INDICE
ALLEGATO 1
Comune di Padova
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E/O ALTRI VANTAGGI ECONOMICI
E DEL PATROCINIO
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 9.11.2020 In vigore dal 1 gennaio 2021
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 07.03.2022
INDICE
CAPO I - NORME GENERALI
Art. 1 Oggetto e finalità pag. 4
Art. 2 Tipologia delle forme di sostegno pag. 4
Art. 3 Definizioni pag. 4
Art. 4 Soggetti beneficiari pag. 5
Art. 5 Consulte di Quartiere pag. 6
Art. 6 Aree di intervento pag. 6
CAPO II - DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E DEGLI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI
Art. 7 Criteri generali per la concessione pag. 7
Art. 8 Presentazione della domanda pag. 8
Art. 9 Modalità di concessione di contributi in via ordinaria pag. 8
Art. 10 Modalità di concessione di contributi in via straordinaria pag. 10
Art. 11 Modalità di concessione degli altri vantaggi economici e disciplina pag. 10
CAPO III - CONVENZIONI, COLLABORAZIONI E COPROGETTAZIONI
Art. 12 Convenzioni pag. 11
Art. 13 Collaborazioni pag. 12
Art. 14 Coprogettazioni pag. 12
CAPO IV - DISCIPLINA DEL PATROCINIO
Art. 15 Concessione del Patrocinio pag. 12
2
Art. 16 Presentazione della domanda di Patrocinio pag. 13
Art. 17 Materiale pubblicitario e revoca pag. 13
CAPO V - CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
Art. 18 Concessione dei contributi in via ordinaria e straordinaria pag. 14
Art. 19 Rendicontazione dei contributi pag. 14
Art. 20 Liquidazione dei contributi economici pag. 15
Art. 21 Ulteriori obblighi dei beneficiari pag. 15
Art. 22 Mancata concessione e revoca dei benefici pag. 16
Art. 23 Riduzione del contributo pag. 17
CAPO VI - PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E NORME FINALI
Art. 24 Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario pag. 17
Art. 25 Trasparenza pag. 18
Art. 26 Responsabile del Procedimento amministrativo pag. 18
Art. 27 Controlli pag. 18
Art. 28 Esclusioni pag. 19
Art. 29 Norme finali e transitorie pag. 19
Art. 30 Pubblicità del regolamento pag. 20
Art. 31 Entrata in vigore pag. 20
CAPO I NORME GENERALI
Art. 1 Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12, L. n. 241 del 7.8.1990 ("Nuove norme in ma- teria di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"), e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale si attiene per la concessione di contributi in denaro e vantaggi economici di qualunque genere.
2. Il Comune concede, in conformità allo Statuto Comunale, contributi in denaro e altri vantaggi economici al fine di sostenere ed incentivare autonomi interventi, iniziative, attività, eventi da parte di soggetti terzi, che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità promuovendo la partecipazione popolare, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
Art. 2
Tipologia delle forme di sostegno
1. Il sostegno del Comune può concretizzarsi a favore di interventi, iniziative, attività, eventi e manifestazioni (da ora in poi denominati tutti "iniziativa/e"), mediante:
a) la concessione di contributi in denaro, in via ordinaria e straordinaria (d'ora in poi denominati "contributi"), anche nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e coprogettazione, comprese le diverse accezioni di premi e sovvenzioni;
b) l'attribuzione di altri vantaggi economici, in via ordinaria, straordinaria, o nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e coprogettazione, diversi dall'erogazione di denaro.
Le forme di sostegno sopraindicate alle lettere a) e b) sono denominate "benefici" all'interno del presente regolamento.
2. Il sostegno del Comune può concretizzarsi altresì mediante la concessione di Patrocinio.
Definizioni
1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si definiscono:
a) contributi in via ordinaria: somme di denaro a sostegno dell'attività ordinaria complessiva svolta dal soggetto richiedente, anche per singole iniziative, nelle aree indicate all'art. 6 o comunque di interesse pubblico, in applicazione del principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.);
b) contributi in xxx xxxxxxxxxxxxx: xxxxx xx xxxxxx, erogate una tantum, a sostegno di particolari iniziative a carattere straordinario;
e) altri vantaggi economici in via ordinaria o straordinaria: benefici diversi dall'erogazione in denaro, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale, temporaneo (periodo limitato nel tempo), o sistematico (con cadenza fissa, settimanale o altro), di sedi, sale, strutture, luoghi, strumenti ed attrezzature (d'ora in poi denominati "beni") di proprietà o nella disponibilità del Comune, o vantaggi di altro genere;
d) convenzione: accordo tra Amministrazione Comunale e uno o più enti pubblici o privati per disciplinare lo svolgimento di attività o iniziative di interesse pubblico organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati;
e) collaborazione: modalità di realizzazione di una iniziativa o di iniziative di particolare e significativa rilevanza pubblica, ove l'Amministrazione Comunale figuri in qualità di co-promotore insieme ad altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifiche competenze;
f) coprogettazione: forma di partenariato con la quale l'Amministrazione Comunale e gli enti del terzo settore, salva possibile co-programmazione, progettano, ed eventualmente realizzano insieme, secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione, e senza scopo di lucro, le attività di interesse generale, negli ambiti previsti dalla legge, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
g) Patrocinio: esprime la simbolica adesione del Comune ad un'iniziativa meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, turistiche, economiche, sociali e/o condivisibile rispetto all'interesse generale, tenendo conto della valenza dell'iniziativa, della ricaduta sul territorio e sull'immagine della Città. Il Patrocinio non può essere concesso per iniziative che rivestono carattere commerciale o dalle quali possa derivare un lucro, anche indiretto, per soggetti terzi. Il Patrocinio è disciplinato dal Capo IV del presente regolamento.
Art. 4 Soggetti beneficiari
1. La concessione di contributi in denaro e l'attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dal Comune a favore di:
• associazioni e comitati;
• enti del Terzo Settore come delineati dalla L. n. 106/2016 e dall'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017;
• società sportive senza fini di lucro;
• fondazioni ed altre istituzioni o enti di carattere privato, tutti senza fine di lucro;
• istituzioni scolastiche statali o paritarie, strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale;
• associazioni di categoria di operatori economici o singole imprese limitatamente al perseguimento delle finalità di cui alle lett. d), f), g) e k) dell'art. 6;
• enti pubblici o istituzioni pubbliche, per le attività che essi esplicano a beneficio del Comune.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i contributi in denaro alle persone fisiche, ai sindacati, ai movimenti e ai partiti politici.
3. I beneficiari devono svolgere le iniziative entro il territorio comunale o al di fuori di esso, quando rientrino nella programmazione dell'Amministrazione Comunale e/o presentino contenuti direttamente legati alla città di Padova e/o rivestano caratteristiche di particolare rilievo nell'ambito in cui si svolgono.
4. Prima della presentazione della domanda al Comune, i soggetti di cui al comma 1 devono risultare regolarmente costituiti da almeno tre mesi.
Art. 5 Consulte di Quartiere
1. Le Consulte di Quartiere, istituite e disciplinate con regolamento approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 70 del 23.07.2018, sono organismi istituzionali di partecipazione previsti dallo Statuto comunale quali espressione e riferimento dei dieci ambiti territoriali della Città.
2. Il Settore competente all'erogazione del contributo deve informare tempestivamente le Consulte di Quartiere rispetto alla concessione di contributi e/o altri vantaggi economici assegnati per la realizzazione di iniziative all'interno degli ambiti territoriali di riferimento.
3. A seguito della informazione di cui al comma precedente, la Consulta di riferimento attiverà idonea consultazione con il beneficiario, al fine di concordare forme di diffusione dell'iniziativa.
4. In tutte le fasi relative alla concessione di contributi o altri vantaggi economici l'Amministrazione Comunale può coinvolgere le Consulte di Quartiere di riferimento.
5. Alle Consulte ed alle loro commissioni ai sensi dell'art. 5, c. 9 del regolamento delle Consulte sopracitato, non si applica il presente regolamento, essendo in ogni caso garantito l'utilizzo gratuito delle sale di Quartiere in ragione della loro natura, anche per attività di informazione o per iniziative che favoriscono la socialità e la partecipazione della cittadinanza.
Art. 6
Aree di intervento
1. I benefici di cui all'art. 2, comma 1, sono concessi dal Comune per favorire la partecipazione attiva dei soggetti che operano a livello cittadino e di Quartiere, nelle seguenti aree di intervento:
a) promozione e protezione sociale, sviluppo di comunità anche dei quartieri, iniziative di solidarietà, socio-sanitarie e di promozione e tutela della salute e del benessere, sociali, culturali o ricreative, inclusione sociale e di genere;
b) formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani, iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e politiche giovanili;
c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici, attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e della relativa memoria, artistico, musicale, teatrale, cinematografico e culturale della città;
d) sport e tempo libero, iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive e ricreative, anche a favore delle persone con disabilità e anziane;
e) tutela dell'ambiente, degli animali e del verde, iniziative promozionali per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico, promozione della mobilità sostenibile;
f) turismo, promozione culturale e del patrimonio artistico della città, iniziative di animazione del centro storico e dei quartieri e per la valorizzazione commerciale e marketing territoriale;
g) sviluppo economico e relazioni internazionali, iniziative volte a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali, sia a livello nazionale che a livello internazionale;
h) sensibilizzazione, promozione e iniziative di carattere socio-culturale legate alla promozione del volontariato, dei diritti umani, alla cooperazione internazionale ed educazione alla pace, al dialogo interculturale, alle attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza ed ai rapporti con le città gemellate;
i) sviluppo della ricerca scientifica e innovazione tecnologica in connessione con iniziative legate alle eccellenze distintive del territorio;
j) protezione civile per lo svolgimento di attività educative, formative e ogni forma di iniziativa, volta a promuovere le attività e i compiti della protezione civile;
k) innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione per l'organizzazione e la promozione di iniziative dirette a tali fini;
l) attività connesse a celebrazioni e solennità civili e religiose;
m) altre iniziative non riferibili alle aree elencate, individuate dalla Giunta con propria deliberazione.
CAPO II
DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI BENEFICI
Art. 7
Criteri generali per la concessione
1. I contributi ordinari, straordinari e gli altri vantaggi economici sono concessi sulla base delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri generali, anche non cumulativi:
a) coerenza con il Documento Unico di Programmazione del Comune;
b) significatività, pertinenza e rilevanza territoriale dell'iniziativa, anche attraverso il coinvolgimento della Consulta di Quartiere da parte del richiedente in fase di progettazione;
c) capacità dell'iniziativa di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale a livello locale e di promuovere l'immagine della Città, in tutte le sue manifestazioni;
d) quantità e qualità delle iniziative programmate;
e) originalità ed innovazione delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
f) capacità di autofinanziamento;
g) presenza di contributi in qualunque forma concessi da parte di soggetti pubblici o privati;
h) capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più soggetti;
i) gratuità o onerosità delle iniziative programmate;
j) garanzia di massima accessibilità da parte di tutte le persone, qualsiasi sia la loro abilità;
k) affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti condotte e attività;
l) criterio preferenziale per le Associazioni è l'iscrizione al registro comunale delle Associazioni.
2. La Giunta con proprio atto potrà ulteriormente specificare il contenuto dei criteri di cui al comma precedente.
Art. 8 Presentazione della domanda
1. La domanda di ammissione ai benefici, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, deve essere compilata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Padova, in conformità a quanto indicato da apposito disciplinare e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni.
2. La domanda va presentata, secondo le modalità e i termini previsti dagli artt. 9, 10 e 11 del presente regolamento, al Settore di competenza, che provvederà all'istruttoria.
3. Una volta istituito il Centro Unico di Coordinamento con apposito provvedimento di Xxxxxx che ne definirà le attribuzioni, le domande dovranno essere ivi presentate e contestualmente verranno assegnate ai Settori competenti.
Art. 9
Modalità di concessione dei contributi in xxx xxxxxxxxx
0. Quando non previsto dagli atti di programmazione annuale, la Giunta Comunale, anche con proprio atto di indirizzo, stabilisce l'importo da destinare alla concessione di contributi in via ordinaria, in osservanza a quanto disposto dall'art. 50, comma 4, lett. i) dello Statuto comunale.
2. Per i contributi inferiori a 40.000 euro, cumulativamente riferibili a uno o più destinatari per gli obiettivi da raggiungere nell'ambito delle aree di intervento ex art. 6, dovrà essere sempre data notizia nel sito istituzionale del Comune, e eventualmente in aggiunta anche nelle modalità e nei termini individuati dalla Giunta Comunale. Per la valutazione di tali contributi, il/la Dirigente del Settore competente può avvalersi di una Commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nelle aree di intervento oggetto di contributo.
3. Per i contributi superiori a 40.000 euro, cumulativamente riferibili a uno o più destinatari per gli obiettivi da raggiungere nell'ambito delle aree di intervento ex art. 6, i Settori comunali competenti per materia pubblicano un avviso all'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune, per un termine non inferiore a quindici giorni.
4.Nell'avviso di cui al comma precedente devono essere indicati:
a) le aree di intervento, tenuto conto della specificità degli ambiti di cui al precedente art. 6;
b) l'ammontare della somma a disposizione;
c) i soggetti che possono presentare la richiesta ed i relativi requisiti di partecipazione;
d) le modalità ed i termini di presentazione delle domande;
e) la natura e l'entità del contributo;
f) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo, conformemente a quelli di cui all'art. 7, salva la facoltà di prevederne altri, in ragione della specificità delle varie aree di intervento;
g) il punteggio di valutazione corrispondente a ciascun criterio di cui alla lett. f), funzionale all'elaborazione delle graduatorie.
5. Per tutti i contributi il Settore competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti richiesti dall'avviso di cui al comma 4 - qualora previsti - e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Settore competente ne dà comunicazione all'interessato affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione, o integrazione, nel termine assegnato; qualora l'interessato non adempia, la domanda viene archiviata d'ufficio con debita comunicazione all'interessato.
6. I contributi sono concessi dal/dalla Dirigente del Settore competente, con propria determinazione, sulla base dei provvedimenti della Giunta Comunale di cui ai precedenti commi 1 e 2.
7. La determinazione di cui al comma precedente, deve essere adottata entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, salvo motivata proroga. Essa deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, la concessione e la relativa quantificazione, o il diniego del contributo. La motivazione deve dare atto dell'effettiva osservanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, dei criteri di cui all'art. 7 e del rispetto delle modalità di concessione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. 7.08.1990, n. 241 ss. mm.ii..
Art. 10
Modalità di concessione dei contributi in via straordinaria
1. Nell'ambito delle aree di attività indicate all'art. 6, per specifiche iniziative la Giunta Comunale può autorizzare contributi in via straordinaria, come definiti dall'art. 3, comma 1 lett. b), pubblicando sul sito istituzionale un avviso con termini ridotti sino a 2/3.
2. Qualora si tratti di situazioni non prevedibili e/o eccezionali che non consentano di pubblicare un avviso, la Giunta può comunque autorizzare il contributo straordinario previa propria deliberazione, che contenga specifica motivazione sulle necessità che giustificano la deroga ai principi di trasparenza e pubblicità.
3. Il Settore competente verifica i presupposti di fatto e di diritto, i requisiti soggettivi ed oggettivi della domanda - tenendo conto dei criteri indicati all'art. 7 - e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Settore competente procede secondo le modalità previste all'art. 9, comma 5.
4. La Giunta Comunale autorizza la concessione dei contributi di cui al presente articolo sulla base dell'istruttoria di cui al precedente comma 3, esplicitando nella motivazione le valutazioni effettuate, alla luce dei criteri e delle modalità sancite ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. 7.08.1990, n. 241 ss.mm.ii..
5. I contributi sono concessi dal/dalla Dirigente del Settore competente, con propria determinazione, sulla base del provvedimento della Giunta Comunale di cui ai precedenti commi 1, 2 e 4.
Art. 11
Modalità di concessione degli altri vantaggi economici e disciplina
1. Al fine di favorire le iniziative nell'ambito delle aree indicate all'art. 6, sono concessi i vantaggi economici di cui all'art. 3, lett. c).
2. La concessione in uso di beni o altri vantaggi economici viene accordata con determinazione della/del Dirigente del Settore competente, sentito l'Assessore competente, nelle modalità e secondo i criteri previsti nei precedenti articoli 9 commi 2 e ss. e 10 commi 2 e ss., in quanto compatibili.
3. L'esonero parziale o totale da tariffe può essere accordato, nel rispetto della normativa vigente, con deliberazione della Giunta Comunale.
4. L'utilizzo dei beni per le attività e le iniziative svolte dal Comune e dai suoi organismi istituzionali, e per le riunioni delle loro commissioni, è gratuito.
5. L'utilizzo occasionale o temporaneo dei beni comunali, di cui all'art. 3, lett. c), è disposto su domanda degli interessati, da presentare - di norma - almeno dieci giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, specificando l'uso per cui è richiesto. Il Settore competente provvederà successivamente a svolgere l'istruttoria.
6. Il beneficiario deve utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per l'uso e le finalità indicate e descritte nel progetto presentato.
7. Ove non diversamente disciplinato, il beneficiario assume la qualità di custode ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
8. Nel caso di concessione in uso dei beni di cui all'art. 3, lett. c) di proprietà comunale, il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dal loro utilizzo.
9. L'attribuzione degli altri vantaggi economici non è di norma soggetta a rendicontazione, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento di concessione.
10. Rimane ferma la vigente disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico contenuta nello specifico regolamento.
CAPO III CONVENZIONI, COLLABORAZIONI E
COPROGETTAZIONI
Art. 12 Convenzioni
1. Per tutte le tipologie di benefici di cui all'art. 2, comma 1, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può approvare schemi di convenzione ai sensi dell'art. 3, lett. d) del presente regolamento, a cui darà esecuzione il/la competente Dirigente. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, può stabilire che le convenzioni per determinati ambiti siano precedute da un avviso, qualora l'importo del contributo e/o vantaggio economico superi una determinata soglia.
2. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
a) la descrizione dell'iniziativa oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, al fine di garantire il raccordo con gli atti di programmazione e le attività del Comune;
b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento della iniziativa;
c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
d) l'entità del contributo e/o altro vantaggio economico assegnato;
e) l'obbligo di presentare una relazione finale sulla iniziativa svolta;
f) l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
g) gli oneri reciproci, compreso il potere di vigilanza del Comune tramite gli Uffici del Settore competente nella gestione oggetto della convenzione.
3. Alle convenzioni non si applica quanto previsto dall'art. 18, comma 3 del presente regolamento.
4. Speciali convenzioni ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 117/2017 possono essere stipulate per la concessione in comodato di beni di proprietà del Comune, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo Settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
5. Speciali convenzioni ai sensi della vigente legislazione, anche regionale, possono essere stipulate per istituzioni paritarie e strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale.
Art. 13 Collaborazioni
1. Le collaborazioni di cui all'art. 3, lettera e), sono approvate, su proposta dei promotori, con deliberazione di Giunta Comunale che motiva specificatamente in ordine alla deroga ai principi di trasparenza e pubblicità, a cui segue la determinazione del/la Dirigente del Settore comunale competente, mediante apposito disciplinare, sottoscritto dalle parti, nel quale sono dettagliati i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.
2. Per le modalità di concessione del contributo, i criteri di rendicontazione e la successiva liquidazione si applicano rispettivamente gli artt. 18, 19 e 20 del presente regolamento.
Art. 14 Coprogettazioni
1. Per tutte le tipologie di benefici di cui all'art. 2, comma 1, l'Amministrazione, di norma insieme alle Consulte di Quartiere dell'ambito territoriale di riferimento, può avviare un percorso di progettazione condivisa con tutti i soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento, avente come oggetto l'ideazione e la realizzazione di una iniziativa nell'ambito delle aree di cui all'art. 6.
2. L'individuazione dei soggetti da coinvolgere deve avvenire tramite pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune o nelle modalità e nei termini individuati dalla Giunta Comunale.
CAPO IV DISCIPLINA DEL PATROCINIO
Art. 15 Concessione del Patrocinio
1. Il Patrocinio del Comune di Padova è unico ed è concesso dal/dalla Sindaco/a. L'iniziativa può essere realizzata nel territorio comunale o al di fuori di esso purché persegua le finalità di cui all'art. 3, comma 1, lett. g).
2. Il Patrocinio non dà luogo all'automatica concessione di ulteriori benefici, ferma restando la disciplina speciale in materia di riduzione tributaria prevista dalla normativa di settore. Qualora al Patrocinio si aggiunga anche la richiesta di concessione di contributi e/o altri vantaggi economici, si applicheranno le relative disposizioni e procedure del presente Regolamento.
3. La struttura organizzativa competente al rilascio del Patrocinio è il Settore Gabinetto del/della Sindaco/a, che, se necessario, acquisisce il parere dell'Assessore/a competente per materia.
Art. 16
Presentazione della domanda di Patrocinio
1. La domanda di concessione di Patrocinio, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, deve essere presentata mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Padova. Essa deve contenere una breve illustrazione del tipo di iniziativa che si vuole organizzare, la data di realizzazione, le finalità prefissate e deve essere inviata almeno 30 giorni prima dell'iniziativa.
2. La risposta all'interessato verrà fornita entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda; qualora il procedimento preveda la comunicazione alla Giunta mediante informativa, da tale data decorre il predetto termine.
3. Nel caso in cui la domanda di Patrocinio pervenga direttamente all'Assessorato o al Settore comunale competente per materia, la stessa deve essere trasmessa tempestivamente al Settore Gabinetto del/della Sindaco/a, corredata dal parere dell'Assessore/a. In quest'ultimo caso, il termine di 30 giorni sopraindicato decorre dalla data di trasmissione della domanda e del relativo parere al Settore Gabinetto del/della Sindaco/a.
Art. 17
Materiale pubblicitario e revoca
1.Tutto il materiale pubblicitario, anche online, deve riportare la seguente dicitura "Con il Patrocinio del Comune di Padova", unitamente allo Stemma del Comune. Qualora l'iniziativa goda anche della collaborazione di un Assessorato, la dicitura sul materiale pubblicitario dovrà essere la seguente: "Con il Patrocinio del Comune di Padova e la collaborazione dell'Assessorato ...".
2. Costituisce motivo di mancata concessione o di revoca del Patrocinio, quanto disposto ai commi 3 e 4 dell'art. 22 del presente regolamento.
CAPO V
CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
Art. 18
Concessione dei contributi in via ordinaria e straordinaria
1. Di norma i contributi sono concessi preventivamente all'attività svolta e liquidati dopo la rendicontazione, di cui al successivo art. 19, nei tempi e modi previsti dall'art. 20 del presente regolamento.
2. Se richiesto dal beneficiario con istanza motivata, il/la Dirigente del Settore competente può concedere un acconto, fino a un massimo del 50% del contributo, nei casi in cui si renda necessario per consentire l'avvio dell'iniziativa o dell'attività.
3. Ove non diversamente stabilito dalla Giunta Comunale, l’ammontare del contributo non può superare l’80% delle uscite rendicontate per lo svolgimento dell’attività o dell’iniziativa ammessa a finanziamento, come predeterminato nell’atto di concessione del contributo, e comunque nel limite del 100% del disavanzo tra le entrate e le uscite, qualora inferiore.
4. Il limite dell'80% indicato nel comma precedente può essere superato:
a) in casi di particolare interesse o di alta valenza sociale, culturale, civica con provvedimento motivato della Giunta Comunale;
b) se previsto dalla convenzione di cui all'art. 12 del presente regolamento.
Art. 19 Rendicontazione dei contributi
1. Per la rendicontazione dei contributi di cui all'art. 3, lettere a), b), d), e) e f) del presente regolamento, ai fini della liquidazione, i beneficiari dovranno presentare:
a) per i contributi in via ordinaria a sostegno dell'attività complessiva:
• breve relazione dell'attività complessiva;
• rendiconto consuntivo dell'esercizio;
b) per i contributi in via ordinaria e in via straordinaria per specifiche iniziative:
• breve relazione dell'iniziativa;
• rendiconto consuntivo dell'iniziativa, distinguendo tutte le singole voci di entrata e di uscita e disavanzo;
• idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta e delle entrate conseguite, di cui gli originali dovranno essere conservati per ogni eventuale verifica, anche a campione.
2. Le spese e le entrate dovranno essere veritiere e pertinenti con quanto preventivato nella domanda di contributo. Saranno considerate solo le spese funzionali alla realizzazione dell'iniziativa, con esclusione - a titolo esemplificativo e non esaustivo - delle spese di lusso o voluttuarie e dei beni durevoli, salvo che questi ultimi, al termine dell'iniziativa, vengano riconosciuti di interesse e siano acquisiti dall'Amministrazione Comunale. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, potrà definire le tipologie di spesa non ammesse a contributo, nel rispetto di quanto in precedenza definito all'interno dello specifico avviso.
3. La documentazione di cui al primo comma deve essere presentata entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del contributo, o entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio o della iniziativa, salvo la possibilità di chiedere proroga motivata.
Art. 20
Liquidazione dei contributi economici
1. I contributi di cui all'art. 3 lett. a), b), d), e) e f) del presente regolamento, sono liquidati con provvedimento del/della Dirigente del Settore competente entro i 90 giorni successivi alla presentazione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 19, comma 1.
2. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa fiscale vigente.
3. Qualora il Comune risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti del beneficiario, provvede alla compensazione automatica decurtando la somma dovuta dall'importo del contributo; laddove sia presente una situazione debitoria particolarmente significativa, nessun contributo potrà essere erogato al beneficiario, finché non verrà preventivamente concertato e sottoscritto con il Settore competente un piano di rientro rateale dal debito.
Art. 21
Ulteriori obblighi dei beneficiari
1. In ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007, in materia di antiriciclaggio, la concessione di contributi e altri vantaggi economici è subordinata alla previa presentazione di apposita autocertificazione, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., in cui il legale rappresentante dichiari di aver adempiuto agli obblighi che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a contributi, erogazioni ed altri vantaggi ricevuti da terzi per le attività svolte.
2.I beneficiari hanno l'obbligo:
a) di utilizzare i contributi e gli altri vantaggi economici esclusivamente per le attività e iniziative per cui sono stati concessi;
b) di comunicare tempestivamente al Settore competente del Comune eventuali modifiche parziali dell'iniziativa;
c) di pubblicizzare la concessione dei contributi e degli altri vantaggi economici da parte del Comune per le attività e lo svolgimento delle iniziative. Tutto il materiale pubblicitario, anche online, deve recare la seguente dicitura: "con il contributo del Comune di Padova", unitamente allo Stemma comunale.
3. Il pagamento dei tributi comunali è in ogni caso a carico dei beneficiari.
Art. 22
Mancata concessione e revoca dei benefici
1. Il/La Dirigente del Settore competente su indicazione del/della Responsabile del Procedimento e previa informativa alla Giunta Comunale, procede alla revoca del contributo:
a) per i contributi in via ordinaria a sostegno dell'attività, in caso di mancata presentazione della relazione dell'attività complessiva e del rendiconto consuntivo dell'esercizio, nei termini previsti dall'art. 19, comma 3 del presente regolamento;
b) per i contributi in via ordinaria e in via straordinaria per specifica iniziativa, qualora:
• i beneficiari non presentino breve relazione della iniziativa e rendiconto delle entrate e delle uscite, distinte per voci, con allegata la documentazione giustificativa, nei termini previsti dall'art. 19, comma 3 del presente regolamento;
• l'iniziativa non sia stata realizzata o non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione, salvo cause di forza maggiore e salvo diversa disciplina in sede di stipula delle convenzioni di cui all'art. 12 del presente regolamento. Per le iniziative non realizzate e non rinviabili per causa di forza maggiore l'Amministrazione può concedere un contributo che copra le spese sostenute fino ad un massimo del 50%;
• il programma della iniziativa sia stato modificato in maniera sostanziale senza averne ottenuto prima l'autorizzazione del Comune.
e) per la concessione di utilizzo di beni o altri vantaggi economici, qualora:
• l'attività o iniziativa svolta sia gravemente in contrasto con le finalità previste nell'atto di con- cessione;
• non siano state eseguite le prestazioni previste da un eventuale accordo tra Comune e beneficia- rio;
• vi siano ragioni improrogabili di interesse pubblico.
2. Il provvedimento di eui al eomma 1, non appena divenuto eseeutivo, viene eomunieato tempestivamente per iseritto al soggetto riehiedente.
3. Costituisce motivo di mancata concessione o di revoca dei benefici, la condanna con sentenza definitiva, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii (Codice dei Contratti Pubblici), nei confronti del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, in base allo Statuto.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 comma 3, costituisce motivo di mancata concessione o di revoca dei benefici per il soggetto che risulti avere un debito liquido ed esigibile e sia stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse, tributi e canoni abbia ricevuto invano la notificazione di riscossione coattiva di somme iscritte a ruolo per: violazione accertata e contestata per affissioni abusive, pubblicità abusiva, occupazione suolo pubblico abusiva, pagamento di sale o spazi dati in concessione, pagamenti delle affissioni, risarcimento per danneggiamento di immobili pubblici, somme dovute per l'occupazione di immobili pubblici. Comporta, altresì, gli effetti del precedente periodo, l'utilizzo non autorizzato dello Stemma del Comune di Padova o la sospensione dal registro comunale delle associazioni fino al termine indicato dal provvedimento di sospensione a cura del Dirigente competente.
5. Costituiscono ulteriori motivi di revoca dei contributi e altri vantaggi economici, i casi previsti all'art. 24, comma 3 del presente regolamento.
6. Nel caso di revoca del contributo, il Settore competente provvederà agli adempimenti necessari al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.
7. Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione.
Art. 23 Riduzione del contributo
1. Il/La Dirigente del Settore competente, dopo aver ricevuto comunicazione e aver prestato assenso in forma scritta alle modifiche avvenute, sentito il/la Responsabile del Procedimento, può procedere alla riduzione del contributo concesso in proporzione all'attività svolta, nei casi in cui:
a) l' iniziativa sia stata realizzata in misura parziale o differente;
b) risulti parzialmente errata o insufficiente la rendicontazione;
c) i costi reali risultino inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato.
CAPO VI
PUBBLICAZIONE, TRASPARENZA E NORME FINALI
Art. 24
Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario
1. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti internet, o analoghi portali digitali, le informazioni sui contributi e vantaggi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente, qualora siano pari o superiori a diecimila euro, in ottemperanza all'art. 1, commi 125 e seguenti della L. n. 124/2017, come sostituito dall'art. 35 del D. L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019 e ss. mm.ii.
2. L'inosservanza degli obblighi citati al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione pari all'1% degli importi ricevuti (con importo minimo fissato in duemila euro), nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 125 ter della legge n. 124/2017, come modificato dall'art. 35 del D. L. n. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019 e ss. mm.ii., dal 1 gennaio 2020.
3. Il mancato adempimento nei termini di legge degli obblighi di cui al comma precedente comporta altresì la revoca e restituzione integrale del beneficio erogato.
Art. 25
Trasparenza
1. Per importi superiori a mille euro, gli atti di concessione del contributo e/o di altro vantaggio economico vengono pubblicati, a norma degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii., sul sito istituzionale del Comune di Padova nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo modalità di facile consultazione, indicando:
a) il nome dell'impresa o dell'ente ed i relativi dati fiscali;
b) l'importo del contributo o del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio ed il responsabile del procedimento;
e) la motivazione e le modalità eseguite per l'individuazione del beneficiario;
f) il link dell'iniziativa selezionata ed il curriculum del soggetto incaricato.
2. La pubblicazione, ai sensi dell'art. 26 sopracitato, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e autorizzazioni di importo complessivo superiore a mille euro - nel corso dell'anno solare - al medesimo beneficiario.
Art. 26
Responsabile del Procedimento amministrativo
1. Ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 ss. mm. ii., il/la Dirigente individua il/la Responsabile del procedimento dell'istruttoria e di ogni altro adempimento previsto dal procedimento.
2. L'Ufficio del Settore competente ed il nominativo del/della Responsabile dovranno essere comuni- cati a chiunque ne abbia interesse, nonché ai soggetti richiedenti.
Art. 27 Controlli
1. I Settori competenti alla concessione dei benefici provvedono ad effettuare verifiche a campione del rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento, comunicandone l'esito alla struttura competente in materia di Polizia amministrativa, per l'erogazione delle sanzioni previste.
2. L'Ufficio comunale del Settore competente per materia provvederà ad effettuare a campione presso il Casellario Giudiziale, in misura non inferiore al 5% delle dichiarazioni, le verifiche inerenti i soggetti richiedenti sulle dichiarazioni prodotte mediante autocertificazione resa a norma di legge.
Art. 28
1. Il presente Regolamento non si applica:
Esclusioni
a) ai contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione;
b) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
c) ai contributi economici ad associazioni o enti per gli interventi urgenti di solidarietà, in caso di calamità o di stato di emergenza dichiarato;
d) nei casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre normative specifiche.
e) alle concessioni onerose annuali o pluriennali di immobili di proprietà del Comune a soggetti operanti senza scopo di lucro per l'utilizzo quale sede.
2. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.
3. Il presente regolamento non si applica per la disciplina delle convenzioni di cui alla normativa speciale contenuta nell'art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017 ss. mm.ii.
Art. 29
Norme finali e transitorie
1. Al fine di agevolare l'iter del procedimento, è consentito pubblicare avvisi o notizie per la concessione di contributi anche in assenza degli stanziamenti di bilancio, purché sia precisato che l'assegnazione avverrà subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie e nei limiti delle stesse.
2. Il presente regolamento si applica, limitatamente a tale fase del procedimento, ai provvedimenti di liquidazione dei contributi in xxxxx xxx'xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx regolamento.
3. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta l'abrogazione del Titolo III del regolamento del Registro comunale delle Associazioni, del Regolamento sulla eoneessione della sala riunioni dei Consigli di Quartiere, approvato eon deliberazione eonsiliare n. 159 del 16.2.1979 e modifieato eon deliberazione eonsiliare n. 358 del 13.3.1981, nonché di ogni norma incompatibile con la presente disciplina.
4. La quantificazione dei vantaggi economici, a cura del Settore competente, dovrà essere registrata in bilancio in conformità alle regole della contabilità pubblica.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.
Art. 30
Pubblicità del regolamento
1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Padova, nella sezione "Amministrazione Trasparente".
Art. 31 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2021.