REGIONE VENETO AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
REGIONE VENETO AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO RIVENDITA GIORNALI E RIVISTE POSTO NELL’ATRIO DEL MONOBLOCCO DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
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CAPITOLATO D’ONERI E TECNICO
Ultimo aggiornamento: marzo 2009
Art. n. 1
Oggetto, caratteristiche della fornitura
Il presente Capitolato d’oneri e tecnico ha per oggetto l’affidamento in concessione del “Servizio di rivendita giornali e riviste”, con vendita di articoli sanitari per l’igiene della persona e prodotti vari, per il periodo di anni 6 (sei).
Con l’affidamento in concessione, l’Azienda Ospedaliera di Padova intende attribuire al vincitore della gara la locazione di un chiosco ubicato nell’atrio del monoblocco ricavandone un canone concessorio, per l’attività commerciale sopraindicata.
Importo a base d’asta € 120.000.=, IVA esclusa. Sono ammesse solo offerte al rialzo.
Nel caso in seguito ad una circostanza imprevista divengano necessari all’esecuzione della presente concessione servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale nè nel contratto iniziale, è consentito ricorrere alla ditta aggiudicataria, ai sensi dell’articolo 57, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006.
Disponibilità dei locali
L’Azienda Ospedaliera s’impegna a concedere in uso al Gestore un chiosco di mq 7,92 ubicato nell’atrio del monoblocco dell’Azienda Ospedaliera.
Il chiosco viene messo a disposizione nello stato di fatto esistente, sarà a carico del Gestore ogni altro onere necessario di manutenzione, anche iniziale, del chiosco. Detti interventi rimarranno in proprietà dell’Azienda Ospedaliera al termine della concessione.
A carico dell’Azienda Ospedaliera saranno: riscaldamento, energia elettrica, asporto rifiuti.
Il rimborso degli oneri di gestione a carico dell’Azienda Ospedaliera s’intendono compresi, a titolo forfettario, nel canone di gestione.
Gestione dell’edicola e personale dell’impresa
La rivendita dovrà essere gestita personalmente dal titolare della locazione, che potrà essere coadiuvato da una persona di famiglia. E’ lasciata alla discrezionalità del gestore l’utilizzo di personale per il servizio di vendita.
L’azienda Ospedaliera resta comunque esonerata da ogni responsabilità relativa ai rapporti di lavoro contratti dal gestore con dipendenti e collaboratori.
Resta proibito il subappalto e la cessione a terzi in tutto o parte del contatto.
Obblighi nella Gestione del Servizi
Il Gestore sarà obbligato a:
- non porre in vendita giornali e riviste che possano offendere il comune senso del pudore. L’azienda Ospedaliera potrà vietare la vendita di pubblicazioni che a sua discrezione siano ritenute offensive della pubblica decenza. Mantenere a far mantenere dai propri eventuali collaboratori contegno e comportamenti consoni all’ambiente in cui si esplica il servizio;
- Tenere in vendita oggetti di piccola cancelleria, sapone, dentifricio, altri prodotti da toilette;
- Osservare scrupolosamente l’orario di apertura della rivendita. L’apertura è di massima prevista, salvo diversa determinazione da concordarsi fra le parti, come segue:
o dalle ore 7,00 alle ore 19,30, nei giorni dal lunedì al venerdì;
o dalle ore 7,00 alle ore 13,00 il sabato e nei giorni festivi, con facoltà di chiusura nei giorni di Capodanno, Pasqua, ferragosto e Natale.
- Vendere giornali e riviste con cadenza giornaliera presso i Reparti di degenza che verranno concordati con la Direzione Medica, da effettuarsi di norma al mattino, secondo gli orari stabili e previo accordo con le caposale dei Reparti stessi.
Obblighi del gestore
Il gestore assume, con la concessione del servizio, i seguenti obblighi:
o Il Gestore dovrà assicurare a proprie spese l’allestimento funzionale dell’edicola messa a disposizione dall’Azienda Ospedaliera;
o Collocare i rifiuti prodotti negli appositi spazi secondo le indicazioni fornite dagli addetti aziendali;
o Ottenere il rilascio di tutte le autorizzazioni di carattere amministrativo previste dalle norme vigenti per la gestione del servizio, per il titolare e il personale autorizzato;
o Provvedere a tutti gli obblighi di carattere amministrativo e contabile connessi alla gestione del servizio;
o Manlevare l’Azienda Ospedaliera di Padova da ogni richiesta o addebito per l’inosservanza di tali disposizioni;
o Garantire il mantenimento di un livello adeguato del servizio al pubblico, dell’immagine e del decoro dell’ambiente, in genere del confort della clientela, impegnandosi ad effettuare tutti gli opportuni interventi sui beni concessi.
Pulizie manutenzione e migliorie del locale e degli impianti, controlli.
Il Gestore dovrà assicurare con oneri a proprio carico il servizio di pulizia del chiosco e dell’area attigua. Fermo restando quanto precede, il Gestore dovrà provvedere, con oneri a proprio carico all’accumulo dei rifiuti negli appositi contenitori da depositare nelle aree indicate.
Il Gestore è costituito custode dei beni avuti in concessione; egli si obbliga ad usare detti beni in modo che essi siano sempre in buono stato di conservazione e piena efficienza. Il Gestore dovrà conseguentemente provvedere con oneri a proprio carico ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e di adeguamento tecnico normativo e di eventuali migliorie di detti beni, in modo che questi sino sempre in buono stato, piena efficienza ed ordine, ed adeguati al livello dell’attività da svolgere.
Qualora il gestore non esegua tempestivamente tali interventi, l’Azienda Ospedaliera avrà diritto di provvedervi direttamente, addebitando i relativi oneri al gestore.
Le eventuali migliorie dovranno essere realizzate con la preventiva autorizzazione dell’Azienda Ospedaliera. Tutti il lavori di manutenzione devono avvenire a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle legge.
Pubblicità
Il Gestore non potrà installare insegne pubblicitarie, manifesti ed adesivi di qualsiasi tipo fatta eccezione per la pubblicità di giornali e riviste che comunque non dovranno occupare spazi eccedenti il chiosco.
Personale dell’impresa
Il Gestore dovrà assicurare il servizio con proprio personale dipendente di assoluta fiducia, sotto la propria esclusiva responsabilità, sia nei confronti dell’Azienda Ospedaliera che di terzi.
Tutti gli obblighi e oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali, e previdenziali sono a carico del Gestore che ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento in solido con L’Azienda Ospedaliera, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Azienda Ospedaliera medesima e di ogni indennizzo.
Il Gestore ha l’obbligo di comunicare l’elenco nominativo del personale utilizzato, con impegno a segnalare entro tre giorni ogni successiva variazione.
Tale elenco nominativo del personale costituisce l’unico documento per l’accesso dei lavoratori impiegati nei presidi dell’Azienda Ospedaliera.
Il Gestore garantisce che il personale, prima di iniziare il servizio, è in possesso di certificazione di idoneità fisica specifica, rilasciata da un medico competente, ai sensi del D.lgs n.
626/1994 e successive integrazioni e modificazioni ed è sottoposto, con oneri a carico dell’impresa, ai controlli sanitari, impegnandosi a sostituire immediatamente i dipendenti che non risultassero idonei.
Art. n. 2 Durata del contratto
Il contratto decorrerà dalla data indicata nella lettera di aggiudicazione e avrà la durata massima di anni sei, con possibilità di recesso al terzo anno con preavviso di 6 (sei) mesi.
Art. n. 3
Adempimenti preliminari della locazione
Prima dell’inizio dell’attività, il gestore provvederà ai seguenti adempimenti preliminari:
- Comunicare l’elenco del personale utilizzato;
- Stipulare una polizza assicurativa a copertura del rischio della responsabilità civile, con massimale non inferiore a complessivi € 500.000.= (cinquecentomila), a garanzia di ogni responsabilità del Gestore e dei suoi dipendenti, conseguente alla gestione dell’edicola.
Art. n. 4
Deposito cauzionale definitivo
Il fornitore, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo.
La ditta sarà tenuta al versamento entro 15 giorni dalla richiesta da parte dell’Azienda Sanitaria.
L’ammontare della cauzione sarà pari al valore di un trimestre del canone, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste.
Il deposito cauzionale definitivo va reintegrato qualora l’Azienda Sanitaria medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.
Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda Sanitaria, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 12 (Clausola risolutiva espressa – art. 1456 c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).
Fermo restando quanto precisato nell’ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 113 del D.Lgs 163/2006.
La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell’Impresa obbligata in base all’art. 1944 del c.c. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.
Art. n. 5.
Variazioni soggettive
E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte dell’Azienda Sanitaria, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla ditta subentrante, ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs 163/2006.
In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).
Il subappalto è ammesso nei limiti di legge.
Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall’Azienda Sanitaria.
Art. n. 6.
Revisione prezzi
Il canone di concessione rimarrà fisso e invariabile per il primo anno: successivamente l’importo sarà soggetto a revisione periodica, di norma a cadenza annuale, ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs 163/2006.
La revisione dell’importo avverrà d’ufficio. La variazione in aumento non potrà superare per ciascun anno, in ogni caso, il 75% dell’indice ISTAT FOI degli ultimi 12 mesi.
Art. n. 7
Esecuzione del contratto
Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione del contratto secondo quanto disposto dal presente Capitolato d’Oneri e Tecnico.
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Art. n. 8.
Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto
La regolare esecuzione del contratto è verificata, dal Responsabile S.C.I. Logistica e Servizi Albergheri.
Art. n. 9.
Responsabilità civile
La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all’Azienda Sanitaria ed a terzi nell’esecuzione del contratto, anche in relazione all’operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale diverso titolo coinvolte.
La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro.
L’Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni, in caso di furto, scomparsa di materiali , oggetti, mobili, merce , valori, che possano appartenere alla ditta e che si trovino nel locale concesso in locazione o quanto dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell’esecuzione del contratto.
Art. n.10.
Pagamento del corrispettivo
Il pagamento del canone di concessione che la ditta dovrà corrispondere all’Azienda Ospedaliera di Padova dovrà essere versato in rate semestrali anticipate a fronte di emissione di fattura da parte dell’Azienda Ospedaliera di Padova.
Art. n. 11.
Contestazioni e controversie-Penali
In caso di inadempienza di qualunque obbligo derivante dalla concessione, l’Azienda Ospedaliera di Padova potrà applicare una penalità da un minimo di € 80.00.= ad un massimo di € 800,00.=, previa contestazione degli addebiti, mediante lettera raccomandata A.R., fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L’importo della penalità, compresa la rifusione di spese e/o danni, è addebitato sul deposito cauzionale costituito dal Gestore.
L’addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della medesima.
Art. n. 12.
L’Azienda Sanitaria in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere).
L’Azienda Sanitaria, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto:
• in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
• in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
• in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva.
L’Azienda Sanitaria potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara.
Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
Art. n. 13. Contratto
Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.
Art. n. 14.
Foro competente
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l’Azienda Sanitaria sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.
Art. n. 15.
Trattamento dei dati personali
Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) facendo presente che i dati personali forniti dalla ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l’Azienda Sanitaria per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria; il responsabile del trattamento è il responsabile del Dipartimento Interaziendale Acquisizione e Gestione Beni e Servizi.
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’esclusione dalla gara.
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine nonché la logica, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
I dati potranno essere comunicati dall’Azienda Sanitaria a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.
Art. n. 16 Clausola finale
Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Capitolato d’oneri, valgono le “Condizioni Generali di Contratto” visionabili sul sito aziendale xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx, le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
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