TRA
Schema di Convenzione
per la fornitura di derrate alimentari per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e
dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 Lotto n.
TRA
Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”);
E
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
OPPURE
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della
Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti hanno la facoltà di utilizzare la Convenzione sino a concorrenza dell’importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato a Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici e telematici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
c) che in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2005 tra il Ministero e Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’importo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura sarà indicato l’importo della fornitura richiesta. I riferimenti logistici e le cadenze temporali di consegna (giorni e fasce orarie) dei Prodotti saranno concordati e formalizzati attraverso la sottoscrizione del Modulo “Pianificazione della Fornitura”. Le quantità e le tipologie dei prodotti richiesti saranno determinate nelle singole Richieste di Approvvigionamento emesse dalle Unità Approvvigionanti specificate negli Ordinativi di Fornitura;
g) che Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la fornitura di derrate alimentari, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in 13 (tredici) lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. [●] del [●] e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. [●] del [●];
h) che per la procedura di gara è stato rispettato quanto espressamente previsto dal D.P.C.M. 11 novembre 2004, n. 325;
i) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura relativa al lotto [n. ] a tal fine indetta da Consip S.p.A. e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
j) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico e i documenti allo stesso allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti
gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
k) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro [●] ([ /00]) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nonché la cauzione per un importo pari ad Euro [●] ( /00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
l) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico ed i suoi allegati), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica del Fornitore), l’Allegato “C” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “D” (Catalogo), l’Allegato “E” (Condizioni Generali).
Articolo 2 Altre Definizioni
1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito della Convenzione si intende per:
a) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
b) Catalogo: l’elenco dei prodotti alimentari nazionali (“Catalogo dei Prodotti Alimentari Nazionali”), l’elenco dei prodotti alimentari biologici (“Catalogo
dei Prodotti Alimentari Biologici”) [e l’elenco dei prodotti alimentari regionali (“Catalogo dei Prodotti Alimentari Regionali”)]1 offerti dal Fornitore in sede di gara e dal medesimo indicati nelle Tabelle A, B e [C ]2 dell’Offerta Tecnica, con gli ulteriori dati indicati dal medesimo Fornitore nelle Tabelle A, B e [C]3 dell’Offerta Economica e con le ulteriori informazioni fornite in conformità ai par. 2.1, 2.2 e 2.3 dell’Allegato 2 “Offerta Tecnica” al Disciplinare di gara;
c) Condizioni Generali: il documento di cui all’Allegato “F”;
d) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
e) Importo massimo della Convenzione: si intende l’importo corrispondente ad Euro [●];
f) Lotto: il territorio geografico delimitato dai confini della/e seguente/i Regione/i Provincia/e , nell’ambito del quale dovranno essere effettuate, fino al raggiungimento dell’Importo massimo della Convenzione, le prestazioni oggetto della presente Convenzione e, in particolare, dovranno essere consegnati i Prodotti oggetto delle Richieste di Approvvigionamento. Pertanto, nell’Importo massimo della Convenzione verranno conteggiate, ed il Fornitore sarà obbligato ad eseguire, esclusivamente le forniture di Prodotti richieste da Unità Approvvigionanti site nel territorio geografico sopra delineato e che dovranno essere consegnate nel medesimo territorio;
g) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”;
h) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”;
i) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo) il soggetto accreditato secondo le norme EN 45004 che effettua le verifiche ispettive;
j) Pianificazione della Fornitura: il documento, corrispondente al modello di cui all’Allegato “C” del Capitolato Tecnico, sottoscritto dall’Unità Ordinante (o dall’Unità Approvvigionante, se a ciò delegata) e dal Fornitore, in cui
1 Solo ove il Fornitore aggiudicatario abbia offerto in sede di gara uno o più Prodotti Regionali 2 Solo ove il Fornitore aggiudicatario abbia offerto in sede di gara uno o più Prodotti Regionali 3 Solo ove il Fornitore aggiudicatario abbia offerto in sede di gara uno o più Prodotti Regionali
vengono concordate e definite le modalità relativa alla consegna dei Prodotti;
k) Prodotti: le derrate alimentari elencate nel Catalogo;
l) Richiesta di Approvvigionamento: il documento con il quale le Unità Approvvigionanti indicano, di volta in volta, nei limiti degli importi massimi indicati nell’Ordinativo di Fornitura, i Prodotti oggetto di acquisto (tra quelli indicati nel Catalogo) e le quantità degli stessi che devono essere consegnate nei luoghi e nei termini stabiliti;
m) Richiesta Preliminare di Approvvigionamento: il documento corrispondente al modello di cui all’Allegato “D” del Capitolato Tecnico, con il quale le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, concordano per quali, fra le Unità Approvvigionanti che richiederanno approvvigionamenti per un importo minimo di consegna settimanale inferiore ad € 600,00 (seicento/00), il Fornitore è disposto ad effettuare la fornitura e per quali si rifiuta;
n) Unità Approvvigionante: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti indicate dalle Unità Ordinanti nell’Ordinativo di Fornitura ed abilitati ad effettuare le Richieste di Approvvigionamento, a concordare con il Fornitore e sottoscrivere - se delegate - la Pianificazione della Fornitura nonché a gestire operativamente il rapporto contrattuale derivante dall’emissione dell’Ordinativo di Fornitura e quindi, tra l’altro, ad effettuare i pagamenti, verificare i Prodotti e richiederne la sostituzione, effettuare i controlli, autorizzare la sostituzione temporanea dei Prodotti, gestire i contenziosi sorti a seguito delle verifiche, richiedere il pagamento delle penali, ricevere dal Fornitore o inoltrare al Fornitore le comunicazioni attinenti alla gestione operativa dei Contratti di Fornitura. Le Unità Approvvigionanti potranno coincidere con le Unità Ordinanti.
Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.
Articolo 3
Disciplina applicabile e criterio di prevalenza
1. La presente Convenzione è regolata:
a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati;
c) da quanto concordato dalle Parti nella Pianificazione della Fornitura.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
Articolo 4 Oggetto della Convenzione
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di derrate alimentari, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, ad effettuare, nei luoghi del territorio inerente al Lotto di cui si è reso aggiudicatario, la fornitura dei Prodotti comprensiva delle attività di:
• ricezione delle Richieste di Approvvigionamento;
• organizzazione della logistica e pianificazione delle consegne;
• preparazione dei Prodotti per la consegna, trasporto e consegna degli stessi presso i siti indicati nella Pianificazione della Fornitura;
• esecuzione dei controlli previsti;
• reportistica;
• call center;
• fornitura dei dati per l’allestimento del Sito delle Convenzioni, conformemente a quanto previsto al paragrafo 2.2., lett. f) del Capitolato Tecnico;
• [definizione e attivazione di un sistema informatico per la ricezione delle
Richieste di Approvvigionamento] 4
tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti e/o dalle Unità Approvvigionanti, con gli Ordinativi di Fornitura e con le Richieste di Approvvigionamento, sino alla concorrenza dell’importo massimo pari ad Euro [●].
3. I predetti Prodotti dovranno essere forniti con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica.
4. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo complessivo fino a concorrenza del settimo quinto, anche ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28 ottobre 1985. Ai fini del calcolo degli importi disponibili si terrà conto anche delle eventuali riduzioni degli importi oggetto di Ordinativi di Fornitura in relazione ai quali le Amministrazioni Contraenti abbiano richiesto una variazione in diminuzione nei limiti consentiti dal successivo comma 5.
5. Le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di richiedere, in relazione agli Ordinativi di Fornitura emessi, un aumento o una diminuzione dell’ammontare degli Ordinativi di Fornitura stessi, fino alla concorrenza di un quinto degli importi ordinati, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tali importi, nei limiti sopra indicati, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti. Per le Amministrazioni della Difesa, qualora si verifichino situazioni operative che comportino impiego di contingenti militari all’estero o, comunque, in sedi diverse da quelle in cui il personale presta normalmente servizio (es. trasferimento di navi da una base navale ad un’altra) oppure venga disposta la soppressione di uffici o il trasferimento definitivo di unità, gli Ordinativi di Fornitura potranno subire variazioni in diminuzione nei limiti dei due quinti dell’importo indicato negli Ordinativi di Fornitura stessi, senza che a fronte delle richieste di diminuzione di
4 Solo qualora il Fornitore si sia impegnato, in sede di offerta tecnica, ad attivare un sistema informatico per la ricezione delle Richieste di Approvvigionamento.
tali importi, nei limiti sopra indicati, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti.
6. Le variazioni in aumento degli importi degli Ordinativi di Fornitura potranno essere disposte dalle Amministrazioni Contraenti, e il Fornitore sarà obbligato ad eseguirle, solo ove non sia ancora esaurito l’importo massimo previsto al precedente comma 2, eventualmente incrementato ai sensi del precedente comma 4.
7. La riduzione apportata agli importi indicati negli Ordinativi di Fornitura comporta di conseguenza una corrispondente riduzione degli importi impegnati per il Lotto cui la presente Convenzione si riferisce.
Articolo 5 Durata
1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di n. 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla Data di Attivazione così come definita nelle Condizioni Generali. Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta di Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con n. 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine predetto, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine medesimo non sia esaurito l’Importo Massimo della Convenzione, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
2. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l’importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
3. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di n.
12 (dodici) mesi dalla data di inizio dell’erogazione della fornitura che sarà indicata nell’Ordinativo di Fornitura medesimo. La data di inizio dell’erogazione della fornitura dovrà essere ricompresa nei n. 18 (diciotto) mesi dalla Data di Attivazione della Convenzione; qualora l’Ordinativo di Fornitura sia emesso nell’eventuale periodo di proroga della Convenzione stessa, la data di inizio dell’erogazione della fornitura coinciderà con la data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura.
Articolo 6
Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
a) fornire, ai prezzi indicati nell’Offerta Economica e nei limiti dell’Importo Massimo della Convenzione, i Prodotti e ad eseguire i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario secondo quanto stabilito nella Convenzione, negli allegati e negli atti di gara;
b) garantire che i Prodotti forniti siano conformi ai requisiti imposti dalle normative vigenti applicabili e ai requisiti e alle caratteristiche indicati nel Catalogo, nell’Offerta Tecnica e nelle Schede Tecniche che il Fornitore si impegna a consegnare entro n. 60 giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione;
c) garantire, all’atto di consegna dei Prodotti, una vita residua degli stessi nelle percentuali e secondo le modalità indicate nel paragrafo 2.7 del Capitolato Tecnico;
d) rispettare, nella conservazione dei Prodotti, nella preparazione delle spedizioni, nell’effettuazione del trasporto e della consegna, le norme igienico- sanitarie applicabili, quanto previsto nel D.Lgs. n. 155/1997, il proprio sistema di Autocontrollo HACCP, conforme al “Codex Alimentarius, Food Hygiene Supplement to volume 1B – Rev. 3 1997 FAO/WHO”, il Manuale di corretta prassi igienica per il settore delle imprese di commercializzazione alimentare all’ingrosso – FEDERGROSSISTI, così come meglio precisato nel paragrafo
2.6 del Capitolato Tecnico;
e) eseguire la fornitura dei Prodotti oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati dalle Unità Approvvigionanti nella Pianificazione della Fornitura, purché inclusi nel territorio del Lotto cui la Convenzione si riferisce, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione;
f) avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti e delle Unità Approvvigionanti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure. Qualora specifiche esigenze di sicurezza lo richiedano, l’accesso del personale incaricato dal Fornitore alle aree nelle quali devono essere eseguite le
prestazioni oggetto della Convenzione potrà essere subordinato dall’Amministrazione Contraente all’ottenimento di apposita autorizzazione. A tale scopo l’Amministrazione Contraente comunicherà per iscritto al Fornitore di volersi avvalere – e per quali Unità Approvvigionanti – della presente clausola, specificando le ragioni di tale scelta. In tal caso, il Fornitore si impegna a consegnare all’Amministrazione Contraente un elenco nominativo del personale – suddiviso per Unità Approvvigionante e con indicazione del numero minimo di persone necessario, in relazione ad ogni Unità Approvvigionante, per la corretta esecuzione della fornitura – per il quale richiede l’autorizzazione ad accedere all’area adiacente all’ingresso del magazzino/cella dell’Unità Approvvigionante dell’Amministrazione Contraente ovvero, per le unità navali, alla banchina adiacente alle unità stesse, per le opportune verifiche da parte dell’Amministrazione Contraente. Detto elenco, corredato di copia di un valido documento di riconoscimento relativo ad ogni singola persona ivi indicata, dovrà essere presentato nella fase di Pianificazione della Fornitura ed almeno n. 40 (quaranta) giorni prima della data fissata per l’esecuzione della prima Richiesta di Approvvigionamento. L’Amministrazione Contraente, effettuate le verifiche di competenza in ordine ai requisiti di sicurezza, comunicherà al Fornitore, per iscritto ed almeno 10 (dieci) giorni prima della suddetta data, i nominativi delle persone ammesse ad accedere alle suddette aree per l’esecuzione delle prestazioni. Qualora i termini previsti per la suddetta verifica da parte dell’Amministrazione Contraente non siano da quest’ultima rispettati, i termini previsti dalla Convenzione per gli adempimenti della fornitura rimarranno sospesi per tutta la durata del ritardo. La suddetta autorizzazione potrà essere revocata successivamente, dandone comunicazione scritta al Fornitore, qualora vengano meno i suindicati requisiti. In caso di diniego o revoca di autorizzazione, il Fornitore dovrà, entro i successivi n. 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione debitamente motivata, comunicare alla Amministrazione Contraente i nominativi del personale proposto in sostituzione, al fine di consentire l’espletamento della procedura di autorizzazione sopra delineata, che dovrà essere completata da parte dell’Amministrazione Contraente entro n. 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta del Fornitore. Se, per effetto del diniego o della revoca
dell’autorizzazione, il Fornitore non dispone del numero minimo di persone indicato in relazione alle singole Unità Approvvigionanti per la corretta esecuzione della fornitura, i termini di consegna e gli altri termini da questi ultimi dipendenti – relativi alla/e Unità Approvvigionante/i per la/e quale/i è chiesta la sostituzione – che dovessero venire a scadenza nelle more della procedura di sostituzione o nei n. 10 (dieci) giorni successivi alla sua conclusione con esito positivo verranno a scadenza il decimo giorno successivo alla comunicazione dell’autorizzazione. Nel caso il Fornitore abbia necessità di sostituire o integrare il personale autorizzato, dovrà richiedere una nuova autorizzazione comunicando i nuovi nominativi all’Amministrazione Contraente almeno n. 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l’accesso alle aree. L’eventuale mancata osservanza delle suddette prescrizioni da parte del Fornitore potrà configurare grave inadempienza e comportare la risoluzione del rapporto contrattuale, con esecuzione in danno del Fornitore stesso, previa diffida da parte dell’Amministrazione Contraente che fisserà un congruo termine perentorio per adempiere;
g) consentire agli Organismi di ispezione selezionati da Consip S.p.A. di effettuare le attività di verifica indicate nella Tabella M del Capitolato Tecnico, per ciascun ciclo di verifica cui si è obbligato in sede di Offerta Tecnica, e comunque, obbligatoriamente, per almeno un ciclo di verifica. In caso di esito negativo del controllo, il Fornitore si impegna ad attuare le opportune azioni per eliminare sia la/e carenza/e riscontrata/e sia le cause che hanno generato la/e carenza/e, attraverso lo svolgimento delle attività descritte nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11 della Convenzione;
h) pagare agli Organismi di ispezione predetti i corrispettivi relativi alle attività di verifica dagli stessi effettuate.
2. L’indisponibilità dei Prodotti (intendendosi per tale la contemporanea indisponibilità di tutte le marche indicate nel Catalogo in corrispondenza del codice e della relativa denominazione di vendita) da parte del Fornitore dà luogo all’applicazione delle penali previste per la mancata consegna dei Prodotti, di cui al successivo articolo 11, salvo nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali di rotture di stock, ipotesi nelle quali la non applicazione delle penali è subordinata alle seguenti circostanze:
⮚ che il Fornitore comunichi per iscritto alle Amministrazioni Contraenti e/o alle Unità Approvvigionanti e a Consip S.p.A., prima dell’eventuale ricezione di una Richiesta di Approvvigionamento relativa al/i Prodotto/i in questione, la sopravvenuta indisponibilità di tale/i Prodotto/i, indicando: il codice, la denominazione di vendita, il periodo temporale di indisponibilità e il Prodotto offerto in sostituzione;
⮚ che il/i Prodotto/i proposto/i in sostituzione abbia/ano caratteristiche
qualitative equivalenti o superiori a quelle del/i Prodotto/i temporaneamente sostituito/i;
⮚ che la temporanea indisponibilità del/i Prodotto/i non si protragga per più di 10 giorni consecutivi, nel qual caso il Fornitore è obbligato a richiedere la sostituzione definitiva del Prodotto/i a Catalogo, come indicato al successivo comma 3.
3. E’ consentito al Fornitore sostituire definitivamente i Prodotti indicati nel Catalogo con altri Prodotti dello stesso genere aventi caratteristiche qualitative equivalenti o superiori, nel rispetto delle modalità fissate nel paragrafo 2.8. Resta in ogni caso salva la facoltà di Consip S.p.A. di effettuare tramite propri incaricati o far effettuare da terzi le prove e/o verifiche ritenute opportune, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, comunicando al Fornitore il risultato e, quindi, l’accettazione o meno della sostituzione. Nel caso in cui Consip S.p.A. autorizzi la sostituzione di uno o più Prodotti, l’aggiornamento del Catalogo sarà a carico di Consip, la quale provvederà alla comunicazione alle Amministrazioni Pubbliche, mediante il Sito delle Convenzioni, degli aggiornamenti apportati. Il Fornitore dovrà consegnare, alle Amministrazioni Contraenti che ne facciamo richiesta, copia del Catalogo aggiornato.
4. I prodotti proposti in sostituzione dovranno essere forniti alle medesime condizioni economiche di quelli oggetto di temporanea o definitiva sostituzione.
Articolo 7
Pianificazione della Fornitura, Richieste di Approvvigionamento e Importi Minimi di Consegna Settimanale
1. Le modalità operative di approvvigionamento dei Prodotti (in particolare, i giorni, le fasce orarie e i luoghi in cui dovranno essere consegnati i Prodotti) saranno concordate dal Fornitore con ciascuna Unità Approvvigionante, mediante definizione e sottoscrizione del Modulo Pianificazione della Fornitura (allegato
“C” del Capitolato Tecnico), nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati.
2. Le quantità e le tipologie dei Prodotti richiesti saranno determinati nelle singole Richieste di Approvvigionamento, emesse di volta in volta dalle Unità Approvvigionanti indicate negli Ordinativi di Fornitura nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nonché nel documento di Pianificazione della Fornitura, sottoscritti dalle parti prima dell’emissione della prima Richiesta di Approvvigionamento, il tutto come meglio specificato e descritto nel Capitolato Tecnico.
3. Resta inteso che l’importo minimo di consegna settimanale non deve essere inferiore a € 600,00 (seicento/00) al netto dell’IVA.
4. Qualora l’Amministrazione Contraente ritenga che possano esservi proprie Unità Approvvigionanti il cui fabbisogno settimanale non raggiunge l’importo minimo di consegna settimanale pari a € 600,00 (seicento/00), (inteso come importo dei Prodotti che devono essere consegnati nell’arco di una settimana alla stessa Unità Approvvigionante), compilerà nella parte di sua competenza e invierà al Fornitore, prima di emettere l’Ordinativo di Fornitura, la Richiesta Preliminare di Approvvigionamento, indicando le Unità Approvvigionanti per le quali richiede approvvigionamenti inferiori al limite sopra richiamato e gli importi di consegna minimi settimanali che stima saranno richiesti da tali Unità Approvvigionanti.
5. Il Fornitore dovrà restituire il modulo entro 5 (cinque) giorni dal suo ricevimento, indicando nella parte di sua competenza quali degli approvvigionamenti minimi settimanali nello stesso indicati è disposto ad eseguire e quali invece si rifiuta di effettuare.
6. Nel caso in cui l’importo minimo di consegna settimanale sia inferiore a € 600,00 (seicento/00), o al diverso importo concordato tra l’Amministrazione Contraente e il Fornitore nella Richiesta Preliminare di Approvvigionamento di cui al precedente comma 4, il Fornitore avrà la facoltà di non eseguire in tutto o in parte le consegne richieste, dandone comunicazione per iscritto all’Unità Approvvigionante (e, se diversa, all’Unità Ordinante); in tale ipotesi, la/e Xxxxxxxxx/e di Approvvigionamento si considererà/anno, limitatamente ai Prodotti non consegnati, come non emessa/e. Indipendentemente da quanto sopra il Fornitore potrà inoltre rifiutarsi, con le stesse modalità e conseguenze appena
descritte, di effettuare consegne che non raggiungano, individualmente, l’importo minimo per singola consegna di € 150,00 (centocinquanta/00) al netto dell’IVA.
Articolo 8
Consegna dei Prodotti verifiche e sostituzioni
1. La fornitura oggetto di ciascun Contratto di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nel documento di Pianificazione della Fornitura, rispettando le eventuali direttive impartite dall’Amministrazione Contraente, nonché – ove del caso - quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera f).
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto e facchinaggio, e verrà effettuata nel rispetto delle frequenze di consegna (settimanale, bisettimanale, trisettimanale, giornaliera), dei giorni e delle fasce orarie concordati e formalizzati dalle Unità Approvvigionanti e dal Fornitore mediante la sottoscrizione congiunta della Pianificazione della Fornitura.
3. Le Richieste di Approvvigionamento dovranno pervenire al Fornitore con un anticipo di almeno 2 (due) giorni completi lavorativi (esclusi quindi sabato, domenica nonché festività nazionali e patronali) rispetto alla data prevista per la consegna, il tutto come meglio indicato al paragrafo 2.6 del Capitolato Tecnico.
4. Qualora l’Amministrazione Contraente e/o l’Unità Approvvigionante riscontrassero, all’atto della consegna, la non conformità dei Prodotti consegnati ai requisiti specificati nel Catalogo e nelle Schede Tecniche di Prodotto, il Fornitore è tenuto a sostituire tali Prodotti, in conformità a quanto previsto nel paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico e pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11 della Convenzione, rispettando la seguente tempistica:
⮚ i Prodotti a consegna settimanale e bisettimanale devono essere sostituiti entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta di sostituzione;
⮚ i Prodotti a consegna giornaliera e trisettimanale devono essere sostituiti entro le due ore successive all’orario di consegna previsto ed entro le ore 10:00 a.m. del giorno lavorativo successivo per le consegna previste dopo le ore 17:00 p.m.
5. Nei casi in cui la non conformità dei Prodotti ai requisiti specificati nei Cataloghi e/o nelle Schede Tecniche di Prodotto sia riscontrata in un momento successivo
alla consegna, il Fornitore è tenuto a sostituire detti Prodotti contestualmente alla successiva consegna di Prodotti appartenenti alla medesima categoria merceologica, e comunque non oltre n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di sostituzione, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11 della Convenzione; per i Prodotti a consegna giornaliera, trisettimanale e bisettimanale, il predetto obbligo di sostituzione sussiste a condizione che la relativa richiesta di sostituzione da parte dell’Amministrazione Contraente e/o dell’Unità Approvvigionante sia comunicata al Fornitore entro 2 (due) giorni lavorativi dall’avvenuta consegna.
6. Resta comunque inteso che le Amministrazioni Contraenti, le Unità Approvvigionanti e Consip hanno la facoltà di effettuare direttamente o indirettamente (tramite laboratori di analisi o enti ispettivi di controllo), in qualsiasi momento, i controlli di cui ai paragrafi 4 e 5 del Capitolato Tecnico, finalizzati a verificare la conformità dei Prodotti e dei servizi resi ai requisiti stabiliti nel Capitolato Tecnico, nelle normative vigenti in materia, nel Catalogo e nelle Schede Tecniche di Prodotto, e che tali controlli non sono sostitutivi della eventuale attività di controllo e valutazione delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale. Il Fornitore si obbliga a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali controlli e ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati.
7. Nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalle Unità Approvvigionanti e/o da Consip a norma dei paragrafi 4.3 e 5 del Capitolato Tecnico, venga constatato il superamento dei limiti di accettazione nelle determinazioni analitiche relative alle caratteristiche di prodotto definite nelle Schede Tecniche di Prodotto, nel Capitolato e nel Catalogo, verrà esperita la procedura prevista nel paragrafo 4.3.2 del medesimo Capitolato Tecnico; ove tale procedura non conduca ad un esito positivo per il Fornitore quest’ultimo sarà tenuto al pagamento della penale di cui all’articolo 11, comma 7. Il Fornitore sarà tenuto altresì a ritirare il Prodotto risultato non conforme entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione Contraente e/o dell’Unità Approvvigionante, e le Amministrazioni Contraenti, ovvero le Unità Approvvigionanti non dovranno corrispondere il prezzo del Prodotto o, se già pagato, potranno trattenere il relativo importo dai pagamenti successivi. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Amministrazione Contraente e/o l’Unità
Approvvigionante potranno procedere alla distruzione del Prodotto medesimo, ponendo gli eventuali relativi costi a carico del Fornitore. Nell’ipotesi prevista dal paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto altresì, ove richiesto da Consip, a sostituire il Prodotto a Catalogo con un altro conforme ai requisiti ed alle caratteristiche definite nelle Schede Tecniche di Prodotto e/o nel Catalogo, alle medesime condizioni economiche definite nell’Offerta Economica per il Prodotto da sostituire; inoltre, qualora i controlli rilevino carenze tali da comportare l’emissione di richieste di azioni correttive maggiori o minori per le attività ispettive, il Fornitore dovrà porre in essere le opportune azioni previste nello stesso paragrafo 5 del Capitolato Tecnico.
Articolo 9 Servizi connessi
1. Con la fornitura dei Prodotti, il Fornitore è tenuto a prestare le attività, strettamente connesse alla fornitura dei Prodotti medesimi, indicate nell’oggetto della Convenzione, meglio descritti nel Capitolato Tecnico, con le modalità e condizioni stabilite nel Capitolato stesso.
2. In particolare, il Fornitore dovrà adempiere immediatamente dopo la stipula della Convenzione ai seguenti obblighi:
a) Istituire e rendere operativo, almeno n. 5 (cinque) giorni prima della Data di Attivazione della Convenzione , un servizio di “call center”, che dovrà essere prestato, dal lunedì al venerdì, per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, con le modalità e termini indicati nel Capitolato Tecnico, garantendo il rispetto dei livelli di servizio;
b) consegnare alle Amministrazioni Contraenti e/o alle Unità Approvvigionanti che ne facciano richiesta copia cartacea del Catalogo;
c) predisporre, almeno n. 5 (cinque) giorni prima della Data di Attivazione della Convenzione, la propria struttura commerciale alla ricezione delle Richieste di Approvvigionamento sia via fax che via e-mail;
d) qualora si sia impegnato in sede di gara ad utilizzare strumenti informatici per la ricezione delle Richieste di Approvvigionamento, predisporre tali strumenti informatici garantendo che gli stessi siano funzionanti ed utilizzabili entro 90 (novanta) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione, fornendo alle Amministrazioni Contraenti una descrizione di tale servizio e le istruzioni per accedervi;
e) consegnare alla Consip S.p.A., entro 60 giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione, copia delle Schede Tecniche di Prodotto, redatte in conformità alla Tabella L del Capitolato Tecnico. Le Schede tecniche di Prodotto dovranno essere consegnate anche alle Amministrazioni Contraenti o alle Unità Approvvigionanti che ne facciano richiesta;
f) fornire a Consip S.p.A., almeno n. 5 giorni prima della Data di Attivazione della Convenzione, le informazioni e i dati necessari per l’attivazione del Sito delle Convenzioni, e dettagliatamente indicati nel paragrafo 2.2. del Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore si impegna a prestare, inoltre, il servizio di reportistica per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, con le modalità e termini indicati nel paragrafo 8 del Capitolato Tecnico e nel “Reporting Derrate Alimentari – Flusso dati di alimentazione del sistema”, allegato sub I) al Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui all’articolo 11 della Convenzione.
4. Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell’allegato I del Capitolato Tecnico, l’elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro n. 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i e/o Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
Articolo 10
Corrispettivi e modalità di pagamento
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture oggetto degli Ordinativi di Fornitura e delle Richieste di Approvvigionamento sono indicati nell’Offerta Economica e nel Catalogo.
2. I corrispettivi predetti saranno soggetti ad adeguamento annuale, secondo le
modalità indicate nell’Allegato H del Capitolato Tecnico. Inoltre, per le categorie: Carni fresche Bovino, Carni fresche Vitellone, Carni fresche Vitello, Carni fresche suine, Carni fresche avicunicole, è prevista una revisione mensile dei prezzi sempre secondo le modalità indicate nell’Allegato H del Capitolato Tecnico.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati il secondo lunedì del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le consegne dei Prodotti. Nel caso in cui le fatture siano emesse contestualmente alla consegna, il secondo lunedì del mese dovrà essere predisposto un documento riepilogativo delle fatture emesse il mese precedente. In tal caso, i termini del pagamento decorreranno dalla data di ricezione da parte dell’Amministrazioni Contraente (o delle Unità Approvvigionanti delegate al pagamento) di tale documento riepilogativo.
4. L’importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle Amministrazioni Contraenti (o delle Unità Approvvigionanti delegate al pagamento) secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e, comunque, entro n. 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, ovvero, in caso di fatturazione contestuale alla consegna, dalla data di ricevimento del documento riepilogativo di cui al precedente comma 3. Peraltro, qualora per effetto di accordi sottoscritti presso il Ministero delle Attività Produttive dalle organizzazioni della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici maggiormente rappresentative a livello nazionale il predetto termine di pagamento risulti minore, troverà applicazione tale minore termine. Il pagamento verrà effettuato mediante accredito, a spese dell’Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. , intestato al Fornitore presso , A.B.I. , C.A.B. .
5. A parziale deroga di quanto previsto nell’art. 9, comma 6 delle Condizioni Generali, in caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al precedente comma, il tasso di mora viene determinato ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
6. Nel caso in cui le fatture siano saldate in anticipo rispetto ai tempi previsti, il Fornitore applicherà sull’importo della fattura successiva, per ogni n. 30 (trenta) giorni di anticipo, uno sconto equivalente all’1% del valore dei Prodotti oggetto della fattura pagata con il predetto anticipo.
Articolo 11 Penali
1. Qualora il Fornitore, per più di n. 3 (tre) consegne consecutive e/o comunque per più di n. 5 (cinque) volte in n. 30 (trenta) giorni consecutivi, effettui le consegne in ritardo rispetto ai termini concordati nella Pianificazione delle Fornitura, l’Amministrazione Contraente (o le Unità Approvvigionanti, se delegate alla contestazione e all’applicazione di penali) applicheranno al Fornitore una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La presente penale non sarà applicata nel caso in cui l’inadempimento del Fornitore all’obbligo di consegna sia imputabile a caso fortuito e/o a forza maggiore.
2. Nel caso di mancata consegna dei Prodotti (intendendosi per tale l’ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno di consegna pattuito) ovvero le consegne siano incomplete (mancanza di Prodotti) e/o errate (i Prodotti consegnati non corrispondano a quelli ordinati) sarà dovuta una penale pari al 10% del valore dei Prodotti ordinati e non consegnati, qualora il Fornitore abbia avvertito, anche a mezzo fax, l’Unità Approvvigionante della non disponibilità del/i Prodotto/i richiesto/i almeno un’ora prima dell’orario di consegna stabilito; qualora, invece, il Fornitore non abbia provveduto ad avvertire l’Unità Approvvigionante della mancanza del/i Prodotto/i richiesto/i o, comunque, la abbia avvertita in ritardo rispetto al termine sopra indicato, sarà dovuta una penale pari al 20% del valore del/i Prodotto/i ordinato/i e non consegnato/i. Le Amministrazioni Contraenti (o le Unità Approvvigionanti, se a ciò delegate) potranno procedere all’acquisto da terzi dei medesimi quantitativi di Prodotti ordinati e non consegnati, anche se appartenenti a categorie merceologiche qualitative superiori e il Fornitore sarà tenuto a rimborsare gli eventuali maggiori costi sostenuti, previa esibizione di fattura o altro documento giustificativo. L’indisponibilità anche temporanea dei Prodotti, non può essere considerata come ipotesi di esonero del Fornitore dalla responsabilità per il pagamento delle penali previste nel presente comma, fatta salva l’applicazione di quanto previsto al precedente articolo 6, comma 2.
3. Anche nel caso in cui il Fornitore si renda inadempiente agli obblighi di sostituzione previsti negli articoli 4.1 e 4.2 del Capitolato Tecnico (intendendosi per inadempimento sia il ritardo nelle sostituzioni rispetto ai termini ivi indicati che le mancate sostituzioni) e sempre che non sia sorta contestazione circa
l’obbligo di sostituzione, si applicherà una penale pari al 20% del valore dei Prodotti non sostituiti. Nel caso in cui sia sorta contestazione circa l’obbligo di sostituzione, si applicherà la procedura prevista al paragrafo 4.3.2 del Capitolato Tecnico.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente o all’Unità Approvvigionante ovvero a forza maggiore o caso fortuito rispetto al termine stabilito per fornire a Consip S.p.A. i dati di reportistica di cui al paragrafo 8, lettere a) e b) del Capitolato Tecnico, o rispetto al termine massimo previsto dal paragrafo 6.2. del Capitolato Tecnico per la risposta ad un reclamo on line, Consip S.p.A. potrà applicare al Fornitore una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00) al giorno, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente o all’Unità Approvvigionante ovvero a forza maggiore o caso fortuito rispetto al termine di n. 60 giorni, decorrente dalla Data di Attivazione della Convenzione, per la consegna a Consip S.p.A. delle schede tecniche di prodotto, da redigere in conformità a quanto previsto nel paragrafo 2.2. del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione Contraente (o le Unità Approvvigionanti, se delegate alla contestazione e all’applicazione di penali) applicheranno al Fornitore una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Qualora al termine di un medesimo ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nell’Allegato “M” del Capitolato tecnico, venga riscontrata da parte dell’Organismo di ispezione nominato da Consip S.p.A. più di una “Non conformità”, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni “Non conformità grave” rilevata successiva alla prima.
7. Nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalle Unità Approvvigionanti e/o da Consip a norma dei paragrafi 4.3 e 5 del Capitolato Tecnico, venga constatato il superamento dei limiti di accettazione nelle determinazioni analitiche relative alle caratteristiche di prodotto definite nelle Schede Tecniche di Prodotto, nel Capitolato e nel Catalogo e l’esperimento della procedura prevista nel paragrafo 4.3.2 del medesimo Capitolato Tecnico abbia dato esito negativo, si applicherà una penale pari ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). La medesima penale sarà dovuta dal Fornitore, nel caso
di rifiuto, da parte del Fornitore stesso, di soddisfare le richieste di sostituzione effettuate dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalle Unità Approvvigionanti, qualora sia esperita la procedura di cui ai paragrafi 6.3 e 4.3.2 del Capitolato Tecnico e tale procedura non si concluda con esito positivo per il Fornitore.
8. [Nel caso di ritardo rispetto al termine di 90 giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione, previsto per l’attivazione degli strumenti informatici per la ricezione delle Richieste di Approvvigionamento, il Fornitore sarà tenuto ad applicare, a titolo di penale, uno sconto dello 0,5% sull’importo delle fatture relative a qualsiasi Richiesta di Approvvigionamento effettuata successivamente alla scadenza del termine sopra indicato e fino a quando i predetti strumenti informatici non vengano correttamente attivati]5.
9. L’applicazione delle penali previste nel presente articolo, ad eccezione di quella prevista al precedente comma 7 e dell’ipotesi in cui il Fornitore contesti l’obbligo di procedere alla sostituzione dei Prodotti nei casi previsti ai paragrafi 4.1 e 4.2 del Capitolato Tecnico, nei quali casi, per l’applicazione delle penali dovrà essere esperita la procedura prevista nei paragrafi 4.3.2 e 6.3 del Capitolato Tecnico, è subordinata alla contestazione dell’inadempimento cui la penale è collegata, in conformità a quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali.
Articolo 12 Cauzione
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro [●] ( /00), mediante la stipula di una fideiussione [bancaria/assicurativa] con primario Istituto [bancario/assicurativo] e secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore medesimo presta una cauzione pari ad un importo di Euro [●] ( /00) mediante la stipula di una fideiussione [bancaria/assicurativa] con primario Istituto [bancario/assicurativo].
5 Solo qualora il Fornitore si sia impegnato, in sede di offerta tecnica, ad attivare un sistema informatico per la ricezione delle Richieste di Approvvigionamento.
Articolo 13 Risoluzione
1. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali, si conviene che Consip S.p.A. potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, la Convenzione nei seguenti casi:
a) nel caso in cui i controlli effettuati dagli Organismi di Ispezione nominati da Consip S.p.A., riscontrino per più di 6 (sei) volte le medesime carenze;
b) nel caso in cui i controlli effettuati dagli Enti di controllo su incarico delle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti e/o di Consip a norma del paragrafo 4.3 e 5 del Capitolato Tecnico, per più di 3 (tre) volte riscontrino la presenza di microrganismi potenzialmente nocivi alla salute;
2. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il singolo Contratto di Fornitura nei seguenti casi:
a) nel caso in cui i controlli effettuati dagli Organismi di Ispezione nominati dalla Consip S.p.A. riscontrino per più di n. 6 (sei) volte le medesime carenze;
b) nel caso in cui, con riferimento al rapporto contrattuale derivante da un medesimo Contratto di Fornitura, i controlli effettuati dagli Enti di controllo su incarico delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti a norma del paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico: (i) diano esito negativo per più di n. 3 (tre) volte riscontrando la presenza di microrganismi potenzialmente nocivi alla salute; e/o (ii) diano esito negativo per più di n. 3 (tre) volte sullo stesso articolo del Catalogo e per la medesima carenza e/o (iii) diano esito negativo per più di n. 15 (quindici) volte su differenti Prodotti e per la medesima carenza;
c) nel caso in cui il Fornitore non effettui, in relazione ad un rapporto contrattuale derivante da un medesimo Contratto di Fornitura, le consegne previste per più di n. 8 (otto) volte in n. 30 (trenta) giorni.
3. La risoluzione della Convenzione comporta automaticamente la risoluzione dei Contratti di Fornitura in corso di esecuzione alla data in cui si verifica la risoluzione della presente Convenzione.
4. In ogni caso, si conviene che le Amministrazioni Contraenti e/o Consip potranno risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., con dichiarazione da
comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, rispettivamente i singoli Contratti di Fornitura e/o la Convenzione nei seguenti casi:
a) qualora si verifichi anche un solo episodio di tossinfezione alimentare, salvo l’esercizio di ogni azione di responsabilità civile e penale;
b) qualora il Fornitore avesse accumulato, in corso d'anno, penali per un importo pari o superiore all'importo massimo di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 12 delle Condizioni Generali.
Articolo 14 Divieto di Subappalto
[clausola applicabile se, in sede di offerta, il Fornitore non ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto]
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 14 Divieto di Subappalto
[clausola applicabile se, in sede di offerta, il Fornitore ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto]
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo massimo del Lotto oggetto della presente Convenzione, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
, avvalendosi delle seguenti imprese:
.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.
Articolo 15 Responsabile del Servizio
1. Il Responsabile del Servizio Generale, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, nel rispetto dei requisiti indicati nel paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
Articolo 16 Clausola finale
1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma, lì
CONSIP S.p.A. IL FORNITORE
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Il legale rappresentante
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il
Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- con riferimento alla presente Convenzione:
Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Pianificazione della Fornitura, Richieste di Approvvigionamento e Importi Minimi di Consegna Settimanale); Articolo 8 (Consegna dei Prodotti, Verifiche e Sostituzioni); Articolo 9 (Servizi Connessi); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 16 (Clausola finale);
- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione: Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Reclami on line e verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione delle penali e limite di importo); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 23 (Codice Deontologico), Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).
Roma, lì
IL FORNITORE
Il legale rappresentante