CONTRATTO LIBERO-PROFESSIONALE
CONTRATTO LIBERO-PROFESSIONALE
PER L’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI FARMACISTA INCARICATO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIA NOTTURNA PRESSO LA FARMACIA COMUNALE SAN XXXXXXXX E LA FARMACIA COMUNALE SAN XXXXXXX IN COMUNE DI SACILE PER L’ANNO 2021
Con la presente scrittura privata redatta in duplice esemplare tra:
- Il COMUNE DI SACILE, con sede in Xxxxxx xxx Xxxxxx, 00 – C.F. 80001830936, rappresentato dalla Dott.ssa XXXXX XXXXXXXXX nella sua qualità di Coordinatore dell’Area Farmacia Comunale – C.F. MRGMRT78T68H657P, che agisce in quest’atto in nome e per conto ed interessi dell’Amministrazione comunale, in esecuzione del Decreto del Sindaco n. 7 del 07.06.2018, di seguito chiamato “Comune”;
- Il Dott i, nato a il e residente a – Codice Fiscale
iscritto al n. dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di , di seguito nominato “Farmacista collaboratore”;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1. OGGETTO DEL CONTRATTO
In esecuzione della determinazione n. , il Comune affida al Farmacista Collaboratore, con Laurea in Farmacia e abilitazione alla professione, iscritto all’albo dei farmacisti della Provincia di Pordenone, l’incarico libero professionale per l’espletamento del servizio di guardia notturna per l’anno 2021.
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Articolo 2. SEDE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il Farmacista Collaboratore svolgerà il servizio oggetto del presente incarico a Sacile, presso i locali delle farmacie comunali siti in Xxx Xxxxxxx 0 e in xxx Xxxxxx 00.
Il Comune si impegna a mettere a disposizione del Farmacista Collaboratore, per l’espletamento delle attività sopra descritte, mezzi e strutture allo scopo utilizzabili e disponibili presso la sede stessa.
Articolo 3. MODALITA’ DI ESECUZIONE
Il Farmacista Collaboratore, per l’espletamento delle attività connesse al servizio in oggetto, accetta nel pieno rispetto della legislazione sanitaria e delle regole di deontologia professionale, il presente contratto libero professionale in qualità di esperto, in possesso di comprovata esperienza, senza alcun vincolo di subordinazione con il Comune ai sensi degli artt.2229 e ss. del Codice Civile.
Articolo 4. DURATA DEL CONTRATTO
La durata del servizio decorre dal 01.01.2021 e termine il 31.12.2021 e non prevede proroghe ed opzioni.
Sarà facoltà delle parti contraenti interrompere il presente rapporto di collaborazione, prima del termine stabilito, con semplice comunicazione scritta con preavviso di giorni 30 (trenta).
I turni di servizio notturno sono organizzati per periodi di 12 ore continuative, a partire dalle ore 20.00 fino alle ore 8.00, per sette giorni consecutivi (settimana piena) per un numero totale presunto di 9 turni per la farmacia San Xxxxxxx (primo
turno 22/01/2021-29/01/2021) e 9 turni per la Farmacia San Xxxxxxxx (primo turno 01/01/2021-08/01/2021) secondo il calendario stabilito e approvato dall’AS FO 5 per il 2021.
Articolo 5. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER MALATTIA E INFORTUNIO
La malattia e l'infortunio del Farmacista Collaboratore, non comporta l'estinzione del rapporto contrattuale che rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo. In caso di malattia e infortunio, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza.
Il Comune può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata stabilita dal contratto.
Articolo 6. COMPENSO E PAGAMENTO
Per lo svolgimento della suddetta attività, sarà riconosciuto alla Farmacista Collaboratore il compenso orario di € oltre ad iva per ogni servizio notturno comprendente 12 ore, dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo, per sette giorni consecutivi a turno per totali 18 turni (9 turni per la Farmacia San Xxxxxxxx e 9 turni per la Farmacia San Xxxxxxx), secondo il calendario approvato dall’AAS 5.
Il pagamento avverrà dietro presentazione al Comune di regolare fattura assoggettata ad IVA ai sensi delle vigenti normative, debitamente vistata dal Responsabile della Farmacia, con cadenza mensile.
Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identificativo Gara). Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Sacile – (C.F. 80001830936) – Xxxxxx xxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx (XX) e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.
Il dettaglio delle informazioni riferibili al Comune necessarie per l’invio della fattura elettronica reperibili nel sito (xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx) sono le seguenti:
PARTITA IVA | CODICE IPA | CODICE UNIVOCO UFFICIO | NOME UFFICIO |
00262850936 | c_h657 | ZOR9QJ | FARMACIE |
Il Comune rientra altresì nell’ambito applicativo dello split payment previsto dall’art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dal Comune sul conto corrente dedicato dichiarato dal Farmacista Collaboratore.
Non si prevede la corresponsione all’incaricato di alcun emolumento a titolo di indennità di fine rapporto. Non sono altresì previsti rimborsi spese.
Articolo 7. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Farmacista Collaboratore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale dovranno essere disposti i pagamenti è il seguente:
conto corrente n.
Le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sono:
- nome cognome (C.F. ) nato residente a in qualità di intestatario del conto corrente;
il
Il Farmacista Collaboratore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Farmacista collaboratore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Farmacista collaboratore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 3.8 della delibera n. 556 del 31.05.2017 dell’Autorità Nazionale sui Contratti Pubblici.
Articolo 8. CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, il Farmacista Collaboratore ha depositato idonea garanzia resa ai sensi dell’art. 103 del Codice in favore del Comune, pari al 10% del valore del contratto e conforme allo schema tipo di cui al D.M. del 19 gennaio 2018, n. 31, del Ministero dello Sviluppo Economico. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune beneficiario, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Farmacista Collaboratore. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte del Farmacista Collaboratore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
Il Comune ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente contratto.
Articolo 9. COPERTURA ASSICURATIVA
Sono a carico del Farmacista Collaboratore la stipula di apposita polizza assicurativa per quanto riguarda la responsabilità civile e professionale verso terzi a copertura dei rischi derivanti da possibile azione di rivalsa nei suoi confronti in caso di sua colpa grave e la stipula di apposita polizza assicurativa infortuni.
Articolo 10. OBBLIGHI DEL COLLABORATORE
Sono a carico del Farmacista Collaboratore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
Il Farmacista Collaboratore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Farmacista Collaboratore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Farmacista Collaboratore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Comune.
Il Farmacista Collaboratore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
Il Farmacista Collaboratore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune, nonché di dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Farmacista Collaboratore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Tutta la documentazione creata o predisposta dal Farmacista Collaboratore nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune.
In caso di inadempimento da parte del Farmacista Collaboratore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.
Articolo 11. PENALI
Il Comune potrà effettuare periodici controlli nei locali e nei magazzini della farmacia che devono essere lasciati, al termine del turno, in adeguate condizioni di ordine e pulizia. Qualora, ad un controllo, si rilevino disordine e sporcizia è prevista inizialmente un’ammonizione scritta e, se il comportamento dovesse reiterarsi, l’applicazione di una penale di Euro 200,00.
Il Comune si riserva il diritto di defalcare dal compenso pattuito l’importo relativo ad eventuali gravi danni agli arredi o alle attrezzature informatiche delle Farmacie procurati accidentalmente o volontariamente del farmacista collaboratore o a danni erariali derivanti da errori nella dispensazione dei farmaci richiesti.
Le contestazioni verranno formulate dal Comune per iscritto, a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata): il verbale di contestazione riporterà la descrizione dell’anomalia rilevata e tutte le informazioni necessarie (luogo e data, natura dell’anomalia, dati relativi all’accertatore, ecc.), le norme contrattuali violate ed il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Qualora non pervenisse alcun riscontro entro i termini stabiliti o le giustificazioni prodotte non risultassero comprovate e sufficienti, il Comune provvederà applicare la relativa penale recuperando l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerando la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
Articolo 12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora il Farmacista Collaboratore assuma comportamenti contrari agli obblighi di cui al presente contratto ed alla deontologia professionale, o comunque non sussistano più circostanze obiettive idonee al proseguimento del rapporto fiduciario instaurato, il Comune si riserva il diritto di recedere dal presente contratto anche senza il preavviso di cui all’art. 4, facendo salva ogni azione di risarcimento.
Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, fermo restando il preavviso di cui all’art. 4, qualora intervengano disposizioni legislative e/o regolamentazioni che non consentano la prosecuzione del medesimo fino alla sua scadenza naturale.
Articolo 13. INCOMPATIBILITÀ
Il Collaboratore dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità conseguenti all’abbinamento tra la propria attività professionale comunque svolta e l’attività prestata a favore del Comune, previste da norme giuridiche o da accordi collettivi nazionali di lavoro.
Articolo 14. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Il Farmacista collaboratore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Farmacista collaboratore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare del Comune.
Il Farmacista collaboratore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Farmacista collaboratore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Comune.
Fermo restando quanto previsto nel successivo art. “Trattamento dei dati personali”, il Farmacista collaboratore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Articolo 15. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PERSONE FISICHE PARTECIPANTI A UN CONCORSO O A UNA SELEZIONE
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), il titolare del trattamento Comune di Sacile – Area Farmacie comunali, informa gli aspiranti alla presente selezione che:
• il titolare del trattamento è Comune di Sacile, con sede in Xxxxxx xxx Xxxxxx 00 nella persona del Sindaco Protempore e della, da lui designata, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx;
• i dati di contatto del DPO sono:
- mail: xxxxx.xxxxxxxxx@xxx-xxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx
- pec: xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx
• la finalità di trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti è l'espletamento della selezione; la base giuridica è da ravvisarsi:
- nell’art. 6 lett. a) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero il consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali, manifestato attraverso la richiesta di candidatura alla selezione/al concorso;
- nell’art. 6 lett. e) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
• il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità;
• Non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo; i dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per l’eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge di alcuni di essi, da inserire nella sezione “Albo on line” e “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del titolare del trattamento.
• I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti del titolare del trattamento;
• Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata al titolare del trattamento.
• Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
• Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.
Articolo 16. REGISTRAZIONE
Il presente atto, redatto in duplice originale, costituisce scrittura privata e sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’Art. 5 del D.P.R. 26.10.1972 n. 643. Le spese di stipulazione (bollo) e le eventuali spese di registrazione in caso d’uso saranno a carico del professionista.
Articolo 17. CONTROVERSIE
Per quanto non contemplato nei precedenti articoli, troveranno applicazione le norme contenute nel libro V, titolo III, capo I del Codice Civile. Per le controversie in ordine all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Pordenone.
Il Comune Il Farmacista Collaboratore