CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DOCUMENTI
CISAPUNI
Anno XIX- Gennaio 2009 - PERIODICO DI INFORMAZIONE SINDACALE - POLITICA - CULTURALE
Federazione SNALS Università CISAPUNI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO PER IL QUADRIENNIO 2006-2009
XXXXX E SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2006-09
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FIRMATO IL CCNL 2006 - 2009
I Biennio Economico 2006/2007
Colleghi,
in data 16 ottobre 2008 presso l’ARAN è stato sottoscritto in xxx xxxxxxxx- xx il CCNL articolato nella veste di Testo Unico del Comparto Università.
La sottoscrizione è avvenuta a seguito di un iter complesso che ha regi- strato momenti di tensione in sede di negoziato e che ha visto sempre pre- senti, quali attori indiretti, la Funzione Pubblica ed il Ministero dell’Econo- mia e delle Finanze.
Registriamo una parziale soddisfazione, tenuto conto delle riserve da noi espresse mediante dichiarazione a verbale che alleghiamo.
La realizzazione di questa pubblicazione si è avvalsa del fattivo con- tributo del collega Xxxxxxxxxx Xxxxxx della nostra sede di Trieste che ha
curato le note che troverete all’interno del CCNL e che chiariscono molto bene i riferimenti normativi di volta in volta indicati.
II di copertina
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CCNL DEL PERSONALE APPARTENENTE AL COMPARTO UNIVERSITA’ QUADRIENNIO GIURIDICO 2006-2009
PRIMO E SECONDO BIENNIO ECONOMICO
INDICE GENERALE DEGLI ARTICOLI
PREMESSA
pagina
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – Obiettivo, campo di applicazione e durata del presente CCNL ART. 2 – Decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
TITOLO II – RELAZIONI SINDACALI
ART. 3 – Obiettivi e strumenti
ART. 4 – Contrattazione collettiva integrativa
ART. 5 – Tempi e procedure per la stipula o il rinnovo del C.C.I. ART. 6 – Informazione
ART. 7 – Concertazione ART. 8 – Consultazione
ART. 9 – Composizione delle delegazioni
ART. 10 - Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro ART. 11 – Clausole di raffreddamento
ART. 12 – Interpretazione autentica dei contratti ART. 13 – Contributi sindacali
ART. 14 - Pari opportunità ART. 15 – Diritti sindacali ART. 16 – Diritto di assemblea
ART. 17 – Trattenute per scioperi brevi
ART. 18 - Sistema di valutazione dei dipendenti in distacco o aspettativa per motivi sindacali
TITOLO III – RAPPORTO DI LAVORO
ART. 19 – Contratto individuale di lavoro ART. 20 – Periodo di prova
ART. 21 - Rapporto di lavoro a tempo parziale ART. 22 - Assunzioni a tempo determinato ART .23 - Telelavoro
ART. 24 - Mansioni del lavoratore ART. 25 - Orario di lavoro
ART. 26 - Lavoro notturno ART. 27 - Conto ore individuale
ART. 28 - Ferie, festività del santo patrono e recupero festività soppresse ART. 29 – Riposo settimanale
ART. 30 - Permessi retribuiti
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ART. 31 - Congedi parentali
ART. 32 - Congedi per motivi di famiglia, di studio e di formazione ART. 33 - Congedi per motivi di servizio all’estero del coniuge.
ART. 34 – Permessi brevi
ART. 35– Assenze per malattia ART. 36 – Altre assenze
ART. 37 – Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio ART. 38 – Norme comuni sulle aspettative
ART. 39 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio ART. 40 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
TITOLO IV - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 41 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro ART. 42 - Obblighi delle parti
ART. 43 - Recesso con preavviso
TITOLO V - NORME DISCIPLINARI
ART. 44 - Obblighi del dipendente
ART. 45 - Sanzioni e procedure disciplinari ART. 46 - Codice disciplinare
ART. 47 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale ART. 48 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
ART. 49 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
ART. 50 - Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTICOLARE INTERESSE
ART. 51 – Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing ART. 52 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ART. 53 – Osservatorio nazionale paritetico della sicurezza ART. 54 - Formazione professionale
ART. 55 - Ente bilaterale per la formazione ART. 56 – Reperibilita’
ART. 57 - Trasferimenti
ART. 58 – Semplificazione amministrativa e tutela della privacy
ART. 59 – Patrocinio legale del dipendente per fatti commessi nell’espletamento dei compiti di ufficio ART. 60 - Mense e servizi sociali
ART. 61 – Copertura assicurativa
ART. 62 – Valutazione dell’anzianità di servizio ART. 63 - Arbitrato e conciliazione
TITOLO VII – DISPOSIZIONI PARTICOLARI
ART.64 – Personale che opera presso le AOU ART.65 – Progressioni orizzontali e verticali
ART.66 – Aziende ospedaliere integrate con l’Università ART.67 – Docenti incaricati esterni
ART.68 – Collaboratori esperti linguistici
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ART.69 – Assistenti ex ISEF ART.70 - Sequenza contrattuale
TITOLO VIII – PERSONALE INQUADRATO NELLA CATEGORIA EP
ART.71 – Categoria EP ART.72 – Orario di lavoro
ART.73 – Formazione e aggiornamento ART.74 – Attività di ricerca e di studio
ART.75 – Conferimento e revoca di incarichi al personale della categoria EP ART.76 – Retribuzione di posizione e di risultato
TITOLO IX – SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
ART.77 – Obiettivi
ART.78 – Il sistema di classificazione del personale
ART.79 – Progressione economica all’interno della categoria ART.80 – Progressione verticale nel sistema di classificazione ART.81 – Sistema di valutazione
ART.82 – Criteri di selezione ai fini della progressione economica interna alla categoria
TITOLO X – TRATTAMENTO ECONOMICO
ART.83 – Struttura della retribuzione
ART.84 – Incrementi tabellari ed effetti dei nuovi stipendi ART.85 – Indennità di Ateneo
ART.86 – Lavoro straordinario
ART.87 - Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva individuale ART.88 – Utilizzo del Fondo per le progressioni economiche e per la produttività
ART.89 – Collegamento tra produttività e incentivi
ART.90 – Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale EP ART.91 – Indennità di responsabilità
ART.92 – Indennità di rischio da radiazioni
TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI
ART.93 – Normativa vigente e disapplicazioni ART.94 – Previdenza complementare
TABELLA A TABELLA B
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2008-09
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PREMESSA
Il presente CCNL contiene l’accordo per il qua- driennio normativo 2006-2009 e le disposizioni di ca- rattere economico per il biennio 2006-2007. Esso riordina e presenta in modo sistematico ed unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibi- li a contratti, accordi o interpretazioni autentiche fin qui intervenuti tra l’ARaN e le Organizzazioni sinda- cali di comparto. Tuttavia, dette norme non sempre sono citate esplicitamente nel presente contratto o perché assorbite o perché superate da disposizioni successive.
Sono qui riunificati i seguenti testi contrattuali:
– CCNL quadriennio 1994-1997 e I biennio econo- mico 1994-1995, firmato il 21.5.1996;
– CCNL II biennio economico 1996-1997, firmato il 5.9.1996;
– CCNL quadriennio 1998-2001 e I biennio econo- mico 1998-1999, firmato il 9.8.2000;
– CCNL II biennio economico 2000-2001, firmato il 13.5.2003
– CCNL quadriennio 2002-2005 e I biennio econo- mico 2002-2003, firmato il 27.1.2005;
– CCNL II biennio economico 2004-2005, firmato il 28.03.2006;
– Interpretazione autentica degli artt. 59, c. 1, e 56 del CCNL 1998-2001, firmata il 13.01.2005;
– Interpretazione autentica dell’art.63, del CCNL 9.8.2000, firmata il 15.11.2006
– Interpretazione autentica dell’art. 74, del CCNL 9.8.2000, firmata il 22.05.2003;
– Interpretazione autentica dell’art. 74, comma 4, del CCNL 9.8.2000, firmata il 22.05.2003;
– Accordo successivo relativo all’art. 19 del CCNL 1994-97, firmato il 23.04.97;
– Accordo successivo relativo all’art. 51 del CCNL 1998-2001, firmato il 9.10.2001.
I predetti contratti e accordi sono entrati in vigore il giorno della firma, salvo particolari decorrenze indicate da singoli articoli e cessano di avere ogni efficacia dal giorno della firma definitiva del presente CCNL 2006/2009, fatte salve la validità e l’efficacia dei con- nessi contratti integrativi.
Le disposizioni contrattuali che seguono, pertanto, ri- portano tutte le norme di fonte negoziale vigenti, sia che si tratti di nuove che di precedenti, queste ultime modi- ficate o meno.
Sotto la titolazione di ciascun articolo sono riportate, tra parentesi, le precedenti fonti negoziali da cui discen- de la disposizione contrattuale.
Nel presente testo contrattuale sono stati aggiornati tutti i riferimenti al d.lgs. n.29/1993, contenuti in prece- denti accordi contrattuali, ai corrispondenti articoli del d.lgs. n.165/20011.
La presente premessa fa parte integrante del CCNL qui sottoscritto dalle parti.
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
OBIETTIVO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DEL PRESENTE CCNL
(Art.1 del CCNL 9.8.2000)
1. Il presente CCNL intende porsi in linea di coeren- za e di sostegno rispetto ai processi di innovazione, ri- forma e valorizzazione delle risorse umane e delle pro- fessionalità, in corso nelle amministrazioni del com- parto.
2. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto a tempo sia indeterminato sia determinato, esclusi i dirigenti, appartenente al comparto delle Uni- versità e delle altre istituzioni, compreso il personale delle Aziende ospedaliere universitarie, di seguito tutte definite “Amministrazioni” nel testo del presente CCNL, di cui all’articolo 12 del CCNQ per la definizio- ne dei comparti di contrattazione, sottoscritto l’11 giu- gno 20072.
3. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2009 per la parte normativa, ed è va- lido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
ART. 2
DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO (Art. 2 del CCNL 9.8.2000)
1. Gli effetti decorrono dal giorno della sottoscrizio- ne, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sotto- scrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n. 165/20013. Gli isti- tuti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati entro trenta gior- ni dalla predetta data di stipulazione, fermo restando quanto previsto dall’art.48, comma 3, del d.lgs. n.165/2001.
2. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova taci- tamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata. In caso di di- sdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contrat- to collettivo.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corri- sposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura contrattuale di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislati- vo n.165/2001.
SPAZIO
4. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costitui- to dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel biennio in questione, se- condo quanto previsto dall’accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 19934.
(1) Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
y
APERTO
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5. In deroga al comma 2, il presente CCNL scade, per la parte economica, il 31 dicembre 2007, senza necessi- tà di disdetta. Le piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro 30 giorni dalla stipula del presente CCNL.
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(2) CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009 dell’11.6.2007 Art. 12 - Comparto del personale delle Università
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all’art. 2, comma 1, lettera L) comprende - ad eccezione dei professori e ricerca- tori - il personale dipendente dalle seguenti amministrazioni (ivi incluso quello di cui all’art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165):
- università, istituzioni universitarie e le aziende ospedaliere universitarie di cui alla lettera a) dell’art. 2 del decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517;
- Istituto universitario di scienze motorie (IUSM) di Roma.
(3) Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Art. 47 - Procedimento di contrattazione collettiva
(Art. 51 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 18 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall’art. 4 deld.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall’art. 14, comma 1 del d.lgs. n. 387 del 1998; Art. 44.
comma 6 del d.lgs. n. 80 del 1998)
1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell’ARAN. Gli atti di indirizzo delleamministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le suevalutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compa- tibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.
2. L’ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.
3. Raggiunta l’ipotesi di accordo, l’ARAN acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul testo con-
trattuale e sugli, oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioniinteressate. Il comi- tato di settore esprime, con gli effetti di cui all’articolo 41, comma 1, il proprio parere entrocinque giorni dalla comunicazione del- l’ARAN. Per le amministrazioni di cui all’articolo 41, comma 2, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Per le amministrazioni di cui all’articolo 41, com- ma 3, l’esame delle ipotesi diaccordo è effettuato dal competente comitato di settore e dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprimeattraverso il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di divergenza nella va- lutazione degli oneri e ove il comitato di settore disponga comunque per l’ulteriore corso dell’accordo, resta in ogni caso escluso qual- siasi concorso dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni sulle quali il Governo ha formulato osservazioni.
4. Acquisito il parere favorevole sull’ipotesi di accordo, il giorno successivo l’ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrat- tuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all’arti- colo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazionied integrazioni. La Corte dei conti certifica l’attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e può acquisire a tal fine elementi istrutto- ri e valutazioni da tre espertidesignati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi delle amministrazioni del- le regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città. Gli esperti sono no- minati prima che l’ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.
5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L’esito della certificazione viene comunicatodalla Corte all’ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il Presidente dell’ARANsottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
6. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definiti- va dell’ipotesi di accordo. Il Presidente dell’ARAN, sentito il Comitato di settore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, provve- de alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi diaccordo adeguando i costi contrattuali ai fini della certi- ficazione. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel
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caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l’ipotesi può essere sottoscritta definitivamente fer- ma restandol’inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.
7. L’ipotesi di accordo è trasmessa dall’ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settoreed al Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere del Comitato disettore e del Consiglio dei Ministri si intende reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione tecnica da parte dell’ARAN. La proce- dura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell’esame dell’ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, il pre- detto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di setto- re o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L’ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entroi successivi sette giorni. La de- liberazione del Consiglio dei Ministri deve essere comunque essere adottata entrootto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all’ARAN, fatta salval’autonomia negoziale delle parti in ordine ad un’eventuale modifica del- le clausole contrattuali. In ogni caso icontratti per i quali non si sia conclusa la procedura di certificazione divengono efficaci trascor- so il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo. Resta escluso comunque dall’applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell’ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all’articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 delpresente articolo.
7bis. Tutti i termini indicati dal presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative.
8. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all’articolo 40, commi 2 e 3, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repub- blica italiana.
Art. 48 - Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica
(Art. 52 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituto prima dall’art. 19 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall’art. 5 del d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall’art. 14, commi da 2 a 4 del d.lgs. n. 387 del 1998)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all’articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n.468 e successive modificazioni e inte- grazioni, l’onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a caricodel bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nel- la legge finanziaria ai sensi dell’articolo 11 della legge5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle ammini- strazioni delloStato di cui all’articolo 40, comma 3.
2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1.
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l’indicazionedella copertura complessiva per l’intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l’efficacia tem- porale del contratto ovvero di sospenderne l’esecuzione parziale o totale incaso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione dell’ammontare complessivo. In esitoalla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazioneeconomica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le som- me destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzio- ne per il personale dell’amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli en- ti infavore dei quali sia previsto l’apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle am- ministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l’autorizzazionedi spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entratedei bilanci delle am- ministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio aisensi dell’articolo 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non siaprevisto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del D.Lgs 30 luglio 1999, n. 286.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubblicheamministrazioni, utilizzando, per cia- scun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Cortedei conti può avvalersi, oltre che dei servizi di controllo in- terno o nuclei di valutazione, di esperti designati a suarichiesta da amministrazioni ed enti pubblici.
(4)Accordo del 23.7.1993
Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro esul sostegno al si- stema produttivo
Indennità di vacanza contrattuale - Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del Ccnl, ai la- voratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ov- vero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.
L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigen- ti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50∞% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
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TITOLO II – RELAZIONI SINDACALI
ART. 3 OBIETTIVI E STRUMENTI
(Art.3 del CCNL 9.8.2000)
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto del- la distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle ammi- nistrazioni e dei sindacati, è strutturato in modo coeren- te con l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipen- denti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l’esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’attività e dei servizi istituzionali.
2. La condivisione dell’obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei comporta- menti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti, per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti so- ciali.
3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di rela- zioni sindacali, oltre che a livello nazionale, si articola nei seguenti modelli relazionali, a livello di singola Am- ministrazione:
- contrattazione collettiva integrativa, tra i soggetti e sulle materie, i tempi e le modalità indicate dal presente contratto;
- informazione preventiva
- informazione successiva
- concertazione;
-consultazione;
-interpretazione autentica dei contratti collettivi.
ART. 4 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
INTEGRATIVA
(Art.4 del CCNL 9.8.2000)
1. Le Amministrazioni attivano, ai sensi degli artt. 40 e 40 bis del d.lgs. n. 165/20015, autonomi livelli di con- trattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli indicati dalle richiamate disposizioni legislative, nonché dal successivo art. 48 del medesimo decreto legislativo.
2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle seguenti materie:
a) i criteri per la ripartizione delle risorse indicate nell’articolo 87 per le finalità e secondo la disciplina di cui all’articolo 88.
b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazio- ne del personale, in relazione ad obiettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio, con riferi- mento alla ripartizione delle risorse destinate ad incenti- vazione tra i diversi obiettivi e programmi, nonchè alla scelta dei dipendenti da adibire ad eventuali programmi
specifici. Preliminarmente alla fase di contrattazione, i soggetti sindacali di cui all’art. 9 ricevono un atto rico- gnitivo dei rapporti di lavoro dipendente, delle collabo- razioni, delle forme contrattuali flessibili comunque de- nominate in corso nelle strutture in cui le Amministra- zioni si articolano, anche se dotate di autonomia, e di eventuali esternalizzazioni. Delle varie forme di occupa- zione viene rilevato e comunicato il termine eventual- mente previsto, l’area e la categoria cui sono riconduci- bili i compiti affidati, nonché le risorse complessivamen- te e analiticamente impegnate;
c) i criteri generali per la selezione ai fini delle pro- gressioni economiche all’interno di ciascuna categoria, secondo quanto previsto dall’articolo 82, comma 1;
d) i criteri generali per la corresponsione dei compen- si, con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovve- ro comportanti esposizioni a rischio, nonché a prestazio- ni finanziate da apposite disposizioni di legge;
e) le linee di indirizzo e la programmazione generale per i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del perso- nale, anche in relazione con quanto previsto dall’art. 54 del presente CCNL;
f) Le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interven- ti rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalle disposizioni vi- genti;
g) le linee di indirizzo e i criteri per l’attuazione de- gli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipen- denti disabili, nonché i criteri generali per l’applicazione della normativa in materia;
h) le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alle professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
i) i criteri generali per le politiche dell’orario di lavo-
ro;
j) le modalità e verifiche per l’attuazione della ridu- zione dell’orario di lavoro, ad integrazione e nel quadro delle disposizioni contenute nel presente CCNL;
k) i criteri generali per la ripartizione delle risorse di cui all’art. 86 tra le strutture individuate dai singoli ordi- namenti;
l) i criteri generali per la determinazione delle priori- tà nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
m) i criteri generali per la istituzione e gestione delle attività socio – assistenziali per il personale, nel rispetto dell’art. 11 della legge n. 300/19706;
n) le forme di copertura assicurativa del personale e dell’uso delle attrezzature utilizzate nel telelavoro;
o) le iniziative per l’attuazione delle disposizioni vi- genti in materia di pari opportunità, ivi comprese le pro- poste di azioni positive;
p) i criteri generali in materia di indennità di re- sponsabilità, secondo quanto previsto dall’art. 91, comma 2;
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sindacali
q) utilizzo della quota riservata al fondo derivante da attività in conto terzi o da programmi comunitari;
r) criteri generali per la mobilità d’ufficio in caso di trasferimento in Sedi diverse;
3. Fermo restando il principio dell’autonomia nego- ziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali im- prontato ai criteri di comportamento richiamati nel pre- cedente articolo 3, comma 1, decorsi sessanta giorni dal- l’inizio effettivo delle trattative, eventualmente proroga- bili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulterio- ri trenta giorni, le parti riassumono le rispettive preroga- tive e libertà di iniziativa e decisione, relativamente alla materia di cui al comma 2, lettera i) – fatto salvo quanto previsto dall’art. 25, comma 4 – nonché relativamente alle materie non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presen- te CCNL.
4. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e non possono comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e plurienna- le di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi so- no nulle e non possono essere applicate.
5. In ogni azienda ospedaliera, comunque denomina- ta, di tipo a) di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 517/19997 esistente presso le Università, si svolge la contrattazione integrativa sulle stesse materie previste dal presente articolo. Le delegazioni trattanti sono quel- le previste dal successivo art. 9. Nelle aziende ospedalie- re, comunque denominate, di tipo b) di cui all’art. 2, comma 2 del medesimo d.lgs. n. 517/1999, la delegazio- ne sindacale, per il personale del comparto Università, è quella di cui al successivo art.9. Potranno essere previ- ste, attraverso accordi di reciprocità tra i medesimi sog- getti di cui al successivo art. 9 e quelli previsti nel com- parto sanità, norme di raccordo per quanto attiene la composizione di parte pubblica e sindacale.
ART. 5
TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULA O IL RINNOVO DEL C.C.I.
(Art. 3 del CCNL 27.01.2005)
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata qua- driennale o comunque fino all’entrata in vigore del CCNL quadriennale successivo al presente. Essi si rife- riscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livel- lo da trattarsi in un’unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodi- che, quali le materie di cui all’art. 4, comma 2, lettere a),
b) e d).
2. L’Amministrazione provvede a costituire la dele- gazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla da- ta di stipulazione del presente CCNL ed a convocare la
delegazione sindacale di cui all’art. 9 per l’avvio del ne- goziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. La contrattazione integrativa si svolge alle condi- zioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del d.lgs.165/20018. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell’art. 48, comma 6, del d.lgs. 165/2001. A tal fine l’ipotesi di contratto collettivo inte- grativo definito dalla delegazione trattante è inviata al collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale orga- no non sia previsto, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno entro 5 gg., corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 gg. senza rilievi, l’organo di governo dell’Amministra- zione autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. In ca- so di rilievi, la trattativa deve essere ripresa entro 15 giorni.
4. I contratti collettivi integrativi conterranno appo- site clausole circa tempi, modalità e procedure di verifi- ca della loro attuazione. I contratti collettivi integrativi in vigore conservano la loro efficacia giuridica ed eco- nomica fino alla stipulazione dei successivi contratti col- lettivi integrativi.
5. Le Amministrazioni sono tenute a trasmettere al- l’A.RA.N., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il te- sto contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumen- ti annuali e pluriennali di bilancio
ART. 6 INFORMAZIONE
(Art.6 del CCNL 09.08.2000)
1. L’informazione si propone di xxxxxx sulla traspa- renza decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli, i comportamenti delle parti.
2. Ciascuna Amministrazione fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all’art. 9 in materia di ambien- te di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
3. Le Amministrazioni sono tenute a fornire un’infor- mazione preventiva, facendo pervenire tempestivamente la documentazione necessaria sulle seguenti materie:
a) regolamenti d’Ateneo concernenti il personale del comparto, e loro eventuali modifiche;
b) articolazione dell’orario di lavoro e di servizio, an- che nelle singole strutture;
c) verifica periodica della produttività delle strutture;
d) stato dell’occupazione, criteri per la determinazio- ne delle dotazioni organiche e provvedimenti di varia- zione dell’organico;
e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobilità, di innovazione e di spe- rimentazione gestionale;
f) criteri generali inerenti l’organizzazione del lavo- ro, e le sue modifiche;
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sindacali
g) criteri generali per l’attribuzione degli incarichi per particolari responsabilità o funzioni alle categorie D e EP, di cui agli articoli 75 e 91 comma 3, e loro valuta- zione periodica;
h) criteri generali del sistema di valutazione di cui al- l’articolo 81;
i) modalità di realizzazione dei progetti di telelavoro e ambito delle professionalità da impiegare negli stessi progetti;
j) voci di bilancio preventivo d’Ateneo relative al personale, comprese variazioni di bilancio;
k) comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 57, com- ma 1;
l) criteri generali per lo svolgimento delle procedure selettive ai fini della progressione verticale di cui all’art. 80, comma 3;
m) modalità e criteri di composizione del comitato di cui all’art. 81, comma 3;
n) criteri per la scelta dei dipendenti cui attribuire le posizioni e funzioni di cui all’art. 91, comma 1;
o) modalità di attuazione delle misure di cui all’art. 14, comma 3;
p) informazione su qualsiasi tipo di emolumento ero- gato al personale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 45, comma 1, del d.lgs. n.165/20019.
4. Nelle seguenti materie l’informazione è successi- va, con frequenza almeno annuale, ed ha per oggetto i criteri e le linee generali circa gli atti di gestione adotta- ti e i relativi risultati:
a) attuazione dei programmi di formazione del perso- nale;
b) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, in relazione a quanto previsto in particolare dal d. lgs. n. 81/200810.
c) andamento generale della mobilità del personale;
d) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e re- lative prestazioni;
e) distribuzione complessiva delle risorse per la pro- duttività e il miglioramento dei servizi, ai sensi degli ar- ticoli 87 e 88;
f) funzionamento dei servizi sociali.
g) materie oggetto di informazione preventiva;
h) stato di attuazione dei contratti integrativi;
i) nominativi del personale utilizzato in attività e pro- getti retribuito con finanziamenti provenienti dalle me- desime attività e progetti o con risorse della contrattazio- ne integrativa.
5. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall’Amministrazione consenta la raccolta e l’utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavora- tive dei singoli dipendenti, le Amministrazioni provve- dono ad una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore secondo la normativa vi- gente.
6. Non è oggetto di riservatezza l’informazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 9 sui principi e criteri di erogazione dei trattamenti accessori.
ART. 7 CONCERTAZIONE
(Art. 7 del CCNL 09.08.2000)
1. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all’art. 9, ri- cevuta l’informazione, può attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione. In particolare, la concertazione si effettua sui criteri generali per la disciplina nelle se- guenti materie:
a) articolazione dell’orario di servizio;
b) conferimento degli incarichi di cui all’art. 6, com- ma 3, lettera g), e loro valutazione periodica;
c) svolgimento delle procedure selettive ai fini della progressione verticale di cui all’art. 6, comma 3, lettera l);
d) criteri generali del sistema di valutazione di cui al- l’art. 81;
e) modalità di attuazione delle misure di cui all’art. 14, comma 3.
2. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione del- la richiesta; durante la concertazione le parti si adegua- no, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
3. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Del- l’esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Gli impegni concertati hanno per le parti carattere vincolante.
4. Per l’approfondimento di specifiche problemati- che, in particolare concernenti l’organizzazione del la- voro, l’ambiente, l’igiene e sicurezza del lavoro, i ser- vizi sociali, l’applicazione della legge n.104/9211 e n.4/200412 possono essere costituite, a richiesta dei soggetti sindacali di cui all’art. 9, in relazione alle di- mensioni delle Amministrazioni e senza oneri aggiun- tivi per le stesse, commissioni bilaterali ovvero osser- vatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che le amministrazioni sono tenute a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. In particolare, una commissione paritetica fra Amministrazione e XX.XX. firmatarie del presente CCNL si occuperà che venga garantita la realizzazione di ambienti esterni ed interni degli Atenei, delle opere e accorgimenti da mettere in atto, anche di tipo orga- nizzativo e gestionale, per adeguare i luoghi di lavoro alle esigenze specifiche del lavoratore con disabilità e consentirgli di svolgere le relative attività in condizio- ni di comfort e sicurezza.
5. Sarano inoltre effettuati incontri semestrali tra la la CRUI e le XX.XX. firmatarie del presente CCNL al fine di individuare orientamenti omogenei nell’applicazione del CCNL.
6. La composizione degli organismi previsti nel pre- cedente comma 4, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una rappresentan- za femminile adeguata.
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sindacali
ART. 8 CONSULTAZIONE (Art. 8 CCNL 09.08.2000
e Art. 4 CCNL 27.01.2005)
1. La consultazione si svolge sulle materie per le qua- li è prevista da disposizioni legislative, in particolare dall’articolo 6 del D. Lgs. n. 165/200113 o da norme con- trattuali. In tali casi, l’Amministrazione acquisisce il pa- rere preventivo dei soggetti sindacali di cui all’art. 9, senza particolari formalità e con modalità tali da facili- tarne l’espressione. Le amministrazioni stesse registre- ranno formalmente date delle consultazioni e soggetti sindacali consultati.
2. La consultazione si svolge in particolare sulle ma- terie attinenti la prevenzione e la sicurezza sul posto di lavoro, con il rappresentante per tali materie, anche al fi- ne di assicurare l’attuazione di quanto previsto dal d.lgs. n.81/2008.
3. La consultazione si svolge altresì sulle seguenti materie:
a) utilizzo delle forme di lavoro flessibile previste dall’art.36 del d.lgs. n.165/200114;
b) programmazione triennale del fabbisogno di per- sonale tecnico- amministrativo, fabbisogni quantitativi e/o qualitativi derivanti dalla costituzione di nuove strut- ture;
c) criteri generali per il conferimento di mansioni su- periori di cui all’art. 24.
ART. 9 COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
(Art. 9 CCNL 09.08.2000
e Art. 2 CCNL 27.01.2005)
1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede integrativa, è costituita dal titolare del potere di rappre- sentanza o da un suo delegato. Per le istituzioni univer- sitarie la delegazione trattante è costituita dal Rettore o un suo delegato e dal Direttore amministrativo o un suo delegato, ed è eventualmente integrata da ulteriori sog- getti ove previsto dagli ordinamenti.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
- dalle R.S.U.;
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali ter- ritoriali di comparto firmatarie del presente CCNL;
3. Le Amministrazioni possono avvalersi, nella con- trattazione collettiva integrativa, dell’assistenza del- l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbli- che amministrazioni (A.RA.N.).
4. Nelle Aziende di cui all’art. 12 del CCNQ 11.06.200715 la delegazione di parte pubblica è costi- tuita dal titolare del potere di rappresentanza del- l’Azienda o da un suo delegato e dal Rettore o da un suo delegato.
ART. 10 SOGGETTI SINDACALI NEI LUOGHI DI LAVORO (Art. 10 del CCNL 09.08.2000)
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell’accordo collettivo quadro per la costituzio- ne delle rappresentanze sindacali unitarie per il persona- le dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 199816.
b) gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative previste dall’art. 10, comma 2, dell’accordo collettivo indicato nella lettera a).
2. Per l’individuazione dei soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, nonché le modalità di uti- lizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali loro spettanti, si fa integrale riferimento a quanto previsto dal relativo CCNQ 31.10.200717.
ART. 11
CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO
(Art. 11 del CCNL 09.08.2000)
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei con- flitti. Nel primo mese del negoziato relativo alla contrat- tazione integrativa, ovvero nei primi sessanta giorni nel- le ipotesi di cui all’art. 4, comma 3, le parti, qualora non vengano interrotte le trattative, non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Durante il pe- riodo in cui si svolge la concertazione le parti non assu- mono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
ART. 12 INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DEI CONTRATTI
(Art. 12 del CCNL 09.08.2000)
1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull’interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significa- to della clausola controversa. L’eventuale accordo, sti- pulato rispettivamente con le procedure di cui all’artico- lo 49 del d.lgs. n. 165/200118 o con quelle previste da- gli articoli 4 e 5 del presente CCNL, sostituisce la clau- sola in questione sin dall’inizio della vigenza del con- tratto.
2. La medesima procedura può essere attivata anche a richiesta di una delle parti.
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sindacali
ART. 13 CONTRIBUTI SINDACALI (Art. 13 del CCNL 09.08.2000
e art. 9 del CCNL 28.03.2006)
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell’organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabili- ta dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all’Amministrazione a cura del dipendente o dell’organizzazione sindacale interes- sata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese suc- cessivo a quello del rilascio.
3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la rela- tiva comunicazione all’Amministrazione di appartenen- za e all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre dal primo del mese successivo alla presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate entro il mese succes- sivo alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con l’Amministrazione con tra- smissione, distintamente per ciascuna organizzazione sindacale, dei relativi prospetti.
5. Le Amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale dele- gante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sin- dacali.
6. Le Amministrazioni sono tenute a trasmettere mensilmente, per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica indicato da ciascuna O.S. gli elenchi nomina- tivi dei propri iscritti, comprensivi dei dati d’interesse per le XX.XX. medesime.
7. L’Amministrazione garantisce alle XX.XX., alle RSU e ai RLS l’accesso alla rete telematica per lo svol- gimento dell’attività sindacale e di competenza.
ART.14
PARI OPPORTUNITA’
(Art. 14 del CCNL 09.08.2000)
1. Sono confermati i comitati per le pari opportunità già insediati presso le Amministrazioni, ai sensi delle di- sposizioni vigenti.
2. Nei casi in cui detti comitati non siano ancora sta- ti insediati, essi dovranno essere costituiti entro 90 gior- ni dalla stipulazione del presente CCNL. Le rappresen- tanze del personale nel seno degli stessi sono elette se- condo modalità previste dai singoli ordinamenti. I comi- tati possono iniziare la propria attività nella composizio- ne formata con le rappresentanze elettive, in attesa della designazione delle componenti la cui nomina spetta al- l’Amministrazione.
3. Le misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ivi comprese le proposte di azioni positive, sono oggetto di contrattazione integrativa.
4. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 3 sono oggetto di informazione preventiva e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9.
5. Le Amministrazioni garantiscono gli strumenti idonei al funzionamento dei comitati, mettendo, tra l’al- tro, immediatamente a loro disposizione adeguati locali per la loro attività.
ART.15 DIRITTI SINDACALI
(Art. 15 del CCNL 09.08.2000)
1. Al dipendente che usufruisce del distacco sindaca- le di cui al CCNQ quadro 31 ottobre 200719 compete il trattamento economico complessivo, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.
2. In materia di tutela del dirigente sindacale trova applicazione in particolare l’articolo 18 del contratto collettivo quadro del 7. 8. 199820.
3. Ai dipendenti appartenenti alle categorie B, C, D , ai quali sia stata attribuita l’indennità di responsabilità di cui all’articolo 91, comma 2, compete, oltre al tratta- mento di cui al comma 2, l’indennità corrispondente al- la posizione organizzativa o funzione specialistica o di responsabilità attribuite al momento del distacco sinda- cale o altra di pari valenza in caso di successiva rideter- minazione del relativo valore.
4. Al dipendente appartenente alla categoria D, cui sia stato conferito specifico, qualificato incarico di re- sponsabilità di cui all’articolo 91, comma 3, compete, oltre al trattamento di cui al comma 2, l’indennità corri- spondente all’incarico attribuito al momento del distac- co sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore.
5. Al dipendente appartenente alla categoria EP, cui sia stato attribuito un incarico ai sensi dell’articolo 75, oltre al trattamento indicato nel comma 2, compete la re- tribuzione di posizione corrispondente all’incarico attri- buito al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del rela- tivo valore. Al dipendente appartenente alla categoria EP non destinatario degli incarichi di cui all’articolo 75, compete l’importo minimo di posizione di cui all’artico- lo 76, comma 1.
ART. 16 DIRITTO DI ASSEMBLEA
(Art. 25 del CCNL 27.01.2005)
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei loca-
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sindacali
li concordati con l’Amministrazione, per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei di- pendenti o gruppi di loro possono essere indette con spe- cifico ordine del giorno su materie di interesse sindaca- le e del lavoro:
- singolarmente o congiuntamente da una o più orga- nizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sen- si dell’art. 1, comma 6 del CCNQ del 7 agosto 199821 sulle prerogative sindacali;
- dalla R.S.U. a maggioranza dei suoi componenti.
3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall’art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle moda- lità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi non- ché delle altre prerogative sindacali.
ART. 17 TRATTENUTE PER SCIOPERI BREVI
(Art. 26 del CCNL 27.01.2005)
ART.18
SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI IN DISTACCO O ASPETTATIVA
(Art. 17 CCNL 13.05.2003
e art. 11 CCNL 27.01.2005)
1. La valutazione di cui all’art.81nei confronti dei di- pendenti che fruiscano di distacchi o aspettative previste da disposizioni vigenti è effettuata dal legale rappresen- tante dell’Amministrazione, tenuto conto anche degli elementi forniti dall’organo responsabile della struttura presso cui il dipendente presta l’attività.
2. Il periodo di distacco o aspettativa sindacale è con- siderato servizio effettivo ed è utile anche ai fini delle progressioni verticali tra categorie e delle progressioni economiche all’interno della categoria. A tal fine le Am- ministrazioni sono tenute a garantire l’informazione sui corsi, sia al dipendente che alla organizzazione sindaca- le di appartenenza, e la frequenza ai corsi stessi.
y
3. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle se- lezioni sia per le progressioni orizzontali che per le pro-
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni so- no limitate alla effettiva durata della astensione dal la- voro.
gressioni verticali previste per il restante personale del- l’Aministrazione di effettiva appartenenza. A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisi- re dall’ente di utilizzazione le informazioni e le eventua- li valutazioni richieste secondo la propria disciplina.
(5) Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Art. 40 - Contratti collettivi nazionali e integrativi
(Art. 45 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 15 del D.Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall’art. 1del D.Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall’art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
2. Mediante appositi accordi tra l’ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell’articolo 43, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un’area contrattuale autonoma relativa- mente a uno o più comparti. I professionisti degli entipubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa acarico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un’area contrattualeautonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni. Resta fermo per l’area contrattuale della dirigenzadel ruolo sanitario quanto previsto dall’artico- lo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicanole procedure di cui all’articolo 41, comma 6. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabi- lità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi e per gli archeologi e gli storici dell’arte aventi il requisito di cui all’ar- ticolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254, nonché per gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli esperti di cui all’articolo 2, comma 1, della medesima legge, che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distintenell’àmbito dei contratti collettivi di comparto.
2bis Per i segretari comunali e provinciali è stabilita una disciplina distinta nell’àmbito del contratto collettivodi comparto. L’ARAN am- mette alle trattative le organizzazioni rappresentative del comparto ai sensi dell’articolo 43 e le organizzazioni sindacali rappresentative dei segretari comunali e provinciali.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivinazionali e integrativi, la strut- tura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti daglistrumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrat- tazione collettivaintegrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con leprocedure nego- ziali che questi ultimi prevedono; essa può avere àmbito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non pos- sono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che com-
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sindacali
portino oneri non previstinegli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformisono nul- le e non possono essere applicate.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscri- zione definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste dai rispettiviordinamenti.
Art. 40bis - Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa
1. Per le amministrazioni pubbliche indicate all’articolo 1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui contratti integrativi dellesingole amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 39, comma 3-ter, della leg- ge 27 dicembre1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Gli organi di controllo interno indicati all’articolo 48, comma 6, inviano annualmente specifiche informazioni sui costi della contratta- zione integrativa al Ministero dell’economia e delle finanze, che predispone, alloscopo, uno specifico modello di rilevazione, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 3.
4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazio- ni, si intendono ricompresi anche quelli di cui all’articolo 70, comma 4, del presentedecreto legislativo.
Art. 48 - Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica
Vedere nota (3) all’art. 2
(6) Legge 20.5.1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori)
Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e nor- me sul collocamento
Art. 11 - Attività culturali, ricreative e assistenziali
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell’azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell’art. 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.
(7) Decreto Legislativo 21.12.1999, n. 517
Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della legge30.11.1998, n. 419 Art. 2 - Aziende ospedaliero-universitarie
2. Per un periodo transitorio di quattro anni dall’entrata in vigore del presente decreto, le aziende ospedaliero-universitarie si articolano, in via sperimentale, in due tipologie organizzative:
a) aziende ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, denominate aziende ospeda- liere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;
b) aziende ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medici- na e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell’università, denominate aziende ospedaliere integrate con l’università.
(8) Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Art. 40 - Contratti collettivi nazionali e integrativi
Art. 40bis - Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa
Vedere nota (5) all’art. 4
Art. 48 - Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica
Vedere nota (3) all’art. 2
(9) Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Art. 45 - Trattamento economico.
(Art. 49 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1993)
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.
(10) Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3.8.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
(11) Legge 5.2.1992, n. 104
Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
(12) Legge 9.1.2004, n. 4
Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici
(13) Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Art. 6 - Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche
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sindacali
(Art. 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 4 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall’art. 5 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Nelle amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni or- ganiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all’articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consul- tazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensidell’articolo 9. Nell’individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazio- ni non possono determinare, inpresenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell’ambito deicontingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini dellamobilità collettiva le am- ministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo pro- fessionale. Le amministrazioni pubbliche curano l’ottimaledistribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento delpersonale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l’articolo 17, comma 4-bis, dellalegge 23 agosto 1988,
n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministrocompetente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della program- mazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenzatriennale, nonché ove ri- sulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti pre- visti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall’organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39 dellalegge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programma- zione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioniche esercitano competen- ze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sonofatte salve le particolari disposizioni dettate dalle nor- mative di settore. L’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamentocivile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l’articolo 16 dello stesso decreto. Restanosal- ve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuoledi ogni ordine e grado e delle isti- tuzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all’università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di per- sonale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possonoassumere nuovo persona- le, compreso quello appartenente alle categorie protette.
Art. 36 - Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale
(Art. 36, commi 7e 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall’art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall’art. 22 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commiprecedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dalcodice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subor- dinato nell’impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di for- mazione e lavoro, degli altrirapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla- legge 18 aprile 1962, n. 230, dall’articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall’articolo 3 del decreto legge30 ottobre 1984, n. 726, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall’articolo 16 deldecreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con mo- dificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dallalegge 24 giugno 1997, n. 196, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimen- to di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonché previavalutazione circa l’opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo de- terminato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi.
1-ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dellafunzione pubblica e al Mi- nistero dell’economia - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le convenzioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.
2. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da partedelle pubbliche ammi- nistrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminatocon le medesime pubbliche amministrazioni, fer- ma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei di- rigentiresponsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
(14) Decreto legislativo 165/2001, art. 36
Forme contrattuali flessibili e di impiego del personale
(15) CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009 dell’11.6.2007 Art. 12 - Comparto del personale delle Università
Vedere nota (2) all’art. 1
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sindacali
(16) CCNQ per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del re- lativo regolamento elettorale del 7.8.1998
Art. 10 - Clausola di salvaguardia
1. Le associazioni sindacali di cui all’art. 2 commi 1 e 2, si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell’art. 19 della legge 300/1970.
2. Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di cui all’art. 2, comma 1, dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associa- zioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.
(17) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2006
- 2007 del 31.10.2007
(18) Decreto Legislativo 30.3. 2001, n. 165
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Art. 49 - Interpretazione autentica dei contratti collettivi
(Art. 53 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 24 del D.Lgs n. 546 del 1993 e successivamente modificato dall’art. 43, com- ma 1 del D.Lgs n. 80 del 1998)
1. Quando insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti siincontrano per definire con- sensualmente il significato della clausola controversa. L’eventuale accordo, stipulatocon le procedure di cui all’articolo 47, sostituisce la clau- sola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto.
(19) CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2006
- 2007 del 31.10.2007
(20) CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché altre prerogative sindacali del 7.8.1998 Art. 18 - Tutela del dirigente sindacale
1. Il dipendente o dirigente che riprende servizio al termine del distacco o dell’aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito - con precedenza rispetto agli altri richiedenti - in altra sede della propria amministrazionequando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio nell’ultimo anno nella sede richiestaovvero in altra amministrazione anche di diverso comparto della stessa sede.
2. Il dipendente o dirigente che rientra in servizio ai sensi del comma 1 è ricollocato nel sistema classificatoriodel personale vigente pres- so l’amministrazione ovvero nella qualifica dirigenziale di provenienza , fatte salve leanzianità maturate, e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante attribuzione “ad personam” della differenza con il trattamento econo- mico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.
3. Il dipendente o dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l’attività in precedenza svolta qualedirigente sindacale né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.
4. Il trasferimento in un’unità operativa ubicata in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacaliindicati nell’art. 10, può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali diappartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia compo- nente.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano sino alla fine dell’anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
6. I dirigenti sindacali, nell’esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamen-
ti.
(21) CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché altre prerogative sindacali del 7.8.1998 Art. 1 - Campo di applicazione
6. Le associazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 x, xxxxxxxxxx transitorio, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 396/1997 come modificato dall’art. 44 del d.lgs 80/1998, nel testodel presente contratto vengono indicate come “associa- zioni sindacali rappresentative”
Art. 2 - Diritto di assemblea
1. Fatta salva la competenza dei contratti collettivi di comparto o area a definire condizioni di miglior favore nonché quanto previsto in materia dai CCNL vigenti, i dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare , durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei lo- cali concordati con l’amministrazione, per 10 ore annue procapite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell’art. 10.
3. La convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all’uf- ficio gestione del personale con preavviso scritto almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l’esi- genza per l’amministrazione di uno spostamento della data dell’assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore pri- ma alle rappresentanze sindacali promotrici.
4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all’assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità operative e comunicata all’ufficio per la gestione del personale.
5. Nei casi in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni, l’assemblea è svolta di norma all’inizio o alla fine diciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.
6. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelleunità operative interes- sate secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto.
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sindacali
TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO
ART.19
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
(Art.16 del CCNL 09.08.2000)
1. Il rapporto di lavoro, a seguito di assunzione o per progressione verticale tra le categorie, a tempo indeter- minato o determinato, è costituito e regolato dai contrat- ti individuali secondo il presente CCNL, le disposizioni di legge e le normative comunitarie.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) categoria, area e posizione economica;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione in caso di amministra- zioni con sedi distaccate;
f) causale e termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vi- genti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il pre- supposto.
4. In caso di assunzione a tempo parziale, ai sensi dell’art. 21, il contratto individuale di cui al comma 1 in- dica l’articolazione dell’orario di lavoro assegnata, nel- l’ambito delle tipologie di cui allo stesso art. 21.
5. L’Amministrazione, all’atto della stipulazione del contratto di lavoro individuale, invita il destinatario a presentare, entro 30 giorni, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed indicata nel bando di con- corso. Entro il medesimo termine l’interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall’art. 21, comma 8, di non avere altri rappor- ti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nes- suna delle situazioni di incompatibilità o cumulo di im- pieghi richiamate dalle disposizioni vigenti e, in partico- lare, dall’articolo 53 del d.lgs. n. 165/200122, ovvero a presentare la dichiarazione di opzione per la nuova am- ministrazione.
6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5, e fatta salva la possibilità di una sua proroga a xxxxxx- sta dell’interessato nel caso di comprovato impedimen- to, non si dà luogo alla stipulazione del contratto, ovve- ro si provvede, per i rapporti già instaurati, all’immedia- ta risoluzione dei medesimi. Comporta, altresì, l’imme- diata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata as- sunzione del servizio nel termine assegnato, salvo com- provati e giustificati motivi di impedimento. In tal caso le amministrazioni, valutati i motivi, prorogano il termi- ne per l’assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio
ART. 20 PERIODO DI PROVA
(Art.17 del CCNL 09.08.2000 e art.5 del CCNL 27.01.2005)
1. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è sog- getto ad un periodo di prova della durata di tre mesi. A tale periodo di prova non è soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente supe- riore a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi del- l’art. 80 e nel caso di assunzione quale vincitore di con- corso pubblico di personale già dipendente a tempo de- terminato da almeno due anni.
2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tie- ne conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conser- vazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di infortu- nio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 39.
4. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative x xxxx- lamentari vigenti.
5. Le assenze riconosciute come causa di sospensio- ne ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trat- tamento economico previsto per le corrispondenti assen- ze del personale non in prova.
6. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al com- ma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può rece- dere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il re- cesso opera dal momento della comunicazione alla con- troparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato.
7. Il periodo di prova non può essere rinnovato o pro- rogato alla scadenza.
8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipenden- te si intende confermato in servizio e gli viene ricono- sciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli ef- fetti.
9. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ra- tei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipenden- te la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
10. Il dipendente proveniente dalla stessa Ammini- strazione durante il periodo di prova, ove previsto, ha di- ritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito alla ca- tegoria e area di provenienza; sono fatte salve la conti- nuità del rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di prova.
11. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo indeterminato presso un’Amministrazione del comparto, vincitore di altro
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pubblico concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la du- rata del periodo di prova e comunque per i periodi che precedono la definitiva immissione in ruolo.
12. Durante il periodo di prova, l’Amministrazione può adottare iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere applicato, in suc- cessione di tempo, a più servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria e area di appartenenza.
ART. 21
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
(Art.18 del CCNL 09.08.2000)
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutte le categorie comprese nel sistema di classificazione del personale, sia nei rapporti a tempo indeterminato che a tempo determinato, me- diante:
a) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pie- no a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessa- ti;
b) assunzione nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vi- genti disposizioni.
2. Ciascuna Amministrazione può assumere persona- le a tempo parziale nei limiti massimi del 25% della do- tazione organica complessiva rilevata al 31 dicembre di ogni anno.
3. Per il reclutamento del personale a tempo parzia- le si applica la normativa vigente in materia per il per- sonale a tempo pieno. In caso di successiva disponibili- tà di posti a tempo pieno, è prioritariamente considera- ta la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo pieno di coloro che sono già assunti a tempo par- ziale.
4. Le Amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenute ad individuare, in base ai rispettivi ordinamenti e nel rispetto della legi- slazione vigente in materia, le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma pre- cedente. Le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto al precedente comma 3, possono accogliere la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino a concorrenza del li- mite di cui al comma 2. Resta ferma la possibilità, per il dipendente di chiedere il trasferimento ad altra attività, nel rispetto della categoria ed area di appartenenza.
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in organico corrispondente alla durata della pre- stazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso la somma delle fra- zioni di posto a tempo parziale non può superare il nu- mero complessivo dei posti in organico a tempo pieno trasformati in posti a tempo parziale.
6. Il tempo parziale può essere realizzato, anche per il potenziamento dell’attività delle amministrazioni nel- le ore pomeridiane, sulla base delle seguenti tipologie:
- con articolazione della prestazione di servizio ridot- ta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi del- l’anno (tempo parziale verticale), in misura tale da ri- spettare la media della durata del lavoro settimanale pre- vista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno);
- con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità precedenti (tempo par- ziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 6123.
7. Per gli istituti normativi non specificamente tratta- ti nel corso del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, tenendo conto della ridotta durata della pre- stazione e della peculiarità del suo svolgimento, le di- sposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
8. Al personale con rapporto di lavoro a tempo par- ziale è consentito, previa comunicazione all’Ammini- strazione, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali delle am- ministrazioni medesime, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/200124.
9. Il trattamento economico del personale con rappor- to di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla presta- zione lavorativa, ad eccezione delle indennità di respon- sabilità e della retribuzione di posizione.
10. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al numero di giornate di lavoro annue.
11. In costanza di rapporto di lavoro, la trasformazio- ne dello stesso da tempo pieno a tempo parziale o vice- versa deve risultare da atto scritto e, nel primo caso, de- ve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa nell’ambito delle tipologie di cui al comma 6.
12. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa può essere concessa dall’Amministrazione su apposita domanda del dipenden- te, il quale indica, nel caso di scelta del tempo parziale, anche la durata e la tipologia della prestazione lavorativa cui aspira. L’Amministrazione è tenuta a comunicare, con atto scritto motivato, le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, che, decorso inutilmente detto termine, si intende accolta.
13. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale sono consentite prestazioni di lavoro straordi- nario in eccedenza all’orario normale di lavoro. Trova applicazione in particolare l’art. 3, commi 5 e 8, del d.lgs. n. 61/2000.
14. Le forme di lavoro supplementare previste dal- l’art. 3 del d.lgs. n. 61/2000, saranno disciplinate dal
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contratto integrativo in relazione alle specifiche esigen- ze delle singole amministrazioni e nei limiti delle risor- se destinate agli istituti di cui al medesimo art. 3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite in misura pari a quella stabilita per le ore di lavoro straordinario.
15. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell’art. 9 del d.lgs. n. 61/2000.
ART. 22
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
(Artt.19, 21, 22 e 23 CCNL 9.8.2000
e art. 6 CCNL 27.01.2005)
1. Le Amministrazioni possono assumere personale a tempo determinato, nel rispetto delle previsioni dell’art.
36 del d.lgs. n.165/200125 e di quelle del d.lgs. n. 368/200126, in quanto compatibili.
2. Al personale assunto ai sensi del precedente com- ma 1 si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
a) le ferie, xxx comprese le 4 giornate di cui all’art. 28, comma 6, maturano in proporzione alla durata del servi- zio prestato;
b) in caso di assenza per malattia, si applicano le di- sposizioni degli artt. 35 e 39, in quanto compatibili. I pe- riodi di trattamento intero o ridotto sono stabiliti in mi- sura proporzionale secondo i criteri di cui al comma 8 dell’art. 35, salvo che si tratti di periodo di assenza infe- riore ai due mesi. Il trattamento economico non può co- munque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari al- la durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall’art. 35;
c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 10 giorni com- plessivi in ragione d’anno, proporzionalmente al servi- zio prestato, e permessi retribuiti solo in caso di matri- monio ai sensi dell’art. 30, comma 3, e in caso di lutto o di grave infermità ai sensi dell’art. 30, comma 1.
3. Il rapporto di lavoro di cui al comma 1 si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scaden- za del termine indicato nel contratto individuale.
4. L’assunzione del personale di cui al comma 1 ha luogo, ove possibile, mediante utilizzo della graduatorie dei concorsi pubblici per i rapporti a tempo indetermina- to. In tal caso il dipendente conserva l’utile collocazione in graduatoria. E’ fatta salva l’applicazione di norme speciali a tutela delle categorie protette.
5. Qualora l’assunzione a tempo determinato avven- ga con le medesime modalità e procedure previste dalla legge per i concorsi a tempo indeterminato, l’Ammini- strazione potrà, nei limiti stabiliti del fabbisogno di per- sonale e previo il superamento di un’ulteriore verifica sull’attività svolta e sulla qualificazione conseguita, tra-
sformare il rapporto a tempo indeterminato. La norma di cui al presente comma si applica, per un quadriennio, an- che al personale a tempo determinato che, in servizio al- la data di entrata in vigore del presente contratto, sia in possesso dei requisiti di ammissione alle predette proce- dure concorsuali. Restano ferme, oltre ai principi costi- tuzionali di accesso ai pubblici impieghi, le limitazioni relative alle procedure autorizzative alle assunzioni e al- le determinazioni del fabbisogno.
6. Le assunzioni a tempo determinato di cui al com- ma 1 devono avvenire nella percentuale e in conformità con quanto previsto dalle vigenti disposizioni.
7. I regolamenti di Ateneo possono prevedere, attra- verso il riconoscimento di specifici punteggi, la valuta- zione del servizio prestato ai sensi del presente articolo ai fini dei concorsi per l’accesso ad altro rapporto di la- voro nel comparto.
ART.23 - TELELAVORO
(Art.20 CCNL 9.8.2000)
1. Le Amministrazioni potranno realizzare progetti di telelavoro, con le modalità previste dall’accordo quadro nazionale sottoscritto il 23 marzo 200027, ivi compreso il sistema di relazioni sindacali previsto dall’accordo stesso.
2. La contrattazione integrativa disciplina gli aspetti strettamente legati alle specifiche esigenze della Ammi- nistrazione e dei lavoratori interessati e in particolare le materie di cui all’art. 3, comma 527, dell’accordo quadro sopraccitato.
ART.24
MANSIONI DEL LAVORATORE
(Art.24 CCNL 9.8.2000
e art. 16 del CCNL 13.05.2003)
1. Il presente articolo integra la disciplina delle man- sioni previste dall’art. 52, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n.165/200128, per la parte demandata alla contrattazione.
2. Ai fini della mobilità orizzontale disciplinata dal- l’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, l’equivalenza delle mansioni va valutata dal punto di vista della pro- fessionalità comunque acquisita dal lavoratore. L’eserci- zio da parte dell’Amministrazione del potere di variare unilateralmente le mansioni deve essere giustificato da ragioni di servizio e non può, comunque, pregiudicare la posizione economica del lavoratore. Lo spostamento a mansioni incluse nella stessa categoria non equivalenti nel senso sopra indicato può avvenire solo se l’Ammini- strazione si fa carico dei necessari interventi formativi e con il consenso del lavoratore. I lavoratori possono chie- dere di essere inseriti in area diversa da quella di appar- tenenza, a parità di retribuzione; la richiesta viene valu- tata dall’Amministrazione in rapporto alle proprie esi- genze organizzative, sulla base delle quali potrà trovare
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accoglimento, anche tenendo conto delle mansioni di pa- ri contenuto professionale esplicate nell’area per la qua- le si effettua richiesta.
3. Ai fini della mobilità verticale temporanea disci- plinata dai commi 2, 3, 4 e 5 del sopra citato art. 52, so- no considerate superiori le mansioni incluse nella cate- goria superiore a quella ricoperta: il conferimento tem- poraneo di mansioni superiori può avvenire solo nelle ipotesi previste dal comma 2 dello stesso art. 52, deve essere comunicato per iscritto al dipendente interessato, mediante le procedure stabilite da ciascuna Amministra- zione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri precostituiti, coerenti con l’organizzazione, che tengano conto dei contenuti professionali delle mansioni da at- tribuire e oggetto di consultazione con i soggetti sinda- cali di cui all’art. 9 del presente CCNL. Il provvedimen- to con cui le mansioni vengono affidate deve contenere esplicitamente:
- l’indicazione nominativa del dipendente sostituito
- le motivazioni della attribuzione
- il possesso degli eventuali titoli professionali neces- sari
- l’esplicita quantificazione della differenza economi- ca da corrispondere, sull’intero trattamento stipendiale e accessorio previsto per la categoria superiore, rapportata al periodo per cui le mansioni sono affidate.
4. L’attribuzione di singoli compiti propri di posizio- ni professionali appartenenti alla categoria superiore non comporta svolgimento di mansioni superiori ai sensi del- l’art. 52 citato e del presente articolo, a meno che questi compiti, integrati con quelli che rimangono assegnati al dipendente, non realizzino i requisiti di autonomia e re- sponsabilità propri della categoria superiore.
5. In caso di affidamento formale di mansioni superio- ri ovvero nel caso previsto dall’art. 52, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la categoria superiore.
ART. 25 ORARIO DI LAVORO (Art.25 del CCNL 9.8.2000
e artt. 7 e 12 CCNL 27.01.2005)
1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è di norma suddiviso dall’Amministrazione in cinque giorni settimanali, con una pianificazione dei rientri che consenta la fruizione dei servizi, da parte degli utenti, nelle ore pomeridiane e che, comunque, assicuri l’otti- male funzionamento delle strutture.
2. L’articolazione dell’orario di servizio è determina- ta dai dirigenti responsabili e, negli atenei, dai direttori amministrativi, al fine della armonizzazione dello svol- gimento dei servizi con le esigenze complessive e gene- rali degli utenti, avuto riguardo anche alla presenza di adeguati servizi sociali. I criteri generali per tale artico- lazione sono oggetto di informazione e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9.
3. Le tipologie dell’orario di lavoro, nel rispetto del- la programmazione dei servizi e delle attività formulate dall’Amministrazione, sono improntate ai seguenti crite- ri di flessibilità, che possono anche coesistere:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile del- l’organizzazione dell’orario di lavoro e dei servizi, in funzione di un’organica distribuzione dei carichi di lavo- ro;
b) ricorso alla programmazione di calendari di lavo- ro plurisettimanali e annuali con orari superiori o infe- riori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento;
c) orario flessibile giornaliero, che consiste nel con- sentire di anticipare o posticipare l’orario di entrata o di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell’orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima strut- tura. In tali ipotesi deve essere garantita la presenza in servizio del personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigen- ze dell’utenza;
d) turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite articolazioni di orario;
e) priorità nell’impiego flessibile, purchè compatibi- le con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favo- re dei dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della normativa vigente;
f) il personale addetto alla guida degli autoveicoli, ove per ragioni di servizio venga applicato alla guida per un periodo superiore all’ordinario orario di servizio, ha diritto al pagamento delle ore di straordinario eccedenti, in misura conforme a quanto riportato sull’apposito li- bretto di servizio.
4. L’adattamento delle tipologie dell’orario di cui al comma 3 alle esigenze di organizzazione e funziona- mento dei servizi è oggetto di contrattazione integrativa.
5. Al personale adibito a regimi d’orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti si- gnificative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzio- ne d’orario a 35 ore settimanali. La riduzione potrà rea- lizzarsi alla condizione che, nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straor- dinario oppure con stabili modifiche degli assetti orga- nizzativi che portano all’autofinanziamento.
6. L’orario di lavoro massimo giornaliero, salva di- versa disciplina riferita a particolari tipologie di presta- zione professionale, è di 9 ore.
7. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il li- mite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un inter- vallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono sta- bilite dai contratti collettivi integrativi, ai fini del recu- pero delle energie psico-fisiche e della eventuale consu-
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mazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
8. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, in difet- to di disciplina collettiva integrativa che preveda un in- tervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore de- ve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavo- ro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collo- cazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo, come previsto dal d. lgs. 8.4.2003, n. 6629.
ART. 26 LAVORO NOTTURNO (Art. 8 CCNL 27.01.05)
1. Si intende per lavoro notturno l’attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive ri- comprese nell’intervallo fra le ventiquattro e le cinque del mattino successivo.
2. E’ considerato lavoratore notturno qualsiasi lavo- ratore che svolga lavoro notturno in via non eccezionale per almeno tre ore nell’intervallo di tempo sopra indica- to e per un minimo di sessanta giorni lavorativi all’anno.
3. I lavoratori notturni devono essere sottoposti :
- a cura e a spese del datore di lavoro a visita medica preventiva allo scopo di constatare l’assenza di controin- dicazioni al lavoro notturno cui sono adibiti;
- ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute;
- ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di sa- lute incompatibili con il lavoro notturno.
4. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 al- le ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferio- re a dodici anni;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a pro- prio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 10430, e successive modificazioni.
5. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assolu- ta i dipendenti che ne facciano richiesta nell’ambito del- le esigenze organizzative aziendali.
6. La contrattazione collettiva integrativa stabilisce la riduzione dell’orario di lavoro normale settimanale e mensile nei confronti dei lavoratori notturni e la relativa maggiorazione retributiva.
7. Il datore di lavoro, preventivamente, informa i la- voratori notturni e il rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno, ove presenti.
8. Il datore di lavoro garantisce l’informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonché la con- sultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicu- rezza, ovvero delle organizzazione sindacali rappresen- tative, per le lavorazioni che comportano rischi partico- lari.
9. Nelle Aziende di cui agli artt. 64 e 66 del presente CCNL, l’articolazione dell’orario notturno, in relazione alla specificità del settore, potrà essere diversamente re- golamentato attraverso la contrattazione integrativa.
ART. 27
CONTO ORE INDIVIDUALE
(Art. 27 CCNL 9.8.2000 e art.12 del CCNL 27.01.05)
1. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, le ore di lavoro straordinario - che dovranno essere debitamente autorizzate e prestate dal lavoratore - possono essere ac- cantonate in un conto ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavo- rativa sotto forma di riposi compensativi pari alle corri- spondenti giornate lavorative, tenuto conto delle esigen- ze organizzative.
2. Al 31 dicembre di ciascun anno i riposi compen- sativi non fruiti vengono conteggiati e devono essere fruiti entro il trimestre successivo.
3. Ove sussistano improrogabili esigenze organizza- tive che non consentano la fruizione di detti riposi entro il periodo suddetto, le ore di lavoro straordinario saran- no retribuite.
4. E’ ammesso il recupero con le modalità di cui al comma 1 dei periodi di permanenza in servizio dovuti a cause impreviste indipendenti dalla volontà del persona- le e che derivino da causa stimata di forza maggiore dal- l’Amministrazione.
ART. 28
XXXXX, FESTIVITÀ DEL SANTO PATRONO E RECUPERO FESTIVITÀ SOPPRESSE
(Art. 28 CCNL 9.8.2000 e art. 10, comma 1, lett.A
CCNL 28.03.2006)
1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i com- pensi previsti per prestazioni di lavoro straordinario e quelli collegati ad effettive prestazioni di servizio.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi com- prensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 93731.
3. I dipendenti assunti dopo la stipulazione del pre- sente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di fe- rie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
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5. In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavo- rativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, let- tera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 93731.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giorna- te di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/7731. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del San- to Patrono della località in cui il dipendente presta servi- zio, purchè ricadente in giorno lavorativo.
7. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servi- zio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese su- periore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retri- buiti di cui all’articolo 30 conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio.
10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel cor- so dell’anno. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comun- que al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godi- mento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel pe- riodo 1 giugno – 30 settembre. Qualora, durante tale pe- riodo, sia programmata la chiusura, per più di una setti- mana consecutiva, della struttura in cui presta servizio, il dipendente che non voglia usufruire delle ferie, può chiedere, ove possibile, di prestare servizio presso altra struttura, previo assenso del responsabile, ferme restan- do le mansioni della categoria ed area professionale di appartenenza.
11. Le ferie autorizzate o in corso di fruizione posso- no essere sospese o interrotte per indifferibili motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato ri- chiamato, nonché all’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il perio- do di ferie non goduto.
12. Nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell’intero periodo di ferie nel corso dell’anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
13. Le ferie sono sospese da malattie debitamente do- cumentate che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero, nonché al ricorrere di talu- na delle ipotesi di cui al successivo art. 30, comma 1. L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraver-
so una tempestiva comunicazione, di compiere gli accer- tamenti dovuti.
14. Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se si protraggano per l’intero anno solare. In tal caso la fruizione delle ferie è previamente autorizzata dal dirigente responsabile, in relazione alle esigenze di servizio, anche in deroga ai termini di cui al comma 12.
15. Xxxxx restando il disposto del comma 9, all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse sulla base del trattamento economico di cui al comma 1.
ART. 29 RIPOSO SETTIMANALE
(Art. 29 CCNL 9.8.2000)
1. Salvo quanto già previsto dal d.lgs. n.66/200332, il riposo settimanale coincide di norma con la giornata do- menicale. Il numero dei riposi settimanali spettante a ciascun dipendente è fissato in un numero pari a quello delle domeniche presenti nell’anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell’orario di lavoro.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domeni- cale, il riposo settimanale deve essere fruito entro la set- timana successiva.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
4. Restano ferme le particolari disposizioni contenu- te nelle intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica.
ART. 30 PERMESSI RETRIBUITI
(Art. 30 CCNL 9.8.2000 e art. 9 CCNL 27.01.05))
1. La comunicazione del dipendente sulla base di ap- posita documentazione, dà diritto a permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto l’anno;
- lutti per decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di affini di primo grado o del conviven- te, purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la la- voratrice risulti da certificazione anagrafica, giorni tre per evento;
- documentata grave infermità, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 53/200033, del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, pur- chè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratri- ce risulti da certificazione anagrafica, fatto salvo quanto previsto in alternativa dallo stesso comma 1, ultimo pe- riodo: giorni tre l’anno.
2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concesse, nell’anno, 18 ore di permesso complessive, per
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nascita dei figli o per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati mediante autocertificazione.
3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, fruibile entro i 10 giorni successivi al matrimonio stesso.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere frui- ti cumulativamente nell’anno solare, non riducono le fe- rie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’in- tera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straor- dinario e quelli legati all’effettiva prestazione.
6. Trovano applicazione le modifiche alla legge n. 104/199234 introdotte dalla legge n. 53/2000 in materia di assistenza ai diversamente abili. I permessi di cui al- l’articolo 33, comma 3, della stessa legge n. 104/1992, come modificato e integrato dagli articoli 19 e 20 della legge n. 53/2000, non sono computati ai fini del raggiun- gimento dei limiti fissati dall’articolo 35, non riducono le ferie e sono utili ai fini della determinazione della tre- dicesima mensilità.
7. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da speci- fiche disposizioni.
8, Nell’ambito delle disposizioni previste dalla legi- slazione vigente per le attività di protezione civile, le Amministrazioni favoriscono la partecipazione del per- sonale alle attività delle Associazioni di volontariato me- diante idonea articolazione degli orari di lavoro.
ART. 31 CONGEDI PARENTALI
Art.7 CCNL 13.05.03 e art.10 ,lett.C CCNL 28.03.2006)
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti di- sposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel d.lgs. n.151/200135, e le norme di cui alla legge 8.3.2000, n. 5336 per la parte di miglior favore ivi previ- sta e non richiamata nel d.lgs. 151/2001.
2. Nel periodo di congedo per maternità, previsto da- gli articoli 16 e 17 del d.lgs. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso decreto, spetta l’intera retribuzione fissa mensile, nonché le quote di salario accessorio pensionabile che competono per il disposto di cui all’art. 35, comma 0, xxxx. x), xxx xxxxxxxx XXXX (xxxxxxx per malattia).
3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano, comunque, i mesi di congedo per maternità non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza pres- so una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di con- gedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante- parto, non fruiti, possano decorrere in tutto o in parte dal- la data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazio- ne medica dalla quale risulti che le condizioni di salute
della lavoratrice ne consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i pe- riodi di riposo di cui all’art. 39 del d.lgs. 151/2001.
4. Nell’ambito del periodo di congedo parentale dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a) e 34, com- ma 1, del d.lgs. n.151/2001, per le lavoratrici madri, o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, so- no valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retri- buiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati alternativamente per entrambi i genitori, di as- senza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso art. 47, comma 3, del x.x.xx. n. 151/2001. I periodi ecce- denti i trenta giorni si rappresentano come congedi non retribuiti ma computabili nell’anzianità di servizio.
Per le malattie di ogni figlio di età compresa tra i tre egli otto anni, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro alternativamente per cinque giorni lavorativi, per ciascun anno di vita del figlio, fruibili anche in frazione di giorni.
6. La lavoratrice madre o il lavoratore padre, anche nel caso che uno dei due sia un lavoratore autonomo, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età, anche in caso di affidamento o di adozione di un minore, usufruiscono di particolari forme di flessibi- lità degli orari e dell’organizzazione del lavoro da disci- plinarsi attraverso la contrattazione integrativa.
7. Ai lavoratori di cui al comma precedente è garantita una particolare flessibilità dell’orario in entrata, in uscita e sui turni, volta a conciliare le esigenze di lavoro con quel- le relative agli orari delle strutture di accoglienza dei figli. In caso di adozione e affidamenti si applica la disciplina prevista dalla legge 244/07, art. 2 commi da 452 a 45637.
8. Alla contrattazione integrativa sono demandati gli accordi relativi al part-time reversibile, telelavoro e la- voro a domicilio, banca delle ore, nonché programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo lun- ghi periodi di assenza, con riferimento, per quanto disci- plinato in materia, dal CCNQ e dal presente CCNL.
9. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono an- che gli eventuali giorni festivi e non lavorativi settima- nali che ricadano all’interno dei periodi stessi. Tale mo- dalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, quando i diversi periodi di assenza non siano intervallati dalla ripresa del lavoro.
10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 39 del d.lgs. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive, rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39, possono essere utilizzate anche dal padre.
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ART. 32
CONGEDI PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI STUDIO E DI FORMAZIONE
(Art. 32 CCNL 9.8.2000, artt. 8 e 11 CCNL 13.05.2003
e art. 23 CCNL 27.01.2005)
1. Il dipendente può chiedere, per documentati e gra- vi motivi familiari o per documentati motivi di studio, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non supe- riore a due anni, in conformità a quanto disposto dall’ar- ticolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 53/200038.
2. I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cu- mulano con le assenze per malattia previste dalle vigen- ti disposizioni contrattuali.
3. Ai sensi degli artt. 5 e 6 della l. 53/200038, ai lavo- ratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa Amministrazione, possono essere con- cessi, a richiesta, congedi per la formazione nella misu- ra percentuale annua complessiva del 10% del persona- le in servizio, presente al 31 dicembre di ciascun anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con arro- tondamento all’unità superiore.
4. I lavoratori, che intendono usufruire dei congedi di cui al comma 3 e in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’Amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’at- tività formativa che intendono svolgere, della data di ini- zio e della durata prevista della stessa. Tale domanda de- ve essere presentata, di norma, almeno trenta giorni pri- ma dell’inizio delle attività formative. La contrattazione integrativa stabilirà le procedure di accoglimento delle domande.
5. L’Amministrazione può differire la fruizione del congedo fino ad un massimo di sei mesi al fine di con- temperare le esigenze organizzative degli uffici con l’in- teresse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo stesso possa determinare un grave pregiudi- zio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 4.
6. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il con- gedo formativo per malattia può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo, con diritto di priorità.
7. Il diritto alla formazione previsto e disciplinato dal presente articolo compete anche al lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto un periodo di congedo ai sensi del- l’art. 4, comma 2, della legge n. 53/200038.
8. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle atti- vità formative programmate dall’amministrazione o pre- viste dal presente articolo - permessi straordinari retri- buiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna ammi- nistrazione all’inizio dell’anno, con arrotondamento al- l’unità superiore.
9. I permessi di cui al comma 8 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di xxxx- li di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione pro-
fessionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami e per la prepara- zione dell’esame finale.
10. Il personale interessato ai corsi, anche nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda un tirocinio, ha di- ritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
11. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo di cui al comma 8, la priorità per la concessio- ne dei permessi viene stabilita dalla contrattazione inte- grativa, fermo restando che la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superio- re, universitari o post-universitari.
12. La contrattazione integrativa stabilisce le modali- tà di certificazione degli impegni scolastici o universita- ri, nel rispetto della vigente normativa.
13. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 9 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 30 del presente CCNL.
ART. 33
CONGEDI PER MOTIVI DI SERVIZIO ALL’ESTERO DEL CONIUGE.
(Art. 10 CCNL 27.01.2005)
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo inde- terminato, il cui coniuge o convivente stabile presti ser- vizio all’estero, può chiedere un’aspettativa senza asse- gni, qualora l’Amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o il convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione anche presso Amministrazione di altro comparto.
2. L’aspettativa concessa ai sensi del comma prece- dente può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per im- prevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preav- viso di almeno 15 giorni, o, in difetto, di effettiva perma- nenza all’estero del dipendente in aspettativa.
ART. 34 PERMESSI BREVI
(Art. 33 CCNL 9.8.2000)
1. Può essere concesso al dipendente che ne faccia ri- chiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi duran- te l’orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla
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metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono co- munque superare le 36 ore nel corso dell’anno. Tale li- mite è incrementato di ulteriori 18 ore annue nel caso di permessi richiesti per documentate esigenze di salute. L’effettuazione di visite specialistiche o di analisi clini- che può essere documentata anche dalla ricevuta fiscale.
2. La richiesta dei permessi deve essere formulata in tempo utile per consentire l’adozione delle misure orga- nizzative necessarie.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavo- rate non oltre il mese successivo, secondo le disposizio- ni del dirigente o del funzionario responsabile. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
ART. 35 ASSENZE PER MALATTIA
(Art. 34 CCNL 9.8.2000)
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di di- ciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto perio- do, si sommano alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavo- ratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento re- tributivo.
3. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l’Am- ministrazione procede all’accertamento delle condi- zioni di salute del dipendente stesso, secondo le moda- lità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di veri- ficare la sussistenza dell’inidoneità a svolgere profi- cuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto pre- visti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui, a seguito dell’accertamento disposto a richiesta del dipendente, questi sia dichiarato permanentemente inidoneo a svol- xxxx qualsiasi proficuo lavoro, l’Amministrazione ha fa- coltà di procedere alla risoluzione del rapporto corri- spondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del pre- avviso.
5. Qualora si accerti invece che il dipendente può es- sere impiegato in mansioni di altra area della stessa ca- tegoria o in mansioni di categoria immediatamente infe- riore, l’Amministrazione provvede alla mobilità, a ri- chiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di una categoria im- mediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribu- zione attinente a detta categoria, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli pre- visti dal comma 2 del presente articolo, non interrompo-
no la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli ef- fetti.
8. Il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente assente per malattia è il seguente:
a) per i primi 9 mesi di assenza, il trattamento econo- mico fondamentale di cui all’art.83;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
9. L’assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata ala struttura di appartenenza tempestivamente e comunque all’inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente, salvo com- provato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico attestante lo stato di infermità com- portante l’incapacità lavorativa e con l’indicazione della sola prognosi, entro i cinque giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno fe- stivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo suc- cessivo.
10. L’Amministrazione dispone il controllo della ma- lattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vi- genti.
11. Il dipendente che durante l’assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all’Amministrazione, deve darne tempestiva comunica- zione, indicando il relativo indirizzo.
12. Il dipendente assente per malattia, ancorchè formalmente autorizzato ad uscire dall’abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all’indi- xxxxx comunicato all’amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo dalla malattia, ivi com- presi i giorni domenicali, festivi o comunque non la- vorativi, per consentire il controllo medico dell’inca- pacità lavorativa. Sono fatte salve le eventuali docu- mentate necessità di assentarsi dal domicilio per visi- te mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accerta- menti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a da- re preventiva informazione all’Amministrazione, ec- cezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impe- dimento.
13. Nel caso in cui l’infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all’Ammini- strazione, al fine di consentirle un’eventuale azione di ri- sarcimento nei riguardi del terzo responsabile per il rim- borso delle retribuzioni da essa corrisposte durante il pe- riodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti.
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14. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ri- covero ospedaliero o di day hospital anche quelli di as- senza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.
15. Relativamente al trattamento accessorio spettante per le ipotesi di cui al comma 8, rimangono in vigore, per quanto compatibili con la normativa vigente, le di- sposizioni di cui all’art.34 del CCNL 9.8.200039-40.
ART. 36 ALTRE ASSENZE
(Art. 35 CCNL 9.8.2000)
1. Ai dipendenti sono concessi, in aggiunta a quanto previsto dal presente CCNL, periodi di assenza dal ser- vizio nei casi, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalle specifiche disposizioni normative che li discipli- nano.
ART. 37
ASPETTATIVA PER DOTTORATO DI RICERCA, BORSA DI STUDIO O ALTRA ESPERIENZA LAVORATIVA.
(Art. 9 CCNL 13.05.2003)
1. Ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1984, n. 47641, e, nel caso di borse di studio, di cui alla legge 30-11-1989, n. 39842, così come integrata dal- l’art.52, comma 57, della legge 28-12-2001, n. 44843.
2. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per il tempo necessario a superare un periodo di prova.
ART. 38
NORME COMUNI SULLE ASPETTATIVE
(Art. 10 CCNL 13.05.2003)
1. Il dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi non retribuiti di aspettativa o di congedo, anche richiesti per motivi diversi, esclusi quelli di salu- te, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per distacchi sindacali, per volontariato e in caso di assenze o aspettativa ai sensi del d.lgs. n.151/200144.
2. L’Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giusti- ficato la concessione, invita immediatamente il dipen- dente a riprendere servizio. Il dipendente, per le stesse
motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziati- va.
3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcu- na indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine assegnatogli dal- l’Amministrazione ai sensi del comma 2.
ART. 39
INFORTUNI SUL LAVORO E XXXXXXXX DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO
(Art. 36 CCNL 9.8.2000)
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e, comunque, non oltre i periodi di conservazione del posto ai sensi dell’art. 35, commi 1 e 2. In tali periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 35, comma 8, lett. a).
2. Nel caso in cui l’assenza sia dovuta a malattia ri- conosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 35, comma 8, lett. a), per tutti i periodi di conservazione del posto, ai sensi del comma 1.
3. Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne il procedimento previsto per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità per la corresponsione dell’equo indennizzo e per la risolu- zione dei rapporto di lavoro in caso di inabilità perma- nente.
4. Trova applicazione l’art. 35, comma 14, in materia di assenze dovute a terapie invalidanti.
5. Nell’ipotesi in cui l’assenza si protragga oltre i pe- riodi di conservazione del posto, previsti nei precedenti commi 1 e 2, l’Amministrazione può valutare l’opportu- nità, in base alle proprie esigenze organizzative, di non considerare automaticamente risolto il rapporto di lavo- ro dei dipendente, fermo restando che tale ulteriore pe- riodo non è valutabile ai fini giuridici ed economici
ART.40
TUTELA DEI DIPENDENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICO-FISICHE
(Art. 12 CCNL 13.05.2003)
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupe- ro di dipendenti assunti a tempo indeterminato nei con- fronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sani- taria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap o di soggetto affetto da tossicodi- pendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psi- co-fisica, e che si impegnino a sottoporsi ad un proget- to terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti mi-
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sure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 35, comma 8, del presente CCNL;
b) concessione dei permessi giornalieri orari retribui- ti, nel limite massimo di due ore, per la durata del pro- getto;
c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rappor- to a tempo parziale, limitatamente alla durata del proget- to di recupero;
y
d) assegnazione del dipendente a mansioni dello stes- so livello di inquadramento contrattuale diverse da quel- le abituali, anche con periodi formativi eventualmente
previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l’esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia, per l’intera durata del progetto medesimo.
3. Le istituzioni di cui all’art. 1 del presente CCNL dispongono l’accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti affetti da tossicodipendenza, da alcolismo cronico o da patologie psichiche, qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l’Amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
5. Secondo quanto previsto dalla l. 5.6.1990, n. 135 “Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS” l’accertata infezione da HIV non
necessari, quando tale misura sia individuata dalla strut- tura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui coniugi, parenti o affini entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ov- vero i conviventi stabili che si trovino nelle condizioni
può costituire motivo di discriminazione per l’accesso o il mantenimento del posto di lavoro ed è fatto divieto al- le Università ed alle Istituzioni Universitarie di svolgere indagini volte ad accertare nei dipendenti e nelle persone prese in considerazione per l’instaurazione di un rappor- to di lavoro, l’esistenza di uno stato di sieropositività.
(22) Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Art. 53 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
(Art. 58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall’art. 2 del decreto-legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall’art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazionidalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall’art. 26 del D.Lgs n. 80 del 1998, nonché dall’art. 16 del D.Lgs n. 387del 1998)
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico ap- provato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall’articolo 23-bis del presente de- creto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall’articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all’articolo 9, commi 1 e 2, del- la legge 23 dicembre 1992, n. 498, all’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazio- ne ed integrazione della relativa disciplina.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l’attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressa- mente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che pro- vengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d’im- presa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della spe- cifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all’articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pub- blici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi for- ma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
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c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’ammini- strazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve esse- re versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del- dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazionipubbliche senza la pre- via autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le piùgravi sanzioni, il conferimento dei predetti in- carichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l’importo previsto come corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponi- bilità dell’amministrazione conferente, è trasferito all’amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo diprodut- tività o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblicisenza la previa auto- rizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell’articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modi- ficazioni ed integrazioni. All’accertamentodelle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalen- dosi della Guardia difinanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L’autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza deldipendente dai sogget- ti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico; può, altresì, essere richiesta daldipendente interessato. L’amministrazione di ap- partenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazioneentro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è perl’amministrazione di appartenenza di 45 gior- ni e si prescinde dall’intesa se l’amministrazione presso la quale ildipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla rice- zione della richiesta di intesa da parte dell’amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se ri- chiesta per incarichida conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamentenegata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici pergli incarichi di cui al com- ma 6 sono tenuti a dare comunicazione all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell’anno precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichiretribuiti ai propri di- pendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, alDipartimento della funzione pubblica l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell’annoprecedente, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compen- so lordo previsto o presunto. L’elenco èaccompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sonostati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell’autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incari- chi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai princìpi di buon andamento dell’amministrazione, nonché le misu- re che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell’an- no precedente, non hanno conferito o autorizzatoincarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzatoincarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare alDipartimento della fun- zione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all’anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute acomunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doverid’ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui so- nostati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuoviincarichi fino a quan- do non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui alcomma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui datiraccolti e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteridi attribuzione degli incarichi stessi.
(23) Decreto Legislativo 25.2.2000, n. 61
Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEPe dalla CES
Art. 3 - Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinarioclausole elastiche
1. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavorato- re ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6.
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2. Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti indicati nell’articolo 1, comma 3, che il datore di lavoro effettivamente applichi, stabi- lisce:
a) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di anno; ove la determinazione è effettuata in sede di con- tratto collettivo territoriale o aziendale è comunque rispettato il limite stabilito dal contratto collettivo nazionale;
b) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola giornata lavorativa;
c) le causali obiettive in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro sup- plementare.
In attesa delle discipline contrattuali di cui al presente comma e fermo restando quanto previsto dal comma 15, il ricorso al lavoro supplementare è ammesso nella misura massima del 10 per cento della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana.
3. L’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato. L’eventuale ri- fiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
4. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie, salva la facoltà per i contratti collettivi dicui al comma 2 di ap- plicare una percentuale di maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale difatto, dovuta in relazione al lavoro supplemen- tare. In alternativa a quanto previsto in proposito dall’articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono an- che stabilire che l’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata conven- zionalmentemediante l’applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavorosupplementare.
5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorativestraordinarie in rela- zione alle giornate di attività lavorativa. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente, ed eventuali successive mo- difiche ed integrazioni, in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno. Salva diversa previsione dei contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, i limiti trimestrale ed annuale stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, si intendono riproporzionati in re- lazione alla duratadella prestazione lavorativa a tempo parziale.
6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del comma 2 comportano l’applicazio- ne di una maggiorazione del 50 per cento sull’importo della retribuzione oraria globale difatto per esse dovuta. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, possono elevare la misura della maggiorazione; essi possono altresì stabilire criteri e modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il diritto al consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale.
7. Ferma restando l’indicazione nel contratto di lavoro della distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al me- se ed all’anno, i contratti collettivi, di cui all’articolo 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, hanno la facoltà di prevede- re clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può variaredetta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore ai sensi dell’ar- ticolo 2, comma 2.
8. L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parzia- le comporta in favore del lavoratore un preavviso di almeno dieci giorni. Lo svolgimento delrapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 comporta altresì in favore del lavoratore il diritto ad unamaggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, nella mi- sura fissata da contratti collettivi di cui ai medesimo comma 7.
9. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Nel patto è fatta espressa menzione della da- ta di stipulazione, della possibilità di denuncia di cui al comma 10, delle modalità di esercizio della stessa, nonché di quanto previsto dal comma 11.
10. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore potrà denunciare il pattodi cui al comma 9, accompagnando alla denuncia l’indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico; c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. I contratti collettivi di cui alcomma 7 determinano i criteri e le modalità per l’esercizio della possibilità di denuncia anche nel caso di esigenzedi studio o di formazione e pos- sono, altresì, individuare ulteriori ragioni obiettive in forza delle quali possa essere denunciato il patto di cui al comma 9. Il datore di la- voro ha facoltà di rinunciare al preavviso.
11. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al comma 9 e l’esercizio da parte dello stesso deldiritto di ripensamen- to di cui al comma 10 non possono integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
12. A seguito della denuncia di cui al comma 10 viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata ai sensi dell’articolo 2, comma 2. Successivamente alla denuncia, nel corso dello svolgi- mento del rapporto di lavoro è fatta salva la possibilità di stipulareun nuovo patto scritto in materia di collocazione temporale elastica del- la prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del presente articolo.
13. L’effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie, come pure lo svolgimento del rapporto secondo le moda- lità di cui al comma 7, sono ammessi esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempoparziale, sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzioni a termine, limitatamente a quelle previstedall’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, possono prevedere la facoltà di richiedere lo svolgimento diprestazioni lavorative supplementari o straordinarie anche in relazione ad altre ipotesi di assunzione con contratto a termi- ne consentite dalla legislazione vigente.
14. I centri per l’impiego e i soggetti autorizzati all’attività di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, di cuirispettivamente agli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a dare, ai lavoratori interessati ad offerte di lavoro a tempo par- ziale, puntuale informazione della disciplina prevista dai commi3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, preventivamente alla stipulazione del contratto
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di lavoro. Per i soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la mancata fornitura di detta informazione costituiscecomportamento valutabile ai fini dell’applicazione della norma di cui al comma 12, lettera b), del medesimo articolo 10.
15. Ferma restando l’applicabilità immediata della disposizione di cui al comma 3, le clausole dei contratti collettivi in materia di la- voro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata invigore del presente decreto legislativo, continua- no a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque perun periodo non superiore ad un anno.
Art. 9 - Disciplina previdenziale
1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per ilavoratori a tempo par- ziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui allëarticolo 7 del de- creto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tem- po pieno.
2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l’intera misura settimanale in presenza di una presta- zione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal finesono cumulate le ore prestate in diversi rap- porti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieriquante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare l’attività principale per gli effetti dell’articolo 20 del testo unico dellenorme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive mo- dificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall’INPS. Il comma 2 dell’articolo 26 del citato testo unico è sostituito dal seguente: “Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui nonspettano gli assegni a norma dell’articolo 2.”.
3. La retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali deilavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazionealla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumerequale base di calcolo dei premi per l’assicurazione di cui al presente comma è stabilita con le mo- dalità di cui alcomma 1.
4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della de- terminazione dell’ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l’anzianitàrelativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all’orario effettivamente svolto l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.
(24) Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Art. 53 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
Vedere nota (22) all’art. 19
(25) Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Art. 36 - Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale
Vedere nota (13) all’art. 8
(26) Decreto Legislativo 6.9.2001, n. 368
Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES
(27) Accordo quadro sul telelavoro del 23.3.2000 Art. 3 - Relazioni sindacali
5. Nell’ambito di ciascun comparto, la contrattazione potrà disciplinare gli aspetti strettamente legati alle specificità del comparto e, in particolare:
a) criteri generali per l’esatta individuazione del telelavoro rispetto ad altre forme di delocalizzazione;
b) criteri generali per l’articolazione del tempo di lavoro e per la determinazione delle fasce di reperibilità telematica;
c) forme di copertura assicurativa delle attrezzature in dotazione e del loro uso;
d) iniziative di formazione legate alla specificità del comparto.
(28) Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Art. 52 - Disciplina delle mansioni
(Art. 56 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 25 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 15 del D.Lgs n. 387 del 1998)
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successi- vamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di fatto di mansioni non corri- spondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente su- periore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
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sindacali
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il pro- filo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica su- periore. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le proce- dure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione ri- sponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazioni della nuova disciplina degli ordinamenti professionali previ- sta dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore.
(29) Decreto Legislativo 8.4.2003, n. 66
Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro
(30) Legge 5.2.1992, n. 104
Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
(31) Legge 23.12.1977, n. 937
Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni Art. 1
Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pub- blici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme
vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell’anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell’anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500
giornaliere lorde.
(32) Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66
Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (33) Legge 8.3.2000, n. 53
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e peril coordinamento dei tempi delle città
Art. 4 - Congedi per eventi e cause particolari
1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso didecesso o di docu- mentata grave infermità del coniuge od un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavorato- re o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, neicasi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.
Art. 19 - Permessi per l’assistenza a portatori di handicap
1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: “permesso mensile” sono inserite le seguenti: “coperti da contribuzione figurativa”;
b) al comma 5, le parole, “con lui convivente,” sono soppresse;
c) al comma 6, dopo le parole: “può usufruire” è inserita la seguente: “alternativamente”.
Art. 20 - Estensione delle agevolazioni per l’assistenza a portatori di handicap
1. Le disposizioni dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall’articolo 19 della presente legge, si applica- no anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o unaffine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente.
(34) Legge 5.2.1992, n. 104
Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate Art. 33 - Agevolazioni
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, illavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità pa- rente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizioneche la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
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(35) Decreto Legislativo 26.3.2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, anorma dell’articolo 15 della legge 8.3.2000, n. 53
Art. 16 - Divieto di adibire al lavoro le donne
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)
1. È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Art. 17 - Estensione del divieto
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)
1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all’avan- zato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il la- voro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all’emanazione del primo decreto ministeriale, l’anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per terri- torio.
2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l’interdizione dal lavoro del- le lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 16, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo sta- to di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
3. L’astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le ri- sultanze dell’accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione del- l’istanza della lavoratrice.
4. L’astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l’esistenza delle condizioni che danno luogo all’astensione medesima.
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolo sono definitivi.
Art. 28 - Congedo di paternità
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)
1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle con- dizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensidell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 32 - Congedo parentale
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)
1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
Art. 34 - Trattamento economico e normativo
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)
1. Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo annodi vita del bambi- no, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo trai genitori di sei mesi. L’indennità è cal- colata secondo quanto previsto all’articolo 23, ad esclusione del comma 2dello stesso.
Art. 39. - Riposi giornalieri della madre
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)
1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative aglieffetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra strutturaidonea, istituiti dal da- tore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Art. 47 - Congedo per la malattia del figlio
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)
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sindacali
1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da unmedico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorsodelle ferie in godimen- to per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
(36) Legge 8.3.2000, n. 53
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città.
(37) Legge 24.12.2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)
452. L’articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità edella parternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
“Art. 26. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per unperiodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore. 2. In caso di adozionenazionale, il congedo deve essere fruito duran- te i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minorenella famiglia della lavoratrice. 3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gliadempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia. 4. La lavoratrice che, per il periodo dipermanenza all’estero di cui al com- ma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità. 5. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero della lavoratrice. 6. Nel casodi affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi”.
453. L’articolo 27 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.
454. L’articolo 31 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
“Art. 31. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di cui all’articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. 2. Il congedo di cui all’articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavora- tore. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’este- ro del lavoratore”.
455. L’articolo 36 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
“Art. 36. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e in- ternazionale, e di affidamento. 2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, en- tro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. 3. L’indennità di cui all’arti- colo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia”.
456. L’articolo 37 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.
(38) Legge 8.3.2000, n. 53
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e peril coordinamento dei tempi delle città
Art. 4 - Congedi per eventi e cause particolari
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patolo- gie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, nonsuperiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né aifini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi con- tributi, calcolatisecondo i criteri della prosecuzione volontaria.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pariopportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all’individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazio- ne dei criteri per la verificaperiodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1.
Art. 5 - Congedi per la formazione
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’articolo 10 della legge 20 maggio1970, n. 300, i di- pendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità diservizio presso la stessa azienda o ammini- strazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoroper congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undi- ci mesi, continuativo o frazionato, nell’arcodell’intera vita lavorativa.
2. Per “congedo per la formazione” si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, alconseguimento del ti- tolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione adattività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto allaretribuzione. Tale pe-
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riodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con lamalattia e con altri congedi. Una grave e docu- mentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dalmedesimo decreto di cui all’articolo 4, comma 4, intervenuta durante il pe- riodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirnel’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentua- li massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all’esercizio di tale facoltà e fissa- no i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.
5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativicontributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Art. 6 - Congedi per la formazione continua
1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l’arco dellavita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicuranoun’offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L’offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come credi- ti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovveroessere predispo- sta dall’azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali incoerenza con quanto previsto dal cita- to articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.
2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce il monte ore da destinare ai congedidi cui al presente ar- ticolo, i criteri per l’individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di forma- zione.
3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale per la formazione continua, di cui al regolamento di attuazione del citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997.
4. Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di ridu- zione dell’orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori. Per le finalità del presente comma è ri- servata una quota, pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo perl’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di con- certo con ilMinistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire fra le regioni la predetta quota, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
(39) CCNLrelativo al quadriennio normativo 1998 - 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999 del personale non dirigente del comparto Università del 9.8.2000
Art. 34 - Assenze per malattia
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini del- la maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casiparticolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
3. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l’Amministrazione procede all’ac- certamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell’inidoneità a svolgere proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui, a seguito dell’accertamento disposto a richiesta del dipendente, questi sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’Amministrazione ha facol- tà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.
5. Qualora si accerti invece che il dipendente può essere impiegato in mansioni di altra area della stessa categoria o in mansioni di ca- tegoria immediatamente inferiore, l’Amministrazione provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di una categoria immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detta ca- tegoria, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell’an- zianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
8. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio legato alla effettiva prestazione, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione collettiva. Nell’ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello succes- sivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio spettante, fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario e per quelli collegati all’effettivo svolgimento della prestazione;
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi dei periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
9. L’assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata ala struttura di appartenenza tempestivamen- te e comunque all’inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente, salvo comprova- to impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico attestante lo stato di infermità comportante l’incapacità lavorativa e con l’indicazione della sola prognosi, entro i cinque giorni successivi all’inizio della
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malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavora- tivo successivo.
10. L’Amministrazione dispone il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, in particolare dal- l’art. 10 del D.P.R. n. 567/1987.
11. Il dipendente che durante l’assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all’Amministrazione, de- ve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo.
12. Il dipendente assente per malattia, ancorchè formalmente autorizzato ad uscire dall’abitazione dal medico curante, è tenuto a ren- dersi reperibile all’indirizzo comunicato all’amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo dalla malattia, ivi compresi i gior- ni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell’incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. So- no fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie eaccerta- menti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione al- l’Amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificatoimpedimento.
13. Nel caso in cui l’infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all’Amministrazione, al fine di consentirle un’eventuale azione di risarcimento nei riguardi del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni da essa corrispostedurante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti.
14. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sonoesclusi dal computo dei gior- ni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie. Per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sededi contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della ne- cessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica.
(40) Legge 6.8.2008, n. 133
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25.6.2008, n. 112, recante disposizioniurgenti per lo sviluppo econo- mico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanzapubblica e la perequazione tributaria
Art. 71 - Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazionidi cui all’articolo 1, com- ma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamen- tale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifichenor- mative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedanoterapie salvavita. I risparmi derivanti dall’applicazione del pre- sente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministra- zioni statali almiglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi perla contrattazio- ne integrativa.
2. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopoil secondo evento di ma- lattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.
3. L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nelcaso di assenza di un so- lo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie direperibilità del lavoratore, entro le quali devono esse- re effettuate le visite mediche di controllo, sono dalleore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delleassenze per permesso re- tribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l’obbligo di stabilire una quan- tificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli ac- cordi sindacali prevedanouna fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenzadel- l’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio aifini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenzeper congedo di maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n.53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all’articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.
(41) Legge 13.8.1984, n. 476
Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università
(42) Legge 30.11.1989, n. 398Norme in materia di borse di studio universitarie (43) Legge 28.12.2001 n. 448
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) Articolo 52 - Interventi vari
57. All’articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n.476, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: “Incaso di ammissio-
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ne a corsi di dottorato di ricerca senza borse di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato inaspettativa conserva il trattamento econo- mico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di la- voro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due annisuccessivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo;”.
(44) Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, anorma dell’articolo 15 della legge 8.3.2000, n. 53
TITOLO IV
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 41
CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
(Art.37 CCNL 9.8.2000)
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo inde- terminato, superato il periodo di prova, oltre che nei ca- si di risoluzione già disciplinati dagli artt. 35, 39 e 46 del presente CCNL, ha luogo:
a) per compimento del limite di età previsto dalle norme applicabili nell’Amministrazione in materia di previdenza e quiescenza;
b) per dimissioni volontarie del dipendente;
c) per decesso del dipendente.
ART. 42 OBBLIGHI DELLE PARTI
(Art.38 CCNL 9.8.2000)
1. In caso di dimissioni volontarie il dipendente de- ve darne comunicazione per iscritto all’Amministra- zione.
2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell’Ammini- strazione, quest’ultima è tenuta a specificarne conte- stualmente la motivazione.
maticamente al verificarsi della condizione prevista, senza obbligo per l’Amministrazione di dare il preavvi- so o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell’età prevista salvo diversa volontà del
3. Nell’ipotesi di cui alla lettera a) dell’ art. 41, com- ma 1, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene auto-
dipendente. Nell’ipotesi di cui all’art. 41, comma 1, let- tera c), l’Amministrazione corrisponde agli aventi dirit- to l’indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall’articolo 2122 c.c.45
ART. 43 RECESSO CON PREAVVISO
(Art.39 CCNL 9.8.2000)
1. Salvo il caso di risoluzione automatica del rappor- to di lavoro e quello di licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in cui il presente contratto prevede la ri- soluzione del rapporto con preavviso o con correspon- sione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i relativi ter- mini sono fissati come segue:
anni di servizio mesi di preavviso
- fino a 5 2
- oltre 5 e fino a 10 3
- oltre 10 4
2. In caso di dimissioni i termini di preavviso sono ri- dotti della metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo giorno o dal giorno 16 di ciascun mese.
la retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
5. E’ in facoltà della parte che riceve la disdetta di ri- solvere il rapporto di lavoro, sia all’inizio sia durante il preavviso con il consenso dell’altra parte.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’impor- to della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L’Amministrazione ha il diritto di trattenere su quanto da essa dovuto al dipendente un importo corrispondente al-
(45) Regio Decreto 16.3.1942, n. 262 (Codice Civile) Art. 2122 - Indennità in caso di morte
In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e se vivevano a carico del prestatore di lavoro ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima. È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l’attribuzione e la ripartizione delle indennità.
y
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TITOLO V NORME DISCIPLINARI
ART. 44 OBBLIGHI DEL DIPENDENTE
(Art. 43 CCNL 27.01.05)
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e re- sponsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interes- si privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rappor- to di lavoro contenuti nel codice di condotta allegato al presente CCNL.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l’instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l’Amministrazione e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell’esigen- za di garantire la migliore qualità del servizio, il dipen- dente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’Amministrazione, anche in relazione alle norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti, ai sensi del- l’art. 24 della legge 7 agosto 0000, x. 00000;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le infor- mazioni cui questo abbia diritto, nel rispetto delle dispo- sizioni in materia di trasparenza e di accesso all’attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nel- l’amministrazione, nonché osservare le disposizioni del d.lgs. 28.12.2000, n. 44347 e del DPR 28.12.2000, n. 44548 in tema di autocertificazione;
e) rispettare l’orario di lavoro, adempiere le formali- tà previste per la rilevazione delle presenze e non assen- tarsi dal luogo di lavoro senza autorizzazione;
f) durante l’orario di lavoro mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta adeguata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti le- sivi della dignità della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico in perio- do di malattia od infortunio;
h) eseguire gli ordini inerenti l’espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l’ordine sia palesemente illegit- timo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l’ha im- partito, illustrandone le ragioni. Se l’ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipenden- te non deve, comunque, eseguire l’ordine quando questo comporta la violazione della legge penale;
i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
l) non valersi di quanto è di proprietà dell’Ammini- strazione per ragioni che non siano di servizio;
m) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, com- pensi, regali o altre utilità in connessione con la presta- zione lavorativa;
n) osservare scrupolosamente le disposizioni che re- golano l’accesso ai locali dell’Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debi- tamente autorizzate, persone estranee all’Amministra- zione stessa in locali non aperti al pubblico;
o) comunicare all’Amministrazione la propria resi- denza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonchè ogni successivo mutamento delle stesse;
p) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all’uf- ficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
q) xxxxxxxsi dal partecipare all’adozione di decisio- ni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, o di suoi parenti entro il quarto grado o convi- venti.
ART. 45
SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
(Art. 44 CCNL 27.01.05)
1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obbli- ghi disciplinati nel precedente articolo danno luogo, se- condo la gravità dell’infrazione, previo procedimento di- sciplinare, all’applicazione delle seguenti sanzioni disci- plinari:
a) rimprovero verbale
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile da una ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retri- buzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retri- buzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. L’Amministrazione non può adottare alcun provve- dimento disciplinare nei confronti del dipendente senza previa contestazione scritta dell’addebito e senza aver sentito il dipendente a sua difesa, con l’eventuale assisten- za di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’as- sociazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
La contestazione di cui sopra deve effettuarsi tempe- stivamente e comunque non oltre i 20 giorni da quando l’ufficio competente, individuato dalle Amministrazioni in conformità ai propri ordinamenti, è venuto a cono- scenza del fatto.
3. La convocazione scritta per la difesa non può av- venire prima di cinque giorni lavorativi dalla contesta- zione del fatto. Il dipendente può, adducendo adeguate motivazioni, chiedere che venga dilazionata, ma comun-
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que non oltre il quindicesimo giorno dall’originaria con- vocazione, la data della propria audizione a discolpa. La sanzione verrà eventualmente irrogata entro il termine di 15 giorni dalla data fissata per l’audizione, anche se l’in- teressato dovesse non presentarsi
4. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del d.lgs. n. 165/200149, la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai fini del comma 2, segnala en- tro venti giorni da quando ne ha avuto conoscenza all’uf- ficio competente, ai sensi del citato art. 55, comma 4, i fatti da contestare al dipendente per l’istruzione del pro- cedimento.
5. Al dipendente o su sua espressa delega al difenso- re, è consentito l’accesso a tutti gli atti istruttori riguar- danti il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi en- tro 120 giorni dalla data della contestazione dell’addebi- to. Qualora non sia stato portato a termine entro tale da- ta, il procedimento si estingue.
7. L’ufficio competente per i procedimenti disciplina- ri, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giusti- ficazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione ap- plicabile tra quelle indicate al comma 1. Quando il me- desimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all’interessato.
8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle san- zioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazio- ne.
9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro gene- re nelle quali egli sia incorso.
ART. 46 CODICE DISCIPLINARE
(Art.45 CCNL 27.01.05)
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzio- nalità delle sanzioni in relazione alla gravità della man- canza e in conformità a quanto previsto dall’art. 55 del d.lgs. n.165/200150 e successive modificazioni ed inte- grazioni, sono fissati i seguenti criteri generali:
a) il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono de- terminati anche in relazione:
– alla intenzionalità del comportamento, alla rile- vanza della violazione di norme o disposizioni;
– al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimo- strate, tenuto conto anche della prevedibilità del- l’evento;
– all’eventuale sussistenza di circostanze aggravan- ti o attenuanti;
– alle responsabilità derivanti dalla posizione di la- voro occupata dal dipendente;
– al concorso nella mancanza di più lavoratori in ac- cordo tra loro;
– al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell’ambito del biennio precedente;
– al comportamento verso gli utenti.
b) al dipendente responsabile di più mancanze com- xxxxx in un’unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento disciplinare, è applicabile la sanzione pre- vista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità;
c) qualora la sanzione consista nella sospensione dal servizio, il relativo periodo non è computabile ai fini del- l’anzianità di servizio.
2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprove- ro verbale al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al dipendente per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di la- voro;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza delle norme in materia di prevenzio- ne degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli inte- ressi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della l. 20 maggio 1970 n. 30051;
f) insufficiente rendimento rispetto ai carichi di lavo- ro e comunque nell’assolvimento dei compiti assegnati; L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’Amministrazione e destinato ad attività so-
ciali per i dipendenti.
3. La sanzione disciplinare della sospensione dal ser- vizio con privazione della retribuzione fino ad un massi- mo di 10 giorni si applica per:
a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste nel comma 2 presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso. In tali ipotesi l’enti- tà della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono dal servizio, al disservi- zio determinatosi, alla gravità della violazione degli ob- blighi del dipendente, agli eventuali danni causati al- l’Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
c) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a raggiungere la sede assegnata dall’Amministrazione;
d) svolgimento di altre attività lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio;
e) rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
f) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni
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verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi negli am- bienti di lavoro, anche con utenti;
g) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Am- ministrazione, tenuto conto del rispetto della libertà di pensiero e di espressione, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300/70;
h) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
i) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggres- sivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal ser- vizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la san- zione massima oppure quando le mancanze previste al comma 3 presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio oltre 10 giorni e fino a 15 giorni;
c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illeci- to uso, manomissione, distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell’Amministrazione o ad essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il la- voratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo;
d) insufficiente, persistente e scarso rendimento do- vuto a comportamento negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della di- gnità della persona;
g) fatti e comportamenti tesi all’elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell’orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze an- che cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;
h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all’Amministrazione o a terzi.
Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, vie- ne corrisposta allo stesso un’indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale spettante ai sensi del presen- te CCNL, nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti.
5. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, in una delle mancanze previste ai commi 3 e 4, anche se di
diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l’applicazione della sanzione mas- sima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retri- buzione, salvo quanto previsto al comma 6, lett. a);
b) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’Amministrazione per riconosciute e motivate esi- genze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
c) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall’Amministrazione quando l’assenza arbitraria ed in- giustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni;
d) continuità, nel biennio, di condotte comprovanti il perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendi- mento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente gli obblighi di servizio;
e) recidiva nel biennio, anche nei confronti di perso- na diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamen- ti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavora- tivo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o mole- stie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della di- gnità della persona.
6. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gra- vi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri di- pendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavo- ro, anche con utenti;
b) condanna passata in giudicato per un delitto com- messo in servizio o fuori servizio che, pur non attenen- do in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
c) accertamento che l’impiego fu conseguito median- te la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del con- tratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di pre- sentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere - anche nei confronti di ter- zi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna passata in giudicato:
1. di cui all’art. 58 del d.lgs. 18.08.2000, n. 26752, nonché per i reati di cui agli artt. 316 e 316 bis del c.p.53;
2. quando alla condanna consegua comunque l’inter- dizione perpetua dai pubblici uffici;
3. per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della leg- ge 27 marzo 2001 n. 9754.
f) l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché xxxxx, in flagranza, a commettere reati di peculato o con- cussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giu- dice per le indagini preliminari.
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7. Le mancanze non espressamente previste nei com- mi da 2 a 6 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all’in- dividuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei la- voratori di cui all’art. 44 del presente CCNL, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
8. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità mediante affis- sione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
ART. 47
RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE (Art.46 CCNL 27.01.05)
1. Nel caso di commissione in servizio di fatti ille- citi di rilevanza penale l’Amministrazione inizia il pro- cedimento disciplinare e trasmette la denunzia penale. Il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla sentenza definitiva, fatta salva l’ipotesi in cui il dipen- dente venga arrestato perché colto, in flagranza, a com- mettere reati di peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini pre- liminari. Sulla base della valutazione derivante dal- l’esito del procedimento disciplinare si applica la san- zione di cui all’art. 46, comma 6, lett. f) del presente CCNL.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l’Amministrazione venga a conoscenza dell’esi- stenza di un procedimento penale a carico del dipenden- te per i medesimi fatti oggetto di procedimento discipli- nare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Fatte salve le ipotesi di cui all’art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 200155, negli altri casi il procedimen- to disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
4. Per i casi previsti all’art. 5, commi 2 e 4, della leg- ge 97 del 2001, il procedimento disciplinare precedente- mente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza defi- nitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 46, come conseguenza delle condanne penali citate nel com- ma 6, lett. b) ed e), non ha carattere automatico, essendo correlata all’esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
6. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p.. Ove nel pro- cedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata as-
soluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora l’assoluzione sia motivata “perché il fatto non costituisce illecito penale” non escludendo quindi la ri- levanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento perché il fatto non sus- siste, ovvero perché l’imputato non lo ha commesso si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p.56. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppu- re qualora il proscioglimento sia motivato “perché il fat- to non costituisce reato” non escludendo quindi la rile- vanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 1 della legge 97 del 2001.
9. Il personale licenziato ai sensi dell’art. 46, comma 6, lett. b), e) ed f), e successivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data della senten- za di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in so- prannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento.
10. Il personale riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell’area e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova clas- sificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno dirit- to a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al di- pendente nel periodo di sospensione o di licenziamen- to, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordi- nario.
ART. 48 SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO
DI PROCEDIMENTO PENALE
(Art.47 CCNL 27.01.05)
1. Il personale che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello sta- to di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L’Amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del personale, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del successivo comma 3.
3. Il personale, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui ven- ga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rin- viato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rappor- to di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se
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accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 46, commi 5 e 6.
4. Resta fermo l’obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall’art. 58 del d.lgs. n. 267/200057.
5. Nel caso dei reati previsti all’art. 3, comma 1, del- la legge n. 97 del 200158, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, an- corché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l’art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall’art. 47 in tema di rapporti tra proce- dimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un’indennità pari al 50% della retribu- zione fondamentale spettante ai sensi del presente CCNL, nonchè gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, pronunciate con la formula “il fatto non sussiste”, “non costituisce illecito penale” o “l’im- putato non lo ha commesso”, quanto corrisposto nel pe- riodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse ri- masto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordina- rio. Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre infra- zioni, ai sensi dell’art. 47, comma 6, secondo periodo, (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedi- mento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenzia- mento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario non- chè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli even- tualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riat- tivato e a seguito della condanna penale.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal ser- vizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo co- munque non superiore a cinque anni. Decorso tale termi- ne, la sospensione cautelare, dipendente dal procedimen- to penale, è revocata e il dipendente è riammesso in ser- vizio, salvi casi in cui, per i reati che comportano l’ap- plicazione delle sanzioni previste ai commi 5 e 6 dell’art. 46 (codice disciplinare) del presente CCNL, l’Ammini- strazione ritenga che la permanenza in servizio del di- pendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza po- trebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell’Amministrazio-
ne stessa. In tale caso, può essere disposta, per i suddet- ti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disci- plinare comunque, se sospeso, rimane tale sino all’esito del procedimento penale.
ART. 49
SOSPENSIONE CAUTELARE IN CORSO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (Art.48 CCNL 27.01.05)
1. L’Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipenden- te a titolo di infrazione disciplinare punibili con la san- zione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l’allontanamento dal lavoro del dipendente per un perio- do di tempo non superiore a trenta giorni, con conserva- zione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal ser- vizio con privazione della retribuzione, il periodo del- l’allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retri- buzione limitata agli effettivi giorni di sospensione ir- rogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servi- zio, è valutabile agli effetti dell’anzianità di servizio.
ART. 50
CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI
DI LAVORO
(Art. 49 CCNL 27.01.05)
1. L’Amministrazione dà applicazione, con proprio atto, al codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luo- ghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione del- la Commissione europea del 27.11.1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n. 1 del presente con- tratto per fornire linee guida uniformi in materia. Del- l’atto così adottato l’Amministrazione dà informazione preventiva alle XX.XX. di cui all’art.9 del presente CCNL.
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(45) Codice civile art. n. 2122 Indennità in caso di morte
(46) Legge 7.8.1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi Art. 24 - Esclusione dal diritto di accesso
1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbli- che amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pia- nificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale re- lativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro di- sponibilità sottratti all’accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazio-
ni.
4. L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell’ambito e nei li-
miti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria didocumenti, anche l’eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all’accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere ca- si di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa deri- vare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e al- la correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l’accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica moneta- ria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’or- dine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità del- le fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associa- zioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l’attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi al- l’espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per cura- re o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei li- miti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
(47) Decreto Legislativo 28.12.2000, n. 443
Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (Testo B)
(48) D.P.R. 28.12.2000, n. 445
Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (Testo A)
(49) Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Art. 55 - Sanzioni disciplinari e responsabilità
(Art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 27 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e successivamentemodificato dall’art. 2 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, nonché dall’art. 27, comma 2 e dall’art. 45, comma 16 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Per i dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia diresponsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
2. Ai dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, si applicano l’articolo 2106 del codice civile e l’articolo 7, commiprimo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei co- dici di comportamento di cui all’articolo 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimentidisciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l’addebitoal dipendente medesimo, istruisce il pro-
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cedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della strut- tura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.
5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestivacontestazione scritta dell’addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di unprocuratore ovvero di un rappresen- tante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsiinutilmente quindici giorni dalla convocazione per la di- fesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.
6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibiledi impugnazione.
7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall’applicazione dellasanzione, il dipen- dente, anche per mezzo di un procuratore o dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell’amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall’impu- gnazione e l’amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell’amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presiedu- to da un esterno all’amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamen- to, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell’amministrazio- ne e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, dicomune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, l’amministrazio- ne richiede la nomina deipresidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi dirotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscono l’imparzialità.
9. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione chene regoli le mo- dalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei princìpi di cui ai precedenti commi.
10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed edu- cativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano lenorme di cui agli articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
(50) Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Art. 55 - Sanzioni disciplinari e responsabilità
Vedere nota (49) all’art. 45
(51) Legge 20.5.1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori)
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale neiluoghi di lavoro e norme sul collocamento
Art. 1 - Libertà di opinione
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi doveprestano la loro ope- ra, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzionee delle norme della presente legge.
Art. 6 - Visite personali di controllo
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patri- monio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all’uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con
l’applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppu- re, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali azien- dali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricor- rere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
(52) Decreto legislativo 8.8.2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali
Art. 58 - Cause ostative alla candidatura
1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscri- zionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114, pre- sidente e componente degli organi delle comunità montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di as- sociazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette so- stanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato
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mediante profitto dell’errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d’uf- ficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona in- caricata di un pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non col- poso;
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall’articolo 59 la sentenza prevista dall’articolo 444 del codice di proce- dura penale è equiparata a condanna.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l’elezione o la nomina è di competenza:
a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) la Giunta provinciale o del presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
4. L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L’organo
che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell’elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse.
5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi del- l’articolo 178 del codice penale o dell’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
(53) Regio Decreto 19.10.1930, n. 1398 (Codice penale) Art. 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’er- rore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre an- ni.
Art. 316-bis - Malversazione a danno dello Stato
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalleComunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazionedi opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con lareclusione da sei mesi a quattro anni.
(54) Legge 27.3.2001, n. 97
Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale neiconfronti dei di- pendenti delle amministrazioni pubbliche
Art. 3 - Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio
1. Salva l’applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei con- fronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 3-18,319, 319-ter e 320 del codice penale e dall’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l’amministrazione diappartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servi- zio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L’amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità cir- ca la permanenza del dipendente nell’ufficio in considerazione del discredito chel’amministrazione stessa può ricevere da tale perma- nenza.
(55) Legge 27.3.2001, n. 97
Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
Art. 1 - Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare
1. All’articolo 653 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a. nella rubrica, le parole: «di assoluzione» sono soppresse;
b. nel comma 1, le parole: «pronunciata in seguito a dibattimento» sono soppresse e, dopo le parole: « il fatto non sussiste o», sono inserite le seguenti: «non costituisce illecito penale ovvero»;
c. dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti al- le pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso».
Art. 5 - Pena accessoria dell’estinzione del rapporto di impiego odi lavoro. Procedimento disciplinare aseguito di condanna definitiva
2. Dopo l’articolo 32-quater del codice penale è inserito il seguente:
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«Art. 32-quinquies. - (Xxxx nei quali alla condanna consegue l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego). Salvo quanto previ- sto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 importa altresì l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica».
4. Salvo quanto disposto dall’articolo 32-quinquies del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di con- danna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell’articolo 3, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve ave- re inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’am- ministrazione o all’ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini di- versi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall’articolo 653 del codice di procedura penale.
(56) D.P.R. 22.9.1988, n. 447 (Codice di Procedura Penale)
Art. 653 - Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare
1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso.
1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti al- le pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.
(57) Decreto legislativo 8.8.2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali
Art. 58 - Cause ostative alla candidatura
Vedere nota (52) all’art. 46
(58) Legge 27.3.2001, n. 97
Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale neiconfronti dei di- pendenti delle amministrazioni pubbliche
Art. 3 - Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio
Vedere nota (54) all’art. 46
Art. 4 - Sospensione a seguito di condanna non definitiva
1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, peralcuno dei delitti previsti dall’articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.
2. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o diassoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione delreato.
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TITOLO VI
ISTITUTI DI PARTICOLARE INTERESSE
ART. 51
COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING
(Art.20 CCNL 27.01.05)
1. Per mobbing si intende una forma di violenza mo- rale o psichica nell’ambito del contesto lavorativo, attua- to dal datore di lavoro o da dipendenti nei confronti di altro personale. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connota- zioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da com- portare un’afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la professionalità e la dignità del dipenden- te sul luogo di lavoro, fino all’ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di lavoro.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con rife- rimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare l’evenienza di tali comportamenti; viene pertanto isti- tuito, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, uno specifico comitato paritetico, presso ciascuna Amministrazione con i seguenti com- piti:
a) raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno;
b) individuazione delle possibili cause, con particola- re riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) proposte di azioni positive in ordine alla preven- zione delle situazioni che possano favorire l’insorgere del mobbing;
d) formulazione di proposte per la definizione dei co- dici di condotta.
3. Le proposte formulate dai comitati sono presenta- te alle Amministrazioni per i connessi provvedimenti, tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione e il fun- zionamento di sportelli di ascolto nell’ambito delle strut- ture esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia, nonché la definizione dei codici di condotta, sentite le organizzazioni sindaca- li firmatarie del presente CCNL.
4. In relazione all’attività di prevenzione del fenome- no, i comitati valutano l’opportunità di attuare, nell’am- bito dei piani generali per la formazione, idonei inter- venti formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obietti- vi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenome- no e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti
attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale.
5. I comitati di cui al comma 3 sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari nu- mero di rappresentanti dell’Amministrazione. Il presi- dente del comitato viene designato, la prima volta, dai rappresentanti dell’Amministrazione ed il vicepresiden- te dai componenti di parte sindacale, garantendo l’alter- nanza per le successive designazioni. Per ogni compo- nente effettivo è previsto un componente supplente. Fer- ma rimanendo la composizione paritetica dei comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest’ulti- mo e senza diritto di voto, allo scopo di garantire il rac- cordo tra le attività dei due organismi.
6. Le Amministrazioni favoriscono l’operatività dei comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizza- no con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I comitati sono tenuti a redige- re una relazione annuale sull’attività svolta.
7. I comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei co- mitati possono essere rinnovati nell’incarico per un so- la volta.
ART. 52
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(Art.21 CCNL 27.01.05)
1. La figura, le funzioni, le attribuzioni e le preroga- tive del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza so- no quelle complessivamente individuate e disciplinate dagli artt. 47 e segg. del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 200859.
ART. 53
OSSERVATORIO NAZIONALE PARITETICO DELLA SICUREZZA
(Art.22 CCNL 27.01.05)
1. In applicazione dell’art. 51 del d.lgs. n.81/200860 e al fine di stabilizzare i rapporti partecipativi in mate- ria di igiene e sicurezza le parti si impegnano ad attiva- re, presso la CRUI e senza oneri aggiuntivi di spesa, un Osservatorio Nazionale Paritetico con il compito di monitorare lo stato di applicazione della normativa e di avanzare proposte agli organi competenti, nonché esplicare attività di raccordo con i soggetti istituziona- li a livello nazionale operanti in materia di salute e si- curezza.
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ART. 54 FORMAZIONE PROFESSIONALE
(Art. 45 CCNL 9.8.2000)
1. La formazione professionale continua del persona- le costituisce uno strumento fondamentale per la cresci- ta del personale e per l’innalzamento del livello qualita- tivo dei servizi prestati dalle Amministrazioni; queste, in coerenza con gli obiettivi e gli impegni anche di caratte- re finanziario delineati dall’Intesa Governo-Sindacati del 6 aprile 2007 per un’azione pubblica a sostegno del- la conoscenza, mettono fattivamente a disposizione, an- che nel quadro di iniziative nazionali promosse dalla CRUI, le proprie risorse formative, nel limite dell’1% del monte salari di ciascun anno, allo scopo di promuo- vere e valorizzare la preparazione e l’aggiornamento del personale.
2. L’aggiornamento e la formazione professionali possono essere obbligatori o facoltativi e riguardano tut- to il personale, con contratto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi compreso quello distaccato o comandato.
3. La formazione del personale di nuova assunzione si svolge mediante corsi teorico - pratici, di intensità e durata rapportate alle mansioni da svolgere, in base a specifici programmi definiti dalle singole Amministra- zioni.
4. Le iniziative di formazione e aggiornamento del personale in servizio si svolgono sulla base di program- mi definiti dalle Amministrazioni, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lett. e), con i seguenti cri- xxxx e modalità operativi:
- i programmi debbono evidenziare puntualmente gli obiettivi formativi e gli standard quantitativi e qualitati- vi previsti;
- le attività formative preordinate ad offrire opportu- nità di sviluppo professionale e retributivo debbono es- sere finalizzate all’acquisizione ed all’approfondimento dei contenuti di professionalità oggetto delle prove di se- lezione e debbono prevedere adeguate forme di verifica finale;
- in sede di redazione dei programmi si terrà presen- te, nella misura massima possibile, l’esigenza di assicu- rare, oltre che la trasparenza circa gli obiettivi e le meto- dologie della formazione - che possono prevedere anche una loro organizzazione sotto forma di stages - la trasfe- ribilità, in tutto il comparto, delle esperienze formative maturate;
- la certificazione relativa alle attività formative deve dare compiutamente conto del percorso formativo e de- gli esiti in termini di qualificazione professionale ag- giuntiva raggiunta;
- la formazione e l’aggiornamento obbligatori sono svolti in orario di lavoro ed hanno per oggetto l’adegua- mento delle competenze professionali alle esigenze an- che innovative di riorganizzazione e sviluppo qualitativo e quantitativo dei servizi;
- in attuazione del contratto integrativo di cui all’art.
4, comma 2, lett. e) del presente CCNL, il Direttore Am- ministrativo individua, tenuto conto anche delle doman- de e delle disponibilità acquisite, il personale destinata- rio dei programmi di formazione e aggiornamento, for- nendo comunque a tutti, a rotazione, l’opportunità di parteciparvi e, in ogni caso, in modo da assicurare, in particolare, tempestive opportunità formative a coloro che maturino i requisiti di anzianità per partecipare alle procedure selettive preordinate alle progressioni econo- miche e di categoria;
- verrà data informazione successiva ai soggetti sin- dacali di cui all’art. 9 delle attività formative svolte, dei partecipanti e degli esiti della stessa attività formativa anche rispetto ai risultati attesi.
5. La frequenza ai corsi obbligatori e facoltativi, or- ganizzati direttamente dalle amministrazioni, anche in consorzio o sotto la loro vigilanza, nel rispetto dei crite- ri e delle modalità indicate nel precedente comma, pur- chè prevedano modalità di verifica finale, dà luogo a cre- diti formativi, validi in tutto il comparto, valutabili ai fi- ni dei passaggi dei dipendenti all’interno delle categorie da una posizione economica all’altra e della progressio- ne verticale.
6. Il personale può concorrere nell’attività di forma- zione e aggiornamento professionale dei dipendenti.
7. L’individuazione del predetto personale che colla- bora all’attività di formazione e aggiornamento avviene secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle am- ministrazioni, privilegiando la competenza specifica nel- le materie di insegnamento.
8. La partecipazione del personale universitario di cui all’art. 64 del presente CCNL alle attività formative ca- ratterizzanti dei corsi di studio per le professioni sanita- rie infermieristiche ed ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione istituiti ed attivati dalle Fa- coltà di Medicina e Chirurgia, si realizza nelle seguenti aree di applicazione:
a) corsi di insegnamento previsti dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. 30.12.1992, n. 50261 e successive modifica- zioni e integrazioni;
b) corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale organizzati dall’AOU;
c) formazione di base e riqualificazione del perso- nale.
Le attività di cui sopra, in applicazione della norma- tiva di cui al punto a), sono riservate di norma al perso- nale del ruolo sanitario, dipendente dalle strutture pres- so le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti dal richiamato d.lgs. n.502/92, se- condo criteri di stretta funzionalità con le figure profes- sionali e i relativi profili individuati dal citato decreto legislativo. Il personale è ammesso alle attività medesi- me nel rispetto delle disposizioni dettate dai protocolli d’intesa Università/Regione previsti dall’art.6, comma 3, del medesimo decreto legislativo n.502/92 o, in as- senza, secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle singole AOU di concerto con la Facoltà di Medi- cina e Chirurgia.
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9. L’attività di aggiornamento e formazione di cui al comma 6, se svolta fuori orario di lavoro, è remunerata in via forfetaria sulle risorse disponibili, con un compen- so orario di 25,82 lorde. Se l’attività in questione è svolta durante l’orario di lavoro, il compenso di cui so- pra spetta nella misura del 20%. La misura dei compen- si può essere modificata dalle amministrazioni in rela- zione a specifiche connotazioni di complessità dei corsi, fino ad un massimo di 61,97 orari lordi.
ART. 55
ENTE BILATERALE PER LA FORMAZIONE
(Art.24 CCNL 27.01.05)
1. Le parti convengono che possa essere istituito un Ente bilaterale, tra la C.R.U.I. medesima, espressione del Comitato di settore del comparto, e le XX.XX. firma- tarie del CCNL, che persegua l’obiettivo di programma- re qualificate e certificate iniziative di formazione nazio- nale per il personale del comparto.
2. l’Ente di cui al comma 1 dovrà tendenzialmente assumere un ruolo di monitoraggio, indirizzo e di accre- ditamento per le politiche di formazione degli Atenei, anche al fine di realizzare forme di coordinamento delle iniziative relative alla formazione volte al contenimento e alla razionalizzazione dei costi.
3. La costituzione ed il funzionamento dell’Ente di cui al comma 1 non può comportare alcun onere aggiun- tivo.
ART. 56 REPERIBILITA’ (Art.27 CCNL 27.01.05)
1. Le Amministrazioni che richiedessero la reperibilità o la pronta disponibilità regoleranno tale istituto in con- trattazione integrativa con le risorse di cui agli articoli 87 e 88 del presente CCNL (fondo e utilizzo del fondo per le progressioni economiche e per la produttività), garanten- do comunque il rispetto dei seguenti principi.
2. L’istituto della reperibilità o pronta disponibilità è previsto esclusivamente per i settori di attività per i qua- li è necessario assicurare la continuità dei servizi, com- presi quelli previsti dall’applicazione del d.lgs. n.81/200862. Esso si espleta durante le ore o le giornate eccedenti l’orario ordinario di lavoro soltanto per essen- ziali ed indifferibili necessità di servizio che non posso- no essere coperte attraverso l’adozione di altre forme di articolazione dell’orario. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore.
3. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità o pronta disponibilità, la prestazione di la- voro non può essere superiore a sei ore.
4. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collo- cato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte in giorni festivi nell’arco di un mese.
ART. 57 TRASFERIMENTI (Art.19 CCNL 27.01.05)
1. Al fine di favorire l’attuazione dei trasferimenti del personale del comparto, ciascuna Amministrazione comunica entro il 31 gennaio di ciascun anno alle altre Amministrazioni del comparto stesso l’elenco dei posti che intende coprire nel corso dell’anno, elenco che le Amministrazioni riceventi portano a conoscenza del personale con idonei mezzi di pubblicità, anche telema- tici.
2. Ottenuto l’assenso al trasferimento dall’Ammini- strazione di destinazione, la relativa procedura di trasfe- rimento deve concludersi entro 90 giorni dall’assenso medesimo.
3. Il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni con l’Amministrazione di destinazione e al dipendente è garantita la posizione retributiva maturata nell’Ammini- strazione di provenienza e la continuità della posizione pensionistica e previdenziale.
4. La procedura di cui ai commi precedenti è per le Amministrazioni comunque subordinata alla prioritaria immissione in ruolo del personale in posizione di co- mando, previo consenso dell’Amministrazione di appar- tenenza.
5. Premesso che per mobilità interna s’intende il tra- sferimento da una Sede ad altra della medesima Ammi- nistrazione, questa è preceduta da adeguata pubblicità dell’Amministrazione stessa, anche con mezzi telemati- ci, dei posti che si rendono disponibili per cessazione, per trasferimento del personale o per organizzazione di nuovi uffici. In caso di più domande si procederà a gra- duatoria attraverso i seguenti criteri:
a) curriculum professionale inerente alle mansioni da svolgere;
b) disponibilità a mutare area di appartenenza rispet- to al posto da occupare, previa idonea formazione;
c) situazione di famiglia, privilegiando il maggior nu- mero di familiari a carico e/o che il lavoratore sia unico titolare di reddito;
d) maggiore anzianità lavorativa presso l’Ammini- strazione;
e) particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili;
f) soggetto diversamente abile e/o presenza in fami- glia di soggetti diversamente abili.
Ferma restando la prevalenza dei criteri di cui sub a) e b), la ponderazione degli altri criteri e la loro eventua- le integrazione viene definita in sede di contrattazione integrativa.
6) in caso di trasferimento intercompartimentale, il personale proveniente da altri comparti verrà inquadrato nelle categorie del contratto università con i seguenti cri- xxxx:
a) equivalenza del titolo di studio previsto dall’in- quadramento nel comparto di provenienza con quello corrispondente nel comparto università;
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b) equivalenza dei compiti propri del profilo di in- quadramento di origine con quelli del profilo di destina- zione.
La collocazione nelle posizioni economiche stipen- diali della categoria di inquadramento avviene sulla base comparativa del maturato economico posseduto. Ai fini dell’inquadramento economico verrà calcolato il matura- to acquisito nell’Amministrazione di provenienza distin- tamente per la parte riferibile agli assegni a carattere fis- so e ricorrente con carattere di generalità e alla parte con- cernente il trattamento accessorio. L’inquadramento eco- nomico nella nuova posizione continua ad effettuarsi con il conferimento della posizione economica della catego- ria di destinazione immediatamente uguale o inferiore e la conservazione dell’eventuale eccedenza a titolo di as- segno personale non riassorbibile con i successivi miglio- ramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
ART. 58 SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
E TUTELA DELLA PRIVACY
(Art.47 CCNL 9.8.2000)
1. Le Amministrazioni sono tenute a compiere gli at- ti formali necessari per eliminare fiscalità burocratiche che possano aggravare l’adempimento degli obblighi dei dipendenti, nonché per dare completa attuazione alle vi- genti disposizioni in materia di semplificazione ammini- strativa e autocertificazione.
2. Le Amministrazioni sono tenute, altresì, alla tutela della privacy del dipendente, secondo le disposizioni vi- genti, in particolare per quanto concerne le certificazio- ni mediche.
3) Le Amministrazioni si atterranno, per quanto riguar- da l’informazione ai sindacati, alle “Linee guida in mate- ria di trattamento di dati personali di lavoratori per finali- tà di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico” emesse dal Garante della Privacy il 14 giugno 2007.
ART. 59
PATROCINIO LEGALE DEL DIPENDENTE PER FATTI COMMESSI NELL’ESPLETAMENTO
DEI COMPITI DI UFFICIO
(Art.48 CCNL 9.8.2000)
1. L’Amministrazione, nella tutela dei propri dirit- ti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un proce- dimento di responsabilità civile o penale nei confron- ti del dipendente, per fatti e/o atti direttamente con- nessi all’espletamento del servizio e all’adempimen- to dei compiti d’ufficio, esclusa qualsiasi fattispecie correlabile a responsabilità amministrativo-contabile, come prescritto dall’art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 24463 (finanziaria 2008), assume- rà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d’interesse, ogni onere di difesa fin dal-
l’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giu- dizio.
2. Il dipendente, eventualmente condannato con sen- tenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, dovrà rimbor- sare all’Amministrazione tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.
ART. 60
MENSE E SERVIZI SOCIALI
(Art.49 CCNL 9.8.2000, art.15 CCNL 27.01.2005
e art. 8 CCNL 28.03.2006)
1. In materia di mense o servizi sostitutivi nonché di servizi sociali sono confermate le disposizioni dell’art. 3 della legge 29 gennaio 1986, n. 2364 e dall’art. 21, com- mi 1 e 6 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 31965.
E’ dovuto il contributo di 1/3 da parte del personale per l’erogazione del buono pasto nell’ipotesi che il costo del pasto medesimo ecceda l’importo del pasto-tipo. E’ confermato a carico del dipendente il contributo di 1/3 per quanto concerne il servizio di mensa.
2. Nell’ipotesi in cui le amministrazioni decidano - compatibilmente con le disponibilità di bilancio - di ero- gare buoni pasto, l’erogazione viene fatta in applicazio- ne dei seguenti criteri:
- nel caso di orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore conti- nuative, a condizione che i dipendenti non possano frui- re a titolo gratuito di servizio mensa o altro servizio so- stitutivo presso la sede di lavoro;
- per la singola giornata lavorativa nella quale il di- pendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista, all’interno della quale va consumato il pasto;
- per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l’orario di lavoro ordina- rio, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista, all’interno della quale va consuma- to il pasto.
3. Nelle unità lavorative aventi servizio mensa con contributo a carico dei dipendenti, il buono pasto copri- rà la quota a loro carico, fino all’ammontare massimo previsto e comunque non oltre il corrispettivo di un pa- sto tipo. Le modalità di utilizzo del buono pasto conferi- to al dipendente restano comunque nella sua piena e in- sindacabile discrezionalità.
4. Trovano applicazione le vigenti disposizioni ai fi- ni del trattamento fiscale e previdenziale relativamente alle materie di cui al presente articolo.
5. Le Amministrazioni, nell’ambito delle proprie di- sponibilità, possono attivare iniziative a favore dei lavo- ratori, anche attraverso il loro contributo, da definirsi in sede di contrattazione integrativa, come convenzioni in materia di trasporti, assistenza sanitaria, istituzioni di asilo nido e sussidi economici.
6. I dipendenti possono rilasciare delega a favore di
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associazioni a carattere sociale, culturale e ricreativo soltanto qualora nelle delega stessa sia espressamente prevista la clausola di revocabilità immediata.
7. A decorrere dal 31.12.2005 il valore unitario del buono pasto è rideterminato, per tutti i dipendenti del comparto, in misura pari ad almeno sette euro, fatte sal- ve le migliori condizioni preesistenti al presente CCNL.
ART. 61 COPERTURA ASSICURATIVA
(Art.15 CCNL 13.05.2003)
1. Le Amministrazioni, in attuazione del DPR n. 319/9066, sono tenute a stipulare apposita polizza assicu- rativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuo- ri dell’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitata- mente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla coper- tura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbliga- toria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stata au- torizzato il trasporto.
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3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di tra- sporto di proprietà dell’amministrazione saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le moda-
le previste dal presente articolo sono detratti dalle som- me eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
5. Le Università possono prevedere polizze integrati- ve assicurative per malattia, con l’eventuale partecipa- zione dei lavoratori ai relativi costi, e copertura degli stessi in sede di contrattazione integrativa.
ART. 62
VALUTAZIONE DELL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO
(Art.18 CCNL 13.05.2003 e art. 17 CCNL 27.01.2005)
1. Ai dipendenti continua ad applicarsi ai soli fini giuridici la disciplina prevista dall’art. 16 della legge 808/7767, ivi comprese le ipotesi di mobilità intercom- partimentale e i relativi conseguenti inquadramenti, pur se disciplinati da norme speciali.
Il riconoscimento avviene nel rispetto delle confluen- ze previste, per le qualifiche funzionali del previgente ordinamento, dalla tabella B allegata al presente CCNL e dal comma 6 dell’art.57.
ART. 63 ARBITRATO E CONCILIAZIONE
(Art.18 CCNL 27.01.2005)
1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle con-
lità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesione o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quel-
troversie individuali di lavoro previsto dall’art. 65, com- ma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.16568, si svolge nelle forme previste dal CCNQ in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 200169 e dal successivo CCNQ del 24/7/200370.
(59) Decreto Legislativo 9.4.2008, n. 81
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3.8.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza neiluoghi di lavoro Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produtti- vo secondo quanto previsto dall’articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavo- ro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, in- dividuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previ- denza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori compara- tivamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.
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Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero uni- tà produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappre- sentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nel- la misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.
Art. 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, rea- lizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, non- ché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fi- sica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’ac- cesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentan- ze sindacali.
3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del docu- mento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committentee delle imprese ap- paltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui al- l’articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento divalutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina diresponsabile o addet- to al servizio di prevenzione e protezione.
(60) Decreto Legislativo 9.4.2008 , n. 81
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3.8.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza neiluoghi di lavoro Art. 51 - Organismi paritetici
1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee).
2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanzadi riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garan- tire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, na- zionali, territoriali o aziendali.
5. Agli effetti dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sonoparificati ai sog- getti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.
6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di sa- lute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, so- pralluoghi per le finalità di cui al comma 3.
7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all’articolo 7 una relazione annuale sull’attività svolta.
informazioni
sindacali
8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all’articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi divigilanza territorialmente competenti.
(61) Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23.10.1992, n. 421 Art. 6 - Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università
3. A norma dell’art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private ac- creditate. I requisiti di idoneità e l’accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell’università e della ri- cerca scientifica e tecnologica d’intesa con il Ministrodella sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure pro- fessionali da formare ed i relativiprofili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell’art. 9 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, condecreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministrodella sani- tà. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l’espletamento dei corsi di cui all’art. 2 della leg- ge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall’ordinamento didattico universitario è affidata di nor- ma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti pre- visti. I rapporti in attuazione dellepredette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sa- nitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti so- no rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell’università competente. L’esame finale, che consiste in una prova scrit- ta ed in una prova pratica, abilita all’esercizio professionale. Nelle commissioni diesame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativialle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che nonsiano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppres- si entro due annia decorrere dal 1∞ gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, per l’accesso alle scuo- le ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed aicorsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo tem- porale possono accedere gli aspirantiche abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovesse- ro essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.
(62) Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3.8.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza neiluoghi di lavoro
(63) Legge 24.12.2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)
Art. 3 - Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valideper tutte le mis- sioni; Pubblico impiego; Norme finali
59. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischiderivanti dall’esple- tamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per dannicagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla datadi entrata in vigore della presente legge cessano di avere ef- ficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l’amministratore che pone in essere o che pro- roga il contratto di assicurazionee il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma paria dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.
(64) Legge 29.1.1986, n. 23
Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università Art.3 - Servizi sociali
1. Per il personale che, per esigenze di servizio, sia impegnato ad osservare un orario giornaliero non inferiore asette ore con inter- vallo non superiore alle due ore, e per il personale che, per impegni didattici, di ricerca, o perle esigenze dei servizi, svolga, nella stes- sa giornata, attività in orario sia antimeridiano che pomeridiano per nonmeno di due ore in ognuno di tali periodi, può essere istituito un servizio di mensa con consumazioni non eccedenti quelle standards, sempreché nei bilanci delle singole Università e dei singoli isti- tuti di istruzione universitaria siano disponibili le necessarie risorse finanziarie.
2. A carico del personale è posto un concorso di spesa pari ad un terzo del costo.
3. La gestione del servizio può essere affidata a terzi, mediante convenzione da sottoporre alla preventiva autorizzazione del Mi- nistero della pubblica istruzione, ovvero svolta direttamente dall’amministrazione universitaria.
4. La mancata istituzione o fruizione del servizio non comporta, in ogni caso, il diritto a compensi sostitutivi.
5. È fatta salva la particolare disciplina vigente in materia per il personale delle cliniche e dei policlinici universitari a gestione di- retta.
6. Le Università e gli istituti di istruzione universitaria favoriscono attività a scopo culturale, ricreativo e socialedel personale uni- versitario, in conformità a quanto previsto dall’articolo 23 della legge 29 marzo 1983, n. 93, edall’articolo 11 della legge 20 maggio 1970, numero 300.
(65) D.P.R. 3.8.1990, n. 319
Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 21.2.1990 concernente il personale del comparto delle università, di cui all’art. 9, D.P.R. 5.3.1986, n. 68
informazioni
sindacali
Art. 21 - Attività culturali e ricreative
1. Nell’ambito di quanto stabilito nell’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, ed a integra- zione di quanto previsto nell’articolo 3 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ai fini dell’incrementodella produttività, conseguibile an- che con il rispetto e con l’articolazione dell’orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico, le università o istituzioni universitarie possono istituire al loro internoservizi ricreativi, culturali, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti.
2. La gestione di tali servizi può essere affidata ad organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei dipendenti e da rappre- sentanti dell’amministrazione ed è sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato a maggioranza da rappresentanti della am- ministrazione e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti deidipendenti.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le istituzioni indicate nello stesso comma possono, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli organismi dicui al comma 2, nonché di even- tuali associazioni fra i dipendenti all’uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni.
4. Le istituzioni predette iscrivono negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzioneordinaria dei locali messi a disposizione.
5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non può eccedere il trenta per cento del co- sto complessivo, salvo i casi diversamente previsti da disposizioni legislative.
6. Con gli accordi decentrati saranno disciplinate le modalità di erogazione dei servizi, i tempi ed i modi di fruizione, l’organizza- zione e quanto altro necessario al corretto ed efficiente impiego delle risorse strumentali, umanee finanziarie, fermo restando il con- trollo sulla gestione degli organismi di cui ai commi 2 e 3 da parte dell’amministrazione.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, di intesa con il Ministro dell’università edella ricerca scien- tifica e tecnologica e sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all’art. 2 deldecreto del Ministro per la funzione pub- blica 3 agosto 1989, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà definito il regolamento tipo degli or- ganismi di cui ai commi 2 e 3.
(66) D.P.R. 3.8.1990, n. 319
Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 21.2.1990concernente il personale del comparto delle università, di cui all’art. 9, D.P.R. 5.3.1986, n. 68
Art. 8 - Copertura assicurativa
1. In attuazione dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le università o istituzioni universi- tarie sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecu- zione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoriadi terzi, di danneg- giamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso deldipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione saranno in ogni casointegrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso deldipendente addetto alla guida e delle per- sone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondentidanni, dalla legge per l’assicurazione obbligatoria.
5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presen- te articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lostesso evento.
(67) Legge 25.10.1977, n. 808
Norme sul decentramento amministrativo nel settore dell’istruzione universitaria e sul personale nondocente, nonché di- sposizioni relative ad alcuni settori del personale docente delle università
Art. 16 - Valutazione e riconoscimento dei servizi
Il servizio non di ruolo prestato dal personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nonché degli osservatori astronomici e vesuviano, alle dirette dipendenze delle singole, amministrazioni universitarie o degli osservatori, è assimi- lato a tutti gli effetti al servizio non di ruolo statale di cui alle varie categorie previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.
Per la valutazione di tale servizio ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le disposizioni previste, rispet- tivamente, dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dal testounico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
Il servizio, di ruolo e non di ruolo, prestato anche presso altre amministrazioni dello Stato o presso le opere universitarie, dal per- sonale non docente, compreso quello immesso in ruolo ai sensi dei precedenti articoli in servizio alla data di entrata in vigore della pre- sente legge presso le università e gli istituti di istruzione universitaria, nonché presso gli osservatori astronomici e vesuviano, è rico- nosciuto, ai fini economici e della progressione dicarriera: per intero se svolto nella stessa carriera o categoria ovvero in categorie equi- parate; nella misura dellametà se svolto in carriere o categorie immediatamente inferiori, nella misura della metà e comunque per non più di quattro anni se svolto in carriere o categorie non immediatamente inferiori a quelle di attuale appartenenza. Tale riconoscimen- to avviene mediante ricostruzione di carriera sulla base del servizio effettivamente prestatonella carriera di appartenenza, sommando
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a tale servizio la sola anzianità riconosciuta per effetto del precedentecomma. È consentita l’opzione per la posizione giuridica ed eco- nomica già conseguita, se più favorevole.
Per il personale appartenente a carriere articolate in due o più qualifiche, qualora la ricostruzione di carriera comporti per l’anzia- nità maturata l’inquadramento nelle qualifiche superiori, questo è disposto anche in eccedenzaalle relative dotazioni organiche, salvo successivo riassorbimento. Gli effetti giuridici derivanti dal riconoscimento del servizio di cui al precedente terzo comma decorrono dal 1∞ gennaio 1977, mentre gli effetti economici decorrono dal 1∞ maggio 1977, per il 50 per cento dell’importo della maggiore re- tribuzione spettante a ciascuno interessato e dal 1∞ gennaio 1978 per l’intero ammontare della medesima retribuzione.
I benefici previsti dal presente articolo si applicano con le stesse modalità indicate nei precedenti quarto e quintocomma anche nei confronti del personale in servizio nominato in carriera superiore a quella di appartenenza aseguito di concorso pubblico ovvero riser- vato successivamente alla data del 1∞ gennaio 1977, nonché del personale appartenente a carriere articolate in due o più qualifiche, che maturi il prescritto periodo di anzianità ai fini dellapromozione alla qualifica superiore anche in data successiva a quella di entra- ta in vigore della presente legge.
L’assegno ad personam di cui all’art. 2 della L. 7 giugno 1975, n. 259 (9), per la parte eccedente la somma di L. 23.000 mensili at- tribuita con L. 4 aprile 1977, n. 121; viene riassorbito, con i criteri previsti dal secondo commadel citato art. 2, nella stessa misura e con la stessa decorrenza degli effetti economici dei benefìci previsti dal presente articolo.
(68) Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Art. 65 - Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali
(Art. 69 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall’art. 34 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall’art. 31 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato prima dall’art. 19, commi da 3 a 6 del D.Lgs. n. 387del 1998 e poi dall’art. 45, comma 22 del- la legge n. 448 del 1998)
1. Per le controversie individuali di cui all’articolo 63, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile si svolge con le procedure previste dai contratti collettivi, ovvero davanti alcollegio di conciliazione di cui all’arti- colo 66, secondo le disposizioni dettate dal presente decreto.
=
(69) CCNQ in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato ai sensi degli artt. 59-bis, 69 e 69 bis delD.Lgs. n. 29/1993 nonché dell’art. 412-ter c.p.c. del 23.1.2001
(70) CCNQ di rinnovo del CCNQ su arbitrato e conciliazione stipulato il 23.1.2001 del 24.7.2003
<,
VIII D – ortottista
VIII D – terapista della neuro e della psicomotricità dell’età evolutiva
VIII D – tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psico-sociale
VIII D – terapista occupazionale VIII D – massaggiatore non vedente VIII D – educatore professionale
VIII D - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
VIII D – collaboratore professionale assistente sociale VIII D – tecnico della prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro.
VIII D – collaboratore tecnico professionale
VIII D – collaboratore amministrativo professionale VIII D - tecnico della prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro
IX DS–collaboratore professionale sanitario esperto IX DS – collaboratore professionale assistente sociale
esperto
IX DS–collaboratore tecnico-professionale esperto IX DS–collaboratore amministrativo professionale
esperto
* Valori economici del CCNL della Sanità riferiti a profili esemplificativi
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TITOLO VII DISPOSIZIONI PARTICOLARI
ART. 64
PERSONALE CHE OPERA PRESSO LE A.O.U.
(Art. 28 CCNL 27.01.2005)
1. Il personale dipendente dalle A.O.U. di cui all’art. 12 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrat- tazione, sottoscritto il 11.06.200771 e il personale dipen- dente dalle Università così come definito dall’art. 51, comma 1, del CCNL 9.8.200072, è collocato nelle speci- fiche fasce di cui alla colonna A della successiva tabella.
2. Le Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN provvedono, dopo l’applicazione del successivo comma 6, alla collocazione del personale nelle fasce di cui al precedente comma, con riferimento al trattamento economico in godimento.
A B
FASCE . EQUIVALENZA DI POSIZIONE
A.O.U ECONOMICA NEL SSN*
IV A – ausiliario specializzato IV A – commesso
V B – operatore tecnico
V B- operatore tecnico addetto all’assistenza V B – coadiutore amm.vo
VI BS – puericultrice
VI BS – operatore tecnico specializzato VI BS coadiutore amministrativo esperto VI BS – infermiere generico
VI BS – infermiere psichiatrico VI BS – massaggiatore
VI BS – massofisioterapista
VI BS – operatore socio-sanitario VII C – assistente tecnico
VII C – programmatore
VII C – assistente amministrativo VIII D - infermiere professionale VIII D – ostetrica
VIII D – dietista
VIII D – assistente sanitario VIII D – infermiere pediatrico VIII D – podologo
VIII D – igienista dentale
VIII D–tecnico sanitario di laboratorio biomedico VIII D – tecnico sanitario di radiologia medica VIII D – tecnico di neurofisiopatologia
VIII D – tecnico ortopedico
VIII D- tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
VIII D – odontotecnico VIII D – ottico
VIII D – audiometrista VIII D – audioprotesista VIII D – fisioterapista VIII D – logopedista
3. Il trattamento economico fondamentale e l’inden- nità di ateneo delle fasce di cui alla colonna A resta a ca- rico dell’Università per l’importo relativo alla categoria di provenienza, e per la restante parte, ivi compreso il sa- lario accessorio, viene finanziato con l’indennità pere- quativa prevista dall’art. 31 del DPR n.761/7973.
4. La posizione conseguita come nei precedenti com- mi spetta esclusivamente al personale di cui al presente articolo. La stessa non comporta effetti di trascinamento economico e di conservazione della retribuzione nelle ipotesi di mobilità compartimentale o intercompartimen- tale del personale stesso verso strutture diverse dalle Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN, salvo che presso il SSN medesimo.
5. La mobilità disposta dall’Ateneo si realizza co- munque con l’assenso dell’interessato, salvo che per le fattispecie che danno luogo a sanzioni disciplinari o per processi concordati di ristrutturazione aziendale.
Nelle Aziende di cui al successivo art. 66 sono co- munque fatte salve le posizioni economiche orizzontali in caso di mobilità non volontaria.
6. Sono fatte salve, con il conseguente inserimento nella colonna A della precedente tabella, le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entra- ta in vigore del presente CCNL. Per il personale che, anch’esso già in servizio nelle A.O.U. alla data di entra- ta in vigore del presente CCNL, non trova collocazione nella medesima tabella di cui al comma 2, ivi comprese le EP, sono fatte salve le posizioni conseguite per effet- to delle corrispondenze con le figure del personale del SSN.
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7.I benefici economici derivanti dall’applicazione dell’art. 51, comma 4, ultimo capoverso del CCNL 9.8.2000 e art. 5, comma 3, del CCNL 13.5.200374, so- no conservati “ad personam”, salvo eventuale successi- vo riassorbimento.
8. Al personale di cui al presente articolo e del suc- cessivo art. 66 si applica, per quanto concerne i diritti e gli obblighi di formazione professionale, la normativa in vigore nei CCNL Sanità.
9. Per quanto non disciplinato diversamente nel pre- sente capo, al personale universitario collocato nelle fa- sce come da colonna A della tabella di cui al comma 2, si applicano le norme del presente CCNL.
ART. 65
PROGRESSIONI ORIZZONTALI E VERTICALI
(Art. 29 CCNL 27.01.2005)
1. La progressione economica orizzontale del perso- nale collocato nelle fasce di cui alla colonna A della pre- cedente tabella si realizza con le modalità, con i valori economici e alle condizioni previste dal CCNL della Sa- nità.
2. Sono fatti salvi gli accordi fin qui intervenuti in materia di progressioni orizzontali e verticali.
3. Le progressioni verticali si realizzano attraversano il regolamento aziendale da definirsi con le modalità di cui all’art. 80 del presente CCNL.
ART. 66
AZIENDE OSPEDALIERE INTEGRATE CON L’UNIVERSITA’
(Art. 30 CCNL 27.01.2005)
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applica- no anche al personale del comparto Università in servi- zio presso le Aziende ospedaliere integrate con l’Univer- sità (art. 2, lett. b, del d.lgs. 21.12.99, n.517)75 nonché al personale del comparto in servizio presso le strutture convenzionate di ricovero e cura a carattere scientifico.
2. Nelle Aziende predette la composizione della dele- gazione sindacale, per il personale del comparto Univer- sità, è quella di cui all’art. 9 del presente CCNL. In sede di contrattazione integrativa potranno essere previste, con carattere di reciprocità, norme di raccordo per quan- to attiene la composizione di parte pubblica e sindacale, così come indicato dall’art. 4, comma 5, del presente CCNL.
ART. 67
DOCENTI INCARICATI ESTERNI
(Art. 31 CCNL 27.01.2005 e art.6 CCNL 28.03.2006)
Al personale docente incaricato esterno di cui all’art. 15 del DPR 3 agosto 1990 n. 31976, sono corrisposti in-
crementi mensili della retribuzione, nelle misure ed alle decorrenze previste per la posizione economica EP2 dal- l’art. 84 comma 1 (tabella C).
2. La retribuzione definita ai sensi del comma 1 in- clude ed assorbe l’intero importo dell’indennità inte- grativa speciale in godimento. Ai fini della definizione del trattamento economico spettante ai docenti incari- cati interni continua a non essere considerato l’importo corrispondente all’indennità integrativa speciale con- globata.
3. Al personale di cui al comma 1 si applica quanto previsto dal successivo art.79 in tema di progressioni orizzontali, previa positiva valutazione da parte della Fa- coltà di appartenenza.
ART. 68 COLLABORATORI ESPERTI LINGUISTICI (Art.51 CCNL 21.05.96, art. 22 CCNL 13.05.2003,
art. 32 CCNL 27.01.2005 e art.7 CCNL 28.03.2006)
1. Il trattamento complessivo annuo lordo di cui al- l’art. 7 del CCNL del 28 marzo 200677 è rideterminato a decorrere dal 1 gennaio 2006 in 14.564,14 euro ed a de- correre dal 1 gennaio 2007 in 15.209,67 euro.
ART. 69 ASSISTENTI EX XXXX (Art.53 CCNL 9.8.2000)
1. Nel rispetto dei gradi di autonomia e di respon- sabilità previsti per le categorie C e D, i dipendenti, già assistenti ex ISEF, dell’Università di Roma Foro Italico collaborano con i responsabili dei corsi, nel quadro della programmazione dell’attività scientifica e didattica definita dai competenti organi accademici. In particolare, il suddetto personale, secondo quanto pre- visto dallo statuto e nell’ambito delle direttive dei re- sponsabili dei corsi, svolge le esercitazioni, assiste gli studenti e collabora alla correzione degli elaborati, svolgendo, altresì, tutte quelle ulteriori prestazioni che siano connesse con l’organizzazione delle attività ad esso spettanti e di quelle inerenti alla valutazione de- gli studenti.
Nell’ambito delle predette categorie e per le esi- genze dell’Istituto eventuali assunzioni avverranno con l’osservanza dei requisiti previsti nell’allegata ta- bella A.
ART. 70 SEQUENZA CONTRATTUALE
1. Le Parti convengono che le materie di cui agli artt.64,65,66 e 68 dovranno essere riviste nel corso di una sequenza contrattuale da attuarsi non appena saran- no comunicati all’Agenzia i necessari indirizzi politici ed economici.
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(71) CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009 dell’11.6.2007 Art. 12 - Comparto del personale delle Università
Vedere nota (2) all’art. 1
(72) CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 - 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999 del personale non dirigente del comparto Università del 9.8.2000
Art. 51 - Norme per il personale che opera presso le aziende policlinico universitario e le strutture sanitarie convenzionate
1. In attesa dell’espletamento delle procedure di cui all’art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993, tenuto conto deldisposto di cui al- l’art. 8, comma 5 del D.Lgs. 517/99 che prevede l’emanazione di appositi decreti interministeriali ai fini del trasferimento o utilizza- zione del personale tecnico amministrativo presso le aziende ivi definite, alle categorie di personale definite dai commi 1 e 2 dell’art. 53 del CCNL 21.5.96, continua ad applicarsi il contratto del comparto Università.
2. Ai fini di assicurare l’omogeneità dei trattamenti sul territorio nazionale e di tenere conto delle evoluzioni delleprofessioni sani- tarie, sarà definita entro 12 mesi dalla stipula del presente contratto una tabella nazionale dellecorrispondenze tra le figure professio- nali previsti dal presente CCNL e quelli previsti dal CCNL del compartoSanità. Tale tabella verrà aggiornata, ove reso necessario da eventuali innovazioni nelle professioni sanitarie, esclusivamente in sede di CCNL.
3. Dalla data di definizione della tabella di cui al comma precedente, al personale di cui al comma 1 verrà corrisposta l’indennità di equi- parazione di cui all’art. 31 del D.P.R. 761/79 calcolata con riferimento alle corrispondenze professionali definite dalla suddetta tabella.
4. Fino alla definizione della tabella di cui al comma 2, al predetto personale di cui al comma 1, in servizio alladata di stipula del pre- sente CCNL, continuano ad essere corrisposte le indennità di cui all’art. 31 del DPR n. 761/79 con riferimento alle collocazioni professio- nali in essere e alle corrispondenze in essere con le figure delpersonale del servizio sanitario nazionale e con riferimento al trattamento eco- nomico previsto dai contratti collettivi nazionali nel tempo vigenti nel comparto sanità. Ugualmente fino alla definizione della stessa tabel- la di cuial comma 2, l’incremento dell’indennità di ateneo - rispetto ai corrispondenti valori stabiliti dal CCNL 5.9.1996-prevista dall’art. 65 non viene considerata ai fini del trattamento economico di cui al citato articolo 31 del D.P.R. n. 761/79, salvo eventuale riassorbimento.
(73) D.P.R. 20.12.1979, n. 761
Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali
Art. 31 - Personale delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati
Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzio- nati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del per- sonale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro stra- ordinario e per le altre indennità previste dall’accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta di famiglia.
Le somme necessarie per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico dei fondi assegnati alle regioni ai sensi dell’art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e sono versate, con le modalità; previste dalle convenzioni, dalle regioni al- le università, su documentata richiesta, per la corresponsione agli aventi diritto.
Al personale universitario si applicano, per la parte compatibile, gli istituti normativi di carattere economico disciplinati dal richia- mato accordo nazionale unico.
Per la parte assistenziale, il personale universitario di cui ai precedenti commi assume i diritti e i doveri previsti per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui alla legge 23 dicembre 1978,
n. 833 e tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico. Nei predetti schemi sarà stabilita in apposite tabelle l’equi- parazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione dell’indennità di cui al primo comma.
(74) CCNL relativo al personale del comparto “Università” per il biennio economico 2000 - 2001 del13.5.2003 Art.5 - Incremento dell’indennità di ateneo
3. Fino alla definizione della tabella di cui al comma 2 dell’art. 51 del CCNL 9 agosto 2000, l’incremento dell’indennità di cui al presente articolo - rispetto ai corrispondenti valori stabiliti dal CCNL 9 agosto 2000 - nonviene considerata ai fini del trattamento eco- nomico di cui all’art. 31 del DPR n.761/79, salvo eventuale riassorbimento.
(75) Decreto Legislativo 21.12.1999, n. 517
Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della legge30.11.1998, n. 419
Art. 2 - Aziende ospedaliero-universitarie
Vedere nota (7) all’art. 4
(76) D.P.R. 3.8.1990, n. 319
Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 21.2.1990 concernente il personale del comparto delle università, di cui all’art. 9, D.P.R. 5.3.1986, n. 68
Art. 15 - Nuovi stipendi
1. I valori stipendiali annui lordi di cui all’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, compren- sivi del conglobamento di lire 1.081.000 di cui all’art. 31 del medesimo decreto, sono così stabiliti, a regime:
...Professori incaricati esterni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270: L. 18.071.000.
(77) CCNL relativo al personale del comparto università per il biennio economico 2004/2005 del 28.3.2006 Art. 7. - Collaboratori esperti linguistici
1. Il trattamento complessivo annuo lordo di cui all’art. 32 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 27 gennaio 2005 è ri- determinato a decorrere dal 1∞ gennaio 2004 in 14.068,47 euro ed a decorrere dal 1° febbraio 2005in 14.506,12 euro.
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TITOLO VIII PERSONALE INQUADRATO
NELLA CATEGORIA EP
ART. 71 CATEGORIA EP
(Art. 60 CCNL 9.8.200 e art. 33 CCNL 27.01.05)
1. Il personale inquadrato nella categoria EP (Eleva- te Professionalità), destinatario della presente sezione, costituisce una risorsa fondamentale per il perseguimen- to degli obiettivi delle amministrazioni. Pertanto esso rappresenta un’area di particolare interesse sotto il pro- filo contrattuale.
2. Nel caso in cui le amministrazioni conferiscano al personale inquadrato nella categoria EP incarichi com- portanti funzioni professionali che richiedono l’iscrizio- ne a ordini professionali, tale personale svolgerà la pro- pria attività in conformità alle normative che disciplina- no le rispettive professioni, rispondendone a norma di legge, e secondo i singoli ordinamenti professionali, con l’assunzione delle conseguenti responsabilità.
3. Agli EP che svolgono attività professionale, per la quale è richiesta l’iscrizione negli elenchi speciali annes- si agli Albi degli Avvocati, è riconosciuta la correspon- sione dei compensi professionali, anche nel caso di com- pensazione delle spese ed onorari, secondo i principi di cui al r.d. n.1578/33. Le singole Amministrazioni prov- vederanno con proprio Regolamento ad attuare detta di- sposizione, prevedendo i relativi termini e modalità e va- lutando l’eventuale esclusione, totale o parziale, degli EP esercenti l’attività professionale dalla erogazione della retribuzione di risultato, indirizzando proporzio- nalmente la stessa per la retribuzione degli altri EP.
ART. 72 ORARIO DI LAVORO
(Art. 34 CCNL 27.01.05 e art.10, lett.G, d el CCNL 28.03.06)
1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo delle Am- ministrazioni, il personale inquadrato nella categoria EP assicura la propria presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile, anche rispetto alla durata della presenza giornaliera, alle esigenze della struttura, all’espletamento dell’incarico affidatogli e ai programmi da realizzare.
2. L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali medie nell’arco di un trimestre. Eventuali assenze riferibili alla fruizione di permessi retribuiti vengono conteggiate in misura di sei ore giornaliere in caso di orario articolato su sei giorni, in misura di sette ore e 12 minuti in caso di orario articolato su cinque giorni settimanali.
3. Qualora lo svolgimento dell’attività istituzionale debba realizzarsi al di fuori della sede di servizio, tale circostanza sarà autocertificata dall’interessato con ca- denza mensile.
4. L’eventuale superamento del monte ore trimestra- le di cui al comma 2, sarà recuperato nel trimestre suc- cessivo.
ART. 73 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
(Art. 35 CCNL 27.01.05)
La formazione e l’aggiornamento professionale del personale della categoria EP sono assunti dalle Ammi- nistrazioni come metodo permanente teso ad assicura- re il costante adeguamento delle competenze allo svi- luppo del contesto culturale, tecnologico e organizza- tivo di riferimento; conseguentemente, la partecipa- zione alle iniziative di formazione inserite in appositi percorsi anche individuali, su proposta degli interessa- ti o comunque, concordati con gli organi statutari e/o con i dirigenti, viene considerata servizio utile a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico della Ammi- nistrazione.
Fino ad un massimo di 36 ore annue retribuite, da utilizzare in periodi compatibili con le esigenze di ser- vizio, al personale di cui al presente articolo può esse- re consentita la partecipazione a qualificate iniziative di aggiornamento professionale e formazione. L’Am- ministrazione deve formalizzare un eventuale, motiva- to diniego entro dieci giorni dalla ricezione della co- municazione fatta dall’interessato. Qualora l’Ammini- strazione riconosca l’effettiva connessione di tali ini- ziative con l’attività di servizio, può, nell’ambito del- le proprie disponibilità di bilancio, contribuire anche integralmente alla spesa sostenuta e debitamente docu- mentata.
ART. 74
ATTIVITA’ DI RICERCA E DI STUDIO
(Art. 36 CCNL 27.01.05)
1. Le Amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale di categoria EP ai progetti di ricerca finan- ziati da committenti pubblici o privati, all’interno delle strategie e dei piani delle Amministrazioni stesse.
2. Il personale della categoria EP ha diritto ad esse- re riconosciuto autore o coautore delle ricerche cui la- vora. Salvo che l’Amministrazione non ritenga di pub- blicare i risultati della ricerca nell’ambito dei propri programmi editoriali, l’autore ha diritto alla pubblica- zione in proprio, fatto salvo l’eventuale vincolo di se- gretezza.
3. Le Amministrazioni considerano di particolare interesse ai fini dell’arricchimento professionale lo svolgimento da parte del personale della categoria EP, delle attività elencate all’art. 53, comma 6, lettere da a) a f), del D. Lgs. n. 165/200178, senza utilizzare le strut- ture dell’Amministrazione stessa e fuori dell’orario di lavoro.
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ART. 75
CONFERIMENTO E REVOCA DI INCARICHI AL PERSONALE DELLA CATEGORIA EP (Art.61 CCNL 9.8.200 e art. 37 CCNL 27.01.05)
1. Le Amministrazioni conferiscono al personale del- la categoria EP incarichi comportanti particolari respon- sabilità gestionali di posizioni organizzative complesse, anche nell’ambito dei dipartimenti universitari, nonché qualificati incarichi di responsabilità amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segretario di dipartimento, e tecniche, ovvero funzioni richiedenti l’iscrizione ad ordini professionali o, comunque, alta qualificazione e specializzazione.
2 Gli incarichi di cui al comma 1, fatti salvi quelli conferiti al personale di cui all’art. 64, secondo gli appo- siti atti convenzionali, sono conferiti dal Direttore am- ministrativo o da altro organo individuato secondo gli ordinamenti delle Amministrazioni - previa determina- zione da parte delle Amministrazioni medesime di crite- ri generali - per un periodo non superiore a 5 anni, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. Tali criteri generali saranno ogget- to di informazione e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9 del presente CCNL.
3. Per il conferimento degli incarichi le Amministra- zioni tengono conto – rispetto alle funzioni ed alle atti- vità da svolgere – della natura e caratteristiche dei pro- grammi da realizzare, dei requisiti culturali e professio- nali posseduti, delle attitudini, delle capacità professio- nali e dell’esperienza acquisite dal personale della cate- goria EP.
4. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad in- tervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.
5. I risultati dell’attività svolta dai dipendenti cui sia- no stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono oggetto di valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall’Amministrazione, di cui deve essere data informazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 9 del presente CCNL. La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui al successivo articolo.
Le Amministrazioni, prima di procedere alla definiti- va formalizzazione di una valutazione non positiva, ac- quisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipen- dente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da perso- ne di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell’incarico di cui al comma 4.
6. La revoca o la cessazione dell’incarico comporta la perdita della connessa retribuzione accessoria, fermo re- stando il diritto del dipendente di essere adibito a mansio- ni previste dalla categoria di appartenenza, nonché il di- ritto alla retribuzione di posizione nella misura minima.
7. Al personale della categoria EP possono formal-
mente essere conferiti incarichi aggiuntivi dalle ammini- strazioni in cui prestano servizio o, su designazione del- le stesse, da terzi.
8. I relativi compensi sono corrisposti direttamente alle amministrazioni e confluiscono sui fondi di cui al- l’art. 90 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria elevate professionalità) per essere destinati al trattamen- to economico accessorio.
9. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e re- sponsabilità del personale della categoria EP che svolge incarichi aggiuntivi, viene corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio in ragione dell’impegno ri- chiesto. Tale quota verrà definita nella contrattazione in- tegrativa in una misura ricompresa tra il 50% e 66% del- l’importo disponibile una volta detratti gli oneri a carico dell’Amministrazione.
10. Nell’attribuzione degli incarichi aggiuntivi, le Amministrazioni seguono criteri che tengono conto de- gli obiettivi, priorità e programmi assegnati al dipenden- te di categoria EP, del relativo impegno e responsabilità, delle capacità professionali dei singoli, verificando che l’impegno richiesto per l’espletamento degli stessi sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni attribuite con il provvedimento di incarico.
11. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le Ammini- strazioni daranno informazione alle XX.XX. di cui all’art. 9 degli incarichi conferiti nel corso dell’anno precedente.
ART. 76 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
E RETRIBUZIONE DI RISULTATO
(Art. 62 CCNL 9.8.200 e art. 38
CCNL 27.01.05)
1. Il trattamento economico del personale della cate- goria EP è composto dall’indennità di ateneo, dalla retri- buzione di posizione, articolata al massimo su tre fasce, compresa la minima, e dalla retribuzione di risultato. La retribuzione di posizione e di risultato assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità, compreso il com- penso per il lavoro straordinario e con l’esclusione del- l’indennità di ateneo, dell’indennità di rischio da radia- zioni, e dei compensi che specifiche disposizioni di leg- ge finalizzano all’incentivazione di prestazioni o risulta- ti del personale. L’importo della retribuzione di posizio- ne varia da un minimo di euro 3.099 ad un massimo di euro 12.912 annui lordi per tredici mensilità e spetta an- che al personale con incarichi di studio e/o di ricerca, previa opportuna ricognizione degli incarichi da parte del responsabile di settore al fine di pervenire ad un’omogenea graduazione delle posizioni stesse.
2. L’importo minimo di posizione di cui al comma 1 è attribuito a tutto il personale appartenente alla catego- ria EP. Gli importi superiori al minimo di posizione so- no attribuiti in corrispondenza dell’affidamento di inca-
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xxxxx correlati a particolari responsabilità gestionali ov- vero di funzioni professionali richiedenti l’iscrizione ad albi professionali o comunque alta qualificazione o spe- cializzazione. Ciascuna Amministrazione stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia di incarico previamente individuata.
3. Salvo i casi di revoca dell’incarico per motivi di- sciplinari, oppure per richiesta del dipendente, il muta- mento dell’incarico ne comporta l’attribuzione di un al- tro equivalente in termini economici, con ciò intenden- dosi l’attribuzione di un’indennità di posizione variabile in meno, di norma, non oltre il 10%.
4. La retribuzione di risultato è finalizzata a remune- rare i risultati espressi da ciascun dipendente in termini di efficienza/produttività a seguito della valutazione ef-
fettuata secondo quanto previsto dall’art. 75, comma 5. L’importo della retribuzione di risultato eventualmente spettante è compreso tra il 10 % e il 30% della retribu- zione di posizione attribuita.
5. Alla contrattazione integrativa è demandata la defi- nizione dei criteri generali per le modalità di determina- zione dei valori retributivi collegati ai risultati e al rag- giungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione di specifici progetti, nonché la verifica della sussistenza delle condizioni per l’acquisizione delle risorse finanzia- rie da destinare all’ulteriore potenziamento dei fondi.
6. Al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato è destinato in ciascuna Amministrazione un apposito fondo, costituito come previsto dall’art. 90 del presente CCNL.
(78) Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Art. 53 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
Vedere nota (22) all’art. 19
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TITOLO IX
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
ART.77 OBIETTIVI
(Art.54 CCNL 9.8.2000)
1. La classificazione del personale, secondo le linee definite negli articoli seguenti, persegue le finalità del pro- gressivo miglioramento delle condizioni di lavoro, delle opportunità di crescita professionale, della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi:
– coerenza tra esigenze organizzative e sistema di classificazione;
– valorizzazione delle risorse umane attraverso il ri- conoscimento delle professionalità, della qualità delle prestazioni individuali e delle competenze acquisite attraverso la formazione e l’esperienza lavorativa;
– coerenza tra sistemi di incentivazione e obiettivi dell’organizzazione;
– flessibilità gestionale.
2. Alle finalità di cui al comma 1 sono correlati ade- guati ed organici interventi formativi secondo quanto previsto dall’art. 54.
ART.78
IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
(Art.55 CCNL 9.8.2000)
1. Il sistema di classificazione del personale è artico- lato in quattro categorie, di cui una riservata alle elevate professionalità, denominate rispettivamente B, C, D, EP (Elevate Specifiche Tipologie Professionali).
2. Alle categorie professionali corrispondono insiemi affini di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una gamma di attività lavorative, descritte, secondo il diverso grado di autonomia e di re- sponsabilità, attraverso apposite declaratorie, articolate nelle aree riportate nell’allegato A.
3. Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/200179, all’in- terno di ciascuna categoria e area tutte le mansioni sono esigibili in quanto professionalmente equivalenti fatte salve quelle per il cui esercizio siano previste specifiche abilitazioni professionali e previa, quando occorra, ap- posita formazione professionale. L’assegnazione di man- sioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro.
4. L’assegnazione temporanea di mansioni proprie delle categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Es- sa è regolata dall’art. 52 del D. Lgs. n.165/2001, come integrato dall’art. 24 del presente CCNL.
5. L’accesso a ciascuna categoria avviene nella posi-
zione economica iniziale con progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria secondo quanto previsto dall’art. 79 del presente CCNL. In via eccezionale, l’ac- cesso può avvenire nella posizione B3, anziché all’ini- ziale B1, per particolari professionalità che richiedono ulteriori requisiti in relazione alla specificità dell’attivi- tà lavorativa, come previsto dall’art. 80, comma 4.
6. Per l’accesso alle categorie, fatto salvo quanto pre- visto dall’art. 80, commi 2 e 4, sono richiesti i titoli di studio descritti nella Tabella A.
7. In caso di passaggio tra categorie al dipendente vie- ne attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria. Qualora il trattamento tabellare econo- mico in godimento, acquisito per effetto della progressio- ne economica nella precedente categoria, risulti superiore al trattamento tabellare iniziale della nuova categoria, il dipendente è collocato nella corrispondente posizione economica immediatamente inferiore della nuova catego- ria e conserva a titolo personale la differenza retributiva, assorbibile in caso di ulteriore progressione verticale.
8. Al personale proveniente per processi di mobilità da altre Amministrazioni del comparto resta attribuita la categoria e la posizione economica conseguite nell’Am- ministrazione di provenienza.
ART.79
PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA
(Art.56 CCNL 9.8.2000 e art.10, lett.B, CCNL 28.03.2006)
1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l’attri- buzione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di succes- sive posizioni economiche indicate nella tabella D.
2. Nell’ambito della categoria i passaggi a posizione economica immediatamente superiore avverranno attra- verso meccanismi selettivi, attivati con cadenza annuale, sulla base della compatibilità finanziaria e dei criteri ge- nerali di cui all’art. 82 (criteri di selezione ai fini della progressione economica all’interno della categoria) con decorrenza fissa dal primo gennaio. Ai fini della parteci- pazione a detti meccanismi selettivi gli interessati deb- bono aver maturato 2 anni di servizio effettivo nella po- sizione economica immediatamente inferiore.
3. I neo assunti nella categoria B, permarranno nella posizione economica B1 per 12 mesi, trascorsi i quali sa- ranno inseriti nella posizione economica successiva pre- via apposita formazione.
4. Il finanziamento della progressione economica av- verrà attraverso le risorse indicate all’art. 88, (utilizzo del fondo) comma 2, lettera a) per le categorie B, C e D e del- l’art. 90 per la categoria EP, in stretta correlazione con il raggiungimento di obiettivi qualitativi di miglioramento del servizio, di innovazione e di maggiore efficienza.
5. I passaggi alle posizioni economiche immediata- mente superiori sono disposti nel numero consentito dal-
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la disponibilità delle risorse a ciò finalizzate dal presen- te contratto e dal contratto integrativo, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
6. In caso di passaggio a posizione economica supe- riore l’Amministrazione è tenuta a darne comunicazione scritta al dipendente.
ART.80
PROGRESSIONE VERTICALE NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
(Art.57 CCNL 9.8.2000, artt.13 e 14
del CCNL 27.01.05)
1. Le procedure attuative del presente articolo sono preventivamente individuate dalle Amministrazioni con atti regolamentari improntati a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 35, comma 3, del d.lgs. n.165/200180. Le procedure medesi- me sono comunque finalizzate alla necessità di maggio- re efficienza dell’Amministrazione mediante la valoriz- zazione del personale, oltre che a tener conto delle esi- genze di contenimento dei costi.
2. I Regolamenti di Ateneo nell’ambito della program- mazione del fabbisogno del personale prevederanno mo- dalità di espletamento di procedure selettive per l’accesso a ciascuna categoria, riservate al personale in servizio del- la categoria immediatamente inferiore, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto per l’accesso ester- no, deroga fruibile per una sola volta successivamente al- l’entrata in vigore del CCNL 27.01.200581, qualora il di- pendente abbia un’anzianità di servizio di 5 anni nella ca- tegoria di appartenenza o nelle ex-qualifiche ivi conflui- te, fatti salvi i titoli abilitativi previsti dalle vigenti dispo- sizioni in materia, e comunque nel puntuale rispetto delle sentenze della Corte costituzionale n.1/99 e n.194/2002.
3. I regolamenti di Ateneo, ai fini della progressione verticale, si ispireranno a criteri di valutazione delle competenze professionali acquisite nelle diverse aree e conseguenti all’esperienza professionale risultante dal curriculum del dipendente nonché verificate da apposite prove di esame dimensionate in relazione ai livelli di professionalità richiesta per ciascuna categoria, con ade- guato riconoscimento della formazione certificata se- condo il sistema dei crediti formativi. In ogni caso i Re- golamenti di Ateneo dovranno prevedere adeguata valo- rizzazione del possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno a ciascuna categoria. Trovano ap- plicazione gli articoli 6, comma 3, lettera n), e 7, comma 1, lettera c).
4. Sia per l’accesso esterno che interno, i Regolamen- ti di Ateneo possono prevedere, oltre ai requisiti richie- sti in linea generale per l’accesso alla categoria, requisi- ti professionali specifici in relazione alla tipologia del- l’attività lavorativa. Gli stessi regolamenti possono, al- tresì, prevedere la valutazione del servizio prestato con contratto a tempo determinato.
5. I regolamenti di Ateneo di cui al comma 2 sono og- getto di informazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 9.
. Il numero dei posti di organico da destinare ai pas- saggi alla categoria immediatamente superiore e all’ac- cesso esterno è definito dalle amministrazioni - nella percentuale, per le procedure di cui al comma 2, pari al 50% dei posti da coprire calcolati su base annua - nel- l’ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei suoi eventuali aggiornamenti, ogget- to di consultazione con i soggetti sindacali di cui all’art.
9. In tali incontri, saranno presi in esame anche i xxxxx- sogni quantitativi e/o qualitativi di personale, derivanti dalla costituzione di nuove strutture o dal loro potenzia- mento, e gli eventuali connessi interventi formativi ne- cessari. Sullo stato di attuazione della programmazione si svolgeranno incontri con periodicità semestrale con gli stessi soggetti sindacali.
Qualora venga data precedenza ai concorsi interni, la riserva contestualmente determinata per i pubblici con- corsi resta indisponibile fino alla copertura mediante i predetti pubblici concorsi.
7. Anche i posti destinati ai passaggi alla categoria immediatamente superiore sono coperti mediante acces- so dall’esterno se la selezione di cui al comma 3 ha avu- to esito negativo o se mancano del tutto all’interno le professionalità da selezionare; in tale ultimo caso, le Amministrazioni adottano un atto motivato, oggetto di informazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 9.
8. Progressioni verticali autonomamente disposte nell’ambito delle A.O.U. non graveranno sul bilancio degli Atenei.
9. I dipendenti che vengano inquadrati nella catego- ria immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive indette ai sensi del presente articolo non sono soggetti al periodo di prova.
ART.81
SISTEMA DI VALUTAZIONE
(Art.58 CCNL 9.8.2000)
1. Ciascuna Amministrazione procede, in coerenza con quanto previsto all’art. 4, comma 2, lett. b), alla va- lutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti ai fini:
- della corresponsione dei compensi incentivanti di cui all’art. 88 (utilizzo del fondo), comma 2, lett. d), co- me modificato dall’art.16 del CCNL 27.1.200582;
- della progressione economica, per quanto attiene gli indicatori di cui all’art. 82, (criteri di selezione…) com- ma 2, lettere b) e c);
2. La valutazione per la progressione economica si effettua in modo coordinato con i tempi e con le moda- lità di espletamento dei meccanismi selettivi previsti per tale progressione.
La valutazione di cui al comma 1 è regolata con atto delle Amministrazioni, del quale viene data informazio- ne alle XX.XX. di cui all’art. 9. I criteri adottati dall’at-
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to predetto dovranno comunque rispettare i seguenti principi:
- individuazione preventiva degli obiettivi da conse- guire, delle prestazioni attese e dei relativi criteri di va- lutazione;
- verifiche periodiche, su iniziativa del dirigente, vol- te a valutare il conseguimento degli obiettivi, l’anda- mento delle prestazioni e gli eventuali scostamenti ri- spetto alle previsioni. Di tali verifiche potrà essere redat- to, congiuntamente al dipendente interessato, un verbale sintetico;
- verifica finale con la motivazione della valutazione dei risultati conseguiti;
- oggettività delle metodologie, trasparenza e pub- blicità dei criteri usati e dei risultati;
- partecipazione dei valutati al procedimento;
- contraddittorio in caso di valutazione non positiva, da realizzarsi in tempi certi e congrui, anche con l’assi- stenza di un rappresentante sindacale.
3. I criteri di valutazione sono comunicati ai dipen- denti prima dell’inizio dei relativi periodi di riferimento. L’esito della valutazione, al termine del periodo di rife- rimento, è comunicata in forma scritta al dipendente, il quale può nei successivi quindici giorni formulare le proprie osservazioni all’Organo designato dall’Ammini- strazione.
ART.82
CRITERI DI SELEZIONE AI FINI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA (Art.59 CCNL 9.8.2000)
I criteri generali per la selezione ai fini delle progres- sioni economiche all’interno di ciascuna categoria, eventualmente integrabili in sede di contrattazione loca- le entro 60 gg. dall’entrata in vigore del presente CCNL, sono quelli indicati nei successivi commi.
2. La selezione viene effettuata tenendo conto dei se- guenti indicatori ponderati, come previsto ai successivi commi 3, 4, 5 e 6, in relazione al diverso livello di pro- fessionalità espresso dalle 4 categorie:
a) formazione certificata e pertinente;
b) arricchimento professionale derivante dall’espe- rienza lavorativa, con esclusione di automatismi legati al decorso dell’anzianità, desumibile dal curriculum e/o dalla documentazione presentata dall’interessato;
c) qualità delle prestazioni individuali con particola- re riguardo alla capacità di proporre soluzioni innovati- ve, al grado di coinvolgimento nei processi lavorativi, all’attenzione alle esigenze dell’utenza e alla soluzione dei problemi;
d) anzianità di servizio prestato senza essere incorsi negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto e senza essere incorsi in misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il pro- cedimento penale pendente non si sia concluso con l’as-
soluzione almeno in primo grado;
e) titoli culturali e professionali (per esempio: incari- chi; pubblicazioni; collaborazioni; docenza o frequenza in convegni e seminari di studio, corsi di formazione; ti- toli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’ac- cesso alla categoria; corsi di perfezionamento o di spe- cializzazione; dottorati di ricerca).
3. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori
definiti nel comma 2, nella categoria EP viene riservato:
- alla lettera a): fino a 20%;
- alla lettera b): fino a 15%;
- alla lettera c): fino a 25%;
- alla lettera d): fino a 10%, con valutazione del solo servizio maturato nella stessa categoria EP o nelle ex qualifiche ivi inserite;
- alla lettera e): fino a 30%.
4. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma 2, nella categoria D viene riservato:
- alla lettera a): fino a 20%;
- alla lettera b): fino a 20%;
- alla lettera c): fino a 25%;
- alla lettera d): fino a 15%;
- alla lettera e): fino a 20%.
5. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicatori definiti nel comma 2, nella categoria C viene riservato:
- alla lettera a): fino a 20%;
- alla lettera b): fino a 25%;
- alla lettera c): fino a 20%;
- alla lettera d): fino a 15%;
- alla lettera e): fino a 20%.
6. Rispetto al punteggio complessivo, agli indicato- ri definiti nel comma 2, nella categoria B viene riser- vato:
- alla lettera a): fino a 25%;
- alla lettera b): fino a 20%;
- alla lettera c): fino a 20%;
- alla lettera d): fino a 20%;
- alla lettera e): fino a 15%.
’
informazioni
sindacali
(79) Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Art. 52 - Disciplina delle mansioni
Vedere nota (28) all’art. 24
(80) Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Art. 35 - Reclutamento del personale
(Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall’art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1993e poi dall’art. 22 del D.Lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall’art. 2, comma 2-ter del decreto-legge17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del D.Lgs. n. 29 del1993, aggiunto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e suc- cessivamente modificato dall’art. 274, comma 1 lettera aa) del D.Lgs. n. 267 del 2000)
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti princìpi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celeri- tà di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzio- nari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’am- ministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed orga- nizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
(81) CCNLrelativo al personale del comparto università peril quadriennio normativo 2002 - 2005 e il biennio economico 2002 - 2003 del 27.1.2005
(82) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e il biennio economico 2002 - 2003 del 27.1.2005
Art. 16 - Utilizzo del fondo delle progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale
Il comma 2, lettera d dell’art. 68 del CCNL 9.8.2000 è modificato come segue:
d) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi.
(83) CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 - 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999 del personale non dirigente del comparto Università del 9.8.2000
Art. 68 - Utilizzo del fondo delle progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale
2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all’art. 67 sono utilizzate per:
d) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di gruppo e/o individuale, secondo quanto previsto dall’art. 58.
v
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sindacali
TITOLO X TRATTAMENTO ECONOMICO
ART. 83
STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
1. La struttura della retribuzione del personale appar- tenente al comparto dell’Università si compone delle se- guenti voci:
– trattamento fondamentale:
- stipendio tabellare
- posizioni economiche
- eventuali assegni “ad personam”
- retribuzione individuale di anzianità ove ac- quisita
- equiparazione stipendiale prevista dall’art. 31 del DPR n.761/7984 esclusivamente per la par- te utile in quota A del trattamento pensionisti- co
– trattamento accessorio:
- indennità d’Ateneo
- indennità mensile
- indennità di responsabilità
- retribuzione di posizione e retribuzione di ri- sultato del personale EP
- posizione organizzative
- indennità e compensi retribuiti con il fondo d’Ateneo
- compensi per prestazioni di lavoro straordina- rio
- altre indennità previste da specifiche disposi- zioni di legge.
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l’assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n.15385 e successive modificazioni.
ART.84
INCREMENTI TABELLARI ED EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Gli stipendi tabellari di cui all’art. 2 del CCNL 28/03/0686 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella C, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari ri- sultanti dall’applicazione del comma 1 sono ridetermi- nati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata tabella D.
3. Gli incrementi di cui al comma 2 devono intender- si comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art.1, comma 6, del CCNL 27/01/0587.
4. I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente articolo sono computati ai fini previdenzia- li, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presen-
te contratto. Agli effetti del trattamento di fine servizio e di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civi- le88, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
5. Il conglobamento dell’indennità integrativa specia- le non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento econo- mico complessivo fruito dal personale in servizio al- l’estero in base alle vigenti disposizioni. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente articolo sono utili ai fini della tredicesima mensilità e del com- penso di lavoro straordinario, dei trattamenti di previ- denza e di quiescenza, dell’equo indennizzo.
6. Al personale in servizio all’estero destinatario del presente contratto, cui non spetta l’IIS, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrisponden- te alla misura dell’indennità integrativa speciale percepi- ta al 31 dicembre 2002, che continua ad essere conside- rata per il calcolo delle trattenute previdenziali secondo la normativa vigente. Si conferma, altresì, che per il sud- detto personale il conglobamento dell’indennità integra- tiva speciale sullo stipendio tabellare è utile ai fini del- l’indennità di buonuscita.
7. E’ confermato quanto previsto dall’art. 39, comma 3, secondo capoverso e comma 8, del CCNL del 27 gen- naio 2005.
ART.85 INDENNITA’ DI ATENEO
(Art. 41 CCNL 21.05 96, art. 40 CCN 27.01.2005,
art. 4 CCNL 28.03.2006 )
1. Gli importi annui lordi dell’indennità di Ateneo, come determinata dall’art. 4 del CCNL 28/3/200689, so- no indicati alla tabella E.
2. L’indennità di cui al presente articolo continua ad essere erogata con le modalità in corso e, a decorrere dal 1 gennaio 2001, è considerata utile ai fini del calcolo della base per l’indennità di buonuscita.
3. Per il personale dell’Istituto universitario di Scien- ze Motorie di Roma, attualmente Università degli Studi di Roma Foro Italico, l’indennità di cui ai commi 1 e 2 , già denominata indennità d’istituto, è denominata inden- nità di Ateneo.
ART. 86 – LAVORO STRAORDINARIO
(Art. 66 CCNL 9.8.2000)
1. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, che si rendessero ne- cessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, le amministrazioni possono utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell’anno 1999, alle finalità di cui all’art. 42, comma 2, lett. a) del CCNL del 21.5.9690, detratte le somme destinate al me- desimo titolo al personale delle ex qualifiche IX, I rs e II
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rs che dovranno finanziare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente alla categoria EP.
2. Agli effetti della determinazione dei compensi per lavoro straordinario sono determinate tre tariffe corri- spondenti alle categorie B, C e D. Il calcolo è effettuato con riferimento rispettivamente alle posizioni economi- che B4, C4 e D3.
3. La misura oraria dei compensi per lavoro straordi- nario è determinata maggiorando la misura oraria del la- voro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 lo stipendio tabellare corrispondente alle posi- zioni economiche indicate al comma 2 comprensivo del rateo di tredicesima mensilità. La maggiorazione è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavo- ro straordinario prestato nei giorni festivi od in orario notturno ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
4. Le parti si incontrano a livello di Amministrazione per valutare le condizioni che hanno reso necessario l’ef- fettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e sta- bile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a con- suntivo confluiscono nelle risorse indicate nell’art. 88, in sede di contrattazione integrativa.
ART.87
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E PER LA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA E INDIVIDUALE
(Art.67 CCNL 9.8.200, art. 4 CCNL 13.05.03,
art. 41 CCNL 27.01.2005, art. 5 e art. 10, lett. E,
CCNL 28.03.06)
1. Presso ciascuna Amministrazione continuano ad essere destinate alla attuazione delle progressioni econo- miche orizzontali nel nuovo sistema di classificazione del personale, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, le risorse già definite in applicazioni delle se- guenti disposizioni:
a) le risorse di cui all’art. 67 del CCNL 9/8/200091;
b) le ulteriori risorse di cui all’art. 4 del CCNL 13/5/200392, all’art. 41, comma 1 del CCNL 27/1/200593 e all’art. 5, comma 1 del CCNL 28/3/200694, con le de- correnze ivi previste;
c) a decorrere dal 1 ottobre 2007, di un importo pari allo 0,5% del monte salari dell’anno 2005, ripartito in proporzione alla rispettiva consistenza complessiva dei fondi per il trattamento accessorio previsti dal presente articolo e dall’art. 90.
d) gli importi derivanti dai risparmi sulla retribuzio- ne individuale di anzianità (comprese le eventuali mag- giorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godi- mento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dall’1.1.2002. Per l’anno in cui avviene la ces-
sazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipen- dente cessato, un importo pari alle mensilità residue del- la RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ra- tei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superio- ri a quindici giorni. L’importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno;
e) il differenziale tra le posizioni economiche rivesti- te e il valore iniziale della categoria di coloro che cessa- no definitivamente dal servizio o nel caso di passaggio di categoria.
2. In caso di attivazione di nuovi servizi o di pro- cessi di riorganizzazione finalizzati ad un accresci- mento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un au- mento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento stabile delle dotazio- ni organiche, le amministrazioni, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165/200195, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i mag- giori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne indi- viduano la relativa copertura nell’ambito delle capaci- tà di bilancio.
ART.88 UTILIZZO DEL FONDO
PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E PER LA PRODUTTIVITA’
(Art.68 CCNL 9.8.2000 e art.16 CCNL 27.01.05))
1. Le risorse di cui al precedente articolo sono fina- lizzate a promuovere effettivi e significativi migliora- menti nei livelli di efficienza e di efficacia delle ammi- nistrazioni e di qualità dei servizi istituzionali.
2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risor- se di cui al precedente articolo sono utilizzate per:
a) corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica all’interno delle categorie secondo la disciplina degli articoli 79 e 82 del presente CCNL. Le risorse destinate dal CCNL alla finalità di cui alla presente lettera sono incrementabili - a seguito di contrattazione integrativa da concludersi entro 60 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni - a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui alla lettera d) del presente comma. Restano comunque destinate per le finalità di cui alla presente lettera, le risorse previste dall’art.87, comma 1, lett. d) ed e);
b) corrispondere l’indennità di responsabilità per il personale delle categorie B, C e D secondo la disciplina dell’art. 91 del presente CCNL. Sono utilizzate per tale finalità le risorse destinate agli istituti di cui all’art. 42, comma 2, lettera d), del CCNL del 21.5.199696, con ri- ferimento all’anno 1999;
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sindacali
c) corrispondere compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi, o disagi particolar- mente rilevanti nonché la reperibilità collegata alla par- ticolare natura dei servizi che richiedono interventi di ur- genza;
d) erogare compensi diretti ad incentivare la produt- tività ed il miglioramento dei servizi.
e) incentivare le specifiche attività e prestazioni cor- relate alla utilizzazione che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale;
f) indennità mensile.
3. L’indennità mensile di cui alla lettera f), istituita ai sensi dell’art.41, comma 4, del CCNL 27.01.0597, riva- lutata con le risorse previste dall’art.5, comma 2, del CCNL 28.03.0698, è ulteriormente incrementata con una quota parte delle risorse definite all’art.87, comma 1, lett.c) del presente XXXX xxxx xxxx 0,0% xxx xxxxx xxxx- xx 0000. In sede di contrattazione integrativa saranno de- finiti i criteri e i valori di riparto.
4. Al termine dell’esercizio finanziario, le somme de- stinate ai passaggi a posizioni retributive superiori nel- l’ambito della stessa categoria, rapportate su base annua, vengono trasferite permanentemente dal fondo nei com- petenti capitoli di bilancio delle singole Amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dall’art.87, comma 1, lett. e).
5. Le somme non utilizzate o non attribuite con rife- rimento alle finalità del corrispondente esercizio finan- ziario sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo, fatta salva la specifica finalizzazione già de- finita.
ART.89 COLLEGAMENTO TRA PRODUTTIVITA’
E INCENTIVI
(Art.69 CCNL 9.8.2000)
1. L’attribuzione dei compensi di cui all’art. 87, com- ma 1, lett. d), è strettamente correlata ad effettivi incre- menti di produttività e di miglioramento quali-quantita- tivo dei servizi ed è quindi attuata, in unica soluzione ov- vero secondo modalità definite a livello di Amministra- zione, dopo la necessaria verifica e certificazione a con- suntivo dei risultati totali o parziali conseguiti con le procedure di cui all’art. 81.
ART.90
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
DEL PERSONALE DELLA CATEGORIA ELEVATE PROFESSIONALITA’
(Art.70 CCNL 9.8.200 e art. 10, lett. F, CCNL 28.03.2006)
1. Presso ciascuna Amministrazione è destinato alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risul-
tato per il personale della categoria EP, secondo quanto previsto dall’art. 76 del presente CCNL, un fondo quan- tificato sulla base di quanto previsto dall’art. 70 del CCNL 9.8.200099, come integrato dall’art.41 del CCNL 27.01.2005100 e dall’art. 10 lett. f) del CCNL 28/3/2006101.
2. Il predetto fondo è incrementato, a decorrere dal 1 ottobre 2007, di un importo pari allo 0,5% del monte sa- lari dell’anno 2005, in proporzione alla rispettiva consi- stenza dei fondi per il trattamento accessorio previsti dal presente articolo e dall’art. 87.
ART. 91
INDENNITA’ DI RESPONSABILITA’
(Art. 63 CCNL 9.8.2000)
1. Le Amministrazioni, in base alle proprie finalità istituzionali, individuano posizioni organizzative e fun- zioni specialistiche e di responsabilità e verificano la di- sponibilità di personale professionalmente qualificato appartenente alle categorie B, C e D ai fini della attribu- zione di tali posizioni e funzioni. Le relative determina- zioni sono oggetto di informazione preventiva ai sogget- ti sindacali di cui all’art. 9.
2. A seguito della verifica di cui al comma 1, le Am- ministrazioni, sulla base di criteri generali oggetto di contrattazione integrativa, correlano alle posizioni e fun- zioni individuate ai sensi del comma 1 un’indennità ac- cessoria, annua, lorda, revocabile, di importo variabile, tenendo conto del livello di responsabilità, della com- plessità delle competenze attribuite, della specializzazio- ne richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche in- novative della professionalità richiesta.
3. Al personale appartenente alla categoria D, posso- no inoltre essere conferiti specifici, qualificati incarichi di responsabilità - amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segretario di dipartimento, e tecniche - sulla base di criteri generali oggetto di infor- mazione, e a richiesta di concertazione, con i soggetti sin- dacali di cui all’art. 9. Tali incarichi saranno retribuiti con un’indennità accessoria, annua, lorda, revocabile, di im- porto variabile, tenendo conto del livello di responsabili- tà, della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle ca- ratteristiche innovative della professionalità richiesta.
4. L’importo dell’indennità attribuita ai sensi del pre- cedente comma è compreso tra un minimo di 1.033 ed un massimo di 5.165, di cui un terzo è corrisposto a se- guito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal di- pendente. La valutazione dei risultati è effettuata annual- mente con le stesse modalità di cui all’art. 75, comma 5.
5. Le indennità di cui al presente articolo sono attri- buite a valere sulle risorse di cui all’art. 88, comma 2, lett. b).
6. I criteri per la scelta dei dipendenti cui attribuire le posizioni e funzioni di cui al comma 1 sono definiti dal- le Amministrazioni. Tali criteri sono oggetto di informa-
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sindacali
zione preventiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 9, che possono chiedere al riguardo un incontro.
y
7. Le Amministrazioni attribuiscono ai dipendenti le posizioni e le funzioni di cui al comma 1 secondo le mo- dalità previste dai rispettivi ordinamenti.
ART. 92
INDENNITA’ DI RISCHIO DA RADIAZIONI
(Art. 50 CCNL 9.8.2000)
8. Le indennità di cui ai precedenti commi cessano di essere corrisposte qualora i dipendenti non siano più adi- biti alle posizioni organizzative e alle funzioni speciali- stiche e di responsabilità di cui ai commi 1 e 3.
1.L’indennità di rischio da radiazioni resta disciplina- ta dall’art. 20 del D.P.R. n.319/90102.
(84) D.P.R. 20.12.1979, n. 761
Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali
Art. 31 - Personale delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati
Vedere nota (73) all’art. 64
(85) Legge 13 maggio 1988, n. 153
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13.3.1988, n. 69, recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti
(86) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto università per il biennio economico 2004/2005 del 28.3.2006
Art. 2 - Incrementi dello stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari di cui all’art. 39, comma 4, del CCNL del 27 gennaio 2005 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del comma 1 sono rideterminati nellemisure ed alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.
(87) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e il biennio economico 2002 - 2003 del 27.1.2005
Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza del presente Ccnl
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi successivi alla data di scadenza della parte economicadel presente con- tratto, al personale del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nella misura e secondo lescadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità siprocederà ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.lgs. n. 165/2001.
Art. 39 - Incrementi tabellari ed effetti dei nuovi stipendi
3. A decorrere dal 1∞ gennaio 2003, l’indennità integrativa speciale (IIS) di cui al comma 3 dell’art. 64 del CCNLdel 9/8/2000 cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto congloba- mento non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo del trattamento pensionistico, anche con riferimento al- l’art. 2, comma 10 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
(88) Codice Civile
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 Art. 2122 - Indennità in caso di morte Vedere nota (45) all’art. 42
(89) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto università per il biennioe conomico 2004/2005 del 28.3.2006
Art. 4 - Incrementi dell’indennità di Ateneo
1. L’indennità di Ateneo di cui all’art. 40 del CCNL del 27 gennaio 2005 è incrementata degli importi annui lordiindicati nell’alle- gata tabella C, con la decorrenza ivi stabilita.
2. Gli importi annui lordi dell’indennità di Ateneo, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminatinelle misure indi- cate nella medesima tabella C.
(90) CCNL del personale del comparto Università del 21.5.1996 Art. 42 - Disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio
Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento dei seguenti istituti:
1. compensi per lavoro straordinario: l’ammontare delle risorse, finalizzate a compensare le prestazioni di lavorostraordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, è pari alla somma spesaa tale titolo riferita al 1993, ridotta
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dall’1.1.96 nella misura necessaria per finanziare l’istituto di cui alla letterac). Resta ferma la disciplina vigente per la quantificazione delle tariffe orarie del lavoro straordinario.
(91) CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 - 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999 del personale non dirigente del comparto Università del 9.8.2000
Art. 67 - Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale
1. Presso ciascuna Amministrazione, a decorrere dall’anno 2000, sono destinate alla attuazione delle progressioni economiche oriz- zontali nel nuovo sistema di classificazione del personale, nonché a sostenere le iniziative
rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, le seguenti risorse:
a) Le risorse di cui all’art. 3 del CCNL 5.9.1996, con riferimento all’anno 1999, determinate al netto delle seguenti voci:
• un importo pari al 2.92% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto, destinato agli aumenti ed al riallineamento dell’indennità di ateneo ai sensi dell’art. 65 del presente CCNL;
• compensi accessori ivi comprese le risorse per il lavoro straordinario, ad eccezione dell’indennità di ateneo, destinati nell’an- no 1999 al personale delle ex qualifiche IX, I rs e II rs. Tali risorse confluiscono nel fondo dicui all’art. 70 del presente CCNL;
• risorse per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario di cui all’art. 66, comma 1, del presente CCNL.
b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno 1999 al trattamento accessorio ai sensi dell’art. 42 del CCNL21/5/96 e del- l’art. 4 del CCNL 5/9/96, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio delle singole amministrazioni;
c) le somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997;
d) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi enei limiti dell’art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni, realizzate successivamente all’anno 1999;
e) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993;
f) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale;
g) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’articolo 66 delpresente CCNL;
2. Le amministrazioni che alla data di stipula del presente CCNL non avessero ancora determinato il trattamentoaccessorio per l’an- no 1999 quantificheranno le risorse di cui al comma 1, lett. a) e lett. b) con riferimento all’anno 1998.
3. Le amministrazioni destineranno di anno in anno risorse proprie - nel rispetto dei limiti di bilancio e comunque in misura non superiore all’1,55% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto - al finanziamento dei trattamenti ac- cessori correlati agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, inpresenza di condizioni organizzative e gestionali che consenta- no il controllo di gestione e la valutazione della produttività e dei risultati.
4. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai qua- li sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronteattraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, le amministrazioni, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 29/1993, valutano anche l’entità delle risorse necessarie persostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove at- tivitàe ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio.
(92) CCNL relativo al personale del comparto Università per il biennio economico 2000 - 2001 del 13.5.2003 Art. 4 - Finanziamento per il trattamento accessorio
1. Con decorrenza 01/01/2001 l’importo complessivo delle risorse di cui all’art. 67 del CCNL del 9 agosto 2000è incrementato in misura pari allo 0,10% del monte salari 1999 riferito al personale del comparto.
2. Con decorrenza 31.12.2001, a valere sulla quota di risorse complessivamente definita in Ä 12.900.000 lordi, lerisorse di cui agli artt. 67 e 70 del CCNL del 9 agosto 2000 sono proporzionalmente incrementate di un importopari allo 0,33% del monte salari 1999 ri- ferito al personale del comparto. La parte restante delle risorse è finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dall’erogazione dei be- nefici di cui all’art. 22 comma 2, nonché al recupero dell’anticipazione dello 0,3% del monte salari 1997 di cui all’art. 72 del CCNL del 9 agosto 2000.
(93) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e il biennio economico 2002 - 2003 del 27.1.2005
Art. 41 - Finanziamento per il trattamento accessorio
1. Con decorrenza dal 1/1/2003 le risorse previste dagli artt. 67 e 70 del CCNL del 9/8/2000, rideterminate dall’art. 4 del CCNL del 13/5/2003, sono ulteriormente incrementate, in proporzione alla loro rispettiva consistenza, di un importo complessivamente pari allo 0,51 % del monte salari 2001 riferito al personale del comparto.
(94) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto università per il biennio economico 2004/2005 del 28.3.2006
Art. 5 - Finanziamento per il trattamento accessorio
1. Al fine di realizzare ulteriori incrementi di produttività e di efficacia dei servizi, con conseguente valorizzazione della qualità delle prestazioni, a decorrere dal 31/12/2005 ed a valere sull’anno 2006, le risorse previste daifondi per i trattamenti accessori di cui all’art. 67 e 70 del CCNL del 9 agosto 2000, rideterminate dall’art. 41 delCCNL del 27 gennaio 2005, sono ulteriormente incrementa- te, in proporzione alla loro rispettiva consistenza, diun importo complessivamente pari allo 0,50% del monte salari dell’anno 2003 ri- ferito al personale del comparto.
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(95) Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Art. 6 - Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche
Vedere nota (13) all’art. 8
(96) CCNL del personale del comparto Università del 21.5.1996 Art. 42 - Disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio
Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento dei seguenti istituti:
4. indennità di posizione: l’ammontare delle risorse finalizzate all’erogazione delle indennità di posizione di cui all’ art. 47 è pari allo 0,15% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1993 esclusa la quota relativa ai dirigenti.
(97) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e il biennio economico 2002 - 2003 del 27.1.2005
Art. 41 - Finanziamento per il trattamento accessorio
4. Nell’ambito della contrattazione integrativa ed a valere sulle risorse del Fondo per le progressioni economiche e per la produt- tività collettiva ed individuale di cui all’art. 67 del CCNL 9/8/2000, al netto di quelle previste dal comma 1 lett. f, gli Atenei istituiran- no un’indennità accessoria mensile, erogabile per dodici mensilità. Tale emolumento riassorbe e sostituisce le eventuali indennità già corrisposte con carattere di generalità.
(98) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto università per il biennio economico 2004/2005 del 28.3.2006
Art. 5 - Finanziamento per il trattamento accessorio
2. In sede di contrattazione integrativa, nell’ambito delle risorse di cui al comma 1, una quota parte pari allo0,30% del monte sa- lari dell’anno 2003, è destinata al finanziamento dell’istituto previsto dall’art. 41, comma 4, del Ccnl 27 gennaio 2005.
(99) CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 - 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999 del personale non dirigente del comparto Università del 9.8.2000
Art. 70 - Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria elevate professionalità
1. A decorrere dal 31.12.1999, e a valere dall’anno 2000, è costituito presso ciascuna Amministrazione un fondo destinato alla cor- responsione della retribuzione di posizione e di risultato per il personale della categoria EPsecondo quanto previsto dall’art. 62 del pre- sente CCNL.
2. Il fondo è alimentato dalle seguente risorse:
a. Le somme relative ai compensi per lavoro straordinario destinate nell’anno 1999 al personale appartenente alle ex qualifiche IX, I rs e II rs;
b. I compensi accessori, ad eccezione dell’indennità di ateneo, destinati nell’anno 1999 al personale appartenente alle ex qualifi- che IX, I rs e II rs; le amministrazioni che alla data di stipula del presente CCNL non avessero ancora determinato il trattamento ac- cessorio per l’anno 1999 quantificheranno le predette risorse con riferimentoall’anno 1998;
c. Ulteriori risorse, a carico dei bilanci delle singole amministrazioni, entro il limite dello 0,45% del monte salari 1997 di Ammi- nistrazione riferito al personale del comparto.
3. Le risorse destinate alla retribuzione di risultato variano da un minimo del 10% ad un massimo del 20% del fondo.
4. Le somme eventualmente già corrisposte nell’anno 2000 per i compensi accessori, compresi i compensi per lavoro straordina- rio, saranno conguagliati all’atto della attribuzione della retribuzione di posizione e di risultatoper il medesimo anno.
(100) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e il biennio economico 2002 - 2003 del 27.1.2005
Art. 41 - Finanziamento per il trattamento accessorio
1. Con decorrenza dal 1/1/2003 le risorse previste dagli artt. 67 e 70 del CCNL del 9/8/2000, rideterminate dall’art. 4 del CCNL del 13/5/2003, sono ulteriormente incrementate, in proporzione alla loro rispettiva consistenza, di un importo complessivamente pari allo 0,51 % del monte salari 2001 riferito al personale del comparto.
2. Le risorse del Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale di cui all’art. 67 del CCNL 9/8/2000 sono altresì incrementate degli importi derivanti dai risparmi sulla retribuzione individualedi anzianità (comprese le eventua- li maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dall’1.1.2002. Per l’anno in cui avviene la cessazione dal servizioè accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L’importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall’anno successivo alla cessazio- ne dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno.
3. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 1 una quota-parte, non superiore allo 0,3% del monte salari 2001 riferito al personale del comparto, è destinata al finanziamento del sistema di progressioni economiche orizzontali. Le procedure selettive sono espletate secondo quanto previsto dall’art. 59, comma 7 del CCNL 13/5/2003.
4. Nell’ambito della contrattazione integrativa ed a valere sulle risorse del Fondo per le progressioni economiche e per la produt- tività collettiva ed individuale di cui all’art. 67 del CCNL 9/8/2000, al netto di quelle previste dalcomma 1 lett. f, gli Atenei istituiran- no un’indennità accessoria mensile, erogabile per dodici mensilità. Tale emolumento riassorbe e sostituisce le eventuali indennità già corrisposte con carattere di generalità.
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(101) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto università per il biennio economico 2004/2005 del 28.3.2006
Art. 10 - Normativa vigente
F) All’art. 70 del CCNL 9.8.2000 è aggiunto il seguente comma 5:
“5. Il fondo è incrementabile ai sensi dell’art. 67, comma 4, del presente CCNL.”
(102) D.P.R. 3.8.1990, n. 319
Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 21.2.1990 concernente il personale del comparto delle università, di cui all’Art. 9, D.P.R. 5.3.1986, n. 68
Art. 20 - Indennità di rischio da radiazioni
1. Al personale medico e tecnico destinatario del presente regolamento, sottoposto in continuità all’azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un’indennitàdi rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.
2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l’attività senza sottoporsi al relativorischio.
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3. Al personale non compreso nel comma 1, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel medesimo comma, è corrispo- sta un’indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L’individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all’amministrazione, no- minata dal rettore; tale commissione, ove necessaria per corrispondere a particolari esigenze, pur essere articolata anche territorial- mente.
4. L’indennità di rischio da radiazioni di cui al presente articolo non è cumulabile con l’indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoronocivo, rischioso o per profilassi. I rela- tivi oneri sono a carico dei bilanci dei singoli atenei limitatamente al personale di cui ai commi 1 e 3 che non svolga attività assisten- ziali previste nelle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale.
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TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI
ART. 93
NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI
(Art.50 CCNL 27.01.2005)
1. In applicazione dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001103, tutte le norme generali e speciali del pub- blico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma de- finitiva del presente CCNL, con l’eccezione delle se- guenti norme e di quelle richiamate nel testo del presen- te CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto università:
a) le norme dei precedenti CCNL che non siano in contrasto o incompatibili con il presente CCNL, nonché le norme di legge a carattere vincolante;
b) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336104 e successive modificazioni e integrazioni.
c) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guer- ra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
d) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigenti ai sensi dell’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;
e) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni;
f) la normativa richiamata nel presente CCNL;
g) la seguente normativa:
-Art. 3 del DPR n.395/88105 (in tema di diritto allo studio)
- Art. 17 del DPR n.3/57106 (limiti al dovere verso il superiore)
- Art.132 T.U. 10.01.57, n.3 (riammissione in servi- zio)
- Art.135-6 DPR n.3/57 (uniformi e alloggi del perso- nale ausiliario)
- la normativa vigente sulla 00.xx mensilità.
2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell’ambito della disciplina del rap- porto di lavoro per effetto della generale disapplicazione
- Art.20 l. n.958/86107 e art.7 l. n.412/91108 (ricono- scimento del servizio militare)
delle norme di cui al precedente comma 1, saranno og- getto o di specifica interpretazione autentica o di apposi- ta sequenza contrattuale a richiesta delle Parti.
ART. 94 PREVIDENZA COMPLEMENTARE
(art. 51 CCNL 27.01.05)
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare per i la- voratori del comparto ai sensi del d.lgs. n. 124/1993109, della legge n. 335/1995110, della legge n. 449/1997111 e successive modificazioni e integrazioni, dell’Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rap- porto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999112, del D.P.C.M. del 20 di- cembre 1999113.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le par- ti competenti potranno definire l’istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti ad altri comparti.
0.Xx Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell’art. 11 del predetto Accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall’art. 13 del medesimo, con im- porti corrispondenti a quelli indicati dagli artt. 11 e 16 dell’Accordo 14 marzo 2001114 per l’istituzione del Fon- do nazionale di pensione complementare dei lavoratori della Scuola. Le spese di avvio del Fondo potranno esse- re definite in misura maggiore di quella prevista dall’art. 16 del citato Accordo 14 marzo 2001 in sede di trattati- va per la costituzione del Fondo pensioni di cui trattasi a fronte di specifiche e ulteriori disponibilità. In questo ca- so potrà essere anche prevista una quota aggiuntiva di contribuzione datoriale, come nell’art.12 del citato Ac- cordo 14 marzo 2001.
ne dell’accordo istitutivo del Fondo pensione comple- mentare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione; costituire il Fondo pensione: procedere alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiun- gimento delle adesioni che saranno previste in sede di accordo istitutivo.
4. Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti impegni: pervenire alla sottoscrizio-
(103) Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Art. 69 - Norme transitorie
(Art. 25, comma 4 del D.Lgs. n. 29 del 1993; art. 50, comma 14 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito xxxxxxxxx’art. 17 del X.Xxx.
n. 470 del 1993 e poi dall’art. 2 del D.Lgs. n. 396 del 1997; art. 72, commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 73, comma 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 37 del D.Lgs. n. 546 del 1993; art. 28, comma 2 del D.Lgs. n. 80 del 1998; art. 45, commi5, 9, 17 e 25 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall’art. 22, comma 6 del D.Lgs. n. 387 del 1998; art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Salvo che per le materie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali re-
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cepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le normegenerali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la di- sciplina di cui all’articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sonoinapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del qua- driennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produr- re effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun àmbito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001.
2. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
(104) Legge 24.5.1970, n. 336
Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati Art. 1
I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell’ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l’applicazio- ne del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cu- ra e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o in internamento, ai fi- ni dell’attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.
Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per l’attribuzione degli ulteriori aumenti periodici e per il conferimento della suc- cessiva classe di stipendio, paga o retribuzione.
Art. 2
Ai dipendenti indicati all’art. 1, all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazio- ne della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più favore- vole, un aumento periodico per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso re- parti combattenti, in prigionia e in internamento.
Ai dipendenti indicati nel precedente comma, a loro richiesta o a richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di riversibilità, anzi- ché l’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, previsti dallo stesso precedente comma, va conferita la qualifica o classe di sti- pendio paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.
(105) Decreto del Presidente della Repubblica 23.8.1988, n. 395
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo intercompartimentale, di cui art. 12 della Legge 29.3.1983, n. 93, (Leg- ge-quadro sul pubblico impiego), relativo al triennio 1988-90
Art. 3 - Diritto allo studio
1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi univer- sitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente rico- nosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studi legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.
3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti mo- dalità:
a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unità in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità su- periore;
b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi re- lativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2 può essere concesso anche in ag- giunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione.
4. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze diservizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentatodal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da valutare secondo le normedegli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.
6. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certifi- cazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esamifinali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati comeaspettativa per motivi personali.
7. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalitàapplicative e/o parti- colari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti.
(106) Decreto Presidente Repubblica 10.1.1957, n. 3
Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato Art. 17 - Limiti al dovere verso il superiore
L’impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostran- za allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni.
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Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darvi esecuzione.
L’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore quando l’atto sia vietato dalla legge penale.
Art. 132 - Riammissione
L’impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per deca- denza dall’impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell’art. 127, può essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.
Può essere riammesso in servizio l’impiegata dichiarata decaduta ai sensi della lettera a) dell’art. 127, quando la perdita della citta- dinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e l’impiegata abbia riacquistata la cittadinanza per effetto dell’annullamento o dello scioglimento del matrimonio.
L’impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decor- renza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.
La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non può aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in appli- cazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
Art. 135 - Uniforme
Il personale ausiliario è tenuto a portare l’uniforme secondo le disposizioni stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei Mi- nistri.
La spesa dell’uniforme e del corredo relativo, determinato con le stesse modalità di cui al precedente comma, è a carico dell’ammi- nistrazione.
Art. 136 - Uso dell’alloggio
Per speciali esigenze di servizio e per determinate mansioni può essere concesso, sentito il Ministro per le finanze, l’uso gratuito del- l’alloggio.
(107) Legge 24.12.1986, 958
Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata Art. 20 - Riconoscimento del servizio militare
1. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità la- vorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.
(108) Legge 30.12.1991, n. 412
Disposizioni in materia di finanza pubblica Art. 7 - Valutazione di servizi
1. Il servizio militare valutabile ai sensi dell’art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonchè quello prestato successivamente.
(109) Decreto Legislativo 21.4.1993, n. 124
Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n.
421.
(110) Legge 8.8.1995, n. 335
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare
(111) Legge 27.12.1997, n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
(112) Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29.7.1999
Adeguamento delle norme contrattuali in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipen- denti pubblici dei comparti e delle aree di contrattazione autonome definite a normadall’art. 45, comma 3 del D.L.vo 3.2.1993, n. 29, come modificato dal D.L.vo n. 396/1997
Art. 11 - Norme sul finanziamento dei Fondi pensione
1. Si conviene tra le parti che la quota di TFR destinabile ai fondi pensione da parte dei dipendenti già in servizio alla data del 31 di- cembre 1995 e di quelli assunti dal 1° gennaio 1996 fino al giorno precedente alla data dientrata in vigore del DPCM di cui all’art.2, com- ma 1, non sia superiore al 2% della retribuzione base di riferimento per il calcolo del TFR medesimo.
2. Per dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1 i quali chiedano l’iscrizione ai Fon- di pensione, gli accantonamenti annuali di TFR successivi alla predetta iscrizione sono integralmente destinati ai Fondi medesimi.
3. Per il finanziamento delle quote di cui ai commi 1 e 2 sarà resa annualmente disponibile la somma di lire 200miliardi in conformità a quanto previsto dall’art.26, comma 18, della legge n.448/1998 e già iscritta in bilancionello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Le quote di TFR non coperte dallo stanziamento di cui al comma 3 saranno trattate alla stregua di accreditamenti figurativi e sa- ranno rivalutate applicando il tasso di rendimento previsto all’art.12.
5. Nell’accantonamento del TFR non saranno computate le quote di TFR destinate ai Fondi pensione.
6. A favore del personale iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine servizio che esercita l’opzione perl’iscrizione ai Fon- di pensione ai sensi dell’art. 2, comma 3, con gli effetti di cui all’art. 3, viene destinata, comeprevisto dall’art. 59, comma 56 della legge
n. 449/1997, una quota pari all’1,5% della base contributiva di riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque deno- minati . Detta quota, avente natura di elementofigurativo, verrà rivalutata applicando il tasso di rendimento previsto all’art.12. La stessa quota verrà considerata neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori e a quelli di pertinenza delle amministrazioni.
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7. In aggiunta a quelle di cui ai commi precedenti potranno essere conferite ai fondi pensione ulteriori risorsesecondo le determina- zioni che saranno assunte al riguardo in sede di contrattazione collettiva.
8. Su concorde valutazione delle parti, la somma di lire 200 miliardi di cui all’art. 26 comma 18 della leggen.448/1998 deve essere re- sa immediatamente disponibile in favore dei fondi pensione istituiti, siano essi costituitida un solo comparto/area di contrattazione ovvero dall’aggregazione di più comparti/aree. In via transitoria e finoa quando non sarà attivata la raccolta delle adesioni, il riparto dell’intera somma di lire 200 miliardi avverrà tenendo conto della retribuzione media e della consistenza del relativo personale in servizio presso cia- scun comparto/area di contrattazione alla data di istituzione dei fondi stessi, fino a totale concorrenza della somma stanziata.
Successivamente a tale fase il riparto della somma di 200 miliardi annui verrà effettuato in misura proporzionaleal numero dei dipen- denti iscritti a ciascun fondo all’inizio di ogni anno.
9. Le somme eventualmente non utilizzate con riferimento alle finalità del corrispondente anno finanziario sonoportate in aumento delle risorse dell’anno successivo per le medesime finalità.
Art. 13 - Procedure per la costituzione dei fondi pensione
1. La costituzione dei Fondi dovrà avvenire secondo le modalità previste dal d.lgs. n.124/1993 e successive modificazioni e integra- zioni e dalla legge n.335/1995 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare la contrattazione collettiva, modificando e inte- grando le discipline contrattuali vigenti, dovrà assicurare la piena attuazione di quanto previsto dalle predette disposizioni in materia di: formalizzazione dell’accordo istitutivo, definizione dello statuto, del regolamento e della scheda di adesione, elezione dei rappresentan- ti dei soci del Fondo alraggiungimento del numero delle adesioni previsto in sede di accordo istitutivo, requisiti di partecipazione aglior- gani di amministrazione e di controllo, individuazione dei modelli gestionali, requisiti di accesso alle prestazioni.
(113) D.P.C.M. 20 dicembre 1999
Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti
(114) Accordo per l’istituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori della scuoladel 14.3.2001 Art. 11 - Contribuzione
1. L’obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza dell’adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.
2. La contribuzione destinata al Fondo dalle Amministrazioni, nell’ambito della dotazione finanziaria complessiva prevista dall’art. 74 del- la L. 388/2000 è pari, all’1% dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità.
La contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori è pari all’1% degli elementi retributivi sopra indicati.
Eventuali voci ulteriori, utili al fine del trattamento di fine rapporto, saranno definite tra le parti, in sede di rinnovi contrattuali nel- l’ambito delle disponibilità finanziarie destinate al Fondo.
Sono altresì contabilizzate dall’INPDAP:
• la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR dei dipendenti già occupati al 31.12.95 e di quelli assunti nel periodo dal 1.1.96 al 31.12.2000;
• l’1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio secondo le modalità previste dall’art.2, commi 4 e 5 del DPCM 20.12.1999;
• per i lavoratori assunti dal 1.1.2001 il 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno.
3. La contribuzione di cui al comma precedente, sempre a condizione di pariteticità, sarà versata anche in caso dimancata prestazio- ne dovuta esclusivamente a malattia - per i periodi di conservazione del posto durante i qualiviene percepita dal lavoratore in tutto o in parte la retribuzione - a infortunio ovvero ad assenza obbligatoria ofacoltativa retribuita per maternità, secondo modalità che saranno de- finite dal Consiglio di Amministrazione; intali casi la contribuzione sarà pari a quella versata al fondo nell’ultimo mese solare preceden- te gli eventi citati.
4. È prevista la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente ar- ticolo, nei limiti della deducibilità fiscale ed alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo edal Consiglio di Amministrazione, fermo restando i contributi a carico delle Amministrazioni così come indicatodalla norma contrattuale.
5. In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni sta- bilite dallo statuto e dalle norme indicate dal Consiglio di Amministrazione.
6. In relazione ai tassi di effettiva crescita degli assicurati le parti istitutive si incontreranno per verificare la congruità delle disponi- bilità finanziarie e le conseguenti modifiche e assumere le conseguenti determinazioni atte adassicurare l’equilibrio finanziario.
Art.12 - Utilizzo di risorse destinate al fondo
1. Nell’ambito delle risorse finanziarie complessivamente disponibili a carico del bilancio dello stato, al fine diincentivare l’avvio del Fondo, il contributo del datore di lavoro è maggiorato di una quota aggiuntiva pari allo 1% per coloro che si iscrivono nel primo anno dall’entrata in esercizio del fondo e solo per dodici mesi. Per coloroche si iscrivono nel secondo anno la quota aggiuntiva è pari allo 0.50% sempre per una durata di soli 12 mesi.
Art. 16 - Spese di avvio del Fondo
Per fronteggiare i costi di avvio del Fondo, l’INPDAP in fase di prima attuazione, verserà all’atto della costituzione del fondo stesso la quota di iscrizione di L. 5000 “pro capite” riferita al numero dei dipendenti del comparto.
A tale onere si fa fronte nell’ambito della quota del comparto scuola della somma di 100 miliardi trasferita all’INPDAP con le mo- dalità dell’art. 3 del D.L. 346/2000.
All’atto dell’adesione il lavoratore associato verserà una quota di iscrizione al fondo nella misura prevista dal Consiglio di Ammini- strazione.
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TABELLA A ANNESSA AL CCNL 9.8.2000
DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL COMPARTO
TABELLA A
1. Appartengono alle seguenti categorie i lavoratori che svolgono attività caratterizzate rispettivamente da:
a) CATEGORIA B
- Grado di autonomia: svolgimento di compiti sulla base di procedure prestabilite;
- Grado di responsabilità: relativa alla corretta esecuzione delle procedure;
b) CATEGORIA C
- Grado di autonomia: svolgimento di attività inerenti procedure, con diversi livelli di complessità, basate su criteri parzialmente prestabiliti;
- Grado di responsabilità relativa alla correttezza complessiva delle procedure gestite;
c) CATEGORIA D
- Grado di autonomia: svolgimento di funzioni implicanti diverse soluzioni non prestabilite;
- Grado di responsabilità: relativa alla correttezza tecnico e/o gestionale delle soluzioni adottate;
d) CATEGORIA EP
- Grado di autonomia: relativa alla soluzione di problemi complessi di carattere organizzativo e\o profes- sionale;
- Grado di responsabilità: relativo alla qualità ed economicità dei risultati ottenuti.
2. Per l’accesso esterno nella nuova griglia di classificazione sono richiesti i seguenti titoli, integrabili dai Rego- lamenti di Ateneo con eventuali requisiti professionali specifici in relazione alla tipologia dell’attività lavorativa:
a) CATEGORIA B - titolo di studio di scuola d’obbligo più eventuale qualificazione professionale;
b) CATEGORIA C - diploma di scuola secondaria di secondo grado;
c) CATEGORIA D - diploma di laurea;
d) CATEGORIA EP - laurea e abilitazione professionale ovvero laurea e particolare qualificazione professionale.
3. Nelle categorie B, C, D ed EP sono rispettivamente individuate le seguenti aree:
- CATEGORIA B: Area amministrativa; Area servizi generali e tecnici; Area socio-sanitaria.
- CATEGORIA C: Area amministrativa; Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati; Area socio- sanitaria; Area Biblioteche.
- CATEGORIA D: Area amministrativa-gestionale; Area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione da- ti; Area socio-sanitaria; Area biblioteche.
- CATEGORIA EP: Area amministrativa - gestionale; Area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati; Area medico - odontoiatrica e socio-sanitaria; Area Biblioteche.
Le attività delle scienze motorie sono attribuite all’Area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati della categoria C e D.
4. Dal 9.8.2000 le preesistenti aree funzionali confluiscono nelle nuove aree, di cui al comma 1, secondo lo sche- ma di corrispondenza descritto nei commi seguenti per ciascuna categoria.
5. Nella categoria B confluiscono :
- nell’Area amministrativa: l’area funzionale amministrativo- contabile della ex IV e della ex V qualifica;
- nella Area servizi generali e tecnici: l’area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari della ex II, della ex III e della ex V qualifica; l’area funzionale dei servizi generali tecnici, ausiliari e delle biblioteche della ex IV qualifica; l’area funzionale tecnico-scientifica della ex IV e della ex V qualifica; l’area funziona- le delle strutture di elaborazione dati della ex V qualifica; l’area funzionale delle biblioteche della ex V qua- lifica;
- nella Area socio-sanitaria: l’area funzionale socio-sanitaria della ex IV e della ex V qualifica.
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6. Nella categoria C confluiscono:
- nell’Area amministrativa: l’area funzionale amministrativo- contabile della ex VI e della ex VII qualifi-
ca;
- nell’Area tecnica, tecnico – scientifica ed elaborazione dati: l’area funzionale dei servizi generali ausilia- ri e tecnici della ex VI e della ex VII qualifica; l’area funzionale tecnico-scientifica della ex VI qualifica; l’area funzionale tecnico-scientifica della ex VII qualifica con esclusione dei profili socio-sanitari e delle professio- nalità socio-sanitarie del profilo di collaboratore tecnico; l’area funzionale delle strutture di elaborazione da- ti della ex VI e della ex VII qualifica;
- nell’Area socio-sanitaria: l’area funzionale socio-sanitaria della ex VI qualifica; l’area funzionale tecni- co scientifica e socio-sanitaria della ex VII qualifica limitatamente ai profili socio-sanitari e alle professiona- lità socio-sanitarie del profilo di collaboratore tecnico.
- nell’Area biblioteche: l’area funzionale delle biblioteche della ex VI e della ex VII qualifica.
7. Nella categoria D confluiscono:
- nell’Area amministrativa- gestionale: l’area funzionale amministrativo-contabile della ex VIII qualifica;
- nell’Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati: l’area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari della ex VIII qualifica;
- l’area funzionale tecnico- scientifica e socio-sanitaria della ex VIII qualifica con esclusione delle profes- sionalità socio-sanitarie del profilo di funzionario tecnico; l’area funzionale delle strutture di elaborazione da- ti della ex VIII qualifica;
- nell’Area socio-sanitaria: l’area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria della ex VIII qualifica li- mitatamente alle professionalità socio-sanitarie del profilo di funzionario tecnico.
- nell’Area biblioteche: l’area funzionale delle biblioteche della ex VIII qualifica.
8. Nella categoria EP confluiscono:
- nell’Area amministrativa- gestionale: l’area funzionale amministrativo-contabile della ex IX qualifica;
- nell’Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati: l’area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari dell’ex I RS e dell’ex II RS; l’area funzionale tecnico-scientifica e socio sanitaria dell’ex I RS e del- la ex II RS con esclusione delle professionalità socio-sanitarie del profilo di coordinatore tecnico e del profi- lo di coordinatore generale tecnico; l’area funzionale delle strutture di elaborazione dati dell’ex I RS e dell’ex II RS;
- nell’Area medico –odontoiatrica e socio-sanitaria: l’area funzionale tecnico-scientifica e socio sanitaria dell’ex I RS e dell’ex II RS limitatamente alle professionalità socio-sanitarie del profilo di coordinatore tec- nico e del profilo di coordinatore generale tecnico.
- nell’Area biblioteche: l’area funzionale delle biblioteche dell’ex I RS e dell’ex II RS.
j
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TABELLA B
INCREMENTI MENSILI
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
1
TABELLA C
DELLA RETRIBUZIONE TABELLATE
DELLE POSIZIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNESSA AL CCNL 9.8.2000, COME MODIFICATA DALL’ART.13 DEL CCNL 27.01.05
EP7 | C7 | ||
EP6 | C6 | ||
EP5 | C5 | ||
EP4 | EP | C4 C | |
EP3 | C3 | ||
EP2 | C2 | ||
EP1 | C1 |
D7 | B6 | ||
D6 | B5 | ||
D5 | D | B4 B | |
D4 | B3 | ||
D3 | B2 | ||
D2 | B1 | ||
D1 |
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TABELLA D
NUOVA RETRIBUZIONE TABELLARE
Valori in Euro per 12 mensilità
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TABELLA E INDENNITÀ DI ATENEO
Valori annui in Euro
/
/
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNIVERSITA’ PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009
Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato e determinato, esclusi i dirigenti, appartenente al comparto delle Uni- versità e delle altre istituzioni, compreso il personale delle Aziende ospedaliere universitarie, di seguito tutte definite “Amministrazioni” nel testo del presente CCNL, di cui all’articolo 12 del CCNQ per la definizio- ne dei comparti di contrattazione, sottoscritto l’11 giu- gno 2007
2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istitu- ti giuridici e del trattamento economico di cui ai succes- sivi articoli.
3. Gli effetti decorrono dal giorno della sottoscrizio- ne, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
4. Per quanto non previsto dal presente contratto, re- stano in vigore le norme del CCNL 16 ottobre 2008.
Art. 2
Valutazione e misurazione dell’attività amministrativa
1. Nell’ottica di proseguire il processo di innovazio- ne e di miglioramento dell’organizzazione e dell’attivi- tà, le Amministrazioni, ispirano la propria azione a logi- che di implementazione dello sviluppo delle capacità e delle competenze organizzative in funzione dei risultati che intendono conseguire.
2. A tal fine, le Amministrazioni si dotano di strumen- ti idonei a consentire il miglioramento qualitativo del- l’attività e dell’efficienza ed efficacia nell’utilizzo delle risorse, con particolare riguardo:
a) alla qualità dell’offerta formativa e della ricerca scientifica;
b) alla qualità ed efficacia delle sedi didattiche.
Art. 3 Stipendio tabellare
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’art. 84, comma 2, e dalla tabella d del CCNL del 16 ottobre 2008, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, ri- sultanti dall’applicazione del comma 1, sono ridetermi- nati nelle misure e alle decorrenze stabilite dalla allega- ta tabella B.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale, secondo le previsioni dell’art. 33 del D.L. 29 novembre 2008, n.185.
Art. 4
Effetti dei nuovi stipendi
1. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 4 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A, nei confronti del personale co- munque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del trattamento di fine servizio e di fine rap- porto, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché sull’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. Resta confermato quanto previsto dall’art. 84, commi 5-7, del CCNL del 16 ottobre 2008.
Art. 5
Fondo per le progressioni economiche e per la produttivita’ collettiva e individuale
1. I fondi per i trattamenti accessori di ciascun Am- ministrazione, di cui all’art. 87, del CCNL del 16 ottobre 2008, saranno integrati sulla base di apposite disposizio- ni di legge, come segue:
• il recupero, entro il 30 giugno 2009 e con le mo- dalità previste dall’art. 61, comma 17 del D.L. n. 112, del 25 giugno 2008 convertito nella legge 133 del 2008, delle risorse derivanti dai tagli ai fondi di ente di cui all’art. 67, comma 5, dalle ci- tate disposizioni legislative;
• utilizzando quota parte delle risorse eventualmen- te derivanti dai risparmi aggiuntivi previsti dal comma 34 dell’art. 2, della legge finanziaria per il 2009, rispetto a quelli già considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o co- munque destinati a tale scopo in forza di una spe- cifica disposizione normativa, realizzati per effet- to di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell’ammi- nistrazione, che possono essere destinate al finan- ziamento della contrattazione integrativa, a segui- to di verifica semestrale effettuata dal Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 2, comma 33 del mede- simo disegno di legge. Le risorse di cui al citato articolo 67 saranno erogate integralmente secondo
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le modalità e le decorrenze previste dalle richia- mate leggi speciali.
Art. 6
Progressioni economiche all’interno della categoria
1. Il comma 4 dell’art. 79 del CCNL 16 ottobre 2008 è sostituito come segue: “Il finanziamento della progressione economica avverrà, per tutte le categorie di personale, compresa la categoria EP, attraverso le ri- sorse indicate all’art. 88, (utilizzo del fondo) comma 2,
lettera a), in stretta correlazione con il raggiungimento di obiettivi qualitativi di miglioramento del servizio, di innovazione e di maggiore efficienza.”
Art. 7
Conto ore individuale.
1. Al comma 1 dell’art. 27 del CCNL 16 ottobre 2008 è aggiunta la seguente frase: “Le disponibilità del conto ore individuale, a richiesta del dipendente, pos- sono essere utilizzate anche per permessi orari.”.
Tabella A
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
Posizione economica
Dal 1.4.2008 Rdeterminato
dal 1.7.2008 (1)
Rideterminato dal 1.1.2009 (2)
EP7 |
EP6 |
EP5 |
EP4 |
EP3 |
EP2 (3) |
EP1 |
X0 |
X0 |
X0 |
X0 |
X0 |
X0 |
X0 |
C7 |
C6 |
C5 |
C4 |
C3 |
C2 |
C1 |
B6 |
B5 |
B4 |
B3 |
B2 |
B1 |
13,96 |
13,39 |
12,84 |
12,25 |
11,37 |
10,71 |
10,02 |
11,42 |
10,99 |
10,58 |
10,19 |
9,70 |
9,26 |
8,88 |
9,43 |
9,11 |
8,80 |
8,51 |
8,09 |
7,76 |
7,59 |
8,38 |
8,04 |
7,72 |
7,38 |
7,05 |
6,59 |
23,26 |
22,31 |
21,40 |
20,41 |
18,94 |
17,85 |
16,70 |
19,03 |
18,32 |
17,63 |
16,98 |
16,16 |
15,44 |
14,81 |
15,72 |
15,19 |
14,67 |
14,18 |
13,49 |
12,93 |
12,66 |
13,96 |
13,40 |
12,87 |
12,31 |
11,74 |
10,98 |
100,51 |
100,51 |
100,51 |
100,51 |
83,83 |
83,83 |
83,83 |
81,68 |
81,68 |
81,68 |
81,68 |
72,95 |
72,95 |
72,95 |
69,06 |
69,06 |
69,06 |
69,06 |
62,12 |
62,12 |
62,12 |
61,96 |
61,96 |
61,96 |
57,80 |
57,80 |
57,80 |
(1) Il valore a decorrere dal 1.7.2008 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.4.2008.
(2) Il valore a decorrere dal 1.1.2009 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.7.2008.
(3) E Docenti incaricati esterni.
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Tabella B
Nuova retribuzione tabellare
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13 mensilità
Posizione economica
Dal 1.4.2008 Dal 1.7.2008 Dal 1.1.2009
EP7 |
EP6 |
EP5 |
EP4 |
EP3 |
EP2 |
EP1 |
D7 |
D6 |
D5 |
D4 |
D3 |
D2 |
D1 |
C7 |
C6 |
C5 |
C4 |
C3 |
C2 |
C1 |
B6 |
B5 |
B4 |
B3 |
B2 |
B1 |
33.011,15 |
31.657,84 |
30.362,60 |
28.965,96 |
26.878,75 |
25.329,45 |
23.694,78 |
27.004,09 |
25.990,91 |
25.017,67 |
24.088,90 |
22.936,02 |
21.904,27 |
21.011,04 |
22.310,21 |
21.552,72 |
20.822,21 |
20.120,41 |
19.139,91 |
18.340,79 |
17.960,63 |
19.810,76 |
19.016,70 |
18.256,16 |
17.464,47 |
16.662,02 |
15.586,87 |
33.122,75 |
31.764,88 |
30.465,32 |
29.063,88 |
26.969,59 |
25.415,13 |
23.774,94 |
27.095,41 |
26.078,87 |
25.102,27 |
24.170,38 |
23.013,54 |
21.978,43 |
21.082,20 |
22.385,69 |
21.625,68 |
20.892,65 |
20.188,45 |
19.204,71 |
18.402,83 |
18.021,47 |
19.877,72 |
19.081,02 |
18.317,96 |
17.523,63 |
16.718,30 |
15.639,55 |
34.049,75 |
32.703,28 |
31.414,64 |
30.025,08 |
27.748,27 |
26.206,89 |
24.580,50 |
27.847,21 |
26.839,19 |
25.870,87 |
24.946,78 |
23.695,02 |
22.668,55 |
21.779,88 |
23.025,77 |
22.272,12 |
21.545,33 |
20.847,01 |
19.788,27 |
18.993,11 |
18.614,99 |
20.453,72 |
19.663,74 |
18.907,04 |
18.069,51 |
17.271,02 |
16.201,39 |
Tabella C
Trattamento complessivo Collaboratori esperti linguistici
Valori in Euro annuo lordo
Dal 1.7.2008 Dal 1.1.2009
CEL
15.270,51
15.696,38
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti congiuntamente dichiarano che il “monte sala- ri”, espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fon- do per i trattamenti accessori, si riferisce a tutte le som- me, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ateneo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del- l’art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell’anno di riferimento per i compensi erogati al per- sonale destinatario del CCNL in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e deter- minato, esclusa la dirigenza.
Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accesso- rio, ivi comprese le incentivazioni, con esclusione de- gli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni la- vorative.
Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci re- lative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc.
Non concorrono alla determinazione del monte sala- ri neppure gli emolumenti arretrati relativi ad anni pre- cedenti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Il valore dell’indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2010-11 è determinato nelle misure previste dal- l’Accordo sul costo del lavoro del luglio 1993, applicando ai minimi retributivi il TIP 2010, il 30% del predetto tasso dal 1 aprile 2010 ed il 50% del medesimo tasso dal 1 lu-
glio 2010.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti si danno reciprocamente atto che gli importi de- rivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale di an- zianità e dal differenziale tra le posizioni economiche ri- vestite e il valore iniziale della categoria, di coloro che cessano definitivamente dal servizio, del personale ap- partenente alla categoria EP, confluiscono nel Fondo di cui all’art. 87 del CCNL 16 ottobre 2008.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
g
g
Le parti si danno reciprocamente atto che, la disposi- zione di cui all’art. 22 del CCNL 16 ottobre 2008 garan- tisce, anche al personale con contratto a tempo determi- nato inferiore all’anno, il trattamento economico e nor- mativo previsto dal CCNL 16 ottobre 2008 per il perso- nale a tempo indeterminato, nei termini e nelle modalità stabilite dal medesimo art. 22.
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ALLEGATO N. 1
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
Art. 1 (Definizione)
1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o compor- tamento indesiderato, anche verbale, a connotazione ses- suale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della per- sona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti;
Art. 2 (Principi)
1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale;
c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a de- nunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
d) è istituita la figura della Consigliera/del Consiglie- re di fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Par- lamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d’ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l’impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell’intervento della Consigliera/del Con- sigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, for- nendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedu- ra da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) viene garantito l’impegno dell’Amministrazione a definire preliminarmente, d’intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d’Intesa per l’adozione del presente Xxxxxx, il ruolo, l’ambito d’intervento, i compiti e i requisiti cultu- rali e professionali della persona da designare quale Con- sigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consiglie- re gli Enti in possesso dei requisiti necessari, oppure indi- viduare al proprio interno persone idonee a ricoprire l’in- carico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l’assolu- ta riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori auto- ri di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del De- creto legislativo n. 165 del 2001115 venga inserita, preci- sandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un’apposita tipologia di infrazione relativamente all’ipo- tesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipen-
dente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I sud- detti comportamenti sono comunque valutabili ai fini di- sciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrat- tuali attualmente vigenti;
h) l’amministrazione si impegna a dare ampia infor- mazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.
Art. 3
(Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)
1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la di- pendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consiglie- ra/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
2. L’intervento della Consigliera/del Consigliere do- vrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rap- porto alla delicatezza dell’argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di for- nire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipenden- te oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla solu- zione del caso.
Art. 4
(Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga oppor- tuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo com- portamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
2. L’intervento della Consigliera/del Consigliere de- ve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso ri- chiede.
Art. 5 (Denuncia formale)
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle mo- lestie sessuali non ritenga di far ricorso all’intervento
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della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato perman- ga, potrà sporgere formale denuncia, con l’assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al diri- gente o responsabile dell’ufficio di appartenenza che sa- rà tenuta/o a trasmettere gli atti all’Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale po- trà avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell’ufficio di appar- tenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla direzione generale.
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l’assolu- ta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4.Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991116, qualora l’Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotte- rà, ove lo ritenga opportuno, d’intesa con le XX.XX. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organiz- zative ritenute di volta in volta utili alla cessazione im- mediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ri- pristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l’inviolabilità della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui l’Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fat- ti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chie- dere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasfe- rito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
tesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l’assisten- za delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garan- tito ad entrambe le persone che il trasferimento non ven- ga in sedi che creino disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l’Amministrazione nel corso del proce- dimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in at-
Art. 6
(Attività di sensibilizzazione)
1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere informazioni cir- ca gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qua- lora la molestia abbia luogo.
2. L’amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della li- bertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come mole- stie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che do- vranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie ses- suali sul posto di lavoro.
3. Sarà cura dell’Amministrazione promuovere, d’in- tesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche at- traverso assemblee interne.
4. Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comporta- mento da adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sarà cura dell’Amministrazione promuovere un’azione di monitoraggio al fine di valutare l’efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d’intesa con il CPO, provve- derà a trasmettere annualmente ai firmatari del Proto- collo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Pari- tà un’apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Xxxxxx.
impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esiti ottenuti con l’adozione del Co- dice di condotta contro le molestie sessuali ed a proce- dere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenu- te necessarie.
6. L’Amministrazione e i soggetti firmatari del Pro- tocollo d’Intesa per l’adozione del presente Codice si
(115) Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Art. 55 - Sanzioni disciplinari e responsabilità
Vedere nota (49) all’art. 45
Art. 56 - Impugnazione delle sanzioni disciplinari
(Art. 59-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzionidisciplinari posso- no essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all’articolo 66, conle modalità e con gli effetti di cui al- l’articolo 7, commi sesto e settimo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
(116) Legge 10.4.1991, n.125
Azioni positive per la realizzazione della parità uomo - donna nel lavoro
y
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ALLEGATO N. 2
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)
1.I princìpi e i contenuti del presente codice costituisco- no specificazioni esemplificative degli obblighi di diligen- za, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempi- mento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell’Avvocatura dello Stato - si impe- gnano ad osservarli all’atto dell’assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell’art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165117, al coordinamento con le previsioni in materia di responsa- bilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardan- ti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princì- pi enunciati dall’art. 2, le previsioni degli articoli 3 e se- guenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2 (Principi)
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon anda- mento e imparzialità dell’amministrazione. Nell’espleta- mento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispet- to della legge e persegue esclusivamente l’interesse pub- blico; ispira le proprie decisioni ed i propri comporta- menti alla cura dell’interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipen- denza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche so- lo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge al- cuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d’ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o al- l’immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dell’orario di lavoro, il dipendente de- dica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgi- mento delle proprie competenze, si impegna ad adem- pierle nel modo più semplice ed efficiente nell’interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai pro- pri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini
privati le informazioni di cui dispone per ragioni di uf- ficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione. Nei rapporti con i cittadi- ni, egli dimostra la massima disponibilità e non ne osta- cola l’esercizio dei diritti. Favorisce l’accesso degli stes- si alle informazioni cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazio- ni necessarie per valutare le decisioni dell’amministra- zione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell’attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o co- munque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipenden- te rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed en- ti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favo- risce l’esercizio delle funzioni e dei compiti da parte del- l’autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Art. 3
(Regali e altre utilità)
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né ac- cetta, neanche in occasione di festività, regali o altre uti- lità salvo quelli d’uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefìci da de- cisioni o attività inerenti all’ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né ac- cetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi pa- renti entro il quarto grado. Il dipendente non offre rega- li o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti en- tro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d’uso di modico valore.
Art. 4 (Partecipazione ad associazioni
e altre organizzazioni)
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente del- l’ufficio la propria adesione ad associazioni ed organiz- zazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell’attività dell’uffi- cio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad ade-
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rire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a far- lo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5
Trasparenza negli interessi finanziari.
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente del- l’ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell’ultimo quin- quennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o con- viventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il sogget- to con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni ine- renti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comu- nica all’amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di in- teressi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’uffi- cio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle de- cisioni o nelle attività inerenti all’ufficio. Su motivata ri- chiesta del dirigente competente in materia di affari gene- rali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
Art. 6 (Obbligo di astensione)
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’ado- zione di decisioni o ad attività che possano coinvolge- re interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quar- to grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di indi- vidui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non ri- conosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragio- ni di convenienza. Sull’astensione decide il dirigente dell’ufficio.
Art. 7 (Attività collaterali)
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dal- l’amministrazione retribuzioni o altre utilità per presta- zioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d’ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazio- ne con individui od organizzazioni che abbiano, o abbia-
no avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all’ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Art. 8 (Imparzialità)
1. Il dipendente, nell’adempimento della prestazione la- vorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l’amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svol- gimento dell’attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, an- corché esercitata dai suoi superiori.
Art. 9 (Comportamento nella vita sociale)
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posi- zione, qualora ciò possa nuocere all’immagine dell’am- ministrazione.
Art. 10 (Comportamento in servizio)
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritar- da né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipen- dente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle stret- tamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo ca- si d’urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell’uf- ficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell’amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d’ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all’amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né de- tiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all’acqui- rente, in relazione all’acquisto di beni o servizi per ra- gioni di ufficio.
Art. 11 (Rapporti con il pubblico)
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e
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fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l’ordine cro- nologico e non rifiuta prestazioni cui sia tenuto motivan- do genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli ap- puntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffonde- re informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadi- ni, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell’immagine dell’ammini- strazione. Il dipendente tiene informato il dirigente del- l’ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti al- l’ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell’amministrazione o nella sua indipendenza ed impar- zialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre co- municazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
y
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un’amministrazione che fornisce servizi al pubblico si
di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Art. 12 (Contratti)
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell’ammi- nistrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell’ammi- nistrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, fi- nanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio pre- cedente. Nel caso in cui l’amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia con- cluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed al- le attività relative all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio prece- dente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanzia-
preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall’amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diver- si erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità
mento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente compe- tente in materia di affari generali e personale.
(117) Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Art. 54 - Codice di comportamento
(Art. 58-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e successivamente sostituito dall’art. 27 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
(Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 31 gennaio 2005, n. 7, dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115; dalla Legge 27 luglio 2005, n. 154 e dal D.L. 10 gennaio 2006, n. 4)
1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 43, definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazionealle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini.
2. Il codice è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato al dipendente all’atto dell’assunzione.
3. Le pubbliche amministrazioni formulano all’ARAN indirizzi, ai sensi dell’articolo 41, comma 1 e dell’articolo 70, comma 4, af- finché il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e perché i suoi princìpi vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilità disciplinare.
4. Per ciascuna magistratura e per l’Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano uncodice etico che viene sottoposto all’adesione degli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerziail codice è adottato dall’organo di auto- governo.
5. L’organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del- l’articolo 43 e le associazioni di utenti e consumatori, l’applicabilità del codice di cui alcomma 1, anche per apportare eventuali inte- grazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell’adozionedi uno specifico codice di comportamento per ogni singola ammi- nistrazione.
6. Sull’applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la correttaapplicazione dei codici di cui al presente articolo.
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NOTA A VERBALE
La CONFSAL FEDERAZIONE SNALS/UNIVERSITA’ CISAPUNI appone la propria
firma a questo contratto nell’intento di non penalizzare con ulteriori ritardi il personale tecnico
amministrativo il cui CCNL risulta scaduto il 31.12.2005.
L’attuale difficilissima congiuntura economica impone di ricercare attraverso lo strumento del CCNL un parziale ristoro salariale per i lavoratori e la nostra O.S. non intende tirarsi indietro.
Restano comunque perplessità, a nostro avviso, su un impianto normativo in cui appaiono po- co rappresentate importanti tematiche quali ad esempio una chiara definizione delle problemati- che relative al personale universitario che svolge la propria attività all’interno dei Policlinici non- ché il mancato recepimento di richieste attinenti ad una più puntuale equiparazione di posizioni che si sono diversificate nei confronti dei dipendenti appartenenti alle singole Amministrazioni universitarie.
L’auspicio è che la sequenza contrattuale dedicata risulti utile alla risoluzione degli aspetti contrattuali descritti.
Si rileva, inoltre, la mancata volontà delle parti contrattuali di dare una denominazione alle categorie, nel rispetto della professionalità e della dignità del personale.
La CONFSAL FEDERAZIONE SNALS/UNIVERSITA’ CISAPUNI dichiara, altresì, la pro- pria profonda critica alle misure che riguardano le Università già contenute nel D.L. n.112, con- vertito nella Legge 6.8.2008 n.133.
Queste misure costituiscono, a nostro avviso, un grave attacco ai principi supremi dell’auto- nomia universitaria attraverso il taglio delle risorse economiche comprese quelle destinate ai la- voratori, il sostanziale blocco del turn over e la creazione di uno strumento che permetterebbe la trasformazione degli Atenei in Fondazioni di diritto privato con tutte le conseguenze anche a ca- rico del rapporto di lavoro del personale che afferisce a questo Comparto.
III di copertina
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IV di copertina
Direttore: Xxxxxxx Xxxxx
Direttore responsabile: Xxxxxxx Xxxxxxxx
Comitato di redazione:
B. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxxx, X. Xxxxx
Redazione:
CISAPUNI - Università di Roma «La Sapienza»
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