CONTRAENTE
POLIZZA INFORTUNI (Lotto 2)
CONTRAENTE
CODICE FISCALE N. 95039180120 PARTITA X.X.X. X. 02481820120
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA
Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX
E
SOCIETÀ ASSICURATRICE
CODICE FISCALE N. …… PARTITA X.X.X. X. ……….
………..
DECORRENZA DEL CONTRATTO: ore 24 del 30.09.2012
SCADENZA PRIMA RATA: ore 24 del 30.09.2013
SCADENZA DEL CONTRATTO: ore 24 del 30.09.2017
PREMIO ALLA FIRMA (dalle ore 24 del 30.09.12 alle ore 24 del 30.09.13)
Premio Imponibile Imposte Premio Totale
Euro ............................... Euro ............................... Euro ...............................
PREMIO RATE SUCCESSIVE (al 30.09 di ogni anno)
Premio Imponibile Imposte Premio Totale
Euro ............................... Euro ............................... Euro ...............................
Indice
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2
Art. 1 - Soggetti assicurati 2
Art. 6 - Estensioni particolari della copertura assicurativa 4
Art. 7 - Limiti territoriali 5
Art. 12 - Invalidità permanente 5
Art. 13 - Franchigia assoluta per invalidità permanente 6
Art. 14 - Invalidità permanente da malattia (solo categoria 1) 6
Art. 15 - Indennità privilegiata per invalidità permanente grave (solo Categoria 1) 6
Art. 16 - Indennità speciale per menomazioni estetiche 6
Art. 17 - Indennità per la costituzione di una rendita vitalizia per l’assistenza personale continuativa (solo Categoria 1)6 Art. 18 - Rimborso spese sanitarie e di trasferimento in centro ospedaliero attrezzato 6
Art. 19 - Inabilità temporanea (solo Categoria 1) 7
Art. 20 - R.C. del contraente (solo Categoria 1) 7
Art. 21 - Assicurazione in base al numero degli assicurati - Precisazioni 7
Art. 22 - Dichiarazione del contraente - Forma delle comunicazioni 8
Art. 23 - Pagamento del premio - Decorrenza dell’assicurazione, periodo dell’assicurazione e proroga 8
Art. 24 - Regolazione premio 8
Art. 25 - Denuncia dell’infortunio 9
Art. 26 - Particolari criteri di indennizzabilità 9
Art. 30 - Competenza territoriale 9
Art. 31 - Recesso dal contratto in caso di sinistro 9
Art. 32 - Rinuncia al diritto di surroga 10
Art. 34 - Rinvio alla legge 10
Art. 35 - Assicurazione ripartita per quote 10
Art. 37 - Validità delle norme dattiloscritte 10
Art. 38 - Tutela della privacy 10
DEFINIZIONI
SOCIETÀ La/e impresa/e assicuratrice/i;
CONTRAENTE l’Università degli Studi dell’Insubria;
ASSICURATO la persona a cui favore è prestata l'assicurazione. Si considera:
INFORTUNIO ogni evento dovuto a causa fortuita ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente od una inabilità temporanea;
MALATTIA ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio;
INVALIDITÀ PERMANENTE la perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione;
INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
la perdita - a seguito di malattia - definitiva ed irrimediabile ovvero una riduzione permanente della capacità generica dell'Assicurato ad qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente della sua professione;
INABILITÀ TEMPORANEA la perdita temporanea, in misura parziale o totale, della capacità dell'Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni professionali;
RICOVERO degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento.
Art. 1 - Soggetti assicurati
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Con il presente contratto si assicurano contro gli infortuni i seguenti soggetti:
Categoria 1 - studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e specialistica, iscritti alle scuole di specializzazione (ad esclusione dei Medici in formazione specialistica di cui all’art. 41, 3° del D.Lgs. 368/99 che svolgono l’attività formativa nelle strutture delle aziende sanitarie), dottorato di ricerca, master, titolari di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell’art.22 della L.240/2010, tirocinanti frequentanti il tirocinio obbligatorio post laurea, studenti con attività a tempo parziale ex art. 13 legge 390/91, studenti collaboratori di tutorato ex art. 13 legge 341/90, studenti stranieri iscritti ai programmi internazionali (es. Xxxxxxxx Xxxxxxx) ed altri corsi istituiti dall’Ateneo ai sensi del Regolamento didattico (es. corsi di perfezionamento), nonché tutti i soggetti autorizzati a partecipare alle attività didattiche e di formazione, quali a titolo esemplificativo e non limitativo studenti delle scuole medie superiori partecipanti a stage.
Categoria 2 - Borsisti per attività di ricerca e per attività di perfezionamento all’estero; visitatori esterni, tirocinanti diplomati/laureati di cui al D.M. 142/98, persone della cui opera l’Università si avvalga nell’esercizio delle attività istituzionali della stessa (a titolo esemplificativo e non limitativo: prestatori occasionali, prestatori coordinati e continuativi a progetto, professionisti, con esclusione di attività che comportino lavori esclusivamente manuali), volontari del Servizio Civile.
Categoria 3 - Dipendenti in missione/adempimento di servizio di cui al DPR 319/1990.
Categoria 4 - Conducenti dei veicoli di proprietà e/o in uso del contraente.
Premio lordo - n° soggetti preventivati da assicurare
Il premio lordo per ogni persona si intende fissato come sotto indicato per ogni singola Categoria assicurata, calcolato sui preventivi indicati; si prende atto tra le parti che il premio verrà corrisposto sulla base dell’effettiva copertura prestata, calcolata con premio minimo acquisito, per singolo assicurato, corrispondente:
Per le Categorie 1, 3 e 4: premio annuale.
Per la Categoria 2: premio trimestrale, semestrale od annuale.
Inoltre si prende atto tra le parti che la richiesta di copertura ed il successivo pagamento dei premi può avvenire sia direttamente dalla Contraente che da parte degli Assicurati comunque sempre per il tramite del Broker.
Categoria 1) Preventivo numero soggetti assicurati: n° 9.000
Premio lordo annuo per ogni persona: Euro ..........................
Categoria 2a) Preventivo numero soggetti assicurati annuali: n° 20 Premio lordo annuo per ogni persona: Euro ..........................
Categoria 2b) Preventivo numero soggetti assicurati semestrali: n° 15 Premio lordo semestrale per ogni persona: Euro ..........................
Categoria 2c) Preventivo numero soggetti assicurati trimestrali: n° 20 Premio lordo trimestrale per ogni persona: Euro ..........................
Categoria 3) Preventivo giornate missione: n° 1500
Premio lordo per ogni giornata di missione/adempimento di
servizio effettuata con mezzo proprio: Euro ..........................
Categoria 4) Numero veicoli di proprietà dell’Ente: n° 14
Premio lordo annuo per ogni veicolo: Euro ..........................
Gli Appartenenti alle Categorie 1 e 2 devono essere considerati assicurati durante la loro permanenza nei locali e negli edifici dell’Università degli Studi dell’Insubria (aule, gabinetti, laboratori, cliniche, uffici e simili) o in qualsiasi altro luogo, anche estraneo all’Università (es. stabilimenti, ospedali, aziende, altri Atenei, laboratori industriali o di ricerca), sia in Italia che all’Estero, in cui gli soggetti medesimi si trovino per svolgere le rispettive attività (studio, ricerca, tirocinio,
sperimentale). La garanzia deve valere anche durante l’effettuazione di attività didattica e/o di ricerca “in campo” (es. misurazioni, rilevamento di dati, sopralluoghi, viaggi di istruzione) prevista dai regolamenti didattici dei corsi o dal progetto di ricerca/tirocinio/stage o dal contratto/lettera di incarico purché debitamente autorizzata dal responsabile dell’attività medesima. Per gli studenti delle scuole superiori partecipanti a stage, la garanzia deve valere sia per l’attività didattica, sia per tutte le attività illustrate nel programma dello stage, comprese le attività ricreative, sia durante la permanenza presso gli alloggi.
Si intendono compresi in garanzia tutti gli spostamenti effettuati a piedi e/o con mezzi di trasporto pubblici e/o privati, purché debitamente autorizzati per lo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca, formative e connesse.
Sono altresì coperti da garanzia assicurativa gli infortuni occorsi a tutti i soggetti assicurati durante gli spostamenti effettuati dalla propria abitazione alla sede di svolgimento delle rispettive attività e viceversa, effettuati sia a piedi che con l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e/o privati.
Inoltre la garanzia viene estesa, limitatamente ai casi morte, invalidità permanente e rimborso spese di cura, agli studenti non iscritti durante l'effettuazione dei test per l'ammissione/concorso all'Università per gli infortuni avvenuti nell’ambito delle attività svolte.
Gli Assicurati della Categoria 2 saranno tenuti in copertura dalle ore 24,00 del giorno in cui effettueranno il pagamento del premio, che potrà anche essere corrisposto per il tramite della Contraente mediante apposita trattenuta.
La Società dà e prende atto che la copertura assicurativa potrà terminare anche dopo la scadenza del presente contratto. Tutte le Categorie assicurate hanno la possibilità di sospendere temporaneamente le attività, a titolo esemplificativo ma non limitativo, per maternità o servizio militare, con l’obbligo di recuperare successivamente i periodi di sospensione.
Pertanto la Società dà e prende atto che la garanzia non sarà operante durante tali periodi di sospensione e che la garanzia diventerà nuovamente operante quando verrà ripresa l’attività, senza dover corrispondere alcun premio aggiuntivo, in quanto il premio corrisposto dovrà intendersi valido per il periodo previsto, anche non continuativo, e pertanto la copertura sarà garantita dalla Società fino all’ultimazione delle attività e potrà terminare anche dopo la scadenza del presente contratto in base alle iscrizioni e/o adesioni pervenute.
Al fine della sospensione e della successiva ripresa delle attività e quindi della relativa copertura assicurativa, faranno fede gli atti depositati presso l’Amministrazione universitaria; pertanto l’Università non effettuerà alcuna comunicazione alla Società. In caso di necessità tali atti saranno trasmessi dall’Amministrazione universitaria alla Società su espressa richiesta della stessa.
Resta inteso inoltre che in caso di adesione effettuata nel corso dell’annualità assicurativa, la stessa si intende valida per un periodo trimestrale, semestrale e/o annuale a decorrere dalla data di pagamento del premio e potrà terminare anche dopo la scadenza in base alle adesioni pervenute.
Gli Assicurati della categoria 2 che durante il periodo di copertura dovessero modificare la propria qualifica all’interno della medesima categoria, non saranno tenuti ad effettuare un nuovo versamento e la garanzia resterà valida ed operante fino alla scadenza del periodo per il quale è stato versato il premio.
Art. 2 - Eventi assicurati
Si precisa che sono considerati infortuni anche:
- l’asfissia causata da fuga di gas o di vapore;
- il soffocamento da ingestione di solidi;
- gli avvelenamenti o intossicazioni acute da ingestione di cibo o altre sostanze;
- intossicazioni anche aventi origine traumatica;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, escluse per queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari, le punture vegetali, nonché le infezioni (quelle tetaniche) conseguenti ad eventi risarcibili a termini di polizza;
- le ustioni di animali e/o vegetali in genere, il contatto con corrosivi;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione e scariche elettriche in genere;
- colpi di sole e di calore;
- le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
- le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche di altre cure rese necessarie da infortunio;
- i danni estetici conseguenti ad infortunio.
L'assicurazione vale anche per:
- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza o conseguenti a vertigini;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, purché non alla guida di autoveicoli;
- gli infortuni che, durante il viaggio aereo, derivassero da attentati, pirateria, sabotaggio, terrorismo, forzato dirottamento purché non conseguenti a guerra (anche se non dichiarata), ad insurrezione o tumulti popolari;
- gli infortuni conseguenti a colpi di sonno.
Art. 3 - Xxxxx e sforzi
Sono considerati infortuni le lesioni muscolari da sforzi nonché le ernie da causa violenta con l’intesa che:
- se l’ernia risulti operabile, viene liquidata una indennità giornaliera per il periodo di ricovero in istituto di cura;
- se l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile, vengono corrisposte l’indennità giornaliera per il periodo di ricovero in istituto di cura ed una indennità, a titolo di invalidità permanente, non superiore al 20% della relativa somma assicurata.
Art. 4 - Trasporti
L’assicurazione vale per gli infortuni derivanti dall’uso e guida di qualsiasi veicolo o natante a motore a condizione che l’assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni di legge, esclusi i mezzi subacquei ed aerei.
Art. 5 - Rischio volo
L’assicurazione comprende gli infortuni che l’assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonché da autorità civili e militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività turistica e di trasferimento e da società di lavoro aereo, esclusivamente durante il trasporto pubblico passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per i rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs.
Comunque, la somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dallo stesso Contraente, dall’assicurato o da terzi in suo favore non potrà superare i capitali di:
€ 1.033.000,00 per il caso di invalidità permanente totale;
€ 1.033.000,00 per il caso morte;
€ 260,00 per il caso di inabilità temporanea; per persona e di:
€ 15.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale;
€ 15.000.000,00 per il caso morte;
€ 5.200,00 per il caso di inabilità temporanea;
complessivamente per aeromobile, nel caso di assicurazione prestata con polizza cumulativa.
In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dallo stesso Contraente.
Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
Art. 6 - Estensioni particolari della copertura assicurativa
a) Movimenti Tellurici - eruzioni vulcaniche - inondazioni
La garanzia è estesa anche agli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, straripamenti, mareggiate, frane, grandine e neve, con l’intesa che l’esborso massimo della Società non potrà superare l’importo di € 15.000.000,00 qualunque sia il numero delle persone infortunate, assicurate secondo la presente polizza.
b) Stato di guerra e di insurrezione
A parziale deroga di quanto previsto dal successivo art. 8, la garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace.
Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpissero l’assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
c) Eventi Sociopolitici
L'Assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, atti violenti che abbiano movente politico, economico, sociale sindacale, purché l'assicurato non provi di aver preso parte attiva.
Art. 7 - Limiti territoriali
L’assicurazione vale per tutto il mondo. L’inabilità temporanea, al di fuori dei Paesi europei, vale unicamente per il periodo di ricovero ospedaliero e dal giorno di rientro in Italia dell’assicurato.
Art. 8 - Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti:
- da guerra ed insurrezione, salvo quanto previsto dal precedente art. 6;
- gli infortuni causati dall’assunzione volontaria di alcolici, sostanze stupefacenti o allucinogeni, dall’abuso di psicofarmaci non a scopo terapeutico;
- gli infortuni che siano la conseguenza di proprie azioni delittuose.
Art. 9 - Somme assicurate
per la Categoria 1 si intendono assicurati, per persona, le seguenti somme:
€ | 600.000,00 | in caso di morte; |
€ | 700.000,00 | in caso di invalidità permanente; |
€ | 300.000,00 | in caso di invalidità permanente da malattia; |
€ | 40.000,00 | per rimborso spese di cura; |
€ | 50,00 | al giorno di indennità per inabilità temporanea; |
per la Categoria 2 si intendono assicurati, per persona, le seguenti somme:
€ | 600.000,00 | in caso di morte; |
€ | 700.000,00 | in caso di invalidità permanente; |
€ | 10.000,00 | per rimborso spese di cura; |
per le Categorie 3 e 4 si intendono assicurati, per persona, le seguenti somme:
€ 350.000,00 in caso di morte;
€ 400.000,00 in caso di invalidità permanente;
€ 10.000,00 per rimborso spese di cura.
Art. 10 - Morte
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell’assicurato e questa si verifichi entro tre anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte in parti uguali, applicando i criteri di individuazione della successione legittima. Se dopo il pagamento di un’indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l’assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.
Art. 11 - Morte presunta
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell’assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termine degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.
Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.
A restituzione avvenuta da parte dell’assicurato dell'intera somma liquidata, l’assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.
Art. 12 - Invalidità permanente
Se l'infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente, la Società liquida, per tale titolo, un’indennità calcolandola sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia prevista dalla legge.
La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella sopra indicata, l'indennità è stabilita per via analogica con il caso più affine elencato in tabella o tenendo conto della diminuzione della capacità lavorativa dell’assicurato.
In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite dalla suddetta tabella di legge per l'arto superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.
Se l’assicurato muore per cause indipendenti dall’infortunio anche prima che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga ai beneficiari l’importo liquidato che avrebbe percepito l’assicurato.
Art. 13 - Franchigia assoluta per invalidità permanente
I. La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta alle seguenti franchigie assolute:
a) 5% sulla somma eccedente € 310.000,00 e fino a € 520.000,00;
b) 10% sulla somma eccedente € 520.000,00 Pertanto sulla somma assicurata:
- eccedente € 310.000,00 e fino a € 520.000,00, la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 5% della totale; la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente;
- eccedente € 520.000,00, la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 10% della totale; se invece l'invalidità permanente è superiore al 10% della totale, la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente.
II. Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 20% della totale, la Società liquida l'indennità senza deduzione di alcuna franchigia.
Art. 14 - Invalidità permanente da malattia (solo categoria 1)
La garanzia viene estesa all’invalidità permanente da malattia di grado superiore al 50% della totale, contratta durante i corsi universitari, con il limite indicato all'art. 9.
Art. 15 - Indennità privilegiata per invalidità permanente grave (solo Categoria 1)
Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado superiore al 50% e l’assicurato si trovi nell’impossibilità di svolgere qualsiasi attività, l’indennità per invalidità permanente verrà liquidata al 100% sul capitale assicurato in polizza per l’invalidità permanente.
Art. 16 - Indennità speciale per menomazioni estetiche
Se l’infortunio ha per conseguenza lesioni al viso che determinino deturpazioni o sfregi permanenti non altrimenti indennizzabili, la Società liquida un’ulteriore indennità forfetaria di € 5.000,00.
Art. 17 - Indennità per la costituzione di una rendita vitalizia per l’assistenza personale continuativa (solo Categoria 1) Se a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza deriva all’assicurato un’invalidità permanente di grado non inferiore al 66% e tale comunque da richiedere un’assistenza personale continuativa, la Società corrisponderà all’assicurato, oltre a quant’altro dovuto ai sensi della presente polizza, la somma necessaria per la costituzione di una rendita vitalizia immediata rivalutabile di importo pari a € 300,00 mensili mediante la stipulazione di un apposito contratto di assicurazione.
Art. 18 - Rimborso spese sanitarie e di trasferimento in centro ospedaliero attrezzato
Per ogni infortunio la Società assicura il rimborso delle spese per:
- onorari dei chirurghi o dell'équipe operatoria;
- uso della sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l'intervento;
- rette di degenza;
- esami ed accertamenti diagnostici;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- trasporto dell’assicurato in ospedale o in clinica ed il ritorno a casa effettuato con ambulanza;
- prestazioni medico-infermieristiche, medicinali, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari incluse le carrozzelle ortopediche.
Sono altresì comprese le spese per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze dei danni estetici provocati da infortunio.
Qualora l’assicurato venga ritenuto non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera pubblica ove è avvenuto l'infortunio, la Società rimborsa altresì le spese di trasferimento aereo in un centro ospedaliero anche privato attrezzato alla cura dell’assicurato.
La Società effettua il rimborso previa presentazione dei relativi documenti giustificativi di spesa in originale. È escluso il rimborso del costo di certificati medici rilasciati anche dal medico del S.S.N. e delle eventuali perizie medico legali di parte. La presente garanzia, per la Categoria 1, vale fino a concorrenza della somma di € 40.000,00; per le Categorie 2, 3 e 4 vale fino a concorrenza della somma di € 10.000,00.
Art. 19 - Inabilità temporanea (solo Categoria 1)
Se l'infortunio ha per conseguenza un’inabilità dell’assicurato ad attendere alle occupazioni dichiarate, la società liquida la somma assicurata:
- integralmente, nella misura di € 50,00 giornaliere, per tutto il tempo in cui l’assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica ad attendere alle proprie attività;
- al 50%, per tutto il tempo in cui l’assicurato non ha potuto attendere che in parte alle proprie attività.
L'indennità per inabilità temporanea, che è corrisposta per il periodo della necessaria cura, decorre dal giorno successivo a quello dell'infortunio regolarmente denunciato o, in caso di ritardo, dal giorno successivo a quello della denuncia e cessa col giorno precedente a quello dell'avvenuta guarigione.
Detta indennità viene corrisposta per un periodo massimo di un anno dal giorno dell'infortunio. L'indennità giornaliera per inabilità temporanea verrà riconosciuta se l'infortunio determini in alternativa:
- ricovero ospedaliero;
- applicazione di apparecchio gessato;
- immediato riscorso al pronto soccorso o struttura ospedaliera con rilascio di apposita certificazione medica: in quest'ultimo caso, l'indennità verrà corrisposta a partire dall'ottavo giorno successivo a quello dell'evento.
In caso di infortunio che provochi ricovero ospedaliero e/o ingessatura superiore a 40 (quaranta) giorni e che impedisca all’assicurato di far fronte alla sessione di esami, la Società corrisponderà un’indennità di € 2.600,00 per anno.
Art. 20 - R.C. del contraente (solo Categoria 1)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Università di quanto essa sia tenuta a pagare per danni corporali o morte (capitali, interessi e spese) agli studenti o aventi diritto ai sensi di polizza, quale responsabile civile a norma di legge per gli infortuni avvenuti in dipendenza dei rischi assicurati e indennizzabili ai sensi della presente polizza.
Tale garanzia è prestata per ciascun infortunato fino a concorrenza di un ulteriore importo, pari a quello che sarebbe dovuto secondo le condizioni di polizza a titolo di indennità per l'assicurazione infortuni, fino ad un limite massimo di € 516.000,00; nel caso di un evento che colpisca più persone, l'importo complessivo a carico della Società non potrà superare il limite massimo di € 4.200.000,00.
L'assicurazione vale nel caso in cui l'infortunato od i suoi beneficiari non risultino soddisfatti dell'indennità prevista dalla presente polizza e avanzino maggiori pretese di risarcimento per responsabilità civile dell’Università. In tal caso, l'importo dell'indennità viene accantonato per essere computato nel risarcimento che l’Università fosse tenuta a corrispondere per sentenza o transazione.
Ove l'infortunato o i beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile o in essa rimangano soccombenti, l'importo accantonato è pagato sotto deduzione delle spese sostenute per resistere all'azione di danno.
Se con i beneficiari designati in polizza o indipendentemente da essi, altri aventi diritto al risarcimento per l'infortunio subito dall’assicurato avanzino pretese di danno verso l’Università, l'assicurazione vale anche nei riguardi delle richieste di questi ultimi in concorso o meno con quelle dei beneficiari, fermi sempre i limiti di cui al comma II° del presente articolo. La Società assume fino a quando ne ha interesse, sostenendone le spese a termini di legge, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Università, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni ad essa competenti.
L’Università informerà al più presto la Società (trasmettendole in ogni caso documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza) delle pretese avanzate dagli infortunati o dai beneficiari dell'inizio di ogni causa civile e penale onde consentire alla Società stessa di designare gli avvocati o procuratori per la difesa, restando in facoltà del Contraente di aggiungerne altri a proprie spese.
Art. 21 - Assicurazione in base al numero degli assicurati - Precisazioni
L’Università è esonerata dall’obbligo di denunciare le generalità delle persone da ritenersi assicurate nonché le infermità da cui i singoli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della presente polizza o che dovessero in seguito sopravvenire.
Per la loro identificazione si farà riferimento ai documenti di iscrizione o adesione (a titolo esemplificativo e non limitativo: fascicolo personale dello studente iscritto, partecipante al corso di dottorato di ricerca, ecc.), od altra documentazione atta ad attestare che il soggetto riveste la qualifica di assicurato; la Contraente si obbliga ad esibire in qualsiasi momento i documenti di cui sopra alle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e/o controlli.
È altresì esonerata dall’obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati abbiano in corso o stipulino in proprio per lo stesso rischio; permane invece l’obbligo per l’Università di denunciare altre eventuali assicurazioni che la stessa abbia in corso o stipuli per un rischio analogo a quello della presente polizza; quanto sopra con l’eccezione delle coperture che, per legge, l’Università deve o dovrà stipulare.
Art. 22 - Dichiarazione del contraente - Forma delle comunicazioni
Le comunicazioni del Contraente e dell’Assicurato debbono essere fatte in forma scritta.
Art. 23 - Pagamento del premio - Decorrenza dell’assicurazione, periodo dell’assicurazione e proroga
L’assicurazione decorre dalle ore 24,00 del giorno 30.09.2012 e termina alle ore 24,00 del giorno 30.09.2017. La durata del primo periodo assicurativo sarà dal 30.09.2012 al 30.09.2013. Il Contratto potrà essere disdettato dal Contraente a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno un mese prima di ogni ricorrenza annuale.
La Società si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.
Il rischio di cui al presente capitolato dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del giorno 30.09.2012. A parziale deroga della clausola in oggetto, la Compagnia aggiudicataria avrà il diritto al pagamento del premio annuo, o rata di premio, entro i 60 giorni successivi all’effetto della copertura.
I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Si precisa che se dai controlli effettuati dall’Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i, la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall’art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.
La Società assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche.
Tutti i pagamenti dovranno avvenire attraverso conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, i cui estremi verranno comunicati dalla Società alla Contraente.
Costituisce causa di risoluzione, secondo quanto disposto dall’Art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte della Società del predetto conto corrente per i movimenti finanziari relativi al presente contratto.
Art. 24 - Regolazione premio
Il premio lordo complessivo anticipato, viene provvisoriamente stabilito in € ……..............…...., salvo conguaglio da effettuare sui parametri per il calcolo del premio sul numero effettivo di assicurati. Si precisa che per le categorie ad adesione si farà riferimento al numero effettivo delle persone aderenti alla polizza nel periodo cui si riferisce la regolazione. In relazione a quanto precede, alla fine di ciascun periodo annuo di assicurazione, onde procedere all’eventuale conguaglio, il Contraente comunicherà alla Società i dati consuntivi necessari. Poiché il premio è convenuto in base ad elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo.
A tale scopo, entro 180 gg. dalla fine del periodo annuo di assicurazione, il Contraente dovrà fornire per iscritto alla Società tutti i dati necessari.
Le differenze attive o passive dovranno essere corrisposte entro 90 gg. dalla data di ricevimento dell’apposita appendice. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento delle differenze attive e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari.
Art. 25 - Denuncia dell’infortunio
La denuncia dell’infortunio viene effettuata con uno dei mezzi di cui all’art. 22 dall’Università degli Studi dell’Insubria, anche per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto, entro 30 giorni lavorativi da quando l’ufficio preposto alla gestione delle polizze assicurative dell’Ente Contraente è venuto a conoscenza tramite comunicazione scritta da parte dell’assicurato. Successivamente l’assicurato deve inviare in concomitanza con le visite mediche effettuate i certificati medici sul decorso delle lesioni e al termine il certificato di guarigione clinica.
Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato avviso alla Società nel più breve tempo possibile.
L’assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della Società e a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessario, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’assicurato stesso.
Se non viene adempiuto intenzionalmente all’obbligo della denuncia ed agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l’assicurato e/o i suoi aventi diritto, perdono il diritto all’indennità.
Art. 26 - Particolari criteri di indennizzabilità
Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata tenendo conto delle maggiori conseguenze che a causa delle preesistenti mutilazioni o difetti fisici l’assicurato subisca in seguito al sinistro.
Art. 27 - Liquidazione
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida le indennità che risultino dovute, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento.
L’indennità viene corrisposta in Italia in Euro.
Art. 28 - Anticipi
La Società corrisponde, su richiesta dell’assicurato, anticipi in caso di ricovero ospedaliero ed ingessatura ed in caso di invalidità permanente qualora l’accertamento definitivo sia rinviato ad oltre un anno dal giorno dell’infortunio.
Detti anticipi, da imputarsi nella liquidazione definitiva dell’infortunio, verranno effettuati fino a concorrenza di un esborso massimo di € 52.000,00.
Art. 29 - Controversie
In caso di divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente o sul grado e durata dell’inabilità temporanea nonché sulla liquidabilità delle indennità o sulla misura dei rimborsi, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovute le indennità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Il collegio medico risiede in Varese.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
È data facoltà al collegio di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal collegio stesso, entro due anni, nel qual caso il collegio può intanto concedere una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva dell’infortunio.
Art. 30 - Competenza territoriale
Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente.
Art. 31 - Recesso dal contratto in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dal contratto con effetto dalla successiva scadenza annuale del premio, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni, da effettuarsi mediante lettera raccomandata.
Art. 32 - Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia a favore degli assicurati al diritto di surroga che le compete per l’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili degli infortuni.
Art. 33 - Imposte
Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell’Università, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 34 - Rinvio alla legge
Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente polizza, si applicano gli articoli dal 1882 al 1903 del Codice Civile.
Art. 35 - Assicurazione ripartita per quote
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile ………, che in forza della presente clausola riceve mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare in loro nome e per conto tutti gli atti afferenti il presente contratto, viene designata Coassicuratrice Delegataria.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici.
Resta inteso che tutte le Coassicuratrici dovranno comunque sottoscrivere il presente contratto.
La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell’esazione dei premi o di importi comunque dovuti all'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.
Art. 36 - Clausola broker
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad AON S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i..
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale atto è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
Art. 37 - Validità delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.
Art. 38 - Tutela della privacy
Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza delle disposizioni di cui al presente capitolato e di approvarle incondizionatamente, sottoscrivendo la presente dichiarazione.
Il Legale Rappresentante dell’Impresa1
1 Sottoscrivere, a pena d’esclusione. In caso di Associazione temporanea d’Impresa o consorzio da costituire o coassicurazione, il presente capitolato dovrà essere sottoscritto da ogni impresa partecipante all’associazione, al consorzio o alla coassicurazione.