Polizza Vita Cessione del Quinto della Pensione
Polizza Vita Cessione del Quinto della Pensione
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita)
Compagnia: Rappresentanza Generale per l’Italia di Cardif Assurance Vie Prodotto: Polizza Vita Cessione del Quinto della Pensione
Edizione Febbraio 2022 (ultima edizione disponibile)
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è?
Contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio. E’ una copertura assicurativa per il caso di Decesso del Debitore, ovvero la persona fisica, mera portatrice del rischio assicurato con la Polizza Vita, con la quale l’Ente Erogatore ha stipulato o stipulerà un Finanziamento e che, ai fini del suo rimborso, nella qualità di debitore dell’Ente Erogatore stesso, cede una quota della propria pensione mensile in favore di quest’ultimo.
Contraente, assicurato e beneficiario è la persona giuridica che stipula il Finanziamento con il Debitore e la Polizza con la Compagnia.
Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?
Decesso
✓ Decesso per qualsiasi causa.
✓ Prestazione pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Decesso: il valore attuale, al TAN d'interesse convenuto nel contratto di Finanziamento e secondo il piano di ammortamento definito alla stipula dello stesso, delle rate residue di rimborso del Finanziamento, di competenza del periodo successivo al verificarsi del Decesso ed includente la quota capitale delle eventuali rate o frazioni di rata di rimborso del Finanziamento insolute a causa della temporanea interruzione/riduzione del diritto del Debitore alla pensione o di riduzione della quota ceduta da parte dell’Ente Pensionistico.
Ci sono limiti di copertura?
La copertura assicurativa è esclusa nei seguenti casi:
! dolo o colpa grave del Contraente o del Beneficiario
! suicidio del Xxxxxxxx se avviene nel primo anno dalla Data di Decorrenza dell'assicurazione
! Infortuni già verificatisi o Malattie già in essere alla data di sottoscrizione del Modulo di Accettazione o data riportata sul Questionario Medico / Rapporto di Visita Medica e loro seguiti, conseguenze e postumi
! partecipazione attiva del Debitore a delitti dolosi
! Sinistri relativi a coperture assicurative che siano state accettate erroneamente in fase di assunzione a causa del comportamento doloso o gravemente colposo, anche omissivo, del Contraente
! Sinistri le cui cause di non indennizzabilità non siano state rilevate dalla Compagnia a causa del comportamento doloso o gravemente colposo, anche omissivo, del Contraente
Che cosa non è assicurato?
Il Debitore che alla data di sottoscrizione del Modulo di Accettazione:
🗶 non sia residente in Italia;
🗶 non abbia maggiore età;
🗶 non abbia sottoscritto una richiesta di Finanziamento
🗶 non percepisca emolumenti pensionistici da parte di qualsiasi ente previdenziale
🗶 non possa rilasciare la Dichiarazione di Buono Stato di Salute predisposta dalla Compagnia, ovvero compilare il Questionario Medico o il Rapporto di Visita Medica, secondo quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione “Perfezionamento del contratto di assicurazione”
🗶 alla Data di Decorrenza abbia un’età superiore a 84 anni (85 non compiuti)
🗶 alla data stabilita per il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento abbia un’età superiore a 85 anni (86 non compiuti).
🗶 faccia parte di liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx)
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Dove vale la copertura?
✓ La copertura vale in tutto il mondo.
Che obblighi ho?
• Ai fini dell’ottenimento della copertura il Contraente dovrà trasmettere alla Compagnia la Proposta e allegare alla Proposta, in formato elettronico tramite il canale di trasmissione specificamente concordato con la Compagnia, la documentazione prevista nelle condizioni di assicurazione e in ogni caso:
- il Modulo di Accettazione alla copertura assicurativa insieme alla copia del documento di identità del Debitore in corso di validità e la documentazione sanitaria richiesta dalla Compagnia per l’accesso alla copertura assicurativa.
• Ai fini della validità del contratto il Contraente deve aver cura che il Debitore esprima il proprio consenso ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile, facendo sottoscrivere allo stesso il Modulo di Accettazione e raccogliendo copia del suo documento di identità in corso di validità.
In funzione del Montante del Finanziamento concesso e dell’età del Debitore alla Data di decorrenza, il Contraente dovrà far sì che lo stesso, alternativamente, così come previsto dalla tabella indicata nelle condizioni di assicurazione:
- sottoscriva la Dichiarazione di Buono Stato di Salute contenuta nel Modulo di Accettazione;
- laddove non ritenga di poter dichiarare il proprio buono stato di salute, compili e sottoscriva il Questionario Medico; oppure
- fornisca il Rapporto di Visita Medica e gli esami medici secondo le indicazioni fornite dalla Compagnia.
Le informazioni inerenti lo stato di salute devono corrispondere a verità ed esattezza. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione Dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennità, o persino la cessazione dell’Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
• In caso di Xxxxxxxx, il Contraente deve comunicarlo tempestivamente alla Compagnia, a mezzo posta, fax o tramite email.
Quando e come devo pagare?
Il pagamento del Premio avviene in anticipo e verrà versato dal Contraente alla Compagnia in un’unica soluzione a mezzo bonifico bancario alle coordinate indicate dalla Compagnia. L’ammontare totale del Premio unico è indicato sul Certificato di Polizza. I Premi dovranno essere versati dal Contraente entro il giorno 20 del mese successivo a quello di erogazione del Finanziamento, in base ai tabulati testa per testa forniti dalla Compagnia il primo giorno lavorativo di ogni mese.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La Polizza si intende conclusa nel momento in cui il Contraente, a seguito della trasmissione alla Compagnia della Proposta, riceve il Certificato di Polizza, o altra comunicazione scritta di accettazione della Proposta, proveniente dalla Compagnia.
La copertura decorre, cioè entra in vigore, alle ore 24 della Data di Decorrenza, cioè la data di inizio del piano di ammortamento del Finanziamento indicata sul Certificato di polizza
La copertura cessa:
− alla data di scadenza riportata sul Certificato di Polizza;
− il giorno del compimento di 86 anni;
− in caso di recesso esercitato nei termini previsti nelle Condizioni di Assicurazione con effetto dalla data indicata;
− alla data di estinzione anticipata del Finanziamento.
− se il Debitore risulta incluso nelle “Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali” (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx) – anche “Liste di Restrizione”, a far tempo dalla data di inserimento nelle suddette “Liste di Restrizione”.
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento della conclusione del contratto di assicurazione, mediante dichiarazione di revoca da comunicare alla Compagnia in forma scritta.
Il Contraente può recedere dalla Polizza entro 30 giorni dalla Data di pagamento del Premio, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata o email
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI 🗷 NO
Non sono previsti riscatti o riduzioni di premio.
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Polizza Vita Cessione del Quinto della Pensione
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita
diversi dai prodotti d’investimento assicurativi DIP aggiuntivo Vita)
Compagnia: Rappresentanza Generale per l’Italia di Cardif Assurance Vie
Prodotto: Polizza Vita Cessione del Quinto della Pensione
Edizione Febbraio 2022 (ultima edizione disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Cardif Assurance Vie S.A. con sede sociale in Francia a Parigi - 0, xxxxxxxxx Xxxxxxxx 00000, Registro commercio Parigi B 732 028 154, soggetta all’autorità di vigilanza del mercato francese Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution (ACPR). Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in Milano Piazza Xxxx Xx Xxxxx n. 3, cap 20124, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero I.00010 e autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D. M. del 27.02.1989; P.I., C.F. e numero iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 00000000000; tel. 00.000000; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx email:xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx; pec: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
Cardif Assurance Vie ha un Patrimonio Netto pari a 3.910,834 Milioni di Euro di cui 719,167 Milioni di Euro è il Capitale Sociale e 3.191,667 Milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.
L’indice di solvibilità Solvency II è pari a 295% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 14.461 Milioni di Euro) e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’Azienda richiesto dalla normativa vigente (pari a 4.898 Milioni di Euro) come indicato nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell’Impresa (SFCR) disponibile al seguente link:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/x/xxxxxxxx_xxxxxxx/xxx_xxxx?xxxxxxxx00xx0-00xx-0x00-x000-0x000x00x00x&xxxxxXxx000000 Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato / Quali sono le prestazioni? |
Decesso Decesso derivante da tutte le cause. Prestazione pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del Decesso: il valore attuale, al TAN d'interesse convenuto nel contratto di Finanziamento e secondo il piano di ammortamento definito alla stipula dello stesso, delle rate residue di rimborso del Finanziamento, di competenza del periodo successivo al verificarsi del Decesso ed includente le eventuali rate o frazioni di rata di rimborso del Finanziamento insolute a causa della temporanea interruzione/riduzione del diritto del Debitore alla pensione o di riduzione della quota ceduta da parte dell’Ente Pensionistico Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? Non sono previste |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel DIP Vita |
Ci sono limiti di copertura? | |
Decesso | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel DIP Vita |
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Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di evento? | In caso di Sinistro il Contraente deve dare tempestivamente avviso alla Compagnia a mezzo posta, o email, ai seguenti recapiti Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Cessione del Quinto Xxxxxxx Xxxxxxx 000 00000 Xxxxxx I documenti da consegnare alla Compagnia in caso di Sinistro sono (salvo integrazioni richieste e motivate dalla stessa): - il Certificato di morte del Debitore/flusso informatico di informazione certificato dal Contraente (pensionati INPS); ; - il conto estintivo del Finanziamento alla data del Sinistro; - la copia integrale del Finanziamento (corredato della notifica eseguita, ai sensi di legge, all’ente che eroga la pensione); - su richiesta della Compagnia: documentazione relativa all’erogazione del Finanziamento (a titolo di esempio, copia contabile bonifico bancario, copia assegno emesso a favore del Debitore o ogni eventuale ulteriore documento necessario per una completa valutazione del sinistro da parte della Compagnia); - ogni altro documento di carattere sanitario relativo al Debitore, eventualmente pervenuto o in possesso dello stesso Contraente. Il Contraente deve porre in atto tempestivamente le azioni necessarie per reperire un documento che attesti chiaramente e formalmente le cause del Decesso del Debitore (a titolo esemplificativo, il Modulo ISTAT, una relazione del medico curante, la cartella clinica ecc…) e documentare alla Compagnia tale tempestiva attivazione. Per le finalità di cui al precedente punto, il Contraente dovrà: - inviare agli eredi/aventi diritto una raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale viene richiesta: ▪ la compilazione e restituzione, direttamente alla Compagnia, del modulo "Relazione medico curante" (fornito dalla Compagnia), da allegarsi alla raccomandata; ▪ l’invio alla Compagnia di un documento che attesti chiaramente e formalmente le cause del Decesso del Debitore (a titolo esemplificativo, il Modulo ISTAT, una relazione del medico curante, la cartella clinica ecc…). ▪ trasmettere alla Compagnia, per posta ordinaria o per in via informatica, copia della raccomandata inviata e della relativa ricevuta di ritorno. |
Prescrizione: Ai sensi dell’art. 2952 cod.civ.: Per le garanzie Decesso i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro. Decorsi i termini previsti, le somme prescritte saranno devolute al fondo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. | |
Liquidazione della prestazione: La Compagnia liquiderà il Sinistro al Beneficiario entro 30 giorni dalla data in cui avrà ricevuto tutta la documentazione completa. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o del Debitore se relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente deve prestare particolare attenzione alle informazioni inerenti allo stato di salute del Xxxxxxxx, che devono corrispondere a verità ed esattezza. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il pagamento del Premio avviene in anticipo e viene versato dal Contraente alla Compagnia in un’unica soluzione. L’ammontare del premio si ottiene moltiplicando il Montante per il tasso individuato in base a parametri riferibili al Debitore alla Data di Decorrenza della Polizza. Le tariffe sono distinte in base alla durata del Finanziamento e all’età del Debitore alla Data di Decorrenza. L’ammontare totale del Premio unico è indicato sul Certificato di Polizza. I Premi dovranno essere versati dal Contraente entro il giorno 20 del mese successivo a quello di erogazione del Finanziamento, in base ai tabulati testa per testa forniti dalla Compagnia il primo giorno lavorativo di ogni mese |
Rimborso | In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Finanziamento da parte del Debitore, la Compagnia restituisce al Contraente la parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto dei costi di emissione e di rimborso. In caso di estinzione del Finanziamento derivante dalla liquidazione del Sinistro da parte della Compagnia, la Compagnia non sarà tenuta a restituire alcuna parte di premio non goduto. |
Xxxxxx | Non sono previsti sconti di premio |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | ||
Durata | La durata della garanzia prevista dalla Polizza è pari al periodo di tempo intercorrente tra la Data di Decorrenza e la data stabilita per il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento oltre all’estensione dell’efficacia della garanzia come previsto nelle condizioni di assicurazione. La durata della garanzia originaria non potrà, comunque, superare i 120 mesi. In caso di ritardato addebito della prima rata del Finanziamento e, per questo, di slittamento in avanti della data di inizio del piano di ammortamento rispetto a quanto indicato sul Certificato di Polizza, ferma la Data di Decorrenza, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 60 (sessanta) giorni. Ciò, anche nel caso in cui (i) la durata complessiva della copertura sia superiore a 120 mesi; (ii) il Debitore, nel periodo di estensione della validità della copertura, abbia superato i limiti di età di cui alle condizioni di assicurazione stabiliti in relazione al momento di pagamento dell’ultima rata del piano di rimborso del Finanziamento. In caso di temporanea interruzione del diritto del Debitore alla pensione o di riduzione della quota ceduta di quest’ultima e di attivazione della procedura di accodamento prevista dall’INPS, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 18 mesi, al fine di ricomprendere nel Debito Residuo anche le rate o frazioni di rata non trattenute in precedenza ed accodate dall’INPS al termine del piano di ammortamento originario, secondo quanto previsto nella relativa procedura. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere la copertura. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento della conclusione del contratto di assicurazione, mediante dichiarazione di revoca da comunicare alla Compagnia in forma scritta a mezzo e-mail ovvero tramite gli appositi flussi informatici concordati, con indicazione degli elementi idonei ad identificare la Proposta a cui la dichiarazione di revoca si riferisce. La dichiarazione di revoca trasmessa alla Compagnia prima della conoscenza dell’accettazione di quest’ultimo impedisce la conclusione della Polizza. Dopo la conclusione della Polizza è comunque facoltà del Contraente che non abbia ancora pagato il Premio di richiedere l’annullamento della stessa Polizza entro 100 giorni dalla Data di Decorrenza. |
Recesso | Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno dell’invio della comunicazione, e la restituzione al Contraente del Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. La Compagnia potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto come quantificate nel set documentale contrattuale. |
Risoluzione | La Polizza si risolve dalla Data di Decorrenza o dal termine precedente nell’ipotesi di cui alle Condizioni di Assicurazione, altresì in caso di: - mancato pagamento del Premio entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza; - inesistenza o nullità del contratto di Finanziamento con effetto dalla data di emissione; - mancata erogazione del Finanziamento entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza; - falsificazione dei documenti previsti per l’attivazione della copertura assicurativa; La Polizza si risolve infine in caso di recesso dal Finanziamento da parte del Debitore nei tempi previsti dalla legge e/o dal contratto di Finanziamento. In questo caso, la copertura assicurativa cessa di avere effetto dalle ore 24.00 del giorno di recesso del Debitore e la Compagnia restituisce al Contraente il Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla predetta data. La Compagnia potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? □SI 🗷 NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Il contratto non prevede il diritto di riscatto dei premi versati Non sono previste riduzioni di premio. |
Richiesta di informazioni | - |
A chi è rivolto questo prodotto ? |
Financit S.p.A., società appartenente al Gruppo Bancario BNL, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BNP Paribas-Parigi e BNL SpA, con sede legale in Roma, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00, Xxxxxxxx Sociale: Euro 14.950.000 i.v., iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari di cui all’art 106 TUB, Codice fiscale e n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 01776500587 - Partita IVA 01014411001 – N. R.E.A. 385788. |
Quali costi devo sostenere? |
I costi sono a carico del Contraente − tabella dei costi gravanti sul premio costi di emissione: Euro 13 |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | E’facoltà del contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto alla Compagnia . Il reclamo che riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle coperture assicurative o sulla gestione dei sinistri), deve essere inviato per iscritto, a mezzo posta, fax o tramite e-mail all’Ufficio Reclami della Compagnia Incaricata Cardif Vie, al seguente recapito: Cardif – Ufficio Reclami Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx fax 0000.000.000 E' possibile inoltrare reclamo anche utilizzando il web-form presente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. |
All’IVASS | Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro Paese Ue e il reclamante risiede in Italia, è possibile presentare il reclamo a: l'autorità di vigilanza o al sistema competente dello stato membro in cui ha sede legale la compagnia che ha stipulato il contratto (reperibile su: xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx); l’IVASS, che lo inoltrerà all'Autorità estera informando l'Assicurato per conoscenza. xxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xx-xx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxx.xxxx |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Il contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, è soggetto alla normativa fiscale italiana, la quale prevede, in relazione alle coperture assicurative offerte da Cardif Vie e Poste Vita: - la totale esenzione da imposte sui premi versati; - la totale esenzione da imposte della prestazione assicurata corrisposta ai Beneficiari |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRE LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, IL DEBITORE DEVE LEGGERE ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE della POLIZZA VITA
GLOSSARIO
Accordo: accordo sottoscritto tra le Compagnie e il Contraente per la regolamentazione delle condizioni di concessione delle coperture assicurative complessivamente prestate in relazione al Finanziamento.
Accordo di Coassicurazione: l’accordo sottoscritto tra Poste Vita S.p.A. e Cardif Assurance Vie – Rappresentanza Generale per l’Italia per regolare la ripartizione della garanzia assicurativa per quote determinate di rischio.
Assicurato: la persona giuridica, coincidente con il Contraente, che in relazione al Finanziamento concesso si assicura per il caso di Decesso del Debitore.
Assicuratore, Compagnia: Cardif Assurance Vie - Rappresentanza Generale per l’Italia (“Cardif Vie”), con sede legale in Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx, PEC xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx , Capitale Sociale di Euro 719.167.488,00, iscritta al Reg. Imprese di Milano ed avente X. XXX 00000000000 – R.E.A. 1254537, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989, iscritta nell’Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I. 00010, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif in qualità di Incaricata.
Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla prestazione.
Certificato di Polizza: il documento emesso e sottoscritto dalla Compagnia che comprova l’accettazione della Proposta del Contraente da parte della stessa Compagnia.
Contraente, Ente Erogatore: la persona giuridica che stipula il Finanziamento con il Debitore e la Polizza con l’Assicuratore.
Data di Decorrenza: la data a partire dalla quale la garanzia assicurativa ha effetto.
Debitore: la persona fisica, mera portatrice del rischio assicurato con la Polizza Vita, che stipula con l’Ente Erogatore un Finanziamento e che, ai fini del suo rimborso, dispone di una quota della propria pensione in favore dello stesso Ente Erogatore.
Debito Residuo: il valore attuale, al TAN d'interesse convenuto nel contratto di Finanziamento e secondo il piano di ammortamento definito alla stipula dello stesso, delle rate residue di rimborso del Finanziamento, di competenza del periodo successivo al verificarsi del Decesso ed includente le eventuali rate o frazioni di rata di rimborso del Finanziamento insolute a causa della temporanea interruzione/riduzione del diritto del Debitore alla pensione o di riduzione della quota ceduta da parte dell’Ente Pensionistico.
Decesso: la morte del Xxxxxxxx quale che ne sia la causa.
Ente Pensionistico: l’ente erogante la pensione del Debitore, che, in base al Finanziamento, in qualità di terzo debitore ceduto è obbligato a versare al Contraente la quota ceduta della pensione del Debitore.
Finanziamento: contratto di prestito, in valuta Euro, sottoscritto tra il Contraente ed il Debitore e da rimborsarsi mediante cessione di quote della pensione in favore del Contraente, in relazione al quale lo stesso Contrante stipula un contratto di assicurazione contro il rischio di Decesso del Debitore.
Incaricata: l'impresa che, in caso di coassicurazione, conclusa la trattativa con il contraente, provvede all'emissione del contratto assicurativo, all'incasso del premio, alla liquidazione dei danni e ad ogni altra incombenza gestionale, anche per conto e nell'interesse dell’altra impresa assicurativa partecipante al rischio.
Coassicuratrice: l'impresa assicuratrice che partecipa, insieme ad altra compagnia, al rischio coperto dal contratto di assicurazione in proporzione alla quota di coassicurazione stabilita ed incassa, nella stessa proporzione, la parte relativa di premio senza essere obbligata per le quote degli altri coassicuratori.
Indennizzo, Indennità, Prestazione: importo liquidabile dall’Assicuratore in base alle Condizioni di Assicurazione. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Ivass: Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Modulo di Accettazione: documento sottoscritto dal Debitore con il quale ai sensi dell’art. 1919 Cod. Civ., acconsente alla stipulazione della Polizza Vita da parte del Contraente per il caso di Decesso dello stesso Xxxxxxxx e, altresì, rende il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 Aprile 2016 (il “GDPR”) e, dove previsto, la dichiarazione di buono stato di salute.
Modulo di Proposta: documento accluso alla Polizza Vita il cui contenuto viene confermato dal Contraente in occasione della sottoscrizione dell’Accordo e con cui il Contraente rende le dichiarazioni ivi formulate che si intendono rilasciate prima di ogni Proposta e con riferimento ad ogni singola copertura richiesta.
Xxxxxxxx: è la somma delle quote di pensione cedute dal Debitore a favore del Contraente ad estinzione del Finanziamento.
Parti: il Contraente/Assicurato e l’Assicuratore.
Polizza, Polizza Vita: è il contratto di assicurazione sulla vita di puro rischio (la cui documentazione contrattuale è parte del Set Informativo Allegato al n. 2 del presente Accordo), sottoscritto dal Contraente ed in base al quale Cardif Vie e Poste Vita S.p.A. concedono una copertura per il caso di Decesso del Debitore, previo consenso di quest’ultimo manifestato sul Modulo di Accettazione.
Portabilità: il trasferimento del contratto di Finanziamento ad altro soggetto finanziatore ex art. 1202 cc.
Premio: costo della copertura assicurativa, cioè la somma che si paga alla Compagnia per avere diritto alla prestazione prevista dalla Polizza.
Proposta: trasmissione informatica, eseguita tramite un tracciato concordato tra le Parti, con la quale il Contraente, in relazione ad un Finanziamento da rimborsarsi mediante cessione di quote della pensione del Debitore, manifesta alla Compagnia la volontà di concludere la Polizza.
Questionario Medico: modulo contenente una serie di domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita del Debitore, che l’Assicuratore utilizza per valutare i rischi derivanti dall’accesso in copertura del Debitore medesimo.
Rapporto di Visita Medica: relazione stilata dal medico di fiducia del Debitore (corredata da esami clinici adeguati) contenente le informazioni sanitarie richieste dall’Assicuratore relativamente allo stato di salute del Debitore medesimo.
Set Informativo: documentazione prevista dal Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 (il “Regolamento 41”) da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto, composto dal DIP Vita e DIP Aggiuntivo Vita, oltre alle Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e al Modulo di Proposta.
Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.
Soggetto portatore del rischio: il soggetto su cui ricade il rischio assicurato, coincidente con il Debitore.
Art. 1 Oggetto della copertura
Art. 2 Condizioni di assicurabilità e perfezionamento del contratto di assicurazione
2.1 Condizioni di assicurabilità
L’Assicuratore riconosce al Contraente la copertura assicurativa a condizione che
- ricorrano i requisiti previsti dall’Accordo per la concessione delle coperture;
- siano rispettate tutte le condizioni di assicurabilità previste nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
In particolare è necessario che alla data di sottoscrizione del Modulo di Accettazione, il Debitore:
(a) sia residente in Italia;
(b) non faccia parte di Liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC – Office of Foreign Assets Control xxx.xxxxxxxx.xxx);
(c) sia maggiore di età;
(d) abbia sottoscritto una richiesta di Finanziamento;
(e) percepisca emolumenti pensionistici da parte di qualsiasi ente previdenziale;
(f) possa rilasciare la Dichiarazione di Buono Stato di Salute predisposta dalla Compagnia ovvero compilare il Questionario Medico o fornire il Rapporto di Visita Medica, secondo quanto indicato al successivo art. 2.2 ”Perfezionamento del contratto di assicurazione”.
È inoltre necessario che il Debitore:
- alla Data di Decorrenza non abbia un’età superiore a 84 anni (85 non compiuti);
- alla data stabilita per il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento non abbia un’età superiore a 85 anni (86 non compiuti).
2.2 Perfezionamento del contratto di assicurazione
Ai fini dell’ottenimento della copertura il Contraente dovrà trasmettere all’Assicuratore la Proposta.
Dovrà inoltre allegare alla Proposta, in formato elettronico tramite il canale di trasmissione specificamente concordato con la Compagnia, i documenti di seguito riportati; si precisa che, alla data della Proposta, la data di emissione di tali documenti non dovrà essere anteriore al termine indicato nella colonna “Validità della documentazione”:
VALUTAZIONE ASSUNTIVA CQP | DOCUMENTAZIONE MINIMA OBBLIGATORIA | VALIDITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE |
DOCUMENTAZIONE | PENSIONATO | |
DOCUMENTO IDENTITA' | X | ---- |
CODICE FISCALE | X | ---- |
CEDOLINO/I DI PENSIONE Nel caso in cui il cliente sia titolare di più trattamenti pensionistici dovrà essere fornito un cedolino per ciascun tipo di pensione percepita, o in alternativa il Modello Obis M) | X | 90gg dalla data della proposta |
MODELLO OBIS M/ LETTERA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PER NEOPENSIONATI | X (OBBLIGATORIO PER PENSIONATI INPS, INPS EX INPDAP E PER TUTTI I PENSIONATI IN MANCANZA DEL/I CEDOLINO/I DI PENSIONE/I) | 1 anno |
COMUNICAZIONE QUOTA CEDIBILE | SE DISPONIBILE | 90 gg |
DOCUMENTAZIONE MEDICA COME DA CRITERI ASSUNTIVI | X | 120 gg |
COPIA DELLA RICHIESTA DI PREACCETTAZIONE E RELATIVA ACCETTAZIONE (se presente) | X | ---- |
MODULO DI ACCETTAZIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA | X | 120 gg |
Ai fini della validità del contratto il Contraente deve aver cura che il Debitore esprima il proprio consenso ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile, facendo sottoscrivere allo stesso il Modulo di Accettazione e raccogliendo copia del suo documento di identità in corso di validità.
In funzione del Montante del Finanziamento concesso, e dell’età del Debitore alla Data di decorrenza, il Contraente dovrà far sì che il Debitore, alternativamente, così come previsto dalla tabella sotto riportata:
• sottoscriva la Dichiarazione di Buono Stato di Salute inserita nel Modulo di Accettazione; laddove non ritenga di poter dichiarare il proprio buono stato di salute, compili e sottoscriva il Questionario Medico; oppure
• fornisca il Rapporto di Visita Medica e gli esami medici secondo le indicazioni fornite dall’Assicuratore.
Montante Documentazione medica richiesta* |
Fino a Euro 70.000,00 Dichiarazione di Buono Stato di Salute/Questionario Medico |
Superiore a Euro 70.000,00 Rapporto di Visita Medica (secondo le richieste dell’Assicuratore) |
(*) Ai fini della determinazione dell’importo in base al quale valutare le informazioni di carattere sanitario da fornire all’Assicuratore, si dovrà tener conto di tutte le somme finanziate al Debitore, da qualunque ente finanziatore, ed assicurate dall’Assicuratore. Quest’ultimo, in ogni caso, si riserva di chiedere ulteriore documentazione medica.
Si precisa che, il Debitore sia tenuto a sottoscrivere, secondo la tabella di cui sopra, la Dichiarazione di Buono Stato di Salute ed ha la facoltà, qualora ritenga di non poter sottoscrivere o comunque non desideri sottoscrivere tale Dichiarazione di Buono Stato di Salute, potrà provvedere alla compilazione del Questionario Medico;
Inoltre, il Debitore che sia tenuto a fornire e sottoscrivere, secondo la tabella di cui sopra il Rapporto di Visita Medica e gli esami medici secondo le indicazioni fornite dall’Assicuratore.
Le informazioni inerenti lo stato di salute devono corrispondere a verità ed esattezza. Qualora, tra il momento del rilascio e sottoscrizione delle stesse e la Data di Decorrenza, intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute del Debitore, il Contraente, qualora ne venga a conoscenza deve darne sollecita comunicazione all’Assicuratore al fine di espletare nuovamente le formalità di ammissione previste.
In caso di sottoscrizione della Dichiarazione di Buono Stato di Salute, l’Assicuratore si riserva il diritto di richiedere comunque ulteriore documentazione medica o di rifiutare la copertura nel caso in cui abbia evidenza di dichiarazioni false e mendaci.
Il Modulo di Accettazione ed il relativo documento di riconoscimento e, qualora previsto, il Questionario Medico, o il Rapporto di Visita Medica completo dei relativi esami, dovranno essere allegati alla Proposta in formato elettronico tramite il canale di trasmissione specificamente concordato con la Compagnia.
L'Assicuratore si riserva il diritto, una volta esaminata la documentazione, di decidere circa l'accettazione o il rifiuto della copertura assicurativa. Il rifiuto o la conferma di accettazione del rischio verranno comunicati dall’Assicuratore al Contraente.
Art. 3 Decorrenza, durata e cessazione delle garanzie – Estinzione anticipata del Finanziamento e Portabilità
3.1 Decorrenza delle garanzie
3.2 Durata della garanzia
La durata della garanzia prevista dalla Polizza è pari al periodo di tempo intercorrente tra la Data di Decorrenza e la data stabilita per il pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento, oltre all’estensione dell’efficacia della garanzia come previsto dall’art. 3.1 secondo comma.
La durata della garanzia originaria non potrà, comunque, superare i 120 (centoventi) mesi.
In caso di ritardato addebito della prima rata del Finanziamento e, per questo, di slittamento in avanti della data di inizio del piano di ammortamento rispetto a quanto indicato sul Certificato di Polizza, ferma la Data di Decorrenza, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 60 (sessanta) giorni. Ciò, anche nel caso in cui (i) la durata complessiva della copertura sia superiore a 120 (centoventi) mesi; (ii) il Debitore, nel periodo di estensione della validità della copertura, abbia superato i limiti di età di cui all’art. 2.1. stabiliti in relazione al momento di pagamento dell’ultima rata del piano di rimborso del Finanziamento.
In caso di temporanea interruzione del diritto del Debitore alla pensione o di riduzione della quota ceduta di quest’ultima e di attivazione della procedura di accodamento prevista dall’INPS, la copertura assicurativa potrà superare la scadenza originariamente determinata per un massimo di 18 (diciotto) mesi, al fine di ricomprendere nel Debito Residuo anche le rate o frazioni di rata non trattenute in precedenza ed accodate dall’INPS al termine del piano di ammortamento originario, secondo quanto previsto nella relativa procedura.
3.3 Cessazione delle garanzie
La copertura assicurativa ha termine:
− alla data di scadenza riportata sul Certificato di Xxxxxxx salvo il superamento di tale scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.
3.2;
− il giorno del compimento di 86 anni, salvo il superamento di tale scadenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.2;
− in caso di recesso esercitato nei termini previsti dall’art. 4 con effetto dalla data ivi indicata;
− alla data di estinzione anticipata del Finanziamento o di trasferimento da parte del Debitore;
− se il Debitore risulta incluso nelle “Liste di restrizione all’operatività nazionali o internazionali” (ivi comprese le liste OFAC – Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx) – anche “Liste di Restrizione”, a far tempo dalla data di inserimento nelle suddette “Liste di Restrizione”.
La Polizza si risolve dalla Data di Decorrenza o dal termine precedente nell’ipotesi di cui all’art. 3.1 comma 2, altresì in caso di:
− mancato pagamento del Premio entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza;
− inesistenza o nullità del contratto di Finanziamento con effetto dalla data di emissione;
− mancata erogazione del Finanziamento entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza;
− falsificazione dei documenti previsti per l’attivazione della copertura assicurativa.
La Polizza si risolve infine in caso di recesso dal Finanziamento da parte del Debitore nei tempi previsti dalla legge e/o dal contratto di Finanziamento. In questo caso, la copertura assicurativa cessa di avere effetto dalle ore 24.00 del giorno di recesso del Debitore e la Compagnia restituisce al Contraente il Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla predetta data. La Compagnia potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto come quantificate nel DIP Aggiuntivo Vita.
3.4 Estinzione anticipata del Finanziamento e Portabilità
In caso di estinzione anticipata integrale del Finanziamento da parte del Debitore o di Portabilità, la Compagnia restituirà al Contraente la parte di premio non goduto secondo la formula di seguito indicata:
𝑃𝑃𝑃𝑃 = �[𝑃𝑃𝑃𝑃 × 𝛽𝛽] × 𝐷−𝑡𝑡� + �𝑃𝑃𝑃𝑃 × (1 − 𝛽𝛽) × (𝐷−𝑡𝑡+1)×(𝐷−𝑡𝑡)� − 𝜀𝜀 − φ
Dove:
𝐷 𝐷×(𝐷+1)
− PT | il premio pagato dal Contraente al netto delle imposte e dei diritti |
− PR | premio rimborsato al Contraente |
− D | durata iniziale della copertura assicurativa |
− t | tempo trascorso alla data di richiesta di xxxxxxxx |
− β | percentuale costi della Compagnia |
− ε | costi di estinzione in € 22 |
− φ | costi di emissione in € 13 |
Art. 4 Diritto di revoca della Proposta e di recesso dalla copertura
Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento della conclusione del contratto di assicurazione, mediante dichiarazione di revoca da comunicare all’Assicuratore in forma scritta (a mezzo e-mail) ovvero tramite gli appositi flussi informatici concordati, con indicazione degli elementi idonei ad identificare la Proposta a cui la dichiarazione di revoca si riferisce. La dichiarazione di revoca trasmessa all’Assicuratore prima della conoscenza dell’accettazione di quest’ultimo impedisce la conclusione della Polizza.
Dopo la conclusione della Polizza è comunque facoltà del Contraente che non abbia ancora pagato il Premio di richiedere l’annullamento della stessa Polizza entro 100 (cento) giorni dalla Data di Decorrenza.
Il Contraente può recedere dalla Polizza entro 30 giorni dalla Data di pagamento del Premio, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Cardif Assurance Vie – Back Office Protezione
Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno dell’invio della comunicazione, e la restituzione al Contraente del Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso.
La Compagnia potrà trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto come quantificate nel DIP Aggiuntivo Vita.
Art. 5 Condizioni e Prestazioni relative alla copertura assicurativa
La copertura assicurativa viene prestata alle condizioni di seguito specificate:
(I) Rischio assicurato
Il rischio coperto dall’assicurazione è il Decesso del Debitore qualunque possa esserne la causa, fatta salva l'applicazione delle
esclusioni di cui all'art. 6.
(II) Prestazione assicurativa
L’Assicuratore liquida una somma corrispondente al Debito Residuo.
Art. 6 Esclusioni
La copertura assicurativa è esclusa nei seguenti casi:
a) dolo o colpa grave del Contraente o del Beneficiario;
b) il suicidio del Debitore, se avviene nel primo anno dalla Data di Decorrenza dell'assicurazione;
c) Infortuni già verificatisi o Malattie noti e non dichiarati già in essere alla data di sottoscrizione del Modulo di Accettazione o data riportata sul Questionario Medico / Rapporto di Visita Medica e loro seguiti, conseguenze e postumi;
d) partecipazione attiva del Debitore a delitti dolosi;
e) Xxxxxxxx relativi a coperture assicurative che siano state accettate erroneamente in fase di assunzione a causa del comportamento doloso o gravemente colposo, anche omissivo, del Contraente;
f) Sinistri le cui cause di non indennizzabilità non siano state rilevate dalla Compagnia a causa del comportamento doloso o gravemente colposo, anche omissivo, del Contraente.
Ove operi un’ipotesi di esclusione il Beneficiario non avrà alcun diritto alla Prestazione.
Art. 7 Beneficiari della Prestazione
Beneficiario della Prestazione è il Contraente o la persona giuridica, eventualmente indicata dal Contraente, che ha messo a disposizione le somme finanziate.
Fermo quanto sopra, il Contraente potrà designare nuovi beneficiari della Polizza Vita esclusivamente nei termini ed alle condizioni di seguito riportate:
• nei soli casi di cartolarizzazione o cessione del credito del Finanziamento in relazione al quale è stata sottoscritta la copertura e, inoltre,
• solo in favore del cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Beneficiario, e, inoltre,
• a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazione.
Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, almeno n. 30 giorni prima della data prevista per l’operazione. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le informazioni sul cessionario (o, in caso di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia.
La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionario; 2) presenza del cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenti.
La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata.
Fermo il rispetto di quanto sopra, la designazione del nuovo beneficiario della Polizza dovrà essere specificamente comunicata dal Contraente alla Compagnia. Resta inteso che il Contraente rinuncia sin d’ora espressamente nei confronti della Compagnia al proprio diritto a revocare la designazione del nuovo beneficiario.
In ogni caso, il Contraente dovrà, in ogni forma che sia a ciò congeniale, garantire che la designazione del nuovo Beneficiario non aggravi la gestione della Polizza e dei Sinistri da parte della Compagnia, restando in ogni caso lo stesso Contraente principale interlocutore della Compagnia.
Art. 8 Premi dell'assicurazione
Il Premio è unico e anticipato. Esso si ottiene moltiplicando il Montante per il tasso individuato in base ai documenti allegati all’Accordo, di seguito specificamente indicati. Detto tasso viene individuato in base a parametri riferibili al Debitore alla Data di Decorrenza della Polizza.
L’ammontare totale del Premio unico è indicato sul Certificato di Polizza.
I Premi dovranno essere versati dal Contraente entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello di erogazione del Finanziamento, in base ai tabulati testa per testa forniti dalla Compagnia il primo giorno lavorativo di ogni mese.
La tariffa è determinata in base alla durata del Finanziamento e all’età del Debitore alla Data di Decorrenza. La tariffa è indicata nell’Allegato 8 all’Accordo.
Art. 9 Denuncia dei Sinistri
Tutte le comunicazioni inerenti i Xxxxxxx dovranno pervenire per iscritto alla Compagnia al seguente recapito; Cardif – Back Office Protezione - Ufficio Cessione del Quinto – Casella Postale 421 – 00000 Xxxxxx o tramite PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
Ai fini della maturazione del diritto all’Indennizzo, ferme le condizioni di Polizza, il Contraente, a propria cura e spese, dovrà attivarsi tempestivamente:
1. consegnare all’Assicuratore la seguente documentazione (salvo integrazioni richieste e motivate dall'Assicuratore):
a) il Certificato di morte del Debitore/flusso informatico di informazione certificato dal Contraente (pensionati INPS);
b) il conto estintivo del Finanziamento alla data del Sinistro;
c) la copia integrale del Finanziamento (corredato della notifica eseguita, ai sensi di legge, all’ente che eroga la pensione);
d) su richiesta della Compagnia: documentazione relativa all’erogazione del Finanziamento (a titolo di esempio, copia contabile bonifico bancario, copia assegno emesso a favore del Debitore o ogni eventuale ulteriore documento necessario per una completa valutazione del sinistro da parte della Compagnia);
e) ogni altro documento di carattere sanitario relativo al Debitore, eventualmente pervenuto o in possesso dello stesso Contraente.
2. porre in atto tempestivamente le azioni necessarie per reperire un documento che attesti chiaramente e formalmente le cause del Decesso del Debitore (a titolo esemplificativo, il Modulo ISTAT, una relazione del medico curante, la cartella clinica ecc…) e documentare all’Assicuratore tale tempestiva attivazione.
Per le finalità di cui al precedente punto 2, il Contraente dovrà:
i) inviare agli eredi/aventi diritto una raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale viene richiesta:
- la compilazione e restituzione, direttamente all’Assicuratore, del modulo "Relazione medico curante" (fornito dall’Assicuratore), da allegarsi alla raccomandata;
- l’invio all’Assicuratore di un documento che attesti chiaramente e formalmente le cause del Decesso del Debitore (a titolo esemplificativo, il Modulo ISTAT, una relazione del medico curante, la cartella clinica ecc…).
ii) trasmettere all’Assicuratore, per posta ordinaria o per via informatica, copia della raccomandata inviata ai sensi del precedente pt. i) e della relativa ricevuta di ritorno.
Art. 10 Liquidazione dei sinistri
La Compagnia provvede alla liquidazione del Sinistro entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della documentazione completa di cui all’art. 9.
Art. 11 Legge Applicabile
La legge applicabile alla Polizza è quella italiana.
Art. 12 Comunicazioni
Salvo laddove diversamente specificato, ogni comunicazione alla Compagnia dovrà essere data per iscritto al seguente recapito:
Cardif – Back Office Protezione – Ufficio Cessione del Quinto
Xxxxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxxxx
Agli stessi fini, il recapito del Contraente, salvo laddove diversamente specificato, è quello indicato nell’Accordo.
Art. 13 Cessione del contratto
Il Contraente potrà cedere a terzi il contratto esclusivamente nei termini ed alle condizioni di seguito riportate:
• nei soli casi di cartolarizzazione o cessione del credito del Finanziamento in relazione al quale è stata sottoscritta la copertura e, inoltre,
• solo al cessionario del credito del Finanziamento affinché quest’ultimo ne divenga nuovo Contraente, e, inoltre,
• a condizione che la Compagnia abbia autorizzato per iscritto l’operazione.
Si precisa che l’autorizzazione della Compagnia dovrà essere richiesta preventivamente, per iscritto, almeno n. 30 giorni prima della data prevista per l’operazione. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le informazioni sul cessionario (o, in caso di cartolarizzazione di cui alla Legge n. 130/1999, sulla società emittente i titoli se differente dalla società cessionaria) restando inteso che l’assenza di idonee informazioni ad effettuare, puntualmente e con diligenza, le analisi di seguito previste sarà considerata come non idonea e rifiutata dalla Compagnia.
La Compagnia potrà rifiutare l’autorizzazione solo con ragionevole motivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di 1) notizie pregiudizievoli, note e/o notorie, sul cessionario; 2) presenza del cessionario in liste a contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale e/o sottoposto a sanzioni finanziarie internazionali (ad es. Stati Uniti e/o Europa) e/o nazionali ovvero con un profilo di rischio conseguente alle valutazioni e analisi della Compagnia che non sia ritenuto adeguato; 3) cessionario con operatività, nota o notoria, con Paesi sotto embargo finanziario ovvero con controparti site e/o residenti e/o provenienti da Paesi sotto embargo e/o con gravi carenze antiriciclaggio in conformità alle apposite liste come tempo per tempo aggiornate, ovvero con assenza di procedure e/o policies adeguate al rispetto di tali adempimenti.
La richiesta di autorizzazione sarà riscontrata entro 20 giorni dalla Compagnia. La richiesta di autorizzazione non riscontrata dalla Compagnia nel termine di 20 giorni dovrà intendersi accettata.
Fermo il rispetto di quanto sopra, ai fini della cessione del contratto occorrerà la sottoscrizione di apposita appendice di polizza da parte del contraente originario, del nuovo contraente e della Compagnia.
Nel caso la cessione del contratto abbia luogo, il contraente originario potrà comunicare alla Compagnia il titolo in base al quale, eventualmente, richiede di voler restare principale interlocutore della Compagnia in relazione alla gestione della Polizza e dei Sinistri.
Art. 14 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o del Debitore se relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione del Contraente sulle informazioni inerenti allo stato di salute del Xxxxxxxx, che devono corrispondere a verità ed esattezza.
Art. 15 – Coassicurazione
L’Assicurazione è ripartita tra le Imprese appresso indicate secondo le quote riportate:
• CARDIF ASSURANCE VIE - Rappresentanza Generale per l’Italia, in qualità di Incaricata, con quota al 40,66%;
• POSTE VITA S.P.A. in qualità di Coassicuratrice, con quota al 59,34%.
Ciascuna di esse è tenuta alle prestazioni assicurate in proporzione alla rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle inerenti al recesso e alla disdetta devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite di Cardif Assurance Vie Rappresentanza Generale per l’Italia, incaricata dal Contraente, all’uopo designata quale coassicuratrice incaricata.
Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Incaricata in nome e per conto dell’altra Coassicuratrice. L’incarico conferito ad una impresa è efficace per tutta la durata dell’assicurazione.
La Coassicuratrice sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Incaricata per la gestione del contratto, l’istruzione di sinistri, la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà ed autonomia, anche di natura transattiva, ivi compresa quella di incaricare fiduciari e legali in nome e per conto della Coassicuratrice.
L’ Incaricata è incaricata dalla Coassicuratrice della riscossione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze e ove necessario del certificato di assicurazione, nonché di provvedere al pagamento degli indennizzi e al rimborso dei premi non goduti.
Ogni modifica agli accordi di coassicurazione richiede una stipulazione scritta e impegna il Contraente e le Coassicuratrici solo dopo la firma dell’atto relativo.
Art. 16 Svolgimento dell’incarico
L’Incaricata è tenuta a dare sollecita comunicazione al Contraente e alla Coassicuratrice, e comunque entro 30 giorni da quando ne ha avuto notizia, di tutti i casi in cui il contratto cessa anticipatamente di avere effetto ovvero, alla sola Coassicuratrice, nei casi di disdetta dello stesso da parte del Contraente, così come di ogni altra circostanza rilevante.
L’Incaricata o la Coassicuratrice che, a termini di legge o di contratto, intendano recedere dal contratto in coassicurazione o che non siano interessate al tacito rinnovo, devono comunicare tale intenzione rispettivamente al Contraente e alla Incaricata almeno trenta giorni prima del termine previsto dal contratto per l’esercizio del diritto di recesso o per l’esercizio della disdetta.
La disdetta e il recesso dal contratto in coassicurazione sono comunicati dall’ Incaricata al Contraente nel rispetto dei termini previsti dal contratto, avvertendone la Coassicuratrice.
Art. 17 Lingua in cui è redatto il contratto
La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l’italiano, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un’altra lingua.
Art. 18 Conflitti d’interesse
Non vi sono situazioni di conflitto d’interesse.
Art. 19 Foro competente
Per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione del presente contratto, sorta tra l’Assicuratore e il Contraente, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, il Foro di Milano.
Art. 20 Reclami Reclami alla Compagnia
Il reclamo che riguarda il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa Compagnia di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto della copertura assicurativa o sulla gestione dei sinistri) deve essere inviato per iscritto, a mezzo posta, e-mail o fax, all'Ufficio Reclami di Cardif Assurance Vie ai seguenti recapiti:
> Cardif - Ufficio Reclami Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx
> fax 00.00.000.000
La Compagnia si impegna a rispondere entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta della Compagnia
Reclami all’IVASS
Il reclamo che riguarda l’accertamento del rispetto della normativa di settore deve essere inviato, a mezzo posta, PEC o fax, direttamente all'IVASS ai seguenti recapiti:
> IVASS - Servizio tutela del consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx 00
00000 Xxxx
> fax 00.00000000
Per la stesura del reclamo presentato all’IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione dedicata ai reclami.
Il reclamo deve indicare con chiarezza:
▪ il nome, cognome / ragione sociale e indirizzo del reclamante
▪ la Compagnia, l’intermediario o i soggetti nei confronti dei quali si presenta il reclamo
▪ i motivi del reclamo e la documentazione a supporto
È possibile, in ogni caso, chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010) e adire l’Autorità Giudiziaria.
Se il reclamo è nei confronti di una compagnia assicurativa che ha sede in un altro Paese Ue e il reclamante risiede in Italia, è possibile presentare il reclamo a:
▪ l'autorità di vigilanza o al sistema competente dello stato membro in cui ha sede legale la compagnia che ha stipulato il contratto (reperibile su: xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx)
▪ l’IVASS, che lo inoltrerà all'Autorità estera informando l'Assicurato per conoscenza.
L'autorità di vigilanza del Paese di Cardif Assurance Vie è ACPR (Autorité de Côntrole Prudentiel et de Résolution) a cui è possibile inviare il reclamo seguendo le indicazioni del sito:
xxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xx-xx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxx.xxxx
CQP – VITA: MODULO DI PROPOSTA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO IL RISCHIO DECESSO
CONTRAENTE/ASSICURANDO: Si rinvia ai dati indicati nell’Accordo.
ASSICURAZIONE: il premio dovuto dal Contraente, in relazione alla copertura assicurativa per la durata convenuta, è calcolato secondo i criteri indicati nelle Condizioni di Assicurazione. Le spese di emissione del contratto sono pari a Euro 13,00. In caso di rimborso del premio a seguito di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento le relative spese di rimborso sono pari a Euro 22,00.
Il Contraente/Assicurando DICHIARA:
• di aver ricevuto, sul supporto prescelto, il Set Informativo relativo alla copertura assicurativa contro il rischio Decesso, contenente il DIP Vita e Dip Aggiuntivo, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e il Modulo di Proposta, oltre ad un documento conforme al modello di cui all'Allegato 3 e all’Allegato 4 e all’Allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, rispettivamente informative sul distributore e sulla distribuzione del prodotto assicurativo.
• di trasmettere con i canali informatici e i tracciati concordati con la Compagnia, i dati relativi al Debitore (soggetto portatore del rischio), al Finanziamento, al Beneficiario e alle altre circostanze rilevanti per la valutazione del rischio da parte della Compagnia e di richiedere con la suddetta trasmissione, l’accesso alla copertura assicurativa.
Il Contraente, con la specifica sottoscrizione riportata in calce all’Accordo approva specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le Condizioni di Assicurazione contenute nel Set Informativo e, in particolare, gli artt. 2.2 “Perfezionamento del contratto di assicurazione”, 6 “Esclusioni”, 7 “Beneficiari della Prestazione”, 9 “Denuncia dei Sinistri”, 10 “Liquidazione Sinistri”, 13 “Cessione del Contratto”, 19 “Foro competente”.