CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DELL’AZIENDA AGRICOLA RUSSEGLIA
CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DELL’AZIENDA AGRICOLA RUSSEGLIA
L’anno duemiladiciotto, il giorno del mese di in Cagliari e presso i locali del , sono comparsi i Signori:
1) Xxxxx Xxxxxxx nato a XXXX il XXXXX domiciliato per la carica nell’AGRIS, il quale interviene e agisce nella sua esclusiva qualità di Direttore Generale e come tale in rappresentanza del medesimo Ente (Codice fiscale 02270290907), di seguito per brevità denominato “AGRIS”
E
2) Xxxxxxx Xxxxxx nato a XXXXX il XXXXXX (Codice fiscale CSLNTNXXXXXX ) il quale dichiara di agire in nome e per conto dell’Agenzia Sardegna Foreste FO.RE.S.T.A.S., Cod. Fiscale 03669190922, ove per ragioni d’ufficio elegge il proprio domicilio, nella sua qualità di Direttore Generale, in Cagliari xxxxx Xxxxxxx 00, di seguito per brevità denominato “Comodatario”
I predetti Signori PREMETTONO CHE
- l’Agenzia Sardegna Foreste FO.RE.S.T.A.S, in persona del suo Rappresentante legale, ha richiesto la concessione in comodato dei terreni e del fabbricato rurale costitutivi dell’Azienda Russeglia, già di proprietà dell’ex Consorzio Provinciale per la Frutticultura di Sassari, ubicata in Comune di Sassari al km. 12 delle Strada Provinciale n. 25 Sorso – Li Pidriazzi, distinta in Catasto secondo la tabella e la planimetria in allegato A) al presente atto, al fine di soddisfare la propria esigenza di poter disporre di una sede idonea per svolgere la propria attività vivaistica;
- sussiste l’interesse di Xxxxx ad accogliere la predetta richiesta allo scopo di assicurare la gestione dell’Azienda considerata la carenza di personale da impiegare nelle attività di coltivazione e tutte le attività alle stesse correlate ed è pertanto intenzione dell’Agenzia Xxxxx Sardegna procedere alla formalizzazione della concessione in comodato relativa all’Azienda in oggetto;
- che con determinazione del Direttore Generale n. del è stato disposto l’affidamento in comodato dell’Azienda Russeglia in favore dell’Agenzia Sardegna Foreste FO.RE.S.T.A.S.;
- che con deliberazione dell’Amministratore Unico dell’Agenzia FO.RE.S.T.A.S: n. 68 del 25.07.2018 è stato accolto l’affidamento succitato, approvata la bozza di convenzione e dato mandato al Direttore Generale dell’Agenzia per la stipula della stessa.
Tutto ciò premesso volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare il presente atto, i predetti Signori, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Oggetto)
L’AGRIS, come sopra rappresentata, concede a titolo gratuito in comodato al Comodatario, che accetta senza riserva alcuna per lo stesso titolo, l’Azienda agricola denominata Russeglia, già di proprietà del Consorzio Provinciale per la Frutticultura, ubicata in Comune di Sassari al km 12 della Xxxxxx Xxxxxxxxxxx x. 00 Xxxxx – Xx Pidriazzi, per una superficie di circa 8 ettari , distinti al Catasto Terreni del comune di Sassari al foglio 2, particelle rispettivamente 8, 9, 501, 70 e 936 pertinenti a terreni e fabbricato rurale, come meglio individuati nella planimetria allegata sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. L’Azienda Russeglia è consegnata nello stato di fatto in cui si trova e l’accettazione da parte dell’Agenzia è subordinata alla presenza di tutte le autorizzazioni, concessioni edilizie, nulla osta, certificazioni di conformità e agibilità necessarie alla conduzione del fondo e degli immobili.
Articolo 2 (Diritto di recesso)
L’AGRIS si riserva la facoltà di interrompere anticipatamente, ma comunque non prima di 20 anni la concessione di cui trattasi, ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c., senza che il Comodatario possa pretendere alcunché a qualsiasi titolo, con preavviso, mediante raccomandata A.R., non inferiore a giorni 30.
L’Agenzia ha facoltà di recesso dalla presente qualora non verificate le condizioni indicate al precendete art.2
Articolo 3 (Obblighi del comodatario)
L’AGRIS in qualità di Comodante, affida la coltivazione, l’amministrazione e la gestione dei terreni e del fabbricato rurale costitutivi del compendio dell’Azienda Russeglia ceduti in comodato, al Comodatario, il quale si impegna a norma del codice civile a custodire ed a conservare i fondi e l’immobile con cura e con la massima diligenza e a non servirsene che per l’uso determinato nel contratto, né a cedere a terzi il godimento senza il consenso del comodante, pena l’immediata restituzione di tutto il compendio aziendale, oltre al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 1804 c.c.; il Comodatario dovrà mantenere inalterato l’ordinamento colturale dei campi attualmente coltivati e denominati 1, 2, 3, 4 e 7 come da planimetria in allegato (A, attualmente investiti ad olivo e fico, praticando una gestione ordinaria affinché la coltivazione dei terreni avvenga secondo le regole della buona tecnica agraria delle specie arboree; l’Agenzia FO.RE.S.T.A.S si impegna a garantire gli ordinari interventi colturali (lavorazioni, irrigazioni, potature, trattamenti raccolte al fine di poter consentire ad AGRIS di rilevare i dati produttivi/sperimentali. Il Comodatario si impegna inoltre a mantenere i campi produttivi e a non effettuare miglioramenti, integrazioni e trasformazioni sulle aree interessate dalle colture arboree se non previo assenso scritto della parte proprietaria comodante. In particolare sarà vietato estirpare l’oliveto ed il campo di fico, per alcuna causa, senza autorizzazione preventiva di AGRIS.
Articolo 4 (Attrezzature e personale)
Per l’esecuzione di tutte le operazioni colturali dei campi interessati dalle colture arboree il comodatario dovrà utilizzare le maestranze, le attrezzature e le risorse proprie normalmente impiegate nell’attività agricola; in taluni casi potranno essere impiegate attrezzature e macchinari di AGRIS per eseguire particolari lavorazioni o interventi di gestione dei frutteti, previo accordo tra le parti.
L’Agenzia FO.RE.S.T.A.S si obbliga ad assegnare per il periodo di validità di detta convenzione personale in misura adeguata per il supporto delle attività di ricerca in campo, nell’Azienda Russeglia oggetto di concessione, ed a concedere, se possibile all’interno della propria programmazione e previa progettazione degli interventi, fino ad un massimo di 200 (duecento) uomini-giorno di lavoro annue, per lavori da effettuare nelle Aziende di Platamona ed Illorai.
Articolo 5 (Diritti ed obblighi del Comodante)
XXXXX, in qualità di comodante, si impegna a fornire supporto tecnico al personale dell’Agenzia FO.RE.S.T.A.S ove necessitino interventi, suggerimenti, e dimostrazioni pratiche sulla gestione degli oliveti e dei frutteti anche con l’ausilio del personale di XXXXX. Il comodante si riserva inoltre la facoltà di accesso all’azienda e ai campi, concordando tempi e modalità col comodatario per eseguire rilievi fenologici, fotografie, anche normali sopralluoghi per la verifica dello stato delle piante, prelievo di campioni di terreno, di frutti e di parti di pianta, di eseguire prove sperimentali e dimostrative di potatura, di forma di allevamento, prove di concimazioni, di gestione del suolo, di irrigazione e fertirrigazioni, di trattamenti fitosanitari, di lotta biologica, di raccolta manuale e meccanizzata dei frutti, di verifiche e collaudi di macchine innovative. XXXXX, sempre con preavviso ed accordi preventivi, potrà organizzare presso i frutteti dell’Azienda Russeglia prove dimostrative, visite guidate di studenti, di agricoltori e di istituti di ricerca.
Per quanto attiene alle produzioni frutticole, le stesse rimarranno a disposizione di FO.RE.S.T.A.S, ad eccezione dei campioni di olive e fichi, necessari per le prove sperimentali di AGRIS.
Articolo 6 (Decorrenza efficacia)
La gestione dell’Azienda Xxxxxxxx viene assunta dal Comodatario a far data dalla stipula del presente contratto.
Articolo 7 (Durata)
La durata del presente contratto è stabilita in anni 30 (trenta) eventualmente prorogabile con apposito atto dell’AGRIS e su specifica richiesta del Comodatario. Durante tale periodo, lo stesso Comodatario subentra in tutti gli adempimenti, al fine di garantire la custodia, conservazione e manutenzione della struttura.
Articolo 8 (Manutenzioni)
Il Comodatario si assume tutti gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria, nonché ogni intervento “urgente” atto a garantire la conservazione e uno stato della struttura che sia idoneo alle finalità indicate nel presente contratto.
Sono, altresì, a totale carico del Comodatario:
1. Le spese per le utenze idriche, irrigue, elettriche e telefoniche, compresa la stipula dei contratti di fornitura di tutte le utenze necessarie, che il Comodatario si impegna a perfezionare;
2. Ogni imposta, onere contributivo e tassa derivante dalla concessone in comodato dell’azienda.
3. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, previa autorizzazione e supervisione dell’AGRIS. Rientrano, tra i citati interventi, a titolo esemplificativo, quelli relativi alla riparazione o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà o per evento imprevedibile, in modo da mantenere l’edificio e gli impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d’uso; la messa a norma di parti edilizie o di impianti in relazione a leggi o regolamenti; quelli che, pur non necessari al mantenimento dell’edificio così come originariamente concepito, sono finalizzati ad un migliore utilizzo dello stesso mediante variazioni distributive dei locali (spostamenti dei tramezzi, apertura di nuovi passaggi, ecc.) o per implementazione dei corpi illuminati, impianto antintrusione ecc.); accorgimenti e riparazioni dovuti ad un non corretto utilizzo dell’immobile o delle sue componenti.
Il Comodatario che affronti tali spese di manutenzione straordinaria non può pretenderne il rimborso dall’AGRIS.
Articolo 9 (Diritti del comodatario e responsabilità per danni)
Il Comodatario gestirà l’Azienda e le relative pertinenze concesse senza alcuna ingerenza da parte dell’AGRIS in ordine ai criteri tecnici, economici e finanziari adottati, fatti salvi gli obblighi di non modificare l’ordinamento colturale e la destinazione d’uso dei campi denominati 1, 2, 3, 4 e 7 rispettivamente adibiti ad olivo e fico fino alla conclusione delle attività sperimentali oltre le quali Agris si riserva di poterle espiantare. Sono a carico del Comodatario tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi dei danni alle persone e cose, e pertanto FO.RE.S.T.A.S si dovrà far carico della responsabilità di attività che danneggino le strutture dell’Agenzia, di violazioni edilizie, di sub-concessioni a terzi esterni, pubblici o privati, e pertanto solleva e rende indenne AGRIS da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria che possa pervenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati. Gli oneri per il risarcimento di eventuali danni arrecati dai propri dipendenti o da tutte le persone che vengano ammesse temporaneamente all’uso del fondo e/o dal fabbricato a propri dipendenti o a terzi in genere sono a totale carico del Comodatario, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assi-curativa.
Articolo 10 (Natura gratuita del contratto)
Il presente contratto è stipulato trattandosi di una cessione in comodato a titolo gratuito, salvi gli oneri previsti a carico del comodatario dagli artt. 3, 4, 8 e 9. Si precisa che il presente comodato non è soggetto alla disciplina dell’affitto dei fondi rustici ex L. n. 203/1982.
Articolo 11 (Obblighi di restituzione)
Alla scadenza del contratto di comodato e nel caso in cui sia intervenuta disdetta nei termini previsti dall’art. 2 del presente contratto, l’Azienda ritornerà nella piena disponibilità dell’AGRIS, senza alcun diritto al riconoscimento di rimborso spese o indennizzi per i miglioramenti e le trasformazioni apportate.
Articolo 12 (Cessione tunnel)
Agris concede in comodato d’uso a titolo gratuito alcuni tunnel, attualmente non utilizzati, necessari per lo svolgimento dell’attività vivaistica di FO.RE.S.T.A.S.
Articolo 13 (Spese di bollo e registrazione)
Sono a carico del Comodatario le spese di bollo e di registrazione, nonché tutte le imposte e tasse nascenti dal presente contratto.
Articolo 14 (Consegna dell’immobile)
Contestualmente alla stipula del presente contratto, si effettua la formale consegna dei terreni e del fabbricato in oggetto, mediante sottoscrizione, da parte dei competenti Responsabili dell’AGRIS e del Comodatario, di apposito verbale di consegna, contenente lo stato di consistenza dei terreni e del fabbricato rurale di cui al compendio aziendale dell’Azienda Russeglia, lo stato di attuazione relativamente alla normativa in materia di prevenzione incendi (DM 26.8.1992), di adeguamento degli impianti tecnologici (DL 37/2008), e di sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).
Si allegano, inoltre, le seguenti certificazioni relative all’immobile in oggetto:
• Certificato di agibilità degli immobili;
• Dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici ai sensi del DL 37/2008;
Articolo 15 (Rinvii)
Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili e alle norme vigenti in materia.
Xxxxx, approvato e sottoscritto,
IL DIRETTORE GENERALE DI AGRIS
IL DIRETTORE GENERALE DI FO.RE.S.T.A.S