REGIONE LIGURIA
REGIONE LIGURIA
ACCORDO QUADRO PER L'UTILIZZO DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA Al SENSI DELL'ART 22 DEL DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020
TRA
Regione Liguria E
Cgil - Regionale Liguria
Cisl - Unione Sindacale Regionale della Liguria Uil – Liguria
UGL – Unione Regionale Liguria Unione delle Camere di Commercio liguri
Confindustria Liguria Confartigianato Liguria
Confederazione Nazionale dell’Artigianato Liguria e della Piccola e Media Impresa – CNA Liguria Confprofessioni Liguria
Confservizi Liguria Confcommercio Liguria
Confesercenti Comitato Regionale Ligure A.G.C.I.
Lega Ligure Cooperative Confcooperative Liguria
C.I.A. Liguria Coldiretti Liguria
Confagricoltura Liguria
Consulta degli Ordini dei Consulenti del Lavoro della Liguria Confetra Liguria
ANCE Liguria
Ai fini di ridurre gli impatti negativi per i lavoratori e i datori di lavoro conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19, visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, viene sottoscritto il seguente accordo tra la Regione Liguria e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello regionale.
1. Condizioni per l’accesso alla cassa integrazione in deroga
• Possono accedere alla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con sede legale o unità operative/produttive situate in Regione Liguria, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 o in condizione di esaurimento delle stesse.
• Sono esclusi i datori di lavoro domestici.
• Il trattamento può essere riconosciuto, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.
• L’accordo di cui al precedente punto non è richiesto per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti.
2. Lavoratori beneficiari
• Possono beneficiare, dell’integrazione salariale tutti i lavoratori (indipendentemente dall’anzianità di effettivo lavoro maturata presso l’azienda richiedente il trattamento) aventi alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con i datori di lavoro di cui al punto 1 che, a seguito e a causa degli effetti economici negativi conseguenti all’emergenza sanitaria in corso, hanno sospeso in tutto o in parte o a cui è stato ridotto l'orario di lavoro.
• I lavoratori beneficiari devono essere dipendenti alla data del 23 febbraio 2020.
• Accedono agli ammortizzatori in deroga i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale.
• Per i lavoratori a termine l'intervento di sostegno al reddito termina al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
• I lavoratori somministrati possono accedere se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti (la domanda è a carico dell’agenzia di somministrazione).
• I lavoratori intermittenti e a chiamata possono accedere, nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate, come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti.
• I lavoratori agricoli possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo periodo dell’anno precedente ovvero se l’attività è iniziata in seguito con riferimento alle giornate lavorate come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti.
3. Durata della prestazione
Il trattamento di cassa integrazione in deroga può essere concesso a decorrere dal 23 febbraio 2020 per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.
4. Modalità di presentazione della domanda
• Le domande sono presentate dai datori di lavoro in favore dei propri dipendenti previo accordo, sottoscritto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sulla base degli accordi interconfederali e dei sistemi di contrattazione vigente, che attesti l’esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti, utilizzando l’apposita procedura telematica disponibile sul sito della Regione Liguria, nell’area tematica raggiungibile nella pagina “indice” della funzionalità “Comunicazioni Obbligatorie” attivabile dalla sezione “Servizi” della pagina xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx.
• Le domande, con allegati in formato .pdf il verbale di accordo sindacale e la copia fronte-retro del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo on-line accessibile nella pagina “indice” della funzionalità Comunicazioni Obbligatorie attivabile dalla sezione “Servizi” della pagina xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx.
• La Regione Liguria istruisce le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
• La Regione Liguria può non concedere l’autorizzazione per mancanza dei requisiti richiesti.
• La Regione Liguria predispone il relativo decreto di ammissibilità alla fruizione del trattamento di integrazione salariale in deroga che sarà pubblicato sul sistema informatico delle Comunicazioni Obbligatorie della Regione Liguria.
• Sarà data al datore di lavoro richiedente comunicazione dell’esito del procedimento tramite informazione all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato sull’istanza che dovrà pertanto essere costantemente letta e aggiornata.
• Il datore di lavoro provvede altresì a indicare le ore di CIGD usufruite per ogni mese autorizzato, utilizzando la funzionalità “Rendicontazione Mensile delle CIG in deroga” disponibile nella pagina “indice” del sistema telematico delle “Comunicazioni On Line” attivabile dalla sezione “Servizi” della pagina xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx, con l’avvertenza che in carenza non sarà possibile procedere alla liquidazione delle spettanze ai lavoratori.
• La Regione Liguria istruisce le “Rendicontazioni Mensili delle CIG in deroga” secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
• La Regione Liguria invierà il successivo decreto di autorizzazione al pagamento delle indennità, predisposto mese per mese, all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che provvederà ad erogare i trattamenti direttamente al lavoratore, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.
• Il datore di lavoro provvede, tramite i sistemi informatici dell’INPS, alle attestazioni telematiche del numero di ore di sospensione fruite (modello SR41) per ogni lavoratore e per ogni mese.
• L’INPS - Direzione Regionale della Liguria può negare o revocare l’autorizzazione a seguito di documentati motivi ostativi.
5. Monitoraggio
Nell’ambito delle rispettive competenze, la Regione Liguria e la direzione regionale dell’INPS procederanno al costante monitoraggio del rispetto del limite delle risorse, individuate dai decreti di ripartizione che verranno emanati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come disciplinato dal comma 3 dell’art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.
Le parti si impegnano a incontrarsi qualora emergessero casi particolari non disciplinati nel presente accordo.
La Regione metterà a disposizione delle parti sottoscriventi il presente accordo un rapporto di monitoraggio.
Genova,
Regione Liguria
Cgil - Regionale Liguria
Cisl - Unione Sindacale Regionale della Liguria
Uil – Liguria
UGL – Unione Regionale Liguria
Unione delle Camere di Commercio liguri
Confindustria Liguria
Confartigianato Liguria
Confederazione Nazionale dell’Artigianato Liguria e della Piccola e Media Impresa – CNA Liguria
Confprofessioni Liguria
Confservizi Liguria
Confcommercio Liguria
Confesercenti Comitato Regionale Ligure
A.G.C.I.
Lega Ligure Cooperative
Confcooperative Liguria
C.I.A. Liguria
Coldiretti Liguria
Confagricoltura Liguria
Consulta degli Ordini dei Consulenti del Lavoro della Liguria
Confetra Liguria
ANCE Liguria