Modulo della Specifica per l’attività svolta in qualità di associati ed in nome e per conto dello Studio Associato.
Nell’eventualità di cessazione anticipata dell’incarico di uno o più persone assicurate, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentranti dal momento della nomina nell’incarico e previa comunicazione di inserimento da parte del Contraente e accettazione da parte degli Assicuratori.
La garanzia si intende prestata entro i limiti del massimale convenuto per sinistro e per anno assicurativo il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei professionisti indicati nel Modulo della Specifica con l'Assicurato/Contraente o tra loro.
Ai fini del calcolo del premio di cui ad art.9, l'Assicurato è tenuto a comunicare agli Assicuratori l'ammontare del fatturato, sia dello “Studio associato” che dei singoli professionisti indicati nel Modulo della Specifica in quanto assicurati anche per l’attività svolta e fatturata individualmente.
In caso di cessazione di uno o più Associati dalla partecipazione allo Studio professionale, la copertura assicurativa continuerà ad operare sino alla scadenza della polizza. Parimenti varrà per gli stessi la norma di cui all’art.5 (Inizio e termine della garanzia).
Art.12 – Giovani professionisti (Valida solo per il caso di assicurato persona fisica)
Xxx l’assicurato abbia iniziato l’attività e sia iscritto all’albo professionale (ove previsto) da non più di tre anni, come dichiarato nella proposta questionario che forma parte integrante di questa polizza, l’assicurazione verrà prestata dietro applicazione dello sconto del 20%; rimangono fermi i premi minimi ed il massimo cumulo di sconto tariffariamente applicabili.
Questa agevolazione cessa automaticamente alla scadenza annuale successiva per coloro che superano tale limite temporale.-
Norme generali
Art. 13- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C.).
Art. 14- Decorrenza delle garanzie e pagamento del premio
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. Si concorda che ogni pagamento, purché eseguito dal Contraente entro il termine di scadenza dell'obbligazione presso il Corrispondente al quale è assegnato il contratto, costituisce atto liberatorio.
Art. 15- Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 16- Rinnovo dell’Assicurazione in forma espressa
In mancanza di disdetta da entrambe le parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, la presente Assicurazione sarà rinnovata per un anno e così successivamente il rinnovo avverrà in forma espressa con rilascio di un modulo di copertura e quietanza del Premio e previa dichiarazione di non aggravamento del rischio.
Rimane ferma la comunicazione da parte dell’Assicurato, entro 30 giorni prima la data di scadenza della Polizza, degli introiti relativi al nuovo esercizio, in modo che il relativo Premio possa essere calcolato e i nuovi termini e condizioni applicate.
Nel caso in cui una Circostanza e/o una Richiesta di Risarcimento sia stata notificata agli Assicuratori, la Polizza non potrà essere rinnovata automaticamente.
Art. 17- Diritto di recesso
E’ escluso il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattivita'
Art. 18- Estensione territoriale
L'assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento presentate dinnanzi ad autorità dei Paesi dell’Unione Europea, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e della Svizzera e disciplinate dalle leggi vigenti in tali giurisdizioni. È in ogni caso condizione essenziale per l’operatività della garanzia che l’attività professionale sia svolta in conformità ai regimi di autorizzazione, iscrizione e/o abilitazione in vigore nelle diverse giurisdizioni.
Art. 19- Altre assicurazioni
Il Contraente e/o l'Assicurato non è obbligato ad informare gli Assicuratori dell’esistenza di qualsiasi altra Polizza e/o di polizze che possano essere sottoscritte successivamente a copertura degli stessi rischi assicurati con la presente. Peraltro, l’Assicurato è tenuto a fornire tale comunicazione – se ne è a conoscenza – nel caso sussista un Sinistro in conformità con l’articolo 1910, secondo comma, del Codice Civile. In tale caso la presente Xxxxxxx opererà a secondo rischio per l’importo che supera il limite di responsabilità dell’altra assicurazione, nei limiti del massimale stabilito.
Art. 20- Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 21- Procedimento arbitrale
Ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti in relazione alla esistenza, validità, efficacia, operatività, esecuzione e risoluzione dell’Assicurazione sarà decisa a mezzo di arbitrato rituale secondo diritto.
Ciascuna delle Parti nominerà il proprio arbitro e gli arbitri così nominati nomineranno, d'accordo tra loro, il terzo arbitro con funzioni di Presidente del collegio arbitrale. In difetto di accordo, la nomina del terzo arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede o residenza dell'Assicurato o del Contraente.
Salvo diversa pattuizione, l'arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla sede o residenza dell'Assicurato.
Ciascuna delle Parti anticiperà gli onorari e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del Presidente, con facoltà per il Collegio Arbitrale di regolare nel lodo l’allocazione finale degli onorari e delle spese dell’arbitrato.
Art. 22- Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.
Art. 23 - Clausola BROKER
Ove nel Modulo della Specifica fosse indicata una società di Brokeraggio, con la sottoscrizione della presente polizza l’Assicurato/Contraente conferisce mandato a tale società di rappresentarlo ai fini della presente Polizza.
Pertanto:
a) ogni comunicazione effettuata al Broker da Eagle Direct Srl si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
b) ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente/Assicurato a Eagle Direct Srl si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.
Gli Assicuratori conferiscono alla Società Eagle Direct Srl l’incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente Polizza.
Pertanto :
a) ogni comunicazione effettuata a Eagle Direct Srl si considererà come effettuata agli Assicuratori;
b) ogni comunicazione effettuata da Eagle Direct Srl si considererà come effettuata dagli Assicuratori.
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CONDIZIONI PARTICOLARI
In ossequio al disposto dal Decreto del 22 settembre 2016 (in G.U. dell’11 ottobre 2016, n. 238) e successive modifiche ed avuto riguardo per l’attività professionale svolta dall’Assicurato per come richiamata nel Modulo della Specifica si applicheranno le seguenti condizioni particolari.
Avvocati
Art. 1- Oggetto dell'assicurazione
L'assicurazione di cui all'art. 1 delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile" - di seguito, per brevità "Norme" - è prestata per l'esercizio della libera professione di avvocato in quanto iscritto al relativo Ordine, svolta nei modi e nei termini previsti dalla legge.
In conformità alle previsioni del DM del 22/09/2016 si stabilisce che:
1. L'assicurazione prevede la copertura della responsabilita' civile dell'assicurato per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attivita' professionale.
2. L'assicurazione copre la responsabilita' per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.
3. L'assicurazione deve copre la responsabilita' dell’assicurato anche per colpa grave.
4. L'assicurazione copre la responsabilita' per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi.
5. Non sono considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell'assicurato.
6. Ai fini della determinazione del rischio assicurato, per «attivita' professionale» si intende:
a) l'attivita' di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorita' giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;
c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;
d) la redazione di pareri o contratti;
e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attivita' di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.
7. E' facolta' delle parti pattuire l'estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attivita' al cui svolgimento l'assicurato sia comunque abilitato.
8. L'assicurazione prevede, altresi', la copertura della responsabilita' civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.
9. La copertura assicurativa si estende alla responsabilita' per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titolie valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.
10. In caso di responsabilita' solidale dell'assicurato con altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione prevede la copertura della responsabilita' dell'assicurato per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.
L’Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle seguenti attività:
• libero docente nonché titolare di cattedra universitaria;
• funzione di arbitro rituale o irrituale;
• funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall’Autorità giudiziaria e/o amministrativa, svolta nei termini previsti dall’ordinamento professionale.
Articolo 2 Esclusioni
Fermo quanto previsto dagli artt. 2 e 7 delle " Norme", l'assicurazione non vale:
a. per le Perdite patrimoniali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei C.A.A.F salvo che non sia nello svolgimento della attività professionale
b. fermo il disposto dell’Art. 1, sub 8 di cui sopra, l’assicurazione non vale per le perdite patrimoniali conseguenti all'attività dei collaboratori dell'Assicurato in proprio dagli stessi né per quella dei collaboratori non facenti parte dello studio.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Funzioni di sindaco/revisore
La garanzia è estesa a quanto l'Assicurato, nella sua qualità di Sindaco effettivo o supplente di società di capitali o altri enti e/o di revisore dei conti in enti pubblici, sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori documentati dai verbali o dalle relazioni obbligatorie del Collegio sindacale o del Collegio dei revisori, commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti per legge.
Si precisa che la garanzia riguarda l’attività dell’Assicurato limitatamente alla responsabilità civile a lui derivante nella sua qualità di avvocato e non per le responsabilità che per legge e/o regiolamento sono poste a carico degli amministratori.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dalla presente estensione di garanzia valgono le condizioni previste dalla Polizza.
Errato trattamento dei dati personali
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 – Codice della Privacy e successive modifiche e integrazioni, per Perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta , registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo, quale ad esempio quello costituito da una errata politica di trattamento dei dati personali di terzi.
Mediazione Civile
Xxxxx restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni di polizza, e sempre che l’Assicurato abbia pagato il Premio addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all’esplicazione dell’attività di Mediazione Civile, Commerciale e Tributaria, così come disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e dal D.M. 180/2010 e successive modifiche e/o integrazioni di legge.
La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia regolarmente iscritto nell’elenco dei Mediatori presso il Ministero della Giustizia.
All’Indennizzo liquidato ai termini della presente estensione di copertura viene applicata la franchigia/scoperto previste dal contratto.
Letto approvato e sottoscritto in data
Il Contraente/Assicurato
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
1) Anche agli effetti degli artt. 1892 e 1893 dei Codice Civile, l’Assicurato/Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti, con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente polizza, e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.
2) Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:
Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione (Sez. A) Art. 2 Rischi Esclusi Dall’Assicurazione
Art. 3 Oggetto dell’Assicurazione (Sez. B) Art. 5 Inizio e termine garanzia
Condizioni Particolari
Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione Art. 2 Esclusioni
Art. 7
Art. 8
Delimitazioni dell’Assicurazione
Gestione delle vertenze di danno spese legali
Art. 9 Calcolo del Premio
Art.13 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.14 Decorrenza delle Garanzie
e Pagamento del premio Art.16 Rinnovo dell’Assicurazione in
forma espressa Art.18 Estensione territoriale Art.19 Altre assicurazioni
Art.21 Art.23
Procedimento Arbitrale Clausola Broker
Il Contraente/Assicurato
NORME DI LEGGE
Articoli del Codice Civile richiamati in polizza
Art. 1892- Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di voler esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893- Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894- Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 1898- Aggravamento del rischio
Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1910- Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato è tenuto a dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'Assicurato è tenuto a darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.
Se un assicuratore è insolvente,la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.
Art. 1915- Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità (1914 C.C.).
Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (1932 C.C.).