ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 36 del 06/02/2023
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Accordo di collaborazione scientifica per l`esecuzione della Ricerca Corrente anno 2022`` tra l`IZSME e l`IZSVe per l`esecuzione del progetto di ricerca: IZSME 08/22 RC
``Studio degli alcaloidi pirrolizidinici e dei metaboliti secondari nei prodotti dell`alveare: verso la definizione di mappe apistiche in ottica di sicurezza alimentare`` - CUP C75E22000450001.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Accordo di collaborazione scientifica per l`esecuzione della Ricerca Corrente anno 2022`` tra l`IZSME e l`IZSVe per l`esecuzione del progetto di ricerca: IZSME 08/22 RC
``Studio degli alcaloidi pirrolizidinici e dei metaboliti secondari nei prodotti dell`alveare: verso la definizione di mappe apistiche in ottica di sicurezza alimentare`` - CUP C75E22000450001.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è un ente sanitario di diritto pubblico che svolge attività di prevenzione e ricerca negli ambiti della salute animale e della sicurezza alimentare;
- l’art. 12 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. stabilisce che una quota pari all’1% del Fondo Sanitario Nazionale venga utilizzata per finanziare l’attività di ricerca corrente e finalizzata svolta dagli Istituti e Centri di Ricerca, tra i quali rientrano anche gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, relativamente alle problematiche di igiene e sanità pubblica veterinaria;
- distinti progetti di ricerca corrente – in base alle problematiche sanitarie emergenti nell’ambito del territorio di riferimento – vengono presentati annualmente da parte di ciascun Istituto Zooprofilattico Sperimentale, in qualità di Unità Capofila, per l’approvazione da parte del Ministero della Salute, e possono prevedere la partecipazione di altri XX.XX.XX. in qualità di Unità Operative per le specifiche competenze possedute;
- tra i progetti di ricerca corrente per l’anno 2022 approvati dal Ministero della Salute rientra quello presentato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
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(IZSME), programmato per una durata di ventiquattro mesi e decorrente dal 30.12.2022, denominato: IZSME 08/22 RC “Studio degli alcaloidi pirrolizidinici e dei metaboliti secondari nei prodotti dell’alveare: verso la definizione di mappe apistiche in ottica di sicurezza alimentare” – CUP C75E22000450001”;
- al citato progetto di ricerca partecipa anche l’IZSVe, sede del “Centro di Referenza Nazionale per l’Apicoltura”, in qualità di Unità Operativa n. 5 IMS, collaborando allo svolgimento delle attività di ricerca descritte nella modulistica di presentazione del progetto, conservata agli atti di questa Struttura, e poste sotto la responsabilità scientifica del xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, direttore della “SCS3 – Diagnostica Specialistica, istopatologia e parassitologia” nonché del “Centro di Referenza Nazionale per l’Apicoltura”.
Con mail del 27.12.2022, acquisita al ns. prot. n. 148 del 9.01.2023, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno ha trasmesso lo schema di accordo di collaborazione scientifica per la realizzazione del progetto in parola, unitamente al relativo allegato “Accordo interno tra contitolari per il trattamento dei dati personali”, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
Con ticket intranet n. 192686/2023, l’“U.O. Ricerca e Cooperazione internazionale” ha richiesto a questa Struttura di procedere con gli adempimenti necessari per la sottoscrizione del suddetto accordo.
Per la realizzazione delle attività di ricerca nell’ambito del suddetto progetto, di competenza dell’IZSVe, in qualità di “Centro di Referenza Nazionale per l’Apicoltura” e U.O.
n. 5 IMS, l’IZSME, in qualità di Istituto Capofila, non erogherà alcun finanziamento o contributo, secondo quanto stabilito nel Piano di spesa del progetto.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di approvare lo schema di “Accordo di collaborazione per l’esecuzione della Ricerca Corrente 2022” relativo al progetto IZSME 08/22 RC “Studio degli alcaloidi pirrolizidinici e dei metaboliti secondari nei prodotti dell’alveare: verso la definizione di mappe apistiche in ottica di sicurezza alimentare” – CUP C75E22000450001, tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, documento che, unitamente al relativo allegato “Accordo interno tra contitolari per il trattamento dei dati personali”, si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’accordo in parola, ai sensi degli artt.
15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5 del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di assegnare al xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Direttore della “SCS3 – Diagnostica specialistica, istopatologia e parassitologia” e del “Centro di Referenza Nazionale per
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l’Apicoltura”, la responsabilità scientifica per la realizzazione delle attività di competenza dell’IZSVe, in qualità di U.O. 5 IMS, nell’ambito del progetto di cui al punto 1;
4. di prendere atto che la realizzazione delle attività di ricerca di competenza dell’IZSVe, in qualità di “Centro di Referenza Nazionale per l’Apicoltura” e U.O. n. 5 IMS, l’IZSME, in qualità di Istituto Capofila, non erogherà alcun finanziamento o contributo, secondo quanto stabilito nel Piano di spesa del progetto.
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
1. di approvare lo schema di “Accordo di collaborazione per l’esecuzione della Ricerca Corrente 2022” relativo al progetto IZSME 08/22 RC “Studio degli alcaloidi pirrolizidinici e dei metaboliti secondari nei prodotti dell’alveare: verso la definizione di mappe apistiche in ottica di sicurezza alimentare” – CUP C75E22000450001, tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, documento che, unitamente al relativo allegato “Accordo interno tra contitolari per il trattamento dei dati personali”, si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
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2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’accordo in parola, ai sensi degli artt.
15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5 del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di assegnare al xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Direttore della “SCS3 – Diagnostica specialistica, istopatologia e parassitologia” e del “Centro di Referenza Nazionale per l’Apicoltura”, la responsabilità scientifica per la realizzazione delle attività di competenza dell’IZSVe, in qualità di U.O. 5 IMS, nell’ambito del progetto di cui al punto 1;
4. di prendere atto che la realizzazione delle attività di ricerca di competenza dell’IZSVe, in qualità di “Centro di Referenza Nazionale per l’Apicoltura” e U.O. n. 5 IMS, l’IZSME, in qualità di Istituto Capofila, non erogherà alcun finanziamento o contributo, secondo quanto stabilito nel Piano di spesa del progetto.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa ⌧
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 36 del 06/02/2023
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Accordo di collaborazione scientifica per l`esecuzione della Ricerca Corrente anno 2022`` tra l`IZSME e l`IZSVe per l`esecuzione del progetto di ricerca: IZSME 08/22 RC ``Studio degli alcaloidi pirrolizidinici e dei metaboliti secondari nei prodotti dell`alveare: verso la definizione di mappe apistiche in ottica di sicurezza alimentare`` - CUP C75E22000450001.
Pubblicata dal 06/02/2023 al 21/02/2023 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxxxxx Xxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxxxxx Xxxxx - Gestione Atti
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER L’ESECUZIONE DELLA RICERCA CORRENTE ANNO 2022
“Studio degli alcaloidi pirrolizidinici e dei metaboliti secondari nei prodotti dell’alveare: verso la definizione di mappe apistiche in ottica di sicurezza alimentare” - Numero identificativo del progetto: IZS ME 08/22 RC - Codice CUP: C75E22000450001
(di seguito anche “Accordo”) per la realizzazione delle attività di ricerca nell’ambito del progetto:
tra
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di seguito denominato“Istituto Capofila”, con sede legale in Xxx Xxxxxx x. 0, XXX 00000, Xxxxxxx (XX), Partita IVA 01239801218 e
C.F. 00292370632, in persona del Direttore Generale, Dr. Xxxxxxx XXXXXX, nominato in forza di
D.P.G.R. Campania n. 78 del 11.6.2020,
e
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Centro di Referenza Nazionale per l’Apicoltura, di seguito denominato “Ente Partner”, che costituisce l’Unità Operativa n. 5 IMS, con sede legale in Viale dell’Università, n. 10, CAP 35020 in Legnaro (PD), C.F. e Partita IVA 00206200289, in persona del Direttore Generale, Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxx, nominato in forza del Decreto del Presidente dalla Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22.09.2020,
nel seguito anche definite singolarmente “Parte” oppure congiuntamente “Parti”
PREMESSO CHE
- gli artt. 12 e 12 bis del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dal D.Lgs. n. 229/1999, stabiliscono che una quota del Fondo Sanitario Nazionale sia destinata al finanziamento di attività di ricerca sanitaria al fine di rispondere al fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio Sanitario Nazionale e disciplinano lo svolgimento delle relative attività individuando i soggetti destinatari Istituzionali che possono concorrere alla realizzazione dei progetti di ricerca;
- gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, ai sensi dell'art. 1, co. 4, lett. a), del D.Lgs. n. 270/1993, provvedono a svolgere ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati;
- il Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, Ufficio 2 - Epidemiosorveglianza e anagrafi degli animali, coordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, con nota prot. n. 28669 del 28.11.2022, ha approvato i progetti di ricerca corrente presentati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno per l'annualità 2022 ed i relativi quadri economico-finanziari;
- che le Parti intendono instaurare una collaborazione continuativa a fini scientifici ed attuare le attività previste dal progetto di ricerca corrente in epigrafe;
TUTTO QUANTO PREMESSO
TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Premesse
Documento sottoscritto dalle Parti ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (D.L.vo n.82/2005)
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1. Le premesse che precedono e l’accordo interno tra contitolari per il trattamento dei dati personali, allegati al presente atto, formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Il progetto di ricerca IZS ME 08/22 RC, che le Parti dichiarano di ben conoscere, sebbene qui non allegato, si abbia tutto per interamente richiamato a formarne parte integrante e sostanziale, con rinuncia a qualsiasi eccezione contraria.
Articolo 2 - Oggetto
1. La Parti, nell’ambito del presente Accordo, si impegnano a collaborare per l’esecuzione del Progetto di Ricerca Corrente del Ministero della Salute avente ad oggetto “Studio degli alcaloidi pirrolizidinici e dei metaboliti secondari nei prodotti dell’alveare: verso la definizione di mappe apistiche in ottica di sicurezza alimentare” - Numero identificativo del progetto: IZS ME 08/22 RC - Codice CUP: C75E22000450001
2. L’Ente Partner partecipa al suddetto progetto con l’Unità Operativa appositamente designata, la quale opererà con gli obiettivi e le modalità descritte nel progetto medesimo e che, eventualmente, potranno essere più dettagliatamente specificati in appositi protocolli operativi predisposti dal Responsabile Scientifico del progetto.
Articolo 3 - Responsabili scientifici
1. L’Istituto Capofila designa quale Responsabile Scientifico del progetto il Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx
che coordinerà tutte le fasi e gli adempimenti previsti dal programma di ricerca.
2. L’Unità Operativa designa quale Responsabile Scientifico della parte di ricerca ad essa affidata il Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxx che si impegna a collaborare fattivamente con il Responsabile scientifico di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di assicurare un'efficace ed efficiente gestione della ricerca e a fornire tutte le informazioni in proprio possesso necessarie o utili per il conseguimento degli obiettivi previsti.
3. Il Responsabile Scientifico del progetto coordinerà tutte le fasi e gli adempimenti dallo stesso previsti e avrà cura di tenere conto delle specifiche esigenze delle singole Unità Operative.
4. L’Istituto Capofila si riserva il diritto di verificare, durante l’esecuzione della ricerca, lo stato di avanzamento delle fasi affidate all’Ente Partner.
Articolo 4 - Durata
1. Il presente Accordo decorre dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale e resta in vigore per l’intera durata del progetto di ricerca.
2. I tempi di realizzazione dei compiti da svolgersi, a cura dell’Unità Operativa dell’Ente Partner, sono quelli previsti dal crono programma scientifico del progetto che ha una durata complessiva di 24 mesi decorrenti dal giorno di inizio delle attività fissate al 30.12.2022.
3. Il Responsabile Scientifico del progetto, su propria motivata iniziativa o su richiesta motivata di uno o più Responsabili delle Unità Operative, potrà avanzare al Ministero della Salute richiesta di proroga dei tempi di realizzazione delle attività di ricerca. L’eventuale richiesta di proroga del progetto, debitamente motivata dal Responsabile Scientifico dell’Unità Operativa richiedente, non potrà superare il limite massimo del 50% rispetto alla durata complessiva del progetto e dovrà essere inviata dall’Istituto Capofila, all’ufficio competente del Ministero della Salute entro e non oltre i 30 giorni anteriori alla scadenza naturale del progetto, per la necessaria approvazione.
Documento sottoscritto dalle Parti ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (D.L.vo n.82/2005)
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Art. 5 - Risorse
1. Il Capofila non eroga alcun finanziamento o contributo per l’esecuzione di parte della ricerca affidata all’Ente Partner.
2. Le attività ed i relativi costi per l’esecuzione di parte della ricerca sono a carico dell’Ente Partner e rientrano nell’ambito del proprio finanziamento ministeriale di cui agli gli artt. 12 e 12 bis del D.Lgs. n. 502/1992 secondo quanto stabilito nel piano di spesa del progetto di ricerca oppure sono assicurate dall’Ente Partner con proprie risorse umane, finanziarie e strumentali.
2. L’Ente Partner al termine della ricerca rendiconterà le spese sostenute ed imputate al finanziamento ministeriale direttamente al Ministero, inviando apposita nota del prospetto riepilogativo dei costi sostenuti al Capofila.
Art. 6 - Relazioni Scientifiche
1. L’Unità Operativa si impegna a far pervenire la documentazione necessaria per la stesura della relazione intermedia entro la scadenza del 12° mese di ricerca e a far pervenire la documentazione necessaria per la stesura della relazione conclusiva entro la scadenza del 24° mese di ricerca.
2. Tale documentazione dovrà dettagliare i criteri di indagine seguiti, le metodiche utilizzate, i campioni e/o soggetti esaminati, i prodotti realizzati e i risultati complessivi ottenuti, in formato cartaceo e/o su supporto informatico, secondo le specifiche indicazioni fornite dal Responsabile Scientifico della ricerca.
3. In caso di proroga concessa dal Ministero della Salute, l’Unità Operativa si impegna a far pervenire la documentazione necessaria per la stesura della relazione finale entro 40 giorni antecedenti la nuova data di scadenza.
Articolo 7 - Risoluzione
1. Nei casi documentati in cui l’Unità Operativa non provveda ad inviare le relazioni di competenza entro i termini previsti, ovvero in cui le indagini affidate all’Unità Operativa non soddisfino gli obiettivi previsti ed eventualmente specificati nei protocolli operativi di cui al precedente articolo 2, o le successive indicazioni fornite dal Responsabile Scientifico del progetto, per mancata, incompleta o irregolare attuazione del programma di ricerca, nonché qualora l’Unità Operativa non completi la propria parte di ricerca entro il periodo previsto, è facoltà dell’Istituto Capofila risolvere unilateralmente il presente Accordo nei confronti dell’Ente Partner inadempiente.
Articolo 8 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati
1. Ferma restando la disciplina applicabile ai rapporti fra l’Istituto ed il Ministero finanziatore, le relazioni ed i risultati, brevettabili o non, conseguiti nell’ambito del Progetto di ricerca, sono di proprietà dell’Istituto Capofila e dell’Ente Partner, in parti uguali.
2. L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune, le modalità di protezione e sfruttamento degli stessi, saranno oggetto di separato accordo, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
3. Nelle pubblicazioni, da subordinare, ove occorra, all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione dei risultati brevettabili, è obbligatorio citare tutti i partecipanti alla ricerca e che i risultati siano conseguenti ad una ricerca realizzata con il contributo del Ministero della Salute.
Documento sottoscritto dalle Parti ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (D.L.vo n.82/2005)
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Articolo 9 - Salute e sicurezza sul lavoro
1. Ciascuna delle Parti garantisce, per gli aspetti e le parti di propria competenza, l'adempimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
2. Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare all’interno dei propri locali la normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute dei lavoratori. Nel caso in cui i dipendenti, collaboratori o consulenti di una Parte eseguano, previo accordo scritto tra le Parti, qualsiasi attività all’interno dei locali dell’altra Parte - comprese mere visite e sopralluoghi – la stessa si impegna a far rispettare al proprio personale la predetta normativa.
Articolo 10 - Copertura assicurativa
1. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa per responsabilità civile e contro gli infortuni del proprio personale che, in applicazione del presente Accordo, verrà eventualmente chiamato a frequentare la sede dell'altra Parte per l'esecuzione delle attività previste, comprese le mere visite e i sopralluoghi.
2. Il personale di ciascuna Parte che si rechi presso l’altra Parte per svolgere e/o assistere alle attività di ricerca di cui al presente Accordo è tenuto ad osservare altresì i regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e locali dell’altra Parte.
Articolo 11 - Trattamento dei dati personali
1. Nell’esecuzione della presente convenzione, le Parti, in qualità di titolari autonomi, si impegnano al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), nel D.Lgs. 196/2003 modificato dal D. Lgs. 101/2018 e in ogni altra disposizione e/o normativa, nazionale e/o comunitaria, applicabile in materia di protezione dei dati personali. In conformità a quanto prescritto dall’art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, l’Istituto capofila e l’Ente partner sono contitolari dei trattamenti individuati nell’allegato distinto accordo interno (All. n. 1). Eventuali soggetti terzi che potrebbero trattare, per conto dei contitolari, i dati personali per le finalità legate al progetto in argomento, sono nominati Responsabili del trattamento e detto rapporto sarà regolamentato in base all’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
2. Tutte le informazioni scambiate - e in particolare tutte quelle relative al programma di ricerca - tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante l’esecuzione del presente Accordo s’intendono confidenziali. Le Parti si impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo e garantiscono l’adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali.
3. Ciascuna Parte si impegna, altresì, a comunicare all’altra eventuali ulteriori trattamenti di dati personali diversi dalla finalità descritta nella presente Convenzione e a porre in essere i provvedimenti attuativi del caso, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al Capo III “Diritti dell’interessato” e al Capo IV “Titolare del trattamento e responsabile del trattamento” del GDPR.1.
4. Ai sensi dell'art. 5 del GDPR UE 2016/679, le Parti sono tenute a rispettare i principi applicabili al trattamento dei dati personali:
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di
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archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
Articolo 12 - Foro competente
0.Xx presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente Accordo, non risolvibile in via bonaria, il foro competente è quello di Napoli.
Articolo 13 - Rinvio
1.Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, si fa rinvio alle norme generali di legge.
Articolo 14 - Imposta di bollo
1. Il presente Accordo è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 – Allegato A – Tariffa - parte I - articolo 2. Il pagamento dell’imposta complessiva è assolto dall’Istituto Capofila, ai sensi e secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014.
L’Unità Operativa si impegna a corrispondere all’Istituto Capofila – entro il termine di 90 giorni dalla data di validità del presente Accordo – un importo pari alla metà dell’imposta complessiva dovuta.
Articolo 15 - Registrazione
1. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 – Tariffa - parte II - articolo 4. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.
Il presente Accordo - che consta, compreso l’accordo interno tra contitolari per il trattamento dei dati personali, di … (….) intere scritte - redatto in unico esemplare, viene letto dalle Parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono ai sensi dell’ art.15 comma 2-bis della L. 241/1990 con le modalità della firma digitale di cui all’art.1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
Per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
Per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
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Il Direttore Generale Il Direttore Generale
Dr. Xxxxxxx XXXXXX Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le Parti dichiarano di aver letto con attenzione e di approvare specificamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Articolo 5 (Risorse), Articolo 6 (Relazioni Scientifiche), Articolo 7 (Risoluzione), Articolo 8 (Utilizzazione e pubblicazione dei risultati), Articolo 10 (Copertura assicurativa), Articolo 12 (Foro competente).
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Il Direttore Generale Il Direttore Generale
Dr. Xxxxxxx XXXXXX Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxx
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Ricerca Corrente anno 2022 – Codice identificativo IZS ME 08/22 RC
ACCORDO INTERNO TRA CONTITOLARI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE - “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito Regolamento)
TRA
1. l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di seguito denominato “Istituto Capofila”, con sede legale in Xxx Xxxxxx x. 0, XXX 00000, Xxxxxxx (XX), Partita IVA 01239801218 e
C.F. 00292370632, in persona del Direttore Generale, Dr. Xxxxxxx XXXXXX, nominato in forza di
D.P.G.R. Campania n. 78 del 11.6.2020 - Titolare1
e
2. l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Centro di Referenza Nazionale per l’Apicoltura, (di seguito Ente partner), con sede legale in Viale dell’Università, n. 10, CAP 35020 in Legnaro (PD), C.F. e Partita IVA 00206200289, in persona del Direttore Generale, Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxx, nominato in forza del Decreto del Presidente dalla Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22.09.2020,
nel seguito anche definite singolarmente “Parte” oppure congiuntamente “Parti”,
PREMESSO CHE
La definizione dei ruoli delle responsabilità tra contitolari è materia ampiamente trattata dal Parere
n. 1/2010 del “Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati” sui concetti di Data controller (titolare) e Data processor (responsabile) relativamente alle decisioni in merito alle finalità e mezzi del trattamento dei dati personali come modificato e integrato dalle Linee guida 07/2020 adottate dall’European Data Protection Board il 2 settembre 2020.
Il Regolamento (UE) 2016/679 prevede, all’art. 26, che “allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento”.
I contitolari del trattamento determinano, in modo trasparente, mediante il presente accordo interno:
- le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato;
- le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.
Per effetto della determinazione congiunta delle finalità e dei mezzi del trattamento, i sottoscritti titolari assumono il ruolo di contitolari del trattamento e sono tenuti a stipulare un accordo interno.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Contitolarità del trattamento
1. I titolari in epigrafe indicati determinano congiuntamente le finalità e i mezzi dei trattamenti di seguito indicati:
- comunicazione mediante trasmissione dei dati personali dei soggetti istituzionali in ordine alla ricerca scientifica, alla divulgazione dei risultati ottenuti, alle conseguenti attività amministrative e/o contabili e per l'esecuzione degli obblighi contrattuali
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Per i trattamenti che esulano da quanto sopra descritto, le Parti, in qualità di titolari autonomi, si impegnano al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), nel D. Lgs. 196/2003 modificato dal D. Lgs. 101/2018 e in ogni altra disposizione e/o normativa, nazionale e/o comunitaria, applicabile in materia di protezione dei dati personali
2. I titolari si danno reciprocamente atto che il presente accordo riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e rapporti con gli interessati.
Articolo 2 - Responsabilità derivante dalla contitolarità del trattamento
1. Tenuto conto dei rispettivi ruoli e rapporti con gli interessati, i titolari in epigrafe indicati, in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento, sono direttamente responsabili della rispondenza del trattamento alle finalità determinate e della conformità dei mezzi del trattamento al Regolamento.
2. Nei confronti degli interessati, i titolari rispondono in solido per i danni derivanti dai trattamenti di cui all’art. 1, c. 1, del presente accordo, fermo restando, nei rapporti interni, la responsabilità di ciascun titolare per le operazioni allo stesso direttamente imputabili in base al presente accordo.
3. Per i trattamenti diversi da quelli elencati all’art. 1, c. 1, del presente accordo, ciascun titolare risponde singolarmente in relazione alle competenze proprie nell’ambito del progetto.
Articolo 3 - Informativa agli interessati
1. Le comunicazioni delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento vanno fatte a cura del titolare a cui l’interessato si rivolge, fermo restando l’onere di informare tempestivamente gli altri titolari in ordine ad eventuali circostanze che possano ritardare o impedire il rilascio delle informazioni.
2. Xxxxx restando che l’interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento, i punti di contatto, per gli interessati, vengono individuati nei punti di contatto di ciascun titolare.
Articolo 4 - Trasparenza nei confronti degli interessati
Il presente accordo, conformemente alla prescrizione dell’art. 26 del Regolamento e per quanto concerne il contenuto essenziale, è messo a disposizione degli interessati consultando i rispettivi siti web dei titolari.
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il Direttore Generale, dr. Xxxxxxx XXXXXX
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