Casa di Cura PIO XI Via Aurelia, 559 – 00165, Roma
CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO
Casa di Cura PIO XI
Via Aurelia, 559 – 00000, Xxxx
Indice
Sommario
2.1. PRINCIPI ETICI GENERALI 5
2.2. DESTINATARI DEL CODICE ETICO 6
2.3. OBBLIGHI DEI DESTINATARI 6
2.4. VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE ETICO 7
3. PRINCIPI NEI RAPPORTI CON I TERZI 8
3.2. RAPPORTI CON GLI UTENTI 8
3.3. RAPPORTI CON I DIPENDENTI E CON I COLLABORATORI CHE ESERCITANO PROFESSIONI SANITARIE 9
3.5. RAPPORTI CON I FORNITORI 12
3.6. RAPPORTI CON ALTRI EROGATORI 13
3.7. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 13
3.8. RAPPORTI CON GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI 14
3.9. RAPPORTI CON I SOGGETTI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO 15
3.10. RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 15
3.11. RAPPORTI CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA 15
4. AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA 16
5. PRINCIPI OSSERVATI NELLE ATTIVITA’ CONTABILI E DI TRATTAMENTO DEI DATI . 17
5.1. Registrazioni contabili 17
5.2. Tutela della riservatezza dei dati 18
6.1. Rapporti con le risorse umane 19
6.2. Molestie sul luogo di lavoro 19
6.3. Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti 20
6.4. Fumo nel luogo di lavoro 20
6.5. Utilizzo dei beni aziendali 20
7.2. Registrazione delle operazioni 21
7.3. Segnalazione e obbligo di comunicazione alla Direzione Generale e/o
8. CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DEL CODICE ETICO 22
8.1. Organismo di Vigilanza 22
8.2. Diffusione del Codice Etico 23
8.3. Conseguenze della violazione del Codice Etico per i dipendenti 24
8.4. Conseguenze della violazione del Codice per i Dirigenti 24
8.5. Conseguenze della violazione del Codice per i Collaboratori, i Consulenti ed altri Terzi 24
1. PREMESSA
La Casa di Cura Pio XI, fondata nel 1969, è gestita dall’Ordine delle Suore dell’Istituto di San Xxxxxxxx di Gerona, congregazione fondata in Spagna da Xxxxx Xxx Xxxxx nel 1870. La congregazione da sempre lavora con impegno per realizzare, attraverso le opere, valori di fratellanza, solidarietà e speranza.
La Casa di Cura Xxx XX si distingue nel panorama della sanità regionale per l’elevato grado di umanizzazione, la qualità delle prestazioni, la capacità professionale degli operatori, l’alto livello tecnologico delle apparecchiature e per il confort alberghiero offerto ai clienti.
La Casa di Cura Xxx XX si propone come obiettivo l’eccellenza nella cura e riabilitazione dei pazienti attraverso l'utilizzo delle più recenti tecniche e tecnologie mediche e con il supporto di personale medico altamente specializzato.
La Casa di Cura dispone in totale di 98 posti letto suddivisi in due raggruppamenti operativi: 1) Chirurgia, dedicato alle Alte Specialità, dispone di 59 posti letto. Al suo interno si distinguono: Chirurgia Generale e sue specialità, Cardiochirurgia con Emodinamica, Oculistica, Ortopedia, Urologia. È presente inoltre il servizio di Terapia Intensiva Postchirurgica con 4 posti letto. 2) Medicina, dedicato a tutte le branche specialistiche, dispone di 37 posti letto ed è suddiviso in 3 unità funzionali: Medicina Generale, Oncologia Medica, Cardiologia con Emodinamica, con due posti letto dedicati all’Assistenza Intensiva Cardiologica.
Il presente Codice Etico è stato predisposto sulla base delle indicazioni contenute nello schema-tipo allegato al DCA 183/2013 avente ad oggetto “Approvazione schema tipo di contratto/accordo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le Aziende Sanitarie Locali e i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Regionale”.
2. PRINCIPI GENERALI
2.1. PRINCIPI ETICI GENERALI
Nell’erogazione delle prestazioni sanitarie la Casa di Cura XXX XX si ispira ai principi etici di seguito enunciati dei quali richiede l’osservanza da parte dei soggetti coinvolti nelle attività.
La Casa di Cura XXX XX conduce la propria attività nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e internazionali, respingendo la corruzione ed ogni pratica illegale. Nessun comportamento contrario alla legislazione vigente, al presente Codice Etico o alle normative regionali posto in essere dal Comitato di Direzione, dalla Direzione Generale ed - in generale - da tutti i dipendenti e collaboratori nell’esecuzione delle mansioni o degli incarichi affidati, anche se motivato dal perseguimento di un interesse o di un vantaggio della Casa di Cura, può considerarsi tollerato e giustificato e comporta l’adozione di provvedimenti sanzionatori.
La Casa di Cura XXX XX considera di fondamentale importanza lo svolgimento delle prestazioni da parte dei dipendenti e dei collaboratori secondo diligenza, competenza, professionalità ed efficienza anche al fine di fornire agli utenti, prestazioni di elevato livello qualitativo. Inoltre considera l’imparzialità di trattamento un valore fondamentale nell’ambito di ogni relazione sia interna sia esterna e considera l’individuo, i suoi valori e i suoi diritti, tra i quali quello alla salute, valori da tutelare.
La Casa di Cura XXX XX considera la propria immagine e la propria reputazione valori che, in quanto patrimonio comune, devono essere tutelati e sviluppati anche attraverso la piena diffusione, condivisione ed osservanza dei principi etici e di comportamento contenuti nel presente codice. Tutti coloro che agiscono, operano e collaborano a qualsiasi titolo con la Casa di Cura XXX XX hanno il dovere di tenere e far tenere ai propri collaboratori ed ai propri interlocutori un comportamento conforme ai generali principi di assoluta onestà, lealtà, buona fede, correttezza e diligenza, oltre che agli specifici obblighi che possano derivare dalla deontologia e, comunque, da quei principi ritenuti dovuti in virtù del contesto e delle finalità della propria missione.
In nessun modo la convinzione di agire nell'interesse o a vantaggio della struttura può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi indicati nel presente Xxxxxx.
2.2. DESTINATARI DEL CODICE ETICO
Le norme del Codice Etico si applicano senza eccezione ai dipendenti della Casa di Cura XXX XX ed a tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, vi istaurano, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione, cooperando allo svolgimento della sua attività ed al perseguimento dei suoi fini.
I principi del Codice Etico devono ispirare gli organi della Casa di Cura, in qualsiasi decisione od azione relativa alla gestione della Casa di Cura stessa; del pari i dirigenti dovranno ispirarsi ai medesimi principi, anche al fine di rappresentare un modello di riferimento per i dipendenti e i collaboratori. Ogni Responsabile della struttura:
• rappresenta con il proprio comportamento un esempio per i propri collaboratori;
• promuove l'osservanza delle norme del Codice da parte dei “Destinatari”;
• opera affinché i “Destinatari” comprendano che il rispetto delle norme del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e della propria attività;
• adotta misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione;
• si adopera per impedire, nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, possibili comportamenti non conformi alla normativa vigente, al presente Codice o alle norme interne.
2.3. OBBLIGHI DEI DESTINATARI
Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere dai “Destinatari” del presente Codice nello svolgimento dell'attività lavorativa e/o professionale devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza, legittimità, chiarezza e reciproco rispetto. I “Destinatari” si impegnano a collaborare attivamente alle attività di verifica – interne ed esterne – secondo le norme vigenti e le procedure interne.
Tutte le attività devono essere svolte con impegno e rigore professionale. Ciascun “Destinatario” deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate e deve agire in modo da tutelare il prestigio e l’immagine della struttura.
I dipendenti della Casa di Cura XXX XX, oltre che adempiere ai doveri generali di lealtà, correttezza ed esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede, devono astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con quelle dell'Ente, rispettare le regole ed attenersi ai precetti del Codice.
I “Destinatari” devono evitare situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti di interesse con quelli della Casa di Cura XXX XX o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali, nella salvaguardia del miglior interesse della stessa.
I dipendenti e tutti coloro che intrattengono rapporti di collaborazione professionale con la Casa di Cura XXX XX sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni ed ai principi del Codice Etico, non assumendo iniziative in contrasto con il Codice medesimo. In particolare, i destinatari del Codice Etico sono tenuti all’osservanza delle disposizioni e dei principi ivi contenuti anche nel caso in cui gli stessi siano espressi quali criteri di comportamento, e non quali precetti rivolti direttamente ai destinatari medesimi.
Per tutelare l’immagine e la reputazione della Casa di Cura XXX XX, è indispensabile che i rapporti nei confronti di soggetti esterni all’Ente siano improntati:
• alla piena trasparenza e correttezza;
• al rispetto della legge, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione;
• all’indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno che esterno.
2.4. VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE ETICO
L’osservanza delle norme e delle previsioni contenute nel Codice Etico costituisce parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali derivanti dai rapporti di lavoro subordinato, per i lavoratori dipendenti, e dai regolamenti contrattuali, per i collaboratori non subordinati.
La violazione delle suddette norme costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro o di collaborazione professionale, con ogni conseguenza di legge o di contratto.
3. PRINCIPI NEI RAPPORTI CON I TERZI
3.1. PRINCIPI GENERALI
Nei rapporti con i terzi la Casa di Cura XXX XX si ispira a principi di lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza. I dipendenti della Casa di Cura XXX XX ed i collaboratori esterni dovranno seguire comportamenti corretti negli affari di interesse dell’Ente e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Sono esplicitamente proibite tutte le pratiche di corruzione, frode, truffa, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni (dirette e/o attraverso terzi) di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri.
La Casa di Cura XXX XX si impegna ad individuare e definire specifiche modalità di gestione trasparente, documentate e tracciabili delle risorse finanziarie in entrata ed in uscita idonee ad impedire la commissione di reati.
3.2. RAPPORTI CON GLI UTENTI
La struttura e tutti i suoi collaboratori, devono perseguire la massima soddisfazione degli utenti, assicurando agli stessi informazioni veritiere ed esaurienti sui protocolli di diagnostica clinica e di cura adottati e sui servizi forniti, in modo da consentire agli stessi l’assunzione di decisioni consapevoli (cd. “consenso informato alle cure”). Il consenso del paziente a compiere un determinato trattamento medico rappresenta condicio sine qua non per la corretta instaurazione del rapporto d’opera professionale, in attuazione di principi costituzionalmente garantiti e, in ogni caso, attuazione di un principio etico che si colloca nel rapporto tra medico e paziente.
L’utente, all’esito della completa e complessiva valutazione della diagnosi, del trattamento sanitario proposto dal medico, dello scopo del trattamento, delle possibili alternative e dei rischi eventualmente associati al trattamento, è in grado di poter decidere liberamente se sottoporsi al trattamento medico, esprimendo il consenso.
Al fine di consentire un consenso informato, la Casa di Cura XXX XX s’impegna a:
• garantire al paziente (o a suo delegato) la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate;
• non utilizzare strumenti di persuasione, di natura scientifica o d’altro tipo, ingannevoli o non veritieri;
• assicurare adeguata ed esaustiva informazione anche ad utenti stranieri, ove necessario mediante l’utilizzo di interpreti con adeguate competenze linguistiche;
• vietare l’adozione da parte di tutti i collaboratori, di comportamenti favorenti disparità di trattamento o posizioni privilegiate nell’erogazione delle prestazioni sanitarie.
Al fine di stabilire un miglior rapporto con gli utenti, la Casa di Cura XXX XX si impegna altresì a monitorare il grado di soddisfazione degli utenti ed a gestire con tempestività gli eventuali reclami secondo le procedure adottate.
3.3. RAPPORTI CON I DIPENDENTI E CON I COLLABORATORI CHE ESERCITANO PROFESSIONI SANITARIE
La Casa di Cura XXX XX provvede alla più ampia diffusione del Codice Etico presso i dipendenti e gli esercenti professioni sanitarie che istaurano con essa un rapporto di collaborazione professionale.
La Casa di Cura XXX XX procede all’individuazione ed alla selezione dei medici con i quali istaura un rapporto di collaborazione professionale e dei dipendenti con assoluta imparzialità, autonomia ed indipendenza di giudizio, nel pieno rispetto della normativa vigente e delle procedure interne.
La Casa di Cura XXX XX richiede che i propri dipendenti ed i medici che con essa istaurano rapporti di collaborazione professionale conoscano ed osservino le prescrizioni del Codice Etico e che, compatibilmente con le possibilità individuali, ne promuovano la conoscenza presso i dipendenti neo-assunti, i nuovi collaboratori nonché presso i terzi interessati dall’applicazione dello stesso con i quali vengano in contatto per ragioni del loro Ufficio.
I dipendenti ed i collaboratori hanno l'obbligo di:
• astenersi da comportamenti contrari alle norme del Codice Etico ed esigerne il rispetto;
• rivolgersi ai propri superiori o alle funzioni a ciò deputate in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse;
• riferire tempestivamente ai superiori o alle funzioni a ciò deputate:
a) qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni delle norme del Codice Etico;
b) qualsiasi richiesta di violare le norme che sia stata loro rivolta;
• collaborare per la verifica delle possibili violazioni con le strutture a ciò deputate.
Il dipendente non potrà condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non ai propri superiori o alle funzioni a ciò eventualmente deputate. Sono vietate le segnalazioni anonime.
I dipendenti sono, quindi, tenuti a segnalare all’Organismo di Xxxxxxxxx (e, ove non ancora costituito, alla Direzione Generale) ogni violazione del Codice Etico di cui vengano a conoscenza. Qualunque segnalazione infondata ed effettuata in mala fede al fine di arrecare nocumento a colleghi e/o collaboratori verrà considerata infrazione e sanzionata disciplinarmente.
La Casa di Cura XXX XX pone la massima e costante attenzione nella valorizzazione delle risorse umane. A tal fine considera il criterio meritocratico, della competenza professionale, dell’onestà e della correttezza di comportamento fondamenti privilegiati per l’adozione di ogni decisione concernente la carriera e ogni altro aspetto relativo al dipendente. I dipendenti sono tenuti a porre in essere una condotta costantemente rispettosa dei diritti e della personalità dei colleghi, dei collaboratori e dei terzi, indipendentemente dalla loro posizione gerarchica all’interno dell’Ente.
I dipendenti ed i collaboratori hanno l'obbligo di utilizzare correttamente i beni della Casa di Cura messi a loro disposizione salvaguardando, in generale, il valore del patrimonio dell’Ente.
La Casa di Cura XXX XX riconosce e rispetta il diritto dei dipendenti e dei collaboratori a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro
genere al di fuori di quella svolta nell'interesse della Casa di Cura stessa, purché si tratti di attività consentite dalla legge e/o dal CCNL di settore, nonché compatibili con gli obblighi assunti in qualità di dipendente e/o collaboratore.
In ogni caso, i dipendenti devono evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi della struttura o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Casa di Cura XXX XX e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico.
Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al Direzione Generale o alla funzione a ciò deputata.
In particolare, tutti i dipendenti e i collaboratori sono tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni/funzioni che ricoprono all'interno della Casa di Cura XXX XX. Sono tenuti a curare le proprie competenze e coltivare la propria professionalità, maturando esperienza e collaborazione, stimolando la crescita professionale dei propri collaboratori; a contribuire, mediante il costante impegno professionale ed il corretto comportamento personale, al raggiungimento e mantenimento degli obbiettivi di eccellenza propri della Casa di Cura XXX XX nell’erogazione dei servizi sanitari; ad aggiornarsi autonomamente sulla normativa vigente; ad osservare scrupolosamente i precetti previsti dai Codici Deontologici nella misura applicabile al loro operato.
In particolare ai dipendenti e collaboratori è vietato:
• utilizzare strumenti di persuasione scientifica o di altro genere i cui contenuti siano ingannevoli o comunque non veritieri;
• erogare prestazioni non necessarie;
• non emettere note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni non effettivamente erogate;
• tenere comportamenti che tendano ad alterare la corretta gestione delle liste d’attesa;
• alterare o manomettere i contenuti dei referti già consegnati o della Cartella Clinica in ogni sua parte;
• usufruire, per proprie finalità, dei progetti, dei sistemi, dei procedimenti, delle metodologie, dei rapporti o di altra invenzione o attività sviluppata dalla struttura e di cui quest’ultima è titolare dei diritti di proprietà individuale.
3.4. RAPPORTI CON I COLLABORATORI E CON I CONSULENTI
La Casa di Cura XXX XX procede all’individuazione ed alla selezione dei collaboratori e dei consulenti con assoluta imparzialità, autonomia ed indipendenza di giudizio. Quanto stabilito al punto precedente per i dipendenti vale anche per i collaboratori e consulenti esterni, nei limiti dei rapporti intrattenuti con la struttura. Comportamenti contrari ai principi espressi nel Codice Etico possono essere considerati grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali.
3.5. RAPPORTI CON I FORNITORI
Nello svolgimento della propria attività e nella gestione delle relazioni con i clienti, la Casa di Cura XXX XX si attiene scrupolosamente alle norme di legge, ai principi del presente Xxxxxx, ai contratti in essere ed alle procedure interne.
I dipendenti addetti alle relazioni con i fornitori e con i prestatori di servizi devono procedere alla selezione degli stessi ed alla gestione dei relativi rapporti secondo criteri di imparzialità e di correttezza, evitando situazioni di conflitto di interessi anche potenziale con i medesimi, segnalando alla Direzione Generale l’esistenza o l’insorgenza di tali situazioni.
Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi è fatto obbligo ai “Destinatari” delle norme del presente Codice di:
• osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
• non precludere ad alcuna azienda fornitrice in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura,
adottando nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;
• mantenere un dialogo aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali, ma liberi da obblighi personali;
• non accettare beni o servizi da soggetti esterni o interni a fronte dell’ottenimento di notizie riservate o dell’avvio di azioni o comportamenti volti a favorire tali soggetti, anche nel caso non vi siano ripercussioni dirette per la Casa di Cura;
• segnalare immediatamente qualsiasi tentativo o caso di immotivata alterazione dei normali rapporti commerciali alla Direzione Generale e/o all’Organo di Vigilanza se presente.
Gesti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono ammessi solo nel caso in cui siano di modico valore e comunque tali da non pregiudicare l'integrità o l’indipendenza di giudizio di una delle parti e da non poter essere intesi come finalizzati ad ottenere vantaggi in modo improprio. In ogni caso, tale tipologia di spesa deve essere sempre autorizzata dalla Direzione Generale e documentata in modo adeguato. Parimenti, è fatto divieto agli organi sociali, al management, al personale dipendente, ai collaboratori esterni ed in particolar modo in caso di esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, di ricevere e/o richiedere omaggi o trattamenti di favore non attribuibili a normali relazioni di cortesia. In tale ultima ipotesi è fatto obbligo di segnalare formalmente la situazione alla Direzione Generale.
Per particolari tipologie di beni/servizi, oltre ai normali criteri di selezione, occorre considerare anche l’esistenza concreta di adeguati sistemi di qualità.
3.6. RAPPORTI CON ALTRI EROGATORI
La Casa di Cura XXX XX rispetta rigorosamente le disposizioni di legge in materia di concorrenza e si astiene dal porre in essere comportamenti ingannevoli, collusivi e, più in generale qualunque comportamento che possa integrare una forma di concorrenza sleale.
3.7. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La Casa di Cura XXX XX adotta nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione, con Enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse o in ogni caso relative a rapporti di carattere
pubblicistico, la più rigorosa osservanza delle normative comunitarie, nazionali e regionali applicabili.
La gestione di trattative, l’assunzione di impegni e l’esecuzione di rapporti, di qualsiasi genere, con la Pubblica Amministrazione, con Enti che svolgono attività di pubblica utilità o di pubblico interesse o comunque di rapporti aventi carattere pubblicistico sono riservati esclusivamente alle funzioni a ciò preposte e/o autorizzate. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, la Casa di Cura XXX XX e ogni dipendente, collaboratore o consulente, non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni dell’istituzione interessata, al fine di ottenere l’esercizio di una sua funzione o di un suo potere o il compimento di atti non conformi o contrari ai doveri di ufficio, in particolare offrendo o promettendo autonomamente o a seguito di induzione, direttamente o indirettamente, doni, denaro, favori o utilità di qualunque genere.
Il dipendente o il collaboratore che dovesse ricevere indicazioni di operare in violazione dei termini sopra esposti è tenuto a darne immediata comunicazione all’Organismo di Vigilanza previa sospensione di ogni rapporto.
In ogni caso, la Casa di Cura XXX XX assicura piena trasparenza e completezza informativa nella predisposizione di comunicazioni, prospetti ed avvisi diretti alla Pubblica Amministrazione. I Xxxxxxxxxxx sono tenuti ad astenersi rigorosamente dall’esibire documenti falsi e/o alterati alla Pubblica Amministrazione, ovvero sottrarre e/o omettere l’esibizione, se dovuta, di documenti, informazioni o dati di qualsiasi tipo, ovvero dal tenere una condotta tendente a trarre in inganno la Pubblica Amministrazione.
3.8. RAPPORTI CON GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI
La Casa di Cura PIO XI:
• non finanzia partiti, i loro rappresentanti e candidati e si astiene da qualsiasi pressione impropria (diretta o indiretta) nei confronti di esponenti politici;
• può aderire a richieste di contributi provenienti da Enti e Associazioni senza fini di lucro;
• le eventuali attività di sponsorizzazione possono riguardare i temi della medicina e della ricerca scientifica, del sociale, dell’ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell’arte e sono destinate solo ad eventi che offrano
garanzia di qualità. In ogni caso, nella scelta delle proposte a cui aderire, la struttura è attenta a prevenire e ad evitare ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o della struttura in quanto tale.
3.9. RAPPORTI CON I SOGGETTI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO
La Casa di Cura XXX XX, in tutte le sue articolazioni, impronta i propri rapporti con i soggetti deputati alla vigilanza ed al controllo alla massima collaborazione nel pieno rispetto del loro ruolo, della loro autonomia e del loro potere di iniziativa, impegnandosi a dare sollecita esecuzione alle loro prescrizioni.
La Casa di Cura XXX XX si impegna a fornire - anche se necessario in via preventiva - tutte le informazioni richieste dai soggetti deputati alla vigilanza ed al controllo dei servizi erogati, in maniera completa, corretta, adeguata e tempestiva. A tal fine, la struttura predispone ed attua le apposite e opportune procedure organizzative deputate ad individuare i soggetti competenti a coordinarsi con gli organi di vigilanza e controllo, nonché a provvedere alla raccolta, elaborazione e trasmissione delle informazioni richieste da tali soggetti.
3.10. RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
La Casa di Cura XXX XX non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, ad organizzazioni sindacali, né a loro rappresentanti o candidati se non nelle forme e nei modi previsti dalle normative vigenti. Le relazioni con le Organizzazioni sindacali sono improntate a principi di correttezza e di collaborazione nell’interesse della Casa di Cura XXX XX, dei dipendenti e della collettività.
3.11. RAPPORTI CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA
La Casa di Cura XXX XX si rivolge agli organi di stampa e di comunicazione di massa con un atteggiamento di massima correttezza, disponibilità e trasparenza, nel rispetto della politica di comunicazione definita dalla struttura e nel rispetto della normativa regionale vigente in materia. I dipendenti non possono fornire informazioni di qualsivoglia natura ai rappresentanti della stampa e dei mass media in genere, né avere con questi
alcun tipo di contatto volto alla diffusione di notizie che riguardano la Casa di Cura, senza l'autorizzazione della Direzione Generale.
4. AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA
La Casa di Cura XXX XX considera l’ambiente e la natura valori fondamentali e patrimonio di tutti, da tutelare e da difendere. A tal fine la struttura, nell'ambito delle proprie attività, è impegnata a contribuire allo sviluppo e al benessere delle comunità in cui opera, perseguendo l'obiettivo di garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, dei collaboratori esterni, degli utenti.
La Casa di Cura XXX XX si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di ambiente, salute, sicurezza sul lavoro. La gestione operativa deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro. La ricerca e l'innovazione tecnologica devono essere dedicate in particolare alla promozione di prodotti e processi sempre più compatibili con l'ambiente e caratterizzati da una sempre maggiore attenzione alla sicurezza e alla salute degli operatori.
La Casa di Cura XXX XX si impegna a diffondere una cultura della sicurezza sul lavoro sviluppando la consapevolezza dei rischi, e promuovendo comportamenti responsabili da parte di dipendenti e collaboratori, i quali nell’ambito delle proprie mansioni e funzioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell’ambiente e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.
Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori che la Casa di Cura XXX XX si impegna ad adottare sono:
• valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
• riduzione dei rischi alla fonte;
• programmazione della prevenzione;
• misure igieniche e controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
• regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti;
• informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
5. PRINCIPI OSSERVATI NELLE ATTIVITA’ CONTABILI E DI TRATTAMENTO DEI DATI
5.1. Registrazioni contabili
La Casa di Cura XXX XX osserva le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalle disposizioni legislative in materia, ivi incluse quelle penalistiche, civilistiche e fiscali, nonché dai vigenti principi contabili definiti dalle apposite Commissioni professionali.
Nell’attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della struttura, i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a rispettare scrupolosamente la normativa vigente e le procedure interne in modo che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile e legittima.
Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:
• l'agevole registrazione contabile;
• l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
• la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.
Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito di ogni “Destinatario” far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici. I “Destinatari” che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire tempestivamente i fatti al proprio superiore o alla funzione competente, al fine di consentire l’attivazione delle procedure di verifica ad opera degli organismi di controllo.
5.2. Tutela della riservatezza dei dati
Le attività erogate dalla Casa di Cura XXX XX richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione, anche attraverso sistemi informatici o telematici, di notizie, documenti ed altri dati attinenti a negoziazioni, procedimenti amministrativi, operazioni finanziarie, ricerca e sviluppo (contratti, atti, relazioni, appunti, studi, disegni, fotografie, software), etc. Le banche-dati dell’Ente possono contenere, anche su supporti informatici o telematici:
• dati personali protetti dalla normativa a tutela della privacy;
• dati che per accordi negoziali non possono essere resi noti all'esterno;
• dati la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi dell’Ente.
Tutte le attività inerenti il trattamento, anche attraverso sistemi informatici o telematici, di dati personali o riservati devono essere gestite nella più stretta osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia.
È obbligo di ogni “Destinatario” assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione lavorativa. La Casa di Cura XXX XX si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti e ai terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari, e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni.
Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai “Destinatari” durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono all'Ente e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del superiore o della funzione competente. Xxxxx restando il divieto di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio, ogni “Destinatario” dovrà:
• acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per lo svolgimento delle proprie funzioni;
• acquisire e trattare i dati stessi solo all'interno di specifiche procedure;
• conservare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
• comunicare i dati stessi nell'ambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione delle posizioni superiori e/o funzioni competenti
e comunque, in ogni caso, dopo essersi assicurato circa la divulgabilità nel caso specifico dei dati;
• assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla divulgabilità delle informazioni riguardanti i terzi collegati all’Ente da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, ottenere il loro consenso;
• associare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato ad avervi accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero.
Con riferimento al rapporto con gli utenti si rinvia al paragrafo 3.2.
6. POLITICHE DEL PERSONALE
6.1. Rapporti con le risorse umane
La Casa di Cura XXX XX riconosce un ruolo centrale allo sviluppo delle risorse umane, al rispetto della loro autonomia e all’importanza della loro partecipazione al perseguimento delle finalità dell’Ente.
La Casa di Cura XXX XX ribadisce il proprio impegno a combattere qualunque tipo di discriminazione sul luogo di lavoro a causa del sesso, della nazionalità, della religione, delle opinioni politiche, sindacali e personali, delle condizioni economiche. I dipendenti che ritengano di aver subito discriminazioni possono riferire l’accaduto alla funzione del Personale e/o al proprio responsabile che procederà a verificare l’effettiva violazione del Codice Etico. La struttura ribadisce l’impegno a preservare l’integrità morale e fisica dei propri dipendenti, medici, collaboratori e consulenti.
6.2. Molestie sul luogo di lavoro
La struttura esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a molestie, intendendo come tali:
• la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
• la ingiustificata interferenza con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
• l'ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale.
La Casa di Cura XXX XX previene, per quanto possibile, e comunque perseguita le violenze psicologiche e le molestie personali di ogni tipo e quindi anche sessuali.
6.3. Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti
La Casa di Cura XXX XX richiede che ciascun “Destinatario” contribuisca personalmente a mantenere l'ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità degli altri. Nel corso dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro è fatto divieto assoluto, e sarà pertanto considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudizio di tali caratteristiche ambientali:
• prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto;
• consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.
La Casa di Cura XXX XX si impegna a favorire le azioni sociali previste in materia dalla legislazione vigente.
6.4. Fumo nel luogo di lavoro
Nel rispetto della vigente normativa è vietato fumare nei luoghi di lavoro.
6.5. Utilizzo dei beni aziendali
E’ compito di ogni dipendente custodire con cura e rispetto i beni aziendali evitando usi impropri dei beni di cui dispone per ragioni d’ufficio. Non è ammesso l’uso difforme dei beni e delle risorse di proprietà dell’Ente e fornite in dotazione al personale e ai collaboratori in ragione dei doveri dei propri uffici.
7. VERIFICHE
7.1. Controlli interni
I “Destinatari” devono essere consapevoli che è già vigente un Modello organizzativo articolato in specifici protocolli costantemente aggiornati al fine di assicurarne la conformità alla vigente legislazione e la piena efficacia.
Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività della struttura in tutte le sue articolazioni con l'obiettivo primario di assicurare il rispetto delle leggi e dei provvedimenti regionali, proteggere i beni aziendali, erogare efficientemente le attività sanitarie e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.
In questo quadro, alla luce della vigente normativa in materia, detto modello dovrà, altresì, garantire la Casa di Cura XXX XX dal rischio di incorrere nella “responsabilità amministrativa da reato” e nelle sanzioni conseguenti, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.
La responsabilità di creare un sistema di controllo interno efficace è comune ad ogni livello operativo. Conseguentemente tutti i “Destinatari”, nell’ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione, attuazione e corretto funzionamento dei controlli inerenti le aree operative loro affidate. Nell'ambito delle loro competenze, i responsabili di funzione sono tenuti a essere partecipi del sistema di controllo dell’Ente e a farne partecipi i loro collaboratori. Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.
7.2. Registrazione delle operazioni
Tutte le prestazioni della Casa di Cura XXX XX devono avere una registrazione adeguata, al fine di assicurare un’efficace e concreta tracciabilità delle stesse, e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.
Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa.
7.3. Segnalazione e obbligo di comunicazione alla Direzione Generale e/o all’Organismo di Vigilanza
Tutti i Destinatari del Codice sono tenuti a segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza e, ove ancora non costituito, alla Direzione Generale ogni comportamento contrario a quanto previsto dal codice stesso, dal Modello organizzativo di prevenzione dei reati, dalle norme di legge nazionali e regionali e dalle procedure interne.
La struttura si è adoperata al fine di attivare canali di comunicazione dedicati (es. casella di posta elettronica dedicata presso cui inviare le eventuali segnalazioni in ordine al mancato rispetto dei dettami di cui al presente Codice). I segnalanti saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; sarà inoltre garantita la riservatezza dell’identità del segnalante fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Casa di Cura o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.
8. CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DEL CODICE ETICO
8.1. Organismo di Vigilanza
La Casa di Cura XXX XX ha costituito, ai sensi del decreto legislativo 231/2001 e s.m.i., un Organismo di Vigilanza, contraddistinto dai requisiti dell’autonomia ed indipendenza, e conseguentemente dotato di autonomi ed effettivi poteri di iniziativa, di ispezione e di controllo, e con riferimento al quale è stato elaborato e adottato un apposito “Regolamento interno per il funzionamento”, periodicamente aggiornato al fine di assicurarne attualità, efficienza ed efficacia operativa.
L’Organismo di Vigilanza dovrà:
• vigilare, tra l’altro, sull’osservanza del Codice Etico, nonché sul rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, segnalando tempestivamente, al Consiglio di Amministrazione, le eventuali violazioni degli stessi;
• garantire la massima diffusione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, mediante un adeguato piano di informazione e sensibilizzazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle regole ivi contenuti;
• assicurare l'aggiornamento costante del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in relazione alla loro concreta
efficacia ed al mutamento delle esigenze dell’Ente e della normativa vigente;
• svolgere verifiche, anche preventive, in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, valutando i fatti ed assumendo - in caso di accertata violazione - adeguate misure sanzionatorie;
• garantire da possibili ritorsioni di qualunque genere derivanti dall'aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
Le informazioni e le segnalazioni acquisite dall’Organismo di Vigilanza e dalle strutture dallo stesso utilizzate, sono considerate riservate e non possono essere divulgate salvo i casi previsti dalla normativa vigente. Per lo svolgimento delle attività operative, l’Organismo di Vigilanza si avvarrà della collaborazione di risorse interne o di consulenti esterni.
8.2. Diffusione del Codice Etico
In ogni caso la Casa di Cura XXX XX si impegna a comunicare a tutti i soggetti destinatari del presente codice i valori ed i principi ivi contenuti, a garantirne la diffusione interna ed esterna, mediante:
• la distribuzione a tutti i componenti degli Organi Sociali, ai collaboratori che esercitano professioni sanitarie, a tutti gli altri collaboratori e ai dipendenti;
• l’affissione in un luogo accessibile e la pubblicazione sul sito internet dell’Ente;
• la messa a disposizione ai terzi destinatari ed a qualunque altro interlocutore sul sito web della Casa di Cura.
Tutto il personale dipendente, i collaboratori che esercitano professioni sanitarie, gli altri collaboratori, gli amministratori, i consulenti e i principali fornitori devono prendere visione del Codice e impegnarsi a seguire le prescrizioni e le regole in esso contenute.
In aggiunta, l’Organismo di Vigilanza organizza periodiche iniziative di formazione sui principi previsti dal Codice stesso.
8.3. Conseguenze della violazione del Codice Etico per i dipendenti
Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure, ad opera di lavoratori dipendenti della Casa di Cura XXX XX costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ed illecito disciplinare.
Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal sistema disciplinare attualmente vigente e che l’adozione delle stesse dovrà avvenire con il rispetto delle previsioni sancite nella richiamata normativa. Tali sanzioni saranno applicate sulla base delle rilevanze che assumono le singole fattispecie considerate e verranno proporzionate in base alla loro gravità. La gestione dei procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni restano di competenza della Direzione Generale.
8.4. Conseguenze della violazione del Codice per i Dirigenti
In caso di violazione, da parte di Dirigenti eventualmente assunti con tale qualifica dalla Casa di Cura XXX XX, delle procedure interne e del Codice etico, il Comitato di Direzione valuterà i fatti e i comportamenti e assumerà le opportune iniziative nei confronti dei responsabili tenuto presente, che tali violazioni costituiscono inadempimento delle obbligazioni derivanti dallo specifico rapporto di lavoro.
8.5. Conseguenze della violazione del Codice per i Collaboratori, i Consulenti ed altri Terzi
Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alla Casa di Cura XXX XX da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Codice Etico, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole inserite nelle lettere di incarico, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.
Il Codice Etico di comportamento, in vigore dalla data riportata in calce, con l’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto ai sensi del D. Lgs. 231/2001, è parte integrante del modello operativo della Casa di Cura.
Roma, ………………………….
………………………….. (Il Legale Rappresentante)