Polizza CARDEALER - INSIDEA
Polizza CARDEALER - INSIDEA
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di
Compagnia: BENE Assicurazioni S.p.A. Prodotto: “Garanta CarDealer – Insidea”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
Garanzia Incendio e furto
🗶 Xxxxx alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del Contraente/assicurato
🗶 Danni da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo.
Garanzia Eventi Atmosferici
🗶 danni causati da acqua penetrata all’interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche.
🗶 i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, calamità naturali
Garanzia Atti Vandalici
🗶 i danni provocati od agevolati da dolo del Contraente/assicurato e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo
Garanzia Cristalli
🗶 danni causati da rigature e segnature, i danni agli specchietti retrovisori nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli
Garanzia Kasko e Collisione
🗶 Se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
🗶 se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
🗶 se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;
🗶 in conseguenza di attività illecite;
🗶 se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo.
🗶 se i danni risultano causati da atti vandalici.
Sezione Assistenza
🗶 sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali
Sezione Infortuni del Conducente
🗶 gli Infortuni occorsi sotto l’influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope)
🗶 infortuni conseguenti al mancato utilizzo del Veicolo secondo le disposizioni previste dal Codice della Strada
🗶 infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall’Assicurato.
Ci sono limiti di copertura?
! la Società determina l’indennizzo applicando dei deprezzamenti del veicolo in funzione della durata del contratto.
Per l’elenco completo vedi l’Allegato
Che cosa è assicurato?
Garanzia Incendio e Furto
✓ Danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
• incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo.
• furto o rapina compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo
• circolazione successiva al furto o alla rapina del veicolo stesso.
• collisione accidentale con un veicolo che risulti poi essere sprovvisto della regolare copertura assicurativa
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Ricorso terzi da incendio
Garanzia Eventi Atmosferici
danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di eventi atmosferici quali: trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, oggetti trasportati dal vento
Garanzia Atti Vandalici
dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di atti vandalici e/o dolosi di terzi e a seguito di eventi sociopolitici quali: scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo o sabotaggio
Garanzia Cristalli
danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi
Garanzia Kasko e Collisione
dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di: urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada
danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di: collisione e/o scontro tra veicoli, identificati con targa, durante la circolazione in aree pubbliche o private e in sosta.
Sezione Assistenza
soccorso stradale per guasto.
Soccorso stradale per incidente, incendio e ritrovamento veicolo dopo furto o tentato furto.
Veicolo sostitutivo.
Sezione Infortuni del Conducente
Infortuni durante la Circolazione sia su area pubblica che privata come conducente del veicolo assicurato
MOD. GARINS_DIP_1910
Questa polizza assicura il veicolo contro i danni riconducibili alle garanzie Corpi Veicoli Terrestri.
Dove vale la copertura?
✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
Che obblighi ho?
• Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, il pagamento del danno, fatti salvi i diritti dei Terzi, non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dal Codice Civile (artt. 1892, 1893, 1894)
• L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).
• Con riferimento ai contratti in forma collettiva il Contraente si obbliga a consegnare su supporto durevole, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, le condizioni di assicurazione
• il Sinistro deve essere denunciato alla Società entro 5 (cinque) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto conoscenza e quindi possibilità di presentare denuncia.
Quando e come devo pagare?
Il Premio di prima rata deve essere pagato all’atto di stipulazione della Polizza.
Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il premio è comprensivo di imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
• La copertura inizia dalle ore 24.00 del giorno della sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza.
• La durata della copertura assicurativa è compresa da un minimo di un anno ad un massimo di 84 (ottantaquattro) mesi. È consentito un frazionamento unico anticipato o trimestrale.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Bene Assicurazioni S.p.A. - Prodotto “Garanta CarDealer Insidea”
Data di realizzazione: 01/10/2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
BENE Assicurazioni S.p.a. – Gruppo Assicurativo Bene - Via dei Valtorta, n. civico 48; CAP 20127; città MILANO; tel. x00 00 000 000; sito internet: xxx.xxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxx.xx;
PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016 Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180.
Il patrimonio netto, rilevabile dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato, ammonta a 21,01 milioni di euro di cui 21,0 milioni di euro relativi al capitale sociale e 0,01 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali. Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 10,3 milioni di euro, mentre il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 3,7 milioni di euro. I Fondi Propri ammissibili alla loro copertura sono, rispettivamente, pari a 17,9 milioni di euro e a 16,4 milioni di euro. L’indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è quindi pari a 173,4%.
Informazioni di dettaglio sono reperibili all’interno della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia xxx.xxxx.xx/xxxxxxxx.
MOD. GARINS_DIPA_1910
Al contratto si applica la legge italiana
INCENDIO E FURTO
La Società si obbliga a indennizzare l'assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
- incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo;
- furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto od alla rapina del veicolo stesso e in caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all’interno del veicolo.
Sono inoltre assicurati:
- i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza in occasione della collisione accidentale con animale che dovesse improvvisamente occupare la sede stradale durante la marcia del veicolo su una strada pubblica;
- i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza in occasione della collisione accidentale con un veicolo che risulti poi essere sprovvisto della regolare copertura assicurativa RCA;
- il ripristino delle dotazioni di sicurezza (esclusivamente airbag e cinture di sicurezza).
- Ricorso terzi da incendio: la Società in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo identificato in polizza, quando questi non è in circolazione – così come definito dalla Legge – risponde, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 (centomila) delle somme che l’assicurato sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi;
- Spese di immatricolazione: in caso di incendio, furto od incidente da circolazione che comportino la
Che cosa è assicurato?
perdita totale e definitiva del veicolo garantito o la antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà un indennizzo pari alle spese documentate sostenute per l’immatricolazione di un nuovo veicolo di proprietà del medesimo proprietario, a condizione che venga assicurato con una nuova polizza Garanta CarDealer Insidea o quelle relative al passaggio di proprietà di un veicolo usato di proprietà del medesimo proprietario, a condizione che venga assicurato con una nuova polizza Garanta CarDealer Insidea, sostenute al momento dell’acquisto del veicolo stesso;
- Garanzia contrassegno: in caso di furto totale del veicolo garantito indennizzabile a termini di polizza e mancato ritrovamento dello stesso, all’atto della liquidazione e del pagamento del danno, la Società corrisponderà all’Assicurato un indennizzo pari al premio pagato e non usufruito per la Responsabilità Civile Autoveicoli, al netto delle imposte e del contributo SSN, previa presentazione della polizza R.C.A. regolarmente in corso al momento del furto;
- Danni all’interno del veicolo: la Società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno del veicolo garantito dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali;
- Spese custodia e parcheggio: La Società rimborsa le spese documentate sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo garantito disposti dall’Autorità in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina;
- Garanzia bagaglio: in caso di incendio che comporti la perdita totale del veicolo garantito o la antieconomicità della sua riparazione, la Società rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio;
- Danni da roditore: la Società rimborsa i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di morsi di roditori su parti del veicolo come flessibili, cablaggi, materiali di rivestimento e di coibentazione, ad esclusione dei danni consequenziali.
FURTO PLUS
La Società si obbliga ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
- Fenomeno Elettrico: la garanzia è prestata fino a € 250 (euroduecentocinquanta) per anno assicurativo per i danni verificatisi a seguito di Fenomeno Elettrico. Non sono rimborsate le spese per le lampade, le altre fonti di luce e per la batteria;
- Spese di lavaggio e disinfezione del Veicolo dopo Furto o Rapina: in caso di Furto totale o Rapina del Veicolo assicurato, indennizzabile a termini di Polizza, La Società rimborsa fino alla concorrenza di € 100 (eurocento) per Sinistro le spese documentate che l’Assicurato abbia sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del Veicolo dopo il ritrovamento dello stesso.
EVENTI ATMOSFERICI
La Società si obbliga ad indennizzare l'assicurato delle spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di eventi atmosferici quali: trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, oggetti trasportati dal vento.
ROTTURA CRISTALLI (opzionale)
La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato delle spese sostenute per sostituire parabrezza, lunotto posteriore, materiale trasparente del tettuccio apribile nonché cristalli laterali del veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi.
ATTI VANDALICI (opzionale)
La Società si obbliga ad indennizzare l'assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di atti vandalici e/o dolosi di terzi e a seguito di eventi sociopolitici quali: scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo o sabotaggio.
KASKO (opzionale)
La Società si obbliga ad indennizzare l’assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada.
COLLISIONE (opzionale)
La Società si obbliga ad indennizzare l’assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di collisione e/o scontro tra veicoli, identificati con targa, durante la circolazione in aree pubbliche o private e in sosta.
ASSISTENZA (opzionale) Soccorso Stradale per guasto
Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto tale da renderlo non marciante autonomamente, la Centrale Operativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, se presente entro un raggio di 50 Km, oppure all’officina più vicina in grado di riparare il guasto od eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione.
Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico della Società sino ad un massimo di tre giorni lavorativi. Inoltre, il costo del soccorso sarà a carico dell’assicurato qualora il guasto avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).
La presente prestazione comprende anche casi di foratura o rottura di uno o più pneumatici, perdita, furto e rottura delle chiavi, batteria scarica, esaurimento di carburante ed errato rifornimento.
Soccorso Stradale per incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto)
Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto,
tali da renderlo non marciante autonomamente, la Centrale Operativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo per trainare il veicolo alla più vicina carrozzeria fra quelle rientranti nella Rete Convenzionata (durante il periodo di garanzia del veicolo e per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, sono equiparate alla “Rete Convenzionata” le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice del veicolo assicurato).
È data facoltà all’assicurato di indicare una carrozzeria di sua fiducia per il trasporto del proprio veicolo se presente entro un raggio di 50 km dal luogo dell’immobilizzo. In tal caso resta inteso che se la carrozzeria non rientra nella Rete Convenzionata, la liquidazione del danno sarà soggetta ai criteri liquidativi relativi alle riparazioni effettuate fuori rete.
Il mezzo di soccorso potrà effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione.
Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico della Società sino ad un massimo di tre giorni lavorativi. Inoltre, il costo del soccorso sarà a carico dell’assicurato qualora l’evento avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).
Veicolo Sostitutivo (valida per autovetture)
Se il veicolo subisce il furto totale o il tentato furto o è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo furto e la relativa riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i prontuari dei tempi di riparazione della Casa costruttrice e certificate da officine autorizzate, la Centrale Operativa mette a disposizione dell’assicurato un’autovettura in sostituzione di cilindrata 1.200 c.c. secondo i seguenti criteri:
a) fino ad un massimo di 3 giorni in caso guasto;
b) fino ad un massimo di 3 giorni in caso di danni materiali derivanti da furto, incendio o incidente la cui riparazione NON venga effettuata presso la Rete di carrozzerie convenzionate;
c) fino ad un massimo di 7 giorni in caso di danni materiali derivanti da furto, incendio o incidente la cui riparazione venga effettuata presso la Rete di carrozzerie convenzionate;
d) fino ad un massimo di 30 giorni in caso di perdita totale del veicolo.
Restano a carico della Società i costi del noleggio e delle polizze assicurative obbligatorie mentre a carico dell’assicurato rimane il costo delle polizze facoltative, del carburante, di eventuali multe o eccedenze di noleggio non autorizzato.
Il noleggio è subordinato alla disponibilità di autovetture delle Case di Autonoleggio convenzionate. Il noleggio è subordinato in ogni caso alle regole di assegnazione imposte dalle Case di Autonoleggio.
Qualora il veicolo fosse trasportato in un Centro Convenzionato situato in un Comune dove non fosse disponibile l’autovettura in sostituzione, la Centrale Operativa mette a disposizione un taxi per raggiungere la stazione di noleggio e la Società tiene a proprio carico le spese fino ad un massimo di Euro 100,00 per evento.
Invio pezzi di ricambio all’estero
Se il veicolo si trova all’estero ed è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale ed i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione non sono reperibili nella Nazione in cui si è verificato l’evento, la Centrale Operativa provvederà ad inviare con il mezzo adeguato i suddetti pezzi e la Società terrà a carico le relative spese di trasporto. Restano a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. La prestazione è operante solo per i pezzi reperibili presso i concessionari ufficiali della rete della casa costruttrice.
La prestazione non è operante nel caso in cui l'assicurato non dia adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.
Spese di albergo
Qualora a seguito di furto totale o parziale, guasto, incidente, incendio, il veicolo sia immobilizzato ad oltre 50 Km dalla residenza dell’assicurato e la riparazione preveda più di 24 ore di fermo veicolo, costringendo i passeggeri ad una sosta forzata per una o più notti, la Centrale Operativa organizza e la Società tiene a carico il pernottamento e prima colazione. Il tutto fino al massimale di euro 300,00 per evento e qualunque sia il numero delle persone coinvolte. Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell’assicurato.
Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio
Se il veicolo si trova ad oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato e subisce il furto totale oppure a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale e rimane immobilizzato per oltre 24 ore, la Centrale Operativa organizza il proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione o il rientro sino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: biglietto aereo classe economica / biglietto ferroviario prima classe / passaggio in nave classe turistica. Il massimale è sia in Italia che all’estero di euro 500,00 per evento.
Invio taxi
Se il veicolo è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale, la Centrale Operativa invia un taxi fino all’officina/carrozzeria presso la quale è stato trasportato il veicolo o sul luogo dove si è verificato l’immobilizzo, per accompagnare i passeggeri presso il più vicino albergo o la più vicina stazione di autonoleggio, stazione ferroviaria, aeroporto o porto, al fine di consentire il proseguimento del viaggio o il rientro presso il luogo di residenza. La Società tiene a proprio carico la prestazione fino ad un massimo di euro 100,00 qualsiasi sia il numero dei passeggeri.
Trasporto/Rimpatrio del veicolo (valida per autovetture)
Se il veicolo è immobilizzato all’estero in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale e il relativo fermo per la riparazione è superiore a 3 giorni, la Centrale Operativa effettuerà con il mezzo di soccorso adeguato, il trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al luogo in Italia prescelto dall’assicurato. La Società terrà a proprio carico i costi del trasporto e dell'eventuale custodia del veicolo entro un massimale di euro 1.500,00.
Trasporto in autoambulanza
Qualora l'assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza non in emergenza, la Centrale Operativa organizza il trasferimento inviando direttamente l'autoambulanza.
Le spese di trasporto sono a carico della Società sino ad un massimo di 200 km. di percorso complessivo (andata/ritorno). Prestazione valida soltanto in Italia.
Piantonamento del veicolo (valida per autocarri fino a 35 x.xx)
Qualora in caso di guasto, incendio, incidente, tentato furto, ritrovamento dopo furto, il veicolo rimanga immobilizzato in condizioni tali da richiedere la custodia dei beni trasportati la Società provvede ad organizzare la vigilanza dei beni trasportati per il tempo necessario ad effettuare il trasporto del veicolo e/o le riparazioni atte a ripristinare la sicurezza del veicolo.
I costi di intervento sono a carico della Società sino ad un importo massimo di 600,00 euro per evento e per anno assicurativo.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
La Società assicura il conducente del veicolo assicurato, dagli infortuni che possa subire:
- durante la Circolazione sia su area pubblica che privata;
- in caso di fermo per avaria, durante lo svolgimento delle operazioni necessarie, per mettere il Veicolo in condizioni di marcia, spostarlo dal flusso di traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo;
- in occasione della salita e della discesa dal Veicolo stesso; e che ne comporti un’invalidità permanente o il decesso. Rimborso spese di cura
In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza e che abbia comportato ricovero, la Società, entro i limiti della somma assicurata a questo titolo, rimborsa le spese relative al periodo di ricovero per rette di degenza, assistenza medica, cure, medicinali ed esami, nonché le spese per interventi chirurgici e precisamente: onorari del chirurgo, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l’intervento.
Si precisa che la Società provvederà al rimborso delle spese di cura sopra indicate, solo se sostenute durante il periodo di ricovero, restando escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera.
Il rimborso viene effettuato a cura ultimata, su presentazione degli originali delle relative fatture, notule e ricevute debitamente quietanzate.
Il rimborso delle spese di cura è cumulabile con l’indennizzo per morte o per invalidità permanente.
Indennità Ricovero ospedaliero
In caso di Ricovero in Istituto di cura a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, la Società corrisponde l’indennità giornaliera assicurata per ciascun giorno di degenza, con il limite massimo di 365 (trecentosessantacinque) giorni per Ricovero. L’indennità pattuita viene corrisposta a partire dal primo giorno di Ricovero; la giornata di entrata e quella di uscita dall’Istituto di cura sono considerate una sola giornata qualunque sia l’ora del Ricovero e della dimissione.
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | In aggiunta a quanto riportato nel DIP: INCENDIO E FURTO, EVENTI ATMOSFERICI, ATTI VANDALICI, CRISTALLI, KASKO E COLLISIONE - i danni provocati od agevolati da dolo del Contraente/assicurato e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo. Limitatamente alla sola garanzia Furto, sono esclusi dall’indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate; - i danni meccanici in assenza di danni alla carrozzeria, verificatisi in un unico evento; - i danni da semplici bruciature non seguite da incendio, quelli agli impianti (apparecchi e circuiti compresi) per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati; le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie; - i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; - i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, calamità naturali; - i danni conseguenti a eventi atmosferici, atti vandalici e/o dolosi; - i danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari nonché sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività; - l’appropriazione indebita nonché il furto o la rapina commessi da dipendenti dell’assicurato e/o Contraente/assicurato. ESCLUSIONI SPECIFICI PER LE GARANZIE KASKO E COLLISIONE Ferme restando le esclusioni indicate al punto precedente, la garanzia non è altresì operante: - se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti; - se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti o allucinogeni; - se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove; - in conseguenza di attività illecite; - se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo. - se i danni risultano causati da atti vandalici. La Società non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia. In ogni caso la Società, per la garanzia kasko, non indennizzerà un importo superiore all’ 80% del valore commerciale al momento del sinistro. In caso di danno totale derivante da kasko il limite di indennizzo previsto in polizza pari all’80% del valore del veicolo al momento del sinistro sarà abolito solo in caso di riacquisto di un nuovo veicolo – di pari o maggiore valore rispetto a quello del veicolo prece demente assicurato al momento del sinistro – presso il medesimo concessionario. In tale caso la Società liquida il 100% all’Assicurato e recupera la differenza dal Contraente. INFORTUNI DEL CONDUCENTE L’Assicurazione non è operante per: - partecipazione a gare o competizioni sportive, ed alle relative prove e allenamenti, che prevedano l’uso di Veicoli o natanti a motore; - gli Infortuni subiti da persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci, sostanze psicotrope), sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V., da Parkinson, nonché le persone affette dalle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali; - gli Infortuni occorsi durante la guida di Veicoli causati da crisi epilettiche dell’Assicurato; - gli Infortuni occorsi alla guida di Xxxxxxx o natanti se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia, è compreso l’Infortunio subito dall’Assicurato che guidi con patente scaduta da meno di 180 (centottanta) giorni e |
purché in possesso, al momento del Sinistro, dei requisiti per il rinnovo; - gli Infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari; - gli Infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio indennizzabile a termini di Polizza; - le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici; - le conseguenze di guerre dichiarate e non, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche; - gli Infortuni occorsi a seguito di terrorismo, sabotaggio, Xxxx xxxxxxxxx, attentati, aggressioni o atti di violenza che abbiano una motivazione politica, sociale o sindacale che risultino dalla partecipazione attiva e volontaria dell’Assicurato a detti atti. Sono in ogni caso esclusi gli Infortuni subiti da soggetti che, al momento del Sinistro, risultassero alla guida del Veicolo indicato in Polizza contro la volontà dell’Assicurato ASSISTENZA - Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente. - Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti. - Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. - Per quanto riguarda le prestazioni di soccorso stradale esse si intendono limitate al solo caso di traino e non anche al recupero. - La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato. - La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’assicurato. - Relativamente a ciascun assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all’estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni. - Qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. | |
Ci sono limiti di copertura? | |
Limiti di copertura | ! Ulteriori casi di limitazioni • in caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all’interno del veicolo all’indennizzo è applicata una franchigia di 200 euro; • in occasione della collisione accidentale con animale che dovesse improvvisamente occupare la sede stradale durante la marcia del veicolo su una strada pubblica l’indennizzo sarà fino ad un massimo del 50% (cinquantapercento) del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e con massima esposizione della Società pari ad euro 7.500,00 (settemilacinquecento) per evento e per anno assicurativo; restano fermi gli scoperti e le franchigie contrattualmente previsti per la garanzia furto; • il ripristino delle dotazioni di sicurezza (esclusivamente airbag e cinture di sicurezza) fino ad un massimo di 1.000 euro per anno e per sinistro; • Spese di immatricolazione: la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un |
massimo di 250,00 euro; • Danni all’interno del veicolo: la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di 500,00 euro; • Spese custodia e parcheggio: la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di 250,00 euro; • Garanzia bagaglio: la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di 250,00 euro; • Danni da roditore: la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di 1.000,00 euro per anno e per sinistro e con l’applicazione di una franchigia assoluta pari ad uro 250,00; • Rottura cristalli: la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di 1.000,00 euro. È prevista l’applicazione di una franchigia. in caso di riparazione (i.e. mancata sostituzione) del bene danneggiato la Società terrà in carico le relative spese fino alla concorrenza di € 90,00 (novanta) per sinistro e per anno assicurativo. • Atti vandalici: la garanzia si intende prestata per un massimo di tre eventi per anno assicurativo. Per i veicoli per i quali viene prestata una copertura annuale e che abbiano già tre anni dalla data di prima immatricolazione, l’importo massimo indennizzabile sarà pari al 50% del valore del veicolo assicurato al momento del sinistro. Tale limitazione non è operante per i veicoli a copertura pluriennale; • Kasko e Collisione: la Società non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia. In ogni caso la Società, per la garanzia kasko, non indennizzerà un importo superiore all’ 80% del valore commerciale al momento del sinistro. In caso di danno totale derivante da kasko il limite di indennizzo previsto in polizza pari all’80% del valore del veicolo al momento del sinistro sarà abolito solo in caso di riacquisto di un nuovo veicolo – di pari o maggiore valore rispetto a quello del veicolo prece demente assicurato al momento del sinistro – presso il medesimo concessionario. In tale caso la Società liquida il 100% all’Assicurato e recupera la differenza dal Contraente. È prevista l’applicazione di scoperti variabili. • Nel caso in cui il veicolo fosse riparato utilizzando la Rete Convenzionata, resta inteso che: Danno Parziale L’indennizzo verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado per tutto il periodo della copertura pluriennale, fermo il limite massimo di 84 mesi dalla data di prima immatricolazione. Ciò vuol dire che dopo il settimo anno dalla data di prima immatricolazione, l’indennizzo verrà determinato applicando il deprezzamento del 50%. In caso di sinistro l’assicurato verrà invitato dalla Centrale Operativa della Società a recarsi presso una carrozzeria tra quelle rientranti nella rete convenzionata con la Società. • Nel caso in cui il veicolo (sia a copertura annuale che a copertura pluriennale) fosse riparato “Fuori Rete Convenzionata”, resta inteso che: • la Società determinerà l'indennizzo deducendo il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado stabilito in sede di perizia. • Per i pezzi di ricambio si farà riferimento al listino prezzi pubblicati dalla Impresa Editoriale Assicurativa o, in mancanza, dai listini delle case costruttrici. • Per i tempi di riparazione, si farà riferimento al Prontuario dei tempi di riparazione della Impresa Editoriale Assicurativa o, in mancanza, a quello della casa costruttrice. In ogni caso, la Società rimborserà il costo orario della mano d’opera con il limite massimo delle tariffe praticate dalle carrozzerie che fanno parte della Rete Convenzionata della Società. L'indennizzo non può comunque superare il valore del veicolo ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero. Qualora l’Assicurato non intendesse provvedere alle riparazioni, la Società applicherà gli scoperti e le franchigie previsti, così come indicati all’Art.2.4, per le riparazioni effettuate fuori rete. Danno Totale Per i veicoli, non dotati di antifurto satellitare, la Società rimborsa il valore del veicolo determinato come segue: • 100% fino al dodicesimo mese di copertura o fino al terzo anno qualora richiamato nella scheda di polizza il valore a nuovo 3 (tre) anni; • 80% nel secondo anno; • 70% nel terzo anno; |
• 60% nel quarto anno; • 50% nel quinto anno; • 45% nel sesto anno e nel settimo anno. ferma restando l’eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia Per i veicoli dotati di antifurto satellitare e solo in caso di furto o incendio, la Società rimborsa il valore del veicolo determinato come segue: • 100% fino al terzo anno e solo in caso di riacquisto di un nuovo veicolo presso il medesimo concessionario, diversamente si applicano i criteri sopraindicati; • 60% nel quarto anno; • 50% nel quinto anno; • 45% nel sesto anno e nel settimo anno; • Infortuni del conducente: la garanzia invalidità permanente è prestata con l’applicazione di una franchigia relativa del 5%. | |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: per tutti i sinistri il Contraente e/o l’Assicurato e/o il proprietario deve avvisare telefonicamente la Centrale Operativa componendo il numero verde 800.834952, dall’estero occorre comporre il numero x00.000.0000.0000 e successivamente inviare denuncia per iscritto alla Società entro 5 (cinque) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto conoscenza e quindi possibilità di presentare denuncia. Nella denuncia del Sinistro dovrà essere indicata la data, il luogo, l’ora le cause del Sinistro, con la descrizione puntuale del fatto, la precisazione delle conseguenze pratiche di esso e con l’indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). Nei casi di Furto e Xxxxxx, il Contraente e/o l’Assicurato devono inoltre presentare denuncia alla Pubblica Autorità competente trasmettendone copia alla Società e mantenere inalterate le tracce del danno, fermo l’obbligo di fare quanto possibile per evitarlo o diminuirlo ai sensi dell’Art. 1914 del Codice Civile. In caso di Furto o Rapina avvenuti all’estero, l’Assicurato, oltre alla denuncia presentata all’Autorità estera, deve produrre alla Società copia della denuncia presentata alla Pubblica Autorità italiana. Nel caso di danno parziale, a richiesta della Società, l’Assicurato dovrà produrre la fattura d’acquisto del pezzo di ricambio o l’eventuale ricevuta del pezzo usato recuperato presso un centro di rottamazione Veicoli. Nel caso di danno totale l’Assicurato dovrà produrre: - il certificato di radiazione al P.R.A del Veicolo per le garanzie Incendio e Kasko; - copia del verbale dei vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Pubblica Autorità per l’Incendio; - In caso di perdita totale per Furto del Veicolo, l’Assicurato deve produrre alla Società i seguenti documenti: • l’originale dell’estratto cronologico generale del P.R.A. o certificato cronologico relativi al Veicolo rubato; • l’originale del Certificato di proprietà e la dichiarazione di perdita di possesso del Veicolo rubato rilasciato al P.R.A.; • la procura notarile a vendere, nonché la fattura d’acquisto e/o la Carta di Circolazione rilasciata da Paese estero quando tali documenti siano necessari per effettuare la valutazione del danno; • la dichiarazione d’impegno, in caso di ritrovamento del Veicolo ad estinguere il debito con l’erario o a rientrare in possesso del Veicolo con restituzione dell’Indennizzo; • la documentazione riguardante la cancellazione del provvedimento di fermo amministrativo qualora lo stesso fosse stato trascritto sul Certificato di proprietà; • la serie completa delle chiavi, tessere identificative, e stampigliature con i seriali (fornite dalla casa madre) di cui è dotato il Veicolo Assicurato. |
Assistenza diretta/in convenzione: in caso di danni riconducibili alla garanzia Eventi Atmosferici derivanti da grandinate il cliente, per la riparazione del veicolo, ha la facoltà di rivolgersi alle strutture di Dottor Grandine. | |
Gestione da parte di altre Imprese: non sono previste altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri. |
Prescrizione: I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono nel termine di 2 (due) anni, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche, e decorrono dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto all’Assicurato, in via stragiudiziale o giudiziale, il Risarcimento dei propri danni. Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive invece in 1 (uno) anno dalle singole scadenze ai sensi del medesimo articolo prima richiamato | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Se al momento della stipula del Contratto il Contraente rende dichiarazioni inesatte o incomplete relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio quali ad esempio il luogo di residenza del Proprietario o del Locatario in caso di leasing, o successivamente non comunica ogni variazione che comporta un Aggravamento del rischio, il pagamento del danno, fatti salvi i diritti dei Terzi, non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dal Codice Civile (artt. 1892, 1893, 1894). |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa si impegna a pagare l’indennizzo all’assicurato entro 30 (trenta) giorni dall’accertamento del diritto alla liquidazione, intendendo con tale espressione, l’esito positivo delle procedure volte a i) verificare che il sinistro sia effettivamente in copertura ii) verificare che il sinistro non sia fraudolento iii) determinare la misura del danno da indennizzare. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il pagamento del Premio, che il Contraente è tenuto a versare alle scadenze convenute (annuali o semestrali) ed indicate in Contratto, può essere eseguito con una delle seguenti modalità: - assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all’agente in qualità di agente della Società; - ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l’agente in qualità di agente della Società; - contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. È consentito un frazionamento unico anticipato o trimestrale. |
Rimborso | In caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, si determina la risoluzione anticipata della polizza rispetto alla scadenza pattuita. In questo caso è necessario consegnare la documentazione utile a provare l’evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (atto di vendita, di demolizione, ecc.). Il contratto è risolto dalla data di consegna dei su indicati documenti; la Società restituirà la parte di premio non usufruita al netto delle imposte. La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio mancanti fino alla scadenza del contratto, a condizione che non siano intervenuti sinistri. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Il Contratto è stipulato senza tacito rinnovo e, a scelta del contraente, ha durata da uno a sette anni. |
Sospensione | Non è prevista la sospensione |
Come posso disdire la polizza? | |
In caso di recesso anticipato o di diritto di ripensamento la Società rimborserà | |
all’Assicurato (per tramite di INSIDE 2.0) il premio netto pagato e non goduto al netto | |
Ripensamento | delle imposte governative. |
dopo la stipulazione | Il rimborso avrà luogo solo se il ripensamento sarà comunicato tramite lettera raccomandata AR inviata dall’Assicurato a INSIDE 2.0 entro e non oltre 15 giorni |
dall’effetto della copertura assicurativa pluriennale. | |
Risoluzione | In caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, si determina la risoluzione anticipata della polizza rispetto alla scadenza pattuita. In questo caso è necessario consegnare la documentazione utile a provare l’evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (atto di vendita, di demolizione, ecc.). |
Il contratto è risolto dalla data di consegna dei su indicati documenti; la Società restituirà la parte di premio non usufruita al netto delle imposte. La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio mancanti fino alla scadenza del contratto, a condizione che non siano intervenuti sinistri. |
Il prodotto è destinato a tutti quei clienti che hanno l’esigenza di proteggere la propria autovettura appena acquistata presso un concessionario.
L’assicurazione è stipulata dal Contraente in nome e per conto di chi spetta.
Con la presente polizza/convenzione si possono assicurare esclusivamente i seguenti veicoli:
- Autovetture di prima immatricolazione;
- Autovetture usate che non abbiano alla data di scadenza della copertura, più di 84 (ottantaquattro) mesi (7 anni) dalla data di prima immatricolazione;
- Autocarri fino a 3,5 t. di prima immatricolazione;
- Autocarri fino a 3,5 t. usati che non abbiano alla data di scadenza della copertura, più di 84 (ottantaquattro) mesi (7 anni) dalla data di prima immatricolazione;
- I veicoli fuoristrada di prima immatricolazione
- Veicoli avente valore commerciale al momento della richiesta di copertura assicurativa compreso tra un minimo di euro 4.000 (quattromila) e un massimo di euro 150.000 (centocinquantamila); Per i veicoli con valore superiore a 60.000 (sessantamila) è obbligatorio l’installazione di un impianto satellitare. L’assicurabilità dei veicoli con valore superiore a 100.000 è riservata alla valutazione della Compagnia.
- I veicoli fuoristrada immatricolati come autocarri usati che non abbiamo alla data di scadenza della copertura, più di 84 (ottantaquattro) mesi (7 anni) dalla data di prima immatricolazione;
Resta inteso che in caso di veicolo usato la somma tra l’età del veicolo e la durata della copertura assicurativa non potrà eccedere il limite di 96 (novantasei) mesi (8 anni) dalla data di prima immatricolazione.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione
• 27% sui premi imponibili.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Posta Ordinaria: Servizio Reclami, Bene Assicurazioni S.p.A. Xxx xxx Xxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx E-mail: xxxxxxx@xxxx.xx Fax: 00 00000000 La Società dovrà fornire riscontro al massimo entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, l’esperimento dell’azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi è subordinato, quale condizione di procedibilità, al ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia; |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o | |
Altri sistemi | direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN- |
alternativi di | NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito |
risoluzione delle controversie |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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Prodotto assicurativo Multirischi CVT di Bene Assicurazioni Spa
offerto in convenzione con Inside 2.0 S.r.l.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Edizione 01/2021
Garanta Versicherung, è un marchio commerciale in
licenza d’uso a Bene Assicurazioni S.p.A.
L’offerta assicurativa Garanta CarDealer è un prodotto di Bene Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale
Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX)
Codice fiscale e partita IVA n. 09599100964 Capitale sociale 21.000.000 euro i.v. xxx.xxxx.xx
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016
Numero iscrizione Albo imprese di Assicurazione n.1.00180.
Società soggetta all’attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding S.p.A. - Appartenente al Gruppo assicurativo Bene
numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 055.
Inside 2.0 Srl è un intermediario assicurativo iscritto alla sez. A del RUI IVASS al Numero: A000052167.
GARINS_CGA_2101
INDICE
GLOSSARIO | pag. 1 di 4 |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE | pag. 1 di 26 |
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI | pag. 1 di 5 |
RIFERIMENTI UTILI | pag. 1 di 1 |
GLOSSARIO
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Ai seguenti termini del contratto la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente il seguente significato:
Accessori: | le apparecchiature/installazioni aggiuntive rispetto alla dotazione del veicolo fornita dalla Casa Costruttrice. Tali “accessori” devono essere stabilmente installati sul veicolo e da esso non amovibili (esclusa comunque ogni loro parte amovibile). Gli accessori sono garantiti a condizione che il loro valore rientri nel capitale assicurato. In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la presenza di tali accessori deve essere comprovata da apposita documentazione. |
Aggravamento del rischio: | variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno. |
Alienazione: | la vendita, la demolizione, la distruzione o l'esportazione definitiva del veicolo |
Antifurto Satellitare: | sistema di localizzazione del veicolo collegato ad una centrale operativa approvato o proposto dal Contraente |
Assicurato: | nelle prestazioni di Assistenza: il conducente del veicolo, sia esso il Contraente o la persona da lui autorizzata all'uso dello stesso, nonché, qualora la prestazione lo preveda, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso; nelle altre garanzie: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; nelle prestazioni di infortuni: il Contraente o, nel caso di azienda, la persona da essa autorizzata. |
Assicurazione: | il contratto di Assicurazione. |
Atto vandalico: | atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare il Veicolo. |
Avente diritto: | la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell’Attestato di rischio (Contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del Veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria) ai sensi dell’Art. 1, comma 1, lett. e) del Regolamento Ivass 9/2015. |
Banca Dati: | la banca dati elettronica che le compagnie di assicurazioni hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. g) del Regolamento Ivass 9/2015. |
Carta di Circolazione: | è il documento necessario alla Circolazione del Veicolo che il Conducente deve sempre portare nel Veicolo per poter circolare, rilasciato dall'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) e che riporta i dati relativi alle caratteristiche tecniche del Veicolo. |
Casa Costruttrice: | la Società che ha progettato e/o costruito il Veicolo e lo ha immesso nel mercato per la prima volta. |
Centrale operativa | la struttura della Società costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza; |
Condizioni Generali di Assicurazione o CGA: | le clausole del Contratto. |
Circolazione: | il movimento, la fermata e la sosta del Veicolo. |
Codice delle Assicurazioni o Legge: | il Decreto Legislativo 209/2005. |
Codice della Strada o CdS: | il Decreto Legislativo 285/1992. |
Contraente: | il soggetto che stipula il contratto di assicurazione, INSIDE 2.0 con sede operativa a Brescia in xxx Xxxx Xxxx x.00; |
Contratto: | il contratto di Assicurazione. |
Contratto di assicurazione a distanza: | il contratto di Assicurazione stipulato tra la Società e un Contraente nell'ambito di un sistema di vendita a distanza che, per tale contratto, impiega esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. |
Conducente: | colui che è preposto alla guida del Veicolo durante le fasi della Circolazione. |
Danno indennizzabile: | somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro prima dell’applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti, se pattuiti in Polizza. |
Danno parziale: | ogni danno il cui ammontare sia inferiore all’80% del valore del veicolo al momento del sinistro; |
Danno totale: | ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari all’80% del valore del veicolo al momento del sinistro; |
Degrado/Deprezzamento: | diminuzione del valore del Veicolo o di sue parti dovuta all’uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo. |
Ebbrezza: | superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto all’assunzione di bevande alcoliche. |
Ente finanziatore: | la società che concede un prestito per l’acquisto del Veicolo. |
Esplosione: | sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità. |
Eurotax: | pubblicazione mensile della casa editrice Sanguinetti che rileva il valore dei veicoli usati attraverso periodiche indagini di mercato. |
Franchigia: | somma che viene dedotta dall’ammontare del danno e che rimane a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro. |
Furto: | sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri. |
Garanzia accessoria: | estensione della copertura assicurativa che è possibile aggiungere al momento della stipula del contratto. |
Guasto: | il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'Assicurato l'utilizzo in condizioni normali; |
Incendio: | combustione con sviluppo di fiamma del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi. |
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Incidente: | l’evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la Circolazione che provochi danni al Veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo. |
Indennizzo/Risarcimento: | somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro al netto di eventuali Franchigie o Scoperti, ove pattuiti. |
Infortunio: | un evento determinato da causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea. |
Intermediario: | il soggetto che esercita l’attività di cui all’art. 106 della Legge. |
IVASS: | l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. |
Xxxxxxxxx conducente: | proprietario del veicolo assicurato o persona da lui autorizzata. Utilizzatore abituale del veicolo assicurato; |
Massimale: | l’importo fino alla concorrenza del quale la Società è vincolata dall’Assicurazione. |
Minimo non indennizzabile: | l’importo fisso che viene detratto dall’ammontare del danno risarcibile. |
Optional: | la dotazione stabilmente installata sul Veicolo fornita dalla Casa Costruttrice oppure da parte di imprese specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto a fronte di un supplemento al prezzo base di listino, ivi compreso ogni accessorio fono–audiovisivo. |
Polizza o Simplo di Xxxxxxx: | il documento che prova l’Assicurazione. |
Polizza temporanea: | il documento che prova l’Assicurazione di durata inferiore ad un anno. |
P.R.A.: | Pubblico Registro Automobilistico |
Premio: | la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di Legge, quale corrispettivo dell’obbligazione assunta dalla Società. |
Proprietario: | l’intestatario del Veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. |
Quattroruote Professional: | rivista edita dalla casa editrice Domus, consultabile in formato cartaceo ed elettronico, che contiene un listino mensile convenzionalmente utilizzato per la determinazione del valore dei Veicoli nuovi od usati in base ad un parametro di classificazione denominato “Codice Infobike”. |
Rapina: | l’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri. |
Regola proporzionale: | la norma prevista dall’articolo 1907 del Codice civile e che stabilisce, in caso di sottoassicurazione, che l’Indennizzo venga ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato per il Veicolo e il suo valore al momento del Sinistro. La stessa norma è applicata agli Accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati. |
Residenza: | il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico; |
Rete convenzionata: | le carrozzerie che hanno sottoscritto specifica convenzione con la Società nonché tutte le carrozzerie convenzionate con i singoli Concessionari che hanno stipulato un accordo con il Contraente. Durante il periodo di garanzia del veicolo e per un periodo massimo di |
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24 mesi dalla data di prima immatricolazione, sono equiparate alla “rete convenzionata” (con esclusione di quanto previsto per la procedura di pagamento diretto) le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice del veicolo assicurato. | |
Rete non convenzionata: | le carrozzerie che non hanno sottoscritto specifica convenzione con la Società. Se la carrozzeria convenzionata segnalata dalla Società ha sede a più di 15 km dal luogo del sinistro (se il veicolo non è marciante) o a più di 15 km dalla residenza del proprietario (se il veicolo è marciante), la riparazione sarà considerata in rete anche se avviene in una struttura non convenzionata, ad esclusione della procedura di indennizzo diretto. |
Rivalsa: | il diritto della Società di recuperare, nei confronti del Contraente o degli Assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal Contratto o di clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’Assicurato al Risarcimento del danno. |
Scoperto: | parte del danno indennizzabile a mente di Xxxxxxx, espressa in misura percentuale sull’ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro. |
Scoppio: | repentino dirompersi del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del Veicolo per eccesso di pressione non dovuto ad Esplosione. |
Sinistro: | il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia. |
Società di Leasing: | la società che cede in locazione il Veicolo di cui è proprietaria, per un determinato periodo e dietro pagamento di canoni periodici. |
Società: | BENE ASSICURAZIONI S.p.A. |
Somma assicurata: | valore dei beni assicurati nei limiti del quale la Società è vincolata dall’Assicurazione. |
Sostanze Stupefacenti o Psicotrope: | sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado di alterare lo stato di coscienza. |
Spazio Economico Europeo: | l’area dei Paesi aderenti all’Accordo economico UE – EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) entrato in vigore il 1° gennaio 1994. |
Spese di soccombenza: | spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile; |
Terzi: | i soggetti non esclusi dall’art. 129 della Legge e sue successive modificazioni ed integrazioni. |
Tariffa: | i prezzi stabiliti dalla Società in vigore al momento della stipula, del rinnovo o delle modifiche del Contratto. |
Transazione: | accordo con il quale le parti, con reciproche concessioni, definiscono un contenzioso anche giudiziale. |
Valore a nuovo: | il valore risultante da fattura di acquisto. |
Valore assicurato: | la somma (comprensiva di accessori e degli eventuali Optional) dichiarata dal Contraente e riportata sulla scheda di polizza, ovverosia, in ogni caso, il limite massimo di indennizzo esigibile dalla Società. |
Veicoli: | i veicoli di cui all’art. 122 della Legge. |
Veicoli con targhe prova: | i veicoli dotati di targhe ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 474/2001. |
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
PREMESSA
ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
La presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome e per conto di chi spetta.
Le azioni, le ragioni e tutti i diritti nascenti dall’assicurazione non possono essere esercitati che dal Contraente e dagli Assicuratori. L’accertamento e la liquidazione del danno sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato secondo il contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il
consenso del titolare dell’interesse assicurato.
CRITERI ASSUNTIVI
Durante la fase assuntiva del rischio il premio verrà calcolato considerando il valore del veicolo indicato nella fattura di acquisto (comprensivo degli eventuali optional e accessori).
VEICOLI ASSICURABILI
Con la presente polizza/convenzione si possono assicurare esclusivamente i seguenti veicoli:
1. Autovetture, autocarri fino ai 3,5 t e veicoli fuori strada di prima immatricolazione;
2. Autovetture, autocarri fino ai 3,5 t e veicoli fuoristrada usati che non abbiano alla data di scadenza della copertura, più di 120 (centoventi) mesi (10 anni) dalla data di prima immatricolazione;
3. Veicoli avente valore commerciale al momento della richiesta di copertura assicurativa compreso tra un minimo di euro 4.000 (quattromila) e un massimo di euro 150.000 (centocinquantamila); Per i veicoli con valore superiore a 60.000 (sessantamila) è obbligatorio l’installazione di un impianto satellitare. L’assicurabilità dei veicoli con valore superiore a 100.000 è riservata alla valutazione della Società.
Resta inteso che in caso di veicolo usato la somma tra l’età del veicolo e la durata della copertura assicurativa non potrà eccedere il limite di 120 (centoventi) mesi (10 anni) dalla data di prima immatricolazione.
VEICOLI NON ASSICURABILI
Con la presente polizza/convenzione NON si possono assicurare i seguenti veicoli:
1. usati di età superiore a più di 84 (ottantaquattro) mesi dalla data di prima immatricolazione;
2. senza targa;
3. con targa prova;
4. adibiti ad uso noleggio con o senza conducente;
5. adibiti al trasporto infiammabili, materiali radioattivi, merci pericolose;
6. tutti i rischi non espressamente contemplati nel presente accordo.
DURATA DELLE SINGOLE APPLICAZIONI
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La durata della copertura assicurativa è compresa da un minimo di un anno ad un massimo di 84 (ottantaquattro) mesi. È consentito un frazionamento unico anticipato o trimestrale.
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA
Art. 1 Determinazione del premio - dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla scheda di polizza con riferimento al tipo di veicolo, al luogo di residenza del Proprietario ed agli altri soggetti eventualmente riportati sulla polizza stessa; relativamente alla garanzia Furto, in caso di leasing, il premio è determinato sulla base della residenza o della sede legale dell’Assicurato/Locatario.
Il Contraente/Assicurato e/o il proprietario del veicolo, sono tenuti a dare immediata comunicazione alla Società delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1894 e 1898 del Codice Civile.
Art. 2 Recesso
Art. 2.1. Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, l’Assicurato o la Società possono recedere alla singola applicazione alla polizza collettiva.
Il recesso ha effetto:
• nel caso di recesso dell’Assicurato: dalla data di invio della sua comunicazione;
• nel caso di recesso della Società: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte
dell’Assicurato della comunicazione inviata dalla Società;
In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.
Resta inteso come la Società potrà esercitare il proprio diritto di recesso nei confronti del singolo Assicurato in caso di due o più sinistri liquidati al medesimo Assicurato nel corso della singola annualità assicurativa e/o in caso di liquidazione di un singolo sinistro che comporti un esborso complessivo per la Società pari o superiore alla somma di euro 3.500,00 (tremilacinquecento).
Art. 2.2. Recesso anticipato o diritto di ripensamento
In caso di recesso anticipato o di diritto di ripensamento la Società rimborserà all’Assicurato (per tramite di INSIDE 2.0) il premio netto pagato e non goduto al netto delle imposte governative.
Il rimborso avrà luogo solo se il ripensamento sarà comunicato tramite lettera raccomandata AR inviata dall’Assicurato a INSIDE 2.0 entro e non oltre 15 giorni dall’effetto della copertura assicurativa pluriennale.
Art. 3 Denuncia del sinistro
Per tutti i sinistri il Contraente e/o l’Assicurato e/o il proprietario deve avvisare telefonicamente la Centrale Operativa componendo il numero verde 800.834952, dall’estero occorre comporre il numero x00.000.0000.0000 e successivamente inviare denuncia per iscritto alla Società entro 5 (cinque) giorni dalla data di accadimento del sinistro stesso o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni.
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Nel caso di furto o rapina nonché di atti vandalici e/o dolosi di Xxxxx, dovrà essere fatta immediata denuncia all'Autorità, inoltrando alla Società copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero (in uno Stato non facente parte della Unione Europea), la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana.
Art. 4 Cessazione di rischio per trasferimento di proprietà del veicolo, demolizione, distruzione od esportazione definitiva
In caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, si determina la risoluzione anticipata della polizza rispetto alla scadenza pattuita.
In questo caso è necessario consegnare la documentazione utile a provare l’evento che
determina la risoluzione anticipata del contratto (atto di vendita, di demolizione, ecc.).
Il contratto è risolto dalla data di consegna dei su indicati documenti; la Società restituirà la parte di premio non usufruita al netto delle imposte.
La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio mancanti fino alla scadenza del contratto, a condizione che non siano intervenuti sinistri.
Art. 5 Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
Art. 6 Vincolo (operante esclusivamente nel caso in cui sulla scheda di polizza vengano riportati i dati richiesti).
a) Veicoli locati in leasing
Qualora in Polizza venga indicata la presenza del Vincolo, la Società si obbliga nei confronti
dell’Ente vincolatario, per la durata della Polizza:
• a comunicare all’Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo
indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
• a comunicare all’Ente vincolatario, con lettera raccomandata, il ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, non appena ne abbia conoscenza, nonché l’eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.
Il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del leasing indicata nella scheda di polizza, salvo che la Società non riceva autorizzazione di tal senso dall’Ente vincolatario. Resta inteso che la Società potrà dare regolare disdetta della polizza da inoltrarsi al Contraente/Assicurato ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente all’Ente vincolatario con lettera raccomandata. Resta inoltre inteso che, in caso di danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà corrisposto all’Ente vincolatario e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza fino all’ammontare del credito residuo.
b) Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore
dell’Ente finanziatore
Qualora in Polizza venga indicata la presenza del Vincolo, la Società si obbliga nei confronti
dell’Ente vincolatario, per la durata della Polizza:
• comunicare all’Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
• comunicare all’Ente vincolatario, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, non appena ne abbia conoscenza, nonché l’eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.
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Il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del vincolo indicata nella scheda di polizza, salvo che la Società non riceva
autorizzazione in tal senso dall’Ente vincolatario. Resta inteso che la Società potrà dare regolare disdetta della polizza da inoltrarsi al Contraente/Assicurato ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente all’Ente vincolatario con lettera raccomandata. Resta inoltre inteso che, in caso di danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, corrisposto all’Ente vincolatario, e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza fino all’ammontare del credito residuo.
Art. 7 Legge - Giurisdizione
Le Parti convengono che il presente contratto sarà regolato dalla Legge Italiana. Le Parti convengono altresì che qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà soggetta alla giurisdizione italiana.
L’eventuale rivalsa sarà svolta conformemente alle vigenti disposizioni di legge.
Art. 8 Obblighi del Contraente
Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, il Contraente si obbliga a consegnare su supporto durevole, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, le condizioni di assicurazione.
Art. 9 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente
Se al momento della stipula del Contratto il Contraente rende dichiarazioni inesatte o incomplete relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio quali ad esempio l’età e/o il luogo di residenza del Proprietario o del Locatario in caso di Leasing, ecc., o successivamente non comunica ogni variazione che comporta un Aggravamento del rischio, il pagamento del danno, fatti salvi i diritti dei Terzi, non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dal Codice Civile (artt. 1892, 1893, 1894, 1898).
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice civile).
Art. 10 Competenza territoriale
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente Contratto è competente l’Autorità
giudiziaria del luogo di residenza o della sede legale del Contraente.
Art. 11 Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri costi stabiliti dalla legge, in vigore al momento della stipula e futuri, relativi al Premio, al Contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 12 Rinvio alle norme
Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente Assicurazione, valgono le norme di legge vigenti applicabili in materia.
Sezione 1 – CVT
PREMESSA
Ogni singola garanzia della sezione “Rischi diversi” è disciplinata dalle norme specifiche ad essa relative,
nonché, ove applicabili, dalle “Norme comuni a tutte le sezioni di Polizza”.
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Le seguenti garanzie sono operative soltanto se espressamente richiamate in Polizza e qualora ne sia stato pagato il relativo Premio.
Art. 1 GARANZIA INCENDIO E FURTO
La Società si obbliga a indennizzare l'assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
a) incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo;
b) furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto od alla rapina del veicolo stesso.
In caso di furto consumato o tentato di cose non assicurate che si trovino all’interno del veicolo, La Società indennizza all’assicurato, previa detrazione di una franchigia pari a euro 200,00 (duecento), i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in garanzia.
In caso di furto totale senza ritrovamento, lo scoperto previsto sarà ridotto del 50% (cinquantapercento) solo in caso di riacquisto di un nuovo veicolo presso il medesimo concessionario.
Si specifica come – in caso di acquisto della garanzia “Incendio e furto” – La Società indennizzerà l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza in occasione della collisione accidentale con animale che dovesse improvvisamente occupare la sede stradale durante la marcia del veicolo su una strada pubblica con un massimale pari al 50% (cinquantapercento) del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e con massima esposizione della Società pari ad euro 7.500,00 (settemilacinquecento) per evento e per anno assicurativo; restano fermi gli scoperti e le franchigie contrattualmente previsti per la garanzia furto.
Si specifica come – in caso di acquisto della garanzia “Incendio e furto” – la Società indennizzerà l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza in occasione della collisione accidentale con un veicolo che risulti poi essere sprovvisto della regolare copertura assicurativa RCA, fino a un massimale di euro 7.500,00 (settemilacinquecento); restano fermi gli scoperti e le franchigie contrattualmente previsti per la garanzia furto. La prestazione sarà operante esclusivamente in caso di sinistro la cui responsabilità sia imputabile totalmente (i.e. 100%) alla controparte (c.d. CID/CAI attivo). Resta espressamente inteso come in tale circostanza sarà onere dell’Assicurato produrre alla Società i documenti attestanti la concretizzazione dell’evento: dati conducente, targa, modello dell’altro veicolo, data e luogo della collisione, verbale delle Autorità intervenute sul posto).
Si specifica come – in caso di acquisto della garanzia “Incendio e furto” – la Società indennizzerà l’Assicurato dei costi sostenuti per il ripristino delle dotazioni di sicurezza (esclusivamente airbag e cinture di sicurezza) del veicolo identificato in polizza con un massimale di euro 1.000,00 (mille) per evento e per anno assicurativo. Si specifica come tale garanzia sia prestata esclusivamente a seguito del verificarsi di un danno da circolazione o di altro sinistro che abbia come conseguenza l’attivazione dei dispositivi di sicurezza Tutti i danni non conseguenti a quanto poc’anzi stabilito sono esclusi (i.e. guasto degli impianti di sicurezza).
Art. 1.1 Ricorso Terzi da Incendio
La Società in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo identificato in polizza, quando questi non è in circolazione – così come definito dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni – risponde, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 (centomila) delle somme che l’assicurato sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi.
Sono in ogni caso esclusi i danni:
a) alle cose di terzi in uso, custodia o possesso del Contraente/assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del veicolo;
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b) da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo.
Art. 1.2 Spese di immatricolazione
In caso di incendio, furto od incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo garantito o la antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà un indennizzo pari alle spese documentate sostenute per l’immatricolazione di un nuovo veicolo di proprietà del medesimo proprietario, a condizione che venga assicurato con una nuova polizza Garanta CarDealer Insidea o quelle relative al passaggio di proprietà di un veicolo usato di proprietà del medesimo proprietario, a condizione che venga assicurato con una nuova polizza Garanta CarDealer Insidea, sostenute al momento dell’acquisto del veicolo stesso, fino ad un massimo di Euro 250,00 (duecentocinquanta) per anno.
Art. 1.3 Garanzia Contrassegno
In caso di furto totale del veicolo garantito indennizzabile a termini di polizza e mancato ritrovamento dello stesso, all’atto della liquidazione e del pagamento del danno, la Società corrisponderà all’Assicurato un indennizzo pari al premio pagato per la Responsabilità Civile Autoveicoli, al netto delle imposte, relativo al periodo intercorrente tra la data di denuncia del sinistro e la data di scadenza della rata pagata, previa presentazione della polizza X.X.Xxxx regolarmente in corso al momento del furto.
Art. 1.4 Danni all’interno del veicolo
La Società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno del veicolo garantito dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, fino alla concorrenza di Euro 500,00 (cinquecento) per sinistro e per anno.
Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell’Amministrazione Ospedaliera o dal Medico intervenuto o dall’autorità di Polizia.
Art. 1.5 Spese Custodia e Parcheggio
La Società rimborsa le spese documentate sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo garantito disposti dall’Autorità in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina, fino alla concorrenza di Euro 250,00 (duecentocinquanta) per sinistro e per anno. La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione del ritrovamento stesso all’assicurato.
Art. 1.6 Garanzia Bagaglio
In caso di incendio che comporti la perdita totale del veicolo garantito o la antieconomicità della sua riparazione, la Società rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di Euro 250,00 (duecentocinquanta) per sinistro. La garanzia è valida esclusivamente per i beni di proprietà dell’assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d’uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio.
Sono esclusi dalla garanzia le pellicce, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli e valori in genere nonché apparecchi elettronici, fotografici e radio-televisivi con i relativi accessori ed infine gli oggetti aventi particolare valore artistico e di artigianato. In caso di sinistro, l’assicurato dovrà far constatare i danni subiti alle competenti Autorità e chiedere che venga redatto regolare verbale.
Art. 1.7 Danni da roditore
La Società rimborsa i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di morsi di roditori su parti del veicolo come flessibili, cablaggi, materiali di rivestimento e di coibentazione, ad esclusione dei danni consequenziali, con il limite di Euro 1.000,00 (mille) per anno e per sinistro e con l’applicazione di una franchigia assoluta pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta) per sinistro.
Art. 1.8 GARANZIE ACCESSORIE
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La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Art. 1.9 Eventi Atmosferici
La Società si obbliga ad indennizzare l'assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, delle spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di eventi atmosferici quali: trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, oggetti trasportati dal vento.
Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all’interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti ed i danni derivanti da semplici precipitazioni atmosferiche.
Art. 1.10 Rottura Cristalli
La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato delle spese sostenute per sostituire parabrezza, lunotto posteriore, materiale trasparente del tettuccio apribile nonché cristalli laterali del veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi fino alla concorrenza di euro 1.000,00 (mille) per sinistro e per anno assicurativo e con le franchigie previste all’Art. 2.4 indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature, i danni agli specchietti retrovisori nonché quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli.
Resta inteso come in caso di riparazione (i.e. mancata sostituzione) del bene danneggiato la Società terrà in carico le relative spese fino alla concorrenza di € 90,00 (novanta) per sinistro.
Art. 1.11 Garanzia Atti Vandalici
La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia la quale è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
La Società si obbliga ad indennizzare l'assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di atti vandalici e/o dolosi di terzi e a seguito di eventi socio-politici quali: scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo o sabotaggio.
La presente garanzia si intende prestata per un massimo di tre eventi per anno assicurativo. Restano comunque esclusi i danni da collisione con altri veicoli anche non identificati.
Art. 1.12 Garanzia Kasko
La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia la quale è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Art. 1.13 Oggetto della garanzia
La Società si obbliga ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
• urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada.
Art. 1.14 Garanzia Collisione
La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia la quale è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Art. 1.15 Oggetto della Garanzia
La Società si obbliga ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
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• collisione e/o scontro tra veicoli, identificati con targa, durante la circolazione in aree pubbliche o private e in sosta.
Art. 1.16 Esclusioni e limiti specifici per le Garanzie Kasko e Collisione
Ferme restando le esclusioni previste all’art. 1.19 la garanzia non è altresì operante:
• se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
• se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti od allucinogeni;
• se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;
• in conseguenza di attività illecite;
• se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo.
• se i danni risultano causati da atti vandalici.
La Società inoltre non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia. In ogni caso la Società, per la garanzia Collisione, non indennizzerà un importo superiore all’ 80% del valore commerciale al momento del sinistro.
In caso di danno totale derivante da collisione il limite di indennizzo previsto in polizza pari all’80% del valore del veicolo al momento del sinistro sarà abolito solo in caso di riacquisto di un nuovo veicolo – di pari o maggiore valore rispetto a quello del veicolo prece demente assicurato al momento del sinistro – presso il medesimo concessionario. In tale caso la Società liquida il 100% all’Assicurato e recupera la differenza dal Contraente.
Art. 1.17 Criteri di indennizzo per le Garanzie Kasko e Collisione
In caso di sinistro con responsabilità totale di Terzi identificati, l’indennizzo sarà corrisposto per l’intero importo del danno senza applicazione dello scoperto e del degrado eventualmente previsti.
In caso di sinistro con responsabilità anche concorsuale dell’assicurato, rimangono a carico del
medesimo il degrado e lo scoperto pattuiti come indicato all’Art. 2.4.
Tuttavia, in ogni caso di sinistro con coinvolgimento di altri veicoli e con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, l’assicurato deve far pervenire alla Società il modello CAI, la denuncia inoltrata alla propria Compagnia che garantisce la R.C. Auto e ogni altra documentazione atta a determinare il grado di responsabilità nel sinistro (es. verbale delle Autorità intervenute).
Art. 1.18 Garanzia Furto Plus
Con la presente garanzia, qualora richiamata nella scheda di polizza, in aggiunta a quanto previsto dalla garanzia Incendio e Furto, la Società si obbliga ad indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
• Fenomeno Elettrico: la garanzia è prestata fino a € 250 (euroduecentocinquanta) per anno assicurativo per i danni verificatisi a seguito di Fenomeno Elettrico. Non sono rimborsate le spese per le lampade, le altre fonti di luce e per la batteria;
• Spese di lavaggio e disinfezione del Veicolo dopo Furto o Rapina: in caso di Furto totale o Rapina del Veicolo assicurato, indennizzabile a termini di Polizza, La Società rimborsa fino alla concorrenza di € 100 (eurocento) per Sinistro le spese documentate che l’Assicurato abbia sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del Veicolo dopo il ritrovamento dello stesso.
Art. 1.19 Esclusioni e limiti validi per tutte le garanzie
L’assicurazione non comprende:
• i danni provocati od agevolati da dolo del Contraente/assicurato e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo. Limitatamente alla sola garanzia Furto, sono esclusi dall’indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate.
• i danni meccanici in assenza di danni alla carrozzeria, verificatisi in un unico evento.
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• i danni da semplici bruciature non seguite da incendio, quelli agli impianti (apparecchi e circuiti compresi) per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi
motivo occasionati; le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
• i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
• i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, calamità naturali.
• i danni conseguenti a eventi atmosferici, atti vandalici e/o dolosi (salvo quanto previsto agli artt. 1.9 e 1.11 della Sezione 1).
• i danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari nonché sviluppo –
comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività.
• l’appropriazione indebita nonché il furto o la rapina commessi da dipendenti dell’assicurato
e/o Contraente/assicurato.
Resta inteso che la liquidazione del danno è soggetta all’applicazione di franchigie e/o scoperti
con relativi minimi così come indicati all’Art. 2.4.
Sezione 2 - DENUNCIA SINISTRI CVT
Art. 2.1 Come si denuncia un Sinistro
L’Assicurato deve denunciare il Sinistro alla Società entro 5 (cinque) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto conoscenza e quindi possibilità di presentare denuncia.
Nella denuncia del Sinistro dovrà essere indicata la data, il luogo, l’ora le cause del Sinistro, con la descrizione puntuale del fatto, la precisazione delle conseguenze pratiche di esso e con l’indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio).
Nei casi di Furto e Xxxxxx, il Contraente e/o l’Assicurato devono inoltre presentare denuncia alla Pubblica Autorità competente trasmettendone copia alla Società e mantenere inalterate le tracce del danno, fermo l’obbligo di fare quanto possibile per evitarlo o diminuirlo ai sensi dell’Art. 1914 del Codice civile.
In caso di Furto o Rapina avvenuti all’estero, l’Assicurato, oltre alla denuncia presentata all’Autorità estera, deve produrre alla Società copia della denuncia presentata alla Pubblica Autorità italiana.
In caso di urto con animali l’Assicurato è tenuto a richiedere e consegnare alla Società il verbale o il rapporto redatto dall’Autorità intervenuta sul luogo del sinistro (Polizia Stradale o equivalente) o denuncia vistata presentata alla Pubblica Autorità competente relativa alla collisione con l'animale selvatico. In caso il verbale o il rapporto non venga consegnato, la Società non potrà procedere alla liquidazione del sinistro.
Nel caso di danno parziale, a richiesta della Società, l’Assicurato dovrà produrre la fattura d’acquisto del pezzo di ricambio o l’eventuale ricevuta del pezzo usato recuperato presso un centro di rottamazione Veicoli.
Nel caso di danno totale l’Assicurato dovrà produrre:
• il certificato di radiazione al P.R.A del Veicolo per le garanzie Incendio e Kasko;
• copia del verbale dei vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Pubblica Autorità
per l’Incendio;
• In caso di perdita totale per Furto del Veicolo, l’Assicurato deve produrre alla Società i
seguenti documenti:
• l’originale dell’estratto cronologico generale del P.R.A. o certificato cronologico relativi al
Veicolo rubato;
• l’originale del Certificato di proprietà e la dichiarazione di perdita di possesso del Veicolo
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rubato rilasciato al P.R.A.;
• la procura notarile a vendere, nonché la fattura d’acquisto e/o la Carta di Circolazione rilasciata da Paese estero quando tali documenti siano necessari per effettuare la valutazione del danno;
• la dichiarazione d’impegno, in caso di ritrovamento del Veicolo ad estinguere il debito con
l’erario o a rientrare in possesso del Veicolo con restituzione dell’Indennizzo;
• la documentazione riguardante la cancellazione del provvedimento di fermo amministrativo qualora lo stesso fosse stato trascritto sul Certificato di proprietà;
• la serie completa delle chiavi, tessere identificative, e stampigliature con i seriali (fornite dalla casa madre) di cui è dotato il Veicolo Assicurato.
• La Società è autorizzata:
• ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del Veicolo, consegnati dal Cliente, alla Casa-Costruttrice e/o a società specializzate;
• ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti;
• ad inviare ogni altra documentazione pertinente richiesta specificatamente dalla Società.
• ogni altra documentazione pertinente richiesta specificatamente dalla Società.
Art. 2.2 Determinazione dell’ammontare del danno
L’ammontare del Danno indennizzabile - fermo il limite del Valore assicurato - non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, fatto salvo quanto diversamente previsto per il Danno Totale.
Il Valore assicurato è da intendersi determinato come segue:
⮚ Xxxxxx assicurato indicato in polizza, nel primo anno;
⮚ 80% del Valore assicurato indicato in polizza, nel secondo anno;
⮚ 70% del Valore assicurato indicato in polizza, nel terzo anno;
⮚ 60% del Valore assicurato indicato in polizza, nel quarto anno;
⮚ 50% del Valore assicurato indicato in polizza, nel quinto anno;
⮚ 45% del Valore assicurato indicato in polizza, nel sesto anno e nel settimo anno.
Resta fermo quanto disposto dalla Regola proporzionale prevista dall’articolo 1907 del Codice
civile.
La Regola proporzionale non verrà applicata qualora il Valore assicurato del Veicolo indicato in
Polizza sia pari a quello comprovato nella fattura d’acquisto.
Nella determinazione del Danno indennizzabile si terrà conto dell’I.V.A., nella misura in cui l’Assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel Valore assicurato.
Se il veicolo è locato in leasing ed il Valore assicurato è comprensivo di X.XX., l’imposta verrà riconosciuta nell’Indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del Sinistro (conduttore che tenga I.V.A a suo carico).
Premesso che la liquidazione del sinistro avviene nei limiti ed alle condizioni della presente polizza, le modalità di liquidazione possono avvenire tramite:
2.2.1 Rete Convenzionata
L’assicurato deve contattare la Società la quale autorizza la riparazione e provvede al pagamento diretto del sinistro presso la rete delle carrozzerie convenzionate. Restano comunque a carico dell’assicurato eventuali scoperti/franchigie previsti all’Art. 2.4.
Per i danni avvenuti e riparati all’estero, la Società liquida il sinistro secondo le modalità previste per la Rete Convenzionata, ad eccezione della procedura di pagamento che sarà effettuata in modo indiretto.
2.2.2 Fuori Rete Convenzionata
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L’assicurato deve contattare la Società e tenere a disposizione il veicolo per gli accertamenti peritali per un periodo di 8 giorni lavorativi che decorre dalla data di ricezione da parte della Società della denuncia del sinistro. La Società rimborsa secondo le modalità contrattuali previste.
Art. 2.3 Criteri di determinazione del danno Danno Parziale
2.3.1 Rete Convenzionata
Nel caso in cui il veicolo fosse riparato utilizzando la Rete Convenzionata, resta inteso che:
l’indennizzo verrà determinato senza dedurre il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado per tutto il periodo della copertura pluriennale, fermo il limite massimo di 84 (ottantaquattro) mesi dalla data di prima immatricolazione.
Ciò vuol dire che dopo il settimo anno dalla data di prima immatricolazione, l’indennizzo
verrà determinato applicando il deprezzamento del 50% (cinquantapercento).
In caso di sinistro l’assicurato verrà invitato dalla Centrale Operativa della Società a
recarsi presso una carrozzeria tra quelle rientranti nella rete convenzionata con la Società.
2.3.2 Fuori Rete Convenzionata
Nel caso in cui il veicolo (sia a copertura annuale che a copertura pluriennale) fosse
riparato “Fuori Rete Convenzionata”, resta inteso che:
• la Società determinerà l'indennizzo deducendo il deprezzamento dovuto ad usura, vetustà e/o degrado stabilito in sede di perizia.
• Per i pezzi di ricambio si farà riferimento al listino prezzi pubblicati dalla Impresa Editoriale Assicurativa o, in mancanza, dai listini delle case costruttrici.
• Per i tempi di riparazione, si farà riferimento al Prontuario dei tempi di riparazione della Impresa Editoriale Assicurativa o, in mancanza, a quello della casa costruttrice. In ogni caso, la Società rimborserà il costo orario della mano d’opera con il limite massimo delle tariffe praticate dalle carrozzerie che fanno parte della Rete Convenzionata della Società.
Qualora l’Assicurato non intendesse provvedere alle riparazioni, la Società applicherà gli scoperti e le franchigie previsti, così come indicati all’Art.2.4, per le riparazioni effettuate fuori rete.
Danno Totale
Ai veicoli non dotati di antifurto satellitare:
• per i quali viene prestata una copertura pluriennale, la Società determina l’ammontare del Danno indennizzabile secondo la “scala di determinazione del valore” che segue:
⮚ 100% del Valore assicurato indicato in polizza fino al dodicesimo mese di copertura o fino al terzo anno qualora richiamato nella scheda di polizza il valore a nuovo 3 (tre) anni;
⮚ 80% del Valore assicurato indicato in polizza nel secondo anno;
⮚ 70% del Valore assicurato indicato in polizza nel terzo anno;
⮚ 60% del Valore assicurato indicato in polizza nel quarto anno;
⮚ 50% del Valore assicurato indicato in polizza nel quinto anno;
⮚ 45% del Valore assicurato indicato in polizza nel sesto anno e nel settimo anno.
Resta ferma l’eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di perizia, fatto salvo quanto previsto all’art 1.16 per la garanzia Kasko e Collisione.
• per i quali viene prestata una copertura annuale la Società determina l’ammontare del
Danno indennizzabile - fermo il limite del Valore assicurato - secondo quanto segue:
⮚ 100% del Valore assicurato indicato in polizza, fino al dodicesimo mese dalla data di
prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero);
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⮚ Valore commerciale al momento del sinistro (determinato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote Professional), oltre il dodicesimo mese dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero).
Resta ferma l’eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di
xxxxxxx, fatto salvo quanto previsto all’art 1.16 per la garanzia Kasko e Collisione.
Ai veicoli dotati di antifurto satellitare:
• per i quali viene prestata una copertura pluriennale, la Società determina l’ammontare del
Danno indennizzabile secondo la “scala di determinazione del valore” che segue:
⮚ 100% del Valore assicurato indicato in polizza solo in caso di furto o incendio e riacquisto di un nuovo veicolo presso il medesimo concessionario fino al terzo anno; diversamente 100% del Valore assicurato indicato in polizza fino al dodicesimo mese di copertura. 100% su qualsiasi garanzia fino al terzo anno qualora richiamato nella scheda di polizza il valore a nuovo 3 (tre).
⮚ 80% del Valore assicurato indicato in polizza nel secondo anno;
⮚ 70% del Valore assicurato indicato in polizza nel terzo anno;
⮚ 60% del Valore assicurato indicato in polizza nel quarto anno;
⮚ 50% del Valore assicurato indicato in polizza nel quinto anno;
⮚ 45% del Valore assicurato indicato in polizza nel sesto anno e nel settimo anno;
Resta ferma l’eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di
xxxxxxx, fatto salvo quanto previsto all’art 1.16 per la garanzia Kasko e Collisione.
• per i quali viene prestata una copertura annuale la Società determina l’ammontare del Danno indennizzabile - fermo il limite del Valore assicurato - secondo quanto segue:
⮚ 100% del Valore assicurato indicato in polizza, fino al dodicesimo mese dalla data di
prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero);
⮚ Valore commerciale al momento del sinistro (determinato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote Professional), oltre il dodicesimo mese dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero).
Resta ferma l’eventuale detrazione del valore di recupero del relitto stabilito in sede di
xxxxxxx, fatto salvo quanto previsto all’art 1.16 per la garanzia Kasko e Collisione.
Valore a nuovo KM zero
Il valore a nuovo per i veicoli a KM ZERO sarà calcolato dalla data di vendita del veicolo e non dalla data di prima immatricolazione.
Art. 2.4 Scoperti, minimi non indennizzabili e franchigie
Le garanzie sono prestate con l’applicazione di scoperti, minimi non indennizzabili e franchigie
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come indicato nella seguente tabella:
AREE XXXXXXXXXXXX | |||||
XXXX 0 | XXXX 0 | XXXX 0 | XXXX 4 | AREA 5 | AREA 6 |
AV-BA-BR-BT-CE-CS- CZ-FG-KR-LE-NA-RC- SA-TA-VV | RM-TO-SCV | CT-LT-MT-PA- SMOM-MI-CA- ME-SR-BN-CB- PZ-IS | GE | AG-AL-AN-AO-AP-AQ-AR-AT-BG-BI-BL- BO-BS-CH-CI-CL-CN-CO-CR-EN-FC-FE-FI- FR-FM-GR-IM-LC-LI-LO-LU-MB-MC-MN- MO-MS-NO-NU-OR-PE-PC-PD-PG-PI-PO- PR-PT-PU-PV-RA-RE-RG-RI-RN-RO-RSM- SI-SO-SP-SS-SU-SV-TE-TP-TR-TV-VI-VR- VT- VE-VC-VB-VA | BZ-GO-PN- UD-TN-TS |
SENZA ANTIFURTO SATELLITARE | |||||
RETE CONVENZIONATA | RETE NON CONVENZIONATA | ||||
ZONE | GARANZIE | SCOPERTO | MINIMO FRANCHIGIA | SCOPERTO | MINIMO FRANCHIGIA |
AREA 1 | FURTO | 20% | 500 | 25% | 1.500 |
CRISTALLI | -- | 75 | -- | 150 | |
ATMOSFERICI | 20% | 500 | 25% | 750 | |
VANDALICI | 20% | 500 | 25% | 750 | |
KASKO | 20% | 1.000 | 25% | 1.500 | |
COLLISIONE | 20% | 500 | 25% | 1.000 | |
AREA 2 | FURTO | 10% | 300 | 25% | 600 |
CRISTALLI | -- | 75 | -- | 150 | |
ATMOSFERICI | 10% | 300 | 25% | 600 | |
VANDALICI | -- | -- | 25% | 600 | |
KASKO | 10% | 750 | 25% | 1.500 | |
COLLISIONE | 10% | 500 | 25% | 1.000 | |
AREA 3 | FURTO | 10% | 300 | 25% | 600 |
CRISTALLI | -- | 75 | -- | 150 | |
ATMOSFERICI | 10% | 300 | 25% | 600 | |
VANDALICI | -- | -- | 25% | 600 | |
KASKO | 10% | 750 | 25% | 1.500 | |
COLLISIONE | 10% | 500 | 25% | 1.000 | |
AREA 4 | FURTO | 10% | 300 | 15% | 600 |
CRISTALLI | -- | 75 | -- | 150 | |
ATMOSFERICI | 10% | 300 | 15% | 600 | |
VANDALICI | -- | -- | 15% | 600 | |
KASKO | 10% | 750 | 15% | 1.500 | |
COLLISIONE | 10% | 500 | 15% | 1.000 | |
AREA 5 | FURTO | 10% | 300 | 15% | 600 |
CRISTALLI | -- | 75 | -- | 150 | |
ATMOSFERICI | 10% | 300 | 15% | 600 | |
VANDALICI | -- | -- | 15% | 600 | |
KASKO | 10% | 750 | 15% | 1.500 | |
COLLISIONE | 10% | 500 | 15% | 1.000 | |
AREA 6 | FURTO | 0% | 0 | 15% | 600 |
CRISTALLI | -- | 0 | -- | 150 | |
ATMOSFERICI | 5% | 250 | 15% | 600 | |
VANDALICI | -- | -- | 15% | 600 | |
KASKO | 5% | 400 | 15% | 1.500 | |
COLLISIONE | 5% | 400 | 15% | 1.000 |
CON ANTIFURTO SATELLITARE | |||||
RETE CONVENZIONATA | RETE NON CONVENZIONATA | ||||
ZONE | GARANZIE | SCOPERTO | MINIMO FRANCHIGIA | SCOPERTO | MINIMO FRANCHIGIA |
AREA 1 | FURTO | 10% | 1.000 | 25% | 1.500 |
CRISTALLI | -- | 75 | -- | 150 | |
ATMOSFERICI | 20% | 500 | 25% | 750 | |
VANDALICI | 20% | 500 | 25% | 750 | |
KASKO | 20% | 1.000 | 25% | 1.500 | |
COLLISIONE | 20% | 500 | 25% | 1.000 | |
AREA 2 | FURTO | 0% | 0 | 25% | 600 |
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CRISTALLI | -- | 75 | -- | 150 | |
ATMOSFERICI | 10% | 300 | 25% | 600 | |
VANDALICI | -- | -- | 25% | 600 | |
KASKO | 10% | 750 | 25% | 1.500 | |
COLLISIONE | 10% | 500 | 25% | 1.000 | |
AREA 3 | FURTO | 0% | 0 | 25% | 600 |
CRISTALLI | -- | 75 | -- | 150 | |
ATMOSFERICI | 10% | 300 | 25% | 600 | |
VANDALICI | -- | -- | 25% | 600 | |
KASKO | 10% | 750 | 25% | 1.500 | |
COLLISIONE | 10% | 500 | 25% | 1.000 | |
AREA 4 | FURTO | 0% | 0 | 15% | 600 |
CRISTALLI | -- | 75 | -- | 150 | |
ATMOSFERICI | 10% | 300 | 15% | 600 | |
VANDALICI | -- | -- | 15% | 600 | |
KASKO | 10% | 750 | 15% | 1.500 | |
COLLISIONE | 10% | 500 | 15% | 1.000 | |
AREA 5 | FURTO | 0% | 0 | 15% | 600 |
CRISTALLI | 75 | -- | 150 | ||
ATMOSFERICI | 10% | 300 | 15% | 600 | |
VANDALICI | -- | -- | 15% | 600 | |
KASKO | 10% | 750 | 15% | 1.500 | |
COLLISIONE | 10% | 500 | 15% | 1.000 | |
AREA 6 | FURTO | 0% | 0 | 15% | 600 |
CRISTALLI | -- | 0 | -- | 150 | |
ATMOSFERICI | 5% | 250 | 15% | 600 | |
VANDALICI | -- | -- | 15% | 600 | |
KASKO | 5% | 400 | 15% | 1.500 | |
COLLISIONE | 5% | 400 | 15% | 1.000 |
Per i Veicoli dotati di antifurto satellitare la garanzia opera con lo Scoperto del 25% (venticinquepercento) nel caso di:
• mancata installazione dell’impianto;
• mancata attivazione all’abbonamento ai servizi di sicurezza valido per la durata del rapporto
assicurativo;
• in caso di guasto dell’impianto e mancata riparazione a seguito della segnalazione del
guasto da parte della centrale operativa.
I danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di grandinate, saranno rimborsati senza l’applicazione dello Scoperto e minimo non indennizzabile indicato in polizza qualora le riparazioni siano eseguite presso i centri convenzionati per la riparazione dei danni da grandine.
Art. 2.5 Liquidazione dei danni - Nomina dei periti
Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, la valutazione dei danni è effettuata mediante accordo tra le Parti, ovvero a richiesta di una di esse, da due periti che le Parti dovranno nominare. In caso di disaccordo, verrà nominato un terzo perito la cui scelta, mancando l’accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha luogo la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale dell’assicurato.
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Le decisioni dei Periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le Parti, rinunciando queste sin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo presso l’Autorità Giudiziaria. Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese delle competenze del terzo.
Art. 2.6 Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari.
Nella determinazione dell'ammontare del danno la Società terrà conto dell'incidenza dell'IVA quando rimanga a carico dell'assicurato e l'importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori.
In caso di furto totale, l’assicurato deve far pervenire alla Società le seconde chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie. In caso di mancata consegna delle seconde chiavi, la Società si riserva l’applicazione di un ulteriore scoperto del 20% sulla liquidazione del sinistro.
In tutti i casi di danno totale, l'assicurato deve far pervenire alla Società (oltre alle seconde chiavi), copia della fattura di acquisto (se possibile) nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a:
• individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale e, se necessario, Estratto Cronologico Generale Integrato);
• verificare la titolarità del diritto all’indennizzo del danno (Certificato di Proprietà).
In caso di incendio, l'assicurato deve inoltre far pervenire alla Società copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.
L’assicurato dovrà fornire la documentazione attestante l’avvenuta installazione ed il relativo valore, degli accessori per i quali viene richiesto l’indennizzo. La Società, verificata l’operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro ed a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi od ipotecari.
Art. 2.6.1 Clausola Responsabilità Civile Autoveicoli
Il Contraente/assicurato dichiara che il veicolo identificato in polizza è assicurato con polizza in corso di validità per la Responsabilità Civile Auto secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Codice delle Assicurazioni Private, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal d.lgs. n. 285/92 (c.d. "Codice della Strada") e successive modifiche. Qualora al momento del sinistro, a seguito di verifiche effettuate dalla Società, il veicolo risulti non assicurato per la garanzia Responsabilità Civile Auto, il sinistro indennizzabile a termini di polizza con le garanzie Kasko o Collisione non sarà indennizzabile dalla presente polizza.
Art. .2.7 Recupero del veicolo
L'assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parte di esso. In caso di ritrovamento del veicolo rubato prima della liquidazione dell'indennizzo, l'eventuale danno sarà considerato parziale e pertanto sarà liquidato applicando i criteri propri di quest'ultimo.
Prima che la Società proceda alla liquidazione del danno l’assicurato si impegna a rilasciarle atto di procura a vendere al fine di agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo rubato nel caso di ritrovamento dopo l’indennizzo.
L’assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato. In questo caso l’assicurato dovrà restituire quanto precedentemente liquidato al netto del danno valutato e riconosciuto dalla Società.
Art. 2.8 Ritrovamento del Veicolo oggetto di Furto o Rapina
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In caso di ritrovamento del Veicolo oggetto di Furto o Rapina o di sue parti, l’Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del Veicolo o di sue parti. Se il recupero avviene prima del pagamento dell’Indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri applicabili sulla base delle condizioni e della forma di
xxxxxxxx espressamente previste e richiamate in Polizza.
Se il Veicolo è ritrovato dopo il pagamento dell’Indennizzo, l’Assicurato può scegliere:
• di rientrarne in possesso, rimborsando alla Società l’importo già riscosso, al netto degli
eventuali danni accertati sul Veicolo;
• di non esercitare la suddetta facoltà entro 30 (trenta) giorni dal ritrovamento del Veicolo. In questo caso la Società darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito conferitole dal medesimo Assicurato all’atto della liquidazione del danno, come previsto dall’Articolo 2.1 “Come si denuncia un Sinistro”, con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell’Indennizzo pagato, quanto ricavato dalla vendita. Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del Veicolo ritrovato è superiore all’Indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, la Società procede alla restituzione dell’eccedenza all’Assicurato.
Sezione 3 - ASSISTENZA
Art. 3 GARANZIA ASSISTENZA
La copertura assicurativa si intende estesa alla sottoindicata garanzia la quale è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito Oggetto
dell’Assicurazione
La Società si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell’assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto e comunque occorso durante il periodo di validità della garanzia. L’assistenza è materialmente erogata dalla Centrale Operativa della Società presso la quale opera la struttura organizzativa dell’assistenza disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. I massimali indicati relativamente alle singole garanzie si intendono comprensivi di IVA.
Modalità per l’erogazione dell’assistenza
L’assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa componendo il numero verde 800.834952;
dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa componendo il numero telefonico
x00.000.0000.0000 ed in caso di chiamate dall’estero la Società accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall’assicurato. La Centrale Operativa, ricevuta la richiesta di assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno per accogliere le richieste dell’assicurato. La Società ha il diritto di verificare l’esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l’assicurato, su richiesta della Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento dannoso.
Obblighi dell’assicurato
L’assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Centrale Operativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l’eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l’inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell’officina incaricata delle riparazioni.
La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato.
Art. 3.1 Soccorso Stradale per guasto
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Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto tale da renderlo non marciante
autonomamente, la Centrale Operativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno) tenendo
a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, se presente entro un raggio di
50 Km, oppure all’officina più vicina in grado di riparare il guasto od eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione. Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico della Società sino ad un massimo di tre giorni lavorativi. Inoltre, il costo del soccorso sarà a carico dell’assicurato qualora il guasto avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).
La presente prestazione comprende anche casi di foratura o rottura di uno o più pneumatici, perdita, furto e rottura delle chiavi, batteria scarica, esaurimento di carburante ed errato rifornimento.
Art. 3.2 Soccorso Stradale per incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto)
Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto, tali da renderlo non marciante autonomamente, la Centrale Operativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo per trainare il veicolo alla più vicina carrozzeria fra quelle rientranti nella Rete Convenzionata (durante il periodo di garanzia del veicolo e per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, sono equiparate alla “Rete Convenzionata” le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice del veicolo assicurato).
È data facoltà all’assicurato di indicare una carrozzeria di sua fiducia per il trasporto del proprio veicolo se presente entro un raggio di 50 km dal luogo dell’immobilizzo. In tal caso resta inteso che se la carrozzeria non rientra nella Rete Convenzionata, la liquidazione del danno sarà soggetta ai criteri liquidativi relativi alle riparazioni effettuate fuori rete.
Il mezzo di soccorso potrà effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione.
Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico della Società sino ad un massimo di tre giorni lavorativi. Inoltre, il costo del soccorso sarà a carico dell’assicurato qualora l’evento avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).
Art. 3.3 Veicolo Sostitutivo (valida per autovetture)
Se il veicolo subisce il furto totale o il tentato furto o è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo furto e la relativa riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i prontuari dei tempi di riparazione della Casa costruttrice e certificate da officine autorizzate, la Centrale Operativa mette a disposizione dell’assicurato un’autovettura in sostituzione di cilindrata 1.200 c.c. secondo i seguenti criteri:
a) fino ad un massimo di 3 giorni in caso guasto;
b) fino ad un massimo di 3 giorni in caso di danni materiali derivanti da furto, incendio o incidente la cui riparazione NON venga effettuata presso la Rete di carrozzerie convenzionate;
c) fino ad un massimo di 7 giorni in caso di danni materiali derivanti da furto, incendio o incidente la cui riparazione venga effettuata presso la Rete di carrozzerie convenzionate;
d) fino ad un massimo di 30 giorni in caso di perdita totale del veicolo.
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Restano a carico della Società i costi del noleggio e delle polizze assicurative obbligatorie mentre a carico dell’assicurato rimane il costo delle polizze facoltative, del carburante, di eventuali multe o eccedenze di noleggio non autorizzato. Il noleggio è subordinato alla disponibilità di autovetture delle Case di Autonoleggio convenzionate.
Il noleggio è subordinato in ogni caso alle regole di assegnazione imposte dalle Case di Autonoleggio.
Qualora il veicolo fosse trasportato in un Centro Convenzionato situato in un Comune dove non fosse disponibile l’autovettura in sostituzione, la Centrale Operativa mette a disposizione un taxi per raggiungere la stazione di noleggio e la Società tiene a proprio carico le spese fino ad un massimo di euro 100,00 per evento.
Art. 3.4 Invio pezzi di ricambio all’estero
Se il veicolo si trova all’estero ed è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale,
ritrovamento dopo furto totale ed i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione non sono reperibili nella Nazione in cui si è verificato l’evento, la Centrale Operativa provvederà ad inviare con il mezzo adeguato i suddetti pezzi e la Società terrà a carico le relative spese di trasporto. Restano a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. La prestazione è operante solo per i pezzi reperibili presso i concessionari ufficiali della rete della casa costruttrice.
La prestazione non è operante nel caso in cui l'assicurato non dia adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.
Art. 3.5 Spese di albergo
Qualora a seguito di furto totale o parziale, guasto, incidente, incendio, il veicolo sia immobilizzato ad oltre 50 Km dalla residenza dell’assicurato e la riparazione preveda più di 24 ore di fermo veicolo, costringendo i passeggeri ad una sosta forzata per una o più notti, la Centrale Operativa organizza e la Società tiene a carico il pernottamento e prima colazione. Il tutto fino al massimale di euro 300,00 per evento e qualunque sia il numero delle persone coinvolte. Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell’assicurato.
Art. 3.6 Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio
Se il veicolo si trova ad oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato e subisce il furto totale oppure a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale e rimane immobilizzato per oltre 24 ore, la Centrale Operativa organizza il proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione o il rientro sino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: biglietto aereo classe economica / biglietto ferroviario prima classe / passaggio in nave classe turistica. Il massimale è sia in Italia che all’estero di euro 500,00 per evento.
Art. 3.7 Invio taxi
Se il veicolo è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale, la Centrale Operativa invia un taxi fino all’officina/carrozzeria presso la quale è stato trasportato il veicolo o sul luogo dove si è verificato l’immobilizzo, per accompagnare i passeggeri presso il più vicino albergo o la più vicina stazione di autonoleggio, stazione ferroviaria, aeroporto o porto, al fine di consentire il proseguimento del viaggio o il rientro presso il luogo di residenza. La Società tiene a proprio carico la prestazione fino ad un massimo di euro 100,00 qualsiasi sia il numero dei passeggeri.
Art. 3.8 Trasporto/Rimpatrio del veicolo (valida per autovetture)
Se il veicolo è immobilizzato all’estero in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale e il relativo fermo per la riparazione è superiore a 3 giorni, la Centrale Operativa effettuerà con il mezzo di soccorso adeguato, il trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al luogo in Italia prescelto dall’assicurato. La Società terrà a proprio carico i costi del trasporto e dell'eventuale custodia del veicolo entro un massimale di euro 1.500,00.
Art. 3.9 Trasporto in autoambulanza
Qualora l'assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza non in emergenza, la Centrale Operativa organizza il trasferimento inviando direttamente l'autoambulanza.
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Le spese di trasporto sono a carico della Società sino ad un massimo di 200 km. di percorso complessivo (andata/ritorno). Prestazione valida soltanto in Italia.
Art. 3.10 Piantonamento del veicolo (valida per autocarri fino a 35 x.xx)
Qualora in caso di guasto, incendio, incidente, tentato furto, ritrovamento dopo furto, il veicolo rimanga immobilizzato in condizioni tali da richiedere la custodia dei beni trasportati la Società provvede ad organizzare la vigilanza dei beni trasportati per il tempo necessario ad effettuare il trasporto del veicolo e/o le riparazioni atte a ripristinare la sicurezza del veicolo. I costi di intervento sono a carico della Società sino ad un importo massimo di euro 600,00 (seicento) per evento e per anno assicurativo.
Art. 3.11 Esclusioni e limiti specifici per la garanzia Assistenza
• Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente.
• Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti.
• Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
• Per quanto riguarda le prestazioni di soccorso stradale esse si intendono limitate al solo caso di traino e non anche al recupero.
• La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato.
• La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’assicurato.
• Relativamente a ciascun assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all’estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni.
• Qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, la Società non è tenuta
a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
SEZIONE 4 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Art. 4.1 Cosa assicuriamo
La Società assicura il legittimo Conducente del Veicolo Assicurato, nei limiti delle Somme assicurate, dagli Infortuni che possa subire:
• durante la Circolazione sia su area pubblica che privata;
• in caso di fermo per avaria, durante lo svolgimento delle operazioni necessarie, per mettere il Veicolo in condizioni di marcia, spostarlo dal flusso di traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo;
• in occasione della salita e della discesa dal Veicolo stesso.
La garanzia opera per Infortuni subiti in occasione degli eventi Assicurati anche se derivanti da:
a) colpa grave dell’Assicurato;
b) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che non vi abbia preso parte attiva;
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c) atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
d) asfissia non dipendente da malattia;
e) avvelenamento acuto o lesioni da ingestione o da assorbimento di sostanze;
f) annegamento, assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore;
g) Infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
h) affezioni conseguenti a morsi o punture di animali, con esclusione della malaria;
i) lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti e delle ernie, salvo le ernie addominali da sforzo limitatamente al caso di invalidità permanente, se prevista dal Contratto.
L’Assicurazione è operante per gli Infortuni derivanti da stato di guerra, dichiarata e non, e di insurrezione popolare, per il periodo Massimo di 14 (quattordici) giorni dall’inizio delle ostilità o dell’insurrezione, se ed in quanto l’Assicurato risulti interessato dallo scoppio dei menzionati eventi mentre si trova all’estero in un Paese, diverso dalla Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, sino ad allora in pace. L’Assicurazione è valida sempreché vengano osservate le disposizioni di legge concernenti l’uso delle cinture di sicurezza e del casco protettivo.
Art 4.2 Cosa non assicuriamo
L’Assicurazione non è operante per:
a) partecipazione a gare o competizioni sportive, ed alle relative prove e allenamenti, che
prevedano l’uso di Veicoli o natanti a motore;
b) gli Infortuni conseguenti al mancato utilizzo del Veicolo secondo le disposizioni previste dal Codice della Strada e delle eventuali specifiche norme relative al Veicolo stesso.
c) gli Infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall’Assicurato. Sono compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell’Assicurato stesso;
d) gli Infortuni subiti da persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci, sostanze psicotrope), sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V., da Parkinson, nonché le persone affette dalle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali;
e) gli Infortuni occorsi sotto l’influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti, farmaci,
sostanze psicotrope);
f) gli Infortuni occorsi durante la guida di Xxxxxxx causati da crisi epilettiche dell’Assicurato;
g) gli Infortuni occorsi alla guida di Xxxxxxx o natanti se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia, è compreso l’Infortunio subito dall’Assicurato che guidi con patente scaduta da meno di 180 (centotttanta) giorni e purché in possesso, al momento del Sinistro, dei requisiti per il rinnovo;
h) gli Infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari;
i) gli Infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio indennizzabile a termini di Polizza;
j) le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici;
k) le conseguenze di guerre dichiarate e non, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
l) gli Infortuni occorsi a seguito di terrorismo, sabotaggio, Atto vandalico, attentati, aggressioni o atti di violenza che abbiano una motivazione politica, sociale o sindacale che risultino dalla partecipazione attiva e volontaria dell’Assicurato a detti atti.
Sono in ogni caso esclusi gli Infortuni subiti da soggetti che, al momento del Sinistro,
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risultassero alla guida del Veicolo indicato in Polizza contro la volontà dell’Assicurato.
Art. 4.3 Morte
Qualora l’Infortunio abbia come conseguenza la morte dell’Assicurato, la Società corrisponde la Somma assicurata ai beneficiari o, in difetto di individuazione, agli eredi legittimi o testamentari.
L’Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per Infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell’Indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza del medesimo Infortunio, l’Assicurato muore entro 2 (due) anni dall’Infortunio (anche se nel frattempo la Polizza sia scaduta), la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’Indennizzo pagato e la Somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.
Art. 4.4 Invalidità permanente
Qualora l’Infortunio abbia come conseguenza un’invalidità permanente dell’Assicurato, entro 2 (due) anni dal giorno dell’Infortunio, la Società corrisponde l’Indennizzo secondo i seguenti criteri:
• se l’Infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente totale viene corrisposta la
Somma assicurata;
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• se l’Infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente parziale, accertata secondo i criteri indicati nella seguente Tabella di Valutazione, l’Indennizzo viene calcolato sulla Somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori, da intendersi quali massimi, delle seguenti menomazioni:
TABELLA DI VALUTAZIONE | |
Perdita totale, anatomica o funzionale di: | % Invalidità |
un arto superiore | 70% |
una mano o un avambraccio | 60% |
un pollice | 18% |
un indice | 14% |
un medio | 8% |
un anulare | 8% |
una falange del pollice | 9% |
una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito |
anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25% |
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera | 20% |
anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera | 10% |
paralisi completa del nervo radiale | 35% |
paralisi completa del nervo ulnare | 20% |
amputazione di un arto inferiore: | |
- al di sopra della metà della coscia | 70% |
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio | 60% |
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50% |
amputazione di: | |
- un piede | 40% |
- ambedue i piedi | 100% |
- un alluce | 5% |
- un altro dito del piede | 1% |
- una falange dell’alluce | 2,5% |
ernia addominale da sforzo solo nel caso in cui non sia operabile | Max 10% |
anchilosi dell’anca in posizione favorevole | 35% |
anchilosi del ginocchio in estensione | 25% |
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sottoastragalica | 15% |
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno | 15% |
un occhio | 25% |
ambedue gli occhi | 100% |
perdita anatomica di un rene | 15% |
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8% |
sordità completa di ambedue le orecchie | 40% |
perdita totale della voce | 30% |
stenosi nasale assoluta monolaterale | 4% |
stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% |
esiti di frattura scomposta di una costa | 1% |
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: | |
- una vertebra cervicale | 12% |
- una vertebra dorsale | 5% |
- dodicesima dorsale | 10% |
- una vertebra lombare | 10% |
esiti di frattura di un metamero sacrale | 3% |
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme | 5% |
Art. 4.5 Criteri di indennizzabilità
Il diritto all’Indennizzo per l’Assicurazione Invalidità Permanente da Infortunio, per Inabilità temporanea e per Invalidità Permanente da Malattia è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato morisse per cause non riconducibili all’Infortunio per cui l’Assicurato avrebbe diritto all’Indennizzo, dopo che l’Indennizzo stesso sia stato ufficialmente offerto ma non ancora liquidato, oppure se gli eredi/aventi causa dell’Assicurato fossero in possesso di documentazione medica attestante un’invalidità o inabilità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: certificazione INAIL, INPS, referti, cartelle cliniche, certificazione ospedaliera, ecc.) idonea a dimostrare, in modo chiaro, inequivocabile e dirimente oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza del diritto all’indennizzo in ragione di una già clinicamente accertata stabilizzazione dei postumi, la Società paga agli eredi dell’Assicurato il relativo importo.
In ogni caso, il pagamento viene effettuato in Italia e in euro.
Art. 4.6 Franchigia sull’Invalidità Permanente
L’invalidità permanente per Infortunio può essere prestata con l’applicazione di una Franchigia
relativa del 5% (cinquepercento).
Art. 4.7 Rimborso spese di cura
In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza e che abbia comportato ricovero, la Società, entro i limiti della somma assicurata a questo titolo, rimborsa le spese relative al periodo di ricovero per rette di degenza, assistenza medica, cure, medicinali ed esami, nonché le spese per interventi chirurgici e precisamente: onorari del chirurgo, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l’intervento.
Si precisa che la Società provvederà al rimborso delle spese di cura sopra indicate, solo se sostenute durante il periodo di ricovero, restando escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera.
Il rimborso viene effettuato a cura ultimata, su presentazione degli originali delle relative fatture, notule e ricevute debitamente quietanzate.
Il rimborso delle spese di cura è cumulabile con l’indennizzo per morte o per invalidità
permanente.
Art. 4.8 Indennità Ricovero ospedaliero
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In caso di Ricovero in Istituto di cura a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, la Società corrisponde l’indennità giornaliera assicurata per ciascun giorno di degenza, con il limite massimo di 365 (trecentosessantacinque) giorni per Ricovero. L’indennità pattuita viene corrisposta a partire dal primo giorno di Ricovero; la giornata di entrata e quella di uscita dall’Istituto di cura sono considerate una sola giornata qualunque sia l’ora del Ricovero e della
dimissione.
Art. 4.9 Cosa fare in caso di Sinistro
L’Assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, ovvero, in caso di morte, il beneficiario, deve dare avviso del Sinistro alla Società, entro 5 (cinque) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato ovvero da quello in cui abbia avuto la possibilità di effettuare il predetto avviso o abbia avuto conoscenza del Sinistro stesso.
Art. 4.10 Denuncia del Sinistro
Con la denuncia del Sinistro, sarà richiesta l’indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, nonché l’invio del certificato medico. Ai fini della definizione del Sinistro, l’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le necessarie verifiche ovvero, su richiesta della Società, a sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici ovvero a fornire ogni altra informazione o documentazione sanitaria pertinente, sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e/o curato ed acconsentendo al trattamento dei dati personali a norma del D. Lgs. 196/03 e sue successive modifiche.
Per la garanzia “Invalidità Permanente” alla denuncia del Sinistro occorre allegare la seguente documentazione:
• certificati medici con dettagliate informazioni sulla natura, il decorso e le conseguenze
dell’Infortunio;
• certificato medico attestante l’avvenuta guarigione clinica dall’Infortunio;
• copia della cartella clinica e ogni altro documento utile per la valutazione dei postumi invalidanti.
Per la garanzia “Rimborso spese cura”, la Società provvede al pagamento di quanto dovuto all’Assicurato su presentazione, a cura ultimata, della seguente documentazione:
• intervento chirurgico: alla richiesta di rimborso vanno allegati gli originali delle fatture, notule o ricevute quietanzate e copia conforme della cartella clinica completa;
• accertamenti diagnostici ambulatoriali: alla richiesta di rimborso vanno allegati il certificato del medico curante che ha prescritto le prestazioni con la relativa diagnosi e gli originali delle notule, fatture o ricevute quietanzate.
Qualora il debito per spese mediche dell’Assicurato venga sostenuto in parte da Xxxxx, a titolo definitivo, la Società pagherà la parte del debito che resti effettivamente a carico dell’Assicurato, dedotte le Franchigie pattuite.
La Società effettuerà il pagamento di quanto dovuto ai termini del presente Contratto a fronte della comprovata documentazione delle spese effettivamente sostenute.
La Società si impegna a restituire gli originali delle fatture, notule, ricevute, previa apposizione
della data di liquidazione e dell’importo liquidato.
Art. 4.11 Controversie sulla determinazione dell’Indennizzo
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Qualora tra la Società e l’Assicurato insorgano eventuali controversie di natura medica rilevanti ai fini dell’indennizzabilità del danno, la loro determinazione potrà essere deferita alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre medici. I membri del collegio arbitrale saranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, o, in caso di dissenso, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. Le spese del terzo medico sono a carico della parte soccombente all’esito del giudizio del collegio. Le decisioni del collegio medico sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Rimane salva la facoltà delle parti di adire l’Autorità giudiziaria competente.
Art. 4.12 Pagamento dell’Indennizzo
La Società, verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al Sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, determina l’Indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.
Art. 4.13 Rinuncia all’azione di xxxxxxx
Limitatamente alle prestazioni conseguenti ad Infortunio, si conviene che, nel caso l’evento sia imputabile a responsabilità di Terzi, la Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall’Art. 1916 del Codice Civile.
Art. 4.14 Xxxxxx esclusi dall’Assicurazione - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni
1. Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) dolo dell'Assicurato;
d) suicidio o tentato suicidio;
e) Infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti;
f) Infortuni avvenuti anteriormente la data di decorrenza della copertura;
g) Infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
h) le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
2. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
3. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
4. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistri che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'Art. 2952 del Codice Civile.
5. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato qualora non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistri.
6. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistri, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del Sinistri stesso.
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7. La Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
SEZIONE 5 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa della Società che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde: 800.834952; dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero
x00.000.0000.0000 comunicando subito le seguenti informazioni:
• Nome e Cognome
• Numero di polizza
• Targa del veicolo e la sua reperibilità per eventuale perizia e/o stima del danno
• Motivo della chiamata
• Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata all’ufficio sinistri: Inside 2.0 Sede operativa. Xxx Xxxx Xxxx 00 Xxxxxxx 00000 oppure via mail a xxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito e, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:
IN CASO DI ASSISTENZA AL VEICOLO
Precisare alla Centrale Operativa il tipo di assistenza necessaria.
IN CASO DI FURTO/RAPINA DEL VEICOLO O IN CASO DI EVENTI SOCIOPOLITICI o ATTI VANDALICI
Presentare subito denuncia all’Autorità Giudiziaria del luogo in cui è avvenuto il fatto, avendo cura di specificare in denuncia se è stata sottratta anche la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà. In caso di danno totale occorre far pervenire tutte le chiavi del veicolo, copia (se possibile) della fattura di acquisto e, se si tratta di danno parziale, dovranno essere specificate in denuncia le parti asportate e/o danneggiate.
Copia autentica della denuncia deve essere inviata alla Sede della Società corredata da:
• Certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo, rilasciato dal P.R.A.;
• Perdita di possesso
• Procura a vendere intestata alla Società.
In caso di danni al veicolo avvenuti all’estero, occorre presentare denuncia anche presso la competente Autorità Italiana. Qualora il veicolo venga ritrovato, inviare copia del relativo verbale rilasciato dall’Autorità Giudiziaria allegando dettagliata descrizione delle parti asportate e/o danneggiate.
IN CASO DI INCENDIO oppure di EVENTI ATMOSFERICI o ROTTURA CRISTALLI
Presentare denuncia scritta alla Società descrivendo dettagliatamente i fatti ed allegando copia del verbale dei Vigili del Fuoco o di altra Autorità, se vi è stato il loro intervento oppure dichiarazione equivalente. In caso di incendio totale occorre inviare alla Società anche Certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo, rilasciato dal P.R.A. nonché la perdita di possesso.
IN CASO DI KASKO oppure di COLLISIONE
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Presentare denuncia alla Società descrivendo dettagliatamente il sinistro, indicando gli eventuali interventi da parte delle Autorità, le generalità di eventuali Testimoni e quella di eventuali feriti e/o coloro che fossero coinvolti nell’incidente. Se entrambe le Persone coinvolte nell’incidente firmano la documentazione C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente - modello Blu) con riconoscimento di responsabilità del terzo che ha cagionato il sinistro, occorre trasmettere tale modello C.A.I. alla Società.
IN CASO DI INFORTUNIO
È necessario inviare il certificato Medico, notule, parcelle e tutta la documentazione, in originale, raccolta in merito al sinistro nonché copia della cartella clinica completa nel caso di eventuale ricovero.
NOTA IMPORTANTE
• Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
• In caso di qualsiasi danno TOTALE, suggeriamo di richiedere l’atto di demolizione ed il certificato di perdita di possesso, al fine di evitare il pagamento di ulteriore tassa di proprietà del veicolo distrutto.
• Occorre fornire alla Società gli originali delle fatture delle riparazioni (per quelle avvenute “fuori Rete Convenzionata”) nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.
• La Società si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
• È necessario comunicare alla Società ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta
pervenuta alla Società in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).
Importante!
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In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’assicurato invia alla Società gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, banca, codice IBAN).
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI
(ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali n. 679/2016- GDPR)
INDICE
PREMESSA - PERCHÈ QUESTA INFORMATIVA
1. CHI SIAMO
2. CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
3. DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE
4. QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI?
5. CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?
6. FONDAMENTI GIURIDICI PER L’UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL’UTENTE
7. RICHIESTE ALLA SOCIETÀ
8. MODIFICHE
9. DEFINIZIONI
PREMESSA - PERCHÈ QUESTA INFORMATIVA
Gentile Cliente,
per fornirLe i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Tali dati potranno essere forniti direttamente da Lei (per esempio, attraverso il sito xxx.xxxx.xx “Sito”) oppure attraverso altri soggetti. La invitiamo pertanto a leggere attentamente le seguenti informazioni sulla privacy in ottemperanza agli artt. 12, 13 e 14 (nel caso si tratti di dati personali non ottenuti presso l'interessato ma da altre fonti) del Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei dati n. 679/2016 (di seguito anche solo “GDPR”), e successive modifiche ed integrazioni, per comprendere appieno su quali basi vengono raccolti i dati personali, come vengono utilizzati e conservati e a chi sono divulgati, in particolare relativamente a:
• Stipula del contratto e adempimenti obbligatori
• Calcolo dei preventivi
• Assistenza clienti
1 CHI SIAMO
Questa comunicazione viene resa disponibile nella sua qualità di Titolare del trattamento da: Bene Assicurazioni S.p.A. (di seguito “Titolare” o “Società”), con sede legale in Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx. Bene Assicurazioni S.p.A., è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016, è iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione IVASS al numero 1.00180 ed è una società soggetta alla direzione e coordinamento di Bene Holding S.p.A, appartenente al Gruppo Assicurativo Bene (di seguito “Gruppo”) con numero di iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. 054. Eventuali richieste potranno essere inviate a Bene Assicurazioni S.p.A. – Servizio Clienti, via email all’indirizzo: xxxxxxx@xxxx.xx oppure telefonicamente al numero verde 800 615398
2 CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI
La Società ha un legittimo interesse a trasmettere dati personali all’interno del Gruppo a fini amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti o dei dipendenti, anche includendoli in database centralizzati. I dati personali potranno essere accessibili da tutte le Società facenti parte del Gruppo e dai soggetti da queste autorizzati al trattamento dei dati nel rispetto dei reciproci accordi di trattamento dei dati.
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La Società potrà comunicare inoltre i dati a società o soggetti, esterni rispetto all’organizzazione del
Titolare, con i quali la Società abbia concluso appositi contratti di servizi. Tali soggetti agiscono in qualità
di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento. In particolare, i dati personali potranno essere comunicati:
• a soggetti che appartengono alla c.d. “catena assicurativa”, quali assicuratori, co-assicuratori, riassicuratori, officine di riparazione, periti, medici legali, a soggetti che gestiscono le transazioni di pagamento online;
• a soggetti che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o amministrativi (IVASS, in generale pubbliche autorità di controllo), organismi associativi o consortili (ANIA);
• a Banche e/o Istituti di pagamento;
• a Studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti in relazione ai servizi prestati.
Per le finalità sopra descritte, i dati possono essere trasferiti anche al di fuori dell’Unione Europea in base a una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ovvero mediante garanzie adeguate quali le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione Europea ovvero le norme vincolanti di impresa ovvero mediante le modalità previste dal GDPR.
È possibile richiedere un elenco aggiornato dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in qualità di Titolari autonomi o Responsabili del trattamento contattando il Titolare ai recapiti indicati nell’informativa.
3 DIRITTI PREVISTI DALLA LEGGE
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La legge garantisce una serie di diritti relativi ai propri dati personali. La Società si impegna a proteggere i dati personali e a rispettare le leggi in materia di privacy dei dati di volta in volta in vigore. Maggiori informazioni e suggerimenti sui diritti possono ottenersi dall’Autorità nazionale competente per la tutela dei dati personali (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
Diritti | Cosa significa? |
1. Diritto all’informazione | È il diritto dell’utente di ricevere informazioni chiare, trasparenti e facilmente comprensibili sulle modalità di utilizzo dei suoi dati personali e sui propri diritti. È per tale motivo che vengono fornite le informazioni contenute in questa Informativa. |
2. Diritto di accesso | È il diritto dell’utente di ottenere l'accesso ai propri dati (se tali dati sono oggetto di trattamento) e ad altre informazioni (simili a quelle fornite nella presente informativa sulla privacy). Lo scopo è far sì che l’utente sia a conoscenza e possa verificare se i suoi dati personali sono utilizzati in conformità con la legge sulla privacy dei dati. |
3. Diritto di rettifica | È il diritto dell’utente di far correggere le informazioni in caso di inesattezza o incompletezza. |
4. Diritto di cancellazione o Diritto all’oblio | È il diritto dell’utente di richiedere la cancellazione o la rimozione dei dati laddove non vi sia alcun motivo valido per continuare a utilizzarli. Non si tratta di un diritto indiscriminato alla cancellazione, in quanto è limitato da eccezioni. |
5. Diritto di limitare il trattamento dei dati | È il diritto dell’utente di ‘bloccare’ o inibire l’utilizzo ulteriore delle informazioni. Quando il trattamento dei dati è limitato, la Società può comunque conservare le informazioni ma non può utilizzarle ulteriormente. La Società conserva elenchi di persone che hanno richiesto il "blocco" di un ulteriore utilizzo delle loro informazioni per garantire che tale vincolo sia rispettato in futuro. |
6. Diritto alla portabilità dei dati | È il diritto dell’utente di ottenere e riutilizzare i propri dati personali per le sue finalità in diversi servizi. Ad esempio, se decide di passare a un nuovo fornitore, questo diritto consente di spostare, copiare o trasferire facilmente le informazioni tra i sistemi informatici dell’azienda e i loro sistemi in modo sicuro e protetto, |
senza comprometterne l’usabilità. | |
7. Diritto di obiezione al trattamento | È il diritto dell’utente di opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto (realizzato solo previo consenso) e anche al trattamento che è eseguito per finalità di tutela di legittimi interessi della Società. |
8. Facoltà di avanzare reclami | È il diritto dell’utente di presentare un reclamo sulle modalità con cui la Società tratta o elabora i suoi dati personali presso il garante nazionale per la privacy dei dati. |
9. Diritto di revoca del consenso | È il diritto dell’utente di revocare in qualsiasi momento il proprio consenso, precedentemente reso, per lo svolgimento di qualsiasi attività che implichi il trattamento dei propri dati personali. L’esercizio di tale diritto non comporta l’illiceità di quanto realizzato fino a quel momento con i dati personali dell’utente ed il suo consenso al trattamento. Esso può consistere anche nella sola revoca del consenso all'utilizzo dei dati personali per i soli scopi di marketing. |
Per maggiori informazioni su come esercitare i diritti, scrivere a xxxxxxx@xxxx.xx, contattare il servizio clienti al numero verde 800 615398 oppure scrivere all’indirizzo email di contatto del DPO (Data Protection Officer / Responsabile Protezione Dati) della Società: xxx@xxxx.xx.
4 QUALI DATI PERSONALI VENGONO RACCOLTI E COME SONO UTILIZZATI? Che cosa sono i dati personali?
I dati personali sono quelle informazioni che, direttamente o indirettamente, permettono di identificare
l’utente come persona fisica. Per “direttamente” si intende, per esempio il nome, il cognome e l’indirizzo; per “indirettamente” si intende una fattispecie in cui i dati sono trattati unitamente ad altre informazioni.
4.1 Stipula del contratto e adempimenti obbligatori
Dati raccolti per l’adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari (come, ad esempio, la valutazione di adeguatezza del contratto) e/o disposizioni di organi pubblici e pubbliche autorità.
Finalità e base giuridica del trattamento | Raccolta di informazioni a fini contrattuali. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto. |
Periodo di conservazione | Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi a termini contrattuali o specifici obblighi di legge. |
Conferimento | Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati. |
4.2 Calcolo dei preventivi
Dati raccolti per l’invio di informazioni e di preventivi sui servizi assicurativi della Società in risposta a richieste direttamente formulate (attraverso un intermediario della Società ovvero attraverso siti web) e/o per l’eventuale conclusione del contratto di assicurazione) e conseguente gestione ed esecuzione del contratto stesso.
Finalità e base giuridica del trattamento | Raccolta di informazioni pre-contrattuali al fine del calcolo del preventivo per i servizi assicurativi. La base giuridica è costituita dalla norma di legge e/o il contratto. |
Periodo di conservazione | Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta relativi a termini contrattuali o specifici obblighi di legge. |
Conferimento | Il conferimento dei dati necessari a tali finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati. |
4.3 Assistenza Clienti
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Gestione dei sinistri. Ai fini della presentazione e offerta del contratto di assicurazione e/o della
conclusione dello stesso non è prevista l’acquisizione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato da parte della Società. I dati in questione potrebbero eventualmente essere acquisiti e trattati solo in occasione della denuncia di un sinistro. In tale ipotesi, il trattamento sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Gestione dei reclami. Nel reclamo potranno essere raccolti i seguenti dati: Nome, Cognome, indirizzo completo dell’esponente; Numero della polizza e nominativo del Contraente; Numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; Indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato.
Finalità e base giuridica del trattamento | Gestione dei sinistri (obblighi contrattuali, legittimo interesse e nel caso consenso dell’interessato). Gestione reclami (obblighi contrattuali e legittimo interesse) |
Periodo di conservazione | Tempistiche compatibili con la finalità della raccolta. |
Conferimento | Obbligatorio per poter gestire sinistri e reclami. |
5 CON QUALI MODALITÀ SONO UTILIZZATI I DATI PERSONALI?
Il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti manuali, informatici, elettronici o comunque automatizzati, direttamente dal Titolare o da soggetti terzi (in qualità di titolari autonomi, facenti parte della c.d. catena assicurativa ovvero da soggetti preposti al trattamento dal Titolare). I dati sono trattati per il tempo necessario a conseguire le finalità sopra indicate e nei termini previsti dalla legge o dai provvedimenti del Garante. I dati sono trattati utilizzando misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di modifica, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.
6 FONDAMENTI GIURIDICI PER L’UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DELL’UTENTE
Quando la Società si basa sui suoi legittimi interessi per raccogliere e utilizzare i dati personali dell'utente, deve considerare se tali legittimi interessi siano superati dagli interessi dell'utente o da suoi diritti e libertà fondamentali. La Società li può proseguire solo se decide che gli interessi, i diritti e le libertà dell’utente non prevalgono sui legittimi interessi dell’azienda. La Società ha preso in considerazione tali questioni e, laddove ritenga che ci sia il rischio che uno degli interessi o diritti e libertà fondamentali dell’utente possa essere pregiudicato, non utilizzerà i dati personali a meno che non ci sia una diversa base giuridica per farlo (necessaria per l’esecuzione del contratto con l’utente o sulla base del consenso ricevuto dall’utente stesso).
7 RICHIESTE ALLA SOCIETÀ
La Società è tenuta per legge a dare seguito alle richieste e fornire informazioni gratuitamente, tranne nel caso in cui le richieste siano manifestamente infondate o eccessive (specialmente a causa della loro natura ripetitiva), in tal caso la Società potrebbe addebitare un costo ragionevole (tenendo conto dei costi amministrativi necessari per fornire le informazioni o le comunicazioni, o per intraprendere l'azione richiesta), o rifiutarsi di dare seguito alla richiesta.
Si prega di ponderare in modo responsabile la richiesta prima di inoltrarla. La Società risponderà non appena possibile. Generalmente ciò avviene entro un mese dalla ricezione della richiesta, qualora dovesse richiedere più tempo, la Società contatterà l’utente e lo informerà.
8 MODIFICHE
La presente Informativa è in vigore dal 24 maggio 2018. La Società si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. La Società invita l'Interessato a visitare con regolarità il sito xxx.xxxx.xx per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione dell'Informativa in modo da essere sempre aggiornato sui Dati Personali raccolti e sull'uso che ne fa la Società.
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9 DEFINIZIONI
1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
3) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
4) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
5) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le Autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette Autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
6) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'Interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'Autorità diretta del titolare o del responsabile;
7) «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'Interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
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8) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
RIFERIMENTI UTILI
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(Numeri e indirizzi per ogni esigenza)
ASSISTENZA CLIENTI (sostituzioni, variazioni, informazioni) | |
Telefono | x00 0000000000 |
Xxxxx | Xxx-Ven: dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30 |
ASSISTENZA SINISTRI (apertura e gestione sinistri) | |
Numero verde | 800 834952 - (Dall’estero x00 00000000000) |
Orari | H24 per apertura sinistri e gestione assistenza stradale. Lun-Ven: dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30 per info e gestione sinistri |
ASSISTENZA CLIENTI DELLA COMPAGNIA | |
Telefono | 000 000000 - (Dall’estero x00 00 000000000) |
Xxxxx | Xxx-Gio: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00 - Ven: dalle 10:00 alle 12:00 |
SERVIZIO RECLAMI | |
Posta Ordinaria | Bene Assicurazioni – Servizio Reclami Xxx Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx |
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: IVASS (Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni) Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx - Tel.: 00 000000 - Fax: 00 00000 000 - 00 00000 0 |
Garanta Versicherung, è un marchio commerciale in licenza
d’uso a Bene Assicurazioni S.p.A.
L’offerta assicurativa Garanta CarDealer è un prodotto di Bene Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale
Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX)
Codice fiscale e partita IVA n. 09599100964 Capitale sociale 21.000.000 euro i.v. xxx.xxxx.xx
Numero iscrizione Albo imprese di Assicurazione n.1.00180.
Società soggetta all’attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding S.p.A. - Appartenente al Gruppo assicurativo Bene numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 055.
Inside 2.0 Srl è un intermediario assicurativo iscritto alla sez. A del RUI IVASS al Numero: A000052167.
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con
provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016