REGOLAMENTO TIROCINIO PROFESSIONALE POST LAUREAM PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO
REGOLAMENTO TIROCINIO PROFESSIONALE POST LAUREAM PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO
DELLA SEZIONE A E B DELL'ALBO DEGLI PSICOLOGI
Art. 1 - Definizione di tirocinio
Il tirocinio, configurandosi come un'esperienza diretta, svolta sotto l’assistenza di professionisti psicologi, è un’attività tesa ad incrementare e sviluppare l'apprendimento delle competenze professionali iniziali e a costruire un progressivo senso di appartenenza alla comunità professionale. Per tali ragioni costituisce un momento fondamentale nella formazione complessiva del futuro psicologo.
In particolare, il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento dei seguenti obiettivi:
1) la comprensione dei legami tra teoria e pratica professionale e l’integrazione tra le conoscenze acquisite (sapere) e quelle operativamente professionalizzanti (saper fare, saper essere e sapersi relazionare);
2) la selezione, la ridefinizione e la riorganizzazione delle conoscenze e delle metodologie tipiche della professione, in connessione diretta con le richieste e le problematiche da affrontare mediante azioni professionali;
3) la progressiva acquisizione di un ruolo professionale in relazione alla situazione operativa e ai contesti concreti di lavoro, con il sostegno esplicito di professionisti competenti che svolgono la funzione tutoriale;
4) l'analisi e la riflessione guidata sulle caratteristiche distintive e sugli eventi significativi del lavoro professionale e sul grado di adeguatezza, di autonomia e di efficacia delle strategie adottate, al fine di acquisire progressivamente una propria identità professionale.
Art. 2 - Caratteristiche del tirocinio
Per garantire requisiti minimi di qualità, il tirocinio deve presentare le seguenti caratteristiche:
a) Durata:
1) Il periodo di tirocinio necessario per sostenere gli Esami di Stato, stante l’attuale normativa, dovrà avere una durata di:
• 12 mesi per l’accesso all’Esame di Stato valevole per l’iscrizione alla Sez. A dell’Albo per un totale di 1000 ore suddivise omogeneamente in due semestri continuativi (fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 4, 6 e 7);
Il tirocinio può essere svolto nello stesso Ente o in due Enti diversi purché venga rispettata la differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio (Psicologia generale e sperimentale; Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni; Psicologia clinica; Psicologia dello sviluppo); Le attività di tirocinio dovranno essere di norma svolte nella misura di 20 ore settimanali per un massimo di 8 ore giornaliere;
• 6 mesi per l’accesso all’Esame di Stato valevole per l’iscrizione alla Sez. B dell’Albo per un totale di 500 ore.
2) Le date di inizio tirocinio sono fissate il 15 aprile ed il 15 ottobre di ciascun anno
3) La durata complessiva del tirocinio non dovrà superare i 12 mesi, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili per i quali l’art. 7 del D.M. 142/98 pone un limite massimo di 24 mesi.
4) Il tirocinio dovrà avere carattere continuativo ed ininterrotto salvo i casi eccezionali previsti dai successivi punti 6) e 7).
5) Una interruzione prolungata del tirocinio, tanto da impedire lo svolgimento del monte ore previsto rispettivamente per l’accesso alla Sez. A ed alla Sez. B dell’Albo, sarà considerata, salvo i casi indicati nel punto successivo, motivo di invalidazione, con conseguente obbligo del tirocinante a ripetere l’intera esperienza. I periodi eventualmente già maturati non potranno concorrere al computo complessivo del periodo di tirocinio se svolti senza soluzione di continuità.
6) In caso di maternità o paternità o casi eccezionali che giustifichino l’interruzione del tirocinio in ottemperanza alle disposizioni vigenti, la Commissione Tirocini di ateneo di cui all’articolo 7 del presente documento valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato. Le richieste andranno inoltrate in forma scritta all’Ufficio Tirocini o all’ufficio competente e corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell’interruzione.
7) In caso di interruzione del tirocinio disposta dall’Ente/Azienda ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, l’Ente/Azienda dovrà darne tempestiva comunicazione alla Commissione Tirocini interna all’Ateneo di cui all’articolo 7 del presente documento, che provvederà a valutare l’opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.
b) Sedi di tirocinio
1)Il tirocinio, essendo un elemento fondante per il raggiungimento dell’operatività professionale dello psicologo, deve essere svolto in Enti/Aziende in cui viene effettivamente esercitata attività professionale di psicologo.
2) Il tirocinio può essere svolto presso Enti/Aziende pubblici e privati ritenuti idonei dalla Commissione Paritetica dell’Ordine degli psicologi della Lombardia, oppure presso i Dipartimenti universitari con docenti iscritti all’Albo professionale degli psicologi.
Il tirocinio in ambito universitario dovrà contemplare attività professionali in uno o più ambiti, così come previsto all’art. 1: Psicologia generale e sperimentale, Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, Psicologia clinica, Psicologia dello sviluppo.
Gli specifici requisiti delle sedi di tirocinio sono precisati al successivo articolo 3.
c) Contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio
1) Gli Enti/Aziende non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l’attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.
2) Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall’Ente/Azienda in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Ente/Azienda. Esso dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con i Responsabili dell’Ente/Azienda ospitante.
3) Di norma l’attività di tirocinio pratico è effettuata individualmente sotto la guida di uno psicologo iscritto alla sezione A dell'Albo da almeno tre anni che assuma la funzione di "tutor".
4) Nella stesura del progetto formativo individuale, occorrerà tenere conto di quanto previsto dalle normative vigenti, pertanto:
- per l’ammissione all’Esame di Stato abilitante all’iscrizione nella Sez. B dell’Albo: le attività dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali individuate dalla L. 170/03;
- per l’ammissione all’Esame di Stato abilitante all’iscrizione nella Sez. A dell’Albo: le attività dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali di psicologo, come definite dalla Legge 56/89, dal DPR 328/01 e dalla L. 170/03.
5) In particolare, vengono definiti i seguenti contenuti caratterizzanti le attività oggetto del tirocinio (integrabili da altre specifiche dell’ambito e/o dell’Ente/Azienda dove si svolge il tirocinio):
- diagnosi psicologica anche mediante l’utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l’analisi del comportamento, dei processi e delle funzioni cognitive, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
- pratica del colloquio psicologico e clinico e dell’osservazione contestualizzata a specifici settori;
- partecipazione alla stesura del bilancio di competenze nelle disabilità e nel disagio, all’analisi delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell’ambiente;
- attuazione di interventi di diagnosi, valutazione, riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con: o disabilità o deficit neuropsicologici o deterioramento cognitivo anche a seguito di malattie degenerative o disturbi psichiatrici o dipendenze patologiche o disturbi evolutivi specifici (ad es. DSA, disturbi del linguaggio, ADHD, DCM.ecc..) o patologie croniche/degenerative o patologie specifiche dell’invecchiamento
- realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione familiare, a ridurre il carico di assistenza, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disagio, disabilità e deterioramento cognitivo;
- interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
- realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;
- applicazione di protocolli psicologici per l’orientamento professionale, per l’analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
- interventi nell’ambito della progettazione, pianificazione, implementazione e monitoraggio di attività finalizzate alla valutazione (ex ante, in itinere ed ex post) dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi attuati;
- realizzazione di progetti in ambito neuropsicologico e delle neuroscienze cognitive;
- realizzazione di progetti di sviluppo e formazione in ambito organizzativo ed educativo;
- progettazione, realizzazione e valutazione di interventi in ambito di Comunità;
- applicazione della psicologia in ambito giuridico-forense;
- applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell’interazione fra individui e specifici contesti di attività;
- esecuzione di progetti di analisi organizzativa, e di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza nei contesti lavorativi; - attività psicodiagnostica;
- costruzione e/o adattamento allo specifico contesto di strumenti di indagine psicologica. Art. 3
d) Requisiti e obblighi delle sedi di tirocinio
1) Gli Enti/Aziende pubblici e privati che si candidano ad ospitare i tirocinanti, devono aver ottenuto l’accreditamento presso OPL e devono assicurare il rispetto di quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del presente documento, nonché possedere i seguenti requisiti:
a) presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all’interno delle attività svolte dall’intero Ente/Azienda o da un suo specifico settore;
b) possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L. 170/03;
c) i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l’Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano un impegno orario idoneo;
d) laddove all'interno dell’Ente/Azienda sia presente più di uno psicologo tutor, uno Psicologo facente parte della struttura può facoltativamente essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia”;
e) il responsabile dell’Ente/Azienda, o suo delegato, dovrà controfirmare le presenze del tirocinante sul libretto rilasciato dall’Università. L’accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a:
- richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante.
Art. 3 – Accreditamento delle sedi di tirocinio presso l’Ordine degli Psicologi della Lombardia
1) Un ente interessato a ospitare tirocinanti post lauream per l’iscrizione all’albo degli psicologi dovrà sottoporre la sua candidatura presso l’Ordine degli psicologi della Lombardia, per ottenere l’inserimento del suo nominativo nella lista degli enti accreditati risultati idonei a ricevere richieste di tirocinio.
2) Sarà impegno dell’Ente/Azienda sede di tirocinio informare la Commissione Paritetica dell’Ordine circa eventuali variazioni, in merito ai requisiti di cui all’art. 3, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento dell’accreditamento. Qualora dovessero intervenire modifiche nell’articolazione del Progetto Formativo di tirocinio, dovrà essere tempestivamente presentata una nuova richiesta di autorizzazione.
Art. 4 - Convenzione tra sedi di tirocinio e Università eCampus
1) Le attività di tirocinio sono regolate mediante convenzione tra l’Università eCampus e le sedi valutate idonee dalla Commissione paritetica dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia ai sensi dell'art. 3.
2) Per le sedi di tirocinio all’estero, le richieste di convenzione devono essere presentate direttamente all’Università che le valuterà di concerto con l’Ordine degli Psicologi, come stabilito al successivo articolo 7.
Art. 5 - Funzioni e compiti del tutor
1)Il tutor di xxxxxxxxx è uno Psicologo iscritto all’Albo A da almeno tre anni. Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli art. 5, 20 del Codice Deontologico.
2) Al tutor, per l’intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:
a) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell’attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
b) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
c) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all’interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l’esperienza.
d) Xxxxxxx il tutor debba interrompere l’incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, l’Ente/Azienda dovrà sostituirlo con un collega che abbia i requisiti previsti dalla presente Convenzione e tempestivamente comunicarlo alla Commissione Tirocini di eCampus, di cui al successivo art. 7.
e) Nel caso in cui non sia disponibile presso l’Ente/Azienda un altro psicologo con i requisiti richiesti, la Commissione Tirocini eCampus., di cui al successivo art. 7 potrà incaricare un docente universitario avente i requisiti di cui al precedente art. 3 di svolgere funzione di tutor, oppure cambiare la sede del tirocinio.
f) Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 3 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera.
Art. 6 - Diritti e doveri del tirocinante
1) Il tirocinante è tenuto in primo luogo a conoscere il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell’attività, deve attenersi al Regolamento sui tirocini di cui al successivo art. 8.
Egli dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest’ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura. Qualora il tirocinante ritenga che l’esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate in questo Regolamento ed, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all’apprendimento di cui all'art. 1, egli ha la possibilità di segnalare, entro due mesi dall’inizio del semestre di tirocinio, la situazione alla Commissione Tirocini di eCampus, di cui al successivo art. 7, che dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto. Nel caso in cui, a seguito di verifica, si riscontri che le disposizioni contenute negli art. 1, 2, 3 e 5 del presente documento non siano state rispettate, la Commissione Tirocini di eCampus , di cui al successivo art. 7, adotterà i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti delle sedi con cui è stata attivata la Convenzione, ivi compreso il recesso dalla stessa.
Art. 7 - Le Commissioni
1) Presso l’Università eCampus è istituita una CommissIone Tirocini interna con lo scopo di valutare i Progetti Formativi di tirocinio post-lauream nonché di valutare e approvare le modifiche intervenute durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.
La Commissione interna:
- recepisce gli schemi di convenzione proposti e ne coordina l’attuazione nelle diverse sedi;
- stabilisce i criteri per il monitoraggio periodico dell’efficacia del tirocinio;
- raccoglie ed esamina le valutazioni delle esperienze di tirocinio;
- esamina le criticità che vengono evidenziate dalle sedi convenzionate e/o dall’Ordine relativamente allo svolgimento del tirocinio, ed esprime parere;
- organizza incontri con i tutor supervisori per una valutazione periodica delle esperienze di tirocinio.
2) Sulla base delle linee guida nazionali relative ai tirocini professionalizzanti post-laurea pubblicate dal Consiglio nazionale degli Psicologi (CNOP), l’accreditamento degli Enti è in capo all’Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL), nella figura della Commissione Paritetica composta dallo stesso Ordine e dai Responsabili dei tirocini di tutte le Università lombarde (Università Cattolica del Sacro Cuore - sedi di Milano e Brescia, Università degli Studi
di Bergamo, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Pavia, Università telematica eCampus, Università Vita-Salute San Xxxxxxxx di Milano).
Art. 8 – Assicurazioni
L’Università eCampus, in qualità di soggetto promotore, assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
Art. 9 – Progetto Formativo
1)Il Progetto Formativo è un vero e proprio contratto tra tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore. Il Progetto Formativo contiene i dati del tirocinante, i dati del soggetto ospitante, il luogo e il periodo di svolgimento del tirocinio, gli estremi assicurativi, i nominativi dei tutor.
Nel Progetto Formativo vengono poi indicati l’obiettivo del tirocinio e le modalità necessarie per raggiungere l’obiettivo prefissato (ovvero quali sono le competenze che si vogliono raggiungere con il tirocinio e come fare ad acquisirle).
2) La durata del tirocinio e le modalità di accesso ai locali aziendali sono dettagliate nel Progetto Formativo, che deve essere obbligatoriamente compilato prima dell’avvio di ciascun semestre tirocinio (in totale, uno solo per albo B, due per albo A).
Art. 10 – Svolgimento del tirocinio
1) Durante il periodo di svolgimento del tirocinio sarà cura del tirocinante compilare il Libretto di registro presenze sul quale verranno indicate le ore giornaliere svolte, firmate dal tirocinante e dal tutor aziendale.
Art. 11 – Conclusione del tirocinio
Una volta concluso il tirocinio il tutor aziendale dovrà compilare e sottoscrivere la Scheda di valutazione mentre il tirocinante dovrà compilare la Relazione di fine tirocinio e spedire a mezzo posta raccomandata TUTTA la documentazione (Progetto Formativo completo di firme, libretto registro presenze, Relazione di fine tirocinio e Scheda di valutazione) all’ Ufficio Tirocinio Post Lauream, c/o Università eCampus, xxx Xxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxxxxx (Xx).