TERMINI E CONDIZIONI DI ACQUISTO
TERMINI E CONDIZIONI DI ACQUISTO
1. DELL’ACCORDO DI ACQUISTO.
Cantel Medical (Italy) S.r.l. a socio unico Xxx Xxxxxxxxxx, 000
00000 Xxxxxxx (XX) - Xxxxxx Tel.: x00 00 0000000
Fax: x00 00 0000000
1.1. I presenti termini e le condizioni di acquisto, unitamente a tutti gli ordini di acquisto (ciascuno definito come “Ordine di acquisto”) di seguito effettuati (collettivamente, l’“Accordo”) su sua richiesta o comunque accettati da lei (il “Fornitore”), costituiscono l’intero accordo tra Cantel Medical (Italy) S.r.l. (“Cantel Medical”) e il Fornitore e sostituiscono tutti gli altri accordi e le intese, sia scritti che verbali, tra Cantel Medical e il Fornitore, con riferimento all’argomento trattato nel presente Accordo. L’accettazione di Cantel Medical delle offerte presentate dal Fornitore è espressamente subordinata all’approvazione da parte del Fornitore stesso di tutti i termini e le condizioni del presente documento. Il Fornitore conviene inoltre che non venga applicata alcuna altra condizione all’interno della propria offerta, che si aggiunga alle condizioni ivi descritte o ne differisca. L’accettazione da parte di Cantel Medical di un’offerta di acquisto contenuta in un eventuale Ordine di acquisto è espressamente limitata alle condizioni del presente Accordo; non verrà applicata nessuna altra condizione. Cantel Medical si oppone all’introduzione di eventuali condizioni diverse o aggiuntive rispetto a quanto proposto nell’Ordine di acquisto o qualora tali condizioni vengano incluse nell’accettazione del Fornitore, quest’ultimo acconsente a che il contratto di vendita si basi esclusivamente sulle condizioni qui esposte.
1.2. Cantel Medical può periodicamente aggiornare o modificare i presenti termini e le condizioni di acquisto, una copia dei quali sarà disponibile per il controllo all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xx/000/Xxxxx-xxx-Xxxxxxxxxx.xxx. Il presente Accordo entrerà in vigore a condizione che il Fornitore non disponga di un diverso accordo scritto con Xxxxxx Medical, che lo sostituirà espressamente.
2. ORDINI.
2.1. Gli ordini, i contratti e le domande di consegna o di fornitura, così come le modifiche o le correzioni agli stessi devono pervenire per iscritto, anche via fax e/o e-mail. La validità di eventuali accordi verbali, che possono includere modifiche o integrazioni al presente Accordo, è subordinata alla necessaria conferma scritta da parte di Cantel Medical.
2.2. Cantel Medical ha facoltà di revocare un Ordine di acquisto in qualsiasi momento prima dell’accettazione da parte del Fornitore.
3. MODIFICHE.
3.1. Cantel Medical può in qualsiasi momento apportare modifiche a disegni, progetti, specifiche, tipo di spedizione, orario o luogo di consegna, così come a qualità, quantità, ambito o calendario dei prodotti o servizi. Qualora tali modifiche producano un incremento o una diminuzione dei costi o del tempo richiesto per adempiere il presente Accordo, verrà garantito un equo adeguamento del prezzo contrattuale (che riguarderà esclusivamente i costi diretti necessariamente sostenuti come diretta conseguenza della modifica) o della data di consegna, del calendario o di entrambi, previa approvazione scritta di Cantel Medical. Nessun ordine di modifica sarà vincolante per Xxxxxx Medical, purché non venga emesso da un agente di acquisto Xxxxxx Medical provvisto di autorizzazione.
3.2. Il Fornitore non è autorizzato a discostarsi dalle specifiche Cantel Medical né a modificare il processo di produzione dei beni oggetto del presente Accordo (il “Prodotto” o i “Prodotti”) senza previa autorizzazione scritta da parte di un agente di acquisto Xxxxxx Medical provvisto di autorizzazione.
4. PREZZI E PASSAGGIO DEL RISCHIO.
4.1. Le condizioni di spedizione vengono stabilite nell’Ordine di acquisto. Se non altrimenti indicato nell’Ordine di acquisto, il Fornitore sostiene tutti i rischi di perdita o danni relativi ai Prodotti fino alla ricezione degli stessi da parte di Cantel Medical nel punto di consegna concordato nel presente Accordo. Tutti i Prodotti che devono essere consegnati dal Fornitore ai sensi del presente documento saranno liberi ed esenti da pegni e gravami di qualunque natura.
4.2 Non è possibile modificare i prezzi concordati, con la sola eccezione delle disposizioni contenute nella clausola 3.1. Se non altrimenti indicato nell’Ordine di acquisto, il prezzo si riferisce ai Prodotti, all’imballaggio e all’etichettatura e non sono ammessi costi aggiuntivi di alcuna natura (inclusi i costi per i contenitori, i costi assicurativi, i costi per imballaggio, casse, stoccaggio e movimentazione, le spese per interessi, per la gestione e le tasse (diversamente da quanto stabilito nella clausola 4.3 di seguito) e simili).
4.3. Se non altrimenti indicato nell’Ordine di acquisto, Cantel Medical salderà tutte le fatture prodotte ai sensi del presente Accordo entro novanta (90) giorni dalla ricezione sia del Prodotto che della fattura stessa, compilata in conformità con le condizioni descritte in tale Accordo. Tutti i pagamenti dovuti nell’ambito del presente Accordo non sono comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto (“IVA”) o di imposte simili. Nel caso in cui l’IVA o imposte simili siano dovute in base a leggi e regolamenti applicabili oppure altrimenti, verranno addebitate in aggiunta a ulteriori pagamenti dovuti in conformità al presente Accordo.
5. CONSEGNA E ISPEZIONE.
5.1. Il tempo è fondamentale nell’esecuzione degli Ordini di acquisto. La rapidità nell’eseguire gli Ordini di acquisto è determinata dalla data di ricezione dei Prodotti da parte di Cantel Medical. In deroga alla disposizione dell’articolo 1510, secondo comma, del Codice civile italiano, il Fornitore non si libera dall’obbligo della consegna rimettendo il Prodotto al vettore o allo spedizioniere.
5.2. Xxxxxx Medical può scegliere di accettare o restituire i Prodotti ricevuti dopo la data di consegna, senza rinunciare al proprio diritto di restituire le spedizioni successive che avverranno dopo la data di consegna. Qualora Cantel Medical scelga di restituire i
Prodotti ricevuti dopo la data di consegna, tali Prodotti verranno resi a spese e rischio del Fornitore, inclusi, a titolo esemplificativo, i costi di magazzino o movimentazione. Cantel Medical ha inoltre la facoltà di: (i) acquistare prodotti sostitutivi altrove e addebitare al Fornitore le eventuali perdite; (ii) ordinare al Fornitore di organizzare a proprie spese la spedizione veloce in caso di Prodotti supplementari o sostitutivi; (iii) chiedere al Fornitore il risarcimento integrale dei danni; e/o (iv) risolvere il presente Accordo ai sensi della seguente clausola
10. Il Fornitore dovrà immediatamente informare Xxxxxx Medical qualora abbia motivo di ritenere che il Prodotto non verrà consegnato come ordinato o qualora la spedizione non avverrà come programmato; in tal caso il Fornitore stesso non verrà esonerato dagli oneri derivanti.
5.3. Ciascuna spedizione dei Prodotti deve comprendere un elenco degli imballaggi con le seguenti informazioni: numero dell’ordine di acquisto, codice articolo del produttore, numero di lotto del produttore e relativa quantità per lotto, codice articolo di Cantel Medical, numero di scatoloni per spedizione, quantità di Prodotti per scatolone e quantità totale di Prodotti.
5.4. Salvo quanto diversamente concordato da Cantel Medical per iscritto, il Fornitore consegnerà a Cantel Medical un certificato di analisi o un certificato di conformità alle specifiche approvato da Cantel Medical stessa riguardo a ciascun lotto di Prodotto spedito. Il Fornitore garantirà che la consegna dei Prodotti avverrà in modo sicuro e senza rischi. Il Fornitore provvederà adeguatamente a imballare, contrassegnare e spedire ciascun Prodotto in idonei imballaggi protettivi, seguendo tutte le disposizioni ragionevolmente impartite da Cantel Medical e i requisiti dei vettori comuni.
5.5. Qualora il Fornitore sia responsabile dell’installazione e salvo quanto diversamente concordato per iscritto, il Fornitore stesso sosterrà tutte le spese relative, incluse le spese di viaggio e di trasporto e la fornitura di macchinari e attrezzature.
5.6. Contestualmente alla consegna dei Prodotti, il Fornitore provvederà a rilasciare a Cantel Medical tutta la documentazione necessaria e opportuna per il loro regolare utilizzo (inclusi, a titolo esemplificativo, le istruzioni e i manuali di funzionamento, i manuali di installazione e assemblaggio e i certificati di garanzia).
5.7. I Prodotti saranno coperti dalla garanzia del Fornitore in caso di vizi e difetti ai sensi dell’articolo 1490 del Codice civile italiano e da tutte le garanzie, nessuna esclusa, fornite dalla normativa italiana riguardo alle caratteristiche specifiche dei Prodotti. Cantel Medical si riserva il diritto di ispezionare e rifiutare i Prodotti in qualsiasi momento dopo la loro ricezione. L’eventuale restituzione dei Prodotti al Fornitore per motivi di non conformità avverrà a rischio e spese del Fornitore stesso. L’avviso di ricevimento non implica l’accettazione, mentre il pagamento che precede l’ispezione non comporta rinuncia a qualsivoglia diritto ivi previsto. Cantel Medical disporr à di trenta
(30) giorni a partire dalla ricezione dei Prodotti per procedere con l’ispezione e denunciare al Fornitore difetti visibili ai sensi dell’articolo 1495, comma 1, del Codice civile italiano; fermo restando che, tuttavia, Xxxxxx Medical non rinunci ai propri diritti di rifiutare o revocare, in qualsiasi momento, l’accettazione dei Prodotti che non soddisfano le clausole di garanzia stabilite nel presente Accordo. Il pagamento parziale o totale dei Prodotti da parte di Cantel Medical prima del termine del periodo di ispezione non ne costituirà l’accettazione, né solleverà il Fornitore dalle sue responsabilità in merito a un’eventuale non conformità degli articoli. Le quantità, il peso e le dimensioni valutati da Cantel Medical saranno vincolanti ai fini di eventuali reclami.
5.8. Nell’ambito dell’adempimento del presente Accordo, il Fornitore sarà tenuto a rispondere a Cantel Medical dell’ammontare di perdite o danni dovuti ad atti o omissioni del suo personale e dei suoi affiliati e collaboratori esterni, ed eventualmente provvederà con un tempestivo rimborso. Il Fornitore sottoscriverà un’assicurazione usuale per il settore, idonea a garantire una tutela contro i rischi abituali.
6. QUALITÀ.
6.1. Il Fornitore non apporterà alcuna modifica ai Prodotti o ai servizi (incluse, a titolo esemplificativo, eventuali modifiche al sito di fabbricazione, al processo di produzione, all’etichettatura, alle materie prime o alla proporzione con cui le materie prime vengono utilizzate nei Prodotti) forniti a Cantel Medical ai sensi del presente Accordo, a meno che non invii un avviso scritto a Cantel Medical relativo a tale modifica almeno centottanta (180) giorni prima della sua attuazione, e Cantel Medical non accetti la suddetta modifica sempre per iscritto. Il Fornitore verrà ritenuto responsabile per tutte le perdite e i danni subiti da Xxxxxx Medical qualora non rispetti i requisiti di cui sopra.
6.2. Su richiesta di Xxxxxx Medical, il Fornitore farà pervenire all’azienda stessa i campioni del Prodotto realizzati con la modifica proposta per sottoporli a verifica. Il Fornitore inoltre parteciperà, apportandovi il proprio contributo, ai programmi posti in essere da Cantel Medical in relazione alla qualità della produzione e alla fornitura di Prodotti e servizi, incluso, a titolo esemplificativo, il processo di risposta di Xxxxxx Medical alle azioni correttive del Fornitore stesso.
6.3. Gli standard richiesti da Xxxxxx Medical, così come le configurazioni e gli scopi specificati dall’azienda stessa, non esentano il Fornitore dal suo obbligo di garantire soluzioni di alta qualità prive di difetti tecnici. Il Fornitore dovrà tempestivamente informare Xxxxxx Medical qualora gli standard, le configurazioni o gli scopi di cui sopra siano in conflitto con tali soluzioni o se modifiche o variazioni nell’oggetto o nello scopo della fornitura siano necessari o appropriati per altri motivi. Servizi aggiuntivi o modifiche eseguiti senza la previa autorizzazione scritta di Xxxxxx Medical, tuttavia, non comporteranno il corretto adempimento del presente Accordo.
6.4. Il Fornitore organizzerà, manterrà e documenterà un sistema di controllo qualità che sia conforme alle norme ISO o a norme comparabili per garantire che i Prodotti e/o i servizi rispettino i criteri di qualità concordati.
7. DIRITTI DI TERZE PARTI.
7.1. Il Fornitore informerà immediatamente Cantel Medical qualora i diritti di proprietà industriale o intellettuale di terze parti siano necessari per l’esecuzione dell’Ordine di acquisto, anche solo se abbia motivo di ritenere in qualsiasi momento che sia questo il caso.
8. INDENNIZZO.
8.1. Il Fornitore si impegna a difendere, indennizzare e mallevare Cantel Medical (e i suoi affiliati) da tutti i reclami, le responsabilità, i danni o i costi (incluse, a titolo esemplificativo, le spese legali) sostenuti in relazione all’adempimento o al mancato adempimento delle proprie funzioni (o da ciò causati) ai sensi del presente Accordo, inclusi, a titolo esemplificativo: (i) violazione effettiva o presunta di qualsiasi brevetto, copyright o marchio derivante dall’acquisto, la vendita o l’utilizzo dei Prodotti o dalla prestazione dei servizi previsti dal presente Accordo; (ii) difetti reali o presunti in tali Prodotti o servizi; (iii) violazione reale o presunta della garanzia; o (iv) mancata consegna da parte del Fornitore dei Prodotti o dei servizi in tempo utile. La presente clausola non deve essere interpretata in modo da precludere né limitare qualsiasi altro diritto o provvedimento a disposizione di Cantel Medical.
9. INFORMAZIONI RISERVATE.
9.1. Il Fornitore conviene che tutte le informazioni, i materiali e i documenti prodotti da Cantel Medical siano di proprietà di Cantel Medical stessa, che tali informazioni verranno considerate riservate e che non verranno utilizzate né divulgate senza previo consenso scritto di Xxxxxx Medical, salvo in caso di esecuzione di eventuali Ordini di acquisto. Su richiesta di Cantel Medical o a completamento del presente Ordine di acquisto, tutte le informazioni presentate da Cantel Medical (comprese le copie, se esistenti) verranno immediatamente restituite a Cantel Medical a spese del Fornitore.
9.2. Tutti gli strumenti, le matrici, gli schemi, i modelli, i disegni, i progetti, i dati, gli ausili per la produzione, i materiali o altre attrezzature per le verifiche, le invenzioni, le tecnologie, i segreti commerciali , il know-how, tutte le riproduzioni e i ricambi, tutti i documenti o altre informazioni brevettate e tutti i diritti di proprietà intellettuale precedenti, che Cantel Medical può mettere a disposizione del Fornitore, o che vengono sviluppati esclusivamente per Cantel Medical o acquistati nell’esecuzione del lavoro ivi descritto, saranno di proprietà di Xxxxxx Medical. Il Fornitore si impegna a sostenere il rischio di perdita e danno per tali proprietà. Tali proprietà verranno mantenute separate dalle proprietà del Fornitore e contrassegnate come “Proprietà di Cantel Medical”, a cui dovranno essere restituite al completamento dell’Ordine di acquisto. Qualsiasi diritto di ritenzione da parte del Fornitore è espressamente escluso.
9.3. Il Fornitore non può, senza il previo consenso scritto di Xxxxxx Medical, diffondere comunicati stampa o annunci né pubblicizzare o rendere noto che Cantel Medical ha sottoscritto l’acquisto di beni o servizi dal Fornitore stesso, né diffondere informazioni relative all’Ordine di acquisto e all’Accordo o utilizzare il nome o il marchio di Cantel Medical né i nomi o i marchi di uno qualsiasi degli affiliati o dei clienti di Cantel Medical.
9.4. La clausola 9 resterà valida dopo la scadenza o la risoluzione del presente Accordo.
10. RISOLUZIONE E RECESSO.
10.1. Cantel Medical può risolvere il presente Accordo inviando al Fornitore l’avviso scritto previsto dall’articolo 1454 del Codice civile italiano, qualora il Fornitore stesso sia responsabile di violazioni e inadempienze nei confronti del presente Accordo per qualsiasi motivo e non provveda a sanare le suddette violazioni o inadempienze entro dieci (10) giorni (o entro un termine più lungo autorizzato per iscritto) dalla data di ricezione dell’avviso di risoluzione di Cantel Medical.
10.2. In caso di cambiamenti negativi sostanziali relativi al Fornitore, che Cantel Medical in buona fede ritiene possano pregiudicare la probabilità di ricevere tempestivamente e regolarmente l’Ordine di acquisto, Cantel Medical può altresì risolvere il presente Accordo inviando al Fornitore l’avviso scritto previsto dall’articolo 1454 del Codice civile italiano, qualora questi non produca idonee garanzie scritte entro dieci (10) giorni dalla richiesta rivolta per iscritto da Cantel Medical in merito a tali garanzie.
10.3. Cantel Medical e il Fornitore convengono che il presente Accordo verrà risolto previo avviso scritto prodotto da Cantel Medical ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile italiano con effetto immediato, in caso di: (i) mancata consegna tempestiva da parte del Fornitore dei Prodotti o di una parte di essi; (ii) mancanza di progressi da parte del Fornitore tali da mettere a rischio l’esecuzione dell’Ordine di acquisto; (iii) mancata osservanza, da parte del Fornitore, di leggi, regolamenti e politiche specificate nelle clausole 14 e 15; (iv) mancato rispetto da parte del Fornitore delle politiche in materia di integrità di Cantel Medical o dei requisiti di conformità ivi descritti; o (v) insolvenza del Fornitore, incarico a beneficio dei creditori o avvio di procedure a carico del Fornitore relative a richieste di fallimento, insolvenza, scioglimento o esonero dei debitori; nei casi ascrivibili alla lettera (v), nei limiti consentiti dalla legge.
10.4. I diritti di Cantel Medical previsti dalla presente clausola 10 si aggiungono a tutti gli altri diritti e provvedimenti a disposizione di Cantel Medical ai sensi della legge qualora il Fornitore sia responsabile di violazioni o inadempienze nei confronti del presente Accordo.
10.5. Oltre a quanto già detto e alla clausola 2.2, Cantel Medical può recedere da tutto l’Ordine di acquisto o da una sua parte, senza giusta causa, in ogni momento, facendo pervenire al Fornitore un preavviso scritto di dieci (10) giorni. In tal caso, il Fornitore cesserà immediatamente qualsiasi lavoro, estinguendo tutti gli ordini e i contratti e Xxxxxx Medical sarà responsabile esclusivamente dei costi effettivi ragionevolmente sostenuti, come risultato diretto della risoluzione, che non sarà possibile recuperare o limitare (ad es. costi del materiale acquistato e della manodopera sostenuti prima della ricezione dell’avviso di recesso).
11. NAZIONE PIÙ FAVORITA.
11.1. Il Fornitore garantisce che il prezzo applicato a Cantel Medical è il prezzo più basso praticato ad altri clienti per l’acquisto di quantità simili di Prodotti comprati da Cantel Medical. Qualora il Fornitore proponga un prezzo inferiore a un altro cliente per quantità simili dello stesso Prodotto entro sessanta (60) giorni dalla data di un eventuale acquisto di tale Prodotto, il prezzo applicato a Cantel Medical verrà automaticamente modificato al ribasso.
12. GARANZIE.
12.1. Oltre a tutte le garanzie ai sensi della legge e a tutte le altre garanzie espresse offerte dal Fornitore, quest’ultimo dichiara e garantisce che tutti i Prodotti e tutti i servizi prestati in relazione al presente Accordo (i) saranno conformi a tutti i requisiti quali specifiche, disegni, progetti, istruzioni, campioni o altre descrizioni forniti o specificati da Cantel Medical o dal Fornitore, se approvati da Cantel Medical, (ii) saranno commerciabili e idonei allo scopo previsto e (iii) saranno nuovi, di alta qualità e privi di difetti di progettazione, di materiali e di realizzazione.
12.2. Il Fornitore dichiara e garantisce altresì che né i Prodotti né il loro utilizzo violeranno alcun brevetto, copyright, segreto commerciale, marchio o altro diritto di proprietà di terze parti.
12.3. Tutte le garanzie resteranno valide dopo l’accettazione e il pagamento.
13. COMPENSAZIONE.
13.1. Previo avviso al Fornitore, Cantel Medical può dedurre eventuali danni ai sensi del presente Accordo dagli importi dovuti al Fornitore, indipendentemente dal fatto che la deduzione e le cifre dovute si riferiscano alla stessa vendita o alla stessa serie di vendite e dal fatto che il credito di Cantel Medical sia liquido ed esigibile.
14. CONFORMITÀ AI REQUISITI DI LEGGE.
14.1. Il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti legali, normativi e contrattuali nella misura in cui siano applicabili al Fornitore stesso, inclusa la produzione di tutte le necessarie certificazioni, dichiarazioni e informative in forma scritta, a meno che Xxxxxx Medical non decida di esentarlo.
14.2. Il Fornitore dichiara e garantisce che, nell’assolvimento dei propri obblighi ai sensi del presente Accordo, rispetterà tutte le leggi, le norme, i regolamenti e gli ordini applicabili, compresi quelli relativi a: (i) trattamento dei dipendenti (inclusi, a titolo esemplificativo, le norme e i contratti collettivi nazionali di lavoro che regolano il pagamento tempestivo e completo dei salari e il versamento dei contributi previdenziali; a tal fine, secondo quanto occasionalmente richiesto da Xxxxxx Medical in misura ragionevole, il Fornitore deve immediatamente dare prova della propria conformità), salute e sicurezza sul luogo di lavoro (incluse, a titolo esemplificativo, le disposizioni di cui all’articolo 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 in caso di prestazione di servizi all’interno dei locali di Cantel Medical), lavoro minorile, lavoro forzato di detenuti, lavoro in violazione delle disposizioni relative all’età minima nel paese di fabbricazione o delle disposizioni relative al salario minimo, ore di servizio o leggi che disciplinano gli straordinari; (ii) operazioni di fabbricazione, etichettatura, trasporto, importazione, esportazione, assegnazione di licenze o certificazioni, approvazioni dei Prodotti, incluse, a titolo esemplificativo, le leggi che vietano la corruzione e le forme di pagamento o pratiche simili e le leggi relative a tutela dell’ambiente, importazione ed esportazione, dazi doganali, salari, ore e condizioni di lavoro, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, proprietà intellettuale, requisiti sulle licenze relative alle radiazioni ionizzanti, discriminazione, molestie sessuali, immigrazione, selezione dei subappaltatori, sostanze tossiche, materiali pericolosi e attrezzature elettriche o elettroniche; (iii) ove opportuno, tutte le leggi e i regolamenti applicabili relativi ai farmaci e ai dispositivi medici; (iv) forme di schiavitù e traffico di esseri umani; e (v) legislazione italiana antimafia che include, a titolo esemplificativo, il Decreto Legislativo n. 159 del 2011.
14.3. Il Fornitore deve altresì ottenere tutti i permessi e le licenze pertinenti, necessari all’adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Accordo e presenterà a Cantel Medical le copie di tali permessi e licenze, previa sua richiesta.
14.4. Il Fornitore dichiara e garantisce che la realizzazione, la consegna, la vendita, l’attribuzione del prezzo o la presentazione dei Prodotti non avvengono in violazione di qualsivoglia legge, normativa o regolamento applicabile.
15. CONFORMITÀ A POLITICHE E CODICI.
15.1. Il Fornitore si impegna a conformarsi (i) a tutte le aspettative stabilite nella Dichiarazione d’intento sui minerali di conflitto della Cantel Medical Corp. e nel Codice di condotta dei venditori, periodicamente modificato, disponibile su: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/, e
(ii) al “Modello di organizzazione, gestione e controllo” adottato da Cantel Medical in seguito al Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001.
16. AUDIT E REGISTRI.
16.1. Il Fornitore realizzerà e conserverà accurati registri in relazione ai Prodotti, inclusi, a titolo esemplificativo, le informazioni del produttore e il richiamo dei dati relativi a ciascun Prodotto venduto a Cantel Medical.
16.2. Fino alla scadenza di cinque (5) anni dopo la prestazione dei servizi ai sensi del presente Accordo, su richiesta di Xxxxxx Medical il Fornitore metterà a disposizione i libri, i documenti e i registri, anche quelli summenzionati, che si riferiscono all’adempimento dei propri obblighi in base al presente Accordo o ad altri requisiti legali applicabili.
16.3. Cantel Medical e i suoi clienti si riservano il diritto di eseguire ispezioni in loco, verifiche e audit sulla qualità della sede del Fornitore e/o della sede del produttore in conformità ai requisiti normativi o come altrimenti ritenuto necessario da Cantel Medical stessa e/o dai suoi clienti, al fine di valutare la qualità del lavoro, il rispetto delle specifiche di Cantel Medical e la conformità a dichiarazioni, garanzie, certificazioni e convenzioni del Fornitore ai sensi del presente Accordo. Il Fornitore organizzerà un sistema di ispezione e verifica che sia accettabile per Xxxxxx Medical e conserverà i registri di tutti i dati riguardanti le ispezioni e le verifiche, in relazione ai Prodotti e ai campioni inviati per ciascun lotto, per due (2) anni dopo la consegna.
17. PROCEDURA DI RITIRO E RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO.
17.1. Il Fornitore avvierà la procedura di ritiro di un Prodotto qualora ne venga ragionevolmente stabilita l’opportunità o sia previsto da qualsiasi legge, normativa o regolamento applicabile. Il Fornitore informerà immediatamente per iscritto Cantel Medical in caso di un eventuale ritiro di un Prodotto. Il Fornitore si assumerà la responsabilità di tutti i costi sostenuti riguardo a ogni ritiro. Cantel Medical coopererà pienamente con il Fornitore nell’eseguire la procedura di ritiro.
17.2. Qualora Cantel Medical debba intraprendere una procedura di ritiro a causa di un difetto del Prodotto procurato dal Fornitore e incluso tra i prodotti Cantel Medical, l’azienda stessa avviserà il Fornitore, a meno che l’urgenza del ritiro non lo consenta. Il Fornitore si assumerà la responsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione a ciascuna procedura di ritiro causata da eventuali difetti del Prodotto procurato dal Fornitore.
17.3. Qualora a causa della responsabilità dei prodotti venga presentato un reclamo contro Xxxxxx Medical, il Fornitore indennizzerà e malleverà l’azienda stessa da tale reclamo, così come dalle spese legali, se e nella misura in cui il danno sia da attribuire a un difetto del Prodotto procurato dal Fornitore stesso.
18. TOLLERANZA; RINUNCIA; VALIDITÀ
18.1. La mancata esecuzione da parte di Cantel Medical di qualsiasi disposizione del presente Accordo non può essere interpretata come una rinuncia a tale disposizione o ad altre disposizioni, né al diritto di eseguire la disposizione stessa.
18.2. La rinuncia da parte di Cantel Medical a un’eventuale violazione al presente Accordo non deve essere considerata una rinuncia da parte di Cantel Medical a qualsiasi altra violazione simile o di altro tipo.
18.3. Qualora eventuali disposizioni contenute nel presente Accordo vengano giudicate invalide o inapplicabili sotto ogni aspetto, ciò non interesserà la validità né l’applicabilità delle restanti disposizioni nel presente Accordo.
19. AVVISI.
19.1. Qualsiasi avviso o comunicato, necessario o previsto da fornire in base al presente Accordo, deve essere prodotto per iscritto e consegnato personalmente o inviato tramite e-mail o raccomandata con ricevuta di ritorno da spedire al seguente indirizzo:
(i) se si tratta di Cantel Medical:
Cantel Medical (Italy) S.r.l. Xxx Xxxxxxxxxx 000
00000 Xxxxxxx (XX) - Xxxxxx All’attenzione di: Responsabile acquisti o Direttore finanziario Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.Xx
in copia a:
Cantel Medical Corp.
000 Xxxxx Xxxx, 0xx Xxxxx
Xxxxxx Xxxxx, Xxx Xxxxxx 00000 XXX All’attenzione di: General Counsel
(ii) se si tratta del Fornitore:
All’indirizzo indicato sull’Ordine di acquisto
o a qualunque altro indirizzo utilizzato da entrambe le parti per l’invio periodico di avvisi scritti.
20. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
20.1. Per quanto riguarda i dati personali ricevuti da Cantel Medical, il Fornitore si impegna a (i) non utilizzarli al di fuori del loro scopo previsto, (ii) non divulgarli a terze parti, e (iii) non trasferirli all’estero, a meno che non disponga del previo consenso scritto di Xxxxxx Medical. Il Fornitore adotterà adeguate misure per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali di Cantel Medical. Il Fornitore avviserà Cantel Medical nel modo più rapido possibile e senza ritardi ingiustificati riguardo a eventuali violazioni della sicurezza che interessano i dati personali di Cantel Medical. La “violazione della sicurezza” viene definita come un evento che riguarda un danneggiamento reale, potenziale o minacciato della sicurezza, della riservatezza o dell’integrità dei dati, inclusi, a titolo esemplificativo, eventuali accessi o utilizzi non autorizzati.
20.2. Cantel Medical avrà il diritto di utilizzare i dati personali ricevuti dal Fornitore in conformità alle leggi applicabili sulla protezione dei dati, tra le quali il Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e, a partire dalla data di applicazione, il regolamento UE n. 679 del 2016, entrambi modificati e integrati periodicamente.
20.3. Alla risoluzione del presente Accordo, per qualsivoglia motivo, il Fornitore interromperà il trattamento dei dati personali di Cantel Medical, a meno che non sia altrimenti concordato dall’azienda stessa.
21. PIANO DI CONTINUITÀ OPERATIVA.
21.1. Il Fornitore svilupperà e manterrà aggiornato un piano operativo che approfondisca le strategie di risposta e recupero rispetto a un ampio spettro di potenziali situazioni disastrose. Su richiesta, il Fornitore metterà a disposizione di Xxxxxx Medical tale piano per una revisione.
22. VARIE
22.1. I titoli delle clausole qui indicati hanno solo scopo di riferimento e non possono essere utilizzati per interpretare il contenuto di tali clausole.
22.2. Il Fornitore non può cedere il presente Accordo o qualsivoglia diritto o dovere in esso contenuto senza il previo consenso scritto di Xxxxxx Medical; qualsiasi tentativo di cessione o di delega da parte del Fornitore verrà considerato privo di ogni validità.
22.4. Il rapporto tra le parti verrà definito come un rapporto tra contraenti indipendenti. Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata in modo da creare collaborazioni, joint venture o relazioni di natura simile tra le parti e nessuna delle parti va intesa come agente dell’altra.
22.5. Il Fornitore non è autorizzato a delocalizzare il processo di produzione o di assemblaggio di nessun Prodotto senza il previo consenso scritto da parte di Cantel Medical, né a subappaltare la fornitura di servizi a terze parti, a meno che tale subappalto non sia stato espressamente autorizzato per iscritto da Cantel Medical; in quest’ultima circostanza, il Fornitore verrà in ogni caso ritenuto responsabile nei confronti di Cantel Medical per tutte le operazioni del subappaltatore, come se tali operazioni fossero state eseguite dal Fornitore stesso.
23. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
23.1. Il presente Accordo verrà disciplinato esclusivamente dal diritto sostanziale della Repubblica italiana e interpretato in base ad esso, indipendentemente da conflitti di legge o rinvii.
23.2. L’applicabilità della convenzione dell’Aja sulla legge uniforme in materia di vendita internazionale di beni, della convenzione delle Nazioni unite sui contratti che regolano le vendite internazionali di beni o di altre convenzioni, regolamenti e norme di diritto privato internazionale che interessano le leggi applicabili relative alla vendita di beni e servizi è espressamente esclusa.
23.3. Le parti sottoporranno qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo o a esso correlata al foro competente esclusivo del Tribunale di Velletri (provincia di Roma).
FORNITORE
Da:
Titolo:
Ai sensi dell’articolo 1341, comma 2, del Codice civile italiano, il Fornitore approva espressamente per iscritto le seguenti clausole del suddetto Accordo:
- clausola 1 (Accordo);
- clausola 2.2 (Revoca di un Ordine di acquisto);
- clausola 3 (Modifiche);
- clausola 4 (Xxxxxx e passaggio del rischio);
- clausola 5 (Consegna e ispezione);
- clausola 6 (Qualità);
- clausola 8 (Indennizzo);
- clausola 9 (Informazioni riservate);
- clausola 10 (Risoluzione e recesso);
- clausola 11 (Nazione più favorita);
- clausola 13 (Compensazione);
- clausola 15 (Conformità a politiche e codici);
- clausola 17 (Procedura di ritiro e responsabilità da Prodotto);
- clausola 18 (Xxxxxxxxxx; rinuncia; validità);
- clausola 21 (Piano di continuità operativa);
- clausola 22.2 (Nessuna cessione);
- clausola 22.5 (Nessuna delocalizzazione o subappalto); e
- clausola 23 (Legge applicabile e foro competente).