ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ACCADEMI- CA/DIDATTICO-SCIENTIFICA
ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ACCADEMI- CA/DIDATTICO-SCIENTIFICA
TRA
Università degli Studi di Genova (di seguito anche "l’Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, avente sede legale in Geno- va, via Balbi 5, 16126 pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a Savo- na il 28.02.1972, autorizzato alla stipula del presente accordo con de- libera del Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre 2021
E
Fondazione Sicurezza e Libertà (di seguito anche “Fondazione”), codice fiscale 97864930587, avente sede legale in Roma, via Vicenza 26, 00185 pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx rappresentata dal Presidente Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx nato a Minturno (LT) il 26.3.1963, autorizzato alla stipula del presente accordo quadro con autorizza- zione del comitato esecutivo
qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiunta- mente anche “Parti”.
PREMESSO CHE
1. La Fondazione è stata costituita ufficialmente il 14 ottobre 2015 da una scelta del Sindacato SIULP e da altri soggetti individuali operanti negli ambiti del comparto “sicurezza e difesa”;
2. la Fondazione rappresenta il primo esperimento di costituzione, da parte di una organizzazione sindacale del comparto “sicurezza e dife- sa”, di uno strumento di gestione delle attività didattiche e di ricerca
nel comparto;
3. la Fondazione si propone di operare al fine di migliorare costan- temente le competenze degli operatori del comparto “sicurezza e di- fesa” attraverso azioni specifiche di formazione e ricerca ma anche di mettere in campo attività volte ad informare e stimolare la società ci- vile sui temi della sicurezza sociale e della sicurezza in generale;
4. la Fondazione è un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo;
5. lo Statuto e il Regolamento generale dell'Università degli Studi di Genova prevedono che, per il raggiungimento dei propri fini istitu- zionali, l’Ateneo possa utilizzare e promuovere opportune forme di cooperazione scientifica e didattica, eventualmente concludendo a tal fine accordi con amministrazioni dello Stato nonché con enti e sog- getti pubblici e privati italiani, comunitari e internazionali;
6. la Fondazione e l'Università individuano nella valorizzazione dei propri patrimoni piattaforme di lavoro comune per lo svolgimento di progetti condivisi culturali, didattici e di ricerca;
7. le Parti, al fine formalizzare rapporti di collaborazione didattico- scientifica con particolare riferimento agli ambiti della sicurezza so- ciale, del terrorismo e della internazionalizzazione, hanno stipulato in data 21.6.2018 un Accordo quadro di durata triennale che, con la stipula del presente atto, intendono rinnovare per ulteriori due anni.
TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
1. Le premesse al presente accordo quadro costituiscono parte inte- grante e sostanziale dello stesso.
Art. 2 - Oggetto
1. L'Università degli Studi di Genova e la Fondazione Sicurezza e Xx- xxxxx concordano sull'utilità e sull'importanza di rafforzare i rapporti di cooperazione culturale, scientifica e didattica, al fine di consolidare i legami di collaborazione tra le due Istituzioni.
2. Le Parti intendono in particolare proseguire i rapporti di collabora- zione didattico-scientifica, da un lato per valorizzare le competenze ed il ruolo della Fondazione, dall'altro per avanzare proposte, da sot- toporre agli organi competenti dell'Università, per arricchire l'offerta formativa dell’Ateneo, con particolare riferimento agli ambiti della si- curezza sociale, della prevenzione del disagio, del terrorismo, della in- ternazionalizzazione, e di tutti gli ambiti collegabili al comparto “sicu- rezza e difesa”.
3. La collaborazione potrà essere rivolta ai corsi di laurea triennale e di laurea magistrale, ai programmi di dottorato di ricerca e ai master, il cui ambito di studio e ricerca può variare da settori scientifico- disciplinari che abbracciano materie come la sicurezza internazionale, a quelli della sociologia in relazione ai loro rapporti con il comparto “sicurezza e difesa”, nonché a quelli legati alla didattica ed alla comu- nicazione.
Art. 3 – Finalità
1. La collaborazione tra le due Istituzioni prevede la realizzazione congiunta e coordinata di programmi di didattica e di ricerca.
2. La collaborazione si concretizzerà in particolare attraverso:
- la sinergia tra ricercatori e studiosi esperti nelle materie indicate;
- la realizzazione di progetti di ricerca di comune interesse;
- la realizzazione congiunta di attività di formazione, come master o corsi di perfezionamento;
- lo scambio di informazioni, di pubblicazioni scientifiche e di altro materiale didattico e scientifico di interesse per entrambe le Isti- tuzioni;
- iniziative comuni come seminari, lezioni, tirocini, etc;
- l’uso reciproco degli strumenti di ricerca e accesso alle strutture
delle due Istituzioni.
- il potenziamento della rivista Geopolitical Social Security and Freedom.
Art. 4 - Accordi attuativi
1. La collaborazione tra Università e Fondazione, finalizzata al perse- guimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispet- tive strutture interessate, nel rispetto del presente accordo di coope- razione e della normativa vigente nei quali verranno definiti gli scopi della cooperazione didattico-scientifica, le modalità del suo svolgi- mento, le responsabilità e i risultati attesi.
2. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si at- tuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finan- ziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collabora-
zione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
3. Sono in ogni caso confermati nella loro piena validità gli accordi attuativi sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Atto.
Art. 5 - Oneri economici
1. Il presente accordo non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’art.
4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Art. 6 – Sicurezza
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che il da- tore di lavoro della Fondazione assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso la Fondazione.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale della Fondazione ospitato nei locali dell’Ateneo.
3. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare
all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali
è prevista la sorveglianza sanitaria.
4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saran- no individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con auto- nomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli accor- di stessi.
Art. 7 - Coperture assicurative
1. L’Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto del presente Accordo presso i locali della Fondazione sono in regola con le coperture assi- curative previste dalla vigente normativa.
2. Fondazione garantisce analoga copertura assicurativa ai propri di- pendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Accordo presso i locali dell’Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazio-
ne alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Art. 8 – Diritti di proprietà intellettuale
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competen- za, ad assicurare che tutti i soggetti dell’Università e della Fondazione coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Ac- cordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le co- municazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgati- ve e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concer- nenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collabora- tivi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all’articolo 4 la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la pro- prietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sa- rà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi attuativi.
Art. 9 - Riservatezza
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventual- mente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto
dell’accordo.
Art. 10 - Durata
1. Il presente accordo avrà durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile per eguale periodo in seguito ad ac- cordo scritto tra le Parti, previa delibera dell’Organo competente.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al
momento della scadenza del presente accordo.
3. Al termine del presente accordo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiet- tivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.
Art. 11 - Recesso o scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente ac- cordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con racco- mandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire
e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione dell’accordo, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.
Art. 12 – Referenti
1. Per l’attuazione delle attività di cui al presente accordo le Parti de- signano ciascuna un referente con il compito di definire congiunta- mente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la rea- lizzazione:
- per l’Università è il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, del Dipartimento di Scienze della Formazione;
- per la Fondazione è il Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx.
Art. 13 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente accordo quadro e agli accordi attuativi di cui all’art. 4, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
Art. 14 - Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo, di osservare quanto pre- scritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni an- che rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime do- vessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in mate- ria.
Art. 15 – Controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione del presente Accordo sarà competente in
via esclusiva il Foro di Genova.
Art. 16 – Registrazione
1. Il presente Atto si compone di n. 10 pagine e sarà registrato in ca- so d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registra- zione saranno a carico della Parte richiedente.
2. Il presente accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di en- trambe le Parti per metà.
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università con nota scritta chiederà alla Fondazione il rimborso della quota di spettanza.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. Per l'Università degli Studi di Genova
IL RETTORE
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Per la Fondazione Sicurezza e Libertà IL PRESIDENTE
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx