ALLEGATO B
ALLEGATO B
CAPITOLATO D'ONERI PER SERVIZIO DI VIGILANZA, DI PIANTONE E APERTURA CAN- CELLI MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO DI XXXXX XXX XXXXXXX X XXX XX XXXXX XX XXX XXXXXXXX
Art 1 OGGETTO DEL SERVIZIO
A) SERVIZIO PRESSO MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL’INGROSSO
Il servizio di vigilanza, di piantone ed apertura cancelli, deve essere espletato, da istituto munito di licenza di cui all'art. 133 del RD n.773/31, per garantire la vigilanza del mercato per impedire il ma- nifestarsi di furti o di sottrazioni indebite di merci presso i magazzini di stoccaggio delle merci (con esclusione degli edifici non aventi tale destinazione), e per eseguire ispezioni, nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne per garantire l’apertura dei cancelli del mercato, nonché per con- trollare gli accessi al mercato.
Il servizio deve essere svolto secondo le seguenti modalità:
Piantonamento fisso espletato con Guardie Particolari Giurate armate ed in divisa costante- mente collegate alla Sala Operativa dalle ore 4,00 alle ore 5,00 nei giorni di lunedì, mercole- dì e venerdì;
Servizio di apertura cancelli del mercato nei giorni feriali dalle ore 5,30 nei giorni di xxxxx- dì, giovedì e sabato
Servizio di vigilanza mediante ispezione interna alla recinzione del mercato con una guardia giurata con 2 passaggi per notte con deposizione biglietto di controllo dalle ore 20,00 alle ore 3,30 ovvero alle ore 4,30 a seconda delle giornate e dei relativi orari di apertura dei can- celli;
Per quanto riguarda gli immobili da vigilare occorre precisare che solo parte dei locali ubicati in Xxx Xxx Xxxxxxx x. 00, sono soggetti al servizio, e precisamente i padiglioni di proprietà della CJPO soc. coop a.r.l. assunti in locazione passiva dal Comune e sub locati dal Comune ai grossisti e i padiglioni gestiti direttamente dalla CJPO per svolgere attività di vendita dei prodotti agricoli. . Sono esclusi dal servizio di vigilanza i locali che insistono nella medesima struttura occupati dalla Banca, dal Bar e dall’edificio adibito in passato a casa del custode.
Debbono essere aperti i cancelli dell’ingresso principale del mercato. Per la chiusura dei cancelli provvede direttamente la Cooperativa Cjpo
All'interno del complesso di viale Xxx Xxxxxxx sono operanti n. 4 ditte grossiste ed una cooperativa agricola proprietaria dei locali. Le ditte grossiste e la cooperativa agricola sono munite di una tesse- ra magnetica collegata ad un registro degli accessi per il controllo dell'entrata al mercato durante gli orari di chiusura dello stesso. Gli operatori delle ditte operanti presso il mercato infatti possono ac- cedere nei locali del mercato con la citata tessera anche al di fuori degli orari di apertura al pubblico del mercato stesso unicamente per svolgere attività connesse alla gestione dei depositi. Alla ditta af- fidataria del servizio di vigilanza saranno comunicati i nominativi delle società operanti all'interno del mercato. L'istituto di vigilanza sarà ammesso alla lettura del citato registro. L'istituto di vigilan- za presenta all'Ente Comunale una relazione semestrale sulle ispezioni effettuate e sulle eventuali problematiche riscontrate, in prima applicazione dopo un mese.
B) SERVIZIO DI VIGILANZA FIERA DI SAN SETTIMIO
Il Servizio di vigilanza a mezzo piantone per le fiere di San Settimio deve essere svolto con le se- guenti modalità:
- vigilanza delle bancarelle degli operatori commerciali con 2 guardie giurate armate/ con servizio nelle ore notture dalle 24 alle 6 del 23 e 24 settembre 2014. La zona da vigilare si distingue in zona alta e zona bassa come di seguito specificato:
zona alta nel centro storico sulle seguenti vie e piazze: Corso Matteotti, Piazza della Repubblica, Piazza Indipendenza, Piazza Spontini, Piazza Colocci, Piazza Ghislieri, Piazza Xxxxxxxx XX;
zona bassa nelle seguenti vie e Piazze: Costa Mezzalancia, Piazza Xxxxxx Xxxxxxxx, Via Mazzini, Via Xxxxxxxx, Via Imbriani, Via del Torrione, Piazzale Porta Valle, Via Granita, Piazzale San Xxxxxx, Via Cascamificio.
Sono escluse dal servizio le aree interne dei tendonati.
Sono possibili eventuali modifiche alle vie di localizzazione dei banchi della fiera.
ART 2 DURATA DELL'AFFIDAMENTO
Il servizio previsto nel presente capitolato ha la durata di mesi 13 con decorrenza dal 1 giugno 2014 al 30 giugno 2015, con possibilità di rinnovo espresso dell’affidamento del servizio per uguale pe- riodo agli stessi prezzi, patti e condizioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e previo preavviso scritto di almeno 30 giorni anteriori la prevista scadenza contrattuale.
E’ fatta salva la facoltà per il Comune di recesso anticipato dal contratto con preavviso di 60 giorni in caso di modifica della modalità di gestione del mercato ortofrutticolo all’ingrosso e comunque per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza che sia dovuta alcuna indennità alla ditta appal- tatrice.
L’Amministrazione comunale si riserva inoltre la facoltà di disporre, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, l’esecuzione anticipata del servizio per motivi di urgenza ai sensi dell’art. 302, commi 2 e 3, del D.P.R. 207/2010.
ART 3 CORRISPETTIVO
L'importo a base di gara per lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato è fissato in
€ 4.512,50 + IVA soggetti a ribasso. Tenendo conto della possibilità del rinnovo dell’affidamento del servizio, il valore complessivo stimato del contratto è pari ad € –9.024,00 + IVA.
Il servizio è finanziato con mezzi ordinari di bilancio. ART 4 - RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI
La ditta affidataria assume a suo esclusivo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione del perso- nale dalla stessa utilizzato per l’esecuzione delle prestazioni affidatele, nonché ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati dal predetto personale.
L’impresa affidataria è tenuta altresì:
- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori, derivanti dalle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali e dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrat- tuali in materia di lavoro;
- ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla data del presente contratto, ancorché sca- duti e sino alla loro sostituzione, indipendentemente dalla appartenenza alle associazioni stipu- lanti i contratti in questione.
E' obbligo dell'appaltatore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
In caso di inadempienze contributive o retributive da parte dell’affidatario del servizio troveranno applicazione le norme di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010 in materia di intervento sostitutivo della stazione appaltante.
ART 5- CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, l'impresa dovrà prestare cauzione definitiva nella misura, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 113 del Codice dei Contratti.
La fidejussione non potrà essere modificata senza il consenso del Comune.
Ogni qualvolta la stazione appaltante dovesse avvalersi della cauzione definitiva, l’appaltatore avrà 30 giorni liberi di tempo per reintegrare nel suo valore originario la cauzione medesima.
La cauzione definitiva sarà svincolata e/o restituita al termine del contratto, a chiusura di tutta la contabilità e risolta ogni eventuale controversia e comunque previo rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione di cui all’art. 325 del D.P.R. 207/2010. In caso di rinnovo dell’affidamento del servizio la cauzione dovrà essere rinnovata per pari periodo.
ART 6- RESPONSABILITA' – DANNI
L'impresa aggiudicatrice è totalmente responsabile del servizio.
La stessa impresa assume ogni responsabilità per infortuni e danni eventualmente arrecati all'Amministrazione Comune o a terzi nell'esecuzione del contratto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.
All'atto della stipula del contratto l'impresa aggiudicatrice dovrà perciò documentare all'Amministrazione Comunale di aver contratto polizza di assicurazione, per Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro, per ogni sinistro a cose o persone, a copertura anche del presente appalto.
ART 7 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
(Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i)
Ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i (tracciabilità dei flussi finanziari) gli appaltatori, i subappaltori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso Banche o presso la società Poste Italiane S.p.A, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
L'Impresa assume gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni in Legge n. 217 del 17 dicembre 2010, comunicando alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto, nonché, nello stesso termine, le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’affidatario o il sub contraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art.3 della Legge in questione ne dà immediata
comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART 8- SUBAPPALTO E CESSIONE
Sono vietati la cessione del contratto ed il subappalto, sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del servizio di vigilanza, pena incameramento della cauzione ed immediata risoluzione del contratto stesso.
Resta fermo quanto previsto degli artt. 116 e 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
ART 9- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste dagli artt. 135 e 136 del D. Lgs.163/2006 e xx.xx.. Si applicano in tal caso gli artt. 138 e 139 del D.Lgs. 163/2006 e s.mm.ii. come previsto dall’art. 297 del D.P.R. 207/2010.
Costituiscono comunque causa di risoluzione:
a) Revoca da parte della Prefettura competente della licenza
b) Reiterate inosservanze dell'orario di servizio
c) Cessione del contratto – subappalto
d) inadempimento degli obblighi previsti in materia di tracciabilità flussi finanziari di cui al precedente art. 7.
Nei casi succitati il Comune si rivarrà, per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti, sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
ART 10 - PENALI
E’ facoltà dell'Amministrazione Comunale applicare penali nei seguenti casi:
a) Mancato rispetto dell'orario di apertura/chiusura dei cancelli del mercato all’ingrosso € 50,00 per ogni inadempienza;
b) Mancata osservanza di regolare esecuzione del servizio come previsto dal capitolato d’oneri € 50,00 per ogni inadempienza.
Il Responsabile del procedimento provvederà, in forma scritta a contestare le inadempienze riscontrate presso la sede amministrativa della ditta appaltatrice. Quest’ultima potrà far pervenire in forma scritta, le proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento nel termine massimo di sette giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
Qualora, a giudizio della stazione appaltante, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste.
In ragione e proporzione della gravità delle inadempienze contestate, ogni eventuale penale applicata non potrà comunque essere superiore al 10% dell’ammontare del contratto. Qualora la penale in concreto applicata superi tale limite, si procederà, su proposta del RUP, alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Le penalità saranno applicate mediante accertamento di entrata e successiva emissione di reversale all’atto del pagamento delle fatture emesse ovvero, in caso di in capienza, rivalendosi sulla cauzione prestata.
ART 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
L’Amministrazione effettuerà il pagamento nei termini di legge a seguito del ricevimento di fattura mensile posticipata, dopo aver accertato la regolarità del servizio prestato ex art. 307 del D.P.R. 207/2010 e previa acquisizione/verifica d’Ufficio del DURC dell’art. 6 del D.P.R. 207/2010. La fattura relativa all’ultimo periodo di svolgimento del servizio verrà liquidata solo previo rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 325 del D.P.R. 207/2010.
Qualora l’Amministrazione acquisisca un DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, verrà trattenuto in sede di liquidazione della fattura l’importo corrispondente all’inadempienza ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 207/2010. In ogni caso, ai sensi della medesima disposizione, sull’importo netto di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento che sarà svincolata solo in sede di liquidazione finale, previo rilascio della attestazione di conformità e del DURC.
Si precisa che il rilascio da parte dello Sportello Unico di un DURC irregolare costituisce causa di inesigibilità del credito. Non decorreranno, pertanto, interessi moratori in favore della ditta appaltatrice.
ART - 12 - VARIAZIONI CONTRATTUALI
In base a mutate esigenze, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il servizio sia per quanto riguarda le ispezioni notturne sia per quanto riguarda gli orari di apertura dei cancelli del mercato nella misura di un quinto in aumento o in diminuzione rispetto a quanto previsto nel presente capitolato.
ART 13 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione al presente contrat- to, saranno risolte ai sensi degli art. 239,241 e 244 del Dlgs n.163/2006. Si indica sin d’ora quale foro competente quello di Ancona.
ART. 14 – NORMATIVA APPLICABILE
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia:
- al D.Lgs. 163/2006 e s.mm.ii., parte I, parte II limitatamente al capo V, parte IV e alle altre norme ivi contenute se espressamente richiamate nel presene capitolato;
- al D.P.R. n. 207/2010 e s.mm.ii. limitatamente alla parte I, parte IV, titolo I, titolo III, IV e V, capo I, parte VII ;
- alle norme del codice civile e a quanto disposto da tutte le norme vigenti in materia.