Lotto 4
CAPITOLATO TECNICO DELLA POLIZZA R.C. INQUINAMENTO
Lotto 4
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Condizioni Generali di Polizza
SEZIONE 1 – DESCRIZIONE DEL RISCHIO E DEFINIZIONI
ART. 1 – ATTIVITA’ DELL’ASSICURATO E DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Premesso che La ASET SPA è una società per azioni costituita per l'esercizio di servizi pubblici locali, la garanzia della presente polizza è operante per i rischi della Responsabilità Civile derivante ad ASET SPA per eventi di inquinamento in relazione alla proprietà e gestione della discarica e relativi impianti per il trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani sito in Loc. Monteschiantello, alle condizioni previste dalla presente Polizza.
ART. 2 - DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Nel testo che segue, si intendono per:
- “Assicurato”: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, i suoi rappresentanti legali e tutti i dipendenti;
- “Assicurazione”: il contratto di assicurazione;
- “Bonifica”: insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Xxxxxxxxxxxx e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l’ambiente e la salute umana;
- “Contraente”: il soggetto che stipula l'Assicurazione;
- “Elemento interrato”: elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna;
- “Franchigia”: parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell’Assicurato;
- “Indennizzo/Risarcimento”: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
- “Inquinamento”: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l’Assicurato svolge la sua attività;
- “Massimale”: la somma che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l’insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all’anno, nell’intero Periodo di assicurazione;
- “Matrici ambientali”: il suolo, il sottosuolo, l’aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere;
- “Messa in sicurezza d'emergenza”: ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all’interno od all’esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi;
- “Messa in sicurezza permanente”: l’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente;
- “Periodo di assicurazione”: il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l’Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti;
- “Polizza”: il documento che prova l'Assicurazione;
- “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- “Ripristino”: insieme degli interventi diretti a ricondurre le risorse naturali danneggiate alle condizioni sussistenti al momento del Sinistro;
- “Scoperto”: parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato;
- “Società”: l'impresa assicuratrice;
- “Specie e Habitat naturali protetti”: tutte le specie e gli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria;
- “Stabilimento”: il sito o l’area perimetrata, sottoposta al controllo dell’Assicurato, nella quale si svolge l’attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura.
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
(clausole non modificabili)
Art.1 – Variazioni del rischio e relative dichiarazioni
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del
rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati. Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di
assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art 3. - Durata e proroga del contratto
La presente polizza ha effetto dalle ore 24:00 del 31.12.2017 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2022,
scadenze intermedie al 31 dicembre di ogni anno, escludendosi fin d’ora la clausola del tacito rinnovo Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata – pec da inviarsi 90 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata-pec da parte del ricevente
La Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente, per un periodo fino a 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all’espletamento di nuova gara.
L’Assicurato ha facoltà di richiedere detto periodo di proroga e la Società si impegna a concederlo alle stesse condizioni economiche e normative, anche per recesso anticipato per sinistro o alla scadenza intermedia della polizza.
Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato
entro i 60 giorni successivi al medesimo.
I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice, su indicazione della medesima, direttamente o per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Qualora, a seguito delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso la società EQUITALIA SERVIZI SPA, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere il rischio di cui trattasi in copertura, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta società EQUITALIA SERVIZI SPA.
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i..
Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Art. 5 – Revisione del prezzo Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previste al comma 2 dell’Art. 1 - “Variazioni del rischio e relative dichiarazioni”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati il tutto al netto degli scoperti e franchigie contrattuali, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente comprese le eventuali regolazioni per il medesimo periodo di oltre il 500%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo 50/2016, la revisione del prezzo.
Il Contraente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di revisione, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria eventuale controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla prima scadenza utile; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere il nuovo premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”. La medesima procedura si applicherà nel caso di diminuzione del rischio contemplata dal comma 3 dell’Art. 1
- “Variazioni del rischio e relative dichiarazioni” sia essa richiesta dal Contraente o dalla Società.
Art.6 - Recesso La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a centoventi giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre novanta giorni dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sempre che non sia intervenuto un accordo di revisione del prezzo con le modalità di cui all’art.6 che precede. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni
dalla data di efficacia del recesso. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
Recesso per aggravamento del rischio o eccessiva sinistrosità
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR, oppure posta elettronica certificata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
Recesso per diminuzione del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Recesso annuale
Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata
– pec da inviarsi 90 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata – pec da parte del ricevente
Art.7 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche
a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti,
sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo
della sede del Contraente.
Art.11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto
contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.12 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la
polizza o direttamente all'ufficio sinistri presso la Direzione della Società, anche per il tramite del broker, a mezzo fax o e-mail entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga dell’art. 1913 Cod. Civ. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).
Art. 13 Obblighi di cooperazione dell’Assicurato in caso di Sinistro
L’Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni
informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:
o la corrispondenza tra l’Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
o le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell’Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
o nel caso fossero già iniziate le operazioni di messa in sicurezza d’emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
o i rapporti tecnici, le analisi, eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l’ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
o i documenti , le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica e Ripristino richiesti dalla legge.
L’Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l’incarico:
• del progettista;
• del direttore dei lavori;
• dell‘impresa che dovrà eseguire le operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente e Ripristino.
Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l’incarico, con riferimento ad uno stesso Xxxxxxxx, per più di una delle funzioni summenzionate.
Art. 14 - Ispezioni tecniche e documentazione
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello
Stabilimento, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e si impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.
Art. 15- Obblighi specifici in caso di sospensione o cessazione dell'attività assicurata o alienazione del sito assicurato
L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata inviata entro 15 giorni dal
momento in cui ne viene a conoscenza ovvero attraverso PEC:
- se lo Stabilimento assicurato è oggetto di un provvedimento amministrativo di sospensione o chiusura dell'attività;
- se lo Stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà.
Art.16 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società s’impegna a fornire al Contraente ogni sei mesi, il dettaglio dei sinistri, in formato excel, così
suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato all’Assicurato);
d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art.17 - Coassicurazione e delega (opzionale)
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta
alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Art.18 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma del D. Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto alla
Società Centrale Spa Via degli Abeti, 80 – 61122.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Centrale Spa, e in particolare:
Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento.
Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d’incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 10%
Art.19 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 3 – GARANZIA R.C. INQUINAMENTO
DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:
"Sinistro": la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l’Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell’Assicurato durante il Periodo di assicurazione.
Art. 3.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall’attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, per:
a) morte e lesioni personali;
b) distruzione e deterioramento materiale di cose trovatesi all’esterno dello Stabilimento;
c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all’esterno dello Stabilimento nell’area interessata dall’Inquinamento.
Nel caso in cui l’Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all’Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.
Art. 3.2 - INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE
L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l’Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla data del 31/12/2005.
In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.
SEZIONE 4 – ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:
- “Sinistro”: l’evento che cagiona l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito del quale deriva e/o insorge l’obbligo giuridico di procedere agli interventi di Messa in sicurezza d’emergenza, Bonifica e Ripristino ai sensi di legge.
Art. 4.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società rimborserà all’Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale di Polizza, le spese effettivamente sostenute per la Messa in sicurezza d’emergenza, la Bonifica, la Messa in sicurezza permanente ed il Ripristino, in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività ed in conseguenza dell’attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, a condizione che l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si siano manifestati per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società durante il Periodo di assicurazione.
Il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la Messa in sicurezza d’emergenza, la Bonifica, la Messa in sicurezza permanente ed il Ripristino del suolo e sottosuolo sul quale insiste lo Stabilimento è soggetto ad un sottolimite pari all’importo indicato nella Sezione 3 C.P.P., da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso.
Tale sottolimite non si applica alle acque sotterranee.
La Società, a seguito di un Sinistro, rimborserà all’Assicurato, sempre nei limiti del Massimale, anche le spese documentate e da questi effettivamente sostenute per:
a) analisi, monitoraggi;
b) attività di caratterizzazione e progettazione.
Il rimborso delle spese effettivamente sostenute avverrà a conclusione delle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente e Ripristino.
La Società ha facoltà, ma non obbligo, previa richiesta dell’Assicurato, di concedere anticipi sulle spese sostenute.
Art. 1.2.2 - CONDIZIONE DI ASSICURAZIONE
L’Assicurazione è prestata a condizione che l’Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.
Art. 1.2.3 - DATAZIONE DELL’EVENTO
Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire l’esatta data del Sinistro, la Società rimborserà all'Assicurato una quota delle spese complessivamente sostenute pari al 50%.
Art. 1.2.4 - PLURALITÀ DI AUTORI DEL DANNO
Nel caso in cui l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verifichino per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all’Assicurato soltanto le spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione dell’Inquinamento o del pericolo attuale di Inquinamento, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre spese comunque gravanti sull’Assicurato in forza di legge.
Condizioni particolari di Polizza
SEZIONE 1 - ESCLUSIONI
Art. 1.1 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
L'Assicurazione non comprende:
1) i danni o le spese:
a. causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
b. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
c. causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off- shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
d. causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell’organo di gestione dell’Assicurato, di qualsiasi componente del medesimo organo e/o di qualsiasi dirigente preposto alla conduzione delle attività dalle quali si è originato l’Inquinamento delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell’esercizio dell’attività condotta nello Stabilimento;
e. causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
f. causati da campi elettromagnetici;
g. causati da amianto;
h. derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti allo Stabilimento, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
i. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
j. derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell’attività non comunicati con le modalità previste dagli artt. 2.5 e 2.18 C.G.A.;
k. causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
l. derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell’Assicurazione;
m. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
n. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
o. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, allagamenti, alluvioni, inondazioni ed eventi atmosferici eccezionali quali, ad esempio: uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria;
2) i danni a Specie ed Habitat naturali protetti né le spese ed i costi sostenuti per il loro Ripristino (se non è operante la garanzia opzionale A);
3) Le multe, le ammende, le sanzioni, penali o amministrative, le penali di qualunque natura (anche qualora abbiano finalità risarcitoria, compensativa o punitiva), inflitte all’Assicurato, e le obbligazioni volontariamente assunte dall’Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.
ART. 1.2 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 3 C.G.A.
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall’Assicurazione;
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile;
1) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all’interno dello Stabilimento.
2) La garanzia di cui alla Sezione Terza delle C.G.A. non comprende altresì i costi e le spese indennizzabili ai sensi della Sezione Quarta delle C.G.A. di Polizza.
ART. 1.3 ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 4 C.G.A.
La garanzia di cui alla Sezione Quarta delle C.G.A. non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione Terza delle C.G.A. di Polizza.
SEZIONE 2 – ESTENSIONI DI GARANZIA
Art. 2.1 - BENI ALL’INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO
Nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla presente Polizza, l’Assicurazione è estesa alla copertura delle spese di decontaminazione dei beni mobili e immobili di proprietà dell’Assicurato e/o di terzi che si trovino all’interno dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l’Inquinamento con un sottolimite di 100.000,00 Euro e una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro di 2.500,00 Euro.
E’ da intendersi abrogata l’esclusione alla Garanzia Base Sezione 3 di cui all‘articolo 1.2 Sez. 1 C.P.P. punto 1).
SEZIONE 3 MASSIMALI ,LIMITI DI RISARCIMENTO E FRANCHIGIE
Art. 1 – MASSIMALI ASSICURATI
Il limite di massimo indennizzo per capitale, interessi e spese a carico della Società, ammonta:
- € 1.500.000,00 per sinistro ed in aggregato per periodo di polizza, con i sottolimiti eventualmente previsti alle singole sezioni.
Il Massimale di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e spese, per ogni Sinistro.
In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale:
a) per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine da una stessa causa di Inquinamento;
b) per più Sinistri che siano occorsi in uno stesso periodo assicurativo annuo o , per le Polizze di durata inferiore all’anno, nell’intero Periodo di assicurazione.
Tale Xxxxxxxxx rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l’insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.
ART. 2 – FRANCHIGIA E SCOPERTO
La presente assicurazione è prestata con uno scoperto per sinistro, per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente previsto alle singole clausole, pari al 10% del danno col minimo di € 10.000,00 e massimo di € 100.000,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
ART. 3 – SPESE DI NEUTRALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
Le spese per la neutralizzazione del danno e la messa in sicurezza sono assicurate con un sottolimite di indennizzo pari ad € 300.000,00.
SEZIONE 4 PREMIO
Scomposizione del premio
Premio netto | € | .= |
Accessori | € | .= |
Premio annuo imponibile | € | .= |
Imposte | € | .= |
TOTALE | € | .= |
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE