VERA VITA – PRIMAVERA 2.0 MULTIRAMO
XXXX XXXX – PRIMAVERA 2.0 MULTIRAMO
ASSICURAZIONE MULTIRAMO A PREMIO UNICO, CON POSSIBILITÀ DI PREMI AGGIUNTIVI, CON PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI DECESSO
SET INFORMATIVO composto da:
- Documento contenente le Informazioni Chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID – Key Information Document)
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti di investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del glossario
- Modulo di proposta-polizza
Il presente prodotto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA – ASSOCIAZIONI CONSUMATORI – ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
per contratti semplici e chiari
Mod. JM010 - Ed. 03/2022
Assicurazione multiramo a premio unico, con possibilità di premi aggiuntivi e prestazione addizionale per il caso morte
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)
Xxxx Xxxx S.p.A.
Prodotto: Xxxx Xxxx - PrimaVera 2.0 Multiramo Contratto Multiramo (Ramo I e III)
Data di aggiornamento: 01/03/2022 - Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazione chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Xxxx Xxxx X.x.X., Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx; Tel. 0000000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Xxxx Xxxx X.x.X., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - società del Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 26.
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 03035950231.
Società con sede legale in Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP
n. 1762 del 21/12/2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 02/01/2001 ed iscritta all’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS con il n. 1.00137.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare:
• del Patrimonio Netto è pari a 388 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 220 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 130 milioni di euro);
• del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 223 milioni di euro (a);
• del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 101 milioni di euro;
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 494 milioni di euro (b);
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 403 milioni di euro.
Relativamente all’indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 2,21 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Al contratto si applica la legge italiana.
Xxxx Xxxx - PrimaVera 2.0 Multiramo prevede la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell’Assicurato, nel corso della durata del contratto.
Il prodotto, a fronte del versamento di un premio unico iniziale, offre la possibilità di diversificare l’investimento attraverso una combinazione di più componenti di diversa natura:
• Componente di Gestione Separata, che beneficia della garanzia di ricevere almeno il capitale qui investito in caso di decesso dell’Assicurato o in caso di riscatto totale alle ricorrenze annuali previste. Tale componente è costituita nella proporzione fissa 80% Gestione Separata “VERA STABILITÀ” e 20% Gestione Separata “ORIZZONTE”;
• uno o più dei seguenti Fondi Interni che consentono di partecipare all’andamento dei mercati finanziari sulla base di strategie e livelli di rischio differenziati:
○ VERAVITA 15;
○ VERAVITA 50;
○ VERAVITA PROTETTO 80;
○ VERAVITA BILANCIATO MEGATREND;
○ VERA VITA AZIONARIO MEGATREND.
Il valore delle prestazioni assicurative dipende pertanto dal controvalore delle quote dei Fondi Interni (dato dal numero delle quote possedute per il loro valore unitario) e dall’ammontare del capitale rivalutato nella Componente di Gestione Separata.
Quali sono le prestazioni?
Il regolamento delle Gestioni Separate e dei Fondi Interni sono disponibili sul sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data cui si riferisce la valorizzazione (giorno di riferimento), è pubblicato sul sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
PRESTAZIONI PRINCIPALI
Prestazioni in caso di decesso
In caso di decesso dell'Assicurato, il presente contratto garantisce la corresponsione del capitale assicurato in caso di morte costituito dalla somma dei tre seguenti importi:
1. il capitale rivalutato nella Componente di Gestione Separata fino alla data di decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese in cui è avvenuto il decesso;
2. il controvalore totale delle Quote dei Fondi Interni che risultano assegnate al contratto, dato dal prodotto del numero di dette quote per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società del certificato di morte;
3. l'importo addizionale ottenuto applicando alla somma degli importi di cui ai precedenti punti del presente paragrafo (definita altresì come Capitale Complessivo) la percentuale riportata nella tabella di seguito, corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall’Assicurato al momento del decesso. L’importo addizionale non può comunque superare il capitale massimo addizionale per il caso di morte.
Età assicurativa dell'Assicurato al momento del decesso | Percentuale addizionale | Capitale massimo addizionale per il caso di morte (euro) |
da 18 a 40 anni | 35,00% | 50.000,00 |
da 41 a 55 anni | 25,00% | 50.000,00 |
da 56 a 65 anni | 8,00% | 50.000,00 |
da 66 a 75 anni | 0,50% | 50.000,00 |
Oltre 75 anni | 0,10% | 50.000,00 |
Nel caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute, il capitale in caso di morte sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all’ultima fascia d’età prevista in tabella, indipendentemente dall’età dell’Assicurato.
Il capitale di cui al punto 1. è pari al cumulo dei Capitali iniziali, ridotto per effetto degli eventuali riscatti parziali liquidati di cui alla sezione “Sono previsti riscatti o riduzioni?”, adeguato come descritto alla sezione “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?”. Ciascun Capitale iniziale è determinato, con riferimento ad ogni premio versato, secondo quanto descritto alla sezione “Quando e come devo pagare?”.
OPZIONI CONTRATTUALI
Trasferimento volontario (Switch Volontario)
Nel corso della durata contrattuale, a condizione che sia trascorso il periodo utile per esercitare il diritto di recesso dal contratto, il Contraente può richiedere alla Società il trasferimento volontario (Switch volontario) totale o parziale:
• da uno o più Fondi di cui risultano quote assegnate al contratto ad altro/i Fondo/i oppure
• da uno o più Fondi di cui risultano quote assegnate al contratto alla Componente di Gestione Separata e viceversa.
Si precisa che:
• L’operazione di trasferimento da uno o più Fondi alla Componente di Gestione Separata e viceversa è consentita esclusivamente una sola volta nel corso di ciascun anno di durata contrattuale;
• ciascun trasferimento da uno o più Fondi ad altro/i Fondo/i, successivo al terzo, effettuato nel corso di ogni anno di durata contrattuale, è gravato dalle spese in misura fissa di 25,00 euro;
• ciascuna operazione di trasferimento sarà consentita a condizione che i valori del “Cumulo premi netti” rispettivamente riferibile alla Componente di Gestione Separata e ai Fondi assegnati al contratto, determinati dopo l’operazione di trasferimento stessa, quali definiti alla successiva sezione “Quando e come devo pagare?”, rispettino i limiti minimi e massimi previsti alla medesima successiva sezione per l’allocazione nella Componente di Gestione Separata e nei Fondi;
• ciascuna operazione di trasferimento sarà consentita a condizione che il controvalore delle quote relative a ciascun Fondo, di cui risultano quote assegnate dopo detta operazione, non risulti inferiore a 2.500,00 euro.
Per i dettagli sulle modalità ed i tempi di effettuazione dell’operazione di Switch volontario si rinvia all’Art. 15 “Trasferimento volontario - Switch volontario” delle Condizioni di Assicurazione.
Opzione Take Profit (Switch automatici)
Esclusivamente all’atto della sottoscrizione del contratto, il Contraente può esercitare l’Opzione Take Profit che consiste in un meccanismo di ribilanciamento tra il capitale collegato al Fondo Interno ("VERAVITA 15" e/o "VERAVITA 50" e/o “VERAVITA
BILANCIATO MEGATREND” e/o “VERAVITA AZIONARIO MEGATREND”) ed il capitale collegato alla Componente di Gestione Separata, mediante trasferimenti automatici dal/i Fondo/i alla Componente di Gestione Separata (Switch automatici).
In caso di esercizio dell’Opzione, tale meccanismo (Take Profit) scatta automaticamente al verificarsi di una performance del/i Fondo/i per il/i quale/i è stata esercitata l’opzione, registrata nel “Periodo di Osservazione”, tale da determinare una plusvalenza teorica pari o superiore al 5%.
Ai fini del calcolo di detta plusvalenza, viene identificato, quale “Periodo di Osservazione”, ciascun intero anno solare incluso nella durata contrattuale e vengono considerati, quali valori unitari delle quote del/i Fondo/i di riferimento, il primo e l’ultimo valore unitario delle quote disponibili nel Periodo di Osservazione.
Fermo che l’esercizio dell’Opzione di Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati) è inibita dall’attivazione dell’Opzione Take Profit (Switch automatici), quest’ultima è operante/attiva a condizione che nel Periodo di Osservazione non siano stati versati premi aggiuntivi oppure effettuati Riscatti Parziali Volontari o trasferimenti volontari (switch volontari) riferibili al/i Fondo/i per il quale è stata esercitata l’Opzione Take Profit e l’importo da trasferire automaticamente nella Componente di Gestione Separata non risulti inferiore a 125,00 euro.
Per i dettagli sulle modalità, i tempi di effettuazione/regolazione e le condizioni dell’operazione di Switch automatico si rinvia all’Art. 19 “Opzione Take Profit - Switch automatici” delle Condizioni di Assicurazione.
Opzione di Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati)
All’atto della sottoscrizione del contratto o nel corso della durata contrattuale, il Contraente può richiedere l’attivazione del piano di Decumulo Finanziario che prevede l’erogazione - esclusivamente al Contraente medesimo ed in via automatica, senza necessità di presentare la relativa richiesta - di Riscatti Parziali Programmati.
L’importo e la frequenza di erogazione sono scelti dal Contraente all’atto dell’attivazione del piano di Decumulo Finanziario nel rispetto dei parametri precisati nella Tabella di seguito riportata e non possono subire modifiche.
Importo minimo di Riscatto Parziale Programmato | Frequenza di erogazione |
800,00 euro | Annuale |
500,00 euro | Semestrale |
300,00 euro | Trimestrale |
100,00 euro | Mensile |
L’attivazione del piano di Decumulo Finanziario viene concessa a condizione che:
• non sia stata esercitata l’Opzione Take Profit;
• l’importo dei Riscatti Parziali Programmati complessivamente corrisposti annualmente non risulti superiore al 15% del Cumulo premi netti quale definito alla seguente sezione “Quando e come devo pagare?” e rilevato all’atto del pervenimento alla Società della richiesta di attivazione dell’opzione (e della sua eventuale successiva riattivazione);
• l’importo del singolo Riscatto Parziale Programmato corrisposto non superi 15.000,00 euro.
Ciascun Riscatto Parziale Programmato:
1. viene corrisposto a condizione che l’Assicurato sia in vita;
2. non determina la risoluzione del contratto ed il valore ad esso relativo coincide con l’importo richiesto dal Contraente;
3. viene effettuato attingendo dal capitale assicurato collegato alla Componente di Gestione Separata e dal capitale investito in ciascun Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto, in misura proporzionale;
4. determina la riduzione del capitale collegato alla Componente di Gestione Separata e ai Fondi Interni di cui risultano quote assegnate al contratto.
E’ prevista, sia in via automatica sia su base volontaria, la disattivazione del piano di Decumulo Finanziario, nonché la sua eventuale riattivazione a seguito di disattivazione.
Per ulteriori dettagli sulle modalità ed i tempi di attivazione, disattivazione, riattivazione ed effettuazione dell’opzione si rinvia all’Art. 18 “Opzione Decumulo Finanziario - Riscatti Parziali Programmati” delle Condizioni di Assicurazione.
Opzione di conversione delle prestazioni in forma di rendita
Al momento dell'esercizio del diritto di riscatto totale, il Contraente può chiedere che la somma corrispondente al valore di riscatto totale sia convertita in una delle prestazioni descritte ai punti A) e B) che seguono.
Ciascuna delle tipologie di rendita può essere corrisposta, a scelta del Contraente, in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili posticipate.
L’importo della rendita sarà determinato al momento della richiesta dell’opzione in base all’età assicurativa dell’Assicurato, alle condizioni e ai tassi di opzione in vigore all’epoca della conversione.
Nel caso di scelta della rendita vitalizia reversibile, l’importo sarà determinato in base all’età assicurativa dell’Assicurato e della testa reversionaria, alle condizioni e ai tassi di opzione in vigore all’epoca della conversione.
La Compagnia fornisce per iscritto, non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Contraente, una sintesi di tutte le opzioni esercitabili, evidenziando i costi e le condizioni economiche. La Compagnia si impegna a trasmettere al Contraente, prima dell’esercizio dell’opzione, il Set Informativo relativo ai prodotti assicurativi vita di interesse.
La rendita non è riscattabile durante il periodo della sua erogazione. La conversione in rendita viene concessa a condizione che:
• l’importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 euro annui;
• l’Assicurato all’epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.
La rendita iniziale di opzione si ottiene applicando alla prestazione da convertire, al netto degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente, il relativo coefficiente di conversione in vigore all’epoca della conversione, personalizzato in funzione dell’età dell’Assicurato (e dell’età del sopravvivente designato in caso di rendita reversibile).
Scelte esercitabili
X. Xxxxxxx annua vitalizia rivalutabile da corrispondere finché l’Assicurato è in vita La Compagnia corrisponde una rendita finché l’Assicurato sarà in vita.
X. Xxxxxxx annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona
La Compagnia corrisponde una rendita finché l’Assicurato sarà in vita; successivamente la girerà, totalmente o parzialmente, a favore della testa reversionaria (indicata al momento della scelta di questa opzione) e fintantoché quest’ultima resterà in vita.
Per i dettagli sulle modalità, i tempi di erogazione e le condizioni si rinvia all’Art. 20 “Opzione di conversione in una prestazione in forma di rendita” delle Condizioni di Assicurazione.
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Limitazioni: il capitale in caso di decesso sarà pari solamente al Capitale Complessivo qualora il decesso sia causato da: • dolo del Contraente o del Beneficiario; • partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; • partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato italiano. In tal caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni previste dal competente Ministero; • incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; • suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di efficacia del contratto assicurativo (o dalla data in cui viene versato ciascun premio unico aggiuntivo, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento); • abuso di alcol, abuso od uso non terapeutico di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni da parte dell’Assicurato; • volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche; oppure dall’esercizio o dalla pratica delle seguenti attività sportive: • attività alpinistiche o speleologiche senza guida alpina; • automobilismo, motociclismo, motonautica; • sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela); • xxxxx, xxxxxxx; • ciclismo agonistico; • slittino e guidoslitta a livello agonistico; • pugilato e arti marziali a livello agonistico; • rugby professionistico; • immersioni subacquee con autorespiratore; • salti dal trampolino con sci o idrosci. Tale criterio verrà seguito anche nel caso in cui l’Assicurato appartenga ad uno dei Corpi Armati dello Stato (militari o di Polizia) o ai Vigili del Fuoco, per il decesso che lo stesso dovesse subire nello svolgimento della propria attività professionale. Qualora il decesso dell’Assicurato sia causato dallo svolgimento di attività extraprofessionale, verrà corrisposto il capitale così come descritto nella sezione " Quali sono le prestazioni?", senza la limitazione sopra indicata. |
Condizioni di carenza: l’Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica prima della conclusione del contratto, compilato da parte di un medico. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato.
Ci sono limiti di copertura?
Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica, viene applicato un periodo di carenza di sei mesi. Nel caso di decesso dell’Assicurato in questo periodo verrà liquidato ai Beneficiari designati solamente il Capitale Complessivo senza l'importo addizionale.
Tale periodo di carenza di sei mesi verrà applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui vengano effettuati eventuali versamenti in forma di premi unici aggiuntivi, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.
Tuttavia la Compagnia non applicherà la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al capitale assicurato considerando il Capitale Complessivo e l’importo addizionale, qualora il decesso sia conseguenza diretta di:
• una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
• shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
• infortunio – intendendosi per tale l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso – avvenuto dopo la data di decorrenza.
È inoltre sempre previsto, anche nel caso in cui l’Assicurato abbia presentato il rapporto di visita medica, un periodo di carenza di 5 anni in caso di decesso causato dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata. In tal caso verrà corrisposto solamente il Capitale Complessivo.
Tale criterio verrà seguito anche nel caso di versamento in forma di premio unico aggiuntivo relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.
Se il decesso dell’Assicurato dovesse invece verificarsi, dopo 5 anni dalla conclusione del contratto (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento in forma di premio unico aggiuntivo), per la suddetta causa, verrà corrisposto il capitale assicurato così come descritto nella sezione "Quali sono le prestazioni?", senza la limitazione sopra indicata.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia: al fine di consentire l’esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, il Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario (IBAN) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto. Il Contraente e/o i Beneficiari e/o l’intestatario del conto corrente di accredito sono tenuti altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti: In caso di revoca della proposta: • richiesta sottoscritta dal Contraente; In caso di recesso dal contratto: • richiesta sottoscritta dal Contraente; • fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente. In caso di riscatto: • richiesta presentata e sottoscritta dal Contraente; • certificato di esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente; • fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale; • fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente. In caso di decesso: • richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto; • fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale; • fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario; • certificato di morte dell’Assicurato (con indicazione della data di nascita) rilasciato dal Comune; • relazione medica dettagliata redatta dall’ultimo medico curante sulle cause del decesso con indicato |
quando sono sorti gli eventuali primi sintomi o copia della cartella clinica; • atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicata la presenza o meno di testamento (per capitali non superiori a 100.000,00 euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e contenente: ○ in presenza di testamento: ○ copia del verbale di pubblicazione del testamento completo degli allegati previsti; ○ l’attestazione che il testamento pubblicato è l’ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, nonché le generalità e il grado di parentela degli eredi legittimi o degli eredi testamentari; ○ in assenza di testamento: ○ le generalità e il grado di parentela degli eredi legittimi dell’Assicurato (se sono i Beneficiari designati in polizza); • in caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione; • in caso di decesso conseguente a incidente stradale, infortunio, suicidio o omicidio, copia del verbale dell’Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo dell’evento ed eventuale documentazione di chiusura inchiesta rilasciata dalla Procura competente al fine di consentire alla Compagnia di valutare l’operatività della garanzia. Su richiesta del Contraente e/o dei Beneficiari, al verificarsi dell'evento assicurato, la Compagnia si impegna a consegnare gratuitamente copia della polizza, completa di eventuali appendici o di modificazioni della polizza stessa. La Compagnia, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. verbale 118, verbale dell’autopsia ove eseguita, ecc.), che risulti motivata da particolari esigenze istruttorie, ovvero necessaria per la liquidazione della prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.). Oltre alla documentazione di cui sopra, gli aventi diritto dovranno compilare e sottoscrivere il modulo per l’identificazione e adeguata verifica della clientela, nonché il modulo per l’informativa in materia di protezione dei dati personali e i modelli FATCA/CRS. Qualora il Contraente e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione richiesta, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma. Deve essere resa pronta comunicazione alla Compagnia nei casi di: • trasferimento di domicilio del Contraente e/o dell’Assicurato in uno stato estero. Prescrizione: I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge. Erogazione della prestazione: I pagamenti della Compagnia in esecuzione del contratto vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, purché a tale data – definita in relazione all’evento che causa il pagamento – la Compagnia abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria, con l’eccezione di quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità, finalizzata a verificare l’esistenza dell’obbligo stesso, individuare gli Aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Compagnia effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Se il pagamento non avviene entro questo termine, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Resta fermo che, ai fini della sussistenza dell’obbligo di pagamento, deve anche essere trascorsa utilmente la data coincidente con i rispettivi giorni di riferimento di cui alla precedente sezione “Quali sono le prestazioni?” ed alle successive sezioni “Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?” e “Sono previsti riscatti o riduzioni?” ed, inoltre, deve essersi reso disponibile il relativo valore unitario delle quote del Fondo Interno da adottare in forza del contratto, per le operazioni che comportano un disinvestimento delle quote stesse. Al verificarsi dei casi di indisponibilità del predetto valore unitario, i pagamenti della Compagnia verranno effettuati non appena il medesimo valore unitario si renderà nuovamente disponibile. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il Capitale Complessivo fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: • di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; • di ridurre la somma dovuta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il contratto prevede importi minimi di premio rispettivamente pari a 10.000,00 euro per il premio unico iniziale e 2.500,00 euro per ciascun premio aggiuntivo eventualmente corrisposto; entrambi gli importi vanno maggiorati delle spese in cifra fissa indicate nella sezione “Quali costi devo sostenere?”, determinando così l’importo rispettivamente del premio unico iniziale versato e del premio aggiuntivo versato. La Compagnia si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi destinati nella Componente di Gestione Separata e/o al Fondo “VERAVITA PROTETTO 80”, con riferimento a tutti i contratti relativi al prodotto "Xxxx Xxxx - PrimaVera 2.0 Multiramo". In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati dallo stesso Contraente e riferibile alla Componente di Gestione Separata, comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.500.000,00 euro. Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 10.000.000,00 euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento delle Gestioni Separate, in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattatati parzialmente. Il capitale iniziale collegato alla Componente di Gestione Separata ed il capitale investito nel/i Fondo/i relativi a ciascun premio corrisposto risultano funzione dell’ammontare del premio stesso e delle percentuali di allocazione stabilite dal Contraente. Infatti, essi vengono determinati moltiplicando il premio unico versato, al netto delle spese indicate alla sezione “Quali costi devo sostenere?”, per le rispettive percentuali di allocazione. A tal fine non assumono rilevanza la durata contrattuale nonché l’anagrafica (età e sesso), le abitudini di vita, le attività professionali e sportive e la situazione sanitaria dell’Assicurato. Il Contraente dovrà versare il premio unico iniziale e ciascun eventuale premio aggiuntivo alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società: • con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore, oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A., • con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell’avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società. Nel caso di estinzione del conto corrente presso il Soggetto distributore, il Contraente dovrà darne |
comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici aggiuntivi. E’ comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio. I premi, al netto dei costi gravanti sul premio, vengono investiti dalla Compagnia nella Componente di Gestione Separata e nel/i Fondo/i secondo percentuali di allocazione liberamente stabilite dal Contraente, nel rispetto dei seguenti limiti: • il Cumulo dei premi netti riferibile alla Componente di Gestione Separata deve risultare compreso tra il 10% e il 50% del Cumulo premi netti; • il Cumulo dei premi netti riferibile a ciascun Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto non deve essere inferiore a 2.500,00 euro. Il Cumulo premi netti si ottiene sottraendo dall’ammontare dei premi complessivamente versati, ciascuno al netto dei costi di ingresso in cifra fissa indicate nella sezione “Quali costi devo sostenere?”, la quota parte di detti premi riferibile agli eventuali riscatti parziali volontari e programmati liquidati sino alla data di calcolo del Cumulo premi netti stesso. Si precisa che il Cumulo premi netti determinato all’atto della corresponsione del premio unico iniziale coincide con l’importo del premio stesso, al netto delle spese in cifra fissa sopra nominate e che il Cumulo dei premi netti riferibile alla Componente di Gestione Separata ed a ciascun Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto si ottiene in proporzione all’incidenza sull’investimento, rilevata al momento della richiesta di versamento di ciascun premio, delle componenti sottostanti al contratto medesimo. Resta inteso che la somma delle percentuali di allocazione relative alla Componente di Gestione Separata e a ciascun Fondo deve essere pari a 100%. Per ulteriori dettagli si rinvia all’Art. 7 “Premi” delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto non prevede il frazionamento infrannuale dei premi, che sono da corrispondere in unica soluzione. Non è previsto l’utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing. | |
Rimborso | Il rimborso del premio è previsto nel caso di revoca della proposta o di recesso dal contratto. Si rimanda alle successive sezioni per ulteriori dettagli. |
Xxxxxx | È facoltà dell’Intermediario praticare sconti riducendo fino a un massimo del 100% i costi di intermediazione gravanti sul premio per le sottoscrizioni entro il 31/12/2022 nei termini e con le modalità condivise con la Compagnia. I costi di intermediazione oggetto di riduzione sono rappresentati dalla quota parte dei caricamenti sul premio iniziale o aggiuntivo che viene retrocessa ai Soggetti Distributori, come riportata alla sezione “Quali costi devo sostenere? – Costi di intermediazione – Costi di ingresso”. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La durata del presente contratto coincide con la vita dell'Assicurato. Il Contraente e l’Assicurato devono avere il domicilio per tutta la durata del contratto in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi; qualora nel corso del contratto trasferiscano il domicilio in uno Stato diverso da quelli di cui sopra, il contratto dovrà essere risolto. |
Sospensione | Non è prevista la sospensione del contratto. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Prima della data di conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Xxxx Xxxx S.p.A. – Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 37126 Verona – Italia. La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla conclusione del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida. La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite il competente Soggetto distributore, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto. |
Recesso | Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso. Il recesso si esercita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Xxxx Xxxx S.p.A. – Via Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – Xxxxxx. |
Xx Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite il competente Soggetto distributore, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia, è tenuta a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma tra: • il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito nei Fondi Interni – sia in caso di incremento che di decremento delle stesse – valorizzate come previsto nelle Condizioni di Assicurazione; • la parte di premio investita nella Componente di Gestione Separata; • i costi gravanti sul premio previsti nelle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto, la somma pari a 25,00 euro. L’importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente. | |
Risoluzione | Non essendo previsto per il contratto un piano di versamenti programmato, non può prefigurarsi una sospensione del pagamento premi con conseguente risoluzione contrattuale. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? ☑SI ☐ NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, in conformità con quanto disposto dall’art. 1925 cod. civ., il Contraente può: • riscattare anticipatamente l’intero contratto, riscuotendo un capitale pari al totale del valore di riscatto maturato, con la conseguente estinzione dello stesso (Riscatto totale); • riscattare anticipatamente solo una parte del contratto, riscuotendo il relativo capitale maturato, mantenendo in essere il contratto (Riscatto parziale). Il valore di riscatto maturato è pari alla somma dei due seguenti importi: • il capitale rivalutato nella Componente di Gestione Separata, fino alla data di richiesta di riscatto, al netto dei costi per riscatto. Il tasso annuo di rivalutazione da utilizzare è quello applicabile per la rivalutazione annua dei contratti con ricorrenza nel mese in cui è avvenuto il riscatto; • il controvalore delle quote di ciascun Fondo, che risultano assegnate al contratto, dato dal prodotto del numero di dette quote per il loro rispettivo valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento relativo al riscatto totale. Si richiama l’attenzione sul fatto che: • in relazione alla Componente di Gestione Separata il Contraente, per poter beneficiare della garanzia di rendimento minimo riconosciuta in caso di riscatto totale esercitato con effetto ad una data coincidente con la 15a o 20a ricorrenza annuale del contratto, potrà effettuare la prenotazione della richiesta di riscatto indicando la relativa data di effetto. In ogni caso, in caso di riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore alle somme complessivamente versate; • i costi direttamente e indirettamente sopportati dal Contraente ed i rischi finanziari correlati all’andamento del valore unitario delle quote del/i Fondo/i di cui risultano quote assegnate al contratto possono essere tali da rendere la somma liquidabile, a seguito di riscatto totale, inferiore alle somme complessivamente versate dal Contraente. Per giorno di riferimento relativo al riscatto totale si intende: • il giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale oppure, in ordine al riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con la 15a o 20a ricorrenza annuale del contratto, • il giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade tale data. Il valore di ciascun Riscatto Parziale Volontario coincide con l’importo richiesto dal Contraente a tale titolo. E’ facoltà del Contraente stabilire, previa esplicita indicazione scritta da effettuarsi nella richiesta, se e per quale importo la richiesta medesima sia riferibile: (i) al solo capitale collegato alla Componente di Gestione Separata oppure (ii) al solo capitale collegato ad uno o più Fondi oppure (iii) in parte al capitale collegato alla Componente di Gestione Separata ed in parte al capitale collegato ad uno o più Fondi. Ciascun Riscatto Parziale Volontario viene concesso nel rispetto dei seguenti limiti: • l’importo richiesto dal Contraente sia almeno pari a 2.500,00 euro; • la somma degli importi del capitale collegato alla Componente di Gestione Separata e del controvalore delle quote dei Fondi assegnate al contratto, che residuano dopo l’operazione di Riscatto Parziale Volontario, non risulti inferiore a 7.500,00 euro; |
• i valori del “Cumulo premi netti” rispettivamente riferibile alla Componente di Gestione Separata e ai Fondi assegnati al contratto, quali definiti alla sezione “Quando e come devo pagare?”, che residuano dopo l’erogazione del Riscatto Parziale Volontario, rispettino i limiti minimi e massimi previsti alla medesima sezione per l’allocazione nella Componente di Gestione Separata e nei Fondi; • il controvalore residuo delle quote relative ai Fondi oggetto di Riscatto Parziale Volontario non risulti inferiore a 2.500,00 euro. Per i dettagli su modalità, condizioni di esercizio e tempi di effettuazione del riscatto totale e parziale si rinvia all’Art. 17 “Riscatto” delle Condizioni di Assicurazione. L’esercizio del riscatto parziale comporta il ricalcolo del capitale assicurato in caso di morte. Il presente contratto non prevede alcun valore di riduzione. | |
Richiesta di informazioni | Per le informazioni relative al valore di riscatto, il Contraente potrà rivolgersi alla Sede Legale: • all’indirizzo: via Xxxxx Xxxxxx, 45 - 37126 Verona – Italia; • telefonicamente al numero x00 000 0000000; • via telefax al numero x00 000 0000000; • via xxxxx xxxxxxxxxxx xxx’indirizzo: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Il prodotto si rivolge sia a persone fisiche che a persone giuridiche che intendono diversificare i propri investimenti in un orizzonte temporale di medio periodo, realizzando un portafoglio compatibile con il proprio profilo di rischio/rendimento e con le proprie conoscenze ed esperienze finanziarie/assicurative.
L’investimento sulla componente legata ai Fondi Interni è indicato a clienti capaci di sostenere maggiori perdite e disposti ad accettare maggiori fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti più vantaggiosi.
La descrizione del tipo di cliente cui è rivolto il prodotto varia comunque a seconda dell’effettiva combinazione fra le diverse opzioni finanziarie, in considerazione del relativo indicatore di rischio.
Informazioni aggiuntive sono disponibili nei documenti contenenti le informazioni chiave delle singole opzioni di investimento.
Nel momento in cui viene concluso il presente contratto, l’Assicurato deve avere un’età assicurativa non inferiore a 18 anni e non superiore a 90 anni.
A chi è rivolto questo prodotto?
Quali costi devo sostenere?
Data di richiesta di riscatto | Costi per riscatto sul capitale collegato alla Componente di Gestione Separata | Costi per riscatto sul capitale collegato a Fondi |
Nel corso del 1° anno (*) | 2,00% | 0,00% |
Nel corso del 2° anno | 1,00% | 0,00% |
Nel corso del 3° anno | 0,75% | 0,00% |
Nel corso del 4° anno | 0,50% | 0,00% |
Trascorsi 4 anni | 0,00% | 0,00% |
Rateazione della rendita | Costo per il pagamento della rendita |
Annuale | 1,15% |
Semestrale | 1,30% |
Trimestrale | 1,60% |
Mensile | 2,80% |
Per l’informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID. I costi a carico del Contraente sono:
Costi per riscatto
I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal capitale rivalutato sulla Componente di Gestione Separata. Tali costi sono variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto.
I costi applicati in caso di riscatto, totale o parziale, sono rappresentati nella tabella che segue.
(*) il riscatto è consentito trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
Costi per l’erogazione della rendita
Il presente contratto prevede un costo per il pagamento della rendita (implicito nella rata di rendita), determinato applicando le percentuali riportate nella seguente tabella al capitale derivante dalla prestazione prevista dal contratto originario.
Costi per trasferimenti (switch)
I primi 3 switch annuali effettuati tra Fondi Interni sono gratuiti. Il contratto prevede una spesa in misura fissa pari a 25,00 euro per ciascun trasferimento, successivo al terzo, effettuato nel corso di ogni anno di durata contrattuale. Tali costi saranno trattenuti dalle quote trasferite.
Non sono previsti costi per switch effettuati tra Fondi Interni e componente di Gestione Separata (e viceversa).
Costi per l’esercizio delle opzioni
A fronte dell’attivazione e dell’eventuale riattivazione del piano di Decumulo Finanziario sono previste spese in misura fissa pari a 25,00 euro, gravanti soltanto sul primo Riscatto Parziale Programmato erogato e imputate all'investimento nella Gestione Separata "VERA STABILITA'".
Per le modalità di applicazione di detti costi, si rinvia all’Art. 18 “Opzione Decumulo Finanziario - Riscatti Parziali Programmati” delle Condizioni di Assicurazione.
A fronte dell’esercizio dell’Opzione Take Profit (Switch automatico) sono previste, in occasione del solo primo trasferimento e per ciascuno dei Fondi per i quali sia stata esercitata l’opzione, le spese di attivazione in misura fissa pari a 25,00 euro.
Per le modalità di applicazione di detti costi, si rinvia all’Art. 19 “Opzione Take Profit - Switch automatici” delle Condizioni di Assicurazione.
Costi di intermediazione
Avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo indicata nel KID, viene di seguito specificata la quota parte retrocessa ai Soggetti distributori per ciascun costo da sostenere (dati stimati sulla base di quanto stabilito dagli accordi di distribuzione).
- Costi una tantum:
COMPOSIZIONE DEI COSTI | COSTO IN IMPORTO/PERCENTUALE/ PUNTI PERCENTUALI | QUOTA PARTE (%) |
Costi di ingresso: | ||
a) Spese di emissione in cifra fissa, in aggiunta al premio iniziale: | 25,00 euro | 0,00% |
b) Spese di gestione in cifra fissa, in aggiunta ad ogni premio aggiuntivo: | 25,00 euro | 0,00% |
c) Caricamenti premio iniziale o aggiuntivo: | 1,50% | 100,00% |
Costi di uscita: | Variabili a seconda del momento del riscatto | 0,00% |
- Costi ricorrenti:
COMPOSIZIONE DEI COSTI | COSTO IN PERCENTUALE/ PUNTI PERCENTUALI | QUOTA PARTE (%) |
Altri costi correnti: | ||
a) Commissione annua relativa alla Componente di Gestione Separata: | ||
1° anno | 1,10% | 4,55% |
dal 2° anno | 1,10% | 27,27% |
b) Commissione di gestione annua relativa al Fondo VeraVita Protetto 80: | ||
1° anno | 1,50% | 3,33% |
dal 2° anno | 1,50% | 53,33% |
- | 0,26% (*) | 0,00% |
c) Commissione di gestione annua relativa al Fondo VeraVita 50: | ||
1° anno | 1,70% | 2,94% |
dal 2° anno | 1,70% | 47,06% |
d) Commissione di gestione annua relativa al Fondo VeraVita 15: | ||
1° anno | 1,45% | 3,45% |
COMPOSIZIONE DEI COSTI | COSTO IN PERCENTUALE/ PUNTI PERCENTUALI | QUOTA PARTE (%) |
dal 2° anno | 1,45% | 55,17% |
e) Commissione di gestione annua relativa al Fondo VeraVita Bilanciato Megatrend: | ||
1° anno | 1,70% | 5,88% |
dal 2° anno | 1,70% | 50,00% |
f) Commissione di gestione annua relativa al Fondo VeraVita Azionario Megatrend: | ||
1° anno | 2,00% | 12,50% |
dal 2° anno | 2,00% | 50,00% |
(*) Costo annuo della protezione.
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
Per la parte investita nei Fondi Interni
• il Contraente assume i rischi finanziari riconducibili all’andamento negativo del valore delle Quote;
• la Compagnia, limitatamente ai versamenti effettuati dal Contraente nei Fondi Interni non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale assicurato, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo;
• in conseguenza dell’andamento negativo del valore delle Quote esiste la possibilità che l’entità della prestazione corrisposta dalla Compagnia sia inferiore ai premi versati, ivi incluso il valore di riscatto.
Il prodotto prevede l’acquisizione di quote di Fondi Interni che comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote stesse, le quali a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse del fondo.
Obiettivo di Protezione previsto per l’allocazione nel Fondo VERAVITA PROTETTO 80
L’investimento nel Fondo VERAVITA PROTETTO 80 consente di beneficiare di particolari tecniche di gestione che mirano a preservare l’80% del massimo valore unitario della quota raggiunto dal Fondo stesso a partire dalla data della sua istituzione (“Obiettivo di Protezione”).
Il Valore Quota Protetto è quindi pari all’80% del massimo valore unitario della quota raggiunto dal Fondo a partire dalla data della sua istituzione.
L’Obiettivo di Protezione opera con riferimento ad ogni data di valorizzazione del Fondo prevista dal Regolamento del Fondo stesso.
Al fine di concorrere al raggiungimento dell’Obiettivo di Protezione, la Società ha sottoscritto uno specifico accordo con Société Générale (“Accordo di Protezione”) ai sensi del quale, nel caso in cui il valore unitario delle quote (“Valore Quota”) scenda al di sotto del Valore Quota Protetto, Société Générale, al verificarsi di talune condizioni, corrisponderà alla Società l’Importo di Protezione (che, a seconda dei casi, potrà essere totale o parziale), come definito e calcolato ai sensi dell’Accordo di Protezione, fermo quanto previsto in ordine all’operazione di Switch automaticamente effettuata dalla Società dal Fondo VERAVITA PROTETTO 80 al Fondo Interno Fondo VERAVITA15, descritta al seguente paragrafo ”Operazione di Switch automatico dal Fondo VERAVITA PROTETTO 80.
L’Accordo di Protezione ha durata contrattuale di 7 anni, che decorre dal 19/11/2018, data di effettiva istituzione del Fondo interno, può essere rinnovato alla scadenza naturale, previo consenso di entrambe le parti, per un numero illimitato di rinnovi, ciascuno pari a 7 anni e risolto anticipatamente nei casi previsti nell’accordo medesimo.
Nei casi di risoluzione anticipata ed in quelli ulteriori indicati nell’Accordo di Protezione, Société Générale non corrisponderà alla Società l’Importo di Protezione, e conseguentemente il patrimonio del Fondo non sarà reintegrato qualora il Valore Quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto.
In caso di mancato rinnovo dell’Accordo di Protezione o di risoluzione anticipata dello stesso, la Società si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione, ove le condizioni di mercato lo consentano, con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria Investment Grade, a condizioni uguali o migliori rispetto all’Accordo di Protezione.
In caso di risoluzione anticipata dell’Accordo di Protezione e stipula - o mancata stipula - di un nuovo accordo di protezione, verrà data tempestiva comunicazione al Contraente.
Attenzione: L’Obiettivo di Protezione, perseguito attraverso l’Accordo di Protezione, non costituisce in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia da parte della Società del pagamento in favore del Contraente del Valore Quota Protetto o di restituzione delle somme investite.
Operazione di Switch automatico dal Fondo VERAVITA PROTETTO 80
In presenza di quote del Fondo VERAVITA PROTETTO 80 assegnate al contratto, qualora, a seguito di un andamento
particolarmente negativo dei mercati, il valore unitario della quota (“Valore Quota”) scenda al di sotto del margine dello 0,75% che lo separa dal Valore Quota Protetto quale definito al precedente paragrafo “Obiettivo di Protezione previsto per l’allocazione nel Fondo VeraVita Protetto 80” (di seguito “Evento di Discesa”), la Società procederà ad effettuare uno Switch automatico verso il Fondo VERAVITA 15.
Qualora, ai fini dello switch, il Fondo VERAVITA 15 non fosse disponibile, lo Switch automatico verrà effettuato su di un altro fondo interno con caratteristiche analoghe, reso disponibile dalla Società e quest’ultima provvederà ad inviare ai Contraenti una comunicazione in conformità alla normativa vigente.
L’operazione avviene senza applicazione di alcun onere e senza che sia richiesto al Contraente di fornire il preventivo assenso.
A seguito dello Switch automatico il Fondo VERAVITA PROTETTO 80 verrà estinto e conseguentemente anche la protezione collegata al medesimo; la Società provvederà altresì ad inviare al Contraente una comunicazione con il dettaglio dell’operazione.
Maggiori dettagli sono forniti agli Artt. 1 “Prestazioni assicurative” e 16 “Operazione di Switch automatico dal Fondo interno VeraVita Protetto 80" delle Condizioni di Assicurazione, nonché agli Artt. 4 e 5 del Regolamento del Fondo Interno VERAVITA PROTETTO 80.
Valore della Quota (relativo ai Fondi Interni)
La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota di ciascun Fondo Interno.
Il valore unitario della Quota viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento. Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una Quota.
Capitale collegato alla Componente di Gestione Separata
In relazione al capitale collegato alla Componente di Gestione Separata, è prevista, per effetto del meccanismo di partecipazione agli utili conseguiti dalla stessa, l’attribuzione al contratto di parte del rendimento, positivo o negativo, realizzato singolarmente dalle Gestioni Separate che la compongono con la seguente proporzione fissa:
• 80% Gestione Separata “VERA STABILITÀ”;
• 20% Gestione Separata “ORIZZONTE”.
In particolare, l’assegnazione della partecipazione agli utili all'investimento nella Componente di Gestione Separata avviene sotto forma di rivalutazione del capitale attribuito ad ogni singola Gestione Separata ad ogni anniversario della decorrenza del contratto, nonché alla data di decesso dell’Assicurato o alla data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale.
In coincidenza della data di rivalutazione considerata viene attribuito al capitale riferito ad ogni singola Gestione Separata il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata medesima, che può avere valore positivo o negativo, diminuito della commissione annua pari a 1,10 punti percentuali.
Il rendimento attribuito, così determinato, coincide con la misura annua di rivalutazione del capitale attribuito ad ogni singola Gestione Separata, che potrà pertanto risultare anche inferiore a 0,00%.
In conseguenza della sopra sintetizzata modalità di partecipazione agli utili e dell’assenza di consolidamento periodico, il capitale rivalutato riferito a ogni singola Gestione Separata può pertanto risultare maggiorato ma anche ridotto rispetto al suo ultimo valore raggiunto.
Resta fermo che, al verificarsi dei seguenti eventi:
• decesso dell’Assicurato;
• riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con la 15a o 20a ricorrenza del contratto,
la Compagnia procede alla rivalutazione in virtù della quale il capitale collegato alla Componente di Gestione Separata, da considerare ai fini delle prestazioni assicurate in caso di decesso nonché alla 15a o 20a ricorrenza del contratto in caso di richiesta di riscatto totale, risulterà pari al maggior valore tra il capitale rivalutato ed il cumulo dei Capitali iniziali relativi ai premi versati e destinati alla Componente di Gestione Separata, tenuto conto delle maggiorazioni o riduzioni subite per effetto delle eventuali operazioni riferibili a trasferimenti volontari, Switch automatici, Riscatti Parziali Volontari, Riscatti Parziali Programmati (garanzia di rendimento minimo).
Fermo quanto sopra riportato, in caso di riscatto totale esercitato in un momento non coincidente con la 15a o 20a ricorrenza annuale del contratto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito nella Componente di Gestione Separata.
Non essendo previsto alcun consolidamento periodico dei rendimenti riconosciuti né della garanzia di rendimento minimo, le partecipazioni agli utili, una volta comunicate al Contraente, non risultano definitivamente acquisite sul contratto.
Il tasso medio di rendimento realizzato dalla singola Gestione Separata viene determinato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata medesima (criterio di contabilizzazione a “valore storico”). Ciò significa che le potenziali plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo se effettivamente realizzate e con le modalità di seguito descritte. Sulla Gestione Separata "VERA STABILITÀ" viene inoltre costituita una riserva “fondo utili” in cui vengono accantonate tutte le plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è pertanto diminuito dell’intero importo delle plusvalenze nette realizzate e accantonate al fondo utili e aumentato della quota del fondo utili che l’impresa, nel miglior interesse degli assicurati e nel rispetto delle tutele previste dall’IVASS, stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione.
Il tasso medio di rendimento realizzato dalla singola Gestione Separata viene calcolato dalla Società al termine di ciascun mese dell’esercizio relativo alla certificazione con riferimento al periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. Il tasso medio di rendimento realizzato così determinato costituisce la base di calcolo per la misura annua di adeguamento da applicare ai contratti con data di adeguamento che cade nel terzo mese successivo al periodo di osservazione costituito dai dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento.
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2019/2088
La Compagnia si è dotata delle “Linee guida in materia di investimenti responsabili” * che integrano i fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (individuati con l’acronimo ESG) nelle proprie scelte di investimento; tali politiche prevedono l’adozione di criteri di screening negativo, ovvero l’identificazione di liste di esclusione e sorveglianza di emittenti coinvolti in attività controverse, nonché il controllo sulla valutazione di sostenibilità attraverso l’analisi di rating ESG.
Inoltre, la Compagnia favorirà investimenti tematici, volti a promuovere specifici trend sostenibili, oltre a monitorare la presenza di investimenti in settori identificati come ad alte emissioni di agenti inquinanti. L’implementazione di un sistema di monitoraggio ex post consente di identificare e valutare i maggiori rischi legati ai fattori ESG e ha l’obiettivo di assicurare l'adozione di una condotta responsabile, limitando (e ove necessario riducendo) l'esposizione ad emittenti che non rispettino i principi delle politiche adottate dalla Compagnia.
Per maggiori informazioni sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti si rinvia alla specifica sezione “Sostenibilità” del sito internet della Compagnia.
Le scelte di investimento e i relativi controlli posti in essere in coerenza alle politiche adottate mirano ad assicurare una prudente gestione dei c.d. rischi di sostenibilità, ossia a mitigare il rischio che il verificarsi di eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance possano comportare effetti negativi sul rendimento del prodotto.
Il Regolamento UE 2019/2088 del 27 novembre 2019 disciplina – tra l’altro – gli adempimenti informativi che i prodotti IBIPs devono rendere qualora adottino una politica di investimento volta a promuovere caratteristiche ambientali o sociali o che abbia come obiettivo investimenti sostenibili, ossia quello di produrre effetti positivi per l’ambiente e la società.
Il prodotto non adotta politiche di investimento che intendano promuovere caratteristiche ambientali o sociali o abbiano come obiettivo investimenti sostenibili secondo la disciplina di tale Regolamento.
Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.
La Compagnia, appartenente al Gruppo Generali, tiene in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità a livello di entity ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2019/2088.
(*) Tali linee guida sono state adottate dal Gruppo Cattolica anteriormente all’Offerta Pubblica di Acquisto promossa da Assicurazioni Generali S.p.A. il 28/09/2021.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
IVASS O CONSOB | Nel caso in cui il reclamo presentato all’impesa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx secondo le modalità indicate su xxx.xxxxx.xx o alla CONSOB, via Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx n. 3 – 00000 Xxxx, secondo le modalità indicate su xxx.xxxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Tale sistema risulta obbligatorio per poter promuovere successivamente un’azione giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. La Compagnia ha aderito all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito “ACF” o “Arbitro”). L’Arbitro è un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie, istituito da CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L’ambito di operatività dell’Arbitro è relativo alle controversie fra Contraente e Intermediario che riguardano la violazione, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli Investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, nonché degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Reg UE 1286/2014 e delle relative disposizioni attuative, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento |
UE n. 524/2013. Non rientrano nell’ambito dell’operatività dell’Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo comunque superiore a Euro 500.000,00. |
REGIME FISCALE | |
Imposta sui premi I premi relativi alla prestazione principale sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni. | |
Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi I premi versati non sono deducibili o detraibili ad eccezione del seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte dà diritto, ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. | |
Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni e – relativamente alla quota parte eventualmente riferibile alla copertura del rischio demografico – dall’imposta sostitutiva. Sulla restante parte viene applicata l’imposta sostitutiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tutti gli altri eventi, le somme corrisposte sono soggette ad imposta sostitutiva con le seguenti modalità: | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | • prestazione erogata in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l’ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. • prestazione erogata in forma di rendita: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione. I rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo. |
In ogni caso, l’aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all’art. 31 del D.P.R. 601/73 e le obbligazioni emesse da Stati “white list”. L’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva. Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche. L’art. 19 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, ha previsto l’applicazione dell’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche (relativamente alla parte del premio investita in Fondi Interni). L’imposta di bollo sarà applicata proporzionalmente all’ammontare rendicontato su ciascuna comunicazione rilasciata dagli intermediari secondo quanto previsto dalla normativa vigente. | |
Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente Set Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto illustrato nel presente Set Informativo. |
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DELL’ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO
UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E
AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE
POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL
CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE
AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE MULTIRAMO A PREMIO UNICO, CON POSSIBILITÀ DI PREMI AGGIUNTIVI, CON PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI DECESSO
INDICE
SEZIONE I) OGGETTO DEL CONTRATTO 1
Art. 1 PRESTAZIONI ASSICURATIVE 1
SEZIONE II) DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO, RISCHIO MORTE, LIMITAZIONI, CARENZE 3
Art. 2 DICHIARAZIONI SUL PROPRIO STATO DI SALUTE 3
Art. 3 RISCHIO MORTE – LIMITAZIONE DELLA GARANZIA E CARENZE 4
SEZIONE III) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI REVOCA E RECESSO 5
Art. 4 CONCLUSIONE, ENTRATA IN VIGORE, DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 5
Art. 5 DIRITTO DI REVOCA E RECESSO 5
Art. 6 CONFLITTO DI INTERESSI 5
SEZIONE IV) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE 5
Art. 7 PREMI 5
Art. 8 SPESE E COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO 7
Art. 9 REQUISITI SOGGETTIVI 9
SEZIONE V) INVESTIMENTO DEL PREMIO E PROFILI DI RISCHIO/RENDIMENTO 9
Art. 10 MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEL PREMIO 9
Art. 11 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE RELATIVO AI FONDI INTERNI 11
Art. 12 GIORNO DI RIFERIMENTO E VALORE UNITARIO DELLE QUOTE 11
Art. 13 MODALITA' DI RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE NELLA COMPONENTE DI GESTIONE SEPARATA 12
12
Art. 14 MODALITA' DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE E MODALITA' DI INVESTIMENTO NELLE GESTIONI SEPARATE
Art. 15 TRASFERIMENTO VOLONTARIO - SWITCH VOLONTARIO 13
Art. 16 OPERAZIONE DI SWITCH AUTOMATICO DAL FONDO INTERNO VERAVITA PROTETTO 80 14
SEZIONE VI) DIRITTO DI RISCATTO, PAGAMENTO PRESTAZIONI, NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE 15
Art. 17 RISCATTO 15
Art. 18 OPZIONE DECUMULO FINANZIARIO - RISCATTI PARZIALI PROGRAMMATI 16
Art. 19 OPZIONE TAKE PROFIT - SWITCH AUTOMATICI 18
Art. 20 OPZIONE DI CONVERSIONE IN UNA PRESTAZIONE IN FORMA DI RENDITA 19
Art. 21 REGOLE DI PRIORITA' 19
Art. 22 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO 19
Art. 23 DUPLICATO DI POLIZZA 19
SEZIONE VII) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ 20
Art. 24 BENEFICIARI 20
Art. 25 PAGAMENTI DELLA SOCIETA' 20
20
SEZIONE VIII) DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO, LEGGE APPLICABILE, COMUNICAZIONI E FISCALITA'
Art. 26 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO 20
Art. 27 OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA E DEL CONTRAENTE, LEGGE APPLICABILE 21
Art. 28 FORO COMPETENTE 21
Art. 29 TASSE E IMPOSTE 21
Art. 30 COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO ALLA COMPAGNIA 21
Art. 31 VARIAZIONI CONTRATTUALI E COMUNICAZIONI IN CASO DI PERDITE 21
Art. 32 NUOVI FONDI INTERNI E FUSIONE TRA FONDI INTERNI 21
GLOSSARIO 25
Allegato A - Cosa fare in caso di evento 31
Regolamento della Gestione Separata VERA STABILITÀ 33
Regolamento della Gestione Separata ORIZZONTE 36
Regolamento del Fondo Interno VERAVITA 15 38
Regolamento del Fondo Interno VERAVITA 50 42
Regolamento del Fondo Interno VERAVITA PROTETTO 80 46
Regolamento del Fondo Interno VERAVITA BILANCIATO MEGATREND 52
Regolamento del Fondo Interno VERAVITA AZIONARIO MEGATREND 57
62
Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. n° 231 del 21 Novembre 2007 così modificato dal D. Lgs. n° 125 del 4 ottobre 2019
65
Definizioni ai sensi della Legge 18 Giugno 2015, n. 95 e della Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 Dicembre 2014
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE MULTIRAMO A PREMIO UNICO, CON POSSIBILITÀ DI PREMI AGGIUNTIVI, CON PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI DECESSO
SEZIONE I) OGGETTO DEL CONTRATTO
Che tipo di assicurazione è?
Xxxx Xxxx - PrimaVera 2.0 Multiramo, è un’assicurazione multiramo a premio unico, con possibilità di versamenti aggiuntivi che offre la possibilità di diversificare l’investimento attraverso una combinazione di differenti componenti:
• la Componente di Gestione Separata, che consente di beneficiare della garanzia di conservazione del capitale qui investito in caso di decesso dell'Assicurato o in caso di riscatto totale alle ricorrenze annuali previste. Tale componente è costituita nella proporzione fissa dell'80% in Gestione Separata "Vera Stabilità" e del 20% in Gestione Separata "Orizzonte";
• uno o più dei seguenti Fondi Interni che consentono di partecipare all'andamento dei mercati finanziari sulla base di strategie e livello di rischi differenziati:
"VeraVita 15";
“VeraVita 50”;
"VeraVita Protetto 80";
"VeraVita Bilanciato Megatrend"; "VeraVita Azionario Megatrend".
In caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati un capitale, come definito all’Art. 1.1.
Di seguito si riportano i potenziali rischi associati alle componenti del contratto:
PARTE INVESTITA IN FONDI INTERNI | PARTE INVESTITA NELLA COMPONENTE DI GESTIONE SEPARATA |
a. Il Contraente si assume i rischi finanziari riconducibili all’andamento negativo del valore delle quote; b. limitatamente ai versamenti effettuati dal Contraente nei Fondi Interni, non sono offerte garanzie di restituzione del capitale investito, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo; c. in conseguenza dell’andamento negativo del valore delle Quote l’entità della prestazione corrisposta dalla Compagnia può essere inferiore ai premi versati, incluso il valore di riscatto. | a. È offerta la garanzia di conservazione del capitale investito nella Componente di Gestione Separata - corrispondente a un rendimento minimo garantito pari allo 0,00% - che opera esclusivamente in caso di: • riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con il 15° o 20° anniversario della decorrenza del contratto; • decesso dell’Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale; b. in caso di riscatto esercitato in un momento non coincidente con quelli sopra indicati, il Contraente accetta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito nella Componente di Gestione Separata. |
Art. 1 PRESTAZIONI ASSICURATIVE
1.1 Prestazioni assicurate in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, del capitale ottenuto dalla somma dei seguenti importi:
a. Capitale Complessivo, come definito di seguito;
b. maggiorazione per il caso di morte pari all’ammontare, che non potrà in ogni caso superare 50.000,00 euro, ottenuto applicando al Capitale Complessivo di cui alla precedente lettera a) la percentuale, indicata nella Tabella A di seguito riportata, che dipende dall’età assicurativa (età compiuta dall’Assicurato, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall’ultimo compleanno; età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall’ultimo compleanno) raggiunta dall’Assicurato al momento del decesso.
CAPITALE COMPLESSIVO IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO
Per Capitale Complessivo si intende la somma tra:
1. il controvalore totale delle Quote dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di ricezione del certificato di morte dell’Assicurato (pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui all’Art. 12, lettera b)
2. il capitale rivalutato alla data di decesso dell’Assicurato, derivante dall’investimento effettuato dal Contraente nella Componente di Gestione Separata. Il tasso annuo di rivalutazione da utilizzare per ciascuna Gestione Separata è quello applicabile per la rivalutazione annua dei contratti con ricorrenza nel mese in cui è avvenuto il decesso.
TABELLA A
ETA' ASSICURATIVA AL DECESSO | PERCENTUALE DI MAGGIORAZIONE PER IL CASO MORTE | CAPITALE MASSIMO ADDIZIONALE PER IL CASO MORTE (euro) |
Da 18 a 40 anni | 35,00% | 50.000,00 |
Da 41 a 55 anni | 25,00% | 50.000,00 |
Da 56 a 65 anni | 8,00% | 50.000,00 |
Da 66 a 75 anni | 0,50% | 50.000,00 |
Oltre 75 anni | 0,10% | 50.000,00 |
Nel caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute, il capitale in caso di morte sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all’ultima fascia d’età prevista dalla Tabella A, indipendentemente dall’età dell’Assicurato.
Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 3,
senza limiti territoriali e senza tenere conto dell’eventuale cambiamento di professione dell’Assicurato.
Resta comunque inteso che, fermo l’onere a carico dei Beneficiari o aventi diritto di comunicare tempestivamente il decesso dell’Assicurato, il capitale caso morte ad essi spettante è pari al capitale come sopra determinato al netto dell’importo dei Riscatti Parziali Programmati - relativi all’opzione di Decumulo Finanziario di cui al successivo Art. 18, ove esercitata - eventualmente accreditati successivamente alla data di decesso.
La comunicazione del decesso dell’Assicurato deve pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmata da parte dei Beneficiari o aventi diritto e corredata dalla documentazione prevista al successivo Art. 25 - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx.
1.2 Protezione prevista per la parte di investimento nel Fondo interno VERAVITA PROTETTO 80
Una parte delle prestazioni contrattuali può essere collegata al Fondo VeraVita Protetto 80, se selezionato dal Contraente, la cui politica gestionale ha come obiettivo:
• incrementare il valore dell’investimento;
• preservare l’80% del massimo valore unitario della quota raggiunto dal Fondo a partire dalla data della sua istituzione (nel seguito “Obiettivo di Protezione”).
Il “Valore Quota Protetto” è quindi pari all’80% del massimo valore unitario delle quote raggiunto dal Fondo a partire dalla data della sua istituzione. L’Obiettivo di protezione opera con riferimento ad ogni data di valorizzazione prevista dal Regolamento del Fondo stesso.
Al fine di concorrere al raggiungimento dell’Obiettivo di Protezione, la Società ha sottoscritto uno specifico accordo con Société Générale (“Accordo di Protezione”) ai sensi del quale, nel caso in cui il valore unitario delle quote (“Valore Quota”) scenda al di sotto del Valore Quota Protetto, Société Générale, al verificarsi di talune condizioni, corrisponderà alla Società l’Importo di Protezione (che, a seconda dei casi, potrà essere totale o parziale), come definito e calcolato ai sensi dell’Accordo di Protezione, fermo quanto previsto al successivo Art. 16 nel caso in cui si verifichi l’Evento di Discesa di cui all’Art. 5 del Regolamento del Fondo VeraVita Protetto 80.
L’Accordo di Protezione ha durata contrattuale di 7 anni che decorre dall’effettiva data di istituzione del Fondo interno e può essere rinnovato alla scadenza naturale, previo consenso di entrambe le parti, per un numero illimitato di rinnovi, ciascuno pari a 7 anni.
L’Accordo di Protezione può essere risolto anticipatamente nei casi previsti nell’accordo medesimo tra cui, a titolo non esaustivo:
• sopravvenute modifiche del regime fiscale o della normativa e regolamentazione applicabili a Société Générale;
• modifiche dei parametri di rischio previsti nell’Accordo di Protezione;
• fusione del Fondo con altri Fondi interni della Società;
• inadempimento di Société Générale o della Società alle obbligazioni previste nell’Accordo di Protezione;
• assoggettamento di Société Générale o della Società a procedure liquidative o concorsuali.
Nei casi esemplificativi di risoluzione anticipata sopra elencati, ed in quelli ulteriori indicati nell’Accordo di Protezione, Société Générale non corrisponderà alla Società l’Importo di Protezione, e conseguentemente il patrimonio del Fondo non sarà reintegrato qualora il Valore Quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto.
In caso di mancato rinnovo dell’Accordo di Protezione o di risoluzione anticipata dello stesso, la Società si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione, ove le condizioni di mercato lo consentano, con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria Investment Grade, a condizioni uguali o migliori rispetto all’Accordo di Protezione.
In caso di risoluzione anticipata dell’Accordo di Protezione e stipula - o mancata stipula - di un nuovo accordo di protezione, verrà data tempestiva comunicazione al Contraente.
Attenzione: l’Obiettivo di Protezione, perseguito attraverso l’Accordo di Protezione, non costituisce in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia da parte della Società del pagamento in favore del Contraente del Valore Quota Protetto o di restituzione delle somme investite.
GARANZIE E RISCHI COLLEGATI AL CONTRATTO
Le prestazioni assicurate previste dal presente contratto variano in base al rendimento di due Gestioni Separate e sono collegate all’andamento del valore delle Quote dei Fondi Interni, che a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.
La Compagnia:
• riguardo il capitale investito nella Componente di Gestione Separata, offre una garanzia di conservazione del capitale investito esclusivamente negli eventi illustrati nell’Art. 13. Per qualsiasi altro evento la garanzia di conservazione del capitale non è attiva;
• riguardo l’investimento effettuato nei Fondi Interni, non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale investito, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo.
Il Contraente accetta il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle Quote e, in corso del contratto ad eccezione degli eventi previsti all’Art. 13, anche all’andamento del rendimento (valore) delle singole Gestioni Separate.
Per questo esiste la possibilità che l’entità del capitale corrisposto dalla Compagnia sia inferiore ai premi versati.
VERSAMENTO DEI PREMI E DIRITTO DI RISCATTO
In base alle prestazioni assicurate e a quanto previsto all’Art. 7, ai fini del perfezionamento del contratto, il Contraente
deve versare un premio unico iniziale il cui ammontare è stato fissato al momento della conclusione del contratto. Successivamente alla decorrenza del contratto, il Contraente potrà poi versare altri premi unici aggiuntivi una tantum, con importo e cadenza non predefiniti, nei limiti e con le modalità descritte al successivo Art. 7.
Dopo 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto. In questo caso, la Compagnia corrisponderà al Contraente un capitale pari al valore di riscatto maturato, come determinato all’Art. 17.
DURATA
La durata del presente contratto coincide con la vita dell'Assicurato.
SEZIONE II) DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO, RISCHIO MORTE, LIMITAZIONI, CARENZE
Art. 2 DICHIARAZIONI SUL PROPRIO STATO DI SALUTE
Contestualmente alla proposta - polizza, l’Assicurato dovrà sottoscrivere una dichiarazione sul proprio stato di salute.
Nel caso di mancata sottoscrizione di tale dichiarazione, il contratto potrà comunque essere concluso ma il capitale in caso di decesso, calcolato come indicato all’Art. 1.1, sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all’ultima fascia di età previsti dalla Tabella A di cui all’Art. 1.1, indipendentemente dall’età dell’Assicurato.
Art. 3 RISCHIO MORTE – LIMITAZIONE DELLA GARANZIA E CARENZE
A. LIMITAZIONI
Il capitale in caso di decesso sarà pari solamente al capitale di cui all'Art. 1.1 a), qualora il decesso sia causato da:
• dolo del Contraente o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato italiano. In tal caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni previste dal competente Ministero;
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di efficacia del contratto assicurativo (o dalla data in cui viene versato ciascun premio unico aggiuntivo, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento);
• abuso di alcol, abuso od uso non terapeutico di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni da parte dell’Assicurato;
• volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche;
oppure dall’esercizio o dalla pratica delle seguenti attività sportive:
• attività alpinistiche o speleologiche senza guida alpina;
• automobilismo, motociclismo, motonautica;
• sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela);
• xxxxx, xxxxxxx;
• ciclismo agonistico;
• slittino e guidoslitta a livello agonistico;
• pugilato e arti marziali a livello agonistico;
• rugby professionistico;
• immersioni subacquee con autorespiratore;
• salti dal trampolino con sci o idrosci.
Tale criterio verrà seguito anche nel caso in cui l’Assicurato appartenga ad uno dei Corpi Armati dello Stato (militari o di Polizia) o ai Vigili del Fuoco, per il decesso che lo stesso dovesse subire nello svolgimento della propria attività professionale. Qualora il decesso dell’Assicurato appartenente a uno dei Corpi Armati dello Stato (militari o di Polizia) o ai Vigili del Fuoco, sia causato dallo svolgimento di attività extraprofessionale, verrà corrisposto il capitale assicurato così come disciplinato all’Art. 1.1.
B. PERIODO DI CARENZA - CONDIZIONI
Al fine di usufruire della piena copertura, senza tener conto del periodo di carenza indicato al presente articolo per il caso di morte, l’Assicurato si dovrà sottoporre a visita medica prima della conclusione del contratto.
Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla decorrenza del contratto, verrà corrisposto solamente il capitale di cui al precedente Art.
1.1 a).
Tale periodo di carenza di sei mesi verrà applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui vengano effettuati eventuali versamenti in forma di premi unici aggiuntivi, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.
Tuttavia la Compagnia non applicherà la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al capitale assicurato così come stabilito dall’Art. 1.1, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto al precedente punto a). – l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.
È inoltre sempre previsto, anche nel caso in cui l’Assicurato abbia presentato il rapporto di visita medica, un periodo di carenza di 5 anni in caso di decesso causato dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata. In tal caso verrà corrisposto solamente il capitale di cui all’Art. 1.1 a).
Tale criterio verrà seguito anche nel caso di versamento in forma di premio unico aggiuntivo relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.
Se il decesso dell’Assicurato dovesse invece verificarsi, dopo 5 anni dalla decorrenza del contratto (o dalla data in cui
viene effettuato ciascun versamento in forma di premio unico aggiuntivo), per la suddetta causa, verrà corrisposto il capitale assicurato, così come disciplinato all’Art. 1.1, senza la limitazione sopra indicata.
SEZIONE III) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI REVOCA E RECESSO
Art. 4 CONCLUSIONE, ENTRATA IN VIGORE, DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Se la Compagnia non ha comunicato per iscritto la mancata accettazione della proposta del Contraente, il contratto è concluso e produce i propri effetti dalle ore 24 della data di decorrenza indicata nella proposta-polizza, sempre che sia stato pagato il premio.
Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 44 del 12 febbraio 2019, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto.
In caso di mancata accettazione della proposta, la Compagnia restituirà al Contraente le somme eventualmente anticipate.
Qualora, prima della decorrenza del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero si verifichi il decesso dell’Assicurato, la Compagnia rimborserà – nel primo caso agli eredi del Contraente e, nel secondo caso, al Contraente medesimo – il premio da questi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso. La Compagnia invia al Contraente una lettera di conferma in cui sono contenute le informazioni relative al contratto circa la data di decorrenza, il premio versato e quello investito.
Il contratto si risolve al verificarsi dell’evento, fra quelli di seguito elencati, che si realizza per primo:
• recesso, secondo quanto previsto al successivo Art. 5;
• riscatto totale, secondo quanto previsto al successivo Art. 17, paragrafo 17.1;
• decesso dell’Assicurato, con effetto dalla data di decesso.
Art. 5 DIRITTO DI REVOCA E RECESSO
Prima della data di conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Xxxx Xxxx S.p.A. – Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 37126 Verona – Italia.
La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla conclusione del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.
La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite il competente Soggetto distributore, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.
Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso. Il recesso si esercita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Xxxx Xxxx S.p.A. – Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – Xxxxxx.
La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite il competente Soggetto distributore, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia, è tenuta a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma da questi eventualmente corrisposta. La Compagnia ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto, la somma pari a 25,00 euro. Detto importo viene inoltre diminuito/aumentato dell’eventuale decremento/incremento del controvalore delle quote del/i Fondo/i assegnate al contratto ai sensi del precedente Art. 7. Tale decremento/incremento è dato dall’importo ottenuto moltiplicando il numero delle suddette quote per la differenza fra il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 12, lettera c) e il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 12, lettera a).
L’importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.
Art. 6 CONFLITTO DI INTERESSI
La Società fornisce informazioni sul conflitto di interesse, sulla natura e le fonti del conflitto, mediante informativa pubblicata sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La Società, in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente.
SEZIONE IV) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE
Art. 7 PREMI
A fronte delle prestazioni assicurate per la decorrenza del contratto, è dovuto dal Contraente un premio unico e anticipato, non frazionabile.
Il premio unico iniziale viene maggiorato delle spese di emissione indicate al successivo Art. 8, paragrafo 8.a, punto
8.a.1 della Tabella B; l’importo così determinato costituisce il premio unico versato, riportato sul modulo di proposta - polizza.
Il contratto prevede un importo minimo di premio unico pari a 10.000,00 euro maggiorato delle spese in cifra fissa indicate al successivo Art. 8.a.1 della Tabella B.
Inoltre, in qualsiasi momento della durata contrattuale successivo alla data di decorrenza del contratto, è possibile effettuare il versamento di premi aggiuntivi, anch’essi da corrispondere in unica soluzione, di importo comunque non inferiore a 2.500,00 euro ciascuno.
Ciascun eventuale premio aggiuntivo verrà maggiorato delle spese in cifra fissa indicate al successivo Art. 8, paragrafo 8.a, punto 8.a.2 della Tabella B; l’importo così determinato costituisce il premio aggiuntivo versato.
La Società – relativamente ai premi destinati alle Gestioni Separate “Vera Stabilità” e "Orizzonte" – si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi aggiuntivi.
Allo stesso modo, la Società si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi aggiuntivi come pure operazioni di trasferimento volontario (switch) in entrata sul Fondo interno VeraVita Protetto 80 .
Per rendere possibile l’esecuzione dell’operatività legata all’opzione Decumulo Finanziario, in alcuni periodi potrà essere inibita al Contraente la possibilità di effettuare il versamento di premi aggiuntivi; per ulteriori dettagli si rimanda all'Art. 18.
Al momento della decorrenza del contratto, o al momento del versamento di eventuali premi unici aggiuntivi, il premio versato dal Contraente, al netto dei costi gravanti sul premio di cui all’Art. 8, paragrafo 8.a, è investito in quote dei Fondi Interni collegati al contratto e nella Componente di Gestione Separata.
La Compagnia provvede all’investimento del premio, come previsto all’Art. 10.
COMPONENTE DI GESTIONE SEPARATA – LIMITI DI VERSAMENTO
La Compagnia - relativamente ai premi destinati alle Gestioni Separate “Vera Stabilità” e "Orizzonte" -, si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi con riferimento a tutti i contratti relativi al prodotto “Xxxx Xxxx - PrimaVera 2.0 Multiramo”.
Il Cumulo premi netti riferibile alla Componente di Gestione Separata, calcolato al momento del versamento di ciascun premio, unico o aggiuntivo, non potrà essere superiore a 1.500.000,00 euro. Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 10.000.000,00 euro il Cumulo premi netti relativo a più contratti afferenti a prodotti le cui prestazioni siano collegate al rendimento delle Gestioni Separate “Vera Stabilità” e "Orizzonte" in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia.
Il cumulo dei premi netti (di seguito “Cumulo premi netti”) si ottiene sottraendo dall’ammontare dei premi complessivamente versati (compreso l’ultimo in corso di pagamento), ciascuno al netto delle spese in cifra fissa di cui al successivo Art. 8, paragrafo 8.a, punti 8.a.1 e 8.a.2 della Tabella B, la quota parte di essi riferibile ai riscatti parziali volontari di cui al successivo Art. 17, paragrafo 17.2 ed ai riscatti parziali programmati relativi all'esercizio dell'opzione di Decumulo Finanziario di cui al successivo Art. 18, liquidati sino alla data in cui viene calcolato il Cumulo premi netti stesso.
Il Cumulo premi netti riferibile alla Componente di Gestione Separata ed a ciascun Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto, si ottiene in proporzione all’incidenza sull’investimento, rilevata al momento della richiesta di versamento di ciascun premio, delle componenti sottostanti al contratto medesimo (Componente di Gestione Separata e Fondi interni). Al Cumulo premi netti si applica infatti l’aliquota di allocazione nella Componente di Gestione Separata ed in ciascun Fondo risultante al momento del versamento del premio in corso di allocazione, ottenuta rapportando al valore raggiunto dal capitale complessivo relativo al contratto, rispettivamente, il valore raggiunto dal capitale collegato alla Componente di Gestione Separata ed il valore raggiunto dal capitale collegato a ciascun Fondo.
Esempio di calcolo del Cumulo premi netti:
Premio unico versato: € 100.000 Premio aggiuntivo versato: € 20.000
Spese in cifra fissa di cui al successivo Art. 8, paragrafo 8.a, punti 8.a.1 e 8.a.2: € 25. Riscatto parziale: € 10.000, di cui quota parte di premio versato ad esso riferibile € 9.800* Cumulo premi netti: € 99.975 + € 19.975 – € 9.800 = € 110.150
*ipotesi puramente esemplificativa
Il Contraente dovrà versare il premio unico e ciascun eventuale premio aggiuntivo alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società:
• con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore,
oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A.,
• con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.
La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell’avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.
Nel caso di estinzione del conto corrente presso l’Intermediario, il Contraente dovrà darne comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici aggiuntivi.
E’ comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.
Art. 8 SPESE E COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO
8.a Costi gravanti sul premio corrisposto
Il contratto prevede le seguenti spese gravanti sui premi:
TABELLA B
COMPOSIZIONE DEI COSTI | COSTO IN IMPORTO/ PERCENTUALE |
8.a.1) Spese di emissione in cifra fissa, in aggiunta al premio unico iniziale: | 25,00 euro |
8.a.2) Spese di gestione in cifra fissa, in aggiunta a ciascun premio aggiuntivo: | 25,00 euro |
8.a.3) Spese di caricamento detratte in misura percentuale dal premio unico iniziale e da ciascun premio aggiuntivo: | 1,50% |
8.b Costi per riscatto
In caso di esercizio del diritto di Riscatto Totale o Riscatto Parziale Volontario, la Compagnia trattiene dal capitale collegato alla Componente di Gestione Separata (di cui all’Art. 17) i seguenti costi, variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto.
TABELLA C
ANNO (*) | COSTI PER RISCATTO SUL CAPITALE COLLEGATO ALLA COMPONENTE DI GESTIONE SEPARATA | COSTI PER RISCATTO SUL CAPITALE COLLEGATO AI FONDI |
1° anno (ammesso dopo 30 giorni) | 2,00% | 0,00% |
2° anno | 1,00% | 0,00% |
3° anno | 0,75% | 0,00% |
4° anno | 0,50% | 0,00% |
Oltre il 4° anno | 0,00% | 0,00% |
(*) anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di Riscatto Totale o Riscatto Parziale Volontario.
In caso di esercizio dell’Opzione Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati) di cui al successivo Art. 18, il contratto prevede che le spese in misura percentuale siano pari a zero.
8.c Costo per l'Opzione di Decumulo Finanziario
In caso di attivazione dell’Opzione di Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati) di cui al successivo Art. 18, il contratto prevede, secondo le modalità ivi precisate, una spesa in misura fissa pari a euro 25,00, a fronte dell’attivazione e dell’eventuale riattivazione del piano di Decumulo Finanziario.
8.x Xxxxx per operazioni di Switch volontari
In caso di trasferimenti volontari (Switch volontari) di cui al successivo Art. 15, paragrafo 15.A) il contratto prevede, secondo le modalità ivi precisate, una spesa in misura fissa pari a euro 25,00 per ciascun trasferimento, successivo al
terzo, effettuato nel corso di ogni anno di durata contrattuale.
8.e Costo per l'Opzione Take Profit
In caso di attivazione dell’Opzione Take Profit (Switch automatico) di cui al successivo Art. 19, il contratto prevede, secondo le modalità ivi precisate, una spesa di attivazione in misura fissa pari a Euro 25,00 per ciascuno dei Fondi per cui è stata attivata l'opzione.
8.f Costi applicati mediante prelievo sul rendimento delle Gestioni Separate
Dal rendimento medio realizzato dalle singole Gestioni Separate “Vera Stabilità” e "Orizzonte" si sottrae annualmente un’aliquota pari al 1,10%, di cui al successivo Art. 13
La sottrazione dell’aliquota verrà applicata indipendentemente dal rendimento finanziario annuo realizzato dalle singole Gestioni Separate “Vera Stabilità” e "Orizzonte". La misura annua di rivalutazione del capitale attribuita ad ogni singola Gestione Separata potrà essere anche negativa. In questo caso, il capitale rivalutato riferito a ogni singola Gestione Separata subirà una riduzione pari alla misura corrispondente.
8.g Costi gravanti sui Fondi Interni
I Fondi Interni in cui vengono investiti i premi prevedono le seguenti commissioni:
TIPOLOGIA | PERCENTUALE |
VeraVita Protetto 80: | |
Commissione di gestione (spettanti alla Società)* | 1,50% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo a ogni Data di Valorizzazione e prelevata trimestralmente |
Costo della protezione (spettante a Société Générale) ** | 0,26% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente |
Commissioni di overperformance | Non previste |
VeraVita 15: | |
Commissione di gestione | 1,45% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo a ogni Data di Valorizzazione e prelevata trimestralmente |
Commissioni per la garanzia di prestazione minima | Non previste |
Commissioni di overperformance | Non previste |
VeraVita 50: | |
Commissioni di gestione | 1,70% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo a ogni Data di Valorizzazione e prelevata trimestralmente |
Commissioni di per la garanzia di prestazione minima | Non previste |
Commissioni di overperformance | Non previste |
VeraVita Bilanciato Megatrend: | |
Commissioni di gestione | 1,70% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo a ogni Data di Valorizzazione e prelevata trimestralmente |
Commissioni di per la garanzia di prestazione minima | Non previste |
Commissioni di overperformance | Non previste |
VeraVita Azionario Megatrend: | |
Commissioni di gestione | 2,00% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo a ogni Data di Valorizzazione e prelevata trimestralmente |
Commissioni di per la garanzia di prestazione minima | Non previste |
Commissioni di overperformance | Non previste |
* La commissione di gestione non sarà prelevata qualora il Fondo risulti interamente allocato nella Componente di Protezione a seguito del verificarsi dell’Evento di Discesa descritto all’Art. 5 del Regolamento del Fondo.
** L’Accordo di Protezione prevede il pagamento di una commissione da parte della Società in favore di Société Générale. Tale commissione non sarà prelevata dal Fondo qualora quest’ultimo risulti interamente allocato nella Componente di Protezione a seguito del verificarsi dell’Evento di Discesa o in caso di risoluzione anticipata dell’Accordo di Protezione.
Nel caso in cui venga stipulato un nuovo accordo di protezione con altra controparte secondo quanto previsto all’Art. 4 del Regolamento del Fondo, la Società informerà tempestivamente il Contraente dei relativi costi gravanti sul Fondo a titolo di commissioni.
8.h Remunerazione della SGR – (relativa all’acquisto di OICR da parte dei Fondi Interni)
TIPOLOGIA | PERCENTUALE |
Oneri di sottoscrizione e di rimborso | Non previsti |
Commissione di gestione annue | Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR sottostanti |
Commissioni di overperformance | Xxxxxxx 30% dell'eventuale differenza positiva tra la performance dell'OICR e l'obiettivo di gestione (benchmark, obiettivo di rendimento, massimo valore assoluto o relativo registrato dal fondo, a seconda dei casi) |
Quanto retrocesso alla Compagnia da parte delle Società di gestione degli OICR sottostanti viene integralmente riconosciuto al Fondo Interno va a beneficio dei Contraenti.
8.i Altri Costi gravanti sui Fondi Interni
È prevista una diminuzione del valore netto dei Fondi Interni – con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota – anche in ragione dei costi di revisione e certificazione del Fondo Interno determinate per ciascun anno in base al patrimonio medio gestito dallo stesso.
Sono previsti anche oneri inerenti all’acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondi Interni, nonché ulteriori oneri di diretta pertinenza.
Questi oneri non sono individuabili né quantificabili a priori a causa della numerosità, varietà e variabilità degli investimenti.
Art. 9 REQUISITI SOGGETTIVI
Nel momento in cui viene concluso il contratto,
• il Contraente deve avere un’età non inferiore a 18 anni e non superiore a 90;
• l’Assicurato deve avere un’età assicurativa non inferiore a 18 anni e non superiore a 90;
• il Contraente e l’Assicurato devono avere il domicilio per tutta la durata del contratto in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata a esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi; se nel corso del contratto il domicilio viene trasferito in uno Stato diverso, il contratto dovrà essere risolto.
SEZIONE V) INVESTIMENTO DEL PREMIO E PROFILI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Art. 10 MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEL PREMIO
Alla sottoscrizione della polizza il Contraente può scegliere di investire i premi, al netto dei costi di cui all’Art. 8.a, nella Componente di Gestione Separata e in Quote dei Fondi Interni tra quelli previsti dal presente contratto.
I costi gravanti sul premio non concorrono alla formazione del capitale.
RISCHI E GARANZIE
Di seguito si riportano i potenziali rischi associati alle componenti del contratto:
PARTE INVESTITA IN FONDI INTERNI | PARTE INVESTITA NELLA COMPONENTE DI GESTIONE SEPARATA |
a. Il Contraente si assume i rischi finanziari riconducibili all’andamento negativo del valore delle quote; b. limitatamente ai versamenti effettuati dal Contraente nei Fondi Interni, non sono offerte garanzie di restituzione del capitale investito, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo; c. in conseguenza dell’andamento negativo del valore delle Quote l’entità della prestazione corrisposta dalla Compagnia può essere inferiore ai premi versati, incluso il valore di riscatto. | a. È offerta la garanzia di conservazione del capitale investito nella Componente di Gestione Separata - corrispondente a un rendimento minimo garantito pari allo 0,00% - che opera esclusivamente in caso di: • riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con il 15° o 20° anniversario della decorrenza del contratto; • decesso dell’Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale; b. in caso di riscatto esercitato in un momento non coincidente con quelli sopra indicati, il Contraente accetta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito nella Componente di Gestione Separata. |
MODALITA’ DI RIPARTIZIONE DEL PREMIO INIZIALE
Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente può scegliere di investire il premio versato secondo percentuali da lui stesso definite, nei seguenti sottostanti previsti dal contratto:
• Componente di Gestione Separata, nella seguente proporzione predefinita:
80% Gestione Separata "Vera Stabilità"; 20% Gestione Separata "Orizzonte";
• in quote dei seguenti Fondi Interni previsti dal contratto:
Fondo Interno "VeraVita 15"; Fondo Interno “VeraVita 50”;
Fondo Interno "VeraVita Protetto 80";
Fondo Interno "VeraVita Bilanciato Megatrend"; Fondo Interno "VeraVita Azionario Megatrend".
La percentuale complessiva del premio unico iniziale e degli eventuali premi unici aggiuntivi destinata alla Componente di Gestione Separata (costituita nella proporzione fissa 80% Gestione Separata “Vera Stabilità” e 20% Gestione Separata "Orizzonte") non potrà essere, nel suo complesso, inferiore al 10% e superiore al 50% del Cumulo premi netti.
Il Contraente, nel rispetto della percentuale minima e massima investibile in Fondi Interni, può comporre liberamente tale quota dell’investimento scegliendo tra i sottostanti finanziari previsti dal contratto.
L’importo destinato in ciascun Fondo Interno, se il Contraente non possiede ancora quote, non può essere inferiore a 2.500,00 euro.
I Fondi Interni sono del tipo ad accumulazione e i proventi non vengono pertanto distribuiti ai Contraenti ma vengono reinvestiti.
Per effettuare la scelta dei Fondi Interni più rispondenti alle proprie esigenze in rapporto all’orizzonte temporale dell’investimento, il Contraente può consultare il KID del prodotto assicurativo (al fine di valutare le caratteristiche proprie di ciascun fondo e i diversi profili di rischio/rendimento), nonché il regolamento del fondo stesso.
MODALITA’ DI RIPARTIZIONE DEL PREMIO AGGIUNTIVO
In caso di versamenti unici aggiuntivi, il premio, al netto dei costi di cui all’Art. 8.a, verrà allocato secondo le percentuali scelte dal Contraente nel rispetto dei limiti di esposizione nella Componente di Gestione Separata previsti dal contratto.
OPERATIVITA’ DELLA COMPAGNIA
A fronte dell'allocazione scelta dal Contraente, la Compagnia:
• determina il capitale iniziale collegato alla singola Gestione Separata (di seguito “Capitale iniziale”) relativo a ciascun premio versato, dato dall’importo che si ottiene applicando al premio stesso, al netto delle spese di cui all’Art. 8, paragrafo 8.a della Tabella B, la percentuale di allocazione nella Componente di Gestione Separata prescelta dal Contraente;
• determina il capitale investito nei Fondi Interni (di seguito “Capitale investito nei Fondi”) relativo a ciascun premio versato, dato dall’importo che si ottiene applicando al premio stesso, al netto delle spese di cui all’Art. 8, paragrafo
8.a della Tabella B, la percentuale di allocazione nei Fondi prescelta dal Contraente;
• assegna al contratto un numero di quote dei Fondi dato dal rapporto tra il Capitale investito nei Fondi e il rispettivo valore unitario relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 12 lettera a).
Il Capitale iniziale collegato alla singola Gestione Separata e il Capitale investito nei Fondi a fronte del premio unico versato sono riportati sul modulo di proposta-polizza che forma parte integrante del contratto.
Esempio di allocazione del premio investito:
Premio unico versato: € 100.025
Spese di emissione di cui al successivo Art. 8, paragrafo 8.a.1: € 25 Premio unico: € 100.000
Spese di caricamento di cui al successivo Art. 8, paragrafo 8.a.3: € 100.000 * 1,50% = € 1.500
Allocazione premio unico iniziale: 50% nella Componente di Gestione Separata (composta da 80% "Vera Stabilità" e 20% "Orizzonte") e 50% nei Fondi.
Capitale iniziale investito nelle Gestioni Separate a fronte del premio unico versato, riportato nel modulo di proposta - polizza: (€ 100.000 - € 1.500) * 50% = € 49.250, come di seguito ripartito:
• € 49.250 x 80% = € 39.400 Gestione Separata "Vera Stabilità"
• € 49.250 x 20% = € 9.850 Gestione Separata "Orizzonte"
Capitale investito nei Fondi a fronte del premio unico versato, riportato nel modulo di proposta - polizza: (€ 100.000 - € 1.500) * 50% = € 49.250
Art. 11 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE RELATIVO AI FONDI INTERNI
La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota di ciascun Fondo Interno.
Il valore unitario della Quota si ottiene dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di riferimento.
Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota.
Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul sito internet della Compagnia: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno.
Alla data di costituzione il valore unitario delle quote dei Fondi Interni è convenzionalmente fissato a euro 10,00.
Per i Fondi Interni, al verificarsi dei casi di indisponibilità del valore unitario delle quote di uno o più fondi, le operazioni che comportano l’investimento o il disinvestimento delle quote verranno effettuate non appena detto valore si renderà nuovamente disponibile.
Per i dettagli relativi alla determinazione del valore unitario delle quote dei Fondi, della loro pubblicazione e della sua eventuale indisponibilità, si rimanda all’Articolo “Valore unitario della Quota e sua pubblicazione” del Regolamento dei rispettivi Fondi Interni.
Art. 12 GIORNO DI RIFERIMENTO E VALORE UNITARIO DELLE QUOTE
Per l’assegnazione o il disinvestimento delle quote di ciascun Fondo si adotta il giorno di riferimento definito ed indicato nel Regolamento del Fondo medesimo, di seguito stabilito per ognuna delle operazioni effettuate in forza del contratto qui elencate:
a) Assegnazione del numero di quote del/i Fondo/i a seguito del versamento di ciascun premio (unico o aggiuntivo) – Art. 7:
giorno di riferimento della settimana in cui cade la data di versamento del premio.
b) Decesso dell’Assicurato – Art. 1:
giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società del certificato di morte. Per tale data si intende la data apposta sulla comunicazione scritta di decesso effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore oppure la data di pervenimento alla Società della lettera raccomandata, corredate di detto certificato.
c) Riscatto Totale / Riscatto Parziale Volontario / Recesso – Art. 17 e Art. 5:
• giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di Riscatto Totale / Riscatto Parziale Volontario o della comunicazione di recesso. Per tale data si intende la data apposta sulla richiesta/comunicazione scritta effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore oppure la data di pervenimento alla Società della raccomandata,
oppure, limitatamente al solo importo di cui alla lettera b) del successivo Art. 17, paragrafo 17.1, in ordine al riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con il 15° o 20° anniversario della decorrenza,
• giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade tale data.
d) Opzione Decumulo Finanziario (Riscatto Parziale Programmato) - Art. 18:
giorno di riferimento immediatamente precedente a ciascuna data di erogazione del Riscatto Parziale Programmato.
e) Trasferimento volontario (Switch volontario) - Art. 15:
giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di trasferimento. Per tale data si intende la data apposta sulla richiesta scritta effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore oppure la data di pervenimento alla Società della lettera raccomandata.
Il valore unitario delle quote dei Fondi è calcolato dalla Società con riferimento al giorno di ogni settimana definito “giorno di riferimento”.
Al verificarsi dei casi di indisponibilità del valore unitario delle quote dei Fondi, le operazioni che comportano l’investimento o il disinvestimento delle quote verranno effettuate non appena detto valore si renderà nuovamente disponibile.
Per i dettagli relativi alla determinazione del valore unitario delle quote dei Fondi, della sua pubblicazione e della sua eventuale indisponibilità, nonché per la definizione del “Giorno di riferimento”, si rimanda all’Articolo “Valore unitario della Quota e sua pubblicazione” del Regolamento di ciascun Fondo interno.
Art. 13 MODALITA' DI RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE NELLA COMPONENTE DI GESTIONE SEPARATA
La Gestione Separata è una specifica forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.
Ai fini della rivalutazione delle prestazioni collegate alla Componente di Gestione Separata (costituita nella proporzione fissa 80% Gestione Separata "Vera Stabilità" e 20% Gestione Separata "Orizzonte", la Compagnia:
a. determina ogni mese, in conformità a quanto previsto dall’anzidetto Regolamento, il tasso medio di rendimento delle singole Gestioni Separate realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti; il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la misura annua di rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al periodo costituito dai dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento;
b. determina il rendimento annuo attribuito ad ogni singola Gestione Separata, dato dalla differenza fra il tasso medio di rendimento realizzato dalla singola Gestione Separata, che può avere valore positivo o negativo, e una commissione annua pari a 1,10 punti percentuali;
c. determina la misura annua di rivalutazione da attribuire al capitale riferito a ogni singola Gestione Separata, in misura pari al rendimento annuo attribuito. La misura annua di rivalutazione può essere inferiore a 0,00%;
d. procede alla rivalutazione del capitale iniziale collegato alle singole Gestioni Separate secondo quanto di seguito precisato. Il capitale viene rivalutato ad ogni anniversario della decorrenza (di seguito “anniversario”), oppure, eventualmente, alla data di decesso o alla data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di riscatto totale di cui all’Art. 17, paragrafo 17.1, quale definita all’Art. 12, lettera, c). Il capitale rivalutato si ottiene applicando al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente la misura di rivalutazione calcolata come indicato in precedenza. La prima rivalutazione relativa ai capitali derivanti da versamenti effettuati tra due ricorrenze annuali successive di polizza, sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la successiva ricorrenza annuale di polizza, in base al tasso di rendimento relativo alla ricorrenza contrattuale. La rivalutazione del capitale a una data diversa dalle ricorrenze annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall’ultima ricorrenza annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto o di decesso. Non è previsto alcun consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto in quanto le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate e attribuite annualmente al Contraente, non restano definitivamente acquisite dal medesimo.
e. procede alla determinazione del capitale rivalutato secondo quanto di seguito precisato. Esclusivamente alla data di decesso dell’Assicurato, nonché alla data rispettivamente coincidente con il 15° o 20° anniversario, in ordine al riscatto totale del contratto esercitato con effetto a tale data, il capitale rivalutato sarà pari al maggior valore tra:
• il capitale rivalutato con il metodo descritto alla precedente lettera d), fermo che, limitatamente all’esercizio del solo riscatto totale, quale data di rivalutazione, in luogo dell’anzidetta data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di riscatto, si considera la data coincidente con l’anniversario scelto fra il 15° o 20°,
e
• il cumulo dei capitali iniziali definiti all’Art. 10, maggiorato degli importi eventualmente trasferiti dai Fondi Interni alla Componente di Gestione Separata, e ridotto degli importi di capitale eventualmente riscattati parzialmente dalla Componente di Gestione Separata nonché degli importi trasferiti mediante switch volontari e/o programmati dalla Componente di Gestione Separata ai Fondi Interni.
Art. 14 MODALITA' DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE E MODALITA' DI INVESTIMENTO NELLE GESTIONI SEPARATE
14.1 Modalità di conversione del premio in Quote dei Fondi Interni
Le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote conseguenti al versamento del premio unico iniziale inerenti al/i Fondo/i Interno/i verranno effettuate il giorno di decorrenza del contratto, così come individuato al precedente Art. 4.
Le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote conseguenti al versamento degli eventuali successivi premi unici aggiuntivi - e la relativa decorrenza contrattuale - verranno effettuate il giorno di riferimento della settimana in cui cade il versamento del premio.
Il numero delle Quote attribuite al Contraente è pari al rapporto tra la parte del premio versato destinata al Fondo Interno - al netto dei costi gravanti sul premio di cui all’Art. 8.a - e il valore unitario della Quota relativo al giorno in cui hanno luogo le operazioni di investimento e di attribuzione, determinato secondo quanto previsto all’Art. 11.
Qualora il giorno di riferimento per l’investimento e l’attribuzione delle Quote, non coincida con un giorno di borsa
aperta, secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A., sarà considerato come tale il primo giorno di borsa aperta successivo.
Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell’orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà considerato (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.
Nei giorni di festività nazionale nei mercati di riferimento le operazioni di cui al presente articolo saranno effettuate il primo giorno di Borsa aperta successivo.
Nel caso in cui la Compagnia istituisca nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, verrà concessa al Contraente la facoltà di poter investire nei nuovi Fondi Interni attraverso eventuali premi unici aggiuntivi o switch.
La Compagnia si obbliga alla consegna dell’estratto del Set Informativo aggiornato unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni.
14.2 Modalità di investimento nelle Gestioni Separate
Le operazioni di investimento nelle Gestioni Separate “Vera Stabilità” e "Orizzonte" conseguenti al versamento del premio unico iniziale verranno effettuate il giorno di decorrenza degli effetti del contratto, così come individuato all’Art. 4.
Le operazioni di investimento nelle Gestioni Separate “Vera Stabilità” e "Orizzonte" conseguenti al versamento degli eventuali successivi premi unici aggiuntivi - e la relativa decorrenza contrattuale - verranno effettuate il giorno di riferimento della settimana in cui cade il versamento del premio.
Il capitale investito nelle Gestioni Separate “Vera Stabilità” e "Orizzonte" è pari alla parte di premio versato destinato alla singola gestione al netto dei costi gravanti sul premio di cui all’Art. 8.a.
Art. 15 TRASFERIMENTO VOLONTARIO - SWITCH VOLONTARIO
Nel corso della durata contrattuale, a condizione che sia trascorso il periodo utile per esercitare il diritto di recesso di cui al precedente Art. 5, il Contraente può richiedere alla Società il trasferimento volontario (Switch volontario):
15.A) da uno o più Fondi Interni di cui risultano quote assegnate al contratto ad altro/i Fondo/i Interno/i; oppure,
15.B) da uno o più Fondi Interni di cui risultano quote assegnate al contratto alla Componente di Gestione Separata e viceversa;
Resta inteso che:
• in relazione ad ogni operazione di trasferimento, la Società provvede ad inviare apposita comunicazione al Contraente ove figurano i nuovi valori contrattuali ed i dettagli dell’operazione effettuata;
• l’operazione di trasferimento di cui al precedente punto 15.B) è consentita esclusivamente una sola volta nel corso di ciascun anno di durata contrattuale;
• ciascun trasferimento di cui al precedente punto 15.A), successivo al terzo, effettuato nel corso di ogni anno di durata contrattuale, è gravato dalle spese di cui al precedente Art. 8, paragrafo 8.d;
• ciascuna operazione di trasferimento sarà consentita a condizione che i valori del “Cumulo premi netti” rispettivamente riferibile alla Componente di Gestione Separata e ai Fondi per il quale risultino quote assegnate al contratto, determinati dopo l’operazione di trasferimento stessa, calcolati come indicato al successivo Art. 17, rispettino i limiti minimi e massimi previsti al precedente Art. 7 per l’allocazione nella Componente di Gestione Separata e nei Fondi; il “Cumulo premi netti” viene calcolato considerando quale data di adeguamento la data di pervenimento alla Società della richiesta di trasferimento e quale giorno di riferimento il giorno di riferimento relativo al valore unitario delle quote ultimo disponibile;
• ciascuna operazione di trasferimento sarà consentita a condizione che il controvalore delle quote relative a ciascun Fondo, di cui risultano quote assegnate dopo detta operazione, non risulti inferiore a 2.500,00 euro.
La richiesta di trasferimento volontario deve pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmata dal Contraente medesimo - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx.
Si precisa quanto segue:
15.A) Trasferimento volontario da uno o più Fondi Interni ad altro/i Fondo/i Interno/i.
Il Trasferimento volontario (Switch volontario) da uno o più Fondi Interni ad altro/i Fondo/i Interno/i comporta il trasferimento, totale o parziale, del numero di quote che risultano assegnate al contratto ad un altro Fondo Interno o ad altri Fondi Interni scelto/i dal Contraente fra quelli riservati dalla Compagnia al contratto medesimo. Il Contraente dovrà indicare sulla richiesta il numero di quote oggetto del trasferimento e la ripartizione secondo la quale
intende disinvestire e reinvestire dai e nei predetti Fondi Interni.
A seguito dell’operazione di trasferimento, la Compagnia provvede:
a. a disinvestire il numero di quote che risultano assegnate al contratto con riferimento al/ai Fondo/i Interno/i di provenienza, secondo le indicazioni fornite dal Contraente sulla richiesta;
b. a determinare l’ammontare complessivo da trasferire dato dalla somma degli importi che si ottengono dal prodotto del numero di quote di cui alla precedente lettera a) per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 12, lettera e). Se si tratta di un trasferimento successivo al terzo, effettuato nel corso del medesimo anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Compagnia della richiesta, detto ammontare viene ridotto delle spese di cui al precedente Art. 8, paragrafo 8.d;
c. ad assegnare al contratto un numero di quote del/i Fondo/i Interno/i di destinazione dato dal rapporto tra l’ammontare complessivo da trasferire di cui alla precedente lettera b) - suddiviso secondo la ripartizione prescelta dal Contraente per l’operazione di reinvestimento ed indicata nella richiesta - ed il rispettivo valore unitario delle quote del/i Fondo/i Interno/i di destinazione relativo al giorno di riferimento di cui al precedente Art. 12, lettera e). Tale numero di quote concorre a formare il nuovo capitale collegato al/i Fondo/i Interno/i scelto/i fra quelli riservati dalla Compagnia al contratto.
15.B) Trasferimento volontario da uno o più Fondi Interni alle Gestioni Separate e viceversa.
Il Trasferimento volontario (Switch volontario) da uno o più Fondi Interni alla Componente di Gestione Separata comporta il trasferimento, totale o parziale, del numero di quote - che risultano assegnate al contratto - alle Gestione Separate (rispettando la ripartizione predefinita tra le Gestioni Separate "Vera Stabilità" e "Orizzonte"). Il Contraente dovrà indicare sulla richiesta il numero di quote oggetto del trasferimento e, nel caso di disinvestimento da più Fondi Interni, la ripartizione secondo la quale intende disinvestire.
A seguito dell’operazione di trasferimento, la Compagnia provvede:
a. a disinvestire il numero di quote che risultano assegnate al contratto con riferimento al/ai Fondo/i Interno/i di provenienza, secondo le indicazioni fornite dal Contraente sulla richiesta;
b. a determinare l’ammontare complessivo da trasferire dato dalla somma degli importi che si ottengono dal prodotto del numero di quote di cui alla precedente lettera a) per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui al precedente Art. 12, lettera e);
c. ad investire, contestualmente al giorno di riferimento di cui alla precedente lettera b), nella Componente di Gestione Separata l’ammontare complessivo da trasferire di cui alla precedente lettera b), rispettando la ripartizione predefinita tra le Gestioni Separate "Vera Stabilità" e "Orizzonte". Tale ammontare concorre a formare il nuovo capitale assicurato collegato alla Componente di Gestione Separata.
Il Trasferimento volontario (Switch volontario) dalla Componente di Gestione Separata ad uno o più Fondo/i Interno/i comporta il trasferimento parziale del capitale assicurato collegato alle Gestioni Separate ad uno o più Fondi Interni scelti fra quelli riservati dalla Società al contratto. Il Contraente dovrà indicare sulla richiesta la parte del capitale assicurato collegato alla Componente di Gestione Separata oggetto del trasferimento e la ripartizione secondo la quale intende reinvestire nei predetti Fondi Interni.
A seguito dell’operazione di trasferimento, la Compagnia provvede ad assegnare al contratto un numero di quote del/i Fondo/i Interno/i di destinazione dato dal rapporto tra la parte del capitale assicurato collegato alla Componente di Gestione Separata oggetto del trasferimento - secondo la ripartizione predefinita tra le Gestioni Separate "Vera Stabilità" e "Orizzonte" - ed il rispettivo valore unitario delle quote del/i Fondo/i Interno/i di destinazione relativo al giorno di riferimento di cui all’Art. 12, lettera e). Tale numero di quote concorre a formare il nuovo capitale collegato al/i Fondo/i Interno/i scelto/i fra quelli riservati dalla Compagnia al contratto.
Art. 16 OPERAZIONE DI SWITCH AUTOMATICO DAL FONDO INTERNO VERAVITA PROTETTO 80
In presenza di quote del Fondo interno VeraVita Protetto 80 assegnate al contratto, qualora, a seguito di un andamento particolarmente negativo dei mercati, il valore unitario della quota (“Valore Quota”) scenda al di sotto del margine dello 0,75% che lo separa dal Valore Quota Protetto (di seguito “Evento di Discesa”), la Società procederà – senza che sia richiesto al Contraente di fornire il preventivo assenso – ad effettuare uno Switch automatico verso il Fondo VeraVita 15.
In particolare, a seguito del verificarsi dell’Evento di Discesa, la Compagnia provvede:
a. a disinvestire il totale delle quote del Fondo VeraVita Protetto 80 che risultano assegnate al contratto;
b. a determinare l’ammontare complessivo da trasferire dato dal prodotto del numero di quote di cui alla precedente lettera a) per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento immediatamente successivo alla data di disinvestimento/investimento; quest’ultima sarà fissata entro il 60° giorno successivo al verificarsi dell’evento;
c. ad assegnare al contratto un numero di quote del Fondo VeraVita 15 dato dal rapporto tra l’ammontare complessivo da trasferire di cui alla precedente lettera b) ed il valore unitario di dette quote relativo al giorno di riferimento di cui alla precedente lettera b);
d. a inviare al Contraente una comunicazione con il dettaglio dell’operazione.
Per le informazioni di dettaglio sull’Evento di Discesa si rimanda all’Art. 5 del Regolamento del Fondo VeraVita Protetto 80 che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.
A seguito dello Switch automatico il Fondo VeraVitaProtetto 80 verrà estinto e conseguentemente anche la protezione collegata al medesimo.
Qualora il Fondo VeraVita 15 non fosse più disponibile, lo Switch automatico verrà effettuato verso un altro fondo interno con caratteristiche analoghe, reso disponibile dalla Compagnia.
In questo caso la Compagnia provvederà ad inviare ai Contraenti una comunicazione in conformità alla normativa vigente.
Al fine di consentire la corretta esecuzione dell’eventuale Switch automatico, nel periodo compreso tra il decimo giorno lavorativo successivo all’Evento di Discesa e la data di detto Switch automatico, ai Contraenti che in quel momento detengono quote del Fondo VeraVita Protetto 80 non è consentito effettuare sul contratto le seguenti operazioni:
• Versamento aggiuntivo;
• Switch volontario;
• Riscatto Parziale Volontario o Riscatto Totale.
SEZIONE VI) DIRITTO DI RISCATTO, PAGAMENTO PRESTAZIONI, NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE
Art. 17 RISCATTO
Trascorsi 30 giorni dalla decorrenza e a condizione che l’Assicurato sia in vita, nel corso della durata contrattuale, il Contraente può richiedere la corresponsione del valore di Riscatto Totale o del Riscatto Parziale Volontario.
In alcuni periodi sarà sospesa al Contraente la possibilità di richiedere il riscatto, per rendere possibile l’esecuzione dell’operatività legata agli Switch Volontari e all’opzione Decumulo Finanziario; per ulteriori dettagli si rimanda all'Art. 18.
17.1 Riscatto Totale
Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto, con effetto dalle ore 24 della data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di riscatto, quale definita all’Art. 12, lettera c), nonché, in ordine al riscatto esercitato con effetto alla data coincidente con il 15° o 20° anniversario, dalle ore 24 dell’anniversario prescelto. Con riferimento a tali date, la Compagnia procede al conseguente disinvestimento del totale delle quote del Fondo o dei Fondi assegnati al contratto ai sensi dell’Art. 7 e del capitale collegato alla Componente di Gestione Separata.
Il valore di riscatto totale è dato dalla somma dei seguenti importi:
a. capitale collegato alla Componente di Gestione Separata: si ottiene sottraendo il costo di riscatto di cui all’Art. 8, paragrafo 8.b al capitale rivalutato fino alla data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di riscatto. Resta inteso che, in caso di riscatto esercitato con effetto alla data coincidente con il 15° o 20° anniversario, detto capitale è pari al capitale rivalutato a tale data;
b. capitale collegato al/i Fondo/i: pari al controvalore delle quote del Fondo o dei Fondi che risultano assegnate al contratto ai sensi dell’Art. 10 (dato dal prodotto del numero di dette quote per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui all’Art. 12, lettera c). Qualora, alla data coincidente con il predetto giorno di riferimento, risultino premi corrisposti destinati all’investimento nel o nei Fondi a fronte dei quali la Compagnia non abbia ancora assegnato il corrispondente numero di quote, l’anzidetto importo viene aumentato del cumulo dei Capitali investiti nel Fondo o nei Fondi derivanti dai suddetti premi determinati secondo le modalità precisate all’Art. 10.
Per l’esercizio della facoltà di riscatto totale con effetto a una delle date coincidenti con il 15° o 20° anniversario (in cui opera la garanzia di conservazione del capitale investito nella Componente di Gestione Separata) il Contraente potrà prenotare la richiesta nei tempi precisati nella tabella che segue in corrispondenza della data effetto prescelta:
TABELLA D
DATA DI PRENOTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RISCATTO | DATA EFFETTO DELLA RICHIESTA DI RISCATTO |
Nei 6 mesi antecedenti il 15° anniversario e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti lo stesso | 15° anniversario |
DATA DI PRENOTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RISCATTO | DATA EFFETTO DELLA RICHIESTA DI RISCATTO |
Nei 6 mesi antecedenti il 15° anniversario e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti lo stesso | 20° anniversario |
Nei suddetti periodi di prenotazione il Contraente potrà inoltre annullare la richiesta di riscatto e, conseguentemente, la prenotazione medesima.
La richiesta di Riscatto Totale, unitamente all’eventuale anzidetta prenotazione, o il loro ordine di annullamento, devono pervenire alla Compagnia – per iscritto, debitamente firmati dal Contraente medesimo – per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Compagnia, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx. La richiesta deve essere altresì corredata dalla documentazione prevista all’Art. 25.
In caso di riscatto, è possibile che l’importo ottenuto sia inferiore al capitale investito nella Componente di Gestione Separata.
La garanzia di conservazione del capitale investito nella Componente di Gestione Separata operante in caso di riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con il 15° o 20° anniversario della decorrenza, terrà conto delle liquidazioni a seguito di eventuali riscatti parziali richiesti precedentemente.
Riguardo al capitale investito nei Fondi, in caso di andamento sfavorevole del valore della Quota, il valore di riscatto potrebbe essere inferiore al capitale investito nei Fondi .
17.2 Riscatto Parziale Volontario
Il Riscatto Parziale Volontario non determina la risoluzione del contratto.
Il valore di ciascun Riscatto Parziale Volontario coincide con l’importo richiesto dal Contraente a tale titolo.
Il Contraente ha la facoltà di indicare nella propria richiesta la quota del capitale investito nella Componente di Gestione Separata e/o in ciascun Fondo Interno per le quali intende richiedere il riscatto, nel rispetto dei limiti minimi e massimi sulla componente relativa ai Fondi Interni di cui al successivo punto 3).
Ciascun Riscatto Parziale Volontario viene concesso nel rispetto dei seguenti limiti:
1. l’importo richiesto dal Contraente sia almeno pari a 2.500,00 euro;
2. la somma degli importi del capitale collegato alla Componente di Gestione Separata e del controvalore delle quote dei Fondi assegnate al contratto, che residua dopo l’operazione di Riscatto Parziale Volontario, non risulti inferiore a 7.500,00 euro;
3. il "Cumulo premi netti" riferibile alla Componente di Gestione Separata, che residua dopo l'operazione di Riscatto Parziale Volontario, risulti compreso tra il minimo del 10% e il massimo del 50% del Cumulo premi netti.
A seguito di riscatto parziale il controvalore residuo delle quote relative a ciascun Fondo, di cui risultano quote assegnate dopo detta operazione, non può risultare inferiore a 2.500,00 euro.
Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti, il riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia.
L’operazione di riscatto parziale comporta:
• la cancellazione dai Fondi di un numero di Quote il cui controvalore equivale all’importo proporzionalmente riscattato;
• la diminuzione del capitale rivalutato nella Componente di Gestione Separata per un importo pari al capitale proporzionalmente riscattato. Detto importo verrà ridotto dalle singole Gestioni Separate (rispettando la ripartizione predefinita tra le stesse).
Il riscatto parziale comporta inoltre il ricalcolo del capitale assicurato in caso di morte come definito all’Art. 1.1.
La richiesta di Riscatto Parziale Volontario deve pervenire alla Compagnia - per iscritto, debitamente firmata dal Contraente medesimo - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Compagnia, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx. La richiesta, che non necessita di prenotazione, deve essere altresì completa dell’indicazione circa l’importo di Riscatto Parziale Volontario, corredata dalla documentazione prevista all’Art. 25.
Art. 18 OPZIONE DECUMULO FINANZIARIO - RISCATTI PARZIALI PROGRAMMATI
All’atto della sottoscrizione del contratto, rendendo apposita dichiarazione riportata sul modulo di proposta - polizza, o successivamente, nel corso della durata contrattuale, il Contraente può richiedere l’attivazione del piano di Decumulo Finanziario che prevede l’erogazione - esclusivamente al Contraente medesimo ed in via automatica
- di Riscatti Parziali Programmati.
L’erogazione del primo Riscatto Parziale Programmato è fissata il giorno 10 - oppure il primo giorno lavorativo successivo - del secondo mese successivo a quello in cui cade la data di sottoscrizione del contratto o di pervenimento alla Società della richiesta di attivazione del piano di Decumulo Finanziario.
L’importo e la frequenza di erogazione sono scelti dal Contraente all’atto dell’attivazione del piano di Decumulo Finanziario nel rispetto dei parametri precisati nella Tabella E di seguito riportata e non possono subire modifiche.
Le date di erogazione di ciascun Riscatto Parziale Programmato successivo al primo sono fissate automaticamente, con riferimento alla data in cui viene corrisposto il primo, il giorno 10 del mese - oppure il primo giorno lavorativo successivo - in cui cadono le successive ricorrenze mensili, trimestrali, semestrali o annuali a seconda della frequenza di erogazione prescelta.
TABELLA E
IMPORTO MINIMO DI RISCATTO PARZIALE PROGRAMMATO | FREQUENZA EROGAZIONE |
800,00 euro | Annuale |
500,00 euro | Semestrale |
300,00 euro | Trimestrale |
100,00 euro | Mensile |
L’attivazione del piano di Decumulo Finanziario viene concessa a condizione che:
• non sia stata attivata l’Opzione Take Profit di cui al successivo Art. 19;
• l’importo dei Riscatti Parziali Programmati complessivamente corrisposti annualmente non risulti superiore al 15% del Cumulo premi netti quale definito al precedente Art. 7 e rilevato all’atto del pervenimento alla Società della richiesta di attivazione del piano di Decumulo Finanziario;
• l’importo del singolo Riscatto Parziale Programmato corrisposto non superi 15.000,00 euro.
Ciascun Riscatto Parziale Programmato:
1. viene corrisposto a condizione che l’Assicurato sia in vita;
2. non determina la risoluzione del contratto ed il valore ad esso relativo coincide con l’importo richiesto dal Contraente a tale titolo, nel rispetto dei parametri di cui alla precedente Tabella E;
3. viene effettuato attingendo dal capitale assicurato collegato alla Componente di Gestione Separata (rispettando la ripartizione predefinita tra le Gestioni Separate "Vera Stabilità" e "Orizzonte"), e dal capitale investito in ciascun Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto, in misura proporzionale;
4. determina la riduzione del capitale assicurato collegato alla Componente di Gestione Separata dell’importo pari al capitale riscattato parzialmente;
5. consiste nel disinvestimento di un numero di quote di ciascun Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto.
Ai fini della determinazione degli importi di cui ai precedenti punti 4) e 5), la Compagnia provvede:
• ad eseguire le medesime operazioni previste per il Riscatto Parziale Volontario, di cui all’Art.17, paragrafo 17.2, per il quale venga indicato soltanto l’importo richiesto (senza esplicitazione del capitale collegato alla Componente di Gestione Separata e/o a ciascun Fondo da cui attingere), ponendolo pari al valore del Riscatto Parziale Programmato medesimo utilizzando per le operazioni di calcolo il giorno di riferimento di cui al successivo Art. 12, lettera d). Solo in occasione del primo Riscatto Parziale Programmato, corrisposto all’atto dell’attivazione e dell’eventuale riattivazione del piano di Decumulo Finanziario, nel calcolo andranno ricomprese le spese di cui al precedente Art. 8, paragrafo 8.c, maggiorando di tali spese il valore del capitale riscattato parzialmente relativo alla Gestione Separata "Vera Stabilità";
• ad inibire, nella settimana che precede quella in cui cade la data di erogazione di ciascun Riscatto Parziale Programmato, ogni operazione in forza del contratto che comporti movimentazioni in entrata o in uscita, ad esclusione delle operazioni conseguenti al verificarsi dell’evento morte dell’Assicurato.
Il piano di Decumulo Finanziario si disattiva:
• in via automatica, a partire dalla data di erogazione del Riscatto Parziale Programmato coincidente o immediatamente successivo a quello in corso di pagamento, al verificarsi di uno dei seguenti eventi/condizioni:
(i) decesso dell’Assicurato;
(ii) riscatto totale del contratto, esercitato ai sensi del precedente Art. 17, paragrafo 17.1;
(iii) qualora, in coincidenza del giorno di riferimento di cui al successivo Art. 12, lettera d), l’importo che si ottiene sommando il valore raggiunto dal capitale assicurato collegato alla Componente di Gestione Separata al controvalore delle quote di ciascun Fondo assegnate al contratto risultasse inferiore all’importo del Riscatto Parziale Programmato richiesto;
• su richiesta del Contraente (disattivazione volontaria), a partire dalla data di erogazione del Riscatto Parziale Programmato immediatamente successivo a quello in corso di pagamento.
La riattivazione del piano di Decumulo Finanziario è consentita a seguito della sua disattivazione automatica, avvenuta al verificarsi della condizione di cui al precedente punto (iii), oppure della sua disattivazione volontaria e, in ogni caso, una sola volta nel corso della durata contrattuale, sempreché l’importo di cui al medesimo punto (iii) risulti superiore all’importo del Riscatto Parziale Programmato richiesto.
La riattivazione del piano di Decumulo Finanziario avverrà con il ripristino della corresponsione di ciascun Riscatto Parziale Programmato per importi e frequenze di erogazione che possono anche differire da quelli prescelti per l’attivazione. La scelta da parte del Contraente all’atto della riattivazione avviene comunque nel rispetto dei parametri di cui alla precedente Tabella E e non saranno concesse ulteriori modifiche.
L’erogazione dei Riscatti Parziali Programmati a seguito di riattivazione si effettuerà con le medesime modalità e sarà subordinata alle medesime condizioni previste per l’attivazione del piano di Decumulo Finanziario, considerando la richiesta di riattivazione in luogo della richiesta di attivazione.
Le richieste di attivazione, disattivazione volontaria o riattivazione devono pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmate dal Contraente medesimo - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx. Le richieste devono essere corredate dalla documentazione prevista al successivo Art. 25 ed essere altresì complete dell’indicazione dell’importo di Riscatto Parziale Programmato e della frequenza di erogazione nel caso di attivazione o riattivazione.
Art. 19 OPZIONE TAKE PROFIT - SWITCH AUTOMATICI
All’atto della sottoscrizione del contratto, rendendo apposita dichiarazione riportata sul modulo di proposta - polizza, il Contraente può richiedere l’attivazione dell'opzione Take Profit che prevede – annualmente – uno Switch Automatico verso la Componente di Gestione Separata (rispettando la ripartizione predefinita tra le Gestioni Separate "Vera Stabilità" e "Orizzonte"), finalizzato al consolidamento dell’eventuale plusvalenza realizzata dai Fondi Interni per i quali il Contraente ha attivato tale opzione, qualora quest'ultima sia pari o superiore alla soglia del 5%.
L'opzione Take Profit può essere attivata relativamente a ciascun Fondo Interno previsto dal contratto, ad eccezione di VeraVita Protetto 80.
Tale meccanismo opera annualmente, il primo giorno lavorativo della seconda settimana del mese di gennaio di ogni anno, a condizione che nell’intero anno solare precedente (anno di riferimento) non siano intervenute movimentazioni sul Fondo Interno per il quale è stata esercitata l'Opzione Take Profit (versamenti aggiuntivi e/o switch e/o Riscatti Parziali Volontari).
A tal fine la Compagnia, relativamente a ogni contratto, rileva la plusvalenza teorica (variazione del valore della Quota) realizzata nell’anno di riferimento.
Se tale plusvalenza teorica risultasse essere pari o maggiore alla soglia del 5%, la Compagnia procederà ad effettuare uno Switch Automatico (per un numero di quote pari, per controvalore, all’intera plusvalenza realizzata) dal Fondo Interno di riferimento verso la Componente di Gestione Separata (rispettando la ripartizione predefinita tra le Gestioni Separate "Vera Stabilità" e "Orizzonte").
In conseguenza dello svolgimento di tale attività, la Compagnia potrebbe modificare l’allocazione delle singole componenti di investimento vigenti nel contratto.
Non è richiesto al Contraente di fornire un preventivo assenso alle operazioni di Switch Automatico derivanti dall'attività relativa all’opzione Take Profit.
In caso di minusvalenza o di plusvalenza teorica inferiore al 5%, il meccanismo Take Profit non verrà attivato. L’importo minimo della plusvalenza da trasferire, per ogni singola operazione relativa al meccanismo di Take Profit, non potrà essere inferiore a 125,00 euro.
Per importi inferiori a 125,00 euro lo Switch Automatico non verrà effettuato.
Esempio di Take Profit:
Frequenza di rilevazione: annuale
Valore quota inizio periodo: € 10,00 Valore quota fine periodo: € 10,75
Variazione % rilevata nel periodo di osservazione: (10,75 / 10,00) - 1 = 7,50%
Trasferimento della plusvalenza, pari al prodotto tra il numero di quote e la differenza tra il valore quota, dal Fondo Interno alla Componente di Gestione Separata
Valore quota inizio periodo: € 10,00 Valore quota fine periodo: € 10,25
Variazione % rilevata nel periodo di osservazione: (10,25 / 10,00) - 1 = 2,50%
Nessun trasferimento dal Fondo Interno alla Componente di Gestione Separata in quanto la plusvalenza è inferiore al 5%
L’opzione Take Profit, qualora prescelta, inibirà la possibilità di attivare l’opzione Decumulo Finanziario (di cui
all'Art. 18).
Art. 20 OPZIONE DI CONVERSIONE IN UNA PRESTAZIONE IN FORMA DI RENDITA
Prima dell'esercizio del riscatto totale, il Contraente può chiedere che la somma corrispondente alla prestazione derivante dall’esercizio del riscatto totale di cui all’Art. 17.1, sia convertita in una delle prestazioni descritte ai punti A) e
B) che seguono.
Ciascuna delle tipologie di rendita può essere corrisposta a favore del Beneficiario designato, a scelta del Contraente, in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili posticipate.
L’importo della rendita sarà determinato al momento della richiesta dell’opzione in base all’età assicurativa dell’Assicurato, alle condizioni e ai tassi di opzione in vigore all’epoca della conversione.
Nel caso di scelta della rendita vitalizia reversibile, l’importo sarà determinato in base all’età assicurativa dell’Assicurato e della testa reversionaria, alle condizioni e ai tassi di opzione in vigore all’epoca della conversione.
La Compagnia fornisce per iscritto, non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Contraente, una sintesi di tutte le opzioni esercitabili, evidenziando i costi e le condizioni economiche.
La Compagnia si impegna a trasmettere al Contraente, prima dell’esercizio dell’opzione, il Set Informativo relativo ai prodotti assicurativi vita di interesse.
La rendita non è riscattabile durante il periodo della sua erogazione. La conversione in rendita viene concessa a condizione che:
• l’importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 euro annui;
• l’Assicurato all’epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.
La rendita iniziale di opzione si ottiene applicando alla prestazione da convertire, al netto degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente, il relativo coefficiente di conversione in vigore all’epoca della conversione, personalizzato in funzione dell’età dell’Assicurato (e dell’età del sopravvivente designato in caso di rendita reversibile).
SCELTE ESERCITABILI
X. Xxxxxxx annua vitalizia rivalutabile da corrispondere finché l’Assicurato è in vita
La Compagnia corrisponde una rendita finché l’Assicurato sarà in vita.
X. Xxxxxxx annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona
La Compagnia corrisponde una rendita finché l’Assicurato sarà in vita; successivamente la girerà, totalmente o parzialmente, a favore della testa reversionaria (indicata al momento della scelta di questa opzione) e fintantoché quest’ultima resterà in vita.
Art. 21 REGOLE DI PRIORITA'
Qualora, nel corso della durata contrattuale, il Contraente intenda effettuare contestualmente più di una delle operazioni di seguito indicate, la Società procederà secondo il seguente ordine cronologico:
I. Liquidazione del Riscatto Parziale Volontario, di cui al precedente Art. 17, paragrafo 17.2;
II. Trasferimento volontario (Switch volontario), di cui al precedente Art. 15;
III. Allocazione di eventuali premi aggiuntivi corrisposti, di cui al precedente Art. 7.
Art. 22 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come costituirlo in pegno in favore di un terzo o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia, dietro comunicazione scritta del Contraente inviata tramite il Soggetto Incaricato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto. La Compagnia invia al Contraente tale Appendice al Contratto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione trasmessa dallo stesso.
Nel caso di vincolo, le operazioni di liquidazione e di variazione contrattuale devono essere richieste dal Contraente e richiedono l’assenso scritto del vincolatario.
Nel caso di pegno, le operazioni di liquidazione devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente, mentre le operazioni di variazione contrattuale devono essere richieste dal Contraente con assenso scritto del creditore pignoratizio.
Art. 23 DUPLICATO DI POLIZZA
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato.
SEZIONE VII) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ
Art. 24 BENEFICIARI
Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni della Compagnia.
Il Contraente può revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata.
Il Contraente non può esercitare tale facoltà di revoca o modifica:
• dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
• dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di voler profittare del beneficio.
Non può altresì essere modificata la designazione da parte degli eredi dopo la morte del Contraente.
Inoltre, nel caso in cui il Contraente abbia optato per la rendita vitalizia reversibile, verificatosi il decesso dell’Assicurato, beneficiaria della prestazione diventa la Testa Reversionaria.
La designazione e l’eventuale revoca o modifica dei Beneficiari devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento, precisando i nuovi Beneficiari ed il contratto per il quale viene effettuata la designazione o la revoca/modifica. In caso di disposizione testamentaria, la designazione o variazione dei Beneficiari del contratto potrà essere altresì effettuata mediante attribuzione ai medesimi delle somme assicurate.
In caso di designazione o variazione dei Beneficiari comunicata per iscritto, la stessa dovrà essere debitamente firmata dal Contraente e resa nota alla Società per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX)
- Xxxxxx.
Art. 25 PAGAMENTI DELLA SOCIETA'
Per tutti i pagamenti della Compagnia, devono essere preventivamente consegnati alla stessa, per il tramite del competente Soggetto distributore oppure a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Compagnia, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx, i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l’eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità (vedi Allegato A).
Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell’obbligo di pagamento o l’individuazione degli aventi diritto o l’adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Compagnia richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.
La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla consegna da parte del Contraente o dei Beneficiari della documentazione completa indicata nell’Allegato A, al competente Soggetto distributore oppure inviata a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Compagnia, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) – Italia.
Se il pagamento non avviene entro questo termine, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Resta inteso che, ai fini della sussistenza dell’obbligo di pagamento, deve essere anche trascorsa utilmente la data coincidente con i rispettivi giorni di riferimento e, inoltre, deve essersi reso disponibile il relativo valore unitario delle quote del/i Fondo/i da adottare per le operazioni di disinvestimento quote, ai sensi dell'Art. 12.
SEZIONE VIII) DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO, LEGGE APPLICABILE, COMUNICAZIONI E FISCALITA'
Art. 26 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO
Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
• di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di
impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
• di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale di cui al precedente Art. 1, paragrafo 1.1, lettera a).
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
• di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
• di ridurre la somma dovuta di cui al precedente Art. 1, paragrafo 1.1, lettera b), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.
Art. 27 OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA E DEL CONTRAENTE, LEGGE APPLICABILE
Gli obblighi della Compagnia e del Contraente risultano esclusivamente dal contratto e dalle relative appendici da essi firmati. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalle relative appendici valgono le norme della legge italiana.
Art. 28 FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiedono o hanno eletto domicilio il Contraente o i Beneficiari ed aventi diritto.
Art. 29 TASSE E IMPOSTE
Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Art. 30 COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO ALLA COMPAGNIA
In caso di trasferimento di domicilio del Contraente e/o dell’Assicurato in un altro Stato, eventualmente intervenuto in corso di contratto, dovrà essere resa prontamente comunicazione alla Compagnia.
L’inosservanza di tale obbligo comporta inoltre il rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla Compagnia alla locale Autorità fiscale, a qualunque titolo, in conseguenza della mancata comunicazione.
Art. 31 VARIAZIONI CONTRATTUALI E COMUNICAZIONI IN CASO DI PERDITE
La Società si riserva di apportare al contratto le modifiche, che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.
Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività al Contraente e all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), con evidenza degli effetti sul contratto.
Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto del contratto, senza l’applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione delle modifiche da parte della Società – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Sede Legale della Società, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx.
In mancanza della comunicazione di riscatto da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.
Comunicazione in caso di perdite
La Società provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente, qualora, in corso di contratto, il controvalore delle Quote dallo stesso complessivamente detenute risulti inferiore di oltre il 30% rispetto ai premi investiti nel Fondo Interno, tenuto conto di eventuali versamenti e riscatti e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione sarà inviata per iscritto dalla Società entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento.
Art. 32 NUOVI FONDI INTERNI E FUSIONE TRA FONDI INTERNI
La Compagnia può istituire nuovi Fondi Interni oltre a quelli previsti da contratto, informandone preventivamente e per iscritto il Contraente.
Questi potrà investire nei Fondi Interni di nuova istituzione:
a. sottoscrivendo le loro Quote;
b. trasferendo le Quote già possedute in altri Fondi Interni indicati nel contratto o dalla Componente di Gestione Separata.
A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo Interno, o a seguito dell’eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo Interno eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l’efficiente gestione finanziaria dello stesso nell’interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno con altri Fondi Interni della Compagnia, purché aventi caratteristiche similari ed obiettivi di investimento omogenei, nei limiti e secondo le modalità indicate all’Art. 2 del Regolamento dei Fondi Mobiliari Interni.
GLOSSARIO
La consultazione del presente Glossario ha lo scopo di agevolare la comprensione dei termini tecnici presenti nei documenti che compongono il Set Informativo
Adeguamento delle prestazioni (e del relativo capitale assicurato): Attribuzione alle prestazioni di una parte del rendimento della Gestione separata, che può avere valore positivo o negativo, secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni di Assicurazione.
Adeguata verifica della clientela: Costituisce l'aspetto più importante ai fini di un’efficace azione preventiva di contrasto ai fenomeni criminali del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Questa attività prevede i seguenti adempimenti:
a. identificazione dei soggetti coinvolti nel rapporto assicurativo: - cliente (contraente) ed eventuale esecutore; - beneficiario ed eventuale esecutore (al momento della corresponsione della prestazione assicurativa); - eventuale titolare effettivo, cioè la persona fisica nell’interesse della quale è instaurato il rapporto assicurativo;
b. verifica dell'identità dei soggetti coinvolti nel rapporto, di cui al punto a., sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
c. acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo posto in essere;
d. esercizio di controllo costante nel corso del rapporto continuativo.
Allocazione: Ripartizione del capitale investito nella Gestione Separata e nei Fondi Interni collegati al presente contratto (c.d. sottostanti finanziari), sulla base dei quali viene determinato il capitale complessivo.
Appendice contrattuale (o di polizza): Documento che forma parte integrante del contratto, emesso anche successivamente alla conclusione dello stesso, per modificarne o integrarne alcuni aspetti in accordo tra Contraente e Compagnia.
Assicurato: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Assicurazione: Vedi "Contratto di assicurazione sulla vita".
Benchmark: Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Beneficiario: Persona fisica o giuridica designata in polizza dalla Contraente, che può coincidere o no con la Contraente stessa e con l’Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Capitale in caso di decesso: Prestazione devoluta al Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale.
Carenza: Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Se l’evento assicurato avviene in questo periodo, la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurativa.
Caricamento: Parte del premio che la Compagnia trattiene per far fronte agli oneri di acquisizione ed amministrazione del contratto.
Categoria: Classe in cui viene collocato il Fondo Interno a cui è collegata la polizza.
La categoria viene definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, come la giurisdizione dell’emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria).
Cessione, pegno, vincolo: Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso.
Commissione di performance: Commissione trattenuta dalla Compagnia nel caso in cui il rendimento finanziario delle quote a cui è collegato il contratto sia superiore ad una determinata soglia di rendimento prefissata nelle Condizioni di Assicurazione
Commissioni di gestione: Compensi pagati all’impresa di assicurazione mediate addebito diretto sul patrimonio del fondo interno/OICR ovvero mediante cancellazione di quote per remunerare l’attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del fondo interno/OICR e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espresse su base annua.
Compagnia (o Società o Impresa): Vera Xxxx X.x.X., xxpresa regolarmente autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa, definita anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Composizione del Fondo: Informazione sulle attività di investimento del Fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.
Composizione della Gestione Separata: Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata.
Comunicazione in caso di perdite: Comunicazione che la Compagnia invia al Contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.
Condizioni di Assicurazione: Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Conflitto di interessi: Insieme di tutte quelle situazioni in cui può esserci contrasto fra l’interesse della Compagnia e quello del Contraente.
CONSOB: La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) è un’autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all’efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.
Consolidamento: E' il meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti sul contratto, con la periodicità stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la maggiorazione delle prestazioni conseguente alla rivalutazione.
Contraente: E' la persona fisica o altro soggetto giuridico, che stipula il contratto con la Compagnia e si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l’Assicurato e/o con il Beneficiario.
Contratto di assicurazione sulla vita: Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Controvalore delle quote: L’importo ottenuto moltiplicando il valore della singola Quota per il numero delle Quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente a una determinata data.
Costo per trasferimento (Switch): Costo a carico del Contraente nel caso in cui richieda il trasferimento di parte o di tutte le Quote detenute in base al contratto ad altro Fondo Interno o alla Gestione Interna Separata, secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali.
Data di valorizzazione: Giorxx xxxorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della Quota del Fondo Interno stesso.
Dichiarazioni precontrattuali: Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione.
Documento Unico di Rendicontazione annuale (DUR): Documento con il quale la Compagnia fornisce al Contraente il riepilogo annuale:
• dell'importo dei costi e degli oneri a carico nell'anno di riferimento, con specifica indicazione della parte connessa al costo della distribuzione, nonché della relativa illustrazione con cui viene mostrato l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività del prodotto e;
• dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato.
Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre: il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti.
Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diversi, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.
Durata contrattuale: Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Esclusioni/Limitazioni: Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Età assicurativa: L’età dell’Assicurato espressa in anni interi, arrotondata all’anno successivo se dal compimento dell’anno sono decorsi più di sei mesi.
FATCA: Il Foreign Account Tax Compliance Act è una normativa fiscale americana – recepita in Italia dalla Legge, 18
Giugno 2015, n. 95 che ha ratificato e dato esecuzione all’accordo Intergovernativo siglato tra Italia e Stati Uniti il 10 Gennaio 2014 – che, al fine di contrastare l’evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo alla Compagnia obblighi di identificazione e classificazione dello Status o meno di cittadino/contribuente americano.
La Compagnia è quindi obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni e una autocertificazione sottoscritta dal contraente (se persona fisica) o dal rappresentante legale (per le persone giuridiche). La Compagnia è inoltre obbligata a effettuare attività di monitoraggio, al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate e, conseguentemente, al fisco statunitense (Internal Revenue Service - IRS).
Fondo interno: Fondo d’investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all’interno della società e gestito separatamente dalle altre attività della società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del Fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
Fondo Interno / OICR Protetto: Fondi nei quali è prevista l’adozione di particolari tecniche di gestione che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito o parte di esso, senza con ciò dar luogo ad una vera e propria garanzia di conservazione del capitale o di rendimento minimo prestata dalla Compagnia.
Gestione Separata: Fondo appositamente creato dalla Compagnia e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili.
Giorno di riferimento: Giorxx xxxorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo interno e conseguentemente del valore unitario delle quote del Fondo interno stesso definito nel Regolamento del Fondo.
Imposta sostitutiva: Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
Intermediario: Soggxxxx xxx esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposizione di contratti assicurativi, o presta assistenza e consulenza collegate a tale attività.
IVASS (ex ISVAP): L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con la legge
n. 135 del 7 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.
Ai sensi dell'art. 13, comma 42, della legge n. 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".
Limitazione di azioni esecutive o cautelari: Ai sensi dell’art. 1923 cod. civ. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Liquidazione: Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento Assicurato.
Mercati regolamentati: Per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla CONSOB nell’elenco previsto dall’art. 63, comma 2, ovvero nell’apposita sezione prevista dall’art. 67, comma 1, del D. Lgs. N. 58/98.
Modulo di Proposta - Polizza: Documento che forma parte integrante del contratto, in cui vengono raccolte le firme del Contraente, dell'Assicurato e della Compagnia, e riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicati e riassunti i principali elementi del contratto (durata, importi delle prestazioni, il premio ecc.).
OICVM/OICR: Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari/Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio. Si tratta di fondi comuni di investimento e di Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni.
Opzione da capitale in rendita vitalizia: Nell'ambito delle polizze vita è la clausola che consente la conversione del capitale da liquidare in una rendita vitalizia pagabile periodicamente per l'intera durata rimanente della vita dell’Assicurato.
Opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile: Conversione del capitale da liquidare in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l’Assicurato è in vita. Al decesso dell’Assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita.
Periodo di osservazione: Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Polizza: Documento che prova l’esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza caso morte: Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurativa al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato.
Polizza con partecipazione agli utili: Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni, quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.
Premio unico: Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del contratto.
Premio unico aggiuntivo (integrativo): Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
Prescrizione: Estinzione di un diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Prestazione assicurativa: Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Prestazione minima garantita: Valore minimo della prestazione assicurativa sotto il quale la stessa non può scendere.
Prodotto d’investimento assicurativo (o IBIP, Insurance Based Investment Product): Prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014; prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.
Quietanza: Documento che prova l’avvenuto pagamento (ad esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Compagnia al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dall’avente diritto alla Compagnia a fronte del pagamento della prestazione).
Quota: Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il Fondo Interno è virtualmente suddiviso (e nell’acquisto delle quali vengono impiegati i premi), al netto dei costi e delle eventuali garanzie di puro rischio, versati dal Contraente.
Rating o merito creditizio: È un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa privata) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Tale valutazione viene espressa da alcune agenzie internazionali indipendenti, che assegnano rating più elevati agli emittenti che offrono alte garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l’emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto Investment Grade.
Recesso: Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Regime di capitalizzazione composta: Modalità di calcolo nel quale gli interessi relativi a ogni periodo di capitalizzazione non vengono scorporati dal capitale, ma producono essi stessi ulteriori interessi.
Regolamento del Fondo Interno: L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano il Fondo d’investimento Interno, e che includono informazioni sui contorni dell’attività di gestione, la politica d’investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo quali ad esempio la categoria e il benchmark di riferimento.
Regolamento della Gestione Separata: L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la Gestione Separata.
Rendiconto annuale della Gestione Separata: Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.
Rendimento finanziario: Risultato finanziario della Gestione Separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
Rendimento minimo trattenuto: Rendimento finanziario fisso che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della Gestione Separata.
Rendita: Somma in forma periodica, pagabile dalla Compagnia in corrispondenza di determinati periodi in virtù del tipo di opzione, se contrattualmente prevista, esercitata dal Contraente.
Revoca: Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Ricorrenza annuale: L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Rilevanza degli investimenti: Termini di rilevanza (vedi tabella seguente) indicativi delle strategie gestionali del fondo
interno/OICR, posti i limiti definiti nel Regolamento di gestione.
Definizione | Controvalore dell’investimento rispetto al totale dell’attivo del fondo |
Principale | Maggiore del 70% |
Prevalente | Compreso tra il 50% e il 70% |
Significativo | Compreso tra il 30% e il 50% |
Contenuto | Compreso tra il 10% e il 30% |
Residuale | Minore del 10% |
Riscatto parziale: Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.
Riscatto parziale programmato: Facoltà del Contraente di richiedere l’attivazione di un piano che prevede l’erogazione periodica in via automatica di una parte del valore maturato sul contratto, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
Riscatto totale: Facoltà del Contraente di risolvere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
Rischio demografico: Riscxxx xxx si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita.
Rivalutazione: Maggiorazione delle prestazioni assicurative attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Separata, secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.
Rivalutazione minima garantita: Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurative ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni
Set Informativo: L’insieme dei documenti che sono predisposti e consegnati al Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito internet dell’Impresa, composto da:
a. il documento informativo per i prodotti di investimento, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID);
b. il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP);
c. le Condizioni di Assicurazione, comprensive del glossario;
d. il modulo di proposta.
Sinistro: Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
Società (di assicurazione): Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Società di revisione: Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata.
Soggetto distributore: Intermediario incaricato dalla Compagnia alla distribuzione del prodotto.
Sostituto d'imposta: Soggxxxx xxxligato, all’atto della corresponsione di emolumenti, all’effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
Strumento derivato: Strumento finanziario (o attività finanziaria) il cui valore è collegato al prezzo di mercato di uno strumento sottostante: dipende, pertanto, da altre variabili sottostanti, spesso rappresentate dal prezzo di strumenti finanziari negoziabili. Rientrano in questa categoria strumenti finanziari quali ad esempio le opzioni, i futures e gli swaps.
Switch: Operazione con la quale il Contraente richiede di trasferire ad altro Fondo Interno o alla Gestione Interna Separata una parte o la totalità delle Quote investite in un determinato fondo Interno, e attribuite al contratto.
Tasso di rendimento minimo garantito: Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali (tasso tecnico) oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata,
oppure riconosciuto al verificarsi dell’evento previsto dal contratto o in caso di riscatto secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
Testa reversionaria: Termine legale che indica la “seconda testa”, cioè la persona sopravvivente designata dal Contraente per la corresponsione di una rendita vitalizia.
Tipologia di gestione del Fondo Interno / OICR: La tipologia di gestione del fondo interno/OICR dipende dalla politica di investimento che lo caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: “flessibile”, “a benchmark” e “a obiettivo di rendimento/protetta”. La tipologia di gestione “flessibile” deve essere utilizzata per fondi interni/OICR la cui politica di investimento presenta un’ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione “a benchmark” per i fondi interni/OICR la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione “a obiettivo di rendimento/protetta” per i fondi interni/OICR la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell’investimento finanziario.
Valore complessivo del fondo interno: Valore ottenuto sommando le attività presenti nel Fondo Interno (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).
Valore del patrimonio netto (c.d. NAV): Valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo interno, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.
Valore della quota/azione (c.d. uNAV): Valore unitario della quota/azione di un fondo interno/OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno/OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.
Volatilità: Indicatore statistico che esprime il grado di variabilità dei prezzi o l’ampiezza delle oscillazioni subite dal prezzo di uno strumento finanziario. Indica parte del rischio che si assume quando si effettua un investimento; quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l’aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.
Allegato A - Cosa fare in caso di evento
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA COMPAGNIA IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO TRAMITE IL COMPETENTE SOGGETTO DISTRIBUTORE O DIRETTAMENTE ALLA SOCIETA’ A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA
Evento | Documentazione |
Recesso dal contratto | • richiesta sottoscritta dal Contraente; • fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente. |
Riscatto totale / Riscatto parziale | • richiesta presentata e sottoscritta dal Contraente; • certificato di esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente; • fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale; • fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente. |
Decesso | • richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto; • fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale; • fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario; • certificato di morte dell’Assicurato (con indicazione della data di nascita) rilasciato dal Comune; • relazione medica dettagliata redatta dall’ultimo medico curante sulle cause del decesso con indicato quando sono sorti gli eventuali primi sintomi o copia della cartella clinica; • atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicata la presenza o meno di testamento (per capitali non superiori a 100.000,00 euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e contenente: in presenza di testamento: copia del verbale di pubblicazione del testamento completo degli allegati previsti; l’attestazione che il testamento pubblicato è l’ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, nonché le generalità e il grado di parentela degli eredi legittimi o degli eredi testamentari. in assenza di testamento: le generalità e il grado di parentela degli eredi |
Evento | Documentazione |
legittimi dell’Assicurato (se sono i Beneficiari designati in polizza). • in caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione; • in caso di decesso conseguente a incidente stradale, infortunio, suicidio o omicidio, copia del verbale dell’Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo dell’evento ed eventuale documentazione di chiusura inchiesta rilasciata dalla Procura competente al fine di consentire alla Compagnia di valutare l’operatività della garanzia. |
Devono essere presentati i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l’eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità.
La Compagnia, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. verbale 118, verbale dell’autopsia ove eseguita, ecc.), che risulti motivata da particolari esigenze istruttorie, ovvero necessaria per la liquidazione della prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.).
Oltre alla documentazione di cui sopra, gli aventi diritto dovranno compilare e sottoscrivere il modulo per l’identificazione e adeguata verifica della clientela, nonché il modulo per l’informativa in materia di protezione dei dati personali e i modelli FATCA/CRS
Regolamento della Gestione Separata VERA STABILITÀ
Art. 1 Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Xxxx Xxxx, che viene contraddistinta con il nome Xxxx Xxxxxxxxx. La gestione Xxxx Xxxxxxxxx è attuata in modo conforme alla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011, come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018.
Art. 2 La valuta di denominazione della gestione Vera Stabilità è l’Euro.
Art. 3 Il rendimento annuo della gestione Xxxx Xxxxxxxxx viene calcolato al termine di ciascun mese dell’esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi.
Art. 4 Obiettivi e politiche di investimento:
a) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: si indicano di seguito gli strumenti finanziari ammessi e i relativi limiti e condizioni di investimento, fatti salvi i limiti previsti dalle norme pro tempore in vigore, che comprendono:
• titoli di stato, obbligazioni a tasso fisso o variabile e depositi bancari: i titoli di stato, le obbligazioni (incluse cartolarizzazioni), i depositi bancari e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al 100% del portafoglio. È compreso in tale limite l’investimento indiretto tramite quote di OICVM;
• azioni: le azioni, i warrant, le obbligazioni convertibili e gli altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali, sono permessi fino al limite del 20% del portafoglio, compreso l’investimento indiretto tramite quote di OICVM;
• immobili e FIA immobiliari: sono ammessi nel limite massimo del 25%;
• FIA aperti e chiusi, come ad esempio fondi infrastrutturali, fondi di Private Equity, Private Debt e Private Loans, fino ad un massimo del 25%.
La scelta delle categorie di investimento dovrà inoltre tenere in considerazione le seguenti limitazioni:
• aree geografiche: gli investimenti sono appartenenti alle categorie di investimento emesse da soggetti appartenenti all'area euro. Gli investimenti in categorie di investimento emesse da soggetti non appartenenti all'area euro sono limitati a una quota massima del 40% di ciascun portafoglio come sopra identificato;
• valuta: gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio fino ad un massimo del 10%.
Politiche di investimento: la politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti.
Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.
Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l’evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell’analisi dell’affidabilità degli emittenti.
La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull’analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).
b) La gestione separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.
c) Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati o prodotti strutturati al fine di:
• salvaguardare il valore delle attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari;
• ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie.
L’eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto delle condizioni per l’utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche e in materia di presidio e controllo dell’attività posta in essere.
d) Secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, qualora vengano impiegati strumenti derivati disponibili su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione per attuare strategie di copertura dei rischi di titoli iscritti nella gestione separata con scadenze inferiori di quelle dei titoli oggetto di copertura, si prevede la costituzione di un c.d. “fondo derivati” per il rinvio dell’attribuzione degli utili o delle perdite associati alla chiusura periodica dello strumento derivato fino alla
chiusura complessiva dell’operazione di copertura.
Tale rinvio dell’attribuzione degli utili o delle perdite rappresenta una deroga alle normali regole di determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata di cui al successivo punto 10 e 10.bis ed è effettuata nel rispetto dei limiti e delle tutele previste dal citato Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011, art. 7-quater.
Art. 5 La gestione Xxxx Xxxxxxxxx è dedicata a contratti a prestazioni rivalutabili. La gestione Xxxx Xxxxxxxxx non è dedicata ad un particolare segmento di clientela.
Art. 6 Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione Xxxx Xxxxxxxxx.
Art. 7 Esiste la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento, derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente. Modifiche al regolamento potranno essere effettuate anche a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l’assicurato.
Art. 8 Sulla gestione Xxxx Xxxxxxxxx possono gravare unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla Società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Art. 9 Il rendimento della gestione Xxxx Xxxxxxxxx beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
Art. 10 Il tasso medio di rendimento annuo della gestione Xxxx Xxxxxxxxx si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione Xxxx Xxxxxxxxx, di competenza del periodo indicato al punto 3, al valore medio della gestione Vera Stabilità nello stesso periodo.
Nel risultato finanziario della gestione Xxxx Xxxxxxxxx, al lordo delle ritenute di acconto fiscale, sono compresi i proventi finanziari di competenza dell’esercizio – comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza – gli utili e le perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione Xxxx Xxxxxxxxx, – tenuto conto di quanto previsto al successivo punto 10bis – comprensivi degli utili e dei proventi di cui al precedente punto 9 e dall’eventuale utilizzo del “fondo derivati” così come descritto nell’Art. 4 comma d).
Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione e con le modalità indicate nel successivo punto 10bis.
Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione Vera Stabilità e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella gestione Vera Stabilità per i beni già di proprietà della Compagnia.
Per valore medio della gestione Xxxx Xxxxxxxxx si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione Xxxx Xxxxxxxxx.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione Vera Stabilità ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione Vera Stabilità.
L’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell’anno precedente fino al 31 ottobre dell’anno successivo.
Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della gestione Xxxx Xxxxxxxxx sono determinate sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.
10bis - Secondo quanto previsto dall’art. 7-bis e 7-ter del Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, viene costituita una riserva “fondo utili” in cui vengono accantonate tutte le plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione.
Il risultato finanziario di cui al precedente punto 10 è pertanto diminuito dell’intero importo delle plusvalenze nette realizzate e accantonate al fondo utili e aumentato della quota del fondo utili che l’impresa, nel miglior interesse degli assicurati e nel rispetto delle tutele previste dal citato Regolamento IVASS, stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione.
Il fondo utili ha natura di riserva matematica e confluisce tra le risorse della gestione separata.
Art. 11 È ammessa la possibilità di scissione o fusione della gestione Vera Stabilità con altre gestioni separate della Compagnia ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) rispetto delle disposizioni previste dall’art. 5, comma 6 del Regolamento IVASS n. 38 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, dal Provvedimento IVASS n. 2472 del 10 novembre 2006, dal Regolamento IVASS n.14 del 18 febbraio 2008 e dal D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive eventuali modifiche;
b) l'operazione persegua l'interesse dei Contraenti coinvolti nell’operazione;
c) le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione siano similari;
d) le politiche di investimento delle gestioni separate siano omogenee;
e) il passaggio tra la precedente gestione e la nuova gestione avvenga senza oneri o spese per i Contraenti;
f) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione delle gestioni separate.
In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti della gestione Xxxx Xxxxxxxxx circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
i) le motivazioni dell’operazione;
ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento delle gestioni separate interessate all’operazione e sul regime delle commissioni;
iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell’operazione;
iv) la composizione sintetica delle gestioni separate interessate all’operazione.
La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo regolamento della gestione separata cui è collegato il presente contratto, derivante dall’operazione, che costituirà parte integrante del contratto medesimo.
Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto o di trasferimento del contratto, senza l’applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Compagnia delle modifiche che intende apportare – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Compagnia.
La comunicazione di riscatto o di trasferimento pervenuta alla Compagnia successivamente alla scadenza del suddetto termine, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.
Qualora il Contraente non eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.
Art. 12 La gestione Vera Stabilità è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all’albo di cui al D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, la quale attesta la rispondenza della gestione Vera Stabilità al presente regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione Xxxx Xxxxxxxxx, il rendimento annuo della stessa quale descritto al punto 10 e l’adeguatezza dell’ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.
Art. 13 Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
Regolamento della Gestione Separata ORIZZONTE
Art. 1 Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome Gestione Separata “ORIZZONTE” (di seguito “Gestione Separata”) e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38.
Il regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali.
Art. 2 La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’euro.
Art. 3 L’attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata competono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.
Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa.
La gestione finanziaria della Gestione Separata è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, senza tuttavia escludere l’utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della normativa vigente.
Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.
Di seguito si evidenziano le tipologie d’investimento maggiormente significative in cui si intendono investire le risorse. Titoli di debito:
• Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea o appartenenti all’Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);
• Corporate (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea o appartenenti all’Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata);
• Fondi obbligazionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto obbligazionario).
Titoli di capitale:
• Azioni negoziate su mercati regolamentati;
• Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario).
Investimenti monetari
• Depositi bancari;
• Pronti contro termine;
• Fondi monetari.
Al fine di contenere l’esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.
Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l’esposizione massima ai titoli corporate è del 75%. Complessivamente l’esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%.
I titoli corporate devono avere rating, assegnato da Standard & Poor’s o equivalente, superiore o uguale all’investment grade; si precisa che, qualora le primarie agenzie quali Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità sia possibile utilizzare il rating attribuito all’emittente degli strumenti finanziari stessi.
Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 10% del portafoglio obbligazionario. Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio (titoli di capitale) si precisa che l’esposizione azionaria non dovrà essere superiore al 25% del portafoglio. Sono ammessi investimenti in titoli azionari non quotati per una percentuale non superiore al 2% del portafoglio.
E’ prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 10% del portafoglio.
E’ prevista la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché fondi riservati e speculativi) nel limite massimo del 10% del portafoglio.
La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle
attività finanziarie presenti nella gestione stessa.
La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche.
Nell’ambito della politica d’investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi da suddette controparti.
La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:
• Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo dello 10%;
• Obbligazioni: fino ad un massimo dello 2%.
Art. 4 Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione Separata.
Art. 5 Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Art. 6 Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
Art. 7 Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all’esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione 1 gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre.
Inoltre, ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.
Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l’esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di quell’esercizio, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.
Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità.
Nel primo anno di vita della Gestione Separata, quando non sono ancora disponibili 12 mesi di osservazione, il tasso percentuale di rendimento annualizzato verrà calcolato sulla base della giacenza media delle attività di detto minor periodo.
Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati all’art. 6 che precede. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui all’art. 5 che precede ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo considerato degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
Art. 8 La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all’Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata stessa al presente regolamento.
Art. 9 Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.
La Società si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Speciali della Società stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell’interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l’operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell’operazione stessa.
Regolamento del Fondo Interno VERAVITA 15
Art. 1 – Costituzione e denominazione del Fondo interno
Xxxx Xxxx S.p.A. (la Società) ha costituito, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, il fondo interno denominato VeraVita 15 (il Fondo). Il Fondo costituisce patrimonio separato dalle altre attività della Società.
Art. 2 – Fusione tra Fondi interni
A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo, o a seguito dell’eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l’efficiente gestione finanziaria dello stesso nell’interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo con altri fondi interni della Società, purché aventi caratteristiche similari ed obiettivi di investimento omogenei al Fondo.
In tal caso, la Società informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
i) le motivazioni dell’operazione di fusione;
ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell’operazione di fusione;
iv) l’indicazione dei criteri seguiti per l’attribuzione delle Quote del nuovo Fondo interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
v) la composizione sintetica dei Fondi interni interessati alla fusione.
Le operazioni di fusione dovranno tener conto dell’interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del loro investimento in senso meno favorevole ad essi.
La Società provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.
La Società provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il regolamento del nuovo fondo derivante dall’operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto di assicurazione.
Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione, a seguito delle operazioni di cui al presente articolo.
Art. 3 – Nuovi Fondi interni
La Società ha la facoltà di istituire nuovi Fondi interni in aggiunta a quelli previsti dal contratto di assicurazione. La Società informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l’istituzione di nuovi Fondi interni.
Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi interni indicati dal contratto di assicurazione.
La Società si obbliga alla consegna di un estratto del set informativo aggiornato unitamente al Regolamento del nuovo Fondo interno o dei nuovi Fondi interni.
Art. 4 – Obiettivi, caratteristiche, criteri di investimento del Fondo e Rischi
La Società può investire il patrimonio del Fondo negli attivi di seguito elencati, ed in ogni caso conformemente a quanto indicato nel Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche e nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 relativa alle polizze unit- linked, e successive modifiche, come applicabili.
Il Fondo presenta le seguenti caratteristiche:
a) Data di istituzione del Fondo: 05/11/2018 o alla prima data utile successiva in cui saranno investiti i premi per effetto della sottoscrizione dei contratti collegati al Fondo medesimo;
b) Categoria: Flessibile;
c) Valuta: Euro;
d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Società non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo;
e) Composizione: le attività conferite al Fondo potranno essere investite in:
• titoli di Stato;
• titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del loro valore nominale;
• titoli azionari;
• strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei, secondo quanto previsto dalla normativa IVASS;
• titoli strutturati e altri strumenti ibridi, che rispettino le disposizioni della normativa IVASS;
• quote di Fondi Comuni di Investimento, SICAV ed ETF (di seguito “OICR”) - diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi - anche per la totalità delle attività conferite al Fondo;
• strumenti monetari con scadenza non superiore a sei mesi.
Il Fondo può investire in attivi di natura obbligazionaria e azionaria, nonché OICR, denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, con il limite massimo del 15% del controvalore complessivo per la componente azionaria.
Per la parte del Fondo costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall’Euro, è prevista l’esposizione al rischio di cambio.
Gli OICR presenti nel Fondo saranno in linea con le caratteristiche proprie del Fondo stesso;
f) La Società investirà per un minimo del 50% fino ad un massimo del 100% del totale attivi in OICR gestiti da Anima Sgr. Il Fondo potrà altresì investire in OICR di altre società di gestione del risparmio, per una percentuale massima di investimento non superiore al 50% del totale degli attivi del Fondo medesimo, fermi i limiti ed il rispetto dei principi posti dalla regolamentazione IVASS.
La Società ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e più in generale, ha la facoltà di assumere, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l’interesse dei Contraenti nel rispetto del Regolamento e della regolamentazione IVASS applicabile;
g) L’obiettivo del Fondo consiste nella costruzione di un portafoglio obbligazionario costituito fino al 100% da OICR obbligazionari, di qualsiasi tipologia (es. governativi, societari e emergenti), integrato con scelte tattiche implementate anche attraverso l’utilizzo di OICR obbligazionari flessibili e OICR azionari, bilanciati e flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria (questi ultimi entro il limite del 15%). Lo stile di gestione è attivo con possibilità di diversificare opportunamente gli investimenti nel rispetto delle caratteristiche e dei limiti definiti nella politica;
h) La politica di investimento perseguita dal Fondo, nonché la flessibilità che caratterizza la gestione, non consentono alla Società di individuare un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il rendimento del Fondo a cui sono collegate le prestazioni assicurative. La volatilità media annua attesa della Quota ritenuta accettabile è pari al 5,00% ed è ottenuta sulla base della serie storica, dei parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime e da un’analisi della politica di investimento del fondo stesso.
L’obiettivo della Società è di massimizzare il rendimento del Fondo;
i) Fondo ad accumulazione dei proventi;
j) La Società determina ogni settimana il valore unitario della quota.
In relazione al Fondo non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Società (c.d. OICR “collegati”).
La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, sia allo scopo di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, che a fini di copertura.
La regolamentazione assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.
La Società prevede di affidare le scelte di investimento relative al Fondo ad Anima Sgr, intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Società.
In tal caso, è comunque prevista l’esclusiva responsabilità della Società nei confronti degli assicurati per l’attività di gestione del Fondo.
Rischi
In merito ai principali rischi associati all’investimento si rimanda a quanto riportato nel set informativo.
Art. 5 – Costi gravanti sul Fondo
Sul Fondo gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo e di conseguenza del valore unitario della quota.
1. Commissioni di Gestione
VeraVita 15
Tipologia | Percentuale |
Commissioni di gestione | 1,45% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente |
Commissioni per la garanzia di prestazione minima | Non previste |
Tipologia | Percentuale |
Commissioni di overperformance | Non previste |
2. Commissioni applicate dalle società di gestione di OICR sottostanti al Fondo
Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo, prevedono le seguenti commissioni massime:
Tipologia di costo degli OICR sottostanti | Percentuale |
Oneri di sottoscrizione e di rimborso | Non previsti |
Commissioni di gestione annue | Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR. |
Commissioni di overperformance | Xxxxxxx 30% dell’eventuale differenza positiva tra la performance dell’OICR e l’obiettivo di gestione (benchmark, obiettivo di rendimento, massimo valore assoluto o relativo registrato dal fondo, a seconda dei casi) |
La Società incrementerà il patrimonio del Fondo di un importo pari alle utilità pattuite e ricevute dalle società di gestione degli OICR oggetto di investimento, secondo quanto riportato nel set informativo. Per la quantificazione di tali utilità si rinvia al rendiconto annuale del Fondo.
3. Ulteriori spese gravanti sul fondo
• Spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo;
• i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
• spese di pubblicazione del valore delle quote;
• spese di revisione e certificazione del Fondo;
• le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo.
Se previsti dalla normativa, possono infine gravare gli oneri relativi al contributo di vigilanza, che la Società è tenuta a versare annualmente all’IVASS.
I costi indicati sub 1, 2 e 3, sono imputati al Fondo con conseguente diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all’Art. 7.
Art. 6 – Criteri per la determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo
Il Valore Complessivo Netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività e delle spese inerenti al Fondo, e ad esso imputate, di cui al precedente Art. 5 (il Valore Complessivo Netto del Fondo).
La Società calcola settimanalmente il Valore Complessivo Netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:
• per l’individuazione quantitativa delle attività, si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la “posizione netta di liquidità”;
• qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi, prima dell’orario di chiusura, delle Borse di quotazione di riferimento delle attività finanziarie in cui investe il Fondo, la Società si trovi nelle condizioni di non poter procedere alla valorizzazione delle Quote del Fondo, verrà preso, come Giorno di riferimento per la valorizzazione, relativamente alle Borse interessate, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili sulle medesime Borse di riferimento le quotazioni di dette attività finanziarie.
Ai fini della determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:
• le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
• gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
• gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d’acconto;
• i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex- cedola;
• l’immissione e il prelievo delle Quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali di assicurazione e secondo il principio della competenza temporale;
• i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di mercato rilevato il Giorno di riferimento del calcolo;
• i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
• le quote di un OICR presente nel Fondo vengono valorizzate sulla base dell’ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della Quota del Fondo;
• per i valori mobiliari con valorizzazioni disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l’ultimo valore disponibile;
• la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il Giorno di riferimento del calcolo;
• il numerario è computato al nominale;
• gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo concorrono ad incrementare il valore del Fondo stesso a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Società potrà presumibilmente realizzarli;
• le eventuali retrocessioni di una percentuale delle commissioni di gestione, riconosciute dai gestori in relazione agli OICR presenti nel Fondo, concorrono a incrementare il valore del Fondo stesso.
Art. 7 – Valore unitario della Quota e sua pubblicazione
Il valore unitario di ogni Quota è determinato dalla Società il primo giorno lavorativo della Società stessa successivo al lunedì di ogni settimana (la Data di valorizzazione), dividendo il Valore Complessivo Netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 6, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio del Fondo (tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota), entrambi riferiti al suddetto lunedì (il Giorno di riferimento).
Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Alla data di costituzione del Fondo, il valore unitario della quota è convenzionalmente fissato ad Euro 10,00.
Art. 8 – Revisione contabile del Fondo
La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui al d. lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, secondo quanto riportato nel set informativo.
La società di revisione accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della quota.
Art. 9 – Modifiche al Regolamento
La Società si riserva la facoltà di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.
Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all’IVASS, con evidenza degli effetti sul Contraente, e comunicate a quest’ultimo.
È fatto comunque salvo il diritto di riscatto del Contraente dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto nelle condizioni contrattuali di assicurazione.
Regolamento del Fondo Interno VERAVITA 50
Art. 1 – Costituzione e denominazione del Fondo interno
Xxxx Xxxx S.p.A. (la Società) ha costituito, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, il fondo interno denominato VeraVita 50 (il Fondo). Il Fondo costituisce patrimonio separato dalle altre attività della Società.
Art. 2 – Fusione tra Fondi interni
A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo, o a seguito dell’eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l’efficiente gestione finanziaria dello stesso nell’interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo con altri fondi interni della Società, purché aventi caratteristiche similari ed obiettivi di investimento omogenei al Fondo.
In tal caso, la Società informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
i) le motivazioni dell’operazione di fusione;
ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell’operazione di fusione;
iv) l’indicazione dei criteri seguiti per l’attribuzione delle Quote del nuovo Fondo interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
v) la composizione sintetica dei Fondi interni interessati alla fusione.
Le operazioni di fusione dovranno tener conto dell’interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del loro investimento in senso meno favorevole ad essi.
La Società provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.
La Società provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il regolamento del nuovo fondo derivante dall’operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto di assicurazione.
Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione, a seguito delle operazioni di cui al presente articolo.
Art. 3 – Nuovi Fondi interni
La Società ha la facoltà di istituire nuovi Fondi interni in aggiunta a quelli previsti dal contratto di assicurazione. La Società informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l’istituzione di nuovi Fondi interni.
Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi interni indicati dal contratto di assicurazione.
La Società si obbliga alla consegna di un estratto del set informativo aggiornato unitamente al Regolamento del nuovo Fondo interno o dei nuovi Fondi interni.
Art. 4 – Obiettivi, caratteristiche, criteri di investimento del Fondo e Rischi
La Società può investire il patrimonio del Fondo negli attivi di seguito elencati, ed in ogni caso conformemente a quanto indicato nel Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche e nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 relativa alle polizze unit- linked, e successive modifiche, come applicabili.
Il Fondo presenta le seguenti caratteristiche:
a) Data di istituzione del Fondo: 05/11/2018 o alla prima data utile successiva in cui saranno investiti i premi per effetto della sottoscrizione dei contratti collegati al Fondo medesimo;
b) Categoria: Flessibile;
c) Valuta: Euro;
d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Società non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo;
e) Composizione: le attività conferite al Fondo potranno essere investite in:
• titoli di Stato;
• titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del loro valore nominale;
• titoli azionari;
• strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei, secondo quanto previsto dalla normativa IVASS;
• titoli strutturati e altri strumenti ibridi, che rispettino le disposizioni della normativa IVASS;
• quote di Fondi Comuni di Investimento, SICAV ed ETF (di seguito “OICR”) - diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi - anche per la totalità delle attività conferite al Fondo;
• strumenti monetari con scadenza non superiore a sei mesi.
Il Fondo può investire in attivi di natura obbligazionaria e azionaria, nonché OICR, denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, con il limite massimo del 50% del controvalore complessivo per la componente azionaria.
Per la parte del Fondo costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall’Euro, è prevista l’esposizione al rischio di cambio.
Gli OICR presenti nel Fondo saranno in linea con le caratteristiche proprie del Fondo stesso;
f) La Società investirà per un minimo del 50% fino ad un massimo del 100% del totale attivi in OICR gestiti da Anima Sgr. Il Fondo potrà altresì investire in OICR di altre società di gestione del risparmio, per una percentuale massima di investimento non superiore al 50% del totale degli attivi del Fondo medesimo, fermi i limiti ed il rispetto dei principi posti dalla regolamentazione IVASS.
La Società ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e più in generale, ha la facoltà di assumere, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l’interesse dei Contraenti nel rispetto del Regolamento e della regolamentazione IVASS applicabile;
g) L’obiettivo del Fondo consiste nella costruzione di un portafoglio bilanciato con un range di strumenti azionari tra il 40% e il 50% (costituiti in parti di OICR azionari, bilanciati e flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria) e la parte restante in OICR obbligazionari di qualsiasi natura. Lo stile di gestione è attivo con possibilità di diversificare opportunamente gli investimenti nel rispetto delle caratteristiche e dei limiti definiti nella politica;
h) La politica di investimento perseguita dal Fondo, nonché la flessibilità che caratterizza la gestione, non consentono alla Società di individuare un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il rendimento del Fondo a cui sono collegate le prestazioni assicurative. La volatilità media annua attesa della Quota ritenuta accettabile è pari al 10,00% ed è ottenuta sulla base della serie storica, dei parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime e da un’analisi della politica di investimento del fondo stesso.
L’obiettivo della Società è di massimizzare il rendimento del Fondo;
i) Fondo ad accumulazione dei proventi;
j) La Società determina ogni settimana il valore unitario della quota.
In relazione al Fondo non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Società (c.d. OICR “collegati”).
La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, sia allo scopo di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, che a fini di copertura.
La regolamentazione assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.
La Società prevede di affidare le scelte di investimento relative al Fondo ad Anima Sgr, intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Società.
In tal caso, è comunque prevista l’esclusiva responsabilità della Società nei confronti degli assicurati per l’attività di gestione del Fondo.
Rischi
In merito ai principali rischi associati all’investimento si rimanda a quanto riportato nel set informativo.
Art. 5 – Costi gravanti sul Fondo
Sul Fondo gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo e di conseguenza del valore unitario della quota.
1. Commissioni di Gestione
VeraVita 50
Tipologia | Percentuale |
Commissioni di gestione | 1,70% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente |
Commissioni per la garanzia di prestazione minima | Non previste |
Commissioni di overperformance | Non previste |
2. Commissioni applicate dalle società di gestione di OICR sottostanti al Fondo
Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo, prevedono le seguenti commissioni massime:
Tipologia di costo degli OICR sottostanti | Percentuale |
Oneri di sottoscrizione e di rimborso | Non previsti |
Commissioni di gestione annue | Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR. |
Commissioni di overperformance | Xxxxxxx 30% dell’eventuale differenza positiva tra la performance dell’OICR e l’obiettivo di gestione (benchmark, obiettivo di rendimento, massimo valore assoluto o relativo registrato dal fondo, a seconda dei casi) |
La Società incrementerà il patrimonio del Fondo di un importo pari alle utilità pattuite e ricevute dalle società di gestione degli OICR oggetto di investimento, secondo quanto riportato nel set informativo. Per la quantificazione di tali utilità si rinvia al rendiconto annuale del Fondo.
3. Ulteriori costi gravanti sul fondo
• Spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo;
• i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
• spese di pubblicazione del valore delle quote;
• spese di revisione e certificazione del Fondo;
• le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo.
Se previsti dalla normativa, possono infine gravare gli oneri relativi al contributo di vigilanza, che la Società è tenuta a versare annualmente all’IVASS.
I costi indicati sub 1, 2 e 3, sono imputati al Fondo con conseguente diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della quota di cui all’Art. 7.
Art. 6 – Criteri per la determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo
Il Valore Complessivo Netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività e delle spese inerenti al Fondo, e ad esso imputate, di cui al precedente Art. 5 (il Valore Complessivo Netto del Fondo).
La Società calcola settimanalmente il Valore Complessivo Netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:
• per l’individuazione quantitativa delle attività, si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la “posizione netta di liquidità”;
• qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi, prima dell’orario di chiusura, delle Borse di quotazione di riferimento delle attività finanziarie in cui investe il Fondo, la Società si trovi nelle condizioni di non poter procedere alla valorizzazione delle Quote del Fondo, verrà preso, come Giorno di riferimento per la valorizzazione, relativamente alle Borse interessate, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili sulle medesime Borse di riferimento le quotazioni di dette attività finanziarie.
Ai fini della determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:
• le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
• gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
• gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d’acconto;
• i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex- cedola;
• l’immissione e il prelievo delle Quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali di assicurazione e secondo il principio della competenza temporale;
• i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di mercato rilevato il Giorno di riferimento del calcolo;
• i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
• le quote di un OICR presente nel Fondo vengono valorizzate sulla base dell’ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della Quota del Fondo;
• per i valori mobiliari con valorizzazioni disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l’ultimo valore disponibile;
• la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il Giorno di riferimento del calcolo;
• il numerario è computato al nominale;
• gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo concorrono ad incrementare il valore del Fondo stesso a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Società potrà presumibilmente realizzarli;
• le eventuali retrocessioni di una percentuale delle commissioni di gestione, riconosciute dai gestori in relazione agli OICR presenti nel Fondo, concorrono a incrementare il valore del Fondo stesso.
Art. 7 – Valore unitario della Quota e sua pubblicazione
Il valore unitario di ogni Quota è determinato dalla Società il primo giorno lavorativo della Società stessa successivo al lunedì di ogni settimana (la Data di valorizzazione), dividendo il Valore Complessivo Netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 6, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio del Fondo (tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota), entrambi riferiti al suddetto lunedì (il Giorno di riferimento).
Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Alla data di costituzione del Fondo, il valore unitario della quota è convenzionalmente fissato ad Euro 10,00.
Art. 8 – Revisione contabile del Fondo
La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui al d. lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, secondo quanto riportato nel set informativo.
La società di revisione accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della quota.
Art. 9 – Modifiche al Regolamento
La Società si riserva la facoltà di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.
Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all’IVASS, con evidenza degli effetti sul Contraente, e comunicate a quest’ultimo.
È fatto comunque salvo il diritto di riscatto del Contraente dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto nelle condizioni contrattuali di assicurazione.
Regolamento del Fondo Interno VERAVITA PROTETTO 80
Art. 1 – Costituzione e denominazione del Fondo interno
Xxxx Xxxx S.p.A. (la Società) ha costituito, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, il fondo interno denominato VeraVita Protetto 80 (il Fondo). Il Fondo costituisce patrimonio separato dalle altre attività della Società.
Art. 2 – Fusione tra fondi interni e operazioni di switch automatico
A. A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo, o a seguito dell’eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l’efficiente gestione finanziaria dello stesso nell’interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo con altri fondi interni della Società, purché aventi caratteristiche similari ed obiettivi di investimento omogenei al Fondo.
In tal caso, la Società informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
i) le motivazioni dell’operazione di fusione;
ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell’operazione di fusione;
iv) l’indicazione dei criteri seguiti per l’attribuzione delle Quote del nuovo fondo interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
v) la composizione sintetica dei fondi interni interessati alla fusione.
La Società provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.
La Società provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il regolamento del nuovo fondo derivante dall’operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto di assicurazione.
B. Inoltre, al verificarsi dell’Evento di Discesa (come di seguito definito), la Società procederà, senza assenso preventivo del Contraente, ad effettuare uno switch automatico del Fondo verso il fondo interno della Società denominato “VeraVita 15” (il Fondo VeraVita 15), anch’esso collegato al contratto di assicurazione, secondo quanto meglio specificato nelle condizioni contrattuali di assicurazione.
Qualora, ai fini dello switch, il Fondo VeraVita 15 non fosse disponibile, lo switch verrà effettuato su di un altro fondo interno della Società, con caratteristiche analoghe.
La Società provvederà ad inviare al Contraente una comunicazione contenente le informazioni di dettaglio relative all’operazione, similarmente a quanto avviene nelle operazioni di cui al sub A.
Al fine di consentire la corretta esecuzione dello switch automatico, nel periodo compreso tra il decimo giorno lavorativo successivo all’Evento di Discesa e la data di switch (che cadrà entro 60 giorni dal verificarsi dell’Evento di Discesa), come comunicata ai Contraenti, questi ultimi non potranno effettuare rispetto al contratto di assicurazione, e con riferimento alle quote detenute nel Fondo, le seguenti operazioni:
1. versamenti integrativi;
2. switch volontari;
3. riscatti parziali volontari o riscatti totali.
Le operazioni sub A. e B. dovranno tener conto dell’interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del loro investimento in senso meno favorevole ad essi.
A seguito delle operazioni sub A. e B., il Fondo verrà estinto e conseguentemente anche la protezione collegata al medesimo.
Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione, a seguito delle operazioni sub A. e B. di cui al presente articolo.
Art. 3 – Nuovi Fondi interni
La Società ha la facoltà di istituire nuovi Fondi interni in aggiunta a quelli previsti dal contratto di assicurazione. La Società informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l’istituzione di nuovi Fondi interni.
Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi interni indicati dal contratto di assicurazione.
La Società si obbliga alla consegna di un estratto del set informativo aggiornato unitamente al Regolamento del nuovo Fondo interno o dei nuovi Fondi interni.
Art. 4 – Obiettivi del Fondo e Rischi Obiettivi
Il doppio obiettivo della gestione finanziaria del Fondo è:
• incrementare il valore del capitale investito nel medio-lungo termine; e
• preservare l’80% del massimo valore unitario della quota raggiunto dal Fondo a partire dalla data della sua istituzione (il Valore Quota Protetto) attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti secondo quanto descritto al successivo Art. 5 (l’Obiettivo di Protezione).
L’Obiettivo di Protezione opera con riferimento ad ogni Data di valorizzazione del Fondo (come definita al successivo art. 9) prevista contrattualmente.
Al fine di concorrere al raggiungimento dell’Obiettivo di Protezione, la Società ha sottoscritto uno specifico accordo con Société Générale (l’Accordo di Protezione) ai sensi del quale, nel caso in cui il valore unitario della quota (il Valore Quota) scenda al di sotto del Valore Quota Protetto, Société Générale, al verificarsi di talune condizioni, corrisponderà alla Società l’Importo di Protezione (che, a seconda dei casi, potrà essere totale o parziale), come definito e calcolato ai sensi dell’Accordo di Protezione.
L’Accordo di Protezione ha durata contrattuale di 7 anni che decorre dall’effettiva data di istituzione del Fondo e può essere rinnovato alla scadenza naturale, previo consenso di entrambe le parti, per un numero illimitato di rinnovi, ciascuno pari a 7 anni.
L’Accordo di Protezione può essere risolto anticipatamente nei casi previsti nell’accordo medesimo tra cui, a titolo non esaustivo:
• sopravvenute modifiche del regime fiscale o della normativa e regolamentazione applicabili a Société Générale;
• modifiche dei parametri di rischio previsti nell’Accordo di Protezione;
• fusione del Fondo con altri Fondi interni della Società;
• inadempimento di Société Générale o della Società alle obbligazioni previste nell’Accordo di Protezione;
• assoggettamento di Société Générale o della Società a procedure liquidative o concorsuali.
Nei casi esemplificativi di risoluzione anticipata sopra elencati, ed in quelli ulteriori indicati nell’Accordo di Protezione, Société Générale non corrisponderà alla Società l’Importo di Protezione, e conseguentemente il patrimonio del Fondo non sarà reintegrato qualora il Valore Quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto.
In caso di mancato rinnovo dell’accordo di Protezione o di risoluzione anticipata dello stesso, la Società si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione, ove le condizioni di mercato lo consentano, con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria Investment Grade, a condizioni uguali o migliori rispetto all’Accordo di Protezione.
In caso di risoluzione anticipata dell’Accordo di Protezione e stipula - o mancata stipula - di un nuovo accordo di protezione, verrà data tempestiva comunicazione al Contraente.
L’Obiettivo di Protezione, perseguito attraverso l’Accordo di Protezione, non costituisce in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia da parte della Società del pagamento in favore del Contraente del Valore Quota Protetto o di restituzione del capitale investito.
Rischi
In merito ai principali rischi associati all’investimento si rimanda a quanto riportato nel set informativo.
Art. 5 – Caratteristiche e criteri di investimento del Fondo
Il Fondo presenta le seguenti caratteristiche:
a. Data di istituzione del Fondo: 05/11/2018 o alla prima data utile successiva in cui saranno investiti i premi per effetto della sottoscrizione dei contratti collegati al Fondo medesimo;
b. Categoria: Flessibile;
c. Valuta: euro.
Tipologie di attività
La Società può investire il patrimonio del Fondo negli attivi di seguito elencati, ed in ogni caso conformemente a quanto indicato nel Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche e nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 relativa alle polizze unit- linked, e successive modifiche, come applicabili.
Le attività conferite al Fondo potranno essere investite nella Componente di Protezione e/o nella Componente di Performance sulla base della strategia di allocazione dinamica di seguito descritta, nelle seguenti tipologie di attivi:
A) la Componente di Protezione
• titoli di Stato a tasso fisso emessi o garantiti dalla Francia o dalla Germania, con una scadenza residua inferiore a tre mesi;
• OICR monetari (o assimilabili);
• strumenti monetari con scadenza non superiore a sei mesi;
• liquidità.
B) la Componente di Performance
• titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del loro valore nominale;
• titoli azionari;
• strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari sottostanti conformi alla regolamentazione IVASS di riferimento;
• titoli strutturati e altri strumenti ibridi, conformi alla regolamentazione IVASS di riferimento;
• quote di fondi comuni di investimento, SICAV ed ETF (OICR) di qualunque tipologia (ivi inclusi quelli azionari, obbligazionari, multi-asset e flessibili) - esclusi i fondi riservati ed i fondi speculativi - anche per la totalità delle attività conferite al Fondo.
Criteri di investimento - Strategia di allocazione dinamica
Il Fondo può investire in attivi di natura obbligazionaria e azionaria, nonché in OICR, denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, con il limite massimo del 50% del controvalore complessivo per la componente azionaria.
Per la parte del Fondo costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall’Euro, è prevista l’esposizione al rischio di cambio.
La Società investirà per un minimo del 50% fino ad un massimo del 100% del totale attivi in OICR gestiti da Anima Sgr. Il Fondo potrà altresì investire in OICR di altre società di gestione del risparmio, per una percentuale massima di investimento non superiore al 50% del totale degli attivi del Fondo medesimo, fermi i limiti ed il rispetto dei principi posti dalla regolamentazione IVASS.
La Società ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e più in generale, ha la facoltà di assumere, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l’interesse dei Contraenti nel rispetto del Regolamento e della regolamentazione IVASS applicabile.
In relazione al Fondo non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Società (c.d. OICR “collegati”).
La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, sia allo scopo di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, che a fini di copertura.
La regolamentazione assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.
Il Fondo è caratterizzato da uno stile di gestione attivo, non collegato ad un parametro di riferimento (Benchmark), e persegue una politica d’investimento volta ad incrementare il valore del capitale investito ed a realizzare l’Obiettivo di Protezione.
La gestione del Fondo si basa su una strategia di allocazione dinamica tra la Componente di Performance e la Componente di Protezione, finalizzata al perseguimento dell’Obiettivo di Protezione.
In particolare, tanto più il valore unitario della quota si avvicina al Valore Quota Protetto, tanto più la strategia di gestione sarà maggiormente orientata ad investimenti nella Componente di Protezione, idonei a preservare il patrimonio del Fondo da andamenti avversi dei mercati finanziari.
L’esposizione ai mercati all’interno della Componente di Performance è di tipo flessibile, ovvero senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui il patrimonio è investito.
La Componente di Performance e la Componente di Protezione potranno singolarmente avere una quota residuale del Fondo oppure arrivare a costituire il 100% del valore del Fondo stesso.
La gestione si realizza applicando le strategie finanziarie di seguito descritte:
• la selezione, attraverso analisi discrezionali, di OICR azionari, obbligazionari, multi asset, flessibili e monetari (o assimilabili) con elevata qualità di gestione tra i principali asset manager internazionali, con l’obiettivo, tra gli altri, di assicurare una diversificazione per stile di gestione ed un’esposizione dinamica ai diversi fattori di rischio;
• un’asset allocation tattica che, sulla base di un opportuno modello quantitativo, definisce il peso da allocare a ciascun OICR selezionato, compatibilmente con il livello di volatilità annua massima e l’Obiettivo di Protezione;
• il controllo della volatilità sugli attivi definiti nelle strategie precedenti, sulla base di una volatilità media annua attesa della quota ritenuta accettabile pari al 9,00%.
Non sono previste distribuzioni di proventi, che verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo.
L’Evento di Discesa
Qualora, a seguito di un andamento particolarmente negativo dei mercati, il Valore Quota scenda al di sotto del margine dello 0,75% che lo separa dal Valore Quota Protetto (l’“Evento di Discesa”), secondo la seguente formula:
dove:
(Valore Quota - Valore Quota Protetto) < 0,75% (Valore Quota)
Valore Quota indica il valore unitario della quota che è pari al Valore Complessivo Netto del Fondo (come di seguito definito) diviso per il numero di Quote in circolazione (NAV),
Valore Quota Protetto indica l’80% del massimo valore unitario della quota raggiunto a partire dalla data di istituzione del Fondo fino al giorno in cui il Valore Quota Protetto viene registrato,
la strategia di allocazione dinamica e la politica di investimento, sopra descritte, cesseranno di operare e la gestione sarà indirizzata esclusivamente al disinvestimento degli attivi presenti nel Fondo.
Il processo di liquidazione degli attivi avverrà entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell’Evento di Discesa; entro i successivi 15 giorni lavorativi, Société Générale corrisponderà, salvo il soddisfacimento delle condizioni previste nell’Accordo di Protezione, in favore della Compagnia, l’Importo di Protezione (che, a seconda dei casi, potrà essere totale o parziale).
Trascorso il periodo di cui sopra, l’Accordo di Protezione si risolverà automaticamente e la Società procederà a trasferire il patrimonio del Fondo verso il Fondo VeraVita 15, come meglio descritto al precedente Art. 2. La Società eseguirà l’operazione di trasferimento automatico degli attivi entro 60 giorni dall’Evento di Discesa.
Per i dettagli sulle modalità di trasferimento delle Quote dal Fondo al Fondo VeraVita 15 si rinvia alle condizioni contrattuali di assicurazione.
Art. 6 – Gestione del Fondo
La Società prevede di affidare le scelte di investimento relative al Fondo ad Anima Sgr, intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Società.
In tal caso, è comunque prevista l’esclusiva responsabilità della Società nei confronti degli assicurati per l’attività di gestione del Fondo.
Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo restano predefiniti dalla Società, mentre alcuni parametri di rischio relativi all’allocazione del patrimonio del Fondo vengono concordati tra la Società e Société Générale a sensi dell’Accordo di Protezione.
Art. 7 – Costi gravanti sul Fondo
Sul Fondo gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo e di conseguenza del valore unitario della quota.
1. Commissioni di Gestione – Commissione di Protezione
VeraVita Protetto 80
Tipologia | Percentuale |
Commissioni di gestione (spettanti alla Società) * | 1,50% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente |
Costo della protezione (spettante a Société Générale) ** | 0,26% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente |
Commissioni di overperformance | Non previste |
* La commissione di gestione non sarà prelevata qualora il Fondo risulti interamente allocato nella Componente di Protezione a seguito del verificarsi dell’Evento di Discesa descritto all’Art. 5
** L’Accordo di Protezione prevede il pagamento di una commissione da parte della Società in favore di Société Générale. Tale commissione non sarà prelevata dal Fondo qualora quest’ultimo risulti interamente allocato nella Componente di Protezione a seguito del verificarsi dell’Evento di Discesa o in caso di risoluzione anticipata dell’Accordo di Protezione.
Nel caso in cui venga stipulato un nuovo accordo di protezione con altra controparte secondo quanto previsto all’Art. 4, la Società informerà tempestivamente il Contraente dei relativi costi gravanti sul Fondo a titolo di commissioni.
2. Commissioni applicate dalle società di gestione di OICR sottostanti al Fondo
Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo, prevedono le seguenti commissioni massime:
Tipologia di costo degli OICR sottostanti | Percentuale |
Oneri di sottoscrizione e di rimborso | Non previsti |
Commissioni di gestione annue | Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR. |
Commissioni di overperformance | Xxxxxxx 30% dell’eventuale differenza positiva tra la performance dell’OICR e l’obiettivo di gestione (benchmark, obiettivo di rendimento, massimo valore assoluto o relativo registrato dal fondo, a seconda dei casi) |
La Società incrementerà il patrimonio del Fondo di un importo pari alle utilità pattuite e ricevute dalle società di gestione degli OICR oggetto di investimento, secondo quanto riportato nel set informativo. Per la quantificazione di tali utilità si rinvia al rendiconto annuale del Fondo.
3. Ulteriori costi gravanti sul Fondo
• spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo;
• i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
• spese di pubblicazione del valore delle quote;
• spese di revisione e certificazione del Fondo;
• le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo
Se previsti dalla normativa, possono infine gravare gli oneri relativi al contributo di vigilanza, che la Società è tenuta a versare annualmente all’IVASS.
I costi indicati sub 1, 2 e 3, sono imputati al Fondo con conseguente diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della quota di cui all’Art. 9.
Art. 8 – Criteri per la determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo
Il Valore Complessivo Netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività e delle spese inerenti al Fondo, e ad esso imputate, di cui al precedente Art. 7 (il Valore Complessivo Netto del Fondo).
La Società calcola settimanalmente il Valore Complessivo Netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:
• per l’individuazione quantitativa delle attività, si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la “posizione netta di liquidità”;
• qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi, prima dell’orario di chiusura, delle Borse di quotazione di riferimento delle attività finanziarie in cui investe il Fondo, la Società si trovi nelle condizioni di non poter procedere alla valorizzazione delle Quote del Fondo, verrà preso, come Giorno di riferimento per la valorizzazione, relativamente alle Borse interessate, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili sulle medesime Borse di riferimento le quotazioni di dette attività finanziarie.
Ai fini della determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:
• le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
• gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
• gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d’acconto;
• i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex- cedola;
• l’immissione e il prelievo delle Quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali di assicurazione e secondo il principio della competenza temporale;
• i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di mercato rilevato il Giorno di riferimento del calcolo;
• i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
• le quote di un OICR presente nel Fondo vengono valorizzate sulla base dell’ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della Quota del Fondo;
• per i valori mobiliari con valorizzazioni disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l’ultimo valore disponibile;
• la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il Giorno di riferimento del calcolo;
• il numerario è computato al nominale;
• gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo concorrono ad incrementare il valore del Fondo stesso a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Società potrà presumibilmente realizzarli;
• le eventuali retrocessioni di una percentuale delle commissioni di gestione, riconosciute dai gestori in relazione agli OICR presenti nel Fondo, concorrono a incrementare il valore del Fondo stesso.
Art. 9 – Valore unitario della Quota e sua pubblicazione
Il valore unitario di ogni Quota è determinato dalla Società il primo giorno lavorativo della Società stessa successivo al lunedì di ogni settimana (la Data di valorizzazione), dividendo il Valore Complessivo Netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 8, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio del Fondo (tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota), entrambi riferiti al suddetto lunedì (il Giorno di riferimento).
Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Alla data di costituzione del Fondo, il valore unitario della quota è convenzionalmente fissato ad Euro 10,00.
Art. 10 – Revisione contabile del Fondo
La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui al d. lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, secondo quanto riportato nel set informativo.
La società di revisione accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della quota.
Art. 11 – Modifiche al Regolamento
La Società si riserva la facoltà di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.
Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all’IVASS, con evidenza degli effetti sul Contraente, e comunicate a quest’ultimo.
È fatto comunque salvo il diritto di riscatto del Contraente dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto nelle condizioni contrattuali di assicurazione.
Regolamento del Fondo Interno VERAVITA BILANCIATO MEGATREND
Art. 1 – Costituzione e denominazione del Fondo interno
Xxxx Xxxx S.p.A. (la Società) ha costituito, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, il Fondo Interno denominato Vera Vita Bilanciato Megatrend (il Fondo).
l Fondo costituisce patrimonio separato dalle altre attività della Società.
Art. 2 – Fusione tra Fondi interni
A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo, o a seguito dell’eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l’efficiente gestione finanziaria dello stesso nell’interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo con altri fondi interni della Società, purché aventi caratteristiche similari ed obiettivi di investimento omogenei al Fondo.
In tal caso, la Società informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
i) le motivazioni dell’operazione di fusione;
ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell’operazione di fusione;
iv) l’indicazione dei criteri seguiti per l’attribuzione delle Quote del nuovo Fondo interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
v) la composizione sintetica dei fondi interni interessati alla fusione.
Le operazioni di fusione dovranno tener conto dell’interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del loro investimento in senso meno favorevole ad essi.
La Società provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.
La Società provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il regolamento del nuovo fondo derivante dall’operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto di assicurazione.
Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione, a seguito delle operazioni di cui al presente articolo.
Art. 3 – Nuovi Fondi interni
La Società ha la facoltà di istituire nuovi Fondi interni in aggiunta a quelli previsti dal contratto di assicurazione. La Società informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l’istituzione di nuovi Fondi interni.
Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi interni indicati dal contratto di assicurazione.
La Società si obbliga alla consegna di un estratto del set informativo aggiornato unitamente al Regolamento del nuovo Fondo interno o dei nuovi Fondi interni.
Art. 4 – Obiettivi, caratteristiche, criteri di investimento del Fondo e Rischi
La Società può investire il patrimonio del Fondo negli attivi di seguito elencati, ed in ogni caso conformemente a quanto indicato nel Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche e nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 relativa alle polizze unit- linked, e successive modifiche, come applicabili.
Il Fondo presenta le seguenti caratteristiche:
a) Data di istituzione del Fondo: 30/07/2021 o alla prima data utile successiva in cui saranno investiti i premi per effetto della sottoscrizione dei contratti collegati al Fondo medesimo;
b) Categoria: Bilanciato;
c) Valuta: euro;
d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Società non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo;
e) Composizione: le attività conferite al Fondo potranno essere investite in:
• titoli di Stato;
• titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del loro valore nominale;
• titoli azionari;
• strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei, secondo quanto previsto dalla normativa IVASS;
• titoli strutturati e altri strumenti ibridi, che rispettino le disposizioni della normativa IVASS;
• quote di Fondi Comuni di Investimento, SICAV ed ETF (di seguito “OICR”) - diversi dai fondi riservati e dai fondi
speculativi - anche per la totalità delle attività conferite al Fondo;
• strumenti monetari con scadenza non superiore a sei mesi; tali strumenti non possono superare il 20% del valore complessivo del Fondo. E’ ammesso il superamento del citato limite per brevi periodi oppure in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all’operatività del Fondo.
Il Fondo può investire in attivi di natura obbligazionaria e azionaria, nonché OICR, denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti.
Gli investimenti in categorie di attività di natura azionaria, incluse parti di OICR specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, in parti di OICR bilanciati e di OICR flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria, possono essere effettuati per un controvalore non superiore al 60% del valore complessivo netto del Fondo.
Il Fondo può investire l’intero portafoglio in categorie di attività di natura obbligazionaria o del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta, di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari o OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, nonché in parti di OICR flessibili di natura obbligazionaria.
L’esposizione del Fondo in categorie di attività obbligazionarie con qualità creditizia inferiore ad investment grade (riferita al rating dell’emissione o del relativo emittente), incluse le parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe, non può superare il 10% del valore complessivo netto del Fondo.
Per la parte del Fondo costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall’euro, è prevista l’esposizione al rischio di cambio.
Gli OICR presenti nel Fondo saranno in linea con le caratteristiche del Fondo stesso.
f) La Società investirà fino ad un massimo del 100% del totale attivi in OICR gestiti dalle società del Gruppo Anima. Il Fondo potrà altresì investire in OICR di altre società di gestione del risparmio, fermi i limiti ed il rispetto dei principi posti dalla regolamentazione IVASS.
La Società ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e più in generale, ha la facoltà di assumere, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l’interesse dei Contraenti nel rispetto del Regolamento e della regolamentazione IVASS applicabile;
g) Lo stile di gestione è di tipo attivo. Gli investimenti sono effettuati, per la parte monetaria e obbligazionaria, sulla base di una analisi macroeconomica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle Banche Centrali, nonché sulla base di un’analisi di bilancio e di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: ratios patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio). Per la parte azionaria gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche e industriali per la determinazione dei pesi dei singoli Paesi e settori, analisi economico/finanziarie per la selezione principalmente di aziende che presentano un profilo di investimento interessante in relazione a parametri di valutazione ritenuti significativi.
Relativamente alla componente azionaria, nella selezione degli OICR oggetto di investimento saranno privilegiati quelli con stile “megatrend”, ossia che investono in società che operano in settori legati all’innovazione e alla “disruption”, caratterizzati da una buona diversificazione settoriale e geografica e da un potenziale di crescita elevato. Gli OICR selezionati possono anche utilizzare criteri ESG.
La Società non replica la composizione del benchmark e viene comunque lasciata la possibilità di introdurre elementi di diversificazione (strumenti finanziari non presenti nel benchmark o presenti in proporzioni diverse) al fine di realizzare il miglior rendimento correlato al profilo di rischio del Fondo. In tal senso, per la natura stessa del Fondo, il suo andamento può presentare rilevanti scostamenti rispetto a quello del benchmark.
h) Parametro di riferimento (benchmark): il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di ogni Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi. Alla data di costituzione del Fondo, il benchmark individuato è così composto:
Indici che compongono il benchmark | Peso percentuale |
MSCI All Country World (Net Total Return - in Euro) | 50% |
JP Morgan EMU (Gross Total Return - in Euro) | 20% |
JP Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro) | 10% |
ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro) | 10% |
ICE BofA Euro Xxxxxxxx Xxxx Index (Gross Total Return - in Euro) | 10% |
Indice | Descrizione dell’indice |
MSCI All Country World | L’indice rappresenta il rendimento di un campione rappresentativo di aziende dei principali mercati azionari mondiali ed è composto dai titoli azionari selezionati in base al flottante presente sul mercato, alla liquidità ed è aggiustato per il peso della capitalizzazione di mercato. La composizione dell’indice viene periodicamente rivista allo scopo di mantenere nel tempo le caratteristiche di rappresentatività. La performance dell’indice è in euro. Index Ticker Bloomberg: NDEEWNR |
JP Morgan EMU | L’indice rappresenta il rendimento dei titoli di stato a tasso fisso emessi dai governi dei Paesi dell’area Euro. Il valore giornaliero dell’indice riflette il valore dei titoli comprensivo delle cedole maturate e reinvestite nell’indice. La vita residua dei titoli in oggetto deve essere superiore a 12 mesi. La valuta di riferimento è l’euro. Index Ticker Bloomberg: JPMGEMLC |
JP Morgan GBI Global | L’indice rappresenta il rendimento dei titoli di stato a tasso fisso emessi dai principali Paesi sviluppati. Il valore giornaliero dell’indice riflette il valore dei titoli comprensivo delle cedole maturate e reinvestite nell’indice. La vita residua dei titoli in oggetto deve essere superiore a 12 mesi. La performance dell’indice è in euro. Index Ticker Bloomberg: JNUCGBIG |
ICE BofA Euro Large Cap Corporate | L’indice rappresenta il rendimento dei titoli obbligazionari denominati in euro, emessi da imprese di grande dimensione e ad elevato merito di credito dei principali Paesi sviluppati, denominati in euro. Il valore giornaliero dell’indice riflette il valore dei titoli comprensivo delle cedole maturate e reinvestite nell’indice. La vita residua dei titoli in oggetto deve essere superiore a 12 mesi. La valuta di riferimento è l'euro. Index Ticker Bloomberg: ERL0 |
ICE BofA Euro Xxxxxxxx Xxxx Index | L’indice rappresenta il rendimento dei titoli di stato a breve termine, denominati in euro, emessi dai Paesi membri dell’area euro. La vita residua dei titoli in oggetto non deve essere superiore a 12 mesi. La valuta di riferimento è l'euro. Index Ticker Bloomberg: EGB0 |
i) Fondo ad accumulazione dei proventi;
j) La Società determina ogni settimana il valore unitario della quota.
In relazione al Fondo non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Società (c.d. OICR “collegati”).
La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, sia allo scopo di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, che a fini di copertura.
La regolamentazione assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.
La Società prevede di affidare le scelte di investimento relative al Fondo ad Anima Sgr, intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Società.
In tal caso, è comunque prevista l’esclusiva responsabilità della Società nei confronti degli assicurati per l’attività di gestione del Fondo.
Rischi
In merito ai principali rischi associati all’investimento si rimanda a quanto riportato nel set informativo.
Art. 5 – Costi gravanti sul Fondo
Sul Fondo gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo e di
conseguenza del valore unitario della quota.
a) Commissioni di Gestione
Vera Vita Bilanciato Megatrend
Tipologia | Percentuale |
Commissioni di gestione | 1,70% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente |
Commissioni per la garanzia di prestazione minima | Non previste |
Commissioni di overperformance | Non previste |
b) Commissioni applicate dalle società di gestione di OICR sottostanti al Fondo
Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo, prevedono le seguenti commissioni massime:
Tipologia di costo degli OICR sottostanti | Percentuale |
Oneri di sottoscrizione e di rimborso | Non previsti |
Commissioni di gestione annue | Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR. |
Commissioni di overperformance | Xxxxxxx 30% dell’eventuale differenza positiva tra la performance dell’OICR e l’obiettivo di gestione (benchmark, obiettivo di rendimento, massimo valore assoluto o relativo registrato dal fondo, a seconda dei casi) |
La Società incrementerà il patrimonio del Fondo di un importo pari alle utilità pattuite e ricevute dalle società di gestione degli OICR oggetto di investimento, secondo quanto riportato nel set informativo. Per la quantificazione di tali utilità si rinvia al rendiconto annuale del Fondo.
c) Ulteriori costi gravanti sul Fondo
• spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo;
• i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
• spese di revisione e certificazione del Fondo;
• le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo.
I costi indicati sub a), b), c), sono imputati al Fondo con conseguente diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all’Art. 7.
Art. 6 – Criteri per la determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo
Il Valore Complessivo Netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività e delle spese inerenti al Fondo, e ad esso imputate, di cui al precedente Art. 5 (il Valore Complessivo Netto del Fondo).
La Società calcola settimanalmente il Valore Complessivo Netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:
• il calcolo si riferisce sempre al primo giorno lavorativo precedente (Giorno di Riferimento) rispetto a quello in cui viene effettuato il calcolo (Data di Valorizzazione);
• per l’individuazione quantitativa delle attività, si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la “posizione netta di liquidità”;
• qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi, prima dell’orario di chiusura, delle Borse di quotazione di riferimento delle attività finanziarie in cui investe il Fondo, la Società si trovi nelle condizioni di non poter procedere alla valorizzazione delle Quote del Fondo, verrà preso, come Giorno di riferimento per la valorizzazione, relativamente alle Borse interessate, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili sulle medesime Borse di riferimento le quotazioni di dette attività finanziarie.
Ai fini della determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:
• le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
• gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
• gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d’acconto;
• i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex- cedola;
• l’immissione e il prelievo delle Quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali di assicurazione e secondo il principio della competenza temporale;
• i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di mercato rilevato il Giorno di riferimento del calcolo;
• i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
• le quote di un OICR presente nel Fondo vengono valorizzate sulla base dell’ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della Quota del Fondo;
• per i valori mobiliari con valorizzazioni disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l’ultimo valore disponibile;
• la conversione in euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il Giorno di riferimento del calcolo;
• il numerario è computato al nominale;
• gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo concorrono ad incrementare il valore del Fondo stesso a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Società potrà presumibilmente realizzarli;
• le eventuali retrocessioni di una percentuale delle commissioni di gestione, riconosciute dai gestori in relazione agli OICR presenti nel Fondo, concorrono a incrementare il valore del Fondo stesso.
Art. 7 – Valore unitario della Quota e sua pubblicazione
Il valore unitario di ogni Quota è determinato dalla Società il primo giorno lavorativo della Società stessa successivo al lunedì di ogni settimana – o primo giorno lavorativo successivo qualora il lunedì non sia lavorativo – (la Data di valorizzazione), dividendo il Valore Complessivo Netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 6, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio del Fondo (tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota), entrambi riferiti al Giorno di riferimento.
Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Alla data di costituzione del Fondo, il valore unitario della quota è convenzionalmente fissato ad euro 10,00. Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo.
Art. 8 – Revisione contabile del Fondo
La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui al d. lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.
La società di revisione accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della quota.
Art. 9 – Modifiche al Regolamento
La Società si riserva la facoltà di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.
Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all’IVASS, con evidenza degli effetti sul Contraente, e comunicate a quest’ultimo.
Regolamento del Fondo Interno VERAVITA AZIONARIO MEGATREND
Art. 1 – Costituzione e denominazione del Fondo interno
Xxxx Xxxx S.p.A. (la Società) ha costituito, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, il Fondo Interno denominato Vera Vita Azionario Megatrend (il Fondo).
Il Fondo costituisce patrimonio separato dalle altre attività della Società.
Art. 2 – Fusione tra Fondi interni
A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo, o a seguito dell’eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l’efficiente gestione finanziaria dello stesso nell’interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo con altri fondi interni della Società, purché aventi caratteristiche similari ed obiettivi di investimento omogenei al Fondo.
In tal caso, la Società informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
i) le motivazioni dell’operazione di fusione;
ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell’operazione di fusione;
iv) l’indicazione dei criteri seguiti per l’attribuzione delle Quote del nuovo Fondo interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
v) la composizione sintetica dei fondi interni interessati alla fusione.
Le operazioni di fusione dovranno tener conto dell’interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del loro investimento in senso meno favorevole ad essi.
La Società provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.
La Società provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il regolamento del nuovo fondo derivante dall’operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto di assicurazione.
Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione, a seguito delle operazioni di cui al presente articolo.
Art. 3 – Nuovi Fondi interni
La Società ha la facoltà di istituire nuovi Fondi interni in aggiunta a quelli previsti dal contratto di assicurazione. La Società informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l’istituzione di nuovi Fondi interni.
Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi interni indicati dal contratto di assicurazione.
La Società si obbliga alla consegna di un estratto del set informativo aggiornato unitamente al Regolamento del nuovo Fondo interno o dei nuovi Fondi interni.
Art. 4 – Obiettivi, caratteristiche, criteri di investimento del Fondo e Rischi
La Società può investire il patrimonio del Fondo negli attivi di seguito elencati, ed in ogni caso conformemente a quanto indicato nel Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche e nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 relativa alle polizze unit- linked, e successive modifiche, come applicabili.
Il Fondo presenta le seguenti caratteristiche:
a) Data di istituzione del Fondo: 30/07/2021 o alla prima data utile successiva in cui saranno investiti i premi per effetto della sottoscrizione dei contratti collegati al Fondo medesimo;
b) Categoria: Azionario;
c) Valuta: euro;
d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Società non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo;
e) Composizione: le attività conferite al Fondo potranno essere investite in:
• titoli di Stato;
• titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del loro valore nominale;
• titoli azionari;
• strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei, secondo quanto previsto dalla normativa IVASS;
• titoli strutturati e altri strumenti ibridi, che rispettino le disposizioni della normativa IVASS;
• quote di Fondi Comuni di Investimento, SICAV ed ETF (di seguito “OICR”) - diversi dai fondi riservati e dai fondi
speculativi - anche per la totalità delle attività conferite al Fondo;
• strumenti monetari con scadenza non superiore a sei mesi; tali strumenti non possono superare il 20% del valore complessivo del Fondo. E’ ammesso il superamento del citato limite per brevi periodi oppure in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all’operatività del Fondo.
Il Fondo può investire in attivi di natura obbligazionaria e azionaria, nonché OICR, denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti.
Il Fondo investe per un controvalore pari almeno al 70% del valore complessivo netto in strumenti finanziari di natura azionaria, incluse parti di OICR di tipo azionario, bilanciato e flessibile diversi da quelli di natura obbligazionaria.
Il Fondo può investire nel limite del 30% del valore complessivo netto sia in obbligazioni e/o strumenti monetari di emittenti sovrani, enti locali, organismi sovranazionali e societari denominati in qualsiasi valuta, sia in parti di OICR specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR flessibili di natura obbligazionaria.
Per la parte del Fondo costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall’euro, è prevista l’esposizione al rischio di cambio.
Gli OICR presenti nel Fondo saranno in linea con le caratteristiche del Fondo stesso.
f) La Società investirà fino ad un massimo del 100% del totale attivi in OICR gestiti dalle società del Gruppo Anima. Il Fondo potrà altresì investire in OICR di altre società di gestione del risparmio, fermi i limiti ed il rispetto dei principi posti dalla regolamentazione IVASS.
La Società ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e più in generale, ha la facoltà di assumere, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l’interesse dei Contraenti nel rispetto del Regolamento e della regolamentazione IVASS applicabile;
g) Lo stile di gestione è di tipo attivo. Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche e industriali per la determinazione dei pesi dei singoli Paesi e settori, analisi economico/finanziarie per la selezione principalmente di aziende che presentano un profilo di investimento interessante in relazione a parametri di valutazione ritenuti significativi.
Nella selezione degli OICR oggetto di investimento saranno privilegiati quelli con stile “megatrend”, ossia che investono in società che operano in settori legati all’innovazione e alla “disruption”, caratterizzati da una buona diversificazione settoriale e geografica e da un potenziale di crescita elevato. Gli OICR selezionati possono anche utilizzare criteri ESG.
La Società non replica la composizione del benchmark e viene comunque lasciata la possibilità di introdurre elementi di diversificazione (strumenti finanziari non presenti nel benchmark o presenti in proporzioni diverse) al fine di realizzare il miglior rendimento correlato al profilo di rischio del Fondo.
In tal senso, per la natura stessa del Fondo, il suo andamento può presentare rilevanti scostamenti rispetto a quello del benchmark.
h) Parametro di riferimento (benchmark): il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di ogni Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi. Alla data di costituzione del Fondo, il benchmark individuato è così composto:
Indici che compongono il benchmark | Peso percentuale |
MSCI All Country World (Net Total Return - in Euro) | 90% |
ICE BofA Euro Xxxxxxxx Xxxx Index (Gross Total Return - in Euro) | 10% |
Indice | Descrizione dell’indice |
MSCI All Country World | L’indice rappresenta il rendimento di un campione rappresentativo di aziende dei principali mercati azionari mondiali ed è composto dai titoli azionari selezionati in base al flottante presente sul mercato, alla liquidità ed è aggiustato per il peso della capitalizzazione di mercato. La composizione dell’indice viene periodicamente rivista allo scopo di mantenere nel tempo le caratteristiche di rappresentatività. La performance dell’indice è in euro. Index Ticker Bloomberg: NDEEWNR |
Indice | Descrizione dell’indice |
ICE BofA Euro Xxxxxxxx Xxxx Index | L’indice rappresenta il rendimento dei titoli di stato a breve termine, denominati in euro, emessi dai Paesi membri dell’area euro. La vita residua dei titoli in oggetto non deve essere superiore a 12 mesi. La valuta di riferimento è l'euro. Index Ticker Bloomberg: EGB0 |
i) Fondo ad accumulazione dei proventi;
j) La Società determina ogni settimana il valore unitario della quota.
In relazione al Fondo non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Società (c.d. OICR “collegati”).
La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, sia allo scopo di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, che a fini di copertura.
La regolamentazione assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.
La Società prevede di affidare le scelte di investimento relative al Fondo ad Anima Sgr, intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Società.
In tal caso, è comunque prevista l’esclusiva responsabilità della Società nei confronti degli assicurati per l’attività di gestione del Fondo.
Rischi
In merito ai principali rischi associati all’investimento si rimanda a quanto riportato nel set informativo.
Art. 5 – Costi gravanti sul Fondo
Sul Fondo gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo e di conseguenza del valore unitario della quota.
a) Commissioni di Gestione
Xxxx Vita Azionario Megatrend
Tipologia | Percentuale |
Commissioni di gestione | 2,00% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente |
Commissioni per la garanzia di prestazione minima | Non previste |
Commissioni di overperformance | Non previste |
b) Commissioni applicate dalle società di gestione di OICR sottostanti al Fondo
Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo, prevedono le seguenti commissioni massime:
Tipologia di costo degli OICR sottostanti | Percentuale |
Oneri di sottoscrizione e di rimborso | Non previsti |
Commissioni di gestione annue | Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR. |
Commissioni di overperformance | Xxxxxxx 30% dell’eventuale differenza positiva tra la performance dell’OICR e l’obiettivo di gestione (benchmark, obiettivo di rendimento, massimo valore assoluto o relativo registrato dal fondo, a seconda dei casi) |
La Società incrementerà il patrimonio del Fondo di un importo pari alle utilità pattuite e ricevute dalle società di gestione degli OICR oggetto di investimento, secondo quanto riportato nel set informativo. Per la quantificazione di tali utilità si rinvia al rendiconto annuale del Fondo.
c) Ulteriori costi gravanti sul Fondo
• spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo;
• i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
• spese di revisione e certificazione del Fondo;
• le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo.
I costi indicati sub a), b), c), sono imputati al Fondo con conseguente diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all’Art. 7.
Art. 6 – Criteri per la determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo
Il Valore Complessivo Netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività e delle spese inerenti al Fondo, e ad esso imputate, di cui al precedente Art. 5 (il Valore Complessivo Netto del Fondo).
La Società calcola settimanalmente il Valore Complessivo Netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:
• il calcolo si riferisce sempre al primo giorno lavorativo precedente (Giorno di Riferimento) rispetto a quello in cui viene effettuato il calcolo (Data di Valorizzazione);
• per l’individuazione quantitativa delle attività, si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la “posizione netta di liquidità”;
• qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi, prima dell’orario di chiusura, delle Borse di quotazione di riferimento delle attività finanziarie in cui investe il Fondo, la Società si trovi nelle condizioni di non poter procedere alla valorizzazione delle Quote del Fondo, verrà preso, come Giorno di riferimento per la valorizzazione, relativamente alle Borse interessate, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili sulle medesime Borse di riferimento le quotazioni di dette attività finanziarie.
Ai fini della determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:
• le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
• gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
• gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d’acconto;
• i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex- cedola;
• l’immissione e il prelievo delle Quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali di assicurazione e secondo il principio della competenza temporale;
• i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di mercato rilevato il Giorno di riferimento del calcolo;
• i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
• le quote di un OICR presente nel Fondo vengono valorizzate sulla base dell’ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della Quota del Fondo;
• per i valori mobiliari con valorizzazioni disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l’ultimo valore disponibile;
• la conversione in euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il Giorno di riferimento del calcolo;
• il numerario è computato al nominale;
• gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo concorrono ad incrementare il valore del Fondo stesso a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Società potrà presumibilmente realizzarli;
• le eventuali retrocessioni di una percentuale delle commissioni di gestione, riconosciute dai gestori in relazione agli OICR presenti nel Fondo, concorrono a incrementare il valore del Fondo stesso.
Art. 7 – Valore unitario della Quota e sua pubblicazione
Il valore unitario di ogni Quota è determinato dalla Società il primo giorno lavorativo della Società stessa successivo al lunedì di ogni settimana – o primo giorno lavorativo successivo qualora il lunedì non sia lavorativo – (la Data di valorizzazione), dividendo il Valore Complessivo Netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 6, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio del Fondo (tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota), entrambi riferiti al Giorno di riferimento.
Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Alla data di costituzione del Fondo, il valore unitario della quota è convenzionalmente fissato ad euro 10,00. Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo.
Art. 8 – Revisione contabile del Fondo
La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui al d. lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.
La società di revisione accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della quota.
Art. 9 – Modifiche al Regolamento
La Società si riserva la facoltà di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.
Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all’IVASS, con evidenza degli effetti sul Contraente, e comunicate a quest’ultimo.
È fatto comunque salvo il diritto di riscatto del Contraente dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto nelle condizioni contrattuali di assicurazione.
Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. n° 231 del 21 Novembre 2007 così modificato dal
D. Lgs. n° 125 del 4 ottobre 2019
Obblighi del cliente
Art. 22, commi 1 e 2
1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
Obbligo di Astensione
Art. 42, commi 1, 2 e 4
1. I soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell’articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.
4.È fatta in ogni caso salva l’applicazione dell’articolo 35, comma 2, nei casi in cui l’operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto.
Sanzioni penali
Art. 55, comma 3 e 4
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a
30.000 euro.
Esecutore
L’Esecutore è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente. Se trattasi di cliente persona giuridica, il soggetto cui siano conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.
Effettivo Percipiente
L’Effettivo Percipiente è l’eventuale persona fisica o persona giuridica a favore della quale viene effettuato il pagamento su disposizione del cliente.
Titolare Effettivo
Art. 20
1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3.Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona
fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
5. Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1,2,3 e 4 del presente articolo.
Art. 22, comma 3, 4 e 5
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell’articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l’entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l’impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77 CAP e 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell’articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell’istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull’istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.
5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.
5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell’espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), per l’esercizio delle rispettive attribuzioni
Persone politicamente esposte
Art. 1, comma 2, lettera dd)
2. Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
1.1. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.2. deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.3. membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4. giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.5. membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
1.6. ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
1.7. componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8. direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
1.9. direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2. sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto, detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d’affari;
3.2. le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.
Definizioni ai sensi della Legge 18 Giugno 2015, n. 95 e della Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 Dicembre 2014
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
Normativa fiscale americana – recepita in Italia tramite la firma di uno specifico accordo Intergovernativo tra Italia e Stati Uniti e ratificato dalla Legge 18 Giugno 2015, n.95 - che, al fine di contrastare l’evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo agli istituti finanziari non statunitensi obblighi di identificazione e classificazione dello Status o meno di cittadino/contribuente americano. L’istituto è altresì obbligato a effettuare attività di monitoraggio al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate e conseguentemente al fisco statunitense (Internal Revenue Service - IRS).
CRS (Common Reporting Standard)§Sistema di scambio automatico di informazioni tra Paesi elaborato dall’OCSE per combattere la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, attuato mediante Dir. 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale e correlata L. 9 luglio 2015, n. 114 attraverso cui è attuato l'ampliamento dello scambio automatico di informazioni già previsto all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE in relazione ai residenti in altri Stati membri,. Il CRS prevede in capo alla Compagnia obblighi di identificazione della clientela al fine di ottenere la residenza fiscale nonché attività di monitoraggio per individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l’obbligo di comunicazione.
TIN / SSN / EIN
(Codice fiscale statunitense) designa un codice di identificazione fiscale federale degli Stati Uniti.
NIF
Si intende un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice di identificazione fiscale).
GIIN
(Global Intermediary Identification Number) designa il codice identificativo rilasciato e pubblicato in una apposita lista dall’IRS (“FFI list”) ed assegnato a una Participating Foreign Financial Institution (PFFI)), una Registered Deemed Compliant FFI, nonché a ogni altra entità che deve o può registrarsi presso l’IRS, secondo le pertinenti disposizioni del Tesoro statunitense.
Internal Revenue Service – IRS
Designa l’Amministrazione Finanziaria Statunitense.
Intergovernmental Agreement – IGA
Designa un Accordo intergovernativo per migliorare la tax compliance internazionale e per applicare la normativa Fatca stipulato dal Governo degli Stati Uniti d’America con un altro Paese.
a. IGA 1 designa un IGA che prevede l’obbligo, per le istituzioni finanziarie localizzate nel Paese che ha stipulato l’Accordo con gli Stati Uniti, di comunicare le informazioni richieste dalla normativa FATCA all’Autorità fiscale del Paese stesso, che le trasmette all’Internal Revenue Service statunitense (IRS);
b. IGA 2 designa un IGA in base al quale l’Autorità fiscale del Paese che ha stipulato l’Accordo con gli Stati Uniti si impegna a consentire alle istituzioni finanziarie localizzate presso tale Paese la trasmissione delle informazioni richieste dalla normativa FATCA direttamente all’IRS.
Expanded Affiliated Group - EAG
Designa un gruppo di istituzioni finanziarie in cui una entità controlla le altre entità, ovvero le entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto e della partecipazione al capitale di un’entità.
Participating FFI
(Solo FATCA) – PFFI (Istituzione finanziaria estera – ovvero NON US - partecipante) designa le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 2 nonché quelle localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un XXX 0 ma che hanno firmato singolarmente e autonomamente un accordo con l’IRS.
Registered Deemed Compliant FFI
(Solo FATCA) Istituzioni finanziarie estere – ovvero NON US - registrate considerate adempienti designa:
a. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA che sono qualificate come RDCFFI sulla base dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;
b. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un Accordo IGA 1 e che sono tenute alla comunicazione;
c. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un XXX 0 qualificate come RDCFFI sulla base della normativa interna di tali ultimi Paesi.
Certified Deemed Compliant FFI
Istituzioni finanziarie estere – ovvero NON US - certificate considerate adempienti. Rientrano:
a. le istituzioni finanziarie estere localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA ma che sono qualificate come CDC FFI dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;
b. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2, diverse dalle RDCFFI, che sono qualificate come CDCFFI dalla normativa domestica di tali Paesi.
Exempt Beneficial Owner (solo FATCA)
Sono le istituzioni, le società o gli altri soggetti che rientrano nel seguente elenco:
a) il Governo Italiano, ogni suddivisione geografica, politica o amministrativa del Governo Italiano, o ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuto da uno qualsiasi o più dei soggetti precedenti;
b) un’organizzazione internazionale pubblica (o una sede italiana di organizzazione internazionale pubblica) avente titolo a godere di privilegi, esenzioni e immunità in quanto organizzazione internazionale ai sensi di un trattato o accordo internazionale concluso dall’Italia e ogni agenzia dipendente da tale organizzazione o ente strumentale dalla stessa istituito per il perseguimento, anche indiretto, dei propri scopi;
c) la Banca d’Italia;
d) le Posta Italiane S.p.A., ad eccezione del patrimonio BancoPosta;
e) la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP);
f) i fondi o le istituzioni che si qualificano come forme pensionistiche complementari ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o
g) istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a condizione che i contributi individuali volontari al conto siano limitati dalla normativa italiana di riferimento oppure non eccedano in alcun anno 50.000 €;
h) i fondi pensione nonché gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che hanno diritto ai benefici previsti dalla Convenzione del 25 agosto 1999 Italia - Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali in quanto soggetto residente in Italia ai sensi dell’art. 4 della predetta Convenzione e in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, lettera f), del protocollo alla Convenzione stessa;
i) i fondi pensione istituiti dagli EBO di cui ai punti precedenti per fornire prestazioni pensionistiche o altri benefici in caso di malattia o morte a partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti di tali EBO o a persone designate da tali dipendenti ovvero a persone che, pur non essendo state dipendenti di detti EBO, hanno diritto a ricevere i summenzionati benefici in ragione di servizi personali resi ai medesimi EBO;
j) le società o i soggetti giuridici di piena proprietà di altri soggetti esenti da FATCA;
k) i beneficiari effettivi esteri esenti localizzati in Paesi che hanno sottoscritto un IGA1 o un IGA2 e che sono considerati beneficiari effettivi esenti in base alla legislazione domestica di tali Paesi nonché i soggetti considerati beneficiari effettivi esenti dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense.
Non Participating Financial Institution
(Solo FATCA) Istituzione finanziaria non partecipante - NPFI designa un’istituzione finanziaria localizzata in un Paese che non ha sottoscritto un IGA, diversa da una Participating Foreign Financial Institution, da una Deemed Compliant Foreign Financial Institution e da un Exempt Beneficial Owner in base ai pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense. In questa definizione rientrano altresì le istituzioni finanziarie italiane escluse dalla FFI list a seguito dell’espletamento della procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2, dell’IGA Italia nonché le Partner Jurisdiction Financial Institution (Istituzioni Finanziarie localizzate in paesi diversi da Italia e Stati Uniti che hanno sottoscritto un IGA) alle quali è stato revocato il GIIN.
Sponsored FFI
(Solo FATCA) Ai fini di adempiere gli obblighi FATCA, un’entità di investimento può ricorrere ad una entità sponsor, ferma restando la responsabilità della Sponsored FFI per il corretto assolvimento dei suddetti obblighi.
Non Specified U.S. Person
- società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati mobiliari regolamentati;
- qualsiasi società di capitali che è un membro dello stesso expanded affiliated group, di una società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati regolamentati;
- gli Stati Uniti o qualsiasi suo ente o agenzia interamente posseduta;
- qualsiasi Stato degli Stati Uniti, qualsiasi territorio statunitense, qualsiasi suddivisione politica di uno dei precedenti, o qualsiasi agenzia o ente interamente posseduto di uno o più dei precedenti;
- qualsiasi organizzazione esente da imposte conformemente alla sezione 501(a) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- qualsiasi organizzazione esente da imposte conformemente alla sezione 501(a) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- qualsiasi banca come definita nella sezione 581 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- un intermediario come definito nella sezione 6045(c) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- qualsiasi trust di investimento immobiliare come definito nella sezione 856 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- qualsiasi common trust fund come definito nella sezione 584(a) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- qualsiasi trust esente da imposte conformemente alla sezione 664(c) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o che è descritto nella sezione 4947(a)(1) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- ogni trust esente da imposte conformemente a un piano descritto nella sezione 403(b) o nella sezione 457(b) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti
- qualsiasi società di investimento regolamentata come definita nella sezione 851 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o qualsiasi entità registrata presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti conformemente all’Investment Company Act del 1940;
- un operatore in titoli, commodities, o strumenti finanziari derivati (inclusi i contratti su capitali figurativi, futures, forwards e opzioni) che è registrato come tale o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato.
Specified U.S. Person
Persona statunitense diversa dalle precedenti
Active NFE
Per Active NFE si intende un’Entità Non Finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri:
a) meno del 50% del reddito lordo dell’Entità Non Finanziaria per l’anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50% delle attività detenute dall’Entità Non Finanziaria nel corso dell’anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;
b) il capitale dell’NFE è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero l’NFE è un’Entità Collegata di un’Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari;
c) l’NFE è un’Entità Statale, un’Organizzazione Internazionale, una Banca Centrale o un’Entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;
d) tutte le attività dell’NFE consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell’esercizio di un’attività economica o commerciale diversa dall’attività di un’Istituzione Finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi ad esse, salvo che un’Entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d’investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d’investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d’investimento;
e) l’NFE non esercita ancora un’attività economica e non l’ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l’intento di esercitare un’attività economica diversa da quella di un’Istituzione Finanziaria; l’NFE non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;
f) l’NFE non è stata un’Istituzione Finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un’attività economica diversa da quella di un’Istituzione Finanziaria;
g) l’NFE si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono Istituzioni Finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di un’attività economica diversa da quella di un’Istituzione Finanziaria;
h) l’NFE soddisfa tutti i seguenti requisiti:
1. è stata costituita ed è gestita nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; o è stata costituita ed è gestita nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza ed è un’organizzazione professionale, un’unione di operatori economici, una camera di commercio, un’organizzazione del lavoro, un’organizzazione agricola o orticola, un’unione civica o un’organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell’assistenza sociale;
2. è esente dall’imposta sul reddito nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza;
3. non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;
4. le leggi applicabili dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell’NFE o gli atti costitutivi dell’NFE non consentono che il reddito o patrimonio dell’NFE siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un’Entità non caritatevole, se non nell’ambito degli scopi di natura caritatevole dell’Entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall’NFE; e
5. le leggi applicabili dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell’NFE o gli atti costitutivi dell’NFE prevedono che, all’atto della liquidazione o dello scioglimento dell’NFE, tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un’Entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell’Entità Non Finanziaria o a una sua suddivisione politica.
i) l’NFFE è un governo non statunitense, un governo di un Territorio degli Stati Uniti, un’organizzazione internazionale, una banca centrale di emissione non statunitense, o un’entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti.
Direct Reporting NFFE/Sponsored Direct Reporting NFFE
(Solo FATCA): l’NFFE non è residente in Italia e si qualifica come Direct Reporting NFFE ovvero come Sponsored Direct Reporting NFFE ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense.
Altri Soggetti esclusi
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto 6 Agosto 2015 - Decreto di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 – o in base ai
Regolamenti del Tesoro statunitense.
Passive NFFE
Con il termine Passive NFFE si intende ogni entità non finanziaria estera:
- il cui reddito lordo generato da passive income (dividendi, interessi, affitti, royalties, ecc.) nel precedente anno solare (o altro appropriato periodo di reporting) superiore al 50% del totale;
- assets che producono o sono detenuti per produrre passive income, superiori al 50% degli assets totali detenuti durante il precedente anno solare (o altro appropriato periodo di reporting).
Titolari effettivi
Il termine titolare effettivo (Controlling Person) designa la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità, ovvero ne risultano beneficiari. Nel caso di entità classificate come Passive NFE, la Compagnia è tenuta a verificare se il/i titolare/i effettivo/i è classificabile come Reportable Person.
Reportable Person (solo CRS)
Sono considerati Soggetti reportable, ai fini CRS una Persona di uno Stato membro diversa da:
i) Una società di capitali le cui azioni sono regolarmente quotate su uno o più mercati regolamentati;
ii) Una società di capitali che è un'Entità Collegata di una società di capitali di cui al punto i);
iii) Un’entità Statale;
iv) Un’organizzazione internazionale;
v) Una Banca Centrale;
vi) Un’Istituzione Finanziaria.
Prove Documentali
Si intende uno dei documenti seguenti:
a) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune) dello Stato membro o di un'altra giurisdizione in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente;
b) con riferimento a una persona fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi.
Residenza fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA: ai fini della normativa FATCA vigente si considera "residente fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA" il soggetto che possiede almeno uno dei seguenti requisiti:
a) sia “Cittadino Statunitense”, intendendosi per tale anche la persona che è nata negli Stati Uniti d’America e non è più ivi residente o non lo è mai stato (c.d. cittadinanza per nascita);
b) sia residente stabilmente negli USA;
c) sia in possesso della “Green Card”, rilasciata dall’“Immigration and Naturalization Service”;
d) abbia soggiornato negli USA per il seguente periodo minimo:
• 31 giorni nell’anno di riferimento e,
• 183 giorni nell’arco temporale di un triennio, calcolati computando: interamente i giorni di presenza nell’anno di riferimento;
un terzo dei giorni di presenza dell’anno precedente;
un sesto dei giorni di presenza per il secondo anno precedente.
Non si considera tuttavia "residente fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA":
a) l'insegnante che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti se in possesso di una visa del tipo "j" o "Q";
b) lo studente che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti se in possesso di una visa del tipo "j", "Q" "F" o "M";
c) il soggetto che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti a seguito di incarichi di Governi esteri presso ad esempio ambasciate, consolati ed organizzazioni internazionali;
d) il coniuge o il figlio non sposato di età inferiore ai 21 anni di una delle persone descritte nei punti precedenti.
Residenza fiscale
Ai fini della presente auto-certificazione, l'espressione “residente fiscale” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di un determinato Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in tale Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.
U.S. TIN (TIN statunitense o codice fiscale statunitense)
Designa un codice di identificazione fiscale federale degli Stati Uniti. Il codice è obbligatorio nel caso in cui il cliente si dichiara cittadino U.S.A. o residente fiscalmente negli U.S.A.
U.S. Person
(Persona statunitense) designa un cittadino statunitense, una persona fisica residente negli Stati Uniti, una società di persone o altra entità fiscalmente trasparente ovvero una società di capitali organizzata negli Stati Uniti o in base alla
legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato, un trust se un tribunale negli Stati Uniti, conformemente al diritto applicabile, ha competenza a emettere un’ordinanza o una sentenza in merito sostanzialmente a tutte le questioni riguardanti l’amministrazione del trust, e (ii) una o più persone statunitensi hanno l’autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust, o di un’eredità giacente di un de cuius che è cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti.
Proposta-Polizza n. Numero consulenza
XXXX XXXX – PRIMAVERA 2.0 MULTIRAMO
Assicurazione multiramo a premio unico, con possibilità di premi aggiuntivi, con prestazione addizionale per il caso di decesso
Convenzione
Contraente:
Ente:
Filiale:
Collocatore:
Questionario per l’analisi dei bisogni (IDD) n.
Mod. JM010 – Ed. 07/2021 Stampato il Copia per Modulo di Proposta-Polizza - pag. 1 di 12
Proposta-Polizza n. VERA VITA – PRIMAVERA 2.0 MULTIRAMO
INFORMAZIONI PER IL CONTRAENTE
Mezzi di pagamento
Il pagamento del premio, alla sottoscrizione del contratto, e dei premi unici aggiuntivi può essere effettuato tramite l’Intermediario distributore mediante disposizione di pagamento a favore della Compagnia con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Intermediario distributore.
La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell’avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Compagnia.
È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Conclusione del contratto
Il contratto si ritiene concluso e produce i propri effetti, sempre che la Compagnia non abbia comunicato per iscritto la mancata accettazione della proposta, alla data decorrenza riportata nella lettera di conferma.
Il contratto produce effetti alla data suddetta a condizione che sia stato corrisposto il premio convenuto. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 44 del 12 febbraio 2019, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto.
In caso di mancata accettazione, la Compagnia restituirà al Contraente le somme eventualmente anticipate. Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero dell’Assicurato, la Compagnia rimborserà, nel primo caso agli eredi del Contraente e nel secondo caso al Contraente medesimo, il premio da questi corrisposto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.
La Compagnia invia al Contraente una lettera di conferma in cui sono contenute le informazioni relative al contratto circa la data di decorrenza, il premio versato e quello investito.
Diritto di revoca
Prima della data di conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di
assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Xxxx Xxxx S.p.A. – Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 37126 Verona – Italia.
La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.
La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.
Non previsto in quanto il contratto viene concluso mediante la sottoscrizione del modulo di proposta-polizza.
Diritto di
recesso
Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso. Il
recesso si esercita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Xxxx Xxxx S.p.A. – Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – Xxxxxx.
La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia, è tenuta a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma tra:
– il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito nei Fondi Interni – sia in caso di incremento che di decremento delle stesse – valorizzate come previsto nelle Condizioni di Assicurazione;
– la parte di premio investita nelle Gestioni Separate;
– i costi gravanti sul premio previsti nelle Condizioni di Assicurazione.
La Compagnia ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto, la somma pari a 25,00 €.
L’importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.
Proposta-Polizza n. VERA VITA – PRIMAVERA 2.0 MULTIRAMO
DATI GENERALI DI PROPOSTA-POLIZZA
Contraente
Assicurato
Legale
Rappresentante o Delegato
Opzioni contrattuali
Forma assicurativa, Prestazioni, Efficacia del contratto
Beneficiari
Esigenze di riservatezza
Premi
Proposta-Polizza n. VERA VITA – PRIMAVERA 2.0 MULTIRAMO Ente Filiale
Collocatore
ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO - FATCA E CRS
MODULO PER L’IDENTIFICAZIONE E L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
(Artt. 15 e ss. D. Lgs. 231/2007 e s.m.i. e Regolamento IVASS n. 44 del 12 Febbraio 2019)
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)
1. Gentile cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge [Decreto legislativo n. 231/2007 e s.m.i.] in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è necessario ai sensi dell’art. 33 del Regolamento IVASS N. 44 del 12 Febbraio 2019 al fine di consentire il rispetto degli obblighi di adeguata verifica. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta o, in caso di rapporti continuativi già in essere, la loro chiusura, previa restituzione dei fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di Sua spettanza mediante bonifico su conto da Lei indicato. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.
2. La Società, ritenendo di primaria importanza la tutela dei Dati Personali degli Interessati, ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) che potrà essere contattato scrivendo all’indirizzo e-mail xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx per ogni tematica riguardante la protezione dei dati personali.
Inoltre, ai sensi della Legge 18 Giugno 2015, n. 95 e Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 Dicembre 2014 la Compagnia è tenuta alla raccolta delle informazioni relative alla fiscalità internazionale.
Si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle informazioni rese nel Glossario allegato alla documentazione contrattuale.
Contraente
Assicurato
Esecutore per conto del Contraente
Titolare effettivo del Contraente
Soggetto pagatore
Soggetto pagatore per le rate successive
Esecutore per conto del Soggetto pagatore
Esecutore per conto del Soggetto pagatore delle rate successive
Titolare effettivo del Soggetto pagatore
Titolare effettivo del Soggetto pagatore delle rate successive
Beneficiari
Mezzo di pagamento
Cointestatario
Tipo di apertura della polizza
Tipo di prodotto
Proposta-Polizza n. VERA VITA – PRIMAVERA 2.0 MULTIRAMO Ente Filiale
Collocatore
Scopo prevalente del
rapporto
Tipo di operazione
Origine dei fondi
Area geografica in cui è stato
instaurato il rapporto
Provenienza fondi
Ulteriori informazioni sul Contraente
Informazioni patrimoniali del Contraente
ADEMPIMENTI FATCA E CRS
FATCA
CRS
Titolare effettivo del Contraente
Avvertenza: Le risposte fornite sono state scelte tra diverse opzioni poste all’attenzione del Contraente.
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati riprodotti negli appositi campi del presente questionario corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto / dell’operazione.
Il sottoscritto afferma di essere stato informato sulla necessità di dichiarare, per ogni singola operazione posta in essere, se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all’atto della costituzione del rapporto continuativo e a fornire tutte le indicazioni necessarie all’identificazione dell’eventuale/degli eventuali diverso/i Titolare/i Effettivo/i.
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PRIVACY
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)
1. Titolare del trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali è Xxxx Xxxx S.p.A., con sede legale in (37126) Verona, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 di seguito anche la “Società” o il “Titolare”, Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. – Trieste – Società del Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi al n.026.
2. Responsabile della Protezione dei dati personali
La Società, ritenendo di primaria importanza la tutela dei Dati Personali degli Interessati, ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) che potrà essere contattato scrivendo all’indirizzo e-mail xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx per ogni tematica riguardante la protezione dei dati personali.
3. Dati personali oggetto di trattamento e fonte dei dati
Il Titolare tratta le seguenti categorie di dati personali: dati anagrafici, dati economico – finanziari; dati relativi allo stato di salute (di seguito, “Dati particolari”); dati inerenti a eventuali condanne penali e/o reati (“Dati giudiziari”), in presenza di una previsione normativa o di un’indicazione dell’Autorità Giudiziaria; dati relativi ai bisogni assicurativi del cliente.
I dati personali trattati potranno essere raccolti direttamente presso di Lei ovvero da altri soggetti quali ad esempio contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, intermediari assicurativi, nonché presso fonti pubbliche e/o pubblicamente accessibili, oltre che presso fornitori d’informazioni commerciali e creditizie, che costituiscono fonte ex art. 14 del Reg.UE.
4. Finalità - Base giuridica del trattamento - Natura del conferimento dei dati personali
I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:
a) Finalità Assicurativa;
I. Proposizione, conclusione ed esecuzione del contratto assicurativo e dei connessi servizi assicurativi e strumentali (come ad esempio la verifica dei requisiti assuntivi per l’emissione del contratto e la quotazione del relativo premio, la liquidazione delle prestazioni, etc.) e dei relativi adempimenti normativi (quali ad esempio la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti, gli adempimenti in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo, la tenuta dei registri assicurativi, la gestione all’Area Riservata del sito internet della Società e la gestione dei reclami).
In relazione a tali finalità il trattamento dei dati risulta necessario sia per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art 6, par. 1, lett. b) Reg. UE, sia per l’adempimento di obblighi di legge previsti dalla normativa di settore, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett.
c) Reg. UE e dell’art. 2-ter D.Lgs. 196/2003 s.m.i.. In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell’art 9, par. 2, lett. a) Reg. UE;
II. Attività di tariffazione e sviluppo di nuovi prodotti;
La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE;
III. Difesa dei diritti del Titolare in sede giudiziaria ed extragiudiziaria;
La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE consistente nella tutela degli interessi e diritti propri;
IV. Comunicazione dei dati relativi al contratto stipulato alle società del Gruppo di appartenenza per finalità amministrative e contabili;
La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nell’esigenza di comunicare i dati dei clienti fra le società del Gruppo di appartenenza per necessità amministrative e contabili;
V. Comunicazione dei dati a coassicuratori e riassicuratori, nonché ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa1 per la gestione del rischio assicurato;
La base giuridica per il trattamento dei dati è il legittimo interesse ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nell’esigenza di comunicare i dati dei clienti per la gestione del rischio assicurato. In particolare, la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è il consenso ai sensi dell’art 9, par. 2, lett. a) Reg. UE.
***
1 Per soggetti facenti parte della “catena assicurativa” si intende ad es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.
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Il conferimento dei dati personali è necessario per le finalità di cui alla lettera a) I, II, III, IV, V pertanto, l’eventuale omesso
conferimento dei dati personali richiesti determina l’impossibilità di concludere e dare esecuzione al contatto assicurativo.
b) Invio diretto di comunicazioni commerciali via e-mail relative a prodotti o servizi del Titolare analoghi a quelli acquistati, c.d. “soft spam”;
La base giuridica per il trattamento dei dati è il perseguimento del legittimo interesse ai sensi dell’art. 6, par. 1 lett. f) Reg. UE consistente nella promozione via e-mail di prodotti o servizi analoghi rispetto agli acquisti dell’interessato a norma dell’art. 130, comma 4 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i. (cd. “soft spam”), comunicazioni che verranno inviate all’indirizzo e-mail fornito dal cliente in sede di stipula della polizza.
Il conferimento dei dati per questa finalità è facoltativo e resta fermo il Suo diritto di opporsi in ogni momento a tale trattamento, agevolmente e gratuitamente, coi modi indicati nella sezione “Diritti dell’interessato” della presente informativa e/o con quelli indicati all’interno delle comunicazioni commerciali che Le saranno di volta in volta inviate;
c) Finalità di marketing effettuata dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto2, consistenti, ad esempio, nell’invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del servizio erogato e la soddisfazione del cliente;
d) Finalità di marketing per conto di terzi, effettuato dal Titolare, (con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto), mediante l’invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario relativo a prodotti o servizi di tali soggetti terzi appartenenti a determinate categorie merceologiche (editoria, automotive, servizi finanziari, bancari e assicurativi, grande distribuzione, servizi sociosanitari, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia);
e) Finalità di comunicazione dei Suoi dati personali ad altre Società del Gruppo di appartenenza, nonché a soggetti terzi appartenenti a determinate categorie merceologiche (sopra indicate alla lettera e) per loro fini di marketing. Detti soggetti Le rilasceranno, quali Titolari Autonomi di trattamento una separata informativa.
***
In riferimento alle finalità indicate dalla lettera c) alla lettera e), la base giuridica per il trattamento dei dati è il consenso ai sensi dell’art 6, par. 1, lett. a) Reg. UE.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, pertanto, l’eventuale omessa comunicazione dei dati personali richiesti non determina l’impossibilità di concludere e dare esecuzione al contatto assicurativo.
5. Destinatari dei dati personali
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i Suoi Dati Personali potranno essere comunicati alle/conosciuti dalle seguenti
categorie di destinatari:
• il personale alle dipendenze del Titolare, previa nomina quali persone autorizzate al trattamento;
• soggetti terzi3 coinvolti nella gestione dei rapporti con lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.
I soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
L’elenco aggiornato dei suddetti destinatari è disponibile presso il Titolare, e può essere richiesto scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione.
6. Modalità di trattamento
Nell’ambito delle finalità indicate al precedente punto 4), il trattamento dei Suoi Dati avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.
2 Di cui all’art. 130, cc. 1, 2, 3, del D. Lgs. 196/2003 s.m.i., tramite attività svolte, oltre che con interviste personali, questionari, posta cartacea, telefono - anche cellulare – tramite operatore o anche mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con altri strumenti automatizzati, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web.
3 Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa”(vedi nota 1), nonchè società del Gruppo di appartenenza, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi., ecc; Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, Enti previdenziali
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PRIVACY
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti cartacei e/o con modalità automatizzate, ivi inclusi i processi decisionali
automatizzati che la Società adotta a titolo esemplificativo e non esaustivo per la verifica dei requisiti assuntivi cui è subordinata l’emissione del contratto, per la valutazione di adeguatezza dei contratti proposti rispetto ai bisogni dei clienti e per lo svolgimento dei controlli antiriciclaggio.
7. Trasferimento dei Dati all’estero
Ove necessario, i Xxxx dati potranno essere trasferiti, da parte della Società, verso Paesi Terzi fuori dallo Spazio Economico Europeo. In tali casi il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni indicate dagli artt. 44 e ss. del Reg. UE, ovvero nei confronti di Paesi per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, sulla base di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea4 oppure in applicazione di specifiche deroghe previste dal Reg. UE.
È possibile richiedere maggiori informazioni in merito ai trasferimenti di dati effettuati ed alle garanzie a tal fine adottate, inviando una e-mail al Titolare del trattamento all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
8. Tempi di conservazione dei dati personali
I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle attività/finalità sopra descritte e comunque conservati per periodi di tempo diversi a seconda delle finalità per le quali sono trattati, in conformità della normativa tempo per tempo applicabile.
In particolare, i dati personali trattati per le finalità assicurative indicate alla lettera a) del precedente paragrafo 4 saranno conservati di regola per 10 anni decorrenti dal momento della cessazione dell’efficacia del contratto, o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.
I dati trattati per le finalità di marketing indicate alle lettere c), d), e) del precedente paragrafo 4 saranno conservati per 36 mesi dal momento dell’acquisizione del consenso.
In ogni caso resta salva la possibilità di conservare i dati sopra descritti per la necessità di tutelare i diritti del Titolare in ogni sede amministrativa, civile, penale e stragiudiziale.
9. Diritti dell’interessato
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg.UE inviando apposita richiesta a mezzo e-mail al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure al Titolare del trattamento all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il Reg. UE all’art. 15 e seguenti conferisce all’interessato:
a) il diritto di revoca del consenso prestato;
b) il diritto di accesso, ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento e di acquisire informazioni in merito a: finalità del trattamento in corso, categorie di dati personali in questione, destinatari dei dati in particolare se Paesi terzi, il periodo di conservazione, ove possibile, e le modalità del loro trattamento;
c) il diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati;
d) il diritto alla loro cancellazione, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità, oppure qualora decidesse di revocare il consenso, o si opponesse al trattamento, o ancora qualora i dati fossero trattati illecitamente, o cancellati per un obbligo di legge;
e) il diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l’esattezza dei dati personali per il periodo necessario per effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o qualora benché il Titolare del trattamento non abbia più bisogno dei suoi dati, lei richieda la conservazione per finalità giudiziarie, o qualora si sia opposto al trattamento in attesa della verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare;
f) il diritto alla portabilità dei dati ad altro Titolare, qualora il trattamento avvenga con mezzi automatizzati o sia basato sul consenso o sul contratto;
g) il diritto di opporsi al trattamento qualora il trattamento si basi sul legittimo interesse;
h) il diritto a proporre reclamo avanti all’Autorità (Garante italiano per la protezione dei dati personali, xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
Nei casi di esercizio dei diritti di cui alle lettere c), d), ed e), l’interessato ha diritto di richiedere i destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali e quindi le eventuali comunicazioni di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento.
Il Titolare l.r.p.t.
4 la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea, nel rispetto delle raccomandazioni 01/2020 adottate il 10 novembre 2020 dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati. In subordine, i trasferimenti potrebbero essere necessari sulla base di una delle deroghe di cui all’art. 49 Reg. UE, per esempio con il consenso informato dell’interessato o per eseguire un contratto concluso tra l'interessato e il Titolare del trattamento ovvero misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato, o un contratto stipulato tra il Titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato, ovvero per importanti motivi di interesse pubblico o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o, ancora, per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso.
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PRIVACY
Consenso al trattamento dei dati personali
Presa visione dell’informativa sopra riportata:
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
al trattamento dei dati particolari (stato di salute) per le finalità relative all’attività assicurativa (quali indicate al punto 4. lett. a)), da parte del Titolare
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
al trattamento dei dati personali per finalità di marketing effettuata dal Titolare (quali indicate al punto 4. lett. c))
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
al trattamento dei dati personali per finalità di marketing per conto terzi (quali indicate al punto 4. lett. d))
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
alla comunicazione dei dati personali ad altre Società del Gruppo di appartenenza nonché a soggetti terzi per proprie finalità di marketing (quali indicate al punto 4. lett. e))
□ DICHIARO DI OPPORMI all’invio diretto di comunicazioni commerciali via e-mail relative a prodotti o servizi del Titolare analoghi a quelli acquistati, c.d. “soft spam” (quali indicate al punto 4. lett. b))
Dichiaro che i flag apposti nei campi “consensi” soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà, anche qualora siano stati inseriti a sistema per mio conto dall’operatore incaricato solo successivamente alle mie dichiarazioni.
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DICHIARAZIONE DELL’ASSICURATO SULLO STATO DI SALUTE
AVVERTENZE: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
Prima della sottoscrizione sullo stato di salute, l’Assicurato deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate.
In ogni caso l’Assicurato può chiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica che certifichi l’effettivo stato di salute (ogni eventuale onere rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato).
Il sottoscritto Assicurato dichiara:
▪ di godere attualmente di un buono stato di salute;
▪ di non essere mai stato ricoverato negli ultimi cinque anni in ospedali o case di cura per malattie o interventi chirurgici diversi da appendicectomia, adenotonsillectomia, infortuni senza postumi, parto, chirurgia estetica, intervento ortopedico, ernia inguinale;
▪ di non aver consultato medici specialisti negli ultimi sei mesi al di fuori di semplici controlli di routine;
▪ di non essere esposto a rischi particolari a causa della professione svolta;
▪ di prosciogliere dal segreto professionale e legale tutti i medici che possono averlo curato e/o visitato nonché le altre persone, ospedali, case di cura ed istituti in genere ai quali la Compagnia ritenesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni.
Nel caso in cui l’Assicurato non sottoscriva la dichiarazione sullo stato di salute, il capitale in caso di morte dell’Assicurato sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all’ultima fascia d’età previsti dalla relativa Tabella riportata nelle Condizioni di Assicurazione, indipendentemente dall’età dell’Assicurato.
In ogni caso la mancata sottoscrizione non pregiudica la conclusione del contratto.
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DICHIARAZIONI
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (“KID”) e del set informativo prima della sottoscrizione del contratto, nonché dell’informativa precontrattuale contenente le informazioni sull’intermediario e sulle regole che è tenuto a seguire nei confronti dei clienti, sui potenziali conflitti di interesse e sugli strumenti di tutela del cliente, sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita qualora prevista e sulle remunerazioni percepite (documenti predisposti e rilasciati dall’intermediario).
Il Contraente, essendo stato avvertito della possibilità di ricevere il set informativo in modalità non cartacea o in modalità cartacea, sceglie la modalità:
NON CARTACEA (consultazione tramite Area Riservata) CARTACEA
Dichiara altresì di disporre di adeguati strumenti tecnici e conoscenze che gli consentono di consultare e gestire autonomamente i documenti in formato file elettronico .PDF, archiviati sul supporto durevole.
Resta ferma la possibilità di richiedere gratuitamente al Collocatore copia cartacea della documentazione.
Dichiara inoltre di essere consapevole che la versione aggiornata dei predetti documenti è disponibile nel sito della Compagnia e/o presso il Collocatore.
Il sottoscritto:
▪ esprime il consenso alla stipula dell’assicurazione sulla propria vita ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile;
▪ dichiara di avere il domicilio (ai sensi dell'art 43, 1° comma, del codice civile) in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi;
▪ dichiara di aver ricevuto e preso visione delle Condizioni di assicurazione consegnate;
▪ accetta integralmente il contenuto delle stesse, ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconosce la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della normativa antiriciclaggio, ove applicabile;
▪ dichiara di essere a conoscenza che il contratto è concluso e produce i propri effetti secondo le modalità definite nelle Condizioni di assicurazione;
▪ richiede di voler ricevere le comunicazioni contrattuali previste dalla normativa vigente o comunque correlata al presente contratto, in formato cartaceo all’indirizzo indicato XXXXXXX.
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DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO
Dichiaro di aver informato il Contraente che l’importo del premio di perfezionamento e la relativa data di addebito saranno riportati nella lettera di conferma inviata dalla Compagnia.
Mezzo di pagamento del premio di perfezionamento
Mezzo di pagamento del
premio per le rate successive
Attesto di aver effettuato la rilevazione dei dati ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i. e di aver verificato l’autenticità delle firme
che precedono.
L’intermediario
Ente
Filiale