CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DEGLI ORTI URBANI SITI NEL BOSCOINCITTA’
CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DEGLI ORTI URBANI SITI NEL BOSCOINCITTA’
Premesso
- che nel parco pubblico del Comune di Milano Boscoincittà sono presenti orti urbani assegnati ai cittadini per lo sviluppo e l’esercizio dell’attività di coltivazione e di giardinaggio ricreativo;
- che L’Amministrazione Comunale di Milano ha affidato a l’Associazione Italia Nostra Onlus lo sviluppo e la cura del summenzionato parco;
- che tra i compiti dell’Associazione Italia Nostra vi è quello di realizzare servizi per i cittadini all’interno del parco;
- che l’Associazione Italia Nostra effettua tale attività per il tramite del suo “Centro per la Forestazione Urbana” (di seguito, per brevità, CFU);
- che rientra tra le finalità dell’Associazione Italia Nostra e nei compiti assegnati dall’Amministrazione Comunale di Milano realizzare nel predetto parco, con il fattivo intervento degli utenti, orti urbani caratterizzati da un buon livello igienico, estetico e sociale;
- che l’Associazione Italia Nostra, in passato, ha sperimentato presso il Boscoincittà la realizzazione di orti urbani da assegnare in comodato ai cittadini per la coltivazione individuale e per il giardinaggio ricreativo;
- che detta coltivazione non ha scopo di lucro, fornisce prodotti da destinare al consumo famigliare, permette un sano impiego del tempo libero, facilita occasioni di incontro per iniziative ricreative, culturali e sociali, favorisce il recupero di un rapporto diretto e attivo con la terra, la natura e la trasmissione di conoscenze e tecniche naturali di coltivazione, costituendo un elemento positivo per la funzione paesaggistica e sociale del summenzionato parco;
- che l’Amministrazione Comunale di Milano valuta positivamente la realizzazione di orti urbani e ha approvato i progetti che prevedono la realizzazione di tali orti nel parco Boscoincittà;
- che con apposita Determinazione Dirigenziale l’Amministrazione Comunale di Milano ha emesso un bando per l’assegnazione degli orti urbani che “si renderanno liberi nel Boscoincittà, per rinuncia, per revoca dell’assegnazione e per disponibilità di nuove unità ortive”;
- che a seguito di tale bando è stata formata una graduatoria per le assegnazioni;
- che la graduatoria è stata esposta all’Albo Pretorio del Comune di Milano secondo le modalità previste;
- che il predetto bando attribuisce a Italia Nostra il compito di procedere all’assegnazione dell’orto e di stipulare il relativo contratto di comodato con l’ortista assegnatario ed eventualmente, su richiesta degli interessati, anche del coniuge, gestendone l’applicazione coerentemente con la cura del parco Boscoincittà;
- che la mancata sottoscrizione del contratto di comodato equivale a rinuncia all’assegnazione;
- che il/la signor/a | È collocato al n° della graduatoria determinata con il bando nr…………del………… |
Tutto ciò premesso,
l’Associazione Italia Nostra Onlus, in persona del responsabile CFU signor Xxxxxx Xxxxxxxxx, per la funzione domiciliato presso la sede del Boscoincittà, Xxxxxxx Xxx Xxxxxx, xxx Xxxxxx x. 000, con il Consenso dell’Amministrazione Comunale di Milano,
concede in comodato
senza determinazione di durata ai sensi dell’art.1810 Cod. Civ.
al/alla signor/a
Cognome | Nome | |
Nato a | Il | |
Residente a | Indirizzo | CAP |
Cod. Fiscale | ||
Tel. | Cell. | |
Indirizzo Mail |
e al coniuge
Cognome | Nome | |
Nato a | Il | |
Residente a | Indirizzo | CAP |
Cod. Fiscale | ||
Tel. | Cell. | |
Indirizzo Mail |
n.
l’appezzamento di terreno
capanno - da adibire esclusivamente
e la porzione del relativo a ricovero degli attrezzi, sementi, fertilizzanti ed effetti
area orti
personali - sito nell’area orti del Boscoincittà, affinché lo coltivi secondo le modalità previste nel presente contratto e nell’allegato “Regolamento per la gestione delle aree adibite ad orti urbani” che ne costituisce parte essenziale ed integrante.
All’atto della stipula del presente contratto il CFU consegna al comodatario, che con la sottoscrizione ne attesta la ricezione, un tesserino di identificazione personale.
Orto d’ingresso
Con la sottoscrizione del presente contratto, viene assegnato al comodatario un cosiddetto orto d’ingresso: un’area di dimensioni ridotte (mediamente di 20/25 mq, ottenute dalla divisione in due o tre di orti esistenti) in cui il nuovo assegnatario possa mettersi alla prova e sperimentare la gestione di un orto.
Al nuovo ortista è affidato l’uso del capanno e la cura del vialetto in condivisione con gli assegnatari delle altre parcelle.
Solo trascorsa una stagione di coltivazione (da intendersi: 30 aprile - 30 settembre) il comodatario potrà richiedere il trasferimento ad altra parcella o confermare la sua permanenza nell’orto d’ingresso che diverrà “orto definitivo” (dopo opportuna verifica del CFU).
1) Obblighi del comodatario
Il comodatario si impegna a coltivare l’area orticola assegnatagli nel pieno rispetto del Parco, degli utilizzatori del medesimo e degli altri ortisti, secondo quanto previsto dal presente contratto e dall’allegato regolamento per la gestione degli orti e dalle eventuali clausole aggiuntive che ne costituiscono parte integrante.
2) Responsabilità del comodatario
Il comodatario è custode dell’appezzamento di terreno assegnatogli e della relativa porzione di capanno ivi insistente ed è personalmente e direttamente responsabile verso il comodante e verso terzi dei danni causati per sua colpa derivanti da ogni suo abuso o trascuratezza nell’attività di coltivazione e nell’utilizzo delle parti comuni.
L’Amministrazione Comunale di Milano e l’Associazione Italia Nostra declinano ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni o danni a persone e cose all’interno degli orti comunali e delle parti comuni e, in relazione all’attività svolta da parte dei comodatari e all’uso di attrezzi e strumenti per la coltivazione.
3) Obbligo di versamento del contributo spese
Il comodatario si impegna a versare all’ Associazione Italia Nostra CFU, anticipatamente, entro l’11 novembre di ogni anno, la somma annuale di Euro a titolo di parziale contributo
alle spese sostenute per l’organizzazione e la gestione dell’iniziativa degli orti urbani. L’importo del contributo spese potrà essere aggiornato di triennio in triennio.
Il responsabile del CFU o un suo designato ha il diritto di richiedere in ogni momento al comodatario l’esibizione del tesserino di identificazione personale e della ricevuta attestante l’avvenuto versamento del contributo spese annuale.
Il mancato pagamento del contributo entro il termine previsto potrà comportare la risoluzione del contratto per inadempimento del comodatario.
4) Diritto di accesso all’orto e al capanno
Il responsabile del CFU, o un suo designato ha sempre diritto di accedere all’orto e al capanno concessi in comodato per verificare la correttezza della sua tenuta e il rispetto del presente contratto e del regolamento da parte del comodatario. Ove necessario il responsabile del CFU, o un suo designato avrà il diritto, a suo insindacabile giudizio, di intervenire per ripristinare le condizioni di pulizia e decoro della particella ortiva. A tale scopo, una copia della chiave dei cancelli di accesso alle particelle individuali è depositata presso la Xxxxxxx Xxx Xxxxxx, xxxx xxx XXX.
0) Sostituzione della particella assegnata
Trascorsa una stagione di coltivazione (da intendersi: 30 aprile - 30 settembre) il comodatario avrà facoltà di richiedere il trasferimento ad altra parcella resasi disponibile all’interno del parco Boscoincittà. La richiesta verrà vagliata e, se nel caso, accolta con precedenza rispetto ad una nuova assegnazione secondo la graduatoria. In caso di sostituzione della parcella il comodatario ed il Responsabile CFU o un suo designato sottoscriveranno un verbale di sopralluogo per cambio di particella contenente la descrizione dello stato di fatto della particella liberata, di quella di nuovo insediamento, dei capanni ivi insistenti e delle relative recinzioni.
6) Estinzione, risoluzione di diritto del contratto di comodato
Il presente contratto di comodato si estingue:
- per rinuncia del comodatario, morte o impedimento fisico grave che determini l’impossibilità di coltivazione dell’orto. Il comodatario che non coltiva più la propria particella può chiedere continuare a frequentare le parti comuni, usufruire dei relativi servizi e partecipare alle iniziative sociali, nel rispetto del Regolamento del Parco e del Regolamento di gestione degli orti;
- nel caso in cui l’Amministrazione Comunale di Milano e/o l’Associazione Italia Nostra decidano di utilizzare l’area ortiva per finalità pubbliche diverse, o, comunque, ne richiedano insindacabilmente la restituzione, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richieda;
- per il venir meno del rapporto di concessione /collaborazione fra l’Amministrazione Comunale di Milano e l’Associazione Italia Nostra;
il presente contratto di comodato si risolverà di diritto, per inadempimento del comodatario ai sensi dell’art.1456 Cod. Civ., con diritto di riassegnare la particella ortiva ad altro ortista in graduatoria:
- qualora, in qualsiasi momento, l’Amministrazione Comunale o l’Associazione Italia Nostra venisse a conoscenza che la posizione in graduatoria sia stata ottenuta dal comodatario con dichiarazioni non veritiere o, comunque, senza il rispetto delle prescrizioni previste dal bando di gara per l’assegnazione dell’orto; in tal caso il comodatario dovrà procedere alla immediata restituzione del terreno, fatto salvo il diritto del comodante al risarcimento dei danni;
- per mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi previsti nel presente contratto e nell’allegato regolamento di gestione e delle eventuali clausole aggiuntive; in tal caso il comodatario sarà tenuto alla immediata restituzione del terreno, fatto salvo il diritto del comodante al risarcimento dei danni;
- nel caso in cui l’irreperibilità del comodatario dovesse protrarsi oltre i sessanta giorni dall’ultimo tentativo del CFU di mettersi in comunicazione mediante lettera raccomandata A.R.; in tal caso il CFU avrà il diritto di assegnare la particella ad altro soggetto in lista d’attesa avente diritto secondo la graduatoria di cui alle premesse.
In tutti i casi in cui il contratto si estingua ovvero si risolva, il comodatario non avrà diritto ad alcun indennizzo, neppure per i frutti eventualmente pendenti.
7) Modifiche al Regolamento di gestione orti urbani
Le modifiche al regolamento di gestione orti urbani sono apportate dal responsabile del CFU, anche su proposta dei comodatari, sono rese pubbliche nel corso dell’assemblea dei comodatari, ovvero mediante comunicazione scritta ad ogni singolo comodatario e sono immediatamente vincolanti per tutti i comodatari.
8) Normativa applicabile – avvisi e richiami – comunicazioni di servizio
Il comodatario prende atto che all’interno della particella ortiva, nelle parti comuni, oltre a quanto espressamente previsto dal presente contratto, dal regolamento e dalle eventuali clausole aggiuntive allegate, valgono le disposizioni contenute nel vigente Regolamento d’uso del verde del Comune di Milano.
Il comodatario prende altresì atto che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e nell’allegato regolamento, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi e dei regolamenti in materia.
Avvisi, richiami, anche personali, potranno essere affissi nella bacheca presente nell’Area ortiva ed in tal caso si considereranno formalmente trasmessi e conosciuti dai comodatari.
Al fine di sviluppare la collaborazione e una maggiore aggregazione fra i comodatari per le finalità illustrate nelle premesse del presente contratto, ogni comodatario fornisce il proprio recapito agli altri comodatari della medesima area ortiva.
9) Privacy
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30.6.2003 il comodatario presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali da parte del comodante e/o da soggetti terzi ai quali detti dati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto e per la gestione degli orti urbani.
10) Foro competente
Per ogni controversia concernente l’interpretazione, l’applicazione, l’esecuzione, la risoluzione del presente contratto e dei suoi allegati è esclusivamente ed inderogabilmente competente il Foro di Milano.
11) Approvazione del contenuto del contratto
Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole contenute nel presente contratto e dei relativi allegati (Regolamento per la gestione delle aree adibite ad orti urbani; tavola identificative della particella e del relativo capanno, eventuali clausole aggiuntive) sono state ampiamente discusse ed accettate prima della sua sottoscrizione.
Milano, lì ……………………………………
Il Comodante II Comodatario
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Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 Cod. Civ., il comodatario previa lettura integrale di tutte le clausole contrattuali e del Regolamento allegato e rilettura dei seguenti articoli:
Contratto: 2) Responsabilità del Comodatario; 3) Obbligo di versamento del contributo annuale spese; 4) Diritto di accesso all’orto e al capanno; 6) Estinzione e risoluzione del contratto; 7) Modifiche al Regolamento per la gestione delle aree adibite ad orti; 10) Foro competente, - Regolamento: C) obblighi del comodatario; D) Obblighi del comodatario sulle particelle individuali; H) Potere di intervento del CFU; I) Assemblea degli ortisti; N) Efficacia modifiche Regolamento; O) Violazioni; P) Disciplina Speciale;
dichiara espressamente di approvarle.
Milano, lì …………………………………… Il Comodatario
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Eventuali clausole aggiuntive e/o modifiche
Se presenti vedi allegati:
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