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ALLEGATO A) REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE GESTITE DALL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA |
Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE e PRINCIPI GENERALI 1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del decreto legislativo n. 28/10, il presente regolamento è applicabile alla mediazione delle controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e (o) statutaria, di un obbligo di legge, ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti. 2. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di leggi speciali il presente regolamento si applica in quanto compatibile. 3. La mediazione svolta dall’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Genova è l’attività svolta da un terzo imparziale – il Mediatore – finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. 4. Chiunque può accedere al servizio di mediazione per la mediazione di una controversia civile e commerciale avente ad oggetto diritti disponibili. 5. La procedura di mediazione è improntata ai principi di informalità, celerità ed oralità e riservatezza. Il ricorso alla procedura non pregiudica il ricorso alla giurisdizione ordinaria o all’arbitrato. 6. Il Responsabile dell’Organismo di mediazione è il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Genova il quale si avvale per il funzionamento dell’Organismo della Commissione per la Mediazione costituita a norma dello Statuto. 7. L’organizzazione e la gestione dell’Organismo di mediazione è affidata alla Commissione per la Mediazione, la quale esercita funzioni consultive per il buon funzionamento dell’Organismo di mediazione. In particolare svolge la sua funzione per la: a) verifica dei requisiti di accreditamento dei mediatori, secondo quanto stabilito nelle disposizioni di legge e di regolamento; b) l’organizzazione e la gestione del servizio di mediazione secondo quanto stabilito nelle disposizioni di legge e di regolamento; c) per i pareri specificamente previsti nell’allegato Regolamento di procedura ed ogni qual volta ne sia richiesto dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Genova e dal Responsabile dell’Organismo di Mediazione. d) compiere quant’altro necessario per il regolare funzionamento dell’Organismo di mediazione in conformità alla legge, ai regolamenti ed alle direttive del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, inclusa la promozione – anche attraverso appositi incontri, corsi e seminari – della cultura e formazione professionale permanente dei mediatori. 8. La Segreteria dell’Organismo di Mediazione si trova presso la sede dell’Organismo. La Segreteria cura l’espletamento dei servizi amministrativi indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione, provvede alla formazione e alla custodia dei fascicoli e a tutte le altre funzioni che le sono attribuite dal presente Regolamento. 9. L’Organismo di Mediazione non fornisce consulenza legale. 10. In caso di cancellazione dell’Organismo di Mediazione dal Registro degli organismi di mediazione, i procedimenti eventualmente pendenti sono sospesi e proseguono presso l’organismo scelto dalle parti. |
ART. 2 - ACCESSO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE. 1. La parte o le parti che intendono promuovere la procedura di mediazione presso l’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Genova, devono depositare presso la sua Segreteria la domanda compilata sul modello predisposto, indicando i propri dati, quelli delle altre parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa e gli eventuali documenti che vengono depositati, avendo cura di precisare quali comunicazioni devono intendersi dirette, in via riservata, al solo Mediatore e provvedendo al pagamento delle spese ai sensi dell’art. 13. La domanda potrà essere presentata anche in forma libera, purché contenente tutti i dati richiesti. 2. La parte che abbia manifestato l'intenzione di aderire alla procedura di mediazione potrà prendere visione dei documenti depositati dall'istante unitamente all'istanza di mediazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati al mediatore; qualora l'accesso al fascicolo sia richiesto dal professionista, esso potrà avvenire solo previo deposito presso la Segreteria di documento attestante la rappresentanza ed assistenza. L'estrazione di copia dei documenti si intende invece consentita unicamente in seguito all'adesione al procedimento. 3. Le parti partecipano alla mediazione con l’assistenza di un avvocato nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice ex art. 5, comma 1 bis e comma 2, del D.Lgs. 28/2010 e xx.xx. al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura. Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato. 4.L’Organismo di Mediazione si riserva la facoltà di non accettare la domanda per giustificati motivi. |
5. L’organismo di mediazione dell’Ordine degli avvocati di Genova gestisce le mediazioni relative a controversie che appartengono alla competenza del Tribunale di Genova. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, in caso di più domande relative alla stessa controversia, depositate nanti organismi diversi, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è stata depositata la prima domanda, salvo diverso accordo delle parti o salve diverse convenzioni eventualmente intercorse tra gli Organismi aditi, fermi rimanendo gli effetti conseguiti sulla prescrizione e sulla decadenza e fermi rimanendo anche gli eventuali oneri dovuti all'Organismo. |
ART. 3 - ADEMPIMENTI DELLA SEGRETERIA. AVVIO DEL PROCEDIMENTO. 1. La Segreteria dell’Organismo cura gli adempimenti necessari per lo svolgimento dell’attività di mediazione, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento. 2. Accettata la domanda, la Segreteria provvede a formare il fascicolo del procedimento debitamente registrato e numerato, nel quale verranno inseriti tutti gli atti ed i documenti presentati dalle parti. 3. I dati raccolti verranno trattati nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e sue eventuali modificazioni e, fatto salvo per quelli espressamente indicati come riservati al Mediatore, saranno accessibili alle parti. 4. Entro trenta giorni dal deposito della domanda, il Responsabile dell’organismo fissa la data del primo incontro tra le parti e provvede a individuare il Mediatore secondo i criteri inderogabili di assegnazione allegati al presente regolamento, dandone comunicazione alla parte istante. 5. L’organismo con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, comunica all’altra parte o alle altre parti, nel termine di 10 giorni, la domanda di mediazione depositata, nonché, utilizzando apposito modello predisposto dalla Segreteria: a) il nominativo del mediatore designato; b) il giorno, l’ora ed il luogo dell’incontro di mediazione; c) l’invito ad aderire alla mediazione almeno 7 giorni prima della data dell’incontro; d) l’avviso della necessità di essere assistiti da un avvocato; nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice ex art. 5, comma 1 bis e comma 2, del D.Lgs. 28/2010 e xx.xx. al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura. Nella mediazione facoltativa le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato. e) l’ammontare delle indennità che dovranno essere versate secondo le modalità indicate all’art. 13, con la precisazione che nel caso in cui le parti all’esito del primo incontro non intendano proseguire la mediazione nessun compenso sarà dovuto all’organismo, oltre alle spese di avvio già versate. f) l’avviso della necessità di partecipazione personale o mediante proprio rappresentante munito dei necessari poteri a conciliare ai sensi dell’art. 10 del presente regolamento, che sia a conoscenza dei fatti. L’istante, in aggiunta all’organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni all’altra parte. 6. Ai fini dell’impedimento delle decadenze e dell’interruzione delle prescrizioni, la parte istante ha facoltà di comunicare alla controparte o alle controparti, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, la sola domanda di mediazione depositata, previa richiesta di copia alla Segreteria. 7. La Segreteria comunicherà senza indugio alla parte istante la mancata adesione dell’altra parte al tentativo di Mediazione e – nei casi di mediazione facoltativa - provvederà all’archiviazione del procedimento, dandone comunicazione scritta alla parte istante, salvo che quest’ultima non insista per partecipare comunque all’incontro con il mediatore. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis e 5 comma 2 del decreto legislativo 28/2010, l’incontro di mediazione si terrà anche in caso di mancata adesione dell’altra parte ed il verbale di mancata conciliazione redatto dal mediatore verrà depositato in Segreteria all’esito del primo incontro con la parte istante. 8. I termini fissati per il compimento di atti da parte della Segreteria dell’Organismo sono da considerarsi ordinatori, ma rilevano ai fini della verifica della qualità del servizio prestato. |
Art. 4 - IL MEDIATORE. 1. L’attività di mediazione è svolta da mediatori iscritti nell’elenco dell’Organismo di mediazione. L’elenco è custodito presso la sede dell’Organismo di Mediazione. 2. All’elenco dell’Organismo di mediazione possono essere iscritti esclusivamente avvocati appartenenti all’Ordine degli Avvocati di Genova o magistrati togati in congedo che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal Consiglio dell’Ordine, ai sensi del comma successivo. 3. I requisiti per l’iscrizione nell’elenco sono stabiliti dal Consiglio dell’Ordine su proposta della Commissione per la Mediazione dell’Organismo, in conformità a quelli previsti dalla normativa vigente. Il mediatore deve essere in regola con gli obblighi formativi (formazione permanente continua Reg. C.N.F. 13-7-07), non avere riportato sanzioni |
disciplinari, non avere in corso procedimenti disciplinari. Tali requisiti si devono intendere come requisiti minimi che possono essere soggetti ad integrazione, previa adozione di atto determinativo del Consiglio dell’Ordine. 4. Il Consiglio dell’Ordine, qualora ritenga di procedere all’accreditamento di mediatori, sentita la Commissione, definisce i criteri e le modalità per procedere in tal senso nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. 5. La Commissione dovrà verificare l’esistenza dei requisiti ed esprimere un giudizio di idoneità dei candidati e del percorso formativo dagli stessi espletato per procedere all’accreditamento. La valutazione e l’esito della stessa sono rimessi all’insindacabile giudizio del Consiglio dell’Ordine. 6. L’accreditamento avverrà con delibera del Consiglio dell’Ordine, previo parere obbligatorio della Commissione che sarà vincolante in caso di parere negativo. 7. Ogni valutazione in merito all’accreditamento di mediatori è riservata al Consiglio dell’Ordine, sentita la Commissione per la Mediazione dell’Organismo; la presentazione di un’eventuale domanda pertanto non dà diritto ad ottenere l’accreditamento. 8. E’ fatto divieto ai Mediatori accreditati presso l’Organismo di Mediazione di prestare la loro opera per più di quattro altri Organismi di mediazione iscritti nel Registro Ministeriale. I mediatori devono prestare la loro opera con riferimento alle loro specifiche competenze e svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dall’Organismo e depositato presso la Segreteria per la consultazione; essi, inoltre, devono mantenere gli standard qualitativi richiesti dal Consiglio dell’Ordine, frequentando i corsi di formazione, e svolgendo il tirocinio in conformità alle disposizioni ministeriali e secondo le modalità stabilite dal Consiglio dell’Ordine, nonché partecipando ai corsi e/o seminari di aggiornamento indetti dallo stesso o da altre associazioni o enti debitamente certificati, secondo i criteri fissati dalla normativa in vigore. Il Consiglio dell’Ordine si riserva la facoltà, nel rispetto degli standard minimi indicati dalla legge, di richiedere requisiti ulteriori che verranno adottati con provvedimenti di modifica del presente regolamento. Nel caso di aggiornamento presso altre associazioni o enti è facoltà del Consiglio dell’Ordine valutarne insindacabilmente l’idoneità. La mancata certificazione di quanto previsto al presente punto comporta la cancellazione dall’elenco dei mediatori. 9. I Magistrati onorari ed i Giudici di pace non possono assumere incarichi quali mediatori durante il loro mandato. |
ART. 5 – NOMINA DEL MEDIATORE E ACCETTAZIONE. 1. Il Mediatore potrà essere scelto di comune accordo dalle parti o, in difetto, nominato dall’Organismo di Mediazione, sulla base dei criteri inderogabili per l’assegnazione delle procedure allegati al presente regolamento. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, entro due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. 2. In relazione alla particolare natura, del valore e/o complessità dell'oggetto della mediazione, o quando la controversia richieda specifiche competenze tecniche, l’organismo di Mediazione potrà designare un mediatore ausiliario, tenendo conto dei criteri di assegnazione allegati al presente regolamento e della specifica competenza ed esperienza dei Mediatori, anche avvalendosi di mediatori accreditati presso altri organismi di mediazione iscritti nel Registro degli Organismi di mediazione con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. c, del DM 180/2010. 3. Il Mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto apprenderà nel corso del procedimento di mediazione; il Mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’Autorità giudiziaria né davanti al altra Autorità; allo stesso si applicano le disposizioni dell’art. 200 del c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’art. 103 c.p.p. in quanto applicabili. 4. Il Mediatore è inoltre tenuto: - a mantenere riservate le dichiarazioni rese dalla parte e le informazioni da questa acquisite nel corso degli incontri separati, salvo il consenso della parte dichiarante; - a non divulgare il contenuto dei documenti di cui verrà a conoscenza; - a corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’organismo. 5. Il Consiglio dell’Ordine, sentita la Commissione dell’Organismo di mediazione stabilisce, tenuto conto delle esigenze organizzative, le modalità per lo svolgimento del tirocinio assistito di cui all’art. 4, comma 3 lett. b) del d.m. 180/10, nel rispetto dei principi di gratuità e riservatezza e in conformità a quanto specificato nella circolare del Ministero della Giustizia 20.12.2011. 6. I mediatori che partecipano alle mediazioni in qualità di mediatori ausiliari, o in forma di tirocinio assistito devono rispettare i medesimi doveri ed obblighi a cui è tenuto il Mediatore e sottoscrivere, altresì, la dichiarazione di imparzialità prevista dall’art. 7. |
ARTICOLO 6 —CANCELLAZIONE DALL’ELENCO DEI MEDIATORI. |
1. I mediatori, dietro richiesta motivata, possono chiedere all’Organismo di rimanere iscritti nell’elenco, evitando l’affidamento di incarichi. 2. La cancellazione dall’elenco dei mediatori è disposta: a) qualora vengano meno i requisiti per l’iscrizione; b) nel caso di violazione degli obblighi e divieti previsti dall’articolo 14 del D.Lgs. 28/10; c) nel caso di rifiuto, salvo giustificato motivo, dell’incarico di mediazione affidato, se ripetuto per più di due volte nell’arco di un anno. 3. Qualora l’accordo non sia omologato ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 28/2010 perché contrario ai principi di ordine pubblico o alle norme imperative, o per mancanza dei requisiti di regolarità formale, il Presidente del Tribunale dispone che sia data comunicazione all’Organismo per gli eventuali provvedimenti di cancellazione del mediatore dall’Organismo ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di iscrizione del mediatore per quanto di eventuale competenza. 4. Il mantenimento dei requisiti di onorabilità costituisce elemento per il mantenimento dell’iscrizione, oltre a quant’altro previsto nel presente regolamento. 5. I provvedimenti di cancellazione, vengono assunti dal Consiglio dell’Ordine, sentita la Commissione e previa audizione del mediatore. 6. Il mediatore che assume funzioni o cariche direttive nell’ambito dell’Organismo è sospeso dall’elenco per la durata dell’incarico |
ART. 7 – IMPARZIALITA’ E DOVERI DEL MEDIATORE 1. In ossequio ai principi deontologici e nel rispetto del dovere di imparzialità previsto dall’art. 14 del decreto legislativo 28/2010, il mediatore non può assumere l'incarico in difetto di adeguata competenza e: a) qualora abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti; b) quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti la professione negli stessi locali. 2. In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art.815, primo comma, da 2 a 6 del codice di procedura civile. 3. L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore (o che ha assunto nel procedimento il ruolo di mediatore ausiliario o che vi abbia assistito in forma di tirocinio) non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento; Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali. 4. Al mediatore designato, ai suoi ausiliari o collaboratori nonché ad altro professionista socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali ove il primo ha lo studio, è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti; 5. Il mediatore designato s'impegna ad informare immediatamente l'Organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione, anche se non espressamente previste. 6. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria dell’Organismo, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. Al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque prima dell'inizio del procedimento di mediazione il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e di rispetto di quanto previsto nel presente regolamento. 7. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore: a) equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e di possesso dei requisiti di necessaria competenza; b) costituisce fonte di responsabilità per il mediatore; c) ha rilevanza deontologica. |
Art. 8 - COMPITI DEL MEDIATORE. 1. Il Mediatore non decide la controversia ma aiuta le parti a trovare un accordo amichevole. 2. Egli gestisce la procedura di mediazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, guidando il dialogo tra le parti, nei tempi e nei modi che ritiene più opportuni, per il raggiungimento di un accordo soddisfacente per tutte le parti interessate. 3. Nel corso del primo incontro di mediazione il mediatore chiarisce alle parti la funzione della mediazione e le modalità del suo svolgimento, invitando quindi le parti ed i loro avvocati, ove previsti o presenti, ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, il |
mediatore redige il verbale di mancato accordo. Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo. Se il primo incontro si conclude con esito positivo, il mediatore redige un verbale di chiusura del primo incontro, dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall’art. 1, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 28/2010). 4. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 28/10, quando le parti non raggiungono un accordo amichevole, il mediatore può formulare una proposta e in ogni caso deve formularla se le parti fanno concorde richiesta. Prima di formulare la proposta, il mediatore deve, in ogni caso, informare le parti – dandone atto nel verbale delle possibili conseguenze derivanti dall’art. 13 del decreto 28/10 e dagli artt.92 e 96 c.p.c. In tutti i casi di mancata adesione o partecipazione di tutte le parti nei confronti delle quali è stata proposta la domanda di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta. 5. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 28/10, il mediatore nella formulazione della sua proposta é tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. 6. Salvo diverso accordo delle parti, il Mediatore non può fare nella proposta alcun riferimento alle dichiarazioni rese dalle parti o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. |
Art. 9 - SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE. 1. Nell’ipotesi in cui il Mediatore, per qualsiasi motivo, ritenga di non poter adempiere all’incarico ricevuto, sospende la procedura, dandone comunicazione alla Segreteria dell’Organismo di Mediazione per essere sostituito secondo i criteri allegati al presente regolamento. 2. Ciascuna delle parti potrà richiedere all’Organismo, per giustificati motivi e per incompatibilità, la sostituzione del Mediatore incaricato del procedimento. Sulla richiesta e sull’istanza di sostituzione provvede il responsabile dell’organismo. 3. Nel caso venga disposta la sostituzione, il responsabile dell’organismo provvede ad individuare un nuovo mediatore secondo i criteri allegati al presente regolamento, dandone comunicazione alle parti. |
Art. 10 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE. 1. La Mediazione, di regola, si svolge presso la sede dell’Organismo di Mediazione o da questo individuata o, ancora, presso qualunque altro luogo scelto di comune accordo dal mediatore, dal responsabile dell’organismo e dalle parti interessate, previa comunicazione alla Segreteria. Nel caso in cui l’incontro di mediazione si svolga ai di fuori della sede dell’Organismo tutte le spese vive e documentate, ivi comprese quelle eventuali di trasferta del mediatore e degli eventuali ausiliari saranno a carico delle parti. Il Mediatore, d’accordo con le parti, potrà fissare incontri successivi a breve intervallo di tempo, dandone atto nel verbale e comunicandolo alla Segreteria. 2. Il primo incontro di mediazione si svolge anche se la parte chiamata in mediazione non aderisce, salvo che – in caso di mediazione facoltativa - la parte istante non dichiari di rinunciare allo svolgimento dell’incontro con il mediatore 3. Alla procedura di mediazione deve obbligatoriamente partecipare il soggetto che ha il potere di definire la controversia od un procuratore speciale munito degli stessi poteri. L’eventuale procura deve essere rilasciata in forma scritta; fermo restando che ai fini della sottoscrizione dell’accordo, il procuratore dovrà essere munito di procura notarile. 4. Nelle mediazioni obbligatorie, la parte dovrà farsi assistere da un Avvocato di fiducia del quale dovrà indicare il nominativo ed il recapito al momento della compilazione della domanda o della accettazione. Resta salvo quanto previsto dal comma 3. 5. Fermo quanto stabilito dall’art. 8. 3 con riferimento al primo incontro, il Mediatore conduce l'incontro di mediazione senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente. 6. Costituisce impegno reciproco delle parti cooperare tra loro e con il Mediatore per il buon esito della procedura. 7. In ogni momento ciascuna parte può interrompere la procedura in corso. 8. Se necessario, e qualora non sia stato possibile procedere alla nomina di un mediatore ausiliario a norma dell’art. 5, c. 2, del presente Regolamento, il Mediatore, previo accordo delle parti, potrà avvalersi di un esperto iscritto negli albi dei consulenti presso i Tribunali. I compensi spettanti all’esperto, determinati sulla base dei tariffari, sono posti a carico delle parti, le quali si impegnano a sostenerne gli oneri in eguale misura e in xxx xxxxxxxx. 0. Qualora nel corso del procedimento di mediazione, una o entrambe le parti intendano fare partecipare un terzo, il mediatore ne da atto nel verbale, fissando la data del successivo incontro. La segreteria provvederà a comunicare al terzo, entro tre giorni, con ogni mezzo idoneo a provarne la ricezione, la domanda di mediazione e la adesione dell’altra |
parte, invitandolo ad intervenire all’incontro fissato dal mediatore e a depositare la propria adesione almeno sette giorni prima dell’incontro, provvedendo al pagamento delle indennità dovute. Copia della domanda inviata al terzo dovrà essere depositata dalla parte presso la Segreteria dell’organismo di mediazione. |
Art. 11 - RISERVATEZZA DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE. 1. La Mediazione è riservata. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio presso l’Organismo di Mediazione o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento. 2. Il Mediatore, le parti ed ogni persona presente all’incontro di mediazione sono tenuti al più stretto riserbo in ordine a tutto ciò che riguarda la procedura e, pertanto, quanto viene detto nel corso degli incontri non può essere registrato né verbalizzato, fatto salvo quanto espressamente previsto dagli artt. 11 e 13 del D.Lgs. 28/2010. 3. Le informazioni e i documenti che l’Organismo di Mediazione ed il Mediatore hanno ricevuto dalle parti come confidenziali non potranno essere portati a conoscenza dell'altra parte, salvo espresso consenso. 4. In relazione a quanto precede: - l’Organismo di Mediazione e il Mediatore saranno tenuti, in ogni caso, a restituire a ciascuna delle parti i documenti prodotti nel corso della procedura senza trattenerne copia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 11, comma 5, D.Lgs. 28/2010 e dall’art. 12, comma 2, del d.m. 180/10; - nell’eventualità in cui le parti dovessero essere assistite da Avvocati si richiama per questi la normativa deontologica in tema di riservatezza delle trattative. Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano anche al Mediatore ausiliario e al mediatore che partecipa al procedimento in forma di tirocinio assistito. |
Art. 12 – DURATA E DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA. 1. Salvo diverso accordo di tutte le parti, il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi e decorre dalla data del deposito della domanda presso la Segreteria dell’Organismo. Il mediatore da atto nel verbale di mediazione dell’eventuale accordo di tutte le parti a proseguire il procedimento anche dopo la scadenza del termine di tre mesi. In ogni caso il termine di durata della mediazione non è soggetto alla sospensione feriale. 2. Eventuali rinvii degli incontri di mediazione potranno essere concordati tra le parti ed il Mediatore, che ne darà atto nel verbale, comunicando la data del nuovo incontro alla Segreteria. 3. La mediazione si conclude: a) Qualora all’esito del primo incontro le parti non esprimano il loro consenso a proseguire la mediazione: nel qual caso il mediatore redige processo verbale dando atto dell’esito negativo del primo incontro b). nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità qualora la parte chiamata non abbia aderito e non sia comparsa al primo incontro di mediazione, nel qual caso il mediatore redige verbale di mancata partecipazione; negli altri casi resta ferma la facoltà della parte istante di rinunciare alla mediazione. c) Qualora all’esito del procedimento di mediazione sia raggiunto un accordo, nel qual caso il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. d) Qualora nei casi previsti dall’ 8, comma 3, del presente regolamento, il Mediatore formuli la proposta, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 28/2010: nel qual caso la proposta del Mediatore è comunicata – a cura della Segreteria - per iscritto alle parti le quali devono far pervenire al Mediatore, entro 7 giorni, l’accettazione o il rifiuto. Nel caso di accettazione si forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo raggiunto sulla base della proposta. Nel caso di rifiuto, il Mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta. La mancata risposta della parte nel termine indicato equivale a rifiuto della proposta medesima. e) salvo diverso accordo delle parti, qualora sia inutilmente decorso il termine di tre mesi di cui al comma 1: nel qual caso il Mediatore redige verbale, dando atto che nessun accordo è stato raggiunto nel termine. 4. In tutti i casi di cui al c. 2, il verbale formato dal Mediatore è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. 5. Se all’esito della mediazione le parti raggiungono un accordo questo è sottoscritto anche dagli avvocati che assistono tutte le parti i quale ne certificano e ne attestano la conformità all’ordine pubblico e alle norme imperative ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 28/10. 6. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. |
7. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. 8. Il verbale di accordo sarà conservato a cura della Segreteria dell’Organismo di Mediazione, salvo quanto previsto dall’art. 11, u.c. del decreto legislativo 28/2010 e dall’art. 8 del D.M. 180/10. |
ART. 13 - INDENNITA’ DI MEDIAZIONE. 1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. 2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 (oltre IVA) per le liti di valore fino a euro 250.000,00 e di euro 80,00 (oltre IVA) per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella riportata nel tariffario allegato. 3. Gli importi indicati si intendono oltre IVA. 4. All’atto del deposito della domanda, la parte istante dovrà versare la somma di euro 40,00 (oltre IVA) per le liti di valore fino a euro 250.000,00 e di euro 80,00 (oltre IVA) per quelle di valore superiore 5. La parte chiamata alla mediazione dovrà versare, al momento della sua adesione al procedimento, le spese di adesione pari a euro 40,00, oltre IVA per le liti di valore fino a euro 250.000,00 e di euro 80,00 (oltre IVA) per quelle di valore superiore. 6. Qualora all’esito del primo incontro di mediazione le parti abbiano espresso la loro intenzione di proseguire la mediazione, ciascuna di esse dovrà versare – entro e non oltre la data fissata per la prosecuzione della mediazione - le indennità dovute in relazione al valore della controversia dichiarato dalla parte istante nella domanda di mediazione. L’importo è dovuto anche in caso di mancato raggiungimento dell’accordo. Nel caso in cui all’esito del primo incontro le parti non intendono proseguire la mediazione, nessun altro compenso è dovuto all’organismo di mediazione oltre le spese di avvio già versate. 7.Qualora ritenga che la controversia abbia un valore diverso da quello indicato dalla parte istante, la parte chiamata dovrà indicare il diverso valore all’atto della adesione e comunque entro il primo incontro di mediazione, In caso di difformità tra i valori indicati, il valore della controversia e l’ammontare delle indennità dovute sono determinate sino al limite di 250.000 dall’organismo e comunicate alle parti in tempo utile a consentire il pagamento prima dell’incontro fissato per la prosecuzione della mediazione. 8. Nel caso di mancato pagamento delle indennità in misura inferiore alla metà entro la data dell’incontro fissato per la prosecuzione della mediazione, il mediatore non potrà procedere allo svolgimento della mediazione. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’art. 5, commi 1 bis e 2 del D.LGS. 28/2010, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. 9. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 28/2010. 10. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 11. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte. 12. L'importo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella allegata al presente regolamento: a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; c) solo nelle Mediazioni facoltative deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010; 13. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. 14. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. 15. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 16. Il compenso per l’esperto di cui all’art.5 c.8 Dlgs 28/10 è liquidato a parte sulla base delle tabelle di liquidazione dei compensi del ctu in vigore presso il Tribunale di Genova e comunque corrisposto entro la chiusura del procedimento di mediazione. |
Art. 14 – INDENNITA' PER I NON ABBIENTI. 1. Quando una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata può chiedere all’Organismo di essere esonerata dal pagamento dell'indennità dovuta per la mediazione. A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso la Segreteria dell'Organismo, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'Organismo lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. 2. L’Organismo per la mediazione valutata la richiesta, concede l’esonero, se ritiene che sussistano i requisiti previsti al comma 1, salva la possibilità di richiedere la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. 3. Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio. |
Art. 15 – REGISTRO DEGLI AFFARI DI MEDIAZIONE. 1. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. 2. All’interno del Registro vengono separatamente annotati i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio, con l’indicazione del numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta. L'Organismo può disporre il riconoscimento di un'indennità per i mediatori che abbiano svolto la loro opera a titolo di gratuito patrocinio. |
Art. 16 – RESPONSABILITÀ. 1. Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione e non può delegare, neppure il compimento di singoli atti, a terzi. 2. L'Organismo di Mediazione non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento e all'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante. Ai fini interruttivi e/o impeditivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante ha facoltà di effettuare la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione e del nome del mediatore. 3. L’applicazione e l’interpretazione del presente regolamento sono di competenza esclusiva dell’Organismo di Mediazione. |
Art. 17 – VALUTAZIONE DEL SERVIZIO. 1. Al termine nel procedimento di mediazione, la Segreteria consegna alle parti la scheda di valutazione allegata al presente regolamento. La scheda, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere trasmessa per via telematica, al responsabile del Registro degli Organismi presso il Ministero della Giustizia. |
Art. 18 - PROCEDURE TELEMATICHE EVENTUALMENTE UTILIZZATE. 1. L’istanza e tutte le comunicazioni potranno avvenire con modalità on line, utilizzando il sito dell’Ordine o la PEC, precisando che la piattaforma telematica è stata predisposta nel rispetto delle norme relative alla privacy e della sicurezza dei dati. |
ALLEGATO B) FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI MEDIATORI E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE PROCEDURE E LA TENUTA DEGLI ELENCHI DEI MEDIATORI |
1. Presso la Segreteria sarà tenuto l’elenco dei Mediatori accreditati. 2. Ogni valutazione in merito all’accreditamento di mediatori è riservata al Consiglio dell’Ordine; la presentazione di un’eventuale domanda pertanto non dà diritto ad ottenere l’accreditamento. 3. L’elenco - che verrà aggiornato periodicamente con i nominativi dei Mediatori nel tempo accreditati, sarà tenuto dalla Segreteria con una numerazione progressiva dei nominativi, accanto ai quali verrà annotato il numero di incarichi assegnati. 4. All’assegnazione della rispettiva numerazione si procederà tenendo presente come criterio quello dell’ordine di presentazione della relativa domanda. 5. Al fine di consentire una corretta ripartizione degli incarichi tra i Mediatori accreditati presso l’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Genova, verranno inderogabilmente adottati i seguenti criteri di assegnazione. 6. Gli incarichi verranno assegnati a rotazione seguendo l'ordine progressivo dell’elenco. Nell'ipotesi in cui siano le parti a scegliere il Mediatore, a quello prescelto verrà comunque annotata nell’elenco l'assegnazione della vertenza ma, in ogni caso, lo stesso non salterà il suo turno per l’assegnazione di incarichi da parte dell’Organismo di Mediazione. 7. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche ovvero nei casi di particolare complessità, anche in relazione al valore e alla natura della controversia l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari (eventualmente anche avvalendosi di mediatori accreditati presso altri organismi iscritti nel Registro e in ogni caso tenendo conto della esperienza e della competenza del mediatore) (Circolare Min. Giustizia 20.12.2011) 8. L’elenco predisposto secondo i criteri di cui ai punti precedenti avrà valenza esclusivamente interna, per l’assegnazione degli incarichi. L'elenco dei Mediatori che verrà sottoposto agli utenti dell’Organismo di Mediazione per la scelta sarà, invece, redatto in stretto ordine alfabetico. I mediatori accreditati potranno fornire un proprio curriculum vitae che verrà allegato al suddetto elenco. 9. La Segreteria provvede a comunicare al mediatore individuato con i criteri sopra riportati i dati delle parti nonché l’oggetto del contenzioso. Il mediatore deve rinunciare all’incarico dandone immediata comunicazione alla Segreteria, ove sussistano ragioni di incompatibilità e/o parzialità e/o conflitto di interessi, o in tutti i casi in cui abbia conoscenza specifica della materia giuridica oggetto della mediazione Solo dopo l’accettazione dell’incarico e la presentazione della dichiarazione di imparzialità, la Segreteria consegnerà al mediatore il fascicolo. 10. Nel caso esclusivo di incompatibilità e/o manifesti conflitti di interessi e/o di rinuncia per giustificato motivo del Mediatore al quale spetterebbe, per turno, l’assegnazione dell’incarico, il caso verrà assegnato al mediatore immediatamente susseguente nell’elenco. Il mediatore che ha dovuto rinunciare all’incarico per i suddetti motivi non salterà il suo turno ma gli verrà assegnato il caso successivo. 11. Nel caso in cui, invece, il Mediatore nominato per turno dall’Organismo o scelto dalle parti, rinunci all’incarico senza giustificato motivo per più di due volte nell’arco di un anno, lo stesso verrà cancellato dagli elenchi in via definitiva. La mancanza di un giustificato motivo sarà determinata a giudizio insindacabile dell’organismo di mediazione dell’Ordine. 12. I Mediatori accreditati dall’Organismo di Mediazione ed inseriti nel suddetto elenco dovranno mantenere gli standard qualitativi richiesti, frequentando corsi di formazione, nonché corsi e/o seminari di aggiornamento indetti da enti formatori accreditati per il minimo di ore previsto e svolgendo il tirocinio assistito, come per legge. La mancata certificazione di quanto previsto al presente punto comporta la cancellazione dalle liste dei Conciliatori. 13. Il Consiglio dell’Ordine, sentita la Commissione, può disporre la formazione di elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche; Il mediatore che intende essere inserito in uno degli elenchi indicati, dovrà dimostrare di possedere specifiche competenze nella materia giuridica, acquisita anche attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento e specializzazione organizzati da Enti di Formazione iscritti nel Registro di cui all’art. 16 decreto 28/2010 tenendo conto del criterio di rotazione. |
ALLEGATO C) TARIFFARIO |
La tabella è stata redatta in conformità a quella allegata all’art.16 c.4° D.M. 180/2010, come modificato dall’art.8 del D.L. 6/7/2011 n.145, dall’art.17 comma 5/ter del D. Lgs. 69/2013 e dall’art.7 del D.M.139/2014 recante approvazione |
delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell’art.17 comma 4° D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche N.B.: a tutti gli importi deve essere aggiunta l'IVA della misura di legge CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’ (di cui all’art. 16 del D.L. 180/2010 come modificato dal DM 145/2011 e 139/2014 1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. 2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo. 3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al decreto interministeriale 180/2010. 4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo; d) nelle materie di cui all’art. 5 comma 1bis e comma 2, del d.lgs., deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma. 5. si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. 6. gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso fra loro. 7. il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. 8. qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 9. le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. 10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel |
Valore della lite | Tariffa come da D.M. 180/2010 | Tariffa dovuta (per ciascuna parte) materia facoltativa | Tariffa dovuta (per ciascuna parte) materia obbligatoria e mediazione delegata | |
fino ad Euro 1.000 | € 65,00 | € 43,33 | € 43,33 | |
da euro 1.001 | ad euro 5.000 | € 130,00 | € 86,67 | € 86,67 |
da euro 5.001 | ad euro 10.000 | € 240,00 | € 160,00 | € 160,00 |
da euro 10.001 | ad euro 25.000 | € 360,00 | € 240,00 | € 240,00 |
da euro 25.001 | ad euro 50.000 | € 600,00 | € 400,00 | € 400,00 |
da euro 50.001 | ad euro 250.000 | € 1.000,00 | € 666,67 | € 666,67 |
da euro 250.001 | ad euro 500.000 | € 2.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
da euro 500.001 | ad euro 2.500.000 | € 3.800,00 | € 1.900,00 | € 1.900,00 |
da euro 2.500.001 | ad euro 5.000.000 | € 5.200,00 | € 2.600,00 | € 2.600,00 |
oltre euro 5.000.000 | € 9.200,00 | € 4.600,00 | € 4.600,00 |
corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo. 11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte. 13. Il compenso per l’esperto di cui all’art. 5 c.8 Dlgs 28/2010 è liquidato a parte sulla base delle tabelle di liquidazione dei compensi del C.T.U. in vigore presso il Tribunale di Genova e comunque corrisposto entro la chiusura del procedimento di mediazione. 14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al D.M. 180/2010, sono derogabili. Il valore si determina in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile. COMPENSO PER IL MEDIATORE. Per ogni affare trattato il mediatore ha diritto di percepire un compenso pari al 50% delle indennità complessivamente percepite dall’Organismo di mediazione, escluse le spese di avvio, al lordo della R.A. compresa la C.P.A. |