ATTI del DIRETTORE GENERALE dell’anno 2020 Deliberazione n. 0002736 del 10/12/2020 - Atti U.O. S.C. Formazione
ATTI del DIRETTORE GENERALE
dell’anno 2020
Deliberazione n. 0002736 del 10/12/2020 - Atti U.O. S.C. Formazione
Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE COLLETTIVA PER TIROCINIO CURRICULARE CON LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA DI MILANO
IL DIRETTORE AD INTERIM S.C. FORMAZIONE
Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l’“Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell’11.8.2015, a decorrere dall’1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;
Vista la propria Deliberazione n. 1 dell’1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Presa d’atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;
Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Xxxxx con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;
Preso atto della deliberazione n. 233 del 13/02/2020 avente per oggetto” Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2020. Versione V1”;
Preso atto altresì del Decreto n. 12440 del 21/10/2020 avente per oggetto; “Primo aggiornamento delle assegnazioni, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo e AREU delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2020”;
Richiamata la seguente normativa:
• l’art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
• il tirocinio clinico quadriennale non costituisce rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d, della legge n. 196/1997;
• ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.M. n. 509 del 11.12.1998 gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale presso strutture o sevizi pubblici o privati accreditati;
• l’Ordinanza Ministeriale 10 dicembre 2004 e ss.mm.ii prevede che, nell’atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia e che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell’Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta;
• la Regione Lombardia ha emanato, in data 7 maggio 2018, il Decreto n. 6286/2018 che prevede nuovi standard minimi per la stesura e la stipula delle convenzioni, dei progetti formativi individuali e del relativo dossier individuale per i tirocini disciplinati dalla Delibera della Giunta Regionale n. 7763 del 17 gennaio 2018, ricettiva dei nuovi indirizzi regionali in materia definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato/Regioni del 25.05.2017.
• D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 che afferma: “il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della Legge 24.06.1997 n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle
leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro” è equiparato alla figura del lavoratore, così come definita dall’art. 2 del medesimo Decreto, e quindi riconosciuto come “creditore di sicurezza” a tutti gli effetti;
Vista la mail prot. n. 30045 del 13/11/2020 conservata in atti, con la quale la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di Milano chiede il rinnovo della convenzione con l'ASST Santi Xxxxx e Xxxxx per lo svolgimento del tirocinio pratico da parte degli studenti iscritti, in scadenza al 31/12/2020;
Atteso che la convenzione in oggetto:
- non comporta oneri specifici a carico di questa ASST;
- non configura un rapporto di lavoro subordinato o autonomo da parte degli studenti interessati;
- prevede, per i tirocinanti, la copertura assicurativa INAIL e per Responsabilità Civile da parte della Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di Milano;
Vista la mail del 25/11/2020, conservata in atti, con la quale il Direttore della SC Psicologia Clinica, Prof.ssa Xxxxx Xxxxx, ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione;
Ritenuto pertanto di procedere alla sottoscrizione del testo convenzionale tra l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo e la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di Milano, predisposto secondo le modalità previste dagli indirizzi regionali (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione
IL DIRETTORE GENERALE
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio- Sanitario
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
1) di stipulare la convenzione con la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di Milano per il tirocinio di psicoterapia per un massimo di n. 10 studenti, secondo quanto previsto dal testo della medesima che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
2) di dichiarare che i tirocini attivati in base alla convenzione non potranno in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro;
3) di stabilire la durata della convenzione in quattro anni con decorrenza dal 01/01/2021. L'eventuale anticipata disdetta dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di mesi uno;
4) di dare atto che dall’adozione della presente non derivano oneri a carico dell’ASST;
5) che la copertura assicurativa degli studenti è garantita dalla Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di Milano;
6) di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore ad interim della S.C. Formazione in qualità di Responsabile del Procedimento e che la sua esecuzione è affidata al Direttore della
S.C. di competenza per la gestione delle attività formative degli studenti;
7) di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.
Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Xxxxxxx Xxxxxxx, Direttore Sanitario Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Direttore Socio Sanitario Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxx ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000,
D.L.G. Del 23/01/2002
Pratica trattata da: Xxxxxxx Xxxxx Dirigente/Responsabile proponente: Xxxxxxxxx Xxxxxx
Il presente atto si compone di n. 8 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.
CONVENZIONE COLLETTIVA PER TIROCINI DI PSICOTERAPIA
TRA
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo, con sede legale in Xxx X. xx Xxxxxx 0 x Xxxxxx, rappresentata legalmente dal Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, nato a Milano il 04/06/1968, domiciliato per lo svolgimento del suo incarico presso l’ X.X.X.X. Xxxxx Xxxxx x Xxxxx, X. Xxx 00000000000, “soggetto ospitante “
E
La Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica, con sede in Xxx X.X. Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx, riconosciuta dal M.I.U.R. con decreto del 20.03.1998 - nella persona del suo Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx nato a Fossano (CN) il 16/01/1949, con C.F. PNRMCL49A16D742M - “soggetto promotore”
PREMESSO CHE
• l’art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
• il tirocinio clinico quadriennale, non costituisce rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d, della legge n. 196/1997;
• ai sensi dell’ Art. 8 comma 2 del D.M. n. 509 del 11.12.1998 gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale presso strutture o sevizi pubblici o privati accreditati;
• l’O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell’atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell’Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta;
• la Regione Lombardia ha emanato, in data 7 maggio 2018, il Decreto n. 6286/2018 che prevede nuovi standard minimi per la stesura e la stipula delle convenzioni, dei progetti formativi individuali e del relativo dossier individuale per i tirocini disciplinati dalla Delibera della Giunta Regionale n. 7763 del 17 gennaio 2018, ricettiva dei nuovi indirizzi regionali in materia definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato/Regioni del 25.05.2017.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Condizioni generali
Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto dagli studenti della Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di Milano (soggetto promotore) presso l’A.S.S.T. Xxxxx Xxxxx e Carlo (soggetto ospitante).
Art. 2 - Tirocinio
l’A.S.S.T. Santi Xxxxx e Xxxxx assicura all’interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l’acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative.
Nell’Azienda ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi.
Ai sensi di legge, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere soggetti in tirocinio presso le proprie strutture e sedi operative, su proposta del soggetto promotore per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti Formativi Individuali di cui al successivo art. 3.
La disponibilità del soggetto ospitante si intende assoggettata all'accettazione e alle disponibilità concordate di volta in volta con i referenti dei tirocini della ASST Santi Xxxxx e Xxxxx nel rispetto dei limiti numerici applicati alla Unità Operativa coinvolta come stabiliti dagli indirizzi Regionali.
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Il tirocinio, ai sensi di legge, non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.
Le parti concordano che non è prevista la corresponsione dell'indennità di partecipazione.
Ogni tirocinio ha una durata ed è svolto nell’arco temporale definito nei singoli Progetti Formativi Individuali; il tirocinio è considerato sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 giorni, o per chiusure formalizzate del soggetto ospitante.
La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro limiti massimi previsti per legge previo accordo tra le Parti.
Art. 3 - Progetto formativo individuale
Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, predisposto dal soggetto promotore, sottoscritto dalle Parti e dal tirocinante.
Nel Progetto Formativo vengono indicati: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tirocinante, del tutor del soggetto ospitante e di quello del soggetto promotore, i riferimenti della struttura ospitante, gli estremi delle assicurazioni e la formazione in materia di salute e sicurezza.
Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
Le Parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 4.
La Scuola deve garantire la formazione degli studenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito al successivo art. 8.
Art. 4 - Le funzioni di tutoraggio
Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor del soggetto ospitante e da un tutor del soggetto promotore individuati nel Progetto Formativo Individuale.
Ciascuna delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione delle Parti.
Il tutor designato dal soggetto promotore svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante e assicurando il monitoraggio del Progetto Formativo. Egli, inoltre, predispone in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, la relazione finale sull’esito del tirocinio anche ai fini di una eventuale attestazione delle competenze.
Il tutor del soggetto ospitante è designato dall’A.S.S.T. Santi Paolo e Xxxxx e svolge funzioni di affiancamento del tirocinante e di collaborazione con il soggetto promotore.
In relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori dell’A.S.S.T. Santi Xxxxx e Xxxxx, la funzione di tutor del soggetto ospitante può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.
Art. 5 - Diritti e Obblighi del Tirocinante
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante:
è tenuto a svolgere le attività previste dal Progetto Formativo, osservando gli orari concordati e rispettando l’ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell’attività di tirocinio con le attività del soggetto ospitante;
deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare l’articolazione oraria, i contenuti e l’effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del Decreto
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Legislativo 81/2008;
deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio in merito ai procedimenti amministrativi ed ai processi organizzativi;
ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al soggetto promotore e ospitante.
Art. 6 - Soggetto Promotore La Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di Milano si impegna:
a garantire che il tirocinante usufruisca di un’assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivare dal partecipare all’attività del soggetto ospitante. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto Formativo;
trasmettere informativa circa l’attivazione dei tirocini alla Regione e alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione, ove previsto.
La presente Convenzione non comporta alcun onere per la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di Milano in conseguenza dell’utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall’Azienda ospitante.
Art. 7 - Soggetto Ospitante
L’A.S.S.T. Santi Paolo e Xxxxx si impegna a :
accogliere n. 10 studenti della Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di Milano per l'intera durata della convenzione;
verificare l’esattezza delle informazioni inserite nel Progetto di tirocinio, con particolare riferimento al numero di personale presente nella sede operativa di svolgimento del tirocinio e al numero di tirocini in corso al momento di ogni nuova attivazione di tirocinio;
rispettare e far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi, modalità);
consentire al tutor dell’ente promotore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale per verificare l’andamento del percorso e trasmettere all’Istituto, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;
segnalare tempestivamente all’Istituto qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonchè l’eventuale cessazione anticipata del tirocinio.
Art. 8 - Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Preso atto che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come ”lavoratori”.
I soggetti promotore e ospitante si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
a) “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/08 – a carico del soggetto promotore: formazione generale; formazione specifica.
b) “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista – a carico del soggetto promotore;
c) “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 81/08, – a carico del soggetto ospitante,
riguardo a:
• organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda:
• rischio intrinseco aziendale.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali connessi all’esecuzione della presente Convenzione nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.
Art. 10 - Durata della Convenzione e recesso
La presente Convenzione ha durata quadriennale a decorrere dal 01/01/2021. Si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.
Le Parti si riservano altresì la possibilità di recedere dalla presente Convenzione nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini, documentate dall’andamento delle attività di monitoraggio e di relazione finale. L'eventuale anticipata disdetta dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di mesi uno.
Art. 11 - Imposta di bollo
La presente Convenzione è soggetta all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 3, parte 1 del D.P.R. 16/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ove previsto dalla normativa vigente in materia. Le spese di bollo sono a carico del soggetto promotore.
Art. 12 - Foro competente e norme di rinvio
Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall’esecuzione della presente Convenzione, è competente il Foro di Milano. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi del presente provvedimento.
Letto, approvato e sottoscritto Milano, ................................
Scuola di Psicoterapia
Psicoanalitica A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo
Il Legale Rappresentante Il Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx