REGOLAMENTO DI UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
REGOLAMENTO DI UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Art. 1 Definizioni, foro competente
Le presenti norme, le obbligazioni di diritto civile, le delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico e le leggi in materia, regolano i rapporti contrattuali del servizio idrico integrato nei bacini d'utenza serviti dal Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A, di seguito denominato CAM S.p.A., con sede legale in Avezzano (AQ).
Sono obbligatorie per tutti i contraenti e dovranno intendersi parte integrante di ogni contratto senza che ne oc- corra la materiale trascrizione in quanto l'Utente ne riceve copia gratuita prima della stipula o del suo rinnovo.
Il CAM S.p.A. si riserva la facoltà di variare unilateralmente le clausole del presente contratto per giustificato motivo e ne darà comunicazione all’Utente in forma scritta. Dalla data di ricezione della comunicazione, l’Utente potrà esercitare il recesso nel termine di 60 giorni senza oneri a suo carico. Non costituisce variazione unilaterale soggetta alla disciplina di cui al presente articolo la variazione dei corrispettivi che derivano da adeguamenti automatici e/o disposti da norme di legge o dall’Autorità di regolazione del Servizio Idrico Integrato.
L’Utente è tenuto a comunicare per iscritto al CAM S.p.A. le variazioni di residenza o cambio d'uso della fornitura o qualsivoglia altra modifica o variazione qualora tali eventi comportino una modifica di tariffe e/o imposte, la cui applicazione decorrerà dalla data di presentazione della domanda, senza riconoscimento di periodi pregressi; la presente costituisce clausola di tipo interpretativo ed ha pertanto valore retroattivo.
Per qualunque controversia inerente il rapporto di somministrazione è competente il foro di Avezzano (AQ).
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO
Il presente regolamento è conforme al quadro normativo ad oggi vigente ed è soggetto a revisione periodica per aggior- namenti ai sensi delle deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico. Per quanto non espressa- mente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla Carta dei Servizi.
Ai fini delle presenti norme contrattuali del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compon- gono, si applicano le seguenti definizioni:
• accettazione del preventivo è l’accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo;
• acquedotto è l’insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla for- nitura idrica;
• albero fonico o IVR (Interactive voice responder) è un sistema costituito da un risponditore automatico con funzioni interattive che, sulla base delle risposte fornite dall’utente finale via tastiera o riconoscimento vocale, permette di accedere a un menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un operatore;
• allacciamento idrico è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all’erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell’acquedotto;
• allacciamento fognario è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura, alla pubblica fognatura;
• appuntamento posticipato è l’appuntamento fissato, su richiesta del richiedente, in data successiva a quella proposta dal gestore;
• atti autorizzativi sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l’esecuzione della prestazione da parte del gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;
• autolettura è la modalità di rilevazione da parte dell’utente finale, con conseguente comunicazione al gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
• Autorità è l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
• call center è un servizio telefonico dotato di tecnologie che permettono al gestore di registrare l’inizio della risposta, l’eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l’inizio della conversazione con l’operatore o, se precedente, la fine della chiamata;
• Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;
• cessazione è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell’utente finale con sigillatura o rimozione del misuratore;
• codice di rintracciabilità è il codice, comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;
• contratto di fornitura del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l’atto stipulato fra l’utente finale e il gestore del servizio;
• data di invio è:
- per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell’inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
- per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del gestore o la data invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
- per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;
• data di ricevimento è:
- per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell’inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
- per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
- per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
• dati di qualità sono i dati e le informazioni relativi alla qualità contrattuale del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono comunicati dai gestori all’Autorità;
• depurazione è l’insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;
• disattivazione della fornitura è la sospensione dell’erogazione del servizio al punto di consegna a seguito della richiesta dell’utente finale, ovvero del gestore nei casi di morosità dell’utente finale;
• Ente di governo dell’ambito è la struttura dotata di personalità giuridica di cui all’articolo 148 comma 4 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);
• gestore è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia. Nel caso di specie è il Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.;
• giorno feriale è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi;
• giorno lavorativo è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
• indennizzo automatico è l’importo riconosciuto all’utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo standard speci- fico di qualità;
• lavoro semplice è la prestazione di lavoro che riguarda l’esecuzione a regola d’arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l’ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti;
• lavoro complesso è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell’utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;
• lettura è la rilevazione effettiva da parte del gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del misura- tore;
• livello di pressione è la misura della forza unitaria impressa all’acqua all’interno della conduttura espressa in atmosfere;
• livello o standard generale di qualità è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli utenti finali;
• livello o standard specifico di qualità è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo utente finale;
• misuratore è il dispositivo posto al punto di consegna dell’utente finale atto alla misura dei volumi consegnati;
• operatore è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste dell’utente finale che contatta il gestore relativa- mente a tutti gli aspetti principali della fornitura di uno o più servizi del SII;
• portata è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell’unità di tempo;
• prestazione è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni esecuzione di lavoro o intervento effettuata dal gestore;
• punto di consegna dell’acquedotto è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all’impianto o agli impianti dell’utente finale. Sul punto di consegna è installato il misuratore dei volumi. Il punto di consegna, per la respon- sabilità contrattuale ed extracontrattuale, è al confine con la proprietà privata;
• punto di scarico della fognatura è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all’impianto o agli impianti di raccolta reflui dell’utente finale;
• reclamo scritto è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l’utente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un’associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l’utente finale ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione;
• riattivazione è il ripristino dell’erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della forni- tura o alla sospensione della stessa per morosità;
• richiesta scritta di informazioni è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito;
• richiesta scritta di rettifica di fatturazione è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche per via tele- matica, con la quale un utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;
• RQSII è il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;
• servizio idrico integrato (SII) è l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regola- zione dell’unbundling contabile del SII;
• servizio telefonico è il servizio telefonico che permette all’utente finale di mettersi in contatto con il proprio gestore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi, inoltro di reclami e ogni altra prestazione o pratica contrattuale che il gestore rende telefonicamente; per ogni servizio telefonico possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico può essere dotato di albero fonico o IVR;
• sportello fisico è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal gestore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi;
• subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;
• tempo per l’ottenimento degli atti autorizzativi è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell’atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del gestore, di ricevimento dell’atto perfezionatosi per ultimo;
• tipologia d’uso potabile, come prevista dal d.P.C.M. 29 aprile 1999, è, per il servizio di acquedotto, la tipologia riferita ai seguenti usi potabili:
- uso civile domestico;
- uso civile non domestico, inteso come consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici; centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.);
- altri usi, relativi a settori commerciali artigianali e terziario in genere, con esclusione di quello produttivo;
• utenza condominiale è l’utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d’uso;
• utente finale è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
• voltura è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.
Art. 2 Allacci idrici e fognari e proprietà delle condutture
Per i servizi gestiti, l'interessato deve presentare richiesta ai Servizi Commerciali del CAM S.p.A..
Ad assoluta discrezione della società il personale del CAM S.p.A. potrà recarsi presso l'abitazione degli Utenti che, necessi- tando di operazioni non eseguibili a mezzo telefono, abbiano difficoltà di spostamento (quali persone anziane con difficoltà motorie, portatori di handicap e pazienti sottoposti a trattamenti di dialisi o soggetti a trattamento con supporti e/o mac- chinari elettromeccanici) e che dichiarino d’essere privi di assistenza pubblica e/o familiare.
Per ottenere un nuovo allaccio e/o una scissione dell'impianto esistente e/o uno spostamento condotta e/o forniture tem- poranee e/o utenze zootecniche, l'interessato deve richiedere specifico preventivo. L'esecuzione dei lavori richiesti, in con- formità a determinazioni tecniche e amministrative, avverrà dopo l’accettazione che è implicita se si effettua il pagamento immediato o palese se si sottoscrive l’addebito sulla prima fattura commerciale (bolletta) utile. In caso di ricostruzione e/o di ristrutturazione di un fabbricato costituito da più unità immobiliari, la domanda di allaccio idrico dovrà essere corredata da planimetria del fabbricato stesso, sottoscritta da un tecnico abilitato, con ubicazione dei misuratori. Per quanto riguarda gli standard specifici della qualità del servizio vedi Carta dei Servizi.
Ogni allaccio idrico è subordinato allo smaltimento delle acque reflue nelle reti fognarie o altro sistema ritenuto idoneo dalle leggi vigenti (si vedano gli articoli successivi: 14 - 63). Nel caso di richiesta di riallaccio idrico in un fabbricato
ristrutturato già dotato di fognatura prima dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, l'utente dovrà autocertificare che la fognatura è perfettamente agibile e funzionante.
Per le forniture su strade non provviste di tubazioni stradali di distribuzione il CAM S.p.A. può accogliere le richieste, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando dai richiedenti le sia corrisposto un contributo a fondo perduto per spesa costruzione della tubazione stradale. Se tecnicamente possibile e nulla ostando rispetto alle presenti condizioni, l’entità e le modalità di pagamento dei contributi a fondo perduto saranno oggetto di comunicazione ai richiedenti nella forma del preventivo lavoro.
Le condotte stradali, anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti e le derivazioni fino al contatore eseguite a spese degli Utenti, appartengono al CAM S.p.A.; agli adempimenti conseguenti si provvederà direttamente o per mezzo d'installatori autorizzati, compatibilmente con i programmi operativi, e fatti salvi gli impedimenti del richiedente o di forza maggiore non imputabili al CAM S.p.A..
Art. 3 Contratto di somministrazione del Servizio Idrico Integrato
La fornitura avviene in seguito alla stipula del contratto di somministrazione nel quale vengono dichiarate dall’utente le condizioni di utilizzo del servizio, mentre per quanto riguarda la precisazione degli obblighi e dei diritti delle parti viene fatto esplicito richiamo al presente documento.
Il presente contratto è stipulato a tempo indeterminato con facoltà di recesso da parte di entrambi i contraenti. La fornitura da parte del CAM S.p.A., oggetto del presente contratto, viene misurata dall'apparecchio di misura (contatore), installato dal CAM S.p.A. e di sua proprietà; eccezionalmente nei casi previsti dalle presenti norme o concordati espressa- mente in calce al contratto, a deflusso continuo modulato da lente idrometrica.
Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait nei casi d'usi occasionali e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.). In tali ipotesi si procederà dunque a fatturazione a forfait se l’utenza non sarà dotata di misuratore. Dette forniture sono soggette a presentazione di apposita domanda, corredata da copia del permesso di occupazione del suolo pubblico o atto equipollente, dove dovranno essere indicati: luogo di erogazione, data di inizio e di cessazione della fornitura, utilizzo per cui è richiesta la fornitura, quantità di mc necessari per l'intera manifestazione.
Ove si verifichino condizioni eccezionali d'erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi, o per sopperire a fabbisogni d’emergenza nell'eventualità d'incidenti, è facoltà del CAM S.p.A., per gli usi diversi sospendere o revocare le forniture, e per quelli domestici, modulare con turni e altri sistemi la fornitura o se necessario sospendere l'erogazione.
Nel caso l'Utente voglia modificare l'uso e/o l’entità della fornitura deve richiedere e sottoscrivere un nuovo contratto.
In caso di morte del titolare della somministrazione, i suoi eredi sono responsabili, a norma di legge, verso il CAM S.p.A. di tutte le somme ad esso dovute dal titolare deceduto. Sono tenuti inoltre ad avvisare, nel termine di due mesi il CAM S.p.A. dell’avvenuto decesso e delle conseguenti modifiche che dovranno essere apportate al precedente contratto.
In caso di decesso dell’intestatario del contratto la voltura dell’utenza richiesta dall’erede ovvero un soggetto residente nell’unità immobiliare in cui è sita l’utenza è gratuita. In questo caso il soggetto volturante assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura.
In caso di Condomini regolarmente costituiti il contratto di fornitura sarà sottoscritto dall'amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata dall'amministratore stesso; tutti i condomini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate.
Il contratto per la fornitura dell'acqua per uso cantiere è intestato all'impresario edile o al proprietario della costruzione. Tale contratto termina con la fine dei lavori di costruzione e in ogni caso alla scadenza della concessione e dovrà essere cessato o sostituito da un nuovo contratto, da intestare seguendo le disposizioni successive.
Le forniture di acqua sono definite le seguenti tipologie d’uso:
• Usi domestici classificati per categorie (destinati alle unità immobiliari adibite ad abitazioni civili di residenti, di non residenti, e altre tipologie affini. Qualsiasi utilizzazione effettuata in locali adibiti ad abitazione a carattere familiare o col- lettivo - con esclusione di alberghi, ospedali, case di cura, scuole, casa circondariale e simili - ovvero disposto in abitazione da privato consumatore finale non svolgente in tali locali alcuna attività di carattere imprenditoriale rientrante nel campo applicativo I.V.A., si qualifica come uso domestico);
• Usi diversi classificati per categorie (destinati ad essere utilizzati da attività manifatturiere industriali, commerciali al dettaglio e all’ingrosso, artigianali, zootecniche, agricole, stagionali, uffici e studi privati, attività alberghiera, turistica, spor- tiva ricreativa, scolastica, sanitaria, prestazioni di servizi, e altre attività che diano origine a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi- urbani, enti pubblici, strutture o uffici pubblici di stato - regione - provincia – comune);
• Usi non potabili classificati per categorie (nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimen- sioni che hanno l’installazione di reti acquedottistiche utilizzanti acque di qualità inferiore per lavaggio di wc, innaffiamento giardini, rurali, ovvero di tipo non potabile);
sono attivate, salve diverse espresse specificazioni, dalla data in cui ha inizio per l'Utente la disponibilità d'acqua come risulta dalla documentazione ovvero il contratto di somministrazione decorrere dalla data di attivazione della fornitura.
La tariffa del ciclo idrico integrato di ciascuna categoria d’uso articolata per fasce di consumi e/o impegni (composta dalle quote di tariffa dei servizi idrico, fognario, di depurazione, nonchè dalle Quote fisse) sono determinate dall’Ente di Governo dell’Ambito sulla base di quanto stabilito dalla delibere dell’Autorità. Le tariffe determinate dall’Ente di Governo dell’Ambito dovranno essere approvate dall’Autorità.
L’applicazione della struttura tariffaria costituisce il corrispettivo del ciclo idrico integrato, come specificato nell’Art. 1. Agli effetti della fatturazione le applicazioni tariffarie sono soggette ad eventuali conguagli, e qualunque tassa venga im- posta sarà a carico dell'Utente finale.
Stante la progressiva installazione di contatori per ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano, qualora la fornitura dovesse servire con un solo apparec- chio misuratore usi promiscui (intesi per usi domestici e usi diversi) ovvero non fosse tecnicamente possibile installare alimentazioni distinte per i predetti usi e categorie, e stipulare i relativi contratti di fornitura, il titolare dell'utenza così definita sottoscriverà un unico contratto di fornitura per usi diversi.
Nelle categorie degli usi diversi, le forniture per uso pubblico sono quelle destinate al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per le esigenze della collettività.
Sono pertanto considerate forniture per uso pubblico quelle per:
1. Le fontane, i fontanili, gli edifici e gli impianti comunali, provinciali e regionali e statali destinati a pubblici servizi e quelle alle quali le competenti Amministrazioni abbiano attribuito finalità di pubblica utilità e gestite diretta- mente dalle stesse;
2. Le associazioni senza scopo di lucro (no-profit) che occupano a titolo gratuito immobili o impianti di proprietà della Pubblica Amministrazione;
3. Gli impianti antincendio a servizio della cittadinanza e degli edifici di cui sopra.
I consumi di tali utenze sono soggetti a misurazione e fatturazione; gli oneri di manutenzione sono di competenza degli enti pubblici proprietari.
Le forniture sono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti per la fornitura d'acqua potabile. Ad ogni tipologia d'utenza sopra individuata saranno applicati i criteri tariffari di volta in volta stabiliti dalla competente Autorità d'Ambito.
La realizzazione degli impianti per uso pubblico è eseguita dal Gestore su richiesta ed a spese dei Comuni, delle Province, delle Regioni e dello Stato.
Tutti gli allacciamenti, e le prese d'acqua eseguite dietro richiesta dei Comuni, per il soddisfacimento delle loro necessità idriche, sono realizzati a fronte della stipula di un normale contratto di fornitura.
È fatto divieto di prelevare acqua dalle fontane, bocche o idranti o impianti speciali antincendio, impianti di innaffiamento stradale e dei giardini pubblici, impianti di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate e dalle fontane pubbliche applicando alle bocche cannelle di gomma o di altro materiale equivalente o mediante canalizzazioni o altri sistemi diversi per condurla in locali privati, cisterne, serbatoi, ovvero modificare o alterare lo scopo di tali impianti finalizzati all'interesse pubblico.
I trasgressori incorrono nella denuncia all’autorità giudiziaria per i reati che saranno ravvisati.
Art. 4. Utilizzo del servizio e subentro nella fornitura
L'Utente finale è obbligato ad utilizzare la fornitura solo per gli usi previsti dal contratto e non può cederla sotto qualsiasi forma a terzi, né utilizzarla per propri scopi in locali ed ambienti diversi e non indicati nel contratto.
Qualsiasi utilizzazione della fornitura effettuata dall'Utente, anche per interposta persona, per usi diversi da quelli previsti, renderà l'Utente finale responsabile degli eventuali danni da liquidarsi con versamento di un importo corrispondente al consumo, calcolato secondo le tariffe e le imposte relative all'utilizzazione effettiva, secondo i criteri indicati negli articoli delle presenti condizioni e con riserva da parte del CAM S.p.A. di sospendere la fornitura, dandone preavviso e fatta salva ogni azione giudiziaria in sede competente.
L’Utente finale che venda, ceda in locazione o comodato o a qualunque altro titolo anche precario a terzi, ovvero cessi semplicemente di utilizzare direttamente i locali dove sono installati gli impianti di fornitura, ha l'obbligo di darne formale ed immediata comunicazione al CAM S.p.A., mediante raccomandata A.R. ovvero presso gli sportelli del CAM S.p.A. che darà riscontro con ricevuta.
Analogamente, in caso di trasferimento o comunque di abbandono dei locali serviti, l’Utente finale è tenuto a dare disdetta; tuttavia, il contratto cessa anche quando, senza che vi sia stata disdetta formale dell’Utente finale precedente, altri facciano richiesta di sottoscrivere un contratto per la medesima fornitura ed il contatore sia accessibile per la rilevazione dei consumi, purché il subentrante dichiari - sotto la propria responsabilità - da quale titolo legale derivi il possesso dell'immo- bile servito (proprietà, locazione, consenso espresso dell’Utente finale precedente, ecc.).
In caso contrario, l’Utente finale rimarrà esclusivo responsabile del pagamento dei consumi effettuati dai suoi successori e dei canoni e tasse relative, nonché di qualunque danno arrecato ai misuratori e comunque a quanto installato e di proprietà del CAM S.p.A..
In nessun caso la disdetta e la successione di terzi nell'utenza potrà essere utilizzata quale pretesto per non pagare fatture scadute del CAM S.p.A.: pertanto l’Utente finale che abbia ancora un debito verso il CAM S.p.A., non potrà ottenere, neppure per interposta persona, o a nome di familiare convivente, la riattivazione della fornitura, ovvero altra fornitura da parte del CAM S.p.A., né, qualora l'abbia ugualmente ed erroneamente ottenuta, a continuare a fruirne.
L'Utente, sulla base del tipo di contratto stipulato, deve pagare i relativi corrispettivi fino al momento in cui cesserà l'ero- gazione del servizio e solleva il CAM S.p.A. da ogni responsabilità riguardante la cessazione da lui richiesta.
Il CAM S.p.A. cesserà l'erogazione, compatibilmente con i propri programmi operativi e tenendo possibilmente conto delle indicazioni date dall'Utente finale, ma non risponderà di ritardi ad esso non imputabili ovvero dovuti a cause di forza maggiore inclusa l'impossibilità di accedere ai contatori. Si precisa che nei casi di forza maggiore e nel caso in cui per le operazioni di rimozione del contatore sia necessaria la presenza dell’utente finale e quest’ultimo si renda irreperibile, l’ef- ficacia della richiesta di cessazione dell’utenza rimane sospesa e l’Utente finale è tenuto al pagamento di ogni corrispettivo, fisso o variabile, derivante dal mantenimento dell’utenza attiva fino al momento dell’effettiva rimozione del contatore. L'Utente è obbligato a comunicare ai Servizi Commerciali del CAM S.p.A. il recapito al quale inviare la chiusura contabile dell'utenza nonché la variazioni dell’indirizzo di residenza.
L'Utente finale, che non osserverà quanto sopra determinato, resterà direttamente responsabile del pagamento del servizio idrico integrato effettuato da eventuali subentranti che non abbiano regolato il loro rapporto con il CAM S.p.A., oltre ad ogni altra spesa e/o danni connessi e conseguenti all'uso degli impianti.
Resta salvo, in tal caso, il diritto del CAM S.p.A. di sospendere immediatamente la fornitura.
A richiesta dell'Utente finale o per ragioni imputabili allo stesso, qualora sia necessario chiudere o riaprire la presa stradale dell'impianto, si è tenuti per ogni intervento al pagamento della prestazione, a titolo di rimborso.
Qualora l’Utente richieda interventi non di competenza del CAM S.p.A. ai sensi delle norme di legge sul Servizio Idrico Integrato e delle presenti norme contrattuali il costo degli stessi sarà ad Egli addebitato (all’Utente) con emissione di fattura commerciale.
Art. 5 Proprietà degli impianti e servitù di passaggio
Il CAM S.p.A. provvede alla realizzazione degli impianti occorrenti fino al punto di cui al successivo articolo e ne rimane proprietario. L'Utente finale è tenuto a corrispondere al CAM S.p.A. i contributi e/o le spese d'allaccio, senza che ciò com- porti passaggio di proprietà dei beni e delle opere corrispondenti. Tali impianti potranno essere utilizzati dal CAM S.p.A. anche per altre forniture a terzi, senza che ciò comportino diritto alcuno per l'Utente finale o per il proprietario, di rimborso di quote di corrispettivi versati o di canoni per servitù o d’altre somme in genere. In particolare, ove motivi tecnici lo richiedano, l'Utente finale è tenuto a concedere al CAM S.p.A. la disponibilità di uno o più locali con diretto accesso dalla strada, idonei all'installazione delle apparecchiature necessarie per l'esecuzione della fornitura. Il CAM S.p.A. rimane pro- prietaria degli impianti ed apparecchi che installerà in detti locali e potrà utilizzarli per altre forniture; la disponibilità dei locali è gratuita e se del caso sarà sancita da apposita convenzione.
La fornitura è da intendersi subordinata all'ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e quant'altro necessario alla costruzione ed all'esercizio degli impianti occorrenti.
L’Utente finale è obbligato a consentire o ad ottenere da terzi la costituzione di servitù di passaggio, d’appoggio o d’infis- sione a favore delle reti di distribuzione dei servizi e in ogni caso dovrà agevolare il CAM S.p.A. per il migliore esercizio della fornitura. La servitù s’intende gratuita se non diversamente pattuito e varrà anche nel caso in cui, tramite essa, siano effettuate forniture di servizi ad altri Utenti.
Art. 6 Caratteristiche degli impianti
Come già riportato nell’Art. 1, il punto in cui inizia la proprietà dell'impianto di ricezione privato con la relativa responsa- bilità ed onere per la manutenzione, è quello risultante dal raccordo tra la tubazione esterna stradale del CAM S.p.A. e quella privata.
Sono a carico del CAM S.p.A. le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulla parte di proprietà, e pertanto tali interventi sono vietati agli Utenti o a chi per loro - sotto pena del pagamento dei danni e con riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge - ad eccezione di quelle relative agli scavi, reinterri, ripristini ed opere murarie in proprietà privata che sono a carico dei richiedenti.
L'ubicazione del contatore aziendale è di norma al confine con la proprietà privata in sito idoneo, riparato dagli agenti atmosferici esterni, protetto dagli eventi pericolosi ipotizzabili con la normale diligenza; per il posiziona- mento del contatore ed eventuali dispositivi di limitazione della portata l'Utente finale dovrà fare riferimento alle specifiche condizioni del CAM S.p.A. che gli verranno comunicate.
Il CAM S.p.A. può sostituirli o farli modificare ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
L'effettiva erogazione della fornitura è subordinata alla presentazione da parte dell'Utente di una dichiarazione rilasciata da un tecnico qualificato o dall'installatore, iscritti negli appositi albi professionali, attestante l'esecuzione dell'impianto di ricezione, in ogni sua parte, secondo le normative vigenti (legge 5/3/1990 n.46 e succ.) e in ogni caso secondo i criteri della buona tecnica. Analoga dichiarazione deve essere presentata ai Servizi Commerciali del CAM S.p.A. ogni volta l'Utente finale apportasse modifiche agli impianti interni. Gli impianti e gli apparecchi dell'Utente finale devono essere rispondenti alle vigenti disposizioni antinfortunistiche e devono essere costruiti, installati e manutenuti, secondo norme di buona tec- nica ed igienicità. Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 60 (sessanta) centimetri dal piano di terra a sufficiente distanza dai canali di rifiuto e a quota a loro superiori.
Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate o camini; qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte do- vranno essere convenientemente coibentate, così come nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, xxxxx xxxx e simili: quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da una guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno distare dalle estremità dell'attraversamento almeno 1 (un) metro.
Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base oltre al rubinetto di scarico anche un rubinetto d’intercettazione.
È vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non pota- bili o d'altro acquedotto o commiste a sostanze estranee.
L'eventuale collegamento delle condutture d'acqua potabile con impianti per la produzione d'acqua calda è ammesso solo nei casi in cui è installata idonea valvola di "non ritorno".
È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine, senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.
Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che siano impediti ritorni in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. È vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali. Gli schemi d'impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del CAM S.p.A., che può prescrivere eventuali modifiche.
Il proprietario dell'immobile garantisce che l'impianto sarà mantenuto nelle condizioni di sicurezza e idoneità.
Il CAM S.p.A. può modificare, anche in corso di contratto, con congruo preavviso le caratteristiche della fornitura, e nel caso l'Utente finale non receda dal contratto entro 30 giorni dalla pubblicizzazione predetta, le modifiche s'intendono tacita- mente accettate. L'Utente finale è tenuto a modificare l'allaccio, a Sua cura e spese, a semplice richiesta del CAM S.p.A., qualora fosse variato il tracciato. Sono a carico del richiedente la fornitura, la realizzazione degli scavi, demolizioni, reinterri, ripristini ed opere murarie in proprietà privata; il richiedente espressamente ed incondizionatamente solleva il CAM S.p.A. da qualsiasi responsabilità civile e/o penale connessa alla realizzazione delle suddette opere assunte a Suo carico, in pari tempo impegnandosi all'osservanza di tutte le misure di sicurezza e salvaguardia previste dalle leggi vigenti, e a ripristinare le pavimentazioni interessate dai lavori nelle stesse caratteristiche di quelle preesistenti.
Gli impegni di fornitura del CAM S.p.A. s'intendono riferiti al punto d’entrata della derivazione in proprietà privata.
Il CAM S.p.A. ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.
Art. 7 Apparecchi misuratori, pronto intervento e gestione delle perdite occulte
L'Utente finale accetta che gli strumenti di misura ed eventuali dispositivi di limitazione della portata con i loro sigilli siano sempre accessibili agli incaricati del CAM S.p.A. e non siano manomessi; ove l'Utente impedisca od ostacoli il libero accesso nei locali, per la verifica degli stessi e dei loro sigilli, si determinerà la riserva del CAM S.p.A. di sospendere la fornitura, salva ogni azione giudiziaria in sede competente. L'Utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da dan- neggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre lungo la Sua proprietà. È responsabile dei danni provocati da qualsiasi causa, non di forza maggiore, ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione. In particolare deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli del gelo. Sono a Suo carico le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni. L'Utente può chiedere la verifica della funzionalità degli apparecchi; il costo sarà addebitato all'Utente finale nel caso in cui dalla verifica del contatore si riscontri il regolare funzionamento dello stesso. Qualora i complessi di misura risultino inesatti il CAM S.p.A. provvederà a propria cura e spese a sostituirli o ritararli, pro- cedendo alla ricostruzione dei consumi che saranno valutati mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni, e/o tenendo conto d’ogni altro elemento utile ed idoneo negli ultimi cinque anni. “In base alla direttiva
CEE 75/33 recepita con D.P.R. 854/82 e da ultimo visto l’allegato MI-001 al Dlgs 2 febbraio 2007 n. 22, il funzionamento del contatore è regolare per una misura all’interno dei seguenti limiti di tolleranza:
• Più o meno del 5% per la portata minima;
• Più o meno del 2% per la portata di transizione e massima.
Se la verifica accerta che il contatore funziona correttamente sulla base della norma sopra riportata, l’Utente deve pagare il costo sostenuto dal CAM S.p.A. per la verifica. Detto costo, una volta definito dal soggetto gestore, verrà pubblicato sul sito internet del Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. dandogli la necessaria evidenza per un adeguato periodo di tempo, parimenti alle eventuali modifiche che avranno decorrenza dal giorno successivo rispetto alla loro pubblicazione. Il Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. si riserva discrezionalmente di non addebitare il costo della verifica all’Utente ove ravvisi che il dubbio sul corretto funzionamento del contatore sia stato indotto da cause contingenti quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, un repentino e considerevole aumento dei consumi rispetto alla media.
Considerato che il punto di consegna, per la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, è al confine con la proprietà privata e che il contatore e/o altro strumento di misura, avendo il solo scopo di quantificare l’erogazione, è collocabile - se non ostano ragioni tecniche o di diverso vincolo - in posizione d’accessibilità alla lettura e agli adempimenti della controprestazione, l’Utente finale è tenuto alla diligenza ribadita dal Codice Civile nella manu- tenzione dei propri impianti di distribuzione ed utilizzazione.
Obbligo all’installazione del contatore Nei casi in cui l'Utente rifiuti per iscritto o con comportamento di fatto imputabile all’Utente stesso, accertato da personale del CAM S.p.A. (per esempio l’accesso negato, il rifiuto dell’Utente, la mancata presenza ad almeno due visite presso l'utenza, etc.), non consente l'installazione del contatore idrico, si procederà alla sospensione della fornitura secondo le modalità di cui all’art. 11. In particolare, il CAM S.p.A., con il preavviso della sospen- sione, comunicherà all’Utente una ulteriore data per l’installazione del contatore. Fino all’installazione del contatore e alla prima lettura l’Utente pagherà in base al criterio del Prodie sui giorni di inadempienza, ovvero secondo la potenzialità dell’impianto.
La presente norma si rende necessaria al fine del corretto adempimento di tutta la normativa attualmente vigente in materia (da ultimo la deliberazione AEEGSI 218/2016/R/idr) oltre che al rispetto delle determinazioni dell'Ente Programmatore (ex ATO2 Marsicano) già espressa con delibera assembleare n° 3 del 18/5/2010.
Il Gestore assicura il pronto intervento 24 ore su 24 mediante chiamata al numero verde 800 129 449 gratuito da rete fissa e mobile, per le segnalazioni di pronto intervento pervenute attraverso altri canali (fax; e-mail; lettera) non saranno garantiti gli standard di servizi previsti dall’AEEGSI. Il CAM S.p.A. ha classificato i guasti garantendo i tempi massimi di arrivo sul luogo del guasto da parte delle squadre preposte, vedi Carta dei Servizi.
L’Utente finale è tenuto al pagamento dell’importo dovuto in base alla quantità misurata dal contatore. L'Utente finale è tenuto ad informare immediatamente il CAM S.p.A. di eventuale dispersione dell'acqua al fine di verificarne in contraddittorio l’effettiva esistenza. In caso di perdite occulte non imputabili a negligenza dell’Utente finale ed evidenziate da consumi anomali, l’Utente finale potrà presentare istanza per la riduzione parziale delle quote di tariffa, allegando documentazione comprovante l’assenza di responsabilità e la riconducibilità dei consumi anomali alla perdita rilevata. La riduzione richiesta potrà essere riconosciuta dal CAM S.p.A. solo per il periodo di fattura- zione antecedente la documentazione della perdita e, in ogni caso, per perdite non anteriori a sei mesi. Al fine di determinare l’ammontare della riduzione, il CAM S.p.A. accerta che i consumi anomali siano dovuti esclusivamente a guasto o rottura non imputabili all’Utente finale; verifica che il consumo anomalo rilevato sia superiore al con- sumo medio degli ultimi due anni; verifica l’entità della perdita e gli eventuali lavori di riparazione. L’agevolazione sarà applicata alla fattura in scadenza, calcolando il consumo medio dell’Utente finale nel corrispondente periodo dei due anni precedenti a quello in cui è stata accertata la perdita ed addebitandolo secondo le tariffe in vigore al momento della emissione della fattura.
Art. 8 Letture, tempi di fatturazione e stima dei consumi Le letture delle utenze verranno effettuate sulla base di quanto stabilito dalle delibere tempo per tempo vigenti dell’Autorità (nell’attualità Deliberazione 5 Maggio 2016 218/2016/R/IDR.).
Il Gestore effettua almeno due tentativi l’anno di lettura dei misuratori di acqua presso gli Utenti e comunque in ottempe- ranza a quanto previsto dalla regolazione AEEGSI pro-tempore vigente.
Nel caso di contatori non accessibili, il Gestore potrà richiedere all’Utente l’autolettura del contatore.
Il CAM S.p.A. garantisce 365 giorni l’anno, 24 ore su 24 il servizio di autolettura del contatore da parte dell’Utente attra- verso:
− sito internet xxx.xxx-xxx.xxx;
− telefono al numero 0000000000.
L’Utente seguendo le istruzioni che riceve telefonicamente o gli esempi disponibili a video, deve fornire i propri codici identificativi riportati nell’ultima fattura ricevuta:
− Codice Cliente;
− Matricola Contatore;
− Lettura relativa al numero dei metri cubi riportati dal proprio contatore.
L’Utente riceve conferma dell’avvenuta acquisizione della lettura o, in caso contrario, riceve le indicazioni per procedere correttamente.
Il CAM S.p.A. si riserva di non utilizzare in fatturazione la lettura comunicata dall’Utente nel caso in cui la stessa sia incon- gruente rispetto ai dati di lettura già disponibili o già comunicati in periodi diversi.
Consumi medi Numero bollette
Cadenza
La fatturazione del sistema idrico integrato (acqua fogna e depurazione), ai sensi dell'art 38 della Del. AEEGSI 655/2016, avranno la periodicità minima di fatturazione stabilita come segue:
annui | ||
0 -100 mc | 2 | Semestrale |
101-1000 mc | 3 | Quadrimestrale |
Oltre 1000 | 6 | Bimestrale |
Per ogni cadenza si fatturerà il consumo reale sulla base delle letture rilevate e secondo l'impegno contrattuale (con de- trazioni di eventuali acconti emessi nel periodo intercorrente) e un acconto calcolato sulla base di una stima fino al periodo di riferimento della bolletta.
Il tipo di fatturazione è riportato nel foglio riepilogativo iniziale. Nelle nuove forniture si assume a riferimento del consumo quello di utenze analoghe.
Il CAM S.p.A. ha in ogni caso la facoltà di far eseguire, letture e fatturazioni supplementari a sua discrezione. Ove per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, il CAM S.p.A. potrà effettuare la fatturazione stessa sulla scorta di letture stimate, salvo conguaglio, oppure fatturare - secondo il contratto di fornitura in essere - le quantità previste rapportate ai giorni del periodo di fatturazione.
Qualora l'impossibilità della lettura per causa non imputabile al Gestore superi un anno (l’Utente ne è informato sulla fattura o altra espressa comunicazione) si è soggetti alla cessazione della fornitura che sarà riattivata solo dopo la lettura ed il pagamento di quanto eventualmente dovuto, incluse le spese sostenute dal CAM S.p.A..
In caso di indisponibilità per un Utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore o da autoletture, oppure nel caso di malfunzionamento del misuratore, relativamente ad un determinato inter- vallo temporale, si procederà alla stima dei dati di misura calcolando il consumo stimato Ca come segue:
𝑖=365
∑ 𝐶𝑠𝑖 = 𝐶𝑎
𝑖=1
Dove:
• Csi rappresenta il consumo giornaliero stimato dal gestore per il giorno i dell’anno solare corrente.
All’Utente finale è riconosciuta la facoltà di dimostrare il mancato o ridotto utilizzo del servizio nel periodo oggetto di determinazione induttiva.
Negli usi diversi le fatturazioni dei m3 impegnati vengono determinate (alle tariffe di competenza) in base al criterio del calcolo proporzionale (pro die). L’impegno può essere modificato dall’Utente una sola volta nell’anno solare a valere sui consumi successivi all’ultima lettura rilevata validata.
L'unità di misura è il metro cubo (sintetizzata: m3 o mc.).
Art. 9 Pagamento delle fatture, reclami e richieste di informazioni, morosità.
Le fatture spedite nel luogo di fornitura o altro indirizzo, se richiesto dall'Utente finale, dovranno essere pagate integral- mente con le modalità ed entro i termini indicati sulle fatture stesse, secondo quanto disposto dall’art. 1277 del Codice Civile.
L’Utente finale non deve eseguire pagamenti in conto corrente postale utilizzando bollettini diversi da quello allegato alla fattura, onde evitare eventuali disguidi di cui sarà unico responsabile. Si devono sempre utilizzare le «bollette» ricevute o richiedere duplicato ai Servizi Commerciali del CAM S.p.A..
Nel corso del contratto, le modalità ed i termini potranno essere modificati, previa debita informazione agli Utenti sul modulo della fattura.
L’Utente finale che non si vede recapitare la fattura nei tempi di cui al precedente articolo deve farne richiesta ai Servizi Commerciali del CAM S.p.A.. La regolarità o meno dei pagamenti sarà riportata sulle fatture. La fattura pagata deve essere conservata per 5 anni (art. 2948 punto 4 del Codice Civile), e per non meno di anni 5. L'Utente finale è tenuto a controllare che l'aliquota I.V.A. applicata sia quella effettivamente dovuta, segnalando tempestivamente ai Servizi Commerciali del CAM S.p.A. eventuali anomalie rilevate. Gli Utenti finali tenuti alla contabilità I.V.A. devono fornire ai Servizi Commerciali del CAM S.p.A. i relativi dati.
Per l’esame dei reclami, delle richieste scritte di informazioni e rettifiche di fatturazione da parte degli Utenti finali si appli- xxxx le norme del Titolo V della Delibera dell’Autorità n. 655/2015 e s.m.i.. Il gestore rende disponibili nell’home page del proprio sito internet in modalità anche stampabile o presso gli sportelli fisici un modulo per il reclamo scritto da parte dell’Utente finale che contiene i requisiti minimi previsti dalla delibera dell’Autorità 655/2015.
L’Utente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro le scadenze indicate sulle fatture e quindi con un termine non inferiore a 20 giorni dalla data di emissione delle stesse.
In caso di ritardato pagamento delle fatture, ovvero dopo la data di scadenza, il CAM S.p.A. ha diritto di esigere sugli importi pagati con ritardo un corrispettivo, a titolo di penale (addebitato nelle successive bollette):
• Per le transazioni non commerciali: 3 punti percentuali su base annua maggiorati del Tasso Unico di Riferimento della Banca Centrale Europea secondo la decorrenza ed il valore (della quota variabile) stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Dlgs 231/2002.
• Per le transazioni commerciali: il saggio di interesse stabilito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Dlgs 231/2002 (nell’attualità 8 punti percentuali più tasso unico di Riferimento della Banca Centrale Europea vigente nel primo giorno lavorativo di ogni semestre)”.
Il mancato pagamento dopo la data di scadenza, comporta:
• La sospensione della fornitura, dandone preavviso con raccomandata, e quindi la risoluzione del contratto senza alcuna responsabilità civile e/o penale per eventuali danni a cose e/o persone che da ciò potessero derivare;
• Il recupero del credito ovvero della somma da pagare unitamente agli addebiti e alle spese conseguenti, con le modalità più idonee al recupero.
I crediti eventualmente vantati nei confronti dell’Utente, indipendentemente dalla loro entità, potranno essere in tutto o in parte ceduti a terzi pro-solvendo o pro-soluto.
La risoluzione del contratto comporta l'emissione di una fattura di fine fornitura unitamente agli addebiti e alle spese conseguenti; la risoluzione per morosità comporterà per l'Utente finale, a pagamento avvenuto del debito maturato, un nuovo contratto di fornitura.
Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura è stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l’intestatario uscente risulti moroso, il gestore ha facoltà di:
a) richiedere all’Utente finale entrante un’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, even- tualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l’estraneità al precedente debito;
b) non procedere all’esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l’Utente finale entrante occupava a qualunque titolo l’unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.
Art. 10 Verifica degli impianti e dei misuratori
Il CAM S.p.A. può in qualsiasi momento effettuare verifiche degli impianti e degli apparecchi d’utilizzazione dell'Utente, il quale è tenuto a consentire l'accesso per tale fine al personale aziendale o a terzi espressamente incaricati e muniti del relativo tesserino di riconoscimento. Il personale tecnico del CAM S.p.A., in qualità di incaricato di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 358 del codice penale, provvede a verificare le reti di distribuzione, gli impianti e le appa- recchiature interne nonché a rilevare i consumi di acqua ed eventuali anomalie, infrazioni contrattuali e/o violazioni di legge. Ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale, il personale tecnico del CAM S.p.A. provvede inoltre a segnalare alle Autorità competenti qualsiasi notizia di reato appresa nell’esercizio o a causa del proprio servizio. Qualora, per fatto imputabile all’Utente finale, al personale incaricato venga impedito il libero accesso al fine di svolgere le predette attività, il CAM S.p.A. si riserva di applicare una penale pari ad Euro 100,00 oltre IVA oltre che di sospendere la fornitura.
Art. 11 Sospensione delle fornitura e procedure concorsuali
Si prevede la sospensione della fornitura e la conseguente risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 Codice Civile, nei seguenti casi:
- inadempienza agli obblighi previsti dalle presenti norme e condizioni o di mendaci dichiarazioni;
- mancanza delle condizioni di sicurezza, come previsto;
- alterazione o manomissione dolosa del contatore, dei relativi sigilli o delle tubazioni di alimentazione;
- qualora l’Utente non metta in condizione il CAM S.p.A. di accedere al contatore per effettuare la rilevazione dei consumi, o svolgere altre operazioni di manutenzione o controllo;
- mancato pagamento di una o più fatture;
- qualora gli inadempimenti dell’Utente sopra descritti si siano verificati in altre utenze gestite dal CAM S.p.A. e riconducibili allo stesso soggetto giuridico;
- qualora l’Utente abbia prelevato fraudolentemente l’acqua o abbia abusato dei servizi forniti dal CAM S.p.A.;
- nel caso in cui l’Utente, che sia imprenditore o persona giuridica fallibile, venga dichiarato fallito o sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.
Nel caso in cui in sede di sopralluogo il personale del Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. verifichi che il contatore è stato rimosso dall’Utente e/o da altri, noti o ignoti o addirittura che il contatore manchi, salve le altre conseguenze previste dalla legge e dalle norme contrattuali per l’accadimento appena descritto, l’utenza è da considerarsi cessata di ufficio e l’eventuale richiesta di spostamento del contatore presentata da parte dell’Utente sarà trasformata d’ufficio in domanda di nuovo allaccio.
Qualora invece l’Utente sia sottoposto a procedura di concordato preventivo deve essere soddisfatto per intero il credito relativo alle prestazioni di somministrazione eseguite dopo il decreto di ammissione al concordato. Il credito del sommini- strante per il prezzo delle somministrazioni eseguite prima dell'ammissione del debitore somministrato al concordato pre- ventivo è soggetto al concorso a norma dell'art.184 legge fallimentare, al pari degli altri crediti anteriori al decreto di apertura della procedura, ed è, perciò, pagato nella percentuale concordataria, anche se il rapporto prosegua in costanza della procedura.
In tali casi, qualora l'impresa o società sottoposta a procedura concorsuale, abbia ceduto l'azienda a terzi e con essa abbia inteso cedere i contratti di somministrazione, l’Esercente sarà tenuta ad erogare i servizi di cui a contratto solo ed unica- mente nel caso in cui la cessionaria formalizzi per iscritto il proprio subentro entro trenta giorni dall'invito in tal senso inviato dall’Esercente a mezzo raccomandata A.R..
La riattivazione della fornitura sospesa avverrà con i tempi ed i costi previsti per i subentri d'utenza, dopo la stipula di un nuovo contratto di fornitura ed il pagamento delle eventuali fatture insolute, oltre alle spese di sospensione e riattivazione del servizio.
Art. 12 Interruzioni dell’erogazione dell’acqua Il CAM S.p.A. non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni dell’erogazione dell'ac- qua per caso fortuito o causa di forza maggiore, per fatto di terzi o per esigenze delle autorità, per riparazioni, modifiche o ampliamenti alle reti ed impianti, per scioperi, e conseguentemente l'Utente finale non avrà diritto di pretendere somme né per abbuoni, né per risarcimenti.
L’Utente si obbliga a rispettare i provvedimenti amministrativi di divieto o limitazione temporanei dell’uso dell’acqua. In caso di mancato rispetto dei suddetti provvedimenti amministrativi, ferma l’applicazione di tutte le altre sanzioni previste dalla legge, il CAM S.p.A. applicherà una penale pari ad Euro 100,00 oltre IVA.
Le utenze che per loro natura richiedono un’assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva (accumulo d’acqua in serbatoi) - previa autorizzazione del CAM S.p.A. - la cui bocca d’eroga- zione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifona- mento. Il CAM S.p.A. non è in alcun modo responsabile per gli incidenti di qualsiasi specie che avvenissero in conseguenza dell'uso dell'acqua. L'Utente che, in qualsiasi modo, abbia concorso a determinare danni agli impianti di pertinenza del CAM S.p.A., sarà tenuto a risarcirli, e sarà integralmente responsabile per danni a cose e persone derivanti da difetti d’im- pianto o guasti delle apparecchiature successivi al punto di consegna.
Ugualmente il CAM S.p.A. non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a cose e persone conseguenti a deficienze delle installazioni a valle del punto di consegna in occasione dell'allacciamento dell'acqua.
Art. 13 Servizio idranti antincendio
Le concessioni per bocche o idranti o impianti speciali antincendio prevedono che gli stessi siano conformi alle disposizioni di legge in materia [D.P.R. 29/07/1982 n. 577 - D.M. 12/04/1996 - Circ. 5/05/1998 n. 9 - D.M. 9/04/1994 - L. 7/08/1997 n. 266 - ecc.] e le tariffe corrispettive addebitate in fattura. Gli impianti antincendio saranno sigillati dal CAM S.p.A., ed ogni uso improprio ovvero diverso dallo spegnimento perseguito legalmente, oltre al pagamento di una penale corrispondente al triplo del proprio corrispettivo annuo e alle altre spese sopportate in personale e mezzi.
Quando si sia fatto uso dell'impianto antincendio, l'Utente finale deve darne comunicazione ai Servizi Commerciali del CAM
S.p.A. entro 48 ore, affinché questi possa provvedere alla risigillatura.
In caso d’inadempimento si applicherà all'Utente, a titolo di penale, per ogni impianto, il doppio del corrispettivo dovuto per un anno.
REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
ART. 14 -DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 14.1 - Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina gli scarichi di Acque reflue di tipo: domestico-urbano-industriali che recapitano nelle pubbliche fognature del territorio gestito dal CAM S.p.A..
Il presente regolamento ha per oggetto:
• Il procedimento di autorizzazione e/o rinnovo degli scarichi di acque reflue nelle pubbliche fognature;
• Il controllo degli scarichi dei complessi produttivi/commerciali/artigianali/industriali e civili allacciati alle fognature pubbliche, per quanto attiene alla loro accettabilità, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso delle Acque, nonché il controllo per gli accertamenti in materia tarif- faria.
• L'individuazione delle norme tecniche generali di allacciamento ed uso della fognatura.
• La gestione amministrativa dell'utenza con il rispettivo sistema sanzionatorio.
Il presente Regolamento non si applica alle caditoie stradali e alle condotte dedicate al convogliamento delle acque bianche non afferenti e ricomprese al S.I.I.
Art. 14.2 - Compiti e attribuzioni dell'Azienda CAM S.p.A.
Per la gestione dei servizi pubblici il CAM S.p.A., adotta il presente Regolamento, con cui disciplina i limiti di accetta- bilità delle acque reflue domestiche, urbane e industriali nelle pubbliche fognature, ed esercita il controllo di con- formità degli scarichi stessi ai suddetti limiti rif. D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. e L.R. 29/07/2010 N. 31.
Art. 14.3 - Finalità del Regolamento di fognatura
Il presente Regolamento intende stabilire una disciplina omogenea degli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature dei comuni associati e nei collettori intercomunali, nel rispetto della legislazione statale e regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977 (in suppi. ord. alla G.U. n. 48 del 21 febbraio 1977), al fine di:
• tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione;
• promuovere e favorire gli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature in applicazione dei cri- xxxx generali per un corretto e razionale uso dell'acqua al fine di consentire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e nell'adozione dei processi di riciclo edi recupero delle sostanze disperse;
• raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni per gli scarichi terminali delle pubbliche fognature e gli indirizzi generali del Piano di Ambito per il Risanamento e la Tutela delle Acque.
Art. 14.4 -Definizioni.
Abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno; è da considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno; solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno;
Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalen- temente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie anche separate, e provenienti da agglomerato;
Acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;
Acque reflue assimilabili: acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche sono quegli scarichi provenienti da attività che risultino per le loro caratteristiche qualitative e quantitative, assimilabili ad acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 ivi incluse le attività assimilate a domestiche demandate a specifica norma regionale; Acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC): acque meteoriche dilavanti, diverse dalle acque meteoriche dilavanti non contaminate, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo
rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di deterninare effettivi pregiudizi ambientali;
Acque meteoriche di prima pioggia (AMPP): acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di deflusso si assumono pari ad 1 per le superficie coperte, lastricate od impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore;
Fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
Rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
Fognature separate: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al con- vogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 D.Lgs. 152/2006;
Acque di scarico: tutte le Acque reflue provenienti da uno scarico;
Fognatura pubblica: complesso di canalizzazioni di proprietà pubblica, servite o meno da impianto di depurazione, specificamente destinate a raccogliere e portare al recapito le acque meteoriche e di lavaggio provenienti da agglomerati e quelle reflue domestiche, urbane e industriali;
Stabilimento industriale o, semplicemente, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8, alla parte III del decreto legislativo ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
Impianto di pre-trattamento: impianti funzionanti medianti processi fisici, chimici, chimico-fisici e/o biologici dove le acque reflue vengono trattate prima della loro immissione in pubblica fognatura ai fini del rispetto delle norme del presente Regolamento;
Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.
ART. 15 - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA
Art. 15.1 - Norme principali
Tutti gli insediamenti civili o produttivi, esistenti e/o di nuova realizzazione, che ricadono in aree servite da pubbliche fognature e che siano produttori di scarichi idrici, sono obbligati ad allacciarsi alla pubblica fognatura secondo le norme del presente regolamento.
Art. 15.2 - Classificazione degli scarichi idrici
Gli scarichi si distinguono in:
Scarichi di acque reflue domestiche: tali scarichi sono sempre ammessi, ai sensi del comma 2 dell'art. 124 del D.lgs 152/06 nel rispetto del presente Regolamento fognario compatibilmente con la capacità idraulica e depurativa del sistema e delle norme nazionali e regionali di settore, ed il titolare deve inoltrare al Gestore una richiesta di allacciamento alla pubblica fognatura;
Scarichi di insediamenti produttivi ma assimilabili a scarichi di acque reflue domestiche: per questo tipo di scarico il titolare dello scarico deve presentare al Comune competente, ufficio SUAP, la richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, successivamente, dovrà essere presentata al Gestore apposita domanda di allacciamento corredata dalla documentazione tecnica di cui all'allegato I del presente Regolamento e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che lo scarico in questione è assimilabile a domestico, ai sensi dell'art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e xx.xx. e sulla base delle indicazioni della normativa regionale;
Scarichi di acque reflue industriali e/o AMC e/o AMPP per questo tipo di scarico, il titolare dello scarico deve presentare al Comune competente, ufficio SUAP, con la procedura prevista dal D.P.R.59/2013 A.U.A. la richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, successivamente, dovrà essere presentata al Gestore apposita domanda di allacciamento.
ART. 16 - AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO
16.1 – Autorizzazione e/o nulla osta allo scarico
Ogni scarico nella pubblica fognatura deve essere preventivamente autorizzato dal gestore come previsto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs 152 del 03/04/2006.
La domanda di autorizzazione e/o di rilascio di nulla osta va effettuata, per ogni unità immobiliare originante lo scarico, esclusivamente sui moduli predisposti dal gestore.
Il gestore si esprime in ordine alla richiesta di autorizzazione e/o nulla osta entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
L’autorizzazione e/o nulla osta sono rilasciati dal gestore, previo parere favorevole degli uffici preposti, al conduttore dell’unità immobiliare originante lo scarico, titolare d’obbligo dell’approvvigionamento idrico. E’ facoltà del Gestore accer- tare tramite sopralluogo, la regolare esecuzione degli scarichi.
Qualora lo scarico non sia ancora attivato o non sussistano le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione definitiva è facoltà del Gestore rilasciare autorizzazione provvisoria, o proroga di essa, per un periodo massimo di 1 (uno) anno; tre mesi prima della scadenza il conduttore deve richiedere il rilascio dell’autorizzazione definitiva dotandosi di quanto prescritto per l’idoneità allo scarico. Se la domanda viene presentata entro tre mesi dalla scadenza, lo scarico può essere mantenuto provvisoriamente in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione precedente, fino all’adozione di un nuovo provvedimento. Qualora la richiesta definitiva non venga presentata entro la scadenza, dopo la diffida, si proce- derà a termini di legge.
L’autorizzazione definitiva e/o nulla osta allo scarico sono valide per il periodo previsto dalla normativa vigente (quattro anni dal rilascio – art. 124 comma 8 Dlgs 152/2006); le utenze domestico – civili e assimilabili al civile, si considerano tacitamente rinnovate. Per le utenze produttive va sempre richiesto il rinnovo un anno prima della scadenza; se la domanda di rinnovo sarà stata tempestivamente presentata, lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto dell’autorizzazione concessa fino all’adozione di nuovo provvedimento. Ai fini del rinnovo è necessario, inoltre, che sei mesi prima della data di scadenza della presente autorizzazione sia inviato certificato analitico delle acque di scarico rilasciato da un Istituto riconosciuto ai sensi della legge regionale 17 aprile 1990, n.17.
Sia per le utenze civili che per le produttive qualsiasi modifica rispetto all’unità immobiliare (conduzione, destinazione d’uso, ampliamento, ristrutturazione, trasferimento, fonte di approvvigionamento, ecc.), al tracciato fognario approvato in origine o a ciclo di lavorazione, deve essere tempestivamente comunicata pena diffida e/o revoca dell’autorizzazione e/o nulla osta allo scarico. Sia per le utenze civili che per le produttive, ogni modifica rispetto all’autorizzazione e/o nulla osta originario comporta il rilascio di una nuova autorizzazione e/o nulla osta.
Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni.
La riattivazione dello scarico è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione e/o nulla osta, in difetto della quale si pro- cede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell’inadempiente. In tal caso il Gestore diffida alla regolarizzazione dello scarico fissando un termine perentorio per l’adempimento.
16.2 – Attivazione dello scarico
Ogni nuovo scarico si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione dell’autorizzazione e/o nulla osta allo scarico stesso.
16.3 - Autorizzazione allo scarico di Acque reflue domestiche
Ai sensi degli articoli 107 comma 2 e 124 del D.Lgs. 152/2006 gli scarichi di acque reflue domestiche nelle reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza del presente regolamento e quindi non deve essere effettuata la domanda di autorizzazione allo scarico.
I titolari degli scarichi di acque reflue domestiche, devono comunque richiedere l'allacciamento alla fognatura con la presentazione degli appositi moduli corredati della documentazione e degli elaborati tecnici necessari, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e della normativa vigente secondo quanto indicato all' Articolo 24 del presente regolamento.
Art. 16.3.1 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di Acque reflue domestiche in pubblica fognatura, munita di impianto di depurazione, che recapita in corpi d'acqua superficiale.
Gli scarichi esistenti di acque reflue domestiche nelle pubbliche fognature del territorio di competenza di CAM S.p.A.,
munite di impianto di depurazione terminale, sono sempre ammessi e, nel caso di fognature nere, devono essere di tipo diretto.
Nei casi di fognature miste, il titolare dello scarico è obbligatoriamente tenuto all'adozione di sistemi di pre- trattamento, tipo fosse biologiche o similari, per evitare fenomeni di sedimentazione e/o di setticizzazione del liquame all'interno delle condotte o comunque giudicati da CAM S.p.A. adeguati al sistema fognario depurativo. Gli scarichi di nuovi insediamenti si allacciano alla pubblica fognatura nel rispetto:
a) della capacità ricettiva del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui sul quale insistono;
b) delle eventuali previsioni di adeguamento della stessa di cui al piano d'ambito;
c) delle modalità previste dal Regolamento di fognatura e depurazione; in presenza di fognatura separata è obbligatorio l'allaccio delle acque reflue alla condotta nera.
Il Gestore si riserva, in caso di sistemi particolarmente critici, di prescrivere, per gli scarichi di nuovi insediamenti, trattamenti a piè d'utenza appropriati e compatibili con l'autorizzazione del sistema fognario depurativo pubblico in gestione.
Art. 16.3.2 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di Acque reflue domestiche in pubblica fognatura, sprovvista di impianto di depurazione, che recapita in corsi d'acqua superficiale.
Gli scarichi esistenti delle acque reflue domestiche nelle pubbliche fognature del territorio di competenza di CAM S.p.A., sprovviste di impianto di depurazione terminale, devono essere sottoposti, sin dal momento di attivazione, ad un trattamento che consenta di ottenere livelli di depurazione non inferiori a quelli conseguibili attraverso le operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi come realizzate con le tradizionali pratiche d'uso delle vasche settiche tricamerali o tipo Imhoff.
Gli scarichi di nuovi insediamenti si allacciano alla pubblica fognatura nel rispetto:
a) della capacità ricettiva del sistema di allontanamento dei reflui sul quale insistono;
b) delle eventuali previsioni di adeguamento della stessa di cui al piano d'ambito;
c) delle modalità previste dal regolamento di fognatura e depurazione; in presenza di fognatura separata è ob- bligatorio l'allaccio delle acque reflue alla condotta nera.
Scarichi di nuovi insediamenti in fognature non dotate di impianto di depurazione sono di norma non ammessi o ammessi sulla base delle norme nazionali e regionali di settore e dell 'autorizzazione dello scarico finale della pubblica fognatura. Sulla base di tali valutazioni potranno essere prescritti trattamenti a piè diutenza equivalenti a trattamenti di scarico in acque superficiali.
Art. 16.4 - Autorizzazione allo scarico di Acque reflue industriali ed assimilabili ad Acque reflue domestiche in pubblica fognatura.
Gli scarichi di acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche sono sempre autorizzati nel rispetto dei regolamenti di accettabilità del Gestore. Per le categorie di assimilazione si fa riferimento al D.Lgs. 152/2006 artt. 101 e 124, alla L.R. n°31 del 29/07/2010 art. 3 e D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, tutti i richiedenti di autorizzazioni di scarichi industriali/produttivi in pubblica fognatura si possono rivolgere ai competenti uffici comunali o sportelli unici, SUAP, sia per avere informazioni e modulistica per il rilascio, il rinnovo o la volturazione delle suddette autorizzazioni sia per presentare la richiesta stessa di autorizzazione.
Art. 17 -Scarichi non in pubblica fognatura.
Per gli scarichi industriali non in pubblica fognatura l'autorizzazione deve essere richiesta alla Regione e/o Provincia come da art. 124 del D.Lgs. 152/2006 tabella 3 dell'allegato 5 "colonna scarico in acque superficiali" e della L.R. n. 31 del 29/07/2010 art. 6. Per gli scarichi di acque reflue domestiche od assimilabi li ad esse, ai sensi del comma 3 art. 100 del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. n. 31 del 29/07/2010 art. 5 non in pubblica fognatura, l'autorizzazione deve essere chiesta alla Provincia e/o alla Regione.
Art. 18 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura afferente ad impianto di depurazione gestito dal CAM S.p.A.
Gli scarichi di cui al precedente art. 3.2, che recapitano nelle pubbliche fognature del territorio di competenza di CAM e S.p.A., dovranno essere compatibili per quantità e qualità alla capacità di trattamento dell'impianto di deurazione terminale di pubblica fognatura e saranno sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite, in base alle caratteristiche dell'impianto.
Si precisa che i titolari degli scarichi di acque reflue industriali sono, comunque, tenuti a rispettare le prescrizioni di
massima di seguito indicate:
• le acque di scarico dei macelli devono essere sottoposte a separazione e raccolta del sangue, del contenuto stomacale, dei brandelli di carne e di grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti;
• la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva devono essere raccolte e smaltite a parte ;
• gli scarti solidi di lavorazione delle conserviere devono essere raccolti e smaltiti a parte o i bagni esausti di decapaggio, defosfatizzazione ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli devono essere racolti, prima della depurazione, in contenitori atti ad impedire lo sversamento accidentale in fognatura;
• gli oli esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti a parte;
• le acque di dilavamento da eventuali cumuli di materiali esposti agli agenti atmosferici e le acque meteoriche provenienti dai piazzali o sedi di pertinenza di insediamenti produttivi devono rispettare quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 152/2006 .
• i distributori di carburante, le autorimesse, gli autolavaggi ed in genere gli insediamenti che diano luogo a scarichi saltuari di oli minerali, benzine e liquami leggeri, dovranno installare anche idonei dispositivi (separatori) per contenere entro i limiti autorizzati tali sostanze. I separatori dovranno essere vuotati e puliti, a cura del titolare, a regolari intervalli di tempo e, comunque, secondo necessità. Il materiale separato dovrà essere smaltito in modo corretto, senza provocare danni, e dell'avvenuta pulizia dovrà essere conservata la documentazione;
• i laboratori fotografici dovranno smaltire i bagni esauriti di sviluppo e fissaggio, separatamente. Tali scarichi non potranno essere recapitati in fognatura;
• i laboratori di analisi dovranno installare contenitori di adeguata capacità per lo stoccaggio e l'eventuale tratta- mento o conferimento a terzi di qualsiasi tipo di refluo non rientrante nei limiti di accettabilità in pubblica fog- natura;
Gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al successivo art. 3.2.3.
La suddetta elencazione non ha valore esaustivo, potendosi verificare la necessità di determinare ulteriori prescrizioni nel caso di specifiche lavorazioni od attività produttive, così come definite nei regolamenti di accettabilità adottati da CAM S.p.A.. Tali prescrizioni saranno indicate da CAM S.p.A. in fase di redazione del parere di competenza al fine del rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano nelle pubbliche fognature del territorio di competenza di CAM S.p.A., sono tenuti, per quanto riguarda i limiti di accettabilità, al rispetto dei limiti prescritti da CAM S.p.A., con- formemente ai propri regolamenti di accettabilità e recepiti dall'autorità di Ambito in sede di autorizzazione.
Art. 19 - Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari
Gli scarichi provenienti da case di cura, ospedali, laboratori di analisi mediche ed attività affini che recapitano in pub- blica fognatura, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, devono essere sottoposti, in ogni caso, al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall'attivazione.
Art. 20 - Sversamenti accidentali
Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione ad CAM S.p.A., prima telefonica e poi scritta a mezzo fax.
Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso l'Azienda e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli effetti dannosi.
I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente, suc- cessivamente confermate per iscritto dal CAM S.p.A..
Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali, dovrà essere tempestivamente data comunicazione alla struttura pro- vinciale ARTA competente per territorio.
Art. 21 -Divieto di diluizione degli scarichi
Ai sensi di quanto disposto dall'art 101 comma 5 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acqua di raffreddamento, di lavaggio o prelavate esclusivamente allo scopi gli scarichi parziali di cui al comma 4 dell'art. 101 del D.Lgs 152/2006, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti.
Art. 22 – Trattamento di rifiuti liquidi ed acque reflue
E’ vietato lo sversamento nella pubblica rete fognaria di rifiuti liquidi e dei rifiuti costituiti da acque reflue, autostrasportati. Il conferimento di rifiuti liquidi direttamente agli impianti di depurazione a mezzo autobotti è ammesso nel rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i..
Il Gestore è in ogni caso autorizzato ai sensi dell’articolo 110 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ad accettare negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e purché provenienti dai Comuni che hanno deliberato in materia e dal medesimo ambito ottimale di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
• Rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
• Rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue dome- stiche previsti ai sensi del comma 3 dell’articolo 100 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
• Materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l’ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente o economicamente irrealizza- bile.
Il Gestore dell’impianto di trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue, è soggetto agli obblighi di cui all’art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Art. 23 - Scarichi vietati
E' vietato scaricare in pubblica fognatura ogni sostanza classificabile come rifiuto e in particolare le sostanze poten- zialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai servizi di fognatura e depurazione, per la salute pubblica e per la fauna ittica dei corpi ricettori finali e che possono arrecare danni ai manufatti fognari e al processo dell'im- pianto pubblico di depurazione.
A titolo esemplificativo si trascrive di seguito un elenco non esaustivo di sostanze delle quali è vietato lo scarico in pubblica fognatura.
a) Idrocarburi alifatici e aromatici e loro derivati e in genere e, comunque, sostanze liquide, solide e gassose, in soluzione o in sospensione, che possano determinare condizione di infiammabilità o esplosività a danno del sistema di fognatura.
b) Effluenti aeriformi provenienti da aspirazioni o scarichi di macchine operatrici di qualsiasi genere o da lavora- zioni artigianali, quali centri eliografici, copisterie, lavanderie ecc..
c) Ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da oli da taglio altre sostanze che possano formare emulsioni stabili con l'acqua
d) Sostanze tossiche o che potrebbero causare formazione di gas tossici, quali ad esempio: ammoniaca, ossido di carboni, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa ecc..
e) Sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altri reflui, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo dell'impianto pubblico di depurazione;
f) I reflui aventi caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture e gli impianti fognari o di pericolosità per il personaleaddetto;
g) Reflui aventi caratteristiche tali da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti so- stanze che, a temperature comprese fra 10 e 38 °C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
h) Spurghi di fognatureprivate;
i) Fanghi, residui solidi o semisolidi provenienti da processi di sedimentazione e depurazione di scarichi idrici, da processi di depurazione di gas di fumi e altri scarichi atmosferici;
j) Reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischi per le persone, gli animali o l'ambiente secondo le disposizioni di cui al D.lgs 230/95
k) Reflui con carica batterica e/o virale patogena che possano costituire rischio per personale addetto ai servizi di fognatura e depurazione.
L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere dei danni causati a persone e cose ai sensi dell'art. 2043 del e.e. ferme restando le sanzioni amministrative, penali e l'eventuale risarcimento del danno ambien- tale ai sensi della normativa vigente.
ART. 24 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E ALLACCIAMENTO ALLE PUBBLICHE FOGNATURE
24.1 -Allacciamento scarichi di acque reflue: procedura e documentazione
• Presentazione della domanda di allacciamento presso gli Uffici di CAM S.p.A., redatta su appositi moduli pre- disposti dal Gestore, corredata dei dati e documenti richiesti e completa della seguente documentazione tecnica:
• Planimetria in scala 1:2.000 della zona oggetto della richiesta in formato A4, con evidenziato il fabbricato da allacciare;
• Sezione stradale, comprensiva di eventuali banchine o marciapiedi pubblici, necessaria per la determinazione della larghezza stradale e la conseguente individuazione del costo di allacciamento da applicare.
• Copia del progetto (in formato A4) conforme all'originale presentato inComune per l'adeguaento dell'impianto di scarico, nei casi di intervento con opere anche nelle aree private, completo di particolari e tipologie costrut- tive;
• punto d'innesto in pubblica fognatura, esclusivamente nel pozzetto qualora non presente da realizzarsi a cura del richiedente;
• quota di scorrimento nel punto d'innesto in pubblica fognatura, esclusivamente m 0,50 dalla testa della quota di scorrimento;
Verifica della documentazione inoltrata, sopralluogo tecnico da personale del CAM S.p.A. per controllo, valutazione della fattibilità ed accertamento dell'importo economico dovuto per le opere di allacciamento.
Invio da parte di CAM S.p.A., all'intestatario della domanda (proprietario o amministratore), di nota contenente l'esito della richiesta (approvazione/sospensione) e nel caso di approvazione di preventivo di spesa relativa ai costi di real- izzazione dell'allaccio richiesto, variabili in funzione della larghezza e della tipologia della strada oltre che di eventuali importi a conguaglio per oneri accessori e/o opere supplementari.
Esecuzione da parte di CAM S.p.A. dei lavori di allaccio fognario, in sede stradale pubblica, dalla canalizzazione fogna- ria al punto di allaccio indicato negli elaborati grafici o autorizzazione alla esecuzione dei lavori in proprio con le prescizioni riportate nella predetta autorizzazione.
Rilascio di copia della documentazione di richiesta allacciamento all'utente richiedente, vidimata da CAM S.p.A. con gli estremi di approvazione della richiesta e di realizzazione delle opere di allacciamento (documento necessario per poter attivare, assieme all'Autorizzazione allo scarico, l’allaccio alla rete fognaria pubblica e la relative iscrizione a ruolo).
Invio da parte di CAM S.p.A., direttamente all'intestatario della richiesta, di ricevuta fiscale, relativa al costo delle opere così come preventivate, oltre ad eventuali importi a conguaglio (là dove sostenuti) e di autorizzazione all'allaccia- mento, completa di eventuali prescrizioni tecniche.
24.2 – Autorizzazione allo scarico e allacciamento scarichi di acque reflue industriali assimilabili ad acque reflue domestiche (ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 152/2006, L.R. n.31 del 20/07/2010 e D.P.R. n.227 del 19/10/2011): procedura e documentazione
Caso n. 1 - scarichi ricadenti all’art. 2 comma 1 lettera a) D.P.R. 227/2011–
• Documentazione da allegare
o Domanda, da presentare presso lo sportello unico comunale SUAP;
o Relazione tecnica firmata dal Tecnico redigente e/o dal Legale rappresentante della Ditta (o Tito-lare dell’Impresa) che descriva dettagliatamente l’attività svolta;
o Planimetria catastale e/o Estratto di Mappa dell’area ove risulta ubicato lo stabilimento/attività in scala opportuna 1:1000 o 1:2000;
o Pianta dell’immobile ove si svolge l’attività con indicazione dei reparti e/o settori che generano lo scarico in scala 1:100 o 1:50 con indicazione del pozzetto di campionamento;
o Copia del documento di identità del titolare dell’attività e/o dello scarico in corso di validità (Carta di Identità);
o Ricevuta del versamento per “diritti di istruttoria” a favore di questo CAM SPA dell’importo pari ad € 100,00 xxx x/x xxxxxxx 00000000;
o Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000.
Caso n. 2 - scarichi ricadenti all’art. 2 comma 1 lettere b) e c) D.P.R. 227/2011–
• Documentazione da allegare
o Domanda, da presentare tramite canali ufficiali del CAM S.p.A. (posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria, a mano ecc.);
o Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000.
o Copia del documento di identità del titolare dell’attività e/o dello scarico in corso di validità (Carta di Iden- tità);
Caso n. 3 – Voltura/Subentro –
• Documentazione da allegare
o Domanda di Voltura/Subentro, (relativa al precedente caso n. 1) da presentare presso lo sportello unico co- munale SUAP;
o Domanda di Voltura/Subentro, (relativa al precedente caso n. 2) da presentare tramite canali ufficiali del CAM
S.p.A. (posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria, a mano ecc.);
Alla presentazione delladomanda seguirà:
• Verifica in ufficio della documentazione inoltrata, eventuale sopralluogo da parte del tecnico CAM S.p.A. per controllo e valutazione della fattibilità ed eventuali richieste di integrazioni.
• Invio da parte di CAM S.p.A., direttamente all'intestatario della richiesta/SUAP del Comune, dell’autorizza- zione/comunicazione allo scarico, completa di eventuali prescrizioni tecniche.
24.3– Autorizzazione allo scarico e allacciamento scarichi di Acque reflue industriali AUA (ai sensi dell’art. 124-125 del D.Lgs. 152/2006,L.R. n.31 del 20/07/2010 e D.P.R. 59/2013): procedura e documentazione
Richiesta di autorizzazione allo scarico, presso lo Sportello Unico Comunale qualora lo sportello SUAP non sia attivo, presso gli Uffici del CAM S.p.A. completa della seguente documentazione tecnica:
• Relazione tecnica firmata dal Tecnico redigente e dal Legale rappresentante della Ditta (o Titolare dell’Impresa) che descriva l’attività svolta con:
indicazione dei tempi di utilizzazione dell’impianto (ore/giorno e giorni/anno);
modalità di scarico (eventuale discontinuità e stagionalità);
schema a blocchi relativo al processo produttivo, con indicazione delle fasi che originano gli scarichi idrici ed in- dicazione dei relativi parametri qualitativi e delle relative portate (comprese acque di raffreddamento, acque di lav- aggio, acque di scarico, fanghi);
utilizzo idrico nelle lavorazioni svolte;
composti utilizzati durante le fasi di produzione/attività;
indicazione dei quantitativi e tipologie delle acque riutilizzate all’interno del ciclo produttivo;
descrizione dettagliata degli impianti e dei dispositivi di trattamento dei reflui in scarico (principi di funzionamento, dimensionamento, valutazione dell’efficienza e pertinente schema a blocchi);
posizione e caratteristiche del pozzetto di ispezione e campionamento.
• Planimetria catastale e/o Estratto di Mappa dell’area ove risulta ubicato lo stabilimento/attività in scala op- portuna ( 1:1000 o 1:2000);
• Elaborato grafico in scala opportuna (es. 1:100) contenente:
a) Pianta dello stabilimento ove avviene l’attività con indicazione delle relative destinazioni d’uso e dei reparti e settori dell’azienda/attività che generano scarichi di acque reflue;
b) Rete fognaria interna all’azienda/attività evidenziando in modo diverso le diverse tipologie di reticoli fognari delle acque reflue (acque derivanti dalle lavorazioni, acque derivanti dai servizi igienici od altre utilizzazioni assimilabili a domestiche, acque di raffreddamento, acque meteoriche, acque di ricircolo, ecc.), con indicazione del senso di scorri- mento delle acque;
c) Indicazione del punto di approvvigionamento idrico da acquedotto pubblico e/o da altre fonti di approvvi- gionamento idrico (es. pozzi);
d) Pozzetti di ispezione sulle varie linee (contraddistinte come al punto b) e pozzetto terminale, prima dell’immissione in pubblica fognatura;
e) Pozzetti di campionamento per la verifica del rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura;
f) Impianti di pretrattamento ove presenti;
g) Localizzazione del punto di scarico nella pubblica fognatura ed indicazione del tipo di fognatura in cui si immette lo scarico;
• Copia del documento di identità del titolare dello scarico in corso di validità (Carta di Identità);
• Ricevuta del versamento per “diritti di istruttoria” a favore di questa società CAM S.p.A. dell’importo pari ad € 100,00 xxx x/x xxxxxxx 00000000.;
• Certificato di analisi dello scarico, non anteriore a tre mesi, comunque rispecchiante la situazione aggiornata degli scarichi, nel caso di attività esistenti, altrimenti certificato di analisi presunto con impegno a fornire un certificato di analisi entro tre mesi dall'inizio dell'attività stessa, completo di giudizio di conformità per lo scarico in rete fognaria. Qualora l’attività e quindi lo scarico non sia attivo al momento dell’istanza di A.U.A., il Certificato di analisi dovrà essere presentato entro tre mesi dalla data di attivazione dello scarico e quindi dell’attività in esame.
• Dichiarazione del Titolare dell’attività/Titolare dello scarico dalla quale si possa evincere se, alla data dell’istanza di A.U.A. lo scarico dell’Attività è attivo o meno.
Tutta la suddetta documentazione, prodotta in triplice copia, deve essere firmata e timbrata dal Progettista, dal Diret- tore Xxxxxx e dal Richiedente (Proprietario o altro).
Il CAM S.p.A. procederà alla verifica in ufficio della documentazione inoltrata, eventuale sopralluogo da parte del tecnico CAM S.p.A. per controllo, valutazione della fattibilità ed eventuali richieste di integrazioni.
• Invio da parte di CAM S.p.A., al SUAP competente del provvedimento endoprocedimentale di autorizzazione allo scarico, completa di eventuali prescrizion i tecniche.
ART. 25 -MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO
25.1 - Generalità
Il presente titolo regolamenta, nell'ambito di competenza di CAM S.p.A., gli allacciamenti degliscarichi alle fognature pubbliche, nonché, le procedure cui sono tenuti i singoli utenti per la realizzazione delle opereinterne.
25.2 – Obbligo di allacciamento
Salvo diversa normativa regionale, nelle località servite da pubbliche fognature, i titolari degli scarichi di acque reflue do- mestiche che recapitano in corsi d’acqua superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, devono allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica rete fognaria.
In forza delle presenti norme sono tenuti ad allacciarsi alla pubblica rete fognaria tutti i titolari di scarichi di acque reflue domestiche qualora il tracciato minimo tecnicamente fattibile, individuato dal gestore, dal confine di proprietà sia ad una distanza non superiore a 200 mt. dall’asse della pubblica rete fognatura. Pertanto al di sotto di 200 mt. di distanza, per effetto dell’art. 4 comma 1.3 della L.R. 60/2001, il titolare dello scarico dovrà obbligatoriamente allacciarsi alla pubblica fognatura e l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione è il gestore della fognatura.
Nei casi di comprovate difficoltà tecniche all'esecuzione dell'allaccio e comunque nelle zone non servite da pubblica fognatura, secondo la definizione del presente articolo, i titolari degli scarichi dovranno provvedere alla realizzazione di un sistema autonomo di smaltimento conforme alle disposizioni normative vigenti (Art. 103 del D.Lgs. 152/2006 tabella 4 dell'allegato 5) e richiedere alle Autorità competenti, Regione e/o Provincia l’autorizzazione allo scarico Eccezionalmente i titolari di acque reflue industriali potranno mantenere un recapito diverso dalla pubblica rete fognaria, ove ciò non contrasti con le normative regionali e comunali in materia d’igiene e sanità pubblica.
Il Gestore, in accordo con il Comune, determina, previa verifica tecnica, il termine entro il quale i titolari degli scarichi d’acque reflue domestiche esistenti, debbono provvedere all’allacciamento alla pubblica fognatura, con spese a proprio carico, previa richiesta, ove necessario, della concessione edilizia relativa alle opere fognarie interne.
Gli insediamenti civili che ricadono nel territorio servito dalla fognatura, immettono le proprie acque di rifiuto nella fogna- tura stessa.
Gli insediamenti produttivi che ricadono nel territorio servito, si allacciano alla fognatura pubblica previo trattamento e verifica da parte del gestore della compatibilità degli scarichi (rispetto della tabella parte III allegato 5 del D.lgs. 152/2006) con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti.
25.3 – Proprietà delle opere di fognatura
Sono di proprietà pubblica le strutture ubicate sul suolo pubblico costituenti la rete fognaria.
Ai sensi dell’art. 25 del Cod. della strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285), eventuali attraversamenti della sede stradale per la realizzazione di condutture fognarie, per essere legittimamente realizzati, necessitano dell’ottenimento della preventiva concessione da parte dell’ente proprietario. Tale atto costitutivo di servitù a favore del soggetto che ha necessità di attra- versare il suolo pubblico ha come conseguenza che le opere e gli impianti necessari per l’esercizio di tale diritto rimangono nella proprietà di quest’ultimo con gli oneri della manutenzione (Cass. Civ., sez. I, 12/10/1993, n. 10069). Il provvedimento amministrativo di concessione attribuisce al soggetto concessionario la facoltà di attraversare il bene demaniale ma “non attribuisce all’Ente concedente la proprietà di ciò che viene interrato nel suolo pubblico al pari di quanto avviene, in ambito privatistico, per le servitù di acquedotto, fognatura, conduttura, che non attribuiscono certamente al proprietario del fondo servente il diritto dominicale (di proprietà) sulle strutture che – interrate o meno – attraversano il fondo” (Cass. Civ., sez. II, 16/02/2005, n. 3107).
25.4 - Passaggio attraverso proprietà privata
Qualora fosse necessario costruire nuovi condotti di scarico o di allaccio ovvero spostare o restaurare condotti già esistenti attraverso proprietà comuni (in condominio ad esempio) e quindi fosse necessario pure il passaggio temporaneo di operai e materiali, il proprietario non potrà rifiutare la relativa concessione di passaggio e di condotto, a norma dell’art. 843 del
C.C. ed in seguito ad ordinanza del Sindaco da rilasciarsi su richiesta del gestore.
25.5 - Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore al piano stradale
Qualora i liquami provengono da una utenza posta oltre 0.5 mt sotto il piano stradale e ad una quota finale della conduttura di allacciamento tale che non sia possibile l’immissione per gravità nel ricettore, sarà a cura e carico del richiedente la realizzazione delle opere di sollevamento e di tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie (apposite valvole di non-ritorno) per evitare rigurgiti e/o inconvenienti causati dalla pressione della fognatura.
In particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe installate a cura e spese dell’utente, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all’interno anche in caso di sovrapressione del collettore recipiente. In tali casi si deve prevedere l’installazione di una stazione di pompaggio cha abbia le seguenti caratteristiche:
La portata massima delle apparecchiature di pompaggio non superiore del 25% della portata massima istantanea di scarico dichiarata nella domanda di autorizzazione.
• La prevalenza adeguata alla quota d’immissione nella fognatura.
• L’impiego di materiali di adeguata robustezza all’azione corrosiva od abrasiva.
• Adozioni di sezioni di condutture sufficienti a garantire il passaggio agevole anche di materiali in sospensione.
• L’installazione di almeno due pompe di cui una di riserva, abitualmente fuori servizio anche con la portata massima. E’ consigliabile che la seconda pompa funzioni come “riserva attiva” (partecipi cioè al funzionamento della stazione in condi- zioni normali) ciò da evitare che, in caso di necessità, sia fuori servizio per avaria.
• Deve essere assicurata la possibilità di provvedere alle operazioni di ispezione attraverso aperture di dimensione idonee.
• L’impianto dovrà essere dotato di dispositivo di allarme per la segnalazione dei guasti alle pompe o ai meccanismi ausiliari.
• Si dovrà obbligatoriamente installare idonea valvola di non-ritorno o antiriflusso.
In nessun caso è ammesso lo scarico dei reflui in recipienti diversi dalla fognatura. All’uopo possono essere imposte appa- recchiature di sollevamento di riserva e/o adeguati volumi d’accumulo. E’ ammessa la riunione di più scarichi, a valle dei rispettivi pozzetti d’ispezione, prelievo e misura, in un unico impianto di sollevamento.
Incomberà esclusivamente al titolare dello scarico ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al proprio immobile ed ai terzi per rigurgiti della pubblica rete fognaria. L’impianto di sollevamento dovrà essere dotato di un sistema di avviamento e arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento. Il gestore non è responsabile di danni causati alla proprietà privata per la mancata realizzazione delle opere così come previste ai precedenti punti.
25.6 - Fognature delle strade e delle piazze private
Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere, ai fini della prescritta autorizzazione, anche l’ap- provazione di un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare.
L’approvazione del progetto di canalizzazione delle acque spetta al gestore.
Nelle costruzione delle canalizzazioni interne ai fabbricati dovranno essere adottati i seguenti provvedimenti:
• Pendenza dei tratti sub-orizzontali delle canalizzazioni non inferiore all’1%;
• Dovrà essere previsto un pozzetto finale di ispezione e prelievo per ciascuna rete interna (sifonato per la linea nera) di dimensione nette interne minime di cm. 80x80;
• Qualora la fognatura pubblica sia di tipo misto le due reti interne alla lottizzazione dovranno confluire in un unico pozzetto finale di ispezione e prelievo delle dimensioni nette interne minime di cm. cm. 80x80.
Il gestore effettuerà tutte le necessarie verifiche nel corso del collaudo finale per poter accettare la gestione delle opere e dovrà altresì essere presente alle operazioni di collaudo, con spese a carico dell’interessato.
25.7 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento
I manufatti di allacciamento, ubicati in suolo pubblico, ovvero a disposizione del pubblico servizio, sono sottoposti a ma- nutenzione, pulizia e eventuali riparazioni da parte del Gestore.
Gli Utenti segnalano al Gestore le disfunzioni che dovessero rilevare nel funzionamento di tali manufatti.
La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà privata, sono a carico degli Utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso e il rigurgito delle acque, l’impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese.
Gli Utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o altre infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manu- tenzione e pulizia o della mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente Regolamento, dei manu- fatti di allacciamento ubicati in suolo privato.
Il Gestore potrà diffidare l’Utente ad eseguire i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l’indicazione di un termine di ultimazione.
25.8 - Xxxxx xxxx, fosse settiche, xxxxxx Xxxxxx e manufatti simili
Quando l’utenza viene allacciata alla pubblica fognatura, dotata di un impianto di depurazione terminale, è vietato l’uso di xxxxx xxxx, fosse biologiche, vasche Imhoff, condensagrassi e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei li- quami, nonché ogni sistema di dispersione. Pertanto, tali manufatti, se esistenti, dovranno essere opportunamente bypas- sati e messi fuori uso previa pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato, a cura e spese dell’Utente.
L’allacciamento alla pubblica fognatura è contestualmente coordinato con le operazioni suddette.
Il Gestore, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura e di depurazione e/o per altre esigenze tecniche eccezionali contingenti, ha facoltà di concedere deroga al divieto di cui sopra.
Art. 26 - Insediamenti temporanei
Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per nuove edificazioni, sagre paesane, ecc., devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere, che può coincidere con l’allacciamento definitivo alla pubblica fognatura ovvero essere costituito da strutture provvisorie recapitanti in pubblica fognatura.
Art. 27 - Precauzioni contro l’inquinamento delle acque meteoriche
Gli Utenti devono adottare tutte le misure necessarie a evitare l’inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti le superfici scoperte. In particolare sono vietati gli accumuli all’aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, in alcune aree dell’insediamento, il Gestore può autorizzare l’immissione di queste nella rete delle acque nere, imponendo specifiche prescrizioni.
Art. 28 - Prescrizioni Tecniche Generali
Nelle zone servite da fognatura mista, la confluenza delle acque meteoriche con le acque reflue domestiche e con le acque reflue industriali può essere consentita solo al livello di un apposito "pozzetto di raccordo" posto all'interno della proprietà privata e/o a confine con la proprietà pubblico privata e innestato alla pubblica fognatura, esclusivamente con pozzetto di collegamento. A monte della immissione in pubblica fognatura, sia mista che separata, nel caso di insediamenti produttivi, prima del pozzetto di raccordo dovrà essere realizzato un apposito ''pozzetto di ispezione" sulla linea delle acque reflue industriali e delle eventuali AMC e AMPP per ilprelievo di campioni a caduta di liquido, finalizzato al controllo delle caratteristiche e della qualità delle acque scaricate, avente le caratteristiche indicate nel presente Regolamento quando possibili, deve essere privilegiato il reimpiego delle acque meteoriche per usi non privilegiati e comunque compatibili con la loro qualità ( irrigazione aree verdi, cisterne di accumulo, ecc) oppure la dispersione delle medesime, mediante processi naturali lenti, negli spazi verdi).
29.1 –Collegamento ai collettori esistenti
Per i collegamenti di fognature esistenti o di nuova costruzione ad una rete fognaria, gestita da CAM S.p.A., o comun- que, ad un reticolo fognario afferente ad un impianto centralizzato di depurazione gestito dalla stessa, i soggetti richiedenti devono formulare una proposta tecnica alla medesima, corredata dal progetto di massima e dalle altre
informazioni necessarie.
Sulla base di tali elementi, verificata la fattibilità della proposta con le caratteristiche del sistema gestito e esprimerà il proprio parere di merito, impartendo, se del caso, anche le dovute prescrizioni tecniche, necessarie per assicurare il rispetto dei regolamenti edilizi comunali.
Si precisa che il collegamento alla pubblica fognatura può avvenire con funzionamento a gravità oppure in pressione, tramite pompe di sollevamento, e le modalità tecniche di allacciamento e il punto di recapito nella pubblica fognatura saranno prescritte dal CAM S.p.A. e le attività successive saranno eseguite soltanto dopo l'approvazione della richiesta. Il collegamento al collettore principale deve essere esclusivamente realizzato con pozzetto d i collegamento, qualora non esistente da realizzarsi a cura del richiedente, e l'Utente deve posizionare a confine con la proprietà pubblico privata un pozzetto di ispezione.
La medesima procedura dovrà essere seguita nel caso di potenziamenti od estensioni delle reti fognarie.
29.2- Allacciamenti di scarichi di Acque reflue domestiche e industriali
I lavori relativi all'allacciamento di scarichi in pubblica fognatura, potranno essere eseguiti esclusivamente dal CAM S.p.A.; fatto salvo eventuali specifiche autorizzazioni e relative prescrizioni, rilasciate dalla stessa per l'esecuzione di lavori di allacciamento da parte dei privati.
Tutte le opere fognarie da eseguirsi in sede stradale o in altro spazio pubblico o equiparabile, sia di costruzione che di manutenzione, per gli scarichi di qualsiasi genere, sono compiute da CAM S.p.A., secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Il Gestore non risponderà dei danni da eventuali allagamenti per reflussi di liquame, originati dalle acque meteoriche, dei collettori o delle fognature comunali esistenti alla data dell'affidamento al Gestore da parte dell'ATO 2 e pertanto l'Utente dovrà installare, se del caso, dispositivi antiriflusso, atti ad evitare tali allagamenti. Sono a carico di CAM S.p.A., tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione dell'allacciamento, come i permessi per l'occupazione di sedi stradali o di suolo pubblico o privato, nonché i provvedimenti relativi alla salvaguardia degli altri servizi che interferiscono con i lavori e tutte le misure atte agarantire la sicurezza del traffico.
Nel caso di costruzione o di ripristino di fognature stradali, CAM S.p.A. provvederà all'esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli allacciamenti privati non idonei. Gli oneri di tali lavori sono a carico dell'Utente.
29.3- Immissione tramite predisposizioni esistenti.
Per l'immissione degli scarichi nella fognatura pubblica, dovranno essere utilizzate esclusivamente le predisposizioni esistenti installate durantela posa in opera dei collettori fognari principali. La tubazione privata dovrà essere adeguata al diametro delle predisposizioni, salvo quei provvedimenti che CAM S.p.A., per motivi di ordine tecnico, igienico o locale, ed in casi eccezionali e previo parere del competente Organo di Controllo, potrà adottare in deroga alle norme sopra riportate.
L'esecuzione degli allacciamenti in sede pubblica sarà gestita direttamente da CAM S.p.A.
Le condotte di scarico private non potranno essere allacciate tra loro nella carreggiata stradale; tale operazione dovrà essere compiuta lungo la proprietà privata dopodiché tali condotte andranno allacciate ad un unico attacco tra quelli predisposti sul collettore principale. In caso di impossibilità le condotte potranno essere allacciate lungo il marciapiede avendo ottenuto, in via preventiva, l'autorizzazione per occupazione permanente di suolo pubblico da parte del com- petente Ufficio comunale.
Nel caso di fabbricati divisi in più parti appartenenti a diversi proprietari, questi sono tenuti a riunire le rispettive canalizzazioni, per acque bianche e per acque nere, provvedendo alla loro immissione nella fogna stradale mediante un solo condotto per le acque bianche ed un solo condotto per le acque nere.
Tutte le tubazioni, pozzetti, fosse settiche e biologiche ecc., poste su sede pubblica sono di proprietà dei fabbricati fino all'imbocco del traversante, costruito da CAM S.p.A.. Ai proprietari spetta la manutenzione e la riparazione di dette tubazioni e/o manufatti e saranno direttamente responsabili di danni arrecati a terzi per la non corretta gestione degli stessi.
29.4- Oneri di allacciamento e manutenzione dei condotti
Gli oneri per i lavori relativi alla realizzazione dell’allacciamento dello scarico saranno a carico degli Utenti richiedenti. Al momento della presentazione della domanda, il CAM S.p.A. darà opportuna informazione all'Utente riguardo la possibilità di realizzare direttamente a propria cura l'allaccio fino alla conduttura stradale, nel rispetto di specifiche tecniche fìssate dalla Società, previo nullaosta rilasciato dal CAM S.p.A.. I titolari degli scarichi ottempereranno, in tal caso a tutti gli adem- pimenti occorrenti per l'attuazione dell'allacciamento, come l 'autorizzazione comunale o i permessi e dovranno versare la cauzione prevista, che sarà restituita entro 90 giorni dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori da parte dell'Utente.
Il CAM S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi di accertamento di regolare esecuzione dei lavori.
Nel caso in cui il richiedente scelga difar eseguire i lavori dal CAM S.p.A., lo stesso provvederà dietro pagamento delle somme previste nel preventivo redatto sulla base del prezziario regionale.
Per gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, realizzati difformemente da quanto sopra riportato, il titolare dello scarico dovrà provvedere ad installare idonei dispositivi antiriflusso. In tali casi di difformità, il CAM S.p.A. non risponderà dei danni provocati da eventuali allagamenti per rigurgiti della pubblica fognatura.
Le tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura devono avere esclusivamente andamento rettilineo.
Nei casi di modfìca, ampliamento e ricostruzione degli impianti fognari esistenti, motivi di sicurezza, o non conformità alle normative vigenti in materia, l'onere relativo all'adeguamento degli allacciamenti esistenti è posto a carico dell'Utente limitatamente alla parte ricadente nella proprietà privata.
Le operazioni di stasatura e spurgo dell'allacciamento sono a carico dell'Utente sino alla conduttura stradale.
La manutenzione straordinaria dell'allacciamento, intesa come sostituzione della condotta, è a cura dell'Utente sino al punto di consegna. In caso di malfunzionamento dell'allacciamento e per verifìcare le cause dello stesso, l'Utente può rivolgersi al Gestore che effettuerà il sopralluogo a titolo oneroso.
La manutenzione e le riparazioni dei collettori fognari pubblici sono a carico del CAM S.p.A. gli allacciamenti realizzati dagli Utenti-richiedenti anche se ricadenti in sede stradale pubblica e le relative necessarie opere di modificazione del suolo e del sottosuolo stradale, sono a carico degli stessi U tenti-richiedenti.
Le spese di impianto e di opere accessorie sino all'innesto con il collettore faranno carico all'Utente.
29.5 - Norme tecniche per l'Allacciamento alla Fognatura Pubblica
Per la corretta e regolare realizzazione delle opere fognarie interne alla proprietà privata, necessarie per l'adeguamento degli scarichi fognari, si fa riferimento ai vigenti regolamenti edilizi in uso nel comune territorialmente competente.
29.6 - Disposizioni tecniche per lo scarico dei liquami in pubblica fognatura
Salvo diverse indicazioni prescritte da regolamenti edilizi locali nella realizzazione delle opere di raccolta e allontanamento all'interno delle proprietà private, dovranno essere seguite le seguenti modalità:
Le tubazioni di scarico di bagni e/o cucine, poste all'interno del fabbricato ed i discendenti relativi, dovranno essere costruiti in materiale impermeabile come grès ceramico, PVC ad alta resistenza PEAD o altri materiali similari ed inoltre ben connessi a regola d'arte, in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita.
Ove non esistano cortili o giardini privati, le tubazioni di servizio devono essere costruite e collocate in modo da non attraversare al piano terreno i vani adibiti al pernottamento.
Nel sotterraneo, ove possibile, le tubazioni saranno mantenute al di sopra del pavimento; in caso contrario esse dovranno essere collocate in apposita incassatura, facilmente ispezionabile, nel muro o nel pavimento, dotata di pareti impermeabili; in casi diversi si potrà sostenere la condotta con appositi tiranti a soffitto, o con mensole a parete, con almeno un sostegno per ogni giunto.
Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con la rete fognaria, nonché i pozzetti e/o griglie di raccolta delle acque piovane, dovranno essere muniti di chiusura idraulica a sifone.
Per garantire l'assoluta sicurezza dell'impianto in caso di fughe di gas e/o di esalazioni fognarie, le calate degli scarichi provenienti da bagni, cucine e dai condotti principali della rete interna, dovranno essere prolungati al di sopra del tetto e convenientemente ventilati (ventilazione primaria) in aggiunta, dovranno altresì essere installate apposite canne di aerazione collegate a valle del sifone di fondo colonna (ventilazione secondaria) prolungate oltre il colmo del tetto e completamente isolate dal resto dell'impianto; deroghe alla presente disposizione, potranno essere concesse da CAM S.p.A., previa regolare autorizzazione dell'Organo di Controllo preposto, da allegare in copia alla richiesta d'allaccio fognario.
E fatto assolutamente divieto in ogni caso introdurre acque reflue domestiche, acque nere (provenienti da bagni) e/o acque grigie (provenienti da cucine, lavabi, pilozzi, lavatrici ecc), nelle canalizzazioni che recapitano in fognatura di tipo separata bianca ed è oltremodo vietato introdurre nelle doccionate scarichi diversi dall'acqua piovana e di utilizzare quest'ultimi come sfiati per qualsiasi rete di scarico.
Per assicurare le migliori condizioni igieniche della fognatura pubblica e/o privata, nell’interesse comune, CAM S.p.A., o il Comune, ha la facoltà di posizionare, nei luoghi in cui lo ritenga necessario, tubi di ventilazione fognaria, appog- giandoli ai fronti esterni degli edifici privati.
Il CAM S.p.A., o il Comune, ha la facoltà d'imporre, in fase di richiesta di allacciamento o la dove lo ritenga necessario, il posizionamento di un pozzetto sifonato sito al limite della proprietà privata, a ridosso della fognatura pubblica; si precisa che l'installazione e la gestione di tale sifone sono attività di esclusiva competenza private.
È assolutamente obbligatorio eseguire i lavori all'interno della proprietà privata successivamente alla realizzazione
da parte del CAM S.p.A. dell'allaccio sul collettore principale, in quanto la quota di scorrimento di quest'ultimo è fissa e imposta dai sottoservizi presenti in suolo pubblico.
29.7 -Raccolta e pretrattamento delle acque reflue industriali
Le acque reflue industriali derivanti dal processo produttivo devono essere separate, fino al pozzetto di ispezione, dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche. L'Autorità competente può, in sede di autorizzazione, prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.
Resta salva la facoltà dell’Autorità competente di prescrivere l'installazione di ulteriori pozzetti di ispezione o quant'altro necessario al prelievo di campioni rappresentativi dell’omogeneità degli scarichi o per consentire misurazioni e controlli quali/quantitativi degli scarichi provenienti dal processo produttivo e/o delle acque di raffreddamento.
29.8 - Conformità delle opere - visite di controllo
Le opere di canalizzazione sia per gli stabili di nuova costruzione che per i fabbricati già esistenti, dovranno essere eseguite come da elaborati tecnici presentati in Comune per le dovute autorizzazioni all'esecuzione dell'opera e a CAM S.p.A. seguendo le eventuali prescrizioni tecniche e/o sanitarie descritte nell'autorizzazione ai lavori eall'allac- ciamento.
Nel caso di lottizzazioni, ad ultimazione dei lavori, il tecnico redattore del progetto e/o direttore dei lavori, provvederà a compilare ed inviare a CAM S.p.A., idonea dichiarazione di fine lavori e conformità delle opere eseguite, rispetto al progetto approvato.
Il CAM S.p.A. si riserva comunque la facoltà di verificare, tramite propri tecnici, quanto dichiarato; lo scopo delle visite di controllo è quello della constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione alle norme tecniche e sanitarie impartite dai Regolamenti dei rispettivi organi preposti e della conformità dell'opera al progetto presentato.
Tale visita non esime il proprietario da alcuna responsabilità per i difetti che potessero in seguito constatarsi e gli eventuali danni che ne conseguissero alla fognatura cittadina ovvero allo stesso stabile.
29.9 - Obbligo di installazione di apparecchiature di misura agli scarichi di acque reflue industriali
Per gli scarichi di acque reflue industriali il Gestore può prescrivere l'installazione, a spese, del titolare dello scarico, di misuratori di portata per il controllo della quantità e, nel caso di scarichi con parametri in deroga e/o contenenti sostanze pericolose, anche l'installazione di strumenti di misura anche della qualità dello scarico. Il titolare dello scarico è obbligato ad assicurare il corretto funzionamento della strumentazione installata ed ha l'obbligo di concedere l'accesso a tali stru- menti per le letture ed il prelievo dei campioni delle acque di scarico.
In questo caso il volume scaricato utilizzato per il calcolo del corrispettivo dovuto è quello misurato dal misuratore di portata installato.
29.10 - Obbligo di installazione del contatore al prelievo
Tutti gli Utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto, e sversano scarichi nella pubblica fognatura, sono obbligati all'installazione di idonei contatori per la misurazione del volume delle acque prelevate.
I contatori installati e mantenuti in efficienza ad esclusiva cura e spese dei soggetti che prelevano e/o scaricano le acque, dovranno essere atti a misurare le quantità di tutte le acque prelevate e/o scaricate e dovranno essere installati in luoghi che permettano un facile accesso per la loro lettura i soggetti dovranno comunicare al CAM S.p.A.:
la marca ed il tipo di contatore installato la matricola il numero di cifre
il diametro della tubazione
il CAM S.p.A. provvederà al momento dell'attivazione del prelievo, alla piombatura dei contatori con appositi sigilli che non potranno essere manomessi.
La mancata installazione comporterà l'applicazione dell'apposita penale prevista nell'allegato.
ART. 30 - DISCIPLINA ECONOMICA CON L'UTENZA
30.1 - Tariffa per oneri di fognatura e depurazione
Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle Acque di rifiuto derivanti dai fabbricati pubblici e privati, adibiti ad uso domestico o industriale, è dovuto da parte degli Utenti al CAM S.p.A., quale Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ATO 2 Marsicano, il pagamento di apposite tariffe, come citato dall'art. 156 del D.Lgs. 152/2006.
La quota di tariffa relativa al servizio di depurazione e di fognatura è dovuta anche dagli Utenti ubicati in zone servite da rete fognaria ancorché non allacciati alla stessa a far data dall'ultimazione dei lavori effettuati per la realizzazione della rete fognaria medesima. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sarà cura del Gestore comunicare la data di ultimazione delle nuove opere sia all'Autorità d'Ambito che al sindaco del comune interessato.
30.1.1 - Tariffa relativa alle utenze domestiche e/o assimilabili
La tariffa viene calcolata sulla base del 100% dell'acqua prelevata o comunque assunta e misurata da apposito conta- tore installato sull'utenza.
Detta tariffa verrà applicata anche a tutte le utenze domestico/civili che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse da pubblico acquedotto e che scaricano i reflui emunti in pubblica fognatura.
In attesa della presa in consegna da parte di CAM S.p.A. dei contatori ad uso privato, tali Utenti sono tenuti quindi alla compilazione di apposito modulo di denuncia nel quale saranno inserite le indicazioni necessarie al fine dell'ar- ticolazione tariffaria.
A dette utenze, che hanno un approvvigionamento idrico autonomo, l'addebito della tariffa sarà effettuato con apposita fattura emessa dal CAM S.p.A. sulla base della denuncia annuale presentata e/o degli accertamenti eseguiti dalla Società stessa.
Nel caso che il prelievo idrico autonomo non sia dotato di idoneo strumento di misura la quantità annua prelevata presunta non risulterà inferiore a 70 metri cubi di acqua per ogni persona utilizzatrice.
Nel caso in cui l'utenza non provveda alla denuncia delle acque prelevate, CAM S.p.A. si riserverà di stimare il con- sumo di acqua in base alla documentazione posseduta in merito ed in base ai criteri relativi a fatturazioni preceden- temente eseguite.
Per gli Utenti allacciati al pubblico acquedotto, invece, l'addebito dei costi relativi alle fognature e alla depurazione sarà effettuato nella bolletta/fattura di consumo dell'acqua emessa dall'acquedotto pubblico e registrata dall'appos- ito contatore montato sull'utenza.
Altresì sarà installato il misuratore ai titolari degli immobili che usufruiscono dei pozzi artesiani, applicando il canone relativo alla sola voce "fognatura-depurazione".
30.1.2 - Tariffa relativa alle utenze industriali.
Come riportato nella L.R. n. 31 del 29/07/2016, è attribuita all'ATO2 la determinazione delle tariffe per il colletta- mento e la depurazione delle acque reflue industriali, sulla base di quanto previsto dagli Artt. 154 e 155 del D.Lgs. 152/2006.
La tariffa relativa agli Utenti produttivi/industriali sarà addebitata all'Utente con apposita fattura emessa sulla base della denuncia annuale presentata e/o dagli accertamenti eseguiti dalla Società.
Qualora pervenisse una denuncia o un modulo relativo alle acque prelevate e scaricate non completo, CAM S.p.A. provvederà ad attribuire il valore del dato mancante stimandolo. La stima da eseguire si baserà principalmente sulle denunce riferite agli anni precedenti.
Se anche tale dato non sarà disponibile il CAM S.p.A. farà riferimento alla documentazione fino ad ora posseduta in merito, stimando il valore del dato mancante nel modo più veritiero possibile e secondo le conoscenze possedute in materia.
Il CAM S.p.A.,, in qualità di Gestore, provvederà alla installazione di un misuratore di portata per quanto attiene agli scarichi di acque meteoriche di dilavamento immesse nelle reti di fognatura pubblica nel rispetto della L.R. Abruzzo
n. 31 del 29 luglio 2010 art. 12 applicando il canone relativo alla sola voce "fogna-depurazione ". Il costo dell'installa- zione sarà attribuito al richiedente in base al regolamento vigente.
Altresì sarà installato il misuratore ai titolari di attività produttive che usufrui scono dei pozzi artesiani, applicando il canone relativo alla sola voce "fogna-depurazione".
30.2 - Cambio del titolare di utenza industriale.
I proprietari degli immobili dovranno denunciare sollecitamente al CAM S.p.A. il passaggio di proprietà o il cambiamento del titolare di utenza industriale; in difetto, rimarranno personalmente responsabili verso il CAM S.p.A. del pagamento degli oneri dovuti per la depurazione degli scarichi.
Gli stessi dovranno richiedere il rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico.
30.3 – Modulo di denuncia delle Acque prelevate e scaricate.
Secondo quanto stabilito dall'art. 165 del D.Lgs. 152/2006 coloro che si approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse da pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare al Gestore del Servizio Idrico Integrato il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela della acquedall'inquinamento.
Il CAM S.p.A., al fine di agevolare tale operazione, provvederà ad elaborare un apposito modulo di denuncia, ad inviarlo presso le utenze interessate, ed a indicare le date e i tempi di ricezione. I dati richiesti dovranno essere riferiti al periodo 1 Gennaio - 31 Dicembre di ciascun anno.
La denuncia dovrà essere presentata in carta semplice, e fatta recapitare presso gli uffici amministrativi del CAM S.p.A.. Se per qualche motivo il modulo relativo alla denuncia non dovesse essere recapitato all'utenza interessata, questa sarebbe ugualmente obbligata a fornire le informazioni relative alle acque prelevate/scaricate, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento e dagli obblighi prescritti dal D.Lgs. 152/2006.
La compilazione dell'elaborato risulta anche indispensabile al fine di redigere un piano di controllo riguardo la qualità delle acque e degli scarichi immessi nei corpi idrici ricettori, secondo quanto stabilito dall'art. 165 del D.Lgs. 152/2006 e dagli artt. 128 e 129 del D.Lgs. 152/2006.
La denuncia delle acque prelevate e scaricate dovrà contenere i dati utili per il calcolo della tariffa, nonché tutte le in- formazioni ritenute utili per la corretta gestione degli scarichi. L'entità dei prelievi dovrà essere rilevata dalla lettura di appositi strumenti di misura. Per le acque reflue industriali, la quantità di liquame scaricato dovrà risultare dall'e- laborazione dei dati di prelievo, e qualora fosse inferiore al liquame prelevato se ne dovrà dare idonea spiegazione, documentando con dati tecnico-analitici i relativi quantitativi di refluo eventualmente persi durante il processo di approv- vigionamento-scarico. Il CAM S.p.A., se lo riterrà necessario, anche ai fini tariffari, potrà prescrivere idonei strumenti di misura (campionatori e misuratori di portata) a piè di fabbrica da installarsi a cura e spese dell'Utente.
Sempre in riferimento agli articoli di cui sopra il CAM S.p.A. potrà predisporre controlli d'ufficio, attraverso i propri organi tecnici e/o delle pubbliche autorità territorialmente competenti.
Il personale del CAM S.p.A. risulta quindi autorizzato al controllo dei complessi domestici e industriali allacciati alla pubblica fognatura - ivi compresi quelli assimilati agli insediamenti abitativi, sulla base di programmi mirati ad accer- tamenti fiscali in materia tariffaria, per la verifica quali - quantitativa degli scarichi, ai fini gestionali e manutentivi, nonché allo scopo di assicurare l'adeguamento degli effluenti fognari ai limiti di accettabilità imposti dalla normativa vigente.
I tecnici Aziendali addetti ai controlli, muniti di tesserino di riconoscimento, sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento industriale o domestico, al fine di verificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi (artt. 128 e 129 del D.Lgs. 152/2006).
Tali controlli devono essere eseguiti alla presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, al fine di verifi- care la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell' acqua e, più in generale, l'osservanza delle norme e prescrizioni del D.Lgs. 152/2006 e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
L'omessa o ritardata denuncia sarà penalizzata ai sensi dell’Allegato al presente Regolamento.
30.4 - Campionamenti ai fini tariffari su utenze industriali
Xxxxx restando a quanto disposto dagli artt. 128 e 129 del D.Lgs. 152/2006 e dall’art. 165 del D.Lgs. 152/2006, durante i controlli di cui al precedente articolo, si potrà procedere all'esecuzione del prelievo di un campione dello scarico, significativo ai fini tariffari.
Il campione potrà derivare da un prelievo istantaneo o da più prelievi ad intervalli di tempo variabili, in modo da formare un campione medio composto in funzione del ciclo produttivo, dei tempi ed delle modalità di scarico, nonché della portata ed della durata degli scarichi.
Le modalità del prelievo del campione saranno riferite alla normativa vigente, ed in particolare dall'art. 101 del D.Lgs. 152/2006.
30.5 - Richiesta di esenzione dalla tariffa di fognatura e depurazione. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli Utenti nel caso in cui la fognatura sia provvista di impianti centralizzati di depurazione attivi (Sentenza 335/2008 della Corte Costituzionale).
La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura è dovuta dagli Utenti nel caso in cui la zona sia servita da pubblica fognatura (come definita dall'art. 5.2 del presente Regolamento).
La richiesta di esenzione dal pagamento della quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e/o di depurazione, fatto salvo quanto previsto all'Art. 3.1.3 e negli altri casi che eventualmente saranno previsti dall'Autorità di Xxxxxx, dovrà essere presentata in carta semplice presso gli Uffici del CAM S.p.A. il quale provvederà all'invio della domanda di esonero presso l'EGAto (ex Ente d'Ambito Marsicano).
Successivamente gli addetti dell'Ufficio Tecnico provvederanno ad accertare l'effettivo diritto all'esenzione e ad in- oltrare le risultanze della verifica all'Ufficio Utenze che provvederà alla modifica del profilo tariffario ed all'eventuale rimborso, se dovuto, della tariffa di fognatura e depurazione già pagata.
ART. 31 - SISTEMA SANZIONATORIO
31.1 -Sanzioni amministrative
Ai titolari di scarichi di Acque reflue industriali, in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del decreto stesso. Le sanzioni saranno irrogate e determinate dagli Enti/Autorità competenti, ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. 152/2006.
31.2 - Sanzioni penali
In caso di accertata violazione delle disposizioni indicate dall'Art.137 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., sarà data comuni- cazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale.
31.3 -Provvedimenti amministrativi
Fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie richiamate di cui al presente Regolamento, in caso di inos- servanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, verranno adottati i provvedimenti amministra- tivi previsti dall'art. 130 del D.Lgs. 152/2006 procedendo secondo la gravità dell'infrazione.
Inoltre qualora si verifichino casi di omessa o ritardata denuncia delle acque reflue prelevate e scaricate, ai sensi del precedente art. 6.3, il CAM S.p.A. in qualità di Gestore del servizio idrico integrato, avrà la facoltà di applicare un'am- menda pari all'ammontare della tariffa dovuta. Tale ammenda risulterà ridotta di un quarto dell'importo della tariffa, qualora la denuncia pervenga entro trenta giorni di ritardo presso gli uffici del CAM S.p.A.
Per il ritardato pagamento della tariffa è previsto invece una sovrattassa pari al 20 (venti) per cento rispetto al normale pagamento della medesima tariffa.
Qualora il ritardo del pagamento si protragga a periodi superiori all'anno, il CAM S.p.A provvederà a richiedere all’organo competente in materia, la diffida e successivamente la revoca dell 'Autorizzazione allo scarico. La decadenza di tale procedura avverrà solo dopo l'accertamento da parte degli Uffici di CAM S.p.A. dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto.
31.4 - Penalità
1. Il Gestore, nei casi di seguito descritti, applica le relative penalità:
a) nel caso di mancata esecuzione della messa in conformità dell’allacciamento da parte dell’Utente entro il termine di tre mesi dalla comunicazione, il Gestore potrà chiedere l’emissione da parte del Sindaco di un’ordinanza con la quale si impone all’Utente l’adeguamento. Le relative spese saranno a carico dell’Utente.
b) qualora si rientri nel punto precedente, l’Utente è tenuto al pagamento di una somma calcolata sulla base del corrispet- tivo di fognatura e depurazione, maggiorato del 10% calcolato dalla data di diffida. La suddetta maggiorazione del 10% è incrementabile del 100% per ogni anno successivo salvo diversa determinazione dell’AATO.
c) il superamento dei limiti di emissione previsti dai contratti per gli scarichi in rete fognaria costituisce parziale inadempi- mento del Contratto di utenza, in quanto violazione delle condizioni convenute relativamente alle modalità dello scarico. In tal caso sono dovute le seguenti penalità contrattuali:
c.1) per il superamento dei limiti riferiti alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5, alla Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: € 1.000,00 per ciascun parametro superato, con un limite massimo di € 5.000,00 all’anno;
c.2) per il superamento dei limiti riferiti a sostanze diverse da quelle elencate dalla tabella 5 dell’Allegato 5, alla Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: € 500,00 per ciascun parametro superato, con un limite massimo di € 5.000,00 all’anno;
c.3) il limite massimo dell’ammontare delle penalità non potrà superare il valore di € 5.000 all’anno.
ART. 32 -NORME TRANSITORIE E FINALI
32.1 - Disposizioni inerenti le pubbliche fognature
Tutte le fognature miste attualmente esistenti (in esercizio) potranno essere collegate agli impianti di depurazione solo se provviste di un idoneo sfioratore.
32.2 - Attuazione del Regolamento
Alle modificazioni non sostanziali del Regolamento e dei suoi allegati tecnici per migliorarne l'efficacia e la sua applicazione provvede direttamente il Presidente del CAM S.p.A..
32.3 – Rilascio atti e certificazioni
Le Autorizzazioni, gli atti amministrativi, i certificati o attestazioni concernenti fatti o situazioni disciplinate dal presente Regolamento sono rilasciati dal Direttore Generale o da altro Dirigente delegato.
32.4 – Sostituzione delle regolamentazioni precedenti
Il presente Regolamento è soggetto all'approvazione dell'ATO 2 ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla esecutività della relativa delibera.
Il Regolamento inoltre si sostituisce alle precedenti regolamentazioni locali relative al trattamento delle acque reflue urbane approvati dai singoli comuni o aziende facenti parte dell’Ambito Territoriale N.2 Marsicano.
ART. 33 - CONTRATTI
1. L’attivazione di qualsiasi tipologia di scarico nella rete fognaria comporta l’automatica assoggettamento dell’Utente alle disposizioni del presente Regolamento, senza necessità di sottoscrizione di un contratto.
2. E’ tuttavia ammessa, per alcune fattispecie di scarichi industriali e per alcune fattispecie di scarichi assimilabili ai domestici di cui agli articoli precedenti, una regolamentazione contrattuale mediante stipula di apposito contratto d’utenza fra il Gestore e il titolare dello scarico.
3. Tali contratti non possono contenere pattuizioni in deroga al presente Regolamento ma limitarsi a disciplinare o esplici- tare in modo più analitico i rapporti fra l’Utente e il Gestore e i comportamenti delle parti afferenti alle particolari caratte- ristiche dello scarico in oggetto.
4. Il Contratto d’utenza è parte integrante dell’autorizzazione e/o del nulla osta allo scarico.
ALLEGATI AL REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
Gli allegati al Regolamento di Fognatura e Depurazione (Domanda di allacciamento, documenti occorrenti, iter per l'allacciamento alla fognatura pubblica) sono disponibili sul sito internet xxxx://xxx.xxx-xxx.xxx.
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 34 – Entrata in vigore del regolamento
Le presenti norme entrano in vigore ad avvenuta approvazione da parte del Gestore e dall’Ente di Governo dell’Ambito. I titolari degli insediamenti civili e produttivi esistenti sono tenuti ad adeguare i propri scarichi alle presenti norme secondo quanto previsto dal D.Lgs. 03/04/2006 n° 152 e s.m.i. e dal D.M. 30/07/99.
Art. 35 – Abrogazione di precedenti disposizioni
L’entrata in vigore delle norme per il bacino di utenza gestito sostituisce la normativa vigente in contrasto con quanto stabilito dallo stesso.
Art. 36 – Transitorietà
Per circostanze eccezionali, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme, il gestore, su specifica richiesta dell’interessato, può valutarne la transitorietà, con durata limitata nel tempo e decadenza comunque in caso di ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati.
Art. 37 – Sanzioni amministrative
In caso di violazione delle presenti norme, il CAM S.p.A., oltre ad applicare le penali espressamente previste in calce al presente o agli altri articoli, comunicherà all’Utente le eventuali prescrizioni per sanare la violazione nonché il termine (non inferiore a 5 gg.) per adempiervi. Decorso il suddetto termine, il CAM S.p.A. procederà a sua cura alla sanatoria della viola- zione e l’Utente dovrà rimborsare il CAM S.p.A. dei costi sostenuti.
L’inosservanza delle prescrizioni delle presenti norme è inoltre punita con le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge, ivi comprese quelle previste dal D.Lgs. 3.4.2006 n° 152 e s.m.i..
Per le procedure inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative e la riscossione delle somme dovute, si applicano le norme di cui alla legge 24 Novembre 1981, n° 689 e successive modifiche ed integrazioni.
In caso di violazioni penalmente sanzionate, il CAM S.p.A. ne darà comunicazione all’Autorità giudiziaria. Penali espresse:
• omessa comunicazione del mutamento della destinazione d’uso dichiarata Art.4): Euro 100,00 oltre IVA;
• violazione del divieto di cessione della fornitura Art.4): Euro 100,00 oltre IVA;
• violazioni delle disposizioni relative alla successione di terzi nella fornitura Art. 4): Euro 100,00 oltre IVA;
• impedimento all’accesso di tecnici e controllori di CAM S.p.A. agli strumenti di misurazione: Euro 100,00 oltre IVA (art. 7);
• mancato rispetto delle prescrizioni sulla ubicazione e la manutenzione dei contatori e delle tubazioni (artt. 1, 6 e 7): Euro 100,00 oltre IVA;
• danneggiamenti degli strumenti di misurazione e delle tubazioni: Euro 100,00 oltre IVA (art. 7 e 10);
• violazioni previste dall’art. 11: Euro 250,00 oltre IVA, ad eccezione del caso del “mancato pagamento di una o più fatture” che è disciplinato dai seguenti commi:
- La procedura di sospensione della fornitura (che si applica nel caso in cui dopo la messa in mora persista la morosità) per mancato pagamento di una o più fatture di cui all’art. 11 comporta l’addebito in capo all’utente di una spesa per intervento di sospensione fornitura pari ad € 75,00.
- Nel caso in cui l’utenza sospesa per mancato pagamento di una o più fatture venga riattivata a seguito del pagamento dello scaduto da parte dell’utente, verranno applicate spese di intervento di riattivazione a seguito di sospensione per morosità per un importo pari ad € 75,00.
- Nel caso di disalimentazione della fornitura (che si applica quando decorsi 30 giorni dalla sospensione della fornitura per mancato pagamento di una o più fatture, l’utente non abbia provveduto al pagamento dello scaduto) si applica il costo di
€ 75,00 per rimozione del contatore che verrà adddebitato in capo all’utente, e il contratto si considererà risolto e sarà necessario richiedere un nuovo allaccio previo il pagamento di tutto l’insoluto.
Art. 38 – Pubblicità
Il Gestore assicura la più ampia divulgazione delle norme. Copia delle stesse è consegnata ad ogni Utente prima della stipula del contratto di fornitura del servizio idrico integrato. Qualsiasi Cittadino può averne copia, scaricandole dal sito internet aziendale xxx.xxx-xxx.xxx oppure ottenere riproduzione cartacea previo rimborso delle spese d’ufficio.
Art. 39 – Effettuazione analisi chimiche.
Nel caso in cui venga richiesta al Gestore l’esecuzione di analisi chimiche e batteriologiche, saranno applicate all’interessato le tariffe professionali, giusto Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 25/03/86 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 40 – Collaudi
Nel caso in cui vengono richiesti collaudi di opere fognarie, il Gestore vi provvederà addebitando le relative spese secondo il vigente elenco prezzi aziendale.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/03 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
Premessa
A seguito della disciplina dettata dal X.Xxx. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito definito “Codice”) forniamo qui di seguito le informazioni circa l’utilizzo da parte della scrivente Società dei dati personali acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi con Xxx/Lei o a quelli che potranno essere intrattenuti in futuro.
Fonte dei dati personali
I dati in nostro possesso, acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali, sono raccolti direttamente presso l’interessato. Tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, con la dovuta riservatezza.
Finalità del trattamento
La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha le seguenti finalità:
✓ attivazione procedura di sopralluogo per allaccio idrico e/o fognario; stipula ed esecuzione di contratto fornitura d’acqua potabile e/o presa antincendio; eventuale attivazione procedura di voltura/subentro, di variazione di recapito o di altri dati contrattuali; emissione delle bollette di consumo;
✓ provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi all’espletamento dell’attività economica della nostra Società e in particolare per: esigenze preliminari alla stipulazione di un contratto; adempimento degli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato dando esecuzione ad ogni atto, pluralità d’atti od insieme di operazioni necessarie all’adempi- mento dei predetti obblighi; dare esecuzione presso ogni ente pubblico o privato agli adempimenti connessi o strumen- tali al contratto; dare esecuzione a adempimenti di obblighi di legge.
Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e tele- matici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata legge.
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Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia per la stipulazione ed esecuzione del rapporto contrattuale la raccolta dei dati personali si rende necessaria dovendosi dare corso agli adempimenti di legge e fiscali; il rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di perfezionare il rapporto contrattuale. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell’in- teressato.
Comunicazione e diffusione
I dati personali potranno essere comunicati a:
✓ Società aggiudicatarie di gare indette dal Consorzio Acquedottistico Marsicano Spa per fornitura di beni/servizi;
✓ Società o enti bancari e postali incaricati della gestione dei servizi di incasso bollette;
✓ Società per lo svolgimento di attività economiche (commerciali, di elaborazione dati e gestione dei sistemi informativi, assicurative, di intermediazione bancaria o non bancaria, di factoring, di gestione della spedizione e invio corrispondenza, di gestione e tutela del credito) o per l’assolvimento di norme di legge (studi commercialisti, avvocati, altri titolari di interessi giuridicamente rilevanti).
✓ Stato, Forze dell'Ordine, enti pubblici territoriali in genere ed enti di controllo in ottemperanza di norme di legge cogenti. I dati non saranno diffusi.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà rivolgersi al Servizio Clienti presso il titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice (riportato in calce).
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è la Società Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxxx (XX).
Art. 7 D.Lgs. 196/03 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali anche di quelli cosiddetti “sensibili” in ordine alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 sulla c.d. “privacy”.
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Luogo e data
Firma _