Allegato
Allegato
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORT SITO NEL COMUNE DI SAN XXXXXXXX.
Repertorio n.
L’anno duemiladiciasette, il giorno del mese di , ognuno presso la rispettiva residenza
tra
il Comune di San Xxxxxxxx - C.F. --------- - rappresentato dalla dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx – Responsabile del Settore Servizi Sociali e al Cittadino con nomina Decreto del Sindaco n. 1
/2017 che stipula in nome e per conto dell’ente medesimo e che di seguito viene indicato “Comune”
e
L’Associazione
……………………………………………………………………………………………….. di seguito indicato come “Gestore”
I due soggetti stipulanti, in rappresentanza rispettivamente dell’Ente e dell’Associazione di cui sopra e quindi nelle loro relative qualità, dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni inerenti la rappresentanza ed i poteri necessari alla stipula del presente atto;
PREMESSO che
-Con deliberazione della Giunta Comunale n. in data è stato stabilito di affidare, mediante concessione, l’uso e la gestione, con custodia e manutenzione ordinaria, per il periodo dal…………al…………. dell’impianto sportivo comunale “Palazzetto dello Sport” sito nel Comune di San Xxxxxxxx in xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx;
-Con determinazione n. del … è stata avviata la procedura di gara mediante…………
A seguito dell’espletamento della relativa procedura di gara gestita dalla Stazione Unica appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino in virtù della vigente convenzione tra il Xxxxxx xx Xxx Xxxxxxxx x xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx x Xxxxxx approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/06/2015 e modificata con approvazione di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 20/12/2016 è risultata assegnataria della gestione dell’impianto sportivo comunale l’Associazione… ;
- Con determinazione del Direttore generale della Provincia di Pesaro e Urbino n….. del è il
servizio di gestione e uso dell’impianto sportivo comunale è stato assegnato all’Associazione .
Tutto ciò premesso
considerato e descritto e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i contraenti viene convenuto e stipulato quanto segue:
Articolo 1 Finalità
1. Il Comune concede all’Associazione/operatore economico che accetta, l’uso e la gestione, con custodia e manutenzione ordinaria, dell’ impianto sportivo comunale “Palazzetto dello Sport”
costituito da una palestra comunale sita in xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx per le seguenti finalità:
a) concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi,
b) realizzare una gestione “partecipata” dei servizi sociali con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative, e associazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio e che sono anche utilizzatori dei servizi,
c) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività per giovani ed adolescenti in coordinamento e connessione con i progetti dell’Ente concedente e con le attività di altre Associazioni,
d) ottenere una conduzione economica che miri allo sviluppo il più possibile autofinanziato degli impianti, fermo restando il sostegno finanziario del concedente nelle forme e modalità stabilite dalla presente convenzione.
2. Il Gestore dichiara di non avere finalità lucrative e di condurre la gestione secondo gli intenti del concedente, che peraltro dichiara di condividere.
Articolo 2 Oggetto della concessione
1. Costituisce oggetto dell’affidamento l’uso e la gestione, con custodia e manutenzione ordinaria, dell’ impianto sportivo comunale “ Palazzetto dello Sport” costituito da una palestra comunale sita in xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxx Xxxxxxxx.
2. Il patrimonio comunale che viene concesso in uso e gestione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, é costituito dall’ immobile, impianti di servizio, impianti tecnologici, arredi e attrezzature, facenti parti del Palazzetto, sopra descritto.
3. In attuazione delle finalità suesposte di realizzare forme di partecipazione dell’utenza popolare all’organizzazione ed erogazione di servizi, l’attività di volontariato assicurata dal Gestore deve costituire parte consistente di tutta l’attività necessaria all’utilizzo, alla custodia e alla manutenzione ordinaria degli impianti medesimi.
4. Il Gestore, per tutte le attività in cui é richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire una conduzione efficace ed efficiente, deve procedere a suo carico all’assunzione del personale occorrente.
5. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti é a carico del Gestore, che risponde in ogni caso dell’opera sia del personale assunto e sia del personale volontario.
6. Il Gestore é tenuto a comunicare all’Ente concedente l’organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del dirigente responsabile, nonché ogni relativa variazione dei medesimi.
7. L’uso e la gestione effettuata dal Gestore non esclude il potere di vigilanza e controllo del Comune, tramite suoi funzionari, o incaricati all’uopo istituiti, nei limiti previsti dalla convenzione.
9. E’ vietata la cessione totale o parziale dell’uso degli impianti oggetto della concessione, fatta salva la possibilità di affidare a terzi, segmenti dell’attività necessari alla attività stessa.
10. Il servizio gestione, custodia e manutenzione ordinaria non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del Comune, salvo cause di forza maggiore, nel qual caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.
11. Il Gestore, ove occorra, è tenuto a stipulare apposita convenzione o comunque a gestire gli impianti in pieno accordo con le competenti Autorità Scolastiche.
Articolo 3
Durata della concessione
1. La concessione della gestione dell’impianto di cui all’Art 2) ha la durata di anni tre e decorre dal fino al -------, eventualmente prorogabile limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure relative all’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il gestore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella presente convenzione.
2. Oltre che per lo spirare del termine finale e per il perimento del patrimonio concesso, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.
Articolo 4
Cessazione anticipata della concessione
1. La concessione della gestione e uso del Palazzetto dello Sport può essere revocata nei seguenti casi:
a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
b) per gravi motivi di ordine pubblico;
c) per il venire meno della fiducia nei confronti del Gestore dovuta al verificarsi di fatti,
comportamenti, atteggiamenti, incompatibili con il tipo di “gestione partecipata” costituente una delle finalità della presente convenzione.
2. La concessione può essere risolta per gravi motivi d’ inadempienza. Costituiscono gravi motivi di inadempienza le sotto indicate ipotesi:
a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
c) gravi mancanze o negligenze nella custodia degli impianti;
d) rilevante scadenza del decoro dell’intero complesso sportivo;
e) grave compromissione dell’igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
f) chiusura ingiustificata dell’impianto o di parti rilevanti dello stesso per più di 10 giorni nel corso di un esercizio finanziario;
g) insolvenza o fallimento del gestore o dei suoi aventi causa;
h) gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità e la sicurezza degli impianti;
i) applicazioni di tariffe superiori a quelle stabilite dall’Amministrazione.
3. Il Gestore ha l’obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile.
4. Il diritto di recesso é riconosciuto al Gestore solo nel caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione ed in caso di motivata dimostrazione di squilibrio delle prestazioni
contrattuali delle parti. L’atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata al Concedente almeno quattro mesi prima.
Articolo 5 Manutenzione e spese ordinarie
1. La concessione comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell’intero impianto sportivo, fermo restando che il Comune si riserva il diritto di svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo, al fine di verificare l’effettivo svolgimento della pattuita manutenzione.
2.. La concessione comprende inoltre ogni spesa ordinaria necessaria allo svolgimento delle attività sportive ammesse all’interno del Palazzetto.
3. Il Gestore aumenterà la dotazione di attrezzature sportive e mobili utili alla migliore funzionalità dell’ impianto, come presentato in sede di gara senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette rimangono di proprietà del Comune.
Dell’impianto, delle attrezzature e del materiale, affidati in gestione è redatto apposito inventario, che sottoscritto dal gestore è allegato alla presente convenzione.
Articolo 6 Manutenzione straordinaria.
1. La manutenzione straordinaria é a carico del Comune.
2. Il Gestore ha l’obbligo di segnalare al Comune, ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento dell’impianto e comprometterne l’ utilizzo specie in materia di sicurezza.
3. Della mancata o trascurata manutenzione straordinaria, che possa incidere sulla regolarità del servizio, purché in presenza della puntuale segnalazione del Gestore, risponde il Comune.
4. Nel corso di validità della convenzione, il Gestore, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute, può realizzare, di propria iniziativa, previa comunicazione al Comune ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal Comune tramite il Settore dell’Area Tecnica ed é soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia, ivi inclusa, ove necessaria ed a spese del Gestore, la consequenziale variazione catastale.
5. L’impianto sportivo viene formalmente consegnato alla stipula della convenzione, con apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.
Articolo 7 Responsabilità del Gestore
e garanzie assicurative
0.Xx Gestore risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi delle strutture sportive oggetto della presente convenzione.
2. Al termine della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non é considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
3. Il Gestore solleva altresì il Comune da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse e svolte.
Nel caso i danni fossero causati da enti, associazioni o privati autorizzati alla fruizione dell’impianto, il gestore è autorizzato a rivalersi nei confronti degli stessi.
0.Xx gestore è altresì responsabile della verifica del rispetto di tutte le norme vigenti all’interno dell’impianto e relative alla pratica sportiva (medicina dello sport, tutela sanitaria attività svolte, norme vigenti in materia di sicurezza e spettacoli pubblici).
0.Xx gestore è obbligato nei confronti del proprio personale (collaboratori - volontari e non – ed altro personale di cui si avvale per lo svolgimento del servizio di gestione) ad applicare il trattamento giuridico,economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti in materia.
6. A garanzia delle obbligazioni di cui al precedente comma il Gestore consegna al Comune copia della polizza assicurativa con copertura assicurativa che, per R.C.T. (Responsabilità Civile verso terzi), significa una massimale unico non inferiore ad €.3.000.000,00# per sinistro,
€.2.000.000,00# per persona ed €. 1.000.000,00# per cose, mentre per R.C.O. (Responsabilità Civile Operatori) significa un massimale di garanzia non inferiore ad €.3.000.000,00# per sinistro ed €.2.000.000,00# per persona, per l’intera durata del periodo contrattuale e riferita ai seguenti rischi inerenti lo svolgimento di tutte le prestazioni ed attività:
- contro gli infortuni che potrebbero colpire i fruitori della Palestra, gli operatori, i volontari e dirigenti e dai quali consegua decesso o invalidità temporanea o permanente;
- per responsabilità civile verso terzi, incluso il Comune, a copertura dei danni cagionati a terzi nel corso dell’attività.
- per l’assicurazione dei beni mobili ed immobili gestiti contro danneggiamenti, furti, incendi e da qualsiasi altro evento compresi gli eventi e le cause di cui agli articoli 1900 e 1906 del codice civile.
La garanzia assicurativa sarà valida per tutto il periodo dell’ affidamento.
Articolo 8
Modalità di servizio di custodia e manutenzione ordinaria
1. Il Gestore, conformemente agli oneri assunti con la presente convenzione, dovrà garantire un’efficiente assistenza quotidiana dell’organizzazione con:
a) la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente (società sportive, squadre, pubblico-spettatore, gruppi vari, scolaresche ecc.);
b) il controllo dell’effettiva titolarità, da parte dei singoli utenti e dei vari sodalizi utenti, delle necessarie concessioni e autorizzazioni rilasciate a cura del Comune e della direzione del Gestore;
c) l’informazione all’utenza (garantendo una presenza minima di personale addetto) circa l’uso e la disponibilità dell’impianto;
d) il rispetto del calendario delle attività programmate e l’orario;
e) l’approntamento delle attrezzature sportive e delle segnature necessarie, in particolare per lo svolgimento delle attività programmate;
f) la fornitura dell’assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
g) il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici ecc.);
h) l’assolvimento con specifico personale di tutte le operazioni di pulizia giornaliera e programmata prevista (locali vari, pavimenti, tribune, aree spogliatoi e docce, ecc.), ogni qualvolta se ne presenti la necessità, anche con interventi ripetuti durante le giornate di utilizzo;
i) l’esecuzione tempestiva di tutte le operazioni di pulizia e di manutenzione ordinarie e programmate di competenza.
2.Compete al Gestore la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi meccanici e delle
attrezzature concesse in uso gratuito.
0.Xx Gestore non potrà apportare alcuna trasformazione strutturale agli impianti sportivi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune e l’acquisizione dei regolari permessi previsti dalle norme vigenti.
Per eventuali migliorie strutturali realizzate a cura e spese del gestore, il Comune all’atto
dell’autorizzazione stabilirà l’eventuale rimborso o compartecipazione alle spese e le modalità e tempi di rimborso.
Nulla sarà dovuto dal Comune per le migliorie dallo stesso non autorizzate
4.Sono ricomprese tutte le attività manutentive a carico del gestore elencate all’Art. 13 del Capitolato d’oneri.
Il Concessionario sarà obbligato alla tenuta di appositi registri su cui annotare tutti gli interventi o lavori eseguiti durante la gestione.
Articolo 9 Organizzazione delle attività
1. Per ogni singola attività il Gestore ha l’obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.
2. Le attività all’interno dell’ impianto comunale concesso in uso devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell’igiene e salute pubblica e dell’ordine pubblico e con l’osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
3. L’organizzazione delle attività ammesse compete al Gestore e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo gli impianti sportivi, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
4. Il Gestore si impegna, altresì, oltre a promuovere l’attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a rendersi promotore o partecipe ad attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.
Articolo 10
Utilizzo dell’impianto palazzetto dello Sport
1. L’utilizzo dell’ impianto, delle attrezzature e dell’ arredo in essa esistenti é ammesso per attività sportive e collaterali salvo espresse esclusioni.
2. Per l’utilizzo dell'impianto sportivo è data priorità a gruppi o società sportive operanti nel territorio di San Xxxxxxxx che promuovono attività sportiva di base, secondo il seguente criterio:
a) attività ufficiali comprendenti incontri di campionato, partite di coppa, tornei federali o di Enti di promozione sportiva;
b) attività di promozione sportiva, corsi campus per minori;
c) allenamenti;
d)attività amatoriali.
Dovrà inoltre essere consentito il libero accesso a tutti i gruppi locali che ne facessero richiesta
scritta al Concessionario, compatibilmente con la disponibilità degli spazi e degli orari.
I Gruppi di non residenti possono svolgere attività, compatibilmente con la disponibilità di calendario, una volta soddisfatta la domanda locale.
Il Gestore si obbliga, nei limiti della disponibilità ad autorizzare l’accesso agli impianti sportivi a tutti i gruppi, associazioni e società sportive che intendono svolgere attività sportiva negli stessi.
3. L’accesso all’impianto é disciplinato secondo un calendario annualmente stabilito entro il 31 AGOSTO di ogni anno e preventivamente concordato con l’Amministrazione Comunale e tutte le associazioni sportive aventi sede nel territorio comunale interessate e richiedenti.
4. Il Gestore ha l’obbligo, secondo le modalità della presente convenzione, in orari che non intralcino lo svolgimento delle attività istituzionali del concessionario medesimo, di ammettere alla fruizione dell’ impianto e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti: persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente; società, enti, cooperative e associazioni o gruppi sportivi; scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità.
5. Il Gestore prima di consentire l’ingresso di utilizzatori o pubblico agli impianti ed attrezzature sportive, deve accertarsi che siano state pagate le tariffe in vigore.
6. All’accettazione delle prenotazioni degli impianti sportivi delle relative attrezzature provvede il Gestore stesso.
7. Nell’uso degli impianti si osservano le seguenti priorità:
- istituzioni scolastiche (uso gratuito);
- associazioni sportive aventi sede nel territorio comunale per la partecipazione ufficiale ai campionati delle discipline indoor organizzati dalle relative Federazioni affiliale al CONI o da altre Organizzazioni similari e relative sedute di allenamento (previo pagamento delle tariffe);
- privati residenti nel Comune di San Xxxxxxxx richiedenti l’utilizzo per attività sportive compatibili con l’impianto richiesto (previo pagamento tariffe);
- associazioni e/o privati aventi sede/residenti in altri comuni.
8. Le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi, pagate dalle Associazioni e/o privati residenti nel Comune di San Xxxxxxxx e non residenti, verranno riscosse direttamente dal Gestore che rilascia la ricevuta di pagamento.
9. Il Gestore dovrà garantire la custodia, pulizia e manutenzione ordinaria per gli utilizzi di cui al precedente punto 7).
10. Su richiesta, dovranno essere previsti spazi e orari finalizzati a favorire l’inserimento per i soggetti portatori di handicap residenti nel Comune di San Xxxxxxxx.
11. L’amministrazione comunale riconosce al Gestore la facoltà di definire accordi pubblicitari, provvedendo a rispettare gli adempimenti conseguenti, come previsto dalla normativa.
12. Le entrate derivanti dagli accordi pubblicitari saranno destinate a spese di investimento nella struttura.
13. Nel caso in cui le sponsorizzazioni dovessero essere procacciate dallo stesso Comune, gli introiti spetteranno all’amministrazione comunale.
Articolo 11 Orari di Utilizzo
0.Xx Palazzetto dello Sport è adibito all’attività scolastica ed extra-scolastica, pertanto durante le ore mattutine negli orari stabiliti dall’Istituto Comprensivo “ E Fermi” e dal Comune deve essere dato libero accesso per le attività organizzate dalla Scuola.
0.Xx Gestore si obbliga a gestire la Palestra Comunale con l’impianto di illuminazione, tribuna e annessi uffici, bagni di Via Della Santa Selvino anche durante l’utilizzo dell’impianto da parte delle scuole. La gestione dell’uso dell’impianto dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme nazionali, regionali e a quelle contenute nella presente convenzione.
3.Dovrà essere garantita la fruizione dell’impianto sportivo da parte delle Scuole collocate sul territorio comunale di SAN XXXXXXXX da lunedì al sabato al mattino dalle 8.00 alle 13.00, il pomeriggio di lunedì e di mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 15.30, dal 12 settembre all’ 8 giugno. Durante il periodo di affidamento i rientri pomeridiani ad uso delle scuole potrebbero variare, fermo restando che dovranno essere garantiti per almeno due giorni settimanali dalle ore 13.30 alle ore 15.30.
La fruibilità da parte delle scuole di San Xxxxxxxx potrà essere estesa anche nel periodo estivo per progetti educativi di competenza dell’Istituto Scolastico.
0.Xx Gestore concorda con coloro che richiedono l’uso degli impianti i giorni e le fasce orarie di utilizzo da assegnare a ciascun soggetto richiedente, garantendo priorità nella fascia oraria pomeridiana anteriore alle 20.00, dei giorni da lunedì a venerdì, ai settori giovanili delle associazioni e società sportive dilettantistiche locali.
Con la locuzione “locali” si intendono le associazioni, i gruppi e società sportive che abbiano sede legale ed operativa nel Comune di San Xxxxxxxx o che svolgano attività sportiva con squadre composte prevalentemente (almeno il 50%) da residenti nel Comune di San Xxxxxxxx, con precisazione che, per il calcolo della suddetta percentuale, si fa riferimento alla singola squadra che utilizza la struttura e non al complesso degli iscritti all’associazione o società sportiva.
5. Il gestore garantirà l'apertura dell'impianto nelle fasce orarie concordate con il Comune e gli utenti e comunque secondo il piano di utilizzo delle strutture da loro presentato.
6. In ossequio alla legge 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, il D.P.C.M. 14.11.1997 relativo alla “determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, lo svolgimento di attività sportive rumorose dovrà essere limitato fino e non oltre le ore 23.00; dalle ore 23.00 alle ore 24.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, l’impianto sportivo potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportive meno rumorose e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Il predetto termine delle ore 23.00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 00.30 previa presentazione, da parte del soggetto interessato, di richiesta scritta per l’autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 6 della legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di tornei o campionati.
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Articolo 12
Utilizzo da parte del Comune
L’Amministrazione Comunale potrà utilizzare, gratuitamente la struttura a suo insindacabile giudizio per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o in collaborazione con le Associazioni locali, per almeno cinque giornate all’anno che saranno concordate tra le parti. L’ utilizzo da parte del Comune dovrà avvenire preferibilmente non in concomitanza di attività ufficiali da parte delle Società Sportive che in modo continuativo usufruiscono dell’impianto.
In caso di eventi eccezionali che richiedano interventi di Protezione Civile il Comune ha facoltà di sospendere il rapporto e di utilizzare l’impianto per le necessità del caso e senza congruo preavviso.
Durante il periodo di affidamento, nei mesi estivi, la palestra potrebbe essere sottoposta ad interventi manutentivi straordinari di competenza comunale, qualora programmabili.
Nel periodo di durata temporale della concessione, qualora per motivi imprevedibili e di causa di forza maggiore sopravvenisse la necessità, per motivi di sicurezza e di salvaguardia della incolumità dell’utenza, di chiusura, parziale e/o temporanea, della Palestra, nessuna indennità o compenso, per nessun titolo o motivo, potrà essere richiesto dal Concessionario al Comune.
Il Comune avrà la possibilità di apportare alla Palestra le modifiche, gli ampliamenti e le migliorie che riterrà necessari e improcrastinabili per motivi di pubblico interesse.
Nel qual caso il Comune formalizzerà un accordo con il Concessionario, integrativo del contratto in essere, nel quale saranno stabiliti tempi e modalità per la realizzazione degli interventi ritenuti necessari e improcrastinabili nonché l’eventuale riduzione del contributo comunale proporzionalmente al periodo di chiusura.
Articolo 13 Sorveglianza e custodia
1. Sono a carico del Gestore tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza e custodia del Palazzetto comprese le attrezzature e gli impianti ivi connessi ed il medesimo risponde di ogni mancanza o carenza e delle relative conseguenze.
2. Il Gestore risponde altresì dell’attività del custode e degli oneri connessi.
Articolo 14
Personale Impegnato Nella Gestione
Il Gestore provvederà alla gestione della Palestra con proprie risorse umane qualificate, che siano funzionalmente dipendenti o attraverso l’utilizzo di diverse forme contrattuali che possano coinvolgere nelle attività di gestione anche associati e volontari, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto alle attività gestite dal concessionario faranno capo esclusivamente allo stesso e pertanto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, verrà instaurato tra il Comune ed il personale del Concessionario.
Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per rapporti di lavoro e/o prestazioni d’opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra il Concessionario ed i terzi.
Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro saranno a carico del Concessionario che dovrà impegnarsi ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizione di sicurezza ottimali. In particolare dovrà porre in essere, nei confronti dei propri dipendenti e di tutti i soggetti interessati, comportamenti e azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed imporre al proprio personale ed a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.
Il gestore dovrà rispettare tutti gli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza, introdotte dal Decreto Legislativo n.81/2008 e ss.mm.ii. e alle norme di riferimento per la sicurezza di complessi e impianti nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive quali il Decreto del Ministero degli Interni 18/03/1996, modificato ed integrato dal DM 06/06/2005 “Testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, al DM 388/2003, oltre al D.M. 24/04/2013 relativamente anche alla dotazione ed uso di defibrillatori.
Il gestore dovrà eseguire i lavori, i servizi e le prestazioni contrattualmente affidati nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti, con particolare riguardo:
- all’individuazione dell’esecutore degli eventuali interventi di miglioria, nel caso in cui non possegga la necessaria qualificazione per realizzare in proprio i lavori, nel rispetto dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e qualificazione ad eseguire lavori pubblici previsti dal D.Lgs.n.50/16;
- alle norme riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro, l’antinfortunistica e la salute dei lavoratori.
Articolo 15
Contributo del Comune per la gestione
0.Xx Comune corrisponderà al Gestore un indennizzo annuo di euro ………… oltre IVA risultante dall’offerta presentata in sede di gara dall’aggiudicatario, corrispondente all’importo offerto con ribasso percentuale sul contributo a base d’asta annuo di euro 30.000,00, che erogherà in tre rate, previa emissione di regolare fattura elettronica. La prima rata verrà liquidata entro il mese di ottobre, la seconda rata verrà liquidata entro il mese di aprile.
2. Il saldo del contributo annuo verrà erogato con l’ultima rata e potrà essere liquidato solo dietro presentazione del rendiconto economico finanziario annuale della gestione di cui all’art.
21) e della verifica da parte del Comune della correttezza nella gestione dell’impianto.
3. In sede di prima applicazione la prima rata verrà versata entro il secondo mese dall’ affidamento.
4. L’indennizzo corrisposto dal Comune è riconosciuto a fronte degli oneri sostenuti per la gestione dell’impianto comprensivo di tutte le spese per le utenze.
Articolo 16
Canone per l’utilizzo e la gestione del palazzetto dello sport
Il gestore è tenuto a corrispondere all’amministrazione comunale un canone annuo relativo alla gestione della struttura nella misura di € 3.000,00, oltre l’IVA, da versare in due rate ogni sei mesi posticipate rispetto al periodo di riferimento.
Articolo 17
Responsabile e Direttore dell’esecuzione del contratto
Il Gestore designa, sotto la propria responsabilità, la persona “Responsabile del contratto” espressamente a ciò delegata, il sig. e in caso di assenza temporanea , o di
sostituzione definitiva si impegna a provvedere a nominare un sostituto dandone comunicazione scritta al Comune.
Tra i compiti affidati al “Responsabile del contratto” , a titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano tra l'altro i seguenti:
a) organizzare, programmare e dirigere il servizio conformemente ai contenuti della presente convenzione;
b) curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione della gestione e per la loro attuazione in condizioni sicure, vigilando altresì che le disposizioni vengano eseguite.
A tal fine, nell'ambito del piano di sicurezza ed igiene del lavoro predisposto dal Gestore in ottemperanza al D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ne attuerà le prescrizioni relative e sorveglierà che vengano scrupolosamente rispettate. In caso di accertate difformità del piano, tali da costituire fonti di pericolo, sarà tenuto a disporre la sospensione parziale o totale delle attività ed a proporre gli adeguamenti necessari al piano stesso;
c) provvedere a tutte le incombenze, in generale, relative alla sorveglianza ed esecuzione della gestione, alla disciplina del personale (in particolare nei confronti degli utenti durante l'esecuzione delle verifiche) ed al buon funzionamento delle attrezzature di qualsiasi genere.
Il Comune nomina, a norma del D.lgs 50/16, “Direttore dell’esecuzione del contratto” il Responsabile del Settore Servizi Sociali e al Cittadino che provvederà, per tutta la durata della concessione, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile assicurandone la regolare esecuzione.
Articolo 18 Attività collaterali
1. A fronte degli oneri sostenuti per l’espletamento dell’attività di gestione, nell’ambito del Palazzetto dello sport al Gestore è consentito l’esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento delle discipline già attivate e non.
2. La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.
3. Ogni onere ed ogni provento sono a carico ed a favore del Gestore, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.
Articolo 19 Pagamento delle tariffe
1. Tutte le Associazioni che fruiscono in via continuativa e per loro fini statutari del Palazzetto dello Sport (partecipazione a campionati federali ed a tornei similari ed alle relative sedute di allenamento) sono tenute, quale partecipazione alle spese relative alle utenze, al pagamento al Gestore delle tariffe orarie stabilite annualmente con deliberazione di Giunta.
2. Tutte le altre Associazioni e/o privati devono versare le tariffe suddette al Gestore anticipatamente all’utilizzo. Il Gestore rilascia loro un’autorizzazione all’utilizzo dell’ impianto o una ricevuta di pagamento che dovrà essere presentata al custode all’atto dell’ingresso nell’impianto.
3. Le tariffe per l'utilizzo dell’impianto sportivo sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale e saranno riscosse e trattenute direttamente dal Gestore.
4. Il Gestore sarà tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all’interno della Palestra, le tariffe d'uso determinate dal Comune e quelle di propria competenza.
5.Per l’utilizzo degli spazi per manifestazioni o eventi occasionali, il Gestore potrà determinare liberamente tariffe e prezzi di accesso, astenendosi però da qualsiasi genere di discriminazione e dandone formale comunicazione al Comune.
In caso di presenza di pubblico, dovrà essere valutata la necessità di convocare la competente Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e ogni spesa conseguente ad adeguare la Palestra sarà a carico del Concessionario.
Articolo 20 Pagamento utenze
0.Xx gestore si obbliga a stipulare in proprio, i contratti con gli Enti erogatori dell'acqua, del gas e servizio telefonico (nonché con gli altri Enti preposti per l'erogazione di altri servizi), manlevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere diretto ed indiretto, nei confronti degli Enti suddetti.
0.Xx gestore provvederà, a sua cura e spese, alla volturazione ed al pagamento delle utenze di, acqua e depurazione, metano per riscaldamento, con intestazione dei relativi contratti entro due mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione.
0.Xx fornitura dell’energia elettrica rimarrà intestata al Comune e la relativa spesa dovrà essere rimborsata dal gestore all’ Amministrazione comunale.
0.Xx gestore è obbligato a gestire gli impianti tecnologici con la cura del buon padre di famiglia ed a richiedere agli Enti di controllo preposti (A.S.U.R., ARPAM, ecc.), i periodici collaudi esonerando il Comune da ogni responsabilità in caso di guasti, incidenti, infortuni al personale addetto ed a terzi che potessero verificarsi in ragione della eventuale installazione di impianti dopo la consegna o dell'uso degli impianti stessi, anche in riferimento alle ottemperanze del D.Lgs. 81/2008.
5. Per qualsiasi guasto, infortunio o incidente al personale addetto e/o a terzi, che derivi da difetti di costruzione e/o installazione e/o funzionamento delle strutture ed impianti tecnologici indicati nel verbale di consegna, se ne farà carico il Comune, che provvederà alle necessarie riparazioni manlevando il gestore.
Articolo 21
Rendiconto dell’attività svolta
1.Entro il mese di ottobre di ogni anno, il Gestore presenta al Comune il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario precedente coincidente con l’anno sportivo appena conclusosi dovrà essere presentato il bilancio di gestione dell’ impianto e quello della società.
0.Xx rendiconto annuo di gestione dovrà contenere il valore di tutti gli introiti in aggiunta al contributo comunale erogato.
0.Xx rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell’andamento gestionale e dei risultati ottenuti nelle varie attività; dovrà inoltre presentare all’Amministrazione comunale il bilancio di gestione degli impianti e quello della società se
questa eventualmente coincidesse con il gestore.
4.Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del Gestore. Il Comune può chiedere spiegazioni, documentazioni, chiarimenti ed altresì eseguire ispezioni e controlli.
0.Xx Gestore dovrà presentare inoltre una Relazione annua sullo stato della struttura e sugli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria effettuati e di manutenzione straordinaria che essa necessita
Articolo 22 Controllo e Vigilanza
0.Xx Comune ha ampia facoltà di provvedere alla vigilanza sull’uso dell’impianto e delle attrezzature da parte del gestore al fine di garantire costantemente che lo stesso non ponga in essere attività pregiudizievoli per l’interesse pubblico o che, comunque, allontani la gestione delle attività concesse dai principi di buona amministrazione ad esse sottesi.
2.A tal fine il Comune, tramite i propri referenti procede a visite di controllo almeno semestrali. 0.Xx gestore è tenuto a fornire al Comune, in sede di controllo, la più ampia collaborazione e a fornire tutti i chiarimenti necessari, ad esibire la documentazione richiesta, consentendo l’accesso alle strutture.
0.Xx Comune si riserva, inoltre, la facoltà di controllo degli adempimenti previsti nella presente convenzione e si riserva di esercitare in qualsiasi momento a mezzo di propri funzionari, di chiedere al gestore di documentare a che titolo si avvale del personale con cui svolge il servizio oggetto della presente Convenzione.
Articolo 23 Riconsegna del complesso sportivo
1. L’atto di riconsegna dell’impianto da parte del Gestore , deve avvenire entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione.
2. L’atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di fatto dei beni concessi.
3. Salvo il normale deperimento dovuto all’uso corretto di cui alla presente convenzione ed al regolamento per l’utilizzo dei complessi sportivi, ogni danno accertato comporta per il Gestore l’obbligo del risarcimento dello stesso.
4. Nel caso di cessazione anticipata della concessione il Comune, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà calcolato il valore del contributo proporzionalmente al periodo della gestione annua.
Articolo 24 Sanzioni e Penalità
1. Nel caso in cui si verifichi un espletamento del servizio non corretto secondo gli impegni disciplinati dalla presente convenzione, per colpa attribuibile al gestore, o gravi e reiterate infrazioni da parte di questi alle vigenti norme di legge, il Comune notificherà al gestore una diffida, stabilendo un congruo termine entro il quale rimuovere le irregolarità e rimediare alle infrazioni.
0.Xx elencano le seguenti inadempienze a titolo meramente indicativo e non esaustivo:
- mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti
- mancata attuazione o carenza della pulizia dei locali
- irregolarità nella affissione delle tariffe
- mancato rispetto della programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria
- mancato rilascio di documentazione attestante il pagamento delle tariffe
3.Nel caso in cui si verifichi un espletamento del servizio non corretto secondo gli impegni disciplinati dalla convenzione, per colpa attribuibile al gestore, o gravi e reiterate infrazioni, da parte di questi alle vigenti norme di legge, il Comune notificherà al gestore una diffida, stabilendo un congruo termine entro il quale rimuovere le irregolarità e rimediare alle infrazioni.
4.Ove il gestore non provveda nel termine stabilito il Comune potrà applicare una penale di € 100,00 al giorno o per ogni intervento che si fosse reso necessario in ragione delle irregolarità e delle violazioni accertate.
5.Nel caso in cui si verifichi un’interruzione completa del servizio, imputabile alla responsabilità del Gestore, il Comune potrà applicare una penale di € 200,00 per ogni giorno di interruzione.
6.L’eventuale ritardo nell’assolvimento degli obblighi di trasmissione dei rapporti sui servizi previsti dal disciplinare comporta una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di € 500,00 in caso di mancata trasmissione.
7.Valutate le eventuali giustificazioni l’Amministrazione procederà, se del caso, all’applicazione delle sanzioni previste trattenendone l’importo dalla rata da corrispondere.
8.L’applicazione della penale non impedisce la richiesta di risarcimento dell’ulteriore danno e l’applicazione delle norme sulla risoluzione contrattuale in caso di reiterazione delle medesime violazioni ovvero qualora la gestione divenisse insoddisfacente.
Articolo 25
Codice di Comportamento
0.Xx personale impiegato dal gestore dovrà essere moralmente e fisicamente idoneo allo svolgimento dei servizi richiesti e mantenere un comportamento educato e civile, rapportandosi correttamente con quanti, per motivi di lavoro, si troverà ad entrare in contatto.
0.Xx gestore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR 62/2013, come integrato dalle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Xxx Xxxxxxxx, approvato con atto della G.C. n.109/2013 e pubblicato sul sito del Comune nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la Sezione - Disposizioni generali - Atti generali.
0.Xx particolare, si dovrà rispettare quanto prescritto dal Decreto Legislativo 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE contro la pedofilia, mirato ad inasprire la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
4.Secondo l’art. 2 del decreto, in vigore dal 6 aprile 2014, di integrazione al Testo Unico in materia di casellario giudiziale, dpr 313/2002, si prevede che, prima di stipulare un contratto di lavoro che comporti contatti diretti e regolari con minori, il datore di lavoro debba richiedere il certificato del casellario giudiziale della persona da assumere, al fine di verificare l’inesistenza di condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-
undecies del codice penale o l’inesistenza dell’interdizione all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
0.Xx Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere l’allontanamento dal servizio del personale non ritenuto idoneo o per condotta reprensibile.
6.Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del gestore, che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune e di ogni indennizzo.
0.Xx Comune ha ampia facoltà di provvedere alla vigilanza sull’uso dell’impianto e delle attrezzature da parte del Concessionario al fine di garantire costantemente che il Concessionario non ponga in essere attività pregiudizievoli per l’interesse pubblico o che, comunque, allontani la gestione delle attività concesse dai principi di buona amministrazione ad esse sottesi.
Articolo 26
Spese contrattuali, imposte e tasse
1.Tutte le spese contrattuali comprese le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla presente concessione saranno a carico del Gestore.
2.Tutte le spese relative a tasse, imposte, diritti di segreteria di cui alla L. n. 602/1962, ed altre previste per legge, sono a carico del Gestore senza diritto di rivalsa. Le parti ai fini fiscali dichiarano che la prestazione oggetto del presente appalto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto, per cui le stesse ne richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Articolo 27 Controversie
1. In caso di controversia tra le parti e’ escluso l’arbitrato.
2. Per ogni controversia è competente il Foro di Pesaro.
Articolo 28 Elezione di domicilio
1.Per tutti i rapporti di cui alla presente convenzione, il concessionario dichiara di eleggere domicilio presso l’indirizzo indicato in epigrafe.
Articolo 29 Disposizioni finali
1. Il complesso di obblighi e oneri a carico del Gestore esplicitato nella presente Convenzione non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali. Pertanto, ove si renda necessario per il gestore far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l’espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a carico dello stesso.
2. Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi a quanto previsto nel capitolato d’oneri che integralmente si allega e alle norme del Codice Civile in materia contrattuale ed alle altre norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia oggetto della presente convenzione.
0.Xx Concessionario, deposita copia del proprio Statuto dal quale risultano i nominativi dei soci solidamente responsabili delle obbligazioni sociali, compatibilmente con la propria natura giuridica.
0.Xx Gestore si obbliga, inoltre, al rispetto degli impegni assunti in sede di presentazione
dell’offerta la quale è integralmente recepita e approvata costituendone parte integrante della presente convenzione.
Il Concedente x.xx digitalmente
Il Concessionario x.xx digitalmente
Si approvano gli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28- 29.
Il Concedente x.xx digitalmente
Il Concessionario x.xx digitalmente